FOGLIO INFORMATIVO
DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI
(D.LGS. 385/1993 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
FOGLIO INFORMATIVO
PER OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI BENI MOBILI NON REGISTRATI
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO. SEZIONE I - Informazioni su BANCA PRIVATA LEASING SPA
La Banca Privata Leasing S.p.A. è una banca con sede legale, direzione generale e amministrativa in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0/X, con indirizzo telematico xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, capitale sociale di Euro 60.000.000,00= interamente versato, Codice Fiscale, Partita I.V.A e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx 01307450351, Codice ABI n. 3417.3, indirizzo di posta elettronica: xxxx@xxxxxxxx.xx.
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Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere al soggetto convenzionato costi od oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente foglio informativo.
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Il sottoscritto (nome e cognome del cliente) attesta di aver ricevuto dalla persona su menzionata, prima della conclusione del contratto:
- l’avviso contenente le principali norme di trasparenza
- il presente foglio informativo
Luogo data firma
SEZIONE II - Caratteristiche e rischi tipici della locazione finanziaria
Per locazione finanziaria si intende l’operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (Concedente) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di beni mobili, immobili o immateriali, acquistati o fatti costruire dal Concedente da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del cliente (Utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e con facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare i beni al prezzo prestabilito ed eventualmente di concordare con il Concedente la proroga del contratto a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili. Fornitore ed utilizzatore possono anche coincidere (c.d. lease-back).
La funzione economica dell’operazione è, quindi, di finanziamento, anche se in luogo di una somma di denaro, il Concedente mette a disposizione del cliente il bene da questi richiesto. Al momento della stipula del contratto può essere chiesto all’Utilizzatore il versamento di una parte del corrispettivo, mentre il pagamento dei canoni periodici generalmente decorre dal momento in cui è avvenuta la consegna del bene finanziato ovvero da altro evento contrattualmente indicato.
L’operazione di locazione finanziaria può essere accompagnata dall’offerta di servizi aggiuntivi, quali:
copertura assicurativa All Risks beni strumentali
in forza di apposite convenzioni stipulate da Privata Leasing con primarie Compagnie. L’Utilizzatore può aderire alla polizza proposta in convenzione da Banca Privata Leasing alle condizioni stabilite dalla polizza stessa e riportate nella specifica documentazione contrattuale, che è possibile richiedere anche in sede di informazione pre-contrattuale a cui si rimanda e in particolare all’estratto di polizza ed alle informazioni all’uopo fornite in caso di adesione nel rispetto della normativa di settore.
In caso contrario si fa carico all'Utilizzatore, che assume preciso impegno in tal senso, di assicurare e mantenere assicurato a decorrere dalla data dell'acquisto e per tutta la durata del Contratto e comunque fino alla effettiva riconsegna, a sue spese e presso una Compagnia di gradimento del Concedente, il bene per i danni previsti dal contratto di leasing, nonchè per i rischi di responsabilità civile per danni procurati a terzi derivanti dalla proprietà del bene e relative pertinenze, ivi inclusi l'Utilizzatore, i suoi dipendenti e gli Enti Previdenziali, sia per lesioni personali che per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dal bene e suoi impianti di cui il Concedente debba rispondere quale proprietario.
Dette polizze dovranno essere vincolate a favore del Concedente, al quale spetteranno gli indennizzi liquidati dalla Compagnia di Assicurazione a titolo di risarcimento. Il Concedente riconoscerà tali indennizzi, in tutto o in parte, all'Utilizzatore qualora le riparazioni siano state compiutamente effettuate a regola d'arte ed, ad avviso del Concedente, abbiano integralmente ripristinato il bene nelle condizioni preesistenti al sinistro.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti del cliente, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale il cliente-utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del corrispettivo periodico, anche in presenza di contestazioni purchè esse non riguardino il comportamento del Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; dall’altro, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi (palesi ed occulti, originari e sopravvenuti) e/o i difetti di funzionamento, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o perimento, il furto o il danneggiamento ed, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, il cliente-utilizzatore può agire direttamente nei confronti del fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico-finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento dell’Utilizzatore, il cliente nella locazione finanziaria si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del contratto i canoni periodici che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
Nei casi in cui l’ammontare dei canoni periodici sia espresso e/o indicizzato in valute diverse dall’Euro, il cliente si assume il rischio di cambio connesso. Analogamente, qualora abbia optato per l’indicizzazione a parametri espressivi del costo corrente del denaro (quali ad esempio l’Euribor), si assume il rischio che detti canoni possano aumentare in relazione all’andamento crescente dei parametri; nel caso in cui abbia invece optato per un’operazione a canoni fissi costanti per l’intera durata contrattuale, esso si assume il rischio di non beneficiare di eventuali andamenti decrescenti del costo del denaro.
SEZIONE III - Condizioni economiche del servizio e dell’operazione
Il corrispettivo della locazione finanziaria è espresso in canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, quota eventualmente versata alla stipula, durata della locazione, prezzo dell’opzione finale, periodicità dei pagamenti, del grado di rischio, di onerosità e complessità dell’operazione. Il parametro di riferimento individuato dalla Banca d’Italia per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti è il “tasso leasing dell’operazione”, definito come: “il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell’opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi”. Il tasso di attualizzazione è calcolato come tasso periodale espresso in termini di Tasso Nominale Annuo, sviluppato con la stessa periodicità dei canoni sulla base di un anno composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti uguali tra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di decorrenza del contratto (“data di inizio”).
Nella tabella sottostante sono riportati i tassi leasing massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Costo del bene locato | fino a 25.000 Euro | oltre 25.000 Euro |
Tasso massimo praticato (nominale annuo) | 10 | 8 |
Il “tasso leasing” concretamente praticato al cliente per la specifica operazione, evidentemente funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in contratto.
I “tassi effettivi globali medi" (TEGM) delle operazioni rilevati ai sensi dell’art.2 della legge n.108/96 e pubblicati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono pubblicizzati sia attraverso affissione presso i locali aperti al pubblico, sia nello specifico allegato al presente foglio informativo (All.A), nonché consultabili sul sito web della Banca. Si precisa che, trattandosi di tassi globali medi rilevati sul sistema, il tasso effettivo globale praticato sulla singola operazione potrà anche essere superiore a quello pubblicato, ma non potrà in alcun caso essere superiore ai tassi soglia (determinati ai sensi della legge 108/96 in misura pari al minore tra il “TEGM x 1,25 + 4%” e il “TEGM + 8%”).
Parametri e criteri di indicizzazione
Nelle operazioni a tasso variabile indicizzate a un parametro di riferimento il corrispettivo può variare in connessione con l’andamento del parametro stesso. L’adeguamento al parametro prescelto può comportare per il cliente variazioni positive o negative. Quale parametro di indicizzazione viene assunto l’Euribor 3 mesi 365, arrotondato allo 0,10% superiore, salvo diversa richiesta del cliente approvata da Banca Privata Leasing. Si assumono i valori del parametro predetto pubblicati sul quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” il venerdì di ogni settimana, arrotondati allo 0,10% superiore e si determinerà il tasso medio ponderato (Tp) nel periodo di competenza finanziaria di ciascun canone.
Il Concedente conteggerà la misura della variazione del canone sulla base della seguente formula:
CR x ( Tp – Tr ) x g Var = ————————————
36500
dove:
Var è la misura della variazione del canone n-esimo
CR è pari al capitale residuo risultante dopo la scadenza del canone “n–1” (se “n-1” è uguale a zero, si deve intendere il canone alla firma)
Tp è il valore del tasso medio ponderato precedentemente descritto
Tr è il tasso di riferimento concordato fra l’Utilizzatore e il Concedente
g è il numero di giorni di competenza del canone n-esimo.
Le “date di revisione” vengono fissate allo scadere di ogni trimestre solare, salvo diverso accordo tra le parti, nonché alla data di scadenza del contratto.
Gli adeguamenti verranno di norma fatturati entro 30 giorni da ogni “data di revisione”. Il Concedente si riserva la facoltà di non dare luogo all’emissione di addebiti o accrediti per importi inferiori ad euro 50,00.
Oneri per servizi aggiuntivi
Copertura assicurativa All Risks beni strumentali
sono assicurabili macchine, impianti e apparecchiature, beni strumentali in genere, nuovi o usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali; sono inoltre esclusi natanti, aeromobili, autoveicoli e mezzi di trasporto targati, container, macchinario e attrezzature operanti nel sottosuolo o in galleria, macchine ed impianti sperimentali o prototipi
indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sinistri ai beni assicurati compresi i danni derivanti da eventi sociopolitici, eventi atmosferici, terremoto,furto/rapina;
tasso annuo 3/000 (pro mille)
tasso annuo 25/000 (pro mille) per le apparecchiature che per loro natura possono essere usate in luoghi diversi ( livelli, tacheometri, computers portatili, etc.)
- il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione per ogni sinistro del 3% (percento) della somma assicurata per la cosa danneggiata, con il minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 1.500,00
- per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto il pagamento dell’indennizzo è effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% (percento) dell’ammontare dell’indennizzo, col minimo di Euro 500,00 ed il massimo di Euro 50.000,00
- per danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio il pagamento dell’indennizzo è effettuato, per singolo sinistro, previa detrazione del 5% (percento) dell’indennizzo stesso con il minimo di Euro 500,00
Altri oneri dell’operazione
Tasso per il calcolo di compensi per pagamenti anticipati effettuati dal Concedente: Euribor 3 mesi 365 tempo per tempo in vigore maggiorato di 5 punti percentuali
Tasso di riferimento per attualizzazione: Euribor 3 mesi 365 in vigore alla data di stipula del contratto, salvo diverso accordo tra le parti
Commissioni massime applicabili per operazione e servizi (importi al netto di IVA, ove dovuta) | ||
Spese apertura e perfezionamento contratto oltre i puri costi sostenuti | Euro | 5.000 |
Supplemento contratti agevolati | Euro | 1.000 |
Supplemento contratti con importazione | Euro | 500 |
Supplemento contratti con più fornitori (per fornitore oltre il primo) | Euro | 300 |
Spese incasso ed effetti (per ogni canone e per ogni altro ulteriore onere accessorio) | Euro | 10 |
Spese per gestione contravvenzioni e sanzioni (oltre all’importo della contravvenzione o sanzione) | Euro | 250 |
Spese per gestione sinistri e furti (per sinistro o furto) | Euro | 500 |
Spese per insoluto | Euro | 100 |
Spese per recupero canoni e beni al costo +10% su importo da recuperare e/o valore bene | ||
Variazioni amministrative (anagrafiche e domiciliazione banca) | Euro | 100 |
Spese invio comunicazioni periodiche | Euro | 10 |
Spese rilascio copia documenti | Euro | 50 |
Registrazione contratto (oltre i puri costi sostenuti) | Euro | 200 |
Spese per atti modificativi del contratto (cessione, rinegoziazione, fusioni trasformazioni societarie, proroghe)Euro | ||
Spese per liquidazione contributo agevolato | Euro | 100 |
Spese per richiesta conteggio ai fini IRAP | Euro | 20 |
Spese notarili (oltre ai puri costi sostenuti) | Euro | 300 |
Spese rilascio dichiarazioni, procure, liberatorie, permessi (richieste dal cliente o da norme di legge) | Euro | 300 |
Spese stesura perizie tecnico estimative (oltre i puri costi sostenuti) | Euro | 300 |
Spese per pagamento imposte e tasse inevase (oltre all’importo delle imposte e tasse inevase e relativ Spese per conteggi chiusura anticipata del contratto | e sanzioni) E Euro 100 | |
Spese chiusura contratto alla scadenza | Euro | 500 |
Spese chiusura anticipata contratto | Euro | 500 |
Spese per consegna copia contratto e documento di sintesi prima della stipula | Euro | 200 |
Spese gestione oneri di bonifica | Euro | 50 |
Tasso d’interesse di mora: Euribor 3 mesi 365 in vigore al momento dell’inadempienza maggiorato di 5 punti percentuali
1.000
uro 300
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CANONI: autorizzazione permanente S.D.D. per addebito in conto corrente a fronte delle richieste di incasso effettuate dal Concedente.
L’Utilizzatore potrà inoltre avvalersi di Compagnie Assicurative non convenzionate, sempre che siano rispettati coperture, massimali e vincoli stabiliti.
SEZIONE IV - Clausole contrattuali regolanti il servizio e l’operazione
Il modello del contratto di locazione finanziaria è suddiviso tra Condizioni Particolari e Generali di Contratto, redatte su formulari predisposti unilateralmente dal Concedente contenenti, tra l’altro, clausole che ai sensi dell’art.1341, 2° comma c.c. derogando ai principi generali dell’ordinamento giuridico necessitano della specifica approvazione scritta che si ottiene mediante la loro doppia sottoscrizione. Le Condizioni Particolari contengono le condizioni economiche del rapporto, sopra riportate; mentre le Condizioni Generali di Contratto contengono la regolamentazione del rapporto in termini di adempimenti, obblighi e facoltà delle parti contraenti.
Si riporta di seguito la sintesi o l’intero contenuto delle principali clausole contrattuali delle Condizioni Generali di Contratto:
A) Bene: Il bene oggetto della locazione finanziaria (il “Bene”) è scelto dall’Utilizzatore in relazione alle proprie esigenze e viene, pertanto, acquistato dal Concedente al solo scopo di concederlo in locazione finanziaria all’Utilizzatore. L’acquisto del Bene da parte del Concedente avviene al prezzo, alle condizioni di pagamento ed alle altre condizioni direttamente concordate dall’Utilizzatore con il Fornitore.
B) Consegna del bene: La consegna del Bene viene effettuata direttamente dal Fornitore all’Utilizzatore, secondo le modalità e nel luogo tra loro concordati; dal momento della consegna tutti i rischi e le responsabilità conseguenti alla vendita ed alla consegna passano dal Fornitore all’Utilizzatore.
Al momento della consegna l’Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere ed a consegnare al Fornitore una dichiarazione di avvenuta consegna del Bene; qualora invece l’Utilizzatore ritenga che il Bene sia da respingere, deve comunicare al Fornitore e al Concedente, nei modi e con le forme contrattualmente previsti, il proprio rifiuto a ricevere la consegna.
Se il Bene necessita di collaudo, entra trenta giorni dalla consegna, o nel maggior termine convenuto, l’Utilizzatore deve sottoscrivere e consegnare al Fornitore una dichiarazione di approvazione del Bene; ove invece ritenga che il Bene presenti inconvenienti, l’Utilizzatore deve, entro il sopraindicato termine perentorio di trenta giorni, denunciare al Concedente ed al Fornitore gli inconvenienti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, astenendosi dall’uso del Bene. La data di sottoscrizione della dichiarazione di consegna oppure - in caso di necessità di collaudo - l’approvazione del Bene, si considerano normalmente – e salvo quanto previsto più specificamente nell’art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto - come inizio della locazione finanziaria.
Il rischio di vizi e difetti inerenti il Bene è a carico dell’Utilizzatore, fatta salva la facoltà per l’Utilizzatore di agire nei confronti del Fornitore, come di seguito meglio specificato al punto G).
C) Canoni di prelocazione: Fino alla data di consegna del bene che avverrà in seguito al suo acquisto da parte del Concedente, fatta salva l’assenza di documenti ritenuti dallo stesso indispensabili per potere procedere ad una regolare consegna, l’Utilizzatore corrisponderà al Concedente canoni di prelocazione determinati applicando alle somme erogate per l’acquisto del bene, ed in eccesso rispetto a quelle eventualmente corrispostegli dall’Utilizzatore a titolo di canone anticipato iniziale, un interesse pari al tasso Euribor 3 mesi 365 media mese precedente maggiorato di 5 (cinque) punti, tempo per tempo in vigore, calcolato sulla base dell’anno di 360 gg., oltre IVA come per legge. Tale interesse verrà calcolato dalla data dell’effettivo esborso fino alla data di decorrenza del Contratto. Il pagamento di tali canoni di prelocazione avverrà il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno e, per quanto riguarda l’ultimo canone, con scadenza alla data di consegna del bene.
D) Corrispettivo e obbligo di pagamento - indicizzazione: L’Utilizzatore ha l’obbligo di corrispondere alle rispettive scadenze il corrispettivo dovuto in forza del Contratto, versando le relative somme al Concedente nelle forme convenute.
In caso di qualsiasi ritardo nei pagamenti delle somme dovute dall’Utilizzatore al Concedente matureranno gli interessi di mora, nella misura contrattualmente prevista.
Il corrispettivo periodico inizialmente pattuito può subire modifiche nel xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxx xx cui le parti abbiano pattuito la sua indicizzazione ad un parametro finanziario che, pertanto, viene indicato nelle condizioni economiche.
E) Assicurazione: Allorché sia convenuto fra le Parti ed espressamente stabilito al punto I) delle Condizioni Particolari, il Concedente quale proprietario del Bene provvederà con una società assicuratrice di sua scelta e per l’intera durata contrattuale prevista al punto
E) delle Condizioni Particolari a contrarre polizza assicurativa contro:
i) i rischi di danni materiali e diretti al Bene;
ii) i rischi della responsabilità civile per danni provocati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale imputabile al Concedente quale proprietario del Bene, ovvero dipendenti dall’uso del Bene fatto dall’Utilizzatore, ma di cui il Concedente, quale proprietario, debba rispondere, con massimale minimo unico non inferiore a Euro 516.456,90. Le condizioni di assicurazione previste da tali polizze saranno quelle di cui all’Estratto delle “condizioni generali di assicurazione”, sottoscritto contestualmente alla stipula del contratto di leasing dall’Utilizzatore in segno di presa in visione ed accettazione integrale. L’assicurazione regolata da dette polizze non modificherà in nulla il regime di rischio e di responsabilità convenuto fra l’Utilizzatore e il Concedente previsto nelle successive clausole 6) e 7) dovendosi le medesime polizze ritenersi contratte soltanto a maggior garanzia del Concedente.
L’Utilizzatore avrà diritto di contrarre direttamente coperture assicurative integrative od addizionali a quelle di cui sopra, ovvero laddove, il Concedente non contragga alcuna polizza, l’Utilizzatore, se ed in quanto previsto al punto I) delle Condizioni Particolari, sarà tenuto a contrarre polizze equivalenti a quelle predette, con compagnie di gradimento del Concedente. In ogni caso tali polizze contratte dall’Utilizzatore dovranno essere sempre vincolate a favore del Concedente.
L’Utilizzatore avrà cura di accertare che il Bene sia adeguatamente coperto da polizza assicurativa relativa ai rischi di trasporto sia in caso di sua consegna che in caso di successivo spostamento dello stesso.
Qualora peraltro il Bene fossero mezzi, diversi dagli autoveicoli, circolanti su strada, l’Utilizzatore sarà tenuto per l’intera durata del Contratto, a mantenere assicurati gli stessi contro i danni derivanti da circolazione dei veicoli a motore. Anche in questo caso la relativa polizza dovrà essere contratta con una compagnia di gradimento del Concedente, con un massimale non inferiore a quello indicato al punto I) delle Condizioni Particolari per la R.C.A. e con vincolo a favore del Concedente.
In ogni caso di sinistro e sempre che l’Utilizzatore sia adempiente alle obbligazioni previste a suo carico dal contratto di leasing, il Concedente rimetterà all’Utilizzatore le somme che gli assicuratori gli liquideranno a titolo di indennizzo, previa deduzione di eventuali oneri e spese.
In tutti i casi in cui sia il Concedente a contrarre le polizze assicurative, i relativi costi connessi ai premi assicurativi saranno addebitati all’Utilizzatore nei termini e modi previsti al punto I) delle Condizioni Particolari. Il Concedente in ogni caso non sarà mai responsabile verso l’Utilizzatore per eventuali inadempimenti della compagnia d’assicurazione prescelta dal Concedente, quand’anche la mancata corresponsione degli indennizzi sia dovuta a dissesto di tale compagnia ovvero alla sottoposizione della stessa a procedura concorsuale.
F) Custodia del Bene: L’Utilizzatore dà atto di aver, al momento della scelta del Bene, scrupolosamente esaminato e verificato la conformità dello stesso alla normativa in vigore.
L’Utilizzatore è tenuto ad utilizzare e custodire il Bene nel rispetto delle norme di legge, con la migliore diligenza e secondo la destinazione indicata nella richiesta di locazione. Gli oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione fanno capo all’Utilizzatore, il quale è altresì tenuto a custodire accuratamente i documenti relativi al Bene.
G) Responsabilità dell’Utilizzatore: L’Utilizzatore assume a proprio carico, nei confronti del Concedente, e di qualsiasi terzo e per tutta la durata del contratto di leasing, ogni rischio e responsabilità relativi al Bene, al suo acquisto, detenzione e custodia, conservazione ed utilizzazione, esonerando il Concedente da ogni responsabilità nei propri confronti e/o nei confronti di terzi ed obbligandosi a risarcirlo e tenerlo indenne e sollevato da ogni pretesa di questi ultimi.
L’impossibilità totale o parziale di detenzione e/od utilizzo del Bene non esclude il diritto del Concedente al versamento dei canoni e degli altri accessori così come non comporta l’obbligo di pagamento di alcuna indennità nei confronti dell’Utilizzatore, il quale non può peraltro chiedere la riduzione del canone né lo scioglimento o la modifica del contratto di locazione finanziaria.
H) Facoltà di azione dell’Utilizzatore: All’Utilizzatore vengono estese tutte le eventuali garanzie relative al Bene prestate dal Fornitore al Concedente, quale acquirente dello stesso; l’Utilizzatore può far valere le proprie ragioni, in relazione alle garanzie del Fornitore, direttamente nei confronti di quest’ultimo.
I) Cessione del contratto di locazione finanziaria: A differenza dell’Utilizzatore il Concedente può cedere il contratto di locazione finanziaria a terzi soggetti senza necessità di un ulteriore successivo consenso dell’Utilizzatore.
L) Risoluzione del contratto: In caso di inadempimento dell’Utilizzatore, il Concedente ha diritto di risolvere il contratto nelle forme di legge, ovverosia attraverso la proposizione di un’apposita azione giudiziale o fissando all’Utilizzatore, con apposita comunicazione scritta, un termine perentorio per l’adempimento non inferiore a sette giorni, con conseguente risoluzione del contratto nel caso in cui l’Utilizzatore non provveda ad adempiere nel termine fissato.
Il Concedente può altresì risolvere il contratto immediatamente, mediante apposita comunicazione scritta, nei casi specificamente indicati nelle Condizioni Generali di Contratto, ovvero avvalendosi, sempre con comunicazione scritta, delle condizioni risolutive indicate nel medesime condizioni.
Qualora il contratto di locazione finanziaria si dovesse risolvere o dovesse cessare antecedentemente la consegna del Bene all’Utilizzatore, l’Utilizzatore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri e costi contratti e/o affrontati dal Concedente in relazione ai contratti di fornitura e di locazione finanziaria.
Qualora la risoluzione o la cessazione del contratto di locazione finanziaria avvenga dopo la consegna del Bene, l’Utilizzatore deve immediatamente restituire al Concedente il Bene e tutti i documenti relativi allo stesso ed è tenuto a corrispondere al Concedente ogni somma che risulti maturata a suo carico fino alla data di effettiva restituzione del Bene (ad esempio per canoni insoluti, interessi di mora e spese), la quale rimane acquisita al Concedente unitamente a quanto già corrisposto dall’Utilizzatore, oltre al risarcimento del danno patito dal Concedente e predeterminato in misura pari alla differenza fra l’importo derivante dall’attualizzazione, al tasso indicato nelle Condizioni Particolari di Contratto, di tutto quanto ancora dovuto dall’Utilizzatore e l’ammontare che il Concedente ritragga dalla vendita o dal riutilizzo del Bene ovvero per indennizzi assicurativi o risarcimenti da terzi, in modo tale che il Concedente non ritragga nulla di più di quanto avrebbe ottenuto dalla corretta esecuzione del contratto di locazione finanziaria; rimane comunque salvo il diritto del Concedente al maggior danno. Il Concedente sarà peraltro tenuta ad informare l’Utilizzatore delle condizioni dell’eventuale rivendita od utilizzo affinché l’Utilizzatore possa proporre un altro acquirente/Utilizzatore nei termini e modi di cui alle Condizioni Generali di Contratto.
M) Opzione finale di acquisto e obbligo di restituzione del Bene: Al termine del contratto l’Utilizzatore che abbia adempiuto regolarmente a tutte le obbligazioni del contratto di leasing ha la facoltà di acquistare il Bene al prezzo predeterminato e nei modi previsti nelle Condizioni Generali di Contratto; l’Utilizzatore che non eserciti tale facoltà d’acquisto ha l’obbligo di restituire il Bene al Concedente nel luogo e nei modi da questa indicati.
N) Cessazione anticipata del rapporto su richiesta dell’Utilizzatore: Qualora le parti convengano che l’Utilizzatore acquisti il Bene prima della scadenza del contratto di locazione finanziaria il Concedente ha diritto di trattenere i canoni già versati e l’Utilizzatore deve versare in un’unica soluzione un ulteriore importo pari alla somma tra i canoni scaduti e non versati alla data di trasferimento di proprietà del Bene e l’importo dei canoni a scadere maggiorato del prezzo per l’opzione, attualizzato secondo quanto indicato nelle Condizioni Particolari.
O) Spese e tasse: L’Utilizzatore è tenuto al pagamento di tutte le spese, imposte e tasse, incluse quelle di proprietà, e di qualsiasi onere e tributo o maggiorazione relativo al Contratto e/o al Bene. Le spese eventualmente anticipate dal Concedente dovranno essergli rimborsate dall’Utilizzatore.
P) Reclamo – Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario: L’Utilizzatore può presentare un reclamo al Concedente, sia per lettera raccomandata A/R all’indirizzo: Banca Privata Leasing SPA – Area Legale Ufficio Reclami – Xxx X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx 0/X – 00000 X. Xxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx, che per via telematica all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx. Il Concedente deve rispondere entro 30 giorni.
Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudice l’Utilizzatore può rivolgersi:
a) all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Concedente, che si obbliga a stampare e a mettere a disposizione dell’Utilizzatore la Guida all’Arbitro Bancario Finanziario;
b) alla società “INMEDIO S.R.L.” con sede in Xxxxxx Xxxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, Partita IVA n. 02455600359, organismo di mediazione privato iscritto al n. 149 del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi all’organismo di mediazione si può consultare il sito xxx.xxxxxxx.xx, oppure chiedere al Concedente.
Resta comunque impregiudicata la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria nel caso in cui l’Utilizzatore non fosse soddisfatto della decisione dell’ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.
Rimane altresì impregiudicato il diritto dell’Utilizzatore di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Q) Foro competente: In deroga alle disposizioni del codice di procedura civile per ogni causa derivante dal contratto è sempre competente il Foro di Reggio Xxxxxx.
Il Concedente elegge domicilio ai fini delle comunicazioni e notificazioni in Xxxxxx Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxxx xx Xxxxxx, 0/X.
Legenda
- concedente: è l’intermediario bancario o finanziario creditore che “concede” il Bene in locazione finanziaria;
- utilizzatore: è il cliente debitore che “utilizza” il Bene ricevuto in locazione finanziaria;
- tasso leasing : il tasso interno di attualizzazione definito nella Sezione III;
- opzione finale di acquisto: è la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il Bene al prezzo indicato;
- soggetto convenzionato: è l’intermediario bancario o finanziario o il collaboratore esterno (agente in attività finanziaria o fornitore di beni e servizi) che in virtù di una “convenzione” con l’intermediario preponente offre “fuori sede” i suoi prodotti;
- valuta: è la data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi attivi o passivi, rispettivamente, per il Benificiario e per il pagatore;
- canone: è il corrispettivo periodico della locazione finanziaria;
- tasso d’interesse di mora: è il tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro;
- parametro di indicizzazione: è un indice di riferimento del mercato monetario sul quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale secondo le modalità all’uopo indicate;
- foro competente: è l’autorità giudiziaria territorialmente competente a giudicare le controversie derivanti dal contratto anche in deroga alle disposizioni sulla competenza territoriale previste dal codice di procedura civile.