COMUNE DI MONTALTO UFFUGO
XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX
X.xxx X. Xx Xxxxx, 0 – 87040 Prov. di Cosenza P.IVA 00348990789
AFFARI GENERALI CULTURA - PUBBLICA ISTRUZIONE E MANUTENZIONE SCUOLE
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Approvato con delibera G.C. n. 239 del 14.12.2018
INDICE
Capo I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 3
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO 3
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO 9
Art. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO 10
Art. 5 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO 10
CAPO II – CONTRATTO D’APPALTO 10
Art. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 10
Art. 7 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO 11
Art. 8 – SPESE CONTRATTUALI 11
Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA 11
Art. 10 – CONTRATTI AGGIUNTIVI 12
Art. 11 – RINNOVO 12
CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO 12
Art. 12 – INIZIO DELL'ESECUZIONE 12
Art. 13 – LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI 12
Art. 14 – OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE 12
Art. 15 – ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO 14
Art. 16 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 15
Art. 17 – ONERI OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE 15
Art. 18 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA 16
Art. 19 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE 17
Art. 20 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE 18
Art. 21 – SUBAPPALTO 18
Art. 22 – DANNI E RESPONSABILITA’ 18
Art. 23 – VARIANTI CONTRATTUALI 19
Art. 24 – COMODATO D’USO SCUOLABUS 19
Capo IV – PENALITA’ 20
Art. 25 – PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI 20
Art. 26 – PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE 21
Capo V – PAGAMENTI ALL’IMPRESA 22
Art. 27 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI 22
Art. 28 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI 22
Capo VI - VERIFICA DI CONFORMITA’ 23
Articolo 29 – CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 23
Capo VII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE 23
Art. 30 – CESSIONE DEL CONTRATTO 23
Art. 31 – CESSIONE DELL'AZIENDA 23
Art. 32 – CESSIONE DEL CREDITO 24
Art. 33 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE 24
Capo VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24
Art. 34 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 24
Art. 35 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE 25
Art. 36 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO 25
CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 26
Art. 37 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 26
Art. 38 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO 26
CAPO X – NORME FINALI E DI RINVIO 26
Art. 39 – RINUNCIA 26
Art. 40 – TUTELA DELLA PRIVACY 27
Art. 41 – NORME FINALI 27
Art. 42 – NORMA DI RINVIO 27
Capo I – CARATTERISTICHE DELL’APPALTO Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
1. L'appalto ha per oggetto l’espletamento, per i periodi indicati al successivo art. 3, del servizio di trasporto scolastico e di accompagnamento degli alunni iscritti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado , compresi alunni diversamente abili, nonché n. 160 uscite annue extra scolastiche non superiori a 70 km (andata e ritorno) dal territorio comunale da svolgersi con idoneo automezzo.
2. Il numero degli alunni che usufruiranno del servizio scolastico può assumersi, indicativamente in 500.
3. Le prestazioni richieste all’appaltatore e le modalità di svolgimento del servizio sono dettagliate al successivo art. 2 e del presente capitolato.
4. E’ comunque in facoltà dell’Amministrazione di adeguare l’effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli alunni, nonché chiedere all’appaltatore l’attivazione di ulteriori linee di trasporto scolastico agli stessi prezzi di aggiudicazione per tipologia di servizio. Gli itinerari, gli orari, le località, le fermate, il numero degli utenti, il chilometraggio giornaliero potranno subire delle variazioni o essere revocati in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili e, in ogni caso, in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l’adempimento della frequenza scolastica, ovvero garantire, a discrezionale giudizio dell’Amministrazione, le migliori condizioni di sicurezza stradale e tutela personale dei trasportati. L’Amministrazione si riserva la facoltà, pertanto, di variare, istituire e/o sopprimere percorsi, fermate ed orari in conseguenza di esigenze o variazioni nell’utenza o nella struttura dell’organizzazione scolastica senza che ciò implichi modifica nelle condizioni contrattuali. La ditta affidataria potrà proporre percorsi e itinerari alternativi finalizzati a una minore permanenza temporale degli utenti sui mezzi di trasporto e al miglioramento del servizio. I suddetti itinerari dovranno essere comunque approvati dall’Amministrazione. Inoltre all’occorrenza e previo accordo con il competente ufficio comunale i percorsi possono essere modificati al fine di garantire le richieste di trasporto da parte dell’utenza. Dette variazioni al servizio sono ammissibili esclusivamente qualora ricorrano i presupposti indicati all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e con le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo.
Art. 2 – SPECIFICHE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO D’APPALTO
1. Il servizio comprende l’esecuzione del trasporto scolastico e di accompagnamento degli alunni iscritti e frequentanti la Scuola dell’Infanzia statale e paritarie , Primaria e Secondaria di Primo Grado e di alunni anche diversamente abili , da effettuarsi sul territorio comunale garantendo il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno.
L’itinerario giornaliero di raccolta degli alunni della Scuola dell’Infanzia statale e paritarie, Primaria e Secondaria di Primo Grado prevede la percorrenza di circa 500 km giornalieri per ognuno dei giorni di frequenza delle scuole, oltre alle corse necessarie per accompagnare i ragazzi che sostengono gli esami di fine anno scolastico. Si precisa, altresì, che le scuole materne sono aperte fino al 30 giugno e, quindi, nel periodo dal 12 giugno al 30 giugno dovranno essere in servizio gli scuolabus necessari, qualora vi sia richiesta dell’utenza.
Nel servizio di che trattasi sono incluse anche una serie di uscite didattiche delle varie classi. La massima distanza percorribile per ogni uscita è di km 70 circa (andata e ritorno) e il massimo numero di uscite è di n° 160 per anno scolastico.
Il servizio di trasporto scolastico è effettuato nella mattinata e nel pomeriggio, secondo i seguenti orari e con n° 11 Scuolabus di cui n° 10 di proprietà del Comune.
La ditta aggiudicataria dovrà integrare gli scuolabus cosi come indicato al successivo punto 15 che richiama il punto 12) lettera B) comma 5 del Bando di gara:
a) Scuolabus A – Vaccarizzo-
Dalle ore 7.10 alle ore 8.30 di tutti i giorni dal lunedì al sabato;
Dalle ore 13.10 alle ore 14.10 dei giorni lun-mart-gio-ven;
Dalle ore 12.30 alle ore 14.10 dei giorni merc-sab;
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 dei pomeriggi di lun-mart-merc-gio-ven (solo in caso di adesioni dei bambini al servizio di mensa scolastica);
b) Scuolabus B – Caldopiano-
Dalle ore 7.10 alle ore 8.30 di tutti i giorni dal lunedì al sabato;
Dalle ore 13.10 alle ore 14.10 dei giorni lun-mart-gio-ven;
Dalle ore 12.30 alle ore 14.10 dei giorni merc-sab;
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 dei pomeriggi di lun-mart-merc-gio-ven (solo in caso di adesioni dei bambini al servizio di mensa scolastica);
c) Scuolabus C – Lucchetta-
Dalle ore 7.10 alle ore 8.30 di tutti i giorni dal lunedì al sabato;
Dalle ore 13.10 alle ore 14.10 dei giorni lun-mart-gio-ven;
Dalle ore 12.30 alle ore 14.10 dei giorni merc-sab;
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 dei pomeriggi di lun-mart-merc-gio-ven (solo in caso di adesioni dei bambini al servizio di mensa scolastica);
d) Scuolabus D – Ponte Corvo-
Dalle ore 7.10 alle ore 8.30 di tutti i giorni dal lunedì al sabato;
Dalle ore 13.10 alle ore 14.10 dei giorni lun-mart-gio-ven;
Dalle ore 12.30 alle ore 14.10 dei giorni merc-sab;
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 dei pomeriggi di lun-mart-merc-gio-ven (solo in caso di adesioni dei bambini al servizio di mensa scolastica);
e) Scuolabus E – San Xxxxxx-
Dalle ore 7.10 alle ore 8.30 di tutti i giorni dal lunedì al sabato;
Dalle ore 13.10 alle ore 14.10 dei giorni lun-mart-gio-ven;
Dalle ore 12.30 alle ore 14.10 dei giorni merc-sab;
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 dei pomeriggi di lun-mart-merc-gio-ven (solo in caso di adesioni dei bambini al servizio di mensa scolastica);
f) Scuolabus F – Montalto Scalo-
Dalle ore 07.00 alle ore 8.15 dei giorni lun-mart-merc-gio;
Dalle ore 07.15 alle ore 08.30 del giorno venerdì;
Dalle ore 07.15 alle ore 08.15 del sabato;
Dalle ore 13.15 alle ore 14.10 di tutti i giorni lun-mart-merc-gio-ven;
Dalle ore 13.10 alle ore 14.00 del giorno di sabato;
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 dei pomeriggi di lun-mart-merc-gio-ven (solo in caso di adesioni dei bambini al servizio di mensa scolastica);
g) Scuolabus G – Settimo-
Dalle ore 07.00 alle ore 8.15 dei giorni lun-mart-merc-gio;
Dalle ore 07.15 alle ore 08.30 del giorno venerdì;
Dalle ore 07.15 alle ore 08.15 del sabato;
Dalle ore 13.15 alle ore 14.10 di tutti i giorni lun-mart-merc-gio-ven;
Dalle ore 13.10 alle ore 14.00 del giorno di sabato;
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 dei pomeriggi di lun-mart-merc-gio-ven (solo in caso di adesioni dei bambini al servizio di mensa scolastica).
h) Scuolabus H – X. Xxxxxxxxx-
Dalle ore 07.00 alle ore 8.15 dei giorni lun-mart-merc-gio;
Dalle ore 07.15 alle ore 08.30 del giorno venerdì;
Dalle ore 07.15 alle ore 08.15 del sabato;
Dalle ore 13.15 alle ore 14.10 di tutti i giorni lun-mart-merc-gio-ven;
Dalle ore 13.10 alle ore 14.00 del giorno di sabato;
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 dei pomeriggi di lun-mart-merc-gio-ven (solo in caso di adesioni dei bambini al servizio di mensa scolastica);
i) Scuolabus I – Taverna -
Dalle ore 07.00 alle ore 08.30 tutti i giorni da lunedì a sabato;
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 tutti i giorni da lunedì a venerdì;
Dalle ore 12.30 alle ore 14.10 nel giorno di sabato;
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 dei pomeriggi di lun-mart-merc-gio-ven (solo in caso di adesioni dei bambini al servizio di mensa scolastica);
j) Scuolabus L – Pianette -
Dalle ore 07.00 alle ore 08.30 tutti i giorni da lunedì a sabato;
Dalle ore 13.00 alle ore 14.00 tutti i giorni da lunedì a venerdì;
Dalle ore 12.30 alle ore 14.10 nel giorno di sabato;
Dalle ore 15.45 alle ore 16.30 dei pomeriggi di lun-mart-merc-gio-ven (solo in caso di adesioni dei bambini al servizio di mensa scolastica);
2. Lo svolgimento del servizio – data la vastità e particolarità del territorio interessato che non consentirebbe i tempi necessari all’ingresso degli alunni nelle scuole negli orari stabiliti – dovrà avvenire con l’utilizzo di 11 (undici) Scuolabus di cui n° 10 di proprietà del Comune che saranno affidati all’Appaltatore in comodato d’uso a titolo oneroso secondo quanto riportato al successivo art. 24. Gli Scuolabus messi a disposizione della Ditta Aggiudicataria dovranno essere di sua proprietà o nella disponibilità giuridica della stessa alla data di presentazione dell’offerta.
3. Sulla base della media degli studenti da trasportare l’utenza presente giornalmente è quantificata in circa 500 unità, complessivamente per tutti gli 11 scuolabus. Il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato Speciale, delle norme del codice civile, del codice della strada, delle disposizioni di Legge, nonché di Regolamento e di Atti Amministrativi vigenti in materia di trasporto scolastico. In particolare, si richiamano le seguenti Disposizioni Legislative:
Artt. 1681 e 1682 del Codice Civile;
Decreto Legislativo 22/12/2000 n. 395 e regolamento attuativo D.M. 161 del 28/04/2005 (in materia di accesso alla professione di trasportatore, di viaggiatori su strada);
Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e succ. modifiche e integrazioni (codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
Decreto Ministeriale 18/04/1977 (caratteristiche costruttive degli autobus), integrato con successivo D.M. 13/01/2004 e D.M. 01/04/2010;
Decreto Ministeriale 31/01/1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell’11/03/1997.
4. Il servizio si articola nel:
trasporto relativo alla Scuola dell’Infanzia statale e paritaria , Primaria e Secondaria di Primo Grado;
trasporto di alunni portatori di handicap con l’utilizzo di mezzi specificatamente idonei per il trasporto di carrozzelle;
trasporto alunni per attività extra scolastiche (palestra, gite didattiche ecc.), come specificatamente indicato al precedente punto 1 del presente articolo.
3. Il servizio sarà svolto nel periodo indicato all’art. 4 e sarà oggetto di modifiche riduzioni o integrazioni che l’Amministrazione comunicherà alla Ditta almeno 10 giorni prima dell’inizio del servizio. Resta fermo al riguardo quanto stabilito dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 in merito alle varianti contrattuali.
4. Il servizio di Trasporto Scolastico deve essere svolto rispettando il monte ore minimo di 15.000 annue. Non verranno pagate corse e/o ore aggiuntive al suddetto monte ore se non preventivamente concordate ed autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
5. Entro 20 giorni dall’inizio del trasporto scolastico la Ditta Appaltatrice dovrà effettuare un controllo sui servizi effettuati verificando i percorsi e gli orari e proponendo al Comune le necessarie modifiche per accogliere le richieste dell’utenza. All’Amministrazione compete di definire le variazioni al servizio e l’Impresa ha l’obbligo di renderle operative entro 2 giorni dalla comunicazione dandone notizia all’utenza e alle scuole interessate. Anche per detta fattispecie trova applicazione l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
6. Il servizio di cui al presente Capitolato è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere interrotto o sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore. In caso di proclamazione di sciopero la Ditta è tenuta ad avvertire tempestivamente sia il Comune che le Scuole interessate, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa. Saranno garantire le prestazioni indispensabili di cui alla normativa nazionale (L. 146/1990 e s.m.i.) come individuate dai corrispondenti accordi sindacali aziendali. In caso di interruzione, sospensione o abbandono anche parziale del servizio e in genere per ciascuna inosservanza degli obblighi e condizioni del presente capitolato, tranne i casi di forza maggiore, il Comune potrà subentrare senza alcuna formalità all’appaltatore per l’esecuzione del servizio, anche tramite affidamento ad altro operatore, con possibilità di rivalersi delle spese sull’Appaltatore. E’ fatta salva, in ogni caso, l’applicazione di eventuali sanzioni e risarcimento del danno.
7. Le modifiche temporanee del servizio dovute ad eventi straordinari ed imprevedibili saranno comunicate immediatamente alla Ditta dall’Ufficio preposto del Comune. Qualora tali modifiche abbiano una durata superiore ai 2 giorni, i percorsi e gli orari dovranno essere autorizzati dal Comune stesso e le conseguenti variazioni saranno oggetto di conguaglio sulla base dell’effettiva percorrenza. Il mancato rispetto degli orari concordati causato da interruzioni stradali, qualora siano ripetitive o rischino di diventare strutturali, deve essere comunicato all’Ufficio competente presso il Comune, per l’adozione dei provvedimenti del caso. Anche nel caso di ritardi per intensità del traffico questi devono essere comunicati al Comune ed adottati i provvedimenti di modifica degli orari senza pretendere revisione dei prezzi. Eventuali ritardi accidentali, per guasti o eventi del tutto imprevedibili (incidenti ecc.) devono essere annotati giornalmente da parte dell’autista su apposito diario di bordo.
8. La Ditta Appaltatrice dovrà dare immediata comunicazione al Comune di tutti gli incidenti, danni a cose o persone, che dovessero verificarsi durante il trasporto (all’andata e/o ritorno), anche nel caso in cui non ne sia derivato alcun danno. A tal fine, ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità occorsa, senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati. I numeri di telefono dei cellulari degli autisti devono essere depositati presso l’Ufficio Servizi Scolastici del Comune.
9. La Ditta Appaltatrice deve presentare, a conclusione del servizio un riepilogo consuntivo
contenente i chilometri su base mensile effettuati ed ogni altra informazione che l’Amministrazione Comunale riterrà di richiedere. Tali documenti dovranno essere firmati dal legale rappresentante della Ditta Appaltatrice e dal Responsabile del Servizio. Il Comune si riserva di effettuare periodiche ispezioni sulla corretta esecuzione del servizio. Il controllo sarà eseguito sotto la responsabilità dell’Ufficio servizi scolastici del Comune cui fa capo l’Area Amministrativa.
10. La Ditta Appaltatrice è tenuta a fornire all’Amministrazione Comunale, ogni qualvolta questa lo richieda ed entro 15 giorni dalla richiesta, i dati e le informazioni quantitative e qualitative necessarie per il controllo del rispetto delle condizioni poste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto.
11. Nel caso in cui per sopraggiunte avarie di uno o più mezzi durante l’esecuzione del servizio i mezzi stessi non potessero essere utilizzati, l’impresa è tenuta ad avvisare degli eventuali ritardi il Comune e gli utenti interessati ed ad assicurare una tempestiva sostituzione degli automezzi stessi entro 30 minuti dall’evento. Per tala ragione, la Ditta Appaltatrice, al fine di non creare disservizi, deve avere in dotazione almeno n. 1 scuolabus autorizzato per “Noleggio con conducente con un minimo di 25 posti totali”, che non necessità di nulla osta per l’immissione in servizio.
12. In caso di temporanea chiusura del traffico della rete viaria per interventi di manutenzione o in ogni altro caso di forza maggiore, l’impresa dovrà effettuare le necessarie deviazioni degli itinerari, che dovranno essere concordate e autorizzate dal Comune, per garantire il normale espletamento del servizio, dandone tempestiva comunicazione agli utenti, al Comune e alle Scuole interessate.
13. La Ditta Appaltatrice potrà proporre la variazione totale o parziale dei percorsi che sarà discrezione dell’Amministrazione, sussistendone i presupposti di legge, accogliere. La Ditta deve partecipare con un Responsabile referente ad incontri collettivi o con singoli utenti programmati dall’Amministrazione per illustrare i percorsi e per rilevare le richieste dell’utenza. Inoltre l’Impresa deve tenere incontri con il competente Ufficio Comunale prima dell’inizio dell’anno scolastico per la programmazione generale del servizio ed ogni qualvolta il Comune lo ritenga opportuno.
14. La Ditta dovrà mettere a disposizione il personale di vigilanza sui mezzi, in conformità delle normative di legge, con riferimento al trasporto degli alunni di tutte le scuole e dei portatori di handicap.
15. Le modalità operative di espletamento del servizio di trasporto sono le seguenti:
- caratteristiche del servizio: raccolta e discesa degli alunni su fermate predeterminate dal Comune. Trasporto esclusivamente degli aventi diritto e divieto d’accesso a persone estranee al servizio. Consegna degli alunni ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati esclusi gli alunni della scuola media con autorizzazione alla discesa da soli dai mezzi. Nel caso non siano presenti alla fermata i genitori o persone autorizzate per prendere in consegna il minore, l’alunno deve essere accompagnato alla sede della Ditta e custodito da apposito personale che dovrà avvertire con la massima tempestività i genitori. Il Comune dovrà fornire alla Ditta prima dell’inizio dell’anno scolastico l’elenco degli alunni da trasportare suddivisi per scuola con indicati i genitori e le persone incaricate di prendere in consegna l’alunno con i recapiti telefonici o in alternativa l’autorizzazione alla discesa da solo dell’alunno. Tale elenco è costantemente aggiornato secondo le nuove richieste di fruizione del servizio. E’ fatto obbligo alla Ditta Affidataria di trasportare unicamente le persone autorizzate ed in regola con il pagamento del ticket. La Ditta Affidataria è tenuta a comunicare eventuali comportamenti scorretti degli utenti e/o situazioni particolari o anomale riscontrate durante il servizio. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, in qualunque momento, controlli sul servizio e sull’utenza. L’autista e l’accompagnatore non possono in alcun modo lasciare i minori davanti alle scuole ove il portone di ingresso non risulti ancora aperto.
- controllo ticket: l’appalto comprende anche il controllo, da parte della Ditta Aggiudicatrice, dei ticket degli alunni che usufruiscono del servizio. Le operazioni di verifica e controllo dovranno avvenire secondo le modalità e le indicazioni che saranno comunicate alla Ditta aggiudicatrice dall’Amministrazione Comunale e/o dal Responsabile del servizio.
- numero di mezzi da utilizzare per l’espletamento del servizio: Il servizio di trasporto scolastico è effettuato con n° 11 Scuolabus di cui n° 10 di proprietà del Comune.
- La ditta aggiudicataria dovrà integrare gli scuolabus cosi come indicato al punto 12) lettera
B) comma 5 del Bando di gara:. Gli automezzi di proprietà del Comune saranno affidati all’Appaltatore in comodato d’uso a titolo oneroso secondo quanto riportato al successivo art. 24. Il numero di detti mezzi risulta necessario a garantire l’assoluto rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni e il trasporto del numero degli utenti presenti su ogni singola corsa. La ditta dovrà impiegare per lo svolgimento del servizio mezzi corrispondenti ai dettami del D.M. del 31/01/1997 s.m.i. (riguardante i veicoli da adibire al trasporto scolastico) nonché dal D.M. del 01/04/2010 s.m.i. (riguardante le caratteristiche costruttive degli scuolabus). Al servizio potranno essere adibiti soltanto mezzi riconosciuti idonei e collaudati dall’ispettorato della Motorizzazione. Al servizio di che trattasi dovranno essere adibiti veicoli efficienti, decorosi, tenuti costantemente in perfetto stato di pulizia interna, regolarmente collaudati ed omologati per il servizio stesso.
I suddetti veicoli devono essere in proprietà della ditta affidataria o in sua disponibilità giuridica, sia la proprietà che la disponibilità giuridica devono essere provati, per l’intera durata del contratto, in sede di gara. Il numero dei mezzi che la ditta deve utilizzare per l’espletamento dei servizi oggetti dell’appalto deve essere tale da garantire il servizio sempre ed in qualunque circostanza e tali da non permettere interruzioni dello stesso per nessuno degli utenti serviti.
Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità sia civile e/o penale per fatti, atti e danni derivanti dall’esecuzione dei servizi trasporto e vigilanza.
- personale impiegato: fermo il numero minimo di 11 autisti, in quantità sufficiente a garantire il regolare e tempestivo svolgimento del servizio anche nei casi si assenze di personale impiegato;
- personale di sorveglianza: durante il trasporto dei bambini delle scuole dell’infanzia e degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati con personale (almeno n° 11 minimo) diverso dal conducente, in qualità di accompagnatore. Il nominativo del personale addetto alla sorveglianza dovrà essere comunicato all’ufficio dei servizi scolastici del Comune. Le competenze del personale di accompagnamento consistono nel favorire un clima di tranquillità che consenta all’autista di svolgere al meglio il proprio servizio. Detto ciò, indicativamente le mansioni dell’accompagnatore sono le seguenti:
a) Accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti;
b) Assistere gli utenti nelle fasi di trasporto, di salita e discesa dei mezzi utilizzati per il trasporto;
c) Assistere gli utenti nella fase di entrata ai plessi scolastici (assicurandosi del loro ingresso nei plessi scolastici e della presenza all’ingresso del personale ATA) e uscita dagli stessi;
d) Xxxxxxxxxxx il minore fino alla consegna dello stesso alla persona incaricata al punto di raccolta;
e) Sorvegliare il minore fino all’avvenuto attraversamento della carreggiata;
f) Controllare che i bambini trasportati non arrechino danni a se stessi e ai loro compagni con comportamenti eccessivi e scorretti;
g) Trattenere sull’autobus gli utenti se alla fermata non è presente l’adulto di riferimento. In questo caso, lo stesso dovrà essere reperito telefonicamente.
h) Nel caso in cui siano trasportati bambini diversamente abili, le vigilatrici sono tenute a prestare a quest’ultimi, in via prioritaria, particolare attenzione ed assistenza.
- modifiche del servizio: è fatta salva la possibilità, con le modalità previste nel presente capitolato e nel rispetto delle previsioni legislative, anche di parziali modifiche alle linee mediante accorpamento o scorporo di tratti di percorso.
16. L’appaltatore dovrà utilizzare la tipologia di automezzi indicati agli artt. 2 e 24.
15. Ogni automezzo deve essere dotato di telefono per comunicare eventuali emergenze.
16. Deve essere garantito il controllo della qualità del servizio, utilizzando almeno un operatore a tempo pieno, con ispezioni sui mezzi per controllare il rispetto delle norme generali per trasporto e delle condizioni di cui al presente capitolato speciale (orari, percorsi ecc.).
17. Si precisa che la Ditta dovrà utilizzare automezzi che per dimensioni e altre caratteristiche si possano usare e non determinino problemi di sicurezza delle viabilità sui percorsi indicati.
18. Il Servizio comprende circa n° 160 per anno scolastico uscite didattico-culturali da svolgersi nell’ambito del territorio comunale e/o nelle vicinanze, per attività scolastiche, ricreative, educative e sportive, durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche. Dovranno, all’occorrenza, essere trasportati anche bambini con disabilità, nel caso in cui sia necessario, utilizzando i mezzi adeguati al seguito. Dovrà essere garantita la massima puntualità relativamente agli orari concordati per effettuare le uscite. Gli Istituti Scolastici interessati trasmetteranno direttamente la richiesta di uscite didattiche all’Ufficio preposto del Comune che provvederà al successivo inoltro alla Ditta affidataria del servizio.
19. L’Amministrazione ha facoltà di chiedere alla Ditta affidataria servizi vari, saltuari o meno, quali trasporti di persone per finalità legate al servizio sociale o nell’ambito di altri servizi comunali. La Ditta è tenuta a fornire i servizi richiesti a prezzo chilometrico rapportato all’offerta in sede di gara. L’importo derivante sarà pagato dal Comune alla Ditta affidataria a parte, oltre il canone di appalto con idoneo conteggio e accordo tramite l’ufficio amministrativo dello stesso Comune.
Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO
1. La durata dell’appalto è pari a tre anni scolastici e cioè: anno scolastico 2019/2020 – anno scolastico 2020/2021 – anno scolastico 2021/2022, nonché durata residua del corrente anno scolastico 2018/2019, con inizio dalla prima data utile a seguito dell’espletamento della gara di cui al presente capitolato. Alla predetta scadenza, il rapporto si intenderà risolto di diritto senza obbligo di disdetta. L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di disporre la c.d. proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni economiche e giuridiche, nelle more dell’individuazione del nuovo affidatario, previa richiesta all’aggiudicatario.
2. Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al sabato sulla base degli orari e dei percorsi indicati all’art. 2, salvo modifiche effettuate con le modalità previste dallo stesso art. 2, con interruzione per le festività natalizie e pasquali. Il trasporto verrà, inoltre, sospeso su indicazione dell'Amministrazione in caso di eventuali proclamazioni di sciopero o per altri motivi eccezionali. In caso di sciopero o assemblea degli insegnanti o per altre cause che determinano una modifica temporanea dell’orario di inizio o termine delle lezioni la stazione appaltante e/o l’Istituzione scolastica informano la ditta affidataria delle variazioni d’orario con l’indicazione delle scuole interessate. Per quel giorno la ditta affidataria deve effettuare, senza chiedere alcun corrispettivo aggiuntivo, il trasporto sia all’ora indicata nella comunicazione e sia nel normale orario previsto per il servizio.
3. L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Responsabile del Servizio competente, previa formale stipulazione del contratto di affidamento, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, in casi di urgenza e necessità, nelle more della stipulazione stessa previa in ogni caso la positiva verifica circa il possesso della capacità a contrattare dell’impresa affidataria e la costituzione della cauzione di cui all’art. 12 e previa presentazione della polizza assicurativa di
cui all’art. 14.
Art. 4 – AMMONTARE DELL’APPALTO
1. L'importo complessivo dell'appalto, è fissato in € 900.000,00, oltre iva al 10% e € 3.000,00 per oneri non soggetti al ribasso. L’importo è calcolato nella misura di € 300.000,00 annui, rapportato all’ anno scolastico e precisamente 9 mesi da metà settembre a metà giugno dell’anno successivo, fermo restando il servizio ulteriore di trasporto scolastico per gli alunni che devono sostenere gli esami. Tale ulteriore servizio risulta compensato dai periodi di vacanza maturati nell’anno scolastico e quindi al servizio erogato da metà giugno in poi non viene riconosciuto ulteriore compenso. L’importo di € 33.000,00, oltre oneri di sicurezza e oltre iva al 10% Alla predetta cifra è da aggiungere l’importo corrispondente al periodo residuale dell’anno scolastico 2018/2019, rapportato alla mensilità di servizio effettuato.
2. L’importo contrattuale sarà quello risultante dall’offerta economica formulata dall’aggiudicatario in sede di gara, cui dovranno aggiungersi gli oneri derivanti dagli adempimenti inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. L’importo effettivo dell’appalto potrà variare nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 23.
4. I percorsi e gli orari da effettuare da parte della Ditta per l’esecuzione del servizio sono indicati all’art. 2 e saranno soggetti a variazioni e modifiche, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla base delle effettive necessità dell’utenza scolastica, in aumento o in diminuzione da stabilire nel programma di esercizio. Fanno carico all’impresa appaltatrice e peraltro si intendono compresi nel prezzo offerto, tutti gli oneri relativi al personale impiegato nel servizio, alla pulizia giornaliera dei veicoli ed ogni altro onere dovuto dall'impresa sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto.
Art. 5 – VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO
1. I prezzi offerti per l’espletamento del servizio (comprensivi degli oneri per la sicurezza) sono assoggettati a revisione, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.
CAPO II – CONTRATTO D’APPALTO Art. 6 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
1. La ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a stipulare apposito contratto. A tal fine un suo rappresentante dovrà presentarsi al competente Ufficio Comunale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla ditta medesima provando la propria legittimazione ed identità.
2. Ove il rappresentante dell'impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata/PEC il nuovo giorno e l'ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in quest'ultimo caso il rappresentante dell'impresa non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell'impresa dall'aggiudicazione.
3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove la mancata esecuzione del servizio oggetto dell'appalto possa arrecare grave danno al Comune, o comunque provocare notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell'aggiudicatario al momento dell'individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori
danni.
4. Il contratto è stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, per cui i prezzi offerti in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali; l’importo del servizio può variare in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione, fermi restando i limiti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 7 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
1. Formano parte integrante del contratto:
a) il presente capitolato speciale;
b) l'offerta della ditta aggiudicataria;
c) il provvedimento di aggiudicazione;
d) il DUVRI.
Art. 8 – SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali (spese di contratto, spese ed i diritti di segreteria, di bollo, di registrazione, ecc. nessuna esclusa), che dovranno essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate alla medesima.
2. Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, il Comune trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.
Art. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. La cauzione definitiva deve essere prestata con le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria.
3. Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.
4. La cauzione definitiva va reintegrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest'ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al contraente con le modalità indicate all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
Art. 10 – CONTRATTI AGGIUNTIVI
1. Se nel corso di esecuzione del contratto è richiesto all'impresa un ampliamento del servizio appaltato, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e del successivo articolo 23, si procede alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
2. Sul valore del contratto aggiuntivo non è richiesta l'integrazione della cauzione definitiva, ma sono dovute le spese contrattuali.
3. Per quanto riguarda in particolare i diritti di segreteria per il rogito del contratto aggiuntivo, essi sono calcolati sull'importo complessivo dell'appalto, risultante dalla sommatoria dell'importo del contratto principale e di quello dell'atto aggiuntivo; si procede quindi al calcolo dei diritti dovuti sull'importo complessivo, detraendo i diritti già riscossi.
4. Relativamente ai termini per il versamento delle spese contrattuali e per la sottoscrizione dell'atto aggiuntivo e ai casi di mancato versamento, si adottano le procedure di cui agli articoli 6 e 8.
Art. 11 – RINNOVO
1. Il contratto non è soggetto a rinnovo tacito.
CAPO III – ESECUZIONE DEL CONTRATTO Art. 12 – INIZIO DELL'ESECUZIONE
1. Ad aggiudicazione avvenuta sarà comunicato alla ditta il giorno stabilito per la sottoscrizione del contratto e per la consegna dei servizi.
2. L'esecuzione del contratto ha inizio, previa sottoscrizione dello stesso, salvo quanto previsto al precedente art. 3, comma 2, dalla data indicata al comma 1 del medesimo articolo.
3. La consegna del servizio avverrà con le modalità previste dall’art. 100 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Detta consegna sarà effettuata in contraddittorio con la ditta risultante aggiudicataria e, di tale consegna, sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dalla suddetta ditta. Il servizio concesso in appalto dovrà avere inizio dietro comunicazione scritta del responsabile dell’Ufficio. Il mancato avvio imputabile all’appaltatore è motivo di decadenza dall’affidamento.
Art. 13 – LUOGO DI ESECUZIONE E TERMINI
1. Le prestazioni in cui si articola il servizio dovranno essere effettuate sul territorio comunale.
2. L’impresa appaltatrice è obbligata a effettuare le prestazioni oggetto d’affidamento nei termini prescritti dal presente Capitolato o indicati per scritto dal competente Ufficio Comunale.
3. Qualunque fatto del Comune che obbliga l'impresa a sospendere o a ritardare l’esecuzione del servizio, non dà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria. L’Amministrazione deve comunque darne preventiva e tempestiva comunicazione all’impresa.
Art. 14 – OBBLIGHI GENERALI DELL’APPALTATORE
1. L’impresa appaltatrice dovrà espletare il servizio dettagliato all’art. 2 nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari, nazionali e locali, vigenti, o emanate nel corso della vigenza contrattuale, in ordine alla materia oggetto del contratto, delle disposizioni contenute nel presente capitolato, degli obblighi assunti con la stipula del contratto e delle indicazioni operative formulate dal direttore dell’esecuzione del contratto.
2. Oltre agli altri oneri indicati nel presente Capitolato, saranno a carico della Ditta appaltatrice e si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale, anche gli oneri ed obblighi seguenti:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, la riparazione degli automezzi, anche quelli di proprietà comunale, nel rispetto delle caratteristiche previste dalle vigenti normative
in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale, ivi compresa l’effettuazione della revisione;
- il controllo periodico dei mezzi di trasporto, al fine di garantire la sicurezza, la continuità e regolarità del servizio;
- fornire tutti i generi di consumo (carburante, olio, gomme, ecc.) secondo le normali e necessarie modalità di corretta gestione degli automezzi, anche in considerazione della particolarità dell’utenza servita;
- provvedere al pagamento della polizza per responsabilità civile;
- dovrà comunque essere garantito il trasporto degli alunni interessati all’effettuazione dei rientri pomeridiani e/o al prolungamento dell’orario giornaliero conseguentemente allo svolgimento di attività curricolari (tempo pieno prolungato) e di arricchimento dell’offerta formativa stabilita dalla Dirigenza scolastica per ogni scuola.
- l’individuazione di un deposito dei mezzi che si trovi sul territorio del Comune di Montalto o in comuni limitrofi;
- le spese per l’uso di magazzini tettoie e quant’altro necessario per il ricovero dei mezzi;
- ogni onere diretto e/o indiretto per l’uso dei veicoli e per il rispetto del codice della strada è a totale carico della ditta affidataria;
- il lavaggio interno ed esterno di tutti gli automezzi adibiti al servizio in modo da assicurare standard qualitativi adeguati;
- la sostituzione di qualsiasi scuolabus, con propri e idonei mezzi, in caso di avaria entro 30 minuti dal verificarsi della necessità, fatti salvi i casi eccezionali nei quali non sia tecnicamente possibile rispettare tali tempi di sostituzione, da documentare adeguatamente al Comune;
- qualora non vi abbia provveduto in sede di gara la comunicazione preventiva dell’elenco del personale adibito al servizio e delle sostituzioni che avverranno durante l’appalto del personale assente dal servizio;
- sottoporre il personale alle visite mediche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n° 88 e s.m.i.;
- tutti gli adempimenti resi necessari per ottemperare all’obbligo di osservanza ed applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni stabiliti dalle vigenti normative;
- l’individuazione di un responsabile che tenga i rapporti con l’Amministrazione e le Scuole che sia sempre reperibile nell’orario di svolgimento del servizio;
- l’esecuzione del servizio fino al termine dello stesso, garantendo il regolare svolgimento dell’appalto ed intervenendo tempestivamente per risolvere situazioni impreviste relative ad assenza di personale, avaria di mezzi, incidenti o altro;
- il rispetto delle norme vigenti in materia di trasporto scolastico;
- il trasporto nel rispetto delle vigenti normative degli eventuali utenti portatori di handicap;
- il rispetto degli orari di ingresso ed uscita degli alunni dalle scuole definiti dalle autorità scolastiche con le eventuali modifiche che dovessero intervenire durante l’anno;
- osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.) nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate;
- l’effettuazione dei percorsi stabiliti dal Comune (non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari indicati dal Comune, se non a seguito di espressa autorizzazione oppure per cause di forza maggiore che dovranno essere immediatamente comunicate e autorizzate dall’organo comunale competente. Ugualmente non sono ammesse soste
o fermate durante lo svolgimento del percorso o quant’altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio);
- la vigilanza e controllo degli aventi diritto non permettendo l’accesso ai mezzi a persone estranee al servizio e consegna degli alunni alle fermate ai genitori e/o a persone adulte dagli stessi autorizzati sulla base della documentazione (elenco degli alunni da trasportare con a fianco di ogni nominativo la fermata utilizzata e i nominativi dei genitori e dell’eventuali persone adulte autorizzate a prelevare il minore) fornita dal Comune.
- la tempestiva comunicazione al Comune di eventuali disfunzioni rilevate dall’utenza nonché di reclami ricevuti e trasmissione per iscritto dei chiarimenti in merito;
- la comunicazione all’ufficio competente del Comune di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio che dovesse verificarsi per cause di forza maggiore;
- curare la tenuta del diario di bordo sui mezzi con annotate le irregolarità e gli eventi eccezionali del servizio;
- gli accorgimenti e misure necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle fasi in cui si suddivide l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sui mezzi, durante il trasporto e nella discesa;
- l’adozione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni o per evitare ogni rischio agli utenti e al personale nonché per evitare danni a beni pubblici o privati assumendosi l’onere per gli eventuali risarcimenti esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità;
- la responsabilità per sinistri che possono colpire l’alunno durante il trasporto esonerando il Comune da ogni responsabilità;
- l’assicurazione R.C.T. con massimale di almeno € 2 milioni per danni a persone e cose;
- informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione;
- circa n° 160 uscite didattico-culturali che ricomprendono tutte le uscite occasionali e saltuarie – da svolgersi nell’ambito del territorio comunale e/o nelle vicinanze – per attività scolastiche, ricreative, educative e sportive, durante il periodo di svolgimento delle attività didattiche. Dovranno, all’occorrenza, essere trasportati anche bambini con disabilità, nel caso in cui sia necessario, utilizzando i mezzi adeguati allo scopo. Dovrà essere garantita la massima puntualità relativamente agli orari concordati per effettuare le uscite. Gli Istituti Scolastici interessati trasmetteranno direttamente la richiesta di uscite didattiche all’Ufficio preposto del Comune che provvederà al successivo inoltro alla Ditta affidataria del servizio.
Art. 15 – ORARI E CALENDARIO DEL SERVIZIO
1. Gli orari e i percorsi da effettuare per il trasporto scolastico sono indicati all’art. 2 e sono soggetti alle variazioni previste dallo stesso art. 2 nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. L’inizio del servizio di trasporto scolastico dovrà avvenire nel rispetto del calendario scolastico approvato dall’Autorità Scolastica e dell’Amministrazione Comunale per quanto di competenza.
Art. 16 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
1. Nel pieno rispetto delle cosiddette Clausola Sociale (art. 50 D.Lgs 50/2016), considerata la particolare natura del servizio oggetto del presente appalto, ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale impiegato, è prevista l’applicazione da parte dell’Aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 81 e, pertanto, l’assunzione del personale attualmente operante sull’appalto.
2. Il personale da impiegare nel servizio deve avere adeguata professionalità e moralità. Gli autisti devono possedere, inoltre, la patente di guida (categoria D), certificato di abilitazione professionale KD per la conduzione di scuolabus e autobus, carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.) per trasporto di persone e possesso di idoneità psicofisica alla conduzione del mezzo, attestata da apposita certificazione medica. Il Comune si riserva di verificare la corrispondenza della professionalità e moralità del personale assegnato al servizio e, nel caso in cui verifichi la non adeguatezza, di richiederne la sostituzione.
3. Qualora l’Amministrazione dovesse incrementare ed ampliare il servizio appaltato, ai sensi del successivo art. 23, al personale aggiuntivo si applica quanto disposto nel presente articolo nonché nel successivo art. 17.
4. La Ditta dovrà dotare il personale addetto al servizio di apposita tessera di riconoscimento con relativa fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Art. 17 - ONERI OBBLIGHI E COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
1. Il personale è tenuto ad un corretto e cortese rapporto con gli utenti del servizio.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo in ordine ai compiti ed obblighi del personale adibito al servizio si rinvia all'art. 2 del presente Capitolato, all’articolo precedente e alle altre norme contenenti disposizioni in merito.
In particolare, gli è vietato:
Usare parole o gesti volgari;
Far salire sull’autoveicolo persone estranee al servizio stesso, ad eccezione dei soggetti autorizzati dall’Amministrazione comunale per funzioni di sorveglianza e controllo;
Portare animali sull’autoveicolo;
Xxxxxx e bere bevande alcoliche;
Effettuare fermate non previste.
Inoltre detto personale è tenuto:
a segnalare eventuali anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
a non prendere ordini da estranei all’espletamento del servizio.
3. Il personale in servizio dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che l’impresa riterrà più opportuna (divisa, distintivi, ecc.) e mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti, le Autorità e i cittadini.
4. Al direttore dell’esecuzione è riservata la facoltà di chiedere al soggetto affidatario dell’appalto la rimozione dal servizio del personale che si sia reso responsabile di comportamenti violativi delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. I conducenti dei mezzi hanno l’obbligo del rispetto del codice della strada e della normativa in vigore relativa al trasporto scolastico. Si precisa che il trasporto degli alunni deve avvenire solo in presenta dell’accompagnatore.
6. La ditta si impegna a richiamare i dipendenti che non mantenessero un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti e poco affidabili, anche su semplice richiesta dell’Amministrazione comunale.
7. L’impresa si obbliga a tenere indenne l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante lo svolgimento del servizio.
8. La Ditta affidataria è tenuta ad individuare un responsabile del servizio, di cui dovrà essere
fornito immediato recapito e nominativo al Comune, garantendone reperibilità ed accessibilità, anche tramite telefono cellulare, per un periodo corrispondente agli orari scolastici.
Art. 18 – OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA
1. L’Appaltatore è tenuto, e ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo, all’esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dell’appalto e in particolare:
a) nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l’affidatario si obbliga ad applicare integralmente anche dopo la loro scadenza, nei confronti dei dipendenti e dei soci lavoratori, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l’appalto. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
c) è obbligato alla rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori all'osservanza delle disposizioni dettate dal D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed in particolare deve essere in possesso dell’idoneità tecnico professionale di cui all’articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo medesimo e dovrà:
ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi
garantire il rispetto dei seguenti adempimenti:
- nomina, ed eventuale sostituzione, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/2008;
- nomina, ed eventuale sostituzione, del medico competente di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, nei casi previsti dal decreto stesso;
- redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 81/2008;
- fornire adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
2. Ai sensi del comma 3 bis dell’art. 26 del D. lgs. N. 81/2008, si applica la disciplina in materia DUVRI per l’espletamento del servizio oggetto del presente contratto. Qualora l’appaltatore – durante l’esecuzione dell’appalto – evidenziasse rischi da interferenza per i quali risultasse necessario adottare specifiche misure di sicurezza, presenterà proposta di modifica DUVRI da inviare al Comune che, in quanto committente, ai sensi dell’art. 26 del D. lgs. 81/2008, si esprimerà sulla proposta. In casi di valutazione positiva, il Comune procederà ad elaborare tale modifica al documento, che sarà sottoscritto dall’aggiudicatario.
3. Resta inteso quindi che la ditta aggiudicataria, nel redigere l’offerta, ha tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.
4. L’aggiudicatario deve osservare tutte le disposizioni legislative ed i contratti nazionali di lavoro che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l’orario di lavoro ed il trattamento previdenziale di categoria del personale dipendente. Deve, pertanto, certificare, prima dell'inizio
dell’appalto e, periodicamente, a richiesta del Comune, l’organico addetto all’appalto, distinto per qualifica, corredando la comunicazione degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate agli enti previdenziali ed assicurativi, deve produrre una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, e trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento allo stesso di esibire la documentazione relativa ai versamenti previdenziali e assicurativi effettuati per i singoli dipendenti.
5. Secondo quanto disposto dall’art. 30 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia degli obblighi di cui al comma 1, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,5% sull’importo netto progressivo del servizio.
6. Nel caso di irregolarità contributive, previa ricognizione del credito, il Comune provvederà al pagamento delle somme non versate, detraendo il relativo importo dall’ammontare del corrispettivo dovuto a titolo di controprestazione per il servizio eseguito.
7. Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva dell’affidatario negativo per due volte consecutive il responsabile del procedimento proporrà la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D.lgs 50/2016, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
8. Ai sensi dell’articolo 30 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l’appaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
9. Nel caso di mancata regolarizzazione delle irregolarità retributive accertate, entro il termine all’uopo assegnato all’Impresa Appaltatrice, l’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto.
10. Il mancato adempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso l’amministrazione comunale, conferisce a quest’ultima il diritto di agire contro la compagnia assicuratrice o la banca che abbia rilasciato polizza fideiussoria definitiva a garanzia dei debiti contrattuali dell’appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Art. 19 – CONTROLLI E VIGILANZA IN CORSO DI ESECUZIONE
1. Ai sensi dell’art. 111 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 il Comune verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
2. E’ facoltà del Direttore dell’esecuzione del contratto eseguire, in qualsiasi momento, controlli e verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto di affidamento avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente Capitolato e alle obbligazioni assunte con il contratto di affidamento.
3. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza le manchevolezze, i difetti e le inadempienze rilevati, nonché le proposte e le indicazioni che ritiene necessarie per gli ulteriori interventi.
4. Le verifiche ed ispezioni sono effettuate alla presenza di incaricati del soggetto aggiudicatario, che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
5. Le verifiche ed i controlli effettuati non esimono l'aggiudicatario da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica della regolare esecuzione.
Art. 20 – RICHIAMI E DIFFIDE IN CORSO DI ESECUZIONE
1. L'impresa che durante l'esecuzione del servizio dà motivo a più rilievi per negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetta a diffida e/o a richiami senza pregiudizio per l'applicazione delle penali.
2. Le diffide di cui al presente articolo sono comminate dal responsabile del procedimento.
3. Per l’ipotesi in cui siano state comminate due o più diffide o richiami, l’Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.
Art. 21 – SUBAPPALTO
1. E’ fatto divieto all’impresa, pena la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto ed il subappalto del servizio affidato, se non dichiarato in sede di gara.
Art. 22 – DANNI E RESPONSABILITA’
1. La ditta affidataria risponde direttamente dei danni a persone e cose, derivanti dal servizio prestato e si assume la responsabilità penale e civile piena derivante da qualsiasi causa o motivo correlato all’esercizio delle attività oggetto dell’appalto. Essa si accolla, senza riserve ed eccezioni, ogni responsabilità per danni che in relazione all’espletamento del servizio o a cause ad esse connesse derivassero al Comune o a terzi, a cose o a persone ed esonera quindi l’Amministrazione appaltante da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni molestia e azione, nessuna esclusa, che eventualmente potesse venire intentata contro di essa.
2. Il servizio di intende esercitato a tutto rischio e pericolo della ditta affidataria, senza alcun diritto a sussidio o compenso di sorta, oltre al corrispettivo pattuito. Per la responsabilità dell’appaltatore si richiama l’art. 1681 del Codice Civile, precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all’effettiva durata del movimento del mezzo di locomozione, ma si devono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore anche durante le operazioni preparatorie, accessorie e del trasporto in genere e/o durante le soste e le fermate.
3. Prima dell’inizio dell’espletamento del servizio è fatto obbligo alla ditta, a copertura dei rischi, di stipulare una polizza assicurativa RCT, riferita a tutti i mezzi in circolazione, per danni a terzi o a persone e a cose, presso compagnie di assicurazioni di primaria importanza, da produrre al competente ufficio comunale, pena la revoca dell’affidamento o la risoluzione del contratto, che preveda:
l’impresa medesima come contraente;
massimali, per riscontrata mancanza o danni alle cose e terzi, compresa l’Amministrazione Comunale, di importi adeguati, secondo quanto previsto anche all’art. 14.
4. La ditta affidataria è tenuta, altresì, a documentare prima della stipula del contratto l’adempimento dei suindicati obblighi assicurativi ed a comunicare tempestivamente (e, comunque, entro cinque giorni lavorativi dalla data della variazione) ogni variazione in merito. Tale polizza dovrà comprendere la copertura per infortunio anche per salita e discesa dagli automezzi, nei tragitti di entrata e uscita dal plesso scolastico e nei tragitti di consegna e riconsegna del minore alle fermate di pertinenza dalle e alle persone incaricate. E’ vietato il carico sui mezzi adibiti al trasporto scolastico di persone diverse dagli alunni e dal personale addetto alla custodia degli alunni stessi. E’ obbligo, alla fermata di pertinenza, la riconsegna del minore trasportato al genitore/i o maggiorenne delegato, previo accertamento della loro identità. In caso di non presenza di questi ultimi, i minori saranno custoditi sul mezzo
di trasporto e consegnati in caso di esito negativo di reperimento della persona incaricata, agli organi di polizia locale. Durante il servizio di trasporto, il vettore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti necessari a salvaguardare l’incolumità degli alunni nelle tre fasi in cui si suddivide l’attività di trasporto scolastico, vale a dire nei momenti immediatamente precedenti la salita sull’autobus, durante il trasporto e nella discesa.
3. Indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa, l’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere a proprie spese al risarcimento dei danni e alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di danni.
Art. 23 – VARIANTI CONTRATTUALI
1. Le varianti in aumento o diminuzione al contratto stipulato sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto e con l’osservanza delle modalità riportate nel medesimo articolo.
2. Non sono considerate varianti ai sensi del precedente comma e l’appaltatore è tenuto in ogni caso ad eseguirle, le variazioni, che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto di contratto e non comportino maggiori oneri per l’appaltatore medesimo, ritenute opportune dal Comune e disposte dal Direttore dell’esecuzione del contratto.
Art. 24 – COMODATO D’USO SCUOLABUS
L’Amministrazione Comunale concede in comodato d’uso a titolo oneroso i mezzi di seguito descritti, dietro pagamento del canone corrispondente, che potrà eventualmente anche essere trattenuto dall’importo netto mensilmente fatturato dalla Ditta stessa.
N° ORDINE | DESCRIZIONE MEZZO | ANNO IMMATRICOLAZIONE | TARGHE | POSTI | STIMA VALORE MEZZO (€) | FITTO MENSILE (€) |
1 | FIAT 45.10 | 1999 | BF711KV | 29 | 10.000,00 | 200,00 |
2 | FIAT 70 | 1991 | EX658DZ | 42 | 13.000,00 | 270,00 |
3 | FIAT IVECO 50C 13 | 2002 | EX657DZ | 37 | 15.000,00 | 290,00 |
4 | FIAT IVECO 50C 15 | 2006 | EX656DZ | 37 | 20.000,00 | 350,00 |
5 | MERCEDES DAIMLER AG 906 | 2010 | EX655DZ | 30 | 20.000,00 | 350,00 |
6 | IVECO CC80 E18M86 | 1999 | BC424YD | 42 | 20.000,00 | 400,00 |
7 | IVECO CC80 E18M | 1999 | DM949FP | 49 | 22.000,00 | 420,00 |
8 | IVECO 45.10 | 1998 | AZ631GN | 29 | 10.000,00 | 280,00 |
9 | IVECO 45.10 | 2001 | FA982XH | 29 | 12.000,00 | 290,00 |
10 | MEZZO NUOVO | 500,00 |
La Ditta aggiudicatrice garantirà l’efficienza e la conformità alle disposizioni di leggi vigenti in materia dei beni chiesti in comodato.
I beni saranno ceduti in comodato oneroso alle Ditte in possesso dei requisiti di cui al D.M. 20/12/91 n° 448, come integrato dal D.M. Trasporto e Navigazione del 31/01/97.
I beni descritti debbono servire per l’esclusivo uso connesso all’espletamento dei compiti previsti dal Presente Capitolato e per il periodo di durata dell’appalto.
Il comodatario si obbliga a conservare e custodire i beni oggetto con cura e diligenza, a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti, a non cedere neppure temporaneamente l’uso, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. Il Comodatario restituirà al comodante, al termine del contratto, tutti gli automezzi comunali nello stato in cui questi si trovano all’atto della consegna, salvo il normale deterioramento d’uso delle parti meccaniche e regolarmente revisionate dai componenti uffici preposti. Resta a carico dell’Ente soltanto la spesa inerente la tassa di proprietà .Il
Comodatario si obbliga al pagamento di tutte le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, delle spese di assicurazione RCT, di co-intestazione, immissione su strada e reco- intestazione e, nonché al pagamento del canone mensile di fitto segnato a fianco di ciascun bene nella tabella sopra riportata. La Ditta concorrente, pertanto, può richiedere di prendere visione dello stato degli scuolabus del Comune durante la fase di sopralluogo obbligatorio. In ogni caso, lo stato dei suddetti scuolabus non può essere addotto dalla Ditta quale causa di eventuali disservizi. La stessa, in caso di avaria o indisponibilità dei suddetti mezzi concessi in comodato, deve gestire il servizio con automezzi propri o dei quali essa ha legittima e piena disponibilità giuridica.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1086 C.C., il valore complessivo dei suddetti beni viene stimato per come indicato nella sopra riportata tabella.
Detta stima vale unicamente ai fini della responsabilità per perimento dei beni avuti in consegna dalla Ditta, mentre la proprietà degli stessi rimane del Comune.
Per tutto quanto non previsto nel presento articolo, si fa riferimento al disposto degli articoli dal 1803 al 1812 del Codice di procedura Civile.
L’Amministrazione Comunale, in qualsivoglia momento, disporrà le verifiche e gli accertamenti che riterrà opportuni, circa il corretto uso e la conservazione dei beni comunali, sospendendo o revocando il comodato, con atto motivato, nei casi di incongruo utilizzo degli automezzi da parte della Ditta, che, in tal caso, dovrà espletare regolarmente il servizio con idonei mezzi in suo possesso e senza interruzioni.
All’inizio e alla scadenza dell’appalto, sarà sottoscritto apposito Verbale di consegna e restituzione dei beni concessi in comodato. Detto verbale sarà sottoscritto a firma congiunta del Responsabile della Ditta aggiudicatrice, Tecnico Comunale e Responsabile Beni Patrimonio.
Nelle more delle procedure di co-intestazione dei mezzi per l’immissione su strada, la Ditta aggiudicataria deve garantire il servizio mediante scuolabus, aventi caratteristiche tecniche equivalenti, di sua proprietà o in sua disponibilità giuridica.
Capo IV – PENALITA’ Art. 25 – PENALITA’: FATTISPECIE E IMPORTI
1. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare in qualsiasi momento, anche tramite l’Agente di Polizia Municipale, tutte le verifiche ritenute opportune circa l’idoneità dei mezzi impiegati nel servizio e di controllare l’esatta osservanza delle norme stabilite con il presente Capitolato, con facoltà di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire il regolare svolgimento dello stesso servizio.
2. Nel caso si verifichino manchevolezze o inadempimenti (anche parziali) di servizio, imputabili alla ditta affidataria o derivanti da inosservanza, da parte di quest’ultima, delle norme contenute nel presente capitolato, nel contratto d’appalto ovvero delle norme di legge, di regolamento o di atto amministrativo in materia, le stesse sono rilevate alla ditta affidataria medesima per iscritto a mezzo raccomandata A.R. ai sensi di legge. Entro il termine di giorni dieci, la ditta affidataria può presentare le proprie controdeduzioni. In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dalla ditta appaltatrice, l’Amministrazione Comunale provvederà ad applicare le seguenti penali, fatte salve ulteriori contestazioni effettuate dagli organi preposti alla sicurezza della circolazione stradale:
per ogni inadempienza dell’impresa che abbia dato luogo a richiami e/o diffide ai sensi del precedente art. 20: € 250,00 per ogni richiamo o diffida;
mancata effettuazione del servizio o parte di esso: applicazione penale di € 500,00. In caso di reiterazione della fattispecie il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 al giorno;
effettuazione del trasporto in anticipo rispetto all’orario stabilito, per responsabilità imputabile all’Impresa: applicazione penale di € 100,00 ad episodio;
mancata comunicazione delle variazioni nel personale impiegato: € 200,00 per ogni inadempienza;
ritardo nell’applicazione, dopo l’inizio del servizio, delle modifiche concordate, come da precedente art. 2, degli orari, dei percorsi e delle linee: € 500,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
ritardo nella sostituzione nei percorsi, preventivamente concordata: € 100,00 per ogni giorno di ritardo dalla data concordata;
mancata comunicazione al Comune di eventi straordinari ed imprevedibili che interferiscono con la regolarità del servizio: € 500,00 ad episodio;
mancata o non adeguata informazione preventiva sulla proclamazione di scioperi tali da interferire con il servizio: € 500,00 ad episodio.
mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri, collisioni, ecc.: € 250,00 ad episodio;
in caso di condizioni igienico-sanitarie deficitarie degli automezzi adibiti al servizio di cui al presente contratto: € 500,00. In caso di reiterazione della fattispecie il Comune diffiderà l’appaltatore a non ripetere il comportamento sanzionato, pena la risoluzione del contratto, applicando una penale di € 1.000,00 al giorno;
per comportamento scorretto e lesivo dell’incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri da parte del personale in servizio: € 250,00 ad episodio;
mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (eccedenza di minori trasportati, presenza sul veicolo di persone non autorizzate, ecc.): € 250,00 ad episodio;
per variazione di percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate dal servizio competente, in caso di mancato rispetto dei singoli punti di raccolta e in caso di mancato rispetto degli orari stabiliti senza valida giustificazione: € 500,00 ad episodio;
3. Per eventuali inadempienze contrattuali con contemplate ai precedenti punti, l’Amministrazione appaltante applicherà penali variabili da un minimo di € 50.00 ad un massimo di € 500,00 giornaliere, in rapporto alla gravità dell’inadempienza e ad insindacabile giudizio del Comune.
4. Nel caso in cui le inadempienze siano gravi e/o ripetute nel tempo, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere in danno il contratto con l’incameramento della cauzione, riservandosi ogni azione per maggiori danni conseguiti.
Art. 26 – PENALITA’ - MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1. L'ammontare delle penalità è addebitato sul credito dell'impresa dipendente dal contratto cui esse si riferiscono, ovvero, non bastando, sulla cauzione definitiva; in tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione avviene entro il termine previsto dal comma 4 dell’art.12.
2. Nel caso gli importi di cui al comma 1 siano insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con il Comune, previo "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente.
3. Le penalità sono notificate all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
4. L'ammontare delle penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura, e viene introitato, in apposito capitolo, in conto entrate del Comune.
5. Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che, all'atto della liquidazione della fattura o delle fatture, esse siano riconosciute inapplicabili.
6. Qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale e/o nel caso di grave reiterazione dell’inadempimento, l’Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore.
Capo V – PAGAMENTI ALL’IMPRESA Art. 27 – CORRISPETTIVO – PAGAMENTI
1. Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso e l’eventuale applicazione dell’art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, viene effettuato mensilmente entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura emessa dall’appaltatore, sulla base della regolare attestazione relativa alla corretta esecuzione del servizio. L’importo netto accreditato mensilmente è pari all’importo netto della fattura previa decurtazione della somma di € 3.350 corrispondente ai fitti dei mezzi. Il direttore dell’esecuzione provvede alla verifica della correttezza quali-quantitativa della prestazione eseguita rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
2. Le liquidazioni avverranno a mezzo mandato, con bonifico bancario, tramite Tesoreria comunale, sul conto corrente dedicato comunicato, unitamente al nominativo del soggetto autorizzato a riscuotere a dare quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo, anche ai fini di eventuali cessioni di credito preventivamente consentite dall’ Amministrazione.
3. Nel caso la Ditta non abbia una sede operativa sul territorio comunale sono a carico dell’Impresa eventuali percorsi per raggiungere il territorio comunale.
4. Il pagamento dell’ultimo mese di servizio e delle trattenute di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 viene disposto dopo la scadenza del contratto subordinatamente all’acquisizione del certificato di verifica di conformità di cui all’articolo 28 dal quale risulti che l’esecutore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.
5. Ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all’acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall’appaltatore.
6. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., finalizzati ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari concernenti l’appalto e specificatamente:
a) Si impegna a comunicare al Comune tramite il suo legale rappresentante o persona munita di procura, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro apertura o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per le operazioni riguardanti il presente contratto, unitamente alle generalità ed al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su se stessi. Inoltre, si impegna a comunicare entro lo stesso termine eventuali variazioni di tali dati.
b) Si obbliga, a pena di risoluzione del contratto, a far inserire nei contratti eventualmente stipulati con le imprese in qualsiasi modo interessate ai servizi e alle forniture oggetto del presente capitolato, apposita clausola di assunzione di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari da parte degli stessi, ai sensi della Legge 136/2010;
c) Si impegna a comunicare tempestivamente al Comune della notizia di inadempimento di qualsivoglia interessato nell’ambito del presente contratto agli obblighi di tracciabilità.
Art. 28 – SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
1. Il Comune, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti alla Ditta cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.
2. La sospensione non può avere durata superiore a tre mesi dal momento della relativa notifica all'impresa a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al domicilio legale indicato in contratto, ed è preceduta da "fermo amministrativo" disposto con provvedimento dell'organo competente. Trascorsi i suddetti tre mesi senza che l'impresa si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Capo VI - VERIFICA DI CONFORMITA’ Articolo 29 – CERTIFICATO DI CONFORMITA’
1. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultati dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.
2. La verifica è eseguita in corso d’esecuzione dal direttore dell’esecuzione e conclusa nel termine di 15 giorni dall’ultimazione delle prestazioni contrattuali ed è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.
3. Le verifiche in corso di esecuzione e la verifica di conformità definitiva devono essere svolte in contraddittorio con l’appaltatore e le operazioni svolte devono risultare da appositi verbali.
4. Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
5. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall’appaltatore comporta le conseguenze previste al precedente articolo 27.
6. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall’art. 102 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
Capo VII – CESSIONI – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE Art. 30 – CESSIONE DEL CONTRATTO
1. La legge vieta la cessione dei contratti sottoscritti con una pubblica amministrazione; tale cessione è pertanto nulla e non opera nei confronti del Comune, il quale ritiene ancora obbligato all'esecuzione l'aggiudicatario, che in caso d'inadempimento incorre nelle sanzioni e nei provvedimenti previsti dal presente capitolato.
Art. 31 – CESSIONE DELL'AZIENDA
1. L'acquirente dell’impresa aggiudicataria dell’appalto subentra nel contratto con le modalità previste dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Quanto disposto al comma 1 si applica anche in caso di affitto o usufrutto dell'azienda e nei casi di trasformazione, fusioni e scissioni.
Art. 32 – CESSIONE DEL CREDITO
1. E’ ammessa la cessione dei crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso il Comune, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario di cui alle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
Art. 33 – MODIFICHE DELLA RAGIONE SOCIALE
1. Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa aggiudicataria devono essere prontamente comunicate al Comune.
2. La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.
3. Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, il Comune continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.
Capo VIII – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 34 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. Si procede alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) quando la Ditta venga a perdere i requisiti di idoneità richiesti dal Bando di gara; il Comune incamera la cauzione definitiva;
b) quando il Comune e la Ditta, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
c) Quando le scelte dell’Amministrazione comportino pregiudizio alla sicurezza del servizio, oppure assunzioni di responsabilità o impegno per la ditta aggiudicataria diversi da quelli contemplati dal presente capitolato; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
d) quando la Ditta non ottemperi alle prescrizioni inerenti le modalità di esecuzione del servizio previste dal presente capitolato ovvero dal contratto ovvero dalle norme di legge, di regolamento e di atto amministrativo in materia; il Comune incamera la cauzione definitiva;
e) quando la Ditta non inizi l’esercizio del servizio nel termine fissato o, iniziatolo, o abbandoni ovvero lo interrompa, lo sospenda o comunque lo effettui con ripetute e gravi irregolarità, non dipendenti da forza maggiore; il Comune incamera la cauzione definitiva;
f) quando la Ditta si renda responsabile di gravi o ripetute irregolarità in ordine amministrativo o gestionale; il Comune incamera la cauzione definitiva;
g) quando la Ditta si renda inadempiente nei confronti di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro; il Comune incamera la cauzione definitiva;
h) quando ceda ad altri in tutto o in parte, i diritti e gli obblighi inerenti il presente capitolato; il Comune incamera la cauzione definitiva;
i) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
j) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni
sottoscritte, cessazione di attività; il Comune incamera la cauzione definitiva;
k) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di raggruppamenti temporanei d'imprese;
l) ricorso al subappalto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
m) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dal Comune per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; il Comune incamera la parte restante della cauzione;
n) cessione dell'azienda, ove il Comune, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
o) ove il Comune, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'impresa aggiudicataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse; l’impresa aggiudicataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e al pagamento del dieci per cento dei servizi non eseguiti fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
p) qualora l’importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 per cento dell’importo contrattuale o qualora lo stesso inadempimento venga reiterato più volte e l’Amministrazione si avvalga della facoltà di risolvere il contratto; il Comune incamera la cauzione definitiva;
q) mancato rispetto dei contratti di lavoro applicati al personale dipendente, così come dichiarato;
r) nei casi previsti dagli artt. 1453 del Codice Civile e negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa.
2. In caso di recesso unilaterale da parte dell’appaltatore, lo stesso sarà obbligato a risarcire il danno, che sarà individuato e quantificato anche nell’eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.
3. Fatta salva l’ipotesi di cui al comma 1 lett. a), del presente articolo, per la quale la risoluzione decorre dalla data in cui il fatto viene accertato, nelle altre ipotesi la risoluzione deve essere preceduta da formale contestazione del fatto, intimata con lettera raccomandata A.R. ai sensi di legge.
4. Resta inteso, che in caso di motivata risoluzione del contratto, la parte che ne ha dato disdetta si assume ogni responsabilità per i danni che possano derivarne al servizio.
Art. 35 – MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente. La risoluzione del contratto è soggetta a comunicazione ed avrà effetto dal momento in cui l’altra parte ne ha conoscenza.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.
Art. 36 – EFFETTI DELLA RISOLUZIONE: L'ESECUZIONE D'UFFICIO
1. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al comma 5, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
2. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e), f) ed i), e comma 2 dell'art. 33 il Comune ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente. La Stazione Appaltante può, inoltre, affidare l’appalto, anche senza nuova istruttoria, alle condizioni già ammesse ed approvate, alla ditta che segue in graduatoria, che presenti i requisiti previsti nel Bando di gara, dal Capitolato e dalle norme di legge, di
regolamento e di atto amministrativo vigenti in materia di trasporto scolastico.
3. L'affidamento avviene per procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
4. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 1 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
5. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Comune rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, previo "fermo amministrativo" del corrispettivo regolarmente dovuto all'impresa, disposto con provvedimento dell'organo competente.
6. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente.
7. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
CAPO IX – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 37 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. Quando sorgono contestazioni tra il Comune e l'impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti del contratto, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.
2. Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all'impresa, che provvede per intanto ad eseguirle.
Art. 38 – ESCLUSIONE DELL'ARBITRATO
1. In caso di dissenso in merito alla gestione e all’esecuzione del contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole della controversia.
2. Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere per l’esecuzione e l’interpretazione del presente contratto non definite bonariamente, ai sensi del comma 1, sono deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Cosenza , con esclusione del collegio arbitrale.
CAPO X – NORME FINALI E DI RINVIO
ART. 39 – RINUNCIA
1. Nel caso di rinuncia da parte della ditta aggiudicataria, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A/R con preavviso come previsto per legge, l’Amministrazione Comunale incamererà per intero la cauzione prestata.
2. Verrà inoltre addebitata alla ditta aggiudicataria la maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.
\ DECRETO LEGISLATIVO 30/06/2003 n. 96
1. Ai sensi dell’art. 13 del d. Lgl. 30/06/2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti dalle imprese, il cui conferimento è obbligatorio, pena l’esclusione dalla gara, saranno trattati anche con strumenti informatici, dl Comune –titolare del trattamento- al solo fine dell’espletamento della gara di cui al presente capitolato ed eventuale successiva stipula ed esecuzione del contratto. In ogni momento, potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dall’art. 7 del medesimo decreto.
2. Inoltre, con riferimento alle attività del presente Capitolato, l’aggiudicatario è nominato “responsabile esterno del trattamento”, come previsto dall’art. 29 del D.lgs. 196/2003, per il tempo di validità del contratto.
3. L’aggiudicatario, quale responsabile esterno, deve trattare i dati strettamente necessari all’esecuzione del servizio, attenendosi alle istruzioni dettate al Comune, ed inoltre deve:
- Trattare come riservati e quindi non divulgare e comunicare in alcun modo e sotto qualsiasi forma i dati trattati, salvo i casi previsti dal D.lgs. 196/2003;
- Adottare adeguate e preventive misure che eliminino o, comunque, riducano al minimo ogni rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. 196/2003;
- Individuare per iscritto gli incaricati, curandone l’aggiornamento periodico e la formazione;
- Gestire e controllare adeguatamente le modalità di trattamento dei dati sensibili, ai sensi degli artt. 20-21-22 del citato decreto, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.
4. L’aggiudicatario è responsabile dell’esatta osservanza degli obblighi di segretezza predetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, anche dopo la scadenza del contratto.
5. L’aggiudicatario di impegna a rispettare scrupolosamente le istruzioni riguardanti il trattamento dei dati impartite dal Comune all’atto di aggiudicazione ed a comunicare i nominativi degli incaricati propri.
6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di addivenire alla risoluzione di diritto del contratto, fermo il risarcimento dei danni derivanti al Comune e a terzi.
ART. 41 – NORME FINALI
1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara del presente appalto, riconosce di essersi reso pienamente edotto e di aver tenuto debito di tutte le condizioni ambientali e delle circostanze a loro connesse, che possono aver influenza sulla esecuzione dei servizi e sulla determinazione dei prezzi, dichiara quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi e dei tempi in cui dare esecuzione al contratto.
2. Le comunicazioni tra Ente e Appaltatore seguiranno preferibilmente per iscritto e a tal proposito quest’ultimo eleggerà domicilio nel Comune della stazione appaltante, indicando le generalità dei referenti ed i recapiti telefonici per contatti urgenti.
Art. 42 – NORMA DI RINVIO
1. A corredo e a completamento delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, si richiama espressamente la normativa vigente nella materia oggetto dell’appalto ed in generale a quanto disposto dal Codice Civile.