TRA
SCHEMA CONTRATTO – CONCESSIONE XXXX XXXXX
Rep. SISSA n.
CONTRATTO
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’ASILO NIDO DELLA SISSA – La SISSA dei Piccoli –
PER IL PERIODO DAL 01.09.2018 AL 31.08.2023
Codice Identificativo Gara (CIG) n. 7419115F5D
TRA
− la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, con sede legale in Trieste, via Bonomea n.265, (codice fiscale 80035060328), di seguito per brevità denominata “SISSA” oppure “Scuola”, rappresentata da
, nato a il giorno ,
nella sua qualità di della Scuola, domiciliato per la sua carica presso la SISSA, via Bonomea n.265 - Trieste,
E
− l’impresa , con sede legale in , Via , iscritta presso il Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
con il numero di iscrizione e codice fiscale
, (di seguito denominata “Impresa” oppure “ ”) rappresentata da nato a il giorno
, nella sua qualità di ;
− che su conforme delibera del Consiglio di Amministrazione della SISSA, resa nell’adunanza del 31.01.2018, la Scuola ha indetto una procedura aperta per l’affidamento della concessione della gestione dell’asilo nido della Scuola, per il periodo di 5 anni a decorrere dal 01.09.2018, con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, attribuendo
70/100 punti al progetto educativo e 30/100 punti al prezzo, per un importo mensile posto a base di gara per ciascun bambino iscritto a tempo pieno pari ad Euro 675,00 I.V.A. esclusa, per un importo massimo stimato per tutta la
durata della concessione pari a Euro 963.500,00;
− che in esito all’esperimento della suddetta procedura, con Decreto del
Segretario Generale n. dd. , è stata dichiarata
aggiudicataria della gara l’impresa , con sede legale a , codice fiscale e partita IVA
, che ha ottenuto un punteggio complessivo di
/100 punti, con un importo mensile offerto per bambino iscritto a tempo pieno pari ad Euro ( /00) I.V.A. esclusa;
− che con nota prot.XXXXXx. -X/4 dd. è stata comunicata l’aggiudicazione della gara, ai sensi del comma 5, lett.a) dell’art.76 del D.Lgs 50/2016, alle imprese partecipanti non aggiudicatarie della gara e che, ai sensi del comma 9 dell’art.32 del D.Lgs 50/2016, sono trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;
− che, a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti, con Decreto
del
n.
dd. , è stata dichiarata l’efficacia
dell’aggiudicazione della gara all’impresa , con sede legale a
, codice fiscale e partita IVA ;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 - Premesse
Le premesse, gli allegati, gli elaborati di gara, incluso il “Disciplinare di gara”, il “Progetto della concessione”, il “Capitolato speciale –concessione asilo nido” e suoi allegati e il “Regolamento di gestione dell’asilo nido della SISSA” (di
seguito “Regolamento”), e il Progetto Educativo presentato dall’Impresa unitamente all’offerta, ancorchè non materialmetne allegati al presente atto, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art.2 - Amministrazione concedente
SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati - via Bonomea n.265
– 00000 Xxxxxxx.
Art.3 - Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto la gestione del servizio di asilo nido della SISSA, denominato “La SISSA dei Piccoli”, destinato a bambini di età compresa tra i 13 e i 36 mesi, da parte dell’impresa aggiudicataria (d’ora innanzi “impresa”), da svolgersi presso l’edificio B1 del comprensorio della SISSA sito a Trieste – Località Opicina, Via Bonomea n.265.
Il Nido ha una ricettività di 21 posti. La ricettività del Nido può essere aumentata del 15% (overbooking), per un totale di 24 unità, ai sensi dell’art.11 del D.P.Reg. Friuli Venezia Giulia 4 ottobre 2011, n.230/Pres
La gestione comprende il servizio educativo, la cura e l’igiene personale del bambino, la distribuzione di generi alimentari. L’impresa concessionaria si occuperà anche dei rapporti con le famiglie, con riguardo alle comunicazioni e alla gestione del bambino.
L’accesso, il funzionamento e l’organizzazione del Nido è descritto nel “Regolamento di gestione dell’asilo nido della SISSA” (di seguito anche “Regolamento”), che forma parte integrante del presente contratto.
La SISSA si riserva la possibilità di stipulare convenzioni con altri Enti per ammettere alla frequenza del Nido i bambini figli di dipendenti/collaboratori di tali Enti.
Art.4 - Durata della concessione
La concessione avrà durata per il periodo dal 01.09.2018 al 31.08.2023.
Art.5 - Opzioni e rinnovi
La SISSA si riserva la facoltà di esercitare, qualora lo ritenga opportuno, le seguenti opzioni che daranno origine a fasi eventuali della concessione:
- modifiche e varianti nei limiti e alle condizioi di cui all’art. 106, comma 1, lett.
a) del Codice, nei seguenti casi: revisione dei prezzi, ai sensi del successivo art.19;
- proroga del contratto, per il tempo tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso l’impresa è tenuta all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
Art. 6 – Modalità di esecuzione della concessione
La concessione deve essere svolta nel rispetto e secondo le modalità previste dal previste dal Regolamento, dal “Capitolato Speciale – Concessione asilo nido”, dal Progetto Educativo presentato dall’Impresa, in quanto migliorativo rispetto agli elaborati di gara, e della legislazione vigente in materia.
Art.7 – Convenzione con il Comune di Trieste per il triennio educativo 2017-2020
La SISSA ha sottoscritto una Convenzione con il Comune di Trieste per gli anni educativi 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per la messa a disposizione al Comune di Trieste di n.4 posti per l’accoglimento di bambini inseriti nelle graduatorie comunali, appartenenti alla fascia d’età dai 13 mesi ai 36 mesi, alle condizioni di cui all’Allegato 1 al “Capitolato Speciale – Concessione asilo nido”
. Il Comune di Trieste riconosce, per tutta la durata della Convenzione, all’impresa gestrice per tali 4 utenti la retta mensile (comprensiva del costo dei pasti) di Euro 658,35 + IVA in misura di legge, per la frequenza dalle ore 7.30 alle ore 16.00 (ore 8.30 giornaliere), ridotta del 10% per la frequenza fino alle
ore 13.00 (ore 5.30 giornaliere) ed aumentata del 5% per la frequenza fino alle ore 17.30 (ore 10 giornaliere).
Le modalità di pagamento della retta per tali utenti sono quelle previste dalla Convenzione.
L’impresa, in qualità di soggetto gestore del nido della SISSA, si impegna a rispettare tutto quanto previsto dalla Convenzione in relazione agli obblighi del soggetto gestore e, qualora richiesto dal Comune di Trieste, a sottoscrivere analoga convenzione con il Comune per il periodo educativo 2018/2019 - 2019/2020.
Art.8 - Funzionamento ed orari
Il Nido è aperto 12 mesi all’anno. L’anno educativo inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto di ogni anno.
Il servizio di Nido si espleta dal lunedì al venerdì, dal primo giorno utile di settembre all’ultimo giorno utile di agosto compresi, di ogni anno.
Il Nido rimarrà chiuso nelle giornate festive. Sono considerate festive le ricorrenze civili e religiose riconosciute dallo Stato.
Eventuali chiusure di 1-2 giorni a ridosso delle festività vanno comunicate alle famiglie e alla Scuola entro il 30 settembre.
Su richiesta dell’impresa, durante le festività natalizie (27/12 - 06/01) e nella settimana di ferragosto, qualora la richiesta di frequenza al nido in tali periodi sia inferiore a 5 utenti - come dovrà risultare da sondaggio effettuato a cura del gestore del nido tra tutti gli utenti del nido - potrà essere autorizzata da parte della Scuola la chiusura del nido per un periodo superiore a due giorni.
Altri periodi di chiusura, che si rendessero necessari al fine di effettuare manutenzioni ordinarie, dovranno essere preventivamente concordati con la SISSA e comunicati alle famiglie con congruo anticipo da parte dell’impresa.
Eventuali periodi di chiusura, che si rendessero necessari al fine di effettuare da parte della SISSA manutenzioni straordinarie, verranno comunicati dalla Scuola all’Impresa con congruo anticipo e dovranno essere dall’Impresa comunicati alle famiglie.
Le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere garantite per tutta la durata del calendario educativo e durante l’orario di apertura dei servizi. L’orario del Nido è dalle 7.30 alle 17.30 dal lunedì al venerdì.
L’accoglimento e la permanenza al nido avvengono con le modalità previste dal “Regolamento di gestione dell’asilo nido della SISSA”
Art.9 - Servizio aggiuntivo opzionale e servizi complementari
Su richiesta di almeno 7 utenti, quale servizio aggiuntivo opzionale, potrà essere prolungata l’apertura del Nido, dal lunedì al venerdì, fino alle ore 18.30. L’impresa, al di fuori dell’orario standard di erogazione del servizio ed ove richiesto dagli utenti, potrà utilizzare i locali oggetto della concessione per la realizzazione, a proprio rischio e con eventuale imposizione di oneri aggiuntivi a carico degli utenti medesimi, di attività complementari al servizio e con esso compatibili in termini di normative vigenti e di assicurazione dei corrispondenti standard qualitativi, per le quali dovranno essere previamente concordate con la SISSA le modalità di svolgimento.
Per “attività complementari al servizio” aventi fine di supporto alla genitorialità, a titolo esemplificativo e non esaustivo, s’intendono quelle di seguito indicate e/o similari: organizzazione di feste; corsi personalizzati per i genitori, al fine di fornire ausilio nell’attività di comprensione del bambino e per affrontare particolari fasi e/o momenti e/o esigenze dello stesso; apertura straordinaria del servizio in giorni e orari diversi da quelli previsti all’art. 8 per fini di supporto alla genitorialità.
In ogni caso, l’utilizzo della struttura oltre i periodi e gli orari di funzionamento dell’asilo Nido di cui all’art. 8, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto dalla SISSA, sulla base di una richiesta motivata dell’impresa gestrice.
Art.10 - Utilizzo dell’immobile di proprietà della SISSA
La SISSA mette a disposizione dell’Impresa per tutta la durata della concessione, gratuitamente, il proprio edificio B1 situato nel comprensorio della SISSA sito a Trieste – Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx x.000, dotato di impianti fissi e delle attrezzature necessarie, nello stato in cui si trovano.
L’edificio e gli impianti, eseguiti a norma di Xxxxx, vengono consegnati perfettamente funzionanti.
L’Impresa è tenuta ad utilizzare la struttura esclusivamente per le finalità strettamente e direttamente collegate all’erogazione del servizio previsto dal presente contratto.
L’edificio B1, come da planimetrica allegata al Capitolato Speciale, è una struttura di circa mq 220 idonea ad accogliere, con locali opportunamente arredati, l’asilo nido.
L’edificio è dotato di cortile di mq 100 e di area verde ad uso esclusivo. L’immobile, le attrezzature fisse e mobili, nonché gli arredi di esclusiva proprietà della SISSA non saranno assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico dell’Impresa.
Art.11 - Responsabilità – assicurazioni
L’impresa è responsabile dei danni, di qualsiasi natura, arrecati a persone o cose in dipendenza dall’esecuzione della presente concessione, esonerando pertanto la SISSA da qualsiasi responsabilità connessa.
L’impresa deve provvedere alla copertura assicurativa degli operatori. L’impresa dovrà altresì stipulare una polizza infortuni a favore di tutti i bambini ospiti dell’asilo nido, almeno contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea
o permanente e decesso, per gli infortuni che gli stessi possano subire nello svolgimento di attività sia nelle sedi che nell’esplicazione di attività promosse dall’asilo nido all’esterno degli edifici, comprese gite, passeggiate, visite guidate, attività fisico motorie ecc.
L’impresa, prima dell’inizio del servizio, deve trasmettere alla SISSA copia delle polizza RCT/RCTO e copia della polizza infortuni, emesse secondo quanto previsto dall’art.9 del Capitolato Speciale e con i massimali e le condizioni ivi previsti.
Le quietanze relative alle annualità successive dovranno essere trasmesse alla SISSA alle relative scadenze.
Art.12 - Sicurezza sul lavoro
L’impresa è obbligata all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/2008 e leggi e norme correlate, in particolare a quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs 81/2008. A tal fine l’impresa dovrà consegnare alla SISSA prima dell’avvio dell’attività il piano di sicurezza relativo alle operazioni lavorative svolte nell’ambito della concessione.
Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività per i lavoratori e per gli utenti e il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso di incendio o altre calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli addetti alla gestione delle emergenze.
Il Responsabile del Servizio prevenzione e protezione, prima dell’inizio della concessione, dovrà prendere contatto con il responsabile del servizio prevenzione e protezione della SISSA al fine di attuare le misure di coordinamento ed informazione reciproca.
Entro lo stesso termine l’impresa dovrà, inoltre, comunicare il nominativo del Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs stesso.
Ai sensi dell’art 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 si è proceduto alla valutazione dei rischi da interferenza e alla redazione del DUVRI, allegato alla Documentazione di gara, indicante le misure previste per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza. Nel DUVRI è segnalata la presenza nel comprensorio della SISSA di un elettrodotto e i relativi prifili di sicurezza circa l’influenza di tale presenza correlata alla funzionalità del nido. Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si rendesse necessario apportare varianti al contratto, la Scuola provvederà all’aggiornamento del DUVRI e, eventualmente, alla rideterminazione dei relativi costi della sicurezza. Il Piano di Emergenza della SISSA è reperibile all’indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxx#xxxxx_xx_xxxxxxxxx_xx_xxxxxxx ioneemergency_plan al quale l’Impresa dovrà armonizzare le proprie misure da adottare in caso di emergenza.
La SISSA fornirà inoltre all’impresa dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti comuni in cui il personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
La SISSA e l’impresa si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto della concessione e sulle attività specifiche della SISSA.
Art.13 - Cauzione definitiva
L’Impresa ha costituito cauzione definitiva per l’importo di Euro
mediante polizza fideiussoria n.
da -.
- emessa in data
Fermo restando quanto previsto dal comma 5 dellìart.103 del D.Lgs 50/2016, la SISSA disporrà lo svincolo della cauzione dopo la completa estinzione di tutti i
rapporti contrattuali, quando le prestazioni saranno state integralmente e regolarmente effettuate.
Qualora la Scuola operi prelevamenti sull’ammontare della cauzione, per fatti connessi con l'esecuzione del contratto, l’Impresa deve reintegrare l’ammontare della stessa. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla conseguente lettera di comunicazione della SISSA, è in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente contratto.
Art.14 - Corrispettivo a favore dell’Impresa per l’utenza interna
Il corrispettivo mensile per il servizio di gestione dell’asilo nido è quello offerto dall’Impresa in sede di gara quale importo mensile richiesto per ciascun bambino effettivamente iscritto e frequentante l’asilo a tempo pieno, pari ad Euro (IVA esclusa), come da offerta dd. - Allegato ).
Nel caso di iscrizione a tempo parziale, verrà corrisposto il 75% dell’importo mensile offerto per il tempo pieno.
L’importo offerto non comprende il costo dei pasti, la cui spesa è a carico delle famiglie.
L’importo mensile offerto non potrà subire aumenti per tutto il periodo contrattuale, salvo adeguamento annuale, a partire dal secondo anno, sulla base di quanto previsto dal successivo art.19 “Revisione prezzo”.
conseguente la concessione.
Il corrispettivo mensile spetterà in misura ridotta nei casi previsti dall’art.10 del Capitolato Speciale e con le modalità ivi previste.
Nel caso di servizio aggiuntivo opzionale di cui all’art.9 del presente contratto, le famiglie richiedenti corrisponderanno direttamente all’Impresa il 10% dell’importo mensile offerto dall’Impresa stessa in sede di gara.
Art.15 - Retta a carico dell’utenza interna SISSA e contributo della
Scuola
Per gli utenti interni SISSA, la SISSA fissa l’importo dell’eventuale contributo a carico della Scuola dando comunicazione alle famiglie dell’importo della retta a loro carico, che verrà resa nota in tempo utile per la conferma dell’iscrizione.
Le famiglie provvederanno a corrispondere all’Impresa l’importo della retta a loro carico e il costo dei pasti, secondo le modalità di cui all’art.18 del Regolamento.
Per le famiglie che hanno richiesto il servizio aggiuntivo opzionale di cui al precedente art.9, l’importo della retta si intende maggiorato del 10% dell’importo offerto dall’Impresa in sede di gara.
In caso di due figli frequentanti il Nido, per il primo la famiglia corrisponderà all’Impresa la retta intera, per il secondo verrà corrisposta la retta ridotta del 50%. L’integrazione tra l’importo della retta a carico delle famiglie e quanto dovuto all’Impresa ai sensi dell’articolo 14 verrà corrisposto dalla SISSA direttamente all’Impresa, secondo quanto previsto dal successivo articolo 16. La SISSA non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti all’Impresa, che pertanto non potrà vantare nessun titolo risarcitorio nei confronti della Scuola.
Art.16 - Pagamento del contributo della Scuola per utenti interni SISSA
La SISSA provvederà al pagamento del contributo di cui al precedente articolo, secondo quanto previsto dall’art.12 del Capitolato speciale, a fronte di presentazione di regolare fattura mensile posticipata da parte dell’Impresa.
Al fine della verifica della prestazione, contestualmente all’invio della fattura, l’impresa dovrà trasmettere all’indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx copia dei registri mensili delle presenze dei bambini e copia dell’avvenuto pagamento delle rette da parte dei singoli utenti interni SISSA; in alternativa alla copia dei pagamenti, l’impresa potrà trasmettere un’attestazione firmata dall’utente interno SISSA relativa alle giornate di presenza al nido del proprio figlio nel mese di fatturazione.
L’impresa dovrà emettere fattura secondo quanto previsto dall’art.12 del Capitolato Speciale.
Il pagamento da parte della Scuola verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica da parte della Scuola della regolarità della prestazione e subordinatamente all’acquisizione di idonea certificazione di regolarità contributiva (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva). La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora la Scuola abbia contestato all’Impresa l’inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente Contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui al successivo art.20 “Negligenza e inadempimento – clausola penale”. Una volta esaurito il procedimento di contestazione, la SISSA procederà alla liquidazione di tutto o parte dell’importo previsto dalla fattura.
Il caso di cessazione del rapporto di lavoro/ricerca/collaborazione con la SISSA il contributo da parte della Scuola cesserà con la fine del rapporto contrattuale e ne verrà data comunicazione all’Impresa.
Art.17 - Obblighi dell’Impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della L. 136/2010, l’Impresa si
impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In tutti i contratti di subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.
comunicato.
Art.18 - Retta degli utenti del comprensorio SISSA e dell’utenza esterna L’importo della retta mensile da applicare agli utenti del comprensorio SISSA, come individuati dal Regolamento, potrà essere inferiore a quello offerto dall’Impresa gestrice in sede di gara, differenziato a seconda del modulo di frequenza richiesto, incrementato del costo dei pasti. Resta inteso che l’importo della retta non potrà, comunque, essere inferiore all’importo della retta più bassa posta a carico delle famiglie degli utenti interni della SISSA, che verrà determinato annualmente dalla Scuola.
L’importo della retta mensile da applicare all’utenza esterna, come individuata dal Regolamento, sarà quello offerto dall’Impresa gestrice in sede di gara, differenziato a seconda del modulo di frequenza richiesto, incrementato del costo dei pasti.
La retta mensile verrà corrisposta direttamente da tali utenti all’Impresa.
Ne caso in cui, a partire dal secondo anno, venga concessa all’Impresa la revisione dei prezzi di cui al successivo art.19 “Revisione prezzo”, la retta per gli utenti esterni verrà automaticamente adeguata a tale importo.
Art.19 - Revisione prezzo
Non è ammessa la revisione dei prezzi durante il primo anno di concessione. Ai sensi dell’art. 175 del D.Lgs 50/2016, con validità a partire dal mese di settembre del secondo anno educativo, e su richiesta dell’impresa, è ammessa una revisione dei prezzi.
In assenza dell’identificazione dei prezzi di riferimento per i servizi oggetto della presente concessione ai quali riferirsi, il parametro di riferimento sarà l’indice “ISTAT FOI Generale al netto dei tabacchi, che rileva le variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente”, relativo all’anno precedente la richiesta.
L’istanza di revisione del prezzo dovrà essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta.
Art.20 - Negligenza e inadempimento – clausola penale Qualora si verificassero da parte dell’Impresa inadempienze o abusi riguardo gli obblighi contrattuali, la SISSA potrà applicare le penali come dettagliatametne descritte e regolamentate dall’art.19 del Capitolato Speciale. Resta inteso il diritto della SISSA di richiedere il risarcimento del maggior danno ed ogni altra conseguenza in relazione all’inadempimento.
L’inadempimento sarà contestato attraverso comunicazione formale all’Impresa con richiesta dei motivi giustificativi della mancata prestazione, che potranno essere presi in considerazione solo nei casi riferibili a causa di forza maggiore. Tali giustificazioni dovranno pervenire alla SISSA entro 5 giorni dalla data di contestazione, trascorsi i quali l’inadempimento darà luogo all’applicazione della penalità.
Le penalità sono notificate all'Impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'Impresa dipendenti dal contratto ed è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione con obbligo di immediato reintegro.
Art.21 - Risoluzione del contratto
Oltre all’applicazione delle penali previste al precedente art.20, la SISSA si riserva il diritto di risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
− mancato ottenimento e/o mantenimento dell’autorizzazione al
funzionamento per cause imputabili all’Impresa;
− mancato ottenimento e/o mantenimento dell’accreditamento per cause imputabili all’Impresa;
− dopo tre inadempimenti o infrazioni di cui al precedente art.20, salvo risarcimento danni;
− interruzione non motivata del servizio;
− ripetute e gravi inadempienze contrattuali non eliminate dall’Impresa anche a seguito di diffide formali della SISSA;
− mancato adeguamento alle indicazioni della SISSA;
- sostituzioni ripetute e senza adeguata motivazione del personale educativo;
− non ottemperanza, entro cinque giorni lavorativi, alle prescrizioni della Scuola in conseguenza dei rilievi effettuati dalla Commissione Nido;
− rifiuto di accesso presso i locali della struttura preposti al controllo;
− cessione totale o parziale del contratto;
− sub concessione del servizio anche parziale;
− violazione delle disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, assistenza e previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto della concessione e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali;
− apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Impresa o altre
procedure derivanti da insolvenza;
− verificarsi di una delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016.
Qualora l’Impresa dovesse cessare l’attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà della Scuola di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la responsabilità dell’Impresa e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.
In caso di risoluzione del contratto, la SISSA procederà all’incameramento della cauzione prestata a titolo di penale ed indennizzo e procederà ad affidare il servizio a terzi.
La Scuola, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento della concessione.
La Scuola può risolvere di diritto, senza obbligo di indennizzo, il Contratto o parte di esso, nei casi di cui all’art. 108 del D.Lgs 50/2016.
L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente alla quale sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizio dei diritti della Scuola sui beni dell'impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art.22 - Facoltà unilaterale di recesso
La SISSA, allo scadere di ciascun anno contrattuale, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone comunicazione all’impresa con
raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 90 giorni prima dello scadere dell’annualità contrattuale.
In questo caso, l’impresa sarà obbligata, a richiesta della SISSA, a proseguire nello svolgimento della prestazione oggetto del presente contratto per un massimo di ulteriori sessanta giorni dallo scadere dell’anno contrattuale, alle medesime condizioni praticate in precedenza.
Qualora la SISSA eserciti il diritto di recesso, l’impresa non avrà diritto ad alcun risarcimento o indennizzo.
Art. 23 – Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 Fermo restando quanto previsto dai precedente articolo 16, il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010.
Art.24 - Partecipazione e controlli
La SISSA ha ampie facoltà di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune, anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e il grado di soddisfazione dell’utenza, e vigilerà sul rispetto delle disposizioni di legge, del Regolamento di gestione dell’asilo nido della SISSA, delle disposizioni del presente contratto e del progetto educativo presentato in sede di gara.
E’ facoltà della Scuola di effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso controlli presso il Nido per verificare la rispondenza del servizio fornito con le prescrizioni contrattuali e/o normative vigenti in materia.
Il personale dell’Impresa non dovrà interferire sulle procedure di controllo. L’Impresa è tenuta a redigere una relazione annuale, da presentare alla SISSA entro il 31 luglio di ogni anno, sull’attività svolta, dalla quale risultino i servizi
prestati, gli eventuali inconvenienti e/o le disfunzioni verificatesi ad i correttivi applicati; la relazione dovrà inoltre contenere anche la valutazione sul funzionamento e sui risultati conseguiti.
Art.25 - La Commissione Nido
Per la vigilanza sull’attività e sul funzionamento del Nido è costituita la Commissione Nido composta da:
- 2 componenti designati dalla SISSA, di cui uno con funzioni di Presidente;
- 3 componenti nominati dall’assemblea dei genitori dei bambini frequentanti il Nido.
Partecipa alle riunioni il Coordinatore del Nido e un membro del personale educativo.
La Commissione opera secondo quanto previsto dal Regolamento.
Art.26 - Divieto di subconcessione e di cessione del contratto
E’ fatto divieto al concessionario di subconcessione e di cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto all’art.106, comma 1, lettera d) del D.Lgs 50/2016.
Art.27 - Controversie contrattuali
Tutte le controversie o vertenze inerenti l’esecuzione del presente contratto, saranno decise in via esclusiva dal Tribunale di Trieste.
Art. 28 - Antimafia
Relativamente alla normativa antimafia si applica quanto disposto dal D.Lgs 159/2011.
Art. 29 - Oneri e spese contrattuali
Sono a totale carico dell’Impresa affidataria tutti gli oneri fiscali e le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi comprese le spese di bollo e di registrazione.
Art. 30 - Codice di comportamento
L'Impresa si impegna a far osservare ai propri collaboratori le disposizioni previste dal DPR 62/2013 "Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA." e al codice di comportamento della SISSA reperibile al seguente indirizzo: xxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/_xxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx._xxxxxxxxxxxxx.xxx e a vigilare sul loro rispetto. Tali disposizioni si intendono estese, per quanto compatibili, anche ai collaboratori di imprese fornitrici di beni e servizi in favore della Pubblica Amministrazione. In caso di violazione di tali obblighi la SISSA si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.2, comma 3 del predetto D.P.R.
Art. 31 - Privacy – Rispetto del D.Lgs 196/2003
La SISSA, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali di utilizzo attuale o futuro nomina l’Impresa responsabile del trattamento ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 196/2003 ed a tutti gli effetti legali, secondo i criteri, le modalità e le istruzioni di seguito specificate, conferendo inoltre espressamente al Responsabile così nominato il potere di nominare “incaricati” ai sensi ed alle condizioni di cui all’art.30 stesso X.Xxx scegliendo soggetti persone fisiche all’interno della struttura stessa che diano adeguate garanzie di capacità ed esperienza, anche per quanto attiene ai profili della sicurezza, e fornirà loro dettagliate istruzioni operative, fermo restando che ai soggetti così nominati dovranno essere impartite istruzioni conformi a quelle impartite dal Titolare.
Esso procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dalla SISSA in particolare:
- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio dato in concessione;
- non potrà procedere alla raccolta di dati presso le famiglie dei minori utenti (salvo casi eccezionali che riguardino l’incolumità o la sicurezza dei minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare);
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che xxxxxxxxxx l’incolumità o la sicurezza di minori, previa autorizzazione del titolare o, in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di concessione; in quest’ultimo caso dovrà restituire tutti i dati in suo possesso alla SISSA entro il termine perentorio di 5 giorni;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.
Viene pertanto affidata all’Impresa ogni incombenza connessa all’esecuzione dell’incarico in questione e necessaria/opportuna per l’esercizio dei compiti affidati, attribuendogli il potere di adottare in piena autonomia tutte le iniziative e gli interventi idonei a garantire il corretto esperimento della funzione affidata, nel rispetto delle regole ed in specie delle misure di sicurezza prescritte dalla normativa vigente in materia.
L’Impresa dovrà fornire al titolare tutte le informazioni necessarie per consentire l’attuazione di adeguate verifiche periodiche.
Quale Responsabile del Trattamento, l’Impresa dovrà in particolare curare i seguenti adempimenti:
- verificare, almeno annualmente, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati del trattamento;
- assicurare la predisposizione e aggiornamento di un sistema di sicurezza dei dati, in conformità con le misure minime prescritte nel D.Lgs 196/2003.
Art.32 - Richiami normativi
La gestione del nido dovrà essere eseguita in osservanza delle seguenti norme:
- Legge Regionale FVG n. 20/2005 e s.m.i. “Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia” e regolamento attuativo D.P.Reg. 04.10.2011
n. 230/Pres. e s.m.i.
- Legge n. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 65 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”
- D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
Allegati:
− Offerta dell’impresa Allegato 1).
APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi del secondo comma dell’art.1341 del Codice Civile, il sottoscritto
rappresentante dell’Impresa dichiara di accettare espressamente le disposizioni degli articoli 11) Responsabilità –
assicurazioni, 13) Cauzione definitiva, 20) Negligenza e inadempimento – clausola penale, 21) Risoluzione del contratto, 22) Facoltà unilaterale di recesso, 23) Clausola risolutiva espressa ai sensi della L.136/2010, 26) Divieto di subconcesione e di cessione del contratto, 27) Controversie contrattuali e
29) Xxxxx e spese contrattuali, 30) Codice di comporamento 31) Privacy – Rispsetto del D.Lgs 196/2003, dichiarando espressamente che la loro accettazione è resa materialmente mediante l'unica sottoscrizione digitale apposta al presente atto in formato elettronico.
Per l’impresa (firmato digitalmente) | Per la SISSA (firmato digitalmente) |