CONCESSIONE-CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA
Allegato 3
Prot. Gen. n.
CONCESSIONE-CONTRATTO SCRITTURA PRIVATA
CONCESSIONE IN USO LOCALI PRESSO L’IMMOBILE "CENTRO PER LE ASSOCIAZIONI CULTURALI" DI VIA ISONZO.
L'anno …. (….) e questo dì ……. (………..) del mese di nella
sede municipale di Treviso, con la presente scrittura privata fatta in duplice originale, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i signori:
1) …………………………, nato a …………. il ……………., domiciliato per la carica come appresso, che interviene al presente atto quale Dirigente del Comune di Treviso con sede in Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxx x.
00 (codice fiscale n. 80007310263), ai sensi dell'articolo 107, terzo comma, lettera c), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 7 del Regolamento di disciplina degli atti dei Dirigenti, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 44617/604 del 7 luglio 1999, esecutivo ai sensi di legge, e della disposizione sindacale prot. n.
………… in data ………………….. ed in esecuzione altresì della determinazione nr. ………. del …………. , esecutiva ai sensi di legge, depositata in originale presso il Servizio Protocollo del Comune di Treviso;
2) ………………………….. nato a …………… il ……….. e residente a
……………….. in via ………………… n. ….., il quale interviene ed agisce nel presente atto in forza di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 che si
allega sub A, quale legale rappresentante dell’Associazione
………………………………, nel prosieguo chiamato “concessionario”, con sede a …………….. in Via ………………, n. ……….., e dichiara che il codice fiscale dell’Associazione è il seguente:
……………………………..
Premesso che:
− con determinazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura n. … del …, a seguito di espletamento di Bando di concorso per la concessione in uso di locali della “Casa delle Associazioni” di Via Isonzo per il periodo 2017-2019 è stato assegnato il locale denominato “E”- piano terra – mq. 16,55 all’associazione …
− detta concessione rientra nelle procedure contrattuali approvate con la determinazione n. 1922 del 18/11/2015 con la quale sono stati approvati gli importi dei canoni d’uso, dei rimborsi delle spese di gestione, le cauzioni, le polizze rischio locativo, lo schema di concessione-contratto;
Tutto ciò premesso e considerato come parte integrante e sostanziale del presente atto si conviene e stipula quanto segue:
Art. 1 - RINVIO ALLE PREMESSE
Le premesse del presente atto sono qui interamente richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Art. 2 - OGGETTO
Il Comune di Treviso, come sopra rappresentato, concede in uso all’Associazione ………………………, che a mezzo il suo legale rappresentante accetta, l’uso di nr. ……. local… della superficie di ….. mq
e in quota parte dei locali comuni (ingresso, scale, sala riunioni, corridoi, bagni, ecc.) dell’immobile comunale denominato "Centro per le associazioni culturali" sito a Treviso in Via Isonzo e censito al Catasto Fabbricati del Comune di Treviso alla sezione A – foglio 7 mappale 103 – sub. ….., piano ……., cat. ……, classe ……, contraddistint… con l… letter e come meglio individuat…. nella planimetria allegata sub B al
presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.
Art. 3 - DESTINAZIONE
L’immobile dovrà essere utilizzato esclusivamente come sede dell’Associazione e per lo svolgimento delle attività ad essa connesse che, comunque, non dovranno perseguire fini di lucro o di interesse privato. Il numero di persone che potranno accedere al locale non dovrà superare il massimo consentito stabilito dalle norme vigenti in materia di sicurezza. Ogni altra destinazione diversa dall’uso succitato sarà causa di risoluzione per inadempienza.
Art. 4 - DURATA
La presente concessione decorre dal (primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto) e scadrà il 31 dicembre 2019. E’ escluso il tacito rinnovo.
Art. 5 - CANONE, SPESE E RELATIVI PAGAMENTI
Il canone annuo per l’utilizzo dell’immobile è pari ad € ……………
(………………………………), non soggetto ad IVA ed aggiornato annualmente ISTAT in ragione del 100% e con riferimento ai dodici mesi precedenti, senza necessità di apposita richiesta da parte del Comune concedente.
Quale rimborso spese per riscaldamento, energia elettrica, approvvigionamento idrico, asporto rifiuti, pulizia delle parti comuni e materiale igienico-sanitario, il concessionario corrisponderà al Comune, congiuntamente al canone di utilizzo, una somma annua, rapportata ai metri quadri del locale, calcolata in base all'andamento delle suddette spese effettivamente sostenute dal Comune l'anno precedente, salvo conguaglio.
Per l'anno 2017 l'importo del suddetto rimborso spese di gestione è calcolato in € ...... ( ), salvo conguaglio.
Il concessionario corrisponderà al Comune di Treviso le suddette somme entro il 31 dicembre di ciascun anno salvo diversa data comunicata dall'Amministrazione.
Il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul c/c del Tesoriere Comunale intestato al Comune di Treviso.
Il pagamento non potrà essere sospeso, né ritardato da pretese od eccezioni del concessionario qualunque ne sia il titolo, salvo ad essa il successivo e separato esercizio delle sue eventuali ragioni.
In caso di omesso o ritardato pagamento del canone e delle spese alla scadenza indicata, il Comune costituirà automaticamente in mora il concessionario in ogni caso e qualunque ne sia la causa con facoltà di risolvere il presente contratto a seguito della decadenza dalla concessione, a danno e spese del concessionario.
Art. 6 - STATO DI CONSISTENZA E PRESA IN CONSEGNA
Il concessionario dichiara di conoscere perfettamente l’immobile, di trovarlo adatto al proprio uso, così come accertato nello stato di diritto e di fatto
descritto nel verbale di consegna dello stesso.
Il concessionario rinuncia espressamente alle facoltà previste dall’art. 1578
C.C. riguardanti i vizi della cosa.
Art. 7 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto, a quanto segue:
a) assumersi a proprio carico le spese di gestione relative al locale assegnato e non comprese nell’importo dovuto al Comune di Treviso ai sensi dell’art. 5 della presente convenzione, nonché le spese di riparazione e manutenzione ordinaria ed ogni altro onere relativo all'uso dell'immobile concesso;
b) non apportare modifiche, innovazioni o trasformazioni senza le necessarie autorizzazioni del Comune che, in caso contrario, avrà diritto di pretendere, oltre al risarcimento dei danni, la riduzione in pristino dell’immobile a spese del concessionario medesimo. Le addizioni sull’immobile concesso eventualmente apportate dal concessionario potranno venire rimosse quando arrechino danno e salvo il diritto del Comune di ritenere le addizioni stesse senza risarcimento o compenso di alcun genere;
c) a garantire un corretto comportamento da parte del proprio personale nonché di soci e simpatizzanti, nel rispetto del prossimo e degli altri sodalizi nel caso di coabitazioni nel medesimo vano, sia, più in generale, nei confronti degli altri sodalizi;
d) E’ vietato depositare all’interno dell’edificio comunale rifiuti di qualsiasi genere e natura;
e) E’ vietato mantenere in deposito, in qualsiasi locale dell’edificio comunale, materiale infiammabile o comunque pericoloso per la pubblica incolumità;
f) E' vietato l'installazione e/o l'utilizzo di elettrodomestici e/o impianti di riscaldamento, illuminazione, refrigerazione e simili che non siano forniti / installati dal Comune.
Art. 8 - AFFISSIONI INTERNE ED ESTERNE
Il concessionario può affiggere internamente all’edificio e previo parere del Servizio Cultura e Turismo una targa che, comunque, dovrà essere di tipo il più possibile unificato alle altre esistenti.
Per le affissioni esterne sarà ammessa una sola targa o pannello riepilogativo di tutte le associazioni presenti.
Art. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE
Il concessionario ha costituito un deposito cauzionale pari ad € ………..
(…………..), improduttivo di interessi legali, a garanzia dell’esatta osservanza di tutti gli impegni contrattuali, giusto versamento nel conto di Tesoreria del Comune di Treviso in data , quietanza di
riscossione nr.................
In caso di decadenza della presente concessione per fatto dipendente dal concessionario, il deposito cauzionale sarà incamerato dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Nel caso di inadempienze commesse dal concessionario che non comportino la decadenza della concessione, l’Amministrazione Comunale di propria autorità avrà comunque il diritto di valersi della cauzione come
sopra prestata con il successivo obbligo del reintegro.
La cauzione resterà vincolata a favore del Comune di Treviso fino al completo e perfetto esaurimento delle obbligazioni derivanti dal presente contratto a carico del concessionario.
Art. 10 - RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONI
Per tutta la durata della concessione il concessionario sarà considerato, a termini di legge, consegnatario responsabile e custode dell’immobile oggetto della presente concessione-contratto, che dovrà quindi essere mantenuto in buono stato a sua cura e spese.
Il concessionario è responsabile del corretto ed accurato uso del locale che gli viene affidato al solo scopo indicato all’articolo 3, comprese le parti comuni, nonché della buona conservazione degli arredi comunali, sotto pena della perdita del deposito cauzionale e del risarcimento dei danni.
Il concessionario esonera il Comune di Treviso da ogni responsabilità in ordine ai danni diretti o indiretti che potessero derivare dalla concessione per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni ecc. dipendenti dall’immobile concesso in uso, nonché per azioni od omissioni proprie e/o dei suoi dipendenti e/o di terzi.
Il Comune non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà del concessionario custoditi nell’immobile.
Il concessionario si impegna a mantenere, fino alla data di rilascio dei locali, idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con un massimale pari ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) e polizza incendio per rischio locativo con un massimale pari ad Euro ... (...), con clausola ricorso terzi con un massimale di Euro 400.000,00
(quattrocentomila/00), entrambe consegnate in copia al Comune concedente prima della sottoscrizione della presente concessione- contratto.
La quietanza di pagamento dei premi periodici dovrà essere depositata annualmente al Comune entro il 31 marzo di ciascun anno, in segno d'attestazione di vigenza delle polizze assicurative suindicate.
In particolare, l’assicurazione coprirà qualsiasi pretesa d’ogni terzo in qualunque modo connessa o relativa alla concessione, agli immobili ed alla custodia ed uso degli stessi.
Resta inteso comunque, che resteranno a carico del concessionario stesso, tutte le franchigie o gli eventuali scoperti presenti nella polizza di assicurazione, così come lo stesso provvederà direttamente al risarcimento dei danni per qualsiasi motivo non messi a liquidazione dalla Compagnia di Assicurazione per mancato pagamento dei premi, per restrittive interpretazioni delle condizioni contrattuali ecc..
Art. 11 - CONTROLLI E VERIFICHE
Il Comune concedente ha la facoltà di eseguire in qualsiasi momento e tramite i competenti uffici, controlli tecnici sull’immobile concesso e sulla conformità dell’utilizzo, con riferimento ai rapporti intercorrenti fra le due parti e descritti nella concessione-contratto.
Art. 12 - RICONSEGNA DEI LOCALI
Al termine della concessione il concessionario dovrà riconsegnare l’immobile al Comune libero e sgombro da materiali ed eventuali attrezzature installate.
L’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune pulito e tinteggiato, con
le migliorie apportate ed addizioni realizzate, senza che al concessionario siano dovuti compensi, risarcimenti, indennizzi od altro, anche se autorizzate dal Comune concedente e ciò in deroga agli artt. 1576, 1577, comma 2, 1592 e 1593 del Codice Civile.
All’atto della riconsegna verrà redatto, in contradditorio tra le parti, apposito verbale.
Art. 13 - DANNI PER RITARDATA RESTITUZIONE E PENALE
Alla scadenza del contratto, ai sensi degli articoli precedenti, il concessionario, in caso di ritardo nella restituzione dell’immobile concesso, è tenuto a corrispondere al concedente fino alla riconsegna, senza necessità di messa in mora, quale indennità d’occupazione precaria, il canone aggiornato secondo gli indici ISTAT intervenuti anche successivamente alla cessazione del contratto, nonché la quota di spese di gestione di competenza.
Oltre all’indennità di occupazione come sopra determinata, le parti convengono espressamente fin d’ora che alla cessazione del contratto il concessionario dovrà corrispondere al concedente a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo nel restituire l’immobile concesso e fino alla riconsegna, un’ulteriore somma pari ad un ventesimo dell’indennità di occupazione mensile suddetta, rimanendo comunque impregiudicato il diritto del concedente al risarcimento di ogni maggior danno.
Art. 14 - RECESSO DEL CONCESSIONARIO
Il concessionario, senza riconoscimento di alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo, può recedere dal contratto facendone richiesta all’Amministrazione Comunale con preavviso di almeno 3 mesi, da
comunicarsi a mezzo lettera raccomandata A.R..
In tale ipotesi l’immobile dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di cui all'art. 12, previa corresponsione degli eventuali canone e spese che fossero ancora dovute dal concessionario.
Art. 15 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE A TERZI
Il concessionario non potrà cedere il contratto ad altri, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione, se non previo espresso consenso scritto da parte del Comune concedente.
Il concessionario non potrà, altresì, subconcedere a terzi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, l’immobile o parte di esso.
Art. 16 - DECADENZA
Il Comune concedente potrà pronunciare la decadenza dalla concessione al verificarsi anche di uno solo dei seguenti casi:
a) scioglimento e/o cessazione dell’attività svolta dal concessionario per qualsiasi causa o motivo;
b) cessione e/o subconcessione della concessione – contratto o dell’immobile comunale (art. 15);
c) per condanne a carico del legale rappresentante del concessionario per le quali sia prevista l’interdizione dai pubblici uffici e dall’impiego pubblico;
d) destinazione dell’immobile ad uso diverso da quello oggetto della concessione (art. 3);
e) mancata costituzione delle cauzioni e/o mancata reintegrazione delle garanzie a seguito di incameramento, parziale o totale di cui all'art. 9;
f) mancata costituzione o rinnovo delle polizze di cui all'art.10;
g) mancato pagamento del canone e delle spese di cui all'art. 5);
h) mancato rispetto anche di uno solo degli obblighi stabiliti all'art. 7);
i) mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico-sanitarie vigenti in materia, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
j) altri gravi inadempimenti da parte del concessionario.
Prima di pronunciare la decadenza dalla concessione, il Comune intimerà al concessionario, mediante messaggio PEC o raccomandata a.r., formale diffida ad adempiere entro un termine di 15 giorni o maggiore in relazione al tipo di inadempienza ed ai tempi necessari al concessionario per
rimuovere la stessa.
Nel caso in cui il concessionario non abbia ottemperato alla diffida, il Comune emetterà il provvedimento di decadenza, con salvezza di ogni diritto, compresi i danni diretti ed indiretti, che disporrà i termini di riconsegna dell’immobile oggetto di concessione.
In caso di decadenza il Concedente potrà trattenere, a titolo definitivo, quale penale, la cauzione prestata dal concessionario; in ogni caso non sarà dovuto al concessionario alcun indennizzo e/o rimborso.
Il concessionario non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo e rimarrà comunque impregiudicato per il Comune ogni diritto di rivalsa per il risarcimento di eventuali danni sia in sede civile che penale.
Art. 17 - REVOCA DEL COMUNE
Il Comune di Treviso si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione e perciò recedere dal correlato contratto, mediante lettera raccomandata A.R. e con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, e senza che il concessionario possa pretendere alcunché a titolo di risarcimento o indennizzo.
Nelle ipotesi di cui agli artt. 16 e 17 il compendio dovrà essere riconsegnato al Comune proprietario, con le modalità e condizioni di cui all'art. 12 e previa corresponsione degli eventuali canoni e spese che fossero ancora dovute dal concessionario.
Art. 18 - CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI
Le parti dichiarano di conoscere quanto disposto dal D.M. 22.01.2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 19 - NORME FINALI E DI RINVIO
Qualsiasi modifica al presente atto sarà valida solo se risultante da atto debitamente sottoscritto tra le parti.
Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente atto, si applicano le norme di legge vigenti in materia in quanto compatibili, nonché le norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione.
E’ in ogni caso esclusa, trattandosi di concessione-contratto, l’applicazione delle norme relative ai contratti di locazione.
Ogni altra regolamentazione interna (uso parcheggio, sala riunioni comune, orari e modalità di apertura e chiusura dell’edificio, ecc…) sarà oggetto di apposito accordo tra le Associazioni concessionarie ed il Servizio Cultura e Turismo del Comune di Treviso.
Art. 20 - ELEZIONE DI DOMICILIO
Il concessionario dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso il locale oggetto del presente contratto (oppure) in via..................................
nr...............a.................................................
Art. 21 - PRIVACY
Ai sensi della legge nr. 196/2003, le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto di locazione.
Art. 22 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia relativa al presente rapporto di concessione di bene pubblico insorta tra le parti, ove la giurisdizione non spetti al giudice amministrativo, è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.
Art. 23 - SPESE CONTRATTUALI
Il concessionario assume a proprio carico le spese di registrazione ed ogni altra eventuale spesa inerente alla stipulazione della presente concessione
- contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Treviso, lì.........................................................
Il concessionario
Comune di Treviso - Il Dirigente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il concessionario, a mezzo del suo legale rappresentante pro-tempore, dichiara di approvare specificatamente gli articoli :
art. 5 (Canone, spese e relativi pagamenti), art. 6 (Stato di consistenza e presa in consegna), art. 7 (Oneri ed obblighi del concessionario), art. 10 (Responsabilità e assicurazioni), art. 12 (Riconsegna dei locali), art. 15 (Cessione e subconcessione a terzi), art. 16 (Decadenza), art. 17 (Revoca), art. 19 (Norme finali e di rinvio) e art. 22 (Controversie) sopra riportati.