Accordo
0.142.114.702
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica
del Kazakstan sulla soppressione dell’obbligo del visto per i titolari
di un passaporto diplomatico o di servizio
Concluso il 6 settembre 2021
Entrato in vigore mediante scambio di note il 10 gennaio 2023
Il Consiglio federale svizzero e
il Governo della Repubblica del Kazakstan
(in seguito «le Parti contraenti»),
animati del desiderio di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Kazakstan (in seguito «gli Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico o di servizio;
considerando l’interesse di rafforzare la cooperazione reciproca fondata sulla fiducia
e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Personale diplomatico e consolare
1. I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione internazionale con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territo- rio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatore il distacco e la funzione delle persone summenzionate.
2. I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo beneficiano delle medesime agevolazioni, a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come fami- liari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Art. 2 Altri motivi d’entrata
1. I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico o di servizio nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 del presente Accordo sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio
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dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 giorni nell’arco di 180 giorni oppure per
uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.
2. Se l’entrata nel territorio svizzero avviene dopo aver attraversato il territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen in ma- teria di frontiere e di visti, la data in cui è stata varcata la frontiera esterna dello spazio formato da tutti gli Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen è considerata come il primo giorno del soggiorno (limitato a 90 giorni) in tale spazio e la data di partenza come l’ultimo giorno del soggiorno in tale spazio.
Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale
1. Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le disposizioni legali in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.
2. I passaporti menzionati nel presente Accordo corrispondono ai requisiti di validità previsti dal diritto interno dello Stato accreditatore.
Art. 4 Rifiuto d’entrata
Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si riservano il diritto di rifiu- tare l’entrata o il soggiorno nel territorio del proprio Stato ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2 del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Art. 5 Notifica dei documenti pertinenti
1. Le autorità competenti di ciascuna delle Parti contraenti si scambiano per via di- plomatica facsimile individuali dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.
2. La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici o di servizio o mo- difica quelli esistenti invia per via diplomatica all’altra Parte contraente i facsimile individuali di questi passaporti nuovi o modificati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.
Art. 6 Risoluzione delle controversie
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sulle controversie che
possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
2. Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti
dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.
Soppressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto
diplomatico o di servizio. Acc. con il Kazakstan
Art. 7 Modifiche
Le Parti contraenti possono introdurre di comune accordo modifiche al presente Ac- cordo mediante protocolli di modifica separati che entrano in vigore conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 9 del presente Accordo.
Art. 8 Clausola di non incidenza
Le disposizioni del presente Accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui i rispettivi Stati hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 19611 sulle rela- zioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 19632 sulle relazioni con- solari.
Art. 9 Validità ed entrata in vigore
1. Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno di ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti con- traenti si comunicano di aver espletato le rispettive procedure interne per la sua entrata in vigore.
2. Dalla data d’entrata in vigore del presente Accordo, l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica del Kazakstan concernente la sop- pressione dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, firmato a Berna il 4 marzo 20103, decade.
Art. 10 Sospensione dell’accordo
Ciascuna delle Parti contraenti ha diritto di sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo nell’interesse di garantire la sicurezza nazionale, tutelare l’ordine pubblico e la salute pubblica o per altre ragioni gravi. La decisione di sospensione è inviata per via diplomatica all’altra Parte con- traente almeno 48 (quarantotto) ore prima della sua entrata in vigore. La Parte con- traente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente se non ci sono più motivi per la sospensione. La sospensione cessa il giorno di ricezione di questa notifica.
Art. 11 Denuncia dell’accordo
Ciascuna delle Parti contraenti può notificare in qualsiasi momento per via diploma- tica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo decade 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente.
1 RS 0.191.01
2 RS 0.191.02
3 [RU 2015 239]
Fatto a Berna, il 6 settembre 2021, in due esemplari nelle lingue tedesca, kazaka, russa e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpreta- zione delle disposizioni del presente Accordo le Parti contraenti si riferiscono al testo inglese.
Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxxx Xxxxxx | Per il Governo della Repubblica del Kazakstan: Xxxxxxx Xxxxxxxxx |