CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comune di Rivoli - Comune di Santena - Comune di Villastellone
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 184 del 1/06/2018/Santena
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Rivoli - Comune di Santena - Comune di Villastellone
Deliberazione Consiglio Comunale del Comune di Rivoli n. 37 del 23 febbraio 2017 e s.m.i.
Convenzione tra i tre enti interessati stipulata il 3 marzo 2017 e il 21 agosto 2017ai sensi dell'art. 2 della predetta convenzione il Comune di Rivoli svolge le funzioni di ente capofila operando in qualità di Centrale Unica di Committenza per i tre Comuni
CODICE AUSA 0000552503
DISCIPLINARE DI GARA
SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2018 – AGOSTO 2023
CODICE CIG: 75035648E4
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE 2018 – AGOSTO 2023
1. PREMESSE
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura selettiva indetta dalla Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rivoli, Santena e Villastellone, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale di Rivoli n. 37 del 23/02/2017 e di Santena n. 10 del 23/02/2017 – convenzione tra enti interessati stipulata il 3/03/2017 ed il 21/08/2017, ai sensi dell’art. 2 della predetta convenzione, il Comune di Rivoli svolge le funzioni di ente capofila operando in qualità di Centrale Unica di Committenza per i due comuni, codice AUSA 0000552503; ai requisiti e modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori condizioni di carattere generale regolanti la procedura e l'appalto avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni delle scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di 1° grado del Comune di Santena, nonché in favore degli insegnanti, ausiliari aventi diritto al pasto oltre a quanti specificatamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale”, come meglio specificato nel progetto allegato.
L’affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n.184 del 1/06/2018/Santena, e avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici (nel prosieguo: Codice) e s.m.i.
Si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ritenuta congrua e conveniente.
L'offerta presentata vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Il presente affidamento è stato inserito nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui all’art. 21 del Codice.
Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Comune di Santena [codice NUTS: ITC11]
CODICE CIG: 75035648E4
Il bando di gara é pubblicato:
• sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
• sul sito internet del Comune di Rivoli xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx – bandi di gara & contratti (home page del sito) e sul sito del Comune di Santena xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx;
• sul sito informatico presso l'Osservatorio Regione Piemonte;
• nell'Albo Pretorio del Comune di Rivoli
• estratto del bando su due quotidiani nazionali e 2 quotidiani locali
• sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti
Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il Dirigente Amministrativo – Avv. Xxxxxxxxx Xx Xxxxxx – xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx.
Il Dirigente e Responsabile della Centrale Unica di Committenza (CUC) è l'Arch. Xxxxxxxx Xxxx
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 DOCUMENTI DI GARA
La documentazione di gara comprende:
1) Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e Schema di contratto;
2) Bando di Gara;
4) Istanza di partecipazione;
5) Documento di gara unico europeo DGUE;
6) Dichiarazioni a corredo DGUE;
7) Modulo offerta economica;
8) DUVRI.
La documentazione di gara è disponibile sui siti internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx - bandi di gara & contratti (home page del sito) e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx.
2.2 CHIARIMENTI
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx - bandi di gara & contratti (home page del sito) e xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx.
2.3 COMUNICAZIONI
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxx.xxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.
3. OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni principali, rinviando alla lettura del Capitolato per l’esatta descrizione del servizio: servizio di ristorazione scolastica per la scuola dell’infanzia, della primaria e secondaria di primo grado. L’affidamento in sintesi ha per oggetto: l’approvvigionamento derrate, la preparazione in stabilimento e nei plessi scolastici appositamente allestiti per la preparazione dei primi piatti, il confezionamento, la veicolazione, la distribuzione dei pasti nei singoli plessi ed espletamento dei servizi connessi (servizio di prenotazione pasti e gestione presenze, servizio di sorveglianza, servizio di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti, ivi compresi gli spazi per la consumazione del pasto domestico), la fornitura o integrazione degli utensili e delle attrezzature per la cottura della pasta/riso in loco e la distribuzione; la fornitura delle stoviglie e degli altri materiali necessari alla preparazione dei tavoli ed in generale per l’erogazione del servizio (Es. brocche, cestini per il pane, tovaglie ecc…), la gestione dei rifiuti e il ritiro dei contenitori sporchi, la manutenzione e/o sostituzione degli arredi e attrezzature necessarie alla cottura della pasta/riso in loco, porzionatura, distribuzione e consumo dei pasti degli alunni e degli insegnanti e del personale in servizio. Gli arredi dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e igiene e dovranno avere caratteristiche idonee per una corretta collocazione e fruizione degli spazi esistenti. Fornitura gratuita per il Comune di Santena di almeno 20 pasti completi in mono porzione da destinare ad interventi di politiche sociali.
Il servizio prevede le medesime prestazione per i centri extrascolastici (estate ragazzi – periodo indicativo 15/06 - 15/09). Informazioni complete e circostanziate riguardanti l’oggetto dell’appalto sono contenute nel Capitolato d’Appalto.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016: trattandosi di prestazioni strettamente collegate è opportuno che l’esecuzione delle stesse rimanga in capo ad un unico soggetto che ne dovrà rispondere globalmente; la tipologia della fornitura (unico pasto per tutti gli ordini di scuola), valore complessivo della fornitura e determinazione dei requisiti di partecipazione tali da consentire l’accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 30, co. 7 del Codice.
4. DURATA DELL’APPALTO, IMPORTO A BASE DI GARA, OPZIONI
4.1 DURATA
La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 a n n i , decorrenti dalla data di aggiudicazione.
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di disporre l’avvio del servizio, dopo che l’aggiudicazione sia divenuta efficace, nelle more della stipulazione del contratto.
La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure occorrenti per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni vigenti alla data di conclusione del contratto.
4.2 IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara per ogni singolo pasto, comprensivo di tutte le voci di costo, è pari ad € 5,00 (euro cinque) , Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi.
Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso - sono pari a
€. 1.500,00 Iva esclusa per l’intera durata dell’appalto.
Ai soli fini meramente contrattuali e di formulazione dell’offerta, l’importo per l’intero periodo previsto dall’appalto ammonta, in via presuntiva, ad €. 1.900.000,00 oltre ad € 1.500,00 per gli oneri della sicurezza IVA esclusa, determinato conteggiando il numero pasti annui di 76.000 per 5 anni per il prezzo a base d’asta di €. 5,00 e sommando i costi per la sicurezza.
La spesa è finanziata con fondi di bilancio comunale.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei tempi e con le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto.
4.3 AFFIDAMENTO DI SERVIZI AGGIUNTIVI
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario entro la data di scadenza del contratto servizi aggiuntivi e complementari a quelli oggetto di appalto, nel limite di quanto consentito dalle disposizioni di legge vigenti all’atto dell’affidamento.
4.4 modifiche del contratto di cui all’art 106, comma 1 lett. a) del Codice
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice.
4.5. DUVRI
In relazione alle possibili interferenze tra le attività manutentive da svolgere è stato predisposto dalla società Sintesi Spa il Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze - D.U.V.R.I., di cui all’art. 26
c. 3 ter primo periodo del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., “recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto”, in esito al quale sono stati stimati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. L’Aggiudicataria si obbliga ad adempiere a tutte le attività necessarie per addivenire, cooperando attivamente ed in maniera propositiva e in forma congiunta, all’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi specifico prima della fase di esecuzione del servizio.
Sulla base dei rischi evidenziati l’Aggiudicataria dovrà inoltre prevedere e comunicare le misure compensative del rischio che intende adottare attraverso il PSS.
Si precisa che il D.U.V.R.I. di cui sopra, che costituisce parte integrante del contratto di appalto, è suscettibile di variazione, in quanto: sarà “adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori”, se necessario, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 26, anche in assolvimento degli obblighi di cooperazione e di coordinamento tra datori di lavoro, di cui al comma 2, al fine dello scambio delle informazioni circa i rischi da interferenza che lo svolgimento delle rispettive attività può comportare, in modo da individuare ed adottare concordemente le misure di prevenzione e protezione necessarie per la eliminazione o la riduzione dei rischi stessi.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- ai consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice è vietato incaricare, in fase di esecuzione, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, salvo che per le ragioni indicate all’art. 48, comma 7-bis del Codice, e sempre che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere, in tale sede, la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara in capo all’impresa consorziata;
- le reti di imprese di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un’impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 367 l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:
- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165
In caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list” - Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per le attività oggetto dell’appalto ed abilitazioni all’esercizio delle attività professionali.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa nel sistema AVCpass.
Per la comprova dell’iscrizione in registri e albi per i quali non esista un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
b) fatturato complessivo degli ultimi tre esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 oppure degli ultimi tre esercizi finanziari chiusi non inferiore ad euro 1.500.000,00 IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto a garanzia della capacità, esperienza ed idoneità tecnica ed economica necessaria ad eseguire il servizio oggetto di appalto.
La comprova dei requisiti economico-finanziari di cui alla lettera c) è fornita, ai sensi dell’art. 86, co. 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di documenti amministrativi (certificazioni/attestazioni rilasciate dall’Ente/impresa nei cui confronti è stata resa la prestazione oppure documentazione fiscale (es. bilanci d’esercizio, fatture quietanzate o attestazioni di pagamento).
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa; con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCpass.
c) possesso della seguente copertura assicurativa contro i rischi professionali:
• responsabilità civile per tutti i danni cagionati a terzi (RCT), ivi compresi la Città di Santena per un massimale non inferiore a n. 5 volte l’importo a base di gara;
• responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (RCO) per un massimale non inferiore a n. 5 volte l’importo a base di gara;
Le polizze dovranno contenere clausola di vincolo in favore della Città di Santena per tutta la durata dell’appalto. I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell’impresa aggiudicataria.
La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione della relativa polizza in copia conforme inserita dal concorrente nel sistema AVCpass.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
d) esecuzione negli ultimi cinque anni di n. due servizi analoghi (ristorazione scolastica per Enti Pubblici e/o privati, compresi scuole dell’infanzia e asili nido) ciascuno di importo non inferiore a €. 400.000,00. Non sono considerati servizi analoghi a titolo esemplificativo la ristorazione ospedaliera, la ristorazione aziendale e la ristorazione generica;
Descrizione servizi/forniture | Importo minimo | |
n. … | Servizio di ristorazione scolastica a favore di | € …… |
n. … | Servizio di ristorazione scolastica a favore di | € …… |
La comprova del requisito, è fornita in uno dei seguenti modi:
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- copia conforme del contratto unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto;
- dichiarazione del concorrente contenente l’oggetto del contratto, il CIG (ove disponibile) e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso unitamente a copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- originale o copia autentica dei contratti unitamente a originale o copia conforme delle fatture relative al periodo richiesto.
Tutti i documenti sopra menzionati sono inseriti nel sistema AVCpass dai concorrenti.
e) possesso di certificazioni di qualità - rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA:
• possesso della certificazione di qualità - ISO 9001:2008 in xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx XXX 0000:0000 relativa ai servizi di ristorazione;
• possesso della certificazione di qualità - ISO 10854:1999 relativa alla certificazione di sistema metodo HACCP.
La comprova del requisito è fornita mediante esibizione delle relative certificazioni.
Le certificazioni di sistema di qualità aziendale fornite da Accredia sono acquisite presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e rese disponibili attraverso il Sistema AVCPass; i certificati equivalenti, conformi a quanto disposto dall’art. 43 del Codice o la documentazione probatoria relativa all’impiego di misure equivalenti sono inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.
Per la comprova del requisito, i relativi certificati devono essere inseriti nel sistema AVCPass dai concorrenti.
f) Centro produzione pasti: proprietà, possesso o disponibilità al momento della aggiudicazione di un centro di produzione pasti operativo e provvisto di tutti i titoli autorizzativi, certificazioni, nullaosta previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia igienicosanitaria da comprovare attraverso un atto di proprietà o di altro diritto reale ovvero attraverso un contratto di locazione/comodato, ecc. per un periodo di sei mesi oltre il termine di scadenza dell’appalto. Il centro di produzione pasti dovrà avere una capacità produttiva media di circa n. 1.000 pasti al giorno dei quali almeno 500 da riservare all’esecuzione dell’appalto in oggetto. Il centro di produzione deve essere collocato ad una distanza non superiore a 40 Km dal Municipio di Santena, calcolata mediante l’applicazione MAPS del sito: xxx.xxxxxx.xx. Al fine del calcolo della distanza non rileva la scelta dell’itinerario e il tempo di percorrenza. In alternativa il centro di cottura qualora ubicato ad una distanza superiore ai 40 Km deve essere raggiungibile con un tempo medio di percorrenza di 30 minuti calcolati con MAPS del sito: xxx.xxxxxx.xx.
Ai fini della partecipazione alla gara è sufficiente l’indicazione del centro di cottura, individuato per l’esecuzione del servizio. Il possesso e/o disponibilità devono intervenire entro 15 giorni dalla proposta di aggiudicazione. Determina la revoca dell’aggiudicazione definitiva e/o la risoluzione del contratto l’indisponibilità, per qualsiasi titolo, ragione o causa, del centro di cottura indicato in sede di gara.
7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.
a) deve essere posseduto
a. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato complessivo di cui al punto 7.2 lettera b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso.
Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Il requisito relativo alle coperture assicurative di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, o di GEIE il requisito di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto:
- in caso di pluralità di servizi: dalla mandataria e da una o più delle mandanti, atteso che il singolo servizio non è frazionabile.
I requisiti di cui al precedenti punto 7.3 (possesso certificazioni di qualità), sono posseduti dall’impresa mandataria;
7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, co mma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
I requisiti di cui al punto 7.3 sono posseduti direttamente dal consorzio oppure dai singoli consorziati esecutori.
Per la comprova dei requisiti di qualificazione previsti ai punti precedenti , è facoltà e non obbligo dell’operatore economico inserire i documenti oltre che nel sistema AVCPass anche nella busta “A” documentazione amministrativa.
8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti morali, di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità].
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell’importo dell’appalto posto a base di gara.
È ammesso l’avvalimento di più imprese ausiliarie. L’ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla presente gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
L’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, il concorrente provvede a sostituire l’ausiliario qualora per quest’ultimo sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione.
Per effetto di quanto disposto dall’art. 89, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto è in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione.
Come chiarito nella determina AVCP n. 2/2012 il contratto di avvalimento, a pena di esclusione, deve indicare in modo esplicito compiuto ed esauriente l’oggetto del contratto di avvalimento, ovvero le risorse e i mezzi prestati, che dovranno essere elencati in modo dettagliato.
Pertanto, come peraltro stabilito anche dall’art. 89, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria.
9. SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
E’ consentito il solo subappalto dei servizi accessori quali trasporto pasti e assistenza in mensa.
Il concorrente è tenuto ad indicare nell’offerta tre subappaltatori.
È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.
L’omessa dichiarazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, l’impossibilità di ricorrere al subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del Codice in materia di soccorso istruttorio.
I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Nel caso di subappalto qualificante, i subappaltatori devono altresì dichiarare, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, anche il possesso dei requisiti di cui all’art. 83 relativi alla prestazione oggetto di subappalto, compilando le relative parti del DGUE.
N.B.: non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.
10. GARANZIA PROVVISORIA
L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell’appalto e precisamente di importo pari ad € 38.000,00 (trentottomilaeuro), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comunale –Banca Unicredit - Iban: XX00X0000000000000000000000;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE;
2) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
3) essere prodotta in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
4) avere validità per almeno 180 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice in presenza delle certificazioni rilasciate da organismi accreditati nello stesso indicati. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti condizioni:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta –, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo presso tutti i plessi scolastici è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo è
causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni di lunedì e mercoledì.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12,00 del giorno 30/06/2018.
Data, ora e luogo del sopralluogo congiunto sarà comunicato ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile e in caso di aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio/organo comune oppure dall’operatore economico consorziato/retista indicato come esecutore.
12. PAGAMENTO A FAVORE DELL’AUTORITÀ
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità nazionale anticorruzione, per un importo pari ad €. 140,00 (centoquaranta) secondo le modalità di cui alla deliberazione dell’X.X.XX. n. 1300 del 20 dicembre 2017 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass/Banca dati nazionale operatori economici. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione dovrà pervenire mediante raccomandata ricevuta di ritorno del servizio delle Poste Italiane S.p.A., ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 del giorno 12/07/2018 al seguente indirizzo:
Comune di Rivoli – Ufficio Protocollo – Xxxxx Xxxxxxx xx 00 xxx 00000 XXXXXX (Xx) OPPURE
consegnato a mano direttamente o a mezzo di terze persone sempre entro il termine perentorio, pena l'esclusione, delle ore 12.00 del giorno 09/11/2017 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Rivoli Xxxxx Xxxxxxx xx 00 xxx 00000 XXXXXX (Xx) nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 16,15 e il venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e modalità indicate comporterà l’ esclusione del concorrente dalla gara.
Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita neanche parzialmente alle Imprese non aggiudicatarie, ad eccezione della cauzione provvisoria che sarà restituita nei termini di legge.
Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale d'Appalto approvati con D.D. n. 915 del 26/09/2017.
Il plico deve essere sigillato con ceralacca oppure sigillato con nastro adesivo sui lembi di chiusura oppure chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura oppure chiuso e timbrato sui lembi di chiusura. Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
Il plico dovrà riportare la denominazione/ragione sociale dell'Impresa offerente, partita iva, indirizzo e codice fiscale del concorrente (in caso di soggetti riuniti, la denominazione/ragione sociale di tutte le società associate con evidenziata la capogruppo), e la seguente dicitura: “NON APRIRE CODICE CIG 75035648E4 CONTIENE OFFERTA PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA – COMUNE DI SANTENA - SCADENZA ORE 12:00 DEL 12/07/2018 ”.
Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1. BUSTA A – Documentazione Amministrativa
2. BUSTA B – Offerta Tecnica
3. BUSTA C – Offerta Economica
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
Il procuratore allega copia conforme all’originale della relativa procura.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B, è causa di esclusione.
Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all’importo a base di gara.
L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentano l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta [ad esempio: garanzia provvisoria, contratto di avvalimento aventi data certa anteriore alla data di scadenza delle offerte, etc.]
Il mancato possesso dei prescritti requisiti non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara.
Il simbolo “■” evidenzia le carenze che possono essere sanate ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice. Il simbolo “►”evidenzia i casi di esclusione dalla gara.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di 7 giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l’eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.
In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
1) Istanza di partecipazione;
2) DGUE;
3) Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.
15.1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
■ La domanda di partecipazione è redatta preferibilmente secondo il modello di cui all’allegato al presente Disciplinare e comunque contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.
■ Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
■ Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
a. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rpresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. ■se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. ■se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
■ Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
Il concorrente allega:
a) ■ copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore
b) ■ copia conforme all’originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
■ Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx.xx - bandi di gara & contratti (home page del sito)secondo quanto di seguito indicato. Il concorrente può presentare, in luogo del DGUE, una dichiarazione sostitutiva che ne riporti il contenuto, dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 85 c. 1 del D.Lgs 50/2016 tale documento dovrà essere trasmesso anche in forma elettronica, firmato digitalmente, su supporto informatico da inserire nella documentazione amministrativa.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico, il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1) ■ DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3) ■ dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
4) ■ originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5) ■ PASSOE dell’ausiliario;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”:
6) ■ dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
■ dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del
d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) ■ DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2) ■ PASSOE del subappaltatore.
In caso di subappalto qualificante
Il concorrente rende la dichiarazione integrativa di cui al punto 15.3.1 n. 8 del presente disciplinare ed allega DGUE e PASSOE del subappaltatore.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).
[Si ricorda che, fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto 15.3.1 n. 1 del presente disciplinare].
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
7.1 del presente disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.
d) La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al par. 7.3 del presente Disciplinare
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti (per l’elencazione dei soggetti cui deve essere riferita l’attestazione si richiama il Comunicato del Presidente ANAC del 26.10.2016, compatibilmente con la novella apportata al Codice dall’art. 49, comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 56/2017).
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo nel caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
15.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, secondo lo schema allegato al presente Disciplinare, con la quale:
1. ■ fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. ■ dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata: che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
3. ■ accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente Disciplinare di gara;
4. ■ Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice - Dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione;
5.■ dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto dell’esecuzione del contratto come da attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dal Comune di Santena in data ;
6.■ che in caso di aggiudicazione il centro di produzione pasti operativo, con idonea capacità produttiva, provvisto di tutti i titoli autorizzativi, certificazioni, nullaosta previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico-sanitaria e con le caratteristiche richieste al punto f) art. 7.3 del Disciplinare di gara, si trova nel Comune di indirizzo:
7. ■ che al personale impiegato verrà applicato il contratto collettivo del settore e di impegnarsi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nello stesso e negli accordi locali integrativi presenti, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. A tal fine allega copia delle tabelle salariali previste con riferimento alle categorie di lavoratori impiegati;
8. ■ di precisare che, nell’ambito della documentazione prodotta per concorrere alla gara in oggetto, per quanto previsto dall’art. 53 comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
⮚ non è presente alcun documento che possa contenere dati riconducibili a riservatezza di natura tecnica e/o commerciale e pertanto di autorizzare l’ostensione dei documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto;
oppure
⮚ che nei seguenti documenti presentai a corredo dell’offerta
vi sono i seguenti segreti tecnici motivati da comprovati da ed i seguenti segreti commerciali _ motivati da comprovati da (numerare ed elencare detti documenti, redigendo, per ognuno di essi, motivata e comprovata dichiarazione, da trascrivere nel seguito del presente foglio o da allegare a parte)
e pertanto di autorizzare l’ostensione dei restanti documenti a chi ne abbia legittimo interesse e diritto. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.
9. ■ di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i;
10.■ Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 000 xxx xxx XX 00 marzo 1942 n. 267 - Dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal
Tribunale di ; nonché di non partecipare alla gara quale mandataria di un
raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
15.3.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Il concorrente allega:
1).■ PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
2).■ documento, in originale o copia autentica, attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice;
3).■ Attestazione di pagamento a favore dell’ANAC, in originale o copia autentica, secondo le modalità riportate sul sito dell’Autorità della somma di €. 140,00 (centoquaranta).
Il mancato pagamento del contributo costituisce causa di esclusione alla gara.
4). ■ DGUE in forma elettronica su supporto informatico.
15.3.3 Documentazione ulteriore per i soggetti associati
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■ atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■ mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.
■ dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■ dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■ dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
■ copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
■ dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
■ in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD
(o in alternativa)
■ in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.
16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICO –ORGANIZZATIVA
► La busta “B – Offerta tecnico-organizzativa” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
a) relazione tecnica dei servizi offerti (Progetto)
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub- criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara.
I concorrenti dovranno presentare l’offerta tecnica del servizio seguendo l’ordine cronologico dei criteri da 1 a 5.
La relazione concernente l’offerta tecnico-qualitativa non dovrà superare nr. 40 pagine dattiloscritte e numerate, comprensive della pagina frontale, indice, ecc.. Ogni pagina (facciata) dovrà scritta con carattere Arial, Calibri, Times New Roman, dimensione 11, interlinea singola.
Eventuali contenuti in tabelle dovranno rispettare le seguenti formattazione: carattere Arial o Calibri o Times New Roman, dimensione 11, interlinea singola.
Sono ammessi degli allegati (documentazione ritenuta utile a consentire una più esauriente valutazione dell’offerta tecnica, come ad esempio la documentazione fotografica del centro di cottura e planimetrie). Gli allegati saranno valutati come parte integrante della relazione tecnica che compongono l’offerta per un massimo di numero 20 pagine. Ogni eventuale allegato sarà considerato “una pagina”.
Complessivamente tra relazione ed allegati non si dovranno superare le 60 pagine.
Le sopradescritte modalità di redazione della offerta tecnica qualitativa hanno carattere indicativo e non prescrittivo, dettate al fine di uniformare la documentazione posta all’esame della Commissione ed agevolarne la valutazione comparativa.
L’inosservanza e/o violazione non determina l’esclusione del concorrente. Non verranno tuttavia valutate, né prese in considerazione, le pagine della relazione e degli allegati eccedenti le indicazioni sopra elencate.
►L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.
►Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
► La busta “C – Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello (schema offerta economica) allegato al presente Disciplinare di Gara e contenere, in particolare, i seguenti elementi:
a) ► il prezzo complessivo offerto per l’appalto, in cifre e lettere, Iva ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
b) ► la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice.
Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa l’adeguatezza dell’importo in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta.
c) ► (ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice o in sede di eventuale verifica della congruità dell’offerta oppure prima dell’aggiudicazione.
In caso di discordanza tra prezzo complessivo e ribasso percentuale globale prevale il ribasso percentuale; in caso di discordanza tra le cifre e lettere prevale l’importo indicato in lettere.
►L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.
►Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | max 70 |
Offerta economica | max 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
CRITERI/ELEMENTI DI VALUTAZIONE e SUB CRITERI | PUNTEGGIO MASSIMO PUNTI 70 |
a) Presentazione e descrizione del CENTRO COTTURA indicato dal concorrente: 1. Dichiarazione o documentazione che comprova che il centro di cottura non è situato all’interno di stabilimenti industriali in attività, di scuole o ospedali, ed è destinato in via prevalente, rispetto alla capacità produttiva, ai servizi di ristorazione scolastica (max 6 punti); 2. Condizioni generali dello stabilimento e layout del sistema di produzione - principio della marcia in avanti (max 6); 3. Sicurezza alimentare riguardo alle intolleranze ed alle allergie alimentari: presenza di locali, aree, spazi dedicati alla preparazione delle diete speciali (max 3 punti); La descrizione e situazione del centro di cottura potrà essere documentata mediante documentazione fotografica rappresentativa dell’ubicazione, degli ambienti esterni ed interni. | Max punti 15 |
1. Gestione delle EMERGENZE: il progetto deve prevedere una descrizione sulle modalità di gestione delle emergenze che la ditta si impegna ad adottare, in caso di eventuali guasti e/o imprevisti che compromettano il normale svolgimento del servizio presso il centro di produzione pasti (max 3); 2. Disponibilità di un centro di cottura da utilizzare in caso di emergenza (max 2). | Max punti 5 |
PROPOSTA per la sperimentazione di un SISTEMA ALTERNATIVO di ristorazione rispetto al menù standard riservato alla scuola secondaria senza maggiorazione del costo unitario del pasto offerto in sede di gara: • allestimento di un punto ristoro con presenza di personale addetto alla somministrazione o in self-service (max 5); • composizione del menù alternativo per la scuola secondaria (max 5). | Max punti 20 |
Alla scadenza dell’appalto gli interventi e le attrezzature verranno acquisite gratuitamente al patrimonio comunale. 1. Valore e livello tecnologico delle attrezzature (max 5 punti); a. Descrizione dettagliata degli interventi e delle le attrezzature con indicazione delle capacità produttive e di lavorazione; 2. Modalità e tempi dell’investimento (max 5 punti). Ai fini della valutazione l’impresa dovrà produrre una relazione che illustri i seguenti aspetti: a. Tipologie di intervento; documentazione planimetrica rappresentativa delle soluzione proposte (es. dislocazione attrezzature); b. Cronoprogramma degli interventi; c. Organizzazione lavorativa con indicazione del personale dedicato, sia in termini di unità che di ore di servizio; d. Procedimenti amministrativi per il conseguimento di permessi, nullaosta, pareri delle autorità competenti; Le proposte sono vincolanti per l’impresa e non devono comportare alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale. | |
ORIGINE DEI PRODOTTI: 1. N. tipologie di prodotti ortofrutticoli freschi provenienti da aziende agricole operanti sul territorio dell’Area Omogenea 11 (http:/xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxx_xxxxxxxx.xxxxx); (max 4 punti – sarà attribuito un punto per ogni prodotto offerto fino ad un massimo di 4 punti ); 2. N. tipologie di prodotti ortofrutticoli freschi provenienti da aziende agricole operanti sul territorio della Regione Piemonte ( max 3 punti - sarà attribuito un punto per ogni prodotto offerto fino ad un massimo di 3 punti); 3. N. tipologie ortofrutticoli freschi provenienti da aziende agricole operanti sul territorio nazionale (max 1 punti – sarà attribuito un punteggio 0,25 per ogni tipologia di prodotto); Per tipologia si intende: il frutto o l’ortaggio senza alcuna distinzione di varietà (mela gialla e mela rossa = 1 tipologia). Non vengono attribuiti punteggi per le erbe aromatiche: (salvia, rosmarino, basilico, ecc.). L’impresa dovrà indicare la/le azienda/e agricola/e produttrice dei prodotti offerti. 4. N. di altri prodotti alimentari (diversi dagli ortofrutticoli) preparati sul territorio di Santena (i prodotti proposti devono essere previsti nel menù scolastico (max 2 punti - sarà attribuito un punteggio di 0,50 per ogni prodotto offerto fino ad un massimo di 2 punti); | Max punti 10 |
PROPOSTA di FORNITURA GRATUITA da un minimo di 20 ad un massimo di 40 pasti completi in mono porzione (es. menù scolastico), nei giorni di funzionamento del servizio, da destinare ad interventi di politica sociale. I punti verranno attribuiti tenendo conto: - maggiore quantità – (max 4 punti- sarà attribuito un punto ogni 5 pasti superiori ai 20 obbligatori); - tipologia di preparazione, confezionamento e modalità di consegna dei pasti e/o (max 3 punti); - proposta di gestione complessiva di un servizio di consegna domiciliare (max 3 punti). | Max punti 10 |
PROPOSTE FORMATIVE in materia di educazione alimentare: il progetto deve tenere conto delle prescrizioni del DM 25/04/2011 (Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva. Le proposte saranno valutate in basa all’adeguatezza e realizzabilità della proposta anche in rapporto all’esigenza di migliorare l’informazione e favorire un approccio più consapevole e soddisfacente del servizio di ristorazione scolastica. Il progetto dovrà contenere l’indicazione, le tempistiche e le modalità di | Max punti 5 |
realizzazione di interventi rivolti ai bambini e ragazzi frequentanti le scuole interessate, finalizzati allo sviluppo e al mantenimento di una corretta educazione alimentare e ambientale. | |
PROPOSTE di riduzione, recupero e riutilizzo delle derrate e prodotti non consumati presso i refettori. La proposta dovrà indicare nel dettaglio: i prodotti, le modalità di recupero e il destinatario finale. Non dovrà comportare alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale. | Max 3 punti |
CERTIFICAZIONI di qualità aggiuntive: - Possesso della certificazione ISO:14001:2015 – sistema di gestione ambientale; - Possesso della certificazione ISO:22005:2005 - Sistema di Gestione della Sicurezza Alimentare; - Possesso della certificazione ISO: 22005: 2007/2008 - sistemi di rintracciabilità agroalimentari; - Possesso della certificazione OHSAS 18001:2007 - Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza dei lavoratori; Sarà attribuito un punteggio di 0,5 per certificazione posseduta. | Max 2 punti |
Ogni proposta descritta nel Progetto tecnico dovrà essere concreta e descritta in maniera non equivoca. Le proposte dovranno essere realizzabili autonomamente dalla Ditta appaltatrice previo accordo con l’Amministrazione Comunale, con oneri a totale carico della Ditta stessa sia dal punto di vista economico che organizzativo/amministrativo.
Soglia di sbarramento al punteggio tecnico
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 36 su 70 punti assegnabili.
Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopra detta soglia.
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
A ciascuno degli elementi qualitativi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 è attribuito un coefficiente discrezionale sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun Commissario.
La valutazione dell’offerta tecnica, con conseguente attribuzione di punteggio, verrà condotta utilizzando la seguente formula:
C(a) = Σn [ Wi * V(a) i ]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero uno; Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a) i sono determinati, sulla base della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Nella definizione dei coefficienti si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all’unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque.
In dettaglio i coefficienti V(a)i sono determinati come di seguito indicato:
- ciascun commissario attribuirà discrezionalmente per ogni elemento di valutazione un coefficiente compreso tra 0 e 1;
- successivamente verrà calcolata la media aritmetica dei suddetti coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario per ogni criterio e sub criterio di valutazione (punteggi assegnati/n. commissari di gara);
- la media aritmetica sarà moltiplicata per il punteggio massimo attribuibile.
La sommatoria per ciascun parametro dei coefficienti V(a)i per i relativi punteggi determinerà il punteggio complessivamente conseguito da ciascun concorrente in relazione all’offerta tecnica complessiva.
Saranno adottati i seguenti criteri motivazionali:
INSUFFICIENTE 0: proposta insufficiente in quanto dimostra nulla rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell’offerta tecnica.
SCARSO 0,3: proposta carente in quanto dimostra scarsa rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell’offerta tecnica.
SUFFICIENTE 0,6: proposta sufficiente in quanto dimostra sufficiente rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell’offerta tecnica.
DISCRETO 0,7: proposta discreta in quanto dimostra adeguata rispondenza ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell’offerta tecnica.
BUONO 0,8: proposta idonea e soddisfacente in quanto corrisponde in pieno ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell’offerta tecnica.
OTTIMO 1: proposta eccellente in quanto, oltre a corrispondere pienamente ai requisiti ed alle indicazioni richiesti con riferimento agli elementi e sub elementi di valutazione dell’offerta tecnica, propone apprezzabili soluzioni di miglioramento del servizio e di efficacia e qualità dello stesso.
E’ comunque facoltà dei Commissari di gara integrare i predetti giudizi, riportando nel verbale di gara i chiarimenti e spiegazioni idonei a rendere noti ai concorrenti l’esito del procedimento valutativo.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Con riferimento all’offerta economica, è attribuito all’elemento prezzo un punteggio massimo di 30 punti.
Il massimo del punteggio 30 punti verrà attribuito alla Xxxxx che avrà presentato il prezzo più basso. Il punteggio per le altre imprese verrà assegnato applicando la seguente formula:
Si precisa che:
Punteggio = Prezzo minore x punteggio massimo
Prezzo offerto
1. qualora l’offerta presentata fosse pari ad euro 0,000 l’offerta medesima sarà considerata ai soli fini dell’aggiudicazione come pari ad euro 0,001.
2. Nell’attribuzione dei punteggi saranno considerati le unità e i primi tre decimali.
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI FINALI
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi finali, dati dalla sommatoria dei punti assegnati all’Offerta tecnica e all’Offerta economica. Non si procederà alla riparametrazione dei punteggi assegnati.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 13/07/2018, alle ore 10,00 presso il Comune di Rivoli – Xxxxx Xxxxxxx 00 - Xxxxxx e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega.
Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico almeno 2 giorni prima della data fissata.
Nella prima seduta pubblica si procederà con la verifica del tempestivo deposito e l’integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.
Successivamente si procederà a
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) effettuare, ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale di cui al precedente punto 7 (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016);
d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potrà partecipare chiunque interessato, ma soltanto i legali rappresentanti delle Società concorrenti ovvero, le persone da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale. A tal proposito potrà essere richiesta idonea documentazione per l'identificazione del soggetto rappresentante il concorrente.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale avverrà, ai sensi dell'art. 81 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'A.N.A.C. oppure, dopo l'adozione del decreto previsto dal comma 2 dell'art. 81 citato, attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
Pertanto, in attuazione delle predette disposizioni, ciascun concorrente è obbligato a registrasi al sistema AVCPASS, secondo le relative indicazioni operative, termini e regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito dell’ANAC salvo eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire nel corso della procedura.
Si precisa che qualora nel corso della verifica dei PASSOE e/o in qualsiasi altra fase della procedura di aggiudicazione si verifichino interruzioni nelle funzionalità del sistema AVCPASS, al fine di non aggravare i tempi procedurali si procederà alla verifica dei requisiti con modalità tradizionali.
I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 sono comprovati attraverso la documentazione ivi indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nel sistema AVCpass.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La Commissione Giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a nr. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai Commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice.
La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la Commissione di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.
Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non abbia conseguito un punteggio di 36 punti su 70.
In una seduta pubblica successiva, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 18.3 e all’attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all’offerta economica e quelli attribuiti all’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.
La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l’esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine di n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, chiede per iscritto la presentazione, per iscritto, di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di n. giorni 5 dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esclude, ai sensi dell’art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio di cui sopra non si applica nei casi previsti dall’art. 32 c. 10.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.500,00 (quattromilacinquecento). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, nella percentuale del 100%, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Personale attualmente adibito a mansioni lavorative espletate nei plessi scolastici.
Numero operatori | Livello | Mansioni | Monte ore settimanali |
3 | 6S | ADDETTO SERVIZI MENSA | 20 |
2 | 6S | ADDETTO SERVIZI MENSA | 17,50 |
4 | 6S | ADDETTO SERVIZI MENSA | 15 |
1 | 6S | ADDETTO SERVIZI MENSA | 12,50 |
2 | 6S | ADDETTO SERVIZI MENSA | 9 |
1 | 3 | IMPIEGATO/DIETISTA | 40 |
1 | 2 | OPERAIO | 5 |
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Esclusione della competenza arbitrale ex art. 209 del Codice
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Torino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati p e r s o n a l i raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.
27. ALLEGATI
Allegato 1) – Modello di Istanza di Partecipazione Allegato 2) – Modello DGUE
Allegato 3) - Modello di Dichiarazione integrativa al DGUE Allegato 4) - Schema di Offerta Economica