CONVENZIONE TIPO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE
CONVENZIONE TIPO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE
DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI ENASARCO
L’anno il giorno del mese di in Roma Via
TRA
La FONDAZIONE ENASARCO, con sede in Xxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, codice fiscale n. 00763810587, rappresentato nel presente atto da , nato a
il , nella sua qualità di e legale rappresentante
E
VISTO
Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i.
Il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80
Il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 giugno 2006 Il D.M. 27 dicembre 2006, n. 313
CONSIDERATO
che con l’art. 13-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80 e con l’emanazione del Regolamento di attuazione di cui al D.M. 27 dicembre 2006, n. 313, è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;
che il pensionato può contrarre prestiti solo con Banche e Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsti dagli art. . 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;
che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall’applicazione della normativa in materia e dal Regolamento di attuazione che costituisce parte integrante della presente convenzione;
che il prestito verso cessione del quinto comporta per la Fondazione ENASARCO l’attivazione di procedure amministrative;
che la Fondazione ENASARCO intende agevolare l’accesso ai finanziamenti da parte dei pensionati, garantendo la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;
che è necessario disciplinare la cessione del quinto della pensione fissando alcuni principi generali e regole organizzative da seguire al fine di assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento nei rapporti tra Fondazione ENASARCO, pensionati, Banche ed Intermediari finanziari;
che le Banche/Intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all’iniziativa e che aderiranno alla stessa, si impegnano ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto di tutte le norme della presente Convenzione.
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 ASSUNZIONE DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione tipo (di seguito “Convenzione”).
ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La Convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte Banche e di Intermediari Finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dagli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993, dei prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione previsti dall’articolo 1, commi 2-bis e xx xxx X.X.X. x.000 xxx 0000.
ART. 3 DESTINATARI
Possono contrarre prestiti estinguibili con cessione di quote fino ad un quinto della pensione, fatto salvo il trattamento pensionistico minimo cosi come determinato annualmente dall’INPS, i soggetti che percepiscono dalla Fondazione ENASARCO i trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità parziale/inabilità e superstiti.
Viene esplicitamente escluso l’intervento di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) diverse dalle società del gruppo bancario di appartenenza nei rapporti tra l’Intermediario finanziario ed i richiedenti.
ART. 4
INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI
La Fondazione ENASARCO procede a dare esecuzione alla cessione del quinto, esclusivamente per i prestiti concessi dagli Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.
ART. 5 CONTRATTO E NOTIFICA
Le domande relative ai prodotti di finanziamento di cui all’articolo 2 della presente Convenzione sono presentate dai richiedenti presso le dipendenze delle Banche e degli Intermediari finanziari aderenti, che provvedono all’istruttoria delle relative pratiche.
Il pensionato, prima della stipula del contratto, richiede alla Fondazione ENASARCO, attraverso le modalità stabilite dalla Fondazione, il rilascio della “comunicazione di cedibilità” da cui risulta l’importo della quota cedibile, determinato sulla base delle risultanze contabili accertate alla data di comunicazione di cedibilità.
Le Banche e gli Intermediari Finanziari, previa acquisizione della “comunicazione di cedibilità” provvedono a notificare i contratti alla Fondazione ENASARCO Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxx – Servizio Prestazioni – in qualsiasi forma, purché avente data certa e con le modalità all’uopo indicate.
ART. 6 TRATTENUTE SULLA PENSIONE
La Fondazione Enasarco entro 20 giorni dalla notifica del contratto, previa verifica dei requisiti di legge e delle condizioni previste dalla presente Convenzione, comunica al cessionario l’accoglimento o il rigetto del contratto stesso.
La Fondazione, in caso di accoglimento, effettua la prima trattenuta entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto. Le successive avverranno con cadenza bimestrale entro la fine del primo mese del bimestre.
Entro gli stessi termini di cui al comma precedente la Fondazione si impegna a riversare alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi trattenuti, secondo le modalità operative all’uopo concordate con i predetti.
Le eventuali rate già scadute sono recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene applicata la trattenuta per il tempo necessario al recupero.
ART. 7
RIDUZIONE DELLA QUOTA CEDIBILE
L’importo della quota cedibile di cui all’art. 5 è determinato sulla base delle risultanze contabili accertate alla data della comunicazione di cedibilità.
L’importo di cui al comma 1 può essere modificato a seguito delle variazioni della prestazione pensionistica.
In caso di riduzione della quota cedibile conseguente a variazioni della pensione ceduta, la Fondazione si impegna a comunicare, entro 60 giorni, alla Banca/Intermediario finanziario e al pensionato, l’importo della nuova quota cedibile che rimane immutata fino a nuove comunicazioni da parte degli interessati.
A partire dal primo bimestre di pagamento utile, successivo alla data della comunicazione di cui al comma 3, l’importo trattenuto sulla pensione è ridotto automaticamente e senza necessità di ulteriore comunicazione fino a concorrenza della nuova quota cedibile.
Nell’ipotesi di cui al comma 4, il cessionario si impegna a restituire, senza opporre nessuna eccezione, alla Fondazione entro 30 giorni dalla richiesta, le somme versate in eccedenza nel periodo intercorso tra la data dell’accertamento della riduzione della quota cedibile e la comunicazione di cui al comma 3.
La Fondazione è espressamente esonerata da ogni responsabilità conseguente a modifiche della quota di cessione del quinto.
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Il mancato rispetto del termine di cui al comma 5 comporta la revoca dell’accettazione all’esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all’art. 4.
Al termine dell’ammortamento naturale del prestito, nel caso si fossero verificate riduzioni di quote trattenute rispetto alla quota originaria, la Fondazione provvederà ad effettuare ulteriori trattenute, ciascuna fino ad un massimo del quinto disponibile, a favore del cessionario fino al concorso dell’importo originario totale da rimborsare.
ART. 8
REVOCA O SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA
In caso di provvedimento di revoca o di sospensione del diritto alla prestazione pensionistica, la Fondazione si impegna a darne comunicazione al cessionario entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato al pensionato il provvedimento adottato.
Il cessionario si impegna a restituire alla Fondazione ENASARCO, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, tutte le somme erogate a titolo di cessione del quinto relative ai ratei di pensione emessi dopo la data del provvedimento di cui al comma 1.
Il mancato rispetto del termine di cui all’art.7 comma 5 comporta la revoca dell’accettazione all’esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all’art. 4.
ART. 9
DECESSO DEL PENSIONATO
In caso di decesso del pensionato la Fondazione ENASARCO si impegna a darne comunicazione alla Banca/Intermediario Finanziario entro 60 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza dell’evento stesso.
La Banca/Intermediario Finanziario si impegna a restituire alla Fondazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decesso del pensionato tutte le somme erogate a titolo di cessione del quinto relative ai ratei di pensione emessi dopo il decesso.
Il mancato rispetto del termine di cui all’art.7 comma 5 comporta la revoca dell’accettazione all’esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all’art. 4.
ART. 10
ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI
La Banca/Intermediario finanziario si impegna a comunicare entro 30 giorni dalla data del provvedimento adottato l’eventuale avvenuta estinzione anticipata del prestito.
La Fondazione provvede a sospendere il pagamento delle quote di cessione entro 60 giorni dalla notifica della predetta comunicazione dandone notizia al pensionato ed all’Intermediario.
Il cessionario, allo stesso tempo, si impegna a restituire direttamente al pensionato le trattenute versate dalla Fondazione ENASARCO dopo l’estinzione, anche anticipata, del prestito, manlevando la stessa da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.
cessione del procedura.
Qualora l’estinzione anticipata sia avvenuta per contrarre un nuovo contratto di finanziamento con quinto della pensione, si applicano le disposizioni di cui agli art. 6 e seguenti della presente
FONDAZIONE ⚫ ENASARCO
ART. 11 CONDIZIONI APPLICATE
Il cessionario aderente alla presente convenzione si impegna ad erogare il finanziamento applicando condizioni uguali o migliorative rispetto ai tassi soglia TAEG convenzionali.
Per l’applicazione del comma precedente viene preso a riferimento il “tasso soglia” del trimestre di sottoscrizione del contratto di finanziamento.
I tassi soglia TAEG convenzionali da utilizzare per la convenzione sono determinati sulla base dei valori dei Tassi Effettivi Globali Medi, rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della L.108/96 sui quali sarà operata una riduzione forfettaria e aggiunti i costi derivanti dalla stipula del contratto di assicurazione di premorienza del pensionato distinto per classi di età, così come di seguito riportato.
I tassi soglia TAEG convenzionali possono essere determinati sulla base delle seguenti relazioni:
dove f indica le diverse fasce di età e Af il costo dell’assicurazione caso morte relativa alla fascia di età come da tabella che segue.
I tassi soglia TAEG convenzionali dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.
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È possibile, comunque, la concessione di prestiti sino alla soglia di 85 anni di età compiuti al momento della scadenza del prestito nel rispetto dei tassi soglia su base annua, rilevati trimestralmente dalla Banca d’Italia ai sensi della L.108/96
I tassi convenzionali sono oggetto di aggiornamento sulla base della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi effettuata dalla Banca d’Italia alle date del 1° gennaio, 1°aprile, 1° luglio, 1° ottobre di ogni anno.
Sono fatte salve le disposizioni di cui ai decreti ministeriali ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 ” Disposizioni in materia di usura”, relativamente alla categoria “ Cessioni del quinto dello stipendio e della pensione”.
In particolare il Cessionario si impegna ad applicare ai contratti di finanziamento le seguenti condizioni:
- Oneri aggiuntivi in caso di estinzione anticipata non previsti;
- Durata massima del finanziamento pari a 10 anni;
- Modalità di rimborso bimestrale;
- Xxxxx xxxxxx XXXX convenzionali;
- Premio assicurativo per la copertura contro il rischio di premorienza.
La Banca/Intermediario finanziario si impegna, altresì, ad indicare nel prospetto del finanziamento, il TAEG l’importo erogato al pensionato, l’importo della rata di ammortamento, la durata del rimborso, e l’importo complessivo restituito dal pensionato.
ART. 12 RESPONSABILITA’ E ADEMPIMENTI
Viene esclusa espressamente ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia della Fondazione ENASARCO in ordine al buon esito dell’operazione di finanziamento nel suo complesso ed alla singola trattenuta, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa di legge.
E’, altresì, esclusa qualunque responsabilità della Fondazione ENASARCO in caso di riduzione della quota di cedibilità, per effetto di variazioni in diminuzione della pensione, fermo restando il recupero degli importi residuali al termine dell’ammortamento naturale di cui all’art.7
La Banca/Intermediario finanziario si impegna a restituire alla Fondazione ENASARCO, senza opporre nessuna eccezione, tutte le trattenute eventualmente versate e non dovute a qualunque titolo dalla Fondazione.
La Banca/Intermediario finanziario si impegna a fornire alla Fondazione ENASARCO, con cadenza bimestrale, i dati relativi ai finanziamenti erogati ai pensionati.
L’inosservanza o l’uso strumentale di quanto previsto nella presente Convenzione, in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti e delle altre condizioni in essa contenute da parte della Banca/Intermediario finanziario sarà causa di risoluzione di diritto della Convenzione stessa, salvo l’eventuale danno ulteriore.
ART. 13 RIMBORSO ONERI
La Banca/Intermediario finanziario si impegna a rimborsare alla Fondazione ENASARCO, anticipatamente, le spese amministrative sostenute per le cessioni attivate.
Nei confronti delle Banche e degli Intermediari di cui all’ art. 4, che hanno sottoscritto l’apposita Convenzione, l’onere da corrispondersi in via anticipata per ogni bimestre di pagamento e per ciascun
FONDAZIONE ⚫ ENASARCO
contratto di cessione, è pari all’ importo applicato dalle Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale.
Nei confronti delle Banche e degli Intermediari di cui all’ art. 4 che non hanno sottoscritto l’apposita Convenzione, l’onere, da corrispondersi in via anticipata per ogni bimestre di pagamento e per ciascun contratto di cessione, è pari a 6 volte l’importo applicato dalle Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale.
Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono trattenute direttamente dalla Fondazione ENASARCO sull’ammontare complessivo bimestrale riversato alla Banca/Intermediario Finanziario.
ART. 14
OBBLIGHI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003
La Banca/Intermediario finanziario, una volta acquisita l’informazione sulla misura della quota cedibile e delle eventuali successive variazioni della stessa, divengono “Titolari del trattamento” e si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs.n.196/2003, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati oggetto del trattamento, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante.
Gli stessi assicurano che i dati relativi alla quota cedibile non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla convenzione e si impegnano affinché le informazioni non vengano divulgate, comunicate, cedute a terzi né in alcun modo riprodotte.
ART. 15 RINVIO
Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nel disposizioni applicative approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 58/2009 del 23 luglio 2009, che vengono integralmente accettate con la sottoscrizione della presente Convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al D.P.R. n. 180 del 1950 e s.m.i. e alle condizioni generali dei contratti.
ART. 16 FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, all’esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente ed esclusivo è quello di Roma.
ART. 17 DURATA
La presente Convenzione ha validità a decorrere dalla data di perfezionamento dell’accordo e fino al 31/12/2022, salvo rinnovo espresso tramite scambio di lettere raccomandate.
La Fondazione Enasarco, ove intervengano modifiche dell’assetto normativo che rendano necessario un aggiornamento delle disposizioni contenute nella presente convenzione, si riserva di adeguarne unilateralmente il contenuto.
ART. 18 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE
La Fondazione ENASARCO può risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso la Convenzione in caso di violazione delle prescrizioni in essa contenute da parte della Banca/Intermediario finanziario sottoscrittore.
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ART. 19 DOMICILIO LEGALE
Agli effetti del presente atto, la Fondazione ENASARCO è domiciliata in Xxxx Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00.
ART. 20
ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E DIVULGAZIONE DELLA CONVENZIONE
La Fondazione Enasarco garantisce mediante pubblicazione, in apposita sezione facilmente accessibile dal proprio sito internet istituzionale, l’identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima. Le adesioni alla presente convenzione, inoltre, sono divulgate mediante attività di informazione presso le Sedi.
ART. 21 ONERI FISCALI
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d’uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Roma,
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Fondazione Enasarco
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx
INFORMATIVA
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è la Fondazione Enasarco con sede in Roma Via Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx n. 31, cap 00154.
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del Responsabile della protezione dei dati, che può essere contattato agli indirizzi:
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E CONSERVAZIONE
I dati personali raccolti e trattati dalla Fondazione sono quelli del rappresentante legale dell’intermediario finanziario, o di un suo delegato, necessari per l’accreditamento ai fini dell’erogazione di prestiti con cessione del quinto della pensione (D.P.R. n.180/50). In particolare, sono trattati i seguenti dati:
1. Dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita);
2. Codici identificativi (codice fiscale).
Al di fuori dei casi sopra indicati, laddove necessario ai sensi di legge, l’interessato è chiamato ad esprimere inequivocabilmente ed in forma specifica il proprio consenso libero ed informato.
I dati trattati sono conservati per il tempo necessario all’espletamento delle attività istituzionali della Fondazione e, comunque, nei limiti della prescrizione dei diritti coinvolti.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono raccolti ai fini della stipula della convenzione con la Fondazione e dell’accreditamento, presso quest’ultima, dell’intermediario finanziario all’erogazione di prestiti con cessione di quote di pensione (c.d. cessione del quinto), ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato e integrato dall’articolo 13 bis, comma 1, lettera a) della legge 14 maggio 2005, n. 80 e dall’articolo 1, comma 346, della legge 13 dicembre 2005,
n. 266, nonché conformemente alle disposizioni del Regolamento di attuazione approvato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 Dicembre 2006, n. 313.
Fondazione Enasarco
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MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati sono trattati con strumenti informatici o manuali per il tempo strettamente necessario all’espletamento delle attività istituzionali e/o contrattuali riferibili all’interessato. I dati sono protetti da misure di sicurezza tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali contro i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, e di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito. Tali misure sono aggiornate periodicamente in base al progresso tecnologico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, controllate costantemente e verificate nel tempo.
COMUNICAZIONE E/O DIFFUSIONE DEI DATI
I dati potranno essere comunicati ad Autorità competenti e Organismi di Vigilanza, per ordine degli stessi o per l’adempimento degli obblighi di legge, nonché alle società di assicurazione per le prestazioni di servizi assicurativi o, previa acquisizione del consenso da parte dell’interessato, a soggetti che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto della Fondazione Enasarco. I dati personali possono essere diffusi solo se previsto da una norma di legge o di regolamento e nei limiti in cui ciò sia previsto. I dati degli interessati non sono trasferiti al di fuori dei confini dell’Unione Europea. L’interessato potrà, attraverso richiesta formale al Titolare del trattamento, ottenere l’elenco completo dei Responsabili esterni del trattamento.
DIRITTI DELL’INTERESSATO
I dati sono organizzati e conservati in maniera tale da permettere all’interessato di esercitare i propri diritti ai sensi e nei limiti di quanto previsto dal Capo III del Regolamento Europeo 2016/679. L’interessato ha in particolare il diritto di proporre reclamo ad un’Autorità di controllo, ottenere in ogni momento, dal Titolare, la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, l’aggiornamento o la rettifica. Il soggetto interessato ha il diritto di chiedere il blocco o la limitazione del trattamento dei dati qualora trattati in violazione di legge, nonché la cancellazione o la rimozione dei propri dati nei casi previsti dalla normativa. Inoltre, per i trattamenti basati sul consenso, l’interessato può revocare lo stesso e opporsi al trattamento da parte del Titolare. Il soggetto interessato ha altresì il diritto di ricevere in formato strutturato e di uso comune e leggibile i dati personali che lo riguardano. L'istanza per l’esercizio dei diritti indicati può essere inviata all’indirizzo email: xxx@xxxxxxxx.xx o all’indirizzo pec: xxx@xxx.xxxxxxxx.xx.
PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI
La Fondazione Enasarco non effettua decisioni automatizzate esclusivamente in base all’elaborazione automatica, fra cui la profilazione, che produce effetti legali sull’utente o ha altre conseguenze analoghe.