Contract
Regolamento per l’accesso di fotografi professionisti ai locali dell’Università di Pisa durante lo svolgimento delle prove di laurea e delle relative celebrazioni e ricorrenze
D.R. n. 1697/2017 del 23 novembre 2017 - Emanazione
Articolo 1
Oggetto del Regolamento e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l’accesso mediante accreditamento dei fotografi professionisti nei locali dell’Università di Pisa, al fine di svolgere servizi fotografici e audiovisivi in occasione delle prove finali per il conseguimento dei titoli di studio di cui al comma 2, nonché in occasione delle cerimonie di Ateneo "Nozze d'oro e d'argento con la laurea" e "Consegna dei diplomi ai laureati con lode".
2. Ai fini del presente Regolamento per titoli di studio si intendono le lauree e le lauree magistrali rilasciate al termine dei corrispondenti corsi di studio, nonché gli analoghi titoli rilasciati al termine dei corsi di studio ad esaurimento previsti dai precedenti ordinamenti.
3. Al di fuori delle ipotesi e delle modalità disciplinate nel presente Regolamento, è vietato ai fotografi professionisti svolgere riprese fotografiche e audiovisive all’interno dei locali universitari in occasione delle prove finali e delle cerimonie di cui al comma 1, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall’Ateneo per casi particolari.
4. Destinatari del Regolamento sono i fotografi professionisti accreditati dall’Università di Pisa, secondo le modalità indicate nell'art. 5, e quelli personalmente invitati dagli studenti laureandi, ai sensi dell'art. 7.
Articolo 2
Durata dell’accreditamento
1. I fotografi professionisti sono accreditati per tre anni, decorrenti dalla data indicata nel relativo provvedimento, al termine della procedura indetta con avviso da pubblicarsi sul sito web e nell’Albo Ufficiale Informatico per un tempo non inferiore a trenta giorni.
Articolo 3
Soggetti destinatari e requisiti
1. Possono presentare domanda di accreditamento i fotografi, in forma di impresa individuale o collettiva, che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di ripresa fotografica e audiovisiva (d'ora in poi anche "operatori").
2. Nella domanda di accreditamento dovrà essere nominativamente indicata la persona fisica, che, in caso di accoglimento, sarà autorizzata allo svolgimento del servizio. Ove venga meno il rapporto tra l’operatore e la persona fisica autorizzata nel corso dell’accreditamento, a richiesta dell’operatore, l’Ateneo potrà autorizzarne la sostituzione, rilasciando altro tesserino di riconoscimento previa riconsegna di quello originariamente ritirato.
3. Ai fini dell'accoglimento della domanda di accreditamento, di cui all'art. 5, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e morale:
a. il soggetto istante deve aver assolto all’obbligo di comunicazione dell’esercizio dell’attività fotografica all’Autorità di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 164 lett. f), D.Lgs. del 31.03.1998, n.112;
b. se trattasi di impresa individuale, il richiedente non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all’art. 80, co. 1, 2, e 5 lett. c) e f) del D. Lgs. 50/2016.
c. se trattasi di impresa collettiva:
- la stessa non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all’art. 80, co. 1, 2, 4 e 5 lett. a), b), c), f) del D. Lgs. n. 50/2016;
- la persona fisica a favore della quale viene chiesto l'accreditamento non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all’art. 80, co. 1, 2, e 5 lett. c) del D. Lgs. 50/2016.
Articolo 4
Dipartimenti universitari e gruppi di accreditamento
1. I soggetti accreditati possono accedere ai locali universitari, per lo svolgimento dei servizi fotografici e audiovisivi secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento, presso le sedi ove si svolgono le prove finali e le celebrazioni di cui all’art.1.
2. Sarà cura degli operatori informarsi circa le date delle sedute di cui al comma 1 e di eventuali variazioni, con esonero dell’Università da ogni responsabilità al riguardo.
3. Al fine di garantire l'ordinato e regolare svolgimento dei servizi fotografici e audiovisivi, le Scuole e i Dipartimenti (d'ora in poi anche detti "Strutture") sono suddivise in Gruppi fra loro omogenei in base al numero annuo medio dei laureati degli ultimi tre anni. E' inoltre individuato un ulteriore gruppo per le cerimonie di Ateneo "Nozze d'oro e d'argento con la laurea" e "Consegna dei diplomi ai laureati con lode".
4. Ciascun operatore accreditato verrà assegnato, mediante sorteggio pubblico, a uno dei Gruppi, come meglio specificato nell'art. 5. I Gruppi saranno individuati nell’avviso per l'accreditamento, con l'indicazione delle corrispondenti Strutture e dei relativi corsi di studio.
Articolo 5 Procedura di accreditamento
1. La procedura di accreditamento prevede che, entro il termine indicato dall’Amministrazione con apposito avviso pubblico, gli operatori interessati presentino domanda compilando i format allegati all'avviso. La domanda deve contenere i dati dell'operatore (tra i quali numero partita IVA/numero di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato), una dichiarazione sostitutiva in conformità al disposto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, sul possesso dei requisiti, nonché l’indicazione degli estremi della polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) (compagnia di assicurazione, numero della polizza, data di stipula e di scadenza, massimale assicurato).
2. Ogni operatore interessato all’accreditamento, unitamente alla domanda, dovrà presentare un listino dei prezzi relativo ai servizi che intende offrire, da pubblicarsi sul sito web dell’Ateneo per tutta la durata dell’accreditamento. Gli operatori non potranno applicare prezzi superiori a quelli riportati nel listino pubblicato. Ogni sei mesi l'amministrazione provvederà all'aggiornamento dei listini pubblicati sul sito, sulla base delle eventuali richieste di modifica dei prezzi, in diminuzione, avanzate dagli operatori, che saranno tenuti al rispetto delle nuove tariffe.
3. L’Università, esaminata la domanda pervenuta entro i termini previsti nell'avviso, dispone l’accreditamento del fotografo professionista, o ne motiva il diniego. Sul sito web dell'Ateneo è pubblicato l'elenco dei fotografi accreditati per il triennio, unitamente all'indicazione della
data in cui avrà luogo il sorteggio pubblico per l'abbinamento tra soggetti accreditati e Gruppi.
4. Ciascun operatore accreditato dovrà ritirare il tesserino di riconoscimento predisposto dall'amministrazione; in caso di impresa collettiva verrà comunque rilasciato un solo tesserino, con l'indicazione del nominativo della persona accreditata.
5. Non sarà possibile, per lo stesso operatore, svolgere il servizio fotografico contemporaneamente in due dipartimenti diversi, anche se relativi allo stesso Gruppo.
6. Nel caso in cui più prove di laurea si svolgano contemporaneamente in spazi diversi ma relativi allo stesso dipartimento, il fotografo accreditato potrà essere affiancato da un collaboratore, previa richiesta motivata dell’operatore e autorizzazione dello stesso dipartimento di riferimento. Al fine di tutelare la parità di trattamento tra operatori, l’autorizzazione di cui al periodo precedente potrà avere ad oggetto più sessioni di laurea, purché siano specificamente indicate le date in cui si realizza la suddetta contemporaneità. Il dipartimento che accoglie la richiesta dovrà dotare il collaboratore di un tesserino di riconoscimento con autorizzazione provvisoria, da restituire al termine del servizio fotografico, con rilascio di ricevuta di avvenuta riconsegna da parte dell’amministrazione. Resta ferma la responsabilità dell'operatore accreditato per l'inosservanza, da parte del collaboratore, degli obblighi di cui al Regolamento, nonché per qualsiasi danno a persone o cose presenti negli edifici universitari.
7. In caso di smarrimento del tesserino da parte dell'operatore accreditato sarà possibile richiederne nuovamente il rilascio, previa consegna di copia della relativa denuncia di smarrimento presso l'autorità di pubblica sicurezza.
8. Il tesserino di riconoscimento dovrà essere restituito all’amministrazione entro cinque giorni dalla scadenza del periodo di accreditamento o dalla data del provvedimento di sospensione o cancellazione dall’elenco degli operatori accreditati. Il ritardo o la mancata riconsegna del tesserino di riconoscimento sarà causa ostativa alla partecipazione a successive procedure indette per l’accreditamento.
9. Ciascun operatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni e istruzioni in materia di sicurezza previste nei locali nei quali viene prestato il servizio fotografico.
Articolo 6
Scelta dell’operatore da parte dello studente
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, per le sedute di laurea e le cerimonie di cui all’art. 1, comma 1, ogni studente può scegliere uno dei fotografi del relativo Gruppo, consultando i listini pubblicati sul sito web e accordandosi con l'operatore individuato. Lo studente potrà effettuare detta scelta anche in sede di appello o di cerimonia qualora siano presenti operatori appartenenti al Gruppo
2. È vietato incaricare contemporaneamente due operatori all’espletamento del medesimo servizio, al fine di non arrecare pregiudizio allo svolgimento della prova d’esame.
3. Il fotografo accreditato dovrà indossare il tesserino di riconoscimento durante la permanenza nei locali universitari, in modo da assicurarne la visibilità.
4. Nei confronti del fotografo professionista che mancasse di porre in evidenza il cartellino di riconoscimento può essere applicato uno dei provvedimenti di cui al successivo art. 11.
Articolo 7
Operatori personalmente invitati dagli studenti e tesserino di riconoscimento
1. L’accesso ai locali universitari è altresì consentito al fotografo professionista scelto personalmente dallo studente al fine di effettuare il servizio fotografico e audiovisivo in occasione degli eventi oggetto del presente Regolamento, fermo restando, per il medesimo fotografo, il divieto assoluto di trattenersi nei locali dell’Università per offrire i propri servizi ad altri studenti.
2. I fotografi professionisti personalmente invitati possono accedere ai locali universitari a condizione che, prima dello svolgimento del servizio, si presentino presso la competente struttura della sede universitaria ove l’attività deve essere svolta, per l’identificazione personale ed il ritiro dell’apposito tesserino provvisorio di autorizzazione all’accesso come “Fotografo Invitato”, che dovrà essere tenuto ben visibile durante il periodo di permanenza nei locali universitari e restituito al termine del servizio.
3. In occasione delle sedute di laurea e delle cerimonie di cui all’art. 1, comma 1, familiari e amici dello studente, che non svolgono attività professionale di fotografo, possono liberamente scattare fotografie o effettuare riprese video senza necessità di previa identificazione personale ed esposizione di alcun tesserino.
4. Xxx i fotografi professionisti personalmente invitati dagli studenti, sia i familiari e amici degli studenti sono, comunque, tenuti all’osservanza delle disposizioni relative alle norme di comportamento contenute nel presente Regolamento.
Articolo 8
Disposizioni per lo svolgimento del servizio e norme di comportamento
1. Il servizio fotografico e audiovisivo deve essere svolto nel rispetto dei principi di ordine pubblico e della normativa vigente anche in materia di tutela della riservatezza dell'immagine e del diritto d'autore. È fatto divieto, senza il consenso dei soggetti ripresi, di pubblicare a qualunque scopo o, in generale, di utilizzare commercialmente lo scatto o la ripresa video.
2. Gli operatori sono tenuti a osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento e a tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento delle prove finali e nel massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati e di tutti i presenti; gli stessi devono, altresì, attenersi alle indicazioni date dalle singole Strutture o, di volta in volta, impartite dal Presidente della sessione d’esame o da colui che presiede allo svolgimento della cerimonia.
3. I fotografi professionisti, accreditati o personalmente invitati dagli studenti, non possono esercitare alcuna attività senza l’apposito tesserino di riconoscimento, che deve sempre rimanere chiaramente visibile all’utenza e al personale universitario.
4. Lo svolgimento del servizio fotografico e audiovisivo deve essere realizzato prima dell’inizio della discussione o della celebrazione, al momento di entrata in aula del candidato e al momento finale della proclamazione o celebrazione. Per evitare disturbo allo svolgimento della prova finale o della celebrazione, è fatto divieto di eseguire riprese video integrali della discussione o della cerimonia.
5. Gli operatori accreditati possono svolgere il servizio esclusivamente nei limiti degli accordi pattuiti con l’interessato, essendo vietata qualsiasi azione intesa a forzare la volontà dello studente.
6. Gli operatori accreditati sono obbligati a eseguire il servizio a regola d’arte e ad applicare prezzi in nessun caso superiori a quelli indicati nel listino comunicato all'Amministrazione e pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
7. E’ fatto espresso divieto ai professionisti accreditati di:
a) cedere l’autorizzazione in oggetto e/o consentire l’espletamento del servizio a persona non autorizzata ai sensi del presente Regolamento;
b) cedere a terzi, anche solo parzialmente, i prodotti del servizio stesso.
8. L’eventuale inosservanza di tutte le predette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 11.
Articolo 9 Responsabilità del professionista
1. L'Università è estranea a tutti gli effetti al rapporto contrattuale instaurato tra gli studenti e gli operatori accreditati.
2. I patti che intercorrono tra ciascun operatore e i suoi clienti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento, sono liberi; l’Università non potrà essere ritenuta responsabile, a nessun titolo, degli effetti dei patti stessi.
3. Ferma restando la responsabilità personale del professionista che esegue il servizio in proprio, l’Impresa presso le cui dipendenze lavora il fotografo accreditato è solidalmente responsabile con quest’ultimo per l’inosservanza degli obblighi di cui al presente Regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone o cose presenti negli edifici universitari.
Articolo 10 Vigilanza sul servizio
1. Il Presidente della Commissione di Laurea o colui che presiede allo svolgimento della cerimonia e il personale universitario preposto all’attività di sorveglianza e controllo vigilano sul corretto accesso dei soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le prove finali e le celebrazioni, nonché sul rispetto delle modalità di svolgimento del servizio indicate nel presente Regolamento.
2. Il Presidente della Commissione di Xxxxxx o colui che presiede allo svolgimento della cerimonia può altresì vietare l'effettuazione o la continuazione del servizio e/o disporre l'allontanamento dei soggetti, nei modi ritenuti più opportuni ed eventualmente con l’ausilio del personale universitario preposto all’attività di sorveglianza e controllo, nel caso dovessero verificarsi comportamenti che possano recare turbativa al regolare svolgimento delle sedute di laurea e delle celebrazioni o all'ordine pubblico.
Articolo 11 Sospensione e cancellazione
1. In ogni momento l’Università può compiere verifiche sulle modalità di svolgimento del servizio e sulla corretta applicazione del presente Regolamento da parte dei professionisti accreditati.
2. L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere temporaneamente l’accreditamento ovvero di dichiarare la decadenza dell'operatore che dovesse rendersi responsabile di disordini o turbative durante la discussione delle prove finali o durante lo svolgimento delle cerimonie o, comunque, nei locali universitari, anche a seguito di eventuali segnalazioni effettuate dal Presidente della Commissione di laurea o da chi presiede alla cerimonia o dal personale universitario, senza che alla medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.
3. La sospensione o la decadenza dall’accreditamento potrà essere, inoltre, disposta dall’Università in ogni caso di violazione, da parte dell’operatore, delle disposizioni previste dal presente Regolamento, commisurando il provvedimento alla gravità della violazione.
4. La decadenza comporta la cancellazione dall’elenco dei professionisti accreditati ed è disposta dall’Università, con provvedimento motivato, nel caso in cui:
a) il fotografo sia ritenuto responsabile di fatti o atti di particolare gravità o di tenere comportamenti tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo;
b) sia accertata la richiesta di un pagamento di prezzi superiori rispetto a quelli indicati nel listino pubblicato sul sito web dell’Ateneo;
c) vengano meno per il fotografo accreditato i requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento di cui al precedente art. 3;
d) il fotografo accreditato sia già incorso in un provvedimento di sospensione temporanea.
5. La cancellazione dall’elenco degli operatori accreditati verrà, inoltre, disposta:
a) su richiesta dell’operatore;
b) a seguito di fallimento, liquidazione e cessazione dell’attività.
Articolo 12 Norme finali
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web dell’ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico.
2. Il testo del Regolamento, l’elenco degli operatori accreditati ed i listini prezzi per i servizi saranno inoltre pubblicati sul sito web dell’Università.
3. E’ fatta salva la diversa regolamentazione prevista da bandi o avvisi approvati e pubblicati, prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento, dalle singole Strutture dell’Università, che rimarrà in vigore fino alla naturale scadenza prevista dai bandi stessi.