DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(L.P. 2.8.2005, n.14 - iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private)
det. n. 46/5 di data: 20 settembre 2018
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
(art.18 statuto Fondazione – procura di data 27.08.2015)
OGGETTO:
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento all’impresa General Service S.r.l., con sede in Potenza, del servizio di pulizia di tutte le sedi della Fondazione Xxxxxx Xxxx. CIG 751014608A. Modifica condizioni contrattuali di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 27/5 del 7 giugno 2018.
IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
- con determinazione del Direttore Generale n. 27/5 del 7 giugno 2018 con la quale veniva disposto l’affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, per il periodo 1.7.2018 – 30.6.2019, del servizio di pulizia di tutte le sedi della Fondazione Xxxxxx Xxxx, all’impresa General Service S.r.l., con sede in Potenza, per un importo contrattuale stimato pari ad Euro 600.000,00.=, al netto degli oneri fiscali e di cui Euro 6.240,00.=, quali costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. CIG 751014608A;
- l’affidamento veniva disposto per garantire l’esecuzione di un servizio indefettibile nelle more dello svolgimento della procedure di gara, indetta dall’APAC della PAT con bando dell’11.9.2017, per addivenire alla stipula di una convenzione - quadro provinciale per l’esecuzione del servizio di pulizia a favore degli enti strumentali pubblici e privati della Provincia Autonoma di Trento. La gara è tuttora in corso: è stata completata la fase di apertura delle offerte e verifica della documentazione amministrativa e si è in attesa che venga nominata la commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche; in particolare risultano pervenute, per il lotto di interesse della FEM (lotto n. 16) ben 32 offerte;
- in seguito alla comunicazione all’impresa appaltatrice del suddetto affidamento, la stessa si rendeva disponibile ad eseguire le prestazioni contrattuali di pulizia, sin dall’1.7.2018, avviando però al contempo una negoziazione con la FEM per la modificazione delle condizioni contrattuali, in particolare quelle economiche (corrispettivi di esecuzione del servizio);
- con nota di data 19.6.2018, l’impresa General Service s.r.l. chiedeva un adeguamento dei prezzi contrattuali comportante un aumento generalizzato del 15%, motivandolo con l’aumentato costo del lavoro ed il venir meno di agevolazioni e provvidenze che l’impresa aveva previsto di conseguire ed effettivamente conseguito nel corso del quinquennio contrattuale 2013-2018;
- in seguito alla ricezione della suddetta lettera la FEM ha avviato un’istruttoria per poter definire la fondatezza delle richieste dell’impresa; con nota di data 4 luglio 2018 chiedeva all’impresa la documentazione giustificativa dell’aumentato costo del lavoro per gli addetti operanti nell’appalto; l’impresa produceva detta documentazione trasmettendo con nota di data 18 luglio 2018 un’analisi elaborata dal proprio consulente del lavoro; si sono altresì tenuti due incontri di confronto con l’appaltatore, il primo presso la sede della FEM in data 3 luglio 2018 ed il secondo, a mezzo di video e audioconferenza, in data 24 agosto 2018;
- in primis va ribadita l’impossibilità per la FEM di affidare il servizio di pulizia, previa gara ed avvalendosi di APAC, in tempi stretti e per una durata contrattuale sia breve che incerta;
- quindi va riconosciuta la fondatezza della richiesta dell’impresa, principalmente giustificata con l’aumentato costo del lavoro ed il venir meno di provvidenze di cui ha
potuto beneficiare nel quinquennio d’appalto precedente (sgravi contributivi, contributi all’assunzione, ecc.), si ritiene doveroso ed opportuno riconoscere all’impresa General Service un adeguamento dei prezzi d’appalto quantificato nella misura una tantum del 11 % (undici per cento), fatta eccezione per i corrispettivi dei servizi aggiuntivi di cui all’accordo dell’aprile del 2014 che rimangono invariati;
- ritenuto congruo e comunque conveniente per la FEM il costo derivante dal suddetto adeguamento ed i prezzi contrattuali che saranno applicati nel nuovo affidamento, in quanto i corrispettivi d’appalto, sebbene in consistente aumento rispetto a quelli di gara, sono in linea con quelli di mercato a fronte di un costo del lavoro che, seppur anch’esso in aumento, resta inferiore a quello delle tabelle ministeriali; in particolare si è potuto calcolare che il costo del lavoro nel nuovo affidamento si attesterà a circa 14 euro /ora per l’operaio/addetto di secondo livello;
- dato atto, in estrema sintesi, che l’aumento dei prezzi nella misura dell’11 % si può ritenere così composto:
- 3,0 % provvidenze e sgravi per l’abbattimento del costo del lavoro, non più fruibili
- 3,5 % aumento indicatori ISTA relativi al costo del lavoro puro e delle altre componenti di costo aziendale;
- 4,5 % corrispettivo aggiuntivo riconosciuto nel corso della procedura negoziata;
- considerato altresì che il disposto di cui all’art. 6 c. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto secondo cui “alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell'affidamento del nuovo appalto, nel rispetto dell’art. 125, comma 10 del d.lgs. 163/2006, l’IMPRESA si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro del nuovo operatore economico e con modalità tali da garantire adeguato supporto allo stesso nel passaggio delle consegne” , contrariamente a quanto asserito nel citato nel provvedimento di aggiudicazione del servizio, non può trovare nella fattispecie in esame un’applicazione compiuta alla luce di una riconsiderazione della sua portata giuridica e contrattuale; in particolare si evidenzia che il d.lgs. n. 163/2006 è stato abrogato dal d.lgs. n. 50/2016 e la disposizione non è stata riproposta nella nuova codificazione degli appalti; si evidenzia altresì che anche se la norma fosse ancora in vigore o fosse vincolante per le parti non potrebbe comunque tradursi in un esecuzione prolungata da parte dell’appaltatore di prestazioni contrattuali a prezzi invariati;
- ritenuto opportuno, per quanto riguarda la durata contrattuale, allo stato della procedura di gara APAC richiamata nel secondo capoverso, ed all’esito della negoziazione con l’impresa General Service, autorizzare l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria, periodica e straordinarie ed il lavaggio delle vetrerie, per un anno e mezzo dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2019, limitando l’operatività della clausola risolutiva in caso di disponibilità della convenzione quadro provinciale all’ultimo semestre contrattuale (a partire dall’1.7.2019);
- ritenuto altresì opportuno assumere a carico della FEM degli oneri di manutenzione delle macchine lavavetreria alla scadenza dei contratti stipulati dall’appaltatrice;
- dato atto che il nuovo affidamento sarà perfezionato con la sottoscrizione di contratto d’appalto, il cui schema si approva quale allegato parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- evidenziato che il corrispettivo contrattuale, complessivo stimato, per il periodo di un anno e mezzo di servizio, dall’ 1.7.2018 al 31.12.2019, tenuto conto dei nuovi prezzi d’appalto viene aggiornato e fissato definitivamente in Euro 990.000,00.-, al netto dell’IVA, di cui Euro 9.360,00.- per oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali; si provvederà ad aggiornare le comunicazioni all’ANAC per il tramite dello servizio SIMOG;
- dato infine atto e ribadito che in capo all’impresa General Service saranno verificati tutti i necessari requisiti di idoneità professionale e di partecipazione ai pubblici appalti, ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; sarà altresì acquisita l’informativa anti-mafia ed il contratto sarà altresì garantito dall’acquisizione di polizza assicurativa e di polizza fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
Tutto ciò premesso:
- visto l’art. 18 Statuto;
- vista la procura del 27 agosto 2015;
- visti gli atti citati in premessa:
d e t e r m i n a
1) di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la modifica delle condizioni contrattuali di esecuzione del servizio di pulizia di tutti gli spazi della Fondazione Xxxxxx Xxxx stabilite nella determinazione n. 27/5 del 7 giugno 2018, secondo lo schema di contratto d’appalto con l’impresa General Service S.r.L. che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale. Il contratto prevede:
a) il riconoscimento all’appaltatrice di un aumento dell’11% di tutti i prezzi contrattuali in essere al 30.6.2018, fatta eccezione per i corrispettivi riconosciuti con accordo dell’aprile 2014 che rimangono invariati;
b) di rideterminare la durata dell’affidamento fissata in un anno e mezzo, a far data dall’ 1.7.2018 e sino al 31.12.2019;
2) di rideterminare, conseguentemente alle nuove condizioni di cui al punto 1, l’importo complessivo stimato del contratto d’appalto, aggiudicato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016, in Euro 990.000,00.- di cui Euro 9.360,00.= per oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali;
3) di dare atto che l’affidamento del servizio va inquadrato, quale contratto - ponte, nell’ambito della procedura di adesione alla convenzione - quadro che sarà stipulata dalla Provincia Autonoma di Trento, in quanto nei settori individuati ad elevata standardizzabilità rientra anche il servizio di pulizia, come previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 1232 di data 20 luglio 2015, n. 571 del 18 aprile 2016, n. 1795 di data 14 ottobre 2016 e n. 1034 di data 15 giugno 2018;
4) di stabilire che, qualora si rendesse possibile la sottoscrizione del contratto attuativo di adesione alla convenzione - quadro provinciale, nell’ultimo semestre contrattuale,
compreso tra l’1 luglio e il 31 dicembre 2019, l’affidamento di cui al presente provvedimento, ed il relativo contratto con l’impresa General Service s.r.l., si intenderà automaticamente risolto, con congruo preavviso, mediante applicazione di un’apposita clausola risolutiva espressa;
5) di stabilire l’assunzione a carico della FEM degli oneri di manutenzione delle macchine lavavetreria alla scadenza dei contratti di manutenzione stipulati dall’appaltatrice;
6) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento e la sottoscrizione del contratto d’appalto sono subordinate alla verifica con esito favorevole dei requisiti di partecipazione (assenza cause di esclusione), di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e informazioni antimafia nei confronti dell’impresa appaltatrice;
7) di dare altresì atto che saranno acquisite, a titolo di garanzia, la cauzione definitiva e la polizza RCT;
8) di dare atto che tutti gli oneri conseguenti al presente provvedimento graveranno sul budget della Direzione Generale della FEM, con l’eccezione dei costi derivanti dal lavaggio di vetrerie che graveranno sulle singole strutture richiedenti il servizio.
=== o 0 o ===
AP/x.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx FC/x.xx Xxxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx
Racc. n.
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO PER LA PULIZIA DI TUTTI GLI SPAZI DELLA FONDAZIONE XXXXXX XXXX
Tra
FONDAZIONE XXXXXX XXXX (da qui innanzi FEM) codice fiscale e partita IVA 02038410227, iscritta al n. 231 del registro provinciale delle persone giuridiche private, rappresentata dal xxxx. Xxxxxx Xxxxx nato a Trieste il 5 febbraio 1961, presidente della FEM, domiciliato in San Xxxxxxx all’Adige, presso la sede della FEM in Via E. Mach, n. 1, il quale interviene ed agisce in al presente atto giusta nomina deliberata dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento con provvedimento n. 289 di data 23/02/2015,
e
GENERAL SERVICE S.R.L. (da qui innanzi IMPRESA) con sede legale in Potenza viale del Basento, partita IVA 05918090720, rappresentata dal sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Potenza il 27 settembre 1970, domiciliato per il presente atto presso l’IMPRESA.
Premesso che:
- l’IMPRESA ha eseguito in forza di contratto d’appalto il servizio di pulizia di tutti gli spazi, presso la sede centrale e le sedi periferiche, della Fondazione Xxxxxx Xxxx, ivi incluse le prestazioni aventi carattere ordinario, periodico, straordinario e lavaggio delle vetrerie di laboratorio, a far data dall’01.07.2013 e con scadenza fissata al 30.06.2016;
- con atti aggiuntivi di data 27.7.2016 e 27.8.2017 le prestazioni contrattuali sono state prorogate sino al 30.6.2018, ivi compreso il riaffidamento sino alla suddetta data del servizio di lavaggio vetrerie di laboratorio;
- in seguito ad una negoziazione con l’IMPRESA, con determinazione n. di data sono state modificate alcune condizioni di esecuzione del contratto;
- con determinazioni n. 27/5 di data 7 giugno 2018 N. /5 di data è stata autorizzata, la sottoscrizione del presente contratto;
- l’IMPRESA ha rinnovato le garanzie assicurative in essere e ha prodotto la cauzione definitiva;
- è in corso la verifica dei requisiti autodichiarati in relazione all’assenza di motivi di esclusione in capo all’IMPRESA; è stata avviata la procedura per l’ottenimento della documentazione anti-mafia;
Stipulano il seguente:
CONTRATTO D’APPALTO ART. 1
(Servizio di pulizia ordinaria, periodica e straordinaria. Affidamento lavaggio vetrerie di laboratorio)
1. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di pulizia di tutti gli spazi a disposizione ed utilizzati dalla FEM presso la sede centrale di San Xxxxxxx
all’Adige e le sedi periferiche. In particolare si affidano all’IMPRESA in base ai bisogni manifestati dalla FEM:
a) il servizio di pulizia ordinaria;
b) il servizio di pulizie periodiche e di fondo;
c) il lavaggio delle vetrerie;
d) il servizio di pulizie straordinarie, i cui interventi non sono prevedibili a priori, ma saranno affidati dalla FEM ricorrendone la necessità.
2. L’IMPRESA, come sopra rappresentata, si impegna a rendere alla FEM il servizio di pulizia, a tutte le condizioni, quantità e modalità stabilite e accettate nel capitolato speciale d’appalto (CSA) e relativi allegati e nelle offerte tecnica ed economica presentate in gara del contratto stipulato nel 2013 ed in scadenza al 30.6.2018. Tali documenti, per quanto non materialmente allegati, si ritengono visionati ed accettati con la firma del presente contratto. Forma parte integrante e sostanziale del contratto anche il DUVRI allegato alla documentazione del bando di gara del marzo 2012.
2. La FEM e l’IMPRESA convengono le seguenti condizioni modificative:
- conferma delle condizioni particolari di cui ai due atti aggiuntivi di proroga del luglio 2016 e agosto 2017;
- integrale conferma delle frequenze, tipologie delle prestazioni ed entità delle superfici oggetto del servizio;
- impegno da parte dell’impresa a produrre un adeguamento del monte ore di servizio effettivamente erogato rispetto quello contrattualmente previsto;
- aumento dell’ 11% (undicipercento) di tutti i prezzi contrattuali di esecuzione del servizio, fatta eccezione per quelli relativi ai servizi aggiuntivi riconosciuti con accordo dell’aprile 2014;
- fissazione della durata dell’affidamento in anni uno e mezzo (1 luglio 2018 – 31.12.2019) con limitazione all’ultimo semestre contrattuale dell’operatività della clausola risolutiva in caso di disponibilità della convenzione - quadro provinciale;
- presa in carico da parte della FEM degli oneri manutentivi delle macchine lavavetreria alla scadenza dei contratti in essere;
- impegno a non effettuare assunzioni a tempo indeterminato nell’ultimo semestre contrattuale, se non per sostituzione di personale cessato e comunque solo a seguito di comunicazione preventiva alla FEM;
- impegno a fornire tutti i dati, aggiornati, del personale in servizio, tipologia di inquadramento contrattuale, turnistica, sede di assegnazione, monte ore e situazioni ferie, permessi orari ed altri permessi residui;
- impegno a partecipare in sede di eventuale subentro di altro appaltatore alle riunioni di coordinamento richieste dal committente e, alla presenza delle parti sindacali, per il subentro nei contratti di lavoro.
ART. 2
(Durata e valore stimato del contratto)
1. L’affidamento di cui all’art. 1 ha una durata stabilita in anni 1 e mezzo dall’ 1.07.2018 al 31.12.2019.
2. L’importo stimato del presente atto è di 990.000,00.- Euro (novecentonovantamila/00), al netto degli oneri fiscali, di cui Euro 9.360,00.- (novemilatrecentosessanta/00) quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.
3. Alla scadenza del periodo contrattuale, nelle more dell’affidamento del nuovo appalto, l’IMPRESA si impegna ad assicurare lo svolgimento senza interruzione del servizio alle medesime condizioni stabilite nel contratto sino alla data di subentro dell’operatore economico individuato con procedura di gara e con modalità tali da garantire adeguato supporto allo stesso nel passaggio delle consegne.
ART. 3
(Prezzi e modalità di pagamento)
0.Xx contabilizzazione delle prestazioni avverrà nelle forme e secondo quanto previsto dal CSA del marzo 2012, per quanto non materialmente allegato. I prezzi contrattuali sono quelli di cui all’offerta economica dell’IMPRESA, del maggio 2012, successivamente aggiornata ed integrata con prezzi per specifici servizi. Fatta eccezione per i servizi aggiuntivi di cui all’accordo dell’aprile 2014 tutti i prezzi, unitari ed a corpo, vengono aumentati dell’ 11 % (undicipercento).
2. Il pagamento del servizio avverrà tramite ordini di pagamento a seguito di emissione di fattura da parte dell’IMPRESA stessa, in occasione degli stati di avanzamento del contratto che saranno emessi dalla FEM con cadenza mensile. Il corrispettivo da fatturare sarà comunicato all’IMPRESA mensilmente in base alla contabilizzazione delle prestazioni operata dal Direttore dell’esecuzione.
3 Si procederà al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla ricezione della fattura e previa acquisizione, da
parte della FEM, di un DURC regolare.
4 Nell’ipotesi in cui si riscontrino DURC irregolari relativamente all’IMPRESA e ad eventuali subappaltatori, il pagamento resterà sospeso sino ad avvenuta ed accertata regolarizzazione dei debiti previdenziali.
5. In caso di ottenimento da parte della FEM, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la FEM trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla FEM direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Le fatture elettroniche emesse dall’IMPRESA devono riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il numero d’ordine comunicati dalla FEM.
7. Il codice univoco ufficio della FEM al quale devono essere indirizzate le fatture elettroniche è UFHVA9.
8. Le fatture devono pertanto consentire, nel rispetto della legge 136/2010 e di ogni altra normativa in materia, di tracciare il flusso finanziario tra FEM ed IMPRESA conseguente l’esecuzione del contratto.
9. Si applica il regime di split payment dell’IVA.
ART. 4
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La FEM e l’IMPRESA si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 per finalità di ordine pubblico e per prevenire infiltrazioni criminali.
2. L’IMPRESA, gli eventuali subappaltatori e/o subcontraenti sono tenuti:
a) ad inserire nei rispettivi contratti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale le parti si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
b) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
c) a registrare sui conti correnti dedicati tutti i movimenti finanziari relativi al contratto e, salvo le eccezioni di cui alla legge 136/2010, effettuarli tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero tramite altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d) a comunicare alla FEM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla lettera a) entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;
e) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi alla FEM in ottemperanza dell’art. 3 della legge 136/2010;
f) a riportare, negli strumenti di pagamento utilizzati ed in relazione ad ogni transazione posta in essere in esecuzione del rispettivo contratto, il codice identificativo di gara (CIG 751014608A) acquisito dalla FEM e relativo al presente contratto.
g) a dare immediata comunicazione alla FEM e alla prefettura - ufficio territoriale del governo di Trento qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010.
3. La FEM effettua il pagamento del corrispettivo unicamente tramite bonifico bancario o postale presso il conto corrente bancario o postale indicato dall’IMPRESA ed inserendo nella causale del versamento il codice CIG di riferimento.
4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
5. L’articolo 6 della legge 136/210, a cui si rimanda, disciplina le sanzioni comminate in caso di mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 5
(Responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto)
1. Il responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, direttore generale della FEM.
2. Il direttore dell’esecuzione nominato dalla FEM con la funzione di supervisionare la corretta esecuzione del
contratto è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, responsabile della Ripartizione Patrimonio, Contratti e Affari Generali della FEM.
3. Con la sottoscrizione del contratto da parte della FEM il direttore dell’esecuzione è autorizzato a dare avvio all’esecuzione dello stesso.
ART. 6
(Cauzione definitiva)
1. L’IMPRESA ha costituito la cauzione prescritta a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto.
2. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente contratto nonché dal capitolato speciale d’appalto. In tal caso, l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
ART. 7
(Varianti introdotte dalla FEM)
1. Il contratto è stipulato interamente a misura e la sua effettiva entità risulterà solo a consuntivo in quanto l’importo contrattuale potrà subire delle variazioni in aumento od in diminuzione in relazione agli effettivi bisogni richiesti dalla FEM.
2. Eventuali varianti in corso di esecuzione sono disposte dalla FEM nel rispetto e con le modalità stabilite dall’art. 27 della X.X. 0/0000 xxxxx restando il contratto d’appalto è stipulato interamente a misura e dalla sua stipulazione non discende alcun obbligo per la FEM di corrispondere all’IMPRESA un importo minimo contrattuale per l’esecuzione dei servizi connessi.
ART. 8
(Divieto di subappalto e di cessione del contratto)
1. L’IMPRESA è tenuta ad eseguire in proprio i servizi oggetto del presente contratto di appalto non avendo dichiarato, in sede di presentazione dell’offerta, l’intenzione di voler subappaltare parte delle prestazioni contrattuali.
2. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall’art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016.
ART. 9
(Verifica di conformità e certificato di verifica di conformità)
1. Il CSA del marzo 2012, a cui si rinvia, disciplina specificamente le modalità di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali e l’emissione del relativo certificato.
ART. 10
(Penali e responsabilità per danni)
1. Il CSA del marzo 2012, a cui si rinvia, disciplina specificamente le penali ed i casi di responsabilità a carico dell’IMPRESA.
ART. 11
(Risoluzione e recesso)
1. Il CSA del marzo 2012, a cui si rinvia, disciplina specificamente i casi di risoluzione e di recesso esercitabili.
2. Ad integrazione di quanto previsto nel CSA, qualora fosse disponibile la convenzione, di cui al bando di gara APAC-PAT del 11.9.2017, prima della scadenza del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto (senza eccezione da parte dell’Impresa). Sarà comunque garantito all’impresa un preavviso di 60 giorni prima che decorrano gli effetti della risoluzione. Detta clausola risolutiva potrà operare esclusivamente nell’ultimo semestre contrattuale, dall’ 1 luglio 2019 al 31 dicembre 2019.
3. Il contratto è inoltre risolutivamente condizionato alla verifica con esito positivo in relazione ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ed all’acquisizione dell’informativa anti-mafia.
ART. 12
(Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti)
1. L’IMPRESA è consapevole che la FEM ha implementato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001 ed è pertanto tenuta al rispetto dei principi generali e specifici in esso contenuti.
2. L’IMPRESA è altresì consapevole che la FEM ha adottato un codice dei valori e dei comportamenti e ne è pertanto tenuta al rispetto e a non porre in essere alcun comportamento che induca in qualsiasi modo la FEM o i suoi amministratori, dirigenti, e dipendenti o collaboratori, a violare i principi in esso contenuti.
3. Il MOG e il codice dei valori e dei comportamenti sono pubblicati sul sito internet della FEM (xxxx://xxx.xxxxx.xx/Xxxxxxxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx/Xxxx-xxxxxxxx).
4. L’inosservanza di tali impegni da parte dell’IMPRESA costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la FEM a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento.
ART. 13
(Legge applicabile, definizione delle controversie e Foro competente)
1. Per quanto non disposto dal presente contratto d’appalto trova applicazione la L.P. 2/2016. Per quanto non disciplinato dalla citata legge provinciale trova applicazione, in quanto compatibile, il d.lgs. 50/2016.
2. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto d’appalto, da presentarsi comunque sempre per iscritto e quale che sia la natura tecnica, giuridica od amministrativa, nessuna esclusa, sono possibilmente definite in xxx xxxxxxx.
0. Il ricorso all’arbitrato può avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
4. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia viene decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.
ART. 14
(Spese contrattuali e oneri fiscali)
1. L’imposta di bollo relativa al presente contratto d’appalto è posto in capo all’IMPRESA (per un importo totale pari ad Euro 00,00).
2. L’I.V.A. sul corrispettivo grava sulla FEM, destinataria dei servizi.
***
Redatto in unico originale. Xxxxx, accettato e sottoscritto digitalmente.
GENERAL SERVICE SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx -
Per accettazione espressa, dopo attenta rilettura, delle prescrizioni di cui agli articoli 2 (Durata e valore stimato del contratto), 3 (Modalità di pagamento), 4 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 8 (Divieto di subappalto e di cessione del contratto), 9 (Varianti introdotte dalla FEM), 10 (Penali e responsabilità per danni), 11 (Risoluzione e recesso), 12 (Osservanza del MOG e del codice dei valori e dei comportamenti) e 13 (Legge applicabile, definizione delle controversie e Foro competente) del presente contratto, ai sensi dell’art. 1341 del C.C..
GENERAL SERVICE SRL
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
- xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx -
*** FONDAZIONE XXXXXX XXXX
IL PRESIDENTE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxx –
IL DIRETTORE GENERALE
- xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - x.xx Xxxxxxxx