CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA QUALE MEDICO COMPETENTE
CONVENZIONE PER ATTIVITA’ DI CONSULENZA QUALE MEDICO COMPETENTE
ai sensi del D.Lgs 81/2008
Tra
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario (di seguito denominata Azienda) con sede in Xxxxxxx (XX) Xxx Xxxxxxx x. 00, codice fiscale e partita IVA 00988090148, legalmente rappresentata dal Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
e
la Fondazione Casa di Riposo Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx ONLUS (di seguito denominata Fondazione) con sede in Morbegno (SO) cap. 23017, Xxx Xxxxxxxxxx, 00 - xxxxxx xxxxxxx/xxxxxxx XXX 00000000000, legalmente rappresentata dal Presidente Xxx. Xxxxx Xxxxx
premesso che
• con nota prot. n. 7576 del 24/02/2022, la Fondazione in parola ha richiesto la stipula di una apposita convenzione per l’espletamento di prestazioni di consulenza di medico competente da parte dei dirigenti medici di questa Azienda;
• il richiedente svolge attività di assistenza Sociosanitaria residenziale, diurna e domiciliare a persone non autosufficienti, in conformità al proprio atto costitutivo/oggetto sociale;
• in data 02/03/2022 è pervenuto il parere favorevole dal Responsabile UOS Medicina del Lavoro riguardo la stipula della convenzione per l’espletamento di prestazioni di consulenza di medico competente, agli atti della UOC Legale Giuridico e Affari Generali;
• l’art. 15-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., comma 2 punto c) che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede “…la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del S.S.N. o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le predette aziende e strutture”;
• il CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell’attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l’accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;
• dalla stipulazione del CCNL Area Sanità triennio 2016-2018 l’Azienda tratterrà una somma pari al 5% calcolata sui proventi derivanti dalla libera professione ai sensi del Decreto Legge n. 158 del 13/09/2012 successivamente convertito in Legge n. 189 del 08/11/2012;
TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto e finalità
La presente convenzione è motivata come da premesse, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
L'Azienda assicura alla Fondazione, secondo le modalità indicate nei successivi articoli, le prestazioni di consulenza di medico competente per il tramite dei dirigenti medici in servizio presso questa Azienda, tra quelli iscritti all’albo nazionale dei Medici Competenti.
Art. 2 – Natura e divieti
L’attività richiesta verrà espletata secondo le esigenze da concordarsi in funzione delle richieste della Fondazione, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che sia ostacolata in alcun modo l’attività istituzionale svolta nella Unità Operativa di appartenenza.
L’attività in argomento sarà svolta dai dirigenti dell’Azienda al di fuori del normale orario di servizio. L’esecuzione delle predette prestazioni non configura un rapporto di lavoro subordinato e ha carattere occasionale.
In tale ottica il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l’Azienda e la Fondazione, non potendosi in alcun modo configurare alcun rapporto tra quest’ultima e i professionisti interessati.
Pertanto la Fondazione si impegna a non dare pubblicità dei nominativi dei dirigenti medici individuati dall’Azienda per l’espletamento dell’attività, pena la sospensione della convenzione.
Art. 3 - Modalità
L’attività di cui all’art. 2 verrà espletata, di norma, secondo quanto specificato nel documento Allegato A alla convenzione, comprensivo di prestazioni per ognuna delle quali sono indicate le tariffe e sede operativa.
Le modalità di espletamento dell’attività dovranno essere compatibili con l’attività istituzionale dell’Azienda e con l’articolazione dell’orario di lavoro del professionista. Dovranno inoltre essere rispettati il Regolamento aziendale in materia di Libera Professione e le eventuali ulteriori disposizioni interne.
Art. 4 – Compensi
Per l’attività in argomento la Fondazione riconoscerà all’Azienda i compensi indicati nell’Allegato A alla convenzione.
L’Azienda si impegna a presentare alla Fondazione le richieste di liquidazione delle competenze trimestralmente. La Fondazione accrediterà l’importo dovuto all’Azienda, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura utilizzando l’avviso di pagamento
PagoPA allegato alle stesse, pena la sospensione della convenzione.
L’Azienda attribuirà le somme spettanti al proprio dipendente entro il mese successivo all’introito, nella misura stabilita dal regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale.
Art. 5 - Durata
La presente convenzione ha validità sino al 31 dicembre 2022.
Si conviene di regolare a norma del presente accordo anche pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 1 gennaio 2022.
Alla scadenza la convenzione potrà essere soggetta a rinnovo, da richiedersi almeno sessanta giorni prima della scadenza stessa. Il rinnovo necessita di accordo scritto tra le parti.
Nel periodo di validità, le parti potranno comunicare il recesso dalla convenzione, purché a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata e con preavviso di almeno 30 giorni.
La convenzione potrà essere oggetto di revoca o sospensione da parte dell’Azienda in qualsiasi momento per causa di forza maggiore o per ragioni di interesse pubblico (ivi compresa l’incompatibilità tra l’attività oggetto di convenzione e l’attività istituzionale).
L’Azienda si riserva inoltre:
− la revoca per sopravvenienza di disposizioni di legge statale o regionale o di regolamento incompatibili con il presente accordo;
− la sospensione della convenzione negli ulteriori casi previsti dalla stessa agli articoli 2 e 4.
Per tutte le ipotesi soprariportate l’Azienda non corrisponderà alcun corrispettivo / indennizzo / rimborso / risarcimento economico, comunque denominato.
Il presente accordo sarà soggetto a risoluzione immediata ed automatica in caso di violazione delle norme della convenzione.
Art. 6 - Sicurezza
Nell’ambito dello svolgimento dell’attività in oggetto, la Fondazione garantisce l’applicazione di tutte le disposizioni in tema di igiene, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro - ivi comprese le norme relative alla prevenzione e al contrasto degli eventi pandemici - e, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell’Azienda.
Art. 7 - Responsabilità
L’Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall’attività di consulenza specialistica in oggetto svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione.
Nessuna responsabilità sarà attribuita all’Azienda stessa o al medico per l’utilizzo di locali, impianti, attrezzature e strumentazioni di proprietà della Fondazione.
Durante lo svolgimento dell’attività dei dipendenti fuori orario di servizio non è prevista la copertura INAIL.
Art. 8 - Privacy
Le Parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”) nonché alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate. Con riferimento ai dati dei dirigenti medici e sanitari, le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari allo svolgimento delle prestazioni oggetto della Convenzione nel rispetto del GDPR e della normativa nazionale vigente. Stante la coincidenza delle finalità del trattamento, le Parti agiscono in qualità di Contitolari del trattamento ai sensi dell’articolo 26 GDPR e definiscono i propri obblighi e le proprie responsabilità in uno specifico Accordo di Contitolarità sottoscritto tra le parti a completamento ed integrazione della presente Convenzione. L’accordo definisce nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità delle Parti in merito all’osservanza del GDPR. Con riferimento alle ipotesi in cui lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione comporti il trasferimento di dati personali in ambiti extra - UE si precisa che il trasferimento è consentito solo ove la Parte che lo esegue (soggetto esportatore) dimostri che il livello di protezione offerto agli interessati non sia pregiudicato e che sia sussistente una delle condizioni di cui agli artt. 45-49 del Regolamento. A tal riguardo, si intende integralmente richiamato quanto statuito dalla Corte di Giustizia Europea con sentenza del 16 luglio 2020 in merito al trasferimento di dati verso gli Stati Uniti. Si evidenzia che nel novembre 2020 sul tema è intervenuto anche il Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB), il quale ha chiarito che il trasferimento dei dati dal SEE agli Stati Uniti sulla base delle deroghe previste dall’articolo 49 del GDPR è ancora possibile, purché siano soddisfatte le condizioni stabilite dallo stesso articolo.
Art. 9 – Clausola di legalità
Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di aver preso visione sul sito internet del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di Comportamento dell’altra parte, ove esistente, di accettarne il contenuto e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla presente convenzione, comportamenti conformi ai principi in essi contenuti. La violazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di
Comportamento da parte delle parti potrà comportare la risoluzione del rapporto contrattuale in essere.
Art. 10 – Oneri fiscali
La presente convenzione:
• è esente da I.V.A., ai sensi dell’art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
• è esente da bollo ai sensi dell'art. 82 co.5 D Lgs 117/2017;
• è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2°, del
D.P.R. n. 131/1986.
Art. 11 - Controversie
Per quanto non previsto si rinvia alle norme di legge, ai CCNL e ai regolamenti vigenti in materia.
In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.
Letto, confermato e sottoscritto. Sondrio, ………………………
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO XXXXXXXXXX PARAVICINI ONLUS |
Il Direttore Generale | Il Presidente |
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | sig. Xxxxx Xxxxx |
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare espressamente e senza riserva alcuna le clausole riportate agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 11.
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO XXXXXXXXXX PARAVICINI ONLUS |
Il Direttore Generale | Il Presidente |
xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | sig. Xxxxx Xxxxx |
Il testo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n.241/1990, introdotto dall'art.6 del D.L. 179/2012 convertito in Legge n.221/2012.
Allegato A alla Convenzione tra l’ASST Valtellina e Alto Lario e la Fondazione Casa di Riposo Xxxxxxxxxx Paravicini ONLUS | |
PRESTAZIONI | TARIFFE |
visita | € 42,00 |
esami ergoftalmologici | € 25,00 |
costo orario | € 84,00 |
consulenza annua | € 1.600,00 (assunzione di responsabilità, rischio medico legale e quant’altro previsto dal D.Lgs. 81/2008) |
Gli eventuali accertamenti che si renderanno necessari, qualora non contemplati dalla presente convenzione, saranno a totale carico della Fondazione.
Le predette prestazioni saranno eseguite presso la sede sita in Xxx Xxxxxxxxxx x. 0 – 00000 Xxxxxxxx (XX).