CAPITOLATO TECNICO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE CON TRATTAMENTO ANTIGELO NEL COMUNE DI CESANA TORINESE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019
CAPITOLATO TECNICO DEI SERVIZI DI SGOMBERO NEVE CON TRATTAMENTO ANTIGELO NEL COMUNE DI CESANA TORINESE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/2019
Art. 1 - Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto nel comune di CESANA TORINESE Capoluogo, frazione Fenils, frazione Mollieres:
- lo sgombero della neve e l’insabbiatura su strade e piazze, così come riportato nelle planimetrie allegate che sono parti integranti del presente Capitolato;
- il posizionamento (entro il 15 ottobre di ciascun anno del presente appalto), la manutenzione periodica durante la stagione invernale comprensiva della verifica del corretto posizionamento e la rimozione (entro il 30 maggio di ciascun anno del presente appalto) delle paline segnaletiche a norma di Legge che l’affidatario del servizio sgombero neve dovrà fornire e posare a sua cura e spese;
- controllo e sistemazione della segnaletica stradale verticale apposta su strade e piazze oggetto dell’appalto.
Art. 2 - Durata dell'appalto
L'appalto viene effettuato per la stagione invernale 2018/2019. Per stagione invernale si intende, di norma, il periodo continuativo compreso dal 15 ottobre dell’anno in corso al 15 maggio dell’anno seguente per cui il servizio dovrà essere svolto in tale periodo, tuttavia se ci dovessero essere delle nevicate prima del 15 ottobre e/o dopo il 15 maggio verrà richiesto all’appaltatore di intervenire e verranno corrisposti gli importi derivanti dalle effettive ore di servizio svolto.
Art. 3 - Dotazione minima di mezzi
L'appaltatore è obbligato ad assicurare il servizio per tutto il periodo di cui all'art. 2 coi seguenti minimi indispensabili mezzi e relativo personale:
- n° 1 pala gommata con potenza superiore a 88kW (120 CV circa) idonea e dotata di:
• attacco rapido per i vari accessori;
• n° 1 vomero idraulico a geometria variabile con altezza laterale non inferiore a 900 mm, con sistema flottante e oscillazione laterale, coltelli raschianti intercambiabili e valvole antiurto;
• n° 1 benna dotata di coltelli raschianti e non di denti;
- n° 1 pala gommata o trattore con dimensioni compatte (altezza massima metri 2,20; larghezza massima metri 1,80), con potenza non inferiore a 45 CV idonea e dotata di:
• attacco rapido per i vari accessori;
• n°1 vomeri idraulici a geometria variabile con altezza laterale non inferiore a 650 mm, con sistema flottante e oscillazione laterale, coltelli raschianti intercambiabili e valvole antiurto;
• n° 1 spargitore autocaricante sale/sabbia con capacità minima di 0,5 mc;
• n° 1 benna dotata di coltelli raschianti e non di denti;
- n° 1 pala gommata con potenza superiore a 59kW (80 CV circa) idonea e dotate di:
• attacco rapido per i vari accessori;
• n° 1 vomeri idraulico a geometria variabile con altezza laterale non inferiore a 800 mm, con sistema flottante e oscillazione laterale, coltelli raschianti intercambiabili e valvole antiurto;
- n° 1 pala gommata con potenza compresa tra 36kW (49 CV circa) e 59kW (80 CV circa) idonea e dotate di:
• attacco rapido per i vari accessori;
• n° 1 vomero idraulico a geometria variabile con altezza laterale non inferiore a 800 mm, con sistema flottante e oscillazione laterale, coltelli raschianti intercambiabili e valvole antiurto;
• n° 1 benne dotate di coltelli raschianti e non di denti;
• n° 1 spargitore autocaricante sale/sabbia con larghezza di spargimento minima 2000 mm
• n° 1 fresa per neve applicabile sul braccio caricatore, in sostituzione della benna standard, a comando idraulico, con lancio neve fresata a distanza, con raggio di 180° rispetto alla direttrice di marcia ed una larghezza minima di 1800 mm con possibilità di regolazione dell’oscillazione laterale.
- n° 1 autocarro con 4 ruote motrici con portata a pieno carico non inferiore a 35 x.xx dotato di:
• spargitore di graniglia, sia abrasiva come sabbia sia fondente come il sale, applicato su cassone dotato di consolle elettronica posta in cabina per permettere la regolazione dei parametri di funzionamento come la quantità indipendentemente dalla larghezza di spargimento e con capacità minima di 1 mc
• lunghezza massima veicolo 5,65 m e larghezza massima 2,10 m.
- n. 2 minipale di larghezza max 160 cm dotate di:
• attacco rapido per i vari accessori (vomero o spazzola o insabbiatrice autocaricante);
• benna dotata di coltelli raschianti;
- n° 2 autocarri a chiamata con 3 o 4 assi dotati di:
• cassone con capacità minima di 10 mc per il trasporto della neve.
E’ fatto assoluto divieto, pena la risoluzione del contratto, utilizzare i mezzi di cui alla dotazione minima dell’art. 3, per conto di altri enti pubblici o soggetti privati durante l’impiego degli stessi nel servizio sgombro neve del presente appalto (l’impiego sarà possibile per conto di altri enti o soggetti privati fuori dai periodi di inizio e fine servizio giornalieri per conto del presente appalto previa comunicazione al referente del servizio della Stazione Appaltante ed accettazione da parte di quest’ultimo) o per effettuare lo sgombero neve su altri lotti di cui l’appaltatore risultasse aggiudicatario.
L’impresa deve garantire la continuità del servizio anche in caso di rottura o fermo macchina per manutenzione o riparazione dei mezzi e delle attrezzature.
Inoltre il 25% del numero minimo di mezzi previsti per espletare il servizio in oggetto dovrà rispondere alle direttive sull’emissioni di inquinanti corrispondenti ad almeno EURO 3.
Art. 4 - Idoneità dei mezzi
I mezzi dovranno essere di potenza e portata adeguata, rimanendo facoltà della Stazione Appaltante rifiutare quelli che a proprio insindacabile giudizio non fossero idonei.
I mezzi e gli accessori dovranno essere dotati degli attacchi necessari per l'applicazione di lame, vomeri e spargitori, trainati, applicati su cassone o su pala gommata.
I mezzi dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada, ricordando, in particolare e a titolo di esempio, le luci di ingombro rosse e bianche ed il lampeggiatore giallo di tipo omologato, da porre sul tetto della cabina, visibile da ogni parte.
I mezzi dovranno essere dotati di catene da neve a maglia romboidale del tipo da montagna. L'impresa dovrà inoltre controllare sia prima che durante il corso dei lavori, lo stato di usura dei coltelli, delle lame e dei rulli in ogni sua parte, sostituendoli nel caso di inadeguatezza; del pari, dovrà essere tenuta a disposizione una scorta di ricambi per le rimanenti parti meccaniche, rimanendo l'Impresa responsabile di eventuali danni o deficienze relative. I mezzi dovranno, inoltre, essere assicurati per l'impiego di macchina operatrice sgombro neve nei confronti di terzi, per danni a persone cose e animali, per un massimale unico per sinistro almeno pari a Euro 3.000.000,00.
Prima dell’inizio del servizio, si procederà alla verifica in contraddittorio della presenza e dell’idoneità di tutti i mezzi richiesti quale dotazione minima elencati nel precedente articolo 3, ed a riportare gli esiti di tale verifica nell’apposito verbale sottoscritto dall’appaltatore e dal referente del servizio sgombro neve designato della Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante fornirà all’appaltatore adesivi di identificazione da posizionare su ogni singolo mezzo utilizzati per il servizio.
Art. 5 - Modalità di esecuzione del servizio sgombro neve
Il servizio dovrà essere svolto dall’appaltatore con “rischio d’impresa” con propri mezzi e capitali, con proprio personale e automezzi regolarmente abilitati alla circolazione stradale e con idonea copertura assicurativa e con attrezzature regolarmente omologate secondo la normativa vigente. I mezzi da impiegare per le operazioni di sgombro neve devono essere sempre pronti per l'intervento. Rimane inteso che è responsabilità e facoltà dell’appaltatore l'inizio del servizio sulla base delle condizioni delle strade e piazze oggetto del servizio in ragione della garanzia delle condizioni di sicurezza della viabilità. Sarà sempre facoltà del referente della Stazione Appaltante con comunicazione anche telefonica richiedere l’inizio del servizio in ogni momento fatto salva la responsabilità dell’appaltatore per la mancata attivazione del servizio in presenza di situazioni che non garantiscano condizioni di sicurezza nella viabilità. Allo stesso tempo è sempre facoltà del referente della Stazione Appaltante richiedere il rientro dei mezzi e quindi la fine servizio nel caso lo ritenga opportuno.
Il servizio dovrà iniziare entro un'ora dalla chiamata, anche telefonica, nel caso di richiesta da parte del referente sopracitato.
Il servizio di sgombro neve deve essere comunque obbligatoriamente effettuato quando l’accumulo di neve sulla sede stradale raggiunge gli 8 cm. di altezza.
L’appaltatore dovrà avvisare immediatamente dell’uscita dei mezzi inviando un SMS al numero indicato dalla stazione appaltante; unitamente dovrà compilare il “registro settimanale” ogni qual volta un automezzo esca o rientri in cantiere (inizio/fine servizio); ogni lunedì dovrà inviare la rendicontazione economica (mezzi impiegati, ore d’impiego e corrispondente importo economico) relativa alla settimana precedente.
Nelle operazioni di sgombero, si dovrà provvedere prima alle strade principali e successivamente alle altre ed ai piazzali, salvo diverse disposizioni del referente della Stazione Appaltante. ACSEL spa si riserva in ogni caso di indicare e/o modificare durante la durata dell’appalto, le priorità relative alla viabilità su cui intervenire.
La ditta appaltatrice deve garantire la copertura del servizio con il parco mezzi succitato durante l'intero arco delle 24 ore e con la reperibilità costante a CESANA TORINESE di un responsabile del servizio.
Gli interventi dovranno avvenire con le modalità più idonee per garantire il transito quanto più rapidamente possibile agli utenti.
In caso di nevicate notturne con accumulo superiore agli 8 cm o in caso di richiesta di intervento da parte della Stazione Appaltante, nei giorni di apertura degli uffici
comunali e delle scuole pubbliche, bisognerà garantire la pulizia degli accessi entro le ore 7,30 del mattino. Entro tale orario dovranno essere sgomberati i marciapiedi del Capoluogo
Si da atto che la stazione appaltante si riserva la facoltà di far operare il personale del Comune di CESANA TORINESE con i propri mezzi, compresa la fresa, per particolari necessità, d’intesa e coordinate dal referente del servizio sgombero neve della Stazione Appaltante.
L’utilizzo dei mezzi per il trasporto della neve dovrà essere sempre autorizzato del referente della Stazione Appaltante.
E’ sempre tassativamente vietato l’accumulo ai bordi delle strade ove sono presenti accessi ai fabbricati, piazzali, fontane, idranti e piazzole dedicate ai cassonetti per la raccolta rifiuti.
Le aiuole spartitraffico e quelle verdi dovranno essere lasciate libere da accumuli di neve, al fine di evitare il danneggiamenti delle essenze e degli impianti automatici di irrigazione.
Durante le operazioni di sgombero neve, che dovranno avvenire prevalentemente e con un massimo dispiego di mezzi, entro le ore 9:00 (ma comunque costantemente durante le 24 ore), l’appaltatore dovrà accertarsi che non si creino accumuli laterali ai bordi, tali da impedire l’accesso sulla pubblica via dei frontisti (pedoni ed automezzi).
L’appaltatore dovrà inoltre:
- evitare che ai bordi della sede stradale e negli incroci si creino parcheggi provvisori in neve battuta per i veicoli;
- provvedere , in caso di disgelo, a convogliare le acque superficiali nelle caditoie, nelle griglie o nei pozzetti di raccolta;
- assicurare la raggiungibilità degli idranti antincendio e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- eseguire la pulizia dei marciapiedi indicati, al fine della salvaguardia degli stessi, con sistema adeguato, tassativamente vietato l’uso di autocarro con lama o di benne applicate alla pala gommata di larghezza superiore a quella del marciapiede;
- essere sempre informato in merito alle previsioni meteo, avvalendosi anche del bollettino meteo locale o del referente del servizio sgombero neve della Stazione Appaltante;
Art. 6 - Norme di misurazione - Penalità
I servizi che verranno ricompensati con il presente Capitolato saranno esclusivamente quelli di sgombro neve con xxxxx, lama o vomere abbassato e lo spargimento di materiali inerti o del sale per consentire la rimozione dei crostoni ghiacciati. Il caricamento del sale sugli spargitori è esclusivamente a cura e onere dell’appaltatore. L’appaltatore dovrà all’atto dell’avvio del servizio stagionale, comunicare il nominativo di uno o più responsabili aziendali reperibili 24 ore su 24, il/i recapito/i telefonico/i (cellulare) e gli ulteriori riferimenti per le comunicazioni (telefono, fax, e_mail, PEC).
Resta in ogni caso stabilito che la Stazione Appaltante avrà la facoltà, accettata dall’Appaltatore con la partecipazione alla gara, di rifiutare a proprio insindacabile giudizio, materiali, mezzi d’opera e modi di esecuzione dei lavori, ordinando alla ditta l’uso di diverse modalità di interventi.
Ogni inadempienza o ritardo (nelle segnalazioni, nell’espletamento dei servizi o rispetto a qualsiasi altra richiesta), in rapporto a qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporterà l'applicazione della penalità di € 300,00
Qualora l'appaltatore non adempisse al servizio con cura e perizia, sarà soggetto ad una penale giornaliera pari al doppio della somma che la Stazione Appaltante dovrà spendere per assicurare il servizio di esecuzione dello sgombro neve.
Le penali verranno escusse a detrazione dal pagamento della prima fattura emessa successivamente al momento della comunicazione della loro applicazione, ovvero, in difetto di capienza, sulla cauzione prevista dall’Art.11, che dovrà essere immediatamente riportata al suo valore contrattuale.
Art. 7 - Elenco prezzi unitari
I lavori saranno valutati con prezzi riportati nel presente elenco, diminuiti del ribasso d'asta e aumentati degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Prezzi orari di lavori finiti, compreso carburante, manutenzione, personale e tutto quanto occorre per dare il lavoro realizzato a regola d'arte in qualsiasi momento, diurno, notturno, non festivo e festivo, mezzi dotati di attrezzature da neve:
a) pala gommata oltre 88kW (120 CV circa) con benna, vomero o spandisabbia autocaricante da neve € 60,00/ora + IVA
b) pala gommata (con potenza non inferiore a 45 CV) fino a 59kW (80 CV circa) con benna, vomero o spandisabbia autocaricante da neve € 47,00/ora + IVA
c) pala gommata oltre 59kW (80 CV circa) con xxxxx, vomero o spandisabbia autocaricante da neve € 50,00/ora + IVA
d) pala gommata fino a 59kW (80 CV circa) con xxxxx, vomero o spandisabbia autocaricante da neve € 47,00/ora + IVA
e) autocarro con 4 ruote motrici con portata a pieno carico non inferiore a 35 x.xx con spandisabbia € 46,00/ora + IVA
f) minipala con benna x xxxxxx o spazzola o insabbiatrice autocaricante €. 40,00/ora
+ IVA
g) autocarri a 3 o 4 assi a chiamata con cassone da almeno 10 mc € 50,00/ora + IVA
Sono inoltre riconosciuti gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali (non soggetti a ribasso), pari al 5% dell’importo totale lordo dei servizi a misura effettuati.
Art. 8 - Fisso garantito
Viene garantito, per la stagione invernale del presente appalto, comunque all’appaltatore un corrispettivo di euro 55.700,00 oltre IVA a titolo remunerativo per il fermo ed impiego dei mezzi e per allestimento e mantenimento della struttura
organizzativa (personale, direzione, ecc.), oltre ad € 10.000,00+IVA per la fornitura di sale e sabbia.
La somma predetta al netto del ribasso applicato dovrà essere fatturata come segue:
- il 30% il 31 ottobre
- il 50% entro il 31 gennaio
- il 20% entro il 30 aprile.
Il pagamento delle fatture sarà a 30 giorni d.f.f.m. salvo verifiche di legge.
Il pagamento della fattura del 30 aprile, avverrà previo rilascio di certificato di conformità in seguito al totale ripristino degli eventuali danni
Art. 9 – Pagamenti servizi a misura
I servizi a misura (l’impiego orario dei mezzi) – al netto del ribasso applicato – dovranno essere fatturati previo computo secondo quanto stabilito dall’Art. 14 come segue:
- entro il 31 gennaio per i servizi prestati fino al 20 gennaio;
- entro il 30 maggio per i servizi prestati per il restante periodo
Il pagamento delle fatture sarà a 30 giorni d.f.f.m. salvo verifiche di legge.
Art. 10 – Danni
L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone animali e cose qualunque sia la natura e la causa, rimanendo a suo completo carico il risarcimento danni comunque arrecati e ciò senza il diritto a compensi. E' obbligatorio che i mezzi impiegati nel servizio siano coperti da adeguata assicurazione ed omologati per l’utilizzo richiesto.
La stessa ditta appaltatrice dovrà provvedere all'assistenza tecnica e meccanica in modo da garantire il perfetto funzionamento delle macchine al fine di assicurare il servizio in modo continuativo.
Entro il 15 giugno la ditta appaltatrice dovrà provvedere a ripristinare i danni arrecati, segnalati dal referente del servizio della Stazione Appaltante.
Qualora non vengano ripristinati i danni entro tale termine la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando la relativa spesa alla ditta detraendola nella fase di conteggio finale di cui all’art. 8 e 9.
Il personale che presta servizio dovrà in ogni caso, nel corso delle operazioni di sgombero neve, procedere con la dovuta cautela al fine di evitare il danneggiamento di muretti, cordoli, marciapiedi ecc..
L’appaltatore dovrà altresì provvedere alla verifica costante della segnaletica stradale verticale apposta nelle aree oggetto dell’appalto e ripristinare prontamente la stessa nel caso venga danneggiata anche da terzi.
Eventuali danni a terzi cagionati dall’appaltatore dovranno essere tempestivamente segnalati al referente del servizio della Stazione Appaltante, oltre che al privato danneggiato.
L’appaltatore è direttamente responsabile dei danni derivanti ai pedoni o agli automezzi causati dal cattivo stato di manutenzione delle strade e dei marciapiedi.
Art. 11 - Garanzia
L'appaltatore alla firma del contratto ed a garanzia dello stesso deve presentare cauzione nel rispetto dell’articolo 103 del D. lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. La stessa sarà rilasciata al termine del contratto e soltanto dopo la verifica da parte della Stazione Appaltante.
L’appaltatore dovrà stipulare una polizza di responsabilità civile generica, nello specifico, per l’attività del servizio sgombro neve per un massimale unico per sinistro almeno pari a Euro 3.000.000,00.
Art. 12 – Documento di valutazione dei rischi
Prima dell'inizio dei servizi l'Impresa dovrà presentare alla Stazione Appaltante il Documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e s.m.i., al fine di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività svolta (Circolare Ministero del Lavoro n.24 del 14 novembre 2007).
Art. 13 - Rescissione contratto
In caso di grave inadempienza, quando l’appaltatore non ha posto in essere il servizio alle condizioni fissate dal contratto, o in caso di interruzione totale o prolungata del servizio e non sussistendo cause di forza maggiore, la Stazione Appaltante potrà decidere la risoluzione del contratto anche senza preventiva messa in mora.
In particolare il diritto alla risoluzione potrà sorgere:
a) in caso di fallimento dell’appaltatore;
b) in caso di perdita da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei servizi, quali irrogazione di misure sanzionatorie o cautela che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
c) in caso di ripetute deficienze nella gestione del servizio;
d) in caso di interruzione generale del servizio per una durata superiore ai due giorni imputabile a dolo o colpa dell’appaltatore;
e) in caso di ripetute inadempienze ai disposti del presente Capitolato;
f) nel caso in cui le penali di cui all’art. 6 raggiungano il 10% dell’importo contrattuale.
Il provvedimento dovrà essere preceduto dalla contestazione delle inadempienze; l'impresa potrà presentare le proprie deduzioni entro il termine che sarà all'uopo fissato dalla Stazione Appaltante.
E' considerata grave inadempienza contrattuale comportante la risoluzione del contratto, e fatte salve ed impregiudicate azioni di risarcimento danni, lo svolgimento del servizio sgombro neve per conto di soggetti pubblici e/o privati diversi dalla Stazione Appaltante nel corso dell'effettuazione del servizio, successivamente all’attivazione del servizio rilevato nelle forme che saranno indicate sulla base della previsione dell’art. 15.
Art. 14 - Sorveglianza e controllo dell'Amministrazione
La sorveglianza del servizio verrà effettuata dal referente del servizio della Stazione Appaltante, cui competerà l'accertamento delle ore di servizio effettivamente svolte da ogni singolo mezzo.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di attivare i sistemi di controllo del servizio che riterrà più opportuni (es. deposito tagliandi di inizio e fine servizio in luogo indicato dall’ente, rilevatore satellitare da posizionare su ogni mezzo, ecc.). L’appaltatore dovrà fornire tutta la collaborazione necessaria in merito, compreso il posizionamento sui mezzi di eventuali apparecchiature. Nel caso dei rilevatori satellitari che saranno forniti dalla stazione appaltante, saranno del tipo MOVE&DO (visionabili sul sito xxx.xxxxxxx.xx) o simili. L’appaltatore è obbligato a installare gli stessi a proprie spese, rendendo compatibile il proprio automezzo con i rilevatori sopracitati, entro 5 giorni solari e continuativi dalla fornitura ed a mantenerli costantemente collegati al mezzo, garantendone la corretta funzionalità per tutta la durata dell’appalto qualsiasi danno ai rilevatori, causato da imperizia dell’appaltatore, verrà addebitato allo stesso. Eventuale non osservanza dei sistemi di controllo, compresa la mancata verifica dell’efficienza di eventuali rilevatori collocati sui mezzi, che non consentano di verificare l’impiego dei mezzi, comporterà il mancato computo delle ore relative . Settimanalmente dovrà essere rendicontata la prestazione oraria di ogni mezzo relativa alla settimana precedente. La verifica del computo delle ore sarà effettuata in contraddittorio con il responsabile del servizio. Al termine del periodo invernale, il rilevatore andrà riconsegnato alla stazione appaltante che li riconsegnerà all’inizio della nuova stagione
Art. 15 - Obblighi del personale
Il personale dovrà essere abilitato alla guida degli automezzi richiesti secondo le disposizioni del Codice della Strada ed idoneamente preparato per lo svolgimento delle mansioni richieste, dovrà inoltre mantenere contegno riguardoso e corretto nei confronti della Stazione Appaltante, dell'Amministrazione Comunale e della cittadinanza del comune di CESANA TORINESE.
L'appaltatore si impegna a richiamare i dipendenti che non osservino una condotta irreprensibile.
Il personale dovrà essere munito di tesserino di riconoscimento esposto durante l’espletamento del servizio
Art. 16 - Divieto di cessione e subappalto
E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il servizio in oggetto, pena l’immediata risoluzione del contratto, senza che lo stesso sia stato autorizzato. L’appaltatore ha la facoltà di richiedere eventuali sub-appalti nei limiti e con le modalità stabiliti dalle vigenti norme in vigore. La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al sub-appaltatore gli importi dovuti.
Art. 17 - Spese a carico del Concessionario
Sono a carico del concessionario del servizio tutte le spese per la stipula e la registrazione del contratto di affidamento (bolli, diritti ecc.).
Art. 18 – Contestazioni e riserve
18.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore su aspetti tecnici
1. Nel rispetto dell’articolo 21, delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell’esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, il Direttore dell’esecuzione del Contratto o l'esecutore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di rispondere con riserva, alla comunicazione ricevuta dal responsabile del procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, pena la decadenza della riserva.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell’esecuzione redige in contraddittorio con l’esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell’esecuzione nel termine perentorio di tre giorni dalla data del ricevimento della stessa. In mancanza di osservazioni entro il termine perentorio, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accertate e accettate dall’esecutore.
3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
18.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicare sullo stato d’avanzamento delle prestazioni
1. Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività un documento contabile, con il quale si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa, denominato “Stato d’avanzamento delle prestazioni” (in seguito S.A.P.). Il S.A.P. è inviato a mezzo pec all’esecutore, che dovrà restituirlo - sempre a mezzo pec e debitamente firmato per accettazione - entro il termine perentorio di due giorni dal ricevimento dello stesso.
2. Se l’esecutore non restituirà il S.A.P. - nei termini e con le modalità di cui al punto precedente - i fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo stesso.
3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicare nel termine di tre giorni - a pena di decadenza - le sue riserve, inviando, a mezzo pec, le corrispondenti domande di indennità e indicando con
precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
3. Il direttore dell’esecuzione, nei successivi tre giorni, espone nel S.A.P. o allega allo stesso, le sue motivate deduzioni.
18.3 Forma e contenuto delle riserve
1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell’esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva nel S.A.P.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate sull’ultimo S.A.P., emesso dal direttore dell’esecuzione, si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
ALLEGATI:
planimetria con indicazioni delle aree soggette al servizio di sgombro neve.