REGOLAMENTO ARBITRALE
REGOLAMENTO ARBITRALE
Azienda Speciale della Camera di Commercio
Industria Artigianato Agricoltura di Milano
REGOLAMENTO ARBITRALE
In vigore dal 1° gennaio 2004
INDICE
MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE Pag. 5
PREAMBOLO - LA CAMERA ARBITRALE 6
Funzioni e organi della Camera Arbitrale 6
Il Consiglio Arbitrale 6
La Segreteria Generale 7
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 7
Art. 1 - Applicazione del Regolamento 7
Art. 2 - Norme applicabili al procedimento 8
Art. 3 - Norme applicabili al merito della controversia 8
Art. 4 - Sede dell’arbitrato 8
Art. 5 - Lingua dell’arbitrato 8
Art. 6 - Deposito e trasmissione degli atti 8
Art. 7 - Termini 9
Art. 8 - Riservatezza 9
Art. 9 - Arbitrati regolati dalla legge italiana 9
TITOLO II – LA FASE INIZIALE 9
Art. 10 - Domanda di arbitrato 9
Art. 11 - Memoria di risposta 10
Art. 12 - Domanda riconvenzionale 10
Art. 13 - Procedibilità dell’arbitrato 11
TITOLO III - IL TRIBUNALE ARBITRALE 11
Art. 14 - | Numero degli arbitri | 11 |
Art. 15 - | Nomina degli arbitri | 11 |
Art. 16 - | Nomina degli arbitri nell’arbitrato con pluralità di parti | 12 |
Art. 17 - | Incompatibilità | 12 |
Art. 18 - | Accettazione degli arbitri | 12 |
Art. 19 - | Dichiarazione di indipendenza e conferma degli arbitri | 12 |
Art. 20 - | Ricusazione degli arbitri | 13 |
Art. 21 - | Sostituzione degli arbitri | 13 |
Art. 22 - | Incompetenza del Tribunale Arbitrale | 13 |
Art. 23 - | Irregolare formazione del Tribunale Arbitrale | 13 |
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TITOLO IV – IL PROCEDIMENTO 14
Art. 24 - Costituzione del Tribunale Arbitrale 14
Art. 25 - Poteri del Tribunale Arbitrale 14
Art. 26 - Ordinanze del Tribunale Arbitrale 14
Art. 27 - Udienze 14
Art. 28 - Istruzione probatoria 15
Art. 29 - Consulenza tecnica 15
Art. 30 - Domande nuove 15
Art. 31 - Precisazione delle conclusioni 15
Art. 32 - Transazione e rinuncia agli atti 16
TITOLO V - IL LODO ARBITRALE 16
Art. 33 - Deliberazione del lodo 16
Art. 34 - Forma e contenuto del lodo 16
Art. 35 - Deposito e comunicazione del lodo 16
Art. 36 - Termine per il deposito del lodo definitivo 17
Art. 37 - Lodo parziale e lodo non definitivo 17
Art. 38 - Correzione del lodo 17
TITOLO VI - LE SPESE DEL PROCEDIMENTO 17
Art. 39 - Valore della controversia 17
Art. 40 - Spese del procedimento 18
Art. 41 - Versamenti anticipati e finali 18
Art. 42 - Mancato pagamento 19
TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE 19
Art. 43 - Entrata in vigore 19
ALLEGATO A 20
Criteri di determinazione del valore della controversia 20
ALLEGATO B 21
Onorari della Camera Arbitrale: attività comprese ed attività escluse 21
CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO 22
TARIFFE
CONSIGLIO ARBITRALE
I componenti
SEGRETERIA GENERALE
I componenti
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MODELLI DI CONVENZIONE ARBITRALE
Le convenzioni arbitrali - clausole compromissorie e compromessi arbitrali - qui indicate costituiscono solo alcuni modelli di base, utilizzabili per deferire una controversia derivante da un contratto o da altri atti ad un arbitrato amministrato.
XXXXXXXX PER ARBITRO UNICO
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà com- posto da un arbitro unico nominato in conformità a tale Regolamento.
CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale.
CLAUSOLA PER ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà com- posto, indipendentemente dal numero delle parti, da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale.
CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quel- le relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o con- tro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno risolte mediante arbi- trato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i dalla Camera Arbitrale.
L’arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto.
CLAUSOLA PER ARBITRATO INTERNAZIONALE
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà com- posto da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.
Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge ... (oppure: secondo equità). La sede dell’arbitrato sarà ...
La lingua dell’arbitrato sarà ...
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COMPROMESSO ARBITRALE
I sottoscritti ............................................ e .................................................
premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto
......................................................................................................................
......................................................................................................................
convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico/ tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento.
(Data)
(Firma)
(Firma)
PREAMBOLO - LA CAMERA ARBITRALE
FUNZIONI E ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE
1. La Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, istituita presso la Camera di Commercio di Milano, svolge le seguenti fun- zioni:
a. amministra i procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento;
b. su istanza delle parti, nomina gli arbitri in procedimenti non amministrati secondo il Regolamento;
c. amministra procedimenti di arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (Uncitral);
d. su istanza delle parti, nomina gli arbitri secondo il Regolamento Uncitral.
2. La Camera Arbitrale svolge le funzioni previste dal Regolamento mediante il Consiglio Arbitrale e la Segreteria Generale.
IL CONSIGLIO ARBITRALE
1. Il Consiglio Arbitrale ha competenza generale su tutte le materie attinenti all’amministrazione dei procedimenti di arbitrato e adotta tutti i relativi provvedimenti, salve le competenze attribuite dal Regolamento alla Segreteria Generale.
2. Il Consiglio Arbitrale è composto da un presidente e da altri sei membri, tra i quali è scelto un vicepresidente, nominati per un qua- driennio dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale.
3. Il Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale può nomi- nare membri del Consiglio Arbitrale, in aggiunta a quelli previsti dal comma 2, sino a due esperti stranieri.
4. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza dei precedenti, dal membro più anziano.
5. Le riunioni del Consiglio Arbitrale sono valide con la presenza della metà più uno dei membri.
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6. Le riunioni del Consiglio Arbitrale possono svolgersi anche median- te videotelefono.
7. Il Consiglio Arbitrale delibera a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto del presidente della riunione.
8. Nei casi di urgenza, il presidente del Consiglio Arbitrale può adotta- re i provvedimenti relativi all’amministrazione dei procedimenti arbitrali di competenza del Consiglio Arbitrale, informandone il Consiglio nella prima riunione successiva.
LA SEGRETERIA GENERALE
1. La Segreteria Generale svolge le funzioni attribuite dal Regolamento, adottando i relativi provvedimenti. Inoltre la Segreteria Generale:
a. agisce come segreteria del Consiglio Arbitrale, curando la verba- lizzazione delle sue sedute e sottoscrivendone i provvedimenti;
b. riferisce al Consiglio Arbitrale sullo stato dei procedimenti arbi- trali;
c. comunica i provvedimenti del Consiglio Arbitrale e i propri prov- vedimenti alle parti e al Tribunale Arbitrale, nonché ad ogni altro destinatario dei medesimi;
d. riceve dalle parti e dal Tribunale Arbitrale tutti gli atti scritti e i documenti;
e. forma e conserva i fascicoli dei procedimenti arbitrali;
f. compie le comunicazioni richieste dal Consiglio Arbitrale e dal Tribunale Arbitrale;
x. xxxxxxxx alle parti, a loro richiesta, copia conforme degli atti e dei documenti, nonché attestazioni e certificazioni relative al proce- dimento arbitrale;
2. La Segreteria Generale svolge le sue funzioni tramite il Segretario Generale, il Vicesegretario Generale o i funzionari delegati.
I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il Regolamento è applicato se la convenzione arbitrale o altra con- venzione tra le parti ne prevede l’applicazione. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Milano o alla Camera di Commercio di Milano, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento.
2. Al di fuori di quanto previsto dal comma 1, il Regolamento è appli- cato se ricorrono le seguenti condizioni:
a. una parte deposita una domanda di arbitrato sottoscritta perso- nalmente dalla parte stessa e contenente la proposta di ricorrere ad un arbitrato disciplinato dal Regolamento;
b. l’altra parte accetta tale proposta, con dichiarazione sottoscritta per- sonalmente, entro il termine indicatole dalla Segreteria Generale.
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ART. 2 – NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento arbitrale è retto dal Regolamento, in subordine dalle regole fissate di comune accordo dalle parti, in ulteriore subordine dalle regole fissate dal Tribunale Arbitrale.
2. In ogni caso, è fatta salva l’applicazione delle norme inderogabili applicabili al procedimento arbitrale.
3. In ogni caso, è attuato il principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti.
ART. 3 – NORME APPLICABILI AL MERITO DELLA CONTROVERSIA
1. Il Tribunale Arbitrale decide il merito della controversia secondo diritto se le parti non hanno espressamente previsto che decida secondo equità.
2. Il Tribunale Arbitrale decide secondo le norme scelte dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
3. In difetto della concorde indicazione prevista dal comma 2, il Tribunale Arbitrale sceglie le norme con cui il rapporto è più stret- tamente collegato.
4. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale tiene conto degli usi del com- mercio.
ART. 4 - SEDE DELL’ARBITRATO
1. La sede dell’arbitrato è fissata dalle parti nella convenzione arbitra- le.
2. In mancanza, la sede dell’arbitrato è Milano.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il Consiglio Arbitrale può fissare la sede dell’arbitrato in altro luogo, in Italia o all’estero, tenu- to conto delle richieste delle parti e di ogni altra circostanza.
4. Il Tribunale Arbitrale può prevedere che si svolgano in luogo diver- so dalla sede udienze o altri atti del procedimento.
ART. 5 - LINGUA DELL’ARBITRATO
1. La lingua dell’arbitrato è scelta di comune accordo dalle parti nella convenzione arbitrale o successivamente sino alla costituzione del Tribunale Arbitrale.
2. In difetto di accordo tra le parti, la lingua dell’arbitrato è determi- nata dal Tribunale Arbitrale. La Segreteria Generale indica la lingua in cui devono essere redatti gli atti anteriori a tale determinazione.
3. Il Tribunale Arbitrale può autorizzare la produzione di documenti redatti in una lingua diversa da quella dell’arbitrato e può ordinare che i documenti siano accompagnati da una traduzione nella lingua dell’arbitrato.
ART. 6 - DEPOSITO E TRASMISSIONE DEGLI ATTI
1. Le parti devono depositare gli atti e i documenti presso la Segreteria Generale in un originale per la Camera Arbitrale, in un originale per ciascuna altra parte e in tante copie quanti sono gli arbitri. La Segreteria Generale indica il numero di copie nel caso in cui il numero degli arbitri non sia ancora definito.
2. Se non è diversamente previsto dal Regolamento, la Segreteria
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Generale trasmette alle parti, agli arbitri, ai consulenti tecnici e ai terzi gli atti e le comunicazioni loro destinate con lettera raccoman- data ovvero con ogni altro mezzo idoneo alla loro ricezione.
ART. 7 – TERMINI
1. I termini previsti dal Regolamento o fissati dal Consiglio Arbitrale, dalla Segreteria Generale o dal Tribunale Arbitrale non sono a pena di decadenza, se la decadenza non è espressamente prevista dal Regolamento o stabilita dal provvedimento che li fissa.
2. Il Consiglio Arbitrale, la Segreteria Generale e il Tribunale Arbitrale possono prorogare, prima della loro scadenza, i termini da essi fis- sati. I termini fissati a pena di decadenza possono essere prorogati soltanto per gravi motivi ovvero con il consenso di tutte le parti.
3. Nel computo dei termini non si calcola il giorno iniziale. Se il ter- mine scade il sabato o un giorno festivo, esso è prorogato al giorno successivo non festivo.
ART. 8 – RISERVATEZZA
1. La Camera Arbitrale, il Tribunale Arbitrale e i consulenti tecnici sono tenuti a mantenere riservata ogni notizia o informazione relativa al procedimento.
2. Il lodo può essere pubblicato solo se le parti abbiano autorizzato per iscritto la Camera Arbitrale.
ART. 9 – ARBITRATI REGOLATI DALLA LEGGE ITALIANA
1. Se l’arbitrato è regolato dalla legge italiana e le parti non l’hanno espressamente qualificato come “irrituale” nella convenzione arbi- trale, esso è rituale.
2. Se l’arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita in atto costitutivo o in statuto di società, anche in deroga a quanto previsto nella clausola, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del Tribunale Arbitrale, designando un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la clausola non richieda la designazione di un collegio.
II - LA FASE INIZIALE
ART. 10 - DOMANDA DI ARBITRATO
1. L’attore deve depositare presso la Segreteria Generale la domanda di arbitrato.
2. La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di pro- cura e contiene ovvero è accompagnata da:
a. il nome e il domicilio delle parti;
b. una descrizione della controversia e delle domande con l’indica- zione del relativo valore economico;
c. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbi- tri e sulla loro scelta;
d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga utile alle- gare;
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e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
f. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
g. la convenzione arbitrale.
3. La Segreteria Generale trasmette la domanda di arbitrato al conve- nuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su xxxxxx- sta dell’attore, la Segreteria Generale esegue la trasmissione median- te notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. L’attore può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stessa presso la Segreteria Generale.
ART. 11 - MEMORIA DI RISPOSTA
1. Il convenuto deve depositare presso la Segreteria Generale la memo- ria di risposta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di arbitrato trasmessa dalla Segreteria Generale. Tale termine può esse- re prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
2. La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito di pro- cura e contiene ovvero è accompagnata da:
a. nome e domicilio del convenuto;
b. l’esposizione, anche breve e sommaria, della difesa;
c. la nomina dell'arbitro o le indicazioni utili sul numero degli arbi- tri e sulla loro scelta;
d. l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
e. le eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia ovvero sulla pronuncia secondo equità, sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato;
f. la procura conferita al difensore, se questo è stato nominato;
3. La Segreteria Generale trasmette la memoria di risposta all’attore entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la Segreteria Generale esegue la trasmissione mediante notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenu- to può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta all’at- tore, fermo restando il deposito della memoria stessa presso la Segreteria Generale.
4. Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di risposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.
ART. 12 - DOMANDA RICONVENZIONALE
1. Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre domande riconvenzionali, indicandone il valore economico.
2. Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore può depositare presso la Segreteria Generale una memoria di replica entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di risposta. Tale ter- mine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. La Segreteria Generale trasmette la memoria di replica dell’attore al convenuto entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito.
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ART.13 – PROCEDIBILITÀ DELL’ARBITRATO
1. Se una parte contesta l’applicabilità del Regolamento, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità o l’improcedibilità dell’arbitrato.
2. Se il Consiglio Arbitrale dichiara la procedibilità dell’arbitrato, rima- ne impregiudicata ogni decisione del Tribunale Arbitrale al riguardo.
III - IL TRIBUNALE ARBITRALE
ART. 14 - NUMERO DEGLI ARBITRI
1. Il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico o da un colle- gio con un numero dispari di arbitri.
2. In assenza di un accordo delle parti sul numero degli arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto da un arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Arbitrale può deferire la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene opportuno per la complessità o per il valore della controversia.
3. Se la convenzione arbitrale prevede un collegio arbitrale senza indi- care il numero dei membri, il Tribunale Arbitrale è composto da tre membri.
4. Se la convenzione arbitrale prevede un numero pari di arbitri, il Tribunale Arbitrale è composto dal numero dispari di arbitri supe- riore.
ART. 15 - NOMINA DEGLI ARBITRI
1. Gli arbitri sono nominati secondo le regole stabilite dalle parti nella convenzione arbitrale.
2. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
3. Se le parti hanno stabilito di nominare l’arbitro unico di comune accordo senza indicare un termine, tale termine viene assegnato dalla Segreteria Generale. Se l’accordo tra le parti non viene rag- giunto, l’arbitro unico è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Se non è diversamente stabilito nella convenzione arbitrale, il colle- gio arbitrale è così nominato:
a. ciascuna parte, nella domanda di arbitrato e nella memoria di risposta, nomina un arbitro; se la parte non vi provvede, l’arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
b. Il presidente del Tribunale Arbitrale è nominato dal Consiglio Arbitrale. Le parti possono stabilire che il presidente sia nomina- to di comune accordo dagli arbitri già nominati dalle stesse. Se gli arbitri non vi provvedono entro il termine indicato dalle parti o, in mancanza, assegnato dalla Segreteria Generale, il presidente è nominato dal Consiglio Arbitrale.
5. Se le parti hanno diversa nazionalità o domicilio in Stati diversi, il Consiglio Arbitrale nomina quale arbitro unico o quale presidente del Tribunale Arbitrale una persona di nazionalità terza, salva diver- sa e concorde indicazione delle parti.
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ART. 16 - NOMINA DEGLI ARBITRI NELL’ARBITRATO CON PLURALITÀ DI PARTI
Anche in deroga a quanto previsto nella convenzione arbitrale, se la domanda è proposta da più parti o contro più parti, il Consiglio Arbitrale nomina tutti i componenti del Tribunale Arbitrale, designan- do un arbitro unico qualora lo ritenga opportuno e la convenzione arbitrale non richieda la designazione di un collegio. Tuttavia, se le parti si raggruppano inizialmente in due sole unità, nominando ciascu- na unità un arbitro come se la controversia avesse due sole parti ed accettando che il Tribunale Arbitrale sia formato da tre membri, il Consiglio Arbitrale nomina il solo presidente.
ART. 17 – INCOMPATIBILITÀ
Non possono essere nominati arbitri:
a. i membri del Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale;
b. i membri del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale;
c. i revisori dei conti della Camera Arbitrale;
d. i dipendenti della Camera Arbitrale;
e. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con le persone indicate sub a, b, c.
ART. 18 - ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI
La Segreteria Generale comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di accetta- zione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.
ART. 19 - DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E CONFERMA DEGLI ARBITRI
1. Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono trasmettere alla Segreteria Generale la dichiarazione di indipendenza.
2. Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare, preci- sandone periodo e durata:
a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rilevante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;
b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo all'oggetto della controversia;
c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere.
3. La Segreteria Generale trasmette copia della dichiarazione di indi- pendenza alle parti. Ciascuna parte può comunicare le proprie osser- vazioni scritte alla Segreteria Generale entro dieci giorni dalla rice- zione della dichiarazione.
4. Decorso il termine previsto dal comma 3, l’arbitro è confermato dalla Segreteria Generale se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza rilievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In ogni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Arbitrale.
5. La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione, se si rende neces- sario per fatti sopravvenuti o su richiesta della Segreteria Generale.
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ART. 20 - RICUSAZIONE DEGLI ARBITRI
1. Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusazione degli arbitri per ogni motivo idoneo a porre in dubbio la loro indi- pendenza o imparzialità.
2. L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria Generale entro dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipendenza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.
3. L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla Segreteria Generale che assegna loro un termine per l’invio di eventuali osser- vazioni.
4. Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Arbitrale.
ART. 21 - SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI
1. L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nelle seguenti ipotesi:
a. l’arbitro non accetta l’incarico o vi rinuncia dopo aver accettato;
b. l’arbitro non è confermato;
c. il Consiglio Arbitrale accoglie l’istanza di ricusazione proposta nei confronti dell’arbitro;
d. il Consiglio Arbitrale rimuove l’arbitro per la violazione dei dove- ri imposti dal Regolamento al Tribunale Arbitrale o per altro grave motivo;
e. l’arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.
2. La Segreteria Generale può sospendere il procedimento per ciascuna delle ipotesi previste dal comma 1.
3. Il nuovo arbitro è nominato dallo stesso soggetto che aveva nomi- nato l’arbitro da sostituire. Se l’arbitro nominato in sostituzione deve a sua volta essere sostituito, il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Arbitrale.
4. Il Consiglio Arbitrale determina l’eventuale compenso spettante all’arbitro sostituito, tenuto conto dell’attività svolta e del motivo della sostituzione.
5. In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Tribunale Arbitrale può disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento svoltosi fino a quel momento.
ART. 22 - INCOMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE
L’eccezione di incompetenza del Tribunale Arbitrale deve essere propo- sta, a pena di decadenza, nel primo atto o nella prima udienza succes- siva alla domanda cui l’eccezione si riferisce.
ART. 23 – IRREGOLARE FORMAZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
Se ravvisa nella nomina dei propri membri la violazione di una norma inderogabile applicabile al procedimento o delle disposizioni del Regolamento, il Tribunale Arbitrale deposita presso la Segreteria Generale un’ordinanza motivata di restituzione degli atti alla Camera Arbitrale, che equivale a rinuncia di tutti i membri del Tribunale Arbitrale.
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IV – IL PROCEDIMENTO
ART. 24 - COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. La Segreteria Generale trasmette agli arbitri gli atti introduttivi, con i documenti allegati, dopo che è stato versato il fondo iniziale.
2. Gli arbitri si costituiscono in Tribunale Arbitrale entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto gli atti e i documenti trasmessi dalla Segreteria Generale. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria Generale per giustificati motivi.
3. La costituzione del Tribunale Arbitrale avviene mediante redazione di un verbale datato e sottoscritto dagli arbitri. Il verbale indica la sede e la lingua dell’arbitrato e fissa le modalità e i termini relativi alla prosecuzione del procedimento.
4. Se ha luogo la sostituzione di arbitri dopo che il Tribunale Arbitrale si è costituito, la Segreteria Generale trasmette ai nuovi arbitri copia degli atti e dei documenti del procedimento. La costituzione del nuovo Tribunale Arbitrale ha luogo ai sensi dei commi 2, 3 e 4.
ART. 25 - POTERI DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. In qualunque momento del procedimento, il Tribunale Arbitrale può tentare di comporre la controversia tra le parti.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti cautela- ri, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che non siano vietati da norme inderogabili applicabili al procedimento.
3. Il Tribunale Arbitrale investito di più procedimenti pendenti può di- sporre la loro riunione, se li ritiene oggettivamente connessi.
4. Se più controversie pendono nel medesimo procedimento, il Tribunale Arbitrale può disporne la separazione.
5. Il Tribunale Arbitrale può prendere tutti i provvedimenti ritenuti opportuni per regolarizzare o integrare la rappresentanza o l’assi- stenza delle parti.
ART. 26 – ORDINANZE DEL TRIBUNALE ARBITRALE
1. Salvo quanto previsto per il lodo, il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza.
2. Le ordinanze sono pronunciate a maggioranza. Non è necessaria la conferenza personale degli arbitri.
3. Le ordinanze devono essere redatte per iscritto e possono essere sot- toscritte anche dal solo presidente del Tribunale Arbitrale.
4. Le ordinanze del Tribunale Arbitrale sono revocabili.
ART. 27 – UDIENZE
1. Le udienze sono fissate dal Tribunale Arbitrale d’intesa con la Segreteria Generale e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze personalmente o a mezzo di rappresentanti con i necessari poteri ed essere assistite da difensori muniti di procura.
3. Se una parte è assente all’udienza senza giustificato motivo, il Tribunale Arbitrale, verificata la regolarità della convocazione, può procedere all’udienza. Se rileva irregolarità nella convocazione, il Tribunale Arbitrale provvede a una nuova convocazione.
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4. Le udienze del Tribunale Arbitrale sono accompagnate dalla reda- zione di un verbale. Il Tribunale Arbitrale può disporre che la reda- zione del verbale sia sostituita, anche parzialmente, da registrazio- ne.
ART. 28 - ISTRUZIONE PROBATORIA
1. Il Tribunale Arbitrale può interrogare le parti e assumere d’ufficio o su istanza di parte tutti i mezzi di prova che non siano esclusi da norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
2. Il Tribunale Arbitrale valuta liberamente tutte le prove, salvo quelle che hanno efficacia di prova legale secondo norme inderogabili applicabili al procedimento o al merito della controversia.
3. Il Tribunale Arbitrale può delegare ad un proprio membro l’assun- zione delle prove ammesse.
ART. 29 - CONSULENZA TECNICA
1. ll Tribunale Arbitrale può nominare uno o più consulenti tecnici d’ufficio o delegarne la nomina alla Camera Arbitrale.
2. Il consulente tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si applica la disciplina della ricusazione previ- sta per gli arbitri.
3. Il consulente tecnico d’ufficio deve consentire alle parti di assistere direttamente o tramite i loro difensori alle operazioni di consulenza tecnica.
4. Se sono nominati consulenti tecnici d’ufficio, le parti possono desi- gnare dei consulenti tecnici di parte. Le operazioni di consulenza tecnica cui hanno assistito i consulenti tecnici designati dalle parti si considerano eseguite in presenza di queste ultime.
ART. 30 - DOMANDE NUOVE
1. Il Tribunale Arbitrale decide sul merito delle domande nuove propo- ste dalle parti nel corso del procedimento, in presenza di una delle seguenti condizioni:
a. la parte, contro la quale la domanda è proposta, dichiara di accet- tare il contraddittorio o non propone eccezione di inammissibili- tà preliminarmente ad ogni difesa sul merito;
b. la nuova domanda è oggettivamente connessa con una di quelle pendenti nel procedimento.
2. In ogni caso, il Tribunale Arbitrale consente di rispondere per iscrit- to alle domande nuove.
ART. 31 – PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
1. Quando ritiene il procedimento maturo per la pronuncia del lodo definitivo, il Tribunale Arbitrale dichiara la chiusura dell’istruzione e invita le parti a precisare le conclusioni.
2. Se lo ritiene opportuno o se una parte lo richiede, il Tribunale Arbitrale fissa un termine per il deposito di memorie conclusionali. Il Tribunale Arbitrale può, inoltre, fissare ulteriori termini per memo- rie di replica e un’udienza di discussione finale.
3. Dopo l’invito del Tribunale Arbitrale a precisare le conclusioni, le
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parti non possono proporre nuove domande, compiere nuove alle- gazioni, produrre nuovi documenti o proporre nuove istanze istrut- torie.
4. I commi precedenti si applicano anche nell’ipotesi in cui il Tribunale Arbitrale ritenga di pronunciare lodo parziale, limitatamente alla controversia oggetto di tale lodo.
ART. 32 - TRANSAZIONE E RINUNCIA AGLI ATTI
Le parti o i loro difensori comunicano alla Segreteria Generale la rinun- cia agli atti a seguito di transazione o di altro motivo, esonerando il Tribunale Arbitrale, se già costituito, dall’obbligo di pronunciare il lodo.
V - IL LODO ARBITRALE
ART. 33 - DELIBERAZIONE DEL LODO
ll lodo è deliberato dal Tribunale Arbitrale a maggioranza di voti. La conferenza personale degli arbitri è necessaria solo se le norme appli- cabili al procedimento lo impongono.
ART. 34 - FORMA E CONTENUTO DEL LODO
1. Il lodo è redatto per iscritto e contiene:
a. l’indicazione delle parti e dei loro difensori;
b. l’indicazione della convenzione arbitrale;
c. l’indicazione della natura “rituale” o “irrituale” del lodo, se il pro- cedimento è soggetto alla legge italiana;
d. l’indicazione della sede dell’arbitrato;
e. l’indicazione delle domande proposte dalle parti;
f. l’esposizione dei motivi della decisione;
g. il dispositivo;
h. la decisione sulle spese del procedimento, con riferimento alla liquidazione compiuta dal Consiglio Arbitrale, e sulle spese di difesa sostenute dalle parti;
i. la data, il luogo e le modalità della deliberazione.
2. Il lodo è sottoscritto da tutti i membri del Tribunale Arbitrale o dalla maggioranza di essi. In tale ultimo caso, il lodo deve dare atto del- l’impedimento o del rifiuto degli arbitri che non sottoscrivono.
3. Di ogni sottoscrizione devono essere indicati il luogo e la data. Le sottoscrizioni possono avvenire in luoghi e tempi diversi.
4. La Segreteria Generale segnala al Tribunale Arbitrale, che richieda l’esame di una bozza del lodo prima della sua sottoscrizione, l’even- tuale mancanza dei requisiti formali richiesti da questo articolo.
ART. 35 - DEPOSITO E COMUNICAZIONE DEL LODO
1. Il Tribunale Arbitrale deposita il lodo presso la Segreteria Generale in tanti originali quante sono le parti più uno.
2. La Segreteria Generale trasmette ad ogni parte un originale del lodo entro dieci giorni dalla data del deposito.
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ART. 36 - TERMINE PER IL DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale deve depositare presso la Segreteria Generale il lodo definitivo entro sei mesi dalla sua costituzione, ponendo fine al procedimento.
2. Il termine previsto dal comma 1 può essere prorogato dal Consiglio Arbitrale o, quando vi sia il consenso delle parti, dalla Segreteria Generale.
3. Il termine previsto dal comma 1 è sospeso dalla Segreteria Generale, oltre che nei casi espressamente previsti dal Regolamento, in pre- senza di altro giustificato motivo.
ART. 37 - LODO PARZIALE E LODO NON DEFINITIVO
1. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare un lodo parziale quando defi- nisce solo una o alcune delle controversie cumulate nel procedi- mento.
2. Il Tribunale Arbitrale può pronunciare lodo non definitivo per risol- vere una o più questioni pregiudiziali, processuali o di merito o in ogni altra ipotesi consentita dalle norme applicabili al procedimento.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il Tribunale Arbitrale dispone la prosecuzione del procedimento.
4. Il lodo parziale e il lodo non definitivo non modificano il termine di deposito del lodo definitivo, fatta salva la facoltà di richiedere pro- roga alla Camera Arbitrale.
5. Al lodo parziale e al lodo non definitivo si applicano le disposizioni del Regolamento sul lodo. Il lodo non definitivo non contiene la decisione sulle spese di procedimento e sulle spese di difesa.
ART. 38 - CORREZIONE DEL LODO
1. Il lodo è soggetto a correzione nei casi e nei termini previsti dalle norme applicabili al procedimento.
2. L’istanza di correzione deve essere depositata presso la Segreteria Generale che la trasmette al Tribunale Arbitrale. Il Tribunale Arbitrale decide con ordinanza, sentite le parti, entro un mese dal ricevimento dell’istanza di correzione.
VI - LE SPESE DEL PROCEDIMENTO
ART. 39 - VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Il valore della controversia, ai fini della definizione delle spese di procedimento, è dato dalla somma delle domande presentate da tutte le parti.
2. La Segreteria Generale determina il valore della controversia sulla base degli atti introduttivi e sulla base delle ulteriori indicazioni delle parti e del Tribunale Arbitrale. I criteri utilizzati per la deter- minazione del valore della controversia sono indicati nell’Allegato A del Regolamento.
3. In ogni fase del procedimento la Segreteria Generale può suddivi- dere il valore della controversia in relazione alle domande di cia- scuna parte e richiedere a ciascuna parte gli importi correlati a tali domande.
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ART. 40 - SPESE DEL PROCEDIMENTO
1. La liquidazione finale delle spese del procedimento è disposta dal Consiglio Arbitrale, prima del deposito del lodo.
2. Il provvedimento di liquidazione disposto dal Consiglio Arbitrale è comunicato al Tribunale Arbitrale, che lo menziona nella decisione sulle spese contenuta nel lodo. La liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale non pregiudica la decisione del Tribunale Arbitrale in ordi- ne alla ripartizione dell’onere delle spese tra le parti.
3. Se il procedimento si conclude prima della costituzione del Tribunale Arbitrale, la liquidazione delle spese di procedimento è disposta dalla Segreteria Generale.
4. Le spese di procedimento sono composte dalle seguenti voci:
a. onorari della Camera Arbitrale;
b. onorari del Tribunale Arbitrale;
x. xxxxxxx dei consulenti tecnici d’ufficio;
x. xxxxxxxx spese degli arbitri;
x. xxxxxxxx spese dei consulenti tecnici d’ufficio.
5. Gli onorari della Camera Arbitrale per l’amministrazione del proce- dimento sono determinati in base al valore della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Possono essere determi- nati onorari della Camera Arbitrale inferiori a quelli previsti nei casi di conclusione anticipata del procedimento. Le attività incluse e quelle escluse dagli onorari della Camera Arbitrale sono indicate nell’Allegato B del Regolamento.
6. Gli onorari del Tribunale Arbitrale sono determinati in base al valo- re della controversia, secondo le Tariffe allegate al Regolamento. Nella determinazione degli onorari del Tribunale Arbitrale il Consiglio Arbitrale tiene conto dell’attività svolta, della complessità della controversia, della rapidità del procedimento e di ogni altra circostanza. Possono essere determinati onorari differenziati per i singoli membri del Tribunale Arbitrale. Possono essere determinati onorari inferiori al minimo delle Tariffe in casi di conclusione anti- cipata del procedimento e superiori al massimo in casi straordinari.
7. Gli onorari dei consulenti tecnici d’ufficio sono determinati con equo apprezzamento, tenendo conto della tariffa professionale, della tariffa giudiziale e di ogni altra circostanza.
8. I rimborsi spese degli arbitri e dei consulenti tecnici d’ufficio devo- no essere comprovati dai relativi documenti di spesa. In difetto di loro esibizione, si considerano assorbiti dai relativi onorari.
ART. 41 – VERSAMENTI ANTICIPATI E FINALI
1. Dopo il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta, la Segreteria Generale richiede alle parti un fondo iniziale e fissa il termine per i relativi versamenti.
2. La Segreteria Generale può richiedere alle parti successive integra- zioni del fondo iniziale in relazione all’attività svolta ovvero in caso di variazione del valore della controversia e fissa il termine per i ver- samenti.
3. La Segreteria Generale richiede il saldo delle spese di procedimento a seguito della liquidazione finale disposta dal Consiglio Arbitrale e prima del deposito del lodo, fissando il termine per i versamenti.
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4. Gli importi previsti dai commi 1, 2 e 3 sono richiesti a tutte le parti in eguale misura se la Segreteria Generale definisce un unico valore di controversia, calcolato sommando le domande di tutte le parti ovvero sono richiesti a ciascuna parte in quote differenti in ragione del valore delle rispettive domande.
5. Ai fini della richiesta dei versamenti, la Segreteria Generale può con- siderare più parti come una sola, tenuto conto delle modalità di composizione del Tribunale Arbitrale o della omogeneità degli inte- ressi delle parti.
ART. 42 – MANCATO PAGAMENTO
1. Se una parte non versa l’importo richiesto, la Segreteria Generale può richiederlo all’altra parte e fissare un termine per il pagamento ovvero può, se non lo abbia già stabilito in precedenza, suddividere il valore della controversia e richiedere a ciascuna parte un importo correlato al valore delle rispettive domande, fissando un termine per il pagamento.
2. In ogni caso di mancato pagamento entro il termine fissato, la Segreteria Generale può sospendere il procedimento, anche limitata- mente alla domanda per la quale vi è inadempimento. La sospensio- ne è revocata dalla Segreteria Generale, verificato l’adempimento.
3. Decorsi due mesi dalla comunicazione del provvedimento di sospen- sione previsto dal comma 2 senza che il versamento sia eseguito dalle parti, la Segreteria Generale può dichiarare l’estinzione del pro- cedimento, anche limitatamente alla domanda per la quale vi è ina- dempimento.
VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ART. 43 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2004.
2. Il Consiglio Arbitrale può integrare, modificare e sostituire il pre- sente Regolamento, fissando la data alla quale le nuove regole entrano in vigore, con deliberazione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Camera Arbitrale.
3. Salva diversa determinazione, le nuove regole introdotte ai sensi del comma 2 sono applicate ai procedimenti instaurati dalla data della loro entrata in vigore.
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ALLEGATO “A”
CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
1. Tutte le domande formulate dalle parti, volte ad una pronuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva, concorrono a formare il valore della controversia.
2. Se la parte formula domande in via principale e in via subordinata, viene considerata, ai fini del valore della controversia, la sola domanda in via principale.
3. Se la quantificazione del credito oggetto della domanda o dell’ecce- zione di compensazione richiede la preliminare valutazione di più pretese prospettate dalla parte in via alternativa e non in via subor- dinata tra di loro, il valore della controversia è determinato dalla somma dei valori di tali pretese.
4. Se la parte chiede l’accertamento di un credito con conseguente pro- nuncia dichiarativa, di condanna o costitutiva in relazione ad una sola parte di esso, il valore della domanda è determinato dall’intero ammontare del credito oggetto di accertamento.
5. Il valore del credito eccepito in compensazione non viene calcolato se è inferiore o uguale al valore del credito azionato dalla contro- parte. Se è superiore, si calcola la sola eccedenza.
6. Se una parte, in sede di precisazione delle conclusioni, modifica il valore delle domande precedentemente formulate, si calcola il valo- re delle domande in relazione alle quali il Tribunale Arbitrale ha svolto le attività di accertamento.
7. Se il valore della controversia non è determinato né determinabile, la Camera Arbitrale lo stabilisce con equo apprezzamento.
8. La Camera Arbitrale può determinare il valore della controversia secondo parametri diversi da quelli previsti dai commi precedenti, se la loro applicazione appare manifestamente iniqua.
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ALLEGATO “B”
ONORARI DELLA CAMERA ARBITRALE: ATTIVITÀ COMPRESE
ED ATTIVITÀ ESCLUSE
1. Sono comprese negli onorari della Camera Arbitrale indicati nelle Tariffe le seguenti attività:
a. Gestione ed amministrazione dei procedimenti come definito nel Preambolo del Regolamento, in relazione a ciascun organo della Camera Arbitrale;
b. Ricevimento e trasmissione degli atti;
c. Controllo di regolarità formale degli atti;
d. Convocazione e ospitalità delle udienze nei propri locali;
e. Presenza del personale nelle udienze e verbalizzazione delle udienze.
2. Sono escluse dagli onorari della Camera Arbitrale e costituiscono voci di pagamento specifico, qualora richieste, le seguenti attività o servizi:
a. Fotocopiature di atti e documenti depositati dalle parti in un numero di copie insufficiente;
b. Regolarizzazione dell’imposta di bollo sugli atti (apposizione marche);
c. Registrazione delle udienze e trascrizione dei relativi nastri;
d. Servizi di interpretariato;
e. Videoconferenza.
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CODICE DEONTOLOGICO DELL’ARBITRO
ART. 1 - ACCETTAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
1. Xxxxx che accetta la nomina ad arbitro in un arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano, sia egli nominato dalla parte, dagli altri arbitri, dalla Camera Arbitrale o da altro soggetto, si impegna a svolgere l’incarico secondo il Regolamento della Camera Arbitrale e secondo il presente Codice Deontologico.
2. Il Codice Deontologico si applica anche al consulente tecnico d’uffi- cio nominato nei procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale.
ART. 2 - ARBITRO NOMINATO DALLA PARTE
L’arbitro nominato dalla parte, che deve rispettare, in ogni fase del pro- cedimento, tutti i doveri imposti dal presente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, può sentire la parte o il suo difensore in occasione della nomina del presi- dente del tribunale arbitrale, qualora sia stato incaricato di provveder-
vi. Le indicazioni fornite dalla parte non sono vincolanti per l’arbitro.
ART. 3 - COMPETENZA
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la competenza richiesta dalla sua funzione giudicante e dalla materia oggetto della controversia.
ART. 4 - DISPONIBILITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter dedicare all’arbi- trato il tempo e l’attenzione necessari, al fine di svolgere e concludere l’incarico nel modo più sollecito possibile.
ART. 5 – IMPARZIALITÀ
L’arbitro, quando accetta, deve essere certo di poter svolgere il proprio incarico con la indispensabile imparzialità insita nella funzione giudi- cante che si appresta a svolgere nell’interesse di tutte le parti, salva- guardando il proprio ruolo da qualunque pressione esterna, diretta o indiretta.
ART. 6 – INDIPENDENZA
L’arbitro, quando accetta, deve oggettivamente essere in una situazio- ne di assoluta indipendenza. Egli deve rimanere indipendente in ogni fase del procedimento ed anche dopo il deposito del lodo, per il perio- do di eventuale impugnazione dello stesso.
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI IMPARZIALITÀ E INDIPENDENZA
1. Per garantire la sua imparzialità ed indipendenza, l’arbitro, quando accetta, deve rilasciare la dichiarazione scritta prevista dal Regolamento della Camera Arbitrale.
2. Qualunque dubbio in merito alla opportunità di dichiarare o meno un fatto, una circostanza o un rapporto deve essere risolto a favore della dichiarazione.
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3. Il successivo accertamento di fatti, circostanze o rapporti che avreb- bero dovuto essere dichiarati può essere valutato dalla Camera Arbitrale come causa di sostituzione dell’arbitro, anche d’ufficio, nel corso del procedimento e di non conferma in un nuovo procedi- mento.
ART. 8 - SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
L’arbitro deve favorire un completo e rapido svolgimento del procedi- mento.
In particolare, deve stabilire i tempi e i modi delle udienze così da con- sentire la partecipazione delle parti su un piano di totale parità e di assoluto rispetto del principio del contraddittorio.
ART. 9 - COMUNICAZIONI UNILATERALI
L’arbitro deve evitare, in qualunque fase del procedimento, ogni comu- nicazione unilaterale con qualunque parte o i suoi difensori, senza darne immediata notizia alla Camera Arbitrale perché lo comunichi alle altre parti e agli altri arbitri.
ART. 10 – TRANSAZIONE
L’arbitro può sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazio- ne o di una conciliazione della controversia ma non può influenzare la loro determinazione, facendo intendere di avere già raggiunto un giu- dizio sull’esito del procedimento.
ART. 11 - DELIBERAZIONE DEL LODO
L’arbitro deve evitare qualunque atteggiamento ostruzionistico o non collaborativo, garantendo una pronta partecipazione alla fase di deli- berazione del lodo. Rimane impregiudicata la sua facoltà di non sotto- scrivere il lodo, in caso di deliberazione presa a maggioranza del tribu- nale arbitrale.
ART. 12 – SPESE
1. L’arbitro non può accettare alcun accordo diretto o indiretto con le parti o i loro difensori in relazione all’onorario e alle spese.
2. L’onorario dell’arbitro è determinato esclusivamente dalla Camera Arbitrale secondo le Tariffe fissate dalla stessa, che si ritengono approvate dall’arbitro quando accetta l’incarico.
3. L’arbitro deve evitare spese superflue che possano far aumentare immotivatamente i costi della procedura.
ART. 13 - VIOLAZIONE DEL CODICE DEONTOLOGICO
L’arbitro che non rispetta le norme del presente Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx è sostituito, anche d’ufficio, dalla Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimen- ti.
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Palazzo Turati
Xxx Xxxxxxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx
Tel. +39 02 8515.4666/4563 - Fax +39 02 8515.4516
Cod. Fisc. 80073490155 - P.IVA 04917150155
E-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
TARIFFE in Euro
VALORE ONORARI ONORARI ONORARI DELLA CAMERA ARBITRO COLLEGIO
CONTROVERSIA ARBITRALE UNICO ARBITRALE
Min Max Min Max
1. Fino a 25.000 400 600 - 1.500 1.600 - 3.800
2. 25.001 50.000 800 1.500 - 2.500 3.800 - 6.000
3. 50.001 100.000 1.500 2.500 - 4.500 6.000 - 12.000
4. 100.001 250.000 3.000 4.500 - 10.000 12.000 - 25.000
5. 250.001 500.000 5.000 10.000 - 20.000 25.000 - 50.000
6. 500.001 1.000.000 8.000 20.000 - 30.000 50.000 - 75.000
7. 1.000.001 2.500.000 12.000 30.000 - 50.000 75.000 - 120.000
8. 2.500.001 5.000.000 18.000 50.000 - 80.000 120.000 - 180.000
9. 5.000.001 10.000.000 25.000 80.000 - 100.000 180.000 - 250.000
10. 10.000.001 25.000.000 35.000 100.000 - 130.000 250.000 - 320.000
11. 25.000.001 50.000.000 48.000 130.000 - 180.000 320.000 - 420.000
12. 50.000.001 100.000.000 70.000 180.000 - 230.000 420.000 - 550.000
13.
Oltre 100.000.000
70.000
+ 0,1%
sull’eccedenza di 100.000.000
Tetto massimo 120.000
230.000
+0,05%
sull’eccedenza di 100.000.000
550.000
+0,12%
sull’eccedenza di 100.000.000
Le tariffe sono in vigore dal 1° gennaio 2004 e sono al netto di IVA e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere tra le parti.
I pagamenti possono essere effettuati con assegno circolare intestato alla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano oppure mediante bonifico bancario sul c/c n. 000000385928, Intesa Xxx Xxxxx X.x.X., xxxx xxxxxxxx xx Xxxxxx, XXX 00000 – CAB 9400 – CIN H - IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000.
SEGRETERIA GENERALE
Segretario Generale XXXXXXX XXXXXX
Vicesegretario Generale XXXXXXX XXXX
Amministratori dei procedimenti XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXXX XX XXXX
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXX
Contabilità XXXXX XXXXXXXX
XXXXXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXX
tel. +39 02-8515.4666 tel. +39 02-8515.4563
fax. +39 02-8515.4516
e-mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xx.xxxxxx.xx
CONSIGLIO ARBITRALE
Componenti in carica dal 1° aprile 2005 al 1° aprile 2008
Presidente XXXXXXX XXXXX
Professore di Diritto Processuale Civile Università degli Studi di Milano Avvocato in Milano
Vicepresidente XXXXXXX XXXXXXXXX
Avvocato in Milano
Consiglieri XXXXX XXXXXXXXXX
Professore di Diritto dell’Arbitrato Università LUISS-Xxxxx Xxxxx di Roma Avvocato in Roma
XXXXX XXXXXX XXXXXXX
Professore di Diritto Commerciale
Università Commerciale "Xxxxx Xxxxxxx" di Milano Avvocato in Milano
XXXXXX XXXXX XXXXXXX
Professore di Diritto Internazionale Università degli Studi di Genova Avvocato in Genova
XXXXXXX XXXXXXX
Professore di Diritto Processuale Civile Università degli Studi di Padova Avvocato in Verona e Milano
XXXXXXX XXXXXXXXX
Professore di Diritto Internazionale e Diritto dell’Arbitrato Università Panthéon – Assas (Paris II)
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXX
Avvocato in Xxxxxxx
XXXXX XXXXXXXX
Avvocato in Torino