CAPITOLATO SPECIALE PER
CAPITOLATO SPECIALE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CENTRO MEDIA
INDICE
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 3
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività 3
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore 3
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 4
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto 5
Art. 6 – Durata del contratto 5
Art. 7 – Importo del contratto 5
Art. 8 – Direttore dell’esecuzione del contratto 6
Art. 9 – Avvio dell’esecuzione del contratto 6
Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 6
Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 6
Art. 12 – Controlli sull’esecuzione del contratto 6
Art. 13 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore 7
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 7
Art. 16 – Tutela dei lavoratori 8
Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto 8
Art. 19 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 9
Art. 20 – Trattamento dei dati personali 9
Art. 21 – Garanzia definitiva 9
Art. 22 - Obblighi assicurativi 9
Art. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento 10
Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa 10
Art. 27 – Definizione delle controversie 11
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari 11
Art. 29 – Spese contrattuali 11
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione 11
Art. 31 – Norma di chiusura 11
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto
1. L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di centro media per le campagne pubblicitarie on e off line di Trentino Marketing s.r.l. in Italia e all’estero.
In particolare, ai fini della presente richiesta di offerta e del successivo contratto, per estero si intendono i seguenti paesi: Germania, Belgio, Svezia, Norvegia, Danimarca, Olanda, Irlanda, Gran Bretagna, Polonia, Russia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Francia, Croazia, Romania, Ungheria.
2. I servizi oggetto d’appalto si configurano quale supporto specializzato all’attività di Trentino Marketing s.r.l., al fine di promuovere il prodotto turistico del territorio, incrementando i flussi e valorizzando in modo integrato i diversi aspetti che connotano il Trentino (natura, agroalimentare di qualità, cultura e stile di vita, artigianato, sport ed escursionismo).
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività
Il centro media dovrà svolgere servizi di pianificazione e acquisto di spazi e format pubblicitari.
In particolare l’agenzia aggiudicataria dovrà occuparsi, nel quadro della strategia e degli obiettivi di comunicazione indicati da Trentino Marketing, dei seguenti aspetti:
• elaborare, in accordo con le indicazioni di Trentino Marketing s.r.l, la pianificazione delle campagne pubblicitarie per raggiungere i target e gli obiettivi individuati e proporre i mezzi più idonei e il periodo di pianificazione adeguato
• acquisire direttamente dai media, gli spazi pubblicitari occorrenti sulla base della pianificazione approvata da Trentino Marketing srl.
• prevedere per le campagne on line, la possibilità di attivare un’eventuale assistenza e gestione dei prodotti adv di Google (Adwords, Youtube ADV, GDN, etc.)
• monitoraggio e reportistica mensile sull’andamento delle campagne on-line.
• verifica delle uscite su ciascun mezzo di comunicazione pianificato e gestione contratti con i media (fatturazioni, pagamenti ed eventuali contestazioni).
L’investimento stimato per le campagne on e off line è pari ad Euro 1.850.000,00 annui per l’Italia ed Euro 2.300.000,00 annui per l’estero. Tali importi si intendono nettissimi e IVA esclusa, sono da considerarsi puramente indicativi e non impegnano in alcun modo la committente a garantire tali soglie di investimento.
Art. 3 – Obblighi a carico dell’appaltatore
1. L’Appaltatore si obbliga a concordare preventivamente con Trentino Marketing s.r.l. la strategia ed un primo programma di pianificazione periodica riportando i capisaldi del programma nonché gli importi di massima.
2. In particolare Trentino Marketing s.r.l. trasmetterà all’Appaltatore, anche a mezzo e-mail, una comunicazione nella quale verranno indicati gli aspetti e gli elementi dei quali quest’ultimo dovrà tener conto nelle ipotesi di pianificazione.
3. L’Appaltatore nel corso del periodo contrattuale si impegna a consegnare di volta in volta i documenti di pianificazione di dettaglio con congruo preavviso rispetto alla data di avvio della pianificazione stessa.
4. Una volta predisposta, la pianificazione di dettaglio verrà sottoposta alla necessaria visione ed approvazione da parte di Trentino Marketing s.r.l. La stessa si intenderà accettata solo con la conferma del documento di pianificazione proposto attraverso apposito ordine di fornitura. In attesa dei tempi tecnici necessari all’emissione dell’ordine vale come conferma una comunicazione via e- mail.
5. Nel caso di campagne estero, l’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente eventuali restrizioni legislative in materia di creatività (ad esempio norme che disciplinano la presenza di alcool, presenza di minori all’interno degli spot TV e/o soggetti stampa etc). Eventuali dichiarazioni di assunzione di responsabilità per i contenuti delle campagne non saranno sottoscritte dalla stazione appaltante in assenza di idonea informativa.
6. In esecuzione di quanto pianificato l’Appaltatore si impegna ad acquistare al miglior prezzo, direttamente dai media individuati nel documento di pianificazione, gli spazi pubblicitari occorrenti. L’acquisto dovrà avvenire al miglior prezzo nettissimo e l’importo addebitato dovrà essere al netto di ogni e qualsiasi sconto e/o bonus riconosciuto dalle concessionarie media in qualsiasi forma.
7. Per quanto riguarda le campagne all’estero l’Appaltatore si obbliga a garantire, la disponibilità di una propria organizzazione in Germania, Polonia, Repubblica Ceca e Regno Unito. Almeno due volte l’anno deve essere inoltre garantita una giornata di aggiornamento sull’evoluzione degli scenari media estero per le persone di volta in volte indicate dalla stazione appaltante.
8. Per quanto riguarda le campagne on line l’Appaltatore si rende disponibile, dietro corrispettivo, anche alla gestione dei prodotti adv di Google (Adwords, Youtube ADV, GDN, etc.).
9. La stipulazione del contratto da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni che attengono all’esecuzione del servizio.
10. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei servizi.
Art. 4 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
a. La Legge Provinciale n.2 del 9 marzo 2016 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012”;
b. il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ove applicabili;
c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;
d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
g. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
h. le norme del codice civile.
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso.
4. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.
Art. 5 – Documenti che fanno parte del contratto
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:
a) il presente capitolato speciale d’appalto;
b) l’offerta tecnica dell’appaltatore;
c) l’offerta economica dell’appaltatore.
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
Art. 6 – Durata del contratto
1. Il servizio ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di 12 mesi.
2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il contratto può essere prorogato, per ulteriori due periodi di massimo di 12 mesi ciascuno.
3. Non è previsto il rinnovo tacito.
Art. 7 – Importo del contratto
1. Il compenso per il servizio è dato dalla applicazione della percentuale indicata in sede di offerta economica (fee) agli importi nettissimi pianificati per l’acquisto di spazi pubblicitari da parte di Trentino Marketing s.r.l..
2. Il compenso minimo annuo garantito per l’attività di centro media è pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre all’IVA, con la precisazione che il suddetto compenso è garantito solo qualora su richiesta di Trentino Marketing, nel periodo contrattuale, venga elaborata e presentata una ipotesi di pianificazione mezzi.
3. Per l’eventuale attività di gestione prodotti adv di Google per campagne on line su motori di ricerca verrà applicata sul nettissimo pianificato la commissione di set up e management indicata in sede di offerta economica.
4. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto dovuto per l’esecuzione del contratto, a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di segreteria ed amministrative, riunioni presso la sede della Committente, spese di trasferta per raggiungere la sede della Committente.
programmi pubblicitari, anche se già approvati, nonché di annullare totalmente la realizzazione di una campagna anche se approvata. In tal caso nulla sarà dovuto all’appaltatore oltre il compenso minimo garantito.
Art. 8 – Direttore dell’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato tempestivamente all’appaltatore.
Art. 9 – Avvio dell’esecuzione del contratto
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.
Art. 10 – Modifica del contratto durante il periodo di validità
1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 27 della L.P. 2/2016.
Art. 11 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso
1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all’appaltatore verso presentazione di fatture posticipate emesse sulla base delle prestazioni di volta in volta pianificate e confermate. L’appaltatore si impegna ad addebitare a Trentino Marketing srl i relativi importi, entro i 10 giorni lavorativi successivi al ricevimento delle fatture dei media.
2. Le fatture dell’appaltatore dovranno indicare, in un unico documento, in maniera distinta l’importo per l’acquisto degli spazi e l’importo del fee d’agenzia.
3. Le fatture dovranno inoltre riportare il riferimento all’ordine di fornitura con il quale è stato confermato l’acquisto degli spazi ed essere accompagnate da copia delle fatture dei media e da tutta la documentazione giustificativa relativa all’acquisto stesso. Nel caso di pianificazioni stampa si intende come documentazione giustificativa almeno una copia integra e in originale di ciascuna testata compresa nel piano mezzi, nel caso di acquisto spazi TV o Radio s’intende la produzione di una registrazione a campione di almeno il 20% dei passaggi, contestualizzati all’interno del programma.
4. Le fatture dovranno essere intestate a Trentino Sviluppo S.p.A, con sede in Xxxxxxxx (XX) xxx
X. Xxxx 0, P. Iva e C.F. 00123240228 e dovranno essere recapitate in forma cartacea presso la sede di Trento, in xxx Xxxxxxxxx 00, contestualmente alla documentazione giustificativa.
5. La stazione appaltante è soggetta alla normativa sullo “Split-Payment”, pertanto le fatture dovranno contenere espressamente la dicitura “scissione dei pagamenti art. 17 ter DPR 633/1972”.
6. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 60 giorni DFFM, previa verifica della regolare effettuazione della prestazione, nonché della regolarità contributiva previdenziale e fiscale come prevista dalla vigente normativa.
Art. 12 – Controlli sull’esecuzione del contratto
1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
Art. 13 – Fallimento e modifiche soggettive dell’appaltatore
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di fallimento o morte dell’appaltatore, la stazione appaltante può recedere dal contratto, salvo corrispondere il compenso per la parte di prestazione da questo utilmente eseguita. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.
Art. 14 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Art. 15 – Subappalto
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della L.P. 2/2016 , il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo indicato nell’offerta.
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. 2/2016, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della L.P. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore.
Art. 16 – Tutela dei lavoratori
1. L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.
Art. 17 – Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell’appalto
1. L’Appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché da contratti collettivi di lavoro.
2. L’Appaltatore deve, inoltre, applicare, nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l’Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associata.
Art. 18 – Sicurezza
1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e s.m..
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.
Art. 19 – Elezione di domicilio dell’appaltatore
1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.
Art. 20 – Trattamento dei dati personali
1. L’appaltatore autorizza sin d’ora la stazione appaltante al trattamento, anche informatico e telematico, ed alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali e contabili imposti dalla legge e dalla normativa comunitaria, connessi al presente contratto (ai sensi Regolamento UE 2016/679 (GDPR)).
2. L’appaltatore è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di tutela dei dati personali relativi ai soggetti con cui entra in contatto nell’esecuzione del presente incarico. Inoltre, i dati raccolti o di cui entra in possesso non possono essere diffusi, pubblicati o comunicati a nessun altro soggetto al di fuori della Committente o altro soggetto da quest’ultima individuato.
Art. 21 – Garanzia definitiva
1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
4. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
Art. 22 - Obblighi assicurativi
1. Sono a carico esclusivo dell’appaltatore tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell’appaltatore stesso, di terzi o della stazione appaltante.
2. In relazione a quanto sopra, l’appaltatore si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici di primaria importanza opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.
3. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
Art. 23 – Penali
1. In caso di mancata realizzazione degli acquisti pianificati per causa imputabile all’Appaltatore Trentino Sviluppo S.p.A. potrà richiedere il pagamento di una penale pari al 10% del corrispettivo dovuto ai sensi del precedente art. 7 comma 1 per la pianificazione non realizzata.
2. L’entità delle penali è stabilita, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali.
Art. 24 – Risoluzione del contratto per inadempimento
1. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del contratto di appalto, la stazione appaltante provvede a mettere formalmente in mora tramite PEC l’appaltatore, fissando contestualmente un termine finale essenziale non inferiore ai 15 (quindici) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all’obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno patito a causa dell’inadempimento stesso; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 25 – Clausole di risoluzione espressa
1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 24, la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:
x. xxxxx, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 14 del presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 12, comma 3, del presente capitolato.
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
Art. 26 – Recesso
1. È facoltà della stazione appaltante recedere tramite PEC, ex art. 1671 c.c., unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione del servizio, fatto salvo
l’obbligo di corrispondere all’appaltatore, oltreché il corrispettivo per la eventuale parte del servizio utilmente prestata, un indennizzo relativo alle spese sostenute e documentate e all’eventuale mancato guadagno.
Art. 27 – Definizione delle controversie
1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.
Art. 28 – Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 29 – Spese contrattuali
1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.
Art. 30 – Disposizioni anticorruzione
1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.
Art. 31 – Norma di chiusura
1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.