CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
Le presenti condizioni generali di vendita (“CGV”) si applicano a tutti i contratti o accordi (in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo stipulati) per prodotti, elementi accessori e/o complementari e/o servizi (“Prodotti”) venduti e/o forniti da Centro Siderurgico Industriale Srl, dai suoi agenti e/o dai suoi rappresentanti (“CSI”) al cliente (“Cliente”). A tal fine, le CGV sono considerate parte integrante di ciascun contratto o accordo tra CSI e il Cliente.
Le presenti CGV costituiscono il principale documento che regola i rapporti tra CSI e il Cliente (“Parti”), e si considerano accettate, anche tacitamente, al momento dell’accettazione dell’offerta da parte del Cliente, e annullano, prevalgono e sostituiscono integralmente tutti gli altri contratti o accordi (in qualsiasi forma e in qualsiasi tempo stipulati) intercorsi tra le Parti, aventi termini e condizioni contrari (ivi compresi quelle eventualmente proposti dal Cliente o qualsiasi altro contratto o accordo che dovesse regolare diversamente od in altre forme il rapporto tra le Parti) e/o che abbiano un contenuto differente rispetto a quanto qui indicato.
CSI potrà impegnarsi a condizioni diverse e/o ulteriori e/o aggiuntive rispetto a quanto indicato nelle presenti CGV solo ed esclusivamente in forma scritta ed a seguito di espressa negoziazione tra le Parti.
Il mancato esercizio da parte di CSI di un diritto derivante dalle presenti CGV non costituisce rinuncia allo stesso, né ad alcun altro diritto a qualsiasi titolo e/o ragione, ma esclusivamente tolleranza da parte di CSI senza che ciò comporti alcuna accettazione di alcunché ovvero che possa comportare alcun pregiudizio a CSI. In ogni caso, il Cliente rinuncia all’azione di ogni diritto ed al diritto stesso, che si fondasse, anche parzialmente, sulla suddetta tolleranza.
In caso di nullità e/o invalidità e/o inefficacia e/o annullabilità di una clausola delle presenti CGV, in tutto o in parte, le altre clausole delle presenti CGV rimangono integralmente valide ed efficaci e le Parti potranno rinegoziare la suddetta clausola secondo criteri di stretta buona fede; nel caso in cui tale rinegoziazione non fosse possibile, non vi fosse ovvero non si concludesse entro quindici (15) giorni dal giorno della ravvisata nullità, si applica quanto previsto dalla legge applicabile indicata dall'art. 14 delle presenti CGV.
CSI si riserva il diritto di modificare le CGV che troveranno applicazione, come modificate, dalla data di pubblicazione nel sito internet di CSI (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx).
2. CORRISPETTIVO E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
I corrispettivi (“Prezzi”) sono calcolati sulla base del peso e delle quantità indicate al momento della spedizione. I Xxxxxx sono netti, salvo quanto diversamente concordato in forma scritta dalle Parti ed a seguito di negoziazione espressa tra le stesse. I Prezzi sono espressi in Euro (o altra valuta indicata) con l’unità di misura tonnellata metrica. I Xxxxxx includono quanto di volta in volta indicato nelle condizioni particolari e/o nell’offerta e/o nella conferma d’ordine.
I Prezzi devono essere pagati al netto di ogni spesa, sconto e/o tassa, secondo i tempi e i modi indicati in fattura.
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Nel caso in cui un termine di pagamento scada nella giornata di sabato, tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno precedente rispetto alla sua naturale scadenza. Invece, nel caso in cui un termine di pagamento scada nella giornata di domenica, tale pagamento dovrà essere effettuato entro il giorno successivo rispetto alla sua naturale scadenza.
In caso di mancata spedizione, salvo che il ritardo e/o mancata spedizione sia riconducibile a dolo o colpa grave di CSI, ai fini della decorrenza del termine di pagamento si considera data di spedizione quella di volta in volta indicata nelle condizioni particolari e/o nell’offerta e/o nella conferma d’ordine. Resta in facoltà di CSI richiedere il pagamento dei Prodotti per contanti ad avviso di merce pronta, ovvero alla spedizione, nonché di concedere termini di pagamento dilazionati nelle modalità che verranno stabilite da CSI, restando intesa l’applicazione delle presenti CGV quanto a tutto quanto non espressamente derogato.
In caso di ritardato pagamento rispetto a quanto di volta in volta indicato nelle condizioni particolari e/o nell’offerta e/o nella conferma d’ordine ovvero richiesto da CSI ovvero concordato dalle Parti in forma scritta, si applicano gli interessi di mora di cui al D. Lgs. 231/2002 ("Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"), con maggiorazione del 2% a titolo di penale dalla scadenza del pagamento, e CSI ha facoltà di risolvere il contratto di compravendita (o come diversamente qualificato e/o qualificabile) nonché gli altri eventuali contratti in essere con il Cliente in ragione del venir meno della fiducia nel Cliente stesso, con ciò interrompendo le forniture in caso di contratto ad esecuzione continuata e/o periodica ovvero non provvedendo alle forniture ancora da effettuarsi e/o non ancora effettuate, senza che il Cliente possa pretendere alcunché ad alcun titolo e/o ragione, nemmeno a titolo di risarcimento danni.
In tal caso, il Cliente resterà al contrario responsabile ad ogni e qualsiasi titolo e/o ragione di qualsiasi danno che a CSI possa derivare dall’inadempimento ovvero all’inesatto e/o ritardato adempimento del Cliente alla sua obbligazione di pagamento nei termini applicabili.
CSI ha diritto di ritenzione delle somme eventualmente versate dal Cliente. Inoltre, CSI ha diritto di compensare i crediti vantati nei confronti del Cliente con i crediti vantati da quest'ultimo nei confronti di CSI, anche in relazione ad altri contratti o accordi in essere con lo stesso. A tal fine le Parti manifestano il proprio consenso ai sensi dell'art. 1252 ("Compensazione volontaria") del codice civile.
Il Cliente e CSI riconoscono espressamente che la risoluzione sarà fatta valere ai sensi dell'art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del codice civile.
3. PASSAGGIO DELLA PROPRIETÀ E DEI RISCHI
Salvo diverso accordo in forma scritta, il Cliente acquista la proprietà dei Prodotti con il pagamento integrale della fattura e/o delle fatture emesse da CSI, ma assume ogni eventuale rischio inerente ai Prodotti secondo quanto stabilito dalla applicabile ICC nell’incoterm 2010 ovvero, in caso di mancata applicazione di alcun incoterm, dal momento della consegna da parte di CSI al primo vettore e/o allo spedizioniere e/o al Cliente, se la consegna avviene direttamente.
In caso di trasformazione e/o assemblaggio dei Prodotti con altri prodotti, CSI diventerà l’unico proprietario del prodotto finale nel caso in cui gli altri prodotti siano di sua proprietà, fatte salve le norme di legge. Laddove il Cliente sia inadempiente rispetto alla propria obbligazione di pagamento, CSI diverrà comproprietaria in caso di trasformazione e/o assemblaggio dei Prodotti con altri prodotti nel caso in cui gli
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altri prodotti siano di proprietà del Cliente e/o di soggetti terzi. In tale caso, il Cliente potrà provvedere a rivendere il prodotto finale solo previa autorizzazione da parte di CSI e sarà unico responsabile in relazione ai Prodotti e al prodotto finale.
4. SPEDIZIONE, IMBALLAGGIO, TERMINI DI CONSEGNA E COLLAUDO
Salvo diverso accordo contrario in forma scritta tra le Parti, la consegna del materiale avviene presso lo stabilimento di CSI in Perugia, Via Eugubina 186/H. Salvo diverso accordo contrario in forma scritta tra le Parti, CSI può liberamente determinare le modalità di trasporto, laddove di competenza del Cliente e/o in caso di ritardato ritiro dei Prodotti da parte del Cliente medesimo, fatte salve le regole dell’incoterm eventualmente applicabile. In caso di ritardo nel trasporto, CSI, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, non potrà in alcun modo essere considerata responsabile ad alcun titolo e/o ragione ed il Cliente dovrà sopportare le eventuali spese aggiuntive (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, le eventuali spese di magazzinaggio).
I pesi e le dimensioni normali, comunque e dovunque riportati, sono da considerarsi indicativi, ammettendosi su di essi le tolleranze d’uso. L’espletamento degli ordini ammette una tolleranza del 10%, in più o meno, sul quantitativo ordinato, salvo quelle dimensioni particolari, per le quali la tolleranza sarà concordata di volta in volta per iscritto dalle Parti.
Per le spedizioni effettuate in qualsiasi forma a cura di CSI è accettata dalle Parti una tolleranza del +/- tre per mille rispetto al peso spedito, ciò significando che in caso di differenze incluse entro tale limite di tolleranza, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a CSI ad alcun titolo e/o ragione. Resta inteso che le spese relative al controllo del peso dei Prodotti sono e rimangono in ogni caso a carico del Cliente. In caso di differenze al di sopra del limite di tolleranza di cui alle presenti CGV, il Cliente dovrà a pena di nullità
(i) redigere l’eventuale reclamo sul retro del documento di accompagnamento di trasporto dei Prodotti, allegandovi, per reclami relativi ai Prodotti fatturati a peso, il cartellino di pesatura, effettuato con bilico “Veritas” e/o con pesa pubblica e/o con sistema certificato, attestante il peso effettivamente riscontrato al ricevimento della merce e (ii) firmare il documento di accompagnamento congiuntamente all’ultimo vettore e/o allo spedizioniere e/o dai loro incaricati ed a chi di competenza consegnato per comunicare il reclamo entro i termini di cui all’articolo 5 delle presenti CGV.
Per le spedizioni di cui si occupa direttamente il Cliente, anche tramite vettore e/o spedizioniere, CSI non potrà essere considerata responsabile di alcunché ad alcun titolo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quanto ai danni ai Prodotti e/o al trasportatore e/o a terzi in conseguenza delle condizioni del carico (i.e. mancanza/eccedenza di stivaggio e/o eccessiva ripartizione del carico). Nel caso in cui il Cliente chieda che il peso e la tara siano valutati in partenza da parte di soggetto diverso da CSI, tale terzo dovrà dimostrare la propria idoneità ed essere di gradimento di CSI mentre la spesa relativa resta totalmente a carico del Cliente. Eventuali spese vive per sistemazioni particolari dei Prodotti sui mezzi di trasporto – se occorse – saranno addebitate al Cliente.
Salvo diverso accordo in forma scritta tra le Parti, in relazione all’imballaggio CSI non è in alcun modo responsabile per perdite e/o avarie ai Prodotti, fatto salvo il caso di dolo o colpa grave. L’imballaggio verrà fatturato congiuntamente alla fatturazione dei Prodotti e verrà effettuato secondo modalità di notoria esperienza. Eventuali modalità di imballaggi particolari dovranno essere espressamente richieste dal
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Cliente e il relativo costo sarà allo stesso addebitato. Inoltre, salvo diverso accordo in forma scritta tra le Parti, il Cliente è tenuto a farsi carico dello smaltimento dei materiali dell’imballaggio e degli elementi di protezione, sicurezza e fissaggio da utilizzarsi nelle operazioni di trasporto dei Prodotti. Qualora il Cliente non adempia a tale obbligo e, a causa di ciò, CSI ne diventi responsabile, il Cliente è tenuto a manlevare e tenere indenne CSI da ogni responsabilità e da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato o dall'incorretto smaltimento.
I termini di consegna dei Prodotti, concordati tra le Parti ed indicati in fattura ovvero nell’offerta ovvero nella documentazione a ciò destinata, sono indicativi e non comportano alcuna assunzione di responsabilità da parte di CSI, salvo diverso ed espresso accordo in forma scritta tra le Parti.
Eventuali ritardi (anche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, quelli dovuti a mancanza di materie prime e/o energia elettrica; guasti di macchinari; interruzioni del servizio ferroviario e/o di altri servizi connessi con il trasporto della merce, ove applicabile; mancanza di automezzi o vagoni per il carico; mobilitazioni, insurrezioni, blocco o guerra in stati fornitori di materie prime; sospensioni delle prestazioni da parte dei dipendenti; occupazione dello stabilimento; inondazioni, pubbliche calamità, calamità naturali, pandemie, alluvioni, incendi, esplosioni, tempeste, terremoti, guerre, atti terroristici, sedizione, insurrezione, sabotaggio, sciopero; eventuali provvedimenti e/o disposizione di autorità pubblica, anche straniera, che impediscano l’adempimento della propria obbligazione da parte di CSI, anche, a titolo esemplificativo e non tassativo, provvedimenti intesi a limitare e/o a disciplinare diversamente rispetto al tempo di conclusione del contratto o accordo con il Cliente il consumo delle materie prime nonché la produzione e/o distribuzione dell’acciaio e dei prodotti finiti, ed ogni altro atto o fatto, anche di natura differente da quelli elencati, che ecceda la capacità di controllo razionalmente e ragionevolmente esigibile in concreto da CSI in qualità di produttore, venditore e/o importatore) non possono pertanto dare luogo ad alcuna responsabilità di CSI ad alcun titolo e/o ragione, né danno diritto al Cliente al risarcimento dei danni ovvero alla cessazione del contratto o accordo in essere con CSI, salvo diverso ed espresso accordo contrario tra le Parti in forma scritta. In ogni caso, si considera quale termine di consegna il termine indicato nella comunicazione di merce pronta alla spedizione e/o al collaudo.
Qualora la fornitura sia esente IVA in quanto destinata all’Unione Europea o all’esportazione, e nel caso in cui l’incoterm eventualmente applicabile comporti che il caricamento e il trasporto dei beni dalla presa in consegna siano a carico del Cliente, CSI avrà soltanto l’obbligo di richiedere l’esenzione IVA se il Cliente avrà previamente fornito tutta la documentazione necessaria che attesti l’operazione di caricamento o il trasporto fino alla destinazione. Su semplice richiesta di CSI, il Cliente dovrà inviare a CSI una copia della fattura per i prodotti consegnata e datata attestante l’avvenuta ricezione della merce nell’assortimento e nelle quantità indicate nelle specifiche di consegna e nella fattura, nonché una copia della lettera di vettura o del documento di trasporto contenente una conferma della consegna dei Prodotti. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, CSI avrà diritto al pagamento di una penale pari a Euro 100 per ogni giorno di ritardo nella consegna di quanto richiesto.
Salvo diverso ed espresso accordo tra le Parti in forma scritta, le forniture di CSI sono regolate dalle norme della vigente Unificazione Italiana e Comunitaria (UNI, EURONORM, regole ICC sugli incoterms 2010). L’eventuale collaudo dei Prodotti deve essere richiesto dal Cliente espressamente e il relativo accordo, che evidenzi il consenso espresso di CSI a provvedere al collaudo, deve risultare in forma scritta. In ogni caso, il
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collaudo può essere inderogabilmente effettuato solo nello stabilimento indicato da CSI, prima della spedizione e/o consegna, e ha effetto liberatorio da ogni e qualsiasi responsabilità eventualmente in capo ad CSI; i costi riferibili al collaudo espressamente richiesto dal Cliente rimangono in capo al Cliente, mentre CSI si impegna a collaborare quanto necessario, su richiesta del Cliente, al fine di fare in modo che il collaudo venga effettuato. Resta inteso che nel caso in cui il collaudo, affidato a terzi agenti di enti statali e/o assimilati da parte del Cliente, non venga effettuato nel termine di trenta (30) giorni dalla data in cui CSI e il Cliente abbiano concordato l’effettuazione del collaudo, il collaudo si considera come effettuato ed i Prodotti tacitamente accettati con il conseguente effetto liberatorio per CSI. Il termine di trenta (30) giorni si riduce a quindici (15) giorni nel caso in cui il collaudo debba essere effettuato da parte di soggetti incaricati dal Cliente. In ogni caso, l’eventuale rinuncia da parte del Cliente al collaudo, laddove effettuata a seguito dell’approntamento da parte di CSI di quanto necessario per predisporre il collaudo, comporta per il Cliente il pagamento di quanto concordato per il collaudo medesimo; gli eventuali costi aggiuntivi derivanti dall’eventuale sospensione del collaudo saranno addebitati al Cliente.
Nel caso in cui, dal collaudo dovesse risultare il difetto di alcuno o di tutti i Prodotti, CSI dovrà provvedere alla sostituzione dei Prodotti, senza che il Cliente possa ulteriormente pretendere alcunché ad alcun titolo, neanche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, a titolo di risarcimento danni e/o rimborso spese.
5. GARANZIE E RECLAMI
CSI si impegna a consegnare i Prodotti secondo quanto concordato e con riferimento agli standard applicati nel settore. Eventuali vizi dei Prodotti devono essere denunciati entro otto (8) giorni dalla consegna dei Prodotti al Cliente in caso di vizio palese e/o rilevabile a prima vista (a titolo esemplificativo e non tassativo, difetti dovuti ad ossidazione, ammaccature, guasti, tagli generici e/o danni meccanici evidenti e/o superficiali e/o facilmente rilevabili) ovvero entro otto (8) giorni dal giorno della scoperta del vizio, se occulto, a pena di decadenza. In ogni caso, la denuncia deve avvenire per iscritto e prima che i Prodotti vengano sottoposti a qualsiasi tipo di ulteriore lavorazione. Inoltre, tali vizi devono essere denunciati, salvo il diverso termine stabilito dalla legge, entro un (1) anno dalla consegna a pena della prescrizione del diritto a far valere il vizio da parte del Cliente. In caso di mancate denuncia, CSI non sarà tenuta a prendere in considerazione i reclami in relazione ai vizi di cui al presente paragrafo che avrebbero dovuto essere denunciati, a pena di decadenza, entro 8 (otto) giorni.
In caso di assicurazione sui Prodotti che preveda l’effettuazione di controlli sui Prodotti alla loro ricezione da parte del Cliente, il Cliente si obbliga ad effettuare i suddetti controlli ai fini dell’eventuale attivazione della copertura assicurativa, se del caso, pena la decadenza di ogni diritto di azione nei confronti di CSI.
Nel caso in cui la denuncia dei vizi sia tempestiva, CSI provvederà alla sostituzione dei Prodotti, ove la riconducibilità del vizio a CSI venga accertata, consegnando i Prodotti nelle medesime modalità di cui alle presenti CGV, senza che il Cliente abbia alcunché a che ulteriormente pretendere, neanche, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, a titolo di risarcimento danni diritti e/o indiretti e/o rimborso spese. Salvo diverso accordo per iscritto tra le Parti, nel caso in cui il Cliente continui l’eventuale lavorazione sui Prodotti risultati difettosi, il Cliente perde l’eventuale diritto alla denuncia dei vizi e alla sostituzione dei Prodotti e alla restituzione, anche parziale, del prezzo pagato per i Prodotti.
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Eventuali denunce per vizi non danno diritto al Cliente di sospendere il pagamento, anche parziale, del prezzo dei Prodotti, né di sospendere alcuna prestazione e/o non adempiere alcuna obbligazione anche con riferimento ad altri rapporti in essere tra le Parti. Al contrario, il Cliente dovrà cooperare con CSI al fine di individuare la risoluzione dei vizi emersi.
6. FORZA MAGGIORE
CSI non è responsabile per eventi di forza maggiore dal momento in cui avviene il passaggio del rischio ai sensi dell’articolo 3 delle presenti CGV. Si considerano cause di forza maggiore eventi quali la guerra, scioperi, conflitti sociali, incidenti, pandemie, incendi, inondazioni, caso fortuito, ritardi dovuti al sistema di trasporto, difficoltà di approvvigionamento, guasti macchinari, impedimenti imputabili a legge o provvedimenti emessi da autorità giudiziarie, ovvero qualsiasi altra causa che impedisca il puntuale pagamento da parte di CSI delle obbligazioni contrattuali.
CSI, in qualità di importatore, ha in ogni caso, facoltà di recedere dal contratto dando un preavviso di novanta (90) giorni qualora a causa di mutamenti del quadro economico o di provvedimenti dell'autorità pubblica o di oneri d'importazione o altri fattori, CSI perda la possibilità di offrire al mercato a cui sono destinati i Prodotti vendendoli ad un prezzo congruo e che consenta di confidare nel conseguimento di un ragionevole profitto in misura pari almeno all’8%.
7. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA DI CUI AL D. LGS. 231/2001
Il Cliente svolge la propria attività in assoluta conformità a quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex. D. Lgs. 231/01 e (specificamente ex artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/01) e dal Codice Etico adottati da CSI.
Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs.n.231 dell’8 giugno 2001 in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, come successivamente modificato ed integrato, il Cliente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal D. Lgs. 231/01 e ss.mm.ii. e di aver preso visione sul sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxx-x-xxxxxxxxx-x-xxxxxx-xxxxx/ delle norme del Codice Etico e dei Principi del Modello 231.
La violazione, da parte del Cliente, dei princìpi e delle norme descritti nei documenti sopra citati, costituisce grave inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto contrattuale con CSI; il rapporto contrattuale in essere potrà essere risolto per fatto e colpa del Cliente con il conseguente obbligo di risarcire e tenere indenne CSI.
8. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SANZIONI COMMERCIALI
Il Cliente dichiara di svolgere la propria attività d'impresa in conformità alla normativa applicabile in materia di sanzioni commerciali.
A tal fine, il Cliente dichiara e garantisce che:
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1. nessun bene, servizio e/o tecnologia (da interpretarsi in senso ampio) sarà fornito (a prescindere dalla forma giuridica con la quale tale fornitura sarà effettuata) in violazione della normativa applicabile in materia di sanzioni commerciali; e
2. i beni, servizi e/o tecnologie non sono destinati, né direttamente né indirettamente, ad un soggetto giuridico assoggettato a sanzioni commerciali o la cui fornitura di tali beni, servizi e tecnologie costituisce violazione della normativa applicabile in materia di sanzioni commerciali.
CSI potrà risolvere il contratto con il Cliente, ai sensi dell'art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del codice civile, in caso di violazione da parte del Cliente delle obbligazioni derivanti dal presente articolo 8 delle CGV.
9. TEMATICHE SOCIALI E AMBIENTALI
Le seguenti disposizioni in materia di sostenibilità definiscono i princìpi e i criteri che i Clienti di CSI devono rispettare: adesione ai diritti umani e ai diritti dei lavoratori come riconosciuti a livello internazionale, divieto del lavoro minorile e del lavoro forzato, osservazione e promozione di condotte commerciali etiche e adesione ai princìpi giuridici e alle norme in materia ambientale, nonché alla tutela dell'ambiente in ottica preventiva.
Tali disposizioni si basano sugli standard internazionalmente accettati dallo United Nations Global Compact (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxx) e sugli standard stabiliti dall'International Labor Organization ("Organizzazione Internazionale del Lavoro" o "OIL") delle Nazioni Unite (xxxx://xxx.xxx.xxx).
Il Cliente si impegna, assumendone i corrispondenti obblighi, a rispettare le seguenti disposizioni:
I. Condizioni di lavoro/STANDARD di lavoro
1. Xxxxxxxx e benefici, orario di lavoro
La retribuzione ed i benefits corrisposti dal Cliente ai propri dipendenti devono essere corrisposti in conformità con i princìpi fondamentali in materia di retribuzioni minime, di lavoro straordinario e di benefits aziendali. Gli orari di lavoro devono essere conformi a tutte le leggi applicabili, agli standard di settore e alle corrispondenti convenzioni dell'OIL. Il lavoro straordinario è volontario e ai dipendenti deve essere concesso almeno un (1) giorno di riposo dopo sei (6) giorni lavorativi consecutivi.
2. Prevenzione del lavoro minorile
Il Cliente garantisce di non fare e di non aver fatto, ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile come definito dalla convenzione dell'OIL n. 182 nella produzione o nella lavorazione dei propri prodotti, così come questi prodotti non violano alcuna obbligazione derivante dall'attuazione della convenzione dell'OIL
n. 182 o qualsiasi altra norma applicabile, nazionale o internazionale, funzionale a combattere lo sfruttamento del lavoro minorile. Inoltre, il Cliente garantisce che la sua impresa, i suoi fornitori e i loro subappaltatori hanno proattivamente posto in essere misure volte a garantire che, lo sfruttamento del lavoro minorile come definito nella convenzione dell'OIL n. 182 sia escluso dalle fasi di produzione o lavorazione dei loro prodotti. Il Cliente assoggetterà i suoi subappaltatori e i loro subappaltatori ad un'obbligazione corrispondente ed effettuerà controlli e verifiche a tale riguardo al fine di garantirne
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l'osservanza. CSI esaminerà il contenuto di questa obbligazione e il Cliente presenterà prova delle misure adottate in virtù della presente pattuizione qualora CSI lo richieda.
3. Libera Scelta dell'Occupazione
Il Cliente non impiegherà nessuno contro la sua volontà e non costringerà nessuno a lavorare. I dipendenti devono essere liberi di lasciare la loro occupazione con un preavviso ragionevole. I dipendenti non devono essere tenuti a consegnare i documenti identificativi rilasciati dalle istituzioni governative, i passaporti od i permessi di lavoro come condizione per avere un impiego.
4. Libertà di Associazione, Diritto alla Contrattazione Collettiva
I lavoratori del Cliente devono essere in grado di comunicare apertamente con la direzione aziendale in merito alle condizioni di lavoro senza timore di rappresaglie di alcun tipo. I lavoratori del Cliente devono avere il diritto di associarsi liberamente, unirsi alle organizzazioni sindacali, cercare una rappresentanza e unirsi ad una rappresentanza sindacale aziendale.
5. Salute e Sicurezza
Nel suo ruolo di datore di lavoro, il Cliente garantisce la salute e la sicurezza sul lavoro in conformità agli standard nazionali e promuoverà il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro.
II. Standard DI ETICA AZIENDALE
1. Anti-Corruzione e Conformità
Nell'ambito dei suoi rapporti commerciali con CSI, il Cliente è obbligato ad astenersi dal porre in essere pratiche, senza eccezione alcuna, che possono comportare responsabilità penali dovute a frode, truffa, appropriazione indebita o peculato, reati fallimentari, reati in violazione della concorrenza, vantaggi garantiti, accettazione di benefici, abuso d'ufficio o corruzione, accettazione di tangenti o altri reati di corruzione da parte di persone impiegate dal Cliente o da terzi. In caso di violazione di quanto precede, CSI ha il diritto di risolvere ai sensi dell'art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del codice civile tutti i rapporti giuridici esistenti con il Cliente e il diritto di interrompere tutte le trattative. In aggiunta a quanto precede, il Cliente è obbligato ad aderire a tutte le leggi e le norme applicabili sia a sé stesso che al rapporto commerciale con CSI.
2. Non Discriminazione
Il Cliente garantisce che molestie o discriminazioni nei confronti di dipendenti in qualsiasi forma non sono accettabili. Questo vale senza limitazioni per sesso, razza, casta, colore, disabilità, appartenenza sindacale, orientamento politico, origine, religione, età, gravidanza o orientamento sessuale.
3. Sicurezza e Qualità
Tutti i prodotti e i servizi saranno forniti in conformità a, e soddisferanno tutti i, criteri di qualità e sicurezza stabiliti contrattualmente e potranno essere impiegati in modo sicuro per lo scopo al quale sono destinati.
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III. Standard generali e sostenibilità in materia ambientale
1. Responsabilità Ambientale, Prestazioni Ambientali delle Attività Produttive e dei Prodotti
Il Cliente si è impegnato in un sistema di protezione ambientale integrata, il quale affronta le cause alla radice, valuta in anticipo l'impatto ambientale dei processi di produzione e dei prodotti e integra queste valutazioni nelle decisioni aziendali. In questo contesto, i processi produttivi ed i prodotti sono progettati utilizzando princìpi olistici per renderli compatibili con l'ambiente e utilizzare le risorse nel modo più parsimonioso possibile.
Per quanto riguarda la protezione ambientale, il Cliente agirà in conformità con i princìpi precauzionali, prenderà l'iniziativa per assicurare la promozione di una maggiore responsabilità ambientale e sponsorizzerà lo sviluppo e la diffusione di tecnologie rispettose dell'ambiente. In tutte le fasi del ciclo produttivo, il Cliente garantirà un alto livello di protezione ambientale.
Ciò include la prevenzione proattiva o la riduzione al minimo dell'impatto di incidenti che potrebbero influire negativamente sull'ambiente. Particolare enfasi viene data all'applicazione e allo sviluppo continuo di tecnologie per il risparmio di acqua ed energia che sono caratterizzati da strategie che garantiscono emissioni minime come il riutilizzo e il riciclaggio.
Tutti i prodotti fabbricati all'interno della catena di fornitura devono soddisfare gli standard ambientali applicabili al rispettivo segmento di mercato. Questo include tutti i materiali e tutte le sostanze utilizzati nella produzione. I prodotti chimici e gli altri materiali che presentano un rischio se rilasciati nell'ambiente devono essere identificati. A tal fine il Cliente ha istituito un sistema di gestione dei materiali pericolosi, che garantisce processi appropriati per l'utilizzazione, la movimentazione, lo stoccaggio, riciclaggio, riutilizzo e smaltimento degli stessi.
Il Cliente è obbligato ad implementare un sistema di gestione ambientale certificato secondo la certificazione ISO 14001, EMAS o standard comparabili entro e non oltre due (2) anni dalla stipula del relativo contratto di acquisto. Il sistema certificato di gestione ambientale sopra indicato deve essere operativo per l'intera durata del rapporto commerciale con CSI. Il Cliente è obbligato a fornire un certificato corrispondente a tal fine. A tempo debito prima della scadenza della validità della certificazione, un nuovo certificato deve essere fornito a CSI.
Anche il Cliente di materiali non destinati ad essere impiegati nel ciclo produttivo deve adempiere ai suddetti obblighi in tema di implementazione di un sistema di gestione ambientale su richiesta di CSI.
10. RISERVATEZZA
Salvo quanto diversamente concordato in un separato accordo di riservatezza, il Cliente manterrà strettamente confidenziali tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso di e/o in ragione di, anche indirettamente, l’esecuzione dei rapporti di compravendita a cui si applicano le presenti condizioni generali di vendita e, in particolare, tutte le informazioni di natura commerciale e/o di business, tra cui, a titolo esemplificativo ma non tassativo, le condizioni di prezzo e/o di pagamento, formule, configurazioni di prodotto, idee, disegni, informazioni conservate per le vie digitali/elettroniche, orali e/o scritte (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali”).
CENTRO SIDERURGICO INDUSTRIALE S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Finarvedi S.p.A.
Sede legale: | Sede xxx.xx e produttiva: | Tel. x00 000 0000000 | C.F. e P. IVA: 01596830198 |
Xxx Xxxxxxxxx, 00 | Xxx. Xxxxxxxx, 000/X | Fax x00 000 0000000 | Cap. Soc. 100.000,00 i.v. |
Le Informazioni Confidenziali non verranno rese note a nessun terzo, neanche in forma parziale, fatto salvo in caso di richiesta di tali Informazioni Confidenziali da parte di autorità giudiziarie o che divengano di dominio pubblico.
In caso di violazione di quanto sopra, il Cliente sarà obbligato al pagamento di una penale pari a Euro 50.000,00, fatto salvo il maggior risarcimento del danno.
A richiesta di CSI, il Cliente restituirà tutte le Informazioni Confidenziali, in ogni sua forma e/o contenuto.
11. IMPOSTE
Tutte le eventuali tasse e/o imposte e/o oneri di qualsiasi natura inerenti l’oggetto delle presenti CGV e degli eventuali altri accordi applicabili sono a carico del Cliente.
12. COMPUTO DEI TERMINI
Per il computo dei termini di cui alle presenti CGV si osserva quanto previsto dal disposto dell'art. 1187 ("Computo del termine") del codice civile, salvo ove sia diversamente disposto.
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RESPONSABILITÀ
L'inadempimento da parte del Cliente ad una qualsiasi delle obbligazioni contenute nelle presenti CGV e, in particolare, negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, costituirà causa di risoluzione del contratto o accordo tra le Parti ai sensi dell'art. 1456 ("Clausola risolutiva espressa") del codice civile, senza che alcunché sia dovuto da parte di CSI.
14. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle presenti CGV e/o dagli accordi particolari in essere nel rapporto tra CSI e il Cliente è competente in via esclusiva il Foro di Perugia (Italia), in deroga a qualsiasi altro foro e si applica la legge italiana.
15. CLAUSOLA SALVAGUARDIA
Le presenti CGV sono state espressamente richiamate e negoziate da CSI nel corso della negoziazione con il Cliente nonché nell’offerta di CSI, e il Cliente ha aderito espressamente alle presenti CGV anche attraverso l’accettazione dell’offerta di CSI, non applicandosi pertanto gli artt. 1341 ("Condizioni generali di contratto") e 1342 ("Contratto concluso mediante moduli o formulari") del codice civile.
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