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0.972.31
Traduzione
Accordo
istitutivo
della Banca africana di sviluppo
Conchiuso a Lusaka il 7 maggio 1982
Approvato dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19801
Accettato con strumento depositato dalla Svizzera il 14 settembre 1982
Entrato in vigore per la Svizzera il 30 dicembre 1982
(Stato 23 settembre 2019)
I Governi nel cui nome il presente accordo è firmato,
Risoluti a rafforzare la solidarietà africana mediante la cooperazione economica tra Stati africani,
Considerando la necessità di accelerare la valorizzazione di vaste risorse umane e naturali, al fine di stimolare lo sviluppo economico e il progresso sociale della regione,
Coscienti della necessità di coordinare i piani nazionali di sviluppo economico e sociale per promuovere la crescita armoniosa dell’insieme delle economie africane, nonché l’espansione del commercio esterno africano e, segnatamente, degli scambi interafricani,
Riconoscendo che la creazione di un istituto finanziario comune a tutti i Paesi africani faciliterebbe la realizzazione degli scopi prefissi,
Convinti che un’associazione tra Paesi africani ed extraafricani consentirebbe di procurare, per il tramite di siffatto istituto, una massa supplementare di capitali internazionali atti a promuovere lo sviluppo economico e il progresso sociale della regione, nell’interesse di tutti i partecipanti al presente accordo,
Hanno convenuto di istituire, con le presenti, la Banca africana di sviluppo (detta appresso «Banca»), disciplinata dalle disposizioni seguenti:
Capitolo I Scopo, funzioni, membri e struttura
Art. 12 Scopo
Lo scopo della Banca consiste nel contribuire allo sviluppo economico e al progresso sociale sostenibili degli Stati membri regionali, individualmente e collettivamente.
Art. 2 Funzioni
1 Per conseguire lo scopo, la Banca esercita le funzioni seguenti:
a. Utilizza le risorse a sua disposizione per finanziarie progetti e programmi di investimento intesi allo sviluppo economico e sociale degli Stati membri regionali, conferendo la priorità segnatamente a:
i) Progetti o programmi che, per natura o ampiezza, interessano parecchi Stati membri; o
ii) Progetti o programmi volti a rendere le economie dei Membri vieppiù complementari e a sviluppare in modo ordinato il loro commercio esterno;
b. Svolge da sola o in partecipazione la selezione, lo studio e la preparazione di progetti, imprese o attività per tale sviluppo;
c. Mobilita e aumenta in Africa, e fuori, le risorse, destinate al finanziamento di tali progetti e programmi di investimento;
d. In generale, promuove l’investimento in Africa di capitali pubblici e privati in progetti o programmi atti a contribuire allo sviluppo economico e al progresso sociale degli Stati membri regionali;
e. Fornisce l’assistenza tecnica necessaria, in Africa, per lo studio, la preparazione, il finanziamento e l’esecuzione di progetti e programmi di sviluppo; e
f. Svolge le altre attività e fornisce gli altri servizi utili al conseguimento dello scopo.
2 Nell’esercizio delle proprie funzioni, la Banca dovrebbe cooperare con gli organismi nazionali, regionali e subregionali di sviluppo in Africa. All’uopo, essa persegue la cooperazione con altre organizzazioni internazionali di finalità analoga e con altre istituzioni interessate allo sviluppo dell’Africa.
3 In tutte le decisioni, la Banca si fonda sulle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente accordo.
Art. 3 Membri e competenza geografica
1 Può divenire membro regionale della Banca qualsiasi Paese africano che abbia lo statuto di Stato indipendente. Xxxx diviene membro conformemente al paragrafo 1, oppure al paragrafo 2 dell’articolo 64 del presente accordo.
2 La regione i cui Paesi possono divenire membri regionali della Banca e alla quale quest’ultima può estendere la propria attività in materia di sviluppo (regione designata, nel presente accordo, con «Africa» oppure «africano», secondo i casi) comprende il continente africano e le isole d’Africa.
3 I Paesi non regionali, che già sono o che divengono membri del Fondo africano per lo sviluppo, o che versano o hanno versato contributi al detto Fondo secondo condizioni e modalità equivalenti a quelle del suo accordo istitutivo, possono essere ammessi quali membri della Banca, alle rispettive date, conformemente alle norme generali emanate dal Consiglio dei governatori. Tali norme generali possono essere emendate dal Consiglio dei governatori solo alla maggioranza dei due terzi dei governatori, comprendente i due terzi dei governatori dei membri non regionali, il tutto rappresentante almeno i tre quarti dei voti attribuiti agli Stati membri.
Art. 4 Struttura
La Banca è dotata di un Consiglio dei governatori, di un Consiglio d’amministrazione, di un Presidente e di almeno un Vicepresidente, come anche dei funzionari e del personale necessari per l’esecuzione delle mansioni da essa definite.
Capitolo II Capitale
Art. 5 Capitale autorizzato
1 a. il capitale azionario iniziale autorizzato della Banca è di 250 milioni di unità di costo. Esso si suddivide in 25 000 azioni, ciascuna di un valore nominale di 10 000 unità di conto, offerte alla sottoscrizione degli Stati membri. Il capitale azionario autorizzato può essere aumentato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
b. Il valore di un’unità di conto è equivalente a un diritto di prelievo speciale (DPS) del Fondo monetario internazionale o a qualsiasi altra unità adottata agli stessi fini dal Fondo monetario internazionale.3
2 Il capitale azionario autorizzato consta di azioni da liberarsi interamente e di azioni richiamabili. Il rapporto tra le azioni liberate e le azioni richiamabili è determinato periodicamente dal Consiglio dei governatori. Le azioni richiamabili sono esigibili ai fini di cui al paragrafo 4(a) dell’articolo 7 del presente accordo.4
3 Con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, il capitale azionario autorizzato può essere aumentato nei modi e nei momenti ritenuti opportuni dal Consiglio dei governatori. Salvo in caso di aumento di capitale consecutivo alla sottoscrizione iniziale di uno Stato membro, la decisione del Consiglio va presa alla maggioranza dei due terzi dei governatori, rappresentante al meno i tre quarti dei voti attribuiti agli Stati membri.
4 Il capitale azionario autorizzato, come anche ogni suo aumento, sono aperti alla sottoscrizione dei membri regionali e non regionali, talché ciascun gruppo dispone, per la sottoscrizione, di un numero d’azioni che, se fosse interamente sottoscritto, si tradurrebbe nella fruizione del sessanta per cento del totale dei voti per i membri regionali e del quaranta per cento per quelli non regionali.5
Art. 6 Sottoscrizione delle azioni
1 Ciascuno Stato membro sottoscrive inizialmente la propria parte d’azioni al capitale della Banca. La sottoscrizione iniziale di ciascun membro va costituita, in parti uguali, d’azioni da liberare interamente e d’azioni assoggettate a richiamo. Il numero iniziale d’azioni da sottoscrivere da parte d’uno Stato, che divenga membro conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 64 del presente accordo, è quello previsto nell’allegato A, che ne forma parte integrante. Il numero iniziale d’azioni da sottoscrivere, da parte degli altri membri, è determinato dal Consiglio dei governatori.
2 In caso d’aumento del capitale azionario non unicamente consecutivo alla sottoscrizione iniziale di uno Stato membro, ciascuno Stato membro ha il diritto di sottoscrivere, secondo condizioni e modalità uniformi stabilite dal Consiglio dei governatori, una frazione dell’aumento, equivalente al rapporto tra il numero delle azioni da esso già sottoscritte e il capitale azionario della Banca. Tuttavia, nessun membro è obbligato a sottoscrivere una frazione qualsiasi dell’aumento.
3 Uno Stato membro può chiedere alla Banca d’aumentare la sua sottoscrizione, giusta condizioni e modalità determinate dal Consiglio dei governatori.
4 Le azioni inizialmente sottoscritte dagli Stati che divengono membri conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 64 del presente accordo sono emesse alla pari. Le altre azioni sono emesse alla pari tranne se, in circostanze particolari, il Consiglio dei governatori decide altrimenti.6
5 La responsabilità incorsa per le azioni della Banca è limitata alla parte non versata del loro prezzo di emissione.
6 Le azioni non possono essere costituite in pegno né, in qualsiasi modo, gravate di oneri. Esse possono essere cedute soltanto alla Banca.
Art. 7 Pagamento delle sottoscrizioni
1 a. La somma inizialmente sottoscritta del capitale azionario della Banca, liberabile interamente da parte di uno Stato che ne diviene membro conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 64, va pagata in sei rate, di cui la prima costituisce il 5 %, la seconda il 35 % e le ultime quattro il 15 % della somma.
b. Il primo versamento va fatto dal governo interessato innanzi o alla data del deposito, in nome suo, dello strumento di ratificazione o d’accettazione del presente accordo, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 64. Il secondo versamento scade l’ultimo giorno del semestre successivo all’entrata in vigore dell’accordo, o alla data del deposito se questa è posteriore. Il terzo versamento scade l’ultimo giorno dei 18 mesi successivi all’entrata in vigore dell’accordo. Gli ultimi tre versamenti scadono via l’ultimo giorno del 1° anno successivo alla scadenza precedente.
2 Le somme inizialmente sottoscritte dagli Stati membri della Banca concernenti il capitale azionario liberabile interamente vanno versate in valuta convertibile. Il Consiglio dei governatori determina il modo di pagamento delle altre somme sottoscritte dagli Stati membri e riguardanti il capitale azionario liberabile interamente.7
3 Il Consiglio dei governatori stabilisce le date per il versamento delle somme sottoscritte dagli Stati membri al capitale azionario della Banca, da liberare interamente, nel caso in cui il paragrafo 1 del presente articolo non fosse applicabile.
4 a. Le somme sottoscritte al capitale azionario richiamabile vanno richiamate soltanto secondo le modalità e nelle date stabilite dalla Banca, allorché tali somme le occorreranno per affrontare impegni derivantile dai capoversi b e d del paragrafo 1 dell’articolo 14, e sempreché detti impegni corrispondano a mutui, il cui ammontare sia stato integrato nelle risorse ordinarie in capitale della Banca, oppure a garanzie che impegnano tali risorse.
b. In caso di richiamo, il pagamento può avvenire, a scelta dello Stato membro interessato, in valuta convertibile oppure nella valuta richiesta affinché la Banca possa adempiere agli impegni che hanno motivato il richiamo.
c. I richiami per le sottoscrizioni non liberate riguardano una percentuale uniforme di tutte le azioni richiamabili.8
5 La Banca determina il luogo in cui si effettuano i pagamenti previsti nel presente articolo, con la riserva che, sino alla prima assemblea del Consiglio dei governatori, prevista all’articolo 66 del presente accordo, il primo versamento, indicato nel paragrafo 1 del presente articolo, venga fatto all’istituzione mandataria (Trustee) menzionata in detto articolo 66.
Art. 8 Fondi speciali
1 La Banca può istituire, o incaricarsi di gestire, fondi speciali, destinati a finalità rientranti nell’ambito delle proprie funzioni. Essa è facoltata a ricevere, conservare, impiegare, impegnare o utilizzare in altro modo le risorse ascritte a tali fondi speciali.
2 Le risorse di detti fondi sono e rimangono separate e indipendenti dalle risorse ordinarie in capitale della Banca, conformemente all’articolo 11 del presente accordo.
3 La Banca adotta le regole e i regolamenti speciali, eventualmente necessari per gestire e utilizzare detti fondi, a condizione che:
a. tali regole e regolamenti speciali siano adottati con riserva del paragrafo 4 dell’articolo 7 e degli articoli 9 a 11, come anche delle disposizioni del presente accordo che concernono espressamente le risorse ordinarie in capitale o le operazioni ordinarie della Banca;
b. tali regole e regolamenti speciali risultino conformi alle disposizioni del presente accordo che concernono espressamente le risorse o le operazioni speciali della Banca; e che,
c. nel caso in cui tali regole e regolamenti speciali non si applicassero, i fondi speciali vengano retti dalle disposizioni del presente accordo.
Art. 9 Risorse ordinarie in capitale
Ai fini del presente accordo, l’espressione «risorse ordinarie in capitale» include:
a. il capitale azionario autorizzato della Banca, sottoscritto conformemente all’articolo 6 del presente accordo;
b. le somme provenienti da mutui contratti dalla Banca, in virtù dei poteri conferitile dal capoverso a dell’articolo 23 del presente accordo, e alle quali s’applica il paragrafo 4 dell’articolo 7 del presente accordo concernente l’obbligo di richiamo;
c. le somme ricevute in restituzione di mutui consentiti sui mezzi di cui ai capoversi a e b del presente articolo;
d. i redditi da mutui consentiti sui mezzi surriferiti e quelli delle garanzie cui s’applica il paragrafo 4 dell’articolo 7 del presente accordo concernente l’obbligo di richiamo; infine
e. tutti gli altri ammontari o redditi ricevuti dalla Banca che non rientrano nelle sue risorse speciali.
Art. 10 Risorse speciali
1 Ai fini del presente accordo, l’espressione «risorse speciali» designa le risorse dei fondi speciali e comprende:
a. le risorse versate per costituire fondi speciali;
b. le somme mutuate per qualsiasi fondo speciale, compreso il fondo speciale di cui al paragrafo 6 dell’articolo 24 del presente accordo;
c. le somme rimborsate su mutui o garanzie, finanziati mediante risorse di un fondo speciale, che ritornano a detto fondo, conformemente alle regole e regolamenti applicabili al medesimo;
d. i redditi da operazioni per le quali la Banca impiega talune risorse o somme surriferite, purché le regole e i regolamenti applicabili al fondo speciale interessato li attribuiscano al medesimo;
e. tutte le altre risorse a disposizioni di un fondo speciale.
2 Ai fini del presente accordo, l’espressione «risorse speciali ascritte a un fondo speciale» comprende le risorse, le somme e i redditi di cui al paragrafo precedente, che, secondo il caso, sono versati, attribuiti, messi a disposizione, o restituiti a detto fondo, oppure mutuati da esso conformemente alle regole e ai regolamenti al medesimo applicabile.
Art. 11 Separazione delle risorse
1 Le risorse ordinarie in capitale della Banca vanno sempre, e per ogni aspetto, mantenute, impiegate, investite o in altro modo utilizzate separatamente dalle risorse speciali. Ciascun fondo speciale, le sue risorse e i suoi conti permangono totalmente distinti dagli altri fondi speciali, dalle loro risorse e dai loro conti.
2 Le risorse ordinarie in capitale della Banca non vanno in nessun caso impegnate o utilizzate per coprire le perdite o gli impegni derivanti da operazioni, o da altre attività, di un fondo speciale. Le risorse speciali ascritte a un fondo speciale non vanno, in nessun caso, impegnate o utilizzate per coprire le perdite o gli impegni derivanti da operazioni, o altre attività, della Banca, finanziate mediante le sue risorse ordinarie in capitale o le risorse speciali ascritte a un altro fondo speciale.
3 Nelle operazioni e altre attività di un fondo speciale, la responsabilità della Banca è limitata alle risorse speciali ascritte a detto fondo e che sono a disposizione della Banca.
Capitolo III Operazioni
Art. 12 Impiego delle risorse
Le risorse e le istituzioni, di cui la Banca dispone, vanno impiegate esclusivamente per consentirle di raggiungere la propria finalità e d’adempire le funzioni elencate negli articoli 1 e 2.
Art. 13 Operazioni ordinarie e speciali
1 Le operazioni della Banca si suddividono in operazioni ordinarie e operazioni speciali.
2 Le operazioni ordinarie sono finanziate mediante le risorse ordinarie in capitale.
3 Le operazioni speciali sono finanziate mediante le risorse speciali.
4 Gli stati finanziari della Banca espongono separatamente le operazioni ordinarie e quelle speciali. La Banca adotta le regole e i regolamenti necessari per garantire la separazione effettiva di questi due tipi di operazione.
5 Le spese direttamente derivanti dalle operazioni ordinarie vanno computate sulle risorse ordinarie in capitale della Banca; le spese derivanti direttamente dalle operazioni speciali vanno computate sulle risorse speciali corrispondenti. Le altre spese sono regolate giusta le decisioni della Banca.
Art. 14 Beneficiari e metodi operativi
1 La Banca, nell’ambito delle proprie operazioni, può procurare mezzi di finanziamento, o aprire vie per ottenerne, a qualsiasi Stato membro regionale, a qualsiasi ente pubblico o sottodivisione politica d’un tale Stato, a qualsiasi altra istituzione o impresa situata sul territorio di uno Stato membro regionale, come anche alle organizzazioni o istituzioni internazionali o regionali che si interessano allo sviluppo dell’Africa. Con riserva delle disposizioni del presente capitolo, la Banca può effettuare le proprie operazioni in uno dei modi seguenti:
a. accordando mutui diretti, oppure partecipando a tali mutui, mediante
i) le risorse provenienti dal proprio capitale azionario liberato e non impegnato e ...9 le proprie riserve d’attivo; o
ii) gli ammontari corrispondenti alle risorse speciali; oppure
b. accordando mutui diretti, o partecipando a tali mutui, mediante somme mutuate, o altrimenti acquistate, per integrarle nelle risorse ordinarie in capitale o nelle risorse speciali; oppure
c.10 investendo le somme di cui ai capoversi (a) e (b) del presente paragrafo nel capitale sociale di un’istituzione o di un’impresa i cui interventi giovano a uno o a più Stati membri regionali; oppure
x. xxxxxxxxxx, completamente o parzialmente, i prestiti consentiti da altri.
2 Le disposizioni del presente accordo che si applicano ai mutui diretti consentibili dalla Banca, conformemente ai capoversi a e b del paragrafo precedente, s’applicano parimente alla sua partecipazione a qualsiasi mutuo diretto accordato conformemente ai termini dell’uno o dell’altro dei surriferiti capoversi. Analogamente, le disposizioni dell’accordo che si applicano alle garanzie di mutui consentiti dalla Banca, conformemente al capoverso d del precedente paragrafo, sono applicabili nei casi in cui la Banca ne garantisce soltanto una parte.
Art. 15 Limiti delle operazioni
1 L’ammontare totale implicato nelle operazioni ordinarie della Banca non deve, in nessun momento, superare il totale del capitale sottoscritto e non gravato della Banca, delle riserve e dell’attivo compreso nelle risorse ordinarie in capitale ...11 .
2 L’ammontare totale implicato nelle operazioni speciali della Banca, nell’ambito di un fondo speciale, non deve, in nessun momento, superare la somma totale delle risorse speciali, non gravate, ascritte a detto fondo.
3 Nel caso di prestiti accordati su somme mutuate dalla Banca, cui s’applichi il paragrafo 4a dell’articolo 7 del presente accordo concernente l’obbligo di richiamo, l’ammontare totale dei mezzi mutuati, ancora da pagare alla Banca in una determinata valuta, non deve, in nessun momento, superare la somma totale della rimanenza versabile per le somme che la Banca ha mutuato e che sono rimborsabili nella stessa valuta.
4 a. Nel caso di investimenti effettuati, conformemente al paragrafo (1) (c) dell’articolo 14 del presente accordo, mediante risorse ordinarie in capitale della Banca, il totale implicato non deve, in nessun momento, superare una determinata percentuale, fissata dal Consiglio dei governatori, dell’ammontare globale del capitale azionario interamente liberabile della Banca, delle riserve e degli attivi compresi nelle sue risorse ordinarie in capitale.
b. L’ammontare di un investimento particolare di cui al capoverso precedente non deve superare, nel momento in cui avviene, una percentuale del capitale sociale dell’istituzione o dell’impresa in questione, determinata dal Consiglio d’amministrazione per tutti gli investimenti effettuati conformemente al paragrafo 1(c) dell’articolo 14 del presente accordo. In nessun caso la Banca cercherà, mediante tali investimenti, di garantirsi una partecipazione dominante nell’istituzione o nell’impresa di cui si tratta.12
Art. 16 Fornitura della valuta per i mutui diretti
La Banca, nell’accordare mutui diretti, fornisce al mutuatario le valute, diverse dalla moneta (qui appresso detta «locale») dello Stato membro sul cui territorio si eseguirà il progetto, necessarie per affrontarne le spese in divise, rimanendo tuttavia inteso che la Banca, accordando tali mutui diretti, può fornire i mezzi finanziari per coprire le spese locali riguardanti detto progetto:
a.13 nel caso in cui essa lo può fare, fornendo la moneta locale senza vendere una parte qualsiasi dei propri averi in valute convertibili; oppure
b. quando, secondo il parere della Banca, le spese locali, assunte per il progetto, rischiano di provocare indebite perdite per la bilancia dei pagamenti del Paese ove esso si esegue oppure di gravare indebitamente tale bilancia, e quando la somma del finanziamento delle spese locali assicurato dalla Banca non supera una frazione ragionevole delle spese locali totali assunte per l’esecuzione del progetto.
Art. 17 Principi di gestione
1 Per le sue operazioni, la Banca si conformerà ai seguenti principi:
a. i) le operazioni della Banca dovranno, salvo circostanze speciali, garantire il finanziamento di progetti o gruppi di progetti determinati, segnatamente di quelli rientranti in un programma di sviluppo nazionale o regionale di urgente realizzazione per il progresso economico o sociale degli Stati membri regionali. Tuttavia, la Banca potrà accordare, o garantire, prestiti di carattere globale alle banche nazionali africane di sviluppo, e ad altre istituzioni adeguate, onde permettere loro di finanziare taluni progetti di tipo determinato, utili, pur nel loro specifico campo, anche alle finalità della Banca;
ii) nella scelta dei progetti appropriati, la Banca trarrà norma dal paragrafo 1a dell’articolo 2 del presente accordo, nonché dal contributo che essi apporteranno alla realizzazione del proprio scopo, piuttosto che dal tipo stesso dei progetti. Essa presterà particolare attenzione alla scelta di progetti multinazionali appropriati;
b. la Banca non finanzierà un progetto sul territorio di uno Stato membro se quest’ultimo si oppone;
c. la Banca desisterà dal finanziare un progetto nella misura in cui, a suo parere, il beneficiario potrebbe procurarsi altrove le somme o le agevolazioni necessarie, a condizioni ragionevoli;
d.14 il provento di un mutuo, di un investimento, o di altro finanziamento attuato nell’ambito delle operazioni ordinarie della Banca servirà ad acquistare, unicamente nei Paesi membri, beni e servizi ivi prodotti, eccetto qualora il Consiglio d’amministrazione autorizzi l’acquisto di beni e servizi in un Paese non membro, o di prodotti da un Paese non membro, qualora circostanze particolari rendano opportuno un tale acquisto, ad esempio nel caso in cui il Paese in questione fornisca alla Banca somme importanti;
e. la Banca, concedendo o garantendo un mutuo, attribuirà la dovuta importanza all’esame della capacità del mutuario rispettivamente del garantito, di affrontare gli impegni inerenti al mutuo stesso;
f. la Banca, concedendo o garantendo un mutuo, accerterà se l’interesse e gli altri oneri siano ragionevoli, nonché ben adeguati, in una con lo scadenzario di rimborso, alla natura del progetto;
g. la Banca, se accorda un prestito diretto, autorizzerà il mutuatario ad attingervi unicamente per coprire spese relative al progetto, man mano che queste verranno effettuate;
h. la Banca adotterà disposizioni per assicurare che il provento di un mutuo, da essa consentito o garantito, venga impiegato esclusivamente per i fini che avranno motivato il negozio, attribuendo la debita importanza alle considerazioni di economicità e di redditività;
i. la Banca procurerà di mantenere una ragionevole diversificazione nei propri investimenti in capitale sociale;
j. la Banca applicherà i principi d’una sana gestione finanziaria alle proprie operazioni e, segnatamente, ai propri investimenti in capitale sociale. Essa non assumerà responsabilità alcuna nella direzione di un istituto o di un’impresa per il fatto d’avervi collocato danaro;
x. quando avesse garantito un prestito accordato da altri mutuanti, la Banca riceverà una conveniente indennità di rischio.
2 La Banca adotterà regole e regolamenti adeguati per esaminare i progetti ad essa sottoposti.
Art. 18 Condizioni e modalità per i mutui diretti e le garanzie
1 Nel caso di mutui diretti consentiti dalla Banca, il contratto:
a. determina, conformemente ai principi di gestione del paragrafo 1 dell’articolo 17 del presente accordo e con riserva delle altre disposizioni di questo capitolo, tutte le condizioni e modalità relative al mutuo di cui si tratta, segnatamente per quanto concerne l’ammortamento, l’interesse e gli altri oneri, come anche le scadenze e le date di pagamento; e in particolare,
b. prevede che, con riserva del paragrafo 3c del presente articolo, i versamenti, a titolo di ammortamento, interesse, provvigione o altro onere, vengano effettuati nella valuta mutuata salvo se - nel caso di un mutuo diretto accordato nell’ambito di operazioni speciali - le regole e i regolamenti pertinenti dispongono altrimenti.
2 Nel caso di prestiti garantiti dalla Banca, il contratto di garanzia:
a. determina, conformemente ai principi di gestione del paragrafo 1 dell’articolo 17 del presente accordo e con riserva delle altre disposizioni di questo capitolo, tutte le condizioni e le modalità della garanzia di cui si tratta, segnatamente quelle che si riferiscono a proventi, provvigioni e altri costi pagabili alla Banca, e, in particolare,
b. prevede che, con riserva del paragrafo 3c del presente articolo, i versamenti fatti alla Banca, a titolo di contratto di garanzia, vengano effettuati nella valuta mutuata salvo se - nel caso di un mutuo diretto accordato nell’ambito di operazioni speciali - le regole e i regolamenti pertinenti dispongono altrimenti; e
c. prevede parimente che la Banca possa por fine alla propria responsabilità, riguardante il servizio degli interessi, se, per difetto del mutuatario e, all’occorrenza, del garantito, essa s’offre di acquistare le obbligazioni, o altri titoli garantiti, alla pari, più gli interessi scaduti a una data specificata nella propria offerta.
3 Nel caso di prestiti direttamente accordati o garantiti da essa, la Banca:
a. nello stabilire le condizioni e le modalità dell’operazione, tiene debitamente conto delle condizioni e modalità, giusta le quali essa ha ottenuto le somme corrispondenti;
b. nel caso in cui il mutuatario non sia uno Stato membro, può, se lo ritiene opportuno, esigere che lo Stato membro, sul cui territorio vien eseguito il progetto, oppure un organismo pubblico o un’istituzione pubblica di detto Stato gradita dalla Banca, garantisca il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e degli altri oneri inerenti al mutuo;
c.15 indica espressamente la valuta in cui devono essere effettuati tutti i pagamenti dovutile per contratto. Tuttavia, tali pagamenti possono sempre, a volontà del mutuatario, venir effettuati in divise convertibili, oppure, con il consenso della Banca, in qualsiasi altra moneta; e
d. può imporre le altre condizioni che ritenga opportune, considerando sia gli interessi dello Stato membro direttamente in causa nel progetto, sia gli interessi dell’insieme degli Stati membri.
Art. 19 e 2016
Art. 21 Metodi della Banca per adempiere ai propri impegni in caso di carenza (operazioni ordinarie)
1 La Banca è autorizzata, conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 7 del presente accordo, a richiamare una parte adeguata del capitale sottoscritto, non versato e richiamabile, ogni qualvolta ne abbisogni per affrontare i pagamenti contrattuali di interessi, altri oneri o ammortamenti, concernenti i suoi mutui, o per adempiere agli impegni relativi a pagamenti analoghi imputabili sulle proprie risorse ordinarie in capitale e concernenti i prestiti da essa garantiti.
2 La Banca può, in caso di carenza reputabile di lunga durata e riguardante un mutuo da essa accordato o garantito nell’ambito delle proprie operazioni ordinarie, richiamare frazioni addizionali del capitale soggetto a richiamo, che non devono però, per un determinato anno, superare 1’1 % delle sottoscrizioni totali degli Stati membri:
a. onde liberarsi, mediante riscatto prima della scadenza o in altro modo, dei propri impegni concernenti la totalità o la parte non rimborsata d’un prestito da essa garantito e per cui il debitore è inadempiente; e
b. onde liberarsi, mediante riscatto o in qualsiasi altro modo, dei propri impegni relativi alla totalità o a una parte dei suoi mutui non rimborsati.
Art. 22 Metodi per affrontare gli impegni derivanti da mutui contratti per i fondi speciali
I pagamenti, mediante i quali la Banca si libera da qualsiasi impegno da essa assunto mutuando somme da integrare alle riscorse speciali ascritte a un fondo speciale, sono imputabili:
i) anzitutto, alle riserve allestite a tale scopo per detto fondo speciale o nell’ambito del medesimo; poscia
ii) a tutti gli altri averi disponibili nelle risorse speciali ascritte a detto fondo speciale.
Capitolo IV Potere di contrarre mutui ed altri poteri suppletivi
Art. 23 Poteri generali
Oltre ai poteri conferitile da altre disposizioni del presente accordo, la Banca è facoltata a:
a. prendere a prestito fondi negli Stati membri o altrove e, all’uopo, fornire le garanzie o altre sicurezze che ritenga opportune, con riserva che:
i) prima di cedere le proprie obbligazioni sul mercato dei capitali di uno Stato membro, essa ne abbia ottenuto il consenso;
ii) prima di stilare le proprie obbligazioni nella valuta di uno Stato membro, essa ne abbia ottenuto il consenso; e
iii) quando le somme da mutuare vanno integrate nelle risorse ordinarie in capitale, essa ottenga, ove occorra, il consenso degli Stati membri di cui ai capoversi i) e ii) del presente paragrafo, affinché le somme mutuate possano essere scambiate con altre valute, senza restrizione alcuna;
b. acquistare e vendere titoli da essa emessi o garantiti, o in cui ha collocato fondi, fatto salvo il consenso dello Stato membro sul territorio del quale i detti titoli devono essere acquistati o venduti;
c. garantire o sottoscrivere definitivamente titoli in cui ha fatto investimenti, per facilitarne la vendita;
x. xxxxxxxxx i fondi, di cui non abbisogna, in obbligazioni, da essa determinata, e investire in titoli negoziabili i fondi di pensioni o fondi analoghi da essa detenuti;
e. svolgere le operazioni connesse con la sua attività segnatamente promuovere l’istituzione di consorzi di finanziamento, consoni al suo scopo e alla sua funzione;
f. i) prestare consulenza e assistenza tecnica, ai fini del suo scopo e della sua funzione; e
ii) se le spese concernenti tali servizi non sono rimborsate, imputarle sul reddito netto della Banca e, durante i primi 5 anni d’attività, devolvere a ciò fino all’1% del proprio capitale azionario liberato, con la condizione che le spese totali dei detti servizi non superino, per ciascun anno del periodo considerato, un quinto di tale percentuale; e
g. esercitare tutte le altre competenze necessarie o auspicabili per servire il proprio scopo e svolgere le proprie funzioni conformemente alle disposizioni del presente accordo.
Art. 24 Competenza di contrarre mutui speciali
1 La Banca può chiedere a ogni Stato membro regionale di prestarle somme, nella propria valuta, per pagare le spese concernenti beni o servizi, provenienti dal territorio di detto Stato, ma destinati ad un progetto da eseguire sul territorio di un altro Stato membro.
2 Lo Stato membro regionale, se non eccepisce difficoltà economiche e finanziarie, a suo parere provocabili o aggravabili dalla concessione di tale mutuo, acconsente alla domanda della Banca. Il mutuo va concesso per un periodo da convenirsi con la Banca, in funzione della durata d’esecuzione del progetto con esso finanziato.
3 Lo Stato membro regionale, tranne ove abbia accettato una impostazione diversa, esige che la somma effettiva globale dei mutui da lui consentiti alla Banca, giusta il presente articolo, non superi mai l’equivalente della sua sottoscrizione al capitale azionario della Banca.
4 I prestiti accordati alla Banca, in virtù del presente articolo, fruttano interessi pagati dalla Banca allo Stato mutuante, a un tasso corrispondente al tasso d’interesse medio pagato dalla Banca sui mutui da essa contratti, per i propri fondi speciali, durante il periodo di un anno precedente la conclusione dell’accordo di mutuo. Tale tasso non deve, in nessun caso, superare il tasso massimo stabilito periodicamente dal Consiglio dei governatori.
5 La Banca rimborsa il mutuo e paga gli interessi maturati nella valuta dello Stato membro mutuante, o in altra valuta ad esso accetta.
6 Tutte le risorse della Banca, procurate conformemente al presente articolo, costituiscono un fondo speciale.
Art. 25 Annotazione sui titoli
Sul recto di ogni titolo, garantito o emesso dalla Banca, va chiaramente indicato che il titolo stesso non costituisce un impegno per un governo qualsiasi, a meno che la responsabilità di un determinato governo sia effettivamente impegnata, nel qual caso ne va fatta menzione espressa sul titolo.
Art. 2617 Valute e determinazione della convertibilità
Se, giusta il presente accordo, occorre:
i. valutare una moneta rispetto a un’altra o all’unità di conto definita all’articolo 5 paragrafo (1)(b), oppure
ii. determinare se una valuta è convertibile,
spetta alla Banca procedervi giudiziosamente, dopo aver consultato il Fondo monetario internazionale.
Art. 27 Impiego delle monete
1 Gli Stati membri non possono mantenere né imporre restrizioni alla facoltà della Banca, o di chiunque riceve fondi da essa, di detenere o impiegare, per fare pagamenti ovunque, le risorse seguenti:
a. le divise convertibili che la Banca riceve dagli Stati membri in pagamento di sottoscrizioni al capitale azionario;
b. le valute degli Stati membri, acquistate con le divise convertibili menzionate nel capoverso precedente;
c. le monete che la Banca si procura mediante mutuo, conformemente al capoverso (a) dell’articolo 23 del presente accordo, per integrarle alle risorse ordinarie in capitale;
d. le monete che la Banca riceve, a titolo di ammortamento, interesse, dividendo o altro onere, per i mutui da essa accordati o per gli investimenti da essa effettuati mediante i fondi citati qui innanzi nei capoversi da (a) a (c), oppure a titolo di provvigione o canone per le garanzie da essa prestate; e
e. le monete diverse dalla propria che uno Stato membro riceve dalla Banca in caso di ripartizione del reddito netto della medesima, conformemente all’articolo 42 del presente accordo.18
2 Gli Stati membri non possono mantenere né imporre restrizioni alla facoltà della Banca, o di chiunque riceva fondi da essa, di detenere o impiegare, per fare pagamenti ovunque, la valuta di uno Stato membro ricevuta dalla Banca al di fuori del quadro tracciato nel paragrafo precedente, tranne ove:
a. tale Stato membro auspichi che l’impiego di detta valuta venga limitato al pagamento di beni prodotti o di servizi forniti sul proprio territorio; o
b. tale valuta faccia parte delle risorse speciali della Banca ed il suo impiego sottostia a regole e regolamenti speciali.
3 Gli Stati membri non possono mantenere né imporre restrizioni alla facoltà della Banca di detenere o impiegare, per l’ammortamento, gli anticipi o il riscatto totale o parziale delle proprie obbligazioni, valute ricevute in rimborso di mutui diretti concessi sulle sue risorse ordinarie in capitale.
4 La Banca non utilizza le valute che detiene per acquistare altre valute degli Stati membri, salvo:
a. per affrontare i propri obblighi esistenti; o
b. in seguito a una decisione del Consiglio d’amministrazione.19
Art. 28 Mantenimento del valore degli averi della Banca in divise
1 Se il valore nominale della valuta di uno Stato membro, rispetto all’unità di conto definita al paragrafo 1b dell’articolo 5 del presente accordo, risulta ridotto, oppure il suo tasso di cambio subisce un deprezzamento, secondo la Banca, significativo, tale Stato membro versa a quest’ultima, entro termini ragionevoli, l’ammontare, nella propria valuta, necessario per mantenere il valore di tutti gli averi che la Banca detiene, in tale valuta, a titolo di sottoscrizione.
2 Se il valore nominale della valuta di uno Stato membro, rispetto alla suddetta unità di conto, risulta aumentato, oppure il suo tasso di cambio subisce un apprezzamento, secondo la Banca, significativo, quest’ultima versa a detto Stato, entro termini ragionevoli, l’ammontare, nella sua valuta, necessario per mantenere il valore di tutti gli averi che la Banca detiene, in tale valuta, a titolo di sottoscrizione.
3 La Banca, nel caso di cui al paragrafo 1, o uno Stato membro, nel caso di cui al paragrafo 2, può rinunciare all’applicazione del presente articolo.20
Capitolo V Organizzazione e gestione
Art. 29 Consiglio dei governatori: competenze
1 Tutti i poteri della Banca sono devoluti al Consiglio dei governatori. Questo, segnatamente, formula direttive generali concernenti la politica della Banca in materia di credito.
2 Il Consiglio dei governatori può delegare tutti i suoi poteri al Consiglio d’amministrazione, eccettuati i poteri di:
a. ridurre il capitale azionario autorizzato della Banca;
b. istituire fondi speciali o accettarne la gestione;
c. autorizzare l’adozione d’accordi generali di cooperazione con le autorità dei Paesi africani che non hanno ancora lo statuto di Stati indipendenti, o d’accordi generali di cooperazione con i governi africani non divenuti ancora membri della Banca, come anche la conclusione di accordi analoghi con altri governi e con altre organizzazioni internazionali;
d.21 eleggere, sospendere o revocare il presidente della Banca e stabilire la sua rimunerazione e le condizioni di servizio;
e. stabilire la retribuzione degli amministratori e dei loro supplenti;
f. scegliere periti contabili estranei all’istituto per certificare il bilancio generale e il conto profitti e perditi della Banca e scegliere gli altri periti necessari per la revisione della gestione generale della Banca e per fare rapporto in merito;
g. approvare, visto il rapporto dei periti contabili, il bilancio generale e il conto profitti e perdite della Banca; e
x. esercitare tutti gli altri poteri che il presente accordo conferisce espressamente al Consiglio dei governatori.
3 Il Consiglio dei governatori conserva il potere d’esercitare la propria autorità su tutti quei problemi ch’esso avesse delegato al Consiglio d’amministrazione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.
Art. 30 Consiglio dei governatori: composizione
1 Ciascuno Stato membro è rappresentato nel Consiglio dei governatori e nomina un governatore e un governatore supplente. I governatori e i loro supplenti sono cittadini di Stati membri, competentissimi e con vasta esperienza in tema economico e finanziario. Ciascun governatore e ciascun supplente resta in funzione per cinque anni, su mandato revocabile in ogni momento o rinnovabile, secondo il desiderio dello Stato che l’ha nominato. Nessun supplente è ammesso a votare salvo in caso di assenza del titolare. In occasione dell’assemblea annuale, il Consiglio sceglie per presidente uno dei governatori. Il presidente rimarrà in carica fino all’elezione di un successore all’assemblea annuale successiva del Consiglio, salvo che il Consiglio dei governatori decida altrimenti.22
2 Nell’esercizio delle loro funzioni, i governatori e i loro supplenti non ricevono retribuzione dalla Banca; quest’ultima può però rimborsar loro le spese ragionevoli che affrontano per presenziare alle assemblee.
Art. 31 Consiglio dei governatori: procedura
1 Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea almeno una volta all’anno, come pure ogniqualvolta lo giudichi opportuno o sia convocato dal Consiglio d’amministrazione. Il Consiglio d’amministrazione convoca le assemblee del Consiglio dei governatori quando 5 Stati membri, oppure un numero minore di Stati membri ma rappresentanti ¼ dei voti attribuiti, lo chiedono. Le assemblee annue del Consiglio dei governatori vanno tenute in Paesi membri regionali e non regionali.23
2 Il quorum per ogni assemblea del Consiglio dei governatori è costituito da una maggioranza del numero totale dei governatori o dei loro supplenti rappresentante almeno il settanta per cento del totale dei voti attribuiti agli Stati membri.24
3 Il Consiglio dei governatori può, mediante regolamento, istituire una procedura che consenta al Consiglio d’amministrazione, quando lo ritenga opportuno, di ottenere un voto dei governatori, su un determinato problema, senza convocare l’assemblea del Consiglio.
4 Il Consiglio dei governatori e il Consiglio d’amministrazione, nella misura in cui quest’ultimo è autorizzato, possono istituire organi sussidiari e adottare le regole e i regolamenti, necessari o adeguati, per condurre gli affari della Banca.
Art. 32 Consiglio d’amministrazione: competenze
Senza pregiudizio per le competenza conferite al Consiglio dei governatori dall’articolo 29 del presente accordo, il Consiglio d’amministrazione è incaricato della condotta delle operazioni generali della Banca. A tal fine, esso esercita, oltre alle competenze conferitegli espressamente dal presente accordo, tutte le competenze delegategli dal Consiglio dei governatori e in particolare:
...25
a. prepara il lavoro del Consiglio dei governatori;
b. secondo le direttive generali date dal Consiglio dei governatori, prende decisioni concernenti i mutui diretti e individuali, le garanzie, i collocamenti in azioni e la presa a prestito di somme da parte della Banca;
c. determina il tasso d’interesse dei mutui diretti e quello delle commissioni di garanzia;
d. presenta i conti di ciascun esercizio finanziario, con un rapporto annuo, all’approvazione del Consiglio dei governatori in occasione di ciascuna assemblea annua; e
e. determina la struttura generale dei servizi della Banca.
Art. 33 Consiglio d’amministrazione: composizione
1 Il Consiglio d’amministrazione consta di 18 membri che non sono ne governatori né governatori supplenti. 12 membri sono eletti dai governatori degli Stati membri regionali e 6 dai governatori degli Stati membri non regionali. L’elezione avviene conformemente all’allegato B del presente accordo. Nell’elezione dei membri del Consiglio d’amministrazione, il Consiglio dei governatori tiene debitamente conto dell’alta competenza che i titolari devono possedere in tema economico e finanziario. Il Consiglio dei governatori può decidere di modificare la composizione del Consiglio d’amministrazione soltanto a maggioranza dei tre quarti del numero totale dei voti attribuiti ai Paesi membri comprendenti, per quanto concerne le disposizioni relative esclusivamente al numero d’amministrazione e alla loro elezione da parte dei paesi membri regionali, una maggioranza dei due terzi dei governatori degli Stati membri regionali, e per quanto concerne le disposizioni relative esclusivamente al numero d’amministratori e alla loro elezione da parte dei Paesi membri non regionali, una maggioranza dei due terzi dei governatori degli Stati membri non regionali.
2 Ciascun amministratore nomina un supplente che, in sua assenza, agisce in proprio nome. Gli amministratori e i loro supplenti sono cittadini degli Stati membri; ma un supplente non può avere la stessa cittadinanza dell’amministratore che sostituisce. Un supplente può partecipare alle riunioni del Consiglio d’amministrazione, tuttavia è ammesso a votare soltanto se agisce in vece dell’amministratore che sostituisce.
3 Gli amministratori sono eletti per un periodo di tre anni e, fatta salva la limitazione di cui al paragrafo 4, sono rieleggibili.26 Se un posto d’amministratore diviene vacante per più di 180 giorni prima della scadenza del mandato, il Consiglio dei governatori, nell’assemblea successiva, elegge un successore, conformemente all’allegato B al presente accordo, per la rimanente durata del mandato. Durante la vacanza, il supplente esercita le competenze dell’amministratore, salvo quella di nominare un supplente.
4 Nessun amministratore svolge più di due mandati di tre anni ognuno. Un amministratore il cui mandato comincia tra due elezioni generali degli amministratori è eleggibile come amministratore per un periodo non superiore a sei anni in totale, a decorrere dalla data della sua prima elezione; l’amministratore che, al momento dell’elezione, ha svolto due mandati di tre anni in qualità di amministratore supplente, non è rieleggibile.27
Art. 34 Consiglio d’amministrazione: procedura
1 Il Consiglio d’amministrazione è in sessione permanente alla sede della Banca e si riunisce ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigono.
2 Il quorum per qualsiasi riunione del Consiglio d’amministrazione è costituito dalla maggioranza degli amministratori, rappresentante almeno il settanta per cento del totale dei voti attribuiti agli Stati membri.28
3 Il Consiglio dei governatori adotta un regolamento secondo cui uno Stato membro, se già non sia rappresentato nel Consiglio d’amministrazione da un amministratore suo cittadino, può farsi rappresentare alle riunioni di detto Consiglio nelle quali venga esaminata una richiesta da esso formulata o una questione che lo concerne particolarmente.
Art. 35 Voto
1 Ciascuno Stato membro ha 625 voti, più un voto per ogni azione posseduta del capitale della Banca, con riserva tuttavia, per quanto concerne l’aumento del capitale azionario autorizzato, che il Consiglio dei governatori possa decidere la non attribuzione del diritto di voto per tale aumento e la non attribuzione del diritto di prelazione enunciato al capoverso 2 dell’articolo 6 del presente accordo per l’aumento delle azioni.
2 Salvo nei casi espressamente previsti nel presente accordo, il Consiglio dei governatori vota come specificato nel presente articolo. Ogni governatore dispone del numero di voti dello Stato membro che rappresenta. Tutte le questioni su cui il Consiglio dei governatori è chiamato a pronunciarsi sono decise a maggioranza del settanta per cento o di due terzi dei voti riuniti dagli Stati membri rappresentati all’assemblea, salvo se la questione è considerata di grande rilevanza da uno Stato membro e riguarda un interesse preponderante dello Stato stesso. Una questione di questo genere è decisa, su richiesta dello Stato membro, a maggioranza del settanta per cento del totale dei voti.29
3 Salvo nei casi espressamente previsti nel presente accordo, il Consiglio d’amministrazione vota come previsto nel presente articolo. Xxxxxxx amministratore dispone del numero di voti che hanno contribuito alla sua elezione; si tratta di voti da emettere in blocco. Tutte le questioni su cui il Consiglio d’amministrazione è chiamato a pronunciarsi sono decise in generale a maggioranza del settanta per cento o di due terzi dei voti rappresentati alla riunione, salvo se la questione è considerata di grande rilevanza da uno Stato membro e riguarda un interesse preponderante dello Stato stesso. Una questione di questo genere è decisa, su richiesta dell’amministratore interessato, a maggioranza del settanta per cento del totale dei voti.30
Art. 36 Designazione del presidente
1 Il Consiglio dei governatori elegge il presidente della Banca a maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri, comprendente una maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri regionali. Il presidente è un cittadino di uno Stato membro regionale, competentissimo nei campi che concernono le attività, la gestione e l’amministrazione della Banca. Per la durata del mandato, il presidente non può esercitare le funzioni di governatore, amministratore o supplente dell’uno o dell’altro. La durata del mandato presidenziale è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile, tuttavia è inteso che nessuno può essere eletto o assumere le funzioni del presidente per più di due mandati consecutivi di cinque anni ciascuno. Il Consiglio dei governatori può sospendere o revocare il presidente della Banca mediante decisione presa a maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri, comprendente una maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri regionali. Dopo la sospensione o la revoca del presidente, il Consiglio dei governatori nomina un presidente ad interim o, se del caso, elegge un presidente.31
2 Il presidente del Consiglio dei governatori, dopo aver consultato l’Ufficio, convoca una riunione del Consiglio dei governatori per dibattere la sospensione del presidente dietro richiesta scritta di almeno cinque governatori rappresentanti almeno cinque circoscrizioni.
Art. 37 Funzioni del presidente
1 Il presidente dirige il Consiglio d’amministrazione ma non partecipa al voto, salvo in caso di parità, allorché la sua scelta è determinante. Esso può partecipare alle riunioni del Consiglio dei governatori senza partecipare alle votazioni.
2 Il presidente è il capo del personale della Banca e, sotto la direzione del Consiglio d’amministrazione, gestisce gli affari correnti della Banca. Egli è responsabile dell’organizzazione dei funzionari e del personale della Banca, compresi i vicepresidenti, che nomina e destituisce e di cui stabilisce le condizioni d’impiego conformemente alle regole e ai regolamenti adottati dalla Banca; egli agisce di concerto con il Consiglio d’amministrazione nell’esercizio del suo potere di nominare i vicepresidenti e di destituirli.32
3 Il presidente è il rappresentante legale della Banca.
4 La Banca adotta i regolamenti per determinare chi la rappresenta legalmente e chi esercita le altre funzioni del presidente ove fosse assente oppure la sua carica divenisse vacante.
5 Nella nomina dei funzionari e dei membri del personale, il presidente deve cercare di garantire alla Banca i servizi di persone che presentano alte qualità di rendimento, di competenza tecnica e di integrità morale. Il personale dev’essere reclutato su una base geografica possibilmente vasta e deve essere accordata tutta la debita importanza al carattere regionale della Banca come anche alla partecipazione degli Stati non regionali.
Art. 38 Divieto di attività politica; carattere internazionale della Banca
1 La Banca non accetta né prestiti né assistenza che possono comunque compromettere, limitare, alterare o, in qualsiasi altro modo, mutare la sua finalità o le sue funzioni.
2 La Banca, il presidente, i vicepresidenti, i funzionari e il personale non intervengono negli affari politici di uno Stato membro. Nelle loro decisioni, non devono lasciarsi influenzare dal regime politico di uno Stato membro interessato bensì unicamente da considerazioni economiche che valuteranno in modo imparziale affinché la Banca consegua il suo scopo e adempia alle proprie funzioni.
3 Il presidente, i vicepresidenti, i funzionari e i membri del personale della Banca, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno doveri unicamente verso la Banca, esclusa qualsiasi altra autorità. Tutti gli Stati membri rispettano il carattere internazionale di tali doveri e si astengono di qualsiasi intervento inteso a influenzare tali persone nell’esercizio dei loro obblighi.
Art. 39 Sede e uffici
1 Il Consiglio dei governatori, nella prima assemblea, sceglie la sede della Banca sul territorio di uno Stato membro regionale, tenendo conto delle agevolazioni offerte per un buon funzionamento dell’istituto.
2 Nonostante l’articolo 35 del presente accordo, il Consiglio dei governatori sceglie la sede della Banca nelle condizioni che sono state quelle dell’adozione del presente accordo.
3 La Banca può aprire altrove agenzie e succursali.
Art. 40 Corrispondenza con i Paesi membri; depositaria
1 Ciascuno Stato membro designa un’autorità competente con cui la Banca può mettersi in comunicazione in merito a qualsiasi problema attinente al presente accordo.
2 Ciascuno Stato membro designa la propria banca centrale, o un’altra istituzione gradita dalla Banca, quale depositario, presso cui la Banca può custodire gli averi che essa possiede nella valuta di detto Stato, come anche altri averi.
3 La Banca può conservare i propri averi presso depositari designati dal Consiglio d’amministrazione.33
Art. 41 Pubblicazione dell’accordo, lingue di lavoro, informazioni e rapporti
1 La Banca si sforza di tradurre i testi del presente accordo, e di tutti gli altri documenti importanti disponibili, nelle principali lingue utilizzate in Africa. Le lingue di lavoro della Banca sono, se possibile, le lingue africane, l’inglese e il francese.
2 Gli Stati membri forniscono alla Banca le informazioni che essa chiedesse per agevolare l’esercizio delle proprie mansioni.
3 La Banca pubblica e comunica agli Stati membri un rapporto annuo contenente uno Stato certificato dei propri conti. Essa comunica parimente, ogni trimestre, un riassunto della situazione finanziaria, come anche uno stato dei profitti e delle perdite indicante il risultato delle operazioni. Il rapporto annuo e gli stati trimestrali vanno allestiti conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 13 del presente accordo.
4 La Banca può parimente pubblicare tutti gli altri rapporti che ritenga utili per conseguire lo scopo e per adempiere alle proprie funzioni. Essa li comunica agli Stati membri.
Art. 42 Ripartizione del reddito netto
1 Il Consiglio dei governatori stabilisce, ogni anno, la parte del reddito netto della Banca, compreso quello spettante al fondi speciali, che conviene destinare all’attivo dopo deduzione dei fondi da versare alle riserve e, se occorre, la parte da distribuire.
2 La distribuzione, di cui al paragrafo precedente, avviene secondo il prorata del numero d’azioni possedute da ciascuno Stato membro.
3 I pagamenti vanno fatti nel modo e nella valuta determinati dal Consiglio dei governatori.
Capitolo VI
Recesso e
sospensione di un Paese membro; sospensione e cessazione delle
operazioni della Banca
Art. 43 Recesso
1 Ogni Stato membro può recedere dalla Banca, in ogni momento inviando una notificazione scritta alla sede della Banca.
2 Il recesso di uno Stato membro diviene effettivo alla data precisata nella notificazione, ma comunque mai meno di 6 mesi dopo la data in cui la Banca ha ricevuto la notificazione.
Art. 44 Sospensione
1 Se uno Stato membro disattende un qualsiasi obbligo verso la Banca derivante o meno dal presente accordo, il Consiglio dei governatori può sospenderlo dalla sua qualità di membro mediante decisione presa dai governatori rappresentanti almeno il 70 per cento del totale dei voti dei membri. In alternativa alla sospensione dalla qualità di membro, il Consiglio dei governatori può ordinare la sospensione dei diritti di voto dello Stato membro, secondo le modalità e le condizioni che il Consiglio dei governatori può determinare, conformemente ai regolamenti adottati in virtù del paragrafo 4 del presente articolo.34
2 Uno Stato membro sospeso cessa automaticamente di essere membro della Banca dopo un anno a contare dalla data di sospensione, salvo che in tale lasso di tempo una decisione del Consiglio dei governatori, presa alla medesima maggioranza, gli restituisca la qualità di membro.
3 Durante la sospensione, lo Stato membro interessato non esercita nessuno dei diritti conferitigli dal presente accordo, salvo il diritto di recessione, ma sottostà a tutti i suoi obblighi.
4 Il Consiglio dei governatori adotta i regolamenti necessari all’applicazione delle disposizioni del presente articolo.
Art. 45 Liquidazione dei conti
1 Trascorsa la data in cui uno Stato cessa d’essere membro (d’appresso «data di cessazione»), lo Stato è vincolato ai propri obblighi diretti e agli altri diversi obblighi verso la Banca finché sussiste una parte dei mutui o delle garanzie assunti innanzi la cessazione; per conto è liberato dalla responsabilità connessa ai mutui e alle garanzie consentite dalla Banca dopo quel momento, né parteciperà ai benefici o alle spese della medesima.
2 Se uno Stato cessa di essere membro, la Banca adotta i provvedimenti per riscattare le azioni nell’ambito della liquidazione dei conti da effettuare conformemente ai capoversi 3 e 4 del presente articolo. A tal scopo, il prezzo di riscatto delle azioni è il valore certificato nei registri della Banca alla data di cessazione.
3 Il pagamento delle azioni riscattate dalla Banca in virtù del presente articolo è legato alle seguenti condizioni:
a. Ogni ammontare dovuto allo Stato interessato, per le sue azioni, va trattenuto finché detto Stato, la sua banca centrale, o una delle sue istituzioni resta impegnato verso la Banca come mutuatario o fideiussore; detto ammontare può, a libito della Banca, essere assegnato alla liquidazione di un qualunque impegno giungente a scadenza. Nessuna somma invece va trattenuta a cagione di un impegno condizionale dello Stato, risultante da successive richieste di versamenti, giusta il paragrafo 4 dell’articolo 7 del presente accordo, sulle azioni da esso sottoscritte. In ogni caso, nessun ammontare dovuto a uno Stato per le sue azioni può essergli pagato innanzi 6 mesi a contare dalla data della cessazione.
b. I pagamenti possono essere effettuati per acconti, dopo una consegna delle azioni alla Banca da parte del governo dello Stato interessato finché quest’ultimo abbia ricevuto il prezzo complessivo del riscatto sempreché, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l’ammontare corrispondente al prezzo di riscatto superi il montante globale dei debiti risultanti dai mutui e dalle garanzie di cui al capoverso a del presente paragrafo.
c.35 I pagamenti avvengono nella valuta dello Stato che li riscuote o, nell’impossibilità di ricorrere a tale valuta, in valuta convertibile.
d. Se la Banca subisce perdite per fideiussioni o mutui ancora correnti alla data della cessazione e se l’ammontare di tali perdite supera quello della riserva esistente in tale data, lo Stato interessato rimborsa, se ne è richiesto, la somma che è stata dedotta dal prezzo di riscatto delle sue azioni qualora si fosse tenuto conto di tale perdita nella determinazione di detto prezzo di riscatto. Inoltre, lo Stato già membro resta tenuto a rispondere ad ogni richiesta di sottoscrizioni, non liberate conformemente al paragrafo 4 dell’articolo 7 del presente accordo, nella misura in cui lo sarebbe stato qualora la perdita di capitale fosse stata subita, e la richiesta fatta, allorquando veniva stabilito il prezzo di riscatto delle sue azioni.
4 Se la Banca, giusta l’articolo 47 del presente accordo, smette l’attività nei 6 mesi seguenti la data di cessazione, tutti i diritti dello Stato interessato sono determinati conformemente alle disposizioni degli articoli 47 a 49 del presente accordo.
Art. 46 Sospensione delle operazioni
Avverandosi circostanze gravi, il Consiglio d’amministrazione può sospendere le operazioni quanto ai nuovi mutui e fideiussioni, nell’attesa che il Consiglio dei governatori abbia possibilità di deliberare e decidere.
Art. 47 Cessazione delle operazioni
1 La Banca può cessare le operazioni riguardanti nuovi prestiti, nuove fideiussioni e nuovi investimenti di portafoglio su risoluzione del Consiglio dei governatori presa a maggioranza del 75 per cento del totale dei voti.36
2 Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le sue attività, tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia del proprio attivo e con la liquidazione dei suoi impegni.
Art. 48 Responsabilità degli Stati membri e liquidazione dei crediti
1 Cessate definitivamente le operazioni della Banca, l’impegno degli Stati membri, risultante dalle loro sottoscrizioni non liberate al capitale azionario della Banca nonché dal deprezzamento delle loro monete, sussiste fino ad avvenuta liquidazione di tutti i diritti dei creditori, compresi i diritti condizionali.
2 I detentori di crediti diretti vanno tacitati per primi attingendo agli averi della Banca e, poscia, ai fondi versati alla Banca in seguito alla richiesta di sottoscrizioni non liberate. Prima di ogni versamento a detti detentori, il Consiglio d’amministrazione prende le misure ritenute necessarie per assicurare un riparto proporzionale fra detentori di crediti diretti e detentori di crediti condizionali.
Art. 49 Distribuzione degli averi
1 Se la Banca cessa le operazioni, nessuna distribuzione è fatta agli Stati membri a titolo delle loro sottoscrizioni al capitale azionario della Banca finché:
i) non siano stati liquidati o siano oggetto di misure adeguate tutti gli impegni presi verso i creditori; e
ii) il Consiglio dei governatori abbia preso la decisione di procedere a una distribuzione. Tale decisione è presa dal Consiglio alla maggioranza dei voti attribuiti agli Stati membri, comprendente una maggioranza del totale dei voti attribuiti agli Stati membri regionali.
2 In caso di decisione presa conformemente al paragrafo precedente, il Consiglio d’amministrazione può decidere di procedere a distribuzioni successive degli averi della Banca agli Stati membri sino a distribuzione completa. Tale distribuzione può avvenire soltanto dopo che siano stati regolati tutti i crediti correnti della Banca nei confronti degli Stati membri.37
3 Prima di ogni distribuzione d’averi, il Consiglio d’amministrazione stabilisce la parte che spetta a ciascuno Stato membro secondo il rapporto esistente tra il numero d’azioni del medesimo e il totale delle azioni impagate della Banca.
4 Il Consiglio d’amministrazione procede a una valutazione degli averi distribuibili in data della distribuzione, quindi ripartisce tali averi nel modo seguente:
a. Viene versato a ciascuno Stato membro, in titoli del medesimo o dei suoi organismi ufficiali o di persone giuridiche situate sui suoi territori, nella misura in cui tali titoli siano disponibili per la distribuzione, un ammontare pari in valore alla quota proporzionale del totale distribuibile che gli spetta.
b. Ogni rimanente saldo dovuto a uno Stato membro, dopo il versamento effettuato conformemente al capoverso precedente, è pagato nella valuta di detto Stato, nella misura in cui la Banca ne detiene, fino a concorrenza di una somma del valore equivalente a quella del saldo.
c. Ogni rimanente saldo dovuto a uno Stato membro, dopo i versamenti effettuati conformemente ai capoversi a e b del presente paragrafo, è liquidato in oro o in una moneta gradita allo Stato interessato, nella misura in cui la Banca detenga l’uno o l’altra, fino a concorrenza di una somma del valore equivalente a quella del saldo.
d. Tutti gli averi presso la Banca, dopo i pagamenti effettuati agli Stati conformemente ai capoversi da a a c del presente paragrafo, sono distribuiti secondo il prorata tra gli Stati interessati.
5 Ogni Stato membro che riceve averi distribuiti dalla Banca, giusta il paragrafo precedente, è surrogato in tutti i diritti che la Banca possedeva su tali averi innanzi alla ripartizione.
Capitolo VII Statuto, immunità, esenzioni e privilegi
Art. 50 Statuto
Per poter conseguire la finalità e esercitare le funzioni affidatele, la Banca gode della piena e intera personalità internazionale. A tal scopo essa può concludere accordi con gli Stati membri e gli Stati non membri, come anche con altre organizzazioni internazionali. Allo stesso scopo, lo statuto, le immunità, le esenzioni e i privilegi enunciati nel presente capitolo sono accordati alla Banca sul territorio di ciascuno Stato membro.
Art. 51 Statuto negli Stati membri
Sul territorio di ciascuno Stato membro la Banca possiede personalità giuridica piena e intera e, segnatamente, gode della piena e intera capacità:
a. di conchiudere contratti;
b. d’acquistare e alienare beni immobili o mobili e
c. di stare in giudizio.
Art. 52 Azioni in giustizia
1 La Banca gode dell’immunità di giurisdizione per qualsiasi forma d’azione in giustizia, a meno che non si tratti d’azioni derivanti dall’esercizio dei propri doveri e delle proprie competenze di contrarre mutui, nel qual caso può essere perseguita soltanto davanti a un tribunale competente sul territorio dello Stato membro ove si trova la sede principale, oppure sul territorio di uno Stato membro o non membro in cui ha nominato un agente incaricato di ricevere assegnazioni o diffide, o in cui essa ha emesso o garantito valori. Tuttavia, nessuna azione può essere intentata da parte di Stati membri o da persone che agiscono per conto di questi Stati o ne detengono crediti.
2 I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e a chiunque appartengono, sono esenti da qualsiasi forma di sequestro, requisizione o provvedimento esecutivo, finché non sia stata pronunciata una sentenza definitiva contro la Banca.
Art. 53 Intangibilità degli averi e degli archivi
1 I beni e gli averi della Banca, ovunque si trovino e a chiunque appartengono, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione o da qualsiasi altra forma di intromissione da parte del potere esecutivo o legislativo.
2 Gli archivi della Banca e in generale tutti i documenti che le appartengono o che essa detiene sono inviolabili, ovunque essi si trovino.
Art. 54 Esenzioni quanto agli averi
I beni e gli averi della Banca, con riserva delle disposizioni del presente accordo, vanno esenti da restrizioni, disciplinamenti, controlli e moratorie d’ogni specie, nella misura necessaria alla riuscita e alla funzionalità del suo operare.
Art. 55 Privilegi quanto alle comunicazioni
Le comunicazioni ufficiali della Banca beneficiano, in ogni Stato membro, di un regime almeno altrettanto favorevole quanto quello da esso applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.
Art. 56 Immunità e privilegi del personale
I governatori, gli amministratori, i supplenti, i funzionari e gli agenti della Banca come anche i periti e i consulenti in missione per la medesima
i) godono dell’immunità di giurisdizione per gli atti compiuti da essi a titolo ufficiale;
ii) beneficiano, negli Stati di cui non sono cittadini ma ove esercitano le proprie funzioni, di immunità concernenti l’immigrazione, l’iscrizione degli stranieri e il servizio militare o civile, nonché di facilitazioni in materia di disciplina dei cambi uguali e quelle accordate dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e agenti di pari rango degli altri Stati membri e
iii) beneficiano, quanto alle agevolazioni di trasporto, di un trattamento uguale a quello consentito dagli Stati membri ai rappresentanti, funzionari e agenti di pari rango degli altri Stati membri.
Art. 57 Immunità fiscale
1 La Banca, i suoi beni, gli altri averi e redditi come anche le sue operazioni e transazioni, vanno esenti da imposte dirette e diritti doganali. La Banca va pure esente da ogni obbligo concernente il pagamento, la trattenuta o la riscossione di imposte o tasse.
2 Nessuna imposta è riscossa su o a cagione di salari e onorari pagati dalla Banca ai propri amministratori, supplenti, funzionari e altro personale della categoria professionale.
3 Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui valori emessi dalla Banca presso qualunque possessore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta di qualsiasi specie,
i) la quale discrimini tali obbligazioni o valori per l’unico motivo d’essere stati emessi dalla Banca; oppure
ii) la quale assuma, come sua base giuridica il luogo o la valuta d’emissione o pagamento o la sede d’un ufficio o d’un centro operativo della Banca.
4 Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui valori garantiti dalla Banca, presso qualunque detentore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta di qualunque specie,
i) la quale discrimini tali obbligazioni o valori per l’unico motivo di essere stati garantiti dalla Banca: oppure
ii) la quale assuma, come sua base giuridica, la sede d’un ufficio o di un centro operativo della Banca.
Art. 58 Notificazione di provvedimenti presi in applicazione del capitolo 7
Ciascuno Stato membro informa senza indugio la Banca circa i provvedimenti che ha preso per applicare sul proprio territorio, le disposizioni del presente capitolo.
Art. 59 Applicazione delle immunità, esenzioni e privilegi
Le immunità, le esenzioni e i privilegi previsti nel presente capitolo sono accordati nell’interesse della Banca. Il Consiglio d’amministrazione può, nella misura e nelle condizioni ch’esso determina, levare le immunità e le esenzioni previste agli articoli 52, 54, 56 e 57 del presente accordo nel caso in cui, a suo parere, ciò serva gli interessi della Banca. Il presidente ha il diritto e il dovere di levare l’immunità ad un funzionario, se ciò non lede gli interessi della Banca, allorché ritenga che l’immunità ostacoli il corso normale della giustizia.
Capitolo VIII Emendamenti, interpretazione, arbitrato
Art. 60 Emendamenti
1 Ogni proposta intesa a modificare il presente accordo, emanante da uno Stato membro, da un governatore o dal Consiglio d’amministrazione, va comunicata al presidente del Consiglio dei governatori che la trasmette al Consiglio. Se il Consiglio dei governatori approva l’emendamento proposto, la Banca chiede agli Stati membri, mediante lettera, fax o telegramma circolare, se accettano tale emendamento. Se due terzi degli Stati membri, raggruppanti i tre quarti dei voti ad essi attribuiti e comprendenti due terzi degli Stati membri regionali fruenti dei tre quarti dei voti attribuiti agli Stati membri regionali, accettano l’emendamento proposto, la Banca certifica rapidamente l’emendamento mediante comunicazione formale rivolta agli Stati membri.38
2 Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, le maggioranze in materia di voto enunciate all’articolo 3 possono essere emendate soltanto dalle stesse maggioranze.
3 Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, è richiesto l’accordo unanime degli Stati membri per qualsiasi emendamento che concerna
i) il diritto garantito nel paragrafo 2 dell’articolo 6 del presente accordo;
ii) la limitazione della responsabilità prevista al paragrafo 5 di detto articolo;
iii) il diritto di recesso previsto all’articolo 43 del presente accordo.
4 Gli emendamenti entrano in vigore, per tutti gli Stati membri, 3 mesi dopo la comunicazione formale, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che il Consiglio dei governatori disponga altrimenti.
5 Nonostante il paragrafo 1 del presente articolo, al più tardi 3 anni dopo l’entrata in vigore del presente accordo e in considerazione dell’esperienza della Banca, la regola secondo cui ciascuno Stato membro dispone di un voto sarà riesaminata, o dal Consiglio dei governatori o in una riunione dei capi degli Stati membri, nelle condizioni che sono state quelle dell’adozione del presente accordo.
Art. 61 Interpretazione
1 Il testo inglese e quello francese del presente accordo fanno parimente fede.
2 Qualsiasi vertenza relativa all’interpretazione delle disposizioni del presente accordo, insorta tra uno Stato membro e la Banca o tra 2 o più Stati membri della Banca, va sottoposta al Consiglio d’amministrazione per decisione. Lo Stato membro particolarmente interessato nella controversia ha il diritto, se già non sia rappresentato in senso al Consiglio d’amministrazione da un amministratore suo cittadino, di farsi rappresentare direttamente. Questo diritto di rappresentanza è oggetto di un regolamento adottato dal Consiglio dei governatori.
3 Se il Consiglio d’amministrazione ha deciso, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, ogni Stato membro può chiedere che la questione sia portata davanti al Consiglio dei governatori il quale, secondo una procedura da stabilire conformemente al paragrafo 3 dell’articolo 31 del presente accordo, è chiamato a pronunciarsi entro 3 mesi. La decisione del Consiglio dei governatori è inappellabile.
Art. 62 Arbitrato
I casi di litigio tra la Banca e il governo di uno Stato che ha cessato d’essere membro, oppure tra la Banca, all’atto della decisione definitiva delle proprie operazioni, e uno Stato membro, vanno sottoposti all’arbitrato di un tribunale di 3 membri. Ogni parte nomina un arbitro e i due arbitri nominano il terzo, il quale garantisce la presidenza del tribunale. Se nei 30 giorni successivi alla domanda d’arbitrato nessuna parte ha nominato un arbitro oppure se, nei 15 giorni che seguono la nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non è stato nominato, ogni parte può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia, o a qualsiasi altra istanza designata in un regolamento adottato dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. La procedura è definita dagli arbitri. Tuttavia il terzo arbitro ha pieni poteri per risolvere tutte le questioni procedurali sulle quali le parti sono in disaccordo. Le decisioni degli arbitri sono adottate a maggioranza semplice, sono inappellabili e hanno forza esecutiva.39
Capitolo IX Disposizioni finali
Art. 63 Firma e deposito
1 Il presente accordo, depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite (designato appresso «depositario») resta aperto alla firma dei governi degli Stati, i cui nomi sono recati nell’allegato A del presente accordo, fino al 31 dicembre 1963.
2 Il deposito consegna a tutti i firmatari copie certificate conformi del presente accordo.
Art. 64 Ratificazione, accettazione, adesione e acquisto della qualità di membro
1 a. Il presente accordo sottostà alla ratificazione o all’accettazione dei firmatari. I governi firmatari depositano il loro strumento di ratificazione o d’accettazione presso il depositario innanzi il 1o luglio 1965. Il depositario comunica ciascun deposito nonché la data del medesimo agli altri firmatari.
b. Uno Stato il cui strumento di ratificazione o d’accettazione è stato depositato prima dell’entrata in vigore del presente accordo diverrà membro della Banca a tale data. Gli altri firmatari che si conformeranno alle disposizioni del paragrafo precedente diverranno membri alla data in cui avranno depositato lo strumento di ratificazione o d’accettazione.
2 Gli Stati regionali che non divenissero membri della Banca conformemente al paragrafo 1 del presente articolo potranno divenirlo dopo l’entrata in vigore dell’accordo aderendovi, secondo le modalità determinate dal Consiglio dei governatori. Il governo di ogni Stato interessato deporrà, in data stabilita da detto Consiglio o prima di tale data, uno strumento d’adesione presso il depositario che comunicherà il deposito e la data del medesimo alla Banca e ai partecipanti all’accordo. Successivamente a tale deposito, lo Stato interessato diverrà membro della Banca nella data stabilita dal Consiglio dei governatori.
3 Al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, o d’accettazione della qualità di membro, uno Stato membro può dichiarare di riservare a se stesso, e alle sue suddivisione politiche, il diritto di imporre i salari e gli emolumenti versati ai suoi cittadini, ai suoi attinenti o ai suoi residenti.
Art. 65 Entrata in vigore
Il presente accordo entrerà in vigore all’atto del deposito degli strumenti di ratificazione o d’accettazione da parte di 12 governi firmatari le cui sottoscrizioni iniziali, così come stabilite nell’allegato A, rappresentino complessivamente il 6 % almeno del capitale azionario autorizzato della Banca40. Comunque l’entrata in vigore dell’accordo conformemente alle disposizioni di questo articolo non potrà precedere il 1o gennaio 1964.
Art. 66 Apertura delle operazioni
1 Con l’entrata in vigore del presente accordo, ciascuno Stato membro nomina un governatore, e l’istituzione mandataria (Trustee) designata a tal fine, come anche ai fini definiti nel paragrafo 5 dell’articolo 7 dell’accordo, convocherà la prima assemblea del Consiglio dei governatori.
2 Nella prima assemblea, il Consiglio dei governatori:
a. elegge 9 amministratori della Banca, conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 33 del presente accordo; e
b. prende disposizioni per la determinazione della data in cui la Banca inizierà le operazioni.
3 La Banca avverte gli Stati membri circa la data in cui essa inizierà le operazioni.
Fatto a Khartoum, il 4 agosto 1963, in un esemplare unico nelle lingue inglese e francese. Emendato in Abidjan con la risoluzione 05-79 del Consiglio dei Governatori, il 17 maggio 1979.
(Seguono le firme)
Allegato A
Sottoscrizioni iniziali al capitale azionario autorizzato della Banca
Membri |
Azioni |
Azioni |
Sottoscrizione totale (in milioni UC) |
1 Algeria |
1225 |
1225 |
24,5 |
2 Benin |
70 |
70 |
1,40 |
3 Burkina Faso |
65 |
65 |
1,30 |
4 Burundi |
60 |
60 |
1,20 |
5 Camerun |
200 |
200 |
4,00 |
6 Repubblica Centrafricana |
50 |
50 |
1,00 |
7 Ciad |
80 |
80 |
1,60 |
8 Congo (Brazzaville) |
75 |
75 |
1,50 |
9 Zaire |
650 |
650 |
13,00 |
10 Etiopia |
515 |
515 |
10,30 |
11 Gabon |
65 |
65 |
1,30 |
12 Ghana |
640 |
640 |
12,80 |
13 Guinea |
125 |
125 |
2,50 |
14 Costa d’Avorio |
300 |
300 |
6,00 |
15 Kenya |
300 |
300 |
6,00 |
16 Liberia |
130 |
130 |
2,60 |
17 Libia |
95 |
95 |
1,90 |
18 Madagascar |
260 |
260 |
5,20 |
19 Mali |
115 |
115 |
2,30 |
20 Mauritania |
55 |
55 |
1,10 |
21 Marocco |
755 |
755 |
15,10 |
22 Niger |
80 |
80 |
1,60 |
23 Nigeria |
1205 |
1205 |
24,10 |
24 Rwanda |
60 |
60 |
1,20 |
25 Senegal |
275 |
275 |
5,50 |
26 Sierra Leone |
105 |
105 |
2,10 |
27 Somalia |
110 |
110 |
2,20 |
28 Sudan |
505 |
505 |
10,10 |
29 Tansania |
265 |
265 |
5,30 |
30 Togo |
50 |
50 |
1,00 |
31 Tunisia |
345 |
345 |
6,90 |
32 Uganda |
230 |
230 |
4,60 |
33 RAU (Egitto) |
1500 |
1500 |
30,00 |
34 Zaire |
650 |
650 |
13,00 |
|
Allegato B
Elezione degli amministratori
1. Inscindibilità dei voti
Per l’elezione degli Amministratori, ciascun governatore deve attribuire a un candidato tutti i voti dello Stato membro che rappresenta.
2. Amministratori regionali
a. I dodici candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti dei governatori rappresentanti i membri regionali sono dichiarati amministratori, con la riserva che è reputato eletto soltanto chi abbia ottenuto almeno l’otto per cento* del totale dei voti attribuiti agli Stati membri regionali.
b. Se i dodici amministratori non sono stati eletti al primo scrutinio, se ne attua un secondo; il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio sarà ineleggibile e voteranno soltanto:
i) I governatori che hanno votato al primo scrutinio per un candidato che non è stato eletto; e
ii) I governatori i cui voti attribuiti a un candidato eletto sono considerati, giusta il paragrafo 2 lettera c del presente allegato, aver portato il numero dei voti raccolti da questo candidato a più del dieci per cento* del totale dei voti attribuiti agli Stati membri regionali.
c. i) Per determinare se i voti assegnati da un governatore devono essere considerati aver portato a più del dieci per cento* il totale dei voti ottenuti da un candidato qualsiasi, questo dieci per cento* è considerato comprendere, anzitutto i voti del governatore che ha assegnato il maggior numero di voti a detto candidato, quindi, per ordine decrescente, i voti di ciascuno dei governatori che hanno emesso il numero di voti immediatamente inferiore, fino a concorrenza del dieci per cento*.
ii) Ogni governatore i cui voti devono essere parzialmente conteggiati per portare il totale ottenuto da un candidato a più dell’otto per cento* sarà considerato attribuire i suoi voti a detto candidato, anche se il totale dei voti da questi ottenuto supera con ciò il dieci per cento*.
d. Se dopo il secondo scrutinio non vi sono dodici eletti, si procede, giusta i principi enunciati nel presente allegato, a scrutini supplementari, con riserva che dopo l’elezione di undici amministratori, il dodicesimo può – nonostante le disposizioni del paragrafo 2a del presente allegato – essere eletto alla maggioranza semplice dei voti rimanenti, i quali sono tutti considerati aver contribuito all’elezione del dodicesimo amministratore.
3. Amministratori non regionali
a. I sei candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti dei governatori rappresentanti gli Stati membri non regionali sono dichiarati amministratori, con la riserva che è reputato eletto soltanto chi abbia ottenuto almeno il quattordici per cento* del totale dei voti attribuiti agli Stati membri non regionali.
b. Se i sei amministratori non sono stati eletti nel primo scrutinio, se ne attua un secondo; il candidato che ha ottenuto il minor numero di voti nel primo scrutinio sarà ineleggibile e voteranno soltanto:
i) I governatori che hanno votato nel primo scrutinio per un candidato che non è stato eletto; e
ii) I governatori i cui voti attribuiti a un candidato eletto sono considerati, giusta il paragrafo 3 lettera c del presente allegato, aver portato il numero dei voti raccolti da questo candidato a più del diciannove per cento* del totale dei voti attribuiti agli Stati membri non regionali.
c. i) Per determinare se i voti assegnati da un governatore devono essere considerati aver portato a più del diciannove per cento* il totale dei voti ottenuti da un candidato qualsiasi, questo diciannove per cento* è considerato comprendere, anzitutto il voto del governatore che ha assegnato il maggior numero di voti a detto candidato, quindi, per ordine decrescente, i voti di ciascuno dei governatori che hanno emesso il numero di voti immediatamente inferiore, fino a concorrenza del diciannove per cento*.
ii) Ogni governatore i cui voti devono essere parzialmente conteggiati per portare il totale ottenuto da un candidato a più del quattordici per cento* sarà considerato attribuire i suoi voti a detto candidato, anche se il totale dei voti da questi ottenuto supera con ciò il diciannove per cento*.
d. Se dopo il secondo scrutinio non vi sono sei eletti, si procede, giusta i principi enunciati nel presente allegato, a scrutini supplementari, con riserva che dopo l’elezione di cinque amministratori, il sesto può – nonostante le disposizioni del paragrafo 3a del presente allegato – essere eletto alla maggioranza semplice dei voti rimanenti, i quali sono tutti considerati aver contribuito all’elezione del sesto amministratore.
* Nota del Consigliere Generale:
L’adozione dell’emendamento dell’articolo 33 riguardante l’aumento, da 9 a 18 del numero dei membri del Consiglio d’amministrazione della Banca e prevedente l’elezione di 12 di essi esclusivamente da parte degli Stati membri regionali e quella dei 6 altri esclusivamente da parte degli Stati membri non regionali, ha resa necessaria l’istituzione, nell’allegato B all’accordo, di regole distinte per quanto concerne l’elezione degli amministratori regionali e non regionali. Il medesimo emendamento ha parimente reso indispensabile la revisione, da parte del Consiglio dei Governatori, delle percentuali minime e massime stabilite nel testo originale dell’allegato B relativo all’elezione degli amministratori. Durante l’esame del presente emendamento, il Consiglio dei Governatori ha deciso che nella sezione dell’allegato B concernente l’elezione degli amministratori regionali, le percentuali rispettive siano di 8 e 10 invece di 10 e 12 come previsto nelle regole iniziali; esso ha nel contempo stabilito le percentuali minime e massime a 14 e 19 rispettivamente per quanto concerne l’elezione degli amministratori non regionali. Poiché l’adozione di queste risoluzioni precede quella della risoluzione d’emendamento dell’accordo istitutivo della Banca, l’emendamento che ne deriva è considerato aver tenuto conto delle nuove cifre di percentuali minime e massime.
Campo d’applicazione il 23 settembre 201941
1Art. 1 cpv.1 del DF del 19 dic. 1980 (RU 1984 45)
2Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
3Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
4Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
5Nuovo testo giusta la Ris. 98/04 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 1998, in vigore dal 3 set. 1999 (RU 2007 4777 n. III).
6Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
7Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
8Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
9Riferimento abrogato dalla Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, con effetto dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
10Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
11Riferimento abrogato dalla Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, con effetto dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
12Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
13Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
14Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
15Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
16Abrogati dalla Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, con effetto dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
17Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
18Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
19Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
20Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
21Nuovo
testo giusta il n. 1 della Ris. 97/05 del Consiglio dei governatori
del 29 mag. 1997, in vigore dal 5 mag. 1998 (RU 2007
4777 n. II).
22Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
23Nuovo testo giusta la Ris. 92/06 del Consiglio dei governatori del 19 mag. 1992, in vigore dal 19 set. 1994 (RU 2007 4777 n. I).
24Nuovo testo giusta la Ris. 98/04 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 1998, in vigore dal 3 set. 1999 (RU 2007 4777 n. III).
25Lett. soppressa dal n. 2 della Ris 97/05 del Consiglio dei governatori del 29 mag 1997, in vigore dal 5 mag. 1998 (RU 2007 4777 n. II). Nuova numerazione dei rimanenti par. Questi diventano, rispettivamente a–e.
26Nuovo testo giusta il n. 3 i della Ris. 97/05 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 1997, in vigore dal 5 mag. 1998 (RU 2007 4777 n. II).
27Introdotto dal n. 3 ii dalla Ris. 97/05 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 1997, in vigore dal 5 mag. 1998 (RU 2007 4777 n. II).
28Nuovo testo giusta la Ris. 98/04 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 1998, in vigore dal 3 set. 1999 (RU 2007 4777 n. III).
29Nuovo testo giusta la Ris. 98/04 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 1998, in vigore dal 3 set. 1999 (RU 2007 4777 n. III).
30Nuovo testo giusta la Ris. 98/04 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 1998, in vigore dal 3 set. 1999 (RU 2007 4777 n. III).
31Nuovo
testo giusta il n. IV della Ris. 97/05 del Consiglio dei governatori
del
29 mag. 1997, in vigore dal 5 mag. 1998 (RU 2007
4777 n. II).
32Nuovo giusta il n. 5 della Ris. 97/05 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 1997, in vigore dal 5 mag. 1998 (RU 2007 4777 n. II).
33Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
34Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
35Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
36Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
37Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
38Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
39Nuovo testo giusta la Ris. 2001/08 del Consiglio dei governatori del 29 mag. 2001, in vigore dal 5 lug. 2002 (RU 2007 4777 n. IV).
40Per
«capitale azionario della Banca» s’intende il capitale azionario
autorizzato della Banca, equivalente a 211,2 milioni d’unità di
conto e corrispondente al numero iniziale totale d’azioni della
Banca che deve essere sottoscritto dagli Stati i quali possono
divenir membri secondo il paragrafo 1 dell’art. 64 dell’Acc.
Cfr. Memoriale del Segretario esecutivo della Commissione economica
delle Nazioni Unite per l’Africa, concernente l’interpretazione
dell’art. 65 dell’Accordo istitutivo della Banca africana di
sviluppo
annesso all’Atto finale della Conferenza.
41RU
1984 46,
1985
344,
1986
1962,
1992
994,
2007
4777 e 2019
3081.
Una versione aggiornata
del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE
(xxx.xxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx).
1