Comune di BENETUTTI (Prov. SS)
Comune di BENETUTTI (Prov. SS)
SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA.
Bando di gara con la procedura aperta in applicazione del principio del prezzo più basso e approvazione Capitolato.
N. 447
Data 07.07.2009
L’anno duemilanove, il giorno SETTE, del mese LUGLIO, nel proprio ufficio; (Ai fini del presente atto:
- per «CODICE DEI CONTRATTI» si indente il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»,
emanato con X.Xxx. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
- per “Legge Regionale” si intende la “Legge della Regione Autonoma della Sardegna 7 agosto 2007, n.5”)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Vista la propria precedente determinazione n. 446, in data 07.07.2009 , con la quale venivano individuati gli elementi del contratto ed i criteri per l’affidamento della gestione del servizio:
(CIG) 034275418C
SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il regolamento comunale per la organizzazione generale degli uffici e dei servizi; Visto il regolamento comunale sui contratti;
Visto il codice dei contratti; Vista la L.R. 7 agosto 2007, n.5;
D E T E R M I N A E R E N D E N O T O
In esecuzione della precedente determinazione n.446, in data 07.07.2009, è indetta una gara di appalto per l’affidamento del servizio come meglio di seguito descritto:
N.D. | Rif. all’ allegato IX | |||||
1 | 1 | Amministrazione aggiudicatrice | Comune di BENETUTTI - x.xx Cocco Ortu n.76 - C.A.P. 07010 Tel.000-0000000 -Fax 000-000000 indirizzo elettronico x.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx | |||
2 | 3 | Procedura di aggiudicazione (Art. 17 della L.R. n.5/2007) | Procedura aperta. In applicazione del disposto dell’art. 20, comma 8, della L.R. n.5/2007 , sono automaticamente escluse dalla gara le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 20, c.7 della stessa L.R.. | |||
3 | 4 | Forma dell’appalto (Art. 18 DELLA l..r. N.5/2007) | In applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo del corrispettivo posto a base di gara. | |||
4 | 5 | Oggetto dell’appalto Durata Luogo di prestazione | SERVIZIO MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA dal 1°.10.2009 al 31.05.2010 e dal 1°.10.2010 al 31.05.2011 XXX XXXXX XXXXXX | |||
0 | 6c | Categoria del servizio e sua descrizione (All. II, L.R. n.5/2007)) | Categoria = Descrizione del servizio: MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA ..................................................................................................................... | |||
Altri elementi del contratto | TOT.PASTI presunti | Prezzo a base d‘asta IVA inclusa | Importo presunto IVA inclusa | |||
................................................................................. ................................................................................. | .............. .............. | 25.000 .................... | € 03,36 .................... | € 84.000,00 ................................ | ||
N.D. | Rif. all’ allegato IX | |||||
6 | 6.c | Eventuale rinnovo del contratto | = | |||
7 | 6.c | Indicazione eventuale del nome e della qualifica professionale delle persone incaricate della prestazione del servizio | ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... ..................................................................................................................... |
8 | 11 | Servizio presso il quale possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari | X Comune Sportello dei contratti di BENETUTTI – x.xx Cocco Ortu n.76 – Telefono 000-0000000 Fax 000-000000 Indirizzo elettronico x.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx Termine ultimo per la presentazione di tale domanda 27.08.2009 Importi da pagare: = Modalità di pagamento: = |
9 | / | Soggetti ammessi alla gara Requisiti generali Avvalimento (art.31 della L.R. n.5/2007) | Sono ammessi alla gara i soggetti previsti dall’art. 34 del codice dei contratti, aventi i requisiti di cui ai successivi artt. 35, 36, 37, 38, 39 . Il concorrente, in relazione al combinato disposto dell’art. 24, c.3 della Legge Regionale, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra il concorrente allega, pena la esclusione, la documentazione prescritta dal richiamato articolo 49 del codice dei contratti. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art.2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. |
10 | / | Specifiche tecniche (Art. 10 della L.R. n.5/2007)) | Con riferimento al Capitolato Speciale d’Appalto – Disciplina del servizio |
11 | / | Disciplinare di gara | Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alla modalità: di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto sono visibili Presso i servizi demografici durante l’orario d’ufficio. - presso la Regione Autonoma della Sardegna al sito xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx - presso il “Bollettino degli Appalti in Sardegna” – Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx 00/X – Fax-Tel.(079) 214410 – 00000 XXXXXXX – xxxxxxx@xxx.xx |
12 | / | Capacità economica e finanziaria richiesta (Art. 27 della L.R. n.5/2007)) | La dimostrazione della capacità economica e finanziaria può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: a) idonea dichiarazione bancaria rapportata all’ammontare della somma a base d’asta; b) dichiarazione contenente estratto del bilancio dell’impresa relativo all’ultimo esercizio approvato; c) dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. L’estratto di cui alla lettera b) e la dichiarazione di cui alla lettera c) dovranno essere redatte sotto la forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 |
N.D. | Rif. all’ allegato IX | ||
La capacità tecnica e professionale dovrà essere dimostrata mediante | |||
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al d.P.R. 28.12.2000, n. | |||
13 | / | Capacità tecnica e professionale (Art. 42 del codice dei contratti) | 445 e successive modificazioni contenente gli elementi di cui all’art. 28 comma 2, della L.R. n.5/2007. Ai sensi dell’art.25, comma 4, della Legge Regionale, il concorrente |
deve, inoltre: | |||
- se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, |
dimostrare la sua iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, o nel registro delle Commissioni provinciali per l’artigianato; - se cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia, comprovare, mediante dichiarazione giurata o certificato, l’iscrizione in uno dei registri commerciali o professionali come precisati negli allegati VI A, VI B, VI C; | |||
14 | / | Subappalto (Art. 118, del codice dei contratti e art.58 della L.R. n.5/2007) | Il concorrente deve indicare la quota di appalto che intende eventualmente, subappaltare. |
15 | 12.a | Termine ultimo di ricezione delle offerte (Art. 22, c. 19 della L.R. n.5/2007) | I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 27.08.2009 all’indirizzo di cui al precedente punto 1. |
16 | 12.d | Lingua o lingue in cui devono essere redatte | In lingua italiana. |
17 | 13.a | Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte | Sono ammesse all’apertura delle buste contenenti le offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ammessi, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. |
18 | 13.b | Apertura delle buste contenenti le offerte | Prima seduta pubblica presso il COMUNE DI BENETUTTI, alle ore 12.00 del giorno 28.08. 2009 Seconda seduta pubblica presso la medesima sede alle ore 12.00 del giorno che sarà comunicato ai concorrenti ammessi mediante fax inviato con cinque giorni di anticipo sulla data della seduta. |
19 | 14 | Garanzia a corredo delle offerte (Art. 54, c.1 della L.R. n.5/2007) | La cauzione provvisoria non è dovuta per l’affidamento di appalti di forniture e servizi di importo inferiore a euro 211.000 L’offerta è corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. |
20 | 15 | Modalità di finanziamento | Il servizio è finanziato con i mezzi ordinari di bilancio. |
21 | 15 | Modalità dei pagamenti | Sono disciplinate dall’art. 10 del Capitolato Speciale. |
22 | 21 | Vincolo all’offerta (Art. 45, c.1 della L.R. n.5/2007) | L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta giorni dalla data di presentazione. |
23 | / | Fallimento dell’esecutore | In caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento, trova applicazione l’art. 140 del codice dei contratti. |
Inoltre
Visto quanto precede
Il Responsabile del procedimento unico
DETERMINA
Di dare atto che non si verificano le condizioni per ricorrere a quanto stabilito dall’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per i servizi compresi nelle convenzioni quadro definite dalla CONSIP
s.p.a. e che perciò non sono stati utilizzati, come limite massimo, i parametri di qualità e di prezzo per l’acquisto di servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
Per quanto non previsto nel presente bando trovano applicazione le norme di cui alla L.R. n.5/2007 il codice dei i contratti e le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.
Timbro
Il responsabile del procedimento unico
Xxx.Xxxxxx Xxxxxxxxx
N°...................................
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)
Il sottoscritto responsabile del servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d’ufficio,
A T T E S T A
che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124, c. 1, del
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 07.07.2009, al 07.07.2009
Dalla residenza comunale, lì 7.7.2009
Timbro
Il responsabile del servizio
D.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNE DI BENETUTTI (SS)
(timbro lineare dell’ente)
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI:
MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
NORME GENERALI
(Ai fini del presente atto:
– per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con X.Xxx. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
– per «LEGGE REGIONALE» si intende la “Legge della Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0 agosto 2007, n. 5”).
Timbro
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Xxx.Xxxxxx Xxxxxxxxx
Cod. 8530SA.29.a
Grafiche E. GASPARI - Morciano di R.
S O M M A R I O
CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
Art. 2 – Durata e valore del contratto Art. 3 – Nomenclatura
CAPO II – GARANZIE E ASSICURAZIONE
Art. 4 – Cauzione provvisoria Art. 5 – Cauzione definitiva
CAPO III – CONTRATTO
Art. 6 – Domicilio dell’appaltatore
Art. 7 – Conoscenza delle condizioni di appalto
Art. 8 – Osservanza di leggi, regolamenti e del capitolato speciale di appalto Art. 9 – Disciplina del subappalto
Art. 10 – Pagamenti Art. 11 – Recesso
Art. 12 – Risoluzione del contratto
CAPO IV – NORME DI SICUREZZA
Art. 13 – Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 14 – Norme di sicurezza generali
CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI
Art. 15 – Transazione Art. 16 – Arbitrato
Art. 17 – Interruzione del servizio
Art. 18 – Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore
Art. 19 – Accesso agli atti e divieto di divulgazione Art. 20 – Spese e tasse
Art. 21 – Adeguamento dei prezzi
CAPO I – OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO.
1. L’appalto ha per oggetto l’affidamento in gestione del servizio di:
MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
2. Il servizio di cui sopra ha le seguenti caratteristiche principali:
L’appaltatore, come meglio precisato nell’art.5 del Capitolato – Disciplina del Servizio – ha l’obbligo di preparare e cucinare in loco i pasti e somministrare gli stessi ai bambini della Scuola dell’Infanzia e Primaria.
Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO.
1. Il contratto ha la durata di anni DUE dal 1°.10. 2009,al 31.05.2010 e dal 1°.10.2010 al 31.05.2011 , ed un valore stimato complessivo di € 80.770,00, diconsi euro:
OTTANTAMILASETTECENTOSETTANTA/00
al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), calcolata in applicazione dell’art. 29 del codice dei contratti.
2. L’amministrazione comunale ha la facoltà di anticipare o ritardare, con un minimo di 60 giorni la decorrenza del contratto, con conseguente variazione della scadenza.
Art. 3 – NOMENCLATURA.
1. In relazione al combinato disposto:
– dell'art. 2, comma 2, lettera c) delle Legge Regionale
– dell'allegato II e dell'allegato IV, punto 6.c.
vengono individuati come dal prospetto che segue gli elementi relativi alla nomenclatura.
Categ orie | Denominazione | Numero di riferimento CPC | Numero di riferimento CPV | Importo presunto |
/// | /////////////////////////////// | /////// | /////////////////// | /////////// |
CAPO II – GARANZIE ED ASSICURAZIONE
Art. 4 – CAUZIONE PROVVISORIA. (Art. 54, commi 1 e 11 della legge regionale)
1. L’offerta è corredata da una garanzia, pari all’uno per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti con versamento sul c.c.p. == intestato a
========= con la seguente causale: “Cauzione provvisoria per l’appalto del servizio di:
//////////////////////////////
o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.
3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’eco-nomia e delle finanze.
4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’ope-ratività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. La garanzia deve avere validità di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
8. Il bando di gara o la lettera di invito alla gara indicherà l’esonero della cauzione provvisoria per gli appalti di importo inferiore a 211.000 euro. (L.R. n. 5/2007, art. 54, c.1).
Art. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA. (Art. 54, commi 2 e 4 della legge regionale)
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, che è svincolata per il 95 per cento dell’importo garantito all’approvazione della regolare esecuzione e per l residuo 5 per cento allo scadere del periodo di garanzia, quando previsto.
2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto.
5. Si applica il comma 7 del precedente art. 4.
CAPO III – CONTRATTO
Art. 6 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE.
1. L'appaltatore, ai fini dell’appalto della gestione del servizio deve eleggere domicilio nel territorio comunale, anche presso lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, che debbono dare il loro consenso.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art. 7 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.
1. L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, la possibilità di poter utilizzare prodotti locali in rapporto ai requisiti richiesti, l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l’appalto, anche in relazione ai prezzi offerti.
2. A tal fine l’impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto, contestualmente all’offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall’invito per la partecipazione alla gara.
Art. 8 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.
1. L’appalto è regolato - oltre che dalle norme del presente capitolato speciale - anche dal Codice dei Contratti e da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti ivi compresi quelli comunali, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti in materia di appalto e di gestione di servizi.
2. L’appaltatore - con la firma del contratto - dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all’osservanza delle stesse.
3. In particolare l’appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza:
a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l’esecuzione del contratto relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie del genere, la disoccupazione involontaria, agli assegni familiari, per combattere le malaria, sul lavoro delle donne e dei fanciulli, sull’assunzione della manodopera locale, degli invalidi di guerra, mutilati civili, orfani di guerra, sui disabili, ecc;
b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti autorità statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio, restando contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni - egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l’amministrazione appaltante, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del rapporto;
d) delle leggi in materia di lotta alla delinquenza mafiosa 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1982, n. 646, 23 dicembre 1982, n. 936, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, X.Xxx. 8 agosto 1994, n. 490, D.Lgs. 2 giugno 1998, n. 252 e loro successive modificazioni e integrazioni.
Art. 9 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO. (Art. 58, della legge regionale)
1. In relazione al disposto dell’art. 58 della legge regionale, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio il servizio. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che i concorrenti all’atto dell’offerta, abbiano indicato le parti del servizio che intendono subappaltare;
b) che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti prescritti per contrattare;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1990 n. 575, e successive modificazioni.
3. Nel bando di gara è previsto di corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei servizi dagli stessi eseguiti. I soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione la parte dei servizi eseguiti dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
4. L’impresa che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
5. L’esecuzione dei servizi affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Art. 10 – PAGAMENTI.
1. Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza di fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente liquidate dal responsabile del servizio.
2. I mandati dovranno essere emessi entro dieci giorni dal ricevimento delle fatture.
Art. 11 – RECESSO.
1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei servizi eseguiti e del valore dei beni utili esistenti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.
Art. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'assuntore del servizio sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al servizio, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
2. In relazione al disposto dell’art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:
a) mancato inizio del servizio appaltato alla data stabilita;
b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
c) interruzione non motivata del servizio.
3. Nel caso di risoluzione, l'assuntore ha diritto soltanto al pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
4. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.
CAPO IV – NORME DI SICUREZZA
Art. 13 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.
1. L’appaltatore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili a tutte le lavorazioni.
Art. 14 – NORME DI SICUREZZA GENERALI.
1. Il servizio appaltato deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'assuntore del servizio è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene.
3. L'assuntore del servizio predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'assuntore del servizio non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
CAPO V – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E NORME FINALI
Art. 15 – TRANSAZIONE.
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del presente contratto, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
Art. 16 – ARBITRATO.
1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono deferite ad arbitri.
2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.
Art. 17 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.
1. In caso di scioperi o di eventi che, per qualsiasi motivo, possano interrompere od influire, in maniera sostanziale sul normale espletamento del servizio, l’Amministrazione Comunale e/o Appaltatrice dovranno in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore.
2. Trovano applicazione le norme che disciplinano il rapporto in caso di sciopero.
Art. 18 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.
1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.
Art. 19 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.
1. L’accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall’art. 13 del codice dei contratti.
2. Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all’accesso le relazioni riservate del responsabile unico del procedimento.
Art. 20 – SPESE E TASSE.
1. Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto d’appalto, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell’assuntore.
Art. 21 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.
Alternativi
1. Non essendo il contratto ad esecuzione periodica o continuativa, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 115 del codice dei contratti.
1. In relazione al disposto dell'art. 115 del codice dei contratti, la revisione periodica dei prezzi viene così disciplinata:
1°Nessuna revisione può essere accordata per le variazione verificatesi dal giorno della stipula del contratto al 31 dicembre dello stesso anno.
2°Ai fini dell'adeguamento, in aumento o in diminuzione, si considerano le variazioni superiori al dieci per cento rilevate alla data del
30 giugno e del 31 dicembre di ogni anno successivo.
3°La richiesta di adeguamento dovrà essere notificata al comune esclusivamente a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 60 giorni dalla pubblicazione, nella gazzetta ufficiale, degli elenchi di cui all'art. 7, comma 5, del codice dei contratti e sarà relativa alle sole voci aventi una variazione superiore al 10% con esclusione della parte il cui ritardo sia imputabile all'assuntore.
4°I conguagli saranno erogati entro 60 giorni dall a richiesta.
5°Alle forniture successive saranno applicati i nu ovi prezzi.
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNE DI BENETUTTI (SS)
(timbro lineare dell’ente)
AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI:
MENSA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
(Ai fini del presente atto:
– per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con X.Xxx. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni;
– per «LEGGE REGIONALE» si intende la “Legge della Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx 0 agosto 2007, n. 5”).
Timbro
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Xxx.Xxxxxx Xxxxxxxxx
Cod. 8530SA.29.b
Grafiche E. GASPARI - Morciano di R.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
DISCIPLINA DEL SERVIZIO
ARTICOLO 1 OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto :
a) La preparazione dei pasti e la loro distribuzione agli alunni e docenti, la pulizia delle stoviglie, degli utensili, delle tovaglie e dei locali adibiti a mensa: I pasti verranno consumati alle ore 12,15. La durata del servizio è di 168 giorni circa. E’ prevista l’erogazione annua di circa 15.000 pasti per la scuola primaria e di 10.000 circa per la Scuola dell’infanzia.
b) La pulizia dei locali adibiti a mensa e relativi servizi ;
ARTICOLO 2 LOCALI ED ATTREZZATURE
I locali, impianti ed attrezzature occorrenti per l’esecuzione dell’appalto sono posti dal Comune nella disponibilità dell’affidatario del servizio, che dovrà corrispondere un canone mensile pari a € 300,00. Rimangono a carico dell’Ente le spese relative al consumo di energia elettrica e dell’acqua.
ARTICOLO 3 MODALITA’ DELL’APPALTO
L’appalto sarà conferito a mezzo di formale gara di asta pubblica. Il prezzo a base d’asta viene fissato in € 3,36 (IVA al 4% inclusa) a pasto soggetto a ribasso percentuale. Non sono ammesse offerte in aumento.
Si farà luogo all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta.
ARTICOLO 4 DURATA DEL CONTRATTO.
L’appalto viene conferito per la durata degli anni scolastici 2009/2010 = 2010/2011. Il servizio dovrà essere garantito a decorrere :
- dall’01.10.2009 al 31.05.2010
- dall’01.10.2010 al 31.05.2011
Il servizio mensa e pulizia locali non viene attuato nei giorni di mercoledì e sabato per la scuola elementare e sabato per la scuola materna.
ARTICOLO 5
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore ha l’obbligo di :
a. Preparare e cucinare in loco i pasti e somministrare gli stessi per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria;
b. Dotarsi, prima dell’inizio del servizio, delle autorizzazioni sanitarie necessarie per l’esecuzione dell’attività di preparazione e somministrazione di cibi e bevande;
c. Dotarsi di Piano di Autocontrollo (HACCP) ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 155 del 26.05.1997;
d. Approvvigionarsi delle derrate alimentari in ottimo stato di conservazione e rispondenti ai requisiti previsti
nell’allegato B);
e. Fornire i pasti secondo i menù di cui all’Allegato A);
f. Osservare nella preparazione dei pasti grammature adatte a bambini di età da 3 a 10 anni, e comunque rapportata alle specifiche necessità di ciascuno;
g. Fornire acqua da bere in contenitori adeguatamente sigillati e provenienti da Ditte autorizzate alla commercializzazione;
h. Portare i pasti, preparati nel locale cucina della Scuola primaria e da somministrare nel refettorio della Scuola dell’infanzia, in contenitori idonei;
i . Fornire salviette e materiale a perdere giornalmente occorrenti;
j. Garantire la continuità e la regolarità del servizio; In caso di impossibilità dello svolgimento del servizio per motivi tecnici dell’impianto o per altri motivi non dipendenti dalla volontà dell’appaltatore lo stesso è obbligato a sopperire con generi di pronto consumo;
k. garantire giornalmente la pulizia delle stoviglie utilizzate per i pasti, nonché dei locali adibiti a mensa, cucina e relativi servizi .
l. Recapitare all’Ente appaltante con cadenza mensile ed in concomitanza con la presentazione della fattura relativa al servizio prestato nel mese precedente, i buoni pasto ritirati, con l’avvertenza che la liquidazione della fattura sarà subordinata a detto adempimento.
Le prescrizioni di cui alle precedenti lettere d), e) e f), mentre sono inderogabilmente vincolanti per l’appaltatore, possono essere modificate a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale, su indicazione o parere delle competenti autorità sanitarie.
ARTICOLO 6 PREPARAZIONE E COTTURA DEI PASTI.
La preparazione e cottura dei pasti avverranno con i sistemi tradizionali ( fresca cottura), ed è conseguentemente esclusa la somministrazione di cibi ed alimenti precotti.
ARTICOLO 7 AUTORIZZAZIONI SANITARIE
Nelle operazioni di preparazione e somministrazione dei generi alimentari l’appaltatore dovrà impiegare esclusivamente personale munito di libretto sanitario e munito di qualifica adatta allo svolgimento delle mansioni di cui ai servizi oggetto del presente capitolato.
Deve essere inibito l’accesso a locali e mezzi, destinati alle operazioni medesime, a persone non autorizzate ai sensi del comma precedente.
ARTICOLO 8 VIGILANZA E CONTROLLI
L’Amministrazione comunale si riserva ogni più ampia facoltà di ispezione e controllo dei locali, delle attrezzature e delle macchine impiegate dall’appaltatore del servizio,
Fatte salve le competenze dell’Autorità Sanitaria e degli Organi dell’Unità Sanitaria Locale, sono previste, ai fini del controllo del servizio in ogni e qualsiasi fase della sua attuazione, anche ad iniziare dal momento stesso della preparazione dei pasti, persone incaricate dal Comune, che possono presentarsi ai controlli o in figura singola o come Commissione, che siano muniti di una autorizzazione specifica rilasciata dal Comune.
In caso di inadempienze particolarmente gravi , queste verranno valutate, per ogni conseguente iniziativa, dall’Amministrazione.
Per risolvere i problemi di pratica quotidianità sarà sufficiente concordare l’intervento con la figura indicata dal Comune, che fin da ora viene individuata nel Responsabile dell’Area.
L’appaltatore assume formale ed incondizionato obbligo a consentire alla Commissione, o ai singoli componenti, senza diritto a preavviso alcuno, l’accesso ai locali dei pasti, per una verifica sulla qualità e appetibilità dei cibi, ed a consentire inoltre l’eventuale controllo dei requisiti sanitari dei lavoratori.
ARTICOLO 9 SUBAPPALTO
Il servizio dovrà essere svolto a totale rischio del gestore con propri mezzi e personale.
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio o parti del servizio senza il preventivo consenso dell’Amministrazione .
ARTICOLO 10 PREZZI
L’importo annuo presunto dell’appalto viene stabilito in € 84.000,00 . I.V.A. compresa e sarà aggiudicato alla ditta che effettuerà il maggior ribasso sull’importo a pasto.
In dipendenza di quanto sopra, nessun ulteriore onere né finanziario né di altra natura viene posto a carico dell’Amministrazione fino alla scadenza del contratto.
ARTICOLO 11 OBBLIGHI DEL COMUNE
L’Amministrazione comunale corrisponderà all’Appaltatore il corrispettivo dovuto a rate mensili posticipate, sulla base di apposita fattura alla quale dovranno essere allegati i buoni pasto ritirati nel mese di competenza. Il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione suindicata.
ARTICOLO 12 CAUZIONE
(cauzione definitiva – Art. 54, commi 2 e 4 della legge regionale)
1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 5 per cento dell'importo di aggiudicazione, che è svincolata per il 95 per cento dell’importo garantito all’approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 5 per cento allo scadere del periodo di garanzia, quando previsto.
2. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, anche rilasciata da intermediari finanziari, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni, a seguito di richiesta della stazione appaltante.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto.
ARTICOLO 13 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto d’appalto sono a carico dell’appaltatore.
ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI FINALI
L’appaltatore si impegna al pieno ed incondizionato rispetto ed osservanza di tutte le clausole contenute nel presente disciplinare.
COMUNE DI BENETUTTI ALLEGATO A)
Provincia di Sassari
MENU’ DI PASTI TIPO
MENSA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA ANNI SCOLASTICI 2009/2010 - 2010/2011
_ _ _ _ pasta al sugo di pomodoro
MENU’ 1° petto o coscia di pollo arrosto
verdura – frutta – pane
passato o minestra di verdura
MENU’ 2° fettina di vitella ai ferri
verdura – frutta – pane
risotto alla parmigiana
MENU’ 3° pesce bollito o al forno
patate lesse – frutta – pane
pasta al ragù di vitella
MENU’ 4° prosciutto cotto – formaggio (peretta – fioresardo – gruviera) verdura – frutta – pane
minestra di riso con verdure
MENU’ 5° polpette di vitella in umido
verdure - frutta – pane
gnocchetti sardi al pomodoro
MENU 6° spezzatino di vitella con patate e verdure frutta – pane
minestrina in brodo di carne
MENU’ 7° bollito di manzo
pinzimonio di verdure - frutta – pane
risotto al ragù di vitella
MENU’ 8° uovo sodo – prosciutto cotto
verdure – frutta – pane
pasta al sugo di pomodoro
MENU’ 9° platessa o bastoncini di pesce al forno con olive e verdure frutta – pane
minestra di riso
MENU’ 10° scaloppina (vitella o tacchino) al limone verdura – frutta - pane
tortellini in brodo di carne
MENU’ 11° arrosto di vitella
patate al forno – frutta – pane
_ _ _
La composizione dei singoli menù tipo non può essere assolutamente modificata . Per cucinare si deve usare esclusivamente olio extravergine d’oliva.
Non si possono usare altri tipi di grassi animali o vegetali.
Una due volte alla settimana in sostituzione della frutta può essere inserito il budino o una tortina.
COMUNE DI BENETUTTI ALLEGATO B)
Provincia di Sassari
DESCRIZIONE QUALITATIVA DELLA MERCE
PASTE E ALIMENTARI:
Di semola di grano duro, provenire da ditte produttrici di assoluto rilievo : Barilla, Xxxxxx, Xxxxxxx, e devono rispondere pienamente alle seguenti caratteristiche:
a) stato di perfetta conservazione;
b) odore e sapore gradevole che non denuncino rancidità o presenza di muffa;
c) aspetto uniforme;
d) resistenza alla cottura per 15 minuti senza spaccarsi o sfaldarsi, l’acqua di cottura non deve contenere brandelli di pasta;
e) dopo la cottura la pasta deve presentarsi elastica, aumentata di volume;
f) la composizione deve rispondere pienamente alle norme di legge.
RISO SUPERFINO ARBORIO ( xxx xxxxxxx asciutti)
Il prodotto dovrà corrispondere in tutto alle norme della legge 18 Marzo 1958 n. 325, modificata dalla legge 5 Giugno 1962 n. 586, concernenti la disciplina del commercio interno del riso e le caratteristiche di ciascuna coltivazione e comunque prodotto da ditte produttrici di assoluto rilievo : Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Riso della Sardegna. Esso deve avere i seguenti requisiti:
1) dovrà possedere le peculiarità indicate nella citata legge alle voci caratteristiche dei risi di tipo superfino che per il riso arborio sono le seguenti :
superfino – molto lungo – semirotondo molto grosso – perla centrale estesa – striscia assente – dente pronunciato
– testa oblunga – sezione tondeggiante ;
2) alla lessatura le corrosioni dovranno resistere senza deformarsi o dare superficie collosa per un tempo non inferiore a 15 minuti ( cottura di prova);
3) il prodotto dovrà essere indenne da attacchi avvenuti o attacchi in corso da parte di parassiti e saprofiti di origine animale o vegetale;
4) la pezzatura media, la corrosione, la lucentezza, il colore dovranno corrispondere sempre a quelli peculiari del riso superfino arborio di 1^ qualità merceologica;
5) non dovrà avere odori, vizi, retrogusti in seguito a disinfestazioni o immagazzinamento in ambiente promiscuo con materiali o prodotti emananti odori chimici, dovrà essere sano, in perfetto stato di conservazione.
RISO FINO PER MINESTRA :
Dovrà avere le caratteristiche peculiari della specie. Requisiti igienici ed organolettici come il superfino.
CARNE BOVINA FRESCA :
La carne dovrà essere rispondente a tutte le disposizioni sulla vigilanza igienica sanitaria prevista dalle vigenti disposizioni. Il periodo di conservazione dei tagli all’atto della consegna non dovrà superare i giorni a termine di legge dall’abbattimento dell’animale.
La conservazione in frigo, prima della consegna, dovrà avvenire a temperatura oscillante fra 0 e 2 gradi. Il trasporto dovrà avvenire in autofrigoriferi la cui temperatura non dovrà superare i 4 gradi .
I tagli dovranno provenire da animali giovani di prima qualità maschi o femmine in ottimo stato di nutrizione, di produzione nazionale o estera.
CARNE FRESCA DI VITELLO:
La carne dovrà apparire di colore rosa pallido, muscolatura tenera, grana fina, tessitura compatta, residui di grasso di copertura di colore bianco.
PESCI SURGELATI:
(filetti di sogliola, tranci o filetti di merluzzo)
La tecnica di surgelazione e di conservazione deve corrispondere ai più aggiornati sistemi nazionali per cui le caratteristiche organolettiche originali dei prodotti debbono risultare inalterate, e precisamente la muscolatura deve presentarsi di colorito chiaro esente da soffusi marroni per formazione di metamioglobina, assenza di processi ossidativi a carico dei grassi e di bruciature da congelazione nei tessuti superficiali-
POLLAME
Dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche :
a) polli a terra di prima scelta, razze selezionate;
b) i polli dovranno essere sani ed apparire di regolare sviluppo, di buona conformazione ed in ottimo stato di nutrizione;
c) la macellazione deve essere recente, alla macellazione dovrà essere fatto seguire un raffreddamento;
d) il pollo dovrà essere esente da fratture ed ematomi;
e) la pelle dovrà pulita, elastica, non disseccata, senza ecchimosi macchie verdastre;
f) la carne dovrà apparire di colorito bianco-rosa o tendente al giallo di buona consistenza, non flaccido né infiltrata di sierosità;
FORMAGGI DA TAVOLA
Formaggi da tavola di produzione italiana a pasta molle tipo fontina, peretta, fioresardo, gruviera, ecc. con minimo il 45% di grasso riferito alla sostanza secca.
UOVA.
Fresche di 1^ qualità .
SALUMI:
Prosciutto cotto di Parma di 1^ qualità.
VERDURE FRESCHE:
Devono :
a) presentare le precise caratteristiche merceologiche della specie;
b) essere di recente raccolta;
c) essere giunte ad una naturale o completa maturazione, indenni da difetti di qualsiasi origine, senza presenza di tracce di appassimento, non devono avere ricevuto trattamenti per accelerare o ritardare la maturazione;
d) essere indenni da qualsiasi difetto o tare che possono alterarne i caratteri organolettici;
PATATE:
Le patate devono essere esenti da odori particolari ( letosmania del tubero) tanfi e retrogusti di qualsiasi origine avvertibili prima e dopo la cottura.
In genere non devono presentare tracce di alterazione per attacchi parassitari o per trattamento con fitofarmaci impiegati contro i parassiti;
Sono escluse le patate che presentano tracce di verde epicarpale (solanina), di germogliazione incipiente.
FRUTTA FRESCA DI STAGIONE:
La frutta deve essere di selezione accurata, esente da difetti, deve avere raggiunto la maturazione adatta al pronto consumo.
La grammatura media deve essere di gr. 150 per : pesca, mela, arancia, pera, caco, e di gr. 80 per : mandarino, albicocca.
PANE:
A norma di legge, con pezzatura di gr. 60 .
OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA :
L’unico da utilizzare è extra vergine di oliva, a norma di legge.
PASSATO DI POMODORO IN TETRABRIK O IN VETRO:
Il passato di pomodoro dovrà essere prodotto a norma di legge e conservato in recipienti tetrabrik o in vetro, non in latta.
ACQUA:
L’acqua da bere da fornire ai pasti dovrà risultare da contenitori adeguatamente sigillati e proveniente da Ditte autorizzate alla commercializzazione.