CAPITOLATO D’ONERI
CAPITOLATO D’ONERI
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO
FURTO
Enti committenti
Comune di Bagnolo in Piano Cadelbosco di Sopra
Comune di Castelnovo di Sotto Unione Terra di Mezzo
SCHEDA DI POLIZZA
Comune di Bagnolo in Piano
Contraente/Assicurato Comune di Bagnolo in Piano
Xxxxxx Xxxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx xx Xxxxx (XX)
CF – PIVA 00441280351
Ubicazione del rischio Varie nell’ambito del complesso dei fabbricati di proprietà o nella disponibilità del Comune
Descrizione del rischio Nel territorio dell’Ente Contraente esistono complessi di fabbricati adibiti a sedi operative dell'Amministrazione Comunale, dove vengono svolte tutte le attività sia amministrative che organizzative
ed operative relative all'erogazione dei vari servizi di competenza, secondo le funzioni istituzionali o comunque attribuite o demandate o consentite al Comune dall'ordinamento giuridico;
nei fabbricati sopraccitati, nelle sedi operative esterne e in ogni impianto in cui il Contraente esplica la propria attività, sottotetto ai medesimi e/o nell'ambito di aree pertinenti adeguatamente recintate e/o protette, o comunque all'aperto, sia pubbliche che private, ovunque ubicate, sono posti i beni oggetto della presente assicurazione.
Vincoli □ nessuno
Partita | Ente assicurati | Xxxxx | Xxxxx lordo | Premio partita |
1 | Beni mobili | € 50.000,00 | ||
2 | Denaro e valori in mezzi di custodia | € 7.000,00 | ||
3 | Denaro e valori fuori da mezzi di custodia | € 1.500,00 | ||
4 | Portavalori | € 2.000,00 |
Somme assicurate a primo rischio assoluto
rateazione | effetto ore 24.00 | scadenza ore 24.00 | |
annuale | 31.12.2019 | 30.06.2024 |
Durata contrattuale
Art. 5 condizioni generali
Mezzi di chiusura Vedasi nell’ambito delle definizioni
Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato
SCHEDA DI POLIZZA
Comune di Cadelbosco di Sopra
Contraente/Assicurato Comune di Cadelbosco di Sopra
Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (XX)
CF – PIVA 00441540358
Ubicazione del rischio Varie nell’ambito del complesso dei fabbricati di proprietà o nella disponibilità del Comune
Descrizione del rischio Nel territorio dell’Ente Contraente esistono complessi di fabbricati adibiti a sedi operative dell'Amministrazione Comunale, dove vengono svolte tutte le attività sia amministrative che organizzative ed operative relative all'erogazione dei vari servizi di competenza,
secondo le funzioni istituzionali o comunque attribuite o demandate o consentite al Comune dall'ordinamento giuridico;
nei fabbricati sopraccitati, nelle sedi operative esterne e in ogni impianto in cui il Contraente esplica la propria attività, sottotetto ai medesimi e/o nell'ambito di aree pertinenti adeguatamente recintate e/o protette, o comunque all'aperto, sia pubbliche che private, ovunque ubicate, sono posti i beni oggetto della presente assicurazione.
Vincoli □ nessuno
Partita | Ente assicurati | Xxxxx | Xxxxx lordo | Premio partita |
1 | Beni mobili | € 50.000,00 | ||
2 | Denaro e valori in mezzi di custodia | € 7.000,00 | ||
3 | Denaro e valori fuori da mezzi di custodia | € 1.500,00 | ||
4 | Portavalori | € 2.000,00 |
Somme assicurate a primo rischio assoluto
rateazione | effetto ore 24.00 | scadenza ore 24.00 | |
annuale | 31.12.2019 | 30.06.2024 |
Durata contrattuale
Art. 5 condizioni generali
Mezzi di chiusura Vedasi nell’ambito delle definizioni
Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato
SCHEDA DI POLIZZA
Comune di Castelnovo di Sotto
Contraente/Assicurato Comune di Castelnovo di Sotto
Xxxxxx XX Xxxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (XX)
CF – PIVA 00453840357
Ubicazione del rischio Varie nell’ambito del complesso dei fabbricati di proprietà o nella disponibilità del Comune
Descrizione del rischio Nel territorio dell’Ente Contraente esistono complessi di fabbricati adibiti a sedi operative dell'Amministrazione Comunale, dove vengono svolte tutte le attività sia amministrative che organizzative ed operative relative all'erogazione dei vari servizi di competenza, secondo le funzioni istituzionali o comunque attribuite o demandate o consentite al Comune dall'ordinamento giuridico;
nei fabbricati sopraccitati, nelle sedi operative esterne e in ogni impianto in cui il Contraente esplica la propria attività, sottotetto ai medesimi e/o nell'ambito di aree pertinenti adeguatamente recintate e/o protette, o comunque all'aperto, sia pubbliche che private, ovunque ubicate, sono posti i beni oggetto della presente assicurazione.
Vincoli □ nessuno
Partita | Ente assicurati | Xxxxx | Xxxxx lordo | Premio partita |
1 | Beni mobili | € 50.000,00 | ||
2 | Denaro e valori in mezzi di custodia | € 7.000,00 | ||
3 | Denaro e valori fuori da mezzi di custodia | € 1.500,00 | ||
4 | Portavalori | € 2.000,00 |
Somme assicurate a primo rischio assoluto
rateazione | effetto ore 24.00 | scadenza ore 24.00 | |
annuale | 31.12.2019 | 30.06.2024 |
Durata contrattuale
Art. 5 condizioni generali
Mezzi di chiusura Vedasi nell’ambito delle definizioni
Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato
SCHEDA DI POLIZZA
Unione Terra di Mezzo
Contraente/Assicurato Unione Terra di Mezzo
Xxxxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxxxxx xx Xxxxx (XX)
CF – PIVA 02408320352
Ubicazione del rischio Varie nell’ambito del complesso dei fabbricati nella disponibilità dell’Unione ove si esplica l’attività
Descrizione del rischio Nel territorio dei Comuni aderenti all’Unione ubicati in provincia di Reggio Emilia esistono complessi di fabbricati adibiti a sedi operative dell’Unione, dove vengono svolte tutte le attività sia amministrative che organizzative ed operative relative all'erogazione
dei vari servizi di competenza, secondo le funzioni istituzionali o comunque attribuite o demandate o consentite all’Unione dall'ordinamento giuridico;
nei fabbricati sopraccitati, nelle sedi operative esterne e in ogni impianto in cui il Contraente esplica la propria attività, sottotetto ai medesimi e/o nell'ambito di aree pertinenti adeguatamente recintate e/o protette, o comunque all'aperto, sia pubbliche che private, ovunque ubicate, sono posti i beni oggetto della presente assicurazione.
Vincoli □ nessuno
Partita | Ente assicurati | Xxxxx | Xxxxx lordo | Premio partita |
1 | Beni mobili | € 0,00 | ||
2 | Denaro e valori in mezzi di custodia | € 3.000,00 | ||
3 | Denaro e valori fuori da mezzi di custodia | € 1.500,00 | ||
4 | Portavalori | € 2.000,00 |
Somme assicurate a primo rischio assoluto
rateazione | effetto ore 24.00 | scadenza ore 24.00 | |
annuale | 31.12.2019 | 30.06.2024 |
Durata contrattuale
Art. 5 condizioni generali
Mezzi di chiusura Vedasi nell’ambito delle definizioni
Franchigie / scoperti Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato
Franchigie, scoperti e limiti di indennizzo ( a valere per ogni singolo Ente contraente della polizza) | |||||
Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati. | |||||
Evento | Franchigia | Scoperto | Limite indennizzo | ||
% | Min. | Max. | |||
Franchigia frontale | 500,00 | ||||
Insufficienza mezzi di chiusura | 15 | 500,00 | Somma assicurata | ||
Cimeli storici ed oggetti d’arte | 500,00 | 30.000,00 x s/a | |||
Veicoli iscritti al PRA e beni di terzi posti sotto sequestro, fermo o provvedimento equivalente | 10 | 500,00 | 20.000,00 s/a | ||
1. Rapina beni partita 3 | 10 | Somma assicurata | |||
3. Furto con destrezza | 500,00 | 3.000,00 s/a | |||
4. Portavalori | 10 | 300,00 | Somma assicurata | ||
5. Enti presso terzi | 500,00 | 10% partita 1 | |||
6. Spese di recupero | 0,00 | 10% partita 1 | |||
8. Spese peritali | 0,00 | 3.000,00 x s | |||
9. Guasti e atti vandalici | 500,00 | 25% partita 1 | |||
10. Furto in occasione ev. naturali | 10 | 1.500,00 | 30% partita 1 | ||
12. Beni personale dipendente | 300 | 2.000,00 x s | |||
12. Veicoli dipendenti | 20 | 1.500,00 | 15.000,00 x s | ||
13. Danni cagionati da mancanza di registri e documenti | 500,00 | 6.000,00 x s | |||
14.Enti all’aperto | 20 | 1.000,00 | 15.000,00 x s/a | ||
15. Furto fissi ed infissi | 20 | 1.000,00 | 10.000,00 x s/a | ||
S = limite di indennizzo per sinistro A = Limite di indennizzo per anno assicurativo Relativamente alle garanzie previste dal presente contratto, nessun altro limite, sotto limite, scoperto o franchigia oltre a quelli sopra riportati potranno essere applicati ad un sinistro indennizzabile a termini della presente polizza. Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie/scoperti tra quelli previsti dalla polizza, dall’importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia/scoperto più elevata tra quelle applicabili. |
DEFINIZIONI
Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Relative all'assicurazione in generale
Assicurazione: il contratto di assicurazione
Dipendente: qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle
dirette dipendenze dell’Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell’Ente.
Polizza: iI documento che prova l'assicurazione
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Ente: il Contraente della polizza
Società: l'impresa assicuratrice
Xxxxxx: il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto,
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
Specifiche per l'assicurazione Furto
Fabbricati:
Per fabbricati s'intendono tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o riparazione, incluse recinzioni e dipendenze ( quali cortili, viali interni, box e simili ) costruite negli spazi adiacenti di pertinenza dei fabbricati; nonché tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate ed escluso solo quanto compreso nella definizione di Beni mobili "Macchinari", "Attrezzature", "Arredamento”, “Merci e scorte”, “Denaro e valori preziosi", “Oggetti d’arte e/o di particolare pregio”.
Beni mobili:
Tutto quanto pertinente all’attività dell’Ente e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile ai fabbricati, e quanto altro risulti dalle scritture contabili del Contraente /Assicurato. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo Macchinari – Attrezzature – Arredamento - Merci/Scorte;
Macchinari: Per macchinari si intendono macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti - impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A. – automezzi e veicoli (iscritti al PRA) e beni di terzi posti sotto sequestro e/o altro provvedimento di fermo o di privazione del possesso, impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione - attrezzatura e arredamento industriale, dei depositi e delle dipendenze, nonché tutto quanto, fisso e mobile, è necessario per le attività e la gestione degli stabilimenti e delle loro dipendenze, quindi, cicli e motocicli, automezzi, rimorchi, cassoni e contenitori fermi al coperto o all'aperto nell'ambito dei vari "Enti assicurati" compresa la merce giacente a bordo dei medesimi, nonché ogni cosa che non trova precisa assegnazione nelle partite "Fabbricati" e "Merci/Scorte" o la cui assegnazione sia dubbia o controversa ( essendo per principio convenuto che le parti intendono assicurare tutto quanto esiste negli stabilimenti e impianti e nelle aree annesse). Fissi, infissi, ed elementi di finitura di parti di fabbricato saldamente ancorate.
Attrezzature: Mobilio e apparecchiature per l’ufficio e relativi accessori; materiale scientifico e didattico; sussidi e audiovisivi; libri e pubblicazioni in genere; cose di terzi compresi i beni posto sotto sequestro (automezzi, cose in genere),, impianti di prevenzione e di allarme; impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di traino e di trasporto, non iscritti al P.R.A.; impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; elaboratori elettronici, serbatoi metallici e tubazioni; apparecchiature elettroniche in genere, armi da fuoco.
Arredamento: Per arredi e corredi s'intendono il mobilio e l'arredamento, gli scaffali, i banchi, la cancelleria, i registri, gli stampati, le macchine per ufficio e gli indumenti.
Merci/Scorte: Materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, pezzi di ricambio, minuterie, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, sostanze infiammabili, merci speciali, i combustibili, i recipienti, il tutto sia all'aperto che al coperto, anche su mezzi di trasporto, escluse soltanto le sostanze esplodenti e i valori preziosi. l valore delle merci si intende comprensivo delle imposte di fabbricazione e degli eventuali diritti doganali.
Beni mobili:
Tutto quanto pertinente all’attività dell’Ente e comunque tutto quanto non espressamente attribuibile ai fabbricati, e quanto altro risulti dalle scritture contabili del Contraente /Assicurato. Compresi a titolo esemplificativo e non limitativo Macchinari – Attrezzature – Arredamento - Merci/Scorte;
Denaro e valori preziosi:
Denaro, titoli di credito e valori bollati, gioielli, metalli preziosi, oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali o sintetiche se montate in metallo prezioso.
Oggetti d’arte e/o di partico- lare pregio:
Quadri, dipinti, cimeli storici, opere d’arte in genere, mosaici, arazzi, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, collezioni in genere, libri rari, oggetti di antiquariato, statue, tappeti, cose aventi valore artistico.
Quant'altro non trovi una precisa collocazione nelle partite di polizza o la cui collocazione sia dubbia o controversa, e non possa qualificarsi come fabbricato
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto:
La somma massima dovuta dall'Assicuratore, in caso di sinistro, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del C.C..
Mezzi di chiusura: Ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro anti- sfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.
Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l’annullamento del contratto, ne’ la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell’assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell’art. 1898 del Codice Civile e l’eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2 Pagamento del premio - Termini di rispetto
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l’Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o e rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell’assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l’avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell’ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze
n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 3 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 30 giorni dalla comunicazione.
Art. 4 Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.
La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
◻ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l’Assicurazione ad un premio più elevato,
◻ nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.
In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all’eccedenza riscontrata , ma non oltre il 30%.
La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un’istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all’ordinamento vigente in materia di appalti
pubblici. Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l’applicazione dell’incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.
La Società ha inoltre facoltà di recedere dall’Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall’inizio dell’Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:
◻ in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l’Assicurazione,
◻ nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l’ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.
Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.
Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.
In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all’esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all’articolo “Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio”.
Art. 5 Durata del contratto
La presente polizza ha durata di anni 5, con inizio dalle ore 24.00 del 31.12.2019 e scadenza al 30.06.2024 con scadenze annuali poste al 30.06 di ogni anno senza clausola di tacito rinnovo alla scadenza finale. Il Contraente si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario una proroga delle garanzie previste dal contratto per un periodo non superiore ad ulteriori 6 (sei) mesi, notificando in tal senso all’Impresa aggiudicataria almeno 10 giorni prima del termine del contratto, al fine di permettere l’espletamento di nuova gara. Per tale periodo di proroga all’Impresa spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale. Il Contraente ha facoltà di recedere dall’assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 3 (tre) mesi. La Società si impegna a concedere la proroga tecnica anche nei casi previsi al precedente art. 4 “Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto”.
Art. 6 Deroga foro competente e sede arbitrale
Si conviene fra le parti che Foro competente e Sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle di residenza della Contraente.
Art. 7 Esonero denuncia altre assicurazioni
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare altre eventuali assicurazioni in corso o che venissero stipulate dopo l'entrata in vigore del presente contratto.
Art. 8 Proroga termini denuncia sinistri
Il termine per la denuncia dei sinistri s'intende elevato a 15 giorni a decorrere dal giorno in cui l’ufficio competente dell’Ente alla gestione dei contratti assicurativi ne sia venuto a conoscenza.
Art. 9 Conservazione tracce e residui del sinistro
Si conviene tra le parti che:
❑ l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Società assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività produttiva;
❑ l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro medesimo.
Art. 10 Denuncia circostanziata dei sinistri
Si conviene che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione di un elenco particolareggiato degli enti asportati o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.
Art. 11 Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’evento dannoso, intendendosi per terzi anche le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, a condizione che l'Assicurato o le Autorità competenti non abbiano loro stessi esercitato l'azione di rivalsa contro il responsabile medesimo.
La Società eserciterà il diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso il personale in rapporto di dipendenza o di servizio con il Contraente e gli Amministratori dello stesso in caso di fatti o atti commessi con dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.
Art. 12 Sinistri precedenti
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza non può essere invocato dalla Società come motivo di non indennizzabilità di un eventuale sinistro salvo il caso di manifesta mala fede.
Art. 13 Coassicurazione e delega
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia ripartito per quote tra le Società indicate in polizza, in deroga al disposto dell’articolo 1911 del Codice Civile, tutte le Società sottoscrittrici del riparto di assicurazione sono responsabili in solido nei confronti del Contraente. Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, debbono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse dopo la firma dell'atto relativo anche da parte della sola Delegataria.
Art. 14 Informazione sinistri
La Società si impegna a fornire dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta pervenuta dalla Contraente ed entro 10 giorni dal ricevimento della stessa. In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni.
Art. 15 Interpretazione della polizza
Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza; pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione, prestampate.
Art. 16 Clausola broker
All’ATI Inser Spa, Sede Legale e Direzione in Trento Viale Xxxxxxx Xxxxxxxx, 36, Ufficio di PARMA e ASSITECA BSA Srl con sede legale in Xxxxxx (XX), Xxx X. Xxxxxxxx x. 000/X, è affidata dal Contraente la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del Xx.xx 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/le Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, nella seguente misura percentuale; Comune di Bagnolo in Piano 12%- Comune di Cadelbosco di Sopra 10% - Comune di Castelnovo di Sotto 12% - Unione 10%.
Art. 17 Tracciabilità dei movimenti finanziari
La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui art. 3 della L. 136/2010 e smi. La Società si impegna quindi a trasmettere tempestivamente all’Ente i contratti sottoscritti con i subcontraenti / coassicuratori a qualsiasi titolo interessati ai servizi nei quali dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e smi. La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I pagamento saranno disposti sul conto corrente intestato alla Società tramite l’emissione di mandato di pagamento a favore dell’Appaltatore. I soggetti autorizzati dall’Appaltatore al ricevimento, riscossione e quietanza delle somme ricevute in conto o a saldo saranno indicati in fase di stipula del contratto. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi art. 3 comma 9 Bis della legge 136/2020, causa di risoluzione del contratto. La Società deve, e si impegna, a riportare negli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell’ottenimento del pagamento. In caso di successive variazioni del conto corrente dedicato e/o delle persone fisiche delegate ad operare sul suddetto conto, gli estremi del nuovo conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è avvenuta. La Società si impegna altresì ad indicare nei documenti fiscali il codice identificativo gara (CIG).
Art. 18 Clausola CONSIP
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.
Art. 19 Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 20 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.
Art. 21 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE FURTO
Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal furto delle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:
a) violandone le difese esterne mediante
1) rottura, scasso;
2) uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a) 1).
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.
Art. 2 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
❑ da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
❑ da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere;
❑ da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
❑ da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono per più di quarantacinque giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazioni, incustoditi. Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro.
Art. 3 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente o dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termine di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 4 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) darne avviso alla Società entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia
all'Autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, l'agenzia ed il numero della polizza;
b) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì:
e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;
f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.
Art. 5 Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara essere state rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 6 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 7 Mandato dei periti
I Periti devono:
a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 4;
d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle cose assicurate;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese;
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 8 Determinazione dell'ammontare del danno
L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate - col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro - senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.
Art. 9 Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Art. 10 Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per le cose assicurate nella forma a Primo Rischio relativo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società, dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originali; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6.
Art. 11 Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 12 Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative a reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'art. 2, lettere c) e d).
Se l'Assicurato è un'Impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento può richiedere:
❑ l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
❑ il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura.
Art. 13 Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto od in parte, l'assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di in indennizzo per le cose medesime.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere.
In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.
L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto delle Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
1) Rapina
2) Estorsione
3) Furto con destrezza
4) Garanzia portavalori
5) Enti presso terzi
6) Spese di recupero
7) Xxxxxx di credito - Procedure di ammortamento
8) Spese peritali
9) Guasti e atti vandalici
10) Furto in occasione di incendio, eventi naturali e/o socio-politici
11) Furto da parte dei dipendenti fuori dall'orario di lavoro
12) Indumenti e mezzi di locomozione del personale nell'ambito dello stabilimento
13) Danni cagionati dalla mancanza di registri e documenti
14) Enti all’aperto
15) Furto di fissi ed infissi
1) Rapina
Le garanzie sono estese alla rapina, sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia, avvenuta nei locali indicati nel contratto, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
2) Estorsione
L'assicurazione è estesa al caso in cui l'Assicurato o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare le cose assicurate mediante violenza o minaccia diretta alla loro persona od a quella di altri. Tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste in essere nell’ambito dei locali in cui il Contraente esplica la propria attività.
3) Furto con destrezza
L'assicurazione è estesa anche al furto commesso con destrezza nell'interno dei locali, durante le ore di apertura degli stessi. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza .
4) Garanzia portavalori
Limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in scheda di polizza l'assicurazione è prestata anche contro:
❑ il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
❑ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
❑ il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
❑ la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia);
❑ commessi sulla persona del contraente, dei suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori, ai Clienti o viceversa.
La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
5) Enti presso terzi
La Società prende atto che gli enti garantiti alla partita n. 1, s'intendono assicurati, per un valore non superiore al 10%, anche:
❑ presso terzi in ubicazione diversa da quella dichiarata;
❑ su automezzi in sosta, nell'ambito aziendale e/o zone limitrofe, in attesa e/o durante le operazioni di carico e scarico;
❑ presso mostre e fiere nell'ambito del territorio della Comunità Europea.
La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
6) Spese di recupero
La garanzia viene estesa alle spese di recupero per ricovero, custodia o rientro della merce ritrovata.
7) Xxxxxx di credito - Procedure di ammortamento
La Società in caso di furto di titoli di credito rimborserà anche le spese resesi necessarie per l'espletamento delle necessarie procedure di ammortamento, fermo restando il limite di indennizzo previsto per la specifica partita.
8) Spese peritali
La Società si obbliga ad indennizzare fino alla concorrenza della somma prevista in polizza, le spese sostenute dall'Assicurato, per la nomina del perito di parte e del terzo perito in base alle Norme che regolano l'Assicurazione.
9) Guasti e atti vandalici
La garanzia si intende estesa ai guasti e agli atti vandalici cagionati dai ladri, agli enti assicurati nonché ai locali, loro pertinenze, compresi fissi, infissi ed impianti, in cui gli stessi enti si trovino, in occasione di furto o rapina consumati o tentati. Si precisa che la garanzia si intende altresì operante per tutti i fabbricati concessi in uso a terzi dal Contraente, che abbiano a subire un danno materiale e diretto in occasione di furto o rapina consumati o tentati ancorché il Contraente in essi non svolga in modo diretto alcuna attività propria, e anche nel caso in cui non vengano asportati beni oggetto di assicurazione e/o per i quali il Contraente abbia interesse all’assicurazione. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
10) Furto in occasione di incendio, eventi naturali e/o socio-politici
La copertura assicurativa è operante anche in caso di furto e/o rapina avvenuti a seguito di eventi naturali, quali terremoti, inondazioni, allagamenti e altri sconvolgimenti della natura, incendio, esplosioni e scoppi, eventi socio-politici, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, tumulti popolari, ad esclusione di atti di guerra, di invasione, occupazione militare, salvo che l'assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
11) Furto da parte dei dipendenti fuori dall'orario di lavoro
La garanzia si estende anche nei casi in cui l'autore del furto sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia un incaricato della custodia delle chiavi dei locali, ne di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna ai locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.
12) Indumenti, beni e mezzi di locomozione del personale nell'ambito delle sedi comunali
Nella garanzia prestata con la partita n. 1 si intendono compresi i mezzi di locomozione, beni e indumenti del personale dipendente dell'Assicurato che si trovino nell'ambito delle sedi operative e relative pertinenze del Contraente, semprechè gli stessi non siano già garantiti con la polizza assicurativa dai rispettivi proprietari. Per i mezzi di locomozione iscritti al PRA la garanzia è operante a condizione che gli stessi siano posti in parcheggi custoditi e/o ricoverati all’interno di rimesse e/o cossimili installazioni dotate di idonei mezzi di chiusura. Si precisa che relativamente agli effetti personali dei dipendenti (beni ed indumenti), debbono intendersi esclusi valori e preziosi. La garanzia
è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
13) Danni cagionati dalla mancanza di registri e documenti
A parziale deroga delle “Norme che regolano l’assicurazione”, la Società risponde dei danni causati dalla mancanza temporanea o definitiva di registri, dati e archivi anche meccanografici compresi quelli memorizzati su supporti magnetici e/o elettronici sottratti o danneggiati. Sono altresì comprese le spese necessarie per la ricostruzione degli stessi nonché gli indennizzi eventualmente dovuti per legge a terzi. La somma assicurata per questa garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e non è soggetta ad applicazione di scoperti.
14) Enti all’aperto
Si intendono assicurati, nell’ambito dei fabbricati, delle sedi operative ed di ogni altro impianto in cui il Contraente esplica la propria attività, gli enti garantiti anche se posti all’aperto. Detta estensione di garanzia vale solo ed esclusivamente per quei beni che per loro natura o destinazione si trovino all’aperto e siano saldamente ancorati al suolo e/o a fabbricati loro parti o installazioni immobili per loro natura. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
15) Furto di fissi ed infissi
A parziale deroga delle “Norme che regolano l’assicurazione” e delle “Definizioni”, la Società risponde dei danni causati dal furto di fissi ed infissi ed elementi di completamento o servizio di fabbricati ancorché posti all’aperto purchè saldamente ancorati al fabbricato. La garanzia è prestata con l’applicazione delle franchigie/scoperti ed i limiti di indennizzo indicati nella scheda di polizza.
CONDIZIONI PARTICOLARI
1) Assicurazione a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)
2) Valore a nuovo
3) Accettazione caratteristiche del rischio
4) Aggravamento del rischio
5) Reintegro automatico in caso di sinistro
6) Valore di recupero
7) Xxxx e/o colpa grave
8) Operazioni peritali
9) Pagamento indennizzi
10) Termine per pagamento sinistri
11) Locali goduti promiscuamente dall'assicurato e da Terzi
12) Cose di proprietà di terzi (assicurazione per conto)
13) Insufficienza dei mezzi di chiusura
14) Controversia sulla liquidazione dei danni
15) Pagamento del sinistro senza certificato di chiusa indagine preliminare
16) Franchigia frontale
1) Assicurazione a Primo Rischio Assoluto (P.R.A.)
L'assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui alle Norme che regolano l'Assicurazione.
2) Valore a nuovo
Premesso che per "valore a nuovo" si intende il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per qualità, rendimento e funzionalità anche estetica, resta convenuto che l'assicurazione degli enti descritti nelle definizioni di "Macchinario - Attrezzatura e arredamento", è stipulata in base al suddetto valore a nuovo e pertanto in caso di sinistro l'ammontare del danno verrà determinato senza l'applicazione del deprezzamento stabilito in relazione allo stato d'uso. Resta peraltro convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente assicurato, importo superiore al doppio del relativo valore commerciale, allo stato d'uso in cui tale ente si trovava al momento del sinistro.
3) Accettazione caratteristiche del rischio
La Società dichiara di aver preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione dello stesso, come risulta specificato dalla descrizione della presente polizza, a meno che qualcuna sia stata dolosamente taciuta.
4) Aggravamento del rischio
L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società circostanze aggravanti il rischio, quando le stesse si verifichino per fatti altrui ed al di fuori del rischio assicurato.
5) Reintegro automatico in caso di sinistro
Di comune accordo fra le parti si conviene che, in caso di sinistro e in deroga alle Norme che regolano l'Assicurazione, il capitale assicurato alle partite tutte, si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, reintegrato di un importo uguale a quello del danno risarcibile a termini di polizza, fermo l'obbligo per l'Assicurato di versare il corrispondente rateo di premio entro 30 giorni dalla data della relativa appendice.
6) Valore di recupero
A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società precisa che l'eventuale valore di recupero delle cose rubate spetterà all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasta scoperta di assicurazione.
7) Xxxx e colpa grave
A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato o agevolato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e/o loro rappresentanti legali, nonché con dolo e/o colpa grave di:
❑ dipendenti, collaboratori e prestatori d'opera in genere ;
❑ persone che occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
❑ sorveglianti, custodi, coabitanti e/o comunque incaricati della sorveglianza delle cose o dei locali che le contengono;
❑ persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere.
Pertanto la Società non potrà opporre al pagamento dell'indennizzo motivo alcuno derivante o connesso alle circostanze succitate.
8) Operazioni peritali
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili nei reparti danneggiati.
9) Pagamento indennizzi
A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la Società si impegna a liquidare le indennità dovute a seguito di sinistro, anche in pendenza di istruttoria penale, con la sola esclusione del caso di dolo del legale rappresentante del Contraente.
10) Termine per pagamento sinistri
La Società si obbliga a pagare l'importo dovuto entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'Assicurato di idonea documentazione o altra prova attestante il possesso delle cose oggetto del sinistro ed il valore loro attribuito.
11) Locali goduti promiscuamente dall'assicurato e da Terzi
Qualora i locali contenenti cose assicurate siano goduti anche da Xxxxx, resta convenuto che si intendono parificati all'Assicurato od ai suoi dipendenti i Terzi suddetti ed i loro dipendenti.
12) Cose di proprietà di terzi (assicurazione per conto)
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
13) Insufficienza dei mezzi di chiusura
La garanzia furto è prestata indipendentemente dalle misure di sicurezza e/o dai mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate. Se al momento del sinistro, i mezzi di chiusura fossero inferiori a quanto previsto in polizza, il danno sarà risarcito sotto detrazione dello scoperto indicato in scheda di polizza. Lo scoperto non verrà applicato se le difformità accertate sono relative a mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli forzati per introdursi nei locali contenenti le cose assicurate.
14) Controversia sulla liquidazione dei danni
Mancando l’accordo sulla liquidazione dei danni la controversia è deferita a due periti, nominati dalle parti, uno per ciascuna; tali Periti, persistendo disaccordo, ne nominano un terzo, le decisioni sono assunte a maggioranza.
Se una parte non provvede o se manca l’accordo alla nomina del terzo perito, la scelta è fatta su istanza, della parte più diligente, dal Presidente del tribunale competente sul luogo ove ha residenza il Contraente del contratto.
15) Pagamento del sinistro senza certificato di chiusa indagine preliminare
La Società si impegna a pagare il sinistro anche in assenza di certificato di chiusa indagine preliminare. L’Assicurato, dal canto suo si impegna a presentare tale documento non appena possibile ed a rimborsare l’indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del pagamento, qualora dagli atti dell’indagine preliminare o dall’eventuale successivo giudizio il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
16) Franchigia frontale
Xxxxx le diverse franchigie espressamente previste, si conviene che per ogni sinistro verrà applicata una franchigia fissa nella misura indicata in scheda di polizza.