BOZZA DI ACCORDO
BOZZA DI ACCORDO
il giorno 16 aprile 2013, nella sede del Servizio Foreste e fauna tra
la Provincia Autonoma di Trento – Servizio Foreste e Fauna – Agenzia Provinciale delle Foreste demaniali - Servizio Conservazione della Natura e Ripristino Ambientale, Parco Naturale Paneveggio-Pale di San Xxxxxxx, Parco Naturale Adamello Brenta
e
- la FLAI-CGIL Trento rappresentata dal Segretario generale Sig. ra Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
- la FAI-CISL Trento rappresentata dal Segretario generale Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
- la UILA –UIL Trento rappresentata dal Segretario Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
si è rinnovato il contratto provinciale di lavoro per gli addetti addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria, integrativo del contratto nazionale di Lavoro del 7 dicembre 2010 con le modifiche ed integrazioni di seguito riportate
Art. 6 – FERIE E PERMESSI (CCNL art. 51)
a. In caso di malattia certificata del figlio, possono essere concessi annualmente al lavoratore
8 giorni di permesso retribuito fino al compimento di 3° anno di vita del bambino e successivamente, 5 giorni di permesso non retribuito fino al compimento degli 8 anni.
Per gli operai a tempo determinato le giornate di permesso di cui sopra sono rapportate al periodo di lavoro.
b. Il diritto a tre giorni annui di permesso retribuito, previsti dalla legge 53/2000 in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado, è estesa anche ai suoceri.
Art. 4 – ORARIO DI LAVORO (CCNL art. 9)
E’ consentito il superamento del normale orario di lavoro fino a un massimo di 240 ore annue.
E’ data facoltà al dipendente di optare, in alternativa alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario per l’accantonamento di parte delle ore medesime da utilizzarsi successivamente come permessi retribuiti entro il 30 novembre. Tale recupero è consentito sia ad ore che a giornate intere. Il limite massimo di ore annue da accantonare è stabilito in relazione alla data di ripresa dell’attività lavorativa, ciò per permettere la maturazione delle giornate utili alla fruizione dei benefici assistenziali previsti dalla legge sull’integrazione salariale secondo la seguente tabella:
Periodo di inizio attività | Numero massimo di ore |
dal 1 gennaio al 5 marzo | 120 |
dal 6 marzo al 15 marzo | 96 |
dal 16 marzo al 31 marzo | 64 |
dal 1 aprile al 15 aprile | 24 |
dal 16 aprile | 0 |
ART. 0 - XXXXX XX XXXXXXXXX (XXXX artt. 15 e 54)
Con validità dalla sottoscrizione del presente accordo:
Al dipendente che usa, preventivamente autorizzato, il proprio automezzo per ragioni di servizio compete un rimborso spese pari ad euro 0,43 per ogni chilometro percorso.
Qualora nel testo del contratto si faccia riferimento al rimborso chilometrico, questo sarà sempre adeguato ad euro 0,43.
ART. 10 - MISSIONI E TRASFERTE (CCNL art. 16)
Con validità dalla sottoscrizione del presente accordo.
Solamente all’operaio che pernotta nei rifugi forestali non dotati di servizio di ristorazione e pernottamento, compete in aggiunta al compenso incentivante, un’ulteriore quota di euro 6 come indennità cena e l’indennità di pernottamento è aggiornata ad euro 15.
ART. 11 – AMBIENTE E SALUTE ( CCNL art. 22)
Il punto a) viene aggiornato con quanto concordato nel verbale della commissione vestiario del 3 dicembre 2010.
Nel documento di consegna del vestiario è specificato l’anno di riferimento della dotazione.
ART. 15 – ASSUNZIONE E RIASSUNZIONE (CCNL art. 46)
Fermo restando quanto previsto da CCNL relativamente agli operai a tempo indeterminato, l'applicazione delle garanzie occupazionali di cui al presente articolo è demandata alla contrattazione aziendale.
ART. 16 – CLASSIFICAZIONE (CCNL art. 49)
A) E’ istituita la nuova figura professionale di operaio coordinatore
Profilo esemplificativo: si occupa di supportare i gruppi di progettazione e direzione lavori nella programmazione, progettazione, organizzazione ed esecuzione, anche per le questioni riguardanti la sicurezza, nonchè per la liquidazione dei cantieri forestali.
Incarico da attribuirsi solamente ai lavoratori di 4 livello (specializzati) – formati allo scopo e previo superamento di prova tecnico-professionale.
Dopo 5 anni di esperienza nello svolgimento della mansione viene riconosciuta la qualifica di specializzato super.
Agli operai coordinatori viene riconosciuta un’indennità di funzione pari al 30% del minimo nazionale conglobato e salario integrativo provinciale comprese le mensilità aggiuntive, limitatamente al periodo di effettivo svolgimento della mansione.
Tale indennità assorbe le indennità di alta montagna, lavori disagiati e caposquadra.
Gli effetti economici e normativi hanno validità dalla data di sottoscrizione del presente accordo. Sono demandati alla contrattazione aziendale ulteriori regolamenti e specificazioni di carattere operativo.
B) Al fine di giungere al riordino ed adeguamento delle declaratorie previste dal contratto provinciale si conviene di istituire una commissione bilaterale da nominarsi entro il 30 giugno 2013.
ART. 19 – RETRIBUZIONE (CCNL art 52)
a) A decorrere dal 1 gennaio 2012 viene corrisposto un aumento variabile della retribuzione stabilito in quote giornaliere per operai a tempo indeterminato ed orarie per operai a tempo determinato.
Operai a tempo indeterminato
LIVELLO | Euro/giorno | |
1 | comune | 2,83 |
2 | qualificato | 3,31 |
3 | qualificato super | 3,47 |
4 | specializzato | 3,71 |
5 | specializzato super | 4,03 |
Operai a tempo determinato
LIVELLO | Euro/ora | |
1 | comune | 0,354 |
2 | qualificato | 0,414 |
3 | qualificato super | 0,434 |
4 | specializzato | 0,464 |
5 | specializzato super | 0,504 |
Le giornate/ore utili per determinare l’entità del compenso sono: effettivo lavoro, infortuni, permessi per assemblea, permessi sindacali, corsi di formazione, visite mediche aziendali, permessi Legge 104/ 1992, permessi straordinari L 53/2000.
La liquidazione delle somme spettanti avviene congiuntamente alla retribuzione del mese di settembre per la parte di competenza del periodo gennaio – giugno e del mese di marzo dell’anno successivo per il periodo luglio – dicembre.
Gli arretrati relativi all’anno 2012, sono erogati in unica soluzione.
b) L’aumento salariale fissato nelle modalità sopra descritte è concordato solamente per la validità del presente contratto integrativo provinciale, in considerazione situazione economico-finanaziaria contingente.
Compatibilmente con le risorse a disposizione e nel rispetto delle normative vigenti, al successivo rinnovo contrattuale l’incremento retributivo sarà nuovamente riferito alla paga tabellare – salario integrativo provinciale.
Art. 25 – DURATA DEL CONTRATTO (art. 30 del CCNL)
Il presente contratto integrativo ha validità triennale: dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.
FIRMA DELLE PARTI PER ACCETTAZIONE
SERVIZIO FORESTE E FAUNA xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx
AGENZIA PROVINCIALE DELLE FORESTE DEMANIALI
xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
PARCO NATURALE PANEVEGGIO PALE DI SAN XXXXXXX DI CASTROZZA
SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx
dott, Xxxxxxxxx Xxxxxxx
FLAI CGIL Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
FAI CISL Bastioni Xxxxxx
UILA UIL Xxxxxxxx Xxxxxxxxx