SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI DI ESERCIZIO 2023/2024/2025 DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI (“CNPADC” o “CASSA”)
CIG 931605187B
TRA
la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (di seguito “la CNPADC” o “la Cassa” o “l’Ente”), con sede in Xxxx - Xxx Xxxxxxx, 0 C.F. n. 80021670585, legalmente rappresentata dal suo Presidente pro tempore, munito degli occorrenti poteri, Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nato ad Aosta, il 18/02/1967 codice fiscale XXXXXX00X00X000X, domiciliato per la carica presso la sede della CNPADC, che rappresenta,
E
[ ], con sede legale in [ ], [ ], CAP ([ ]), via [
]n. [ ], iscritta nel Registro delle Imprese di [ ] al n. [
], N-rea [ ], C.F./P.I. [ ], rappresentata da [
] in qualità di [ ], nato a [ ] il [ ], (C.F. [ ]) e per la carica domiciliato presso la società che rappresenta, munito degli occorrenti poteri (di seguito denominata, per brevità, “Revisore”, o “Aggiudicatario”)
la CNPADC e il Revisore di seguito indicati anche congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”
PREMESSO CHE
a) la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito "CNPADC" o "Stazione Appaltante") - Associazione senza scopo di lucro e non commerciale, con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi della l. n. 537/1993, art.
1 comma 33, lettera a) n. 4 e del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, in qualità di organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 1, co. 10-ter del D.L. n. 162 del 2008 e dell’art. 3 lett. D) del d. lgs. 50/2016, ed in attuazione della propria funzione e missione di Ente di previdenza e assistenza privato - a seguito di delibera dell’Assemblea dei Delegati adottata il 05/07/2022, ha disposto di affidare l’incarico di Revisione contabile dei bilanci di esercizio 2023/2024/2025, oltre lo svolgimento di almeno =3= (tre) verifiche periodiche annuali, sul periodo che va dal 1.1.2024 al 31.12.2026, ulteriori rispetto alle attività di verifica effettuate per la revisione del bilancio d’esercizio (anche "Servizio”), mediante procedura di gara aperta, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (“OEPV”) individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95
del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito anche “Codice”);
b) il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), relativo a tale procedura di gara, è il seguente:
931605187B.
c) con delibera dell’Assemblea dei Delegati adottata il [ ] l’appalto è stato aggiudicato a [ ] avendo l’anzidetto presentato la migliore offerta impegnandosi a prestare le attività e i servizi oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) il Revisore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto, che anche se non materialmente allegata allo stesso, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
viste le norme applicabili in materia di contratti pubblici e le disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per la CNPADC - norme e disposizioni che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
ritenuto di poter procedere all’affidamento del servizio in favore di [ ],
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI E CRITERIO DELLA PREVALENZA
a) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gare e il Capitolato descrittivo e prestazione (“Capitolato”) ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica presentate dal Revisore ancorché non materialmente allegati al presente atto.
b) L’esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
• dalle norme applicabili in materia di contratti pubblici e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per la CNPADC. Norme e disposizioni queste di cui il Revisore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
• dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
• dal Codice Etico della CNPADC;
c) Nell’esecuzione di quanto oggetto del presente appalto e nello svolgimento di qualsiasi attività ad esso connessa, l’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le leggi e regolamenti, nonché delle prescrizioni e raccomandazioni applicabili in materia di lavoro e previdenza sociale, prevenzione degli infortuni sul lavoro, igiene
e sicurezza sul lavoro, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO E LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di svolgimento - da parte dell’Aggiudicatario in favore della CNPADC - della prestazione del servizio di revisione contabile dei bilanci della CNAPDC per gli esercizi 2023 - 2024 – 2025. In particolare l’Aggiudicatario si obbliga formalmente ed irrevocabilmente nei confronti della CNPADC, a svolgere il servizio di revisione contabile dei bilanci della CNPADC, così come previsto dal D.lgs. n. 509/1994 e dall’art. 33.4 dello Statuto della CNPADC, per gli esercizi 2023/2024/2025, oltre lo svolgimento di almeno =3= (tre) verifiche periodiche annuali, sul periodo che va dal 1.1.2024 al 31.12.2026, ulteriori rispetto alle attività di verifica effettuate per la revisione del bilancio d’esercizio alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto, nel Capitolato e nel Disciplinare di Gara.
Del predetto servizio di revisione dovrà essere redatta una relazione sul bilancio d’esercizio ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D. Lgs. 30 giungo 1994 n. 509.
Il servizio dovrà essere eseguito presso la sede della CNPADC in Xxxx, Xxx Xxxxxxx 0.
ART. 3 – DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO
La durata del Contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla stipula del Contratto fino al 31 dicembre 2026 e, comunque, fino al completamento delle verifiche periodiche dell’intero anno 2026. La CNPADC si riserva, nei termini di legge, la facoltà di proseguire il Servizio oltre la durata contrattuale, pertanto, ove necessario, la CNPADC potrà avvalersi della facoltà di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e quindi la durata del Contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del nuovo Contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto alle stesse condizioni economiche per la CNPADC.
Resta altresì espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l’efficacia del Contratto, l’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi oggetto del Contratto.
Resta ferma la possibilità, per la CNPADC, di ricorrere al cd. “quinto d’obbligo” ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i..
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: revisione dei prezzi, previa richiesta motivata e corredata da documentazione giustificativa da parte dell’aggiudicatario, nel rispetto delle disposizioni introdotte dall’art. 29 comma 1 lett. a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
1) L’incarico consiste nello svolgimento da parte dell’aggiudicatario, oltre che di quanto indicato al precedente art. 1, delle seguenti prestazioni, citate a titolo indicativo e non esaustivo:
a) comprensione dei sistemi contabile e di controllo interno della CNPADC, con particolare riguardo alle direttive ed alle procedure che influenzano direttamente la generazione dei dati di bilancio, al fine di pianificare e sviluppare l’approccio di revisione; formulazione del piano di verifica dettagliato sulla scorta degli elementi conoscitivi acquisiti;
b) svolgimento, nella misura giudicata ottimale, delle verifiche principalmente sui fatti gestionali dell’esercizio al fine di accertare il grado di affidabilità dei controlli insiti nelle procedure e conseguentemente di valutare la possibilità di errori ed irregolarità nel bilancio di fine esercizio;
c) verifica della corrispondenza tra il bilancio di esercizio della CNPADC e le risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti in conformità alle norme che li disciplinano;
d) eventuali ulteriori accertamenti necessari ad esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul
bilancio d’esercizio della CNPADC;
e) ogni altro adempimento, quando il relativo obbligo è posto dalla legge in capo al soggetto che effettua il controllo contabile, previsto dalla normativa vigente nell’arco di tutta la durata dell’incarico in tema di responsabilità del revisore dei conti.
Nel corso di ciascun anno di esercizio la CNPADC si riserva la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza del servizio reso alle prescrizioni tecniche. Al riguardo, l’Aggiudicatario si impegna a produrre i timesheet delle risorse impiegate nell’esecuzione del servizio con descrizione sintetica dell’attività svolta. Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati, la CNPADC potrà richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto.
2) Tempi di esecuzione degli interventi di revisione
Gli interventi di revisione saranno programmati sulla base delle ragionevoli esigenze della Direzione Amministrativa della CNPADC, che rende disponibile in tempo utile la documentazione da esaminare.
Il servizio, per ogni anno, si dovrà articolare nelle seguenti fasi:
• almeno tre interventi atti alla verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
• due interventi, interinale e finale, volti alla revisione del bilancio d’esercizio.
I tempi di svolgimento delle verifiche periodiche potranno coincidere parzialmente con le fasi della revisione del bilancio. Di conseguenza, alcune informazioni e alcuni dati potranno avere comune utilità per le finalità sia delle verifiche periodiche sia del procedimento revisionale del bilancio.
A tal fine la Direzione Amministrativa comunicherà le date entro le quali dovranno essere presentate le relazioni finali di revisione.
La CNPADC avrà cura di fornire tutta la collaborazione, l’assistenza ed il supporto necessario ed utile al corretto e puntuale svolgimento del Contratto, nonché l’accesso sorvegliato al personale incaricato alle banche dati e al centro elaborazione dati.
3) Circostanze eccezionali o imprevedibili
Nel caso dovessero presentarsi circostanze eccezionali o imprevedibili, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo, variazioni significative nella struttura ed attività della CNPADC o specifiche situazioni che necessitano di approfondimento di natura tecnica, istituzioni di patrimonio destinati ad uno specifico affare, cambiamenti normativi, cambiamenti di principi contabili e/o di revisione, oppure altre circostanze ad oggi non prevedibili che rendano necessario l’impiego dei tempi superiori a quanto fissato dal Contratto, l’Aggiudicatario dovrà avere premura di informare la CNPADC di quali attività non previste da Contratto occorre intraprendere e quantificarne i relativi importi.
4) Il servizio deve essere effettuato tenendo presente:
a) Principi di revisione
• L’Aggiudicatario produrrà una descrizione sintetica degli aspetti fondamentali delle procedure e dei principi di revisione.
• L’esame del bilancio consuntivo sarà svolto in conformità ai principi di revisione ISA Italia elaborati ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 39/10, nonché ad ulteriori successive modifiche e/o interpretazioni.
• Qualora, al termine delle verifiche, dovessero emergere tali carenze, la Società aggiudicataria dovrà produrre una relazione chiamata “Lettera Suggerimenti” indirizzata alla Direzione Amministrativa ed in copia Direzione Generale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, contenente le principali carenze relative alla struttura e all’operatività dei sistemi contabile e di controllo interno dell’Ente.
b) Principi Contabili
• I principi contabili cui la Società aggiudicataria dovrà fare riferimento per la interpretazione e la integrazione delle norme di legge che disciplinano la redazione del bilancio saranno quelli emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità. In assenza di una specifica normativa per gli Enti previdenziali privatizzati i dettami vigenti sono opportunamente adattati alla tipicità della Cassa in qualità di Ente di previdenza.
5) Responsabilità della redazione del bilancio consuntivo
• La responsabilità della redazione del bilancio consuntivo, della correttezza delle informazioni in esso contenute, nonché della regolare tenuta delle scritture contabili, dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e dell’integrità del patrimonio sociale compete alla CNPADC.
6) Verifiche periodiche
• A seguito dello svolgimento di almeno tre verifiche periodiche annuali, aventi ad oggetto la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, sarà cura del soggetto incaricato della Revisione emettere una relazione semestrale circa gli esiti delle verifiche effettuate.
Fra le attività richieste è da includersi la verifica del rispetto dei termini di pagamento
di cui al D.lgs. 231/2002 e della relativa comunicazione al Sistema di Piattaforma di Crediti Commerciali (PCC).
7) Report semestrale
• Report semestrale da presentare al Direttore Ammnistrativo e in copia al Direttore Generale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale riepilogativo dell’attività svolta e delle verifiche periodiche richieste.
A tal fine, il Revisore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto - secondo la dichiarazione delle ore stimate contenuta nell’Offerta Tecnica (che deve in ogni caso essere compreso nel seguente intervallo 1100-1500 ore) - a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali.
Il Revisore dichiara e garantisce comprovata esperienza nelle attività oggetto del presente Contratto. Il Revisore, inoltre, dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi richiesti dalla CNPADC e di quelli migliorativi eventualmente offerti nonché garantisce e dichiara, altresì, che l’attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
Per le attività oggetto del presente Contratto il Revisore mette a disposizione della CNPADC un team (“Team di Revisione”) composto dalle seguenti figure professionali:
[ ];
[ ];
[ ];
[ ];
[ ] sarà responsabile/coordinatore delle attività del presente Contratto e fornirà a tal fine ogni recapito utile per ricevere le richieste del personale e degli Uffici della CNPADC. Resta inteso che il Revisore risponde delle prestazioni eventualmente eseguite dal responsabile/coordinatore e dal team di professionisti messo a disposizione della CNPADC rimanendo, nei confronti della CNPADC, l’unico interlocutore e responsabile.
L’Aggiudicatario si obbliga, nel corso dello svolgimento del Servizio, a mantenere la medesima composizione del Team di Revisione, in termini di profili e qualifiche professionali, presentati in sede di gara, nell’ambito dell’offerta tecnica.
L’Aggiudicatario si impegna a produrre i timesheet delle risorse impiegate nell’esecuzione del servizio con descrizione sintetica dell’attività svolta.
La CNPADC si riserva la facoltà di esprimere un giudizio qualitativo e quantitativo sulle attività svolte dal Team di Revisione; qualora la CNPADC riscontri una non conformità dell’Aggiudicatario ai propri standard qualitativi potrà richiedere la sostituzione di uno o più risorse del gruppo dandone adeguata motivazione.
La CNPADC potrà verificare e valutare in ogni momento l’adeguatezza del Team di revisione anche controllando, a campione, la veridicità di quanto riportato nei curricula dei suoi componenti nonché – ove applicabile - la regolarità contributiva del singolo soggetto componente il Team di Revisione, presso l’ente previdenziale di appartenenza. Nel caso in cui il certificato di regolarità contributiva del singolo componente il Team di Revisione non risulti “regolare”, la CNPADC si riserva la facoltà di richiedere al Responsabile dei servizi di sostituire il medesimo con altro soggetto avente i medesimi requisiti professionali.
L’Aggiudicatario garantisce che impiegherà per l’erogazione del Servizio tutte le risorse indicate nel Team di Revisione proposto in sede di offerta , e comunque, anche in caso di sostituzioni o integrazioni, impiegherà soggetti che possiedono i requisiti espressi nel Capitolato e caratteristiche tecnico-professionali equivalenti a quelle presentate in fase di Offerta, previa comunicazione (corredata del curriculum vitae della risorsa) alla CNPADC almeno 5 giorni prima dell’inserimento della risorsa.
In particolare, l’Aggiudicatario, in ordine al Team di Revisione, si impegna a salvaguardare la CNPADC da eventuali perdite di know-how, nel caso in cui dovessero aver luogo avvicendamenti, prevedendo periodi di affiancamento alle risorse reintegrate.
Per il personale ritenuto inadeguato, qualunque sia il ruolo ed il servizio per il quale è impiegato, la CNPADC procede alla richiesta formale di sostituzione. I nuovi componenti devono, in ogni caso, possedere requisiti, ed esperienza professionale, equivalenti, o superiori, a quelli delle persone sostituite, da comprovare mediante la produzione del curriculum vitae di ognuno.
La CNPADC si riserva, altresì, il diritto di richiedere, in corso di esecuzione del Contratto, la messa a disposizione da parte dell’Aggiudicatario di competenze specifiche in relazione ad ulteriori tematiche, prodotti, sistemi e metodologie.
Il Revisore, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a far rispettare le disposizioni del presente Contratto anche ai propri collaboratori.
Il Revisore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alla CNPADC di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del Contratto.
Ai fini del corretto svolgimento del presente Contratto, il Revisore si impegna, tra l’altro, a:
• garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CNPADC, nonché il Collegio Sindacale e l’Organismo di Vigilanza di quest’ultima, al fine di illustrare e verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto del Contratto;
• assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di lavoro a tutte le riunioni o incontri che si dovessero rendere necessari o opportuni nello svolgimento del Contratto;
• dare tempestiva e dettagliata informativa alla CNPADC circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto del Contratto ed eccedente il livello dei
compensi concordato.
Al fine di consentire al Revisore di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, la CNPADC - tramite le proprie strutture - si rende disponibile a fornire tutte le informazioni e la documentazione disponibili che possano essere ragionevolmente richieste, necessarie o utili per consentire al Revisore di adempiere alle obbligazioni assunte con il presente Contratto.
ART. 5 – RECESSO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i. la CNPADC ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari da comunicarsi al Revisore con PEC, previo il pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Il decimo dell’importo del Contratto non eseguito è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto, e l’ammontare netto della prestazione eseguita.
Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, co. 4-ter e 92, co. 4 del D. Lgs. 159/2011.
In tale ipotesi, il Revisore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
(I) qualora sia stato depositato contro il Revisore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Revisore;
(II) qualora il Revisore perda i requisiti minimi richiesti dalla Lex specialis di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Revisore medesimo;
(III) qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Revisore siano condannati, con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
(IV) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Dalla data di efficacia del recesso, il Revisore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Cassa.
In ogni caso di recesso della Cassa, il Revisore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
ART. 6 – CORRISPETTIVO, PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il corrispettivo da corrispondere all’Aggiudicatario del Servizio è pari a € [ ] (euro: [ ]) al netto di IVA ed oneri di legge di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Detto importo è comprensivo di qualsiasi compenso dovuto per il Servizio, ed ogni onere spesa e/o costo eventuale relativo all’esecuzione dello stesso.
La CNPADC provvederà al pagamento in tranches annuali, a mezzo bonifico bancario - sul conto corrente comunicato dall’Aggiudicatario alla CNPADC nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 - entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture elettroniche.
Le Parti danno atto che la CNPADC, in qualità di Ente di previdenza obbligatoria ancorché di diritto privato, è soggetta alle disposizioni normative previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici, nonché dal DL 24 Aprile 2017 n 50, art. 1, in materia IVA e di scissione dei pagamenti (split payment).
Saranno, pertanto, respinte sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.
Fermo restando le disposizioni di cui al DPR n. 633/72 nonché quanto previsto dal D. Lgs.
n. 50/2016 ss. mm. ii., la CNPADC invierà autorizzazione all’emissione della fattura elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [ ] e solo a seguito del positivo esito dell’istruttoria condotta sulla:
• corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto;
• validità dei documenti richiesti e presentati;
• regolarità contributiva dell’Aggiudicatario;
• regolarità contributiva di tutti i professionisti, collaboratori xxx inclusi i partner ed i manager della società appartenenti all’Albo e/o iscritti alla CNPADC.
La corretta compilazione della Fattura elettronica dovrà contenere oltre gli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:
✓ il numero CIG (riportato nel presente Contratto);
✓ IVA in regime di scissione dei pagamenti (codice “S”);
✓ Il numero dell’ordinativo (OdA) comunicato nel documento di trasmissione del Contratto d’appalto.
✓ Codice Univoco Ufficio: 3WE0OP;
✓ Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
✓ Descrizione unità organizzativa: Direzione Amministrazione.
L’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx è messo a disposizione dalla CNPADC per l’invio di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.
Il Revisore dichiara e garantisce che il predetto conto deve intendersi come conto dedicato anche non in via esclusiva, nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136; a tale fine il Revisore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
A. Trattamento dei dati personali
In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo “Regolamento UE”), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo “Codice Privacy”), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente Contratto ed in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d’ora, nel caso in cui, per l’esecuzione del presente Contratto, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell’altra Parte, a farsi designare da quest’ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell’art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Contratto. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del presente Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell’art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Contratto, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.
Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché́ i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività̀ di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità̀ strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità̀ con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.
Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il Revisore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della CNPADC nella sezione dedicato alla trasparenza.
Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del Contratto e dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.
Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la CNPADC, potrà dichiarare risolta automaticamente il Contratto, fermo restando che il Revisore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla CNPADC.
B. Obblighi di riservatezza
Ai sensi del presente Contratto, per “Informazione Confidenziale” si intende qualsiasi informazione comunicata da CNPADC (la “Parte Comunicante”) al Revisore (la “Parte Ricevente”) e non accessibile al pubblico o a cui Parte Ricevente possa avere accesso in virtù del Contratto e/o delle singole richieste dovessero essere avanzata da una Parte nei confronti dell’altra in relazione all’esecuzione del Contratto stesso.
La Parte Ricevente dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle Informazioni Confidenziali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le Informazioni Confidenziali da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione.
In particolare, la Parte Ricevente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, in capo alla Parte Ricevente relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
La Parte Xxxxxxxxx dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e cooperare con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti di terzi per difendere i propri diritti.
Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo.
Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Xxxxxxxxx si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con
CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti.
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.
La Parte Xxxxxxxxx si impegna a fare sottoscrivere a tutti coloro che presteranno la propria attività professionale in relazione al Contratto un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo segreto sull’oggetto della loro attività nonché sulle informazioni relative a CNPADC e/o aI Contratto.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC.
Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.
ART. 8 – CONFLITTO DI INTERESSI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, per patto espresso ed essenziale, anche ai fini della legge n. 190/2012, il Revisore dichiara che nello svolgimento delle relative attività non sussiste alcun conflitto di interessi, impegnandosi a comunicare preventivamente e, comunque, con la massima tempestività, l'eventuale insorgere di situazioni che possa porsi in conflitto di interesse.
Dichiara altresì di essere indipendente rispetto alla Cassa in conformità alle norme ed ai principi di etica ed indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.
ART. 9 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA
Cauzione definitiva - A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente Contratto, il Revisore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di € [ ] (euro: [ ] /00), mediante la stipula di una garanzia definitiva rilasciata in data [ ] da [ ].
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Cassa verso il Revisore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e su istanza scritta del Revisore.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, il Revisore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
Il Revisore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto.
Polizza assicurativa - Il Revisore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione dalla Cassa, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale della Cassa.
Il Revisore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsiasi natura, materiale o immateriale, diretto e indiretto, derivante e/o connesso, causato da parte dei propri dipendenti a persone o beni, tanto del Revisore stesso quanto della Cassa e/o di terzi e/o collaboratori, nonché ai loro beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, in virtù dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
A tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento del danno, il Revisore è coperto da specifica polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività tipica di revisione contabile e pertanto produce Polizza assicurativa n. [
] stipulata con la Compagnia [ ] a copertura dell’attività, non inferiore a € 20.000.000,00. (euro ventimilioni/00).
Il Revisore si obbliga a comunicare prontamente gli estremi della copertura assicurativa al suo rinnovo. Qualora il Revisore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subìto.
ART. 10 – PENALI E CONFLITTO DI INTERESSE
In caso di mancato o inesatto adempimento, da parte del Revisore, delle obbligazioni nascenti dal Contratto, la CNPADC si riserva la facoltà di applicare le seguenti penali nei confronti del Revisore medesimo:
• per ogni giorno lavorativo di ritardo ovvero nel caso di ritardi o scostamenti rispetto a quanto comunicato, così come previsto al paragrafo “Tempi di esecuzione degli interventi di revisione” di cui all’art. 3, punto 2 del Capitolato, non imputabile alla CNPADC o a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini tutti stabiliti nel presente Contratto, la CNPADC applicherà una penale pari ad €. 500,00, (euro cinquecento/00) salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
Ai fini dell’applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Revisore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nei suoi allegati e da quanto indicato dal Revisore in Offerta Tecnica; in tali casi la CNPADC applicherà al Revisore
le predette penali sino al momento in cui le attività e i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto dalla CNPADC al Revisore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Revisore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni alla CNPADC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile della CNPADC, ovvero non siano presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate al Revisore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
La CNPADC potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Revisore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Revisore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Revisore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
La CNPADC potrà applicare al Revisore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale; il Revisore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della CNPADC a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto.
In ogni caso di responsabilità o inadempienza del Revisore, oltre alle penalità previste, resta salvo il diritto della CNPADC al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Qualora venisse accertata la sussistenza di un conflitto di interesse del Revisore nei confronti della CNPADC connesso con lo svolgimento di precedenti o contestuali incarichi in favore di soggetti terzi ovvero qualora il Revisore non comunichi tempestivamente alla CNPADC l'insorgere di eventuali potenziali conflitti di interesse, verrà applicata una penale in misura fissa pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto contrattuale e verrà disposta la risoluzione ipso iure del Contratto fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
ART. 11 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Trova applicazione quanto disposto dall’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s. m. i.
Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 c.c. dalla CNPADC per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite nel presente Contratto e/o per gravi ritardi e sospensioni e/o esecuzioni parziali o intempestive delle attività affidate o qualora il Revisore non ottemperi alle indicazioni impartite dalla CNPADC per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente Contratto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale, il presente Contratto s’intenderà risolto di diritto e in danno al Revisore, con il diritto da parte della Cassa di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita,
e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Revisore per il risarcimento del danno.
In ogni caso, si conviene che la Cassa potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Revisore tramite PEC e senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, il presente Contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:
a) dopo tre inadempienze, contestate tramite raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, in ordine alla corretta e regolare esecuzione del servizio;
b) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, ivi incluse l’esecuzione parziale o intempestiva del Servizio, non eliminate in seguito a diffida formale da parte del Committente;
c) raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale;
d) violazione dell’obbligo di riservatezza;
e) cessione totale o parziale del Contratto (art. 12);
f) frode;
g) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
h) violazione degli obblighi definitivamente accertati previsti in materia di tutela dei lavoratori, tra cui gravi e ripetute violazioni delle norme in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
i) perdita del possesso dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi antimafia; al riguardo l’Aggiudicatario prende atto che l’affidamento è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione dell’Aggiudicatario, nonché dei componenti del team di Revisione , non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
j) esito negativo della certificazione di qualità ad opera del MEF ed applicazione delle connesse sanzioni ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, come emendato dal D. Lgs. n. 135/2016 e ss. mm. ii.;
k) perdita dei requisiti di ordine generale e morale, nonché dei requisiti speciali di cui all’art. art. 80 e ss. del D. Lgs. 50/2016, autocertificati in sede di presentazione dell’offerta e comprovati in esito all’aggiudicazione definitiva;
l) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto;
m) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Cassa;
n) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive, o misure cautelari, di cui al D. Lgs.
n. 231/01, che impediscano all’Aggiudicatario di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
o) intervenuta emanazione nei confronti dell’Aggiudicatario di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una, o più, misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento dell'appalto.
La risoluzione si verifica di diritto quando la CNPADC dichiari al Revisore, a mezzo raccomandata A.R. o PEC che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell’art. 1456 c.c.
In tali casi è esclusa qualunque responsabilità della CNPADC nei confronti del Revisore il quale, a richiesta della CNPADC, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti.
In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la CNPADC ha diritto di escutere la cauzione prestata; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo. In ogni caso, è fatto salvo il diritto della CNPADC al risarcimento di ogni ulteriore danno.
Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto da parte della CNPADC saranno oggetto di segnalazione dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
L’Aggiudicatario si impegna a comunicare immediatamente alla CNPADC:
a) l’eventuale istituzione di procedimenti penali, successivamente alla stipula del Contratto, o l’eventuale emanazione di provvedimenti penali provvisori o definitivi nei riguardi dell’Aggiudicatario stesso, ovvero del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione ovvero dei componenti del Team di Revisione;
b) eventuali sanzioni applicabili ai sensi del D. Lgs. n. 39/2010, come emendato dal
D. Lgs. n. 135/2016 e ss. mm. ii, a valle di esito negativo della certificazione di qualità ad opera del MEF.
Le Parti, concordemente, inoltre, convengono che il presente Contratto potrà essere risolto anticipatamente ad iniziativa della CNPADC, nel caso in cui si ritenesse superato l’oggetto del presente Contratto e/o si ritenesse opportuno ricorrere ad altre e diverse forme di collaborazione o richiedere la sospensione del servizio. In tale eventualità, la CNPADC sarà tenuta a corrispondere al Revisore, che dichiara di aver tenuto conto di tale possibile evenienza nella formulazione dell’offerta presentata, il corrispettivo per la prestazione sino a quel momento svolta. In tale eventualità verranno corrisposti al Revisore i compensi previsti in proporzione alle prestazioni effettivamente svolte, previa presentazione di una Relazione Tecnica sull’attività e l’emissione della regolare fattura.
ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE
In ragione del carattere riservato dell'oggetto del presente affidamento, al Revisore è fatto
assoluto divieto di cedere a terzi in tutto o in parte il Contratto o i diritti o gli obblighi che ne derivano, se non previo consenso scritto della CNPADC.
ART. 13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO, RESPONSABILE DEL CONTRATTO E PREPOSTO PER LA SICUREZZA
Il Responsabile unico del procedimento è individuato nella persona di [ ].
Il Responsabile del Contratto individuato è [ ] nominato dal Revisore quale referente responsabile nei confronti della CNPADC per l’esecuzione del presente Contratto. Il Responsabile del Servizio è il responsabile delle attività contrattuali a cui la CNPADC stessa farà riferimento per ogni aspetto riguardante l’esecuzione delle attività contrattuali.
Lo stesso Responsabile del Servizio - dietro apposita richiesta della CNPADC - fornirà prontamente l’ammontare delle ore effettivamente rese dal Team di Revisione nell’ambito del servizio oggetto del Contratto.
Ai sensi dell’art. 26, c. 8-bis del D. Lgs. 81/08 e s. m. i. si indicano di seguito i nominativi del personale che svolge funzioni di preposto [ ].
ART. 14 – LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE
Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana.
Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause, nonché in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.
ART. 15 – MODIFICHE CONTRATTUALI
Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto
Le Parti dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Ad ogni modo qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. Inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per l’effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
ART. 16 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
Il Revisore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, il Revisore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs.
81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
Il Revisore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Il Revisore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Revisore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. lgs n. 50/2016 s. m. i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Aggiudicatario impiegato nell’esecuzione del Contratto, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In ogni caso sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’Aggiudicatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Aggiudicatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi del citato articolo 105.
Il Revisore si assume l’onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della Xxxxx, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavori, che prevedono il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.
ART. 17 – CODICE ETICO DELLA CNPADC - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001
CNPADC si è dotata di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 (“Modello”), definito attenendosi agli standard di controllo indicati dal D.Lgs 231/01 (“Decreto”) e dalle best practice di riferimento, anche al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo Decreto.
Il Revisore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver acquisito, da parte di CNPADC, la disponibilità, in relazione al presente Contratto, di copia del Codice Etico, pubblicato nel sito web di CNPADC, e delle Sezioni dei protocolli comportamentali e/o delle procedure aziendali inerenti alle attività da svolgere, nonché della “Policy in materia di sponsorizzazioni, omaggi, liberalità, ospitalità e intrattenimenti”.
Il Revisore dichiara inoltre di non essere soggetto ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a suo carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza di rapporto, il Revisore dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva comunicazione a CNPADC, che valuterà l’adozione delle opportune misure di tutela, fra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente cagionati alla Cassa.
Il Revisore si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme alla normativa di cui al D. Lgs. 231/01 ed alle disposizioni, ai principi, alle regole di comportamento ed ai valori indicati nei documenti come sopra resi disponibili. In quest'ambito, si obbliga più in particolare (i) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di CNPADC; (ii) a far osservare ai soggetti che operano in suo conto, nell’ambito dell’esecuzione del presente Contratto, le disposizioni del D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel Codice Etico e negli altri documenti che gli saranno messi a disposizione; (iii) a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento che possa esporre CNPADC al rischio dell’applicazione delle sanzioni previste dal Decreto o da cui possa comunque derivare una responsabilità di CNPADC sulla base di quest’ultimo.
Il Revisore si impegna infine ad informare immediatamente e direttamente l’Organismo di Vigilanza di CNPADC (xxx@xxxxxx.xx) nel caso in cui venga a conoscenza di condotte illecite di richieste effettuate da personale di CNPADC che potrebbero determinare una violazione delle disposizioni ex D. Lgs. 231/01, del Codice Etico o del Modello. L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni. Il Revisore dichiara altresì:
• di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti della norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione (di seguito “SGPC”);
• di aver preso visione della “Politica per la prevenzione della corruzione”, la quale è pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione;
• di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella “Politica per la prevenzione della corruzione” ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce;
• di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I ‘attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione della normativa di cui sopra, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
ART. 18 – ANTIMAFIA E CONDIZIONE PARTICOLARE DI RISOLUZIONE
Il Revisore prende atto che l’affidamento del servizio è subordinato all’integrale ed
assoluto rispetto della vigente normativa antimafia disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258; in particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell’organo di amministrazione del Revisore stesso, non dovranno essere stati emessi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongono misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenza di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Il Revisore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, che ove, nel corso di durata del presente Contratto, fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente punto, il Contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà della Cassa di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
Il presente Contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dal Revisore e dall’antimafia prefettizia; in tale ipotesi, il Contratto si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata o periodica e la Cassa avrà la facoltà di incamerare la cauzione; resta salvo il diritto della Cassa al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 19 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE DELLA CNPADC
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, il software e il know-how che siano di proprietà della Cassa o che siano stati al medesimo concessi in licenza, utilizzati per lo svolgimento delle funzioni aziendali alla data di inizio di validità del presente atto e/o sviluppati o acquisiti dalla Cassa successivamente in relazione alla fornitura dei servizi, rimarranno di proprietà della stessa.
Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Revisore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Cassa che potrà, quindi, disporne la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali, previo consenso scritto da parte del Revisore che non potrà - in ogni caso - essere irragionevolmente negato.
Tutta la documentazione creata o predisposta dal Revisore nell’esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Cassa.
In caso di inadempimento da parte del Revisore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Cassa avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.
ART. 20 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Il presente Contratto è soggetto ad imposta di bollo e imposta di registro, ai sensi del
D.P.R. 131 del 1986 e del D.P.R. 642/1972.
Sono a carico del Revisore tutte le spese del Contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’I.V.A.
ART. 21 – NORMATIVA ANTICORRUZIONE
Il Revisore dichiara, di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti della norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione (di seguito “SGPC”); di aver preso visione della “Politica per la prevenzione della corruzione”, la quale è pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione; di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella “Politica per la prevenzione della corruzione” ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce; di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e I ‘attività svolta, e a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell’avvenuta comunicazione.
La violazione della normativa di cui sopra, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere la presente Convenzione, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.
per la CNPADC per il Revisore
(Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxx) ( )
X.xx digitalmente X.xx digitalmente
Il Revisore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere considerato in maniera particolareggiata quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito riportate.
Art. 1 - Valore delle premesse, degli allegati - Norme regolatrici e criterio di prevalenza Art. 4. - Modalità di esecuzione; Art. 7 – Trattamento dei dati personali e riservatezza; Art. 9 - Cauzione definitiva e Polizza Assicurativa; Art. 10 - Penali e conflitto di interesse; Art. 11 - Risoluzione e Clausola risolutiva espressa; Art. 12 - Divieto di cessione; Art. 15
- Modifiche contrattuali; Art. 17 - Codice Etico della CNPADC – Modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001; Art. 19 – Proprietà intellettuale della CNPADC; Art. 21 – Normativa Anticorruzione
per Il Revisore
( )
X.xx digitalmente