COLLEGIO DI NAPOLI
COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
(NA) XXXXXXXX Presidente
(NA) XXXXXXXX Xxxxxx designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MIOLA Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXXX XXXXXX
Seduta del 21/12/2021
FATTO
In riferimento a due contratti di prestito mediante cessione di quote della retribuzione e delegazione di pagamento, sottoscritti il 30/11/2015 ed estinti anticipatamente sulla base dei conteggi estintivi emessi il 17/3/2021, la parte ricorrente, non soddisfatta dell’interlocuzione avuta con l’intermediario in sede di reclamo e richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n° 26525/2019, si è rivolta a mezzo rappresentante volontario all’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo, in applicazione del criterio proporzionale, che l’intermediario retroceda la somma complessiva di euro 4.868,58, oltre interessi legali, le spese di assistenza e di procedura.
In via gradata l’attrice ha invocato per le sole voci “up front” l’applicazione del criterio di calcolo della curva degli interessi.
Costituitasi, parte resistente si oppone alle pretese della ricorrente e, con riferimento a entrambi i contratti, evidenzia quanto di seguito esposto.
In conformità alle disposizioni contrattuali, la cliente ha ottenuto, in sede di conteggio estintivo, il ristoro della quota non maturata dei costi recurring, vale a dire la Commissione per la gestione del finanziamento, di cui alla lett. b del contratto. Eccepisce, poi, la natura up front delle Commissioni per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria”” (di cui alla lett. a) e delle “Provvigioni all’intermediario del credito” (di cui alla lett. c) in quanto facenti riferimento all’attività di perfezionamento del finanziamento e già interamente maturate all’atto dell’estinzione.
Con specifico riguardo, poi, alla provvigione dell’intermediario del credito la resistente richiama:
da un lato il “testo contrattuale” ed in particolare la “legenda esplicativa delle principali nozioni e terminologie dell’operazione”, contenuta nell’allegato al modulo SECCI, che fornisce una chiara definizione degli intermediari del credito che intervengono nel processo di vendita, includendovi tanto gli agenti quanto gli intermediari ex art. 106 TUB; dall’altro la definizione di “intermediari del credito” fornita dall’art. 121, comma 1, lett. h del TUB, dalle “Disposizioni di Trasparenza” emanate dalla Banca d’Italia (cfr. sez. VII, par. 2) e dalla guida della Banca d’Italia “Il credito ai consumatori in parole semplici”.
Fa presente, inoltre, che l’accordo distributivo sottoscritto con l’intermediario ex art. 106, circoscrive espressamente l’attività dello stesso alla mera promozione e collocamento del finanziamento, attività che si esauriscono all’atto della conclusione del contratto, senza alcuna ulteriore attività successiva. Precisa, poi, che le provvigioni all’intermediario del credito, specificamente identificato nell’apposita sezione del modulo relativo alle “Informazioni europee”, sono state fatturate dall’intermediario stesso non appena concluso il contratto ed erogato il finanziamento e debitamente pagate e pertanto rappresentano costi da escludere dal computo del costo totale del credito, in caso di rimborso anticipato, in quanto non sono determinati unilateralmente dal finanziatore che li gira integralmente a favore di terzi. Tale approccio è in linea con recenti decisioni del Collegio di Roma (cfr. dec. nn. 2052/20 e 2782/20).
La voce di costo in esame è stata ampiamente valutata dai Collegi territoriali ritenendo la stessa di natura “up-front” anche in caso d’intervento di un intermediario ex. 106 T.U.B (la resistente cita numerose decisioni dei Collegi ABF).
A sostegno delle sue argomentazioni cita anche alcune decisioni della giurisprudenza di merito.
Con riferimento, poi, alla richiesta di restituzione degli interessi sulla base del metodo “pro rata temporis”, la convenuta afferma che le parti del contratto hanno pattuito un piano di ammortamento “alla francese”, la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente”, come risulta dal Modulo SECCI ricevuto e sottoscritto da parte ricorrente (cfr. doc. 1, Modulo SECCI, sezione 2 “Caratteristiche principali del prodotto di credito”, riquadro relativo a “Rate, ed eventualmente, loro ordine di imputazione”). Da tale modulo sottoscritto non si può non ritenere provata (a dire della banca finanziatrice) l’adesione del contraente al criterio di rimborso degli interessi secondo la loro ripartizione sul piano di ammortamento.
Sull’infondatezza del criterio di restituzione degli interessi secondo il metodo “pro rata temporis” si è espresso anche il Collegio di Roma con una recentissima decisione n. 12183 dell’11/5/2021.
Anche la giurisprudenza di merito avrebbe fugato ogni dubbio circa la pretesa che il criterio di calcolo degli interessi da restituire possa prescindere dalla particolare costruzione del piano di ammortamento alla francese (cfr. Tribunale di Roma, sentenza del 19 settembre 2019).
Con riferimento poi a uno dei contratti (n. xxx570) e alla richiesta relativa alla commissione di estinzione anticipata, l’intermediario evidenzia che tale commissione è stata calcolata nel rispetto delle condizioni contrattuali, essendo corrispondente all'1% del capitale residuo al momento dell’estinzione anticipata, e tenuto altresì conto che la vita residua del contratto era superiore ad un anno. Tale indennizzo oltre a rientrare nei limiti previsti normativamente è oggettivamente giustificato dagli adempimenti che insorgono per porre termine a un rapporto di finanziamento e che impegnano diverse strutture.
Ritiene, altresì, non dovute la richiesta di restituzione delle spese di assistenza difensiva in quanto non risultano presenti le condizioni per il rimborso stabilite dal Collegio di
Coordinamento dell’ABF (cfr decisioni n. 3498/12 e n. 6167/14); in particolare oltre al requisito dell’accoglimento del ricorso è necessario che il ricorrente si avvalga dell’assistenza difensiva sin dal reclamo e dimostri di aver sostenuto il relativo costo).
La convenuta svolge anche alcune considerazioni critiche in merito alla sentenza Xxxxxxx che ritiene non sarebbe applicabile al caso in esame per una pluralità di ragioni:
le Direttive europee, secondo la stessa Corte di Giustizia Europea, non hanno efficacia fra privati come confermato, con specifico riguardo alla sentenza Lexitor, dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10489/2019 e dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 1907/20); la Direttiva 2008/48/CE, pure nella interpretazione fornita dalla sentenza Lexitor, può trovare applicazione diretta nei soli rapporti verticali, non nei rapporti fra privati. Pur consapevole di ciò, il Collegio di coordinamento ABF (con decisione 26525/19) ha ritenuto di poter superare questo principio, interpretando il diritto nazionale in senso conforme ai principi affermati dalla CGUE: l’obbligo di interpretazione conforme, osserva la resistente, è precluso nel caso in cui la norma interna, come nel caso di specie, sia insanabilmente confliggente con la norma sovranazionale (cita, in proposito, consolidata giurisprudenza della CGUE);
Il nostro diritto nazionale (art. 12, c. 1 delle disposizioni preliminari al Codice Civile) impone al giudice di attenersi anzitutto al “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse” e vieta di discostarsi dal tenore letterale di una norma, ove questo sia chiaro (come confermato dalla giurisprudenza di legittimità). Neppure a seguito della sentenza Xxxxxxx è quindi consentito all’interprete di sovvertire la chiarissima lettera dell’art. 125-sexies, c. 1 TUB;
l’esecuzione acritica della sentenza Lexitor condurrebbe alla violazione di principi fondamentali dell’ordinamento comunitario e di quello italiano quali la certezza del diritto, la tutela del legittimo affidamento e la ragionevolezza. Tra l’altro, determinerebbe distorsioni della concorrenza nel mercato unico europeo, considerato che l’applicazione retroattiva dell’interpretazione di cui alla sentenza Lexitor si rifletterebbe sui rapporti in essere nei paesi comunitari, a tutto svantaggio degli operatori italiani in ragione del più lungo termine di prescrizione dell’azione di ripetizione (10 anni) rispetto agli altri Paesi europei (5 anni per la Spagna e la Francia, 3 anni per la Germania, la Slovacchia e la Repubblica Ceca);
la sentenza Lexitor, nelle sue stesse parole, è applicabile, sempre secondo la banca, solo a costi unilateralmente determinati dal finanziatore. D’altra parte, sarebbe in palese contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento civilistico italiano l’obbligo per il finanziatore di rimborsare al cliente costi fatturati da terzi;
l’applicazione pedissequa della sentenza Lexitor produrrebbe conseguenze paradossali dagli effetti imponderabili: per un decennio, infatti, la Banca d’Italia avrebbe impartito istruzioni “contra legem” e come evidenziato dalla nota OAM del 27.01.2020 si avranno danni ingiusti a carico degli intermediari e degli stessi consumatori.
Conclude e chiede all’ABF di ritenere congrua la somma offerta e di rigettare ogni altra pretesa della ricorrente.
DIRITTO
La questione concerne la mancata restituzione della quota parte non maturata degli oneri anticipati in seguito all’estinzione anticipata di 2 finanziamenti.
Parte ricorrente chiede altresì il rimborso delle spese di assistenza tecnica per euro 200,00, le spese procedurali e gli interessi legali.
La materia è stato oggetto di modifiche; da ultimo l’intervento del legislatore italiano, ovvero alla introduzione dell’art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”, c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies del TUB).
A seguito dell’entrata della precitata norma, il Collegio di Roma rimetteva al Collegio di Coordinamento la questione “se la norma intertemporale dettata dal … comma 2 dell’art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l’orientamento fin qui seguito da questo Arbitro… a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare…se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella…. sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data”.
Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente quanto appresso:
1. (…omissis…) l’articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:
«Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.
2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)”.
Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:
“L’articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 si è pronunciato il Collegio di Coordinamento il quale ha, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione “individua la disciplina applicabile all’estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d’Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti”. Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che “all’interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la …. bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare
corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l’interpretazione dell’art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella… sentenza Lexitor”, aggiungendo che “ l’eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti…. In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all’Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale” e “non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea”.
Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:
“In applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo,
d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014.
Osserva a questo punto il Collegio che per entrambi i contratti nn. xxx565 e xxx570 l’attrice ha rivendicato le vocio commissioni per il perfezionamento (lettera a) e le provvigioni (lettera c), da ritenersi up front secondo i recenti orientamenti dei Collegi territoriali.
Quanto poi al contratto xxx570 il ricorrente ha chiesto il rimborso della commissione di estinzione, per euro 155,50,
Al riguardo si osserva che in applicazione delle indicazioni del Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/2020) l’importo da prendere a base per il calcolo della commissione anticipata andrebbe ricostruito, al fine di tener conto della riduzione del costo del credito, su un capitale residuo rideterminato in € 13.527,62.
Ciò posto, l’orientamento del Collegio di Napoli (cfr ex multis decisioni nn 11321/21, 18039/21 e 18023/21) ritiene in ogni caso la richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata non accoglibile nei casi in cui (come in questa fattispecie) non risulti provato il difetto di oggettiva giustificazione della commissione quantificata in conformità della disciplina applicabile. Nello stesso senso il Collegio di Milano (decisioni nn. 17477/21 e 15072/21), il Collegio di Palermo (decisione n. 18866/21) e il Collegio di Bari (decisioni nn. 17275/21 e 14261/21).
I ragionamenti fatti dal Collegio per i 2 contratti esaminati sono sovrapponibili anche in riferimento all’ulteriore domanda proposta dalla ricorrente, relativa agli interessi.
In casi analoghi (in cui era coinvolto l’attuale resistente) ai fini della quantificazione dell’importo dovuto in relazione alla quota interessi, le più recenti posizioni dei Collegi territoriali (cfr ex multis Collegio di Milano n. 11290/2021, Collegio di Napoli n. 15782/2021 e n. 14163/2021, Collegio di Torino n. 14624/2021, Collegio di Bologna n. 5962/2021) è nel senso di ritenere applicabile il criterio del pro rata temporis, data l’ambiguità delle disposizioni contrattuali, ai sensi dell’art. 1370 c.c. e dell’art. 35, comma 2 del d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull’interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore).
In definitiva, esclusa la rimborsabilità delle voci istantanee up front in ossequio alle statuizioni del Collegio di Coordinamento (21676/2021), esclusa poi per il secondo contratto la retrocedibilità della “penale” di estinzione, il Collegio reputa dovute all’attrice le seguenti somme per gli interessi:
per il contratto n. xxx565
5.685,33 : 84 x 44= 2.978,03 – 1.670,39= euro 1.307,64
per il contratto n. xxx570
6.331,43 : 84 x 44= 3.316,46 – 1.873,86= euro 1.442,60
per totali euro 2.750,24, somma che il Collegio arrotonda ad euro 2.750,00 oltre accessori. La spese di assistenza tecnica non sono dovute atteso il carattere ripetitivo e seriale della questione portata in ABF.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 2.750,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1