VERBALE N. 2
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DELLA DURATA DI TRE ANNI, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E S.M.I., PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 “Diritto privato”, PROFILO: SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/01 “Diritto privato”, INDETTA CON D.R. REP. DRD N. 1119/2020 PROT. 0190311 DEL 17/09/2929, IL CUI AVVISO DI BANDO È STATO PUBBLICATO NELLA G.U. – IV SERIE SPECIALE N. 81 DEL 16/10/2020
VERBALE N. 2
(Valutazione preliminare dei titoli, dei curriculum e della produzione scientifica dei candidati)
La Commissione giudicatrice della procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un Ricercatore a tempo determinato, per il Settore concorsuale 12/A1 “Diritto privato”, profilo: Settore Scientifico-disciplinare IUS/01 “Diritto privato”, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, nominata con D.R. rep DRD n. 1789/2020 PROT. 0241409 del 03/12/2020 composta da:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Perugia; Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Professore Ordinario dell’Università degli Studi della Campania “X.
Xxxxxxxxxx”;
Prof. Xxxxxxx Xxxxxxxx Professore Associato dell’Università degli Studi di Macerata;
si riunisce al completo, SALVO RICUSAZIONE, per via telematica tramite la piattaforma Microsoft Teams [il Xxxx. Xxxxxxxxx si collega dallo Studio commercialista Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx in Perugia (coniuge); la Prof.ssa Xxxxxxxx, dalla propria abitazione in Benevento; il Prof. Febbrajo, dalla propria abitazione in Macerata], il giorno 22/12/2020, alle ore 15.00, per procedere alla valutazione preliminare dei titoli, dei curriculum e della produzione scientifica dichiarati dai candidati.
In apertura, il Presidente della Commissione giudicatrice constatato che sono trascorsi almeno 7 giorni dalla pubblicizzazione dei criteri generali fissati nella precedente riunione, prende atto che legittimamente possono proseguire i lavori della stessa.
La Commissione prende quindi visione dell’elenco dei candidati fornito dall’Amministrazione che viene sotto riportato con il codice identificativo assegnato ad ognuno:
1) 388495.
Ciascun Commissario dichiara:
1) di aver xxxxx xxxxxxx xxx X.X.X. 00.00.0000, x. 00: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e che non sussistono le condizioni previste dagli artt. 6 e 7 del medesimo D.P.R. n. 62/2013;
2) che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c. e di non avere rapporti di parentela o affinità, entro il quarto grado incluso (allegato A)
Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, lett. c) della Legge 240/2010, la Commissione dovrà procedere ad una valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M 25.05.2011, n. 243 al fine dell’ammissione dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
La Commissione, prende atto che, ai fini della presente selezione, devono essere prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con esclusione di note interne o rapporti dipartimentali e che la tesi di dottorato (o equipollente) è presa in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra menzionate.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati ammessi alla selezione, procede a visionare la documentazione ricevuta e dichiara che i candidati da considerare ai fini della valutazione preliminare sono n. 1 e precisamente:
1) 388495.
La Commissione quindi provvede ad effettuare la valutazione preliminare del candidato.
I singoli Commissari rappresentano di aver già conosciuto alcune pubblicazioni essendo le stesse edite in riviste con ampia diffusione scientifica.
I giudizi espressi dalla Commissione sul singolo candidato sono allegati al presente verbale, quale parte integrante dello stesso: Allegato B.
Terminata la valutazione preliminare, essendo i candidati in numero inferiore a sei, viene ammesso l’unico candidato alla discussione sui titoli e sulla produzione scientifica.
La Commissione trasmette, infine, il presente verbale, unitamente all’elenco dei candidati ammessi a sostenere la discussione dei titoli e della produzione scientifica al Responsabile del procedimento concorsuale, al fine della sua pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.
La Commissione da atto che in data 15/12/2020 è pervenuta dagli Uffici dell’Università degli Studi di Parma (dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxx), rinuncia ai termini di legge da parte dell’unico Candidato (Allegato C).
La Commissione, a tal punto, rinvia al 29/12/2020, ore 9.00, per la terza riunione sulla piattaforma Microsoft Team per la discussione dei titoli e delle pubblicazioni e per la prova volta ad accertare la conoscenza della lingua tedesca.
La Commissione ha effettuato una sospensione dei lavori dalle 17.05 alle 17 e 20. Alle ore 18.00 la Commissione terminati i lavori toglie la seduta.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. LA COMMISSIONE:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx PRESIDENTE
Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx COMPONENTE
Prof. Xxxxxxx Xxxxxxxx SEGRETARIO
ALLEGATO B
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DELLA DURATA DI TRE ANNI, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E S.M.I., PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 “Diritto privato”, PROFILO: SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/01 “Diritto privato”, INDETTA CON D.R. REP. DRD N. 1119/2020 PROT. 0190311 DEL 17/09/2929, IL CUI AVVISO DI BANDO È STATO PUBBLICATO NELLA G.U. – IV SERIE SPECIALE N. 81 DEL 16/10/2020
GIUDIZI ANALITICI FORMULATI SUI TITOLI, SUL CURRICULUM E SULLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
Candidato: 388495
La Candidata, Xxxxxxxx Xxxx, è nata 19/01/1984.
Ha conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza nel luglio 2008 presso l’Università degli Studi di Xxxxxx Xxxxxxxx XX, discutendo una tesi dal titolo “Incentivazione fiscale degli interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali”.
Ha conseguito il Diploma di Specializzazione per le professioni legali presso la Luiss di Roma nel maggio 2010.
È abilitata all’esercizio della professione di Avvocato dall’ottobre 2015.
La Candidata risulta in possesso, come previsto dal bando, del titolo di Dottore di ricerca in Economia e politica dei mercati e delle imprese (XXX ciclo), conseguito presso l’Università degli Studi di Salerno in data 05/07/2018, discutendo una tesi dal titolo “Clausola compromissoria e meritevolezza nel sistema della giustizia sportiva”.
È cultrice della materia di Diritto privato e dei mercati finanziari presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Parma dal febbraio 2018. È stata cultrice da novembre 2017 a novembre 2019 della materia in Diritto d’impresa presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Salerno e dal gennaio 2015 a giugno 2018 della materia di Diritto privato, Diritto dei contratti bancari assicurativi, Diritto dei servizi pubblici e tutela dell’utente, Diritto dei trasporti presso il Dipartimento di Scienze economiche e statistiche dell’Università degli Studi di Salerno.
Dall’a.a. 2019/2020 è Professore a contratto “European and global food law” presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Parma.
Dall’aprile 2019 all’aprile 2020 è stata Assegnista di ricerca nell’ambito del gruppo di ricerca PO SFE 2014/2020, Obiettivo tematico 10, Progetto COME “Bisogni formativi e competenze per la manifatturiera in Xxxxxx Xxxxxxx”, presso il Dipartimento di Economia Xxxxx Xxxxx dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx.
È stata relatrice in Convegni, nazionali (n. 1) e internazionali (n. 3), e in workshop (n. 2); ha tenuto seminari sia nell’ambito di un corso di dottorato (n. 1) sia all’estero (n. 1).
Ha svolto un soggiorno di ricerca presso l’Institut fur ausländisches und internationales Privat- und Wirtschasftsrecht, Juristische Fakuòtät, Universität Heidelberg (luglio-agosto 2019).
Nell’a.a. 2018/2019 è stata Professore a contratto di “Diritto comparato dei consumi e sicurezza alimentare” presso il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell’Università degli Studi di Parma.
È stata docente a contratto presso l’Univesität Heildelberg: nel novembre-dicembre 2018, incarico di insegnamento su “Contratti di diritto pubblico II”; 7-14 luglio 2018, incarico di insegnamento su “Contratti di diritto pubblico”; dall’ottobre 2017 al febbraio 2019, incarico di insegnamento per il corso di “Diritto civile italiano”; luglio 2017, incarico di insegnamento per il corso di Diritto commerciale e societario italiano.
La candidata è socio aggregato SISDiC.
È membro del comitato editoriale della rivista giuridica “Diritto delle successioni e della famiglia” dal n. 2/2020; del comitato editoriale della rivista giuridica “Rassegna di diritto civile”
dal n. 3/2020; del comitato redazione della rivista giuridica “Rassegna di diritto ed economia dello sport”.
È stata membro del comitato organizzativo di n. 4 convegni internazionali. Conosce sia la lingua inglese (B2) sia la lingua tedesca (B1).
La Candidata ha indicato nell’elenco n. 16 pubblicazioni. Risultano in atti selezionate ai fini della valutazione, come da bando, n. 12 pubblicazioni e nello specifico i seguenti numeri dell’elenco presentato: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
La Commissione procede ad effettuare motivata valutazione, a cui seguirà valutazione comparativa, del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, debitamente documentati, esprimendo i seguenti giudizi:
Commissario Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Giudizio analitico del curriculum e dei titoli
La Candidata presenta un ampio curriculum dal quale si evince lo svolgimento di attività di ricerca e didattica (o supporto alla didattica) portata avanti per alcuni anni (2014-2020). L’attività di ricerca ha dato luogo a 16 pubblicazioni a stampa in riviste nazionali, in Atti di convegno nonché una monografia.
Dai titoli presentati emerge che, conseguito il titolo di Dottore di ricerca, la Candidata oltre ad essere stata cultore della materia, è stata assegnista di ricerca per un anno nonché docente a contratto presso l’Università degli Studi di Parma e l’Università di Heidelberg (due insegnamenti su altro raggruppamento disciplinare; un insegnamento inerente il raggruppamento disciplinare oggetto della presente procedura). Ha altresì tenuto un seminario per un Corso di Dottorato. Relatrice in Convegni sia nazionali (uno) che internazionali (tre) che in workshop.
Membro del comitato editoriale/redazione sia di una rivista di classe A, sia di due riviste dotate di scientificità, è socio aggregato della Società italiana degli studiosi di diritto civile.
Le attività sopra indicate evidenziano una consolidata attività di ricerca nonché una attività didattica protratta nel tempo che portano a formulare un giudizio pienamente positivo con riguardo alla presente procedura. Nel contempo, lo svolgimento di attività didattica nonché di soggiorni di ricerca all’estero sono testimonianza di una significativa attività di carattere internazionale.
Giudizio analitico della produzione scientifica
La candidata presenta n. 12 pubblicazioni a stampa su una varietà di tematiche che riguardano il diritto delle persone, il diritto delle successioni, il diritto di famiglia e il diritto sportivo.
Delle n. 12 pubblicazioni presentate n. 5 sono in riviste dotate di scientificità, n. 1 in atti di Convegno (accettato e in xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx), x. 0 è parte di manuale (accettato e in xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx), x. 0 in Commentari del Diritto civile nonché n. 1 lavoro monografico.
Non viene presentata la tesi di dottorato.
- Il testamento biologico: etica e diritto a confronto, in “la rivista xxx.xxxxxxxxxx.xx”: il lavoro, che non risulta essere pubblicato in rivista dotata di scientificità secondo la classificazione Anvur, appare estremamente sintetico, essenzialmente ricostruttivo, dotato solo di qualche spunto di originalità; il giudizio non può andare al di là della sufficienza.
- Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili nel contesto europeo, in “De Iustitia”: il lavoro, pubblicato su rivista dotata di scientificità secondo i criteri Anvur, appare essenzialmente ricostruttivo. Interessante la comparazione con l’ordinamento tedesco nonché con la normativa europea. Avrebbe meritato un maggior apporto critico e di originalità di talché il giudizio non può che essere sufficiente.
- Il testamento biologico in Italia, breve confronto con la Germania e la Svizzera, in “Le Corti umbre”: il lavoro, pubblicato su rivista dotata di scientificità secondo i criteri Anvur, che torna sulla tematica della pubblicazione indicata con il n. 2 dal candidato, presenta interessanti spunti di originalità nonché importanti collegamenti con gli
ordinamenti svizzero e tedesco. Il livello di originalità raggiunto permette di attribuire il giudizio di distinto.
- Commento all’art. 24 del GDPR - Responsabilità del titolare del trattamento, in X. Xxxxx e X. Xxxxxxxxxxx (a cura di), Delle persone, Legge collegate, vol. II, in Commentario del Diritto civile diretto da X. Xxxxxxxxx: il lavoro, edito su importante Commentario, pur redatto nella veste richiesta dal tipo di pubblicazione, va al di là della compilazione e presenta interessanti spunti di approfondimento. La tematica mette in luce come il Regolamento europeo n. 679 del 2016 debba essere attuato. Il giudizio è buono.
- Commento all’art. 26, 27, 28 del GDPR, in X. Xxxxx e X. Xxxxxxxxxxx (a cura di), Delle persone, Legge collegate, vol. II, in Commentario del Diritto civile diretto da X. Xxxxxxxxx: il lavoro, edito su importante Commentario del codice civile, si sofferma sulla varie problematiche del trattamento dei dati personali e, in particolare, sulla disciplina degli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento europeo n. 679 del 2016. Interessanti alcuni spunti contenuti nello stesso anche con riferimento ad altri ordinamenti nonché alle decisioni della Corte di Giustizia europea. L’autore, con corretta metodologia, si rapporta anche a principi del nostro ordinamento. Il giudizio è buono.
- Le sanzioni disciplinari sportive tra neutralità delle forme giuridiche e pluralità degli effetti, in “Rassegna di diritto ed economia dello sport”: il lavoro, pubblicato su rivista dotata di scientificità secondo i criteri Anvur, si sofferma su una specifica tematica di diritto sportivo operando una ricostruzione che tiene ben presente la problematica della
c.d. pregiudiziale sportiva. Alcuni interessanti spunti di originalità caratterizzano i paragrafi 4, 4.1 e 5, anche se avrebbero meritato un maggiore approfondimento. Il giudizio è buono.
- Internazionales Zivilefahrensrecht, in “IWRZ”: il lavoro, che non risulta essere pubblicato in rivista dotata di scientificità secondo la classificazione Anvur, ha la forma della nota a sentenza che ripercorre in maniera estremamente sintetica le problematiche su cui si è soffermata la Corte di Cassazione tedesca. Trattasi di lavoro ricognitivo con valutazione sufficiente.
- Clausola compromissoria e meritevolezza nel sistema della giustizia sportiva, Napoli, 2020 (monografia): Il lavoro dal titolo “Clausola compromissoria e meritevolezza nel sistema della giustizia sportiva” appare ben articolato, dotato di adeguato spirito critico e con importanti profili di originalità. La tematica è trattata in maniera adeguata e i riferimenti non solo a specifiche disposizioni ma anche a principi generali dell’ordinamento mettono in luce un livello di maturità scientifica adeguato. Il controllo di meritevolezza è correttamente declinato anche con riferimento ad altri ordinamenti. Curato l’apparato bibliografico e i riferimenti giurisprudenziali. Il giudizio è di ottimo.
- Danno professionale e ius variandi nei contratti di lavoro subordinato con i professionisti sportivi in un’ottica giusprivatistica, in “Variazione su Temi di Diritto del Lavoro”: Il lavoro, pubblicato su rivista dotata di scientificità secondo i criteri Anvur, pur essendo edito in una rivista giuslavoristica tratta la tematica con riguardo alle problematiche privatistiche. Significativi gli spunti critici e di originalità che portano a qualificare lo stesso con la votazione di distinto.
- Le sponsorizzazioni, il fenomeno sportivo e la nuova era digitale, in “Rassegna di diritto ed economia dello sport”: il lavoro, pubblicato su rivista dotata di scientificità secondo i criteri Anvur, si sofferma sul contratto di sponsorizzazione e, in particolare, sulla sua qualificazione, mostra interessanti spunti di originalità. Non trascurati i riferimenti all’ordinamento tedesco e alle problematiche dell’era digitale. Attenti i riferimenti bibliografici. Il giudizio è buono.
- Le molteplici forme giuridiche della famiglia, in Atti del Convegno “I Congreso Internacional de Jóvenes Civilistas: Los nuevos retos de Derecho de familia”, in corso di pubblicazione e accettato: Il lavoro, alla luce della evoluzione della normativa italiana in materia di “famiglia”, si sofferma sinteticamente sulle nuove situazione oggi esistenti anche con riguardo ai principi costituzionali. Il giudizio, legato alla natura della pubblicazione, è quello di discreto.
- Le sponsorizzazioni, Aa.Vv., Manuale di diritto dello sport, seconda edizione, in corso di pubblicazione e accettato: Il lavoro è parte di Manuale e presenta caratteristiche squisitamente manualistiche e ricognitive. La tematica, assai interessante, presenta qualche spunto critico principalmente nella sezione IV. Il giudizio, che risente della
veste manualistica, è di discreto.
Le pubblicazioni presentate in valutazione dalla Candidata si soffermano su diverse tematiche e sono edite su riviste di scientificità tranne le pubblicazioni n. 2 e n. 9. Vengono altresì presentati i commenti ad un regolamento europeo editi in un prestigioso commentario nonché una parte di manuale a cui si aggiunge un lavoro monografico.
Gli articoli in rivista evidenziano la progressione scientifica raggiunta e, quindi, soprattutto quelli iniziali presentano alcuni limiti. La maturità è invece caratteristica dell’opera monografica che appare svolta con adeguato rigore metodologico, con importanti profili di originalità e con una trattazione esaustiva della tematica supportata da un attento apparato bibliografico.
La continuità temporale, il rigore metodologico, la consistenza complessiva e l’intensità della stessa (anche alla luce del lavoro monografico) permettono di formulare il giudizio di distinto che porta a valutare la Candidata con piena positività sotto il profilo della produzione scientifica.
Tutti i lavori sono congruenti con il settore scientifico disciplinare IUS/01.
Commissario Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Giudizio analitico del curriculum e dei titoli
La Candidata presenta un curriculum il quale denota la sua partecipazione attiva all’ attività di ricerca e didattica. L’attività di ricerca ha dato luogo alla produzione 16 pubblicazioni a stampa in riviste nazionali, in Atti di convegno nonché una monografia.
E’ membro del comitato editoriale/redazione sia di una rivista di classe A, sia di due riviste dotate di scientificità, e socio aggregato della Società italiana degli studiosi di diritto civile.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerc; oltre ad essere stata cultore della materia, la candidata è stata assegnista di ricerca per un anno nonché docente a contratto presso l’Università degli Studi di Parma e l’Università di Heidelberg. Ha altresì tenuto un seminario per un Corso di Dottorato. Relatrice in Convegni sia nazionali (uno) che internazionali (tre) che in workshop.
Le attività descritte testimoniano una consolidata attività di ricerca e di didattica. Si esprime pertanto un giudizio più che positivo.
Giudizio analitico della produzione scientifica
La candidata presenta le seguenti pubblicazioni:
1) Un lavoro monografico, dal titolo Clausola compromissoria e meritevolezza nel sistema di giustizia sportiva, 2020. Il fenomeno sportivo è in continua evoluzione, a maggior ragione alla luce delle recenti riforme che coinvolgono i suoi profili sostanziali e processuali. Il presente lavoro ha lo scopo di rispondere a un quesito complesso riguardo alla meritevolezza della clausola compromissoria sportiva, che vincola l’atleta a ricorrere all’arbitrato in caso di controversie sorte con gli enti del settore. Ai fini di una risposta risolutiva al tema, si parte da un inquadramento generale della qualificazione dei rapporti tra fenomeno sportivo (a livello nazionale e internazionale) e ordinamento giuridico statale, per poi affrontare le diverse conseguenze sulla meritevolezza della clausola compromissoria, in base ai parametri utilizzati, a seconda delle diverse teorie applicate. Si cerca, però, di prescindere dagli orientamenti tradizionali, proponendo una differente chiave di lettura ed è qui che si fonda la ragione di una comparazione costante tra il sistema giuridico italiano e tedesco, non solamente su un piano teorico, ma anche su un piano empirico. Il riferimento è al caso Xxxxxxxxx, la cui analisi porta a ipotizzare lo stesso processo davanti a un giudice italiano. Il successivo confronto tra le due decisioni, una reale (quella tedesca) e l’altra supposta (quella italiana) suggerisce una possibile soluzione unitaria nei due ordinamenti giuridici, accomunati da un valore assoluto: la persona e la realizzazione della sua personalità in tutte le formazioni sociali, tra le quali rientra e si declina nella sua specificità il settore sportivo ex art. 165, parag. 2, TFUE, caratteristica quest’ultima che giustifica un’autonomia privata piú ampia nello sport e, di conseguenza, l’impiego dell’ulteriore parametro di proporzionalità, in aggiunta a quelli propri del codice civile di riferimento, per il controllo di meritevolezza sulla clausola compromissoria sportiva. L’opera
risulta sicuramente congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Lo studio presenta più che apprezzabili spunti di originalità ed innovatività e viene condotto con competenza e rigore metodologico. Il giudizio è ottimo.
2) Danno professionale e ius variandi nei contratti di lavoro subordinato con i professionisti sportivi in un’ottica giusprivatistica in VTDL, fasc. 2, 2020, pp. 445-461
Il lavoro si pone l’obiettivo di analizzare la configurabilità del danno professionale nel settore sportivo, partendo dal presupposto normativo (art. 4, legge n. 91/1981) che vieta l’applicazione dell’art. 2103 c.c. ai contratti stipulati con i professionisti sportivi. La risposta affermativa è giustificata dal riconoscimento di un’autonomia privata differenziata nel settore sportivo, dovuta alla specificità del fenomeno, grazie alla quale lo ius variandi del datore di lavoro è ridotto. Di conseguenza il danno professionale nell’àmbito sportivo è configurabile e sottoposto al medesimo onere probatorio del danno professionale per violazione dell’art. 2103
c.c. Il tema, alquanto interessante e di estrema attualità, viene affrontato con rigore scientifico. Il lavoro è più che apprezzabile, il giudizio è distinto.
3) ll testamento biologico: etica e diritto a confronto in Nel diritto, n. 9, 2016, p. 1317- 1324 L'articolo affronta il tema del testamento biologico a cavallo tra etica e diritto, ad oggi in esame al Parlamento. Dopo aver illustrato i principali quesiti sorti in giurisprudenza e le proposte di legge susseguitesi, l'Autrice riflette sull'ammissibilità di un testamento biologico, espressione di autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale, quale garanzia e non limite al principio di autodeterminazione. Il giudizio è buono.
4) Le sponsorizzazioni, il fenomeno sportivo e la nuova era digitale in Rass. dir. econ. sport, n. 1, 2020, pp. 93-111
Il contributo chiarisce dapprima la natura giuridica della sponsorizzazione in generale e poi si focalizza su quella sportiva, la quale non rappresenta una tipologia contrattuale a sé. Applicando la teoria sull’unitarietà dell’ordinamento giuridico, avvalorata dal confronto con il sistema sportivo in Germania sulla disciplina dei «Werbeleistungsverträge», si arriva alla conclusione che il contratto di sponsorizzazione sportiva segue la disciplina del codice civile e il suo contenuto è eterointegrato dalle norme federali pattizie. Lo stesso ragionamento vale anche in presenza delle nuove forme digitali di sponsorizzazione (vedi: virtual advertising, che consiste nella comparsa del marchio dello sponsor durante la trasmissione dell’evento sui supporti digitali e la sponsorizzazione negli e-sports, chiamati anche sport elettronici in cui singoli individui o team di professionisti competono in videogiochi multiplayer su una piattaforma – twitch – che trasmette live le gare e-sportive) le quali richiedono semplicemente l’attualizzazione delle disposizioni normative già esistenti. Il lavoro è congruente con il settore scientifico-disciplinare, apprezzabile la trattazione del’istituto ed il tentativo riuscito di inserirlo nella disciplina generale dei contratti. Il giudizio è buono.
5) Le sanzioni disciplinari sportive tra neutralità delle forme giuridiche e pluralità degli effetti in Rass. dir. econ. sport, n. 1, 2019, p. 93-111
La sentenza (Corte cost., 17 Aprile 2019, n. 160) è lo spunto per una riflessione dell’autrice, che giustifica il solo potere del giudice amministrativo in sede esclusiva (g.a.e.) di risarcire e non di caducare le sanzioni disciplinari sportive, applicando il principio di neutralità delle forme giuridiche e della pluralità degli effetti. La conseguenza è che la natura giuridica dell’atto non è indice esclusivo né della funzione svolta dal soggetto, che l’ha posta in essere, né dei relativi effetti prodotti, che possono essere plurimi e coinvolgere diverse posizioni giuridiche. Per tale ragione, il risarcimento del danno, davanti al g.a.e., per la lesione causata dalla sanzione disciplinare sportiva (atto privato), è giustificato da quell’ «inestricabile intreccio» tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Tale intreccio di posizioni giuridiche soggettive è il risultato di una funzione (quella sanzionatoria) che, sebbene svolta da enti privati (federazioni sportive) e pur non rientrando tra le ipotesi di attività pubblicistica, persegue comunque un interesse pubblico. Il lavoro è più che apprezzabile; congruente con il settore scientifico disciplinare, interessanti le argomentazioni e gli spunti di innovatività.
6) Zustästandigkeitsvereinbarung in AGB - La clausola di giurisdizione nelle condizioni generali di contratto - (articolo in lingua su rivista giuridica tedesca) in IWRZ, n. 6, 2019, pp. 278-279
Con sentenza n. 21622 v. 19.9.2017(Cassazione civile, Sez.Un., 19.9.2017, n.21622, in Xxxx.xx., 2018, 358), la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla validità della clausola di giurisdizione e ha dichiarato che il collegamento per URL tra il contratto principale e la clausola consente una registrazione permanente come richiesto dall’art. 25, comma 2 del Regolamento Bruxelles I-bis. Per rispondere alla domanda sulla validità della clausola di scelta del foro competente, occorre prima verificare se il contratto concluso via e-mail tra la società italiana e quella tedesca è conforme ai requisiti formali del Regolamento di Bruxelles I-bis in merito alla conservazione permanente della clausola di giurisdizione. Nonostante la risposta positiva alla quaestio, permangono questioni che non sono state esaminate dalla Corte di Cassazione italiana. In primo luogo, da un punto di vista sostanziale, la conclusione dell’accordo di scelta del foro è problematica anche dal punto di vista della trasparenza delle clausole contrattuali nei rapporti B2B. Il 17.4.2019 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’equità e della trasparenza per i professionisti dei servizi di mediazione online. Nella legislazione europea risulta necessario conferire al principio di trasparenza un carattere vincolante generale per tutti i rapporti contrattuali. In vista dei futuri sviluppi giuridici, sarebbe interessante sapere se la Corte di giustizia europea considera il principio della trasparenza di valore generalmente vincolante e se può essere applicato anche alle CGC nelle relazioni B2B. Una risposta positiva a questa domanda significherebbe che il principio di trasparenza diventerebbe un parametro da rispettare in generale, indipendentemente dalla qualificazione delle parti nel rapporto contrattuale (B2C; B2B). Apprezzabile il rigore scientifico e gli spunti di originalità: il giudizio è buono.
7 e 8) Artt. 24; 26; 27 e 28 GDPR AA.VV., in Xxxxxxxxx X. (dir. da) Commentario del codice civile, Delle persone, Vol. II, a cura di X. Xxxxx e X. Xxxxxxxxxxx, Torino, 2019
L’art. 24 GDPR fonda il principio dell’accountability ossia di una responsabilizzazione del titolare del trattamento dei dati personali per la prevenzione della violazione di tali dati, possibile anche grazie alla trasparenza nel trattamento dei dati garantita al titolare e alla compliance delle imprese, che consentono una tutela preventiva dei dati personali, diversamente da quanto accadeva precedentemente.
Art. 26 GDPR rappresenta una novità, in quanto prevede la figura del contitolare del trattamento dei dati personali, che, però, non è obbligatoria all’interno delle imprese. Bisogna, inoltre, sottolineare che il trattamento dei dati personali da parte di più soggetti in sequenza, non è indice della sussistenza di una contitolarità, ma dipende da caso a caso. Elemento essenziale, perché vi sia contitolarità tra più soggetti è la presenza di un accordo tra i diversi titolari del trattamento, su cui si basa anche la loro responsabilità solidale.
Art. 27 GDPR il rappresentante del titolare o del responsabile del trattamento dei dati personali può essere incaricato (tramite un contratto di mandato) nei casi e nei limiti quivi stabiliti, e purchè sussistano le seguenti condizioni: non occasionalità del trattamento dei dati e/o quando il titolare del trattamento dei dati sia un’autorità pubblica.
Art. 28 GDPR il legislatore europeo nel fornire una nozione precisa di responsabile del procedimento, insieme all’art. 24 sul titolare del trattamento, crea per la prima volta una regolamentazione europea uniforme di protezione dei dati personali sulla base del modello tedesco. Si prospettano due tipi di relazione oggetto di analisi, uno tra il responsabile e il titolare del trattamento dei dati, legati da un contratto scritto o in forma digitale e l’altro tra il responsabile e il corresponsabile, il cui rapporto è menzionato dal GDPR solo in caso d’inadempimento del secondo, ma non è qualificato giuridicamente, per il qual motivo si potrebbe avanzare la tesi di una fideiussione legale a carico del responsabile.
Il giudizio è buono.
9) Le molteplici forme giuridiche della famiglia (Atti del Convegno di Salamanca, 2020)
La relazione al convegno ha ad oggetto l’evoluzione del modello familiare, partendo dal binomio matrimonio-famiglia, ci si pone il quesito se, oggi, ancora si possa considerare il matrimonio l’unica base giuridicamente rilevante per la formazione di una famiglia legalmente riconosciuta. Lo scritto analizza i vari supposti elementi strutturali della famiglia (matrimonio tra soggetti di sesso diverso, coabitazione, presenza di figli) alla luce della Costituzione e dell’evoluzione normativa/giurisprudenziale nazionale ed europea per arrivare ad affermare la tendenza in Italia a riconoscere l’esistenza di una pluralità di tipologie familiari, accanto a
quella tradizionale, che però non hanno come presupposto il matrimonio o quale elemento essenziale la presenza di figli. Si scinde così la relazione matrimonio-famiglia-figli, dal momento che da un lato la famiglia è una formazione sociale ex art. 2 cost. e il diritto a fondarne una è tutelata in generale dall’art. 3 Cost. e non dall’art 29 Cost., che fa riferimento solamente a una delle diverse tipologie familiari possibili ossia il matrimonio, dall’altro lato la scelta di avere figli non è obbligatoria affinchè si possa configurare una famiglia. Cambia in tal modo la prospettiva, in quanto la famiglia costituisce oggi una macrocategoria giuridica, all’interno della quale rientrano le molteplici forme giuridiche per la sua costituzione (matrimonio, contratto di convivenza e unione civile). Il lavoro, di estrema attualità, fa emergere con chiarezza le problematiche della famiglia; condivisibili le soluzioni proposte e l’iter argomentativo; il giudizio è distinto.
10) L’organizzazione sportiva internazionale e la giustizia sportiva internazionale in Aa.Vv., Manuale di diritto dello sport, seconda edizione, in corso di pubblicazione
I contributi in volume sono volti a delineare la struttura dell’organizzazione sportiva internazionale e del relativo sistema di giustizia, chiarendo quali sono i vari organi che li compongono e le loro funzioni. Per quanto riguarda l’organizzazione sportiva internazionale, il riferimento è al CIO, alle Federazioni sportive internazionali, alle Federazioni paraolimpiche internazionali e alle Associazioni delle Federazioni internazionali con un focus sulle manifestazioni sportive e gli effetti del diritto antitrust; mentre per il sistema di giustizia sportiva l’attenzione è sul ruolo del TAS. Il giudizio è discreto.
11) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili nel contesto europeoin De Iustizia, 2017)
Lo scritto prendendo spunto da una sentenza italiana emanata prima dell’entrata in vigore del GDPR, svolge una comparazione tra la disciplina italiana e quella tedesca in materia, analizzandone le differenze e le eventuali similitudini in un’ipotetica decisione su un caso comune, per poi avanzare una prospettiva futura sull’applicazione del nuovo regolamento europeo sulla privacy. La nuova dimensione personalistica del diritto privato sposta l’attenzione su quelli che sono i diritti attinenti alla sfera esistenziale della persona, si pensi ai diritti della personalità, tra i quali rientra anche il diritto alla privacy o diritto alla riservatezza. L’evoluzione tecnologica e la diffusione, sempre maggiore, dei mezzi di comunicazione facilmente usufruibili e accessibili da parte di tutti hanno avuto come conseguenza un ulteriore sviluppo del diritto alla privacy/o riservatezza, e ciò si riscontra nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (conosciuta anche come Carta di Nizza) art. 7. In Italia il legislatore si è occupato della privacy e quindi dei dati personali per la prima volta con la L. n. 675/1996 (in attuazione della direttiva comunitaria prima citata), legge poi abrogata e sostituita dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n. 196/2003 e ult. mod.). Il Codice in materia di protezione dei dati personali nella parte I: disposizioni generali, titolo I: principi generali, all’art. 4 fornisce le definizioni di trattamento e comunicazione dei dati personali. Il focus si sposta, quindi, sulla distinzione tra la comunicazione dei dati personali e la diffusione degli stessi, mentre i primi sono destinati a soggetti determinati, i secondi sono indirizzati ad una pluralità di soggetti non determinati. Interessante è verificare se nella normativa tedesca sorgono gli stessi problemi sulle definizioni di trattamento e comunicazione dei dati personali, e sull’individuazione degli obblighi per i soggetti responsabili. È evidente la maggiore precisione del legislatore tedesco che per ogni modalità di trattamento specifica in cosa si sostanzia, mentre il legislatore italiano elenca solamente le varie ipotesi con il nome comune di trattamento. Lo stesso si può registrare con la definizione di comunicazione, dove il § 3, IV, nr. 349 BDSG utilizza il termine «trasferimento» per indicare la divulgazione a terzi di dati personali memorizzati o ottenuti mediante l'elaborazione dei dati. La differenza che si può scorgere tra il codice sulla privacy italiano e quello tedesco, è che quest’ultimo senza lasciare incertezze interpretative, non solo definisce le nozioni di comunicazione e trattamento dei dati personali, ma delinea in modo netto gli obblighi dei responsabili deputati a ciò e indica la richiesta di consenso al soggetto interessato, quale adempimento necessario per svolgere tali operazioni, soprattutto con riguardo ai dati sensibili. Il Regolamento (Ue) 2016/679 (ancora non in vigore ai tempi della pubblicazione) nel considerando 9) fa presente che la Direttiva 95/46 ha comportato una frammentazione tra le varie legislazioni nazionali riguardo al trattamento dei dati personali, per cui tale strumento normativo viene utilizzato per
garantire un’omogeneità di tutela dei dati personali per tutti gli Stati membri. Il regolamento riunisce in un’unica voce: il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali, utilizzando una tecnica di normazione sintetica simile a quella italiana. Allo stesso tempo, però, il nuovo regolamento europeo si distanzia dalla legge italiana e da quella tedesca, poiché tratta insieme trattamento e comunicazione dei dati personali, cosa che non avviene nelle due normative nazionali analizzate e messe a confronto. Lo scopo dell’applicazione del regolamento europeo è quello di giungere all’uniformità delle tutele e delle decisioni dei diversi organi giudiziari nazionali, procedimento già avviato negli anni “50 del novecento con le varie normative sovranazionali, per poter così giungere alla cosiddetta full harmonisation, termine con il quale si indica la piena armonizzazione della legislazione dei vari Stati membri dell’Unione europea. Il lavoro, conforme al settore scientifico disciplinare, è discreto.
12) Il testamento biologico in Italia, breve confronto con la Germania e la Svizzera, in Le Corti Umbre, n. 3, 2018, p. 609
Lo scritto si occupa di analizzare la disciplina italiana sul fine-vita attraverso un excursus normativo e giurisprudenziale che approda alla L. n. 219 del 2017. Lo stato dell’arte normativo italiano si avvicina per certi versi all’istituto tedesco della Patientenverfügung mentre appare lontano da quello svizzero, dove addirittura è ammesso il suicidio assistito. Dalla comparazione svolta tra i Paesi di riferimento, si evince una graduazione della tutela riconosciuta in tema di fine-vita. In Italia si riscontra una legislazione piú restrittiva, che permette solamente il testamento biologico. In Germania, invece, si intravede un’apertura maggiore anche in tema di eutanasia. La Svizzera, poi, ammette le varie possibilità. È chiara la rilevanza del diritto ad autodeterminarsi nei vari Paesi e del suo bilanciamento, quando entra in conflitto con altri diritti. Il diritto ad autodeterminarsi rientra tra i diritti della personalità ed è la prova della centralità della persona negli ordinamenti giuridici nazionali, dopo la fine della seconda guerra mondiale. La particolarità si riscontra nei diversi modi in cui viene trattato questo diritto, talvolta riconoscendogli confini piú ampi, altre volte invece piú limitati. Il lavoro si presenta alquanto meritevole, sia per i profili comparatistici sia per il rigore scientifico con il quale è stato condotta l’analisi. Il giudizio è ottimo.
La produzione scientifica complessiva è attinente al settore scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la procedura; presenta apprezzabili spunti di originalità, nonché rigore del metodo scientifico. Il giudizio complessivo è distinto.
Commissario Prof. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Giudizio analitico del curriculum e dei titoli
La candidata ha svolto attività di ricerca, di didattica e di supporto alla didattica dal 2014 al 2020.
Presenta 16 pubblicazioni in riviste nazionali, in atti di convegno e una monografia. La candidata ha conseguito il titolo di dottore di ricerca, è stata cultrice della materia, assegnista di ricerca per un anno nonché docente a contratto presso l’Università degli Studi di Parma e l’Università di Heidelberg. È stata relatrice in convegni nazionali ed internazionali e in workshop. Ho svolto altresì attività didattica per un corso di dottorato. La candidata è membro del comitato editoriale/redazione di una rivista di classe A, di due riviste dotate di scientificità ed è socio aggregato della Società italiana degli studiosi di diritto civile. Il curriculum e i titoli della candidata delineano il profilo di una valida ricercatrice impegnata anche in ambito internazionale e permette di formulare un giudizio ampiamente positivo con riguardo alla presente procedura.
Giudizio analitico della produzione scientifica
La candidata presenta 12 pubblicazioni riguardanti diverse tematiche del diritto privato. Tra questi un lavoro monografico, n. 5 contributi sono pubblicati in riviste dotate di scientificità, n. 1 contributo è parte di un manuale in xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x. 0 in commentari del diritto civile nonché n. 1 in atti di convegno (accettato in corso di pubblicazione).
1) Le sponsorizzazioni, il fenomeno sportivo e la nuova era digitale, in “Rassegna di diritto ed economia dello sport”: il lavoro, pubblicato su rivista dotata di scientificità secondo i criteri Anvur affronta il tema del contratto di sponsorizzazione nel fenomeno sportivo, soffermandosi in particolar modo sull’evoluzione digitale delle sponsorizzazioni e operando anche una comparazione con il settore sportivo tedesco. L’opera risulta sicuramente congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Lo studio presenta apprezzabili spunti di originalità ed innovatività e viene condotto con appropriato rigore metodologico. Il giudizio è buono.
2) Il testamento biologico in Italia, breve confronto con la Germania e la Svizzera, in “Le Corti umbre”. L’opera, dopo avere individuato la nozione del testamento biologico, il suo iter giurisprudenziale e normativo ed aver analizzato il contenuto della l. 22 dicembre 2017, n. 219, mette a confronto l’istituto così come enucleato nell’ordinamento italiano, con la disciplina tedesca e svizzera. Le tematiche affrontate sono sicuramente congruenti rispetto al settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. I temi vengono trattati con un approccio sufficientemente originale ed innovativo impiegando il metodo comparatistico con rigore e padronanza. Il giudizio è buono.
3) Il testamento biologico: etica e diritto a confronto, in “la rivista xxx.xxxxxxxxxx.xx”, rivista che non risulta dotata di scientificità secondo la classificazione Anvur. L’articolo, dopo aver illustrato i principali quesiti sorti in giurisprudenza e le proposte di legge susseguitesi in materia di testamento biologico, suggerisce di considerare questo istituto come espressione di autonomia negoziale a contenuto non patrimoniale che si ponga quale garanzia e non limite al principio di autodeterminazione. I temi affrontati sono sicuramente di grande rilievo e congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Lo studio viene affrontato senza particolare originalità e non fornendo significativi contributi innovativi al dibattito. Il giudizio è sufficiente.
4) Il trattamento e la comunicazione dei dati personali sensibili nel contesto europeo, in “De Iustitia”, rivista dotata di scientificità secondo i criteri Anvur. Lo studio, in tema di diritto alla riservatezza, si sofferma in particolar modo sul problema delle nozioni di comunicazione e di trattamento dei dati personali sensibili, anche alla luce delle interpretazioni giurisprudenziali fornite dalla Corte di cassazione e dalle previsioni normative domestiche ed internazionali. Le tematiche trattate sono pienamente congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. I temi sono trattati con sufficiente grado di originalità e innovatività e con rigore metodologico. Il giudizio è di discreto.
5) Commento all’art. 24 del GDPR - Responsabilità del titolare del trattamento, in X. Xxxxx e X. Xxxxxxxxxxx (a cura di), Delle persone, Legge collegate, vol. II, in Commentario del Diritto civile diretto da X. Xxxxxxxxx. Si tratta di un contributo in volume dalla collocazione editoriale di preminente rilevanza scientifica, che affronta temi pienamente congruenti con il settore concorsuale. L’opera, per il suo taglio ricognitivo non segnala particolari spunti di originalità ed innovatività ma viene comunque, articolata con buon rigore metodologico ed offre una panoramica esaustiva delle problematiche poste dalla disciplina e dal relativo dibattito. Il giudizio è buono.
6) Commento all’art. 26, 27, 28 del GDPR, in X. Xxxxx e X. Xxxxxxxxxxx (a cura di), Delle persone, Legge collegate, vol. II, in Commentario del Diritto civile diretto da X. Xxxxxxxxx. Il lavoro si sofferma sulla varie problematiche del trattamento dei dati personali e, in particolare, sulla disciplina degli artt. 26, 27 e 28 del Regolamento europeo n. 679 del 2016. L’opera, per il suo taglio ricognitivo non segnala particolari spunti di originalità ed innovatività ma viene comunque, articolata con buon rigore metodologico ed offre una panoramica esaustiva delle problematiche poste dalla disciplina e dal relativo dibattito. Il giudizio è buono.
7) L’organizzazione internazionale (sezione prima); la giustizia sportiva internazionale. Il contributo accolto sulla seconda edizione del Manuale di diritto dello sport, edito dalla Esi, in corso di stampa, si segnala per la preminente rilevanza scientifica della collocazione editoriale. Il contributo è sicuramente congruente con il settore concorsuale per il quale è bandita la presente procedura. L’impostazione preminentemente ricognitiva e divulgativa del contributo non presenta particolari spunti di originalità ed innovatività. Il giudizio è sufficiente.
8) Le sanzioni disciplinari sportive tra neutralità delle forme giuridiche e pluralità degli effetti, in “Rassegna di diritto ed economia dello sport”, rivista dotata di scientificità secondo i criteri Anvur. Il contributo presenta una collocazione editoriale dalla buona rilevanza scientifica. Le tematiche sono pienamente congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Le tematiche presentano apprezzabili spunti di originalità e di innovatività e vengono trattate con padronanza e rigore metodologico. Il giudizio è buono.
9) Internazionales Zivilefahrensrecht, in “IWRZ”, rivista che non risulta dotata di scientificità secondo la classificazione Anvur. L’impostazione è essenzialmente ricognitiva dello stato dell’arte. Giudizio discreto.
10) Clausola compromissoria e meritevolezza nel sistema della giudizio sportiva, Napoli, 2020. La monografia affronta il problema della meritevolezza della clausola compromissoria sportiva che vincola l’atleta a ricorrere all’arbitrato in caso di controversie con gli enti del settore. L’opera propone una chiave di lettura che prescinde dagli orientamenti tradizionali e, seguendo un’analisi comparativa con l’ordinamento tedesco, suggerisce una possibile soluzione unitaria nei due ordinamenti giuridici, incentrata sul valore della persona. L’opera si segnala per la sua assoluta rilevanza, l’ottima originalità ed innovatività dell’approccio e delle soluzioni proposte, nonché per l’estremo rigore metodologico con cui le problematiche vengono affrontate. Le tematiche sono pienamente congruenti con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura. Ottima la collocazione editoriale. Il giudizio è ottimo.
11) Xxxxx professionale e ius variandi nei contratti di lavoro subordinato con i professionisti sportivi in un’ottica giusprivatistica, in “Variazione su Temi di Diritto del Lavoro”. Il lavoro, pubblicato su rivista dotata di scientificità secondo i criteri Anvur, analizza la configurabilità del danno professionale nel settore sportivo, valutandone la compatibilità alla luce della disciplina di settore che vieta l’applicazione dell’art. 2103
c.c. ai contratti stipulati con i professionisti sportivi. Il contributo affronta tematiche solo parzialmente congruenti con il settore concorsuale. Le tematiche sono affrontate con apprezzabile originalità ed innovatività e con rigore metodologico. Il giudizio è discreto.
12) Le molteplici forme giuridiche della famiglia, in Atti del Convegno “I Congreso Internacional de Jóvenes Civilistas: Los nuevos retos de Derecho de familia”, in corso di pubblicazione e accettato. L’opera contiene l’intervento ad un convegno internazionale e presenta, pertanto un elevato grado di rilevanza. I temi trattati sono congruenti con il settore concorsuale e sono affrontati con apprezzabili spunti di originalità ed innovatività, nonché con estremo rigore metodologico. Il giudizio è buono.
Le pubblicazioni presentate dalla candidata evidenziano un apprezzabile livello di maturità raggiunto. In particolare l’opera monografica appare apprezzabile per gli spunti di originalità e per il rigore metodologico. Si formula pertanto un giudizio pienamente positivo sotto il profilo della produzione scientifica.
Tutti i lavori appaiono congruenti con il settore scientifico disciplinare per il quale è stata bandita la procedura.
Giudizio collegiale:
La Candidata ha svolto attività di ricerca e didattica (o supporto alla didattica) dal 2014 al 2020. Ha prodotto 16 pubblicazioni a stampa in riviste nazionali, in Atti di convegno nonché una monografia.
Ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca, è stata cultore della materia, assegnista di ricerca per un anno nonché docente a contratto presso l’Università degli Studi di Parma e l’Università di Heidelberg. Ha altresì tenuto un seminario per un Corso di Dottorato ed è stata relatrice in Convegni sia nazionali che internazionali.
E’ membro del comitato editoriale/redazione sia di una rivista di classe A, sia di due riviste dotate di scientificità ed è socio aggregato della Società italiana degli studiosi di diritto civile.
La continuità dell’attività di ricerca e di didattica, nonché la complessiva consistenza delle stesse portano alla formulazione di un giudizio pienamente positivo sul candidato con riferimento alla presente procedura. La commissione segnala anche una importante attività internazionale.
La produzione scientifica della candidata presenta tutte opere congruenti con il SSD IUS/01. La candidata non ha presentato la tesi di dottorato.
Diverse sono le tematiche trattate e le pubblicazioni, in gran parte su riviste dotate di scientificità Anvur, culminano in una monografia che denota spiccata attitudine alla ricerca, rigore metodologico e attento apparato bibliografico, nonché certa ed acquisita maturità scientifica.
La consistenza complessiva e l’intensità dell’attività svolta conducono alla formulazione di un giudizio pienamente positivo con riferimento alla presente procedura.
Per quanto sopra descritto la Commissione, essendo i candidati in numero inferiore a sei, ammette il candidato a sostenere la discussione dei titoli e della produzione scientifica.
PROCEDURA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO, MEDIANTE STIPULA DI UN CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DELLA DURATA DI TRE ANNI, AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240 E S.M.I., PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE E AZIENDALI PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/A1 “Diritto privato”, PROFILO: SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/01 “Diritto privato”, INDETTA CON D.R. REP. DRD N. 1119/2020 PROT. 0190311 DEL 17/09/2929, IL CUI AVVISO DI BANDO È STATO PUBBLICATO NELLA G.U. – IV SERIE SPECIALE N. 81 DEL 16/10/2020
ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA DISCUSSIONE PUBBLICA DEI TITOLI E DELLA PRODUZIONE SCIENTIFICA
- 388495
22/12/2020
LA COMMISSIONE:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx PRESIDENTE
Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx COMPONENTE
Prof. Xxxxxxx Xxxxxxxx SEGRETARIO