INDICE
ALLEGATO 3 BIS - SCHEMA CONTRATTO ESECUTIVO OPA
INDICE
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI 5
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA 5
5. XXXXX XXX XXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXX XXXXXXXXXX 0
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA 6
8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI 6
9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE 7
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI 9
14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO 9
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 11
20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE 12
21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI 14
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 14
CONTRATTO ESECUTIVO OPA TRA
ANVUR, con sede in XXXX (XXXXXXXXX), Xxx Xxxxxxxx Xxxxx , XX 00, C.F. 97653310587 in persona del legale rappresentante pro tempore Xxxxxx Xxxxxxxxxx, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale ed in forza dalla deliberazione di aggiudicazione del 21/12/2016 (nel seguito per brevità anche “Amministrazione”),
E
VODAFONE ITALIA S.P.A., società del gruppo Vodafone Group Plc con socio unico, sede legale in Ivrea, Via Xxxxxx,13, capitale sociale Euro € 2.305.099.887,30 = i.v. , iscritta al Registro delle Imprese di Torino al n. 93026890017, P. IVA 08539010010, domiciliata ai fini del presente atto in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxxx, x. 000, in persona del Responsabile Health & Public Sector e procuratore Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, giusti poteri allo stesso conferiti da procura rilasciata in Milano il 19 dicembre 2013 dal notaio Luca Zona, rep. 27745, racc. n. 14790, (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
PREMESSO CHE
(A) Ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 82/2005, il Capo VIII del D.Lgs. medesimo, “Nel rispetto dell’articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, e nel rispetto dell’autonomia dell’organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali … definisce e disciplina il Sistema pubblico di connettività (SPC), al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l’omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati”.
(B) L’art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al primo comma, ha attribuito a DigitPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la realizzazione del Sistema pubblico di connettività, mediante l’espletamento di procedure ad evidenza pubblica.
(C) L’art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005, al secondo comma, prescrive che le Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 39/1993 sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-quadro mentre le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui sopra ne hanno la facoltà.
(D) L’art. 20 del D.L. n. 83/2012, al comma 4, ha affidato a Consip S.p.A., a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. medesimo, le attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA, ai fini della realizzazione e gestione dei progetti in materia.
(E) L’art. 4, comma 3-quater del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 , n. 134, ha stabilito che, per la realizzazione di quanto previsto dall’art. 20 del D.L. n. 83/2012, come convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto
2012 , n. 134, Consip S.p.A. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative al Sistema pubblico di connettività ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 82/2005.
(F) Consip S.p.A., nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S99 del 24/05/2013 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, n. 60 del 24/05/2013 inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. n. 37898/2013 in data 29/11/2013
(G) Il Fornitore è risultato assegnatario della 20% parte della fornitura, secondo quanto previsto dall’art. 6.1 della Lettera di invito, e ha stipulato con Consip S.p.A. il Contratto Quadro OPA.
(H) In applicazione di quanto stabilito dall’art. 6.1 della Lettera di invito, Consip S.p.A./XxXX ha individuato l’Amministrazione tra quelle da assegnare al Fornitore, il quale, pertanto, è tenuto a stipulare con l’Amministrazione medesima il presente Contratto Esecutivo OPA.
(in alternativa, ove si tratti di Amministrazione diversa da quelle di cui all'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39)
L’Amministrazione, nei limiti di capienza dell’importo massimo complessivo di cui all’art.
3.2 del presente Contratto Esecutivo OPA, ed in ragione dell’applicazione dell’ordine di priorità stabilito nella documentazione della gara di cui alla premessa (F), intende avvalersi del Fornitore, il quale, pertanto, è tenuto a stipulare con l’Amministrazione medesima il presente Contratto Esecutivo OPA;
(I) L’Amministrazione ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA;
(J) In attuazione di quanto stabilito all’art. 34 del Contratto Quadro OPA, l’Amministrazione
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro - ha integrato il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato il presente appalto, indicando i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero);
(K) il CIG Derivato del presente Contratto Esecutivo è il seguente: Z2F1CA935E Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:
1. DEFINIZIONI
1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato, nel Contratto Quadro OPA e nei relativi Allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Esecutivo OPA hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.
1.3 Il presente Contratto Esecutivo OPA è regolato in via gradata:
a) dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l’Amministrazione assegnatario relativamente alle attività e prestazioni
contrattuali;
b) dalle disposizioni del Contratto Quadro OPA e dai suoi allegati;
c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPA.
2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto Esecutivo OPA:
- il Contratto Quadro OPA,
- gli Allegati del Contratto Quadro OPA,
- l’Allegato 1 “Progetto dei Fabbisogni” approvato.
2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro OPA, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.
Infatti, le Parti espressamente convengono che il predetto Contratto Quadro OPA, ha valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto Esecutivo OPA.
3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA
3.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA definisce i termini e le condizioni che, unitamente alle disposizioni contenute nel Contratto Quadro OPA, regolano la prestazione in favore della Amministrazione da parte del Fornitore dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC), e, precisamente, dei servizi che saranno previsti nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1.
3.3 L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Contratto Esecutivo OPA, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, agli stessi patti, prezzi e condizioni stabiliti nel presente atto e nei suoi allegati, e quindi di incrementare l’importo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto.
4. EFFICACIA E DURATA
4.1 Il presente Contratto Esecutivo OPA ha una durata pari alla durata residua, alla data della sua sottoscrizione, del Contratto Quadro OPA, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi, rispettivamente, degli artt. 24 e 25 del Contratto Quadro OPA.
4.2 Le Parti espressamente concordano che, in caso di rinnovo del Contratto Quadro OPA, è facoltà del Fornitore rinnovare in tutto o in parte il presente Contratto Esecutivo OPA per una durata analoga a quella del predetto Contratto Quadro OPA. Resta inteso che, in
nessun caso, la durata del presente Contratto Esecutivo OPA, può eccedere la durata del Contratto Quadro OPA.
5. PIANO DEI FABBISOGNI E PROGETTO DEI FABBISOGNI
5.1 Per le modalità e termini stabiliti per la definizione e le variazioni del Piano dei fabbisogni e del Progetto dei fabbisogni, vale tra le Parti quanto stabilito negli articolo 7 e 8 del Contratto Quadro OPA e nel Capitolato Tecnico.
6. EROGAZIONE DEI SERVIZI
6.1 Il Fornitore ha l’obbligo di avviare l’erogazione dei servizi di cui al precedente art. 3 in favore dell’Amministrazione entro il termine previsto nel Progetto dei Fabbisogni di cui all’Allegato 1, pena l’applicazione delle penali di cui oltre.
6.2 Il Fornitore, almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima dell’avvio dell’erogazione dei servizi, consegnerà alla Amministrazione la documentazione di cui all’art. 9.2 del Contratto Quadro OPA e, qualora nei 20 (venti) giorni dalla ricezione, l’Amministrazione stessa richieda modifiche o integrazioni alla suddetta documentazione, il Fornitore dovrà recepirle entro i 15 (quindici) giorni lavorativi successivi.
6.3 Per tutte le attività necessarie alla realizzazione del Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni, il Fornitore deve sottoporre all’Amministrazione, con cadenza mensile a partire dalla data di approvazione del Progetto stesso ed entro il giorno 15 del mese successivo al mese di riferimento, uno “stato di avanzamento”, soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione stessa, redatto secondo quanto indicato all’art. 9.6 del Contratto Quadro OPA.
7. GESTIONE DEL CONTRATTO ESECUTIVO OPA
7.1 Nell’esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, l’interfaccia del Fornitore con l’Amministrazione è rappresentata dal Centro di Gestione del Fornitore di cui all’art. 11 del Contratto Quadro OPA, che il Fornitore dovrà rendere operativo entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto Quadro OPA.
7.2 Le attività tecniche di supervisione e controllo della corretta esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA, in relazione ai servizi richiesti, sono svolte dalla Amministrazione d’intesa con AgID.
7.3 Le attività amministrative di supervisione e controllo del presente Contratto Esecutivo OPA sono svolte dall’Amministrazione, con l’eventuale supporto di Consip S.p.A.
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore comunicherà all’Amministrazione i dati relativi al soggetto referente per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali (Rappresentante del Fornitore).
7.4 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, l’Amministrazione comunicherà al Fornitore i dati relativi al Referente dell’Amministrazione, al quale sono demandate le attività di cui all’art. 12.8 del Contratto Quadro OPA.
8. ATTIVAZIONE E DISMISSIONE DEI SERVIZI
8.1 L’attivazione dei servizi avverrà nei tempi e nei modi di cui al Capitolato Tecnico ed al Progetto dei Fabbisogni. Le eventuali attività di migrazione dovranno, in ogni caso, concludersi entro i termini contenuti nel Piano di Attuazione.
8.2 L’Amministrazione provvederà a concordare con il Fornitore dal quale i servizi dovranno essere migrati, la sua partecipazione alle attività che ne richiedano l’intervento.
9. LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
9.1 L’Amministrazione provvede ad indicare ed a mettere a disposizione del Fornitore, in comodato gratuito ed in uso non esclusivo, locali idonei all’installazione degli eventuali apparati del Fornitore necessari all’erogazione dei servizi richiesti, con le modalità indicate nel Piano dei Fabbisogni.
9.2 L’Amministrazione garantisce al Fornitore:
• lo spazio fisico necessario per l’alloggio delle apparecchiature ed idoneo ad ospitare le apparecchiature medesime;
• l’alimentazione elettrica delle apparecchiature di adeguata potenza; sarà cura del Fornitore provvedere ad adottare ogni misura per la garantire la continuità della alimentazione elettrica.
9.3 L’Amministrazione non garantisce il condizionamento dei locali. Il Fornitore valuterà l’opportunità di provvedere, a propria cura e spese, alla climatizzazione del locale, avendo in tale caso diritto a disporre di una canalizzazione verso l’esterno.
9.4 Il Fornitore provvede a visitare i locali ed a segnalare entro e non oltre 10 (dieci) giorni lavorativi prima della date di disponibilità all’attivazione l’eventuale inidoneità tecnica dei locali messi a disposizione dall’Amministrazione.
9.5 Nel caso in cui l’Amministrazione rendesse disponibili in ritardo i locali rispetto alle date di disponibilità al collaudo previste nel Piano di Attuazione verrà aggiunto, alle date stesse, un numero di giorni pari a quelli di ritardo.
9.6 L’Amministrazione consentirà al personale del Fornitore o a soggetti da esso indicati, muniti di documento di riconoscimento, l’accesso ai propri locali per eseguire eventuali operazioni rientranti nell’oggetto del presente Contratto esecutivo OPA. Le modalità dell’accesso saranno concordate fra le Parti al fine di salvaguardare la legittima esigenza di sicurezza dell’Amministrazione. Il Fornitore è tenuto a procedere allo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui.
9.7 L’Amministrazione successivamente al collaudo positivo di cui al successivo art. 10 metterà in essere quanto possibile perché gli apparati del Fornitore presenti nei suoi locali non vengano danneggiati o manomessi, pur non assumendosi responsabilità se non quelle derivanti da dolo o colpa grave del proprio personale.
10. VERIFICHE - COLLAUDI
10.2 Il Fornitore, a fronte dei rilievi trasmessi dalla Amministrazione mediante apposita comunicazione in relazione ai risultati delle verifiche di cui al precedente art. 10.1, si impegna a presentare, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della predetta comunicazione, un piano di rientro che dovrà essere implementato nei successivi 30 (trenta) giorni lavorativi entro i quali il Fornitore dovrà dare comunicazione di “pronto alla verifica”.
10.3 Previo esito positivo del collaudo in test bed eseguito da Consip S.p.A. secondo quanto previsto dall’art. 15 del Contratto Quadro OPA, i servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA saranno sottoposti ad un ulteriore collaudo “sul campo” da parte della Amministrazione alle date indicate nel Piano di Attuazione del Progetto dei Fabbisogni.
10.4 I termini e le modalità del collaudo da parte dell’Amministrazione di cui al precedente art. 10.2 sono descritte nel Capitolato Tecnico o definite nel Progetto dei Fabbisogni approvato.
10.5 In ogni caso, l’Amministrazione procederà alle verifiche di conformità delle prestazioni eseguite dal Fornitore al fine di accertarne la regolare esecuzione ai sensi degli artt. 312 e ss., del D.Lgs. n. 163/2006, anche facendo ricorso alla documentazione contrattuale prodotta da Fornitore o, comunque, di contenuto analogo attestante la conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.
11. PENALI
11.1 Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, non imputabile all’Amministrazione, ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai Livelli di Servizio stabiliti nell’Allegato B del Contratto Quadro OPA, l’Amministrazione applicherà al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nel predetto Allegato B, qui da intendersi integralmente trascritte, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.
11.2 Per le modalità di contestazione ed applicazione delle penali vale tra le Parti quanto stabilito all’articolo 16 del Contratto Quadro OPA.
12. CORRISPETTIVI
12.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA sono determinati in ragione dei prezzi unitari stabiliti nell’Allegato C del Contratto Quadro OPA da intendersi validi sino all’esecuzione della procedura di adeguamento di cui all’art. 20 del Contratto Quadro OPA; ogni aggiornamento degli stessi sostituisce ed annulla i precedenti prezzi unitari.
12.2 Detti corrispettivi sono maturati con periodicità bimestrale in ragione dei servizi effettivamente prestati nel rispetto del Progetto dei Fabbisogni, nell’ultima versione
approvata.
13. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La fattura relativa ai corrispettivi maturati secondo quanto previsto al precedente art. 12 viene emessa ed inviata dal Fornitore all’esito delle verifiche di conformità e saranno corrisposti dall’Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, inviata via fax o PEC, verrà corrisposta nel termine stabilito nel Contratto Quadro OPA.
In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
13.1 Ciascuna fattura dovrà essere emessa nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 19.5 del Contratto Quadro OPA.
13.2 L’Amministrazione opererà sull’importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per cento) che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del presente Contratto Esecutivo OPA e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
13.3 Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel presente Contratto Esecutivo OPA.
Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, i singoli Contratti Esecutivi OPA e il presente Contratto Quadro OPA potranno essere risolti di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi da parte dell’Amministrazione con lettera raccomandata A/R.
13.4 I corrispettivi saranno accreditati, a spese del Fornitore, sul conto corrente n.100000009594, intestato al Fornitore presso Intesa Sanpaolo, Filiale di Xxx Xxxxx, 0 in Milano, Codice IBAN IT 74 I 03069 09400 100000009594; il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all’Amministrazione all’atto del perfezionamento del presente Contratto Esecutivo OPA.
13.5 Il Fornitore, al termine di ogni anno solare, invierà all’Amministrazione e a Consip S.p.A. una relazione consuntiva del fatturato globale, suddivisa per tipo di servizio e con i prezzi unitari applicati.
13.6 Le Parti prendono atto che l’Amministrazione si è registrata/non si è registrata alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012, in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi.
14. GARANZIA DELL’ESATTO ADEMPIMENTO
14.1 A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto Esecutivo OPA, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15
(quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, pena l’applicazione delle penali previste nell’Allegato B del Contratto quadro OPA, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell’Amministrazione per un ammontare pari al 10% del valore del presente Contratto Esecutivo OPA; tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all’Amministrazione entro il predetto termine perentorio.
La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
14.2 La fidejussione o polizza fidejussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo OPA e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.
14.3 Con riferimento alle modalità e condizioni di prestazione della cauzione, si rinvia a quanto previsto all’articolo 21 del Contratto Quadro OPA.
14.4 Qualora l’ammontare della presente garanzia dovesse ridursi:
I. per effetto dell’applicazione di penali, o
II. per qualsiasi altra causa, ivi incluso l’incremento del valore del presente Contratto Esecutivo OPA a seguito di una modifica del Piano e del Progetto dei Fabbisogni approvato, di cui al precedente articolo 5,
il Fornitore dovrà provvedere al reintegro e/o incremento della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione Beneficiaria.
14.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto Esecutivo OPA, fermo restando il risarcimento del danno.
14.6 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l’obbligo del Fornitore di provvedere all’integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.
15. SUBAPPALTO
15.1 Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si è riservato di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
• Attività di scavo e posa in opera di infrastrutture in fibra ottica;
• Messa a disposizione delle apparecchiature per l’erogazione dei servizi di Sicurezza Perimetrale e di Telepresenza;
• Servizi di installazione, gestione e manutenzione delle apparecchiature di Sicurezza Perimetrale e di Telepresenza;
• Servizi di Supporto Specialistico al Trasporto, alla Sicurezza e alle Comunicazioni evolute;
• Servizi di formazione in aula e di formazione remota;
• Attività di Audit della sicurezza dei sistemi.
nell’osservanza di quanto previsto dall’art. 22 del Contratto Quadro OPA.
16. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
16.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Esecutivo OPA, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.
In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Esecutivo OPA.
17. RISOLUZIONE E RECESSO
17.1 In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto Esecutivo OPA che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall’Amministrazione, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il predetto Contratto Esecutivo OPA e di ritenere definitivamente la garanzia di cui al precedente art. 14, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
17.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste negli articoli 135 e ss. del D.Lgs.
n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, la Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto Esecutivo OPA nei casi previsti dall’art. 24 del Contratto Quadro OPA.
17.3 In tutti i casi di risoluzione, anche parziale, del presente Contratto Esecutivo OPA, non saranno pregiudicati i diritti di ciascuna Parte esistenti prima della data di risoluzione, nonché tutti gli altri diritti previsti dalla legge, ivi incluso il diritto al risarcimento del danno.
17.4 In tutti le ipotesi di risoluzione di cui al presente art. 17, e nelle ulteriori ipotesi di risoluzione contenute nel presente Contratto Esecutivo OPA, quest’ultimo sarà risolto di diritto. In tal caso, nonché in caso di recesso dell’Amministrazione ai sensi del successivo art. 17.5, il Fornitore dovrà porre in essere tutte le attività necessarie alla migrazione dei servizi oggetto del presente Contratto Esecutivo OPA risolto secondo quanto previsto dal precedente art. 8.3.
17.6 A decorrere dal 24° (ventiquattresimo) mese successivo alla stipula del presente Contratto Esecutivo OPA, l’Amministrazione ha diritto di recedere motivatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R.
In tale caso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto Esecutivo OPA e nel Contratto Quadro OPA, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
17.7 Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Amministrazione.
18. FORZA MAGGIORE
18.1 Nessuna Parte sarà responsabile per qualsiasi perdita che potrà essere patita dall’altra Parte a causa di eventi di forza maggiore (che includono, a titolo esemplificativo, disastri naturali, terremoti, incendi, fulmini, guerre, sommosse, sabotaggi, atti del Governo, autorità giudiziarie, autorità amministrative e/o autorità di regolamentazione indipendenti) a tale Parte non imputabili.
18.2 Nel caso in cui un evento di forza maggiore impedisca la fornitura dei servizi da parte del Fornitore, l’Amministrazione, impregiudicato qualsiasi diritto ad essa spettante in base alle disposizioni di legge sull’impossibilità della prestazione, non dovrà pagare i corrispettivi per la prestazione dei servizi interessati fino a che tali servizi non siano ripristinati e, ove possibile, avrà diritto di affidare i servizi in questione ad altro fornitore assegnatario per una durata ragionevole secondo le circostanze.
18.3 L’Amministrazione si impegna, inoltre, in tale eventualità a compiere le azioni necessarie al fine di risolvere tali accordi, non appena il Fornitore le comunichi di essere in grado di erogare nuovamente il servizio.
19. RESPONSABILITA’ CIVILE
19.1 Fermo restando quanto previsto dall’art. 27 del Contratto Quadro OPA, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore quanto dell’Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
20. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
20.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto Esecutivo OPA, si conviene che, in ogni caso, l’Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il presente Contratto
Esecutivo OPA nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010.
20.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
20.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
20.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
20.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Consip S.p.A. verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub- contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all’uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del
Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
21. ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
21.1 Il Fornitore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.
21.2 Al presente atto, dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.
22. FORO COMPETENTE
22.1 Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
23.1 Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto Esecutivo OPA - le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto Esecutivo OPA stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
23.2 Le Parti acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o dell’Amministrazione, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione del presente Contratto Esecutivo OPA. Acconsentono, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché il nominativo dell’aggiudicatario ed il prezzo di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet xxx.xxxxxx.xx e xxx.xxx.xxx.xx. In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012), i contratti ed alcuni dati relativi agli stessi (nominativo, partita iva/codice fiscale, importo, ecc.), potranno essere pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet xxx.xxxxxx.xx.
23.3 Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
23.4 Il Fornitore si impegna a svolgere i trattamenti di dati personali nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) con particolare attenzione all’adozione delle misure di sicurezza di cui alla normativa citata.
23.5 Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente Roma, lì
XXXXXX XXXXXXXXXX | Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
(per l’Amministrazione) | (per il Fornitore) |
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c. il Fornitore dichiara di aver letto con attenzione e di approvare specificatamente le pattuizioni contenute negli articoli seguenti: Art 1 Definizioni, Art. 3 Oggetto del Contratto Esecutivo OPA, Art. 4 Efficacia e durata, Art. 5 Piano dei Fabbisogni e Progetto dei Fabbisogni, Art. 6 Erogazione dei servizi, Art. 7 Gestione del Contratto Esecutivo OPA, Art. 8Attivazione e dismissione dei servizi, Art. 9 Locali messi a disposizione dell’Amministrazione; Art. 10 Verifiche - Collaudi, Art. 11 Penali, Art. 12 Corrispettivi, Art. 13 Fatturazione e pagamenti, Art. 14 Garanzia dell’esatto adempimento, Art. 15 Subappalto, Art. 16 Divieto di cessione del contratto, Art. 17 Risoluzione e Recesso, Art. 18 Forza Maggiore, Art. 19 Responsabilità civile, Art. 20 Tracciabilità dei flussi finanziari-Ulteriori calusole risolutive espresse, Art. 21 Oneri fiscali e spese contrattuali, Art. 22 Foro competente, Art. 23Trattamento die dati personali.
Xxxxx, approvato e sottoscritto digitalmente Roma, lì
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx |
(per il Fornitore) |
(Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i.)