Sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito CNR-INAF
Sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito CNR-INAF
Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 30 ottobre 2018, ha adottato all’unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 208/2018 – Verb. 360
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 43, prot. AMMCNT-CNR n. 0036411 del 26 maggio 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del CNR e sul sito istituzionale del MIUR, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale - n. 123 del 29 maggio 2015, entrato in vigore in data 1° giugno 2015;
CONSIDERATO che l’art. 23, comma 5 del Decreto di riordino del CNR (D. Lgs. 4 giugno 2003,
n. 127) stabilisce che gli Istituti di Radioastronomia, Astrofisica Spaziale e Fisica dello Spazio Interplanetario sono destinati a confluire nell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso INAF;
CONSIDERATO che l’art. 2 del Decreto di riordino dell’INAF (D. Lgs. 4 giugno 2003, n.138) stabilisce che nell’INAF confluiscono con le modalità di cui all’art. 22, gli Istituti del CNR e precisamente l’Istituto di Radioastronomia, l’Istituto di Astrofisica Spaziale e l’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario;
CONSIDERATO altresì che il comma 2, dell’art. 22 del summenzionato decreto di riordino INAF stabilisce che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 18 del medesimo decreto, gli Istituti suddetti nonché il personale assegnato sono trasferiti all’INAF che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi e che in data 23/12/2004, sono stati pubblicati i Regolamenti INAF, previsti all’art. 18 commi 1 e 2 (Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 300) del D. Lgs. n. 138/2003, e che in data 30/05/2005, sono stati pubblicati i Regolamenti CNR, previsti all’art. 19 commi 1 e 2 (Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124) del D. Lgs. n. 127/2003;
CONSIDERATO che in data 5 settembre 2014, a seguito di ricognizione dei beni immobili di titolarità degli Istituti in parola, è stato sottoscritto tra CNR e INAF un contratto di comodato, con successivo addendum del 17 marzo 2015, propedeutici al successivo passaggio all’INAF in
proprietà “superficiaria” degli immobili siti nelle Aree di Ricerca del CNR di Bologna e di Roma Tor Vergata ed in proprietà “piena” degli immobili dell’Area di Ricerca del CNR di Milano, nonché delle sedi di Medicina (BO) e di Noto (SR);
VISTA la delibera del 18 settembre 2018 n. 74, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) ha approvato lo schema del contratto di comodato, condiviso con il CNR, e autorizzato il proprio presidente alla sottoscrizione del contratto con il quale il CNR concede all’INAF, in comodato d’uso, le porzioni di alcuni beni immobili che fanno attualmente parte del suo patrimonio, nelle more del definitivo trasferimento della loro proprietà, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 22, comma 2 del Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138;
VISTA la relazione predisposta dall’Ufficio Supporto Gestione Patrimonio Edilizio della Direzione Centrale Supporto alla Rete Scientifica e alle Infrastrutture, sottoscritta dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n. 0064749 del 4 ottobre 2018 riguardante la proposta di sottoscrizione del contratto di comodato d’uso gratuito CNR-INAF;
RITENUTA la necessità di deliberare in merito, stante l’intervenuta scadenza del precedente contratto di comodato e l’urgenza di porre immediatamente in atto le procedure e gli adempimenti necessari per il trasferimento all’INAF delle proprietà;
DELIBERA
1. L’approvazione dello schema del contratto di comodato, di cui in allegato, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, con il quale il CNR concede all’INAF, in comodato d’uso, le porzioni di alcuni beni immobili che fanno attualmente parte del suo patrimonio, nelle more del definitivo trasferimento della loro proprietà, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 22, comma 2 del decreto legislativo del 4 giugno 2003, numero 138.
2. L’autorizzazione del Presidente a sottoscrivere il contratto di comodato con INAF.
IL PRESIDENTE
X.xx digitalmente Xxxxxxx Xxxxxxxx
IL DIRETTORE GENERALE
IN FUNZIONE DI SEGRETARIO
X.xx digitalmente Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
2.
CONTRATTO DI COMODATO CNR - INAF
L’anno XXX il giorno ….. del mese di in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, sono presenti:
- Il Xxxx. XXXXXXX XXXXXXXX, nato a Lecce il giorno 26 gennaio 1950, domiciliato per la carica in appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ente Pubblico Nazionale), di seguito denominato CNR, con sede in Xxxx, Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, X.X. 00000000000, Xxxxxxx XXX 00000000000; --
- il Xxxx. XXXXXX X’XXXXX, nato a Palermo il giorno 28 giugno 1953, domiciliato per la carica in appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (Ente Pubblico Nazionale) di seguito denominato INAF, con sede in Xxxx, Xxxxx xxx Xxxxx Xxxxxxx x. 00, X.X. 00000000000, Xxxxxxx XXX 00000000000;----
Detti comparenti, di comune accordo con la presente scrittura privata redatta in triplice copia da valere ad ogni effetto di legge --------------------------------
PREMESSO CHE
- L’art. 23 comma 5 del Decreto di riordino del CNR (D.Lgs. 4 giugno 2003,
n. 127) stabilisce che gli Istituti di Radioastronomia, Astrofisica Spaziale e Fisica dello Spazio Interplanetario sono destinati a confluire nell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), secondo le modalità disciplinate dal decreto legislativo di riordino dello stesso INAF; --------
- L’art. 2 del Decreto di riordino dell’INAF (D.Lgs. 4 giugno 2003, n.138) stabilisce che nell’INAF confluiscono con le modalità di cui all’art. 22, gli Istituti del CNR e precisamente l’Istituto di Radioastronomia, l’Istituto di
Astrofisica Spaziale e l’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario; -----
- Il comma 2 dell’art. 22 stabilisce che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 18 del medesimo decreto, gli Istituti suddetti nonché il personale assegnato (omissis) sono trasferiti all’INAF che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi; -------------------------------------
- In data 23/12/2004, sono stati pubblicati i regolamenti INAF, previsti all’art. 18 commi 1 e 2 (suppl.ord. G.U.R.I. n. 300) del D.Lgs. n. 138/03;
- In data 30/05/2005, sono stati pubblicati i regolamenti CNR, previsti all’art.
19 commi 1 e 2 (suppl.ord. G.U.R.I. n.124) del D.Lgs. n. 127/03;
- Nel corso del tempo sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro composti dai rappresentanti dei due Enti, con il compito di elaborare una proposta di piano operativo al fine di definire le procedure e gli adempimenti necessari per il trasferimento all’INAF degli Istituti su indicati; -----------
- In virtù di ciò, in data 5 settembre 2014, a seguito di ricognizione dei beni immobili di titolarità degli Istituti in parola, è stato sottoscritto tra CNR e INAF un contratto di comodato, con successivo addendum del 17 marzo 2015, propedeutici al successivo passaggio all’INAF in proprietà “superficiaria” degli immobili siti nelle Aree di Ricerca del CNR di Bologna e di Roma Tor Vergata ed in proprietà “piena” degli immobili dell’Area di Ricerca del CNR di Milano, nonché delle sedi di Medicina (BO) e di Noto (SR);-----------------
- Considerato che le attività propedeutiche al passaggio di titolarità all’INAF dei beni immobili di cui trattavasi non si sono ancora concluse, le Parti in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. n. 127/2003 e dal D.Lgs. n. 138/2003, intendono procedere ad un rinnovo del contratto di comodato, anche ai fini
logistici, economici ed organizzativi, della situazione di fatto relativa al rapporto CNR/INAF disciplinando l’utilizzo dei beni immobili nelle more del perfezionamento delle procedure di trasferimento della proprietà.
- A tale scopo, le Parti fanno rinvio all’elenco dettagliato dei beni, di cui al precedente contratto di comodato, individuati a seguito della suddetta ricognizione effettuata in data 5 settembre 2014, e che costituiranno ancora l’oggetto del presente nuovo contratto di comodato gratuito, salvo eventuali modifiche/integrazioni disciplinate secondo quanto previsto al successivo art. 1 del presente contratto;
- Pertanto, il CNR, intende continuare a concedere a titolo di comodato i fabbricati e le porzioni di fabbricato occupati dai propri Istituti confluiti nell’INAF, riservandosi la gestione dei servizi comuni degli immobili condivisi, salvo eccezioni;
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 17/11 del 10/11/2011, l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) e l’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario (IFSI), delle sedi di Roma, sono stati accorpati in un’unica Struttura di Ricerca denominata Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale (IAPS).----------------------
- Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 110/17 del 21/12/2017, l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica (IASF) e l’Osservatorio Astronomico delle sedi di Bologna, sono stati accorpati in un’unica Struttura di Ricerca denominata Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio (OAS).-----------------
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1
(Oggetto)
Il CNR, nelle more del citato trasferimento di titolarità all’INAF, concede a titolo di comodato all’INAF stesso, che a tale titolo accetta, le seguenti porzioni di beni immobili site in:
1) Bologna - Xxx X. Xxxxxxx, 000 x/x Xxxx xx Xxxxxxx Xxxxxxx - XXX: Fabbricato “IRA – Istituto di di Radioastronomia”: -----------------
- Piano terra (all. 1a):
stanze nn. 104, 105b, 105a, 106, 107, 108, 110, 111 (servizi igienici). ---
- Piano ammezzato (all. 1b):
stanza n. 201 (2 locali) per UPS e Batterie; -----------------------------------
- Piano primo (all. 1c):
stanze nn. 320, 305, 319, 306, 318, 317, 308, 307, 309, 310, 311, 312, 313,
314, 315, 316, 304, 304A;
- Piano secondo (all. 1d):
stanze nn. 411, 404, 419, 418, 417, 416, 415, 414, 413, 412, 410, 409b,
409a, 408, 407, 406, 405, 421.
- Piano terzo (all. 1e):
stanze nn. 503, 504, 521, 520, 519, 518, 517, 516, 515, 514, 513, 512, 511,
510, 509, 508, 507, 506, 505, 523. ---------------------------------------
- Piano quarto (all. 1f):
stanze nn. 603, 619, 612, 612A, 611, 617, 613, 604, 608, 615, 614, 616,
606, 605, 618, 620.
- Piano centrali tecnologiche (all. 1g): --------------------------------------------
stanze nn. 703, 704, 705, 706, cui si aggiunge lo spazio a cielo aperto. ---
Oltre alle planimetrie dei piani citati, si allega pianta della zona frigoriferi dell’IRA sul piano di copertura (all. 1h), nonché dell’interrato dell’ESA, con
indicato il locale n. 5 magazzino utilizzato dall’IRA (all. 1i). --------------------
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. -------------------------------------------
Fabbricato “Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio (OAS)” ex “IASF - Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica” edificio 09:
- Piano terra (all. 2a):
stanze nn. 107, 106, 105a, 105b, 104, 108, 109a, 109b, 104b, 101, 103,
102, 109, 112.
- Piano ammezzato (all. 2b):
stanze nn. 203, 201, 204, 202, 205.
- Piano primo (all. 2c):
stanze nn. 310, 309, 308, 306, 305, 311, 312, 314, 304, 316, 317, 318, 315,
301, 302, 303, 313.
- Piano secondo (all. 2d):
stanze nn. 410, 409, 408, 407, 406, 405, 404, 402, 403, 401, 412, 411, 419,
416, 418, 417, 415, 414, 420.
- Piano terzo (all. 2e):
stanze nn. 510, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 501, 502, 518, 519, 517,
516, 515, 514, 513, 512, 511.
- Piano quarto (all. 2f):
stanze nn. 614, 613, 607, 606, 605, 604, 603, 602, 601, 616, 615, 612,
611, 610, 609, 608.
- Piano centrali tecnologiche (all. 2g): -------------------------------------------
stanze nn. 701, 703, 705, 702, 704, 706 cui si aggiunge lo spazio a cielo aperto.
- Piano locale macchine ascensore (all. 2h): ------------------------------------
intero piano.
- Piano ammezzato (all. 2i) Edificio Officine Comuni: ------------------------
stanze nn. 201, 204.
- Piano terra (all. 2l) Edificio Officine Comuni: --------------------------------
Magazzini ed officine nn. 111 (parte), 103, 104, 105, 112, 101. -----------
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. -------------------------------------------
2) Medicina (BO)
Intero complesso situato in Xxx Xxxxxxxxxx,0000 - 00000 Xxxxxxxx (XX). --
3) Noto (SR)
Intero complesso della stazione di radioastronomia situata in Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxx xx Xxxxx, 00000 Xxxx (XX). --------------------------------
4) Xxxxxx - Xxx Xxxxxxx, 00 “IASF - Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica”c/o Area di Ricerca Milano 1 CNR: ---------------------------
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx. 0x)
xxxxxx xx. 0, 8, 9, 11, 12, 24, 28, 29, 30, 31, 33, 34 -------------------------
- Piano quarto (all. 3b):
stanze nn. 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48, 49, 50
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. -------------------------------------------
5) Xxxx — Xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxxx, 000 “IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale”c/o Area di Ricerca Roma 2 CNR: --------------
Come riportato nelle premesse, l’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica
Cosmica (IASF) e l’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario (IFSI), con
deliberazione del C.d.A. dell’INAF n. 17/11 del 10/11/2011, sono stati accorpati in un’unica Struttura di Ricerca denominata IAPS - Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziale. Pertanto, i seguenti dati sono da riferirsi interamente all’IAPS:
Fabbricato U:
- Piano interrato (all. 4S): stanza n. IH01, adibita ad archivio documentale e fotografico.
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. ----------------------------------------
Fabbricato U stecca A:
- Piano terra (all. 4a): stanze nn. 0A04, 0A05, 0A06, 0A07, 0A08, 0A09, 0A10, 0A11, 1A12, 0A13, 0A14, 0A15, 0A16, 0A17, 0A18, 0A19, 0A20,
0A22, 0A21, 0A22, 0A23, 0A24, 0A25, 0AX1 (parte), 0AW1 (parte). ----
- Piano primo (all. 4b): stanze nn. 1A01, 1A02, 1A03,1A04, 1A05, 1A06, 1A07, 1A08a, 1A08b, 1A09, 1A10, 1A11, 1A12, 1A13, 1A14, 1A15,
1A16, 1A17, 1A18, 1A19, 1A20, 1A21, 1A22, 1A23, 1A25, 1A26, 1A27,
1AX1, 1AR1, 1AW1.
- Piano secondo (all. 4c): stanze nn. 2A01, 2A02, 2A03, 2A04, 2A05, 2A06, 2A07, 2A08, 2A09, 2A10, 2A11, 2A12, 2A13, 2A14, 2A15, 2A16, 2A17,
2A18, 2A18a, 2A19, 2A19a, 2A19b, 2A19c, 2A20, 2AX1, 2AW1. -----
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. ----------------------------------------
Fabbricato U stecca B:
- Piano primo eventuali (all. 4b): stanze nn. 1B19, 1B18, 1B06, 1B05, 1B04, 1B03, 1B02, 1B01, 1BX1 (parte), 1BW1 (parte). ----------------------
- Piano secondo (all. 4c): stanza n. 2BR1.--------------------------------------
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. ----------------------------------------
Fabbricato U stecca C:
- Piano terra (all. 4a): stanze nn. 0C06, 0C08, 0C15. ---------------------------
- Piano primo (all. 4b): stanze nn. 1C01, 1C02, 1C03, 1C04, 1C05, 1C06, 1C07, 1C08, 1C08a, 1C08b, 1C09, 1C10, 1C11, 1C12, 1C13, 1C14, 1C15,
1C16, 1C17, lCl8, 1C19, 1C20, 1C21, 1C22, 1C23, 1C24, 1C25, 1C26, 1CX1,
1CW1.
- Piano secondo (all. 4c): stanze nn. 2C01, 2C02, 2C03, 2C10, 2C04, 2C05, 2C06, 2C07, 2C08, 2C09, 2C10, 2C11, 2C30, 2C29, 2C28, 2C27, 2C26, 2C25,
2C24, 2C23, 2C22, 2C21, 2C20, 2C19, 2C18, 2C17, 2C16, 2C15, 1C14, 2C13,
2CX1, 2CW1.
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. ----------------------------------------
Fabbricato F:
- Piano terra (all. 4d): stanze nn. 0F01, 0F02, 0F03, 0F04, 0F05, 0F06, 0F07, 0F08, 0F09, 0F09a, 0F09b, 0F09c, 0F10, 0F11, 0F30, 0F31a, 0F31b, 0F31c,
0F31d, 0F31e, 0F32, 0F32a, 0F32b, 0F33, 0F34, 0F35, 0FX1, 0FY1, 0FW4,
0FJ2, 0FK2, 0FX6, 0FX5, 0FW1a, 0FW1b. --------------------------------
- Piano primo (all. 4e): stanze nn. 1F16, 1F16a, 1F16b, 1F16c, 1F17, 1F18, 1F20, 1F22, 1F21, 1F23, 1F24, 1F25, 1F26, 1F27, 1F28, 1F29, 1F30, 1F31,
1F32, 1F33, 1F34, 1FX4, 1FX6, 1FX5, 1FW3, 1FJ2, 1FW4. -------------------
Ove presenti, i servizi igienici, i corridoi e i disimpegni, sia attribuiti che non, sono da considerare spazi di uso comune. -------------------------------------------
Gli spazi relativi all’Area della Ricerca CNR di Milano 1 (Via Bassini),
all’Area della Ricerca CNR di Bologna ed all’Area della Ricerca CNR di Roma 2 (Tor Vergata) sono individuati nelle planimetrie allegate al presente atto secondo la numerazione riportata nell’elenco su riportato. ----------------
Eventuali permute di spazi assegnati nel presente comodato con altri di pari metratura e funzionalità, sarà oggetto di trattativa tra gli Istituti INAF e le Presidenze delle Aree, con il supporto e la supervisione dei rispettivi uffici di competenza eatto finale ratificato dall’Amministrazione Centrale del CNR e dell’INAF.-
L’uso dei parcheggi verrà regolamentato, se del caso, da appositi accordi definiti dai Responsabili delle Aree di Ricerca e comunicati all’Amministrazione Centrale del CNR e dell’INAF.-------------------------------
Qualora per le Parti cedute in comodato all’INAF non sia possibile rendere autonoma la rete telefonica e la rete informatica, l’INAF potrà utilizzare la rete del CNR, regolarizzando periodicamente il costo dell’utilizzo secondo quanto rendicontato dal CNR.
In maniera analoga, l’INAF potrà usufruire delle sale riunioni, dei servizi di vigilanza, della mensa e del bar con modalità organizzative che le Parti si riservano di disciplinare separatamente in sede locale. ----------------------------
Le parti concordano di non inserire nel presente contratto, in quanto non più utilizzate da tempo da INAF, i fabbricati da cielo a terra adibiti a Stazione Astronomica in località Campo Minio del Comune di Subiaco (RM) ed in località Cervinia (Plateau Rosà) del Comune di Valtournenche (AO); la gestione e la proprietà di suddetti immobili resterà in capo al CNR.--------------
Articolo 2
(Condizioni del comodato)
Gli immobili e le porzioni immobiliari vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, come risulta dai verbali di presa in consegna, già sottoscritti in attuazione di quanto disposto dal precedente contratto di comodato, e l’INAF ne riconosce l’idoneità all’uso determinato dalle Parti.
Articolo 3
(Obblighi dell’INAF)
L’INAF si impegna a destinare gli immobili e le porzioni immobiliari, di cui al precedente articolo 1, a proprio uso esclusivo ed a mantenere la destinazione immutata per tutta la durata del presente contratto di comodato.
L’INAF si impegna, altresì, ad utilizzare detti immobili con la diligenza del buon padre di famiglia e a non apportare alcuna modifica, trasformazione, ristrutturazione senza la preventiva autorizzazione scritta del CNR. ------------
I lavori e le opere eseguiti dall’INAF rimarranno acquisiti all'immobile in virtù del principio dell'accessione previsto per legge, né per essi sarà dovuta alcuna indennità o compenso e ciò in deroga a quanto disposto dagli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.------------------------------------------------
Il CNR potrà richiedere la rimozione dall’INAF di quanto eseguito senza espressa autorizzazione del CNR stesso, potendo, in caso di inerzia di quest’ultimo, provvedere esso stesso all’opera di rimozione. Gli oneri derivanti dalla suddetta rimozione saranno in ogni caso a carico dell’INAF.---
Per tutta la durata del presente contratto, eccezion fatta perl’ultimo semestre precedente alla sua scadenza,il CNR e l’INAF si riservano di eseguire, di comune accordo, per le porzioni immobiliari di cui al precedente art. 1,ad eccezion fatta dei complessi di Noto e di Medicina, da sempre interamente ad
uso esclusivo di INAF,i lavori e/o gli interventi di manutenzione straordinaria giudicati urgenti e strettamente necessari, anche su segnalazione scritta dell’INAF in relazione alle proprie esigenze, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attivitàdel predetto Istituto.
Alla data di sottoscrizione del presente contratto, le Parti dichiarano di non essere a conoscenza di lavori straordinari in corso o in fase di programmazione, fatta eccezione per gli interventi da svolgersi presso le sedi di Noto e Medicina, già comunicati con nota INAF prot. n. 4419/18 del 9 agosto 2018.
Articolo 4
(Diritti del CNR)
Anche per le finalità previste al seguente art. 5, il CNR è autorizzato dall’INAF, fin dalla sottoscrizione del presente contratto, ad effettuare sopralluoghi in tutti i locali ceduti in comodato. ---------------------------------
La data del sopralluogo dovrà essere comunicata per iscritto dal CNR all’INAF almeno 2 (due) giorni prima della sua esecuzione, salvo nei casi di indifferibilità e/o urgenza per i quali non sarà previsto alcun tipo di preavviso. L’INAF non può impedire o limitare l’esecuzione dei sopralluoghi da parte del CNR.
Articolo 5
(Gestione degli immobili)
Il CNR si riserva la gestione, l’organizzazione e l’amministrazione necessarie al funzionamento delle strutture che condivide con I’INAF a Bologna, Roma e Milano presso le corrispondenti Aree di Ricerca, con particolare riferimento a:
- la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici, di riscaldamento e condizionamento, degli impianti elettrici, telefonici, idrici,
ecc., con esclusione del materiale di consumo minuto utilizzato esclusivamente dall’INAF, fatti salvi accordi locali diversi tra le Parti in merito al materiale di consumo;
- il servizio di vigilanza diurna e notturna; ---------------------------------------
- il servizio di pulizia;
- il servizio mensa;
- il servizio aree verdi;
- la tassa rifiuti solidi urbani;
- la tassa sui gruppi elettrogeni;
- la gestione delle Aule e Sale Riunioni Comuni; -------------------------------
- la gestione del Centro Congressi (ove presente); ------------------------------
- la gestione della Biblioteca di Area. ---------------------------------------------
Per tali strutture, condivise tra il CNR e l’INAF a Milano, Bologna e Roma presso le corrispondenti Aree di Ricerca, l’INAF provvederà in proprio alla manutenzione ordinaria edile degli spazi concessigli in comodato d’uso, mentre le Parti garantiranno , di comune accordo ,la realizzazione di lavori e/o interventi di manutenzione edile straordinaria che si dovessero rendere necessari durante la vigenza del presente contratto di comodato, secondo quanto previsto dal precedente art. 3).
L’INAF, nello svolgimento della manutenzione ordinaria dei locali ceduti in comodato, dovrà garantire il mantenimento dello stato di fatto e di decoro dei beni, consentendo al CNR di poter effettuare sopralluoghi periodici a verifica dell’osservanza di tale impegno, nel rispetto delle modalità e dei termini di cui all’art. 4 del presente contratto.
Per le unità immobiliari autonome utilizzate esclusivamente dall’INAF, (cfr. n. 2 e 3 di cui all’articolo 1), la gestione, l’organizzazione e l’amministrazione
delle medesime, sarà, invece, a totale carico di quest’ultimo, con esonero del CNR da qualsivoglia responsabilità.
L’INAF, comunque, potrà richiedere al CNR di inserire le predette unità immobiliari autonome negli appalti per i servizi, fermo restando che il relativo contratto dovrà prevedere una fatturazione separata che comporterà il rimborso dei costi dovuti dall’INAF al CNR, se non sarà possibile una diversa intestazione della fattura.
Si precisa, infine, che relativamente agli oneri derivanti dalla tassazione locale e nazionale, si applica la normativa vigente in materia. ----------------------------
Articolo 6
(Riparto delle spese)
Per quanto concerne i consumi relativi all’energia elettrica, al riscaldamento, al condizionamento, alla fornitura di acqua ed al telefono, le Parti convengono che ove possibile, negli immobili condivisi, saranno posti in opera, a spese dell’INAF, i relativi contatori per le singole utenze. -------------------------------
Per la gestione delle parti comuni, l’organizzazione, e la gestione amministrativo-contabile effettuata dal CNR, l’INAF corrisponderà a quest’ultimo, quanto previsto dalle convenzioni per il riparto delle spese CNR/INAF redatte per ciascuna Area in due rate semestrali da pagare anticipatamente entro il 31 gennaio e il 30 luglio (ivi compreso l’eventuale conguaglio per l’esercizio precedente), comprendendo in esse anche le spese inerenti alla gestione e necessarie all’espletamento dei propri compiti.
La documentazione inerente il consuntivo di spesa dovrà essere prodotta ed inviata, da ogni singola Area della Ricerca CNR coinvolta di cui all’art. 1 del presente contratto, ad INAF entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello da
conguagliare. A regime la rata da pagare a inizio anno sarà pari al 50% dell’ultimo consuntivo di spesa approvato, mentre quella a metà anno sarà comprensiva del conguaglio calcolato sul consuntivo di spesa dell’esercizio precedente.
Le convenzioni di cui al precedente comma dovranno essere sottoscritte entro
60 (sessanta) giorni dalla firma del presente contratto. Per l’INAF sono autorizzati a sottoscrivere le Convenzioni innanzi specificate i Direttori delle Strutture di Ricerca interessate. Nel caso in cui non vengano stipulate le suddette convenzioni, ciascuna Parte sarà responsabile per le spese relative alla unità immobiliare di propria spettanza e di quanto effettivamente consumato, per le parti condivise e comuni. Copia delle convenzioni in parola dovrà essere inviata alla Sede Centrale del CNR e dell’INAF.
Allo scopo di regolarizzare le rate pregresse e di individuare i valori di riferimento relativi alle annualità ricadenti nel periodo di mancata vigenza del presente contratto di comodato, verranno utilizzati i consuntivi di spesa degli esercizi relativi, predisposti dalle Aree di Ricerca del CNR di afferenza.
L’INAF, pertanto, si impegna a versare quanto dovuto al CNR, sulla base del quadro riassuntivo delle spese,che.sarà definito dalle Parti, di comune accordo, con atto formale successivo, sottoscritto entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente contratto.
Articolo 7
(Durata del comodato)
Il presente contratto ha durata di 1 (uno) anno a decorrere dalla sua data di stipula. Entro e non oltre il predetto termine, le unità immobiliari, di cui all’articolo 1 del presente contratto, dovranno essere cedute all’INAF, in ossequio a quanto previsto dai Decreti Legislativi di riordino dei due Enti citati
in premessa.
Una volta perfezionatosi il passaggio di titolarità all’INAF dei beni immobili di cui trattasi, il presente contratto si risolverà automaticamente e l’INAF subentrerà al CNR negli oneri attivi e passivi sia nei confronti dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che verso il Comune di Bologna per gli immobili citati ai punti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 5 del precedente articolo 1, mentre si provvederà, invece, al trasferimento dei cespiti immobiliari per la sede di Via Bassini a Milano, indicata al punto n. 4 sempre dell’articolo 1. -------------
Articolo 8
(Vicende del comodato)
Qualora si manifesti la necessità di un migliore assetto organizzativo da parte dell’INAF e/o del CNR, gli immobili e/o le porzioni immobiliari oggetto del presente contratto potranno essere scambiati, di comune accordo tra le Parti, con immobili o porzioni di immobili allocati negli stessi edifici o in zone limitrofe, di pari cubatura, allo stesso titolo, con oneri che saranno di volta in volta attribuiti alle Parti.
Articolo 9
(Collegio arbitrale)
Per qualsiasi controversia inerente l’interpretazione, la validità, l’esecuzione e la risoluzione del presente contratto, le Parti dichiarano di rimettere la decisione ad un collegio di arbitri composto di tre membri, dei quali uno nominato da ciascuna delle Parti ed il terzo nominato dai primi due di comune accordo. Gli arbitri decideranno secondo equità e la loro decisione verrà sin da ora riconosciuta valida dalle Parti.
Articolo 10
(Iniziative congiunte)
Per le iniziative da avviare congiuntamente presso le Aree di Ricerca CNR diRoma 2, Milano 1 e Bologna, sarà cura dei Presidenti di Area interfacciarsi con i referenti locali dell’INAF per concordare, previo assenso delle rispettive Sedi Centrali del CNR e dell’INAF, le azioni a carattere gestionale di comune interesse.
Articolo 11
(Spese di contratto)
Tutte le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, dovranno essere equamente suddivise tra i due Enti.--------------------------------------------
Articolo 12
(Regime transitorio)
Ai rapporti giuridici relativi agli immobili oggetto del presente contratto si applicano, in regime transitorio, per il periodo compreso tra il 17 settembre 2016 e la data di stipula del medesimo contratto, le disposizioni contenute nel contratto di comodato precedente.--------------------------------
Articolo 13
(Adempimenti successivi)
Le Parti, perfettamente consapevoli che, alla data di scadenza del presente contratto, la proprietà degli immobili che ne formano oggetto deve essere trasferita dal Consiglio Nazionale delle Ricerche all’Istituto Nazionale di Astrofisica, ai sensidell’articolo 2 del Decreto di riordino dell’INAF (D.Lgs. 4 giugno 2003, n.138), si impegnano sin da ora a stipulare, almeno 90 (novanta) giorni prima del predetto termine di scadenza, il rogito notarile che formalizza il passaggio di proprietà .
Resta inteso, sin d’ora, che tutte le attività amministrative, ivi compresa l’individuazione del notaio,e le relative spese necessarie alla stesura dell’atto notarile per il trasferimento della proprietà dei beni immobili oggetto del presente contratto dal CNR ad INAF, saranno a carico di INAF.----------------
Il CNR resta a disposizone per tutto il supporto tecnico e il reperimento dei documenti in suo possesso.
Articolo 14 -
(Azioni in forma specifica)
In caso di indampimento di una delle Parti, la Parte diligente ha il diritto di esercitare tutte le azioni, anche in forma specifica, al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni immobili oggetto del presente contratto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche allo Istituto Nazionale di Astrofisica, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Il presente contratto, composto di 14 (quattordici) articoli e delle premesse che ne fanno parte integrante e sostanziale, viene redatto in duplice originale su un numero di 17 (diciassette) pagine intere e di 6 (sei) righe della diciottesima pagina.
-Letto, confermato e sottoscritto.
Per il C.N.R. Per l’I.N.A.F.
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X’XXXXX
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente gli articoli 3, 4, 5, 6 e 9. -------------------------------------------
Letto, confermato e sottoscritto.
Per il C.N.R. Per l’I.N.A.F.
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX X’XXXXX