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<.. image(Document Cover Page. Document Number: 11300/24. Subject Codes: ENV 669 COMPET 683 SAN 385 MI 625 IND 322 CONSOM 225 ENT 123 FOOD 81 AGRI 524 CODEC 1564. Heading: RISULTATI DEI LAVORI. Originator: Segretariato generale del Consiglio. Recipient: Delegazioni. Subject: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti - Orientamento generale. Commission Document Number: 11624/23 + ADD 1 - COM(2023) 420 final. Preceeding Document Number: 10820/24. Location: Bruxelles. Date: 17 giugno 2024. Interinstitutional Files: 2023/0234(COD). Institutional Framework: Consiglio dell'Unione europea. Language: IT. Distribution Code: PUBLIC. GUID: 5344999806554285037_0) removed ..>
Consiglio dell'Unione europea
Fascicolo interistituzionale: 2023/0234(COD)
Bruxelles, 17 giugno 2024 (OR. en)
11300/24
ENV 669
COMPET 683
SAN 385
MI 625
IND 322
CONSOM 225
ENT 123
FOOD 81
AGRI 524
CODEC 1564
RISULTATI DEI LAVORI
Origine: Segretariato generale del Consiglio
Destinatario: Delegazioni
n. doc. prec.: 10820/24
n. doc. Comm.: 11624/23 + ADD 1 - COM(2023) 420 final
Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
- Orientamento generale
Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale sulla proposta di direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, approvato dal Consiglio "Ambiente" nella 4032a sessione tenutasi il 17 giugno 2024.
Le modifiche rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in grassetto, le soppressioni incluse nella proposta della Commissione sono contrassegnate da [...].
ALLEGATO
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
1 GU C […] del […], pag. […].
2 GU C […] del […], pag. […].
considerando quanto segue:
(1) Il Green Deal europeo e il piano d'azione per l'economia circolare3 esortano l'Unione e gli Stati membri a intervenire in modo più rapido e incisivo per garantire la sostenibilità ambientale e sociale dei settori tessile e alimentare, in quanto sono fra quelli a più alta intensità di risorse e sono responsabili di notevoli esternalità ambientali negative. In questi settori le lacune tecnologiche e la carenza di finanziamenti ostacolano la transizione verso l'economia circolare e la decarbonizzazione. I comparti alimentare e tessile sono rispettivamente al primo e al quarto posto per intensità di risorse4, e non rispettano pienamente i principi fondamentali dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti sanciti nella gerarchia dei rifiuti, che prevede di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Queste sfide richiedono soluzioni sistemiche e un approccio basato sul ciclo di vita.
(2) Secondo la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari5, sono necessari cambiamenti radicali per superare il modello lineare attualmente prevalente in cui i prodotti tessili sono progettati, fabbricati, utilizzati e scartati, e una delle priorità è limitare la moda rapida (fast fashion). La strategia afferma l'importanza di rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti e fa riferimento all'introduzione di norme armonizzate dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore per i tessili con un'ecomodulazione delle tariffe. L'obiettivo principale di tali norme è creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, nonché predisporre incentivi per i produttori affinché garantiscano che i loro prodotti sono concepiti nel rispetto dei principi di circolarità. A tal fine prevede che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione per il riutilizzo. Sostiene inoltre la necessità di approcci più incisivi e innovativi alla gestione sostenibile delle risorse biologiche per aumentare la circolarità e la valorizzazione dei rifiuti alimentari e il riutilizzo dei prodotti tessili a base biologica.
3 COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020.
4 Percorsi di transizione dell'UE (xxxxxx.xx).
5 COM(2022) 141 final del 30 marzo 2022.
(3) Per quanto riguarda gli effetti negativi dei rifiuti alimentari, gli Stati membri si sono impegnati ad attuare misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione di tali rifiuti in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 25 settembre 2015, e in particolare con l'obiettivo di dimezzare i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post raccolto, entro il 2030. Tali misure erano intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.
(4) Nel dare seguito alla Conferenza sul futuro dell'Europa, la Commissione si è impegnata a consentire ai panel di cittadini di deliberare e formulare raccomandazioni prima della presentazione di determinate proposte chiave. In questo contesto è stato convocato un panel europeo di cittadini, operativo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 per predisporre un elenco di raccomandazioni6 su come intensificare le azioni volte a ridurre i rifiuti alimentari nell'Unione. Poiché i nuclei domestici sono responsabili di oltre la metà dei rifiuti alimentari prodotti nell'Unione, le idee dei cittadini su come prevenire tali rifiuti sono particolarmente rilevanti. I cittadini hanno consigliato tre principali linee di intervento, tra cui una maggiore collaborazione nella catena del valore alimentare, iniziative imprenditoriali nel settore e la promozione di un cambiamento delle abitudini di consumo. Le raccomandazioni del panel continueranno a sostenere il programma di lavoro complessivo della Commissione relativo alla prevenzione dei rifiuti alimentari e potranno servire da guida per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari.
6 Per l'elenco completo delle raccomandazioni, si veda l'allegato 16 della relazione sulla valutazione d'impatto.
(5) La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio7 ha escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche conformemente alle prescrizioni della direttiva 2009/31/CE. La disposizione modificativa non è stata tuttavia inclusa nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, che ha abrogato la direttiva 2006/12/CE. Pertanto, per garantire la certezza del diritto, la presente direttiva incorpora le modifiche della direttiva 2009/31/CE che escludono il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE.
(6) È necessario includere nella direttiva 2008/98/CE le definizioni di "produttori di prodotti tessili", "messa a disposizione sul mercato", "piattaforme online", "fornitori di servizi di logistica", "soggetti dell'economia sociale", "utilizzatori finali", "prodotti di consumo invenduti" e "organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore" collegate all'attuazione della responsabilità estesa del produttore per i tessili, al fine di precisare la portata di queste nozioni e gli obblighi che ne derivano.
(7) In una certa misura, gli Stati membri hanno sviluppato materiali e condotto campagne di prevenzione dei rifiuti alimentari rivolte ai consumatori e agli operatori del settore alimentare; queste iniziative sono tuttavia incentrate sulla sensibilizzazione più che sull'indurre cambiamenti comportamentali. Per realizzare appieno il potenziale di riduzione dei rifiuti alimentari e garantire progressi nel tempo, è necessario predisporre interventi finalizzati al cambiamento comportamentale, che dovranno essere adattati alle situazioni e alle esigenze specifiche degli Stati membri e pienamente integrati nei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari. Si dovrebbe inoltre dare importanza alle soluzioni circolari regionali, compresi i partenariati tra settore pubblico e settore privato e il coinvolgimento dei cittadini,
e all'adattamento a specifiche esigenze regionali, come quelle delle regioni ultraperiferiche o delle isole.
7 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.
8 GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
9 GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
(8) Malgrado la crescente consapevolezza riguardo all'impatto negativo e alle conseguenze dei rifiuti alimentari, gli impegni politici assunti dall'UE e dagli Stati membri e le misure attuate dall'UE dopo il piano d'azione per l'economia circolare del 2015, la produzione di rifiuti alimentari non sta diminuendo in misura sufficiente per compiere progressi degni di nota verso il terzo traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 12. Per contribuire in modo significativo a questo traguardo, è opportuno rafforzare le misure che gli Stati membri devono adottare al fine di progredire nell'attuazione della presente direttiva e di altre misure adeguate volte a ridurre la produzione di rifiuti alimentari. La presente direttiva elenca i settori d'intervento in cui gli Stati membri dovrebbero adattare misure o adottarne, a seconda dei casi, per ciascuna fase della filiera alimentare.
(9) Per conseguire risultati sul breve periodo e offrire agli operatori del settore alimentare, ai consumatori e alle autorità pubbliche la necessaria prospettiva sul lungo periodo, è opportuno fissare obiettivi quantitativi di riduzione dei rifiuti alimentari, che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030.
(10) Per quanto riguarda l'impegno dell'Unione a realizzare il terzo traguardo dell'OSS 12, la definizione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2030 dovrebbe costituire un forte incentivo politico ad agire e garantire un contributo significativo agli obiettivi mondiali. Tuttavia, data la loro natura giuridicamente vincolante, tali obiettivi dovrebbero essere proporzionati e realizzabili e tenere conto del ruolo e della capacità dei diversi attori della filiera alimentare (in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese). La definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti dovrebbe pertanto avvenire in modo graduale e partire da un livello inferiore a quello fissato negli OSS, al fine di garantire una risposta omogenea degli Stati membri e compiere progressi tangibili verso il traguardo 12.3.
(11) Per ridurre i rifiuti alimentari nelle fasi di produzione e consumo occorrono metodi e misure diversi e il coinvolgimento di diversi gruppi di portatori di interessi. Pertanto è opportuno proporre un obiettivo per la fase di trasformazione e fabbricazione e un obiettivo per la vendita al dettaglio e le altre forme di distribuzione degli alimenti, i ristoranti e i servizi di ristorazione e i nuclei domestici. Per quanto riguarda la fase della produzione primaria, la Commissione dovrebbe innanzitutto condurre uno studio sui rifiuti e le perdite alimentari durante la produzione primaria, comprese tutte le diverse fasi della produzione primaria in cui si producono i rifiuti e le perdite alimentari. Tale studio dovrebbe valutare la portata e le cause dei rifiuti e delle perdite alimentari nella produzione primaria e individuare le leve adeguate per ridurre tali rifiuti e perdite.
(12) È opportuno definire un obiettivo comune per le fasi di distribuzione e consumo della filiera alimentare in virtù della loro interdipendenza, in particolare dell'influenza delle pratiche di vendita al dettaglio sul comportamento dei consumatori e del rapporto tra il consumo di cibo in casa e fuori casa. La fissazione di obiettivi distinti aggiungerebbe infatti un'inutile complessità e limiterebbe la flessibilità degli Stati membri nel concentrarsi sui loro specifici settori critici. Per evitare che l'obiettivo comune comporti un onere eccessivo per determinati operatori, si consiglia agli Stati membri di definire le misure volte a raggiungerlo tenendo presente il principio di proporzionalità.
(13) I cambiamenti demografici hanno un notevole impatto sulla quantità di cibo consumata e sui rifiuti alimentari prodotti. Pertanto, per tenere conto di questo fattore, l'obiettivo comune di riduzione dei rifiuti applicabile alla vendita e alle altre forme di distribuzione degli alimenti, ai ristoranti e ai servizi di ristorazione e ai nuclei domestici dovrebbe essere espresso come variazione percentuale della quantità di rifiuti alimentari pro capite. Tenendo conto del fatto che i turisti non sono conteggiati nella popolazione generale e che gli Stati membri potrebbero dover far fronte a un aumento o a un calo del turismo rispetto all'anno di riferimento, la Commissione dovrebbe elaborare un fattore di correzione, in modo da sostenere gli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari espresso pro capite per la vendita al dettaglio e altre forme di distribuzione degli alimenti, i ristoranti, i servizi di ristorazione e i nuclei domestici, e corretto in funzione dei flussi turistici.
(13 bis) L'obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari per la trasformazione e la fabbricazione non prende in considerazione possibili riduzioni o aumenti, indipendenti dall'azione degli Stati membri, dei livelli di produzione nelle industrie di tali settori. Per tenere conto di tali fluttuazioni dei livelli di produzione nelle industrie di trasformazione e di fabbricazione dei prodotti alimentari, la Commissione dovrebbe elaborare un fattore di correzione, in modo da sostenere gli Stati membri nel conseguimento dell'obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari per la trasformazione e la fabbricazione, corretto in funzione delle variazioni dei livelli di produzione.
(14) In base alla metodologia comune definita nella decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione10, il primo anno per il quale sono stati raccolti dati sui livelli di rifiuti alimentari è stato il 2020; è pertanto opportuno usare tale anno come anno di riferimento per definire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari. Gli Stati membri che possono dimostrare di aver misurato i rifiuti alimentari prima del 2020 avvalendosi di metodi coerenti con la decisione delegata (UE) 2019/1597 dovrebbero poter usare un anno di riferimento precedente. Se uno Stato membro ritiene che, a causa della pandemia
di COVID-19, i dati raccolti per il 2020 non siano rappresentativi della produzione di rifiuti alimentari nel suo territorio, può utilizzare come anno di riferimento
il 2021, il 2022 o il 2023.
(15) Per fare in modo che l'approccio graduale verso il conseguimento dell'obiettivo mondiale dia i suoi frutti, i livelli fissati per gli obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari dovrebbero essere riesaminati e modificati, se del caso, per tenere conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel tempo. In questo modo sarebbe eventualmente possibile adeguare gli obiettivi al fine di rafforzare […] il contributo dell'UE e l'ulteriore allineamento all'OSS 12.3, che dovrà essere raggiunto entro il 2030, e di tracciare la rotta per ulteriori progressi oltre tale data.
10 Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una
metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).
(16) Per garantire un'applicazione più efficace, tempestiva e uniforme delle disposizioni relative alla prevenzione dei rifiuti alimentari, prevedere eventuali lacune e consentire di intervenire prima delle scadenze fissate per il conseguimento degli obiettivi, è opportuno estendere agli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari il sistema di segnalazione preventiva introdotto nel 2018.
(17) Nel rispetto del principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che mettono a disposizione sul mercato di uno Stato membro per la prima volta determinati prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri si facciano carico della loro gestione alla fine del ciclo di vita e dell'estensione della loro durata di vita mettendo a disposizione sul mercato per il riutilizzo i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei a tale scopo. Per attuare tale principio è opportuno stabilire gli obblighi per la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri da parte dei produttori, che comprendono qualsiasi produttore, importatore o distributore che, a prescindere dalla tecnica di vendita (compresi i contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11), mette a disposizione per la prima volta tali prodotti sul mercato nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio. La responsabilità estesa del produttore non dovrebbe applicarsi […] ai sarti che lavorano in proprio e realizzano prodotti su misura, dato che hanno un ruolo ridotto nel mercato tessile, così come agli operatori che mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo o articoli derivati da prodotti usati o di scarto appartenenti a queste categorie al fine di promuovere il riutilizzo e una durata di vita prolungata all'interno dell'Unione, anche attraverso la riparazione, il ricondizionamento, il miglioramento, la rifabbricazione e il riutilizzo creativo (upcycling) con una modifica di determinate funzionalità del prodotto originario.
11 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio
e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
(17 bis) Nel contesto della presente direttiva modificativa, per "prodotti tessili usati" si intendono i prodotti tessili oggetto di raccolta differenziata che sono scartati dall'utilizzatore finale, con l'intenzione e la possibilità di riutilizzarli o di non riutilizzarli. In questa fase, i prodotti tessili usati potrebbero essere idonei al riutilizzo o costituire rifiuti, in quanto non sono stati valutati. Per questo motivo, i prodotti tessili usati oggetto di raccolta differenziata sono considerati rifiuti al momento della raccolta, a meno che non siano consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte degli operatori del riutilizzo o dei soggetti dell'economia sociale. Per "prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo" si intendono i prodotti tessili che sono stati ritenuti idonei al riutilizzo dopo la raccolta, la cernita, la preparazione per il riutilizzo o dopo la valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta. I prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo non dovrebbero essere considerati rifiuti tessili.
(18) Esistono grandi disparità per quanto riguarda le modalità di raccolta differenziata dei prodotti tessili attuali o previste, sia che comportino regimi di responsabilità estesa del produttore sia che si avvalgano di altri metodi. Anche nei casi in cui viene applicata la responsabilità estesa del produttore vi sono grandi differenze, per esempio per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel regime, la responsabilità dei produttori e i modelli di governance. Le norme sulla responsabilità estesa del produttore definite nella
direttiva 2008/98/CE dovrebbero pertanto applicarsi in generale ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui fanno parte i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri. Tuttavia è opportuno integrarle con ulteriori disposizioni specifiche pertinenti per le caratteristiche del settore tessile, in particolare l'alta percentuale di piccole e medie imprese (PMI) tra i produttori, il ruolo dei soggetti dell'economia sociale e l'importanza del riutilizzo per aumentare la sostenibilità della catena del valore del settore tessile. Le norme dovrebbero inoltre essere più dettagliate e armonizzate per prevenire la creazione di un mercato frammentato che potrebbe avere un impatto negativo sul settore, in particolare sulle microimprese e sulle PMI, nella raccolta e nel trattamento […], per fornire chiari incentivi alla progettazione sostenibile dei prodotti tessili e all'attuazione di politiche improntate alla sostenibilità e per promuovere i mercati delle materie prime secondarie. In questo contesto gli Stati membri sono incoraggiati ad autorizzare diverse organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, in quanto la concorrenza tra di esse potrebbe risultare più vantaggiosa per i consumatori, favorire l'innovazione, ridurre i costi, aumentare la raccolta differenziata e ampliare la scelta per i produttori che intendono stipulare contratti con tali organizzazioni.
(18 bis) Negli Stati membri in cui esiste una percentuale più elevata rispetto alla media dell'UE di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo e messi a disposizione sul loro mercato per la prima volta e di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri derivati da tali prodotti usati e di scarto messi a disposizione sul loro mercato per la prima volta, le tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore versate dai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri potrebbero non essere sufficienti a coprire i costi per la gestione dei rifiuti di tali prodotti. La definizione di adeguati requisiti di monitoraggio nel quadro dei regimi di responsabilità estesa del produttore per determinare il contributo di tali prodotti ai rifiuti prodotti in futuro costituirà un'importante fonte di dati per contribuire all'eventuale decisione futura di considerare tali prodotti come rientranti in un regime di responsabilità estesa del produttore istituito a norma della presente direttiva. Nel frattempo, per garantire la copertura finanziaria dei costi della gestione dei rifiuti da effettuare nell'ambito degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri con una percentuale elevata di tali prodotti dovrebbero avere la possibilità di chiedere alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di richiedere un contributo agli operatori commerciali del riutilizzo che mettono tali prodotti a disposizione sul loro mercato per la prima volta. A tale riguardo, il contributo richiesto agli operatori commerciali del riutilizzo dovrebbe rispecchiare la gerarchia dei rifiuti e, in particolare, la necessità di promuovere il riutilizzo dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri. Tali contributi sono intesi a coprire unicamente i costi di raccolta dei prodotti tessili e associati ai tessili usati e di scarto e della successiva gestione dei rifiuti e dovrebbero in ogni caso essere inferiori al contributo richiesto ai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri. In tal caso e in linea con l'obbligo degli Stati membri di definire in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei soggetti pertinenti coinvolti nella responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri possono includere obblighi supplementari per tali operatori commerciali del riutilizzo, come gli obblighi di comunicazione o di registrazione. Per operatori commerciali del riutilizzo si intendono i soggetti commerciali e i soggetti dell'economia sociale che mettono a disposizione sul mercato i prodotti che sono stati sottoposti a un'operazione di riutilizzo o di preparazione per il riutilizzo (ad esempio cernita, riparazione).
Tenendo conto della guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti12, per attività commerciale si intende la fornitura di beni in un contesto commerciale. Si può ritenere che le organizzazioni senza fini di lucro svolgano attività commerciali se operano in un tale contesto. Questa valutazione si può effettuare solamente caso per caso, tenendo conto della regolarità delle forniture, delle caratteristiche del prodotto, delle intenzioni del fornitore, ecc. In linea di principio le forniture occasionali da parte di enti di beneficenza o hobbisti non s'intendono effettuate in un contesto commerciale.
(19) I prodotti tessili per la casa e gli indumenti rappresentano la quota maggiore del consumo tessile dell'Unione e il fattore che più contribuisce a modelli insostenibili di sovrapproduzione e consumo eccessivo. Queste categorie di prodotti, insieme ad altri indumenti, accessori e calzature post-consumo che non sono composti principalmente da materiali tessili, sono inoltre al centro di tutti i sistemi di raccolta differenziata esistenti negli Stati membri. Pertanto l'ambito di applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore istituito dovrebbe includere i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri per uso domestico o per altri usi, qualora tali prodotti siano per natura e composizione simili a quelli per uso domestico. Per garantire la certezza del diritto per i produttori in merito ai prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore, è opportuno identificare tali prodotti facendo riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I
del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio13.
12 Comunicazione della Commissione – La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022 (2022/C 247/01).
13 GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(20) Il settore tessile comporta un elevato consumo di risorse. Se è vero che dal punto di vista della produzione di materie prime e prodotti tessili, la maggior parte delle pressioni e degli impatti connessi al consumo di abbigliamento, calzature e prodotti tessili per la casa nell'Unione si verifica in paesi terzi, è pur vero che anche l'Unione ne subisce le conseguenze a causa del loro impatto mondiale sul clima e sull'ambiente. Pertanto la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili possono contribuire a ridurre l'impronta ambientale del settore a livello mondiale, Unione compresa. Inoltre l'attuale inefficienza sotto il profilo delle risorse della gestione dei rifiuti tessili non è in linea con la gerarchia dei rifiuti e provoca danni ambientali sia nell'Unione che nei paesi terzi, per esempio a causa delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'incenerimento e dallo smaltimento in discarica.
(21) Lo scopo della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'Unione, creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (in particolare il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso) e incentivare i produttori a garantire che i loro prodotti siano progettati nel rispetto dei principi di circolarità. I produttori di prodotti tessili e calzaturieri dovrebbero finanziare i costi della raccolta, della cernita per il riutilizzo, della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio e degli altri trattamenti dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti, compresi i prodotti di consumo invenduti considerati rifiuti che sono stati messi in commercio nel territorio degli Stati membri dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa, per fare sì che gli obblighi di responsabilità estesa del produttore non si applichino retroattivamente e rispettino il principio della certezza del diritto. I produttori dovrebbero anche almeno finanziare i costi per realizzare indagini sulla composizione dei rifiuti urbani misti, sostenere la ricerca e lo sviluppo nella progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili che non contengono sostanze che destano preoccupazione così come le tecnologie di cernita e riciclaggio, comunicare i dati sulla raccolta differenziata, sul riutilizzo e su altri trattamenti, fornire informazioni agli utilizzatori finali in merito all'impatto e alla gestione sostenibile dei prodotti tessili.
(21 bis) Data la mancanza di dati solidi sui rifiuti tessili e sul finanziamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore che gli Stati membri devono istituire, la Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva entro il 31 dicembre 2028 per valutare la possibilità di fissare obiettivi di prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti, nonché per valutare se i regimi nazionali di responsabilità estesa del produttore siano sottofinanziati o sovrafinanziati a causa dell'esclusione dalla definizione di produttore di coloro che immettono sul mercato prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo e prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri derivati da detti prodotti usati o di scarto o da loro parti.
(22) I produttori dovrebbero provvedere a istituire sistemi di raccolta di tutti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto e a garantire che tali prodotti siano successivamente sottoposti a cernita a fini di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per ottenere la massima disponibilità di capi di abbigliamento e calzature di seconda mano e ridurre i volumi per i tipi di trattamento dei rifiuti che si collocano nei livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti. Fare in modo che i prodotti tessili possano essere e siano utilizzati e riutilizzati più a lungo è il modo più efficace per ridurne notevolmente l'impatto sul clima e sull'ambiente. Questo approccio dovrebbe inoltre favorire modelli commerciali sostenibili e circolari come il riutilizzo, il noleggio e la riparazione, i servizi di ritiro e il commercio al dettaglio di seconda mano, creando nuovi posti di lavoro "verdi" di qualità e opportunità di risparmio per i cittadini. È essenziale rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti per dissociare la produzione di rifiuti tessili dalla crescita del settore. I produttori dovrebbero pertanto essere responsabili anche del riciclaggio, in particolare dando priorità all'aumento del riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso e ad altre operazioni di recupero e smaltimento.
(23) I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero finanziare l'aumento del riciclaggio dei prodotti tessili, in particolare il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, che consente di riciclare una più ampia varietà di materiali e crea una fonte di materie prime per la produzione tessile nell'Unione. È altresì importante che i produttori contribuiscano a finanziare la ricerca e l'innovazione in materia di sviluppi tecnologici nei sistemi di cernita automatica e cernita in base alla composizione che consentono la separazione e il riciclaggio dei materiali misti e la decontaminazione dei rifiuti, per favorire soluzioni di riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso di alta qualità e la diffusione dell'utilizzo di fibre riciclate. Per agevolare il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che gli operatori economici del settore tessile, in particolare le piccole e medie imprese, dispongano di informazioni e assistenza sotto forma di orientamenti, sostegno finanziario, accesso ai finanziamenti, materiali di formazione specializzati destinati alla dirigenza e al personale o assistenza tecnica e organizzativa. Se il sostegno è finanziato mediante risorse statali, compresi i casi in cui i finanziamenti provengono interamente da contributi imposti dall'autorità pubblica alle imprese in questione, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in questi casi gli Stati membri devono garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. La mobilitazione di investimenti pubblici e privati nella circolarità e nella decarbonizzazione del settore tessile è un obiettivo perseguito anche da diversi programmi di finanziamento e tabelle di marcia dell'Unione, per esempio gli hub per la circolarità e inviti specifici nell'ambito di Orizzonte Europa. È inoltre necessario valutare ulteriormente la fattibilità della fissazione di obiettivi dell'Unione per il riciclaggio dei prodotti tessili al fine di sostenere e stimolare lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio e la promozione della progettazione ecocompatibile ai fini del riciclaggio.
(24) […] I prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbero essere raccolti separatamente rispetto ad altri flussi di rifiuti, come metallo, carta e cartone, vetro, plastica, legno e rifiuti organici, per preservarne la riutilizzabilità e il potenziale di riciclaggio di alta qualità. Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti tessili e dei prodotti tessili usati, che di conseguenza non vengono trattati in modo corretto dal punto di vista ambientale, la rete di raccolta dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbe estendersi su tutto il territorio degli Stati membri, comprese le regioni ultraperiferiche, essere vicina agli utilizzatori finali e non dovrebbe concentrarsi solo sulle aree e i prodotti redditizi. La rete di raccolta dovrebbe essere organizzata in collaborazione con altri attori attivi nei settori della gestione e del riutilizzo dei rifiuti, come i comuni e i soggetti dell'economia sociale. Visti i notevoli benefici ambientali e climatici associati al riutilizzo, la rete di raccolta dovrebbe mirare in primo luogo a raccogliere i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri riutilizzabili e in secondo luogo a raccogliere quelli riciclabili. Un aumento costante della raccolta differenziata porterebbe a un miglioramento delle prestazioni in termini di riutilizzo e della qualità del riciclaggio […] nelle catene di approvvigionamento dei prodotti tessili, promuoverebbero la diffusione di materie prime secondarie di qualità e sosterrebbero la pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture di cernita e trasformazione dei prodotti tessili. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle relative campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti, per determinare la quantità di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto in essi contenuti. Ogni anno le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero inoltre mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle prestazioni dei sistemi di raccolta differenziata e sulla quantità in peso della raccolta differenziata che mettano in luce un aumento costante.
(25) L'introduzione di regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbe mantenere e sostenere le attività […] dei soggetti dell'economia sociale coinvolti nella gestione dei prodotti tessili usati, visto l'importante ruolo che ricoprono negli attuali sistemi di raccolta dei prodotti tessili e il loro potenziale in termini di creazione di modelli commerciali locali, sostenibili, partecipativi e inclusivi e di posti di lavoro di qualità nell'Unione, in linea con gli obiettivi del piano d'azione dell'UE per l'economia sociale14. Questi soggetti dovrebbero pertanto essere considerati partner nei sistemi di raccolta differenziata che promuovono un maggiore ricorso al riutilizzo e alla riparazione e creano posti di lavoro di qualità per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili. Dato il loro importante ruolo nei sistemi di raccolta dei prodotti tessili sia con le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che in modo indipendente, le prescrizioni in materia di cernita dovrebbero applicarsi anche ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti dai soggetti dell'economia sociale. A tale riguardo, i soggetti dell'economia sociale dovrebbero altresì riferire all'autorità competente in merito alla loro raccolta e al loro trattamento dei prodotti tessili. Gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, i soggetti dell'economia sociale che non esportano prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o di scarto dall'obbligo di comunicazione, qualora l'adempimento di tali obblighi di comunicazione comporti un onere amministrativo sproporzionato per tali soggetti. La comunicazione separata della quota di beni invenduti ricevuti consentirà agli Stati membri di monitorare l'impatto sui soggetti dell'economia sociale del divieto di distruzione dei beni invenduti introdotto dal regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili15.
14 COM(2021) 778 final del 9 dicembre 2021.
15 GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.
(26) I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'informare gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, del fatto che i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o di scarto dovrebbero essere raccolti separatamente, dell'esistenza di sistemi di raccolta e dell'importante ruolo svolto dagli utilizzatori finali nella prevenzione dei rifiuti e nella gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti tessili. Tra le informazioni da comunicare vi sono l'esistenza di modalità di riutilizzo dei prodotti tessili e calzaturieri, i benefici ambientali del consumo sostenibile e gli effetti dell'industria dell'abbigliamento tessile sull'ambiente, la salute e la società. È altresì opportuno informare i consumatori in merito all'importante ruolo che svolgono nel compiere scelte informate, responsabili e sostenibili in termini di consumo di prodotti tessili e nell'assicurare una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto. Questi obblighi di informazione si applicano in aggiunta a quelli sulla fornitura di informazioni agli utilizzatori finali in merito ai prodotti tessili di cui al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili16 e al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio17. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali dovrebbe avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti, affissi all'aperto o al chiuso, e campagne sui social media, ma anche con mezzi più innovativi, come codici QR che consentano di accedere elettronicamente a siti web.
16 GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.
17 Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga
la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo
e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).
(27) Per aumentare la circolarità e la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili e ridurre gli effetti negativi sul clima e sull'ambiente, il regolamento .../... [O.P.: inserire il numero e le istituzioni autrici del regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e completare la nota]18 elaborerà specifiche vincolanti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili e calzaturieri che, in funzione delle soluzioni indicate dalla valutazione d'impatto come efficaci per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili, disciplineranno la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità e la riciclabilità delle fibre a ciclo chiuso dei prodotti tessili e la quantità obbligatoria di fibre riciclate in tali prodotti. Inoltre il regolamento disciplinerà la presenza di sostanze che destano preoccupazione, in modo da ridurle al minimo e monitorarle allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti e migliorare il riciclaggio, da un lato, e di prevenire e ridurre la dispersione di fibre sintetiche nell'ambiente per diminuire nettamente il rilascio di microplastiche, dall'altro. Allo stesso tempo la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile dei prodotti tessili che porti a una migliore progettazione circolare. Al fine di fornire un forte incentivo alla progettazione ecocompatibile tenendo conto nel contempo degli obiettivi del mercato interno e della configurazione del settore tessile, composto prevalentemente da PMI,
è necessario armonizzare i criteri per la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore in base ai parametri di progettazione ecocompatibile più adeguati per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili sia in linea con la gerarchia dei rifiuti. La modulazione delle tariffe in base ai criteri di progettazione ecocompatibile dovrebbe basarsi sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile e sui relativi metodi di misurazione adottati a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili per i prodotti tessili e calzaturieri o di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili e calzaturieri, e solo se questi ultimi sono adottati. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme armonizzate per la modulazione delle tariffe al fine di garantire l'allineamento dei criteri di modulazione delle tariffe alle specifiche di prodotto. Le strategie industriali e commerciali influenzano la durata di utilizzo del prodotto, vale a dire la sua durabilità estrinseca, che può essere misurata in termini di probabilità che un prodotto diventi rifiuto a causa di problemi non legati alla sua progettazione, rendendo la qualità intrinseca di un prodotto tessile una causa minoritaria della fine del suo ciclo di vita.
Tali strategie portano a scartare il prodotto anche prima che esso giunga al termine del suo ciclo di vita potenziale, con conseguente consumo eccessivo di prodotti tessili e, pertanto, una sovrapproduzione di rifiuti tessili.
18 GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.
In linea con il principio "chi inquina paga" e con il principio secondo cui la prevenzione dei rifiuti è il livello più elevato della gerarchia dei rifiuti, e al fine di contrastare il consumo eccessivo di prodotti tessili e la conseguente sovrapproduzione di rifiuti tessili e consentire una migliore gestione della fine del loro ciclo di vita, riducendo in ultima analisi il loro impatto ambientale, gli Stati membri possono modulare i contributi finanziari dei produttori in base alle pratiche che portano a tale sovrapproduzione di rifiuti tessili, in particolare in relazione alle strategie industriali e commerciali.
(28) Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi volti a garantire la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto che mettono a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro, è necessario che ciascuno Stato membro istituisca e gestisca un registro dei produttori al quale i produttori siano tenuti a iscriversi. È opportuno armonizzare il più possibile le prescrizioni e il formato di registrazione in tutta l'Unione per facilitare la registrazione, soprattutto nei casi in cui i produttori mettono per la prima volta a disposizione prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri sul mercato in diversi Stati membri. Le informazioni contenute nel registro dovrebbero essere accessibili ai soggetti coinvolti nella verifica del rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e nella loro applicazione.
(29) Poiché il settore tessile è composto al 99 % da piccole e medie imprese, l'attuazione di un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri dovrebbe ambire a ridurre il più possibile gli oneri amministrativi. Pertanto l'adempimento della responsabilità estesa del produttore dovrebbe essere esercitato collettivamente da apposite organizzazioni che rappresentino le imprese, comprese le organizzazioni statali per l'adempimento della responsabilità del produttore se lo Stato membro lo ritiene opportuno. È opportuno che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggette ad autorizzazione da parte degli Stati membri e documentino, tra l'altro, la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti da detta responsabilità estesa e l'effettivo adempimento di tale responsabilità. Nel caso di organizzazioni statali per l'adempimento della responsabilità del produttore, non essendovi un mandato del produttore rappresentato, le prescrizioni della presente direttiva relative a tale mandato non dovrebbero applicarsi.
(30) A norma dell'articolo 30 […] del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio19, […] i fornitori di piattaforme online che consentono [...] ai consumatori di concludere [...] contratti a distanza con [...] operatori commerciali [...] devono ottenere, prima di consentire a un produttore l'uso dei loro servizi, una serie di informazioni di identificazione da parte […] dell'operatore commerciale e un'autocertificazione con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione. Ai fini della presente direttiva, i produttori che offrono a consumatori situati nell'Unione prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri messi a disposizione sul mercato per la prima volta dovrebbero essere considerati operatori commerciali.
(30 bis) Per garantire l'effettiva esecuzione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, […] l'iscrizione nel registro dei produttori tessili che gli Stati membri sono tenuti a istituire a norma della presente direttiva […] dovrebbe essere considerata un'informazione adeguata ai fini [...] dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera d),
del regolamento (UE) 2022/2065. Inoltre, […] l'autocertificazione di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento dovrebbe riguardare l'impegno del produttore [...] a offrire solo prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva. [...] Il rispetto delle prescrizioni di cui [...] all'articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065 [...] non dovrebbe essere considerato un obbligo generale di controllare le informazioni trasmesse o memorizzate dai fornitori di [...] piattaforme online [...] che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori, né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino l'esistenza di attività illecite. In relazione alle suddette prescrizioni, ai fornitori di tali piattaforme si applicano le norme in materia di esecuzione di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065.
19 GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1.
(30 ter) Analoghe situazioni indesiderabili di parassitismo potrebbero verificarsi in relazione ai fornitori di servizi di logistica. La presente direttiva comprende alcune disposizioni volte a prevenirle con un approccio analogo a quello del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda i fornitori di piattaforme online.
(31) Per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili avvenga nel rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero assicurarsi che tutti i prodotti tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a operazioni di cernita dalle quali si ottengono sia articoli riutilizzabili che soddisfano le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano sia articoli da destinare ai mercati per il riciclaggio delle materie prime nell'Unione e nel mondo. Dato che il prolungamento della durata di vita dei prodotti tessili comporta maggiori vantaggi per l'ambiente, l'obiettivo principale delle operazioni di cernita dovrebbe essere il riutilizzo, seguito dalla cernita a fini di riciclaggio laddove una valutazione professionale consideri gli articoli non riutilizzabili. Nell'ambito dei criteri unionali armonizzati per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo e riciclati, la Commissione dovrebbe dare la priorità all'elaborazione delle prescrizioni in materia di cernita, anche per quanto riguarda l'eventuale cernita preliminare effettuata nel punto di raccolta. I criteri armonizzati dovrebbero garantire la coerenza e l'elevata qualità delle frazioni raccolte e dei flussi di materiali per la cernita, delle operazioni di recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie a livello transfrontaliero, il che a sua volta dovrebbe favorire l'espansione delle catene del valore del riutilizzo e del riciclaggio. Non dovrebbero essere considerati rifiuti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati che sono consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e sono ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte degli operatori del riutilizzo o dei soggetti dell'economia sociale […]. Poiché gli utilizzatori finali non hanno la formazione necessaria per distinguere tra articoli riutilizzabili e riciclabili, è necessaria una valutazione professionale. Per "valutazione professionale" si intende che la decisione finale di classificare come idonei al riutilizzo i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati non è lasciata all'utilizzatore finale, ma a coloro che ricevono i prodotti usati presso il punto di raccolta, i quali ricevono formazioni o orientamenti per garantire una valutazione adeguata. Se il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio non sono tecnicamente possibili, è comunque opportuno applicare la gerarchia dei rifiuti evitando, ove possibile, lo smaltimento in discarica, in particolare per i prodotti tessili biodegradabili che sono una fonte di emissioni di metano, e usando sistemi di recupero di energia in caso di incenerimento.
(32) Le esportazioni di prodotti tessili usati ritenuti idonei al riutilizzo e di rifiuti tessili fuori dall'UE sono in costante aumento, tanto da rappresentare la quota maggiore del mercato del riutilizzo dei tessili post-consumo prodotti nell'UE. Poiché con l'introduzione della raccolta differenziata entro il 2025 i rifiuti tessili oggetto di raccolta differenziata aumenteranno notevolmente, al fine di garantire un'elevata protezione dell'ambiente è importante intensificare gli sforzi per combattere il fenomeno delle spedizioni illegali nei paesi terzi di rifiuti non dichiarati come tali. Partendo dal regolamento …/… [O.P.: inserire le istituzioni autrici e il numero del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e completare la nota]20 e tenendo presente l'obiettivo di garantire la gestione sostenibile dei prodotti tessili post- consumo e contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, è opportuno disporre che tutti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a una cernita prima della spedizione. È inoltre opportuno che, finché non sono sottoposti a cernita da parte di un operatore formato alla cernita a fini di riutilizzo e riciclaggio che possa classificarli come idonei al riutilizzo, tutti questi prodotti siano considerati rifiuti e soggetti alla legislazione dell'Unione in materia, anche per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti. La cernita dovrebbe essere effettuata conformemente alle prescrizioni armonizzate grazie alle quali si ottiene una frazione riutilizzabile di alta qualità che soddisfa le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano nell'UE e nel mondo, e stabilendo criteri per distinguere tra prodotti usati ritenuti idonei al riutilizzo e rifiuti. Le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo dovrebbero essere accompagnate da informazioni che dimostrino che tali articoli sono il risultato di un'operazione di cernita o di preparazione per il riutilizzo e che sono idonei a essere riutilizzati. Le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e i soggetti dell'economia sociale dovrebbero riferire in merito alle esportazioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto e all'esportazione di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo, consentendo agli Stati membri di monitorare tali esportazioni al fine di comprendere meglio la catena del valore del settore tessile.
20 GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.
(33) Per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero rivedere i programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari per includervi nuove misure, se del caso, coinvolgendo diversi partner del settore pubblico e privato, con azioni coordinate e mirate per affrontare criticità specifiche e intervenire su atteggiamenti e comportamenti che generano rifiuti alimentari. Nel preparare tali programmi gli Stati membri potrebbero prendere spunto dalle raccomandazioni del panel di cittadini sugli sprechi alimentari, dalla raccolta del Forum europeo sugli sprechi alimentari dei consumatori contenente strumenti, migliori pratiche e raccomandazioni per ridurre gli sprechi alimentari dei consumatori, nonché dagli scambi nell'ambito della piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari.
(34) Una responsabilità e una governance chiare delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari sono fondamentali per garantire un coordinamento efficace delle azioni volte a stimolare il cambiamento e centrare gli obiettivi della presente direttiva. Dato che molte autorità hanno un programma comune e che vi sono numerosi portatori di interessi impegnati nella lotta contro i rifiuti alimentari negli Stati membri, è necessaria un'autorità competente incaricata del coordinamento generale delle azioni a livello nazionale.
(35) A livello dell'Unione è opportuno fornire informazioni più dettagliate sulla gestione comunale dei prodotti tessili post consumo per monitorare in modo più efficace il riutilizzo dei prodotti, inteso sia come riutilizzo che come preparazione per il riutilizzo, anche in vista di un'eventuale definizione futura di obiettivi in termini di prestazioni. I dati sul riutilizzo e sulla preparazione per il riutilizzo sono fondamentali per monitorare il disaccoppiamento tra la produzione di rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un'economia sostenibile, inclusiva e circolare. Pertanto questi flussi di dati dovrebbero essere gestiti dall'Agenzia europea dell'ambiente.
(36) La decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione stabilisce una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari, conformemente all'articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2008/98/CE. Al fine di migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati dagli Stati membri sui livelli di rifiuti alimentari, è opportuno continuare a delegare alla Commissione il potere di adottare atti delegati di cui a tale disposizione. A fini di chiarezza, tale conferimento di potere dovrebbe essere spostato, con leggere modifiche, in un nuovo articolo incentrato specificamente sulla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari.
(37) Al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata elencati nella direttiva 2008/98/CE ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato IV quater
della direttiva 2008/98/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(38) Per garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2008/98/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per istituire un formato armonizzato di iscrizione nel registro sulla base degli obblighi di informazione di cui all'articolo 22 ter, paragrafo 4, e criteri di modulazione delle tariffe per l'applicazione dell'articolo 22 quater, paragrafo 3, lettera a) […]. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio21.
21 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(39) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE.
(40) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale della gestione dei rifiuti […] alimentari e dei prodotti tessili usati e di scarto e garantire la libera circolazione nel mercato interno di prodotti tessili usati e di scarto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche
La direttiva 2008/98/CE è così modificata:
all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a) gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma
della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
* Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica
della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).";
all'articolo 3 sono inseriti i punti seguenti:
"4 ter) "produttore di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati
nell'allegato IV quater", qualsiasi fabbricante, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica, esclusi coloro che immettono sul mercato prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater ritenuti idonei al riutilizzo e prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater derivati da detti prodotti usati o di scarto o da loro parti, […] nonché i lavoratori autonomi che confezionano prodotti personalizzati e che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio*:
a) sono stabiliti in uno Stato membro e fabbricano prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater con il proprio nome o marchio, oppure li fanno progettare o fabbricare e li immettono per la prima volta con il proprio nome o marchio nel territorio di quello Stato membro; oppure
b) sono stabiliti in uno Stato membro e rivendono sul territorio di detto Stato membro, con il proprio nome o marchio, i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, fabbricati da altri produttori di cui alla lettera a), sui quali non compaiono il nome, la marca o il marchio del fabbricante; oppure
c) sono stabiliti in uno Stato membro e forniscono per la prima volta in detto Stato membro a titolo professionale prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; oppure
d) vendono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente agli utilizzatori finali, compresi i nuclei domestici o utilizzatori diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, e sono stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo;
4 quater) "messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato di uno Stato membro nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
4 quinquies) "organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori", la persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente, l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori;
4 sexies) "piattaforma online", la piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio**;
4 sexies bis) "fornitore di servizi di logistica", il fornitore di servizi di logistica quale definito all'articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio***;
4 septies) "consumatore", la persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
4 octies) "utilizzatore finale", l'utilizzatore finale quale definito all'articolo 3, punto 21), del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio***;
4 nonies) "soggetto dell'economia sociale", il soggetto di diritto privato che fornisce beni e servizi, comprese le cooperative, le società mutualistiche, le associazioni, inclusi gli enti di beneficenza, le fondazioni o le imprese sociali quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, punto 13), del regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio****, che operano conformemente ai seguenti principi:
i) il primato delle persone, nonché del fine sociale o ambientale, rispetto al profitto;
ii) il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili e delle eccedenze per perseguire le proprie finalità sociali o ambientali e svolgere attività nell'interesse dei loro membri, dei loro utenti o della società in generale; e
iii) la governance democratica o partecipativa;
4 decies) "prodotto di consumo invenduto", il prodotto di consumo invenduto quale definito all'articolo 2 del regolamento …/… (GU ..., pag. ) [O.P.: inserire i riferimenti di
pubblicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile di prodotti sostenibili];
* Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio
e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga
la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).
** Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).
*** Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).
**** Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).";
2 bis)all'articolo 6, è inserito il paragrafo seguente:
"2 bis. In particolare, la Commissione adotta un atto di esecuzione relativo ai criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto. Nell'adottare tale atto di esecuzione, la Commissione include criteri per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri riciclati.";
3) all'articolo 9, le lettere g) e h) del paragrafo 1 e i paragrafi 5, 6 e 8 sono soppressi;
4) è inserito il seguente articolo 9 bis:
"Articolo 9 bis
Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari
1. Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al
dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono almeno:
a) sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari;
b) individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un'equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione;
c) incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l'ottenimento di prodotti non alimentari;
d) sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze e facilitare l'accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell'economia sociale.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo la filiera alimentare, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato.
2. Gli Stati membri monitorano e valutano l'attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari di cui al paragrafo 4, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita a norma del paragrafo 3.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di una metodologia comune e di requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari, al fine di migliorare la qualità, l'affidabilità e la comparabilità dei dati comunicati dagli Stati membri sui livelli di rifiuti alimentari, compresi i metodi relativi alla misurazione della frazione di rifiuti alimentari costituita da parti destinate a essere ingerite da esseri umani.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il
31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:
a) ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10 % rispetto alla quantità prodotta nel 2020;
b) ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altri tipi di distribuzione di prodotti alimentari, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità generata nel 2020.
5. Qualora uno Stato membro sia in grado di fornire, per un anno di riferimento precedente al 2020, dati raccolti utilizzando metodi comparabili alla metodologia e ai requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari di cui
alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, può essere utilizzato un anno di riferimento precedente. Lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l'intenzione di utilizzare un anno di riferimento precedente [entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] e trasmette alla Commissione i dati e i metodi di misurazione utilizzati per raccoglierli. Se uno Stato membro ritiene che, a causa della pandemia di COVID-19, i dati raccolti per il 2020 non siano rappresentativi della produzione di rifiuti alimentari nel suo territorio, può utilizzare come anno di riferimento il 2021, il 2022 o il 2023. Entro [18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva] lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l'intenzione debitamente motivata di utilizzare come anno di riferimento
il 2021, il 2022 o il 2023.
5 bis. Al fine di sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari di cui al paragrafo 4, lettera b), entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un fattore di correzione per tenere conto dell'aumento o del calo del turismo rispetto all'anno di riferimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.
5 ter. Al fine di sostenere gli Stati membri nel conseguimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari di cui al paragrafo 4, lettera a), entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, un fattore di correzione per tenere conto dell'aumento o del calo dei livelli di produzione nella trasformazione e nella fabbricazione rispetto all'anno di riferimento. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.
6. Se ritiene che i dati relativi a un anno di riferimento precedente al 2020 non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa a norma del paragrafo 5, una decisione con cui chiede allo Stato membro di utilizzare come anno di riferimento il 2020 o un anno diverso da quello proposto dallo Stato membro.
7. Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione riesamina gli obiettivi da raggiungere entro
il 2030, stabiliti al paragrafo 4, al fine, se del caso, di modificarli e/o estenderli ad altre fasi della filiera alimentare e di valutare la possibilità di fissare nuovi obiettivi oltre il 2030, compresa la valutazione della fattibilità di fissare un obiettivo per la frazione dei rifiuti alimentari totali costituita da parti di alimenti destinate a essere ingerite da esseri umani. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
7 bis. La Commissione conduce uno studio sui rifiuti e le perdite alimentari durante la produzione primaria, comprese tutte le diverse fasi della produzione primaria in cui si producono i rifiuti e le perdite alimentari. Tale studio valuta la portata e le cause dei rifiuti e delle perdite alimentari nella produzione primaria e individua le leve adeguate per ridurre tali rifiuti e perdite. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, entro il 31 dicembre 2027, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";
[…]
5 bis) all'articolo 11 è inserito un nuovo paragrafo 6 bis:
"6 bis. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione valuta la possibilità di fissare obiettivi di prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio dei rifiuti tessili. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.";
5 ter) all'articolo 11 è inserito un nuovo paragrafo 6 ter:
"6 ter. Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione effettua un riesame per valutare se i regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, stabiliti a norma della presente direttiva, coprano i costi derivanti dal recepimento dei requisiti di cui alla presente direttiva. Se, sulla base del riesame, la Commissione ritiene che il finanziamento dei regimi di responsabilità estesa del produttore non sia sufficiente a coprire i costi di cui all'articolo 22 bis, la Commissione presenta, se del caso ed entro due anni dalla fine del riesame, una proposta legislativa volta a garantire il pieno recupero dei costi conformemente al principio "chi inquina paga".";
6) all'articolo 11 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all'articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.";
7) sono inseriti i seguenti articoli da 22 bis a 22 quinquies:
"Articolo 22 bis
Regime di responsabilità estesa del produttore per i tessili
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri […] elencati
nell'allegato IV quater […] che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché un produttore quale definito all'articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un altro Stato membro e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater designi, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato ai fini dell'adempimento, sul loro territorio, degli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore. Gli Stati membri possono prevedere che un produttore quale definito all'articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un paese terzo e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater designi, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato ai fini dell'adempimento, sul loro territorio, degli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis per modificare l'allegato IV quater della presente direttiva al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato IV quater della presente direttiva ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.
3. Gli Stati membri definiscono in modo chiaro i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano almeno i costi relativi a:
a) la raccolta dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o di scarto elencati nell'allegato IV quater e la successiva gestione dei rifiuti, comprendenti quanto segue:
1) la raccolta di tali prodotti usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies;
2) il trasporto dei quantitativi raccolti di cui al punto 1) ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e le operazioni di riciclaggio a norma dell'articolo 22 quinquies;
3) la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei quantitativi raccolti di cui al punto 1);
4) la raccolta, il trasporto e il trattamento [...] dei rifiuti prodotti, a seguito delle operazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), [...] da soggetti dell'economia sociale e da altri soggetti [...] appartenenti al sistema di raccolta di cui all'articolo 22 quater,
paragrafi 5 e 11;
b) lo svolgimento di un'indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma dell'articolo 22 quinquies, paragrafo 6;
c) la diffusione di informazioni su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, compresi riparazione, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, conformemente all'articolo 22 quater, paragrafi 13, 14 e 17;
d) la raccolta dei dati e la comunicazione dei medesimi alle autorità competenti a norma dell'articolo 37;
e) il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare i processi di cernita e riciclaggio, in particolare al fine di espandere il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, e per sviluppare prodotti tessili durevoli, riutilizzabili e riciclabili che non contengano sostanze che destano preoccupazione, fatta salva la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato.
4 bis. Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 4, lettera a), del presente articolo per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto elencati nell'allegato IV quater che finiscono in rifiuti urbani indifferenziati.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in relazione ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto di cui all'allegato IV quater depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma
dell'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11, qualora tali prodotti siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro [...] non prima del
[O.P.: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].
6. I costi da coprire di cui al paragrafo 4 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra i soggetti interessati. Se necessario per garantire la copertura finanziaria dei costi per la gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 4, lettera a), da effettuare nell'ambito degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, ciascuno Stato membro può chiedere alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di richiedere un contributo agli operatori commerciali del riutilizzo che mettono a disposizione per la prima volta sul suo territorio i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater ritenuti idonei al riutilizzo e i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater derivati da detti prodotti usati o di scarto. Il contributo richiesto agli operatori commerciali del riutilizzo è in ogni caso inferiore al contributo richiesto ai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater.
7. Ai fini della conformità all'articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e),
del regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 3, sezione 4, di detto regolamento, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater ai consumatori situati nell'Unione, ricevano dai produttori le seguenti informazioni prima di consentire loro di utilizzare i loro servizi:
a) informazioni sull'iscrizione nel registro dei produttori di cui all'articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;
b) un'autocertificazione con cui il produttore si impegna a offrire esclusivamente prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater per i quali i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo e all'articolo 22 quater, paragrafo 1, sono soddisfatti nello Stato membro in cui si trova il consumatore.
8. Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 siano istituiti entro il [O.P.: inserire la data corrispondente a trenta mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] conformemente agli articoli 8, 8 bis e da 22 bis
a 22 quinquies.
9. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i produttori che offrono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater agli utilizzatori finali situati nell'Unione forniscano ai fornitori di servizi di logistica le informazioni di cui al paragrafo 7 al momento della conclusione del contratto tra il fornitore
e il produttore per qualsiasi dei servizi di cui all'articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020.
10. Lo Stato membro provvede affinché il fornitore di servizi di logistica, al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 9 e al momento della conclusione del contratto tra il fornitore e il produttore per qualsiasi dei servizi di cui all'articolo 3, punto 11),
del regolamento (UE) 2019/1020, compia il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 9 sono affidabili e complete utilizzando qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall'Unione o chiedendo al produttore di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini della presente direttiva i produttori sono responsabili dell'accuratezza delle informazioni fornite.
Gli Stati membri provvedono affinché:
i) qualora ottenga sufficienti indicazioni o abbia motivo di credere che le informazioni di cui al paragrafo 9 ottenute dal produttore interessato siano inesatte, incomplete o non aggiornate, il fornitore di servizi di logistica chieda al produttore di porre rimedio a tale situazione senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell'Unione e nazionale, e
ii) qualora il produttore non rettifichi o completi tali informazioni, il fornitore di servizi di logistica sospenda rapidamente la prestazione del suo servizio a tale produttore in relazione all'offerta di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater agli utilizzatori finali situati nell'Unione, fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta. Il fornitore di servizi di logistica comunica al produttore i motivi della sospensione.
11. Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150, se un fornitore di servizi di logistica sospende la prestazione del suo servizio a norma del paragrafo 10 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché il produttore interessato abbia il diritto di impugnare la decisione del fornitore di servizi di logistica dinanzi a un tribunale degli Stati membri in cui è stabilito il fornitore di servizi di logistica.
Articolo 22 ter
Registro dei produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri
1. Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, degli articoli 22 bis e 22 quater, paragrafo 1.
[...] Entro il [O.P.: inserire la data corrispondente a 30 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione crea un sito web contenente i link a tutti i [...] registri nazionali per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri.
2. Gli Stati membri rendono obbligatoria l'iscrizione dei produttori nel registro di cui
al paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri impongono ai produttori di presentare una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati
nell'allegato IV quater.
3. Gli Stati membri consentono ai produttori di mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel loro territorio prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati
nell'allegato IV quater solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sono registrati in tale Stato membro.
4. La domanda di registrazione contiene gli elementi di informazione seguenti:
a) il nome, il marchio e le marche (se disponibili) con cui il produttore opera nello Stato membro e l'indirizzo del produttore, compresi codice postale, località, via e numero civico, Stato, eventuale numero di telefono, sito internet, indirizzo e-mail e recapito di un punto di contatto unico;
b) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale dell'Unione o nazionale;
c) i codici della nomenclatura combinata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio dello Stato membro;
d) il nome, il codice postale, la località, la via e il numero civico, lo Stato, il numero di telefono, l'indirizzo web, l'indirizzo di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, il numero di registrazione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, il numero di identificazione fiscale dell'Unione o nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore e il mandato del produttore rappresentato;
e) una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, attestante che le informazioni fornite sono veritiere.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di cui al presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore mediante mandato scritto.
Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, quest'ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.
6. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente:
a) riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2 i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web delle autorità competenti;
b) autorizzi le registrazioni e fornisca un numero di registrazione entro al massimo 12 settimane dal momento in cui sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4;
c) possa stabilire modalità dettagliate relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui al paragrafo 4;
d) possa esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.
7. L'autorità competente può rifiutare o revocare la registrazione del produttore qualora le informazioni di cui al paragrafo 4 e le relative prove documentali non siano fornite o non siano sufficienti oppure se il produttore non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 4, lettera d).
8. Gli Stati membri impongono al produttore o, se del caso, al rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di notificare senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella registrazione a norma del paragrafo 4, lettera d), e qualsiasi cessazione definitiva in merito alla messa a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio dello Stato membro dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri oggetto della registrazione. Il produttore che ha cessato di esistere è escluso dal registro dei produttori.
9. Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori e fornitori di servizi di logistica che concludono un contratto per qualsiasi dei servizi di cui all'articolo 3,
punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020 con produttori che offrono agli utilizzatori finali prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, abbiano accesso gratuito al registro.
10. Entro il [O.P.: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l'iscrizione nel registro sulla base degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 4. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
Articolo 22 quater
Organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore nel settore tessile
1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater incarichino un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di adempiere per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 22 bis.
2. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che intendono adempiere gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori a norma degli articoli 8 bis, paragrafo 3, 22 bis, 22 ter
e 22 quinquies e del presente articolo di ottenere un'autorizzazione da parte di un'autorità competente.
3. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di garantire che i contributi finanziari che ricevono dai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater:
a) si basino sul peso e, se del caso, sulla quantità dei prodotti interessati e, per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater […] , siano modulati sulla base delle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma del regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [O.P.: inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato]** più pertinenti per la prevenzione dei rifiuti generati da prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri e per il loro trattamento […], in linea con la gerarchia dei rifiuti e con le corrispondenti metodologie di misurazione per i criteri adottati a norma di detto regolamento, o sulla base di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri e che garantiscono il miglioramento della sostenibilità ambientale e della circolarità di tali prodotti. Oltre alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile adottate a norma del regolamento …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [O.P.: inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato]**, gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di modulare il contributo finanziario in base a criteri che tengano conto delle pratiche dei produttori che comportano la sovrapproduzione e il consumo eccessivo di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, con conseguente sovrapproduzione dei relativi rifiuti, compresa la quantità di numeri di riferimento di prodotti tessili messi a disposizione sul mercato per la prima volta per produttore e per unità di tempo o la frequenza del rinnovo delle collezioni tessili, unitamente al numero di articoli per collezione;
b) a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, lettere a), b) e c), tengano conto dei ricavi delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo, dalla preparazione per il riutilizzo o dal valore delle materie prime secondarie provenienti da rifiuti tessili riciclati;
c) garantiscano un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre oneri sproporzionati a quelli, comprese le piccole e medie imprese, che producono quantità modeste di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater.
4. Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e garantire la coerenza con le specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma dell'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento .../... [O.P.: inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato], la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri di modulazione delle tariffe per l'applicazione del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. Detto atto di esecuzione non riguarda la determinazione precisa del livello dei contributi ed è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscano un sistema di raccolta differenziata per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, indipendentemente dalla loro natura, composizione materiale, condizione, marca, marchio o origine, nel territorio di uno Stato membro in cui mettono tali prodotti a disposizione sul mercato per la prima volta. Il sistema di raccolta differenziata:
a) offre la raccolta di detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto ai soggetti di cui al paragrafo 6, lettera a), e prevede le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei medesimi prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto, compresa la fornitura gratuita di contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto ai punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore;
b) garantisce la raccolta gratuita di detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti nei punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, con una frequenza proporzionale all'area di copertura e al volume dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto abitualmente raccolti in tali punti di raccolta;
c) garantisce la raccolta gratuita dei rifiuti generati dai soggetti dell'economia sociale e da altri soggetti provenienti da detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, raccolti attraverso i punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.
Qualsiasi forma di coordinamento tra le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore rimane soggetta alle norme dell'Unione in materia di concorrenza.
6. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta di cui al paragrafo 5:
a) consista in punti di raccolta istituiti per loro conto dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e dai gestori di rifiuti in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti: soggetti dell'economia sociale, rivenditori al dettaglio, autorità pubbliche, compresi i comuni, o terzi che effettuano la raccolta per loro conto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater e altri gestori di punti di raccolta volontari;
b) copra l'intero territorio dello Stato membro tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, usati e di scarto, elencati nell'allegato IV quater, dell'accessibilità e della vicinanza degli utilizzatori finali, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione di tali prodotti sono redditizie;
c) realizzi un aumento costante, tecnicamente fattibile, delle quantità in peso dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto oggetto di raccolta differenziata elencati nell'allegato IV quater, tenendo conto delle buone pratiche, a cui corrisponda un calo proporzionale delle quantità in peso di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto di cui all'allegato IV quater nei rifiuti urbani misti raccolti.
7. […]
8. […]
9. […]
10. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore non possano rifiutare la partecipazione dei soggetti dell'economia sociale e di altri gestori del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata istituito a norma del paragrafo 5.
11. Fatti salvi il paragrafo 5, lettere a) e b), e il paragrafo 6, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell'economia sociale possano mantenere e gestire i propri punti di raccolta differenziata e ricevano un trattamento paritario o preferenziale nell'ubicazione dei punti di raccolta differenziata. Gli Stati membri provvedono affinché […] i soggetti dell'economia sociale che fanno parte del sistema di raccolta [...] a norma del paragrafo 6, lettera a), non siano tenuti a consegnare all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri raccolti, usati e di scarto, di cui all'allegato IV quater.
11 bis. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell'economia sociale che gestiscono i propri punti di raccolta differenziata conformemente al paragrafo 11 presentino almeno ogni anno all'autorità competente le informazioni relative ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater:
1) sulla quantità in peso della raccolta differenziata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, specificando separatamente i prodotti invenduti;
2) sulla quantità in peso del riutilizzo, della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio, se del caso specificando separatamente il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso;
3) sulla quantità in peso di altri tipi di recupero e smaltimento; e
4) sulla quantità in peso delle esportazioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater ritenuti idonei al riutilizzo e delle esportazioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto elencati nell'allegato IV quater.
11 ter. In deroga al paragrafo 11 bis, gli Stati membri possono esentare; del tutto o in parte, i soggetti dell'economia sociale che non esportano prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o di scarto elencati nell'allegato IV quater dall'obbligo di presentare le informazioni di cui al paragrafo 11 bis, qualora l'adempimento di tali obblighi di comunicazione comporti un onere amministrativo sproporzionato per tali soggetti.
12. […]
13. Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta alle informazioni di cui
all'articolo 8 bis, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione degli utilizzatori finali […] le seguenti informazioni relative al consumo sostenibile, comprese le opzioni di seconda mano, al riutilizzo e alla gestione del fine vita di tessili e calzature e riguardanti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater che i produttori mettono a disposizione sul territorio di uno Stato membro:
a) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche, in particolare la promozione di modelli di consumo sostenibili, comprese le opzioni di seconda mano, e di una buona cura dei prodotti durante l'uso;
b) le modalità di riutilizzo e riparazione disponibili per i prodotti tessili e le calzature;
c) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto;
d) l'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sui diritti sociali e umani della produzione tessile, in particolare delle pratiche di "moda veloce" e del consumo, del riciclaggio e di altri tipi di recupero e smaltimento nonché dello scarto inappropriato dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto, come la dispersione o lo scarto tra i rifiuti urbani misti.
14. Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore fornisca periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 13 e dette informazioni siano aggiornate e diffuse mediante:
a) un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica;
b) informazioni negli spazi pubblici;
c) programmi educativi e campagne di sensibilizzazione;
d) segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori e i consumatori.
15. Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere per conto dei produttori gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché esse coprano l'intero territorio dello Stato membro del sistema di raccolta differenziata per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater. Gli Stati membri incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato e conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza.
16. Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.
17. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblichino sui loro siti web, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e):
a) almeno ogni anno, nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, le informazioni riguardanti:
1) la quantità, compresa la quantità in peso, di prodotti messi a disposizione sul mercato per la prima volta;
2) la quantità in peso della raccolta differenziata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, specificando separatamente i prodotti invenduti;
3) i tassi di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, specificando separatamente il tasso di riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, realizzati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore;
4) i tassi di altri tipi di recupero e smaltimento; e
5) i tassi delle esportazioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater ritenuti idonei al riutilizzo e delle esportazioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto elencati nell'allegato IV quater;
b) le informazioni sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti selezionati a norma del paragrafo 18.
17 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore trasmettano all'autorità competente anche le informazioni di cui al paragrafo 17, lettere a) e b), unitamente alla quantità in peso di cui alla lettera a), punti 3), 4) e 5).
18. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino una procedura di selezione non discriminatoria, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti e tale da non imporre oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese per procurarsi servizi di gestione dei rifiuti da gestori di rifiuti di cui al paragrafo 6, lettera a), e da altri gestori dei rifiuti per effettuare il successivo trattamento dei rifiuti.
19. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore impongano ai produttori di comunicare annualmente i dati relativi ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater messi a disposizione sul mercato.
Articolo 22 quinquies
Gestione dei rifiuti tessili
1. […]
2. Gli Stati membri provvedono affinché le infrastrutture e le operazioni di raccolta, carico e scarico, trasporto e stoccaggio e altre operazioni di movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, comprese le successive operazioni di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici e da altre fonti di contaminazione per prevenire danni e contaminazioni incrociate dei tessili raccolti. La raccolta differenziata dei prodotti tessili usati e di scarto è sottoposta a un controllo presso il punto di raccolta differenziata o l'impianto di cernita per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono una fonte di contaminazione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente, anche a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.
Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell'allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri invenduti e scartati elencati
nell'allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio successivi, compreso il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, ove il progresso tecnologico lo consenta.
3 bis. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, non sono considerati rifiuti al momento della raccolta i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati che sono consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e sono ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte dell'operatore del riutilizzo o dei soggetti dell'economia sociale.
4. Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente, anche a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11, siano sottoposti ad operazioni di cernita per garantirne il trattamento in conformità della gerarchia dei rifiuti istituita all'articolo 4, paragrafo 1.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di cernita dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente, anche a norma
dell'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11, ottemperino ai seguenti obblighi:
a) l'operazione di cernita è finalizzata a ottenere prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo, dando priorità al riutilizzo locale;
b) le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri a un livello adeguato di granularità, separando le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo che applica criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente;
c) i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per il riciclaggio e, se il progresso tecnologico lo consente, in particolare per il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso;
d) i risultati delle operazioni di cernita e delle successive operazioni di recupero finalizzate al riutilizzo soddisfano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 6.
6. Entro il 1º gennaio 2026 e successivamente ogni cinque anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la percentuale di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto ivi contenuti. Gli Stati membri provvedono affinché, sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possano chiedere alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare misure correttive per ampliare la loro rete di punti di raccolta e condurre campagne di informazione a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 13 e 14.
7. Gli Stati membri provvedono affinché, al fine di distinguere tra prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo e prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto, le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo di cui si sospetta che siano rifiuti possano essere ispezionate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare il rispetto degli obblighi minimi di cui
ai paragrafi 8 e 9 per le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati
ritenuti idonei al riutilizzo e controllati di conseguenza.
8. Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni organizzate su base professionale di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo siano conformi agli obblighi minimi di conservazione della documentazione di cui al paragrafo 9 e siano accompagnate almeno dalle seguenti informazioni:
a) una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri in cui si dichiara che sono destinati al riutilizzo diretto e che sono idonei a tale scopo;
b) la prova di una precedente operazione di cernita o di una precedente valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo effettuata in conformità del presente articolo e, se disponibili, dei criteri adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sotto forma di una copia dei registri di ogni balla della partita e di un protocollo contenente tutte le informazioni di registrazione di cui al paragrafo 9;
c) una dichiarazione rilasciata dalla persona fisica o giuridica in possesso dei prodotti tessili, associati ai tessili o calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo che organizza, a titolo professionale, il trasporto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo, attestante che nessuno dei materiali contenuti nella spedizione è un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;
d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico.
9. Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo rispettino i seguenti obblighi minimi di conservazione della documentazione:
a) il registro delle operazioni di cernita, valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo o preparazione per il riutilizzo è apposto in modo sicuro ma non permanente sull'imballaggio;
b) la documentazione contiene le seguenti informazioni:
1) una descrizione dell'articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo, quali tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale;
2) il nome e l'indirizzo dell'impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo.
10. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti o le autorità coinvolte nelle ispezioni in uno Stato membro accertino che una spedizione prevista di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo è sospettata di consistere in rifiuti, i costi delle analisi, delle ispezioni e del magazzinaggio appropriati dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati ritenuti idonei al riutilizzo di cui si sospetta che siano rifiuti possano essere imputati ai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, a terzi che agiscono per loro conto o ad altre persone che organizzano la spedizione.
* Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
** Regolamento …/… (GU ..., pag ) [O.P.: inserire i riferimenti di pubblicazione
del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili].";
[...] all'articolo 29, il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:
"2 bis. Gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari che possono essere presentati nell'ambito dei loro programmi di prevenzione dei rifiuti.";
9) è inserito il seguente articolo 29 bis:
"Articolo 29 bis
Programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari
1. […] Gli Stati membri […] valutano e adeguano i loro programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari, in vista di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4. Detti programmi contengono almeno le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9 bis, paragrafo 1, e, se del caso, le misure elencate negli allegati IV e IV bis e sono comunicati alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa].
2. Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili del coordinamento delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 1, attuate per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, e ne informa la Commissione entro il [O.P.: inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione pubblica successivamente dette informazioni sul pertinente sito web dell'UE.";
10) l'articolo 37 è così modificato:
a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ogni anno gli Stati membri comunicano all'Agenzia europea dell'ambiente i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4, e i dati di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 17, lettera a), e paragrafi 17 bis e 11 bis. [...] Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 2.";
b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
"7. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione,
del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.";
11) L'articolo 38 bis è così modificato:
a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafo 10, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4,
e all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. Il potere di adottare atti delegati di cui
all'articolo 22 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [O.P. inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafo 10, all'articolo 22 bis, paragrafo 2, all'articolo 27,
paragrafi 1 e 4, e all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";
b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9 bis,
paragrafo 3, dell'articolo 11 bis, paragrafo 10, dell'articolo 22 bis, paragrafo 2,
dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";
12) è inserito l'allegato IV quater conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [O.P.: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Xxxx comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
Il presidente / La presidente Il presidente
ALLEGATO IV quater
Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore per determinati prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri
Parte 1
Prodotti tessili [...], indumenti e accessori di abbigliamento per uso domestico o per altri usi, qualora tali prodotti siano per natura e composizione simili a quelli per uso domestico, che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis
Codice NC | Descrizione |
61 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo | Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto |
62 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo | Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto |
6301 | Coperte (escluse quelle della voce 6301 10 00) |
6302 | Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina |
6303 | Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto |
6304 | Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404 |
6309 | Oggetti da rigattiere |
6504 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti |
6505 | Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Parte 2
Calzature, indumenti e accessori di abbigliamento per uso domestico o per altri usi, qualora tali prodotti siano per natura e composizione simili a quelli per uso domestico, che non sono composti principalmente da materiali tessili e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis
Codice NC | Descrizione |
4203 | Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (esclusi calzature e copricapo e loro parti, nonché i prodotti del capitolo 95, per es. parastinchi e maschere da scherma) |
6401 | Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti |
6402 | Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica |
6403 | Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale |
6404 | Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili |
6405 | Altre calzature |