COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
COMUNE DI VILLANOVA MONDOVI’
Provincia di Cuneo
Approvato con deliberazione del CC n. 36 del 02/07/2004. Modificato con deliberazione del CC n. 61 del 30/11/2004.
ART. 1 PREMESSA
I Decreti Legislativi N. 22 del 05/02/1997 Art. 21 e 267/2000 affidano ai Comuni il compito di effettuare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani.
Il Comune di Villanova intende disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati con il presente REGOLAMENTO al fine di:
a) Fissare le modalità del servizio di raccolta e di trasporto;
b) Vigilare sui conferimenti della raccolta differenziata al fine di garantirne una distinta gestione e promuovere il recupero;
c) Assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione;
d) Promuovere la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento;
e) Impedire danneggiamenti al paesaggio ed ai siti di particolare interesse ambientalistico culturale e storico;
f) Promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti.
Per il conseguimento delle finalità del presente Regolamento il comune di VILLANOVA MONDOVI’, nell’ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Xxxxx e a quelle in seguito indicate, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e dall’articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997.
Ciò potrà avvenire anche promuovendo una campagna di sensibilizzazione e di informazione cittadini utilizzando stampa locale, Notiziario Comunale, manifesti, opuscoli e riunioni, al fine di far conoscere:
• Tipi, modalità e tecniche di attuazione delle raccolte differenziata;
• Procedure per la segnalazione di eventuali inconvenienti e di suggerimenti per il miglioramento del servizio;
• Ubicazione, orari di apertura e modalità di gestione della
RIFIUTERIA.
TITOLO 1
CRITERI GENERALI E COMPETENZE
ART. 2 RACCOLTA DIFFERENZIATA
La gestione del servizio dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati deve:
• Uniformarsi a criteri di imparzialità;
• Garantire parità di trattamento a parità di servizio;
• Assicurare una erogazione continua e regolare del servizio perseguendo obiettivi di efficienza e di economicità;
• Prevede incentivi, anche economici, tendenti ad agevolare lo smaltimento dei rifiuti e a favorire la raccolta differenziata.
La raccolta differenziata ha come scopo:
• Favorire il recupero, fin dalle fasi di produzione, distribuzione o consumo dei materiali quali: carta, cartone, vetro, plastica, metalli, legno, tessuti e pelli;
• Incentivare e rendere obbligatoria la raccolta separata delle frazioni organiche dei rifiuti urbani (il cosiddetto “umido”, scarti alimentari, scarti di prodotti vegetali ed animali) oltre gli sfalciati d’erba, le potature e le ramaglie.
• Potenziare la raccolta dei materiali ingombranti di origine domestica per i quali non è possibile il trattamento congiunto con i rifiuti urbani ordinari.
• Vigilare sulla raccolta di tutti i rifiuti urbani
PERICOLOSI (batterie, pile, farmaci, lampade al neon,
tubi catodici, oli minerali e lubrificanti, cartucce tonner…)
• Contenere i costi di gestione dei rifiuti urbani, in equilibrio con i benefici che ne derivano.
ART. 3 DEFINIZIONI
Al fine di consentire a tutti gli utenti la comprensione dei termini utilizzati nel presente REGOLAMENTO, si intende per:
◻ RIFIUTO:
Si intende qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate all’allegato A del D.Lgs. n. 22/1997 e
s.m.i. – così come modificato dalla decisione del 16/01/02 (2001/118/CE) – e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi. (vedi Allegato Decreto Ronchi).
◻ RIFIUTI URBANI ( RU ):
Tutti i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali o da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade, da aree verdi e cimiteriali, i rifiuti giacenti su aree pubbliche e di uso pubblico e sulle rive di corsi d’acqua.
◻ RIFIUTI URBANI PERICOLOSI ( RUP ):
Tutti i rifiuti che non correttamente gestiti possono arrecare alla salute gravi danni (Vedi art. 1: rifiuti urbani PERICOLOSI).
◻ RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI ( RUI ):
Beni di consumo durevoli di grandi dimensioni quali mobili, elettrodomestici, materassi ed arredi vari.
◻ RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI ( RSAU ):
Rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, artigianali, industriali e di servizio che il Comune di Villanova intende assimilare ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento.
◻ RIFIUTI SPECIALI ( RS ):
Sono i rifiuti agricoli, industriali, artigianali e commerciali o derivanti da attività sanitarie, da demolizioni e da scavi oltre i veicoli a motore ed i macchinari deteriorati e i generale tutti quei rifiuti che per qualità e quantità non sono dal Comune di Villanova assimilati ai rifiuti urbani e che di conseguenza dovranno essere recuperati o smaltiti a carico del produttore.
◻ RIFIUTI ORGANICI:
I rifiuti di origine organica, ad altro tasso di umidità e costituiti da scarti alimentari di origine domestica o commerciale (mense, ristoranti e mercati) e da tutti gli scarti vegetali.
◻ RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI:
La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani e non in frazione merceologicamente omogenee.
◻ CONFERIMENTO DEI RIFIUTI:
L’operazione e le modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi di raccolta, smaltimento o riutilizzo.
◻ CONTENITORE PER RIFIUTI:
Il recipiente (sacchetto, bidone, cassonetto, campana, container scarrabile) di varie capacità, in grado di accogliere i rifiuti.
◻ COMPOST:
Si intende il prodotto ottenuto dalla “maturazione” delle frazione organiche preselezionate, ottenute nel rispetto di apposite norme tecniche.
◻ LUOGO DI PRODUZIONE:
Dei rifiuti si intende l’edificio abitativo o sua pertinenza, l’impresa commerciale o lo stabilimento all’interno del quale si originano i rifiuti.
◻ BONIFICA:
Per bonifica si intende ogni intervento di rimozione della fonte inquinante di una determinata area.
◻ PIAZZOLA:
L’area su cui sono posizionati i contenitori destinati alla raccolta su strada.
◻ ISOLA ECOLOGICA:
La zona particolarmente curata, ma non presidiata, dotata di tutti contenitori per la raccolta differenziata.
◻ RIFIUTERIA:
La zona recintata e presidiata dotata di contenitori e di altre strutture per il conferimento dei rifiuti anche speciali e pericolosi.
◻ PIATTAFORMA POLIFUNZIONALE:
L’impianto tecnologico attrezzato per il trattamento dei rifiuti (pesatura, selezione e compattazione…).
◻ GESTORE DEL SERVIZIO:
L’impresa iscritta all’Albo dei Gestori dei Rifiuti cui il comune affida la raccolta ed il trasporto di tutti i materiali
da avviale allo smaltimento, secondo precise modalità che saranno convenute in apposito Capitolato di appalto.
◻ Per compost da rifiuti si intende il prodotto ottenuto dal compostaggio delle frazioni organiche preselezionate, nel rispetto di apposite norme tecniche.
ART. 4
CAMPO DI APPLICAZIONE
Sono disciplinati dal presente Regolamento tutti i rifiuti prodotti nel Comune di Villanova Mondovì per i quali l’Ente Pubblico ha l’obbligo della raccolta e dello smaltimento e in particolare: i Rifiuti Urbani, i Rifiuti Urbani Pericolosi, i Rifiuti Urbani Ingombranti e i Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani.
Le disposizioni del presente REGOLAMENTO non si applicano invece:
• Ai Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani ed ai Rifiuti Speciali Pericoli (il cui smaltimento resta a carico dei produttori) per i quali il Comune di Villanova Mondovì non istituirà, nelle forme previste dalla legge un servizio integrativo di gestione;
• Agli scarichi industriali, alle emissioni di calore, di fumo, di radiazione o di gas;
• Alle carogne di animali;
• Ai rifiuti radioattivi;
• Ai materiali esplosivi;
• Alle acque di scarico (D.Lgs 11 maggio 1999 N. 152);
• Ai rifiuti agricoli quali: materiali fecali, materiali litoidi: terre di coltivazione;
• Rifiuti derivanti dall’attività di demolizione, costruzione e scavo;
• Agli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera (disciplinati dalla legge 13/07/1976, n. 615 e del D.P.R. 24/05/1988,
N. 203 e relativi regolamenti di attuazione);
• Alle frazioni merceologiche provenienti da raccolte effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
• Alle attività di recupero di cui all’allegato C del D.Lgs. n. 22/1997 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, a eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.
ART. 5 OBIETTIVI
Il presente REGOLAMENTO si prefigge di conseguire su tutto il territorio del Comune di Villanova i seguenti obiettivi:
• Fissare tutte le modalità per l’espletamento delle attività inerenti il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
• Disciplinare le operazioni di nettezza urbana;
• Fissare gli obblighi per chi produce, chi raccoglie, chi trasporta o chi tratta rifiuti di qualsiasi natura;
• Adeguare un apparato di controllo e di sorveglianza comminando sanzioni amministrative nei confronti di tutti gli utenti che mantengono comportamenti scorretti.
ART. 6 GESTIONE DEL SERVIZIO
Tutti i servizi previsti dal presente Regolamento a norma del Decreto Legislativo N. 267/2000 saranno in parte gestiti in economia dal Comune stesso ed in parte concessi in appalto ad impresa specializzata nella gestione dei rifiuti ed iscritta all’Albo Gestori Rifiuti di cui all’art. 30 del D. Legislativo N. 22 del 05/02/1997.
L’atto di concessione dovrà venire regolato da apposito Capitolato e dovrà contenere tra l’altro, oltre al canone dovuto per il servizio, le modalità di vigilanza (art. 33) e le eventuali penalità per l’inadempienza degli obblighi contrattuali.
In particolare orari, modalità e frequenze di raccolta per i vari tipi di rifiuti saranno di competenza esclusiva del Comune e
verranno disciplinati dal Capitolato d’appalto con il Gestore del Servizio.
Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune di Villanova Mondovì può avvalersi anche delle Associazioni di volontariato (Protezione Civile) e della partecipazione dei cittadini in tutte le forme previste dalla legge per la bonifica del territorio.
ART. 7 TARIFFA
I costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati nel Comune di Villanova Mondovì saranno coperti tramite tariffa comunale che verrà istituita sulla base del comma 2 dell’art. 49 del Decreto Lgs. 22/97 e disciplinata da apposito Regolamento.
Tale tariffa verrà determinata, applicata e riscossa, sulla base di un piano finanziario dal Comune stesso ai sensi dell’art. 8 del D.R.P. 158/99.
Tutti i produttori di rifiuti urbani (compresi i rifiuti assimilati ai rifiuti urbani) sono utenti del servizio pubblico di gestione rifiuti e pertanto sottoposti alla relativa tariffa comunale che sarà calcolata in rapporto alle superfici utili di produzione, al numero di persone occupanti le utenze domestiche (salva la facoltà di concedere un sussidio a favore di quei soggetti che versino in particolari condizioni di disagio) ed alla quantità di rifiuti prodotti nella fase iniziale, in mancanza di riscontri oggettivi la quantità prodotta verrà calcolata sulla base di criteri stabiliti via via dal Comune e per le utenze non domestiche anche sulla base di una “produttività specifica” valutata con criteri statistici.
Non è possibile chiedere l’esclusione dal servizio ordinario raccolta rifiuti, o l’utilizzo di un servizio diverso da quello posto in essere dal Comune.
Tale norma non può valere per i rifiuti speciali assimilati (vedi art. 22).
TITOLO 2
DIVERSE MODALITA’ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO
ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati verrà svolto in tutto il territorio comunale, ma con modalità diverse:
• Nel centro urbano e nelle frazioni Branzola e Xxxxxxxxxxx, il cui perimetro dovrà essere individuato in apposite planimetrie da approvarsi da parte della G.C., il conferimento avverrà con la tecnica del “porta a porta” secondo le modalità ed i tempi in appresso specificati;
• Nelle Frazioni Garavagna, Roracco, San Grato, Madonna del Pasco, Eula e case sparse la tecnica di raccolta utilizzata sarà quella dei contenitori su strada, utilizzando apposite piazzole o isole ecologiche, al fine di garantire l’igiene ed agevolare le operazioni di conferimento e di svuotamento, ma possibilmente in posizione “discreta” onde scoraggiare conferimenti clandestini.
• Il Comune potrà di propria iniziativa ed in qualsiasi momento, attivare nuovi tipi di raccolta differenziata o di conferimento separato, al fine di ridurre i rifiuti destinati allo smaltimento.
• Tutti i rifiuti urbani non oggetto di separazione alla fonte concorrono a formare i rifiuti urbani indifferenziati, oggetto di raccolta sia con la tecnica del porta a porta che tramite contenitori stradali.
ART. 9
CONFERIMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE DEL CENTRO URBANO
Il servizio di conferimento e di raccolta dei rifiuti solidi “porta a porta” sarà strutturato nel modo seguente:
1. RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI (RSU):
La raccolta avverrà una volta alla settimana utilizzando un apposito sacchetto trasparente, recante la scritta COMUNE di VILLANOVA MONDOVI’, che dovrà essere depositato dagli utenti di fronte alla propria abitazione in luogo ed in orario stabiliti dal Comune. L’utente è tenuto a ritirare i sacchi in numero adeguato secondo le modalità indicate dal Comune. Questo tipo di sacchetto può essere utilizzato solo ed esclusivamente per il rifiuto non riciclabile, non saranno ritirati oggetti adagiati al di fuori del sacchetto in oggetto.
Nei condomini con un numero di unità abitative superiore a 6 verrà posizionato, in uso gratuito e previo accordo con l’Amministratore, un cassonetto di capacità adeguata, ad uso esclusivo dei condomini che ne dovranno curare anche la pulizia, dove dovranno essere depositati i sacchetti di cui sopra ben chiusi. Qualora il cassonetto/i venisse posizionato all’interno della proprietà condominiale dovrà essere portato all’esterno in tempo utile per consentire la raccolta dei rifiuti in esso/i contenuti.
2. RACCOLTA RIFIUTI URBANI RICICLABILI:
a) Raccolta carta e cartoni:
La raccolta avverrà (presumibilmente) ogni due settimane. Gli utenti dovranno depositare la carta e i cartoni in maniera ordinata nell’apposito contenitore in uso gratuito. Qualora questo non fosse sufficiente la carta dovrà essere impacchettata e legata, mentre il cartone dovrà essere ripiegato e posto accanto al contenitore. Per i condomini valgono le stesse disposizioni di cui al § 1. È consentito solo il conferimento dei materiali indicati nelle direttive CONAI e COMIECO.
b) Raccolta plastica:
La raccolta avverrà (presumibilmente) ogni due settimane utilizzando gli appositi sacchi, forniti in numero adeguato ai singoli utenti, che sono tenuti a ritirarli presso la sede e secondo le modalità indicate dal Comune. I contenitori in plastica prima di essere rinchiusi nel sacchetto dovranno, a cura e nell’interesse (Vedi art. 7) dall’utente, essere adeguatamente “compressi” al fine di ridurne il volume. Nel caso la piattaforma di conferimento lo consenta anche i contenitori metallici (ferro – alluminio) a banda stagnata e non potranno essere conferiti dall’utente utilizzando lo stesso contenitore utilizzato per la plastica, la selezione avverrà poi presso la piattaforma polifunzionale di Magliano Alpi.
Per i condomini valgono le disposizioni di cui al § 1.
c) Raccolta vetro:
La raccolta del vetro verrà (presumibilmente) ogni due settimane utilizzando l’apposito contenitore, fornito in uso gratuito, che dovrà essere depositato dagli utenti di fronte alla propria abitazione in luogo ed in orario da concordare con l’impresa che gestisce il servizio. Per i condomini valgono le disposizioni di cui al § 1.
3. RACCOLTA MATERIALE ORGANICO:
La raccolta avverrà due volte alla settimana e nei mesi di giugno, luglio ed agosto tre volte. L’utente utilizzerà una piccola pattumiera ed un sacchetto in speciale plastica composta di materiale biodegradabile (MATER BI) o similari, che verranno forniti in numero adeguato. L’utente sarà tenuto a ritirare i sacchi in mater-bi o similari secondo le modalità indicate dal Comune. I sacchetti saranno poi depositati in apposito contenitore “antirandagismo” che dovrà essere posto dagli utenti di fronte alla propria abitazione in luogo ed in orario da concordare con l’impresa che gestisce il servizio. È assolutamente vietato il conferimento del rifiuto organico in sacchi di materiale diverso dal mater-bi e similari. Per i
condomini valgono le disposizioni di cui al § 1. L’utente che dispone di un orto o di un piccolo giardino potrà smaltire in proprio la frazione organica dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare (vedi art. 21 Compostaggio domestico) e poter così usufruire di una riduzione sulla parte variabile della tariffa di smaltimento.
4. La frequenza di raccolta fissata dal presente regolamento potrà essere modificata in relazione alle effettive esigenze che potranno essere verificate in sede di approvazione del capitolato ovvero in sede di svolgimento del servizio in accordo con il gestore.
ART. 10
CONFERIMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA UTENZE NON DOMESTICHE
Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani, per tutti gli utenti del Comune di Villanova Mondovì che esercitano attività commerciali, artigianali ed industriali, nell’ambito dei perimetri individuati dalla G.C., avverrà con la tecnica del porta a porta. Le frequenze e le dimensioni dei contenitori verranno concordate con il Comune al fine di soddisfare le esigenze degli utenti.
In sede di progettazione del servizio si è ipotizzato una frequenza settimanale per i rifiuti indifferenti, per la carta e per la plastica, mentre per eventuali rifiuti assimilati agli urbani la frequenza e le modalità dovranno essere convenute caso per caso.
In particolare le grandi utenze (supermercati e centri commerciali…) quando produttrici di rifiuti assimilati agli urbani, potranno chiedere all’Amministrazione Comunale l’utilizzo di appositi grandi contenitori dedicati, da posizionare all’interno delle utenze medesime, in modo da agevolarne la movimentazione e lo svuotamento. In ogni caso però dovranno essere portati all’esterno in tempo utile per consentire la raccolta dei rifiuti in essi contenuti.
ART. 11
CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI GRANDI UTENZE
Per gli utenti dell’area mercatale la raccolta del materiale organico avverrà con sacchetti in mater-bi o similari, secondo modalità stabilite dal Comune. Alle attività di ristorazione: mense, alberghi e ristoranti verrà assegnato un cassonetto in comodato d’uso gratuito come pure alle attività commerciali produttrici di frutta e verdura, e la raccolta avverrà secondo modalità e tempi da convenire con il Comune.
Qualora si verifichino disfunzioni nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo e all’art. 8, e ciò comporti costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento; verranno inoltre posti a carico del trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive che il Comune dovesse sostenere in seguito alla violazione.
Infine, qualora i rifiuti prodotti dalle utenze di cui al presente articolo e all’art. 10 risultassero in quantitativi inferiori rispetto al dimensionamento del servizio, la relativa segnalazione presso i competenti uffici al Comune, sarà a cura del produttore.
ART. 12
RACCOLTA CON CONTENITORI POSIZIONATI SU STRADA
La raccolta dei rifiuti urbani nelle frazioni di Garavagna, Roracco, San Grato, Madonna del Pasco, Eula e case sparse avverrà utilizzando contenitori posizionati su strada. Al fine di garantire le operazioni di conferimento e di svuotamento e l’armonico inserimento nel contesto ambientale, i contenitori saranno dislocate in apposite piazzole o isole ecologiche, la cui pulizia e cura sarà affidata al Gestore di Servizio. Ogni piazzola verrà dotata di un congruo numero di contenitori, secondo un piano di posizionamento stabilito dal Comune, in modo da garantire una ottimizzazione del servizio. Lo svuotamento dei contenitori avverrà con frequenza settimanale per i rifiuti indifferenziati, bisettimanale per i rifiuti biologici, ogni due settimane per il vetro (Vedi art. 9 comma 2, b – c – d) per la carta, per la plastica ed i metalli.
Riduzioni dovranno essere, inoltre, previste per gli utenti che si trovino in condizioni particolarmente scomode. L’utente che dispone anche solo di un orto o di un piccolo giardino potrà smaltire in proprio la frazione organica dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo famigliare o nuclei familiari vicini (vedi art. 21 Compostaggio domestico) e poter così usufruire di una consistente riduzione sulla parte variabile della tariffa di smaltimento.
Non è consentito collocare sacchetti che impediscano la corretta chiusura dei contenitori e tanto meno depositarli al di fuori dei contenitori stassi.
Ogni contenitore oltre ad avere una precisa destinazione, potrà essere dotato di una etichetta che permetta di identificare in ogni momento non solo la zona di provenienza, ma anche la quantità e qualità dei rifiuti conferiti, nel caso in cui in Comune intendesse procedere al calcolo delle quantità conferite con indagini a campione. Si sta valutando l’opportunità, in termini economici, di dotare tutti i contenitori stradali di apposita serratura in modo da garantirne l’utilizzo esclusivamente ai fruitori del servizio.
ART. 13
ISOLA ECOLOGICA NELLE FRAZIONI
Nelle frazioni di GARAVAGNA, RORACCO, SAN GRATO, MADONNA DEL PASCO ed EULA verrà utilizzata un’area di dimensioni maggiori e possibilmente coperta, detta appunto isola ecologica al fine di consentire la raccolta anche del vetro, delle pile e dei farmaci, oltre ai rifiuti indifferenziati, alla carta, alla plastica e ai materiali organici.
ART. 14
RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI RICICLABILI E NON
I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro funzione dovranno di regola essere consegnati al rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene di tipologia equivalente e solo eccezionalmente potranno essere conferiti dal proprietario al servizio pubblico.
In questi casi la raccolta del materiale ingombrante avverrà con servizio a domicilio, e previa chiamata da parte dell’interessato al NUMERO del Gestore, (secondo modalità e tempi che andranno concordate) oppure con consegna diretta da parte dell’utente stesso presso la RIFIUTERIA COMUNALE negli orari di apertura, che saranno di volta in volta comunicati nel momento in cui la stessa sarà attivata.
Lo smaltimento di frigoriferi e surgelatori, ha un costo che sarà a carico sempre del rivenditore o dell’utente, le modalità ed i tempi andranno convenuti su base zonale.
I rifiuti ingombranti non dovranno in nessun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento di rifiuti urbani: a titolo di esempio ecco un elenco dei rifiuti più comuni da ritenere ingombranti:
• Reti per letti;
• Poltrone e divani;
• Materassi;
• Frigoriferi;
• Elettrodomestici ed imballaggi per detti non di cartone;
• Lastre di vetro e specchi;
• Mobili vecchi e televisori;
• Damigiane e grandi taniche.
ART. 15 RACCOLTA PILE E FARMACI
La raccolta delle pile e dei farmaci avverrà attraverso appositi contenitori stradali dislocati in tutto il territorio comunale, oltre che nelle isole ecologiche di Garavagna, Roracco, San Grato, Madonna del Pasco ed Eula. Sarà cura del Gestore predisporre i contenitori soprattutto in posizioni strategiche: in prossimità delle farmacie, dei Servizi sanitari e dei negozi specializzati.
Le raccolte dovranno essere conferite presso le rifiuterie consortili o comunali.
ART. 16
RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI
La raccolta effettuata solo a richiesta e tramite appositi sacchi
raccolti “porta a porta”.
Le utenze sono tenute:
• Ritirare i sacchi presso le sedi e con le modalità indicate dal Comune;
• A inserire e conferire i rifiuti esclusivamente negli appositi sacchi;
• A posizionare i sacchi, eventualmente utilizzando appositi contenitori, nel luogo concordato, il giorno fissato non prima delle 06,00 e non oltre l’inizio della raccolta.
È assolutamente vietato il conferimento dei pannolini o pannoloni mediante sacchi diversi da quelli dedicati e con modalità difformi da quelle prescritte.
ART. 17
RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Tutti i rifiuti urbani ritenuti pericolosi, ad eccezione delle pile e dei farmaci (vedi art. 15) dovranno essere conferiti obbligatoriamente alla RIFIUTERIA COMUNALE nel momento in cui la stessa sarà attivata, durante gli orari di apertura. Sono da considerare a tutti gli effetti pericolosi i seguenti rifiuti:
• I prodotti ed i contenitori etichettati con il simbolo “T” (Tossico) e/o “F” (Infiammabile), vernici, adesivi e mastici, solventi, prodotti per il giardinaggio, fitofarmaci e relativi contenitori;
• Batterie ed accumulatori;
• Lampade al neon e tubi catodici;
• Cartucce di tonner per stampanti.
ART. 18
RACCOLTA VERDE DA GIARDINAGGIO ED AREE PUBBLICHE (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DAI CIMITERI)
Le utenze del centro urbano che eseguono la manutenzione di giardini e che non sono tenute a praticare il compostaggio domestico, debbono conferire i materiali vegetali di scarto, negli appositi sacchi o contenitori autorizzati dal Comune, oppure conferire tali rifiuti direttamente presso l’isola ecologica attrezzata.
Gli addetti alla manutenzione del verde pubblico e dei cimiteri sono tenuti ad assicurare la separazione degli scarti vegetali da altri materiali estranei e a canalizzarne il conferimento secondo le indicazioni provenienti dal responsabile di servizio.
Devono essere escluse le corone, troppo voluminose e frammiste a materiali estranei non compostabili.
Il verde e le ramaglie provenienti da sfalcio di giardini ed aree verdi potranno essere smaltiti:
• Contattando telefonicamente il gestore del servizio (a pagamento);
• Conferendo direttamente il materiale alla rifiuterai dell’Area Artigianale negli orari di apertura, dal momento in cui la stessa sarà attivata (lo smaltimento sarà gratuito);
• In maniera diretta utilizzando un composter. (vedi art. 21).
ART. 19
RACCOLTA DEI RIFIUTI DA INBALLAGGIO
Ai fini dell’applicazione del presente REGOLAMENTO le definizioni inerenti la disciplina degli imballaggi è quella prevista dall’art. 35 del D.Lgs N° 22/1997.
L’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio devono puntare soprattutto alla riduzione di questi ultimi ed in secondo luogo, al loro riciclaggio.
Ai sensi dell’art. 38 comma 9 del D.Lgs. N. 22/1997 sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, riuniti nel CONAI, i costi per:
• Il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
• La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;
• Il riutilizzo degli imballaggi usati;
• Il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
• Lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
ART. 20 RIFIUTERIA COMUNALE
Per smaltire i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani attraverso la RIFIUTERIA l’utente dovrà rivolgersi al personale addetto all’accettazione dei materiali per la registrazione ed i controlli relativi allo scarico.
Quando tali strutture sono chiuse e/o non presidiate è vietato sia l’accesso, sia il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto.
È in ogni caso tassativamente vietato l’abbandono di rifiuti e/o materiali all’esterno del perimetro recintato della RIFIUTERIA.
Fino a quando non entrerà in funzione la Rifiuteria comunale tutti gli utenti potranno avvalersi della Rifiuteria che verrà appositamente individuata dal Comune di Villanova Mondovì.
ART. 21 COMPOSTAGGIO DOMESTICO
L’utente che dispone di un orto o di un piccolo giardino potrà smaltire in proprio la frazione organica dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo famigliare, (o nuclei vicini) trasformando così residui alimentari, foglie e ramaglie in terriccio fertilizzante (compost).
L’utente che si impegna a smaltire in proprio la frazione organica e rinuncia ad utilizzare il relativo servizio di raccolta, potrà usufruire
di una consistente riduzione sulla parte variabile della tariffa di smaltimento.
L’attività di compostaggio dovrà però essere svolta nel rispetto delle indicazioni tecniche e sotto il controllo del Gestore e del Comune.
Il compostaggio domestico potrà essere realizzato utilizzando diverse metodologie e precisamente: il composter, il cumulo, la fossa o la concimaia, purchè non vengono prodotte esalazioni moleste o altri tipi di disagio alla popolazione.
In particolare dovranno essere rispettate queste distanze:
• Per l’utilizzo di un composter bisognerà mantenere una distanza minima di due metri dal confine di proprietà (a meno che le parti interessate abbiano diversamente convenuto di comune accordo) e di almeno 5 metri dall’abitazione del vicino;
• Per l’utilizzo invece del cumulo e della fossa bisognerà rispettare una distanza minima di cinque metri dal confine di proprietà (a meno che le parti interessate abbiano diversamente convenuto di comune accorso) e di almeno 20 metri dall’abitazione del vicino;
• Per la realizzazione di nuova concimaia infine bisognerà attenersi scrupolosamente alle disposizioni previste dalla vigente normativa igienico – sanitaria.
In ogni caso il compostaggio domestico nell’area urbana dovrà rispettare una distanza minima di due metri dal confine di proprietà.
TITOLO III
ASSIMILAZIONE PER QUANTITA’ E QUALITA’ RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
ART. 22
GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI
Possono essere assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 22/1997 i rifiuti speciali non pericolosi prodotti
in ambito non domestico e provenienti da attività di lavorazioni artigianali, da attività commerciali e da attività di servizi.
Ai sensi dello stesso art. 21 comma 7 la privativa comunale non si applica però alle attività di recupero dei rifiuti assimilati e pertanto i produttori potranno organizzare autonomamente le gestioni dei propri rifiuti o conferirli al servizio pubblico di raccolta.
I produttori di rifiuti speciali e le ditte che provvedono eventualmente al recupero e/o allo smaltimento devono far pervenire al Comune copia dei contratti stipulati.
L’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi avviene per qualità e qualiquantità ai sensi dell’art. 18 comma 2 lettera b) del D.Lgs 22/97.
I rifiuti collocati in violazione delle caratteristiche quantitative indicate dal presente REGOLAMENTO verranno lasciali sul posto.
Dopo il passaggio degli operatori del Gestore il produttore dovrà provvedere immediatamente al ritiro dei medesimi dagli spazi pubblici.
TITOLO IV
GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA
ART. 23
DIVIETO DI ABBANDONARE RIFIUTI IN SPAZI PUBBLICI
È fatto divieto di abbandonare o gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo e quantità in aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico. Questi devono essere immessi negli appositi contenitori e poi conferiti al servizio di raccolta pubblica.
Anche i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade o raccolti lungo le rive dei corsi d’acqua, dovranno essere smaltiti a cura del Gestore in discarica autorizzata.
ART. 24
CESTINI E CONTENITORI PORTARIFIUTI
Allo scopo di consentire la raccolta rifiuti di piccola pezzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di spazi pubblici e/o ad uso pubblico il Comune provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari.
È severamente vietato conferire rifiuti urbani domestici o altri rifiuti in detti contenitori.
Nelle aree ricreative saranno collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti sul suolo.
ART. 25
PULIZIA DEI MARCATI ED AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI VARIE
I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati all’ingrosso ed al dettaglio, coperti o no, su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, i gestori di esercizi pubblici su area pubblica o aperta al pubblico devono mantenere pulito il suolo attorno alle rispettive posizioni, raccogliendo i rifiuti provenienti dalla propria attività e depositandoli negli appositi contenitori.
Per la raccolta del materiale organico vale quanto previsto all’art.
9 del presente Regolamento.
La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti prodotti in occasione di sagre e di manifestazioni avverrà a cura del Gestore secondo le modalità e con le frequenze previste nel Capitolato di appalto.
ART. 26
PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE ADIACENTI E DEI TERRENI NON EDIFICATI
I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree adiacenti, i terreni con edificati, compresi quelli agricoli (soprattutto se adiacenti le
strade) devono essere tenuti costantemente puliti a cura dei rispettivi proprietari o conduttori.
In caso di scarico abusivo di rifiuti su dette aree, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario, in solido con il soggetto che ha la disponibilità del terreno, è obbligato all’asporto ed all’idoneo smaltimento dei rifiuti abusivamente abbandonati.
Qualora i responsabili non provvedano e l’accumulo dei rifiuti possa essere pregiudizievole per l’ambiente e la salute pubblica il Sindaco emette specifica ordinanza, diffidando i soggetti interessati a provvedere alle operazioni di bonifica.
Nel caso in cui essi non provvedano nei termini assegnati è disposto l’intervento da parte del Gestore o di altro soggetto autorizzato. I costi derivanti dall’intervento di cui sopra saranno sostenuti dal Comune, con diritto di rivalsa nei confronti dei proprietari o dei conduttori dell’aria.
ART. 27
NORME RIGUARDANTI AGLI ANIMALI
Le persone che conducono animali su aree pubbliche o di uso pubblico, comprese le zone verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi forma di contaminazione dovuta a deiezione, asportando e smaltendo gli eventuali escrementi solidi prodotti dagli animali medesimi secondo precise modalità che verranno stabilite dal Comune e disciplinate il base al capitolato d’appalto con il Gestore del servizio.
Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico dovranno essere asportate e smaltite dal Gestore secondo le modalità stabilite dalla Legge, dalla competente ASL e/o ARPA.
TITOLO V
DIVIETI ED OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI
ART. 28 DIVIETI
È vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune di Villanova Mondovì qualsiasi tipo di rifiuto, di immondizia, di residuo solido, semisolido o liquido ed in generale materiale di scarto di ogni tipo, natura e dimensione, anche se rinchiuso in sacchetti o contenitori.
Il medesimo divieto vale anche per le acque superficiali e sotterranee.
Chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere, a proprie spese, alla rimozione, all’avvio a recupero od a smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi, in solido con il proprietario o titolare di diritti reali sull’area, nel caso in cui tale violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o di colpa. In caso di inadempimento il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.
È vietato depositare materiali oggetto di raccolta separata nei contenitori predisposti per ricevere i rifiuti urbani indifferenziati. È inoltre vietato collocare nei contenitori destinati ad ospitare specifici materiali raccolti separatamente i rifiuti urbani indifferenziati o altri tipi di rifiuto.
È obbligatorio avvalersi dei contenitori, dei sistemi e degli impianti predisposti per la corretta gestione dei rifiuti urbani.
È invece ammesso il deposito lungo la pubblica via, o i prossimità di essa (negli orari stabiliti e comunque mai prima delle ore 06 del giorno di raccolta) degli appositi contenitori e/o sacchi contenuti rifiuti per i quali è previsto il sistema di raccolta “porta a porta”. Si ribadisce il divieto di depositare nei contenitori o nei sacchetti rifiuti diversi da quelli per i quali contenitori x xxxxxxxxx sono destinati.
È inoltre vietato:
a. Recuperare senza autorizzazione i rifiuti collocati su tutti i contenitori del territorio comunale;
b. Danneggiare, rimuovere o spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
c. Conferire rifiuti non prodotti nel territorio comunale;
d. Depositare nei contenitori materiali accessi o non completamente spenti.
e. Lanciare volantini pubblicitari o di informazione, nonché collocare gli stessi sulle auto in sosta.
È invece ammesso il deposito lungo la pubblica via, o in prossimità di essa, negli orari stabiliti e comunque mai dopo le ore 06,00 del giorno si raccolta o prima delle ore 21,30 del giorno precedente, degli appositi contenitori e/o sacchi contenti rifiuti per i quali è previsto il sistema di raccolta “porta a porta”. I contenitori dovranno essere ritirati appena possibile, e di norma entro le ore 14,00. Si ribadisce il divieto di depositare nei contenitori o nei sacchetti rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori x xxxxxxxxx sono destinati.
ART. 29 ATTIVITA’ DI CONTROLLO
IL Comune:
• Attiva la vigilanza, per il rispetto delle norme previste in questo REGOLAMENTO applicando anche le sanzioni amministrative di cui al Titolo IV, fatta salva la segnalazione all’Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possono costituire ipotesi di reato.
La vigilanza sarà assicurata dalla Polizia Municipale che potrà avvalersi anche dell’apporto di Amministratori, Consiglieri Comunali, funzionari responsabili, cantonieri e naturalmente degli operatori del Gestore.
• Controlla il funzionamento del servizio;
• Interviene rapidamente per disporre lo sgombero dei rifiuti ed il loro smaltimento, a totale carico dei responsabili ogni qual volta ragioni di carattere sanitario, igienico o ambientale lo rendano necessario.
Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell’abbandono dei rifiuti in aree pubbliche o private, sarà il Comune a provvedere allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di poi rivalersi sul soggetto responsabile quando fosse poi individuato.
Nel casi in cui l’organico di controllo riscontri irregolarità nell’utilizzo dei contenitori condominiali e non sia possibile precisare l’identità del responsabile le spese per lo sgombero e l’eventuale sanzione amministrativa saranno imputate a tutti i condomini.
ART. 30
PESATURA DEI RIFIUTI URBANI E TRASPORTO A DESTINAZIONE
Tutti i rifiuti presi in carico dal Gestore sugli automezzi del servizio pubblico di raccolta e di trasporto devono essere obbligatoriamente pesati prima dell’avvio al riutilizzo, al riciclaggio o allo smaltimento.
È fatto divieto di caricare e di trasportare, su uno stesso automezzo del servizio pubblico rifiuti urbani indifferenziati e partite omogenee provenienti da raccolta indifferenziata.
Lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati deve essere assicurato nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Lgs. 22/97 e successive modifiche.
TITOLO VI
LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE
ART. 31
GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO
I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e quelli di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad un uso
pubblico e sulle rive dei corsi d’acqua raccolti al servizio pubblico, sono smaltiti in discarica autorizzata.
Il servizio può essere svolto dal Comune in economia, o mediante appalto a terzi.
Le modalità del suo svolgimento (zone interessate, modalità di svolgimento, frequenza dei passaggi) sono definite dal contratto di servizio e il suo coordinamento sono affidati al Responsabile del competente Servizio del Comune, che provvede anche all’avvio a discarica dei materiali raccolti a mezzo del gestore del servizio di raccolta rifiuti.
Le modalità di esecuzione del servizio sono le seguenti:
a) Spazzamento strade pubbliche:
▪ Raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti esterni effettuato entro il perimetro comunale secondo una percorrenza ed una frequenza definita dal contratto di servizio;
b) Xxxxxxx e contenitori:
▪ Allo scopo di consentire la raccolta di rifiuti di piccola spazzatura prodotti dai passanti o dai frequentatori di servizi pubblici e/o uso pubblico il comune provvede ad installare e gestire appositi cestini e similari in aree pubbliche e/o private ad uso pubblico. È vietato conferire rifiuti urbani domestici o altri rifiuti in detti contenitori. Nelle aree ricreative in genere sono collocati adeguati contenitori opportunamente segnalati con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti al suolo;
▪ I cestini nelle aree pubbliche devono essere svuotati secondo le modalità e con le frequenze previste per il servizio pubblico di raccolta rifiuti secchi indifferenziati definiti dal contratto di servizio.
TITOLO VII SANZIONI E CONTROLLI
ART. 32 SANZIONI
Per le violazioni alle norme del presente REGOLAMENTO si fa riferimento alle disposizioni di cui al Titolo V del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 N. 22 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al Capo XII della Legge Regionale 13 aprile 1995 N. 50 e successive modifiche.
In particolare:
a) Chiunque in violazione dei divieti di cui all’art. 28, art. 29 e art. 31 comma a – c – e abbandona o deposita in maniera impropria rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 Euro fino a 300 Euro;
b) Chiunque in violazione dell’art. 31 comma b e d sposta danneggia o inserisce rifiuti accesi nei contenitori stradali e punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 200 Euro a 400 Euro;
c) Chiunque conferisce Rifiuti Urbani Pericolosi con modalità diverse da quelle previste dal presente REGOLAMENTO all’art. 17 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 200 Euro a 600 Euro;
d) Chiunque conferisce rifiuti urbani domestici nei cestini stradali, al di fuori di quanto previsto dall’art. 24 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 50 Euro a 100 Euro;
e) Per tutte le altre violazioni delle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro di cui all’art. 7 bis del D.Lvo. 267/2000.
REGOLAMENTO GESTIONE RFIUTI 1
ART. 1 2
PREMESSA 2
TITOLO 1 3
CRITERI GENERALI E COMPETENZE 3
ART. 2 3
RACCOLTA DIFFERENZIATA 3
ART. 3 4
DEFINIZIONI 4
ART. 4 7
CAMPO DI APPLICAZIONE 7
ART. 5 8
OBIETTIVI 8
ART. 6 8
GESTIONE DEL SERVIZIO 8
ART. 7 9
TARIFFA 9
TITOLO 2 10
DIVERSE MODALITA’ DEL SERVIZIO DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO 10
ART. 8 10
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 10
ART. 9 10
CONFERIMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE DEL CENTRO URBANO 10
ART. 10 13
CONFERIMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA UTENZE NON DOMESTICHE 13
ART. 11 14
CONFERIMENTO E RACCOLTA RIFIUTI ORGANICI GRANDI UTENZE 14
ART. 12 14
RACCOLTA CON CONTENITORI POSIZIONATI SU STRADA 14
ART. 13 15
ISOLA ECOLOGICA NELLE FRAZIONI 15
ART. 14 15
RACCOLTA MATERIALI INGOMBRANTI RICICLABILI E NON 15
ART. 15 16
RACCOLTA PILE E FARMACI 16
ART. 16 17
RACCOLTA PANNOLINI E PANNOLONI 17
ART. 17 17
RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI 17
ART. 18 18
RACCOLTA VERDE DA GIARDINAGGIO ED AREE PUBBLICHE (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DAI CIMITERI) 18
ART. 19 18
RACCOLTA DEI RIFIUTI DA INBALLAGGIO 18
ART. 20 19
RIFIUTERIA COMUNALE 19
ART. 21 19
COMPOSTAGGIO DOMESTICO 19
TITOLO III 20
ASSIMILAZIONE PER QUANTITA’ E QUALITA’ RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI 20
ART. 22 20
GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI 20
TITOLO IV 21
GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 21
ART. 23 21
DIVIETO DI ABBANDONARE RIFIUTI IN SPAZI PUBBLICI 21
ART. 24 22
CESTINI E CONTENITORI PORTARIFIUTI 22
ART. 25 22
PULIZIA DEI MARCATI ED AREE DESTINATE A MANIFESTAZIONI VARIE 22
ART. 26 22
PULIZIA DEI FABBRICATI, DELLE AREE ADIACENTI E DEI TERRENI NON EDIFICATI 22
ART. 27 23
NORME RIGUARDANTI AGLI ANIMALI 23
TITOLO V 23
DIVIETI ED OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI 23
ART. 28 24
DIVIETI 24
ART. 29 25
ATTIVITA’ DI CONTROLLO 25
ART. 30 26
PESATURA DEI RIFIUTI URBANI E TRASPORTO A DESTINAZIONE 26
TITOLO VI 26
LA GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO E DI ALTRI SERVIZI COMUNALI DI CARATTERE AMBIENTALE 26
ART. 31 26
GESTIONE DELLO SPAZZAMENTO 26
TITOLO VII 28
SANZIONI E CONTROLLI 28
ART. 32 28
SANZIONI 28