CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE IN LICENZA D’USO PERPETUO DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA SPERIMENTALE PER LA GESTIONE STRATEGICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PUBBLICO
CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE IN LICENZA D’USO PERPETUO DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA SPERIMENTALE PER LA GESTIONE STRATEGICA DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO PUBBLICO
N° d’ordine: [ ] N° repertorio: [ ]
X.X.X. 0000000X00
Il presente contratto è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016
TRA
l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa SpA
- Invitalia, con sede in Xxxx, xxx Xxxxxxxx x. 00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. iscr. P.IVA e C.F. 05678721001 (in seguito, “Invitalia” o “Stazione
Appaltante”), in persona di
il quale
interviene al presente
contratto nella qualità di Responsabile di ;
E
il Sig. nato a il , residente
in , via , n. in
qualità di dell’impresa
con sede in , via
, n. Codice fiscale e Partita IVA , capitale sociale € , numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di , che agisce
[in caso di aggiudicazione a operatore economico singolo] quale impresa appaltatrice in forma singola;
[in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
impr | ese/consorzio/etc], giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e | ||
pro | cura, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio | ||
ord | inario di imprese costituito ai sensi degli articoli 46 e 48 del Codice dei Contratti | ||
con | atto autenticato nelle firma per notaio in , | ||
rep. |
/racc. in data , tra essa medesima e le | ||
segu | enti imprese mandanti: | ||
1 | impresa con sede in , via , ; | ||
2 | impresa con sede in , via , ; | ||
3 | impresa con sede in , via , ; | ||
4 | impresa con sede in , via , ; | ||
(in se | guito “Appaltatore” o anche “[RTI/RTP]”); | ||
(in se | guito, congiuntamente “le Parti”); | ||
PREMESSO CHE | |||
a) | l | a Stazione Appaltante, per rispondere alle esigenze di una copertura funzionale | |
più aderente alle attività correnti di programmazione, pianificazione, | |||
pubblicazione bandi, aggiudicazione e monitoraggio appalti e, al contempo, di massimizzare la propria esperienza ai fini dell’accelerazione degli investimenti pubblici, deve procedere a intende procedere ad acquisizione in licenza d’uso perpetuo di una Piattaforma informatica sperimentale per la gestione strategica dei programmi di investimento pubblico, con servizi professionali, di assistenza tramite Help Desk e di manutenzione (in seguito, la “Piattaforma”);
b) il presente appalto trova copertura nell’ambito delle risorse proprie di Invitalia;
c) la Stazione appaltante, con determina prot. n. del ha provveduto alla nomina ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, di
quale Responsabile Unico della Procedura dell’Appalto, come infra definito;
d) con RdA n.
del
si è stabilito di procedere
all’affidamento dell’Appalto mediante procedura di gara aperta, esperita ai sensi e per gli effetti dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95, co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) la procedura di gara è stata indetta mediante spedizione del Bando (di seguito, “Bando”) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. del
e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5a Serie speciale n. del , nonché su 4 quotidiani, di cui 2 a tiratura nazionale;
f) entro il termine indicato nel Bando sono pervenute n. offerte;
g) all’esito della predetta procedura di gara, l’Appaltatore è stato individuato quale primo nella graduatoria di gara;
h) con provvedimento prot. n. del , la Stazione Appaltante ha
provveduto a dichiarare l’aggiudicazione definitiva in favore dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;
i) la Stazione Appaltante ha provveduto altresì a comunicare in data a tutti i
partecipanti gli esiti della procedura di gara, ai sensi dell’articolo 76 co. 5 del Codice dei Contratti;
j) l’Appaltatore ha comprovato il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lex specialis di gara e la Stazione Appaltante ha provveduto a verificarne l’effettivo possesso ai sensi dell’articolo 86 del D.Lgs. n. 50/2016;
k) in data la Stazione Appaltante ha acquisito [la
comunicazione/l’informazione] antimafia liberatoria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, presso l’Ufficio Territoriale del Governo di ;
[se la comunicazione/l’informazione antimafia liberatoria non è stata ancora acquisita] il presente contratto viene sottoscritto nelle more del rilascio, da parte
dell’Ufficio Territoriale del Governo di , [della
comunicazione/dell’informazione] antimafia, richiesta in data , ai sensi [dell’art. 88, co. 4-bis/dell’articolo 92, co. 3] del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e, comunque, a seguito dell’acquisita dichiarazione resa dall’Appaltatore in ordine all’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011; conseguentemente, il contratto è sottoposto a condizione risolutiva, derivando dall’esito negativo delle verifiche antimafia predette l’inefficacia dello stesso, con ogni conseguenza di legge;
l) è trascorso il periodo di sospensione di cui all’articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50 del 18/04/2016 (cd. Stand Still), senza che siano pendenti ricorsi;
m) l’Appaltatore ha costituito in data con la compagnia garanzia
definitiva secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, conforme allo schema di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, consegnando l’originale della polizza alla Stazione Appaltante;
n) l’Appaltatore ha prodotto polizza assicurativa, di cui al successivo articolo 10 del presente contratto, rilasciata dalla Compagnia a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, della Stazione Appaltante o di terzi (compresi dipendenti dell’Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante), nell’esecuzione dell’appalto;
o) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel Disciplinare di gara, nei documenti ivi allegati, compresi il presente contratto, nonché del Capitolato tecnico e relativi allegati posti a base di gara;
p) con il presente contratto, la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire a
[inserire denominazione Appaltatore], l’appalto avente ad oggetto l’acquisizione in licenza d’uso perpetuo di una Piattaforma informatica sperimentale per la gestione strategica dei programmi di investimento pubblico.
TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue
Articolo 1 - (Premesse ed allegati)
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:
a) il Bando ed il Disciplinare di gara;
b) il Capitolato tecnico e relativi allegati, come definito nel successivo articolo del presente contratto;
c) il DGUE dell’Appaltatore;
d) l’Offerta, come infra definita;
e) le garanzie e le polizze assicurative, richiamate nelle superiori premesse;
f) [nel caso in cui l’appaltatore sia un R.T./consorzio] l’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese/consorzio.
I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso la Stazione Appaltante.
Sono comunque allegati al presente contratto, i documenti dell’elenco che precede, sub lett. c), d) ed e), nonché [nel caso in cui l’appaltatore sia un R.T./consorzio aggiungere “f)”], nuovamente sottoscritti con firma digitale da parte dell’Appaltatore [nel caso in cui l’appaltatore sia un R.T./consorzio, aggiungere: “e da parte dei componenti del Raggruppamento Temporaneo/Consorzio”], nonché dalla Stazione Appaltante, solo ai fini della stipulazione del presente contratto.
In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l’interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione della prestazione oggetto d’appalto, come definita ai sensi del successivo articolo 3 e ss., nel rispetto della normativa vigente in materia.
Articolo 2 - (Definizioni)
Nell’ambito del presente contratto s’intende per:
Amministrazione Pilota: indica una o più pubbliche amministrazioni, anche titolare di programmi di finanziamento, che esercitano funzioni di Stazione appaltante e sulle cui esigenze viene costruita e testata la piattaforma nel periodo sperimentale;
Appaltatore: l’operatore economico che è risultato affidatario della fornitura oggetto dell’Appalto;
Appalto: l’appalto dedotto nel presente contratto avente ad oggetto l’acquisizione in licenza d’uso perpetuo di una Piattaforma informatica sperimentale per la gestione strategica dei programmi di investimento pubblico e le prestazioni tutte di cui al Capitolato tecnico e relativi allegati, come infra definiti;
Bando: indica il Bando di gara per l’affidamento dell’Appalto, pubblicato ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010, come infra definiti;
CAD: indica il “Codice dell’amministrazione digitale” emanato con D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
Capitolato Tecnico: il Capitolato descrittivo e prestazionale, comprensivo di eventuali elaborati grafici che costituisce parte del Progetto, coma infra definito;
Codice dei Contratti: il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici”;
Codice dell’Ambiente: indica “le norme in materia ambientale” emanate con D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Codice della Privacy: indica il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE ed il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;
DEC: indica il Direttore dell’esecuzione del contratto nominato da Invitalia;
DURC: si intende il documento unico di regolarità contributiva di cui al D.M. del 30 gennaio 2015;
DUVRI: indica il Documento di Valutazione dei rischi da interferenze redatto a cura della Stazione appaltante ex articolo 26, comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca;
Monitoraggio Finanziario: le attività di monitoraggio dei movimenti finanziari prescritte ai sensi dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
Offerta: l’intero complesso di atti e documenti presentati dall’appaltatore, sulla base della quale è stato aggiudicato l’appalto;
Parti: indica la Stazione Appaltante e l’appaltatore;
Prestazioni: indica complessivamente le prestazioni oggetto dell’appalto indicate nel contratto e meglio dettagliate nel Capitolato tecnico;
Piattaforma: la Piattaforma informatica sperimentale per la gestione strategica dei programmi di investimento pubblico, oggetto dell’appalto;
Regolamento: il X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 xxxxxxx “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», per le parti ancora vigenti;
R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento di Invitalia;
Stazione appaltante: l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa SpA – Invitalia;
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Articolo 3 (Oggetto e finalità dell’appalto)
La Stazione Appaltante affida all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, in base all’offerta presentata in sede di gara, l’acquisizione in licenza d’uso perpetuo di una Piattaforma informatica sperimentale per la gestione strategica dei programmi di investimento pubblico, comprensiva di relativi servizi professionali “a consumo”, di assistenza Help desk e di manutenzione, nonché le prestazioni tutte di cui al Capitolato tecnico e relativi allegati.
Come meglio specificato nel Capitolato tecnico (cfr. paragrafo VI – sotto paragrafo
A) le modalità di erogazione dell’intera gamma di funzionalità applicative della Piattaforma sono le seguenti:
MODULI APPLICATIVI “PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE” (N.2) E “GARE TELEMATICHE” (N.3) (MODULI OBBLIGATORI);
MODULI APPLICATIVI “GESTIONE PROGETTI” (N.1) E “GESTIONE APPALTI” (N. 4) (MODULI FACOLTATIVI).
Invitalia ha la facoltà di attivare a propria discrezione i Moduli facoltativi (Modulo Gestione Progetti (n. 1) e il Modulo Gestione Appalti (n. 4)) ed i Servizi professionali “a consumo”. La suddetta facoltà da parte di Invitalia è esercitabile o meno senza
incorrere in responsabilità, azioni di richiesta danni, indennità, compensi, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Codice Civile e, pertanto, senza che nulla possa essere eccepito o preteso, a qualsivoglia titolo, dall’appaltatore nei confronti di Invitalia.
L’appaltatore è altresì tenuto ad assicurare lungo tutto l’arco di durata dell’appalto, anche servizi di assistenza tramite Help Desk e di manutenzione dei Moduli della Piattaforma attivati e delle loro funzionalità, oltre ai servizi professionali “a consumo”, se richiesti.
In caso di esercizio da parte di Invitalia della facoltà di attivare i servizi professionali “a consumo”, l’appaltatore è obbligato ad erogare gli stessi, di volta in volta, solo a seguito di preliminare richiesta scritta da parte di Invitalia, per le quantità dalla medesima indicate, fino a concorrenza dei relativi importi offerti in sede di gara.
Le forniture ed i servizi devono essere erogati con le caratteristiche tecniche e con le modalità nel Capitolato meglio descritte, nonché alle condizioni migliorative contenute nell’offerta proposta.
L’eventuale svolgimento dei prestazioni oggetto dell’Appalto da parte di soggetti non idonei comporterà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 del Codice Civile. Ai fini del presente contratto, le prestazioni descritte, oltre all'esecuzione a regola d’arte, sono da ritenersi comprensive di tutti gli oneri di manutenzione e assistenza tecnica, ove occorrente, per il periodo indicato di durata del contratto.
Tali oneri sono da considerarsi a completa cura e spesa dell’appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture ed i servizi, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara, dal
Capitolato e dall’ Offerta.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dell’intervento, in conformità al Capitolato tecnico posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto.
Articolo 4 (Documentazione tecnica - descrizione della fornitura e dei servizi)
La “documentazione tecnica”, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, comprende i documenti qui di seguito indicati:
1. Capitolato tecnico e relativi allegati; 2. [….].
Articolo 5 (Termini e durata del contratto - sospensioni)
Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento.
La durata dell’appalto è pari a 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla release dei Moduli obbligatori Programmazione e Pianificazione e Gare Telematiche, come stabilito dal Capitolato tecnico (cfr. art. 3 e Paragrafo V “Piano di lavoro. Stati di avanzamento. Piano della qualità”), positivamente collaudati.
I predetti moduli sono rilasciati dall’appaltatore entro e non oltre 60 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione dell’appalto.
In caso di esercizio da parte di Invitalia della facoltà di attivazione anche dei Moduli
facoltativi “Gestione Progetti” e Gestione Appalti”, gli stessi sono rilasciati entro 180 gg naturali e consecutivi dall’attivazione da parte di Invitalia.
Il mancato rispetto dei termini come sopra determinati determinerà l’applicazione della penale prevista dal paragrafo XII del Capitolato.
Qualora i ritardi e/o gli adempimenti siano tali da comportare l’applicazione di una penale superiore al 10% dell’importo contrattuale, il Contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, ferma rimanendo la facoltà per la Stazione Appaltante di agire nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento dei danni subiti.
Invitalia si riserva di rinnovare il contratto per la sola parte relativa ai servizi di assistenza tramite Help Desk e di manutenzione dei singoli Moduli attivati, nonché dei servizi professionali “a consumo”, se attivati, alle medesime condizioni di aggiudicazione per una ulteriore durata massima pari a 24 mesi, fino ad un importo massimo indicato nel Disciplinare di gara, al netto della percentuale di ribasso offerta in sede di gara. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per la Stazione appaltante. La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del presente contratto.
Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, Invitalia si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione di quest’ultimo ai sensi dell’art. 107 del Codice dei contratti con comunicazione scritta del DEC.
La sospensione delle prestazioni oggetto del contratto nei casi di forza maggiore o di
altre circostanze speciali che ne impediscano o ne ritardino l’esecuzione a regola d’arte, può comportare una proroga della durata del presente contratto corrispondente alla durata della sospensione stessa.
Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione della Piattaforma tali da rendere impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, la Stazione appaltante si impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’appaltatore al fine di verificare la salvaguardia degli impegni assunti con il presente contratto.
Articolo 6 (Caratteristiche della fornitura)
Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto dal Capitolato Tecnico, in particolare i paragrafi III, IV, V, VI e IX, oltre a quanto previsto dall’Offerta Tecnica presentata dall’appaltatore in sede di offerta.
Articolo 7 (Caratteristiche dei servizi)
Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto dal Capitolato Tecnico, in particolare i paragrafi IV – sotto paragrafi C, e F.
Articolo 8 (Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)
I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti il presente contratto sono:
- per l’appaltatore:
- per Invitalia: in qualità di DEC.
Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di direzione dell’esecuzione del contratto, compito dei detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate al servizio oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere
domicilio come segue: .
Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto. Articolo 9 (Luogo di svolgimento dell’appalto e risorse strumentali)
L’appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente contratto presso le proprie sedi aziendali, con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa.
Per le attività oggetto del presente contratto che richiedono di essere svolte necessariamente presso gli uffici di Invitalia e/o presso le sedi delle Amministrazioni Pilota, l’accesso dovrà avvenire nell’ambito del normale orario di lavoro, nel rispetto delle regole di accesso ai locali che saranno indicate dal DEC, assumendo ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni causati.
Durante l’espletamento dei servizi gli addetti dell’appaltatore, siano essi soci, dipendenti dell’appaltatore o di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi dalle stesse incaricati, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento per tutti i lavori in appalto e subappalto dell’impresa aggiudicataria.
Articolo 10 (Obblighi dell’appaltatore)
L’appaltatore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l’esecuzione del presente contratto sarà regolarmente assunto e assicurato dallo stesso appaltatore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.
L’appaltatore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore
dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo di lavoro cui è soggetto. L’appaltatore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro. L’appaltatore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e delle specifiche norme aziendali.
L’appaltatore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dell’esecuzione, designando e preponendo un proprio fiduciario incaricato di dirigere le prestazioni inerenti alle specifiche attività in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza di Invitalia o delle Amministrazioni Pilota, che restano comunque e pertanto manlevate da ogni responsabilità e dovranno essere in ogni caso tenute indenni dall’appaltatore. Tutte le spese derivanti all’appaltatore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all’appaltatore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere il servizio oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo fissato al successivo art. 12.
Invitalia si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da
parte dell’appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo. L’appaltatore deve esigere, da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizzazione dell’oggetto del contratto, l’impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell’esecuzione del contratto e a non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici. In caso di loro richiesta, una copia di tale impegno va trasmessa ai soggetti interessati. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, Invitalia avrà la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell’art. 109 del Codice dei contratti.
Resta però salva la facoltà di Invitalia di ordinare, a propria scelta e in alternativa, la sospensione dei servizi sino a che non sia rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei danni a proprio favore in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore dell’appaltatore.
L’appaltatore si obbliga altresì a:
- garantire che le forniture ed i servizi prestati siano effettuati sempre secondo le regole d'arte adottando la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi;
- adempiere a tutte le obbligazioni complementari e connesse previste per l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte degli interventi proposti, sostenendone per intero i relativi costi.
Articolo 9 (Obblighi della Stazione appaltante)
In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell’appaltatore o, se presente, del subappaltatore, impiegato
nell’esecuzione del contratto, Invitalia trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC, ai sensi dell’art. 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o, se presente, del subappaltatore, impiegato nell’esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Codice dei contratti.
Articolo 10 (Garanzie ed Assicurazione)
A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, l’appaltatore ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice dei contratti costituita mediante fideiussione n. in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo pari a € , con durata fino a .
La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Contraente ai sensi degli art. 1944 c.c., 1945 c.c. e dell’art.
1957 c.c., sarà progressivamente ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del collaudo dei singoli Moduli applicativi attivati.
L’appaltatore ha altresì prodotto la seguente polizza assicurativa [oppure appendice, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. , sottoscritta in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo pari a € 500.000,00, a copertura della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente da lui/loro stesso/i causati a persone e/o beni dell’appaltatore medesimo, della Stazione appaltante, dell’Amministrazione Pilota o di terzi (compresi dipendenti dell’appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero dell’Amministrazione Pilota o di terzi), nell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
Si precisa che l’appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente contratto.
Articolo 11 (Responsabilità)
L’appaltatore è responsabile per danni derivanti ad Invitalia e/o alle Amministrazioni Pilota dai propri prodotti o del personale impiegato, in caso di prestazione di attività in loco, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con l’obbligo di controllo, al fine di garantire condizioni di sicurezza e prevenzioni infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.
È fatto obbligo all’appaltatore di mantenere Invitalia e/o le Amministrazioni Pilota sollevate e indenni da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare in dipendenza di questo contratto e contro azioni legali
derivanti da richieste risarcitorie avanzate nei confronti di Invitalia o delle Amministrazioni Pilota da terzi danneggiati.
L’appaltatore inoltre si assume la responsabilità per danni causati ai sistemi informatici di Invitalia o delle Amministrazioni Pilota imputabili a difetti gestionali o di manutenzione, garantendo che gli interventi saranno realizzati con le migliori tecnologie e tecniche esistenti.
Articolo 12 (Corrispettivo, fatturazione e modalità di pagamento)
Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto Appalto, oneri fiscali esclusi, è di € _ ( /00), oltre IVA, pari al ribasso complessivo offerto del %, rispetto alla base d’asta. Il corrispettivo, pertanto, è determinato in parte a “corpo” e in parte a “misura”, ai sensi dell’articolo 3, co. 1, lett. dddddd) ed eeeeee), del Codice dei Contratti, così suddiviso:
1. Modulo Gestione Progetti: a corpo per € (Euro );
2. Modulo Programmazione e Pianificazione e Modulo Gare telematiche: a corpo per € (Euro );
3. Modulo Gestione appalti: a corpo per € (Euro );
4. Servizi professionali “a consumo”: a misura per € (Euro
).
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di legge applicabili ex articolo 106 del Codice dei Contratti e le condizioni previste dal presente Contratto. In particolare, ai fini di quanto previsto nell’articolo 106, co. 1, lett. e), del Codice dei Contratti, modifiche del contratto non sostanziali ai sensi del successivo comma 4
del medesimo articolo 106 del Codice dei Contratti, saranno ammesse entro il limite del 10% dell’importo del contratto.
I prezzi contrattuali così determinati sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli articoli 106 del Codice dei Contratti.
Il corrispettivo che sarà dovuto all’Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato d’oneri.
L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente appalto comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni ed i servizi affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni pilota, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.
L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.
Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.
Rimangono a carico dell’appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse,
canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto.
Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni: Numero c/c: , Banca: Gruppo , Agenzia: -
, ABI: , CAB: , CIN: , IBAN: .
Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
Cognome e nome:
Data e luogo di nascita:
Indirizzo di residenza:
Nazionalità:
Codice fiscale:
Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore si obbliga al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dall’articolo 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate, al Codice Univoco Ufficio IPA EORRYSR. Le fatture elettroniche dovranno:
- essere intestate a: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx - C.F. 05678721001;
- riportare il C.I.G., il C.U.P. e il numero di ordine che sarà indicato da Invitalia.
[NEL CASO IN CUI L’AGGIUDICATARIO FOSSE UN R.T.I.] I pagamenti saranno
effettuati dalla Stazione Appaltante in favore della mandataria.
I pagamenti saranno effettuati entro i successivi 30 giorni dall’emissione del mandato di pagamento da parte della Stazione appaltante, come specificato nel Capitolato tecnico.
La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 c.c. in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.
Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla L. 190/2014.
Articolo 13 (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)
In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché del Capitolato tecnico.
L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Stazione Appaltante.
Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l’applicazione delle penali
previste nel Capitolato tecnico.
I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto.
In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.
La verifica di conformità delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini indicati dal Capitolato tecnico.
Articolo 14 – (Subappalto - Subaffidamenti)
L’Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti prestazioni [EVENTUALE]:
Dette prestazioni potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, l’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della stazione appaltante, per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. 50/2016, alle seguenti condizioni:
- l’appaltatore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto presso Invitalia almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art.
105 comma 18 D.Lgs. 50/2016, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa appaltatrice;
- contestualmente al deposito del contratto, l’appaltatore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l’appaltatore e e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale Piano di sicurezza ai sensi dell’art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/2016.
È fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
[EVENTUALE] L’appaltatore ha depositato, per farne parte integrante e sostanziale del presente contratto, gli allegati contratti continuativi di cooperazione sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della gara e dichiarati in fase di partecipazione, di cui lo stesso intende avvalersi per l’esecuzione dell’appalto.
Articolo 15 - (Penali)
L’appaltatore dovrà adempiere puntualmente alle obbligazioni contrattuali.
Fatto salvo il maggior danno, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’appaltatore, Invitalia applicherà, nelle ipotesi di ritardato adempimento le penali previste e descritte nel Capitolato tecnico.
I termini indicati nel Capitolato terranno conto delle eventuali migliorie presentate dall’appaltatore in sede di offerta.
L’importo delle penalità verrà detratto in sede di liquidazione delle fatture ovvero verrà incamerata la garanzia definitiva per la quota parte.
Nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, per negligenza nell'effettuare la fornitura oppure di collaudo negativo, sarà incamerata la garanzia definitiva.
Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui l’appaltatore sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che Invitalia dovesse sostenere per l'acquisto presso altri fornitori della soluzione informatica.
Qualora trascorsi 100 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, l’appaltatore non avesse provveduto ad avviare le prestazioni oggetto del presente contratto, per cause di forza maggiore non imputabili allo stesso, che, quindi, potrà giustificare la propria inadempienza con motivazioni che lo sollevano da responsabilità proprie, la Stazione appaltante avrà facoltà di annullare il presente contratto e provvedere
altrimenti.
Qualora l'ammontare delle penalità, comminate ai sensi del Capitolato tecnico e del presente articolo, raggiunga complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, Invitalia avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Articolo 16 - (Esecuzione in danno)
E’ facoltà della Stazione appaltante, nel caso in cui l’appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato per l’esecuzione di una parte, ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto
- senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.
In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell’art. 1662 x.x., xxx xx xxxxx xxxx’xxx. 0000 x.x., Xxxxxxxxx xx riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del Codice dei contratti, Invitalia può avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio.
Nei suddetti casi, Invitalia avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L’eventuale esecuzione in danno non esime l’appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.
Articolo 17 (Collaudo)
Il collaudo avviene con le modalità e nei termini stabiliti dal Capitolato tecnico.
Articolo 18 – (Risoluzione e clausola risolutiva espressa)
La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il presente Contratto, sempre che l’Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essere notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi qui di seguito indicati:
a) inadempimento alle disposizioni del RUP o del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;
c) sospensione dell’esecuzione da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
d) rallentamento dell’esecuzione, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione degli stessi nei termini previsti dal Capitolato tecnico e dal Contratto;
e) cessione anche parziale del contratto;
f) scarsa diligenza nell’ottemperamento alle prescrizioni del RUP e del DEC e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
g) non rispondenza delle prestazioni alle specifiche tecniche al Capitolato tecnico ed al Contratto ed allo scopo delle attività;
h) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico;
j) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all’articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti; in tal caso il RUP, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
k) ogni altra causa prevista dal Capitolato tecnico, dal presente Contratto e dagli altri documenti di gara.
Fermo restando quanto sopra, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., nei seguenti casi:
perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
violazione dell’obbligo del segreto d’ufficio da parte del personale dell’appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell’attività di Invitalia e/o dell’Amministrazione pilota;
sopravvenienza a carico dell’Appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui
alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell’esercizio delle attività oggetto dell’appalto;
azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Invitalia in ragione del presente contratto;
ai sensi dell’articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, se nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti.
ogni altra causa di risoluzione ex articolo 1456 del Codice Civile prevista dal Capitolato tecnico, dal Contratto e dagli altri documenti di gara.
La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione della Stazione Appaltante, da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, PEC).
Oltre a quanto previsto dall’art. 108 del Codice dei contratti, Invitalia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali, derivanti dall’applicazione singola o ripetuta delle clausole previste Capitolato tecnico superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze
agli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore.
In caso di risoluzione del contratto, la Stazione appaltante provvederà ad escutere la garanzia definitiva, salva la facoltà per la Stazione appaltante di agire per il ristoro dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’appaltatore.
L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
Al verificarsi della risoluzione la Stazione Appaltante tratterrà ogni somma ancora dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi per il nuovo espletamento della gara. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
L’appaltatore prende atto che l'affidamento è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione dell’appaltatore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. L’appaltatore, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo, accetta che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di Invitalia di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. L’appaltatore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione ad ogni impresa
subappaltatrice o subfornitrice.
Articolo 19 (Recesso)
La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere, in tutto o in parte, dal presente Contratto in ogni momento, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei contratti, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, e con riserva di utilizzare la prestazione effettivamente eseguita sino al momento del recesso.
In tal caso l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni effettuate sino al momento del recesso e ritenute regolari così come attestate dal verbale di verifica redatto da Invitalia, delle spese sostenute dall’appaltatore, nonché di un indennizzo pari al [10% (dieci per cento)] del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi, intendendosi per queste quelle previste per i soli Moduli applicativi e/o servizi attivati al momento del recesso, ai sensi dell’articolo 109 del Codice dei Contratti. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
Dalla data di comunicazione del recesso, l’appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno ad Invitalia e/o alle Amministrazioni pilota.
La Stazione Appaltante ha altresì diritto di recedere, in tutto o in parte, dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo all'Appaltatore, in caso si verifichino fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto o – a titolo esemplificativo e non esaustivo - sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure
concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore.
Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente paragrafo, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del Codice Civile.
La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo di posta elettronica certificata, indirizzata al Responsabile per le attività contrattuali dell’appaltatore sopra individuato.
Articolo 20 - (Regolarità fiscale)
L’Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all’interno dei contratti sottoscritti con i sub-contraenti/sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all’Intervento apposite clausole che prevedano:
i. l’osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale;
ii. l’esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l’avvenuto versamento all’erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni
svolte nell'ambito del presente appalto.
Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
La cessione si configura anche nel caso in cui l’appaltatore venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda e negli altri casi in cui quest’ultimo sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda o atti di trasformazione, fusione e scissione relative all’impresa contraente, si applicano in analogia le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs n. 50/2016. L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile.
E’ ammessa la cessione dei crediti derivanti dal Contratto, alle condizione nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 106, co. 13, del Codice dei Contratti.
Articolo 22 – (Modifiche assetti proprietari)
L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
Articolo 23 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le
relative modifiche.
L’affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il presente contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
Articolo 24 – (Codice etico)
L’appaltatore si obbliga a svolgere l’attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi informativi contenuti sia nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 16 aprile 2013 n. 62, sia nel Codice Etico adottato da Invitalia che l’appaltatore stesso dichiara di ben conoscere e accettare ed integralmente disponibile nel sito xxx.xxxxxxxxx.xx. Articolo 25 – (Riservatezza e proprietà dei documenti)
L’Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i prodotti, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all’esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l’esecuzione dell’Appalto. L’Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali sub- contraenti/sub-fornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.
Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di
proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei servizi.
Per effetto del pagamento del corrispettivo convenuto ai sensi del presente contratto, resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico dei prodotti e dei documenti elaborati, nonché di tutto quanto realizzato dall’Appaltatore, dai suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.
Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all’utilizzazione piena ed esclusiva dei prodotti e documenti elaborati e dei risultati conseguiti per effetto delle attività affidate in virtù del presente Contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcuno eccezioni di sorta.
L’Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.
Articolo 26 – (Brevetti e diritti d'autore)
L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui prodotti, materiali, gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato
dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.
L’Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d’ingegno, le creazioni intellettuali e l’altro materiale predisposto o realizzato dall’Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell’ingegno.
L’Appaltatore garantisce altresì la piena proprietà, o comunque di avere idoneo titolo ed il pacifico godimento dei prodotti, dei componenti utilizzati per l’esecuzione del Capitolato tecnico, nonché la titolarità delle licenze d’uso dei programmi software eventualmente utilizzati, dei contenuti forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
L’Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di software, dispositivi o alla adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti della Stazione Appaltante un’azione giudiziaria, o siano avanzate pretese o richieste di risarcimenti od indennizzi anche in via stragiudiziale, da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti realizzati e forniti e beni acquistati o presi in locazione, e sulle licenze d’uso fornite, l’Appaltatore manleva e tiene indenne fin d’ora la Stazione Appaltante, assumendo a proprio carico tutti gli oneri connessi e conseguenti, ivi inclusi quelli relativi a danni, spese giudiziali e legali, che la Stazione Appaltante fosse in ogni caso chiamata ad assumere.
La Stazione Appaltante si obbliga ad informare prontamente per iscritto l’Appaltatore delle iniziative giudiziali o stragiudiziali di cui al precedente periodo. Nell’ipotesi di azione giudiziaria, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.
Articolo 27 - (Spese, imposte e tasse)
Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese per la spedizione sulla G.U.U.E e per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e sui quotidiani del Bando e degli altri documenti di gara ai sensi dell’art. 5, co. 2 del D.M. 2 dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 50 del 2016, nella misura determinata dal Disciplinare di gara”;
b) le spese contrattuali e tutte le spese di bollo e registro della copia del contratto e dei documenti di progetto;
c) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione delle attività;
d) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione delle attività;
e) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del presente Contratto.
Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione delle attività, dalla consegna alla data di emissione del collaudo/certificato di verifica di conformità.
Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali, sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'Appalto.
Il presente Contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Contratto si intendono I.V.A. e contributi assistenziali e previdenziali esclusi.
Articolo 28 - (Trattamento dei dati personali)
Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Ue n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 smi, di essersi reciprocamente informate circa l’utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. Articolo 29 - (Controversie e foro competente)
Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione alla validità e alla risoluzione del presente contratto, saranno decise dall’Autorità Giudiziaria territorialmente competente ai sensi dell’art. 25 c.p.c..
Le parti sono tenute ad esperire preliminarmente ogni possibile soluzione in via
conciliativa per la risoluzione in via bonari | a di eventuali controversie. | ||
È, in ogni caso, esclusa la clausola arbitral | e. | ||
Articolo 30 - (Disposizioni generali e norme | di rinvio) | ||
Le disposizioni del presente contratto integ | rano quelle del Capitolato Tecnico. | ||
La sottoscrizione del contratto da parte d | ell’appaltatore equivale a dichiarazione di | ||
perfetta conoscenza delle leggi, dei rego | lamenti e di tutta la normativa vigente in | ||
materia di appalti di servizi e forniture. | |||
L’interpretazione delle clausole contrat | tuali e delle disposizioni del presente | ||
contratto deve essere fatta tenendo con | to delle finalità perseguite; in ogni caso | ||
trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1 | 369 del c.c.. | ||
Per quanto non previsto dal presente con | tratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e | ||
disposizioni normative vigenti. | |||
Il presente contratto, composto da n. | pagine, sarà registrato solo in caso | ||
d’uso. | |||
Il presente contratto è formato su suppor | to digitale e sottoscritto con firma digitale | ||
da ciascuna delle Parti, ai sensi del CAD e | del D.P.C.M. 22 febbraio 2013. | ||
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO | |||
Data e luogo | |||
L’Appaltatore | L’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. - Invitalia | ||
** | * | ||
L’Appaltatore dichiara che il presente docu | mento è stato attentamente analizzato e | ||
valutato in ogni sua singola parte e, pert | anto, con la firma di seguito apposta del |
contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, che si confermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto.
L’Appaltatore
DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO 1.
2.
3.