CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
inerente la concessione del servizio di ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE dell’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÁ e dei DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
(Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni)
Articolo 1: Oggetto del Capitolato
Il presente Capitolato d’Oneri regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni di cui al Capo I del D.Lgs.507/93 e successive modificazione ed integrazioni.
Articolo 2: Concessione del servizio
La gestione del servizio è affidata in concessione ad aggio.
Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi inerenti il servizio, previsti dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dai Regolamenti del Comune e da qualsiasi altra disposizione legislativa attinente alla materia.
Articolo 3: Durata della concessione
La concessione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dal 1° gennaio 2011.
Articolo 4: Corrispettivo del servizio
Il corrispettivo del servizio è determinato dall’aggio contrattuale che spetterà al Concessionario nella misura scaturita a seguito dell’espletamento della gara ad evidenza pubblica.
Articolo 5: Minimo garantito
In ogni caso il concessionario verserà al Comune un minimo garantito annuo, offerto in sede di gara, al lordo dell’aggio di riscossione per i proventi dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e per i Diritti sulle Pubbliche Affissioni, quantificato come base di gara in € 60.000,00.
I versamenti da effettuare al Comune dovranno essere eseguiti secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 9.
Articolo 6: Variazione di tariffa
Il Concessionario è tenuto all’applicazione delle tariffe deliberate dal Comune e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di altre disposizioni legislative in materia.
Qualora nel corso della concessione si verificassero modifiche derivanti da provvedimenti legislativi o da Deliberazione del Comune tali da far preventivare variazioni di gettito superiori al 10%, il minimo garantito convenuto dovrà essere aggiornato in misura diretta della stessa percentuale. L’aggio invece dovrà essere rinegoziato fra le parti comunque in maniera inversamente proporzionale.
In caso di controversie si rimanda alla procedura appositamente stabilita dal successivo articolo 23.
Articolo7: Sede e domicilio del Concessionario
A pena di esclusione, l’impresa partecipante alla gara dovrà dichiarare di avere, o di costituire entro 30 giorni dalla data di decorrenza del servizio, idonea sede nel capoluogo del Comune concessionante. Quanto sopra dovrà essere predisposto in sede di istanza di partecipazione.
Tutte le spese relative sono poste a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà:
• disporre di idonei locali, funzionali, confortevoli, facilmente raggiungibili dal pubblico, destinati a proprio uso esclusivo ed ubicati nel capoluogo;
• garantire l’apertura al pubblico al lunedi al sabato dalle ore 10 alle ore 12 come indicato anche nella scheda tecnico ricognitiva di cui all’ allegato B; a tal fine all’esterno del medesimo ufficio dovrà essere esposta una targa recante l’indicazione dell’orario anzidetto, oltre alla scritta “Ufficio Comunale Pubblicità ed Affissioni”;
• provvedere i locali di linea telefonica e fax;
• rendere disponibili nell’ufficio per la pubblica consultazione i Regolamenti Comunali, le tariffe vigenti del servizio, il registro cronologico delle commissioni, nonché i moduli per le denunce ed i bollettini per il pagamento e quant’altro ritenuto utile per la corretta informazione al pubblico e per il buon andamento del servizio.
Il Concessionario deve eleggere domicilio, a tutti gli effetti del contratto di concessione e per tutti gli effetti di legge, presso detto ufficio ed ogni lettera, invito, diffida, intimazione o notifica fatta presso l’ufficio si intenderà fatta al Concessionario medesimo.
Articolo8: Referente
Il concessionario deve nominare un rappresentante che non si trovi in situazione di incompatibilità prevista dall’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 289 del 2000 ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 7 e 10 del suddetto Decreto.
Articolo 9: Versamenti – Attivazione del “cash pooling”
Per ogni tipologia di entrata in concessione devono essere aperti distinti e separati conti correnti postali. Inoltre il Concessionario attiva, con oneri a suo carico, l’operazione di “cash pooling” da effettuarsi con cadenza giornaliera fra tali conti correnti postali a lui intestati e quello/i indicato/i dal Comune. Si precisa che tutte le spese, a qualsiasi titolo addebitate dal servizio postale sia nei conti del Concessionario che nel/i conto/i intestato/i al Comune per il “cash pooling” sono a carico del Concessionario.
Possono non affluire sui conti correnti postali oggetto di cash pooling di cui al comma 1 esclusivamente l’ammontare delle riscossioni dell’imposta di pubblicità temporanea, dei diritti sulle pubbliche affissioni che comunque il Concessionario dovrà versare alla Tesoreria Comunale entro il giorno 20 (venti) del mese successivo al netto dei rimborsi effettuati nel mese precedente.
Il Concessionario, entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, previa presentazione dei rendiconti contabili di cui al successivo articolo 10, fattura e trattiene dai versamenti di cui al precedente comma, l’aggio di competenza sulle riscossioni complessive del mese precedente, calcolato su tutte le riscossioni complessive, con eccezione della maggiorazione di cui al comma 9 dell’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 507 del 1993. Dall'importo dell'aggio di competenza così determinato, decurta l'importo delle spese postali, addebitate direttamente nel conto di “cash pooling” al Comune e dallo stesso comunicate, ai fini della determinazione dell'importo da trattenere per sé. L’eventuale quota di aggio di competenza, non coperta dalle riscossioni di cui al comma precedente, sarà corrisposta dal Comune tramite mandato di pagamento entro 60 giorni dal ricevimento dei relativi rendiconti contabili.
L’importo complessivo dei versamenti di cui ai commi 1 e 2 al lordo dell’aggio non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata mensile, salvo conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa.
Articolo 10: Rendiconti contabili
Entro il giorno 20 (venti) del mese successivo, il Concessionario deve presentare il rendiconto delle riscossioni effettuate nel mese precedente, evidenziando almeno quanto segue:
a) l’importo totale lordo riscosso nel periodo, distinto per ciascuna modalità di pagamento (conto corrente postale, contante, ecc.); le somme in contanti dovranno essere iscritte al netto dei rimborsi;
b) l'importo riscosso (al netto dei rimborsi), suddiviso per ciascuna entrata in concessione (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni,), senza distinzione per modalità di pagamento, distinto tra competenza ed arretrati;
c) l’aggio dovuto distinto per ciascuna entrata in concessione (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle Pubbliche Affissioni);
d) la quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata mensile;
Il rendiconto di cui al comma 1 deve essere accompagnato da fattura e da eventuali note di credito e dagli allegati documenti giustificativi (per esempio gli estratti conto), relativi ai conti correnti postali intestati al Concessionario, che confermino per ciascuna entrata in concessione i riversamenti eseguiti tramite il sistema di “cash pooling”.
Il Concessionario, in qualità di agente contabile, ai sensi del combinato disposto dall’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 e dall’art. 93 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, deve presentare il conto della propria gestione nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Articolo 11: Ispezioni e controlli
Il servizio di ispezione e controllo è affidato al Comune per il proprio territorio, a cui spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e della pubblicità, sia i controlli all’interno dell’Ufficio Comunale del Concessionario.
Il Comune ha il potere di procedere, a mezzo del proprio personale, ad ogni forma di controllo e di esame degli atti d’ufficio. Di ogni verifica verrà redatto apposito verbale in duplice copia, una delle quali sarà consegnata al Concessionario.
Il Concessionario dovrà pertanto consentire l’accesso all’Ufficio degli incaricati del Comune e porre a disposizione tutti i documenti della gestione del servizio in concessione.
Il Concessionario è tenuto:
a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, tecnici e statistici che il Comune riterrà di eseguire o far eseguire e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;
b) a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento Comunale, alle istanze dei contribuenti, dandone, per opportuna conoscenza, comunicazione al Comune.
Nel corso dell’esecuzione del contratto l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare i controlli sul mantenimento da parte della Concessionaria dei requisiti certificati e/o dichiarati dalla stessa ai fini della stipula del contratto.
Articolo 12: Spese a carico del Concessionario
Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato d’Oneri, comprese quelle relative alle spese contrattuali.
Articolo 13: Personale addetto al servizio e conseguenti obblighi a carico del Concessionario
Tutte le spese relative al personale sono a carico del Concessionario ed i rapporti tra le due parti potranno essere regolati, oltre che da quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri, anche dalle disposizioni del Codice Civile.
Sono posti a carico del Concessionario i seguenti obblighi:
a) assicurare ed applicare integralmente per tutti gli addetti al servizio il contratto di lavoro, le norme vigenti per l’assicurazione sugli infortuni, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria ed agli accordi integrativi e di obbligarsi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
b) informare il personale addetto delle necessità di adottare le particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori in posizione disagiate, secondo le prescrizioni di legge;
c) fornire, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, al personale destinato al servizio un visibile segno di riconoscimento con il nome della ditta e le generalità personali;
d) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune stesso da parte dei dipendenti del Concessionario ai sensi dell’articolo 1.676 del Codice Civile e così come si obbliga a manlevare il Comune da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi (persone o cose) dovessero subire a causa del proprio servizio.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovesse derivare al Concessionario ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione del servizio.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Concessionario il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dispongono l'obbligo del pagamento o l'onere a carico, ovvero in solido con il committente Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune, e di ogni indennizzo.
Il Concessionario, all’inizio della gestione, dovrà trasmettere al Comune:
• i dati identificativi del personale incaricato per l’espletamento del servizio;
• fotocopia del libro matricola del personale impiegato;
• il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
In sede di vigenza contrattuale il Concessionario è tenuto a comunicare tutte le eventuali variazioni attinenti il personale.
Al servizio dovrà essere adibito personale idoneo all’espletamento dello stesso; il Comune avrà la facoltà di chiederne la sostituzione, quando concorrano motivi che a proprio insindacabile giudizio lo richiedono.
Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà esclusivamente responsabile il Concessionario, esclusi i comportamenti dolosi.
Articolo 14: Cauzione definitiva
Il Concessionario, a garanzia delle somme riscosse nonché degli obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, è tenuto a presentare al Comune la cauzione defintiva il cui importo è pari al minimo garantito offerto in sede di gara.
In caso di mancato versamento delle somme dovute dal Concessionario, il Comune può procedere, trascorsi 15 giorni dalla notifica della contestazione formale, all’escussione della cauzione con le modalità di legge.
Il Concessionario sarà obbligato a reintegrare la cauzione entro 30 giorni dalla richiesta del Comune.
Il Comune è autorizzato a rivalersi sulla cauzione anche nel caso della mancata restituzione delle banche dati su supporto magnetico e cartaceo;
Il deposito potrà essere costituito in contanti (mediante assegno circolare da versare presso la Tesoreria Comunale), in titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative autorizzate.
Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell’esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto.
Tale deposito dovrà restare vincolato per la durata del contratto.
In caso di costituzione del deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa, il Concessionario dovrà osservare le modalità previste all’articolo 14 del Disciplinare di Gara.
Articolo 15: Svincolo della cauzione definitiva
Alla scadenza della concessione la cauzione verrà svincolata dal comune nei modi di legge e comunque entro 180 giorni dalla scadenza del contratto, dopo che il Comune avrà accertato che il Concessionario abbia assolto a tutti i suoi obblighi e che le rendicontazioni presentate nel corso della concessione siano regolari.
Articolo 16: Validità dell’offerta
La validità dell’offerta deve intendersi in 180 giorni decorrenti dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Essa avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell’articolo 1329 del Codice
Civile.
Articolo 17: Obbligatorietà dell’offerta
Mentre con la presentazione dell’offerta l’impresa è immediatamente obbligata nei confronti del Comune ad effettuare la prestazione nei termini e nei modi previsti dal presente Capitolato d’Oneri e dal Disciplinare di Gara, per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo dopo l’approvazione del verbale di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Articolo 18: Responsabilità ed assicurazione
Il Concessionario risponderà, in ogni caso, direttamente dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa e la natura, derivanti dalla propria attività di gestione restando inteso che rimarrà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta, civile e penale dipendente dall'esercizio della concessione.
Il Concessionario è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima dell’inizio della gestione del servizio oggetto della convenzione, una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione Comunale dalla responsabilità civile per danni causati a persone e/o cose relativamente all’esecuzione del servizio delle pubbliche affissioni, compresi gli impianti su cui le stesse vengono eseguite.
La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a € 2.500.000,00.
Articolo 19: Sub-appalto, cessione del contratto e cessione di azienda
È vietata qualsiasi forma di sub-appalto.
Al Concessionario è fatto divieto di cedere od attribuire, anche in forma parziale, ad altri soggetti la concessione del servizio, senza il preventivo assenso del Comune, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese al Comune medesimo.
Articolo 20: Penalità
In caso di inadempienze e tenuto conto della gravità delle infrazioni eventualmente accertate e notificate, l'Amministrazione Comunale 1) avvierà il procedimento di contestazione mediante richiesta scritta al Concessionario chiedendo giustificazioni da rendersi sempre per iscritto entro un termine non superiore a giorni sette; 2) in assenza di giustificazioni, in caso di giustificazioni tardive o nel caso in cui le motivazioni siano ritenute insufficienti o non idonee, provvederà ad applicare una penale da notificarsi al Concessionario nei termini e nei modi di legge come di seguito specificato:
• per ogni manifesto non affisso sarà applicata una penalità di € 3,00 (tre/00), senza pregiudizio dell’azione di danni che venisse fatta dai committenti e con l’obbligo di tenere sollevato il Comune da ogni responsabilità;
• per il ritardo nei versamenti alla Tesoreria Comunale, di cui al precedente articolo 9, sarà dovuta una indennità di mora pari al 3% oltre il tasso legale da calcolarsi sugli importi non versati;
• per ogni altra infrazione alle norme del presente capitolato, nonché alle disposizioni del Comune, saranno applicate le norme e le sanzioni previste dai Regolamenti Comunali per ogni gruppo omogeneo di infrazioni accertate e, comunque, non inferiore ad € 250,00 (duecentocinquanta/00);
• per la mancata copertura dei manifesti scaduti, sarà applicata una penale in ragione di € 1,00 per ogni manifesto non ricoperto e per ogni giorno;
• per la mancata costituzione della sede comunale entro i 30 giorni previsti dal precedente articolo 7, sarà applicata una penale di € 100,00 e per ogni giorno di ritardo; se poi ciò non avvenisse ancora entro 180 giorni dalla data di decorrenza del servizio, il Comune si riserva la possibilità della risoluzione del contratto, previa diffida.
Per l’accertamento delle inadempienze sono incaricati il personale di vigilanza e dell’Ufficio Tributi del Comune.
Le penalità, indennità o sanzioni sono comminate con semplice comunicazione da notificarsi al Concessionario che ne firma ricevuta ed è tenuto a versare l’importo alla Tesoreria Comunale del Comune nel termine di giorni 30 dalla notifica, salvo che giustifichi l’inadempienza entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, con idonea motivazione.
Il Comune è autorizzato, senza nessuna ulteriore comunicazione, qualora il Concessionario, nel termine suddetto, non effettui il versamento di cui al precedente comma, ad effettuare equivalente prelievo sulla cauzione definitiva.
Articolo 21: Risoluzione della concessione
Il Comune può richiedere la risoluzione del contratto di concessione nei seguenti casi:
a. per la cancellazione dall’albo previsto dall’articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 289 del 2000;
b. per interruzione per qualunque causa del “cash pooling” di cui al precedente articolo 9;
c. non adegui la cauzione definitiva di cui all’articolo 14 del presente Capitolato d’Xxxxx;
d. non versi, o versi con ritardo per più di tre volte nell’arco di un anno, le somme dovute alle prescritte scadenze e le eventuali integrazioni al minimo garantito periodico;
e. compia continue irregolarità o reiterati abusi, nella conduzione del servizio, accertati nelle forme e nei modi previsti nel presente Capitolato d’Oneri;
f. per mancata costituzione della sede comunale così come previsto al precedente articolo 20;
g. in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro, pignoramento, ecc., a carico del Concessionario;
h. quando non vengono rispettati da parte del Concessionario, gli accordi sindacali in vigore ed in genere le norme relative al contratto di lavoro, alle assicurazioni sociali, previdenziali, infortunistiche e similari;
i. grave violazione degli obblighi contrattuali;
j. sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del Concessionario di uno o più servizi che comporti per il Comune grave nocumento;
k. per mancata realizzazione del Piano Generale degli Impianti secondo i tempi stabiliti dall’art. 30;
l. per mancata installazione dei nuovi impianti ed attrezzature secondo i tempi stabiliti dall’art.30.
La concessione si intenderà risolta di pieno diritto qualora nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx legislative che determinino l’abolizione della concessione, senza che il Concessionario nulla possa pretendere dal Comune.
Nel caso in cui il Comune decidesse di passare, nel corso della durata della concessione, dall’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità all’applicazione del Canone per l’Installazione dei Mezzi Pubblicitari (C.I.M.P.), la concessione si intende confermata fino alla sua naturale scadenza.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, il Concessionario non avrà diritto ad alcun indennizzo né risarcimento dei danni.
In caso di risoluzione del contratto il Concessionario cessa con effetto immediato dalla data di notifica del relativo provvedimento dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure per l’accertamento e riscossione; per tale motivo il Comune diffida il Concessionario dall’effettuare alcuna ulteriore attività inerente il servizio e procede all’immediata acquisizione della documentazione relativa alla gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concessionario stesso.
Articolo 22: Atti successivi alla scadenza della concessione
È fatto divieto al Concessionario di emettere atti od effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.
Il Concessionario dovrà, comunque ed in ogni caso, consegnare al Comune od al Concessionario subentrato gli atti insoluti od in corso di formalizzazione, per il proseguimento degli atti medesimi.
Il Concessionario dovrà, alla scadenza del contratto o comunque al momento della risoluzione anticipata del medesimo, consegnare al Comune gli archivi contenenti le banche dati aggiornate relative all’ultima gestione, sia su supporto magnetico che cartaceo.
La restituzione delle banche dati su supporto elettronico dovrà avvenire secondo il tracciato record indicato dal Comune un mese prima della scadenza della concessione.
In caso di inadempienza si applica quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 14.
Articolo 23: Controversie
Per la definizione delle controversie che potranno insorgere nella presente concessione si stabilisce che, nel caso in cui non si proceda alla loro risoluzione per via amministrativa ed in particolare non venga raggiunto l’accordo bonario così come definito all’articolo 240 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, la competenza sarà deferita al Tribunale di Firenze ai sensi dell’articolo 20 del Codice di Procedura Civile.
Le parti si obbligano comunque ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dall’apposito Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze, prima di adire al giudice ordinario.
Articolo 24: Proroga contrattuale
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare la concessione in questione ai sensi della normativa vigente.
Articolo 25: Costituzione in mora
I termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato d’Oneri operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune della costituzione in mora del Concessionario, salvo quanto previsto dal presente Capitolato d’Oneri.
Articolo 26: Norme generali
Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato d’Oneri valgono le norme del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, dei Regolamenti del Comune in quanto applicabili, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, del Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato di cui al Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924, del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni e del Codice Civile, se ed in quanto applicabili.
Articolo 27: Gestione del servizio ed obblighi del Concessionario
La gestione del servizio relativo all’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed ai Diritti sulle Pubbliche Affissioni è unica ed inscindibile ed è affidata in esclusiva al Concessionario.
Tutti i servizi riguardanti la concessione sono da considerarsi, ad ogni effetto, servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati.
La gestione del servizio deve essere assolta con l’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato d’Oneri, nel Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, nel Regolamento del Comune adottato in materia, con l’applicazione delle tariffe vigenti nel Comune.
Il Concessionario non è responsabile per atti posti in essere, a seguito di espressa disposizione del Comune, eventualmente riconosciuti, anche successivamente, non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
Il Concessionario:
a) applicherà le tariffe deliberate dal Comune ed ogni altro provvedimento riguardante la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Diritto sulle Pubbliche Affissioni, adottato dagli organi competenti;
b) curerà il servizio con la massima puntualità e sollecitudine, garantendo l’efficienza e la perfetta funzionalità dello stesso su tutto il territorio del Comune, sollevando il medesimo da qualsiasi responsabilità;
c) organizzerà il servizio di riscossione ed accertamento a propria discrezione, fermo restando l’osservanza di quanto previsto al precedente comma 3 e potrà, per esigenze meccanografiche ed amministrative, accentrare presso la propria sede principale od agenzia di zona l’elaborazione degli atti relativi, utilizzando, ove necessario, stampati su modulo continuo;
d) invierà annualmente ai contribuenti soggetti all'imposta di pubblicità permanente, almeno 15 giorni prima della scadenza, avviso con l'indicazione del relativo importo e con allegati i bollettini per il versamento, del quale potrà esigerne il rimborso dai contribuenti medesimi;
e) provvederà ad incassare tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, per i tributi oggetto della concessione regolata dal presente Capitolato;
f) riceverà gli eventuali ricorsi dei contribuenti e curerà il contenzioso in tutte le sue fasi; per opportuna conoscenza, copia dei ricorsi e delle controdeduzioni, dovrà essere trasmessa al Comune;
g) potrà conservare nella propria sede la documentazione amministrativa-contabile relativa alla gestione del servizio, fermo restando l’obbligo di produrre la medesima documentazione, a semplice richiesta, per i controlli ritenuti necessari e, comunque, per ogni esigenza degli organi di vigilanza del Comune;
h) provvederà ad impiantare l’archivio anagrafico dei contribuenti ed al suo costante aggiornamento, con le indicazioni relative all’ubicazione della pubblicità, alla scadenza della stessa, all’ammontare dell’imposta ed agli estremi di versamento, e dovrà consegnare annualmente la banca dati aggiornata al 31 dicembre dell’anno precedente entro il 31 gennaio dell’anno successivo, con le modalità stabilite dai singoli comuni;
i) denuncerà al Comune le eventuali infrazioni alle disposizioni di legge e regolamentari in materia di pubblicità e pubbliche affissioni, per i provvedimenti del caso, adottando comunque tutti i provvedimenti di propria competenza;
j) effettuerà nei primi quattro mesi di vigenza della concessione, una verifica dei contribuenti soggetti all’Imposta Comunale sulla Pubblicità presenti nel Comune; nel caso di cui da tale controllo risultasse che alcuni contribuenti non sono iscritti negli elenchi di riscossione, per disguidi verificatisi nel passaggio della gestione, dovrà essere richiesto il solo versamento dell’imposta, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
l) provvederà a coprire, i manifesti dopo la scadenza di esposizione, con nuovi manifesti od annullarli con fogli di carta bianca;
m) rimuoverà, entro il termine fissato con provvedimento del Comune, le affissioni ed i mezzi pubblicitari abusivi, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
n) presenterà il Conto Giudiziale ai sensi del combinato disposto dall’articolo 25 del Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 e dall art. 93 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Articolo 28: Registri e bollettari
Tutti i registri e bollettari prima di essere posti in uso, dovranno essere numerati progressivamente e bollati con timbro ad inchiostro o punzone del Comune
I bollettari, dovranno essere di tre tipi distinti e precisamente;
o bollettario per la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità annuale;
o bollettario per la riscossione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità temporanea;
o bollettario per la riscossione dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni.
Il carico e lo scarico dei registri e bollettari vidimati e bollati, dovrà essere preventivamente registrato di volta in volta su apposito libro sul quale viene apposta la firma del funzionario del Comune e del Concessionario.
I registri che il Concessionario porrà in uso secondo le disposizioni su accennate dovranno essere chiusi il 31 dicembre di ogni anno.
Per tutte le entrate derivanti dall’Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni dovuti per esposizione di mezzi o altre forme pubblicitarie e per affissioni nell’ambito del territorio del Comune, anche se derivanti da convenzioni a carattere nazionale, dovrà essere rilasciata quietanza con l’elencazione analitica dei mezzi tassati e, per la pubblicità, delle posizioni, salvo i casi di versamento in conto corrente postale.
I bollettari, registri e stampati vari destinati al servizio, dovranno essere forniti a cura e spese del Concessionario.
Il Concessionario è tenuto a conservare almeno per tutta la durata dell’appalto il registro protocollo, il giornale di cassa, il registro delle commissioni ricevute ed i bollettari delle riscossioni ed ad esibirli ad ogni richiesta del Comune per i necessari controlli. Al termine della concessione gli stessi dovranno essere consegnati al Comune.
Il Concessionario dovrà esporre nell’ufficio cui accede il pubblico, oltre ai regolamenti, ai moduli delle denunce, alle tariffe vigenti, anche un elenco sul quale dovranno essere indicati gli spazi destinati alle affissioni.
Articolo 29: Altre norme relative al servizio
Gli uffici od i servizi comunali che rilasciano le autorizzazioni od adottano provvedimenti riguardanti le esposizioni pubblicitarie, dovranno trasmettere copia degli atti al Concessionario per ogni verifica di propria competenza.
Il servizio di vigilanza municipale fornirà la massima assistenza, ogni qualvolta si rendesse necessario, a richiesta del Concessionario.
Articolo 30: Impianti ed attrezzature per le affissioni
Il Concessionario prende in consegna dal Comune gli impianti e le attrezzature (quadri, tabelloni, stendardi, ecc.) per l’affissioni dei manifesti, esistenti alla data di stipulazione del contratto, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, previa redazione di apposito verbale – elenco.
Il Concessionario per tutta la durata del contratto è tenuto a revisionare, a proprie spese, procedendo ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli impianti e le attrezzature esistenti nel Comune e dovrà inoltre provvedervi per l’intero periodo del contratto, egualmente ogni qualvolta si renda necessario. Qualora risultino impianti notevolmente usurati o danneggiati, il Concessionario dovrà provvedere alla loro sostituzione. Il Comune ha diritto di
segnalare al Concessionario gli impianti deteriorati e chiederne il ripristino entro un termine massimo di tre mesi.
Il Concessionario dovrà altresì provvedere a proprie spese all’installazione dei nuovi impianti ad attrezzature necessarie per coprire la disponibilità di ulteriori spazi che saranno determinati dal Comune con l’approvazione del Piano Generale degli Impianti, entro 18 (diciotto) mesi dall’esecutività del Piano stesso.
Essendo il Comune privo del Piano Generale degli Impianti, il Concessionario provvederà, tenuto conto delle indicazioni del Comune stesso e dei criteri indicati nel Regolamento del Comune per l’applicazione dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni, entro un anno dalla stipula del contratto, a sottoporre al Comune, per il successivo esame ed approvazione, il Piano Generale degli Impianti di cui al comma 3 dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
Su ciascun impianto dovrà essere applicata una targa con la scritta “Comune di Reggello – Servizio Affissioni”.
Gli eventuali canoni o tasse, dovuti per l’occupazione di spazi od aree relative alle installazioni di impianti, sono a carico del Concessionario qualora gli impianti medesimi insistano su proprietà diversa da quella del Comune.
Al termine del contratto è fatto obbligo al Concessionario di riconsegnare tutti gli impianti al Comune, che li assumerà a proprio carico, inclusi quelli di nuova installazione, che rimarranno di proprietà del Comune senza che nulla sia dovuto al Concessionario medesimo.
Articolo 31: Affissioni
Le richieste di affissioni dovranno essere inoltrate direttamente al Concessionario, il quale vi provvede senza speciale autorizzazione, salvo quelle previste per legge.
Le affissioni dovranno essere eseguite con la massima sollecitudine possibile e saranno effettuate negli appositi spazi dal Concessionario che se ne assume ogni responsabilità, compatibilmente con le esigenze di servizio.
I reclami degli utenti riguardanti le affissioni si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo della commissione.
Nessun manifesto potrà essere affisso se non munito del bollo a calendario ben visibile indicante l’ultimo giorno di esposizione al pubblico.
Il concessionario è tenuto ad assicurare l’affissione, effettuata anche a mezzo del soggetto richiedente, degli avvisi necrologici garantendo appositi spazi sia nel capoluogo che in ogni frazione, compresa l’affissione di avvisi diversi per ogni defunto.
Articolo 32: Affissioni d’urgenza
Il Concessionario deve garantire l’esecuzione delle cosiddette affissioni d’urgenza, notturne e festive, dietro espressa richiesta del committente e previa corresponsione della maggiorazione di tariffa prevista dal comma 9 dell’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, che deve essere calcolata singolarmente per ogni affissione, indipendentemente dal committente che può essere anche unico.
La maggiorazione, di cui al richiamato articolo 22, è interamente attribuita al Concessionario, a compensazione dell’obbligo inderogabile da parte del medesimo di massima tempestività dell’esecuzione della commissione e quale rimborso per gli evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all’utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.
Articolo 33: Servizi in esenzione o con riduzione
Il Concessionario provvederà, a suo carico, ad effettuare tutte le affissioni rese obbligatorie per legge, ai sensi dell’articolo 21 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 e
successive modificazioni ed integrazioni, ed applicherà le riduzioni previste dall’articolo 20 dello stesso Decreto Legislativo.
Articolo 34: Affissioni di manifesti comunali
Il Concessionario è tenuto ad effettuare gratuitamente l’affissione di tutti i manifesti dell’Amministrazione Comunale, quale ne sia l’oggetto e la finalità, purché rechino nell’intestazione la scritta “Comune di Reggello” e che siano concernenti tutte le funzioni amministrative, economiche, culturali, sportive, ricreative, sociali, ecc. che il Comune esplica direttamente od in forma associata con altri enti pubblici.
Le affissioni di manifesti comunali devono essere eseguite dapprima negli impianti riservati alle affissioni istituzionali, ove il numero e le dimensioni siano stabilite nel piano generale degli impianti, secondo quanto previsto dal Regolamento comunale. Soltanto dopo aver esaurito gli impianti riservati alle affissioni istituzionali, tali manifesti potranno essere affissi negli altri impianti.
Articolo 35: Tracciabilità dei flussi finanziari
Il concessionario assumerà, a pena di nullità assoluta del contratto, tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13.08.2010 n.136.
INDICE
articolo 1 | Oggetto del capitolato | pag. 1 |
articolo 2 | Concessione del servizio | pag. 1 |
articolo 3 | Durata della concessione | pag. 1 |
articolo 4 | Corrispettivo del servizio | pag. 1 |
articolo 5 | Minimo garantito | pag. 1 |
articolo 6 | Variazione di tariffa | pag. 1 |
articolo 7 | Sede e domicilio del Concessionario | pag. 2 |
articolo 8 | Referente | pag. 2 |
articolo 9 | Versamenti – Attivazione del “cash pooling” | pag. 2 |
articolo 10 | Rendiconti contabili | pag. 3 |
articolo 11 | Ispezioni e controlli | pag. 3 |
articolo 12 | Spese a carico del Concessionario | pag. 3 |
articolo 13 | Personale addetto al servizio e conseguenti obblighi | |
a carico del concessionario | pag. 3 | |
articolo 14 | Cauzione definitiva | pag. 4 |
articolo 15 | Svincolo della cauzione definitiva | pag. 4 |
articolo 16 | Validità dell’offerta | pag. 5 |
articolo 17 | Obbligatorietà dell’offerta | pag. 5 |
articolo 18 | Responsabilità ed assicurazione | pag. 5 |
articolo 19 | Sub-appalto,cessione del contratto e cessione di azienda | pag. 5 |
articolo 20 | Penalità | pag. 5 |
articolo 21 | Risoluzione della concessione | pag. 6 |
articolo 22 | Atti successivi alla scadenza della concessione | pag. 7 |
articolo 23 | Controversie | pag. 7 |
articolo 24 | Proroga contrattuale | pag. 7 |
articolo 25 | Costituzione in mora | pag. 7 |
articolo 26 | Norme generali | pag. 7 |
articolo 27 | Gestione del servizio e obblighi del Concessionario | pag. 7 |
articolo 28 | Registri e bollettari | pag. 9 |
articolo 29 | Altre norme relative al servizio | pag. 9 |
articolo 30 | Impianti ed attrezzature per le affissioni | pag. 9 |
articolo 31 | Affissioni | pag. 10 |
articolo 32 | Affissioni d’urgenza | pag. 10 |
articolo 33 | Servizi in esenzione o con riduzione | pag. 10 |
articolo 34 | Affissioni di manifesti comunali | pag. 11 |
articolo 35 Allegati | Tracciabilità dei flussi finanziari | pag. 11 |
Allegato A – Istanza di partecipazione alla gara Allegato B - Scheda tecnica ricognitiva
Reggello, 08/10/2010 Il Responsabile del Settore Finanziario X.xx (Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx)