Accordo sull’attuazione del disinserimento manuale del carico nonché dei relativi adattamenti del prelievo a monte
Dati
Accordo sull’attuazione del disinserimento manuale del carico nonché dei relativi adattamenti del prelievo a monte
tra
Swissgrid SA
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 00, xxxxxxx xxxxxxx, XX-0000 Xxxxx IDI: CHE-112.175.457
- di seguito «Swissgrid» -
e
[azienda come da iscrizione nel registro di commercio]
[indirizzo come da iscrizione nel registro di commercio] IDI: [IDI]
- di seguito «partner contrattuale» -
ciascuno individualmente denominato «parte» ed insieme denominati «parti», è concluso il seguente accordo relativo all’attuazione del disinserimento manuale del carico nonché dei relativi adatta- menti del prelievo a monte:
- di seguito «accordo» -
Indice
4 Parti integranti dell’accordo 4
5 Attuazione organizzativa e tecnica 5
5.1 Obblighi e mansioni di Swissgrid 5
5.1.1 Provvedimenti preliminari 5
5.1.2 Procedura e responsabilità per un adattamento del prelievo 5
5.1.3 Procedura e responsabilità per il disinserimento manuale del carico 6
5.1.4 Abrogazione delle misure 6
5.2 Doveri e incarichi del partner contrattuale 6
5.2.1 Provvedimenti preliminari 6
5.2.2 Procedura e responsabilità per un adattamento del prelievo 7
5.2.3 Procedura e responsabilità per il disinserimento manuale del carico 8
5.3 Ulteriori doveri e incarichi delle parti 8
5.3.1 Formazioni ed esercitazioni congiunte 8
5.3.2 Obblighi di documentazione 8
6.2 Costi per la preparazione del disinserimento manuale del carico e dei relativi adattamenti del prelievo a monte 9
6.3 Costi per l’esecuzione del disinserimento manuale del carico nonché dei relativi adattamenti del prelievo a monte 9
7.2 Responsabilità nel rapporto interno 10
8.1 Riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati 11
8.1.2 Dati e informazioni a terzi 11
8.1.3 Conversazioni telefoniche 12
8.2 Durata dell’accordo e disdetta 12
8.3 Modifiche, obbligo di forma scritta 13
8.4 Successione nei rapporti giuridici 13
8.7 Diritto applicabile e foro competente 14
1 Introduzione
Il disinserimento manuale del carico nonché i relativi adattamenti del prelievo a monte sono un ele- mento importante per il mantenimento delle potenze della gestione del sistema.
2 Campo di applicazione
(1) Il presente accordo si applica al disinserimento manuale del carico e ai relativi adattamenti del pre- lievo a monte (provvedimenti preliminari incl.) che Swissgrid, in qualità di organo che effettua tale disinserimento, ordina a seguito di un imminente sovraccarico (locale) o di un imminente collasso della tensione nella rete di trasmissione.
(2) Il presente accordo
(a) non si applica alle misure autorizzate dal partner contrattuale a seguito di un imminente sovrac- carico (locale) o di un imminente collasso della tensione nella rete di distribuzione la cui causa, all’origine di dette misure, non sia imputabile alla rete di trasmissione;
(b) si applica per analogia alle misure autorizzate dal partner contrattuale a seguito di un imminente sovraccarico (locale) o di un imminente collasso della tensione nella rete di distribuzione, la cui causa, all’origine di dette misure, sia imputabile alla rete di trasmissione, fatte salve eventuali regole peculiari a questo caso previste dall’accordo o dagli allegati dello stesso. Queste ultime sono direttamente applicabili e prioritarie rispetto alle altre regole. Le parti sono inoltre libere di stabilire regole per questo caso al di fuori del presente accordo. Un eventuale accordo sarà pertanto prioritario rispetto alle regole del presente accordo.
3 Termini e definizioni
(1) I termini utilizzati nel presente accordo si basano sulle definizioni di cui alla raccomandazione di settore sul disinserimento del carico (di seguito «Raccomandazioni di settore MLS»), a meno che il presente accordo non si discosti dalla stessa.
(2) Provvedimenti preliminari: tutte le misure tecniche e organizzative adottate in anticipo e in prepara- zione di un imminente sovraccarico (locale) o di un imminente collasso della tensione nella rete di trasmissione e in relazione al disinserimento manuale del carico nonché ai relativi adattamenti del prelievo a monte.
(3) Misure esecutive: tutte le misure tecniche e organizzative adottate durante una situazione critica della rete di trasmissione e in relazione al disinserimento manuale del carico nonché ai relativi adat- tamenti del prelievo a monte.
(4) Costi di prenotazione: indennizzo finanziario ai produttori, ai consumatori finali, ai gestori di impianti ad accumulazione o di altri impianti al servizio della rete, affinché accettino di adattare prelievo, alimentazione elettrica o comportamento al servizio della rete su richiesta.
(5) Costi di richiesta: indennizzi finanziari per gli adeguamenti del prelievo attuati conformemente al num. 3, cpv. (4).
(6) Adattamenti del prelievo: misure di cui dalla 1 alla 14 conformemente agli allegati 1 e 2 del presente accordo.
4 Parti integranti dell’accordo
(1) I seguenti allegati costituiscono parte integrante del presente accordo:
Allegato 1: misure nella rete del partner contrattuale in caso di imminente sovraccarico (locale) o di imminente collasso della tensione nella rete di trasmissione
Allegato 2: dettagli sulla ripartizione dei costi per gli adattamenti del prelievo
Allegato 3: accordo tra Swissgrid, il partner contrattuale e terzi per la determinazione di una chiave di ripartizione Tale accordo deve essere concluso solo se più gestori della rete di distribuzione sono allacciati alla rete di trasmissione attraverso la stessa sot- tostazione e se il num. 5.1.3, cpv. (4) e (5) può essere derogato.
(2) Le parti tengono inoltre conto delle raccomandazioni del settore, in particolare di quelle relative al disinserimento manuale del carico (compreso il rapporto tecnico), del Transmission Code e delle norme riconosciute a livello nazionale e internazionale. Qualora i singoli regolamenti dovessero ri- sultare inadeguati, ciascuna parte può discostarsene in casi motivati. Ciò vale anche per i riferimenti alle raccomandazioni del settore e ai relativi allegati contenuti nel presente accordo. In caso di in- congruenze, il presente accordo sarà comunque prioritario.
(3) In caso di incongruenze, gli allegati sono prioritari rispetto al presente accordo.
5 Attuazione organizzativa e tecnica
5.1 Obblighi e mansioni di Swissgrid
5.1.1 Provvedimenti preliminari
5.1.2 Procedura e responsabilità per un adattamento del prelievo
(1) Prima di impartire ordini al partner contrattuale o ad altri gestori del sistema allacciati alla rete di trasmissione, Swissgrid cerca di rimediare alla situazione di pericolo nella rete di trasmissione.
(2) Se le misure adottate non sono sufficienti, Swissgrid è tenuta a inviare un gestore di perturbazioni, spiegare la situazione critica della rete e determinare la necessità di adattamento per la rete di tra- smissione e per i punti di scambio ai gestori di rete direttamente a valle della cascata. Swissgrid può richiedere al partner contrattuale di nominare gestori di perturbazioni regionale che faranno capo a e collaboreranno con il gestore di perturbazioni di Swissgrid per l’intera durata della situazione critica della rete. Swissgrid informa regolarmente i gestori del sistema allacciati alla rete di trasmissione della situazione attuale per l’intera durata della situazione critica della rete o almeno ogni volta che si verifica un cambiamento pertinente nella valutazione della situazione. Se del caso, si coordina con il gestore del sistema interessato e si impegna per una procedura coordinata. Oltre al modulo prescritto nel caso specifico (allegato A delle raccomandazioni di settore MLS), le informazioni de- vono essere fornite in ogni caso anche per telefono. È possibile utilizzare anche ulteriori strumenti. Le informazioni da parte di Swissgrid saranno fornite nella misura in cui sia compatibile per la sta- zione di comando della rete di trasmissione, in termini di tempo, con le altre attività di gestione della situazione.
(3) Se Swissgrid individua la necessità di un adattamento del prelievo da parte del partner contrattuale, ordina il necessario adattamento del prelievo da parte del partner contrattuale verbalmente e altresì per iscritto mediante il modulo «Annuncio di adattamento del prelievo» (allegato A delle raccoman- dazioni di settore MLS).
(4) Se più gestori della rete di distribuzione sono allacciati alla rete di trasmissione attraverso la stessa sottostazione, è necessaria una chiave di ripartizione per l’adattamento del prelievo. Qualora non diversamente concordato nell’allegato 3, la chiave di ripartizione è calcolata sulla base del prelievo attuale. Per tutti gli altri aspetti, dovranno essere rispettate le responsabilità previste dai rispettivi accordi di esercizio dell’allacciamento.
(5) In caso di adattamento del prelievo a causa di un imminente collasso della tensione, è necessario un coordinamento dell’attuazione tra Swissgrid e il partner contrattuale.
(6) Qualora il partner contrattuale non sia in grado di attuare l’adattamento del prelievo ordinato me- diante le contromisure a sua disposizione, o qualora possa attuarle solo parzialmente, Swissgrid decide le ulteriori misure e le avvia.
5.1.3 Procedura e responsabilità per il disinserimento manuale del carico
(1) Se gli adattamenti del prelievo non sono sufficienti per rimediare alla situazione di pericolo, Swissgrid decide circa l’attuazione del disinserimento manuale del carico.
(2) Swissgrid comunica al partner contrattuale l’ordine di disinserimento manuale del carico sia verbal- mente che per iscritto, mediante il modulo «Requisito – Disinserimento manuale del carico» (allegato B delle raccomandazioni di settore MLS).
(3) Se possibile, Swissgrid consulta il partner contrattuale prima di ordinare il disinserimento manuale del carico. La decisione finale sull’accordo spetta sempre a Swissgrid.
(4) Se il partner contrattuale non è in grado di eseguire l’ordine o può eseguirlo solo parzialmente, Swis- sgrid decide le ulteriori misure e le avvia.
(5) Se più gestori della rete di distribuzione sono allacciati alla rete di trasmissione attraverso la stessa sottostazione, è necessaria una chiave di ripartizione per la riduzione di carico. Qualora non diver- samente concordato nell’allegato 3, la chiave di ripartizione è calcolata sulla base del prelievo at- tuale. Per tutti gli altri aspetti, dovranno essere rispettate le responsabilità previste dai rispettivi ac- cordi di esercizio dell’allacciamento.
5.1.4 Abrogazione delle misure
(1) Swissgrid decide se e quando le misure di cui ai num. 5.1.2 e 5.1.3 potranno essere abrogate.
(2) Swissgrid comunica al partner contrattuale l’ordine di abrogazione delle misure verbalmente e, in aggiunta, per iscritto, mediante il modulo «Abrogazione» (allegato C delle raccomandazioni di set- tore MLS). L’ordine contiene il nodo di immissione/prelievo interessato con il livello di tensione e l’orario preciso di fine delle misure.
(3) Il partner contrattuale avvia il ripristino dell’alimentazione a più livelli e lo coordina costantemente con Swissgrid. L’obiettivo è evitare importanti variazioni brusche di carico in fase di allacciamento.
5.2 Doveri e incarichi del partner contrattuale
5.2.1 Provvedimenti preliminari
(1) Per quanto riguarda il disinserimento manuale del carico e i relativi adattamenti del prelievo a monte, il partner contrattuale è tenuto ad effettuare tutte le azioni preparatorie tecniche, organizzative e contrattuali al fine di poter eseguire al meglio gli ordini di Swissgrid (per le formazioni, cfr. num. 5.3.1).
(2) Nella misura in cui gli adattamenti del prelievo richiedano accordi aggiuntivi con i produttori o i con- sumatori – in particolare le misure basate sul mercato dalla 7 alla 9 e dalla 11 alla 12 conformemente alle raccomandazioni di settore MLS – il partner contrattuale si impegna a concludere accordi corri- spondenti, nella misura in cui risulti ragionevole e opportuno. In linea di principio, non devono essere versati indennizzi per i costi di prenotazione. I costi sostenuti per la messa a disposizione dovrebbero essere compensati mediante un incentivo di prezzo in caso di richiesta effettiva (tariffazione dei costi di esecuzione). Se, in casi eccezionali motivati, è comunque versato un indennizzo per la messa a disposizione, si tratta di costi computabili della rete di trasmissione ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LAEI, nella misura in cui essi siano necessari per una rete sicura, performante ed efficiente. Se non c’è potenziale, se non ci sono partner contrattuali disposti a collaborare o se la conclusione di contratti non sembra essere ragionevole e opportuna, la misura in questione è abbandonata come opzione, dopo essere stata documentata nell’allegato 1.
(3) Nel rapporto con i rivenditori, il partner contrattuale fa del suo meglio per garantire che gli adatta- menti del prelievo e i disinserimenti manuali del carico possano essere preparati e attuati anche nella rete a valle (cfr. raccomandazione di settore MLS). A tale scopo, nella misura necessaria e nell’ambito delle sue possibilità legali, conclude contratti. Swissgrid accetta che il partner contrattuale possa trasferire le presenti norme, in particolare per quanto riguarda l’assunzione di costi e respon- sabilità, al rivenditore e che tali costi siano di conseguenza a carico di Swissgrid. In merito a Swis- sgrid, il partner contrattuale è il gestore del sistema per la propria rete e per le reti a valle in confor- mità alla raccomandazione di settore MLS e, in quanto tale, è tenuto a coordinare gli adattamenti del prelievo e i disinserimenti manuali del carico all’interno di queste reti.
5.2.2 Procedura e responsabilità per un adattamento del prelievo
(1) Il partner contrattuale è tenuto ad attuare, nella misura possibile, gli adattamenti del prelievo ordinati da Swissgrid.
(2) In caso di sovraccarico o di imminente collasso della tensione, il partner contrattuale è tenuto, in linea di principio, a disporre delle misure di cui all’allegato 1, sulla base della raccomandazione di settore MLS, tenendo conto della relativa topologia della rete e in conformità alle formazioni.
(3) Se Swissgrid ordina adattamenti del prelievo al partner contrattuale (invio dell’annuncio tramite l’al- legato A della raccomandazione di settore MLS), al partner contrattuale si applica quanto segue:
(a) senza consultare Swissgrid, il partner contrattuale, in qualità di organo dell’attuazione, im- plementa quelle misure che, al momento dell’attuazione, non hanno alcun impatto negativo pertinente sull’esercizio della rete di trasmissione e non hanno nemmeno alcun effetto, in termini di tempistiche o altro, su un eventuale successivo disinserimento manuale del ca- rico;
(b) il partner contrattuale può anche rinunciare alla consultazione di Swissgrid qualora le con- dizioni temporali non lo consentano, qualora Swissgrid non sia raggiungibile verbalmente entro un termine ragionevole o qualora la consultazione abbia o possa avere un effetto negativo sull’attuazione dell’adattamento del prelievo da parte del partner contrattuale;
(c) per tutte le altre misure, il partner contrattuale è tenuto a consultare Swissgrid. Le parti hanno l’obbligo di informarsi reciprocamente di tutti gli eventi pertinenti nella loro rete. Sulla base di questo scambio di informazioni, le parti si coordinano sulle misure da adottare per l’adattamento del prelievo. La decisione finale sull’attuazione di una misura spetta sempre alla parte nella cui rete è attuata quest’ultima. I successivi num. 6 e 7 sono decisivi per le questioni legate a responsabilità e costi;
(d) in caso di adattamento del prelievo a causa di un imminente collasso della tensione, è necessario un coordinamento dell’attuazione tra Swissgrid e il partner contrattuale;
(4) se per il partner contrattuale non è possibile attuare i requisiti posti con i propri mezzi o con il coin- volgimento dei gestori del sistema a valle, il motivo di tale impedimento all’adempimento deve es- sere documentato. L’esistenza di un impedimento all’adempimento deve essere notificata imme- diatamente a Swissgrid.
5.2.3 Procedura e responsabilità per il disinserimento manuale del carico
(1) Se le misure adottate in precedenza non sono sufficienti e/o la situazione lo richiede, il partner con- trattuale, su ordine di Swissgrid, provvede al disinserimento dei carichi comunicati mediante il mo- dulo «Requisito – Disinserimento manuale del carico» (cfr. allegato B della raccomandazione di set- tore MLS) e/o dispone il disinserimento da parte del rivenditore.
(2) Se non è possibile per il partner contrattuale effettuare il disinserimento dei carichi comunicati da Swissgrid e/o provvedere al disinserimento da parte del rivenditore, si dovrà documentare il motivo di questo impedimento all’adempimento. L’esistenza di un impedimento all’adempimento deve es- sere notificata immediatamente a Swissgrid.
5.3 Ulteriori doveri e incarichi delle parti
5.3.1 Formazioni ed esercitazioni congiunte
(1) Le parti sono tenute a svolgere formazioni ed esercitazioni congiunte in merito al disinserimento manuale del carico e ai relativi adattamenti del prelievo a monte. In particolare, è necessario ese- guire formazioni sullo svolgimento e sui processi di coordinamento. Il partner contrattuale è autoriz- zato a notificare le proprie esigenze di formazione, in particolare per quanto riguarda singoli scenari.
(2) Con la collaborazione del partner contrattuale, Swissgrid è tenuta ad organizzare formazioni ed esercitazioni e ad elaborare scenari per le misure di salvaguardia della rete su cui si basa lo svolgi- mento di formazioni ed esercitazioni. Il partner contrattuale mette gratuitamente a disposizione di Swissgrid tutte le informazioni e gli esperti necessari a tale scopo. Gli scenari per le regioni o i nodi della rete con più gestori del sistema allacciati alla rete di trasmissione devono essere oggetto di esercitazioni comuni con il coinvolgimento di tutte le parti interessate.
(3) Swissgrid fornisce gratuitamente il sistema di simulazione, i locali e gli esperti.
(4) Le parti sono tenute a documentare le formazioni/i training (minimizzazione dei rischi di responsabi- lità).
5.3.2 Obblighi di documentazione
Le parti documentano le loro attività conformemente al num. 8.3 delle raccomandazioni di settore MLS.
6 Assunzione dei costi
6.1 Computabilità dei costi
(1) I costi sostenuti in relazione al presente accordo (misure di preparazione e di esecuzione, costi di prenotazione, costi di richiesta, formazioni ed esercitazioni) si qualificano come costi di rete compu- tabili ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LAEI, a condizione che siano necessari per una rete sicura, perfor- mante ed efficiente.
(2) I costi per i danni subiti dai gestori di rete a tutti i livelli di rete e per le richieste di risarcimento danni avanzate con successo da terzi, derivanti dal disinserimento manuale del carico (ordinato da Swis- sgrid in caso di pericolo per l’esercizio stabile della rete di trasmissione) e dai relativi adattamenti del prelievo a monte, sono costi computabili alla rete di trasmissione ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LAEI, nella misura in cui il danno non sia stato causato da grave negligenza o dolo intenzionale dei gestori di rete coinvolti. I danni causati da grave negligenza o intenzionalmente sono a carico del gestore di rete che li ha causati.
(3) Se, in un caso specifico, la non computabilità dei costi di cui al num. 6, cpv. (1) e (2) sentenziata da ElCom o da un tribunale passa in giudicato, tali costi sono a carico della parte responsabile della non computabilità (fatto salvo il num. 6.1 cpv. (4)). Nei casi in cui Swissgrid emette l’ordine, è re- sponsabile della non computabilità solo qualora la forma o il contenuto dell’ordine di una misura sia errato/a o inadeguato/a. Se ElCom mette in dubbio la computabilità, Swissgrid ne informa per iscritto il partner contrattuale entro un termine ragionevole. Il partner contrattuale è conseguentemente au- torizzato a partecipare alla procedura nei limiti consentiti e di esporre il proprio punto di vista su detta computabilità.
(4) Il seguente regolamento si applica a qualsiasi accordo aggiuntivo con i produttori o i consumatori per le misure dalla 7 alla 9 e dalla 11 alla 12 delle raccomandazioni di settore MLS: qualora la non computabilità dei costi sostenuti in questo contesto sentenziata da ElCom o da un tribunale passi in giudicato, Swissgrid e il partner contrattuale si faranno carico della metà della quota non computa- bile.
6.2 Costi per la preparazione del disinserimento manuale del carico e dei rela- tivi adattamenti del prelievo a monte
(1) Ciascuna parte sostiene i propri costi per la preparazione del disinserimento manuale del carico e dei relativi adattamenti del prelievo a monte.
(2) In singoli casi, Swissgrid si fa carico dei costi di prenotazione (cfr. sopra num. 5.2.1 cpv. (2)), nonché di eventuali costi per provvedimenti preliminari presso terzi (ad es. i costi per l’installazione dei mezzi tecnici necessari per l’implementazione di una misura). L’allegato 2 disciplina ulteriori dettagli sulla ripartizione dei costi per gli adattamenti del prelievo.
(3) Il partner contrattuale può richiedere misure conformi al presente accordo per le quali Swissgrid è tenuta a sostenere i costi di prenotazione e di richiesta diversi dall’oggetto del presente accordo, solo se ha concluso un accordo preliminare con Swissgrid sulla ripartizione dei costi e su eventuali altre modalità.
6.3 Costi per l’esecuzione del disinserimento manuale del carico nonché dei relativi adattamenti del prelievo a monte
(1) Nella misura in cui le misure di esecuzione da adottare rientrino tra le competenze abituali di un gestore della rete di distribuzione, quest’ultimo si fa carico dei costi sostenuti (art. 8 cpv. 1 lett. a LAEI). In particolare, questo comporta le manovre, la regolazione e il monitoraggio, nonché l’ottimiz- zazione dei carichi attraverso la gestione del carico e impianti di comando centralizzati.
(2) Gli ulteriori costi di esecuzione a tutti i livelli di rete (ad es. energia di compensazione, costi di richie- sta) sono costi computabili della rete di trasmissione ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LAEI, nella misura in cui siano necessari per una rete sicura, performante ed efficiente.
(3) L’allegato 2 disciplina ulteriori dettagli sulla ripartizione dei costi per gli adattamenti del prelievo.
7 Responsabilità
7.1 Principio
(1) La responsabilità sorge conformemente al diritto federale.
(2) Il partner contrattuale garantisce, nei limiti della legge, l’esclusione della responsabilità nei confronti degli attori allacciati alla propria rete e accetta che la gestione della rete e la fornitura di energia possano essere interrotte o ridotte a causa di un sovraccarico della rete o di un imminente collasso della tensione (eccezione: nessuna esclusione di responsabilità nei confronti degli attori che assu- mono un ruolo nell’attuazione in linea con il presente accordo, ad esempio i gestori della reti di distribuzione a valle o i partner contrattuali per gli accordi ai sensi del num. 5.2.1 cpv. (3), nella misura in cui tali costi debbano essere sostenuti da Swissgrid ai sensi del presente accordo).
(3) Le parti convengono che la presente disposizione in materia di responsabilità si applicherà esclusi- vamente alle misure inerenti al disinserimento manuale del carico e ai relativi adattamenti del pre- lievo a monte e non avrà alcun effetto pregiudizievole su altri fatti che esulano dall’applicazione del presente accordo.
7.2 Responsabilità nel rapporto interno
(1) Se gli adattamenti del prelievo ordinati da Swissgrid o la riduzione manuale del carico ordinata da Swissgrid causano danni al partner contrattuale, Swissgrid è tenuta a risarcirli. Lo stesso vale per le richieste di risarcimento danni avanzate con successo da terzi nei confronti del partner contrattuale, nella misura in cui queste siano riconducibili ad adattamenti del prelievo ordinati da Swissgrid o a un disinserimento manuale del carico ordinato da Swissgrid. Swissgrid è tenuta a risarcire il danno solo qualora il partner contrattuale non abbia causato il danno a sé stesso o a terzi per grave negligenza o intenzionalmente. Il presente regolamento si applica sia alla fattispecie di responsabilità per colpa che alla fattispecie di responsabilità causale.
(2) Nello stesso ambito, Swissgrid si assume i costi dei danni ai rivenditori del partner contrattuale o ai partner contrattuali per gli accordi ai sensi del num. 5.2.1, cpv. (3).
(3) I costi (emolumenti, spese processuali e di parte) riconducibili a eventuali procedure con terzi deri- vanti da pretese di responsabilità sono a carico delle parti nella stessa proporzione in cui la respon- sabilità è loro attribuita nel rapporto interno.
7.3 Pretese di terzi
(1) Se terzi adiscono le vie legali contro il partner contrattuale, quest’ultimo è tenuto a informare per iscritto Swissgrid, entro un termine ragionevole, della pretesa di responsabilità. Swissgrid assiste il partner contrattuale nella procedura. Il partner contrattuale fornisce a Swissgrid le informazioni fat- tuali necessarie per la valutazione delle pretese di terzi.
Eventuali danni derivanti dall’inadempienza a questi obblighi sono a carico del partner contrattuale chiamato in causa da terzi.
(2) Il partner contrattuale è autorizzato a concludere accordi con terzi. Questo avviene se appare op- portuno, tenendo conto della prassi giudiziaria e delle autorità in materia, nonché dei rischi di con- tenzioso.
(3) Il partner contrattuale è tenuto ad ottenere il consenso di Swissgrid prima di concludere qualsivoglia accordo, nella misura in cui Swissgrid potrebbe esserne interessata in applicazione del num. 7.2. Il partner contrattuale fornisce a Swissgrid tutte le informazioni fattuali necessarie per la valutazione. Swissgrid è autorizzata a sottoporre l’intesa a ElCom prima dell’approvazione. Se, dopo che Swis- sgrid ha rifiutato di dare il proprio consenso, una decisione o un’intesa giuridicamente vincolanti
dinanzi a un’autorità o a un tribunale sia meno favorevole per le parti rispetto all’intesa rifiutata da Swissgrid, quest’ultima si farà carico, oltre ai costi derivanti dalla propria responsabilità civile ai sensi del presente accordo, dei costi aggiuntivi (emolumenti, spese giudiziarie e di parte) sostenuti dal partner contrattuale nella procedura a causa di detto rifiuto.
8 Disposizioni finali
8.1 Riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati
8.1.1 Principi
(1) Le parti rispettano gli obblighi legali di conservazione dei dati e delle informazioni contratti nell’ambito del presente accordo.
(2) Le parti si impegnano ad adottare le misure tecniche ed organizzative per garantire la protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni a loro applicabili ai sensi della legge o delle norme giudiziarie o amministrative.
(3) Le parti si impegnano reciprocamente a trattare confidenzialmente o mantenere segreti tutti i fatti, i dati, le informazioni e i documenti ottenuti o di cui sono venute a conoscenza in relazione al presente accordo non divulgati né accessibili pubblicamente. In caso di dubbio, fatti, informazioni e documenti devono essere mantenuti segreti o trattati confidenziali.
(4) Gli obblighi di riservatezza e di mantenimento del segreto stabiliti nel presente accordo sono validi per la durata dello stesso e rimangono in vigore alla cessazione o alla scadenza dello stesso per un periodo di cinque (5) anni dalla data di cessazione o scadenza, indipendentemente dai motivi per i quali o da chi sia sciolto.
(5) Le parti adottano i provvedimenti immediati necessari per effettuare il backup di/ripristinare i dati e le informazioni in presenza di indicazioni di una violazione della riservatezza o del mantenimento del segreto conformemente al presente numero (compreso l’accesso non autorizzato) o di un danno o di una perdita di dati e informazioni. Qualora il ripristino e/o il backup non possano essere assicurati immediatamente da una parte, questa è tenuta ad informarne immediatamente l’altra.
(6) Al termine del contratto, le parti sono tenute a trasferire alla controparte i dati o le informazioni ricevuti dalla stessa o trattati (incluse eventuali copie), oppure a distruggerli e terminare qualsiasi trasferi- mento automatico in corso. La distruzione deve essere documentata dalle parti e confermata per iscritto alla controparte. Sono esclusi i dati e le informazioni per i quali sussiste un obbligo di con- servazione legale o che non possono essere distrutti (ad esempio per non compromettere banche dati o backup). Dopo la scadenza dell’obbligo di conservazione legale e amministrativo, le frasi 1 e 2 si applicano di conseguenza.
8.1.2 Dati e informazioni a terzi
(1) I dati e le informazioni possono essere divulgati solo nei seguenti casi:
(a) se sono già disponibili al pubblico o diventano generalmente disponibili senza alcuna azione o omissione di ciascuna delle parti;
(b) se erano già noti alla rispettiva parte senza restrizioni d’uso o divulgazione da parte della con- troparte;
(c) se una parte li ha ottenuti legalmente da terzi che hanno il diritto di divulgare e forniscono le informazioni senza restrizioni per quanto riguarda l’uso e la divulgazione;
(d) per obblighi verso le autorità da parte di una delle parti.
Qualsiasi divulgazione di dati o informazioni che non sia giustificabile mediante il presente elenco di obblighi è consentita unicamente previo consenso scritto della controparte.
(2) Swissgrid è inoltre autorizzata a mettere a disposizione di terzi dati e informazioni per l’adempimento ai propri obblighi legali, a condizione che detti terzi si impegnino a rispettare gli obblighi di riservate- zza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati di cui al num. 8.1.
(3) Il partner contrattuale è autorizzato a mettere a disposizione di rivenditori dati e informazioni per l’adempimento ai propri obblighi contrattuali, a condizione che detti rivenditori si impegnino a rispet- tare gli obblighi di riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati derivanti dal num. 8.1.
8.1.3 Conversazioni telefoniche
(1) Le parti concordano che la rispettiva controparte, conformemente alle disposizioni legali applicabili, ha il diritto di registrare le conversazioni telefoniche (di seguito denominate «registrazioni vocali») in relazione ai diritti e agli obblighi legali nonché ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente accordo e di trattarle esclusivamente per fini propri.
(2) Le registrazioni vocali sono conservate per un massimo di 12 (dodici) mesi dalla rispettiva data di registrazione. Detto periodo di conservazione può essere prolungato, nella misura consentita dalla legge, se:
(a) è accertato o sospettato un reato o altre infrazioni;
(b) la conservazione appare necessaria per la protezione o la difesa di pretese legali.
(3) Le parti possono incaricare terzi (fornitori di servizi esterni) per la registrazione e la conservazione conformemente agli incarichi cui al capoverso (1), nonché per la riproduzione necessaria di dette registrazioni vocali solo se i terzi coinvolti si impegnano e garantiscono per iscritto di rispettare in particolare i principi di cui al capitolo «Riservatezza, sicurezza delle informazioni e protezione dei dati».
(4) Inoltre, le parti si impegnano ad ottenere il consenso scritto da tutti i collaboratori e i terzi consultati per adempiere ai loro diritti e obblighi ai sensi del presente accordo al fine di autorizzare la contro- parte a registrare, trattare e, se necessario, divulgare le registrazioni vocali elencate nel capoverso (1). A tal fine, la rispettiva parte chiederà alle persone consultate (collaboratori e collaboratori di terzi consultati) di firmare la dichiarazione attestante il consenso prima dell’adempimento agli obblighi derivanti dal presente accordo e la metterà immediatamente a disposizione della controparte per iscritto su richiesta. La dichiarazione attestante il consenso può essere visualizzata e scaricata nella homepage di Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx).
8.2 Durata dell’accordo e disdetta
8.2.1 Durata dell’accordo
Il presente Accordo entra in vigore il [DATUM]. Esso sostituisce l'addendum all'Allegato 1 «Requisiti» del
«Regolamento di esercizio con GRD per le reti di distribuzione direttamente allacciate alla rete di trasmissi- one» del [DATUM] (punto 2.1.2 «Disinserimento manuale del carico» dell'allegato «Requisiti») concordato tra le Parti ed entrato in vigore tra le stesse.
8.2.2 Disdetta ordinaria
(1) Il presente accordo può essere disdetto da ciascuna parte con un preavviso scritto di sei (6) mesi, sempre a fine mese.
(2) La notifica avviene per lettera raccomandata ed è valida anche se sottoscritta con firma elettronica qualificata (FEQ) ai sensi della FiEle.
(3) Una disdetta sottoscritta con FEQ è considerata notificata quando è inviata dalla parte disdicente agli indirizzi notificati come indicato di seguito e quando detto invio è provato:
(a) all’indirizzo e-mail xxxx@xxxxxxxxx.xx, se la disdetta è effettuata dal partner contrattuale;
(b) all’indirizzo e-mail [indirizzo e-mail del partner contrattuale], se la disdetta è effettuata da Swissgrid.
8.3 Modifiche, obbligo di forma scritta
(1) Per eventuali modifiche o aggiunte al presente accordo (inclusa la presente disposizione e gli alle- gati) è necessaria la forma scritta.
(2) Le modifiche al presente accordo devono essere apportate conformemente al num. 1 del documento attualmente valido sul «Processo generale di modifica dei contratti di settore». Il documento può essere consultato sulla homepage di Swissgrid (xxx.xxxxxxxxx.xx). In caso di modifica del processo generale di modifica dei contratti di settore, Swissgrid si impegna a comunicarlo per iscritto al partner contrattuale tramite il centro di contatto indicato.
(3) Il rispettivo allegato sarà adattato separatamente in caso di modifiche o aggiunte, conformemente al num. 2 del documento sul «Processo generale di modifica dei contratti di settore». Per i moduli «Re- quisito – Adattamento del prelievo», «Requisito – Disinserimento manuale del carico», «Annulla- mento – Disinserimento manuale del carico», si applica il num. 2 cpv. (1) lett. (a) del documento attualmente in vigore sul «Processo generale di modifica dei contratti di settore».
8.4 Successione nei rapporti giuridici
(1) Le parti si impegnano a trasferire ad un eventuale avente diritto il presente accordo con tutti i relativi diritti e doveri. La controparte deve essere informata in anticipo e per iscritto in merito a detto tras- ferimento.
(2) La parte trasferente non è svincolata dai propri obblighi ai sensi del presente accordo fino a quando l’avente diritto non dichiara per iscritto la propria adesione al presente accordo.
8.5 Forza maggiore
(1) Se un evento di forza maggiore impedisce a una parte di adempiere totalmente o parzialmente ai propri obblighi («parte interessata»), questa dovrà informare la controparte il più presto possibile di tale fatto, dell’entità e della durata prevista dell’incapacità di adempimento. La parte interessata è
tenuta, nel più breve tempo possibile, a fornire per iscritto i motivi e le prove dell’incapacità di adem- pimento.
(2) La parte interessata informerà regolarmente la controparte per tutta la durata dell’evento sulla por- tata e sulla durata prevista dell’incapacità di adempimento.
(3) Entrambe le parti cercheranno in ogni caso di mitigare le conseguenze dell’evento di forza maggiore. Le parti si sostengono reciprocamente nella difesa contro pretese di terzi nella misura del possibile e del ragionevole.
(4) La parte interessata è sollevata dall’obbligo contrattuale di esecuzione nella misura e per la durata corrispondente dell’evento.
(5) Una parte non sarà responsabile per qualsiasi perdita, danno o ritardo, o mancato adempimento a qualsiasi obbligo contrattuale per tutto il tempo in cui alla stessa è impedito di adempiere ai propri obblighi di prestazione totalmente o parzialmente a causa dell’evento di forza maggiore.
8.6 Lingua dell’accordo
(1) Il presente accordo è redatto in tedesco. Con le altre parti, è redatto un accordo equivalente in francese o in italiano.
(2) Nei casi in cui l’accordo è firmato in francese o in italiano, una versione in tedesco sarà consegnata su richiesta del partner contrattuale.
(3) Nella misura in cui le versioni di cui al capoverso (1) siano state firmate in lingue diverse e le parti non possano concordare in buona fede un’interpretazione comune di singoli termini, queste si im- pegnano ad utilizzare la versione tedesca come versione autorevole per l’interpretazione delle discrepanze e per la risoluzione delle controversie.
8.7 Diritto applicabile e foro competente
(1) Il presente accordo è disciplinato dal diritto svizzero.
(2) Si concorda che il foro competente sia la sede di Swissgrid, con riserva di giurisdizione obbligatoria.
8.8 Numero di esemplari
Il presente accordo è redatto e firmato in due (2) copie nella lingua richiesta dal partner contrattuale.
8.9 Clausola liberatoria
(1) Qualora in qualsiasi momento qualsivoglia disposizione del presente accordo sia o diventi illegale, inefficace o inapplicabile, la legalità, l’efficacia e l’applicabilità delle restanti disposizioni non saranno pregiudicate.
(2) Le parti si impegnano a definire immediatamente una nuova norma, in sostituzione della disposizi- one nulla o inefficace, che sia il più possibile corrispondente, dal punto di vista dell’efficacia giuridica, al tenore e allo scopo di quella sostituita. A tal fine si osserva il documento attualmente in vigore sul
«Processo generale di modifica degli accordi del settore».
(3) In caso di lacuna contrattuale, la norma di cui sopra si applica di conseguenza.
Swissgrid SA
Località/data | ||
Nome e cognome: Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx: Head of Market | Nome e cognome: Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx: Head of Market Strategy |
Azienda come da iscrizione nel registro di commercio
Località/data | ||
Nome e cognome: Funzione: | Nome e cognome: Funzione: |