CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore della ASL di Rieti. per il periodo di anni tre, con possibilità di ripetizione per 1 (uno) ulteriore anno.
CIG 7722937
ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
L’oggetto del presente appalto concerne lo svolgimento del servizio di “Consulenza e Brokeraggio assicurativo”, di cui al D.Lgs. 7-9-2005 n. 209 s.m.i., a favore dell’Azienda ASL di Rieti con le modalità precisate nel presente capitolato.
Il servizio prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
• identificazione, analisi e valutazione dei rischi che possono gravare sull’Azienda e definizione delle necessità assicurative e delle problematiche connesse;
• presa in carico, valutazione e analisi delle coperture assicurative in essere e impostazione di un programma assicurativo atto a finalizzare l’ottimizzazione delle stesse e dei relativi costi a carico del dell’Azienda;
• relazioni periodiche sulle coperture assicurative esistenti che evidenzino gli eventuali rischi non coperti, le innovazioni legislative e giuridiche, miglioramenti relativi a nuove coperture, clausole contrattuali;
• indagini di mercato in base alle richieste avanzate dall’Azienda;
• consulenza e assistenza in sede di espletamento gare, nella fase di redazione dei capitolati e atti di gara, di formalizzazione polizze e pagamento premi;
• gestione complessiva delle polizze assicurative dall’Azienda;
• gestione dei sinistri attivi e passivi con presentazione periodica di relazioni sulla situazione generale degli stessi;
• formazione e aggiornamento degli operatori indicati dall’Azienda sulle problematiche assicurative connesse alle attività dello stesso.
ART. 2 - DURATA DELL’INCARICO
La durata del servizio è di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla stipula del contratto del servizio di brokeraggio.
Ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Codice, l’Azienda si riserva la facoltà di richiedere la prosecuzione del servizio per ulteriori 12 (dodici) mesi.
A decorrere dalla data di attivazione del servizio che sarà indicata nell'atto di stipula.
Prima della scadenza del contratto l'ASL si riserva la facoltà, qualora ne ravvisi l'opportunità, di chiedere all'Appaltatore -1a prosecuzione del servizio per un eventuale ·ulteriore periodo pari ad un massimo di anni uno (1). L'Appaltatore si impegna, fin da ora, a continuare l'esecuzione del servizio. L'ASL in merito alla facoltà di ulteriore affidamento non contrae nessun obbligo con l'Appaltatore, riservando esclusivamente a sé stessa il diritto di esercitarne l'attuazione in base a valutazioni di sua esclusiva potestà.
È, inoltre, facoltà dell'ASL, richiedere alla Società aggiudicataria una proroga "tecnica" temporanea,
per un termine di 180 giorni, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione. L'Appaltatore si impegna sin da ora, pertanto, a prorogare in tal caso la fornitura, alle stesse condizioni contrattuali ed economiche.
L'incarico cesserà comunque di produrre effetti con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione all'albo di cui all'art. 109 del D. Lgs. n. 209/2005.
Qualora, in corso di contratto, dovesse intervenire l'aggiudicazione di pari servizio da parte della Regione Lazio o di altro Committente centralizzato, 1a ASL risolverà il contratto in corso senza che l'aggiudicatario possa pretendere compensi o muovere eccezioni.
ART. 3 - OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DEL BROKER
Il Broker nell’espletamento del servizio:
⮚ Xxxxx svolgere l’incarico nell’interesse dell’Azienda nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
⮚ Non potrà impegnare in alcun modo l’Azienda senza il suo preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall’Azienda. In caso contrario il Broker risulterà direttamente responsabile;
⮚ È tenuto al segreto d’ufficio e dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio di cui all’art. 1176 del cc;
⮚ Manterrà a suo carico tutti gli oneri e le spese necessarie per l’espletamento dell’incarico; nonché
ii) i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico.
Il broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni: Progetto per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione
⮚ elaborazione di un progetto per l'istituzione di un sistema di risk management attraverso il quale l'ASL sia in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare e eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo dell'ASL; obiettivo del sistema è rendere consapevoli le risorse umane dell'Amministrazione stessa dei rischi relativi all'erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e patrimoniali, contenere i costi assicurativi e sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e alla segnalazione degli eventi avversi;
⮚ elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l'analisi del rischio e di metodi per l'analisi degli eventi avversi;
⮚ creazione di un database delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura completa dell'identificativo delle attività, delle relative competenze, degli indicatori di attività e degli standard di riferimento;
Assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione
⮚ analisi e valutazione delle coperture esistenti, m relazione, m particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime;
⮚ analisi e valutazione della sinistrosità;
⮚ trasmissione all'ASL di studi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni delle polizze stipulate anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze dell'Azienda stessa;
⮚ invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di
contratti di appalto o di concessione a garanzia delle responsabilità da questi derivanti;
⮚ predisposizione di capitolati speciali d'appalto per le procedure di selezione del contraente che l'Azienda USL di Rieti riterrà di indire per l'assunzione di polizze assicurative;
⮚ individuazione dei criteri di aggiudicazione e assistenza nella valutazione ·delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con l'ASL di Rieti;
⮚ trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo del all'ASL;
⮚ analisi del mercato assicurativo e cura della tempestiva trasmissione all'ASL delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione;
⮚ consulenza e redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa;
⮚ assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e le modalità per le relative risoluzioni;
⮚ per la trattazione di casi specifici, per i quali è previsto il rispetto di tempistiche dettate dalla normativa, il supporto e la collaborazione dovrà essere garantita tempestivamente anche con l'individuazione di un sostituto dell'incaricato del settore entro e non oltre due giorni lavorativi;
- Gestione dei sinistri
⮚ proposta alla ASL, per la formale adozione, di un progetto di gestione completo di procedure, ruoli e responsabilità; al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici dell'Amministrazione, inoltro alla Compagnia, richiesta agli uffici di relazioni, inoltro delle informazioni alle Compagnie);
⮚ analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);
⮚ assistenza e collaborazione, compresa l'attività di reportistica periodica con le valutazioni tecniche e le proposte inerenti, nelle varie fasi della "trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio;
⮚ predisposizione scadenzari e riepiloghi delle operazioni finanziarie intercorrenti fra l'Azienda committente e le compagnie assicuratrici con comunicazione preventiva delle scadenze dei pagamenti, dei premi assicurativi dei risarcimenti, effettuati nella tempistica indicata in sede di offerta;
-Sistema informatico per la gestione dei sinistri
⮚ realizzazione di un software per la gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità del all'ASL;
⮚ costante aggiornamento del database contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità; Formazione del personale ·
⮚ formazione generale in materia assicurativa destinata al personale dell'ASL cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative;
⮚ formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l'utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell'ambito gestionale dei rischi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk management;
ART. 4 RESPONSABILITA’ DEL BROKER
Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare all' ASL di Rieti. È altresì responsabile di inadempienze e/o negligenze e/o inosservanza di disposizioni di legge o del presente capitolato.
L'ASL avrà diritto al risarcimento dei danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla normativa vigente e dal D. Lgs. n. 209/2005, qualora questi siano imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker nonché dei propri dipendenti, collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.
Il Broker dovrà provvedere a consegnare all'ASL, prima dell'attivazione del servizio, copia della polizza di responsabilità civile professionale, di cui all'art. 112, comma 3, del D. Lgs.
n. 209/2005, per negligenze o errori professionali, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti collaboratori o persone del cui operato debba rispondere a norma di legge.
ART. 5 RESPONSABILE OPERATIVO DEL BROKER
È fatto obbligo al Broker di nominare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio, indicandone il nome ed i requisiti in sede di offerta; il responsabile operativo dovrà essere iscritto nella sezione b) o e) del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 09 del d.lgs n. 209/2005.
Il responsabile operativo sarà il referente unico del broker per l'ASL di Rieti e avrà inoltre il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente a tutti i servizi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto. Il responsabile operativo avrà inoltre il compito, nell'ambito dell'attività di intermediazione svolta, di svolgere xxxx attività di coordinamento delle attività pianificate; sarà sua cura garantire l'applicazione delle procedure e delle metodologie concordate e, coordinare le attività di servizio pianificate.
Il broker dovrà individuare il sostituto, in caso di assenza del responsabile operativo, per fronteggiare situazioni di emergenza.
ART. 6 DIRETTORE ESECUTIVO DEL CONTRATTO
Per la corretta esecuzione dell'appalto -e-gestione del rapporto- contrattuale, l 'Azienda Sanitaria, ha nominato un Direttore dell'esecuzione del contratto nella persona della Dr.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx che avrà, tra gli altri, i seguenti compiti:
1. Curare i rapporti operativi. con l'aggiudicatario per il tramite del Responsabile Operativo del servizio dallo stesso nominato;
2. Vigilare sulla corretta esecuzione del servizio e verificarne i risultati;
4. Regolarizzare, mediante l'apposizione del visto, tutte le fatture emesse dall'aggiudicatario.
È fatto obbligo all'aggiudicatario di comunicare tempestivamente e comunque entro le 24 (ventiquattro) ore al Direttore del!' esecuzione del contratto qualsiasi anomalia che venisse a verificarsi nell'espletamento dei servizi (furti, intrusioni, danneggiamenti etc.). Detta comunicazione dovrà avvenire tramite relazione di servizio scritta.
ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELL’AZIENDA
L'ASL di Rieti si impegna a:
1. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza ed assistenza del Broker;
2. comunicare alla-compagnie, in occasione delle procedure di selezione del contraente per
3. ·l 'assunzione di polizze assicurative, che l'incarico di gestione del contratto assicurativo e delle relative polizze è affidato al broker, il quale è deputato a tenere i rapporti inerenti allo stesso per conto dell'ASL;
4. inserire in ciascun capitolato speciale d'appalto la provvigione da corrispondere al broker incaricato per il tramite delle compagnie di assicurazione;
5. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale. disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
6. segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle compagnie assicuratrici;
7. non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l 'intermediazione del broker.
ART. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
L'ASL autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici. E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla ASL di Rieti l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici della ASL ne può impegnare la ASL xxxxxx.xx non preventivamente autorizzato.
ART. 9 FASE TRANSITORIA E DI CONCLUSIONE
Per "fase transitoria di conclusione" si intende la fase contrattuale che precede il termine di scadenza del contratto. In questa fase (della durata di tre mesi) dovranno essere assicurate, oltre alle attività previste nel presente capitolato speciale d'appalto, le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo broker; in particolare dovranno essere trasferiti tutti i dati e laborati dal broker nel corso dell'appalto.
In tale fase, l'aggiudicatario dovrà garantire, oltre alla gestione ordinaria, le attività di seguito specificate:
1. consegna di tutta la documentazione, debitamente aggiornata, al nuovo broker;
2. studio e pianificazione dettagliata del progetto di trasferimento di tutti i dati verso Il software della nuova impresa;
3. preparazione di un primo scarico di prova;
4. rilevazione e correzione delle (eventuali) anomalie riscontrate;
5. preparazione ed esecuzione dello scarico definitivo.
ART. 10 – PREROGATIVE DELL’AZIENDA
Resta di esclusiva competenza dell’Azienda:
a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.
ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario è l’unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato, essendo espressamente fatto divieto di cedere il servizio a terzi in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
Si applica in toto l’art. 105 e 106 del D. Lgs. 50/2016 qualora, nel corso del rapporto contrattuale intervengano atti di cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione.
Restano ferme tutte le altre disposizioni normative vigenti in materia.
ART. 12 – DUVRI
L'attività oggetto dell'appalto si configura come servizio di natura intellettuale e pertanto, ai sensi della determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità-di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, è esclusa dalla predisposizione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi), conseguentemente il presente appalto non comporta costi per i rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso l'Appaltatore è tenuto ad osservare tutte le norme di legge che regolano la previdenza sociale e al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, protezione ed igiene dei lavoratori e deve aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.
ART. 13 - RISOLUZIONE ANTICIPATA
L’Azienda si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze agli obblighi posti a carico del Broker nel presente capitolato:
• perdita dell'iscrizione nel Registro unico degli intermediari assicurativi o riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005
• accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza del contratto
• aumento dei costi del programma assicurativo in difetto di congrua motivazione
• mancato rinnovo della polizza assicurativa RC professionale.
• ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione dell'ASL di Rieti
• personale non in regola con le disposizioni del presente capitolato e con le disposizioni vigenti in materia
• violazione norme sul subappalto
• sospensione o abbandono del servizio
• sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore
Il contratto si intenderà, altresì, risolto di diritto qualora, nel corso della sua vigenza, sopraggiungesse l'aggiudicazione ed il conseguente affidamento del servizio di brokeraggio a seguito dell'espletamento di gara unica regionale ovvero qualora sopraggiungessero disposizioni della Regione Lazio, che
disciplinano il servizio di cui trattasi in maniera diversa. In tale ipotesi sarà obbligo del broker aggiudicatario continuare ad assicurare il servizio nelle more del, passaggio al nuovo regime, alle medesime condizioni in essere.
In caso di ogni altro inadempimento dell'appaltatore agli obblighi contrattuali o di inesatto adempimento, l'ASL Rieti avrà la facoltà di intimare allo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere -entro il termine di giorni 7 -mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC. Detta diffida non potrà essere inviata per più di 3 volte, pena l'immediata risoluzione del contratto.
Con la risoluzione del contratto sorge per l'ASL il diritto di affidare a terzi la fornitura del servizio, o la parte rimanente di questo, in danno all’appaltatore. Le maggiori spese sostenute dal!' ASL rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate, pertanto, all'appaltatore mediante prelievo dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti.
In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'ASL, il diritto al risarcimento del danno. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di far valere, da parte dell'ASL Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno del!' appaltatore del servizio.
La risoluzione sarà preceduta da una contestazione, inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con l’indicazione di un termine entro il quale il broker dovrà fornire le relative giustificazioni.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora l’aggiudicatario non sia più iscritto al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui al D. Lgs. 209/2005 o nel caso di fallimento.
ART. 14- INADEMPIENZE CONTRATTUALI
L’Azienda, indipendentemente dalla revoca dell’incarico, ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell’incarico, ed imputabili a gravi errori ed omissioni del Broker.
ART. 15- COMPENSI DEL BROKER
I Compensi del Broker, in conformità agli usi vigenti, resteranno ad intero ed esclusivo carico della/e Compagnia/e di assicurazione con la/e quale/i verranno stipulate e/o prorogate tutte le coperture assicurative dell’Azienda, nella misura dell’aliquota provvigionale del:
- 4% (quattro per cento) sui rami RCA/ARD/Kasko;
- 6% (sei per cento) sui rimanenti rami diversi da RCA/ARD/Kasko.
Pertanto, nulla sarà dovuto dall’Azienda al Broker per le attività previste dal presente capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.
ART. 16 - PAGAMENTO DEI PREMI
Il pagamento dei premi assicurativi dovuti alla/e Compagnia/e di assicurazione verrà effettuato per tramite del broker, il quale provvederà alla loro rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la Compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori rilasciando ampia e liberatoria quietanza.
Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l’Azienda.
Il broker trasmette alla ASL di Rieti i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi preventivamente alla scadenza indicata· nelle polizze assicurative. L'ASL provvede al pagamento del premio all'assicuratore per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del _ premio stesso ai sensi dell'art. 1901 dèi codice civile. Si considera come pagamento effettuato nelle mani del broker quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico - Finanziaria della ASL a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al broker, a mezzo raccomandata fax, posta elettronica o altri sistemi telematici.
Il broker si impegna a rilasciare all'ASL le polizze, le appendici e le ricevute debitamente quietanzate. Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa
ART. 17 – RECESSO E RECESSO PER GIUSTA CAUSA
La Stazione Appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di mutamento dei presupposti normativi di riferimento del servizio che incidano in misura sostanziale sulle condizioni di erogazione dello stesso, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contrattò, con preavviso di almeno 30 giorni, previa assunzione di provvedimento motivato. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante. In caso di recesso l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni fino a quel momento prestate (purché correttamente eseguite) secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, senza alcun diritto a risarcimento dei danni od a pretese ulteriori a qualsiasi titolo vantabili. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Impresa siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con. sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni ·altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In caso di sopravvenienze normative
·interessanti la Stazione Appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, la stessa Stazione Appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di servizio con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a/r ovvero tramite PEC. Nelle ipotesi di recesso per ·giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito
a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora· per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.
ART. 18 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L'Azienda procederà al pagamento del corrispettivo a fronte di fatture mensili, il cui importo sarà determinato sulla base del canone mensile prodotto in sede di offerta.
Alla cadenza contrattuale stabilita il direttore di esecuzione del contratto previa verifica di conformità della esecuzione del' servizio, della regolarità contributiva e previdenziale mediante DURC (documento unico regolarità contributiva) e degli altri eventuali riscontri legati al pagamento delle imposte provvede ad autorizzare la liquidazione delle competenze a favore dell'aggiudicatario.
L'aggiudicatario accetta di aderire alla disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di pagamento · dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali approvate con DGA n. U00308 del 3/07/2015 pubblicato sul BURL LAZIO n. 57 del 16/07/2015.
Al termine di ciascun mese solare, il Fornitore dovrà presentare alla ASL Rieti fattura relativa alla fornitura secondo il meccanismo dello "SPLIT PAYMENT" (art. 5 D.M. 23/01/2015).
Ciascuna fattura emessa dovrà contenere anche il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) e dovrà essere intestata all'Amministrazione contraente, all'indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell'inesigibilità dei relativi crediti.
I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura.
_ Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi, e, riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L'ASL, a garanzia -della puntuale osservanza delle- clausole -contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione dei lavori/servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'appaltatore potrà sospendere i lavori/servizio e, comunque, qualora l'operatore economico si rendesse inadempiente a tale obbligo è prevista la risoluzione del contratto.
ART. 19 – CESSIONE DEI CREDITI
Non è consentita la cessione dei crediti se non espressamente autorizzata dall'ASL di riferimento.
ART. 20 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI
Le notizie ed i dati relativi all'ASL di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appaltò, e le
informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei· dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, esser comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'ASL di Rieti
L'Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'ASL Rieti, a:
• garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
• non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'ASL Rieti;
• non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
• garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03, con particolare -riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione -a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
• attualmente nell'ambito della propri struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad-evitare il rischio di alterazi9ne, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.
ART. 21 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
In relazione al contratto oggetto del presente appalto si precisa che troveranno applicazione gli obblighi di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i..
ART. 22- PUBBLICITA’
L’Azienda si impegna a rendere nota agli assicuratori l’esistenza del rapporto di Xxxxxxxxxxx e consulenza in oggetto, ed a darne notizia comunque alle Parti, in particolare in occasione di procedure concorsuale ed indagini.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Ogni e qualunque controversia dovesse insorgere tra l’Azienda ed il Broker sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Rieti
ART. 24 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 s.m.i. e dal Reg. UE/679/2016, sia l’Azienda che il Broker autorizzano l’altra parte al trattamento dei propri dati,
compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente capitolato.
ART. 25 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla vigente normativa di riferimento.