S E R V I Z I O S U A P E , M E R C A T I , A T T I V I T À P R O D U T T I V E E T U R I S M O U F F I C I O T U R I S M O
S E R V I Z I O S U A P E , M E R C A T I , A T T I V I T À P R O D U T T I V E E T U R I S M O U F F I C I O T U R I S M O
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE - PERIODO FINE 2022 - INIZIO 2023
visti
1) il Regolamento per l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e per la concessione di aree pubbliche finalizzate all'installazione di circhi e altre attrazioni dello spettacolo viaggiante, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 21/01/2020, d’ora in avanti per brevità: “Regolamento”;
2) l'elenco delle aree disponibili per l'installazione di attività dello spettacolo viaggiante, divise per tipologia, aggiornato e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 13/07/2022;
considerato che le attività dello spettacolo viaggiante:
1) rivestono una peculiare funzione anche in termini di valorizzazione del territorio urbano;
2) sono state in precedenza colpite dalle misure restrittive contro la diffusione della pandemia da covid 19;
dato atto che, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento, l'effettiva assegnazione delle aree individuate nell’elenco succitato può avvenire solo a seguito di apposito avviso;
ritenuto opportuno inoltre prevedere che, qualora nel corso della vigenza del presente avviso e delle graduatorie formatesi in esito a esso, l’Amministrazione destinasse allo spettacolo viaggiante anche altre aree compatibili con quanto previsto nel presente avviso, le stesse potranno essere oggetto di concessione agli operatori presenti nella graduatoria vigente per la relativa tipologia di area, se non esaurita;
precisato che per l'assegnazione degli spazi da individuarsi a cura del competente Servizio parchi, verde e gestione faunistica all'interno delle seguenti aree verdi cittadine: Parco della Musica, Parco degli Anelli, Belvedere Memorial su Monte Urpinu, lo stesso Servizio, se lo riterrà opportuno, potrà attingere alle graduatorie che si formeranno a seguito del presente avviso;
tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo
RENDE NOTO CHE SONO APERTI I TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE
ART. 1 – AREE DISPONIBILI
Le attività dello spettacolo viaggiante potranno essere installate nei seguenti luoghi (COMPATIBILMENTE CON IL RISPETTO DELLE EVENTUALI ESIGENZE E PRESCRIZIONI PAESAGGISTICHE E/O AMBIENTALI E/O CULTURALI-MONUMENTALI):
A) Aree per attrazioni singole o per due attrazioni, qualora lo spazio lo consenta:
1. piazza Xxxxxxxx XXXXX (compatibilmente con lo svolgimento dei mercatini tematici già previsti);
2. piazza Galilei;
3. piazza Garibaldi (area ex distributore di carburante)
4. piazza dei Giudicati;
5. piazzale del Lazzaretto (limitatamente all’area di proprietà comunale - parte non ricadente nel demanio marittimo);
6. Su Siccu (limitatamente all’area comunale - compatibilmente con lo svolgimento di altre iniziative eventualmente stabilite dall’Amministrazione nell’area)
B) Aree per per luna park/parchi di divertimento:
1. Arena Grandi Eventi a X. Xxxx;
2. area di via Aresu angolo via Asquer;
C) Aree per circhi o teatri viaggianti:
1. area di via S. Paolo (parte non interessata dalla realizzazione dell’ecocentro);
ART. 2 – TIPOLOGIA E NUMERO DELLE ATTRAZIONI INSTALLABILI
Le attrazioni in relazione alle quali si presenta istanza di concessione di suolo dovranno rientrare in una delle seguenti categorie, così come stabilito dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 13/07/2022, fermo restando che, qualora nel corso della vigenza del presente avviso e delle graduatorie formatesi in esito a esso, verrà stabilito di aggiungere all’elenco sotto riportato altre attrazioni, si consentirà agli operatori risultati idonei e potenziali concessionari, che abbiano indicato all’atto dell’istanza una sola attrazione, di aggiungerne una seconda rientrante nelle nuove tipologie eventualmente aggiunte, ove la cosa risultasse compatibile con l’area scelta:
1) Nelle aree di cui alla lettera A) del precedente articolo 1 è possibile installare solo:
a) teatrini di burattini o marionette previsti nella sezione III dell'elenco ministeriale;
b) le seguenti piccole attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale:
1. tiro palline in recipienti o similari;
2. tiro piastrelle o similari;
3. tiro ai barattoli o similari;
4. rotonda tiri a sfera su birilli o calcio di rigore o similari;
5. rotonda tiri vari o similari;
c) le seguenti medie attrazioni della sezione I dell'elenco ministeriale:
1. altalena a barche o similari;
2. giostra aeroplani o similari;
3. giostra cavalli galoppanti per bambini e adulti (o similari);
4. giostra tazze o similari;
5. giostrina rodeo azionata a motore o similari;
6. salto trampolino o similari;
7. giostrina per bambini o similari;
8. padiglione percorso fantastico per bambini (playground) o similari;
9. trenino lillipuziano su binario;
10. simulatore o similari;
11. baby kart o similari;
2) Le aree di cui alla lettera B) del precedente articolo 1 sono destinate esclusivamente al posizionamento di luna park/parchi di divertimento, così come definiti dall'articolo 2 del Regolamento, composti da almeno 3 attrazioni, sia che si tratti di attività gestite da un unico operatore, sia che si tratti invece di aggregazioni a vario titolo di operatori, in cui sia comunque individuato un unico referente responsabile dei rapporti con l’Amministrazione (in tal caso occorrerà elencare tutti i componenti del raggruppamento e allegare obbligatoriamente all’istanza la delega di ciascuno di essi);
3) L'area di via San Paolo di cui alla lettera C) del precedente articolo 1 è destinata esclusivamente al posizionamento di circhi o teatri viaggianti, preferibilmente nel periodo natalizio.
Si precisa che, relativamente all'elenco delle attrazioni, con il termine “similari” si fa riferimento ad attrazioni che, pur non rientrando strettamente nella tipologia principale, siano a questa analoghe o assimilabili per caratteristiche generali e destinatari.
ART. 3 – CONDIZIONI DA RISPETTARE
Per quanto riguarda tutte le aree disponibili, di qualunque tipologia e dimensione:
a) ciascun operatore potrà presentare una sola istanza, nella quale dichiarerà il proprio interesse a essere inserito in graduatoria per la tipologia di aree indicate alla lettera A) del precedente articolo 1 e/o per quelle della lettera B) e/o della lettera C) dello stesso;
b) le attrazioni per le quali si presenta l’istanza dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed essere correttamente registrate ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 18 maggio 2007 (Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante); a tal fine dovrà esserne indicato il codice identificativo;
c) le attrazioni per le quali si presenta l’istanza dovranno essere tutte ricomprese nel titolo abilitativo del richiedente o comunque, nel caso di luna park formatosi a seguito dell’aggregazione temporanea di operatori, nel titolo abilitativo dei soggetti aggregati e indicati come proprietari delle attrazioni;
d) non devono essere realizzate opere murarie o di altra tipologia che possano arrecare danni alla pavimentazione, agli impianti o ai beni di proprietà comunale. In taluni specifici casi l’Amministrazione comunale potrà prescrivere particolari ulteriori precauzioni di natura tecnica (ad esempio, posizionamento di piastre di ripartizione del carico o di altre protezioni delle pavimentazioni);
e) l’installazione di attrazioni in un’area sarà possibile solo compatibilmente con eventuali altre destinazioni individuate nel piano delle aree o in ulteriori atti di programmazione dell’Amministrazione;
f) nel caso di presentazione da parte del medesimo operatore di più istanze si terrà conto solo dell’ultima presentata, purché nei termini, considerandola sostitutiva delle precedenti; a tal fine si terrà conto del numero progressivo di registrazione assegnato dal protocollo informatico e verranno scartate le istanze con il numero più basso.
Per ciascuna delle aree disponibili di cui alla lettera A) del precedente articolo 1 sono stabilite, inoltre, le seguenti prescrizioni:
a) l'istanza di ogni operatore dovrà essere riferita a una sola attrazione, fermo restando che rimane possibile indicarne anche una seconda, che potrà subentrare alla prima se quest'ultima per qualche motivo non rispondesse a quanto richiesto nel presente avviso e nel Regolamento o che, qualora gli spazi lo consentano, possa essere installata insieme alla prima; non saranno prese in considerazione eventuali ulteriori attrazioni indicate oltre quelle massime consentite. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’articolo 9 n. 1), lett. c) si terrà in ogni caso conto della/e sola/e attrazione/i giudicata/e valida/e;
b) la superficie occupata da ciascuna attrazione non superi, nella sua massima estensione raggiungibile, anche posta in movimento, compresi gli spazi adiacenti a servizio della stessa:
• 30 mq nella piazza dei Giudicati;
• 50 mq nella piazza Galilei;
• 100 mq nella xxxxxx Xxxxxxxx XXXXX x xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx (xxxx ex distributore di carburante);
• 150 mq nel piazzale del Lazzaretto e nell’area di Su Siccu;
saranno quindi direttamente escluse le istanze relative a attrazioni di dimensioni maggiori di 150 mq, mentre per le altre attrazioni si valuterà la compatibilità con le dimensioni massime previste per la specifica area che sarà successivamente opzionata;
c) l'attrazione, sia essa piccola o media, deve essere comunque giudicata, dai Servizi competenti, idonea per qualità e tipologia all'installazione nell’area disponibile indicata, anche in considerazione delle caratteristiche strutturali, architettoniche e ambientali dell’area medesima, dando atto che dell’eventuale inidoneità sarà data adeguata motivazione. In particolare, la possibilità di installare medie attrazioni, comunque rientranti tra quelle elencate alla lett. c) del punto 1 del precedente articolo 2, è subordinata alla compatibilità delle dimensioni e peso delle attività con la soglia massima di carico dell'area, secondo le valutazioni dei Servizi competenti e nel rispetto delle prescrizioni di natura tecnica volte a evitare danni alla pavimentazione, ove esistente, eventualmente imposte dagli stessi;
d) per quanto riguarda in maniera specifica la piazza Xxxxxxxx XXXXX: l'installazione di attrazioni sarà possibile solo compatibilmente con l'effettuazione dei mercatini tematici. Per quanto riguarda l’area di Su Siccu, l'installazione di attrazioni sarà possibile solo compatibilmente con lo svolgimento di altra iniziativa eventualmente stabilita dall’Amministrazione nell’area.
ART. 4– DESTINATARI
Possono presentare istanza per il presente avviso i soggetti gestori di attività di spettacolo viaggiante, in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), approvato con X.X. 00 giugno 1931, n. 773, che possiedano i requisiti di cui agli articoli 11 e 131 dello stesso XXXXX e nei cui confronti non sussistano cause di divieto, di decadenza o di sospensione ex articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 (antimafia).
Nel caso di istanze relative a circhi con animali, è richiesto inoltre che:
a) il gestore o suoi collaboratori o dipendenti non abbiano riportato condanne per maltrattamento degli animali, né per violazioni alla normativa sul commercio e la detenzione di animali;
b) per gli animali presenti nel circo, di cui deve essere redatto elenco completo e aggiornato, siano integralmente rispettate le regole e le linee guida stabilite dal Ministero dell’ambiente e dalla commissione scientifica formata in attuazione della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES);
c) nessun animale sia stato prelevato in natura e i registri CITES e di carico e scarico degli animali siano completi e aggiornati;
d) il gestore detentore di animali pericolosi sia in possesso delle necessarie autorizzazioni prefettizie.
ART. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di concessione di suolo, in bollo salvo esenzioni di legge, devono pervenire esclusivamente in modalità on line, compilando l'apposito modulo, obbligatoriamente in ogni sua parte e con ogni dato richiesto, disponibile su una apposita piattaforma, cui si accede tramite l'indirizzo xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx/ - sezione “Attività produttive, commercio e turismo”, a partire dalle ore _14:00 del 11/11/2022 e fino alle ore 14:00 del 22/11/2022.
Non è ammessa alcuna altra forma di trasmissione delle istanze differente da quella sopra indicata; eventuali istanze fatte pervenire con altre modalità sono escluse dalla valutazione.
Ai sensi del D.lgs. 82/2005 e xx.xx. e ii. (Codice dell’Amministrazione Digitale - c.d. “CAD”), per poter accedere alla compilazione occorre prima di tutto dotarsi delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche), sistema che consente ai cittadini di accedere ai servizi on line delle Pubbliche Amministrazioni e che può essere richiesto, anche gratuitamente, ai gestori di identità accreditati: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxx-xxxx. In alternativa è possibile accedere con Carta di Identità Elettronica xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxx-xxx-xxx/. Al primo accesso alla piattaforma verrà richiesto di completare il proprio profilo utente con l’inserimento di alcuni dati anagrafici non presenti o non validati al momento dell’ottenimento delle credenziali di SPID/CIE. I dati anagrafici non sono modificabili.
Ad ogni buon conto, sul sito del Comune di Cagliari xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx, nella sezione dedicata al presente bando, è disponibile una guida all’uso della piattaforma, da leggere attentamente prima della compilazione della domanda.
È possibile compilare il modulo parzialmente, salvare i dati e riprendere la compilazione in un secondo tempo. Una volta terminato l’inserimento di tutti i dati richiesti, si potrà procedere all’invio della domanda oppure salvarla in bozza e inviare l’istanza successivamente, avendo cura di verificarne l’esattezza. Le bozze solo salvate e non inviate non potranno essere considerate come domande correttamente presentate.
La domanda inviata non è più modificabile e, pertanto, per correggere ogni eventuale errore sarà necessario inviarne, sempre tramite la piattaforma on line, una nuova, che sostituisca la precedente. Come già evidenziato nel precedente articolo 3, quindi, qualora quindi siano state inviate più domande, l’ufficio istruirà soltanto l’ultima presentata e acquisita dal sistema entro il termine di scadenza di presentazione .
La domanda inviata verrà protocollata in automatico dal sistema, che provvederà ad inoltrare alla casella e-mail associata al profilo digitale registrato una comunicazione riepilogativa dell’invio effettuato. Sarà possibile prendere visione dell’istanza e del numero di protocollo nella pagina “Elenco delle tue istanze”, accedendo alla piattaforma xxxxx://xxxxxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx, sempre dopo essersi autenticati con le proprie credenziali SPID o CIE.
La data e l'ora di presentazione sono certificate dal sistema informatico che, allo scadere del termine perentorio sopra indicato, non consentirà più la registrazione per la partecipazione al bando e il conseguente invio della domanda. Le domande fuori termine saranno quindi respinte. Sono considerate pervenute fuori termine le domande che, sebbene inviate tramite la compilazione on line dell'apposito modulo entro la scadenza sopra indicata, risultino pervenute, per qualsiasi motivo, sulla piattaforma informatica di destinazione successivamente alla scadenza stessa.
Eventuali problemi tecnici del sistema devono essere comunicati tempestivamente al seguente indirizzo PEC:
xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx .
Nel caso di richiesta relativa alle aree di cui alla lettera B) del precedente articolo 1, l'istanza deve essere presentata da un operatore singolo/cooperativa in possesso delle attrazioni necessarie oppure dal capofila di un raggruppamento temporaneo di operatori (in tal caso occorrerà elencare nell’istanza tutti i componenti del raggruppamento e allegare obbligatoriamente alla stessa la delega di ciascuno di essi).
Al modulo deve essere obbligatoriamente allegata una planimetria rappresentante non una specifica area, ma semplicemente la/le attrazione/i proposta/e con l'indicazione delle dimensioni in metri lineari e metri quadrati della stessa/e e degli spazi adiacenti necessari a servizio della/e medesima/e. Per quanto concerne i luna park/parchi di divertimento, la suddetta planimetria dovrà riportare la disposizione standard delle attrazioni che li
compongono, con le dimensioni in metri lineari e metri quadrati dello spazio ordinariamente occupato dal complesso delle attrazioni e dei relativi allestimenti di servizio, superficie tutta ricompresa nell’istanza.
Nel solo caso di assegnazione dell'area, prima della formalizzazione della concessione, dovrà essere prodotta una nuova planimetria, stavolta sottoscritta da un tecnico abilitato, rappresentante non più solo la/le attrazione/i, ma l'area prescelta e il posizionamento all'interno di essa della/e attrazione/i stessa/e e di eventuali allestimenti accessori, posizionamento che dovrà essere definito di intesa con il Servizio competente.
Non sono prese in esame le istanze non aderenti alle prescrizioni del Regolamento e del presente avviso. In particolare:
a) sono irricevibili, e quindi non saranno valutate, le istanze pervenute al di fuori dei termini iniziale e finale stabiliti dal presente avviso o presentate su altra modulistica o con altre modalità diverse dalla compilazione on line dell'apposito modulo, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 6 del Regolamento;
b) non sono ammissibili le istanze presentate per aree diverse da quelle di cui al presente avviso o per tipologie diverse da quelle indicate, così come stabilito dal comma 6 del citato articolo 6 del Regolamento;
c) l'irricevibilità o l'inammissibilità delle istanze risulteranno da provvedimento espresso nella forma semplificata di una comunicazione, a firma del dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, contenente il riferimento alla ragioni di irricevibilità/inammissibilità, la quale verrà trasmessa alla pec dell'operatore interessato. La ricevuta di consegna nella casella di destinazione della pec avrà valore di notifica. È fatto obbligo agli operatori di comunicare e tenere attiva la propria casella di pec.
ART. 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO
All'atto della protocollazione delle istanze viene generata una ricevuta di protocollazione contenente gli estremi della registrazione dell'istanza al protocollo dell'Ente, la quale assume valore di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241 del 1990.
Per esigenze di celerità del procedimento, con la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio online dell'Ente, si considerano assolti gli obblighi di informativa di cui all'articolo 8 della Legge 241 del 1990 nei confronti di tutti i soggetti interessati e nei confronti dei potenziali controinteressati; a tal fine, si rende noto che:
a) l'Amministrazione competente è il Comune di Cagliari – Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio Turismo (xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx);
b) l'oggetto del procedimento è il rilascio della concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante;
c) il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo – Ufficio Turismo;
d) il procedimento, acquisita tutta la documentazione, si concluderà entro i termini di legge e regolamentari, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 7 Legge 241/1990;
e) contro il silenzio dell'Amministrazione è ammesso ricorso ai sensi dell’articolo 117 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104;
f) non sussistendo fascicolo informatico del procedimento, non è possibile prenderne visione telematica e gli atti relativi allo stesso sono depositati presso il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo - Ufficio Turismo, cui è possibile avanzare richiesta di accesso attraverso l'indirizzo pec sopra indicato.
ART. 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE
Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento, le concessioni relative al presente avviso sono temporanee, per periodi non eccedenti i quaranta giorni consecutivi (nei quali non si computano i giorni necessari alla installazione e disinstallazione), eventualmente prorogabili per un massimo, come da Regolamento, di ulteriori 20 giorni, su istanza del gestore e solo in assenza di ulteriori soggetti interessati al periodo successivo per quell'area.
Al termine di un periodo di concessione, fatta salva l’ipotesi della proroga sopra indicata, l’area disponibile potrà essere oggetto di una successiva concessione non prima che sia decorso un periodo di almeno 5 giorni.
Le graduatorie a rotazione, formatesi a seguito del presente avviso secondo quanto previsto al successivo articolo 9, avranno una validità di 6 mesi, decorsi i quali ulteriori concessioni potranno essere rilasciate solo a seguito di nuovo avviso.
ART. 8 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE
Sulle domande presentate il Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo effettua una prima istruttoria sulle sole domande ricevibili e ammissibili, per verificare la completezza e la regolarità della documentazione; al termine dell’istruttoria può essere richiesto il perfezionamento della pratica, ai sensi dell’articolo 6, comma 7 del Regolamento, nel termine che l’Ufficio riterrà di volta in volta congruo, comunque non inferiore a 2 e non superiore a 5 giorni consecutivi.
Il perfezionamento è ammesso per una sola volta.
Sono escluse dalla valutazione le domande la cui documentazione, anche allo scadere del termine assegnato per il perfezionamento, risulti incompleta o non regolare.
Il ricorso al soccorso istruttorio è previsto in tutti i casi in cui non sia espressamente prevista l'esclusione d'ufficio dell'istanza, come elencati al successivo articolo 10.
ART. 9 –CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE
Le domande complete e regolari sono valutate nel seguente modo, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento.
Nel caso in cui sia pervenuta istanza da parte di un solo gestore, l'ufficio, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite, assegna una delle aree al richiedente, per il periodo prescelto, previa acquisizione dei pareri, dei pagamenti e dei documenti previsti dagli articoli 9 e 10 del Regolamento.
In caso contrario:
qualora non sia possibile addivenire, nel termine massimo di 7 giorni dal relativo invito trasmesso dal Servizio competente e, eventualmente, in sede di riunione presso gli uffici del Servizio suape, mercati, attività produttive e turismo, a un accordo fra i richiedenti sull'utilizzo delle singole aree, ove possibile in contemporanea oppure con una successione concordata, l'ufficio applica i seguenti criteri di selezione per individuare l’ordine di priorità di assegnazione delle aree per le quali non sia stato raggiunto un accordo:
1) Aree di cui alle lettere A) e B) del precedente articolo 1:
a) maggiore presenza nel territorio comunale negli ultimi 5 anni: 0,1 punti per ogni giorno di presenza in città, sino a un massimo di 28 punti.
b) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS: 4 punti per ogni anno di anzianità, sino a un massimo di 32 punti.
c) minore vetustà dell’attrazione proposta (si considera l'età alla data di pubblicazione del presente avviso; nel caso di indicazione di due attrazioni, si considera l'età media delle due attrazioni. Nel caso di luna park e parchi divertimento si considera l’età media di tutte le attrazioni proposte):
1) 40 punti per una vetustà pari o inferiore a 2 anni;
2) 35 punti superiore a 2 anni e pari a 5;
3) 30 punti per una vetustà superiore a 5 anni e pari a 8;
4) 25 punti per una vetustà superiore a 8 anni e pari a 11;
5) 20 punti per una vetustà superiore a 11 anni e pari a 14;
6) 15 punti per una vetustà superiore a 14 anni e pari a 17;
7) 10 punti per una vetustà superiore a 17 anni e pari a 20;
8) 5 punti per una vetustà superiore a 20 anni e pari a 23;
9) 0 punti per vetustà superiori;
In caso di parità del punteggio complessivo, si procederà a sorteggio pubblico.
2) Area di cui alla lettere C) del precedente articolo 1 (area di via S. Paolo - parte non interessata dalla realizzazione dell’ecocentro):
Nel caso di una sola istanza valida, l’ufficio, esperite le verifiche sulle dichiarazioni rese e sul rispetto delle condizioni stabilite, assegna l’area al gestore richiedente.
Nel caso in cui, invece, siano pervenute più istanze, l’ufficio preliminarmente esclude, ai sensi dell’art. 7, comma 7 del Regolamento, quelle dei gestori di circo che abbiano già ottenuto in concessione un'area comunale nel territorio cittadino nel biennio precedente la pubblicazione del presente avviso; qualora, dopo tale esclusione, rimanga più di un richiedente, si applicano i seguenti criteri di selezione per individuare il soggetto assegnatario:
a) anzianità di possesso del titolo abilitativo di cui all'articolo 69 del TULPS: 4 punti per ogni anno di anzianità, sino a un massimo di 32 punti;
b) capienza massima del tendone, cioè disponibilità di posti per gli spettatori, come risultante dagli atti di registrazione del circo o dagli aggiornamenti degli stessi: 1 punto ogni 200 posti, sino a un massimo di 10 punti;
c) n. di premi e riconoscimenti nazionali o internazionali, conseguiti nell'ultimo decennio antecedente l'avviso, dal circo nel suo complesso o da numeri e artisti che ne fanno parte: 2 punti per ogni premio nazionale al circo, 1 punto per ogni premio nazionale a un numero o artista che ne fa parte, 3 punti per ogni premio internazionale al circo, 1,5 punti per ogni premio internazionale a un numero o artista che ne fa parte (nel caso di premi conseguiti nell'ultimo quinquennio i relativi punti sono raddoppiati), sino a un massimo di 25 punti;
d) impegno a operare sconti sul biglietto d'ingresso, durante il periodo di occupazione dell'area, per le scuole e per le istituzioni che si occupano di minori disabili o in difficoltà, in ragione del numero di biglietti scontati e della percentuale di sconto proposti: assunzione dell'impegno, per uno sconto pari almeno al 50% e su un numero minimo di 500 biglietti nel periodo di occupazione del suolo: 10 punti, con incremento di ulteriori 3 punti nel caso di sconto pari almeno al 80% (qualora si assuma tale impegno, al termine del periodo di concessione dovrà comprovarsi l’assolvimento dello stesso attraverso l’esibizione delle matrici dei biglietti scontati);
e) assenza di animali: 20 punti.
In caso di parità del punteggio complessivo, si darà priorità al circo che non utilizza animali artisti o da esposizione. In caso di permanente parità, si procede a sorteggio pubblico.
*********
Al termine delle operazioni sopra descritte, saranno quindi formate tre graduatorie a rotazione, una per ciascuna delle tipologie di aree A), B) e C) indicate nel precedente articolo 1.
I periodi di concessione per ciascuna area sono assegnati in ragione di periodi di quaranta giorni, sulla base della scelta operata dagli operatori interessati, la quale avviene secondo l’ordine di graduatoria, salvo il caso di accordo tra i richiedenti, come già sopra descritto.
Nel caso in cui, dopo il primo scorrimento della relativa graduatoria, residuino periodi e/o aree non assegnati, gli operatori saranno invitati a effettuare una scelta ulteriore, se interessati, sempre in ordine di graduatoria.
Ciascun operatore, nel medesimo periodo, non può essere titolare di più di una concessione, salvo il caso di aree prive di interessati per il periodo considerato, fermo restando che non potranno comunque essere aggiunte attrazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell’istanza.
Per quanto riguarda, nello specifico, l’area di via S. Paolo, nell’eventualità di circo con animali l'effettiva adozione del provvedimento di concessione sarà subordinata a un parere positivo, anche con eventuali prescrizioni, rilasciato da parte degli Enti e Uffici competenti in materia di sorveglianza nel settore veterinario, sulla base di un preliminare esame della documentazione presentata dai gestori.
ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Sono escluse dalla valutazione:
1. le istanze presentate con modalità diversa da quella stabilita all’art. 5 del presente avviso, o con tempi o modalità differenti da quelli indicati nel presente avviso, o non integrate entro il termine perentorio eventualmente stabilito dall’ufficio nella relativa comunicazione;
2. le istanze presentate da soggetti non in possesso di titolo abilitativo permanente per l'esercizio su tutto il territorio nazionale di tale attività, ai sensi dell'articolo 69 del TULPS;
3. le istanze presentate dai soggetti esclusi dalla possibilità di ottenere in concessione un'area per spettacolo viaggiante ai sensi del comma 11 dell'articolo 7 del Regolamento, e cioè:
a) gestori che, in occasione di precedenti concessioni di aree, hanno commesso grave negligenza nel mantenimento dell'area, nel pagamento del dovuto e/o nell'esercizio dell'attività;
b) gestori che hanno debiti a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale, salvo il caso di saldo integrale del debito maturato, nel termine perentorio che sarà assegnato dall'Ufficio, prima del rilascio della concessione;
c) gestori incorsi nelle sanzioni di cui all’articolo 13 del Regolamento, per i periodi in esso previsti;
4. le istanze presentate per aree o per tipologie di attrazioni diverse da quelle indicate, per le varie aree disponibili, nel presente avviso.
ART. 11 – GARANZIE RICHIESTE
Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento i gestori concessionari di aree comunali sono responsabili degli eventuali danni a persone, animali o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza diretta o indiretta dell'installazione delle attrazioni o del loro montaggio e smontaggio o dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune.
Pertanto, sarà richiesto ai concessionari:
a) il possesso di una polizza di responsabilità civile (comma 1 articolo 10 del Regolamento);
b) la stipula di una fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative oppure il deposito di una cauzione presso la tesoreria comunale, a garanzia del ripristino delle condizioni originarie dell'area (comma 2 articolo 10 del Regolamento), che sarà svincolata/restituita all'operatore al termine della concessione, accertata l'inesistenza di danni nell'area concessa;
c) la produzione di una polizza a garanzia di eventuali interventi di pulizia dell'area (comma 4 articolo 10 del Regolamento).
Nelle istanze relative al presente avviso, pertanto, dovranno essere indicati gli estremi della polizza RC in essere o comunque l'impegno alla sua stipula e a quella delle altre garanzie di cui sopra; in particolare, l'importo di cui al precedente punto b) è stabilito forfettariamente in euro 2.000,00 per ogni area disponibile. Gli importi della polizza di cui al precedente punto c) saranno fissati dal competente Servizio igiene del suolo e ambiente, per ogni area disponibile, al momento dell'individuazione della specifica attrazione da installarvi.
ART. 12 – RINUNCE, DECADENZE E SANZIONI
Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento, l’operatore che, dopo la formale accettazione dell’area assegnata, rinunci alla stessa, anche solo attraverso comportamenti concludenti (come ad esempio quelli contemplati nei commi 3 e 11 dell’articolo citato), è tenuto comunque al pagamento del canone unico per l’occupazione del suolo pubblico ed è altresì soggetto alla sanzione dell’esclusione dall’assegnazione di aree per l’annualità successiva, salvo che motivi adeguatamente la rinuncia con cause non dipendenti dalla sua volontà (a tal fine non sarà ritenuta sufficiente una mera comunicazione di rinuncia per cause non dipendenti dalla volontà dell'operatore, ma occorrerà produrre adeguata documentazione a comprova, la cui congruità sarà valutata dall'Ufficio competente).
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, l’Ufficio competente dichiara la decadenza della concessione, e commina la conseguente sanzione dell’esclusione dall’assegnazione di aree per una o più annualità successive, fermo restando comunque l’integrale pagamento del canone unico per l’occupazione del suolo, nei seguenti casi:
a) mancata occupazione dell'area concessa entro il termine di sette giorni dalla data di decorrenza della concessione, salvo che sussistano imprevisti e gravi motivi non imputabili al concessionario;
b) accertamento, successivamente all'inizio della concessione, della non veridicità delle dichiarazioni rese;
c) inosservanza delle leggi, dei regolamenti comunali e delle prescrizioni igienico-sanitarie, violazione degli obblighi di cui all'articolo 11 del Regolamento o di tutte le altre condizioni e prescrizioni indicate nell’atto di concessione;
d) cessione a terzi della concessione oppure sub-concessione non autorizzata dall'ufficio competente;
e) occupazione dell'area con attrazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle per cui l'area è stata concessa, fatta salva la possibilità di ottenere l'autorizzazione alla sostituzione di attrazioni con altre equivalenti, rilasciabile dall'ufficio competente in caso di accertata impossibilità di disporre dell'attrazione originaria per cause non dipendenti dal gestore;
f) utilizzi impropri dell'area concessa;
g) nel caso di circo con animali, rilievi formulati dagli enti e uffici competenti in materia di sorveglianza veterinaria o dalla Polizia locale, per maltrattamenti degli animali.
È comunque vietata l'occupazione di aree comunali prima della formale adozione del procedimento di concessione, così come l’ingiustificato prolungamento dell’occupazione dopo la scadenza della concessione; in tali casi si applicheranno le sanzioni previste dall’articolo 13, comma 9, del Regolamento.
ART. 13 - NORMA DI CHIUSURA
Per quanto non definito dal presente avviso si fa integrale rinvio a quanto stabilito dal Regolamento, che può essere consultato sul sito istituzionale accedendo attraverso il seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxx/xx/xxxxxxxxxxxxxx_x_xxxxxxxxxxx_xx_xxxx_xxxxxxxx_xxx_xxxxxx_x_xxxxx_xxxxxxxx ni_dello_spettacolo_viaggiante?contentId=DOC27153
Informazioni e chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti esclusivamente
all’indirizzo pec: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Non si darà riscontro a quesiti pervenuti con diversa modalità.
I quesiti relativi al presente avviso devono essere richiesti entro 7 giorni dalla pubblicazione dello stesso; le risposte ai quesiti sono rese unicamente mediante la loro pubblicazione sul sito istituzionale del Comune entro i 2 giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione, precisando che a tal fine non sono computati il sabato e la domenica (p. es. qualora il quesito pervenisse di giovedì la risposta è pubblicata entro il lunedì successivo). Non si assicura la risposta ai quesiti pervenuti in data successiva a quella sopra indicata.
Al fine di rendere più agevole l’individuazione delle pec contenenti i quesiti, il relativo oggetto deve iniziare con la parola “QUESITO” scritta con caratteri maiuscoli.