ISTITUTO COMPRENSIVO “ CORREGGIO 2 ”
ISTITUTO COMPRENSIVO “ CORREGGIO 2 ”
xxx Xxxxx Xxxxxxxx 00/ X – 00000 Xxxxxxxxx (XX) codice fiscale: 91160730353 - codice ministeriale REIC85200P
- Tel. 0000 000000 -
REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE:
A) FORNITURA DI BENI E SERVIZI
B) CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA
C) FONDO MINUTE SPESE
Deliberato dal Consiglio di Istituto il 21 marzo 2016
xxx.xxxxxxxxxxx0.xxx.xx - xxxx00000x@xxx.xxxxxxxxxx.xx xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx0.xxx.xx – xxxx@xxxxxxxxxxx0.xxx.xx
A) FORNITURA DI BENI E SERVIZI
ART. 1 - INTRODUZIONE
1. Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. n.44/2001 (“Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”), lo svolgimento dell’attività negoziale nei termini che seguono.
2. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal presente regolamento.
3. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali l’attività negoziale dell’Istituto deve uniformarsi sono:
* il regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge n.94/1997
* la legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni (Procedimento Amministrativo)
* le norme sull’ autonomia delle scuole di cui alla Legge n.59/1997 e al DPR n.275/1999
* il regolamento di contabilità scolastica approvato con D.I. n.44/2001
* il codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n.163/2006 (Codice dei contratti pubblici)
ART. 2 - PRINCIPI E AMBITI DI APPLICAZIONE
1. L’Istituzione Scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o per la fornitura di servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti.
Il Dirigente Xxxxxxxxxx svolge l’attività negoziale nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art.33 del D.I. n.44/2001.
2. L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità.
3. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art.34 del D.I. n.44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, attraverso le procedure previste dal D.Lgs.n.163/2006.
5. La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed efficacia.
6. Per le forniture, che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le procedure previsti dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale.
7. Il Fondo per le minute spese di cui all’art.17 del D.I. n.44/2001 viene utilizzato per le spese necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA.
8. L’utilizzo del Fondo di cui al comma 7 è regolato da apposito regolamento.
ART. 3 - ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE
1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito dei budget previsti nel Programma Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto.
2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica, attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità.
3. L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazione dell’Albo dei Fornitori (quando costituito), verificando che gli operatori economici interpellati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria.
4. L’Albo dei Fornitori è tenuto a cura dell’incaricato agli acquisti ed è aggiornato periodicamente come previsto dallo apposito regolamento.
5. Nessuna prestazione di beni, servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata.
6. Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono applicare procedure diverse.
7. E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n.488/2009 e successive modifiche e integrazioni (CONSIP). Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma, solo previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle convenzioni medesime.
8. L’acquisizione di beni e servizi sotto soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei seguenti criteri:
a) dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto, o l t re che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato;
b) il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia indicato nella richiesta dell’Istituto.
ART. 4 - ACQUISTI, APPALTI E FORNITURE OLTRE LA SOGLIA COMUNITARIA
1. Per gli acquisti, appalti e forniture oltre soglia il contraente, previa indagine di mercato, è scelto dal Dirigente Scolastico con procedure aperte ad evidenza pubblica (art. 125, punto 9 del Codice dei Contratti Pubblici)
ART. 5 - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (Art.125
del Codice dei Contratti Pubblici)
1. Le acquisizioni in economia (beni, servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria) possono essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con le seguenti modalità:
* amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari (es.: piccola manutenzione edifici);
* affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico: è consentita la trattativa con un unico operatore economico;
* gara informale tra almeno tre operatori economici individuati dall’Albo dei Fornitori o sulla base di ricerche di mercato;
* cottimo fiduciario: procedura negoziata in cui le forniture di beni e servizi sono affidate previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori.
ART. 6 - BENI E SERVIZI ACQUISTABILI IN ECONOMIA
1. Le acquisizioni in economia, mediante criterio di cottimo fiduciario o con affidamento diretto con riguardo alle esigenze e necessità dell’istituto per lo svolgimento di tutte le sue attività istituzionali, gestionali ed operative, potranno avvenire, di norma, nel rispetto di quanto al sotto indicato elenco non esaustivo, per:
a) partecipazione e organizzazione convegni, congressi, conferenze, mostre e altre manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse della scuola;
b) divulgazione bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
d) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti e premi e spese per rappresentanza nei limiti di spesa autorizzati per ogni singolo progetto;
e) rilegatura di libri e pubblicazioni
f) lavori di stampa, tipografia o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive;
g) spedizioni di corrispondenza e materiali, effettuate tramite servizio postale o con corriere;
h) spese bancarie;
i) canoni di telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici;
j) materiale di consumo, carta, cancelleria, stampati, registri, attrezzature, strumenti, apparati ed arredi per uso d’ufficio;
k) materiale di consumo, suppellettili e sussidi per attività didattiche, attività sportive, attività nella scuola dell’infanzia, attività di sostegno per alunni con disagio e disabilità;
l) materiale di consumo, suppellettili, sussidi e arredi per i laboratori;
m) riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio e didattiche;
n) acquisto e manutenzione di PC, hardware, software e spese per servizi informatici;
o) fornitura, noleggio e manutenzione di fotocopiatrici fotoincisori e ciclostili;
p) spese per corsi di formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed Amministrazioni varie;
q) polizze di assicurazione;
r) materiale igienico-sanitario, di pronto soccorso e di pulizia;
s) viaggi e visite di istruzione, noleggio bus per trasporti attività varie (gare sportive, piscina...);
t) servizi di manutenzione ordinaria e materiale per la manutenzione degli immobili del Comune, nell’ambito dell’eventuale convenzione in vigore;
u) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali;
v) noleggio sale cinematografiche, per conferenze, impianti sportivi ecc.;
w) beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danno all’igiene e alla salute pubblica;
x) servizi riferiti a prestazioni periodiche, nel caso di contratti scaduti, nella misura strettamente necessaria e nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente.
ART. 7 - PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO
1. Il limite di spesa, di cui all’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, considerato il processo inflattivo degli ultimi anni e al fine di garantire la snellezza operativa dell’azione amministrativa, è stato elevato a € 5.000,00 IVA esclusa.
2. Nell’affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale limite - per i quali può quindi ritenersi consentita la trattativa con un unico soggetto - vanno comunque garantiti i principi di economicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento nonché la tutela della concorrenza.
3. A tal fine, si ritiene opportuna un’indagine di mercato, realizzata prevalentemente attraverso la richiesta di preventivi a più operatori economici. In deroga a tale procedura, è consentita la trattativa con un unico soggetto in caso di urgenza e allorché non sia possibile acquistare da altri operatori il medesimo bene / servizio sul mercato di riferimento dell’Istituto o perché la ditta è unica produttrice del prodotto / servizio desiderato (c.d. “Caso dell’unico fornitore”).
4. Al fine di identificare il limite (“fino a” oppure “oltre € 5.000,00”), non è consentito frazionare artificiosamente il valore del contratto, ad esempio attraverso una divisione in lotti della fornitura.
ART. 8 - PROCEDURA PER LA GARA INFORMALE
1. Per contratti il cui valore sia compreso tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (IVA esclusa), il Dirigente Scolastico, in applicazione dell’art.34, 1° comma del D.I. n.44/2001, procede alla scelta del contraente previa comparazione delle offerte di almeno tre operatori economici direttamente interpellati e individuati dall’Albo dei Fornitori o sulla base di ricerche di mercato.
2. L’attività negoziale viene svolta, in qualità di rappresentante dell’istituzione scolastica, dal Dirigente Scolastico, che si avvale dell’attività istruttoria del DSGA
A tal fine al Dirigente competono l’individuazione delle ditte (secondo autonomi criteri di idoneità ed affidabilità ed al fine di perseguire il miglior rapporto qualità-prezzo), le indicazioni da specificare nelle richieste di preventivo (eventuali caratteristiche dei beni e/o servizi, criteri che saranno utilizzati nella scelta, modalità di effettuazione delle forniture, ecc.).
Al DSGA compete formalizzare le richieste alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.
3. Le lettere di invito per la partecipazione alle gare devono essere improntate alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell’istituzione scolastica, portano alla esclusione dalla gara ove siano disattese.
Pertanto l’invito o la proposta a presentare un’offerta o un preventivo deve contenere:
* descrizione dettagliata/specifiche tecniche del servizio, bene o strumento
* requisiti di qualità/sicurezza
* quantità dei beni o strumenti richiesti
* data di effettuazione e durata del servizio / termini di fornitura / modalità e termini di pagamento
* modalità di presentazione dell’offerta (in busta chiusa, con chiara dicitura esterna)
* termini di presentazione (è opportuno prevedere l’imperatività di tale termine, collegando espressamente la sanzione dell’esclusione dell’offerta pervenuta tardivamente)
* criteri che saranno utilizzati nella scelta del contraente a seconda delle caratteristiche dei beni da acquistare o dei servizi che dovranno essere forniti
* l’avviso che la scuola non può avere rapporti con ditte non in regola con il versamento dei contributi e con il pagamento delle imposte e delle tasse
* qualora nella lettera d’invito si indichino specifici marchi o denominazioni di prodotti, è opportuno, per consentire la massima partecipazione alla gara, prevedere - se possibile - l’utilizzazione della dicitura “... o equivalenti”.
4. Le lettere d’invito possono essere spedite con sistemi che assicurino la massima celerità: sono pertanto idonee le trasmissioni via posta elettronica, ove si possa disporre di ricevuta di invio.
5. Nella fase di presentazione delle offerte, al fine di garantire la massima concorrenza, queste devono essere mantenute riservate. Esse diventano pubbliche dopo l’apertura dei plichi.
6. Nel caso in cui venga scelto il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dall’art.84 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere nominata un’apposita Commissione Giudicatrice presieduta dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), composta al minimo da tre ed al massimo da cinque membri, di norma i n d i v i d u a t i tra il personale docente e /o a.t. a. dell’istituto che sia esperto rispetto all'oggetto di ogni singolo contratto. Se il Direttore SGA non è nominato nella Commissione dovrà, comunque, fornire alla stessa il necessario supporto amministrativo.
7. L’apertura contemporanea di tutte le buste ricevute avviene in presenza della Commissione di cui al comma 6.
8. La procedura è valida anche qualora pervenga una sola offerta.
9. Una volta predisposto il prospetto comparativo il Dirigente Scolastico, con l’apposita Commissione, effettuerà la scelta del fornitore.
10. Le operazioni saranno verbalizzate.
11. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura nei limiti di cui alle leggi n.241/1990, n.675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 9 - PROCEDURA PER IL COTTIMO FIDUCIARIO
1. Per importi di spesa inferiori alla soglia comunitaria e superiori a € 40.000,00 IVA esclusa, l’affidamento avviene mediante la procedura di cottimo fiduciario, nel rispetto della trasparenza e della rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato o tramite Albo dei Fornitori.
2. Le procedure relative all’attività negoziale sono le stesse indicate nel precedente art.8, commi da n.2 a n.11.
ART. 10- NORME DI COMPORTAMENTO
Le imprese partecipanti alle procedure del presente regolamento sono tenute al rispetto delle "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” di cui alla L. 287/1990 e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali .
Si intende per "comportamento anticoncorrenzi a l e " qualsiasi comportamento o pratica di affari ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l'impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento c o n c o r s u a l e . In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale:
- la promessa, l'offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell'ambito della procedura per l’affidamento di un appalto;
- il silenzio sull'esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese;
- l'accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell'offerta;
-l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti, affinché questi non concorrano alla gara e/o procedure di affidamento di appalto o ritirino la propria o f f e r t a o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara/procedura medesima .
Qualunque “impresa “coinvolta in procedure per l'affidamento di appalti promossi dall’Istituto si astiene da qualsiasi tentativo v o l t o ad influenzare i dipendenti della stazione a p p a l t a n t e che rivestono funzioni di
rappresentanza, di amministrazione e/o direzione, o che esercitano, anche di fatto, poteri di gestione e di controllo, ovvero le persone preposte alla direzione ed alla vigilanza dei suddetti soggetti.
A t u t te le i m p r e s e concorrenti non è permesso accedere, in f a s e di p r o c e d u r a , agli u f f i c i dell’Istituto ai fini della richiesta di informazioni riservate; l'accesso agli atti sarà consentito solo in conformità della legge n.241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Tutte le imprese hanno l’obbligo di segnalare all’ Istituto qualsiasi tentativo effettuato da altro concorrente, o interessato, atto a turbare il regolare svolgimento della procedura/gara di appalto e/o dell'esecuzione del contratto; qualsiasi anomala richiesta o pretesa avanzata da dipendenti della stazione appaltante o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara/procedura o dalla stipula del contratto ed alla sua esecuzione.
Tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici agiscono nel rispetto della normativa vigente sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e non pongono dunque in essere comportamenti che integrino tali fattispecie tramite l’affidamento, in qualsiasi forma, dell’esecuzione di mere prestazioni di lavoro.
Tutte le imprese si impegnano a rispettare i limiti legislativi r e l a t i v i al subappalto ed al nolo a caldo; esse, inoltre, prendono atto ed accettano incondizionatamente il divieto di subappaltare in qualsiasi modo e misura parte dei lavori aggiudicati ad imprese che abbiano partecipato alla gara o ad imprese da esse controllate, ad esse collegate o loro controllanti.
La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, configurata quale contestazione della violazione e non accettazione delle giustificazioni eventualmente addotte, p o s t e a tutela della concorrenza e della correttezza nello svolgimento delle gare/procedure di appalto, comporta l'esclusione dalla gara, ovvero, q u a l o r a la violazione s i a riscontrata in un momento s u c c e s s i v o , l'annullamento dell'aggiudicazione.
La violazione d e l l e norme poste a tutela della corretta esecuzione d e l contratto comporterà a risoluzione del contratto per colpa dell'impresa appaltatrice.
ART. 11 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010, D.L. n.187/2010, Legge n.217/2010).
2. A tal fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti correnti postali o bancari dedicati - anche in via non esclusiva - agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.
3. L’Istituzione scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice Identificativo di
Gara” (CIG). Pertanto, prima di avviare la procedura r e l a t i v a a un contratto di fornitura di beni o servizi, l’Istituzione Scolastica provvede ad acquisire il relativo CIG. La richiesta va effettuata online sul sito dell’Autorità di Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici.
4. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art.7, comma 6 del D.lgs. n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far fronte con il proprio personale); le spese effettuate con il Fondo per le minute spese; i pagamenti a favore dei dipendenti; i pagamenti di contributi previdenziali, assistenziali e fiscali; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi.
ART. 12 - FORMA DEL CONTRATTO - ORDINE
1. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante lettera di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto.
2. I rapporti t r a l’Istituto e le ditte, società o imprese affidatarie saranno sempre regolati n e l l e forme previste dalle disposizioni vigenti in materia (scrittura privata, lettera commerciale, o r d i n e , accettazione ordine/offerta, disposizione, ecc.)
3. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà tra l’altro il luogo e il termine di consegna, l’intestazione, della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura quali ad esempio:
* “porto franco all’ indirizzo ...”
* “le spese di imballo, di bollo, di registro, di trasporto, di scarico e tutte quelle inerenti e conseguenti - nel presente e nel futuro - alla fornitura sono a completo carico della Ditta Fornitrice”.
4. Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 13 - VERIFICA DELLE FORNITURE E DELLE PRESTAZIONI
1. Ai sensi dell’art.36 del D.I. n.44/2001 i servizi e le forniture acquisiti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare fornitura o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte da personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale.
3. Per le forniture di valore inferiore a € 2.000,00 l’atto formale di collaudo è sostituito da un atto che attesti la regolarità della fornitura. Tale attestato è rilasciato dal Dirigente o, su sua delega, dal DSGA o da un verificatore all’uopo designato.
ART. 14 - REQUISITI SOGGETTIVI DEI FORNITORI E RELATIVE VERIFICHE
1. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, Cassa Edile.
La richiesta va effettuata on-line attraverso un apposito applicativo. Nell’ipotesi di operatore economico tenuto all’iscrizione presso un solo Ente previdenziale, non può essere utilizzato il servizio on-line ma deve essere acquisita una singola certificazione di regolarità contributiva rilasciata dall’Ente presso il quale il soggetto è iscritto.
E’ eccezionalmente consentito (su valutazione del Dirigente) disporre il pagamento sulla base di una dichiarazione sostitutiva con cui il fornitore attesti l’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali”. Tale dichiarazione va comunque verificata non appena possibile.
2. Tutti i fornitori devono inoltre essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse.
Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito di Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, al fine dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Esula da tale obbligo il caso in cui si proceda, per ragioni di economicità, ad emettere un solo mandato su più fatture.
ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all’Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che, tempo per tempo, risulteranno applicabili.
B) CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA
Art. 1 –FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera con personale esterno per tutte le attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze individuate nel POF/PTOF o nel Programma annuale.
Art. 2 –REQUISITI PROFESSIONALI/COMPETENZE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d’Istituto disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione.
Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla opportunità e all’interesse di utilizzare, in riferimento alla natura e alle finalità dell’attività o del progetto, risorse ed esperienze presenti nel territorio.
I candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio i doneo . Si valuteranno, quindi, in relazione alle esigenze:
— Titolo di studio;
— Curriculum del candidato con:
— Esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
— Esperienze metodologico‐didattiche;
— Attività di Libera professione nel settore;
— Corsi di aggiornamento;
— Pubblicazioni e altri titoli;
— Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.
Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri:
- Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati
- Congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione
- Valore innovativo del progetto presentato dal candidato
- Convenienza in termini di costo-beneficio;
- Coerenza con le disponibilità finanziarie e le esigenze organizzative
- Convenienza dell’offerta, soddisfatte le condizioni precedenti.
Se il contratto è stipulato con un soggetto esterno non persona fisica, l’associazione o la ditta dovranno possedere i requisiti che la scuola ritiene siano necessari per espletare il servizio richiesto o per collaborare ad un determinato progetto. Tuttavia, la scuola dovrà pretendere che vengano comunicati i nominativi dei soggetti che la società o l’associazione manderanno per fornire la prestazione e che dovranno corrispondere ai requisiti sopra indicati.
Art. 3 –SELEZIONE DEGLI ESPERTI
1. Il Dirigente Scolastico, sulla base del POF/PTOF e di quanto deliberato nel Programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con esperti esterni.
2. Se le attività si esauriscono in un’unica prestazione (prestazione meramente occasionale) o comportano un onere finanziario non superiore a 1.500,00 euro, il dirigente scolastico può affidare direttamente l’incarico ad un esperto che abbia i requisiti previsti all’art. 2.
3. Per le attività che comportano un onere superiore a 1.500 euro, ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’Albo ufficiale della scuola e sul sito web d’istituto. Tali avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, il punteggio attribuito, nonché l’elenco dei contratti che si intende stipulare. Per ciascun avviso dovrà essere specificato:
— l’oggetto della prestazione;
— la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione;
— il corrispettivo proposto per la prestazione.
4. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.
5. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente Scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
6. Il Dirigente Scolastico può inoltre procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il professionista esterno sia l’unico nel territorio in possesso delle competenze necessarie sperimentate nei precedenti rapporti generalmente riconosciuti.
7. Resta invariata, comunque, la procedura di acquisizione della documentazione, verifica sulla compatibilità con il progetto della scuola e la stipula del contratto di prestazione d’opera con esperti esterni alla Pubblica Amministrazione sia in forma individuale o tramite Associazioni.
8. Nel caso di progetti redatti da esperti esterni e fatti propri dalla scuola, la posizione dell’autore può essere assimilabile a quella del soggetto unico.
Art. 4 –DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
1. La determinazione da parte del D.S. del corrispettivo relativo ai singoli contratti deve essere ispirata ai principi e alle disposizioni della normativa vigente con riguardo alla materia (leggi‐ CCNL scuola‐Tariffe professionali).
2. In casi particolari di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il D.S. ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto, nell’ambito delle disponibilità di bilancio.
3. Può anche essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.
4. Qualora la risorsa sia a carico delle famiglie deve essere comunque garantita la partecipazione totale di tutti gli alunni, senza discriminazione alcuna, nel rispetto della “volontarietà” partecipativa a livello economico da parte delle famiglie.
5. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli stessi enti erogatori.
6. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore effettua per l’espletamento dell’incarico e degli oneri a suo carico.
7. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento dell’imposta di bollo, ove dovuta, e corredata della relazione esplicativa a firma del collaboratore della prestazione effettuata e a seguito di accertamento, da parte del Dirigente responsabile dell’esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. Possono essere previsti acconti in corso di attuazione della prestazione lavorativa.
8. Ai collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Art. 5 –INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI
1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Xxxxxxxxxx, o su sua delega da un suo sostituto, mediante valutazione comparativa.
2. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni candidato e sulla base dei requisiti professionali e dei criteri già esplicitati all’art. 2.
Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle seguenti voci:
a) Possesso, oltre al titolo di studio richiesto, di titoli culturali afferenti la tipologia di intervento
c) Esperienza di docenza nel settore di pertinenza
d) Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
e) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza
A parità di punteggio e nel limite di spesa stabilito sarà data la preferenza ai candidati: 1°) Più giovane
2°) Più giovane e disoccupato
Art. 6 –DOVERI E RESPONSABILITA’ DELL’ESPERTO
L’esperto destinatario del contratto di prestazione d’opera deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti impegni:
1. Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola
2. Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare eventuali variazioni.
In base al contratto d’opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti durante l’attività didattica curriculare e, in tal caso, la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni, previa autorizzazione dei genitori. In tal caso l’esperto è tenuto a rispondere direttamente all’Istituzione Scolastica per ogni intervento connesso all’incarico.
Art. 7–STIPULA DEL CONTRATTO
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il D.S. Provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri adottati con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti in ogni parte di cui è composto il documento. Il contratto deve avere, di norma, il seguente contenuto:
a) le Parti contraenti;
b) l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni richieste);
c) la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;
d) il corrispettivo della prestazione; indicato al netto dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e fiscali a carico dell’amministrazione;
e) le modalità e tempi di corresponsione del compenso;
f) luogo e modalità di espletamento dell’attività (v. art. 6 del presente regolamento);
g) l’eventuale assunzione delle responsabilità di vigilanza se l’attività si svolge al di fuori della didattica curricolare senza affiancamento degli insegnanti (v. art. 6 del presente regolamento);
h) il Responsabile cui è affidato il controllo dell’esecuzione del contratto e la relativa rendicontazione;
i) impegno da parte del c o l l a b o r a t o re di p r e se nt ar e u na r e l a z ion e esplicativa d e l l a prestazione effettuata a corredo della nota di debito;
j) l’acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’Istituto dei risultati dell’incarico;
k) le spese contrattuali e oneri fiscali, ove necessari, a carico del prestatore;
l) la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;
m) la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione;
n) la p r e v i s i o n e c h e il f oro c o m p e t e n t e in c a s o di c o n t r o v e r s i e è q u e l lo di R e g g i o Xxxxxx, escludendosi il ricorso alla competenza arbitrale;
o) la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano la sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla motivazione;
p) l’informativa ai sensi della privacy;
q) Sottoscrizione del dirigente responsabile e dell’incaricato.
2. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere l’attività di verifica del profitto, se prevista, e l’obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
3. La natura giuridica del rapporto che si instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quella di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
4. I contratti disciplinati dal presente Regolamento costituiscono prestazioni occasionali e sono assoggettati al corrispondente Regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola.
5. I contratti, di cui al presente Regolamento, non possono avere durata superiore all’anno scolastico e non sono automaticamente prorogabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
6. È istituito presso la Segreteria della scuola un Registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto dell’incarico.
Art. 8–CONDIZIONI E LIMITI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:
a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
c) di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna;
d) di cui comunque s ia previsto, a l ivello ministeriale di Linee guida, il r icorso a specifica professionalità esterna.
Art. 9–AUTORIZZAZIONE PER I DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA
1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.lgs. n. 165 del 30/03/2001.
2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.lgs. n. 165/2001.
C) FONDO PER LE MINUTE SPESE
Art. 1 Contenuto regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo delle minute spese relative all’acquisizione di beni e servizi occorrenti per il buon funzionamento dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del D.I. 44/2001.
Art. 2 Le Competenze del Direttore SGA in ordine alla gestione del fondo delle minute spese
Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo delle minute spese sono di competenza del Direttore SGA. Ai sensi dell’art. 32, 2° comma del D.I. n. 44/2001. A tal fine i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il Direttore SGA per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica sono di seguito precisate:
- Provvedere all’acquisto, alla conservazione ed alla distribuzione del materiale di cancelleria, stampati e materiale di minuto consumo per l’ufficio, le classi e i laboratori;
- Provvedere all’esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo delle minute spese con i limiti e le modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento;
- Provvedere alle spese postali, telegrafiche, per valori bollati.
Art.3 Costituzione del fondo delle minute spese
L’ammontare del fondo delle minute spese è stabilito per ciascun anno ed approvato dal Consiglio di istituto insieme al Programma annuale.
Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al Direttore SGA, con mandato in partita di giro, con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale - dal Dirigente scolastico.
Art. 4 Utilizzo del fondo delle minute spese
A carico del fondo minute spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese:
- Spese postali
- Spese telegrafiche
- Carte e valori bollati
- Spese di registro e contrattuali
- Abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale
- Minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica
- Canoni (abbonamenti RAI ecc.)
- Imposte e tasse ed altri diritti erariali
- Minute spese di cancelleria
- Minute spese per materiali di pulizia
- Spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e di locali
- Altre piccole spese di carattere occasionale di modico importo che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente (ad esempio piccoli acquisti di materiale di per i laboratori o per il primo soccorso).
Il limite massimo di spesa per ogni singolo acquisto è fissato in € 80,00, con divieto di effettuare artificiose separazioni di una unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Non soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto di abbonamenti a periodici, imposte e tasse, canoni. Entro tale limite il Direttore SGA provvede direttamente alla spese, sotto la sua responsabilità.
Art. 5 Pagamento delle minute spese
I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento numerati progressivamente e firmati dal Direttore SGA. Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative della spesa: scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc.
Art. 6 Reintegro del fondo minute spese
Durante l’esercizio finanziario il fondo delle minute spese è reintegrabile previa presentazione al Dirigente scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute.
La reintegrazione che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del Direttore SGA e da questi quietanzati.
I mandati sono trattati sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della spesa effettuata.
Art. 7 Le scritture economali
La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito registro numerato.
Art. 8 Chiusura del fondo minute spese
Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore SGA, rimasta inutilizzata, deve essere a cura dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all’aggregato A01 funzionamento amministrativo generale.
Art. 9 Controlli
Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifiche da parte del Dirigente scolastico e dei Revisori dei Conti.
Art. 10 Altre disposizioni
Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso riferimento al D.I. 44/2001 ed alla normativa vigente in materia.