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ACCORDO DI CONFLUENZA CCNL ATTIVITA’ FERROVIARIE CONTRATTO AZIENDALE SERFER-SERVIZI FERROVIARI SRL
15 marzo 2005
Accordo di confluenza CCNL Attività Ferroviarie– Contratto aziendale Serfer
Addì 15 marzo 2005, in Roma
fra
- la SERFER-Servizi Ferroviari S.r.l. rappresentata dall’Amministratore Delegato Xxxxx Xxxxx, dal Responsabile del Personale e Relazioni Industriali Xxxxxxx Xxxxxxx, dal Responsabile Divisione Produzione Beni Xxxxxxxxxx
e
- la FILT-CGIL rappresentata dai Sigg. Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
- la FIT-CISL rappresentata dai Sigg. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx;
- la UILTRASPORTI rappresentata dai Sigg. Xxxxx Di Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx;
è stato sottoscritto il presente accordo di confluenza al CCNL delle Attività Ferroviarie – Accordo Aziendale Serfer – Servizi Ferroviari S.r.l.
PREMESSA
Nel quadro dei significativi mutamenti che caratterizzano la situazione strutturale e congiunturale del settore dei trasporti, in particolare, dei processi competitivi imposti dall’Unione Europea, dei cambiamenti tecnologici e organizzativi, che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende del settore, si inserisce anche Serfer, società che fornisce prevalentemente servizi di terminalizzazione ferroviaria affidati in appalto o in concessione per conto di aziende, enti o società.
Rientrano in tale contesto le attività di condotta, manovra ed attività accessorie e complementari nell’ambito di raccordi industriali e commerciali, scali, stazioni ferroviarie, servizio di bordo e/o accompagnamento treno “autostrade viaggianti” con o senza ristorazione a bordo, attività di condotta, formazione treno, verifica treno, anche integrate ed in rapporto sinergico con le attività di manovra, per treni che circolano su tratte della linea principale e secondaria della rete ferroviaria italiana, per le quali è emersa la necessità di fornire un quadro contrattuale omogeneo, compatibile e coerente alle particolari specificità riferite all’effettivo mercato di riferimento e, quindi, alla necessità irrinunciabile di preservare l’economicità e competitività di sistema.
Le specificità e le flessibilità del sistema complessivo di Serfer impattano sul suo dimensionamento strutturale che attualmente è caratterizzato da singoli servizi per conto di una clientela prevalentemente privata che richiede prestazioni specifiche su misura.
L’ accordo di confluenza dovrà pertanto costituire lo strumento per una qualificazione specifica dell’ impresa attraverso una valorizzazione crescente della sua capacità tecnico-organizzativa e una maggiore professionalizzazione degli addetti, ponendo le giuste premesse finalizzate al perseguimento di una maggiore qualità nell’ambito della flessibilità ed economicità di servizi attraverso un'ottimizzazione delle risorse e una riorganizzazione dei servizi stessi.
Su questi presupposti e con gli obiettivi indicati le parti convengono che il presente Contratto Aziendale Serfer, sottoscritto ad integrazione del CCNL delle Attività Ferroviarie, disciplina l’applicazione del CCNL medesimo al personale dipendente dalla Società Serfer – Servizi Ferroviari S.r.l., nonchè le modalità di confluenza dello stesso personale al CCNL delle Attività Ferroviarie e che, ad ogni conseguente effetto, costituisce atto di novazione rispetto alle discipline collettive a valenza nazionale, comunque denominate, la cui efficacia, in ogni caso, viene concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti il presente accordo a far data dal 1° maggio 2005 con l’applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie con le deroghe ed eccezioni espressamente indicate nel presente accordo.
DECORRENZA E DURATA
Il presente accordo, per le parti relative all’accordo aziendale, decorre dal 1° maggio 2005 con durata sino al 30 aprile 2009. Al 30 giugno 2006 le parti faranno una verifica economico- normativa sul periodo di prima applicazione.
Qualora una delle parti firmatarie del presente accordo lo richieda, potrà essere prevista una verifica anche prima della scadenza suindicata.
Capitolo 1
DISCIPLINA DEL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 – RELAZIONI INDUSTRIALI
Il sistema delle relazioni industriali è articolato in due fasi di attività:
- Informazione
- Contrattazione Informazione
Ad integrazione di quanto stabilito al punto B Relazioni Industriali di secondo livello dell’art. 1 CCNL delle Attività Ferroviarie, l’informativa a livello nazionale comprenderà anche:
▪ eventuale evoluzione dell’assetto societario;
▪ linee strategiche di carattere produttivo e commerciale;
▪ modifica della macrostruttura organizzativa;
▪ volume complessivo attività date in appalto;
▪ andamento generale dell’orario di lavoro.
▪ percorsi formativi;
▪ dati sulla consistenza del personale articolati per sede di lavoro, sesso, profilo/figura;
▪ progetti di azioni positive.
A livello di unità produttiva:
▪ gli obiettivi di produzione e di produttività;
▪ azioni dirette a garantire la salvaguardia degli impianti, la sicurezza del lavoro, la qualità dell’ambiente in coerenza con la legislazione nazionale in materia;
▪ le ricadute relative alla modifica della macrostruttura organizzativa.
Contrattazione
La contrattazione a livello nazionale si muove nell’ambito del sistema dei rinvii operato da CCNL Attività Ferroviarie, fatte salve le procedure per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del presente accordo aziendale come regolata dall’art. 4 del CCNL delle Attività Ferroviarie nonché le specifiche procedure negoziali definite in materia di orario di lavoro del presente accordo sui seguenti aspetti relazionali:
▪ norme applicative della disciplina del lavoro;
▪ disciplina di funzionamento delle RSU e RLS;
▪ premio di risultato;
▪ ricadute delle innovazioni tecnologiche sulle condizioni normative del lavoro;
▪ promozione dell’occupazione giovanile e degli equilibri di genere;
▪ formazione e riconversione professionale, comprese le modalità di fruizione dei congedi per formazione continua ai sensi dell’art. 34 CCNL delle Attività Ferroviarie;
▪ modalità attuative dell’orario di lavoro contrattuale;
▪ modifiche di modelli di organizzazione del lavoro e del processo produttivo;
▪ i programmi di riequilibrio delle risorse umane.
A livello di unità produttiva:
▪ articolazione dei regimi dell’orario contrattuale;
▪ organizzazione del lavoro ed eventuali variazioni;
▪ effetti occupazionali derivanti dalle modifiche dei volumi di produzione, dalle innovazioni delle tecnologie, dalle variazioni produttive e organizzative nonché dalle variazioni delle articolazioni dei regimi di orario contrattuale;
▪ linee di indirizzo e iniziative in materia di ambiente, igiene e sicurezza del lavoro.
PROCEDURA NEGOZIALE
L’avvio del confronto sulle materie oggetto di contrattazione avverrà come di seguito disciplinato e potrà essere preceduto da una fase propedeutica nei confronti delle XX.XX. stipulanti, delle strutture sindacali territorialmente competenti e delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU).
Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il corrente anno allo scopo di definire, sulla base delle proposte sindacali, le modalità di costituzione delle RSU.
• Entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle parti stipulanti il presente accordo si dovrà procedere all’individuazione della data di apertura del confronto;
• L’avvio della contrattazione avverrà entro e non oltre i successivi 5 giorni;
• Qualora una delle parti lo richieda, in caso di mancato accordo, si potrà effettuare un passaggio di livello superiore da tenersi entro i sette giorni successivi.
In caso di mancato accordo ad uno dei due livelli, trascorsi ulteriori cinque giorni le parti si riterranno libere di intraprendere le azioni ritenute più opportune.
Durante la sopra indicata fase di raffreddamento l’azienda sospenderà le azioni alla base della contestazione e le XX.XX. non procederanno ad azioni di qualsiasi natura.
Capitolo 2
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 2 - CONTRATTO A TEMPO PARZIALE
Fermo restando quanto disciplinato all’art. 16 del CCNL delle Attività Ferroviarie, il limite della prestazione individuale stabilita dai contratti in essere resta confermata nelle percentuali applicate alla data del 30 aprile 2005.
A decorrere dal 1° maggio 2005, anche in considerazione delle condizioni tecnico-organizzative dell’azienda, tali limiti saranno progressivamente equiparati a quelli stabiliti dal CCNL.
Art. 3 - CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Relativamente ai limiti quantitativi di utilizzo fissati al punto 2 dell’art. 19 del CCNL delle Attività Ferroviarie, non concorrono al computo della percentuale stabilita i lavoratori occupati, con contratto a tempo determinato, in attività di affidamento temporaneo la cui durata sia inferiore a tre anni, sia che si tratti di nuovi cantieri o di ampliamento di attività esistenti.
L’azienda informerà preventivamente le XX.XX. firmatarie il presente accordo quando si verificheranno tali fattispecie.
Capitolo 3
CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 4 – CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Ai lavoratori della Serfer è applicato l’inquadramento nei livelli, profili e figure professionali e nei relativi parametri retributivi definiti dall’art. 21 del CCNL 16 aprile 2003 delle Attività Ferroviarie che avverrà, a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, con i criteri definiti nel presente articolo e secondo quanto indicato nel quadro di equiparazione di seguito riportato.
1. Per i lavoratori provenienti dall’ex 7° livello professionale e dagli ex profili di manovale e pulitore l’inquadramento avviene nel livello H.
2. Per i lavoratori provenienti dall’ex 7° livello, destinati ad attività di ausiliario di bordo, operatore polivalente di condotta e manovra nei raccordi, meccanico di officina fissa e mobile, armatore ferroviario raccordi, l’inquadramento avviene nel livello professionale G – operatori qualificati – al parametro G2;
3. Per i lavoratori provenienti dagli ex 6° e 5° livello professionale l’inquadramento avviene nel livello professionale G – operatori qualificati – al parametro G2;
4. Per i lavoratori provenienti dall’ ex 4° livello professionale l’inquadramento avviene direttamente nel livello professionale G parametro G1.
5. Per i lavoratori provenienti dall’ ex 4° livello professionale individuabili per le attività in ambito di stazioni ferroviarie, per gli operatori provenienti dall’ex 3° livello e per gli impiegati ex 3° livello senza compiti di coordinamento l’inquadramento avviene nel livello professionale F – operatori specializzati – al parametro F2;
6. Per i lavoratori provenienti dall’ex 3° livello, coordinatore di cantiere e coordinatore armamento, l’inquadramento avviene nel livello professionale F – operatori specializzati – direttamente al parametro F1.
7. Per i lavoratori provenienti dall’ex 3° livello, esclusi gli operatori disciplinati come al punto 5, l’inquadramento avverrà direttamente nel livello E – tecnici., come da quadro di equiparazione.
8. Per i lavoratori provenienti dall’ ex 2° livello professionale l’inquadramento avviene nel livello professionale D – Specialista tecnico amministrativo – parametro D2.
9. Per i lavoratori provenienti dall’ ex 1° livello professionale l’inquadramento avviene nel livello professionale C – direttivi.
10. Per i lavoratori provenienti dall’ ex livello “Quadro” l’inquadramento avviene nel livello professionale B - Quadri.
Le anzianità maturate nelle qualifiche professionali alla data del 30 aprile 2005 non sono utili ai fini del passaggio ai parametri superiori dei livelli G, F, D.
Le parti, considerate le premesse del presente accordo, hanno inteso integrare l’art. 21 CCNL delle Attività Ferroviarie con le seguenti ulteriori figure professionali.
Livello H – Operatori
Pulitore
Lavoratori che, avvalendosi anche di mezzi e attrezzature meccaniche, provvedono alla pulizia, alla disinfezione, al ripristino e all’approntamento del materiale rotabile e/o di ausilio alle attività manutentive.
Livello G – Operatori Qualificati
Ausiliario di bordo
Lavoratori che, anche con conoscenza scolastica di lingue estere, accertano il possesso dei vouchers che autorizzano il viaggio ed effettuano il servizio di accoglienza e assistenza ai clienti delle carrozze ferroviarie.
Assistono i viaggiatori e provvedono ad ogni attività connessa al tipo di servizio scortato, alla vendita di generi di ristorazione, riscuotono e versano gli importi per ogni servizio a pagamento reso alla clientela con i relativi rendiconto.
Operatori polivalenti di condotta e manovra nei raccordi
Lavoratori che, in possesso delle prescritte abilitazioni e sulla base delle conoscenze acquisite attraverso un adeguato addestramento svolgono attività di condotta e manovra esclusivamente nei raccordi industriali e commerciali con le relative operazioni accessorie nei binari di presa e consegna.
Meccanico di officina fissa e mobile
Lavoratori che, inseriti nel ciclo manutentivo, svolgono attività operative di natura tecnico qualificata anche attraverso l’acquisizione delle abilitazioni previste.
Armatore ferroviario raccordi
Lavoratori che, inseriti nel ciclo produttivo, svolgono attività di montaggio e manutenzione dei binari esclusivamente all’interno dei raccordi industriali e commerciali anche attraverso l’utilizzo dei mezzi, delle attrezzature e delle abilitazioni previste.
Ausiliario di ufficio
Lavoratori che, previo addestramento e pratica operativa e sulla base delle conoscenze acquisite, svolgono la loro attività in attuazione delle disposizioni amministrative ricevute.
Referente armamento ferroviario(G1)
Lavoratori che, sulla base di conoscenze professionali acquisite nell’esercizio delle proprie mansioni svolgono attività operative esclusivamente nell’ambito di raccordi industriali e commerciali, anche con compiti di coordinamento e controllo di squadre di lavoratori di livello pari o inferiore, comprese le attività amministrative ad esso connesse.
Referente di cantiere (G1)
Lavoratori che, in possesso dei requisiti previsti per l’operatore polivalente di condotta e manovra esclusivamente nei raccordi industriali e commerciali, provvedono anche al coordinamento ed al controllo di squadre di lavoratori di livello pari o inferiore, comprese le attività amministrative ad esso connesse.
Livello F – Operatore Specializzato
Coordinatore di cantiere
Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza acquisita nell’esercizio delle proprie mansioni, dei requisiti previsti per l’operatore polivalente di condotta e manovra, provvedono anche al coordinamento ed al controllo di squadre di lavoratori di livello pari o inferiore, comprese le attività ad esso connesse.
Coordinatore armamento ferroviario
Lavoratori che, in possesso dei requisiti previsti, delle conoscenze professionali specifiche provvedono anche al coordinamento ed al controllo tecnico, operativo e amministrativo delle squadre di armamento ferroviario nei raccordi industriali e commerciali.
Livello D – Tecnici specializzati
Coordinatore di zona
Lavoratori che svolgono attività di sorveglianza e coordinamento tecnico/pratico/amministrativo/gestionale nell’ambito dei cantieri assegnati relativamente alla realizzazione dei processi produttivi e delle attività del personale.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Quadro di equiparazione
CCNL Attività Ferroviarie | |
H Operatori | Operatore |
G2 Operatori Qualificati G1 | Operatore qualificato |
F2 Operatori Specializzati F1 | Operatore specializzato |
E Tecnici | Tecnico operativo Tecnico d’ufficio |
D2 Tecnici specializzati D1 | Tecnico Specializzato operativo Tecnico Xxxxxxxxxx.xx amministrativo- commerciale |
C | Impiegato direttivo |
B Quadri | Responsabile linea/unità operativa-tecnica Professional |
A Quadri |
Confluenza Serfer | |
7 | Operatore-Pulitore |
7/ | Operatore polivalente condotta e manovra nei |
6/ | raccordi. |
5 | Ausiliario di Bordo |
Meccanico officina fissa-mobile | |
Armatore ferroviario raccordi | |
Ausiliario di ufficio | |
4 | Operatore polivalente condotta e manovra raccordi (ex 4) Meccanico officina fissa-mobile (ex 4) Ausiliario di ufficio (ex 4) Referente di cantiere Referente armamento ferroviario |
4/ 3 | Operatore polivalente manovra e condotta nelle stazioni ferroviarie, ex Caposquadra Rosignano, operatori ex 3° livello Impiegato specializzato ufficio amm.vo e comm.le Impiegato specializzato operativo |
3 | Coordinatore di cantiere Coordinatore armamento ferroviario |
3 | Addetto guida treno Addetto verifica Addetto formazione treno Impiegati con compiti di coordinamento |
2 | Capo tecnico officine Coordinatore di zona Impiegato tecnico specializzato uffici |
1 | Impiegati Direttivi |
Quadri | |
Capitolo 4
ORARIO DI LAVORO
ORARIO DI LAVORO
Art. 5 – ORARIO DI LAVORO
L’orario ordinario di lavoro settimanale è fissato in:
• 39 ore fino al 31.12.2005, con assorbimento di n. 32 ore di R.OL. (48 ore su base annua : 12 x n. 8 mesi di vigenza anno 2005 = 32);
• 38 ore a partire dal 1.1.2006, con assorbimento totale R.O.L. residui.
In applicazione dell’art. 22 punto 1.7 del CCNL delle Attività Ferroviarie la durata dell’intervallo tra le due prestazioni non sarà inferiore a 30 minuti e non sarà superiore a 3 ore.
Disciplina speciale per il personale di macchina
Relativamente al punto 2.5 dell’art. 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie il limite massimo della durata dell’orario settimanale di 44 e quello minimo di 32 ore potrà essere rispettivamente elevato e ridotto di 1 ora settimanale fino al 31.12.2005 e di 2 ore settimanali dall’1.1.2006 per consentire la definizione dei turni di lavoro.
Relativamente al punto 2.11 dell’art 22 del CCNL delle Attività Ferroviarie (lavoro notturno) ai fini del computo del limite annuo di cui alla lettera c) del punto 2.11 del CCNL Attività Ferroviarie ed in attivazione del capoverso del medesimo punto si intende un limite massimo, per ciascun anno, pari a 350 ore calcolate sulla prestazione giornaliera effettuata nella fascia 00.00-05.00.
Negli impianti per i quali si verifica, in programmazione, un numero di servizi con elevata incidenza di ore notturne annue, superiore all’80% del numero di ore massime previste dal precedente comma, il limite annuo di cui al comma precedente è elevato a 380 ore.
In base alle procedure disciplinate dal CCNL Attività Ferroviarie e dall’Accordo Aziendale, le parti concordano di definire la ripartizione dei turni in sede nazionale, anche al fine di valutare il dimensionamento aziendale coerentemente alla premessa al presente accordo.
Conseguentemente le parti, in fase di prima applicazione, convengono sulle seguenti flessibilità :
• Punto 2.6.1 Art. 22 CCNL Attività Ferroviarie
La durata massima della prestazione giornaliera di 10 ore per i servizi di andata e ritorno collocato nella fascia oraria 05-24 è prolungata fino alle ore 01 per i servizi che prevedono il rientro non in attività di condotta dopo l’ottava ora di prestazione per i treni merci;
• Punto 2.6.3 Art. 22 CCNL Attività Ferroviarie
Per i servizi programmati di sola andata o di solo ritorno con riposo fuori residenza è fissata in 8 ore, per tutte le prestazioni collocate nella fascia 05-24 e per le prestazioni che terminano entro le ore 01 solo se seguite da RFR.
Art. 6 - FERIE
Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 25 del CCNL delle Attività Ferroviarie al solo personale in forza alla data del 1° maggio 2005 che, secondo quanto previsto dal CCNL di provenienza aveva già maturato 22 giornate di ferie spettano, in aggiunta alle 20 giornate previste su 5 giorni lavorativi o 24 giornate se l’orario settimanale si articola su 6 giorni, due giornate di permesso retribuito come le ferie, da godersi anche in maniera frazionata fino a 2 ore.
Al compimento dell’ottavo anno, quando le ferie passano da 20 a 25 giornate su cinque giorni lavorativi, o da 24 a 29 se l’orario è su 6 giorni, le due giornate di permesso saranno riassorbite.
Le anzianità aziendali possedute alla data del 30 aprile 2005 non sono utili ai fini della maturazione delle ferie.
Fermo restando quanto disciplinato al punto 4 dell’art. 25 del CCNL delle Attività Ferroviarie il periodo previsto per il godimento delle ferie è differito, in considerazione del dimensionamento della Serfer, di ulteriori nove mesi.
Capitolo 5
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 7 – PASTI AZIENDALI
In ottemperanza dell’art. 46 punto 2 del CCNL delle Attività Ferroviarie, le parti convengono di erogare, in sostituzione di ciascun pasto aziendale, un ticket del valore di € 5.27 e, comunque, non meno di uno per presenza.
Art. 8 – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE
In relazione all’art. 49 del CCNL delle Attività Ferroviarie le parti si impegnano ad attivare una Commissione congiunta entro il 30 aprile 2006 al fine di verificare le modalità di adesione al Fondo pensione complementare denominato “Fondo Eurofer”.
Capitolo 6
RETRIBUZIONE
Art. 9 - RETRIBUZIONE
L’inquadramento economico, con decorrenza dalla data 1° maggio 2005, viene effettuato secondo i seguenti criteri :
A) Ai dipendenti interessati dal presente accordo viene garantita una Retribuzione Xxxxx Xxxxx (in seguito R.A.L.) intesa come somma delle seguenti voci vigenti in Serfer alla data del 30 aprile 2005 :
1. retribuzione base, E.D.R., contingenza, premio rendimento (€ 32,28);
2. scatti di anzianità;
3. superminimo;
4. elemento assorbibile;
5. indennità di funzione – quadri;
6. indennità di funzione ed altre indennità comunque riconosciute a livello individuale e/o aziendale (ad esclusione degli accordi individuali del 20 aprile 2000);
7. indennità ex accordo Serfer del 7 luglio 1999 (€ 30,99 – mobilità bacino + € 61,97 – turni, flessibilità, fessurizzazione = € 92,96);
8. aumento minimi contrattuali previsti dal CCNL delle attività Ferroviarie al 1° luglio 2004.
B) La nuova R.A.L. Serfer attribuita a decorrere dal 1° maggio 2005, a seguito dell’applicazione dell’accordo di confluenza, è costituita dal trattamento economico di cui al Capitolo 6 del CCNL delle Attività Ferroviarie e dalle integrazioni al Salario Professionale contenute all’art. 11 del presente Contratto Aziendale, intesa come somma delle seguenti voci :
1. minimo contrattuale, come individuato alla data di applicazione del presente accordo;
2. salario professionale;
3. aumenti periodici di anzianità;
4. indennità di funzione (quadri);
5. indennità di funzione (lavoratori con funzioni direttive inquadrati nel livello C).
Alla quantificazione della R.A.L. di cui al precedente punto B), con l’esclusione degli aumenti periodici di anzianità, fino a capienza, concorrono le voci di cui al precedente punto A) con l’esclusione degli scatti di anzianità.
Le azioni di quantificazione della R.A.L. potranno complessivamente produrre eccedenze di retribuzione da salvaguardare. Le cifre corrispondenti alle eccedenze di retribuzione comunque denominate concorrono a determinare l’importo di un “assegno pensionabile”, non riassorbibile, non rivalutabile e valevole per 12 mensilità e ai soli fini della tredicesima e quattordicesima mensilità e del T.F.R.
Per il solo personale per il quale l’eventuale parte residua dovesse risultare dall’assorbimento delle ex voci paga Serfer denominate “superminimo” ed “elemento assorbibile” si procederà nel modo seguente. La parte residua sarà utile anche per il calcolo della retribuzione oraria e giornaliera ai fini di tutti gli istituti contrattuali e formerà un importo denominato “ad personam“ anziché ”assegno pensionabile”.
La retribuzione mensile verrà corrisposta entro il giorno 10 del mese successivo e sarà riferita all’insieme delle competenze spettanti secondo le modalità già in vigore in azienda.
Aumenti periodici di anzianità
Relativamente agli aumenti periodici di anzianità si procederà come stabilito all’art. 64 del CCNL delle Attività Ferroviarie.
Art.63, punto 7 – CCNL Attività Ferroviarie
In fase di prima applicazione la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per i seguenti divisori :
▪ dall’1.5.2005 e fino al 31.12.2006 : 170
▪ dall’ 1.1.2007 : 160
Art. 10 – SALARIO PROFESSIONALE
In applicazione di quanto stabilito dall’art. 67 del CCNL delle Attività Ferroviarie, per le nuove figure professionali individuate dal presente accordo, si definiscono i seguenti valori del salario professionale:
Livello | Figura professionale | Importo € |
H | Operatore-pulitore | 38.73 |
Ausiliario di bordo | 42.00 | |
Operatore polivalente condotta e manovra nei raccordi | 56.66 | |
Meccanico officina fissa-mobile | 56.66 | |
G | Armatore ferroviario raccordi Ausiliario ufficio | 56.66 56.66 |
Referente di cantiere | 64.00 | |
Referente di armamento ferroviario | 64.00 | |
Impiegato specializzato | 69.84 | |
Coordinatore di cantiere | 79.08 | |
F | Coordinatore di armamento | 79.08 |
Per il solo personale neo assunto nelle nuove figure professionali di :
• ausiliario di bordo
• operatore polivalente condotta e manovra nei raccordi
• meccanico officina fissa-mobile
• armatore ferroviario raccordi
tenuto conto della necessità di effettuare una formazione specifica quantificabile in periodo non superiore a mesi sei, il salario professionale verrà corrisposto a partire dal settimo mese dall’assunzione.
Per quanto riguarda il salario professionale delle figure professionali non esplicitate nella suddetta tabella si farà riferimento a quanto stabilito all’art. 67 del C.C.N.L. delle Attività Ferroviarie.
Art. 11 – PREMIO DI RISULTATO
Le parti stipulanti il presente accordo convengono di incontrarsi entro il mese di febbraio 2007 per definire il nuovo premio di risultato di cui all’art. 68 del CCNL delle Attività Ferroviarie.
Art. 12 – TRASFERTA ED ALTRI TRATTAMENTI PER ATTIVITA’ FUORI SEDE
In applicazione del punto 1.4 dell’art. 72 del CCNL delle Attività Ferroviarie, tenuto conto delle specifiche situazioni organizzative e produttive della Società Serfer, per trasferte superiori a due giorni nella medesima località si applica il regolamento di cui all’allegato 3 denominato “Indennità di spostamento provvisorio”.
Relativamente al punto 2 del summenzionato art. 72 le parti convengono altresì che viene corrisposta anziché l’indennità oraria prevista, un’indennità forfetaria giornaliera come di seguito specificata :
• per i servizi che abbiano una durata superiore alle 3 ore e inferiore alle 8 ore € 6,00;
• per i servizi che abbiano una durata superiore alle 8 ore € 12,00.
ART. 13 TRASFERIMENTI INDIVIDUALI
Sulla base delle normative contrattuali ed in relazione a comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive, in applicazione dell’art. 40 del CCNL delle attività ferroviarie, il trasferimento individuale può essere disposto dall’azienda dalla sede di lavoro del dipendente ad una sede diversa che disti fino ad una distanza pari ad 80 Km. o ad “1 ora treno”.
In tale caso, in sostituzione dell’art. 73 del citato CCNL, al lavoratore competono una indennità “una tantum” pari alla retribuzione mensile globale percepita nel mese precedente il trasferimento ed un rimborso di un importo pari al costo dell’abbonamento mensile, calcolato per i treni intercity o di categoria analoga per la seconda classe, per un periodo massimo di 12 mesi.
ART. 14 – NORME TRANSITORIE
In fase di prima applicazione del CCNL delle Attività Ferroviarie gli istituti :
- Indennità per lavoro notturno – art. 70 CCNL attività ferroviarie
- Indennità per lavoro domenicale o festivo – art. 71 del citato CCNL
- del punto 3 Indennità diverse – art. 78 del CNL Attività Ferroviarie,
fermo restando la disciplina contenuta nei singoli articoli, si conviene sull’attribuzione graduale dei relativi valori retribuiti come indicato di seguito :
A decorrere dall’ 1.5.2005 e fino al 30.4.2006 ai lavoratori rientranti nelle fattispecie disciplinate dai citati articoli sarà corrisposto:
- Indennità per il lavoro notturno – art. 70 punto 1 un’ indennità oraria pari a € 1.50
punto 3 un’indennità giornaliera di pernottazione pari a € 1.80
Indennità per lavoro domenicale o festivo – art. 71 punto 1 un’indennità pari a € 10.00
punto 4 un’indennità oraria pari al 10,5% delle voci retributive ivi previste
- Indennità diverse – art. 78 punto 3 lettera a) € 5.10
lettera b) € 3.40
A decorrere dall’ 1.5.2006 e fino al 31.12.2006 ai lavoratori sarà corrisposto:
- Indennità per lavoro notturno – art. 70 punto 1 un’indennità oraria pari a € 1.80
punto 3 un’indennità di pernottazione pari a € 2,30
Indennità per lavoro domenicale o festivo – art. 71 punto 1 un’indennità pari a € 14.00
punto 4 un’indennità oraria pari al 21% delle voci retributive previste
Indennità diverse – art. 78 punto 3 lettera a) € 10.20
lettera b) € 6.80
A decorrere dall’ 1.1.2007 ai lavoratori saranno corrisposte le intere spettanze come disciplinato agli articoli 70, 71 e 78 del CCNL delle attività ferroviarie.
Per l’azienda : per le XX.XX. nazionali : FILT-CGIL
FIT-CISL UILTRASPORTI