Accordo
Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali
Concluso il 17 novembre 2010
Approvato dall’Assemblea federale l’8 marzo 20111
Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° maggio 2012
La Confederazione Svizzera,
denominata in seguito «Svizzera»,
e
la Nuova Zelanda,
denominate in seguito «Parti»,
considerando quanto segue:
le Parti riconoscono che i loro sistemi normativi e le loro prescrizioni apportano una tutela della salute comparabile e che devono essere progressivamente sviluppati per affrontare eventuali nuovi rischi per la salute nei loro territori nazionali;
il 21 giugno 1999 è stato concluso l’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli2 (denominato in seguito
«Accordo Svizzera–CE») e il 17 dicembre 1996 è stato firmato a Bruxelles l’Accordo tra la Comunità europea e la Nuova Zelanda sulle misure sanitarie appli- cabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale (denominato in seguito «Accordo Nuova Zelanda–CE»),
le Parti riconoscono le affinità procedurali e l’utilità di un’applicazione coerente delle misure di tutela della salute nel commercio di animali vivi e di prodotti animali tra esse e l’Unione europea;
le Parti riconoscono che l’allegato 11 dell’Accordo Svizzera–CE stabilisce le misure sanitarie e veterinarie da adottare negli scambi tra la Svizzera e l’Unione europea di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti di origine animale;
le Parti riconoscono che l’allegato 11 dell’Accordo Svizzera–CE indica le norme giuridiche relative all’immissione in commercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli, embrioni e di prodotti animali e che tali norme portano a risultati identici a quelli delle norme giuridiche dell’Unione europea;
RU 2012 2043; FF 2011 1275
1 Art. 1 cpv. 1 lett. b del DF dell’8 mar. 2012 (RU 2012 2029).
2 RS 0.916.026.81
il 27 settembre 2007 è stato concluso un Accordo aggiuntivo fra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che estende a quest’ultimo l’Accordo Svizzera–CE3;
l’Accordo Nuova Zelanda–CE stabilisce le misure veterinarie applicabili al com- mercio di animali vivi, dei relativi sperma, ovuli ed embrioni e di prodotti animali tra la Nuova Zelanda e l’Unione europea.
le Parti convengono sul fatto che l’Accordo Nuova Zelanda–CE e l’Accordo Svizze- ra–CE devono essere utilizzati per agevolare gli aspetti veterinari e zoosanitari del commercio bilaterale di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda;
le Parti avvalorano i diritti e gli obblighi loro derivanti dall’Accordo sull’appli- cazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (denominato in seguito «Accordo SPS») conformemente all’allegato 1A.4 dell’Accordo del 15 aprile 19944 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (denominato in seguito «Accordo dell’OMC»);
desiderose di agevolare il commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda salvaguardando la salute pubblica e quella animale e soddisfacendo le aspettative dei consumatori in merito alla sicurezza dei prodotti alimentari;
decise a contrastare in modo rigoroso il pericolo di introduzione e di propagazione di epizoozie e ad adottare le misure necessarie per combattere ed eradicare tali epizoo- zie, in particolare a evitare limitazioni degli scambi,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Obiettivi
L’obiettivo del presente Accordo è facilitare il commercio di animali vivi e di pro- dotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda introducendo una regolamentazione sul riconoscimento dell’equivalenza delle misure veterinarie adottate dalle Parti in linea con la salvaguardia della salute pubblica e animale e migliorare la comuni- cazione e la cooperazione in materia di misure veterinarie.
Art. 2 Disposizioni generali
1. Il presente Accordo si applica al commercio di animali vivi e di prodotti animali tra la Svizzera e la Nuova Zelanda.
2. Le disposizioni d’esecuzione del presente Accordo convenute dalle Parti sono disciplinate negli allegati.
3 RS 0.916.026.812
4 RS 0.632.20
Art. 3 Obblighi multilaterali
Il presente Accordo non limita in alcun modo i diritti e gli obblighi per le Parti derivanti dall’Accordo dell’OMC e dai suoi allegati, in particolare dall’Accordo SPS.
Art. 4 Campo di applicazione
1. Il campo di applicazione del presente Accordo si limita alle misure veterinarie delle Parti per gli animali vivi e i prodotti animali elencati all’allegato 1.
2. Le Parti possono concordare in futuro eventuali modifiche del presente Accordo per estenderne il campo di applicazione ad altre misure veterinarie e fitosanitarie applicabili al commercio reciproco.
Art. 5 Definizioni
Nel presente Accordo si applicano le seguenti definizioni:
(a) animali vivi e prodotti animali: animali vivi e prodotti animali di cui all’alle- gato 1;
(b) misure veterinarie: misure sanitarie ai sensi dell’allegato A paragrafo 1 dell’Accordo SPS che rientrano nel campo di applicazione del presente Accordo;
(c) livello di protezione sanitaria adeguato: livello di protezione sanitaria ai sensi dell’allegato A paragrafo 5 dell’Accordo SPS;
(d) regione: «zone» e «regioni» secondo la definizione del Codice zoosanitario dell’Ufficio internazionale delle epizoozie (World Organisation for animal health, OIE);
(e) autorità veterinarie competenti:
(i) per la Nuova Zelanda: le autorità di cui all’allegato 2 parte A;
(ii) per la Svizzera: le autorità di cui all’allegato 2 parte B.
Art. 6 Adeguamento alle condizioni regionali
1. Per il commercio reciproco le Parti riconoscono, in conformità con i criteri defi- niti dall’OIE, l’indennità regionale dalle epizoozie elencate all’allegato III.
2. Se una Parte si avvale di uno status particolare in merito a una determinata epi- zoozia o malattia, può chiederne il riconoscimento. La Parte importatrice può richie- dere alla Parte esportatrice anche ulteriori garanzie in merito all’importazione di animali vivi e di prodotti animali, se giustificate dallo status sanitario riconosciuto dalle due Parti. Le garanzie in merito a determinate epizoozie sono disciplinate più in dettaglio nell’allegato IV.
Art. 7 Equivalenza
Il riconoscimento dell’equivalenza richiede la valutazione e l’accettazione:
(a) delle prescrizioni legali, delle norme, delle procedure e dei programmi con cui si garantisce e controlla il rispetto delle prescrizioni nazionali e di quelle del Paese importatore;
(b) dell’organizzazione documentata per iscritto della (delle) autorità compe- tente (i), nonché delle rispettive competenze, struttura gerarchica, modalità di lavoro e risorse;
(c) dell’efficienza dell’autorità competente in merito all’esecuzione del pro- gramma di controllo e del livello di protezione raggiunto.
In questa valutazione le Parti tengono conto delle esperienze precedenti.
2. Il principio di equivalenza si applica alle misure veterinarie nei settori o nei sottosettori degli animali vivi o dei prodotti animali, alle prescrizioni legali, ai regimi o sottoregimi di sorveglianza e controllo, alle prescrizioni legali specifiche e ai requisiti in materia di sorveglianza e igiene.
Art. 8 Determinazione dell’equivalenza
1. Per determinare se una misura veterinaria della Parte esportatrice e/o il suo effet- to corrisponde al livello di protezione sanitaria della Parte importatrice, le Parti applicano la procedura seguente:
(a) le Parti identificano la misura veterinaria per la quale viene chiesto il ricono- scimento dell’equivalenza;
(b) la Parte importatrice espone l’obiettivo della propria misura veterinaria indi- cando, in maniera adeguata alle circostanze, il rischio o i rischi che la misura in questione intende prevenire e specifica il livello di protezione sanitaria che considera adeguato;
(c) la Parte esportatrice dimostra che la propria misura veterinaria è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato dalla Parte importatrice;
(d) la Parte importatrice determina se la misura veterinaria applicata dalla Parte esportatrice è conforme al livello di protezione sanitaria che essa considera adeguato;
(e) la Parte importatrice riconosce equivalente la misura veterinaria della Parte esportatrice se quest’ultima dimostra in modo obiettivo che essa è conforme al livello di protezione sanitaria considerato adeguato.
2. Nei settori in cui non è stata riconosciuta l’equivalenza, il commercio si effettua secondo le condizioni poste dalla Parte importatrice, al fine di garantire il livello di protezione che essa considera adeguato conformemente all’allegato IV. La Parte esportatrice può approvare le condizioni della Parte importatrice senza anticipare l’esito della procedura di cui al numero 1.
Art. 9 Riconoscimento delle misure veterinarie
1. L’allegato IV contiene una lista dei settori o sottosettori per i quali le misure veterinarie in vigore al momento dell’entrata in vigore del presente Accordo sono riconosciute equivalenti ai fini del commercio. Le Parti adottano le misure legisla- tive e amministrative necessarie per il riconoscimento dell’equivalenza allo scopo di consentire gli scambi su tale base entro sei mesi o entro altre scadenze eventual- mente concordate.
2. L’allegato IV contiene anche una lista dei settori o sottosettori per i quali le Parti applicano misure veterinarie diverse e per i quali non hanno ancora concluso la valutazione di cui all’articolo 7. Secondo la procedura di cui agli articoli 7 e 8, le misure menzionate all’allegato IV devono essere adottate per concludere la valuta- zione nei termini non vincolanti in esso menzionati.
3. Salvo diversa disposizione, ogni partita di animali vivi o di prodotti animali destinata all’importazione e di cui è riconosciuta l’equivalenza deve essere accom- pagnata da un certificato sanitario ufficiale secondo il modello di cui all’allegato V. Le Parti possono fissare principi comuni o direttive per la stesura di tale certificato. Essi sono indicati nell’allegato V.
Art. 10 Verifica
1. Per consolidare la fiducia nell’attuazione efficiente del presente Accordo, ogni Parte ha il diritto di sottoporre le misure della Parte esportatrice a un controllo e a una verifica, che possono includere:
(a) la verifica di tutti o di alcuni programmi di controllo delle autorità compe- tenti, tra cui, se necessario, la supervisione dei programmi d’ispezione e di verifica;
(b) controlli sul posto; e
(c) controlli frontalieri.
2. Le procedure di cui al capoverso 1 lettere a e b devono essere effettuate secondo le disposizioni dell’allegato VI.
Art. 11 Controlli frontalieri
1. La frequenza dei controlli frontalieri ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1 lettera c per l’importazione di animali vivi e di prodotti animali è fissata nell’allegato VII. Le Parti possono modificare, nell’ambito della loro competenza, la frequenza dei con- trolli sulla base dei progressi conseguiti conformemente all’allegato IV oppure sulla base di altre misure previste nel presente Accordo o di consultazioni.
2. I controlli fisici avvengono in base al rischio connesso con l’importazione in questione.
3. In caso di non osservanza delle norme o delle condizioni rilevanti, la Parte impor- tatrice applica le misure del caso sulla base di una valutazione del rischio. Laddove possibile, l’importatore o il suo rappresentante deve avere accesso alla partita in
questione e la possibilità di fornire ogni informazione di servizio rilevante per la presa di decisioni della Parte importatrice.
4. Le tasse di controllo corrispondono ai costi proporzionali effettivamente sostenuti per i controlli frontalieri; esse vengono riscosse secondo l’allegato VII.
Art. 12 Notificazione
1. Le Parti si informano a vicenda in merito a:
(a) mutamenti importanti della situazione epidemiologica, inclusi quelli che richiedono una notificazione all’OIE, entro 24 ore;
(b) ogni misura supplementare oltre alle misure veterinarie fondamentali per il controllo o l’eradicazione di epizoozie o per la tutela della salute pubblica, nonché qualsiasi cambiamento della politica di prevenzione, inclusa la poli- tica di vaccinazione.
2. Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere comunicate agli uffici di collegamento di cui all’allegato II.
3. Qualora la salute pubblica o animale sia oggetto di una minaccia seria e imme- diata, la Parte coinvolta informa senza indugio l’ufficio di collegamento di cui all’allegato II; una conferma scritta viene inviata entro 24 ore.
4. Qualora una delle Parti abbia seri dubbi sulla sicurezza della salute pubblica o animale, su richiesta si tengono consultazioni tra le Parti quanto prima possibile e comunque entro 14 giorni. Ciascuna delle Parti si impegna a fornire, in simili circo- stanze, tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e per addivenire ad una soluzione reciprocamente accettabile.
Art. 13 Scambio di informazioni, comunicazione di risultati di ricerche e di dati scientifici
1. Le Parti si scambiano in maniera uniforme e sistematica informazioni utili per l’attuazione del presente Accordo onde offrire garanzie, suscitare fiducia reciproca e dimostrare l’efficienza dei programmi controllati. Se necessario per la realizzazione di tali obiettivi, esse procedono anche a scambi di funzionari.
2. Il Comitato di cui all’articolo 15 può stabilire direttive sul tipo, il contenuto e la frequenza dello scambio di informazioni.
3. Le Parti provvedono affinché i documenti o i dati scientifici con cui motivano le proprie opinioni o le proprie richieste siano presentati alle istanze scientifiche com- petenti. Queste ultime valutano i dati senza indugio e trasmettono l’esito della veri- fica a entrambe le Parti.
4. Gli uffici di collegamento per questo scambio di informazioni sono elencati all’allegato II.
Art. 14 Clausola di salvaguardia
In caso di seria minaccia alla salute pubblica o animale, le Parti hanno la facoltà di adottare misure provvisorie per la tutela della salute pubblica o animale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 12, segnatamente al capoverso 4. Tali misure sono noti- ficate senza indugio all’altra Parte; su richiesta si consultano prima possibile. Le Parti tengono debito conto delle informazioni assunte nel corso di tali consultazioni.
Art. 15 Comitato di gestione misto
1. È istituito un comitato di gestione misto (denominato in seguito «Comitato»), composto di rappresentanti delle autorità competenti di cui all’articolo 5 lettera e. Esso esamina tutte le questioni concernenti il presente Accordo e la sua attuazione. Le decisioni sono prese di comune accordo.
2. Il Comitato si riunisce una volta all’anno, d’intesa tra le due Parti o su richiesta di una delle Parti.
3. In occasione della sua prima seduta il Comitato si dota di un regolamento interno.
4. Il Comitato esamina regolarmente gli allegati del presente Accordo in vista del loro aggiornamento. Eventuali modifiche degli allegati sono decise di comune accordo e confermate per iscritto dal Comitato. Esse entrano in vigore al termine della procedura di approvazione interna di entrambe le Parti alla data stabilita dal Comitato.
5. Il Comitato può affidare a gruppi tecnici di lavoro composti di esperti di entram- be le Parti l’incarico di individuare e chiarire le questioni tecniche e scientifiche inerenti al presente Accordo.
6. Qualora siano necessarie ulteriori perizie, il Comitato può altresì costituire gruppi di lavoro tecnico-scientifici ad hoc, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle Parti.
Art. 16 Campo di applicazione territoriale
1. Il campo di applicazione territoriale del presente Accordo comprende:
(a) per la Nuova Zelanda: il territorio nazionale della Nuova Zelanda, ad ecce- zione del territorio di Tokelau;
(b) per la Svizzera: il territorio nazionale della Svizzera, incluse le enclavi doganali estere di Büsingen e Campione5.
5 Con nota del 13 lug. 2021 la Svizzera ha informato il Governo della Nuova Zelanda che il Comune di Campione d’Italia non fa più parte del territorio doganale svizzero dal 1° gen. 2020, pur restando un’enclave italiana in Svizzera e che il presente Acc. non si applica dunque più a Campione d’Italia a contare dal 1° gen. 2020. A questa data è entrata in vi- gore un’intesa bilaterale italo-svizzera (RS 0.631.252.945.45) che riconosce l’integrazione da parte dell’UE di questa enclave italiana nello spazio doganale dell’UE (RU 2021 464).
2. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein conforme- mente al Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 19236 tra la Confedera- zione Svizzera e il Principato del Liechtenstein. Esso non è più applicabile se l’Accordo Svizzera–CE o il Trattato di unione doganale con il Liechtenstein non è più in vigore.
Art. 17 Consultazioni
Su richiesta scritta di una delle Parti, senza indugio si tengono consultazioni allo scopo di addivenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente, tempestiva ed adeguata, in particolare nel caso in cui una delle Parti ritenga:
(a) che non sia stato adempiuto, non sia adempiuto o non possa essere adem- piuto un obbligo derivante dal presente Accordo; oppure
(b) che sussista incertezza in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo.
Art. 18 Disposizioni finali
1. Il presente Accordo è approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure inter- ne. Le Parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.
2. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui avviene l’ultima notificazione.
3. Le Parti adempiono i rispettivi obblighi derivanti dal presente Accordo in con- formità alle loro procedure interne.
4. Ogni Parte può proporre modifiche del presente Accordo. Ogni modifica concor- data dalle Parti entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui le Parti si sono comunicate per iscritto la conclusione delle rispettive proce- dure interne per l’approvazione delle modifiche. Le modifiche vengono effettuate secondo l’articolo 15 capoverso 4.
5. Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo con preavviso scritto di sei mesi. In tal caso l’Accordo è abrogato al momento della scadenza del termine di preavviso.
6. Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare, ciascuno in lingua inglese e tedesca. In caso di divergenze fa fede la versione in lingua inglese.
6 RS 0.631.112.514
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
Fatto a Wellington, il 17 novembre 2010.
Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx | Per la Nuova Zelanda: Xxxxx Xxxx Xxxx |
Lista degli allegati
Allegato I Animali vivi e prodotti animali
Allegato II Autorità veterinarie competenti e uffici di collegamento
Allegato III Malattie per le quali sono state riconosciute decisioni di regionalizzazione
Allegato IV Riconoscimento delle misure veterinarie Allegato V Certificati
Allegato VI Direttive per la procedura di verifica Allegato VII Controlli frontalieri
Animali vivi e prodotti animali
Allegato I7
Animali vivi e prodotti animali | Campo di applicazione8 |
1. Xxxxxx e suini xxxx | Xxxxxxxxx 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2009/976/UE del 15 dicembre 2009 |
2. Sperma bovino | Direttiva 88/407/CEE del Consiglio del 14 giugno 1988, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 |
3. Embrioni vivi | Direttiva 89/556/CEE del Consiglio del 25 settembre 1989, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 |
4. Equidi vivi | Direttiva 2009/156/CE del Consiglio del 30 novem- bre 2009 |
5. Sperma suino | Direttiva 90/429/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, modificata da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 176/2012 della Commissione del 1° marzo 2012 |
6. Pollame e uova da cova | Direttiva 2009/158/CE del Consiglio del 30 novem- bre 2009, modificata da ultimo dalla decisione della Commissione 2011/879/UE del 21 dicembre 2011 |
7. Animali vivi e prodotti d’acquacoltura | Direttiva 2006/88/CE del Consiglio del 24 ottobre 2006, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/53/CE della Commissione del 30 aprile 2008 |
8. Xxxxx e caprini xxxx | Xxxxxxxxx 91/68/CEE del Consiglio del 28 gennaio 1991, modificata da ultimo dalla direttiva 2008/73/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 |
9. Altri animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni di specie animali non rien- tranti nei punti 1–8 | Direttiva 92/65/CE del Consiglio del 13 luglio 1992, modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione della Commissione 2012/112/UE del 17 febbraio 2014 |
10. Xxxxx, fresche, macinate, preparati e prodotti a base di carne | Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012 |
11. Pollame fresco | Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012 |
7 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del comitato di gestione misto del 26 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2161).
8 Come stabilito nell’Acc. Svizzera–CE (per la Svizzera; RS 0.916.026.81) e nell’Acc. Nuova Zelanda–CE (per la Nuova Zelanda).
Animali vivi e prodotti animali | Campo di applicazione |
12. Selvaggina da allevamento e selvatica | Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012 |
13. Latte e prodotti a base di latte | Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012 |
14. Prodotti della pesca | Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012 |
15. Molluschi bivalvi vivi | Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012 |
16. Prodotti a base di uova | Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012 |
17. Altri prodotti animali non rientranti nei punti 10–17 | Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, modifi- cato da ultimo dal regolamento (UE) n. 16/2012 della Commissione dell’11 gennaio 2012 Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 |
18. Sottoprodotti di origine animale | Regolamento (CE) n. 1069/2009, modificato da ultimo dalla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 |
Autorità veterinarie competenti e uffici di collegamento
Parte A – Nuova Zelanda
Il Ministry for Primary Industries è responsabile dei controlli alimentari e veterinari:
– per le esportazioni in Svizzera, il Ministry for Primary Industries è respon- sabile della certificazione attestante il rispetto delle norme e dei requisiti alimentari e veterinari concordati;
– per l’importazione in Nuova Zelanda, il Ministry for Primary Industries emana norme e requisiti in materia alimentare (sicurezza alimentare) e di sa- lute animale (veterinari).
Parte B – Svizzera
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria è responsabile dei controlli alimentari e veterinari:
– la certificazione per l’esportazione attestante il rispetto delle norme e dei re- quisiti alimentari e veterinari concordati è rilasciata dalle autorità cantonali su incarico dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria;
– per quanto riguarda l’importazione, l’Ufficio federale della sicurezza ali- mentare e di veterinaria (servizio veterinario di confine) è responsabile dell’attuazione al confine delle norme e dei requisiti negli ambiti veterinario, sanitario e affini.¨
Uffici di collegamento
Nuova Zelanda – Counsellor (SPS services) Bruxelles, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade
Svizzera – Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, direttore del settore Affari internazionali
9 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del comitato di gestione misto del 26 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2161).
Malattie per le quali sono state riconosciute decisioni di regionalizzazione
Basi legali11
Epizoozia | Svizzera | Nuova Zelanda |
Afta epizootica | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Malattia vescicolare del suino | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Stomatite vescicolare | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Peste equina africana | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Peste suina africana | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
10 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del comitato di gestione misto del 26 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2161).
11 Come stabilito nell’Acc. Svizzera–CE (per la Svizzera) e nell’Acc. Nuova Zelanda–CE (per la Nuova Zelanda).
Epizoozia | Svizzera | Nuova Zelanda |
Influenza aviaria | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Malattia di Newcastle | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Peste dei piccoli ruminanti | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Peste bovina | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Peste suina classica | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Pleuropolmonite essudativa contagio- sa dei bovini | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Xxxxxx xxxxxx Febbre della Valle del Rift Dermatosi nodulare contagiosa (lumpy skin disease) | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Necrosi ematopoie- tica infettiva (IHN)* Setticemia emorra- gica virale (VHS)* | Allegato 11 dell’Accordo XX- XX, XX X 000 del 30.4.2002, modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2013 del Comi- tato misto veterinario (2013/479/UE) | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Epizoozia | Svizzera | Nuova Zelanda |
Viremia primaverile della carpa | Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie, RS 916.401 | Decisione 97/132/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, modificata da ultimo dalla decisione 2006/854/CE della Commissione del 26 luglio 2006 |
Riconoscimento delle misure veterinarie
Allegato IV12
12 Questo allegato non è pubblicato (RU 2015 2161). La versione originale inglese può essere richiesta all’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: xxx.xxxx.xxxxx.xx
Certificati
Allegato V13
Salvo diversa disposizione secondo l’allegato IV, per le partite di animali vivi e/o di prodotti animali in circolazione tra le due Parti si rilasciano certificati sanitari uffi- ciali che riportano, laddove esistenti, anche garanzie supplementari conformemente all’allegato IV.
Salvo diversa disposizione secondo il presente allegato o l’allegato IV, la Nuova Zelanda rilascia i certificati conformemente alla decisione 2003/56/CE della Com- missione, del 24 gennaio 2003, relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale dalla Nuova Zelanda (GU L 22 del 25.1.2003, pag. 38)14.
Salvo diversa disposizione secondo il presente allegato o l’allegato IV, la Svizzera utilizza i seguenti modelli di certificati per i territori o le parti di territorio equiva- lenti:
«L’animale vivo o il prodotto animale qui descritto rispetta le disposizioni legali e i requisiti della Svizzera che sono equivalenti alle disposizioni legali e ai requisiti della Nuova Zelanda, come stabilito nell’Accordo tra la Confe- derazione Svizzera e la Nuova Zelanda sulle misure veterinarie applicabili al commercio di animali vivi e di prodotti animali, in particolare in conformità a (inserire la disposizione legale svizzera)».
Per i prodotti che nell’allegato IV non sono riconosciuti equivalenti (o non sono coperti come tali dalla decisione 2003/56/CE della Commissione, modificata da ultimo dalla decisione 2006/855/CE della Commissione, del 24 agosto 2006, che modifica la decisione 2003/56/CE relativa ai certificati sanitari per l’importazione di animali vivi e di prodotti di origine animale della Nuova Zelanda) la Parte esporta- trice deve rispettare le norme di certificazione e i certificati previsti dalla Parte importatrice.
Una volta che la Parte esportatrice ha confermato, in conformità all’articolo 12, l’insorgenza di un’epizoozia secondo la lista riportata al punto 29B dell’allegato IV, sui certificati sanitari sono elencate le dichiarazioni supplementari di cui al punto 29B dell’allegato IV. Le dichiarazioni supplementari di cui al punto 29B dell’allegato IV restano in vigore finché la Parte esportatrice non prende una deci- sione sulla regionalizzazione in conformità all’articolo 6 o a quanto diversamente concordato.
Per le esportazioni dalla Nuova Zelanda:
il certificato sanitario ufficiale è rilasciato in inglese.
13 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del comitato di gestione misto del 26 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2161).
14 Come stabilito nell’Acc. Svizzera–CE (per la Svizzera) e nell’Acc. Nuova Zelanda–CE (per la Nuova Zelanda).
Per le esportazioni dalla Svizzera:
il certificato sanitario ufficiale è rilasciato in una delle lingue ufficiali della Svizzera e in inglese.
Ogni partita destinata all’esportazione è accompagnata da un certificato o da un documento veterinario di origine o, se previsto nell’Accordo, da altri documenti di origine in cui sono riportate le informazioni sanitarie previste.
Trasmissione elettronica dei dati
(a) Lo scambio di informazioni relative ai certificati veterinari di origine o ad altri documenti di origine può avvenire per scritto e/o mediante sistemi sicuri di trasmissione elettronica dei dati che offrano garanzie equivalenti dei certi- ficati, compreso l’uso della firma digitale e di meccanismi di non ripudio. Qualora la Parte esportatrice opti per certificati sanitari ufficiali e/o docu- menti veterinari in formato digitale, la Parte importatrice deve aver ricono- sciuto l’equivalenza delle garanzie di sicurezza. Il consenso della Parte im- portatrice all’uso esclusivo dei certificati digitali può figurare in uno degli allegati o essere concordato per scritto in conformità all’articolo 15 capover- so 1 del presente Accordo. Le Parti adottano tutte le misure necessarie a ga- rantire la completezza del processo di certificazione, a salvaguardarlo contro le frodi e a prevenire certificazioni false e ingannevoli.
Sistemi di trasmissione elettronica dei dati che offrono garanzie equivalenti:
– Nuova Zelanda – E-cert
– UE – TRACES
(b) Il certificato sanitario ufficiale è rilasciato e presentato al posto d’ispezione frontaliero come segue:
(i) sotto forma di certificato di origine cartaceo firmato, o
(ii) per via elettronica, usando la trasmissione elettronica dei dati mediante E-cert e TRACES secondo la procedura descritta al punto (a).
Controlli
L’autorità di controllo garantisce che i funzionari certificanti ufficiali siano a cono- scenza delle condizioni legali della Parte importatrice in materia di epizoozie, pre- scritte dal presente Accordo, e all’occorrenza siano tenuti a certificare il rispetto dei requisiti previsti.
Linee guida per la procedura di verifica ispettiva
Allegato VI
Ai fini del presente allegato, la «verifica» è intesa come una valutazione dell’effi- cienza.
1. Regole di base generali
(a) La verifica è effettuata congiuntamente dalla Parte incaricata della verifica ispettiva («ispettore») e dalla Parte oggetto della verifica («ente ispezio- nato») secondo la procedura descritta nel presente allegato. All’occorrenza possono essere controllati anche aziende o impianti.
(b) La verifica è finalizzata a esaminare l’efficienza dell’autorità di controllo e non al respingimento di partite di derrate alimentari o alla contestazione di singole imprese. Se dalla verifica emerge che la salute pubblica o animale è seriamente compromessa, l’ente ispezionato adotta senza indugio azioni cor- rettive che possono includere un controllo delle norme di legge e di attua- zione vigenti, del risultato finale, del livello di rispetto delle norme nonché eventuali azioni correttive successive.
(c) La frequenza delle verifiche dipende dal livello di efficienza. Una scarsa efficienza determina verifiche più frequenti; la situazione deve essere cor- retta dall’ente ispezionato al fine di soddisfare le esigenze dell’ispettore.
(d) Le verifiche e le decisioni che si basano su di esse devono essere trasparenti e conformi all’Accordo.
2. Regole di base per l’ispettore
I responsabili della verifica stilano un piano, preferibilmente secondo norme inter- nazionali riconosciute, che tiene conto dei seguenti parametri:
(a) oggetto, campo di applicazione e portata della verifica;
(b) giorno e luogo della verifica con indicazione del calendario delle singole fasi della verifica, inclusa la stesura del rapporto finale;
(c) lingua(e) in cui viene effettuata la verifica e redatto il rapporto;
(d) identità dell’ispettore o dell’ispettore responsabile se si tratta di un gruppo di ispettori; per il controllo di sistemi e programmi particolari può essere richiesta un’apposita qualifica professionale;
(e) calendario delle riunioni con i funzionari responsabili e delle ispezioni di aziende o impianti; non è necessario stabilire in anticipo le aziende o gli impianti da controllare;
(f) fatte salve le disposizioni sulla libertà d’informazione, l’ispettore è tenuto al segreto professionale; occorre evitare inoltre eventuali conflitti di interesse;
(g) rispetto delle norme di igiene e di sicurezza sul posto di lavoro e tutela dei diritti dell’imprenditore.
Il piano deve essere preventivamente concordato con i rappresentanti dell’ente ispezionato.
3. Regole di base per l’ente ispezionato
Per agevolare la verifica, l’ente ispezionato si attiene alle seguenti regole di base:
(a) L’ente ispezionato è tenuto a collaborare strettamente con l’ispettore e nomina le persone responsabili di questo compito. La collaborazione può comprendere:
– l’accesso a tutte le norme di legge e di attuazione vigenti,
– l’accesso ai programmi degli utenti e ai relativi registri e documenti,
– l’accesso ai rapporti di verifica e di controllo,
– la messa a disposizione di documenti sulle azioni correttive e sulle san- zioni,
– l’accesso alle aziende.
(b) L’ente ispezionato è tenuto a svolgere un programma appositamente docu- mentato per poter dimostrare il rispetto coerente e uniforme delle norme.
4. Procedura
Seduta di apertura
I rappresentanti di entrambe le Parti organizzano una seduta di apertura. Nel corso di quest’ultima l’ispettore esamina il piano di verifica per garantire che le risorse, i documenti ed eventuali altri mezzi necessari per lo svolgimento della verifica siano effettivamente disponibili.
Controllo dei documenti
Il controllo dei documenti può includere: controllo dei documenti e dei registri secondo il numero 3 lettera a; controllo delle strutture e delle competenze dell’ente ispezionato; verifica di qualsiasi modifica delle norme sul controllo delle derrate alimentari o di certificazione apportate dopo l’entrata in vigore del presente allegato o dopo l’ultima verifica, considerando in particolare gli aspetti normativi rilevanti per gli animali o i prodotti animali in questione. Tale misura può prevedere anche la verifica dei corrispondenti registri e documenti di controllo e di certificazione.
Verifica sul posto
(a) La decisione sullo svolgimento di questa misura deve dipendere da una valu- tazione del rischio che tenga conto dei seguenti fattori: i prodotti interessati, il comportamento tenuto fino a quel momento dal ramo industriale o dal Paese esportatore per quanto riguarda il rispetto delle norme giuridiche, il
volume di produzione, importazione o esportazione, qualsiasi modifica dell’infrastruttura o del tipo di norme di controllo e di certificazione dei sin- goli Stati.
(b) Per verificare la conformità dei dati figuranti nei documenti secondo la sezione «Controllo dei documenti», il controllo sul posto può includere la visita degli impianti di produzione, fabbricazione, trasformazione e stoccag- gio delle derrate alimentari nonché degli uffici di controllo.
Verifica a posteriori
Se viene effettuata una visita a posteriori per controllare il superamento delle lacune contestate, è probabile che sia sufficiente controllare soltanto gli aspetti effettiva- mente contestati.
5. Documenti di lavoro
Nella misura del possibile, i moduli per registrare i risultati della verifica e le con- clusioni devono essere standardizzati affinché la verifica possa essere effettuata nel modo più uniforme, trasparente ed efficiente possibile. I documenti di lavoro pos- sono contenere fogli di controllo con i seguenti elementi valutativi:
– norme giuridiche,
– struttura e modo di lavorare dei servizi di sorveglianza e degli uffici di certi- ficazione,
– caratteristiche dell’azienda e suo funzionamento,
– statistiche sull’igiene, piani di prelievo di campioni e risultati,
– norme e procedura di attuazione,
– procedura di notificazione e rimedi giuridici,
– programmi di formazione.
6. Riunione finale
I rappresentanti delle due Parti organizzano una riunione finale a cui possono parte- cipare eventualmente i funzionari responsabili dello svolgimento dei programmi di controllo e di certificazione. Nel corso di tale riunione l’ispettore presenta i risultati della verifica. Le informazioni devono essere formulate nel modo più chiaro e pre- ciso possibile al fine di evitare equivoci. L’ente ispezionato stila un piano d’azione, completo di calendario, per il superamento delle lacune contestate.
7. Rapporto
Una bozza del rapporto di verifica è trasmessa all’ente ispezionato il prima possibile. Quest’ultimo è invitato a esprimersi in merito nell’arco di un mese; il suo parere viene incluso nel rapporto finale.
Controlli frontalieri
Allegato VII15
A. Controlli frontalieri di partite di animali e di prodotti animali
Tipo di controllo16 | Frequenza (%) |
1. Controlli documentali e controlli d’identità | |
Entrambe le Parti effettuano controlli documentali | 100 |
I controlli d’identità rappresentano un controllo nella valutazione17 da parte delle autorità sanitarie per garantire che i certificati/documenti sanitari o eventuali altri documenti previsti dalla legislazione sanitaria corrispondano ai prodotti costituenti la partita18. Nel caso di container sigillati, tali controlli d’identità possono anche consistere soltanto nel verificare se i sigilli sono intatti e se i documenti identificativi del container e il numero del sigillo corrispondono ai documenti e ai certificati sanitari di accompagnamento. | |
2. Controlli fisici (casuali o programmati) | |
Animali vivi ad eccezione di api e bombi | 100 |
Api regine e piccoli sciami di bombi | 100 |
Pacchi di api e bombi | 5019 |
Sperma/ovuli/embrioni | 10 |
Prodotti animali destinati al consumo umano elencati all’allegato V della decisione 97/132/CE | 1 |
Prodotti animali non destinati al consumo umano elencati all’allegato V della decisione 97/132/CE | 1 |
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano | Massimo 10 % |
15 Nuovo testo giusta l’art. 1 della Dec. n. 1/2015 del comitato di gestione misto del 26 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 2161).
16 L’autorità sanitaria può affidare queste attività, incluse le ispezioni fisiche, a una persona o a un’agenzia conformemente alla legislazione del Paese importatore.
17 Secondo la legislazione del Paese importatore.
18 Ai fini del presente all., per «partita» s’intende la quantità di prodotti dello stesso tipo, coperti dallo stesso certificato o documento veterinario o da altri documenti previsti dalla legislazione in materia veterinaria, provenienti dallo stesso mezzo di trasporto e dallo stesso Paese terzo o dallo stesso territorio di un Paese terzo. Il termine «stesso mezzo di trasporto» si riferisce alla modalità di spedizione (ad esempio via nave, per via aerea, ecc.).
19 Se le partite di api in pacchi contengono meno di 130 pacchetti, ne viene controllato il
50 %. Se le partite contengono più di 130 pacchetti, ne vengono controllati 65 per partita, scelti a caso.
B. Tasse d’ispezione
Le tasse di cui alle parti B I e II e del presente allegato si applicano alle importa- zioni.
Salvo diversa disposizione, le tasse sono stabilite in modo tale che siano coperti i costi effettivi del controllo e che non siano più elevate delle tasse per partite equiva- lenti provenienti da altri Paesi terzi.
B. I Per la Svizzera
1 Animali vivi e materiale embrionale
Le tasse d’ispezione sono riscosse secondo l’allegato V del regolamento (CE)
n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di man- gimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1) (CE)20.
2 Prodotti animali
Le tasse d’ispezione sono riscosse secondo l’allegato V del regolamento (CE)
n. 882/2004 con una riduzione del 22,5 %21. Tuttavia, per il transito di merci attra- verso la Svizzera con destinazione in un Paese situato fuori dell’Unione europea, le tasse d’ispezione sono riscosse in conformità all’allegato X xxx xxxxxxxxxxx (XX)
x. 000/0000 xxxxx riduzioni.
B. II Per la Nuova Zelanda
1 Tassa d’ispezione per animali vivi e materiale embrionale
Le tasse d’ispezione sono riscosse secondo le:
– Biosecurity (Costs) Regulations neozelandesi.
2 Prodotti animali
2.1 Tasse per il controllo documentale e il controllo d’identità
Partita unica – massimo 149.60(+IVA) NZD per partita
Partite con più container – massimo 149.60(+IVA) NZD per il primo container e massimo 75(+IVA) NZD / container per i container successivi
20 Come stabilito nell’Acc. Svizzera-CE (per la Svizzera) e nell’Acc. Nuova Zelanda-CE (per la Nuova Zelanda).
21 Calcolate supponendo che il tasso di controlli fisici per le importazioni neozelandesi sia pari al solo 10 % del tasso di controlli fisici normale per altri Paesi terzi e supponendo che il costo dei controlli fisici ammonti al 25 % del totale.
Partite con carico convenzionale (merce non contenuta in container) – massimo 149.60(+IVA) NZD / ora
2.2 Tasse per il controllo documentale, il controllo d’identità e il controllo fisico
Partita unica – tasse riscosse secondo le:
New Zealand Inspection (Animal Health)
– Biosecurity (Costs) Regulations neozelandesi. New Zealand Inspection (Public Health)
– Fees and Charges Regulation neozelandesi.
3 Adattamento delle tasse neozelandesi all’inflazione
Le tasse neozelandesi sulle importazioni possono essere adeguate annualmente secondo la formula seguente:
nuova tassa massima = tassa d’ispezione secondo l’allegato VII x (1 + tasso d’inflazione medio/100*)(anno in corso – 2009)
* calcolato su base continuativa per la Nuova Zelanda e pubblicato dalla Reserve Bank of New Zealand