Assicurazione Multirischi per le aziende
Assicurazione Multirischi per le aziende
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Impresa: HDI Assicurazioni S.p.A.
Prodotto: All Risks Aziende
Documento aggiornato il 1° luglio 2021
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. |
HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito HDI) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 25 – 00000 Xxxx (Xxxxxx) – Telefono x00.00.0000.00 – fax x00.00.0000.0000 – Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx – indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d’iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172. Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell’08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo “HDI Assicurazioni” iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015 |
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 ammonta a 382,37 milioni di Euro (di cui 190,63 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 191,54 milioni di Euro al comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 126,00 milioni di Euro (di cui 76,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d’esercizio per 256,17 milioni di Euro (di cui 114,63 milioni di Euro vita e 141,54 milioni di Euro danni). La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2020 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II. Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 441,63 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 667,44 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 225,81 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 151,1%. Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 198,73 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 537,87 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 339,14 milioni di Euro ed un Ratio pari al 270,6%. Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx-xxxxxxx. |
Al contratto si applica la legge Italiana |
Che cosa è assicurato? |
Sezione I - Incendio All Risks |
HDI, alle condizioni tutte e nei limiti stabiliti in polizza, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, non espressamente escluso. Sono compresi : • i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza. • i danni a quadri, tappeti, oggetti d’arte o d’antiquariato, incluse collezioni, L’assicurazione comprende altresì le “Spese di demolizione e sgombero”, necessariamente sostenute per: |
1) demolire, sgomberare, trattare e smaltire, trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modificazioni od integrazioni, comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; 2) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare - comprese le spese di montaggio e smontaggio - le cose mobili assicurate parzialmente danneggiate o quelle non colpite dal sinistro qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali; relativamente alle spese di cui ai punti 1) e 2) non è operante il disposto in merito all’assicurazione parziale. Sono previste in polizza le seguenti Condizioni Complementari sempre operanti: Anticipo indennizzo L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.00,00. Modifiche e variazioni fabbricato e macchinario Fermo quanto previsto in tema di aggravamento del rischio è nella facoltà del Contraente o dell’Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e macchinari aggiungendo, se del caso, anche nuovi fabbricati e macchinari, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l’obbligo di darne avviso alHDI. Ciò sempre che non risultino peggiorate le caratteristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura delle lavorazioni, e fermo restando quanto disposto in tema di assicurazione parziale. In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di macchinari, l’assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione e parti di macchine sia in opera che a piè d’opera nell’area dello stabilimento. Operazioni peritali Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati. Onorari dei periti HDI rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un’associazione peritale od un albo professionale) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto della procedura per la valutazione del danno, nonché l’eventuale quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Detto rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad HDI della relativa documentazione a prova delle spese sostenute. La garanzia viene prestata senza applicazione di quanto disposto in polizza in caso di assicurazione parziale Onorari progettisti e consulenti HDI, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, rimborsa all’Assicurato, secondo le tariffe dei rispettivi ordini professionali, gli onorari e le spese di architetti, di ingegneri, di geometri, di geologi, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, ispezioni allo scopo di effettuare la ricostruzione od il rimpiazzo degli enti distrutti o danneggiati, escluse, comunque, le spese inerenti l’attività di liquidazione. La garanzia viene prestata senza applicazione di quanto disposto in polizza in caso di assicurazione parziale Spese di ricerca e riparazione del guasto HDI rimborsa le spese necessariamente sostenute per la ricerca e riparazione di impianti idrici, igienici, tecnici e di processo, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione esistenti nei fabbricati assicurati che abbiano provocato un danno per fuoriuscita di acqua condotta o di altro fluido in essi contenuto. Rinuncia alla rivalsa HDI rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 codice civile, verso: • le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge; • le società, le quali rispetto al Contraente o all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 codice civile, nonché delle società medesime, l’amministratore ed il legale rappresentante; • i clienti dell’Assicurato purché il medesimo, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile. Fenomeni elettrici HDI indennizza, senza applicazione di quanto disposto in polizza in caso di assicurazione parziale, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici costituenti parte dei fabbricati o del macchinario dell’azienda, apparecchiature elettroniche e macchine d’ufficio in genere, apparecchi e circuiti elettronici al servizio di macchinari ed impianti per effetto di correnti, scariche, corto circuito, variazioni di corrente, sovratensione , sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. |
Limitatamente ai sinistri che abbiano colpito gli elaboratori elettronici, la garanzia opera anche per i danni conseguenti alla perdita di dati o al danneggiamento di programmi in licenza Buona fede La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell’Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. HDI ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Selling price HDI in caso di sinistro che abbia danneggiato merci vendute in attesa di consegna, indennizzerà le merci stesse in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissione o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto di quanto stabilito in materia di titolarità dei diritti nascenti dalla polizza. Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato si applicherà quest’ultimo. Merci presso terzi Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurate merci, presso ubicazione diverse da quella dichiarata in semplice deposito e/o conto lavorazione, nonché presso mostre, fiere e mercati, purché nell’ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di dette merci. Macchinario ed attrezzatura presso terzi Salvo esplicita diversa pattuizione, si intendono assicurati il macchinario, l’attrezzatura temporaneamente presso terzi in ubicazioni diverse da quella dichiarata in semplice deposito o in attesa di riparazione, pulizia, manutenzione e/o modifiche, purché nell’ambito del territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano oppure presso mostre, fiere e mercati in Italia e negli altri paesi dell’Unione Europea. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della movimentazione di detti beni. Movimentazione interna ed urto veicoli HDI indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate avvenuti in occasione di movimentazione interna e/o causati da urto di veicoli - anche se di proprietà od in uso all’Assicurato - sempre che i danni si siano verificati all’interno delle recinzioni o degli ambiti aziendali nelle ubicazioni assicurate ove l’Assicurato svolge la propria attività. Indennizzo a Primo rischio assoluto per sinistri fino a € 50.000,00 In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all’applicazione del disposto in materia di assicurazione parziale , qualora l’ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime,limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a € 50.00,00, HDI indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione di quanto disposto in caso di assicurazione parziale. Rottura lastre HDI indennizza i danni materiali e diretti subiti per la rottura di: a) lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro, policarbonato e/o antisfondamento non in vetro, sia esterne che interne, fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, stabilmente collocate in posizioni verticali o orizzontali nel fabbricato ove è ubicata l’attività; b) insegne interne ed esterne poste nel raggio di 25 metri dal fabbricato ove è ubicata l’attività; c) targhe ed iscrizioni professionali stabilmente installate sul fabbricato ove è ubicata l’attività. L’Assicurazione è operante quando la rottura è dovuta a causa accidentale od a fatto di terzi. Assicurazione per conto di chi spetta L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari. |
Compensazione tra partite assicurate Limitatamente alle partite “Fabbricato” e “Contenuto”, se al momento del sinistro dalle stime effettuate risultassero delle eccedenze di somme assicurate rispetto al valore delle rispettive partite, le eccedenze stesse saranno riportate a beneficio della partita insufficientemente assicurata ed in proporzione all’insufficienza rilevata. Resta convenuto che: • la suddetta ripartizione non ha luogo per la partita “merci” per la quale sia prevista l’assicurazione nella forma merci fluttuanti ; • la compensazione può aver luogo solo tra partite riguardanti lo stesso stabilimento. |
Sezione II - Furto e Rapina |
Forma dell’assicurazione Furto e Rapina L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale. Oggetto dell’assicurazione HDI indennizza, i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da: a) furto, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse: violandone le difese esterne mediante: - rottura, scasso; - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale; in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi; b) rapina od estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi. Sono inoltre compresi in garanzia, nell’ambito della somma assicurata: 1. i danni causati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentare di commettere il furto, la rapina o l’estorsione; 2. i guasti provocati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, ivi comprese casseforti e camere di sicurezza (esclusi i contenuti) e le rispettive porte nonché, il furto di fissi e infissi stessi. 3. i danni a quadri, tappeti, oggetti d’arte o d’antiquariato, incluse collezioni 4. i danni a valori ,ovunque riposti purché all’interno dei locali contenenti le cose assicurate 5. le spese ed onorari di competenza del perito (purché iscritto ad un’associazione peritale od un albo professionale) che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell’Art. 10.3 - Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. 6. le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dei locali dell’azienda contenenti le cose assicurate. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia all’Autorità della perdita o sottrazione. Sono previste in polizza le seguenti Condizioni Complementari sempre operanti: Furto commesso fuori dalle ore di attività da prestatori di lavoro HDI presta la garanzia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall’oggetto dell’assicurazione, anche se l’autore del furto sia un prestatore di lavoro dell’Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze: a) che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna dei locali stessi; b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell’interno dei locali stessi. |
Contenuto presso terzi Si intende assicurato il macchinario, l’attrezzatura e merci, presso terzi . L’assicurazione, operante per le garanzie furto e rapina, è valida per i suddetti beni in deposito e/o lavorazione presso terzi in locali ubicati in Italia e Repubblica di San Marino. Contenuto presso fiere e mostre Si intendono assicurate le merci ed attrezzature presso fiere e mostre ubicate in Italia, Repubblica di San Marino o in paesi dell’Unione Europea, a cui l’Assicurato partecipi direttamente. La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato e dei mezzi di chiusura. Prezzo di vendita - Selling price Qualora risultino sottratte o danneggiate merci vendute in attesa di consegna, purché non siano assicurate dall’acquirente e che non risulti possibile sostituire con equivalenti merci illese, l’indennizzo sarà basato sul prezzo di vendita convenuto, dedotte le spese risparmiate per la mancata consegna. L’avvenuta vendita dovrà essere comprovata dalle prescritte scritture. Indennizzo di cose particolari HDI indennizza il costo del materiale e delle operazioni di riparazioni o di ricostruzione delle cose particolari, ridotto in relazione al loro stato, uso ed utilizzabilità, sottratti o danneggiati da sinistro indennizzabile a termini della presente sezione, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione, artistico o scientifico. L’indennizzo sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro. Assicurazione per conto di chi spetta L’assicurazione si intende stipulata per conto proprio e nell’interesse di chi spetta. In caso di sinistro, tuttavia, spetta esclusivamente al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla determinazione dei danni che saranno vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari interessati all’assicurazione, restando escluse ogni loro ingerenza nella nomina dei periti ed ogni loro facoltà di impugnare la perizia. L’indennizzo liquidabile a termini di polizza dovrà comunque essere corrisposto nei confronti e col consenso dei terzi proprietari o comproprietari. |
Sezione III - Guasti alle macchine |
Oggetto dell’assicurazione HDI si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli impianti di forza e agli impianti di produzione assicurati, anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati, da qualunque evento accidentale non espressamente escluso. Si intendono assicurate con la relativa partita la totalità degli impianti di forza e di produzione, poste nelle ubicazioni indicate in polizza. L’assicurazione è prestata a valore intero e cioè con applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale. |
Per ciascuna delle sezioni di garanzia sopra indicate, le somme assicurate indicate nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo. |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO |
Il prodotto non prevede opzioni o combinazioni di garanzia che comportino riduzione del premio. Il premio di polizza è stabilito in funzione delle somme assicurate. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
Indicare l’opzione | Sono presenti , per ciascuna sezione di garanzia , Garanzie Speciali e\o Garanzie Aggiuntive e\o Condizioni Particolari operanti solo se espressamente richiamate e corrisposto il relativo premio. |
SEZIONE I - INCENDIO | |
GaranzieSpeciali | Atti di terrorismo HDI risponde dei danni diretti e materiali alle cose assicurate, determinati da eventi non altrimenti esclusi, causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Inondazione, alluvione, allagamenti HDI indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate da : - fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto. - formazione di xxxxxxxx e/o accumulo esterno di acqua Terremoto HDI indennizza i danni diretti e materiali alle cose assicurate causati da terremoto, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro”, purché avvenuti nel periodo di assicurazione. |
Garanzie Aggiuntive | Ricorso Terzi HDI si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali direttamente causati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, sino alla concorrenza del 10% del massimale e comunque entro il massimale stesso. Il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell’Assicurato. Merci in refrigerazione HDI indenniizza, fino alla concorrenza della somma stabilita per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, i danni alle merci in refrigerazione assicurate alla specifica partita a causa di: 1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo; 2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti: a) ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, veicoli spaziali, satelliti artificiali, meteoriti, urto veicoli, onda sonica; b) all’accidentale verificarsi di un guasto o rottura nell’impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell’acqua e di produzione o distribuzione dell’energia elettrica direttamente pertinenti all’impianto stesso. La garanzia si intende operante anche se gli eventi previsti ai punti a) e b) di cui sopra sono causati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio se operante la relativa Garanzia Complementare Atti di terrorismo. La garanzia opera in primo rischio assoluto , senza applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale, intendendosi per assicurazione parziale la circostanza che la somma assicurata sia inferiore al valore dei beni assicurati al momento del sinistro Perdite pecuniarie per maggiori spese A parziale deroga dell’Art. 3.1 - Esclusioni, HDI, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione totale o parziale dell’attività assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell’attività. |
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro. La garanzia opera in primo rischio assoluto , senza applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale, intendendosi per assicurazione parziale la circostanza che la somma assicurata sia inferiore al valore dei beni assicurati al momento del sinistro | |
Merci fluttuanti - Assicurazione fluttuante a denunce anticipate HDI si impegna ad assicurare, mediante applicazioni periodiche, altre somme fino al massimo previsto in polizza, in aumento alle partite merci indicate, ed a tasso annuo pattuito. Per ciascuna annualità assicurativa e per ogni partita di polizza, il Contraente provvederà al versamento anticipato di un acconto pari a 2/10 del premio corrispondente all’applicazione del valore di massimo impegno fluttuante. Detto acconto, maggiorato di imposte, rimarrà in ogni caso acquisito da HDI anche se il premio, come calcolato al termine di ciascuna annualità assicurativa, risultasse inferiore. | |
Garanzie Aggiuntive | Garanzia danni indiretti A parziale deroga di quanto indicato nell’art. 3.1 –Esclusioni – lettera n), HDI si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni subiti e documentati derivanti da comprovata interruzione temporanea di attività, totale o parziale, conseguente a sinistro indennizzabile a termini della Sezione I – Incendio All Risks della presente polizza. La presente estensione di garanzia può essere prestata in forma percentuale dell’indennizzo liquidato o , alternativamente, in forma di diaria giornaliera, secondo quanto esposto in polizza. |
Rischio locativo HDI, nei casi di responsabilità dell’Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile, risponde, nel limite della somma assicurata a tale titolo, dei danni materiali e diretti cagionati ai locali tenuti in locazione da sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia comprende anche le decorazioni, i rivestimenti interni, le tappezzerie, le moquettes, ed ogni altra addizione che rientri nella definizione di “fabbricato” le cui spese di ricostruzione debbano essere sostenute dall’Assicurato locatario e non siano già diversamente comprese in altre coperture assicurative da chiunque stipulate. | |
Condizione Particolare | Assicurazione con dichiarazione di valore - convenzione 1) Il Contraente o l’Assicurato dichiara che le somme assicurate con la presente polizza alle partite “Fabbricati” e “Macchinario, attrezzatura ed arredamento” comprendono i valori della totalità dei fabbricati, macchinari, attrezzature ed arredamento costituenti le partite medesime e siti nell’ubicazione descritta; esse sono corrispondenti alla valutazione effettuata, dalla società peritale incaricata delle stime della quale viene data copia dal Contraente o dall’Assicurato alHDI Delegataria, con vincolo di riservatezza. Gli elaborati di stima iniziali e successivi, oltre all’elenco dettagliato degli enti, devono esporre chiaramente i valori globali da assicurare per ciascuna partita quale configurata in polizza. |
2) Limitatamente alle partite sopra indicate - ed in quanto siano osservate le condizioni che seguono - non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all’applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale, salvo quanto previsto dal successivo punto 4). Per espressa dichiarazione delle Parti la suddetta valutazione non è considerata come “stima accettata” agli effetti del secondo comma dell’art. 1908 codice civile e, in caso di sinistro, si procederà di conseguenza alla liquidazione del danno secondo le condizioni tutte di polizza con la sola deroga esplicitamente regolata dalla presente Convenzione per quanto riguarda il caso di assicurazione parziale. | |
3) Il Contraente o l’Assicurato è tenuto a consegnare ad HDI delegataria, al termine di ciascun periodo di assicurazione - e, quindi, anche alla scadenza della polizza - un rapporto di aggiornamento o convalida della dichiarazione di valore, redatto dallo stimatore indicato al punto 1), non anteriore né posteriore di 30 giorni alla data di scadenza dei periodi stessi. Tali rapporti dovranno essere consegnati non oltre 30 giorni dalla data della loro effettuazione. | |
4) Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite elencate al punto 1) che intervengano nel corso del periodo di assicurazione, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme: a) risultanti da rivalutazioni degli enti preesistenti, oggetto dei rapporti di stima, dovute ad eventuali oscillazioni di mercato o modifiche dei corsi monetari; b) derivanti da introduzioni di nuovi enti ascrivibili alle sopraindicate partite purché tali maggiorazioni non superino complessivamente, partita per partita, il 30% delle somme |
Condizione Particolare | indicate in polizza in base all’ultimo rapporto di aggiornamento o, in mancanza, a quello iniziale. Qualora invece per una o più partite prese ciascuna separatamente le circostanze specificate ai punti a) e b) comportino nel loro insieme aumenti superiori al 30%, le partite medesime, in caso di sinistro, saranno assoggettate alla regola proporzionale in ragione della parte - determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale. Di conseguenza il limite massimo dell’indennizzo non potrà in alcun caso eccedere la somma indicata nella partita di polizza maggiorata del 30%. Ai fini di quanto sopra non si terrà conto delle maggiori somme: - imputabili all’introduzione di enti che siano stati separatamente assicurati con apposito atto fino a quando, a seguito dell’aggiornamento dei rapporti di stima, verranno conglobati nei valori di polizza soggetti alla presente Convenzione; - che, relative ad enti nuovi non ascrivibili alle partite elencate al punto 1), l’entrata in garanzia dei quali verrà concordata tra le Parti non appena inclusi nelle stime. 5) Alla scadenza di ciascun periodo di assicurazione HDI, delegataria, provvederà all’emissione di apposita appendice per l’aggiornamento dei valori in base al rapporto inoltrato a cura del Contraente o dell’Assicurato come previsto al punto 3), che dovrà comprendere tutti gli enti introdotti a nuovo. Qualora, tuttavia, le risultanze delle stime comportassero, per una o più partite, prese ciascuna separatamente, maggiorazioni superiori del 30% rispetto agli ultimi valori indicati in polizza o, comunque, venissero richieste variazioni di eventuali limiti o simili, l’assicurazione degli aumenti, per il successivo periodo di assicurazione, è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti pure per quanto riguarda i tassi da applicare. 6) Con l’appendice di aggiornamento di cui al punto 5) si farà luogo anche alla regolazione del periodo di assicurazione trascorso, relativamente agli aumenti di cui al punto 4), lettere a) e b), circa i quali il Contraente è tenuto a corrispondere, partita per partita, il 50% del premio annuo ad essi pertinente. 7) La presente Convenzione ha durata pari a quella della polizza ma entrambe le Parti, hanno facoltà di recesso ad ogni scadenza annuale mediante preavviso da darsi con lettera raccomandata almeno trenta giorni prima della scadenza medesima. In caso di disdetta resteranno ovviamente inoperanti i reciproci impegni previsti dalla Convenzione stessa a decorrere dalla data di scadenza del periodo di assicurazione in corso, fermi gli obblighi di regolazione del premio. 8) La presente Convenzione rimane inoperante se il Contraente o l’Assicurato non avrà ottemperato all’obbligo di presentazione, nei termini convenuti al punto 3), del rapporto di aggiornamento e HDI, in questo caso, emetterà l’appendice di regolazione del premio, con le modalità di cui al punto 6), in base ai capitali figuranti in polizza maggiorati, partita per partita, del 30%. 9) I premi dovuti a termini della presente Convenzione dovranno essere pagati entro 15 giorni da quello in cui HDI ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, l’assicurazione resterà sospesa. Oltre a quanto specificatamente convenuto circa la regola proporzionale, la presente non comporta nessuna altra deroga alle Condizioni Generali di assicurazione. |
SEZIONE II – FURTO E RAPINA | |
Condizioni Aggiuntive | Valori in cassaforte Società, ferme restando tutte le condizioni di polizza, indennizza sino a concorrenza della somma assicurata con la partita valori in cassaforte, la perdita di valori custoditi in cassaforte murata ed ancorata, o di peso non inferiore a 200 Kg. La garanzia furto è operante sempre che l’autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali contenenti le cose assicurate in uno dei modi previsti per l’efficacia della garanzia (vedi paragrafo “ Ci sono limiti di copertura?”) abbia poi violato tale mezzo di custodia mediante rottura o scasso, ovvero con uso di grimaldelli o arnesi simili. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale. |
Condizioni Aggiuntive | In caso di recupero delle cose rubate, il valore di recupero spetterà all’Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicurazione, il resto spetterà ad HDI. Portavalori L’assicurazione, limitatamente ai valori, sino a concorrenza della somma assicurata con la partita “Portavalori”, è prestata contro: 1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori; 2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi; 3) lo scippo, cioè il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi; 4) la rapina; commessi sulla persona di dipendenti (impiegati e/o dirigenti) del Contraente addetti del trasporto dei valori, mentre al di fuori dell’azienda detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell’Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa sempre che entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano. Questa garanzia è prestata a Primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale in caso di assicurazione parziale. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Relativamente alla Sezione I – INCENDIO , sono esclusi dalle cose assicurate: • macchinari ed attrezzature in “leasing”; • apparecchiature elettroniche assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine. • gioielli, perle naturali e coltivate, pietre e metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l’attività assicurata); • boschi, coltivazioni, piante, animali in genere ed il terreno su cui sorge l’attività dichiarata in polizza; • merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi in sosta nell’area di pertinenza aziendale (qualora garantite da specifica polizza); • argini, dighe, bacini artificiali e non, canali, miniere, moli, pontili, piattaforme off-shore, oleodotti, linee di distribuzione o trasmissione di energia al di fuori dell’area degli stabilimenti; • aeromobili e natanti; • veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, salvo si tratti dei veicoli oggetto dell’attività, quali quelli in conto vendita e/o in riparazione, manutenzione ecc. posti nei fabbricati adibiti ad attività commerciali (quali ad esempio gli autosaloni) e/o artigianali (quali ad esempio officine, carrozzerie, elettrauto). Non sono considerati veicoli oggetto dell’attività quelli di proprietà del titolare l’attività assicurata e quelli di dipendenti, fornitori e simili. |
Ci sono limiti di copertura? |
Per ciascuna sezione di polizza sono previsti limiti di copertura in termini di esclusioni, franchigie o scoperti , come segue |
LIMITI DI COPERTURA SEZIONE I – INCENDIO |
Esclusioni HDI non è obbligata in alcun caso per: a) i danni, anche se determinati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di: 1) atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, rivoluzione, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo e/o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; 3) maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazione della falda freatica; 4) mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina; |
5) trasporto e/o movimentazione, al di fuori dell’area di pertinenza aziendale, delle cose assicurate; 6) atti di terrorismo; 7) terremoto; 8) inondazioni, alluvioni; salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; b) i danni di: 1) guasti o rotture meccanici ed elettrici in genere, anormale funzionamento, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; 2) fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogioli, linee ed apparecchiature di fusione; sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso HDI sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni; c) i danni causati da o dovuti a: 1) interruzioni di reazioni termiche, isotermiche o chimiche ovvero da interruzioni o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi; 2) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; 3) errata manovra; 4) effetti graduali degli eventi atmosferici; 5) polvere, umidità, brina e condensa, variazioni di temperatura, deterioramento, logorio, usura, incrostazione, arrugginimento od ossidazione, corrosione, smog, contaminazione, stillicidio, perdita di peso, deperimento, siccità, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, trasudamento, sublimazione, liquefazione, alterazioni di colore o sapore; mescolamento di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, a meno che non siano provocati da eventi non specificata mente esclusi; 6) animali o vegetali in genere (compresi insetti, vermi, funghi, batteri od altri microrganismi, ecc.); 7) sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che tali danni siano provocati da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse; 8) eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore od il fornitore delle cose assicurate; 9) errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, di impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente su prestazioni, qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di prodotto; anormale od improprio stoccaggio; 10) mancata e/o anormale manutenzione, revisione, collaudo, montaggio o smontaggio di impianti, costruzione o demolizione di fabbricati; 11) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno; sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso HDI sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni. Si intendono comunque esclusi: d) i danni commessi con dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; e) i danni, causati da impiego di esplodenti o sminamento; f) i maggiori costi sostenuti a causa di ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti; g) i danni causati da o dovuti a inquinamento e/o contaminazione ambientale dell’acqua, dell’aria del suolo nonché di contaminazione da sostanze radioattive; h) i danni da furto, furto con destrezza, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, rapina, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi, anche se avvenuti in occasione di eventi non altrimenti esclusi; i) i danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; k) i costi di livellamento, bonifica, scavo e riempimento del terreno (salvo gli scavi per fondazioni e i relativi riempimenti, nel caso di ricostruzione a nuovo di fabbricati resa necessaria da evento dannoso indennizzabile a termini di polizza); l) i danni, di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo |
(ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio;
m) i danni, di qualsiasi natura, diretti o indiretti, da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista.
Sono inoltre esclusi:
n) le perdite di mercato e danni indiretti in genere quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Esclusioni specifiche
Relativamente ai danni diretti e materiali alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse oppure causati da atti dolosi, compresi atti vandalici e sabotaggi, HDI non indennizzerà i danni:
causati o verificatisi in occasione di atti di terrorismo;
da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
di fenomeno elettrico, salvo quanto previsto alla specifica condizione speciale sempre operante (vedi paragrafo “Che cosa è assicurato?”);
di imbrattamento di macchinari ed attrezzature e/o dei muri esterni dei fabbricati; verificatisi in occasione di serrate.
Relativamente ai danni diretti e materiali avvenuti a seguito di occupazione delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, HDI non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate o abbattute, grandine, tromba d’aria, si intendono escluse le seguenti cose:
• antenne, camini, cancelli, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne;
• beni di cui alla voce “contenuto” posti all’aperto, anche se caricati su automezzi, ad eccezione di
macchinari ed attrezzature fissi all’aperto per natura e destinazione;
• tende,fabbricati incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, strutture geodetiche, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto.
I danni materiali direttamente causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all’interno dei fabbricati, si intendono esclusi qualora pioggia, grandine e neve non siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico di neve, HDI non indennizzerà i danni:
• a fabbricati, strutture o serbatoi non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
• ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
• a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
Relativamente ai danni direttamente causati da spargimento d’acqua o altri liquidi , derivante da rottura accidentale, traboccamento, intasamento, occlusione , rigurgito di ogni impianti e tubazioni in genere, serbatoi e vasche HDI non indennizzerà i danni:
• alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
• causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di
bacini naturali od artificiali; mareggiata e penetrazione d’acqua marina;
• causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.
Relativamente ai danni da fuoriuscita accidentale di acqua od altro liquido da impianti fissi di estinzione automatici (sprinkler), restano comunque esclusi i danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell’impianto che dei locali protetti.
Relativamente ai danni di dispersione del liquido posto in serbatoi, vasche e silos, l’assicurazione è operante purché i danni siano causati da rottura accidentale dei predetti contenitori (comprese valvole, raccordi e relativi impianti tecnici), restano comunque esclusi:
• i danni derivanti o conseguenti ad imperizia, negligenza od errata apertura o chiusura valvole;
• i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
• i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
• i danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido.
Relativamente ai danni da gelo, sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell’attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
La garanzia per le cose particolari è prestata senza l’applicazione del disposto di cui all’Art. 10.7 - Assicurazione Parziale -, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche di riparazione o di ricostruzione delle cose assicurate, distrutte o danneggiate.
L’indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro.
Anticipo indennizzo
L’obbligazione di HDI:
• sarà in essere trascorsi 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano passati almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo;
• è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell’Assicurato degli obblighi previsti in caso di sinistro
L’anticipo non potrà comunque essere superiore a € 2.000.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro. Nel caso che l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennizzo relativo al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.
Spese di ricerca e riparazione del guasto
Sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative a tubi interrati.
Fenomeni elettrici
HDI non risponde dei danni:
• alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, a tubi catodici, alle resistenze elettriche scoperte alle insegne luminose, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
• causati da usura e/o corrosione;
• dovuti a manomissione, modifiche , riparazioni , montaggi , smontaggi ,prove, manutenzione ;
• dovuti a difetti di materiale;
di cui debba rispondere , per legge o contratto, il costruttore o l’installatore.
Selling price
La garanzia è operante a condizione che:
• le merci danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti merci illese;
• l’avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa. La garanzia non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.
Il criterio di valutazione delle merci stabilito dalla presente clausola è altresì operante per la determinazione delle somme assicurate ai fini dell’eventuale applicazione del disposto in materia di assicurazione parziale.
Movimentazione interna ed urto veicoli
Sono esclusi i danni subiti dal veicolo stesso, quelli alle cose trasportate o caricate sui veicoli nonché alle merci (di proprietà dell’Assicurato o di terzi) ovunque poste.
Rottura lastre
La garanzia non è operante per i danni:
• verificatisi in occasione di traslochi, ovvero di rimozioni o riparazioni effettuate sui beni assicurati o nei locali ove gli stessi esistono;
• da rigature, screpolature, scheggiature;
• verificatisi in occasione di lavori sulle lastre o sui relativi supporti o sostegni o cornici, rimozione delle lastre e degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
• determinati da vizio di costruzione, difettosa installazione, mancata o carente manutenzione, nonché a lastre che alla data di effetto della Polizza non erano integre ed esenti da difetti;
• di natura estetica;
Inondazione, alluvione, allagamenti
HDI non indennizza i danni:
• causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
• causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione , alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
• di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
• alle merci la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
• a enti mobili all’aperto;
• causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’inondazione o alluvione;
• causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare 5.1.1 - Atti di terrorismo, se ed in quanto operante.
Ricorso terzi
L’assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti, collaboratori e fornitori dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell’Assicurato;
b) qualsiasi altro parente o affine se con loro conviventi;
c) quando il Contraente o l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b);
d) le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 codice civile, nonché delle Società medesime, l’amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alle lettere a) e b).
L’Assicurato deve immediatamente informare HDI delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e HDI avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso delHDI.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 codice civile.
Merci in refrigerazione
Il Contraente o l’Assicurato dichiara che ha stipulato contratto di manutenzione preventiva degli impianti di produzione e distribuzione del freddo e relativi dispositivi di controllo di tutti i vari componenti dei banconi, celle ed armadi frigoriferi (o che esegue direttamente in economia detta manutenzione preventiva).
Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga per oltre 6 ore, l’Assicurato si impegna a darne immediato avviso ad HDI con telegramma urgente o con il mezzo più rapido e sicuro disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore e/o ha avuto come conseguenza un qualsiasi deterioramento delle merci assicurate tale da impedire lo smercio come da perizia dell’Ufficiale Sanitario o ASL.
HDI non è tenuta ad indennizzare i danni alle merci assicurate causati da:
• mancata erogazione di energia elettrica da parte dell’ente erogatore dell’energia stessa;
• terremoto, inondazione o alluvione, salvo se operanti le relative Garanzie Speciali.
Perdite pecuniarie per maggiori spese
.L’indennizzo verrà limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione della attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
HDI non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’attività causate da:
• scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
• difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari all’attività e imputabili ad eventi eccezionali o a causa di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra; • sinistro che abbia colpito reparti o macchinari o impianti inattivi, oppure magazzini di prodotti obsoleti tecnicamente o commercialmente; • miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti; • cessazione definitiva dell’attività dovuta o meno al verificarsi del sinistro. La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro. Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto in caso di assicurazione parziale. Merci fluttuanti - Assicurazione fluttuante a denunce anticipate La garanzia è prestata alle seguenti condizioni: 1) le denunce dovranno essere trasmesse ad HDI mediante raccomandata postale, telex, telefax o altro mezzo equivalente con data certa. La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di trasmissione della denuncia salvo sia indicata data posteriore; 2) la denuncia è operante sino alla successiva altra denuncia anche se vi fosse passaggio di annualità assicurativa; 3) la garanzia non è operante per somme eccedenti il massimo impegno relativo a ciascuna partita indicata in polizza; 4) il premio sarà conteggiato alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, addizionando, partita per partita, le somme assicurate in ciascun giorno ed applicando ai totali 1/360 del rispettivo tasso annuo; 5) la differenza tra il premio risultante dal conteggio di cui al punto 4) e l’anticipo corrisposto, maggiorata di imposte, costituirà il premio di regolazione dovuto dal Contraente; 6) il conguaglio di premio dovrà essere pagato entro 15 giorni da quando HDI ha presentato al Contraente il relativo conto di regolazione; se il pagamento non verrà effettuato entro detto termine, la garanzia limitatamente alla presente assicurazione fluttuante, resterà valida soltanto per la somma assicurata corrispondente alla percentuale di massimo impegno fluttuante pari all’acconto versato alle relative partite; la garanzia tornerà ad essere pienamente operativa dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio di regolazione. Garanzia danni indiretti Sono esclusi i danni: • conseguenti alla cessazione definitiva dell’attività ancorché derivante da sinistro indennizzabile; • imputabili all’impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo l’originaria destinazione a causa di fatti esterni quali regolamenti urbanistici locali o altre norme di legge, scioperi o serrate che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, procedimenti imposti dall’autorità. | ||||
Limiti di indennizzo, franchigie , scoperti La polizza prevede limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per ciascuna garanzia di Sezione come da tabella sottoriportata a titolo esemplificativo.Le suddette limitazioni sono variabili in funzione del rischio assicurato, in accordo tra le parti e con esplicita adesione e sottoscrizione da parte del Contraente | ||||
Sezione I Incendio All Risks | Limite di indennizzo complessivo (stop loss) della Sezione , costituente l’esposizione massima della HDI per singolo sinistro e per annualità assicurativa. | |||
EVENTUALE | ||||
Sezione I - Incendio All Risks Garanzie Base e Condizioni Complementari sempre operanti | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti per sinistro | ||
% Somma Assicurata | € | % di scoperto | Franchigia € |
Qualsiasi tipo di danno indennizzabile, salvo quanto successivamente indicato | 1.500,00 | ||||
Spese di demolizione e sgombero | € 200.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | |||
Tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi ecc | 70 | 10 | 2.500,00 | ||
Eventi atmosferici | |||||
- garanzia base | 70 | 10 | 2.500,00 | ||
- danni a tettoie e\o fabbricati aperti da uno o più lati e relativo contenuto | € 100.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | 1.500.,00 | ||
-danni da grandine su serramenti ,vetrate, lucernari, manufatti in plastica e\o fibrocemento | € 100.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | 1.500,00 | ||
Sovraccarico neve | 50 | 10 | 2.500,00 | ||
Spargimento d’acqua : | |||||
- rottura accidentale di impianti , vasche serbatoi condutture | € 100.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | 1.500,00 | ||
- danni a cose assicurate contenute in locali interrati e\o seminterrati | € 10.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | 1,500,00 | ||
Fuoriuscita acqua da impianti automatici di estinzione | € 100.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | 1.500,00 | ||
Dispersione liquidi da serbatoi , vasche, silos | € 100.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | 1.500,00 | ||
Gelo | € 100.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | 1.500,00 | ||
Cose particolari | € 10.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | 1.500,00 | ||
Onorari dei periti | € 10.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | 1.500,00 | ||
€ 10.000 per sinistro e per assicurativa | annualità | 1.500,00 |
Onorari progettisti e consulenti | |||||
Spese di ricerca e riparazione del guasto | € 10.000 per sinistro e per annualità assicurativa | 1.500,00 | |||
Fenomeni elettrici | € 50.000 per sinistro e per annualità assicurativa 25% del danno liquidato per danni conseguenti a perdita di dati \ danneggiamento di programmi in licenza | 1.500,00 | |||
Merci presso terzi | € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa | 1.500,00 | |||
Macchinario ed attrezzatura presso terzi | € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa | 1.500,00 | |||
Movimentazione interna ed urto veicoli | € 100.000 per sinistro e per annualità assicurativa | 1.500,00 | |||
Rottura lastre | Singola lastra | 2.000 | 500,00 | ||
Singolo sinistro | 5.000 | ||||
Annualità assicurativa | 20.000 | ||||
Sezione I Incendio All Risks Garanzie Speciali (richiamate ed operanti se valorizzata la relativa partita e premio ) | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti per sinistro | |||
% Somma Assicurata | € | % di scoperto | Franchigia € | ||
Atti di terrorismo | 50 | 10 | 20.000,00 | ||
Inondazione , Alluvione, Allagamenti | 50 | 5.000.000,00 | 10 | 20.000,00 | |
Terremoto | 50 | 5.000.000,00 | 10 | 20.000,00 | |
Sezione I Incendio All Risks Garanzie Aggiuntive (richiamate ed operanti se valorizzata la relativa partita e premio ) | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti per sinistro | |||
% Somma Assicurata | € | % di scoperto | Franchigia € | ||
Ricorso Terzi | 100 | 1.500,00 |
Merci in refrigerazione | 100 | 1.500,00 | |||
Perdite pecuniarie maggiori | 100 | 1.500,00 | |||
Garanzia danni indiretti | Diaria giornaliera | 1.500,00 | |||
N. max giorni | |||||
% indennizzo liquidato | |||||
Limite complessivo annuo | |||||
LIMITI DI COPERTURA SEZIONE II – FURTO E RAPINA | |||||
Esclusioni Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizione, nazionalizzazione, confisca, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; 2) da persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere; 3) da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono; 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi incustoditi. Relativamente a valori, l’esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno; f) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del sinistro; g) subiti dai beni all’aperto; h) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. i) a macchinario ed attrezzature in leasing; j) ad apparecchiature elettroniche assicurate con polizza separata elettronica o guasti macchine k) a gioielli, perle naturali e coltivate e pietre/metalli preziosi (se non per uso industriale e purché inerenti l’attività assicurata) l) veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, salvo si tratti dei veicoli oggetto dell’attività, quali quelli in conto vendita e/o in riparazione, manutenzione ecc. posti nei fabbricati adibiti ad attività commerciali (quali ad esempio gli autosaloni) e/o artigianali (quali ad esempio officine, carrozzerie, elettrauto). Non sono considerati veicoli oggetto dell’attività quelli di proprietà del titolare l’attività assicurata e quelli di dipendenti, fornitori e simili Condizioni di operatività della garanzia Furto Caratteristiche dei fabbricati contenenti le cose assicurate Ai fini dell’efficacia dell’assicurazione furto, la garanzia all’interno dei fabbricati è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, muratura, calcestruzzo, xxxxxxxx in doppia lamiera di acciaio con interposta coibentazione solidamente incastrata, vetrocemento armato, vetro antisfondamento. Inoltre, quando i locali fanno parte di un fabbricato elevato a solo piano terreno e la linea di gronda del tetto si trova in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego, cioè, di mezzi artificiosi o particolare agilità personale) il tetto deve essere costruito in cemento armato o laterizio armato, senza lucernari oppure con lucernari protetti da inferriate o vetro antisfondamento o in vetrocemento armato totalmente fisso. Se l’introduzione nei locali avviene attraverso tetto e/o pareti non avente caratteristiche conformi alle caratteristiche sopra riportate , troverà applicazione lo scoperto indicato per questo titolo nell’intercalare di polizza (allegato 3) |
Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato ai sensi dell’Art. 1.2 - Altre assicurazioni, senza tener conto del suddetto scoperto , che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. Mezzi di chiusura dei locali Le condizioni e premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazione che i mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate rispondano alle seguenti caratteristiche: • ogni apertura verso l’esterno dei locali, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure da inferriate fissate nel muro; • nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effrazione delle relative strutture. Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro: 1) se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, HDI corrisponderà l’indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo; 2) se l’introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, troverà applicazione lo scoperto indicato per questo titolo nell’i Nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’indennizzo verrà determinato, senza tener conto del suddetto scoperto , che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato. Veicoli ricoverati nei locali o nell’area in uso all’Assicurato Qualora il furto, la rapina o l’estorsione sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell’area in uso all’azienda, troverà applicazione lo scoperto indicato per questo titolo Trasloco delle cose assicurate In caso di trasloco delle cose assicurate, il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso ad HDI almeno 10 giorni prima dell’effettuazione dello stesso. In caso di inadempimento l’assicurazione furto resta sospesa dalle ore 24,00 del giorno antecedente al trasloco e riprende vigore dalle ore 24,00 del 10° giorno successivo a quello in cui HDI ha ricevuto l’avviso, salvo quanto previsto dall’Art. 1.5 - Aggravamento del rischio se il trasloco comporta aggravamento del rischio. | ||||
Limiti di indennizzo, franchigie , scoperti La polizza prevede limiti di indennizzo, franchigie e scoperti per ciascuna garanzia della Sezione , come da tabella sottoriportata a titolo esemplificativo. Le suddette limitazioni sono variabili in funzione del rischio assicurato, in accordo tra le parti e con esplicita adesione e sottoscrizione da parte del Contraente | ||||
Sezione II -Furto e Rapina All Risks Garanzie Base e Condizioni Complementari sempre operanti | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti per sinistro | ||
% Somma Assicurata, entro il limite della somma stesa | € | % di scoperto | Franchig ia € | |
Qualsiasi tipo di danno indennizzabile, salvo quanto successivamente indicato | Furto | 1.500,00 | ||
Rapina | 2.500,00 | |||
Difformità caratteristiche costruttive dei locali | 20 | 1.500,00 |
Difformità mezzi di protezione delle aperture | 20 | 1.500,00 | ||
Guasti provocati dai ladri | 10 | 1.500,00 | ||
Danni a quadri, tappeti, oggetti d’arte o d’antiquariato | 10 | 1.500,00 | ||
Danni a valori ovunque riposti nei locali | 10 | 1.500,00 | ||
Onorari periti | 10 | 1.500,00 | ||
Spese sostituzione serrature | 10 | 1.500,00 | ||
Contenuto presso terzi | 10 | 1.500,00 | ||
Contenuto presso fiere e mostre | 10 | 1.500,00 | ||
Indennizzo di cose particolari | 10 | 1.500,00 | ||
Veicoli ricoverati (art 8.6.6) | 100 | 20 | 1.500,00 | |
Sezione II -Furto e Rapina All Risks Condizioni Aggiuntive, (richiamate ed operanti se valorizzata la relativa | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti per sinistro | ||
% Somma Assicurata | € | % di scoperto | Franchig ia € | |
Valori in cassaforte | 100 | Furto | 1.500,00 | |
Rapina | 2.500,00 | |||
Portavalori | 100 | 1.500,00 | ||
LIMITI DI COPERTURA SEZIONE III – GUASTI MACCHINE | ||||
Salvo diversamente indicato in polizza, dalla somma assicurata sono esclusi macchinari ed attrezzature in “leasing”. Esclusioni Sono esclusi i danni: a) di incendio, esplosione, azione del fulmine, di furto o tentativo di furto. Sono altresì esclusi i danni causati dall’opera di spegnimento o demolizione; |
b) causati da difetti già esistenti e di cui il Contraente o l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza;
c) causati con dolo del Contraente o dell’Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
d) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore delle cose assicurate;
e) dovuti:
- all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
- a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o alterazione dei parametri funzionali;
f) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
g) a lampade o altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant’altro di simile, nonché a sistemi ed apparecchiature elettroniche per elaborazione dati salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario o impianto;
h) causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
i) causati da inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d’aria, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico neve;
j) causati da atti di guerra (dichiarata e non), o verificatisi in conseguenza di insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione;
k) causati da esplosione o da emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
l) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
m) dovuti a smarrimento o ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
n) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori;
o) di qualsiasi natura, diretti o indiretti, derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi;
p) materiali e diretti di fenomeno elettrico alle cose assicurate, già previsti nelle Sezione I - Incendio All Risks, nonché qualsiasi danno indennizzabile in una altra Sezione della presente polizza.
Condizioni speciali (Operanti qualora applicabili alla tipologia di rischio assicurato)
Danni ai magli
Sono esclusi dalla garanzia i danni alla mazza battente ed alla chabotte (blocco incudine) dei magli.
Danni ai frantoi, frangizolle e mulini in genere
Sono esclusi dalla garanzia i danni agli organi di frantumazione dei frantoi, frangizolle e mulini in genere.
Danni alle macchine per produzione di carta e cartone
Sono esclusi dalla garanzia i danni alle tele ed ai vagli delle macchine per la produzione di carta e cartone.
Danni agli scardassi
Sono esclusi dalla garanzia i danni agli scardassi, salvo che siano conseguenza diretta di danni indennizzabili verificatisi ad altre parti delle cose assicurate. L’ ’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro.
Danni ai forni
Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalle fuoriuscite di masse in fusione.
Danni alle turbine a gas
In caso di danno alle palettature, l’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro.
Danni alle macchine da stampa in quadro e continue di tessuti
In caso di danno al tappeto di trascinamento del tessuto l’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro.
Danni ai nastri trasportatori non metallici
In caso di danno ai nastri trasportatori non metallici, l’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro.
Trasformatori ed alternatori
In caso di danno a trasformatori e ad alternatori, che siano in esercizio da oltre 10 anni, l’indennizzo relativo agli avvolgimenti ed ai pacchi lamellari terra conto del degrado d’uso che viene consensualmente fissato nella misura del 5% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, oltre il dodicesimo, col massimo del 50%.
Elettropompe sommerse
Il Contraente o l’Assicurato deve effettuare periodicamente i seguenti controlli, tenendo anche presenti le disposizioni fornite dalla ditta costruttrice:
a) livello d’acqua, allo scopo di evitare che la pompa lavori parzialmente od interamente a secco;
b) parte strumentale, allo scopo di evitare che la pompa lavori in condizioni diverse da quelle di targa;
c) contenuto di sabbia nell’acqua, che non deve superare quello prescritto dal costruttore.
Revisione di impianti di turbine a vapore
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione di ogni turboalternatore a vapore (parti meccaniche ed elettriche), completamente aperto.
Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 5.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall’ultima revisione.
Nel caso di turboalternatori a vapore, nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir eseguita prima che scada la garanzia.
Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all’anno, la revisione deve avvenire almeno ogni tre anni, quando le turbine sono protette da efficaci chiusure e drenaggi nelle condotte del vapore di alimentazione e di scarico contro le infiltrazioni di vapore ed acqua, durante i periodi di inattività.
Quanto sopra non solleva il Contraente o l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l’Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione ad HDI che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
HDI si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d’esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l’impianto.
Revisione di impianti di turbine idrauliche con potenza superiore a 375 KW
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione della turbina completamente aperta.
Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 9.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall’ultima revisione.
Nel caso di turbine idrauliche nuove di fabbrica, la prima revisione deve venire eseguita prima che scada la garanzia.
Per gli impianti con un massimo di 1.500 ore di funzionamento all’anno, l’ispezione deve avvenire almeno ogni tre anni.
Quanto sopra non solleva il Contraente o l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l’Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione ad HDI che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
HDI si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d’esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per l’impianto.
Revisione di motori elettrici trifase con potenza superiore a 750 KW in esecuzione bipolare, oppure con potenza superiore a 1.000 KW in esecuzione a 4 o più poli
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 8.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo due anni dall’ultima revisione.
Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venir effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione.
Quanto sopra non solleva il Contraente o l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l’Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione ad HDI che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato.
L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale dal diritto all’indennizzo.
HDI si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d’esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l’impianto.
Revisione di motori in cc. con potenza superiore a 375 KW
Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, dopo un anno di funzionamento per i motori in c.c. in impianti di laminazione, in acciaierie, in cementifici, in mulini, e dopo due anni di funzionamento per i motori in c.c. in altri impianti, a partire dall’ultima revisione. Nel caso di motori nuovi di fabbrica, la prima revisione deve venire effettuata dopo 2.000 ore di funzionamento, ma comunque entro il primo anno dalla messa in funzione. Quanto sopra non solleva il Contraente o l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l’Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione ad HDI che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. HDI si riserva di concedere, su richiesta del Contraente o dell’Assicurato, un differimento della revisione se le condizioni d’esercizio lo permettono, purché non ne derivi un pericolo per il motore o per l’impianto. Posabinari e simili La garanzia viene limitata ai danni materiali e diretti derivanti da sinistri causati dall’urto o deragliamento provocato da locomotive, locomotori, carri, carrelli e ruotabili in genere, nonché da ostacoli fissi e mobili presenti sulla rete ferroviaria delle XX.XX. e di altre società private, nell’ambito del territorio nazionale. Danni all’olio diatermico Sono escluse dalla garanzia le perdite e/o i danni all’olio diatermico delle caldaie. Esclusione delle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica agli impianti, componenti ed apparecchiature elettroniche Relativamente agli elaboratori di processo ed apparecchiature di comando, controllo e regolazione di tipo elettronico, sono esclusi dalla garanzia i danni meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione dei difetti) e cioè: a) controlli di funzionalità; b) manutenzione preventiva; c) eliminazione dei disturbi o difetti a seguito di usura; d) eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne. Gli interventi indicati ai punti a), b), c), d) rientrano fra le prestazioni normalmente offerte dai contratti di assistenza tecnica. Fonti di luce, tubi e valvole elettroniche A parziale deroga dell’Art. 9.3 - Esclusioni, lettera g), in caso di danno a fonti di luce, emesse con qualsiasi lunghezza d’onda, ai tubi e alle valvole elettroniche, l’indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, dalla percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o di colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta delle fonti di luce, dei tubi o delle valvole stesse, fermo il disposto in caso di assicurazione parziale. | ||||
Sezione III - Guasti Macchine All Risks Garanzie Base e Condizioni Speciali (operanti quando applicabili al rischio assicurato) | Limiti di Indennizzo | Franchigie e/o Scoperti per sinistro | ||
% Somma Assicurata | € | % di scoperto | Franchigia € | |
Qualsiasi tipo di danno indennizzabile, salvo quanto successivamente indicato | 100 | 2.500,00 |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in | Denuncia di sinistro: |
caso di sinistro? | In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate; b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad HDI entro 7 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 codice civile, specificando le circostanze e l’importo approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, farne denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando possibilmente HDI, l’Agenzia ed il numero di polizza; c) fornire ad HDI, entro i 15 giorni successivi all’avviso, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate o sottratte, con l’indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all’Autorità; d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento. Le spese sostenute per adempiere gli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico della HDI nei limiti di quanto previsto dall’art. 1914 codice civile. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 codice civile. II Contraente o l’Assicurato deve altresì: e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato ad HDI di stimare il danno, le cose non rubate o rimaste illese nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. HDI si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite; f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere richiesto dad HDI o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi. In caso di danno alla partita “merci” deve mettere altresì a disposizione dellaHDI la documentazione contabile di magazzino, compresa quella relativa alla movimentazione delle merci e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci, sia finite sia in corso di lavorazione. In caso di rottura di macchinario o di danno alle apparecchiature d’ufficio, la riparazione può subito essere iniziata dopo l’avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell’ispezione di un perito incaricato da HDI, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall’Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall’avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l’assicurazione resta sospesa per il macchinario o l’apparecchiatura d’ufficio danneggiato, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento. La denuncia deve essere: • Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email; • Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: ⮚ posta elettronica certificata a: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx. Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC; ⮚ posta elettronica a: xxxxxxxx@xxxx.xx; fax ad HDI Assicurazioni al Numero verde 800 60 61 61. |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono presenti in polizza prestazioni fornite direttamente all’assicurato da enti/strutture convenzionate con la compagnia | |
Gestione da parte di altre imprese: non è prevista in polizza la trattazione dei sinistri ad opera di altre Compagnie di Assicurazione | |
Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Obblighi dell’impresa | Verificata l’operatività della garanzia e valutato il danno, HDI provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell’interesse assicurato, e in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi seguenti ,previsti dalle esclusioni di polizza : - danni agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; - danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; 2) da persone del fatto delle quali l’Assicurato o il Contraente deve rispondere; 3) da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono; 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei Rappresentanti Legali, degli Amministratori o dei Soci a responsabilità illimitata. | |
Quando e come devo pagare? | ||
Premio | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP | |
Rimborso | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto ad aziende , sia manifatturiere che di servizi. |
Quali costi devo sostenere? |
Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all’intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio della Società (2020), è, in percentuale, pari al 18,79% del premio imponibile ed in valore assoluto pari a 18,79 Euro ogni 100,00 Euro di premio imponibile. Regime fiscale Il contratto è soggetto alla tassazione - aliquota di imposta del 22,25% Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxx eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx alla sezione: “Assistenza / Reclami”. In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e- mail: xxxxxxx@xxxx.xx; fax: x00.00.00000000; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx. Qualora l’intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all’intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | E’ possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx – xxx.xxxx.xx. |
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