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Allegato alla DGC n. 115 del 02/05/2019
CAPITOLATO D’ONERI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIO-EDUCATIVA AI BAMBINI CON DISABILITA’ NEI NIDI E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E AGLI ALUNNI CON DISABILITA’ NELLE SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO DEI COMUNI DELL’AMBITO DISTRETTUALE EX L. 328/2000 ALBINO-VALLE SERIANA MEDIANTE SOTTOSCRIZIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE PER LA DURATA DI QUATTRO ANNI
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Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Albino, P.zza Libertà 1, 24021 Albino, Tel. 000000000, Fax 000000000, PEC: xxxxxxxxxx.xxxxxx@xxxx.xxxx.xx , P. iva 00224380162
per conto di Comuni di Albino, Xxxxxx Xxxxxxxx, Aviatico, Casnigo, Cazzano S. Xxxxxx, Cene, Colzate, Fiorano Al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa Di Serio
PREMESSA
In data 02/11/2016 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito territoriale Valle Seriana approvava la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell’Ambito Albino-Valle Seriana, il cui schema è stato approvato con proprie deliberazioni da tutti i Consigli Comunali dei Comuni dell’Ambito (Albino, Xxxxxx Xxxxxxxx, Aviatico, Casnigo, Cazzano S. Xxxxxx, Cene, Colzate, Fiorano Al Serio, Gandino, Xxxxxxxxx, Leffe, Nembro, Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa Di Serio), sottoscritta da tutti i Comuni in data 13/02/2017 con scadenza 31/12/2021.
In data 30/06/2018 l’Assemblea dei Sindaci approvava il Piano di Zona per il triennio 2018/2020 e relativo accordo di programma per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nell’Ambito Distrettuale Valle Seriana previsto dalla legge 8 novembre 2000 n.328, successivamente approvato dal consiglio Comunale di Albino (Comune capofila) con deliberazione
n. 37 del 11/06/2018 e da tutti i comuni con proprie deliberazioni. L’accordo di programma è stato sottoscritto in data 12 giugno 2018.
In data 5 dicembre 2018 l’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana deliberava di affidare al Comune di Albino la predisposizione e lo svolgimento della gara per l'individuazione del contraente dei Comuni dell'Ambito per il servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità, il cui attuale affidamento scade il 31/08/2019, determinando l’espletamento di una
gara d’ambito se pur relativa a gestioni comunali. L'Assemblea dava indirizzo di verificare la possibilità che il Comune di Albino si avvalesse di una Centrale Unica di Committenza (CUC) con elevato e riconosciuto livello di competenza tecnica, stante l'entità della gara.
In data 30 gennaio 2019 il responsabile dell'Ufficio di Piano relazionava all'Assemblea circa la disponibilità della CUC della Provincia di Brescia allo svolgimento della gara. L'Assemblea condivideva la relazione e dava indirizzo ai Comuni di procedere a delegare l'indizione della gara al Comune di Albino, Area 2 - Servizi alla Persona, nei modi ritenuti opportuni, anche avvalendosi della CUC della Provincia di Brescia o di altra CUC di analoga esperienza.
In data 27 febbraio 2019 l’assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana approvava il “Protocollo di intesa per l’attuazione delle linee guida relative al servizio di assistenza socio- educativa agli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado”, da sottoporre alla sottoscrizione dei Comuni dell’Ambito, degli istituti comprensivi, delle scuole dell’Infanzia e Asili Nido, degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado e di ASST Bergamo Est per la Neuropsichiatria Infantile. Il protocollo è stato predisposto, su mandato dell’Assemblea dei Sindaci, da un gruppo di lavoro d’ambito composto dai referenti di Ambito Scolastico, Neuropsichiatria Infantile, Servizi Sociosanitari Xxx Xxxxxxx, Comuni.
Nella stessa seduta l’Assemblea approvava le linee di indirizzo per il presente capitolato d’oneri.
In data 14/03/2019 il Consiglio Comunale di Albino adottava la deliberazione n. 9 ad oggetto “Esame ed approvazione dell’accordo tra la Provincia di Brescia in qualità di sede principale della Centrale Unica di Committenza “Area Vasta Brescia” ed il Comune di Albino, finalizzato all’espletamento della procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo al servizio di assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana”.
In data 27 marzo 2019 l’assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana esaminava e approvava lo schema base, contenente gli elementi essenziali, del presente capitolato e dei criteri di valutazione dell’offerta economica più vantaggiosa, elaborati da un gruppo di lavoro partecipato dai medesimi componenti che hanno lavorato al protocollo citato sopra.
In data 17 aprile 2019 l’assemblea dei Sindaci dell’Ambito Distrettuale Valle Seriana prendeva atto in via definitiva del presente capitolato d’oneri, salvo correttivi che non alterassero gli elementi sostanziali, con particolare riferimento alla definizione dell’importo orario a base d’asta, di cui al successivo art. 3.
I comuni trasmettevano le deleghe al Comune di Albino per l’espletamento della gara di cui al presente capitolato, con esplicita autorizzazione ad avvalersi della CUC della Provincia di Brescia, delega alla sottoscrizione dell’Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 in nome e per conto dei Comuni aderenti, nonché indicazione del fabbisogno annuo relativo al servizio (anno scolastico con distinzione per anno solare), con note protocollari numero:
Comune | Prot. |
Xxxxxx | 00000 del 24/04/19 |
Aviatico | 10487 del 29/04/19 |
Xxxxxxx | 00000 del 23/04/19 |
Xxxxxxx | 00000 del 29/04/19 |
Cene | 10418 del 29/04/19 |
Colzate | 10540 del 30/04/19 |
Fiorano | 10197 del 24/04/19 |
Gandino | 10199 del 24/04/19 |
Gazzaniga | 10088 del 23/04/19 |
Leffe | 9904 del 18/04/19 |
Xxxxxx | 00000 del 24/04/19 |
Peia | 10486 del 29/04/19 |
Xxxxxxxxxx | 00000 del 24/04/19 |
Ranica | 10004 del 19/04/19 |
Xxxxxxx | 00000 del 23/04/19 |
Vertova | 10142 del 24/04/14 |
Villa di Serio | 10100 del 23/04/19 |
La procedura è finalizzata alla conclusione, di un accordo quadro con un unico fornitore ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni (d'ora innanzi "codice").
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 54, 60 del codice e 142 con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo.
Il contratto di accordo quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti. Le prestazioni oggetto di appalto saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, ai prezzi unitari posti a base di gara, depurati dal ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria, secondo le modalità di esecuzione previste nel presente capitolato speciale. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’ambito dell’accordo.
Tutti gli interventi previsti nel presente capitolato non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dai Comuni contraenti, nel corso dello svolgimento dell’appalto, in base alle proprie necessità.
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile dei Servizi alla Persona del Comune di Albino, tel 000 0000 00-00-00.
Art 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO
L’ambito Valle Seriana da tempo si è strutturato per condividere e gestire gran parte dei servizi sociali, al fine di garantire per tutti i cittadini le medesime condizioni e garanzie di accesso e trattamento. La gestione associata dell’ambito è stata implementata dai Comuni prima ancora della vigenza della L. 328/00, che a sua volta ha dato ulteriore spinta ad incrementare e consolidare i servizi convenzionati e delegati. In particolare, il servizio di assistenza educativa scolastica da tempo è organizzato con criteri di sovracomunalità, sia per la definizione di protocolli costruiti con gli istituti scolastici e con la neuropsichiatria infantile, sia per la condivisione di un sistema di selezione dell’erogatore del servizio uniforme per tutto l’ambito. Pertanto, anche per il prossimo quadriennio si è valutato opportuno proseguire in conformità a quanto finora realizzato.
Categoria CPV: 85311200-4
Codice ATECO: 88.99.00
Il servizio è rivolto ad alunni segnalati secondo le modalità dell’art 3, che necessitano di interventi di sostegno o di prestazioni educative/assistenziali, al fine di assicurare il diritto all’educazione e all’istruzione supportando i processi di integrazione scolastica.
L’erogazione del servizio comporta azioni finalizzate a:
- garantire l’integrazione nel gruppo-classe o sezione e nella comunità scolastica, predisponendo i necessari interventi di supporto per i singoli alunni nel rispetto della persona e in coerenza con i bisogni evidenziati;
- potenziare l’autonomia personale, le capacità comunicative e relazionali e gli apprendimenti, valorizzando e ampliando le competenze individuali;
- rendere operativa la collaborazione fra tutte le figure professionali presenti nella scuola e nei servizi sanitari, sociali e con la famiglia, per garantire la coerenza del progetto educativo;
- contribuire alla diffusione di buone prassi nell’ottica della cultura della diversità, dell’accoglienza e della solidarietà, contrastando ogni forma di isolamento e di emarginazione.
Tale servizio si integra con le attività didattiche messe in atto dai docenti e con le attività assistenziali di base messe in atto dai collaboratori scolastici o personale ausiliario.
Il personale educativo incaricato al servizio svolge attività frontali a diretto contatto con gli alunni con disabilità frequentanti le diverse scuole, e attività non frontali di programmazione, verifica e qualificazione professionale.
Il personale assegnato alle Dirigenze Scolastiche in qualità di personale educativo svolge le proprie funzioni per la realizzazione degli obiettivi contenuti nei Progetti Educativi Individualizzati (PEI) degli alunni con disabilità in collaborazione con la scuola, la famiglia, i servizi sociali, sanitari e sociosanitari e più in generale con i soggetti interlocutori del territorio e del contesto di vita dell’alunno con disabilità.
Tutto il personale educativo è tenuto a partecipare, in orario non frontale, agli incontri per:
- predisposizione, aggiornamento e verifica del PEI;
- attività di programmazione, incontri del gruppo di lavoro e altri gruppi istituzionali, in sinergia con la scuola e nel rispetto dei rispettivi ruoli;
- attività di indirizzo, programmazione e verifica del piano di lavoro complessivo su richiesta degli uffici competenti dell’Amministrazione Comunale;
- attività di formazione e aggiornamento professionale.
In aggiunta al servizio di assistenza educativa scolastica, durante l’anno scolastico è possibile prevedere interventi a favore di bambini e alunni che nel corso dell’anno scolastico hanno beneficiato del servizio di assistenza educativa, anche per il periodo estivo, in particolare per la partecipazione ai centri ricreativi estivi (CRE) e per interventi a domicilio o sul territorio.
La presenza dell’assistente educatore nel periodo estivo deve essere richiesta dal genitore e corredata da comunicazione/segnalazione da parte della UONPIA o altro ente che ha in carico la persona.
La richiesta va presentata in Comune entro il 31 maggio.
Ogni Comune, nel limite delle risorse a disposizione, definisce il monte ore da assegnare a ciascun richiedente, applicando il medesimo prezzo offerto in sede di gara dall’aggiudicatario.
Qualora l’assistente educatore assegnato per il periodo estivo non fosse quello titolare per il periodo scolastico, l’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire adeguato passaggio di consegne tra i due operatori.
L’ente presso cui è distaccato l’assistente educatore, individua una persona di riferimento per l’assistente educatore. Lo stesso ente favorisce, inoltre, l’integrazione dell’assistente educatore nelle attività di programmazione e verifica.
All’assistente educatore è garantito il medesimo trattamento economico riservato alle attività scolastiche.
Ogni Comune può autonomamente e di volta in volta decidere se avvalersi del contraente del servizio assistenza educativa scolastica o individuare diverso e altro fornitore per i servizi di assistenza educativa presso i CRE, a domicilio, extra-scuola e territoriali.
Art 2 - DURATA DEL CONTRATTO
L'accordo quadro ha una dimensione temporale di 4 anni (quattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso. Esso si concluderà comunque nel caso in cui l’amministrazione aggiudicatrice abbia affidato prestazioni per l’importo massimo previsto. Alla scadenza del suddetto termine l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo agli stessi.
Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in più o in meno la consistenza e/o tipologia degli assistiti, dandone comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione anticipata del contratto.
Durante il periodo di validità dell’accordo quadro l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente capitolato. In tal caso all’operatore economico nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso per qualsiasi motivo.
Durata del contratto di accordo quadro: 4 anni dall’01.09.2019 al 31.08.2023. Art 3 – IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo massimo presunto dell'Accordo Quadro ammonta complessivamente a € 6.820.506,10 (Iva esclusa) al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario ed è così calcolato:
Comune | Fabbisogno ore sett-dic 2019 | Fabbisogno ore genn-giu 2020 | Fabbisogno ore a.s. 2019/2020 | Anni teorici affidamento | Ipotesi decorrenza appalto | Fabbisogno orario intera durata accordo quadro |
Albino | 11114 | 16936 | 28050 | 4 | 01/09/2019 | 000000 |
Xxxxxx | 4750 | 7450 | 12200 | 4 | 01/09/2019 | 00000 |
Xxxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 4 | 01/09/2019 | 0 |
Casnigo | 1714 | 2286 | 4000 | 4 | 01/09/2019 | 00000 |
Xxxxxxx | 375 | 625 | 1000 | 4 | 01/09/2019 | 4000 |
Cene | 448 | 672 | 1120 | 4 | 01/09/2019 | 0000 |
Xxxxxxx | 0 | 0 | 0 | 4 | 01/09/2019 | 0 |
Fiorano | 570 | 798 | 1368 | 4 | 01/09/2019 | 5472 |
Gandino | 880 | 1320 | 2200 | 4 | 01/09/2019 | 8800 |
Gazzaniga | 2274 | 3142 | 5416 | 4 | 01/09/2019 | 00000 |
Xxxxx | 1000 | 1500 | 2500 | 4 | 01/09/2019 | 00000 |
Xxxxxx | 4035,5 | 6127,5 | 10163 | 4 | 01/09/2019 | 00000 |
Xxxx | 420 | 700 | 1120 | 4 | 01/09/2019 | 0000 |
Xxxxxxxxxx | 1170 | 1800 | 2970 | 4 | 01/09/2019 | 00000 |
Xxxxxx | 1350 | 1892 | 3242 | 4 | 01/09/2019 | 00000 |
Xxxxxxx | 537 | 833 | 1370 | 4 | 01/09/2019 | 5480 |
Vertova | 495 | 726 | 1221 | 3 | 01/09/2020 | 3663 |
Villa di Serio | 3450 | 4600 | 8050 | 4 | 01/09/2019 | 32200 |
Totale fabbisogno orario stimato per la durata dell’accordo quadro | 342739 |
Costo orario a base d’asta: 19,90 Euro oltre Iva. Non sono ammesse offerte con costo orario inferiore a 18,75 Euro oltre Iva.
L’importo complessivo presunto del contratto ammonta a 6.820.506,10 Euro oltre Iva per il periodo 01.09.2019 – 31.08.2023.
Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo (al netto di IVA) |
Assistenza educativa scolastica agli alunni con disabilità Prestazione oraria | 85311200-4 | P | |
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA | € 6.820.506,10 |
Ai sensi dell’articolo 23, comma 16 del codice ed in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro delle cooperative sociali, tenuto conto dell'impossibilità di prevedere quali interventi si renderanno necessari durante l'intera durata dell'accordo quadro, si stima in € 6.741.676,13 oltre IVA di legge il costo della manodopera complessivo sulla base del n. di ore complessive ipotizzate pari a 342.739 ore.
Essendo detto importo meramente presunto e non vincolante per la Stazione Appaltante, quest’ultima addiverrà alla stipulazione dei singoli contratti specifici dell'Accordo Quadro alle condizioni e per gli importi di volta in volta determinati in base alle disponibilità di Bilancio assegnate al singolo Comune, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto (art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e Circolare n. 3 del 05/03/2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori servizi e forniture).
Il costo orario della mano d’opera è stimato pari ad € 19,67, così determinato:
- categoria C3, come da accordo ERT Provincia di Bergamo;
- riferimento tabella D.M. 2 ottobre 2013, con incremento pari al 5,95% del costo del lavoro per quanto riguarda la vigenza contrattuale 2017-2019, sulla base della sottoscrizione in data 28 marzo 2019 dell’intesa per il rinnovo del CCNL cooperative sociali;
- costo orario comprensivo di Elemento Retributivo Territoriale (ERT), 3 scatti di anzianità, indennità prevista dal CCNL, contributi INPS e INAIL, TFR con rivalutazione, quota per previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, con esclusione dell’indennità di turno e dell’IRAP;
- costi aggiuntivi relativi a prescrizioni ulteriori previste dal capitolato (ore di formazione, incontri, redazione relazioni, costo coordinatore – con costi ripartiti in termini percentuali sul costo orario).
ART. 4 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 35, 54, 60 e 142 del codice da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del medesimo.
ART. 5 CONTRATTI ESECUTIVI
Con la conclusione dell’Accordo Quadro, l’impresa aggiudicataria si impegna ad assumere le prestazioni che successivamente saranno richieste entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell’accordo stesso.
L’impresa affidataria, tuttavia, non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali dell'Accordo Quadro, l'ammontare contabilizzato del servizio non avrà raggiunto l’importo complessivo sopra indicato.
Le prestazioni successivamente appaltate, con la sottoscrizione dei contratti specifici derivanti dall'Accordo Quadro, saranno remunerate mediante l’applicazione del relativo ribasso offerto in sede di gara.
I prezzi contrattuali determinati come sopra si intendono accettati pienamente dall’operatore economico a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime ed a seguito dello studio e della valutazione da parte sua della tipologia delle prestazioni da eseguire, e tenuto conto della situazione e di ogni altro elemento che in qualsiasi modo potrebbe influire sull'onerosità dei medesimi.
Ciascuna amministrazione si riserva, in caso di necessità, la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 stante che la mancata esecuzione all’avvio dell’anno scolastico e educativo della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.
L’importo potrà subire variazioni in base al numero di bambini e studenti con disabilità e alle disponibilità di bilancio di ciascun Comune contraente.
Nel corso dell'esecuzione del contratto, ciascuna Amministrazione si riserva la facoltà di modificare in più o in meno la consistenza e/o tipologia degli assistiti, dandone comunicazione scritta all'impresa aggiudicataria. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione anticipata del contratto.
Ciascun Comune si riserva pertanto la facoltà nel corso di esecuzione del contratto, di diminuire o aumentare, alle stesse condizioni contrattuali i servizi, le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del Codice.
Ciascuna amministrazione appaltante si riserva la facoltà, previa comunicazione scritta, di richiedere all’Appaltatore una proroga tecnica del contratto in corso, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, non superiore ai sei mesi.
In tal caso l’appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante. L’Appaltatore è obbligato ad accettare la proroga.
La proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi dal Committente, fatto salvo eventuali norme che potrebbero essere emanate successivamente in materia.
Art 6 - DESTINATARI
Sono destinatari del servizio i bambini e gli alunni segnalati da uno dei seguenti servizi, in relazione all’evoluzione della normativa:
• Collegio di accertamento, secondo normativa vigente;
• Unità di Valutazione Multidisciplinare ai sensi dell’art 5 del Dlgs 66/2017;
• Unità Operativa di Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza (di seguito UONPIA), che convalida anche eventuali proposte di servizi privati;
• Altri servizi specialistici pubblici, esclusivamente in relazione a soggetti con riconoscimento di handicap ai sensi della L 104/92 e s.m.i.;
Per casi eccezionali/particolari segnalati da UONPIA, Comune e Servizi Sociosanitari Xxx Xxxxxxx (ente strumentale dei Comuni dell’ambito per la gestione associata di alcuni servizi, di seguito “Società”), non in possesso di riconoscimento di handicap ai sensi della legge 104/92, l’eventuale proposta di personale destinato all’assistenza per l’autonomia e per la comunicazione personale (di seguito “assistente educatore”), sarà valutata da una Commissione di Ambito composta dall’assistente sociale del Comune di residenza, da una persona di riferimento della scuola e da un operatore del servizio disabili della Società che eventualmente si avvarrà di medici specialistici del servizio pubblico del territorio.
Art 7 - LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio si svolge all’interno degli asili nido, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado e scuole secondarie di secondo grado che abbiano al loro interno un bambino o alunno individuato ai sensi del precedente articolo e residente in uno dei comuni indicati all’art. 3.
Art 8 - PERSONALE
L’Impresa Aggiudicataria dovrà impiegare per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto un numero necessario di personale professionalmente qualificato con regolare rapporto di lavoro secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
Il personale dovrà essere in possesso di una delle seguenti qualificazioni:
- diploma di qualifica di educatore professionale;
- corso di specializzazione per insegnanti di sostegno;
- laurea in pedagogia, o scienza dell’educazione o scienza della formazione (indirizzo educativo) o equipollenti;
- diploma di scuola secondaria di secondo grado in area socio-pedagogica ed esperienza documentabile almeno biennale in attività di sostegno agli alunni con disabilità;
- altro diploma di scuola secondaria di secondo grado ed esperienza documentabile almeno quadriennale in attività di sostegno agli alunni con disabilità;
L’impresa aggiudicataria deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente capitolato, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula dell’Appalto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo per le cooperative sociali, successivamente stipulato per la categoria, applicabile in Provincia di Bergamo. L’impresa aggiudicataria è altresì tenuta a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione o rinnovo.
Gli operatori devono essere inquadrati almeno al livello C3 del contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali ovvero inquadramento analogo per altri contratti applicati.
Su richiesta della Stazione appaltante, l’impresa aggiudicataria deve esibire tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività richieste.
La Stazione appaltante in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, previa comunicazione all’impresa aggiudicataria delle inadempienze riscontrate, denuncerà al competente Ispettorato del lavoro le violazioni riscontrate, riservandosi il diritto di incamerare l’intera cauzione definitiva che l’impresa aggiudicataria deve immediatamente reintegrare. La somma incamerata sarà restituita soltanto quando l’Ispettorato predetto avrà dichiarato che l’impresa aggiudicataria si è posta in regola.
L’impresa aggiudicataria è tenuta a sostituire il personale che a insindacabile giudizio della SA fosse ritenuto non adeguato alle mansioni richieste. In tale caso l’Impresa Appaltante. provvederà a quanto richiesto senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere per la Stazione Appaltante. Per i servizi oggetto dell’appalto dovrà essere prevista la figura di un responsabile coordinatore, referente nei confronti del Comune e dei servizi in rete, in possesso di laurea breve o specialistica in Scienze dell’Educazione/Formazione, Pedagogia, Psicologia, titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti e in possesso di provata esperienza almeno biennale di coordinamento e direzione di servizi analoghi all’oggetto dell’appalto.
Il coordinatore è il referente organizzativo dei servizi oggetto del presente appalto e deve accertarsi dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, affianca i servizi Sociali del Comune nel mantenere i contatti con gli operatori sanitari, con la scuola e con le famiglie.
Tale figura dovrà essere presente in tutti gli incontri di programmazione e verifica, sia dei singoli servizi sia di livello strategico, laddove sia richiesta la sua presenza.
Per i rapporti con l’Amministrazione rispetto al personale in servizio, si rimanda in ogni caso alle prassi vincolanti di cui al “Protocollo di intesa per l’attuazione delle linee guida relative al servizio di assistenza socio- educativa agli alunni disabili nelle scuole di ogni ordine e grado”, citato in premessa, nonché alle disposizioni di cui in particolare ai successivi articoli dal 9 al 14.
Art 9 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno
2015, n. 81. L’Impresa Aggiudicataria pertanto nel rispetto di quanto previsto dagli Accordi Nazionali di Categoria, assorbe il personale addetto in forza alla gestione uscente, (se regolarmente iscritto da almeno sei mesi sui libri paga della medesima) ad esclusione del personale che svolge funzione di direzione esecutiva, quali i coordinatori.
Si rinvia ali allegati A1) e A2) riportanti numeri, tipologia e caratteristiche del personale in servizio presso gli appaltatori in scadenza.
Art 10 - MODALITA’ PER L’ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
Le segnalazioni redatte da parte degli enti di cui all’art 3 del presente capitolato, dovranno pervenire al Comune di residenza dell’alunno con disabilità e all’istituto scolastico di frequenza entro il 15 giugno di ogni anno.
Le famiglie, adeguatamente informate, dovranno richiedere al Comune tale intervento presentando l’apposito modulo e la proposta formulata da parte del servizio proponente.
Il Servizio Sociale Comunale di ciascun comune per la propria competenza, unitamente al Servizio Persone disabili di Servizi Sociosanitari Xxx Xxxxxxx, programma e verifica le necessità di ogni alunno sulla base delle indicazioni del servizio proponente, delle richieste elaborate dalla scuola e delle risorse disponibili di ogni singola amministrazione, entro il 15 luglio di ogni anno.
Entro il 30 luglio di ogni anno ogni singolo comune comunica all’impresa aggiudicataria del servizio e agli istituti scolastici interessati, l’elenco degli alunni suddivisi per ordine di scuola e il relativo monte ore assegnato.
Successivamente alle assegnazioni degli insegnanti di sostegno da parte dell’Ufficio di Ambito territoriale di Bergamo, sarà possibile una revisione del monte ore definito.
L’impresa aggiudicataria del servizio comunica ai Comuni e alle scuole il nominativo e la qualifica dell’Assistente Educatore assegnato ad ogni singolo alunno, preferibilmente il primo settembre e comunque non oltre l’inizio delle lezioni, salvo i casi per i quali non è ancora definito l’orario scolastico.
Ogni Comune a seguito della definizione di quanto sopra, comunica ad ogni singola famiglia richiedente il monte ore, il nominativo e la qualifica dell’assistente Educatore assegnato.
Su richiesta del Comune, previo accordo con la famiglia e la scuola, è possibile stabilire l’assegnazione di più assistenti educatori per il medesimo bambino/alunno.
Durante l’anno scolastico:
• potranno essere richiesti da parte dei servizi precedentemente individuati, nuovi interventi di assistenza educativa in seguito a trasferimenti di alunni disabili da altri comuni o a modifiche sopravvenute nella situazione dell’alunno;
• potranno essere interrotti interventi di assistenza educativa a causa di ritiro o trasferimento di alunni disabili ad altro Comune;
• potrà variare il monte ore del progetto previsto nel PEI (tetto massimo 10%) per sopraggiunti motivi di tipo didattico-educativo;
• potrà variare il monte ore assegnato all’alunno disabile per una diversa modalità di frequenza dello stesso (tetto massimo 50%).
Ogni modifica che comporti maggiori costi dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune, previa verifica delle risorse economiche a copertura degli stessi.
ART 11 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE
La scuola definisce il Piano Educativo Individualizzato PEI di ogni alunno tenuto conto delle ore di Insegnante di Sostegno assegnate da parte dell’Ufficio di Ambito territoriale di Bergamo e di assistente educatore da parte del Comune.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx con gli insegnanti e il coordinatore dell’impresa aggiudicataria, tenuto conto del PEI di ciascun alunno con disabilità, concorda la presenza dell’Assistente Educatore escludendo la compresenza con l’Insegnante di Sostegno.
L’Assistente Educatore collabora alla realizzazione del PEI seguendo obiettivi e strategie stabilite in accordo con i referenti/insegnanti della classe.
Nel caso in cui sia stato assegnato solamente l’assistente educatore, la scuola si impegna ad individuare un insegnante di riferimento per l’alunno, comunicandolo al tempo stesso al Comune.
Qualora sia richiesta l’assistenza durante la mensa, per l’Assistente Educatore è prevista la consumazione del pasto con costi a carico del Comune di residenza.
È possibile prevedere la presenza dell’Assistente Educatore nelle attività programmate e svolte al di fuori della scuola (es. gite o visite di istruzione): tale necessità e relativo monte ore aggiuntivo devono essere predefiniti ed in accordo con il servizio sociale del Comune.
Al fine di una attenta pianificazione, la scuola comunica tempestivamente al Comune il piano gite annuale deliberato e le modalità organizzative.
Qualora la gita o visita eccedesse l’orario giornaliero o prevedesse pernottamenti, si quantifica indicativamente in n°10 ore giornaliere il monte ore da retribuire all’ Assistente Educatore (già comprese delle ore di servizio giornaliero assegnate), e comunque secondo gli accordi tra scuola, Comune e famiglia. Eventuali altri costi, quali l’indennità di trasferta ed il riconoscimento per la maggiore produttività saranno a carica dell’aggiudicatario.
L’Assistente Educatore, nell’orario scolastico, può svolgere le proprie funzioni in attività esterne alla classe ed alla scuola, purché espressamente previste nel progetto individualizzato sottoscritto dalla famiglia.
ART 12 - MONITORAGGIO E VERIFICHE
Le verifiche possono essere proposte dalla scuola, dal servizio proponente, dallo specialista privato, dal servizio sociale comunale, che può avvalersi del servizio Disabili della Società, con una periodicità di almeno due incontri annuali per ogni alunno.
L’istituto scolastico, in accordo con UONPIA, definisce apposito calendario e lo trasmette al Comune e per conoscenza al servizio proponente.
L’Assistente Educatore partecipa agli incontri di verifica programmati relativi al PEI di ogni singolo alunno; nel caso di particolari problemi il Dirigente Scolastico può richiedere la partecipazione del Coordinatore dell’impresa aggiudicataria.
La scuola sottoscrive le presenze dell’Assistente Educatore, che verranno allegate alla fatturazione mensile trasmessa al comune di competenza.
Una volta all’anno è possibile effettuare un incontro in ogni singolo Comune, presenti gli operatori dell’ente/cooperativa, comunque aperto ai firmatari del presente protocollo, finalizzato ad una miglior conoscenza e collaborazione con le amministrazioni comunali.
Annualmente si tiene una conferenza generale tra gli aderenti al protocollo (richiamato in premessa) per discutere delle principali linee di intervento attuate e dei nodi critici emersi.
Per la programmazione-verifica è previsto per ogni Assistente Educatore un monte ore di norma non superiore a n° 4 ore mensili.
L’effettuazione delle ore di programmazione-verifica devono essere definite nei tempi e nelle modalità dal Comune con la scuola stessa.
Le ore di programmazione-verifica, perché possano essere riconosciute, sono soggette a certificazione di effettuazione da parte della scuola.
Per la programmazione interna dell’impresa aggiudicataria ed i raccordi con il Comune, sono riconosciute per ogni Assistente Educatore ulteriori 5 ore annue omnicomprensive.
Prima del termine di ciascun anno scolastico, l’impresa aggiudicataria è tenuta a redigere ed inviare al Comune, per ciascun alunno assistito, dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte, degli obiettivi e delle verifiche effettuate.
ART 13 - ASSENZE E SOSTITUZIONI
In caso di assenza dell’Assistente Educatore, l’impresa aggiudicataria garantisce la sostituzione entro il giorno successivo.
In caso di assenza programmata da parte dell’alunno, l’Assistente Educatore è esonerato dal servizio.
In caso di assenza imprevista, l’Assistente educatore rimane in servizio il primo giorno di assenza. La famiglia è tenuta ad avvisare impresa aggiudicataria e la scuola in caso di assenza. A tal proposito alla famiglia verrà consegnato all’inizio dell’anno scolastico un vademecum con le indicazioni di comportamento per gli eventi che nel corso dell’anno possono accadere.
Il rientro dell’alunno a scuola sarà comunicato dalla famiglia all’impresa aggiudicataria, almeno con un giorno di anticipo.
Se l’assenza dell’alunno si protrae nel tempo, per la specifica patologia, l’Assistente Educatore potrà essere presente a domicilio. La famiglia dovrà effettuare la richiesta all’Assistente Sociale comunale di riferimento, che eventualmente definirà il monte ore, in accordo con la scuola e nel rispetto del PEI, dopo aver ottenuto il parere scritto del medico e/o del servizio proponente.
In caso di sciopero del personale dell’impresa aggiudicataria, la stessa si impegna a comunicarlo nei tempi previsti dalla normativa.
In caso di assemblea sindacale o sciopero del personale scolastico, l’Assistente Educatore mantiene il suo monte ore giornaliero e concorderà con il Dirigente Scolastico le modalità della sua effettuazione.
In caso di chiusure non previste dal calendario scolastico, il monte ore giornaliero previsto sarà regolarmente retribuito.
In caso di sostituzione dell’assistente educatore, l’impresa aggiudicataria è tenuta ad informare tempestivamente e preventivamente il Comune, la UONPIA e la scuola.
ART 14 - FORMAZIONE
La formazione e l’aggiornamento professionale del personale sono a carico dell’aggiudicatario.
Nei percorsi di formazione si dovrà tener conto degli orientamenti e proposte espressi da parte dei servizi specialistici.
Si prevede un monte ore annuo minimo di n° 20 ore di formazione per ogni assistente educatore incaricato.
Annualmente, entro la fine del mese di novembre, l’impresa aggiudicataria trasmette al Comune il piano formativo annuale. Se nel corso dell’anno dovessero rendersi necessarie ed utili delle modifiche al piano formativo, l’impresa aggiudicataria le trasmetterà tempestivamente al Comune. Entro il 31 agosto di ogni anno, l’impresa aggiudicataria è tenuta a rendicontare al Comune, per ogni assistente educatore le ore già utilizzate, l’oggetto e la tipologia della formazione ed eventualmente quelle programmate e non ancora svolte.
ART 15 – OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Gli operatori economici devono uniformarsi rigorosamente alla normativa vigente in materia di lavoro, d’infortuni sul lavoro, d’igiene, di previdenza sociale, restando l’amministrazione aggiudicatrice completamente esonerata da qualsiasi responsabilità in merito ad eventi avvenuti durante o in conseguenza delle prestazioni.
L’appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, anche dopo la scadenza e fino alla eventuale sostituzione.
L’amministrazione committente, per il tramite del RUP/D.E. (Direttore esecuzione contratto), procederà a verifica di conformità delle prestazioni eseguite rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
L’aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, pena la risoluzione del contratto, il Patto d’integrità e il Codice di comportamento adottati dal Comune appaltante, come segue (in mancanza l’appaltatore è obbligato al rispetto del codice di comportamento e del patto di integrità adottati dalla Provincia di Brescia con Deliberazione di Giunta Provincia n. 405/2013).
COMUNE | PATTO D’INTEGRITA’ APPROVATO CON | CODICE DI COMPORTAMENTO APPROVATO CON |
Albino | DGC 253 del 29/10/2018 | DGC 32 del 17/03/2014 |
Xxxxxx Xxxxxxxx | - | DGC 9 del 30/01/2014 |
Aviatico | - | - |
Casnigo | - | DGC 30 del 05/03/2014 |
Cazzano X. Xxxxxx | - | DGC 10 del 06/03/18 |
Cene | - | DGC 6 del 08/01/2014 |
Colzate | - | - |
Fiorano al Serio | - | DGC 19 del 10/04/2014 |
Gandino | - | DGC 98 del 12/12/2013 |
Gazzaniga | DGC 13 del 05/02/2019 | DGC 27 del 01/04/2014 |
Leffe | - | DGC 26 del 07/04/2014 |
Nembro | DGC 145 del 28/05/2018 | DGC 10 del 22/01/2014 |
Peia | - | DGC 20 del 20/03/2014 |
Pradalunga | - | DGC 19 del 03/04/2014 |
Ranica | DGC 57 del 14/04/2017 | DGC 171 del 21/12/2013 |
Selvino | - | DGC 94 del 23/12/2013 |
Vertova | - | DGC 6 del 08/01/2014 |
Villa di Serio | - | DGC 11 del 20/01/2014 |
ART. 16 - CAUZIONE PROVVISORIA, DEFINITIVA E ULTERIORI GARANZIE
Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 % dell’importo posto base di gara relativo al singolo lotto, fatte salve le riduzioni previste dal medesimo articolo.
Al fine di evitare costi sproporzionati all’impresa aderente all’accordo quadro e in considerazione della peculiarità della procedura distinta in due fasi (accordo quadro e appalto specifico delle singole prestazioni), al momento della sottoscrizione dell’accordo quadro non viene richiesta la cauzione definitiva sull’importo complessivo stimato dello stesso. Infatti, a garanzia della sottoscrizione dei contratti specifici e della permanenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ammissione è richiesta, all’atto della sottoscrizione dell’accordo quadro, solamente una cauzione con le medesime modalità indicate dall’art. 93 del codice di € 3.000,00, non soggetta a riduzioni, ex art. 93 del codice, che sarà svincolata al termine di validità dell’accordo stesso.
Si precisa che l’accordo quadro sarà sottoscritto solo con il Comune di Albino in qualità di capofila.
Al momento dell’affidamento dei singoli contratti di appalto derivanti dall'accordo quadro, la ditta dovrà costituire apposita cauzione definitiva nei modi, forme ed importi di cui all’art. 103 del codice con beneficiario l’Ente procedente.
ART 17 - GARANZIE E RESPONSABILITÀ
È a carico dell’impresa aggiudicataria la responsabilità per eventuali danni arrecati dai propri dipendenti, a terzi ed agli utenti del servizio, nonché a cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo dell’appalto, tenendo sollevata al riguardo l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità.
L’impresa aggiudicataria dovrà comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice presentandone copia all’Amministrazione prima dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata dell’appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato.
La polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:
MASSIMALE R.C.T. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro;
MASSIMALI R.C.O. Euro [3.000.000,00] per ogni sinistro con il limite di Euro [1.500.000,00] per ogni persona.
L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza infortuni relativa al complesso delle attività dell’accordo quadro, che copra gli infortuni che dovessero subire gli utenti, che usufruiscono dei servizi, con almeno i seguenti capitali assicurati minimi:
• Caso morte: € [3.000.000,00]
• Caso invalidità permanente: € [3.000.000,00]
Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nelle prescritte polizze.
Tutti i massimali dovranno essere rideterminati in base agli indici ISTAT relativi al costo della vita, nell'eventualità che subiscano un aumento che superi il 20% del dato iniziale.
Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune di Albino e a ciascun Comune procedente almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per l’inizio di esecuzione del servizio e, qualora essa preveda rate scadenti durante il periodo di affidamento dell’incarico, dovrà altresì essere consegnata, entro i quindici giorni successivi a tali scadenze di rate, copia dell’avvenuta quietanza di pagamento del premio.
ART. 18 – RESPONSABILTA’ DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
L’esecutore del contratto deve osservare tutti gli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavoro, ed assicurazioni sociali, i cui oneri sono a carico dello stesso. In caso di DURC non regolare il RUP/D.E. del singolo contratto esecutivo, provvederà attraverso le competenti strutture, a trattenere dai pagamenti le somme predette procedendo al versamento delle stesse direttamente agli Enti interessati, fino al raggiungimento dell'importo dovuto dall'aggiudicatario.
L’esecutore del contratto dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza nei cantieri ed in particolare il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale da cui rende sollevata l'Amministrazione Provinciale.
In base all'art. 26 del sopracitato decreto, si dà atto che nell'ambito del presente appalto si escludono interferenze fra committente e appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'eventuale interferenza fra appaltatore e subappaltatori e/o ditte esterne e/o fornitori che dovranno essere opportunamente al momento valutate. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dall'aggiudicatario al datore di lavoro dell'Amministrazione provinciale che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I con le modalità previste dalla normativa vigente.
L’esecutore del contratto è responsabile per gli infortuni o i danni a persone o cose arrecati all’Amministrazione e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell’esecuzione del contratto.
L’esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull’Amministrazione in conseguenza dell’inosservanza, da parte dell’impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.
ART. 19– RECESSO UNILATERALE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all’esecutore del contratto delle prestazioni relative ai servizi eseguite (art 109, comma 1, del codice).
Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei servizi e forniture eseguite (art 109, comma 2, del codice).
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3, del codice).
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto all’art. 106 del Codice.
Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. Il subappalto è autorizzato alle condizioni previste dall'art. 105 del codice.
ART. 21- RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente capitolato, nell’offerta, nel contratto di accordo quadro e in quello specifico, costituente un grave inadempimento, può costituire valida causa di risoluzione del vincolo contrattuale, salva sempre e comunque la facoltà dell’Ente committente di richiedere il risarcimento di tutti i danni causati dalla ditta appaltatrice.
Il contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
• nel caso vengano applicata almeno tre penali entro il primo anno dalla data di stipulazione del contratto;
• nel caso l’ammontare delle penali applicate raggiunga una quota pari al 10% dell’importo totale del contratto esecutivo;
• in caso di mancanza della copertura assicurativa per responsabilità civile verso tersi di cui all’art. 5;
• nel caso di impiego di personale non dipendente o comunque contrattualizzato dall’impresa;
• nel caso l’appaltatore ceda a terzi l’esecuzione dell’attività o subappalti parte di essa senza la prescritta preventiva autorizzazione dell’appaltante;
• in caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali;
• in caso di un ritardo superiore a dieci giorni dalla convocazione per la sottoscrizione del contratto esecutivo derivante dall’Accordo Quadro;
• interruzione del servizio senza giusta causa;
• inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e/o degli obblighi previsti dal presente capitolato;
• cessazione della ditta, cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo la ditta incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata dal Comune, salvo risarcimento danni per l’eventuale riappalto e per tutte le circostanze che possono verificarsi di conseguenza.
Per ottenere il rimborso dei maggiori oneri sostenuti per l’affidamento del servizio ad altra ditta il Comune potrà rivalersi mediante trattenuta sui crediti del prestatore di servizi.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con posta elettronica certificata.
ART 22 - IRREGOLARITÀ E PENALITÀ
Si prevede l’applicazione di penali per violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato e dalla legge. In particolare:
- mancata trasmissione dei nominativi e tardiva assegnazione di assistenti educatori per motivi non imputabili alla pubblica amministrazione: € 200,00 per giornata di ritardo per ciascun alunno.
- Mancata sostituzione nei tempi previsti dall’art 12 in caso di assenza dell’assistente educatore: € 1.000,00 per giornata di mancata sostituzione, per ciascun alunno.
- Mancata comunicazione della sostituzione di assistenti educatori: € 500,00 per evento.
- Mancata trasmissione della relazione annuale di rendicontazione nei tempi previsti dall’art 9: € 200,00 per ogni relazione relativa a ciascun alunno non trasmessa.
- Mancata trasmissione nei tempi previsti dall’art. 13 del piano annuale di formazione, nel rispetto dei requisiti previsti dal bando e dal progetto presentato: € 1.000,00.
- Mancata trasmissione della rendicontazione annuale della formazione nei tempi previsti dall’art 13: € 1.000,00.
- Mancato rispetto dei requisiti previsti dal D. Lgs 81/2008: € 1.000,00 per ogni evento accertato dalla competente autorità.
- Mancata consegna delle polizze assicurative nei tempi previsti dall’art 16 € 10.000,00.
- Interruzione del servizio senza giusta causa: € 20.000,00
- Per ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato e dal contratto che verrà stipulato, verrà applicata una penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 10.000,00.
L’applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla quale la ditta avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Decorso tale termine, nel caso di conferma della violazione, il Comune applica la sanzione.
Per ottenere il pagamento delle suddette penalità il Comune potrà avvalersi mediante trattenuta sui crediti della ditta ovvero escutendo parzialmente la cauzione definitiva con obbligo di ripristino entro 20 gg a pena di risoluzione contrattuale per grave inadempimento.
ART. 23 FORMA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI DI APPALTO SPECIFICI
La stipulazione del contratto di Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto di Accordo Quadro; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione inviata dal l’Amministrazione aggiudicatrice.
Il contratto di Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; qualora i controlli di legge non fossero ultima decorsi i 35 giorni, si potrà procedere a stipula dell’Accordo Quadro sotto condizione risolutiva all'esito negativo dei controlli medesimi.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto di Accordo Quadro, l’aggiudicatario deve costituire la garanzia di cui all’articolo 15 del Capitolato descrittivo e prestazionale, fermo restando l’obbligo di costituire, all’atto della sottoscrizione del singolo contratto specifico, la cauzione definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice all’atto della sottoscrizione del singolo contratto applicativo.
Il contratto di Accordo Quadro sarà stipulato in modalità elettronica in forma privata autenticata a cura dell'Ufficiale rogante, mentre i contratti specifici dei singoli Comuni saranno stipulati in modalità elettronica in forma pubblica.
La ditta aggiudicataria dell’accordo quadro, ai fini della stipula del relativo contratto, dovrà presentare alla Amministrazione aggiudicatrice tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella comunicazione di aggiudicazione.
Qualora l’aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, l’amministrazione aggiudicatrice avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di accordo quadro, procedere all’incameramento del deposito cauzionale, scorrere la graduatoria o riproporre la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.
Xxxxx parte integrante del contratto di accordo quadro i seguenti documenti anche se non materialmente allegati:
- il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;
- l'offerta dell’aggiudicataria (tecnica e economica)
- la polizza di garanzia fornite dall’appaltatore (di cui all’articolo 17 del presente capitolato).
- il patto d'integrità.
ART 24 - CONTRATTI E SPESE CONTRATTUALI
I singoli contratti di appalto derivanti dall’accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura pubblica, ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l’affidamento delle singole prestazioni e pertanto le stesse potranno avere inizio dalla data di sottoscrizione del contratto medesimo ovvero dalla data in esso indicata.
In caso di necessità l’Amministrazione potrà disporre l’esecuzione in via di urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Gli oneri connessi alla stipula del contratto di accordo quadro e dei singoli contratti di appalto specifico sono a carico dell’Impresa appaltatrice così come ogni spesa relativa alle pubblicazioni di legge. Resta a carico della Amministrazione aggiudicatrice la sola IVA.
ART 25 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Il Foro di Bergamo sarà competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione del presente capitolato e del seguente contratto.
In ogni caso nelle more dell’eventuale giudizio l’impresa aggiudicataria non potrà sospendere o interrompere il servizio pena l’incameramento della cauzione definitiva e fatta salva la facoltà per il Comune di avvalersi per gli ulteriori eventuali danni subiti.
ART 26 - FINANZIAMENTI E PAGAMENTI
Il pagamento del corrispettivo ha luogo sulla base delle prestazioni effettuate, su presentazione di regolari fatture mensili posticipate ai singoli Comuni.
La ditta aggiudicataria fatturerà mensilmente le ore di servizio effettuate.
Alla liquidazione delle predette somme si procede previo controllo tecnico dell’Assistente Sociale e/o del Responsabile dei Servizio del singolo Comune.
L’impresa aggiudicataria prende atto che nulla sarà dovuto dalla S.A. per i servizi eventualmente non attivati o, in caso di parziale attivazione, per la parte non attivata degli stessi.
Il pagamento del corrispettivo ha luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture o diverso termine di legge più favorevole alla stazione appaltante.
ART. 27 REVISIONE DEI PREZZI
Per il primo anno del contratto, l'importo del canone mensile complessivo è fisso ed invariabile. Dal secondo anno, è ammessa la revisione dei prezzi secondo l’indice istat FOI del mese di agosto. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, il Singolo Comune non riconoscerà l'adeguamento del prezzo. L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e X.Xxx. 56/2017.
Art. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
L’aggiudicatario si obbliga a mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i dati trattati ai fini dell’esecuzione del servizio, nel rispetto della disciplina vigente.
Ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Brescia, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e- mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento dei dati, nella fase contrattuale di esecuzione del contratto, sono i Comuni aderenti ciascuno per quanto di propria competenza. All’atto della sottoscrizione del singolo contratto specifico, l’appaltatore sarà nominato “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”.
ART 29 - NORME DI RINVIO
Il presente procedimento è soggetto, oltreché all’osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto della normativa vigente in materia.
L’impresa aggiudicataria è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante la durata del contratto.
Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e dall’applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.
Per quanto non espressamente previsto dal presente procedimento e dagli atti e documenti da esso richiamati, si farà riferimento alle norme del Codice Civile e della legislazione vigente in materia.
Albino, lì 13/05/2019
Responsabile dell’area Servizi alla Persona Comune di Albino Responsabile dell’Ufficio di Piano Ambito Distrettuale Valle Seriana Xxxxxxx Xxxxxxxxxx