SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
Città Metropolitana di Catania
Rep. n. del
OGGETTO: LAVORI URGENTI DI MANURENZIONE STRAORDINARIA
DELLA SP 28/II
CUP:
CIG .
R E P U B B L I C A I T AL I AN A
L’anno duemila , il giorno
del mese di
, in Catania, in via Prefettura n° 14, avanti a me xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nella qualità di Segretario Generale, autorizzato a rogare nella forma pubblica amministrativa gli atti nei quali la Città Metropolitana di Catania è parte, si sono costituiti i Signori:
– Dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Leonforte (EN) il 6 marzo 1958, nella sua qualità di Dirigente del 5° Servizio “Appalti” del II Dipartimento della Città Metropolitana di Catania [inserire identificativo della Stazione Appaltante] avente sede in Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, Codice Fiscale 00397470873, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della suddetta Città Metropolitana di Catania [inserire identificativo della Stazione Appaltante], che nel contesto del presente atto potrà essere chiamato per brevità anche “Stazione Appaltante” o “Committente”;
– , nato/a a ( ) il , in qualità di dell’impresa , avente sede legale a ( ) in Via n. , Codice Fiscale
, P. IVA ,
che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario”.
I predetti comparenti, della cui identità personale io segretario rogante sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.
PREMESSO CHE
a) con [indicare gli estremi del provvedimento di aggiudicazione], a seguito di gara con procedura ed aggiudicazione con il criterio i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa , per il prezzo complessivo di € (euro ),
oltre Iva, di cui € (euro ) per costi
relativi alla attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante e non
assoggettati a ribasso d’asta, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al % ( per cento) su ;
b) [eventuali altri richiami alle procedure di affidamento]
c) in relazione all’aggiudicatario dell’appalto è stata favorevolmente effettuata la verifica dei requisiti ai sensi dell’ art. 86 del Codice tramite il Sistema AVCPass;
d) ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 è stata acquisita la documentazione antimafia mediante
;
e) ai sensi dell’art. 32 del Codice si rende necessario stipulare il contratto in relazione all’appalto in oggetto, essendo trascorso il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato art. 32;
f) con la firma del presente contratto l’appaltatore dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché l’insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e i tecnici incaricati della Città Metropolitana di Catania;
g) il dott. Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx [il rappresentante della Stazione Appaltante], nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.
Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto segue:
Art.1
Oggetto del contratto
1. La Stazione Appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo ai lavori di “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della SP 28/II ”
2. L’appaltatore si impegna all’esecuzione dei suddetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed assume ogni connessa responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori affidati.
Art. 2
Norme regolatrici del contratto
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:
a) il Capitolato Speciale d’Appalto;
b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo, le eventuali relazioni geologiche e di indagine, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
c) l’elenco dei prezzi unitari di cui al progetto esecutivo;
d) il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
e) l’offerta, sia tecnica che economica, presentata dall’appaltatore, completa di tutti i relativi allegati;
f) [eventuale] l’accordo protocollo del con cui le parti hanno liberamente concordatWo, ai sensi dell’art. 4 – commi 4 e 6 – del D.Lgs. n. 231/2002, i termini di verifica delle prestazioni affidate e di pagamento delle rate di acconto e di saldo;
g) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs. n. 50/2016.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato Speciale d’Appalto: esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i documenti sopra elencati dalla lettera a) alla lettera e)
[oppure dalla lettera a) alla lettera f)]che poi sono stati depositati agli atti del .
Art.3
Ammontare del contratto
1. L’importo contrattuale del presente appalto ammonta a € (euro
), oltre IVA, al netto del ribasso d’asta del % ( per cento), di cui € (euro
) per costi relativi all’attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione Appaltante e non assoggettati a ribasso d’asta.
2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell’art. 32, comma 14, del Codice.
3. Il contratto è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1 – lett. eeeee), del Codice. L’importo del contratto, pertanto può variare, sia in aumento che in diminuzione, in base alle quantità delle prestazioni e dei lavori effettivamente eseguiti, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 e dell’articolo 149 del Codice e le condizioni previste dal presente CSA.
4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice.
5. Il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d’asta mentre per i costi relativi all’attuazione delle misure di sicurezza costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell’elenco dei prezzi unitari di progetto
Art. 4
Invariabilità del corrispettivo
1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
Art. 5
Pagamenti
1. I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere con le modalità operative di pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dall’appaltatore al
rispettando gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.
2. All’appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori in conformità con le indicazioni contenute nell’art. del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. L’appaltatore avrà diritto alla corresponsione di una anticipazione in misura pari al 20% (venti per cento) del prezzo dell’appalto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La suddetta anticipazione verrà eventualmente corrisposta e progressivamente recuperata in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
4. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.
5. I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del corrispettivo sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della
sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all’appaltatore ed all’eventuale applicazione delle disposizioni dell’art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 103 – comma 6 – del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Il pagamento dell’ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
8. Resta però stabilito che qualora l'opera sia finanziata con Fondi di Programmi Comunitari (UE), Fondi di programmi nazionali e Regionali, mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, l'effettivo pagamento dell’anticipazione, degli acconti e del saldo è subordinato all'erogazione alla stazione appaltante dei relativi importi. Pertanto i termini di pagamento indicati nel presente articolo decorrono dalla data di valuta del titolo di spesa accreditato dai soggetti finanziatori suddetti a favore dell’Amministrazione presso la competente sezione di Tesoreria Provinciale
Art. 6
Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore
1. Nell’esecuzione dei lavori l’appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei documenti di gara e nel progetto esecutivo; egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai lavori ed alle prestazioni affidate.
2. L’impresa, altresì, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.
Art. 7
Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx n. 81/2008.
2. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.
3. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 8
Tempo utile per l’ultimazione dei lavori.
Programma di esecuzione. Sospensioni e riprese dei lavori
1. Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è fissato in giorni 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi dell’art. 107 del Codice.
2. L’Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori. Egli sarà tenuto ad elaborare ed a consegnare alla Stazione Appaltante il programma di esecuzione dei lavori, in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto e della vigente legislazione in materia.
3. Prima dell’inizio dei lavori, l’appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio dettagliato programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.
4. Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate dall’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. 12 e 13 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 9
Penali e Premio di accelerazione
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’ultimazione delle opere verrà applicata una penale giornaliera pari a € 50,00 (cinquanta) dell’ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) del medesimo importo, come previsto dall’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.
2. L’importo delle eventuali penali verrà detratto in conformità alle disposizioni dell’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto.
3. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell’apposito programma dei lavori.
4. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, il R.U.P. promuoverà l’avvio delle procedure per la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 10.
5. In relazione al presente appalto non è previsto alcun premio di accelerazione.
Art. 10
Recesso e Risoluzione
1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell’art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:
a) l’eventuale ritardo nell’inizio dei lavori oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;
b) l’eventuale ritardo nell’ultimazione dei lavori tale da determinare l’applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell’importo di contratto;
c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché l’inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
d) la frode nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;
e) l’inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
g) la sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
i) il subappalto non autorizzato, l’associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
l) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;
m) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;
n) la perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all’articolo 9, è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall’appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all’art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.
4. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall’art. 109 del Codice.
Art. 11
Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva), per l’importo di € ( ) mediante polizza
n.
rilasciata dalla
in data
, [eventuale] beneficiando delle riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice.
2. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante dovesse procedere alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
3. La garanzia è valida fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino all’avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 12
Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione
1. L’affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell’ente committente, quanto a terzi, nel corso dell’esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l’ ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventua
lmente rivolta da terzi.
2. L’appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Tale assicurazione deve essere rispondente alle disposizioni dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e/o alle disposizioni del Capitolato Speciale d’Appalto qualora più restrittive.
3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 13
Collaudo, gratuita manutenzione
1. Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato.
2. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo l’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e le correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
4. L’appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le
opere ultimate.
Art. 14
Divieto di cessione del contratto
1. È vietata la cessione del contratto ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici.
Art. 15
Subappalto
Il subappalto è regolato dalle disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L’affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L’ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
Art. 16
Spese di contratto e trattamento fiscale
1. Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica amministrativa, dinanzi al in qualità di Ufficiale rogante.
2. L’Appaltatore è tenuto a rimborsare, ove dovute, le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dei documenti di gara.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell’appaltatore, senza diritto di rivalsa.
4. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede che la relativa registrazione avvenga a tassa fissa.
Art.17
Controversie
1. In conformità a [indicare gli estremi del provvedimento motivato dell’organo di governo dell’Amministrazione aggiudicatrice] tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono deferite alla competenza di un collegio arbitrale, composto da tre membri, che deciderà secondo diritto, in modo rituale.
2. La procedura di arbitrato è disciplinata dalla disposizioni dell’art. 209 del Codice. La sede dell’arbitrato è la città di .
3. La richiesta di arbitrato deve contenere chiaramente i termini della controversia.
4. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice, che non siano sottoposte alla procedura di arbitrato saranno deferite al giudice ordinario del foro di ai sensi dell’art. 204 del Codice.
Art. 18
Domicilio dell’appaltatore
1. A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l’appaltatore elegge il proprio domicilio a
, in Via
n. nella sede de .
Art. 19
Rinvio
1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la
parte ancora vigente, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, al D.Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall’ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell’affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore dei Lavori.
2. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto ed ai relativi allegati, al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed all’offerta dell’appaltatore, che – sottoscritti dalle parti – risultano depositati in atti ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.
* * *
Io sottoscritto, , a richiesta delle Parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto che, ad alta ed intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Lo confermano, pertanto, in ogni parte con sottoscrizione autografa che sarà acquisita digitalmente ai sensi dell’art. 52 bis della Legge n. 89/1913. Tale atto sarà quindi firmato digitalmente dal sottoscritto .
Per la Stazione Appaltante
Per l’Impresa
Il