STABILE INPS PIAZZA F.D. GUERRAZZI, 17– 52100 PISA
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Direzione Regionale Toscana
Area Professionale Tecnico-Edilizia Xxx Xxx Xxxxxxxxxx, 00
00000 XXXXXXX
STABILE INPS XXXXXX X.X. XXXXXXXXX, 00– 52100 PISA
OPERE: Procedura negoziata per l’appalto di esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione delle caldaie, pompe, trattamento aria front-office, modifiche condizionamento aria corridoi, completamento opere antincendio
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Art. 43 del DPR 207/2010
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Dott. Ing. Xxxxxxxxxx XXXXX | IL PROGETTISTA Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx |
INDICE
Sommario
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO 4
Art. 2 Ammontare dell’appalto e quadro economico: 4
Art. 4 Modalità di affidamento 4
Art. 5 Condizioni di affidamento 4
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE 5
Art. 7 Documenti contrattuali 5
Art. 10 Sottoscrizione del contratto 5
Art. 11 Rappresentanza e domicilio 6
Art. 12 Valutazione dei lavori 6
CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE 6
Art. 13 Programma esecutivo dei lavori e crono programma 6
Art. 14 Consegna ed inizio dei lavori 6
Art. 15 Modalità di esecuzione dei lavori 6
Art. 16 Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori 7
Art 17 Responsabilità e ruoli-stabile oggetto di intervento 7
Art. 18 Sospensioni e proroghe 7
Art. 19 Penali in caso di ritardo 8
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA 8
Art. 22 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo 8
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE 9
Art. 23 Coperture Assicurative 9
Art. 24 Garanzia - Polizza di assicurazione di garanzia materiali installati 9
Art. 25 Variazione al progetto 9
Art. 26 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia 9
CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 10
Art. 27 Sicurezza nei luoghi di lavoro - Piani di sicurezza - Piano operativo di 10 sicurezza 10
Art. 28 Ulteriori adempimenti a carico dell’affidatario 10
CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 11
CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI 11
Art. 30 Identificabilità dei lavoratori 11
Art. 31 Assicurazioni e previdenza sociale – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro 11
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 11
Art. 34 Risoluzione del contratto 12
CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI 12
Art. 35 Ultimazione dei lavori 12
Art. 36 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione 12
Art. 37 Presa in consegna dei lavori ultimati 13
Art. 38 Qualità e accettazione di materiali in genere 13
Art. 39 Specifici oneri ed obblighi a carico dell’impresa affidataria 13
Art. 40 Riserve dell’impresa affidataria 16
CAPO 13 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI 16
Art. 41 Prescrizioni Generali 16
Art 42 – Descrizione sintetica delle opere 16
Art. 43 - Descrizione dei lavori e delle forniture 16
ART 44 – Regolare esecuzione dei lavori e certificazioni 37/08 17
CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Art. 2 Ammontare dell’appalto e quadro economico
L’importo dei lavori posti a base di gara e delle relative categorie è definito come segue – ove le categorie sono intese quali gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 45 comma 6 e 184 del
D.P.R. 207/2010:
Pertanto il RIEPILOGO IMPORTO LAVORI E’:
Lavorazioni da idraulico (impianti termici e di condizionamento OS 28) | € 162.579,06 |
Lavorazioni da elettricista (impianti elettrici OS 30) | € 25.223,00 |
Lavorazioni edili (opere edili OG 1) | € 57.635,07 |
TOTALE GENERALE SOGGETTO A RIBASSO (oltre IVA) | € 245.437,13 |
COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA (oltre IVA) | € 4.000,00 |
TOTALE APPALTO (oltre IVA) | € 249.437,13 |
Pertanto l’importo dell’appalto è di € 245.437,13, compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 4.000,00.
Art. 3 Sopralluogo
Le imprese partecipanti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo per prendere visione degli interventi da eseguire e constatare le circostanze generali e particolari, anche ai fini della remunerabilità del ribasso offerto, che deve intendersi comprensivo di ogni qualsiasi onere e magistero per dare i lavori compiuti ed eseguiti a perfetta regola d’arte, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.
Art. 4 Modalità di affidamento
L’aggiudicazione “a corpo” del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d.lgs. 50/2016. Tutte le opere che formano oggetto dei lavori a corpo dovranno essere, scrupolosamente e senza eccezione alcuna, eseguite secondo le norme riportate nel presente Capitolato.
Art. 5 Condizioni di affidamento
L’assunzione dell’esecuzione dei lavori di cui al presente Capitolato implica da parte dell’Affidatario la conoscenza delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, della viabilità di accesso, delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi. L’affidatario darà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilità della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi.
Art. 6 Norme generali
Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, delle opere, delle forniture e dei servizi devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamentari e delle altre normative in genere in tema di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione, vano osservate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato tecnico e nella lettera d’invito. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applica l’art. 167 del D.P.R. 207/2010. In conseguenza i prezzi a corpo stabiliti non potranno subire variazioni in aumento per effetto di previsioni incomplete o erronee fatte dall'Impresa nella determinazione del ribasso percentuale offerto in sede di gara, anche in caso di incompleta o erronea indicazione sugli atti progettuali.
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 7 Documenti contrattuali
Fanno parte dell’atto di cottimo che verrà stipulato dall’affidatario dell’intervento in parola:
1) il presente capitolato speciale di appalto;
2) gli elaborati grafici;
3) il computo metrico estimativo;
4) il piano di sicurezza e coordinamento.
5) la documentazione fotografica;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
⮚ Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n° 50 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE/ e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture;
⮚ D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii. - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto applicabile;
⮚ D.M. 145/2000 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11/02/1994, n. 109, e successive modificazioni.
Art. 8 Cauzione provvisoria
Viene stabilita la costituzione di un deposito cauzionale per un ammontare pari al 2% dell'importo netto a base di gara, a garanzia della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione.
Art. 9 Cauzione definitiva
La Ditta aggiudicataria, a garanzia degli obblighi assunti e dell’esecuzione del contratto, deve presentare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione dell’appalto. La garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Detta cauzione, deve essere costituita entro 10 giorni dall’avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa secondo le vigenti disposizioni di legge in materia. La cauzione definitiva sarà restituita o svincolata, ove nulla osti, dopo la scadenza del contratto e l’effettuazione con esito positivo della regolare esecuzione e la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito e di ogni altra eventuale pendenza.
Art. 10 Sottoscrizione del contratto
La stipula del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa avrà luogo nei termini di legge ad avvenuta comunicazione dell’aggiudicazione dei lavori. Dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori la stazione appaltante ha la facoltà di procedere alla consegna dei lavori sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto.
Art. 11 Rappresentanza e domicilio
L’affidatario deve comunicare il domicilio presso il quale ricevere le comunicazioni per tutta la durata e per tutti gli effetti del contratto. A tale domicilio, oppure a mani proprie dell'affidatario
o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, vengono effettuale tutte le notifiche o comunicazioni dipendenti dal contratto. L’affidatario deve, altresì, comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del C.G.A. di cui al D.M. 145/2000, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere e a quietanzare. Ogni variazione del domicilio deve essere previamente comunicata al Responsabile del procedimento.
Art. 12 Valutazione dei lavori
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specifiche date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro stesso; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera affidata secondo le regola dell'arte.
CAPO 3 – TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 13 Programma esecutivo dei lavori e crono programma
Entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'impresa predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, corredato da P.O.S., elaborati in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali ed organizzazione lavorativa, riportando, per ogni lavorazione, il periodo di esecuzione, l'ammontare parziale e progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite. Detto programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato con un visto dalla Direzione lavori. Il programma esecutivo dei lavori può essere modificato o integrato dall'Amministrazione mediante ordine di servizio, in tutte le ipotesi (ivi comprese quelle derivanti da terzi estranei al contratto) in cui ciò risulti necessario alla miglior esecuzione dei lavori ovvero sia ciò sia imposto da esigenze in materia di sicurezza. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Amministrazione e integrante il progetto esecutivo.
Art. 14 Consegna ed inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio a seguito della consegna, risultante da apposito verbale. La suddetta consegna potrà avvenire dopo l’aggiudicazione definitiva, sotto riserva di legge nelle more della stipula del contratto, come indicato all’art.10. Se nel giorno fissato e comunicato l’impresa non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Amministrazione procedere alla risoluzione del contratto ed incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. L'impresa deve trasmettere al Responsabile del procedimento, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; provvedendo altresì, alla scadenza quadrimestrale, ad inviare al Responsabile del procedimento, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
Art. 15 Modalità di esecuzione dei lavori
L’impresa dovrà intervenire secondo le modalità da concordare con la Direzione lavori in accordo con la Direzione della sede INPS e come descritto nel cronoprogramma accettato di cui al precedente art. 14. In particolare dovrà garantire, durante l’esecuzione dei lavori, l’accesso in ogni parte dell’edificio e la prosecuzione della normale attività nelle aree limitrofe a quelle interessate dai lavori per ogni singola fase e sottofase. Dovranno essere garantire le vie di fuga e l’eventuale accesso al personale di manutenzione se richiesto. Al fine di non arrecare danno agli
utenti o danni all’attività altre attività connesse, il carico al piano dei nuovi materiali e il calo in basso dei materiali di risulta dovrà avvenire utilizzando un solo impianto elevatore alla volta, indicato dalla Direzione Lavori, comunque, in accordo con la Direzione Lavori. Le eventuali lavorazioni da eseguirsi nelle giornate festive ed in orario notturno saranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione, in quanto già considerate e compensate nella quantificazione economica di progetto. L’impresa dovrà garantire l’adozione delle necessarie cautele di sicurezza ed igiene per consentire la continuità di esercizio dei locali e delle attività svolte nella struttura e, in particolare, delle aree e dei locali limitrofi a quelle interessate dai lavori per ogni singola fase e sottofase. In particolare, tenuto conto che i lavori si svolgeranno all’interno di una struttura attiva, dovrà essere adottata ogni cautela necessaria per impedire la fuoriuscita dall’area di cantiere di polveri o di altre sostanze. Inoltre sono a carico dell’Impresa l’esecuzione di opere provvisionali, l’eventuale assistenza tecnica alla struttura, la fornitura di manufatti o apparecchiature necessarie per il corretto svolgimento delle opere e degli allacciamenti necessari all’esecuzione dei lavori previsti dal progetto approvato.
Art. 16 Termini per la realizzazione e l’ultimazione dei lavori
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e quindi dopo aver presentato al Comune il titolo abilitativo necessario per eseguire le opere.
Art. 17 Responsabilità e ruoli-stabile oggetto di intervento
Committente: Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx Direttore Regionale
INPS: Direzione Regionale Toscana
RUP: Dott. Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Responsabile dei Lavori: Dott. Ing. Xxxxxxxxxx Xxxxx
Progettista: Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Direttore dei Lavori: Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx
Coordinatore della Sicurezza fase progettazione Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx Coordinatore della Sicurezza fase esecuzione Geom. Xxxxxxxx Xxxxxxx Direttore operativo: P.I. Xxxxxxx Xxxxxxx e P.I. Xxxxx Xxxxxxxx
STABILE
Localizzazione Pisa: Xxxxxx X. X. Xxxxxxxxx, 00
Art. 18 Sospensioni e proroghe
Qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei lavori, d’ufficio o su richiesta dell’impresa, può ordinare, previa autorizzazione del Responsabile unico del Provvedimento, la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106 del D.lgs 50/2016. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori o di mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o di ritardata ultimazione dei lavori stessi:
• il ritardo nell'installazione del cantiere;
• l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore
• dei lavori, dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
• il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
• il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'impresa comunque previsti dal capitolato tecnico;
• la mancanza dei materiali occorrenti o la ritardata consegna degli stessi da parte delle ditte fornitrici;
• le eventuali controversie tra l’impresa, i fornitori, i sub-affidatari e altri incaricati nonché
• le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’impresa e il proprio personale dipendente.
Resta salva la facoltà del Direttore dei lavori di posticipare, mediante ordini di servizio, l’esecuzione di alcune tipologie di opere se, in rapporto alle modalità esecutive adottate dall’Appaltatore, queste non possano essere realizzate a perfetta regola d’arte, anche durante i periodi invernali. In tal caso non é riconosciuto all’Appaltatore alcun compenso o indennizzo. I
verbali di sospensione e di ripresa lavori devono essere trasmessi al Responsabile del procedimento nel termine di cinque giorni dalla data di emissione. Qualora il Responsabile Unico del Procedimento riscontri irregolarità ovvero discordanze con gli ordini impartiti alla Direzione lavori, può, nell’ulteriore termine di due giorni dal ricevimento degli atti, sospendere l’efficacia dei verbali. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere proroghe motivate, che, se riconosciute giustificate, sono concesse dalla Stazione appaltante purché le domande pervengano con almeno trenta giorni di anticipo sulla scadenza contrattuale. La disposizione di sospensioni e di riprese lavori nonché la concessione di proroghe determinano l’onere in capo all’appaltatore di rivedere il programma lavori, eventualmente aggiornandolo. Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni organizzative aziendali, ordinare la sospensione dei lavori per un massimo di 60 giorni naturali e consecutivi, anche ad intervalli frazionati. Per sospensioni entro detto limite non spetterà all’appaltatore alcun compenso od indennizzo aggiuntivo rispetto all’importo offerto in fase di gara; ne segue che gli oneri di gestione del cantiere per dette sospensioni dovranno ritenersi compresi e compensati nell’offerta.
Art. 19 Penali in caso di ritardo
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo su ogni singola fase, viene applicata una penale dell’ 0,5 per mille dell’importo di aggiudicazione. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al presente articolo, trova applicazione anche in caso di ritardo nell’inizio dei lavori: Tutte le penali di cui al presente articolo sono provvisoriamente contabilizzate in detrazione in occasione del primo pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, salvo riesame in sede di conto finale. L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’istituto della risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Amministrazione a causa dei ritardi.
CAPO 4 – DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 20 Pagamenti
Sono previsti n° 5 stati di avanzamento e finale di cui il primo al raggiungimento dell’importo di € 50.000,00 (euro cinquantamila/00). L'emissione del certificato di pagamento avverrà in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente; il pagamento avrà luogo a seguito della relativa contabilità, ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. Le fatture relative ai pagamenti di cui sopra deve essere emessa in conformità e a seguito del certificato di pagamento emesso dall’Amministrazione. Con l’emissione del certificato di collaudo verranno svincolate le ritenute di cui sopra, ove nulla osti. Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, per la tracciabilità dei pagamenti, l’impresa dovrà indicare il numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche. A pena di nullità assoluta, l’impresa si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. L’impresa contraente o il sub- contraente che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione. La fatturazione sarà accettata solo se effettuata nella forma di “fattura elettronica”.
Art. 21 Revisione prezzi
Ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, comma 1, del codice civile.
Art. 22 Pagamenti a saldo e modalità di erogazione del corrispettivo
Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato, previa acquisizione della documentazione prevista. Ai sensi dell’art. 201 del
D.P.R. 207/2010 il conto finale è sottoscritto dall’appaltatore entro 30 giorni dalla sua redazione. La rata di saldo è pagata entro 60 giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo ferma restando la completezza e la regolarità della documentazione richiesta. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima dell’approvazione del certificato di collaudo.
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE
Ad integrazione di quanto riportato negli artt. 8 e 9 (cauzioni) del presente Capitolato, si fa riferimento al Disciplinare di gara.
Art. 23 Coperture Assicurative
Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore è obbligato, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori medesimi. Le clausole della polizza devono essere conformi allo Schema Tipo di polizza 2.3, concernente “Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione”, approvato con decreto del Ministro delle Attività produttive 12/03/2004, n.123, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. La polizza dovrà prevedere un periodo di garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi. La Scheda Tecnica 2.3 deve prevedere:
Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.
Partita I Opere e impianti permanenti e temporanei: (importo di aggiudicazione dei lavori) Partita 2 Opere ed impianti preesistenti (Euro 500.000,00) (cinquecentomila/00) xxxxxxx xxxxxxxxxx;
Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere. Il massimale deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A. In caso di sinistro l’esecutore dei lavori ha l’obbligo di provvedere al reintegro delle somme
assicurate.
Art. 24 Garanzia - Polizza di assicurazione di garanzia materiali installati
CAPO 6 – VARIAZIONI
Art. 25 Variazione al progetto
Le singole quantità di progetto esposte nella lista delle lavorazioni e dei servizi potranno in fase esecutiva variare tanto in aumento quanto in diminuzione, ovvero essere soppresse nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale. Le variazioni sopra indicate devono avvenire nel rispetto delle disposizioni dall’art. 161 del D.P.R. 207/2010. Le variazioni ai lavori proposte dall’Appaltatore e accettate dall’Amministrazione comporteranno a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la riprogettazione, per l’ottenimento delle autorizzazioni e per il deposito dei documenti richiesti dagli organi di controllo. Nel caso di varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore si applica l’art. 162 - D.P.R. 207/2010. Ai fini dell’eventuale applicazione delle disposizioni di cui all’art. 161 c.16 del DPR 207/2010 (equo compenso) si intendono gruppi di lavorazioni omogenee in riferimento alle categorie di lavorazioni indicate all’art. 2 del presente capitolato, al netto degli oneri della sicurezza.
Art. 26 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi, lavori in economia
Qualora si rendano necessari nuovi lavori, nel limite del 20% dell’importo originario di contratto, per i quali non si trovi assegnato il relativo prezzo di offerta, l’Appaltatore ha l’obbligo di eseguirli e la stazione appaltante li valuterà previa la determinazione dei nuovi prezzi con le norme dell’articolo 163 del D.P.R. 207/2010 ovvero si provvederà alla loro esecuzione con operai, mezzi d’opera e provviste forniti dall’Appaltatore. Gli operai impiegati nell’esecuzione di lavori in
economia dovranno essere idonei e qualificati per i lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Saranno a carico dell’Appaltatore le manutenzioni degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio, in quanto tali oneri sono compresi nei compensi orari della mano d’opera e dei noli. Le macchine, i mezzi di trasporto e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro perfetto funzionamento. La mano d’opera, i noli e i trasporti saranno pagati ai prezzi di offerta; si provvederà alla stesura dei nuovi prezzi secondo la procedura indicata nel presente articolo, qualora non si trovino assegnati i relativi prezzi di offerta. Tutti i lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori; l’Appaltatore, alla fine di ogni giornata, dovrà presentare all’ufficio della Direzione lavori la nota analitica di lavori, prestazioni e forniture effettuati in economia; in caso di impossibilità, tale nota sottoscritta dall’Impresa, dovrà essere inviata via fax entro il giorno stesso. Quando è necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono determinati come segue:
a) desumendoli dal Prezziario regionale dei lavori pubblici;
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi dei prezzi.
Le nuove analisi dei prezzi ai sensi della lettera c), sono effettuate con riferimento ai prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta. Ai nuovi prezzi si applicano le percentuali per le spese generali e per l’utile, nonché il ribasso d'asta. I nuovi prezzi relativi a lavori, prestazioni e forniture da eseguirsi in economia si determinano ai sensi dell’art. 179 del D.P.R. 207/2010.
CAPO 7 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 27 Sicurezza nei luoghi di lavoro - Piani di sicurezza - Piano operativo di sicurezza
I lavori devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’impresa predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’impresa non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Come indicato all’art. 14 del presente Capitolato, l'impresa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque entro 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 131 del D.Lgs 163/2006 s.m.i.. Detto piano è messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L’impresa è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al X.Xxx. n. 81/2008. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, di data 12/06/1989, 92/57/CEE del Consiglio, di data 24/06/1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, e al D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’impresa, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Art. 28 Ulteriori adempimenti a carico dell’affidatario
L’Affidatario è tenuto alla scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni relative alle protezioni dei lavoratori dai rischi di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici (D.Lgs. n. 277 dd. 15/08/1991), obbligandosi a sollecitare l’intervento immediato della Direzione Lavori, qualora sussista il minimo dubbio al riguardo sospendendo nel contempo l’esecuzione del servizio o dei lavori. Deve altresì provvedere, alla limitazione dell’inquinamento acustico, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, nonché a sua cura e spese, all’ottenimento della prescritta autorizzazione del Sindaco, qualora, per lo svolgimento del servizio o per l’esecuzione dei lavori di cui al presente, debba utilizzare macchinari ed impianti rumorosi di cui all’art. 1, comma 4 del D.P.C.M. 01/03/1991.
CAPO 8- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 29 Subappalto
L'Affidatario non può cedere ad altri il contratto dell'appalto, sotto la pena della sua risoluzione e del risarcimento dei danni a favore dell'Amministrazione, fatti salvi i provvedimenti di legge relativi alla materia. La concessione in subappalto o in cottimo è consentita nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. In tal caso l'Affidatario dovrà trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuatogli, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subaffidatari, con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia operate. L'Affidatario rimane comunque responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'opera e delle prestazioni subappaltate, come dell'opera e delle prestazioni proprie.
CAPO 9- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI
Art. 30 Identificabilità dei lavoratori
L’appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti.
Art. 31 Assicurazioni e previdenza sociale – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro
L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazione degli operai contro gli infortuni nonché di quelle relative alle previdenze sociali in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. L'Affidatario si obbliga ad attuare, nei confronti dei dipendenti, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti, dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano 'Affidatario anche nel caso non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. Nel caso di inadempienza a tali obblighi, l'Amministrazione appaltante, su segnalazione dell'Ispettorato del Lavoro procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se gli interventi saranno ancora in corso di esecuzione, e alla sospensione del pagamento del saldo, se gli interventi saranno già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi stessi, fino a definizione della controversia. L'Affidatario non potrà, per tali sospensioni e ritardi, opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o alla corresponsione di interessi sulle somme detratte.
Art. 32 Clausole sociali
Fatto salvo quanto stabilito dalla normativa nazionale sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte delle imprese esecutrici di opere pubbliche e di interesse pubblico, all’impresa è fatto preciso obbligo, ai sensi della normativa vigente, di applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dei lavori, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e locali di lavoro della categoria vigenti nella Regione durante il periodo di svolgimento dei lavori, ivi compresa l’iscrizione dei lavoratori stessi alle casse edili, anche ai fini dell’accertamento contributivo. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.
CAPO 10 - CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 33 Controversie
Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, in relazione alle quali l'importo economico dell'opera possa variare in misura non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del procedimento deve acquisire immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e,
sentito l’aggiudicatario formula all’Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell’ultima delle riserve, proposta motivata di accordo xxxxxxx secondo quanto stabilito dagli artt. 208 e 209 del D.Lgs 50/2016. L’Amministrazione, entro 60 (sessanta) giorni dalla proposta del Responsabile del procedimento decide in merito con provvedimento motivato. Tutte le controversie, xxx comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d’ora individuato in quello di Bologna. Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Amministrazione, ovvero dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie. Nelle more della risoluzione delle controversie l’impresa non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Amministrazione.
Art. 34 Risoluzione del contratto
L’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto al riguardo della normativa vigente, anche in presenza di uno dei seguenti casi:
- violazione degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione;
- sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’Impresa degli interventi affidati, contestata regolarmente;
- violazione dei programmi temporali di esecuzione degli interventi prestabiliti o concordati con l’Amministrazione, non rimosse a seguito di diffida formale;
CAPO 11- DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Art. 35 Ultimazione dei lavori
Entro 30 giorni (trenta) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione dei lavori l’appaltatore dovrà fornire tutta la documentazione prevista negli elaborati progettuali e/o da leggi e regolamenti vigenti. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redigere un nuovo certificato che accerti l’avvenuta presentazione della documentazione di cui sopra. Eventuali proroghe a tale termine potranno essere concesse dal Responsabile del procedimento su richiesta motivata dell’Appaltatore se formulate con 10 giorni di anticipo rispetto al termine di cui sopra. Il certificato di ultimazione dell’ultima fase dei lavori può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, per il completamento di lavorazioni di eventuali lavorazioni, indicate nei verbali di presa in consegna anticipata di cui all’art. 17 di tutte le precedenti fasi o manifestatesi dopo la ripresa in carico da parte dell’Amministrazione. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Art. 36 Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione
Il collaudo tecnico amministrativo verrà effettuato entro il termine di 6 (sei) mesi dall’ultimazione dei lavori dell’intero appalto accertata dal certificato del Direttore dei lavori. Nel caso che, su richiesta dell’Amministrazione, venga nominato un collaudatore in corso d’opera, saranno
effettuate visite dei collaudo in corso d'opera e/o parziali anche durante l’esecuzione dei lavori. Nel caso di difetti o mancanze riscontrate nei lavori all’atto della visita di collaudo, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i lavori di riparazione o di completamento ad esso prescritti dal collaudatore nei termini stabiliti dal medesimo. Il certificato di collaudo non potrà essere rilasciato prima che l’appaltatore abbia accuratamente riparato, sostituito o completato quanto indicato dal collaudatore. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato pagamento. Oltre agli oneri di cui all’art. 224 del
D.P.R. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare l’intervenuta eliminazione dei difetti e delle mancanze riscontrate dall’organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’appaltatore.
Art. 37 Presa in consegna dei lavori ultimati
L’Amministrazione procederà alla presa in consegna dei locali del piano 4° al termine di ogni singola fase (dopo il verbale di conclusione dei lavori di fase). L’ appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del Responsabile del procedimento, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
CAPO 12 - NORME FINALI
Art. 38 Qualità e accettazione di materiali in genere
Prima di dare inizio ai lavori e alle provviste, i progetti costruttivi redatti dall’Impresa e le schede tecniche dei materiali da impiegare, dovranno essere approvati dalla Direzione lavori. Pertanto l’Affidatario dovrà presentare una scheda tecnica dei prodotti da utilizzare nelle lavorazioni e dei materiali da impiegare, predisposta su modello da definire con la Direzione lavori, con allegata la documentazione tecnica sufficiente ad identificare il prodotto ed il suo costruttore. Le schede tecniche dovranno essere fornite per tutti i materiali da impiegare. I termini dell’approvazione delle schede tecniche sono fissati in 15 (quindici) giorni dal loro ricevimento, a condizione che risultino complete ed esaustive per identificazione dei fornitori e lavorazioni. L’approvazione sarà scritta.
Art. 39 Specifici oneri ed obblighi a carico dell’impresa affidataria
Oltre agli oneri di cui al C.G.A. di cui al D.M. 145/2000, alle altre norme vigenti e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’impresa gli oneri e gli obblighi che seguono con la precisazione che quelli i cui oneri sono sostenuti dall’Amministrazione risultano sotto evidenziati in grassetto:
1 - Oneri e obblighi generali
- la fedele esecuzione del progetto e dei relativi calcoli di dimensionamento dell’intera opera e degli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al medesimo Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere; in ogni caso l’impresa non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti di propria iniziativa;
- l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’impresa, restandone sollevati l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori e coordinamento della sicurezza;
- la responsabilità totale ed esclusiva delle opere realizzate, dei materiali e delle attrezzature depositate in cantiere, anche se non di sua proprietà, dal momento della consegna dei lavori alla presa in consegna da parte dell'Amministrazione.
2 - Oneri e obblighi organizzativi
- il mantenimento di una sede operativa nell'ambito del territorio comunale di Pisa, mediante recapito telefonico adeguatamente presidiato (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati) durante il corso di tutta la giornata lavorativa;
- la realizzazione dei tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove, verifiche, esplorazioni, controlli e simili (che possano occorrere dal giorno in cui inizia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione) tenendo a disposizione del Direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
3 - Oneri e obblighi per l’attivazione, la gestione e il mantenimento del cantiere
- la manutenzione quotidiana ed il mantenimento, in perfetto stato di conservazione, di tutte le opere realizzate e di tutto il complesso del cantiere sino all’emissione del certificato di regolare esecuzione
- la fornitura, posa in opera e la manutenzione dei cartelli di avviso e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, la pulizia quotidiana del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, oltre che di quelle interessate dal passaggio di automezzi, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto,
- l divieto di deposito di materiali fuori dal limite di cantiere, anche per brevissimo tempo, - la realizzazione e mantenimento di tutte le opere provvisionali necessarie, nel corso dei lavori, anche su disposizione del Direttore dei lavori e/o del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, per l'esecuzione delle opere e per la protezione e sicurezza dei lavoratori;
- gli oneri per la redazione del progetto e delle pratiche autorizzative di ogni accessorio, manufatto, allacciamento necessario all’esecuzione del cantiere, compresi ponteggi metallici, gru, argani e ganci di sollevamenti, ecc.
- la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione, anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla resa in consegna dell’opera da parte della medesima Amministrazione
- sono, inoltre, a carico dell’Impresa gli oneri di coordinamento nell’esecuzione di altre opere affidate direttamente dal Committente per il completamento dei lavori.
4 - Oneri e obblighi correlati alle forniture e trasporti
- la fornitura e il trasporto, a piè d'opera, di tutti i materiali e mezzi occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franchi di ogni spesa di imballo, trasporto, tributi ed altra eventualmente necessaria;
- l’assunzione a proprio ed esclusivo carico dei i rischi derivanti dai trasporti;
- la fornitura di tutti i mezzi d'opera (attrezzi, ponteggi, cavalletti, sollevatori e similari) necessari ai lavori e l'approntamento di tutte le opere, anche a carattere provvisorio, occorrenti per assicurare la non interferenza dei lavori con quelli di altre imprese o eseguiti in economia dalla committenza;
5 - Xxxxx e obblighi a conclusione dei lavori
- la pulizia di tutte le opere, delle aree pubbliche o private adiacenti al cantiere e anche dei locali adiacenti o di passaggio se insudiciati nell’esecuzione delle durante e al termine dei lavori;
- la consegna al Responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di giorni 10 dalla data di ultimazione dei lavori, di tutta la documentazione e relativi certificati e ciò indipendentemente da eventuali contestazioni con subaffidatari o altri fornitori;
6 - Xxxxx e obblighi relativi a rapporti con soggetti terzi
- il pagamento di tributi, canoni e somme comunque dipendenti dalla concessione di permessi comunali, occupazioni temporanee di suolo pubblico, licenze temporanee di passi carrabili, ottenimento dell'agibilità a fine lavori, certificazioni relative alla sicurezza, conferimento a discarica, rispondenza igienico–sanitaria dell'opera, nonché il pagamento di ogni tributo, presente o futuro, comunque correlato a provvedimenti comunque necessari alla formazione e mantenimento del cantiere ed all'esecuzione delle opere ed alla messa in funzione degli impianti; 7 - Oneri ed obblighi in ordine a documentazione fotografica e campionamenti dei materiali e dello sviluppo del progetto costruttivo
- la predisposizione, prima della esecuzione dei relativi lavori, e la soggezione alla preventiva approvazione da parte della Direzione dei lavori, delle campionature dei materiali da impiegare nella esecuzione delle opere e delle loro modalità di esecuzione ed installazione corredate da disegni o altri elementi esplicativi, nonché di tutti gli elaborati grafici e descrittivi, relativi a tutte le opere oggetto dell’affidamento, così come i particolari costruttivi; le campionature e le documentazioni dovranno essere conservate, onde presentarle in perfetto stato al collaudo;
- la produzione alla Direzione lavori di un'adeguata documentazione fotografica relativa alle varie fasi dell’intervento <<as built>> e delle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione. La predetta documentazione, a colori ed in formati idonei ed agevolmente riproducibili, deve essere resa in modo da non rendere modificabile la data ed ora delle riprese;
8 - Disciplina del cantiere
L’impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e le prescrizioni ricevute.
Dovrà, inoltre, assumere solamente persone capaci ed idoneamente formate, in grado di sostituirlo nella condotta e misurazione dei lavori. L'Amministrazione potrà pretendere che l'impresa allontani dal cantiere quei dipendenti che risultino palesemente insubordinati, incapaci e disonesti o, comunque, non graditi all'Amministrazione per fatti attinenti alla conduzione dei lavori. L’impresa assicura l‘organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere attraverso la direzione del cantiere la quale viene assunta da un tecnico qualificato ed iscritto all'Albo della relativa categoria, dipendente dell’impresa o avente apposito incarico professionale o altro rapporto con l'impresa, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. In particolare, il direttore di cantiere dovrà presenziare a tutti i rilievi di consegna, di liquidazione, alle misurazioni in corso di lavoro, provvedere agli adempimenti in materia di sicurezza e provvedere, altresì, a quant'altro necessario in concorso sia con il personale dell'Amministrazione che con gli eventuali rappresentanti delle imprese subaffidatarie. Dovrà prestare, con continuità, la propria opera sui lavori stessi, dall'inizio alla loro ultimazione. L'Amministrazione ed il Direttore dei lavori dovranno ricevere formale comunicazione scritta del nominativo del direttore di cantiere entro la data di consegna dei lavori. Dovranno, altresì, ricevere le eventuali tempestive comunicazioni interessanti le eventuali variazioni della persona e/o dei suoi requisiti professionali. L'Amministrazione, attraverso il Direttore dei lavori, ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’impresa per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’impresa è in tutti i casi responsabile dei danni discendenti dalla scelta del detto direttore, ivi compresi quelli causati dall’imperizia o dalla negligenza, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. I rappresentanti dell'Amministrazione, deputati alla conduzione dei lavori, agli adempimenti in materia di sicurezza e/o comunque dalla medesima autorizzati avranno libero accesso al cantiere in qualsiasi giorno ed ora, ad ogni parte degli interventi oggetto dell'affidamento.
9 - Cartello di cantiere
L’impresa deve predisporre ed esporre in sito il prescritto cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’01.06.1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
10 - Materiali e oggetti di valore
I materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni tecniche ed ai campioni e dovranno essere accettati dai rappresentanti dell’Amministrazione prima che vengano posti in opera. Xxxxxx accettati non potranno più venir allontanati dal cantiere né essere tolti alla loro destinazione senza il consenso dei citati rappresentanti dell’Amministrazione. Xxxxxx non accettati dovranno essere allontanati dal cantiere e le opere e i lavori eventualmente eseguiti dovranno essere rifatti. In ogni caso l’accettazione dei materiali non è mai definitiva prima del collaudo e, pertanto, essi potranno venir rifiutati anche dopo la loro accettazione e posa in opera. I materiali provenienti da demolizioni i quali siano ritenuti utilizzabili dai responsabili dei lavori per conto dell’Amministrazione resteranno di proprietà della medesima Amministrazione e l’impresa dovrà riporli, regolarmente accatastati, nei luoghi richiesti, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle relative demolizioni. Ove tali materiali siano ceduti all’impresa, il prezzo ad essi attribuito dovrà essere dedotto dall’importo netto dei lavori. Comunque, l’Amministrazione si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvengano sui fondi occupati per l’esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri, con l’obbligo dell’impresa di consegnarli all’Amministrazione medesima che gli rimborserà le spese incontrate per la loro conservazione e per speciali operazioni che fossero state ordinate per assicurarne l’incolumità ed il più diligente recupero. Qualora l’impresa rinvia ruderi monumentali dovrà immediatamente sospendere lo scavo e darne avviso ai rappresentanti dell’Amministrazione, senza poterli demolire e/o alterare in qualsiasi modi in mancanza di permesso preventivo. L’impresa è responsabile di ogni danno o perdita degli oggetti scoperti che si verificasse per opera o per negligenza dei suoi agenti ed operai.
11 - Spese contrattuali, imposte, tasse
Sono a carico dell’impresa - senza diritto di rivalsa - tutte le spese, imposte (eccetto l’I.V.A.), diritti di segreteria, tasse ed altri oneri direttamente o indirettamente attinenti alla predisposizione, eventuali stipulazione e registrazione del contratto, alla gestione tecnico amministrativa, incluse le spese di bollo per il certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Art. 40 Riserve dell’impresa affidataria
Per eventuali divergenze che dovessero insorgere sull'interpretazione del contratto o delle disposizioni impartite dall’Amministrazione, l'Affidatario potrà formulare riserve entro i 30 giorni successivi al verificarsi dei fatti che le motivano. La formulazione delle riserve può effettuarsi con lettera raccomandata. Entro 30 giorni dalla formulazione delle riserve l’Amministrazione, ovvero il collaudatore, secondo le rispettive competenze, dovranno pronunciarsi in merito. Le riserve dell'Affidatario e le controdeduzioni dell’Amministrazione non potranno avere effetto interruttivo o sospensivo per tutti gli altri aspetti contrattuali.
CAPO 13 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 41 Prescrizioni Generali
I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza. Si precisa che seppure le descrizioni di capitolato e/o di computo o elenco prezzi possono ricondurre ad uno specifico modello o marca è da considerare solo quale “Tipo di riferimento” e l’operatore economico appaltatore potrà differenziare la fornitura rispetto ad essa soddisfacendo però le specifiche tecniche di capitolato.
Art. 42 – Descrizione sintetica delle opere
Si elencano di seguito le lavorazioni previste in progetto:
- Rifacimento della centrale termica comprendente:
o Dismissione vecchie caldaie, canne fumarie, tubazioni di collegamento idrico e gas;
o Dismissione del sistema di pompaggio, collettori, vasi d’espansione;
o Dismissione collegamenti elettrici;
o Modifica impianto adduzione gas;
o Demolizione di basamento caldaie;
o Formazione basamento in ferro per le nuove unità termiche;
o Fornitura di nuovi moduli termici, compreso raccordi fumari;
o Fornitura nuovo sistema di pompaggio, scambiatore per circuiti primario e secondario e sistemi di sicurezza;
o Tubazioni di collegamento coibentate;
o Addolcitore e gruppo di riempimento;
o Tubazione gas e valvole di intercettazione combustibile.
- Condizionatore:
o Sostituzione sistema di pompaggio
o Rifacimento di coibentazione tubazioni esterne
- Modifiche impianto elettrico per le suddette lavorazioni
- Aria Primaria front-office:
o Dismissione di ventilconvettore pensile;
o Dismissione di canali e tubazione nella zona interessata;
o Realizzazione di canale di ripresa aria esterna dal vicino w.c.
o Fornitura di UTA completa di plenum di mandata e ripresa, collegamento con i canali di Mandata e Ripresa aria, collegamenti idronici ed elettrici, umidificatore;
o Canalizzazione dell’aria nella sala attesa del Centro Medico Legale.
- Sistemazione condizionatori corridoi sede:
o Smontaggio dei ventilconvettori pensili nei corridoi dei piani dal 1° al 4°, compreso termostati, collegamenti idronici, condensa ed elettrici;
o Smontaggio plafoniere dei corridoi;
o Rimontaggio degli stessi ventilconvettori in posizione tecnicamente adeguata, compreso modifiche agli impianti;
o Realizzazione di plenum di mandata e ripresa compreso canali di collegamento con i diffusori di mandata e griglie di ripresa aria;
o Installazione dei termostati in posizione corretta;
o Controsoffittatura dei corridoi;
o Fornitura di apparecchi di illuminazione a led e luci di emergenza, compreso modifiche agli impianti esistenti se necessario (x.xx. gestione allarme vocale).
- Completamento opere antincendio, comprendente:
o Dismissione di tutti gli idranti interni compreso tratti di tubazione con by-pass;
o Chiusura idraulica degli idranti da non sostituire;
o Allargamento del vano ad incasso per nuovi naspi;
o Fornitura di nuovi naspi completi di ogni accessorio, alcuni da esterno altri da incasso;
o Collegamento idrico serbatoio splinker con centrale idrica idranti;
o Installazione di nuovo serbatoio idranti da affiancare all’esistente;
o Modifiche all’impianto splinker;
o Prove di funzionamento sia dell’impianto splinker che naspi con eventuali interventi di adeguamento;
o Installazione di sensori di prossimità magnetici sulle porte tagliafuoco degli archivi dove vi è l’impianto di spegnimento a gas;
o Sistemazione dei tutte le uscite di emergenza al piano terra compreso la sostituzione dei maniglioni antipanico.
- Opere varie:
o Sostituzione di rullo per tapparelle elettrificato con motore e fine corsa;
o Sostituzione di fan coils su indicazione della D.L.
o Tinteggiatura e verniciatura dei locali della centrale termica, dei corridoi e del vano finestra dove si sostituiscono i rulli
o Altre opere accessorie.
Art. 43 - Descrizione dei lavori e delle forniture
Le forniture e le lavorazioni sono desumibili dal computo metrico estimativo. Quest’ultimo non è documento contrattuale.
A seguito della comunicazione da parte dell’aggiudicatario della dei fine lavori inizieranno le operazioni di verifica della regolare esecuzione dei lavori.
La regolare esecuzione prevede le seguenti verifiche:
1) verifica e prove di funzionalità delle opere/manufatti realizzati;
2) messa in esercizio e funzionalità degli impianti realizzati ovvero impianto elettrico, impianto di illuminazione, impianti fonia/dati, impianto di climatizzazione/riscaldamento, impianto idrico-sanitario, impianto rivelazione incendi, compreso il rilascio dell’attestazione di collaudo finale dei suddetti impianti;
La Ditta appaltatrice dovrà produrre all’Amministrazione appaltante quanto segue:
⮚ 3 copie dei disegni degli impianti “AS BUILT” in formato cartaceo e 1 copia su supporto magnetico in programma AUTOCAD, comprendente gli elaborati tecnici definitivi di calcolo, gli schemi topografici delle installazioni, le schede tecniche relative a ciascuna apparecchiatura installata, dai quali si evincano senza alcuna indeterminazione i lavori eseguiti;
⮚ “Dichiarazione di Conformità” nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6 del D.M. 22.01.2008 n° 37. Di tali dichiarazioni – una per ogni impianto realizzato - resa sulla base del modello di cui all’Allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5, elaborati grafici e comunque gli allegati obbligatori. In caso di rifacimento parziale di impianti il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella Dichiarazione di Conformità e nel progetto di cui all’articolo 5 del D.M. 22.01.2008 n° 37, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
Sarà a carico della ditta appaltatrice/esecutrice dei lavori, la progettazione esecutiva degli impianti elettrici, fonia/dati, illuminazione, idro-termo-sanitario, termico/climatizzazione e quanto altro si rendesse necessario per l'esecuzione dei lavori. La progettazione esecutiva dovrà essere affidata a tecnico a ciò abilitato, iscritto al relativo albo professionale e prevede i seguenti elaborati:
- Progetto esecutivo degli impianti (elettrico, riscaldamento, climatizzazione, idrico sanitario, aspirazione, telefonico, trasmissione dati, rivelazione incendi, ecc…) con schemi planimetrici in scala almeno 1:100 o 1:50, schemi distributivi, unifilari, schemi elettrici dei quadri, relazioni di calcolo, calcolo illuminotecnico, calcolo dispersioni, isolamento, dimensionamenti esatti, ecc…; Nessun onere o rimborso sarà corrisposto per la progettazione e per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati in quanto è conglobato nei prezzi unitari delle singole lavorazioni offerti dalla ditta appaltatrice; nessun compenso sarà corrisposto all'appaltatore in dipendenza di tali adempimenti.
Dovrà essere costituito un faldone con tutta la documentazione tecnica, i manuali, le certificazioni e quant’altro utile per una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti realizzati.
Pisa, luglio 2017