CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI E MICROBIOLOGICI ED IL RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI GIORNALIERI DA PARTE DEL LABORATORIO PRIVATO “POLIAMBULATORIO PRIVATO GAMMA - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL TRIENNIO 2021-2023.
CONTRATTO PER L’ESECUZIONE DI PRELIEVI EMATICI E MICROBIOLOGICI ED IL RITIRO DI CAMPIONI BIOLOGICI GIORNALIERI DA PARTE DEL LABORATORIO PRIVATO “POLIAMBULATORIO PRIVATO GAMMA - LABORATORIO ANALISI CHIMICO-CLINICHE PER IL TRIENNIO 2021-2023.
Premesso:
- che il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n.229 prevede che il Servizio Sanitario Nazionale eroghi livelli di assistenza essenziali ed uniformi, nel rispetto della dignità della persona umana, del bisogno di salute espresso dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale, dell’equità di accesso all’assistenza, della qualità e dell’appropriatezza delle prestazioni, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse utilizzate;
- che, ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 1° del citato D. Lgs. n ° 229/’99, l’erogazione dell’assistenza sanitaria avviene tramite i diversi produttori pubblici e privati accreditati, nel rispetto degli accordi contrattuali con gli stessi stipulati;
- che conseguentemente, ai sensi del successivo articolo 8-bis, comma 2° e 8-quater comma 2°, i contenuti prestazionali ed economici degli accordi contrattuali costituiscono il titolo in virtù del quale i singoli produttori possano operare nell’ambito, per conto e a carico del Sistema Sanitario Nazionale e i cittadini possano liberamente scegliere il luogo di cura;
- che la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxx xx 000 del 1.3.2000, ha attribuito alle Aziende USL la competenza alla stipula dei predetti accordi contrattuali a favore dei cittadini residenti nel proprio ambito territoriale, in coerenza con gli indirizzi regionali in materia;
- che il Laboratorio di analisi chimico cliniche “Gamma” accreditato istituzionalmente,
ha reso disponibile la propria struttura per garantire un numero, precisato al paragrafo 1, di accessi su prenotazione CUP, per l’esecuzione prelievi ematici e microbiologici ed il ritiro di materiali biologici; che l’Azienda USL ritiene opportuno utilizzare tale disponibilità allo scopo di garantire migliori condizioni di accessibilità ai pazienti e una maggiore distribuzione sul territorio delle attività di prelievo
TRA
L’Azienda Unità Sanitaria Locale, con sede in Xxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxx
x. 00, C.F. 02241850367, in persona del Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Cologno 20 Monzese (MI) il 26/12/1954 nella sua qualità di legale rappresentante
E
Il Poliambulatorio privato Gamma - laboratorio analisi chimico - cliniche”, di seguito denominato “il Laboratorio”, con sede legale in Carpi (MO), via Meloni di Quartirolo n.4, Partita IVA 00676240369, nella persona della Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, nato a Modena il 03/05/1946 nella sua qualità di legale rappresentante
Premesso che il presente contratto è redatto in un unico esemplare informatico SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Articolo 1: Oggetto dell’accordo
L’attività prevista dal presente accordo, rientra a tutti gli effetti nel regime di accreditamento ed è pertanto soggetto alla relativa normativa. Il Laboratorio utilizzerà, pertanto, il proprio personale e i beni di consumo, quali disinfettante, cotone, cerotto, lacci emostatici, aghi, farfalle, camicie e/o siringhe, necessari all’esecuzione dei prelievi ematici. I prelievi saranno prenotati presso il CUP (o farmacie o tele&prenota) in numero non superiore a 150 settimanali organizzati su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) salvo diversi accordi definiti a livello
distrettuale. I prelievi, su richiesta del Distretto di riferimento e previa disponibilità del Laboratorio privato, possono essere effettuati anche per gli esami delle curve da carico secondo le quantità e le modalità a tal proposito direttamente concordate, specificando che tali prelievi sono aggiuntivi rispetto a quelli ordinari sopra indicati.
Si precisa che aghi e farfalle e camicie dovranno essere compatibili con il materiale di prelievo fornito dall’AUSL e di seguito specificato. L’Azienda USL fornirà tutti i tipi di provette al fine di garantire la compatibilità con le linee analitiche e pre-analitiche utilizzate nei laboratori di riferimento. Fornirà inoltre i tamponi per i prelievi microbiologici previsti. Il Laboratorio si impegna ad utilizzare il materiale di prelievo previsto secondo le modalità in uso presso il laboratorio ospedaliero di riferimento.
Il numero dei prelievi giornalieri potrà variare in relazione alle modificazioni che potranno intervenire nell’organizzazione aziendale delle attività di Laboratorio.
Tali eventuali variazioni saranno programmate attraverso il sistema di prenotazione a comunicate alle strutture interessate. E’ demandato al Laboratorio l’effettuazione del prelievo, il ritiro dei materiali biologici, dei tamponi orofaringei e la consegna del referto. La prenotazione e la riscossione del ticket, resteranno di competenza dell’Azienda USL. Sarà ancora di competenza della struttura accreditata la verifica dell’avvenuto pagamento del ticket, se dovuto. L’Azienda USL si impegna a non prenotare presso il Laboratorio i bambini di età inferiore a 3 anni, salvo diversi specifici accordi definiti a livello distrettuale. Il Laboratorio si impegna a comunicare l’eventuale sospensione temporanea dell’attività secondo i tempi e le modalità stabiliti nei protocolli operativi concordati con i distretti. Il Laboratorio si impegna a non erogare per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale prestazioni sanitarie diverse da quelle oggetto del presente articolo se non a seguito della stipula di un regolare contratto integrativo. L’attività contrattata deve essere tuttavia
immediatamente sospesa anche parzialmente, nel caso di accertate e comprovate gravi carenze professionali, tecnologiche o strumentali che possano pregiudicare la sicurezza degli assistiti.
Articolo 2: Modalità di esecuzione dell’attività
Al momento della prenotazione (presso gli sportelli del CUP, delle Farmacie o del Tel&prenota) verranno fornite ai pazienti le indicazioni relative alla struttura di destinazione, al giorno ed all’ora dell’appuntamento, alle modalità di pagamento del ticket e di ritiro del referto. Il Laboratorio si impegna a ritirare presso i punti HUB di riferimento il materiale necessario per l’esecuzione dei prelievi (provette ed etichette per le provette predisposte dal laboratorio). Il laboratorio si impegna all’effettuazione dei prelievi prenotati ed al contemporaneo ritiro dei materiali biologici previsti nei tempi e secondo le modalità concordate. La modalità di gestione di campioni biologici consegnati in modo differito rispetto all’esecuzione del prelievo dovrà essere concordata con la struttura laboratoristica di riferimento. Il Laboratorio si impegna a consegnare presso i punti HUB di riferimento i prelievi effettuati ed i materiali biologici ritirati, secondo le modalità e gli orari concordati. Il Laboratorio consegnerà i referti rispettando le circolari aziendali vigenti. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa riferimento agli specifici protocolli organizzativi definiti a livello aziendale.
Articolo 3: Requisiti di qualità
Il Laboratorio si impegna a che le attività programmate siano rese con continuità e regolarità per l’intero periodo di validità del contratto, nel rispetto di requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, protezionistico, di sicurezza strutturale, ambientale, tecnologica, di professionalità e di qualità globale.
Si impegna inoltre:
- a dare immediata comunicazione ai responsabili della AUSL delle interruzioni che, per carenza dei predetti requisiti, ovvero per giusta causa o per giustificato motivo dovessero intervenire nell’erogazione delle prestazioni;
- a fornire una corretta informazione al paziente sulla modalità di accesso e sulla tipologia di prestazioni che la stessa può erogare per conto e a carico del SSN;
- a rendere realizzabile la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per gli aspetti di umanizzazione e di corretta relazione con il paziente, che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica ed amministrativa;
- a fornire la documentazione antimafia, laddove venga richiesta, nei tempi e secondo le modalità previsti dall’AUSL.
Articolo 4: Rapporti economici
L’Azienda USL corrisponderà al Laboratorio i seguenti compensi tariffari:
a) € 4,00 per ogni accesso comprendente, il prelievo, il ritiro di eventuali campioni biologici e la consegna del referto. La tariffa ammonta ad € 3,82 solo nel caso in cui il Laboratorio non sia tenuto a consegnare il referto per scelte organizzative del distretto. Il Laboratorio, previa intesa, si impegna ad adeguarsi alle nuove disposizioni organizzative dell’AUSL che dovessero intervenire nel corso di validità del contratto.
b) € 3,28 per ogni tampone orofaringeo;
c) a partire dal 01/07/2021, € 26,56 per l’effettuazione di tre prelievi, a distanza di un ora, per l’esame delle curve da carico a donne gravide: tale tariffa è comprensiva anche della soluzione glucosata che resta a carico del Laboratorio. Fino al 30/06/2021 verrà applicata la tariffa pari a € 16,64.
In caso di prenotazione ed esecuzione di curva da carico di glucosio ed altri esami ematici allo stesso utente, al Laboratorio sarà corrisposto unicamente il compenso
per la curva da carico di glucosio. Si intende infatti che il prelievo eseguito per la determinazione della glicemia basale sia sufficiente anche per l'effettuazione delle altre determinazioni.
Le tariffe sono superiori rispetto a quelle previste dal nomenclatore tariffario in quanto comprensive, oltre che della consegna del referto e attività connesse, anche della conservazione e del trasporto dei prelievi e dei materiali biologici al punto Hub di cui all’art.2. Il numero dei prelievi di cui al paragrafo 1, è da intendersi come numero massimo dei prelievi prenotabili presso il Laboratorio e non come numero di prelievi garantito. Il Laboratorio emetterà fatturazione mensile relativa all’attività eseguita, evidenziando separatamente il numero dei prelievi ematici ed il numero dei prelievi microbiologici. L’Azienda USL effettuerà le liquidazioni nei tempi e nei modi risultanti dalla normativa vigente, basandosi, per le opportune verifiche, sulle statistiche di attività fornite dai laboratori di analisi di riferimento. In corso di validità del contratto il Laboratorio si impegna ad applicare i criteri e le modalità di rendicontazione dell'attività svolta indicati dall'Azienda USL, anche ai fini della fatturazione delle prestazioni eseguite.
Articolo 5: Incompatibilità' – Altri Obblighi – Clausola risolutiva L’Azienda USL, ai sensi della L. 190/2012 e del d.lgs 33/2013 ss.mm.ii., dichiara di aver adottato con Delibera n. 115 del 31.03.2021 il "Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023" e con delibera n. 143 del 29.08.2018 il "Codice di Comportamento Aziendale" di cui al DPR. 62/2013. Tali atti risultano pubblicati sul sito internet aziendale e sono accessibili all’indirizzo: xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxx
xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxx
L’Azienda USL e il Laboratorio si impegnano a dare piena attuazione delle regole e
principi in essi contenuti.
Il Laboratorio, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa nazionale vigente e dall’art. 7 dell’Accordo RER/ANISAP, si dichiara consapevole che è fatto divieto alle strutture private accreditate di prevedere nel proprio organico, in toto o parzialmente, consulenti, personale medico e non, in posizione di incompatibilità, che si deve intendere riferito all'attività professionale sanitaria ivi compresa l'attività libero-professionale nei confronti di pazienti paganti in proprio.
Con cadenza annuale e ogni qualvolta si verifichino modifiche in seno all'organico, la struttura privata si impegna a fornire all' Azienda USL l’elenco nominativo del personale dipendente e dei propri collaboratori. Tramite i propri funzionari opportunamente identificabili, l'Azienda USL potrà effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, eventuali ispezioni presso la struttura ai fini dell'accertamento di quanto previsto dal presente articolo. L’accertata esistenza delle situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa formale diffida all’eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e successiva perdurante inadempienza. La valutazione operata dall’Azienda sulla gravità dell'inadempimento ai fini dell’applicazione della Clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. citato, dovrà tenere conto della comprovata buona fede nell’esecuzione del contratto da parte del Laboratorio privato. Inoltre, il Laboratorio si impegna:
- all’osservanza di quanto previsto dall’'art . 41, comma 6, del decreto legislativo n. 33 del 24 marzo 2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che si declina ulteriormente: si impegna espressamente a prevedere sul proprio sito aziendale, nell'apposita sezione denominata «Liste di attesa», », i criteri di
formazione delle liste di attesa, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata, secondo i tempi e le modalità concordati con l’Azienda USL;
- all’osservanza di quanto previsto dall’'art. 53, comma 16 ter, del Decreto legislativo
n. 165/2001, che si declina ulteriormente: si impegna espressamente a non impiegare nella propria struttura il personale che, negli ultimi tre anni di servizio, ha esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Azienda nei confronti della Struttura medesima. Tale vincolo si protrae nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego presso l’Azienda. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto al Laboratorio che li avesse conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Articolo 6: Normativa in materia di protezione dei dati personali L’Azienda USL di Modena e il Poliambulatorio privato Gamma, danno reciprocamente atto che ciascuna parte resta Titolare autonomo del trattamento dei dati dei pazienti, impegnandosi al rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.) ed in particolare dei principi di liceità e di minimalizzazione del trattamento.
Ciascuna parte si impegna altresì ad adottare le misure tecniche e organizzative più opportune per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati e per facilitare lo scambio delle informazioni e del materiale documentale utile alla corretta erogazione delle prestazioni sanitarie, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di flussi informativi.
Le parti concordano inoltre che ciascuna sarà responsabile della corretta
applicazione della citata normativa, manlevando sin da ora l'altra parte da qualsiasi e qualsivoglia conseguenza negativa, anche indiretta (ivi compresi eventuali danni di immagine), che dovesse derivare da un parziale o mancato adeguamento alla normativa stessa.
Le parti infine danno atto che, con espresso riferimento al servizio di prenotazione delle prestazioni tramite SSN, eventualmente erogato dal Poliambulatorio privato Gamma sul sistema di prenotazione ISESWEB messo a disposizione dall’Azienda USL di Modena, quest’ultima resta unico Titolare del trattamento, provvedendo a designare con atto separato il Poliambulatorio privato Gamma quale Responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR e a fornire le necessarie indicazioni affinché il trattamento dei dati personali sia conforme ai requisiti del GDPR, e idoneo a tutelare i diritti degli interessati.
Articolo 7: Validità
La validità del presente contratto è triennale e decorre dal 01/01/2021 al 31/12/2023, fatta salva la necessità di procedere a modifiche, anche in corso d’anno, in conseguenza di nuove e diverse disposizioni normative o programmatiche, nazionali, regionali o locali. Per garantire senza soluzione di continuità l’attività assistenziale, si conviene che il presente contratto, nelle more della rinegoziazione, venga automaticamente prorogato fino a disposizioni dell'AUSL e comunque non oltre il 30 giugno 2024. Le eventuali novità normative, nazionali e regionali, saranno applicate di diritto comportando la decadenza automatica di tutte le clausole del presente contratto incompatibili con le stesse. La validità dell’accordo è condizionata dalla permanenza dei presupposti di autorizzazione e accreditamento della struttura. L’Azienda USL, inoltre, si riserva la facoltà di recesso immediato dal contratto nel caso in cui, nella gestione e proprietà del Laboratorio, vengano accertate infiltrazioni
mafiose da parte della Prefettura.
Articolo 8: Foro competente
Per tutte le controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del presente contratto è competente il Foro di Modena. Le parti si impegnano, tuttavia, ad esperire preventivamente una bonaria composizione.
Articolo 9: Registrazione e regime fiscale
Il presente contratto viene sottoscritto con firma digitale giusta la previsione di cui all’art. 6, co. 6 del D.L. 145/2013 convertito con L. 9/2014. L’imposta di bollo sull’originale informatico, di cui all’art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del
D.P.R. n. 642/1972, è assolta dall’AUSL di Modena; le spese di bollo sono a carico della controparte. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.
Articolo 10: Norma di rinvio
Per tutto quanto non concordato con il presente accordo si rinvia ai protocolli operativi distrettuali, alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale in quanto applicabili.
Articolo 11: Clausole vessatorie
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte dichiara di avere preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente l’articolo 5 e l'articolo 8 del presente contratto.
La parte contraente che accetta la deroga
Modena, lì
Per l’Azienda USL Per il Laboratorio Gamma
Il Direttore Generale Il Legale Rappresentante
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Imposta di bollo assolta come documento informatico, ai sensi del DMEF 17 Giugno 2014.
Importo bollo € 32,00