BANDO DI GARA INTEGRALE PROCEDURA APERTA
Trento, 6 settembre 2017 Prot. n. /2017
xxx xxx Xxxxxxxx, 000 X 00000 Xxxxxx
tel. 0000 000000 – 0000 000000 I fax 0000 000000
xxxxxxx.xxxxxx.xx@xxxx.xxxxxxxxx.xx
Orario di apertura al pubblico: lun. - ven. 8.30-12
BANDO DI GARA INTEGRALE PROCEDURA APERTA
Si rende noto che per l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali (pp.ed. 1284/1, 1284/4 p.f. 2586 X.X. Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00 Xxxxxx) - opera n. 461517 - è indetta
procedura aperta
ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.).
Indizione gara:
• determinazione dirigenziale del Servizio Attività Edilizia n. 51/59 di data 29 agosto 2017 (allegato n. 1);
• deliberazione della Giunta comunale n. 140 di data 21 agosto 2017 (allegato n. 2). Approvazione, finanziamento e variazione progetto esecutivo:
• deliberazione 22.12.2014 n. 266 della Giunta Comunale;
• variante progettuale n. 1 datata ottobre 2015 approvata in data 26.10.2015 dal Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica;
• variante progettuale n. 2 di data giugno 2017 approvata in data 13 giugno 2017 dal Dirigente del Servizio Attività Edilizia;
• determinazione dirigenziale del Servizio Attività Edilizia n. 51/59 di data 29 agosto 2017.
CIG n. 7188842416 CUP D67B13000370004
L'offerta economicamente più vantaggiosa è determinata in relazione alla valutazione degli elementi specificati nel prosieguo condotta in conformità alle norme contenute nel presente bando di gara.
Procedura soggetta ad AVCPass.
Ai sensi dell’art. 81 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - A.V.C.P. n. 111 di data 20 dicembre 2012, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di idoneità tecnica della presente procedura, è effettuata mediante l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile da X.X.XX. Pertanto gli operatori economici sono tenuti ad effettuare la procedura di registrazione al sistema accedendo all’apposito link del Portale X.X.XX. (Servizi ad accesso riservato - AVCPass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché ad acquisire il PassOE di cui all’art. 2, comma 3.2 della succitata delibera, che deve essere stampato e presentato in gara come specificato nel seguito.
A partecipare alla seduta di gara pubblica fissata per il giorno 21 NOVEMBRE 2017 ad ore 8.30 presso la Sala riunioni al VI piano degli uffici comunali di via del Brennero, 312 (Top Center), sono ammessi tutti gli offerenti. A interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l’offerente, ossia i legali rappresentanti o procuratori dell’offerente.
Sede legale:
xxx Xxxxxxxxx, 00 X 00000 Xxxxxx I C.F e P. IVA: 00355870221 xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx
CODICE AUSA 0000164583
N.B.
Responsabile del procedimento di gara: xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx dell’Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti (tel. 0000000000).
Sostituto per il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx (Capo Ufficio Appalti) o arch. Xxxxx Xxxxxxx (Dirigente dell'Area Tecnica e del Territorio).
Le richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara devono pervenire per iscritto a mezzo PEC al seguente indirizzo: xxxxxxx.xxxxxx.xx@xxxx.xxxxxxxxx.xx al responsabile del procedimento che fornisce a coloro che facciano domanda le informazioni relative alla gara tramite inoltro al richiedente di specifica nota a mezzo PEC, consentendo la visione delle informazioni date a tutti gli altri concorrenti mediante la pubblicazione delle stesse sul sito internet del Comune di Trento (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx).
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate su internet si intendono note a tutti i concorrenti, fatta salva la possibilità per gli stessi di chiederne l’invio di copia a mezzo PEC con specifica richiesta scritta indirizzata al medesimo indirizzo sopra indicato e con le stesse modalità.
Tali richieste devono pervenire non oltre il giorno 27 OTTOBRE 2017 e sono comunicate almeno 6 giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto e non evase, per iscritto, dai soggetti sopra richiamati, unici autorizzati a riscontrare le istanze dei candidati.
PARAGRAFO I - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto i lavori relativi alla realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali (pp.ed. 1284/1, 1284/4 p.f. 2586 X.X. Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00 Xxxxxx).
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi in via puramente indicativa come di seguito:
• Edifici civili e industriali;
• Impianti idrico sanitario;
• Impianti meccanici trasportatori;
• Finiture di opere generali, materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
• Finiture di opere generali di natura edile e tecnica;
• Componenti strutturali in acciaio;
• Componenti per facciate continue;
• Opere strutturali speciali;
• Impianti termici e di condizionamento;
• Impianti interni elettrici e televisivi.
Importo complessivo di appalto: euro 10.842.462,90 di cui euro 405.428,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Classificazione dei lavori:
descrizione | categoria | importo |
CATEGORIA PREVALENTE
Edifici civili e industriali | OG1 | euro 2.563,418,81 |
di cui per oneri di sicurezza | euro 271.198,97 |
ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi di cui per oneri di sicurezza | OS6 | euro 2.099.807,94 euro 35.077,26 |
Finiture di opere generali di natura edile e tecnica di cui per oneri della sicurezza | OS7 | euro 1.300.320,96 euro 19.133,05 |
ULTERIORI PARTI DELL'OPERA RIENTRANTI IN CATEGORIE DIVERSE DALLA PREVALENTE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA
Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie di cui per oneri di sicurezza | OS3 | euro 270.403,02 euro 8.566,53 |
Impianti elettromeccanici trasportatori di cui per oneri della sicurezza | OS4 | euro 150.122,40 euro 3.989,60 |
Componenti strutturali in acciaio di cui per oneri della sicurezza | OS18-A | euro 724.572,21 euro 22.321,89 |
Componenti per facciate continue di cui per oneri della sicurezza | OS18-B | euro 903.962,04 euro 12.755,37 |
Opere strutturali speciali di cui per oneri della sicurezza | OS21 | euro 358.996,18 euro 6.874,60 |
Impianti termici e di condizionamento di cui per oneri della sicurezza | OS28 | euro 1.412.327,53 euro 15.944,21 |
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi di cui per oneri di sicurezza | OS30 | euro 1.058.531,81 euro 9.566,53 |
A norma dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. si precisa che il costo complessivo della manodopera ammonta presuntivamente ad euro 3.461.584,78 con un'incidenza media del 33,17%.
La sopraesposta indicazione della categoria prevalente e del relativo importo e delle ulteriori parti del lavoro comprese in categorie diverse dalla prevalente con i relativi importi valgono anche ai fini del subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (e dell'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2, e dell’art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m., degli artt. 138 e ss. del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-
84/Leg. e s.m.).
Si precisa che - a norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 - il subappalto è consentito per un importo complessivo non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto dato dalla somma dell’offerta relativa ai lavori e degli oneri di sicurezza fissati dall’Amministrazione e sopra evidenziati.
I lavori rientranti nelle categorie diverse da quella prevalente (OS6, XX0, XX0, XX0, OS18- A, OS18-B, OS21, OS28 e OS30) sono a scelta del concorrente subappaltabili o scorporabili per l’intero loro importo come risultante dall’offerta maggiorata degli oneri di sicurezza così come sopra evidenziati, fermo restando il limite del subappalto sopra descritto che si determina nel 30% dell'importo complessivo del contratto.
N.B.
Costituisce comunque limite massimo di subappalto il 30% dell'importo complessivo di contratto nonostante all'interno dell'appalto stesso siano previste categorie scorporate a qualificazione obbligatoria: pertanto, nel caso in cui l'Impresa non possegga la qualificazione SOA relativamente alle categorie a qualificazione obbligatoria sopra indicate e non possa ricorrere al subappalto per l'intero importo delle predette categorie in quanto eccedente il 30% dell'importo complessivo di contratto DEVE presentare offerta in Associazione temporanea con Impresa in possesso della relativa qualificazione. In caso contrario l'Impresa è esclusa dalla gara in quanto priva dei necessari requisiti di idoneità tecnica per eseguire i lavori compresi nell'appalto ivi compresi quelli appartenenti alle categorie scorporate a qualificazione obbligatoria.
Fermo restando il limite del subappalto sopra descritto che si determina nel 30% dell'importo complessivo del contratto e che deriva dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il subappalto è, inoltre, assoggettato a tutte le ulteriori condizioni previste dal medesimo art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dall'art. 26 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 e
s.m. e dall’art. 42 della L.P. n. 26/1993 e s.m., dagli artt. 138 e ss. del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. così come specificato nel prosieguo.
L’opera non è suddivisa in lotti funzionali.
Il contratto di appalto sarà stipulato a corpo.
Documentazione disponibile per i concorrenti e forma delle comunicazioni
Si precisa che gli elaborati di progetto, il computo metrico estimativo e il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. (come da elenco elaborati allegato n.
3) sono resi disponibili sul profilo committente “xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx” all'interno dell'Area Riservata agli operatori economici interessati alla presente gara, per l'accesso alla quale si rimanda alle credenziali fornite nell'allegato n. 4 al presente bando.
Si precisa che presso il Servizio Attività Edilizia (via del Brennero, 312 – Top Center) sono depositati e in visione gli elaborati di progetto sopra descritti: in caso di contestazioni o discordanze fanno fede esclusivamente gli elaborati progettuali originali disponibili presso il predetto Servizio della Stazione appaltante.
Si rappresenta fin d'ora che il sopracitato computo metrico estimativo – pur essendo parte integrante del contratto - ha valore puramente indicativo e non può essere assunto a fonte di future pretese da parte delle imprese offerenti nei confronti dell'Amministrazione appaltante.
La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole previste dal presente bando.
PARAGRAFO II – TERMINI DI ESECUZIONE
A norma dell'art. 9.1 del Capitolato speciale d'appalto, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in 1.095 giorni naturali successivi e continui a decorrere dalla data del verbale di consegna o quello inferiore risultante dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.
PARAGRAFO III - MODALITA' DI PAGAMENTO E FINANZIAMENTO
L'opera è finanziata mediante contributo ex L.P. 36/93 Budget 2011-2015.
I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate all’articolo 11 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo è di quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori secondo quanto stabilito nell'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto e il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato è pari a trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
Il certificato di collaudo di cui all'art. 12.2 del Capitolato speciale d'appalto è redatto entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori accertata dal prescritto certificato del Direttore Xxxxxx.
Il termine di pagamento della rata a saldo è pari a trenta giorni dall'approvazione del certificato di collaudo.
PARAGRAFO IV - SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti elencati all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
Ai fini dell'ammissione alla gara delle reti di Impresa di cui all'art. 45 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione si attiene a quanto stabilito dall'X.X.XX. (già A.V.C.P.) nella sua deliberazione n. 3 del 23 aprile 2013 (rinvenibile sul sito dell'X.X.XX. stessa).
I raggruppamenti temporanei ed i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall’art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. In tal caso, l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici: la predetta dichiarazione è inserita nella documentazione di cui al n. 1 del capitolo 2 del paragrafo VI del presente bando.
A norma dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. deve essere specificate le parti di lavoro assunte da ciascuna Impresa aderente ed indicate le relative quote di partecipazione al raggruppamento/consorzio che devono essere adeguate ai requisiti di qualificazione posseduti: la predetta dichiarazione è inserita nella documentazione di cui al
n. 1 del capitolo 2 del paragrafo VI del presente bando.
In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei sono tenuti a costituirsi nelle forme
previste dall’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s...
A norma dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. I consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b) e
c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono tenuti ad indicare secondo quanto sarà meglio dettagliato nel prosieguo per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Le Imprese e le Società cooperative così individuate non potranno partecipare alla gara né singolarmente, né in associazione temporanea (in qualità di mandatarie o mandanti), né potranno essere indicate da altri Consorzi partecipanti alla gara, né trovarsi in situazione di controllo o in una qualsiasi relazione con altre partecipanti (se la situazione di controllo o la relazione comporta che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, a norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), pena l’esclusione dalla gara di tutti i soggetti che risultino partecipare in violazione del divieto in parola. A norma dell’art. 45 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata osservanza di tale divieto comporta la segnalazione del fatto all’Autorità Giudiziaria per l’applicazione dell’art. 353 del Codice penale.
A norma dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è vietata la partecipazione di imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o che si trovano rispetto ad altro partecipante alla procedura, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa, in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA E MOTIVI DI ESCLUSIONE
A norma del combinato disposto dell’art. 216 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. sono ammesse a partecipare alla gara le Imprese singole in possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 (così come descritta nell'allegato A al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) per classifica non inferiore alla VI (sesta) (così come descritta nell'art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) di cui al citato D.P.R. n. 207/2010 e s.m. comprensiva dell’attestazione del possesso da parte dell’Impresa della certificazione del sistema di qualità ossia del documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Si precisa che, a norma dell’art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., sono ammesse alla gara, oltre alle Imprese singole in possesso del requisito relativo alla categoria prevalente come sopra descritto, anche le Imprese singole in possesso del requisito medesimo relativo alla categoria prevalente e alle ulteriori categorie diverse dalla prevalente per i singoli importi.
A norma dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono altresì ammesse a partecipare alla gara le Associazioni temporanee di imprese che prima della presentazione dell’offerta abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza (oppure si impegnino a conferirlo prima della sottoscrizione del contratto) ad una di esse, qualificata capogruppo, in possesso dei requisiti sopra descritti con le seguenti ed ulteriori precisazioni:
1. le associazioni temporanee di tipo “orizzontale” costituite fra imprese in possesso della qualificazione nella categoria prevalente rilasciata da un organismo di
attestazione (SOA).
Si precisa che, a norma dell’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. l’impresa capogruppo deve possedere il requisito in parola nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori. La restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori a base di gara. In ogni caso la somma delle classifiche deve essere almeno pari all’importo a base d’appalto. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara;
2. le associazioni temporanee di tipo “verticale” costituite fra imprese in possesso della qualificazione rilasciata da un organismo di attestazione (SOA) suddivisa come di seguito: l’impresa capogruppo deve possedere la qualificazione nella categoria prevalente OG1 per classifica adeguata all’importo dei lavori rientranti nella categoria prevalente medesima, mentre le Imprese mandanti devono possedere la qualificazione nelle categorie scorporate (OS6, XX0, XX0, XX0, OS18-A, OS18-B, OS21, OS28 e OS30) per classifica adeguata all’importo dei lavori rientranti nelle medesime categorie. Si precisa che la qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30 può essere sostituita con la qualificazione nella categoria OG11, ferma la classifica adeguata all'importo dei lavori. A norma dell’art.
92 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. i requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da Imprese mandanti, sono posseduti dall’Impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. A norma dell’art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori compresi nella categoria prevalente o nelle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in associazione secondo quanto indicato al punto 1) del presente paragrafo.
Si ricorda, a norma dell’art. 61, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.:
• la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alla gara e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica, incrementata di un quinto;
• nel caso di imprese raggruppate l'incremento di un quinto della classifica di qualificazione posseduta da ciascuna impresa riunita si applica a condizione che l'impresa stessa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara;
• in caso di associazione temporanea di imprese di tipo orizzontale il beneficio dell’aumento del quinto non è invocabile dall’impresa capogruppo per la dimostrazione del requisito minimo di cui all’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. (40% dell’importo dei lavori).
Sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese c.d. “minori” di cui all’art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.: le Imprese singole e i raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., possono associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente bando, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.
Sono, infine, ammessi a presentare offerta i Consorzi di cooperative nonché i Consorzi di imprese di cui all’art. 2602 e ss. del Codice Civile e gli altri soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. alle condizioni ivi fissate.
I motivi di esclusione sono definiti nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. che prevede:
1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente xxxxx non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento
o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; (si vedano le Linee guida n. 6 dei ANAC)
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a
18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice”>>.
Si ricorda, inoltre, che a norma dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m. i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. In applicazione della disposizione normativa sopra citata sono escluse dalla gara le Imprese che nei tre anni precedenti la data del presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs.
n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, laddove le Imprese stesse siano state destinatarie dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
A norma dell’art. 45 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono ammesse alla gara le
imprese straniere aventi sede in uno Stato della UE costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
PARAGRAFO V
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA SOPRALLUOGO
Il presente bando (comprensivo di tutti i suoi allegati) è pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx) in versione integrale e può essere richiesto al Comune di Trento - Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti, via del Brennero n. 312, Top Center (mediante PEC al seguente indirizzo: xxxxxxx.xxxxxx.xx@xxxx.xxxxxxxxx.xx). Si precisa sin d’ora che l’inoltro della documentazione sopraindicata (in formato cartaceo con l'eccezione degli elaborati progettuali che saranno inoltrati su supporto informatico) avverrà entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e tramite consegna diretta ad un incaricato del richiedente che si presenti nella sede dell’Area Tecnica e del Territorio - Ufficio Appalti o plico raccomandato. L’Amministrazione non assume responsabilità per ritardi nella consegna del plico da parte del servizio postale.
Si precisa che non sono disponibili file in formato diverso da quello pubblicato sul sito sopra indicato.
Per partecipare alla gara le Imprese interessate devono far pervenire secondo le modalità illustrate nel prosieguo e indirizzando specificatamente a:
COMUNE DI TRENTO
Ufficio Protocollo XXX XXXXXXX X. 000 00000 XXXXXX
ENTRO LE ORE 12.00 DEL GIORNO 16 NOVEMBRE 2017 A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA
un plico chiuso sui lembi di chiusura con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l’integrità), contenente la documentazione di cui al paragrafo VI del presente bando di gara integrale.
Il termine sopra indicato è stabilito a norma dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e il suo mancato rispetto comporta l’esclusione dalla gara a norma del citato art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura: "Offerta relativa alla gara per l'appalto dei lavori relativi alla realizzazione della nuova sede degli uffici tecnici comunali (pp.ed. 1284/1, 1284/4 p.f. 2586 X.X. Xxxxxx xxx xxx Xxxxxxxx Xxxxx 00 Xxxxxx) – opera n. 461517 con scadenza alle ore 12.00 del giorno 16 novembre 2017".
Secondo il disposto della Determinazione dell'AVCP n. 4 di data 10 ottobre 2012 costituisce
causa di esclusione dalla gara:
1) la mancata indicazione sul plico sopra descritto del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta o l'apposizione sul plico stesso di un’indicazione totalmente errata o generica, nel caso in cui ciò comporti l'impossibilità per l'Amministrazione di
individuare il plico pervenuto come contenente un'offerta per una determinata gara;
2) la mancata chiusura del plico sopra descritto con modalità di chiusura che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura e/o la manomissione, fermo l'esame della situazione di fatto concretamente verificatisi.
Detto plico dovrà essere spedito in uno dei seguenti modi:
• mediante raccomandata del servizio postale statale;
• mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
• mediante consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Trento, via Maccani n. 148, il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell’allegato n. 5 al presente bando di gara debitamente compilato per la parte riferita all’Impresa.
Al fine di evitare disguidi in merito alla ricezione dei plichi in tempo utile per la partecipazione alla gara, l'Amministrazione invita esplicitamente le Imprese offerenti ad inoltrare i plichi esclusivamente all'indirizzo sopra riportato e quindi ad evitare la consegna o l'inoltro ad Uffici o Servizi del Comune di Trento diversi dall'Ufficio Protocollo sopra specificato.
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.
Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.
Non si fa luogo a gara di miglioria, né è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
SOPRALLUOGO
Le Imprese possono effettuare - a loro spese - un SOPRALLUOGO all'interno dell'immobile (limitatamente a due piani dell'edificio con esclusione dei primi tre livelli) interessato ai lavori, entro le ore 12.00 del giorno 8 NOVEMBRE 2017 accompagnati da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascia apposita certificazione attestante l'avvenuta visita del luogo. Per effettuare il sopralluogo le Imprese devono presentare apposita RICHIESTA SCRITTA - entro e non oltre il giorno 27 OTTOBRE 2017 - sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona autorizzata ad impegnare validamente l'Impresa (oppure di ciascuna delle Imprese raggruppate in caso di raggruppamento non ancora costituito o dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito ovvero del Consorzio in ogni caso di Consorzio) indirizzata all’Xxxxxxx Xxxxxxx (xxx Xxxxxxxx x. 000 Xxxxxx, a mezzo e-mail al seguente indirizzo: xxxxxxx.xxxxxx.xx@xxxx.xxxxxxxxx.xx) nella persona del responsabile del procedimento di gara o dei suoi sostituti per come sopra evidenziati, riportante le generalità del soggetto incaricato di effettuare il sopralluogo ed un recapito telefonico o di PEC cui l'Impresa desidera essere contattata per l'assunzione degli accordi necessari. Alle richieste pervenute successivamente l’Amministrazione dà corso solo in seguito alla calendarizzazione dei sopralluoghi per le Imprese che hanno presentato la relativa richiesta entro il termine fissato e solo nel caso in cui residuino periodi a disposizione dell’Amministrazione. In difetto, l’Impresa non può procedere al sopralluogo. A conclusione del sopralluogo il personale incaricato dall'Amministrazione redige una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia viene consegnata al soggetto incaricato dall'Impresa e l'altra al responsabile del procedimento.
N.B.
Stante il termine ultimo fissato per l'effettuazione del sopralluogo si invitano le Imprese offerenti a inoltrare la richiesta di effettuazione del sopralluogo entro termini ristretti.
N.B.
In allegato al presente bando è posto un fac-simile della richiesta di sopralluogo (Allegato n. 18).
Si precisa che l'effettuazione di un sopralluogo all'interno dell'immobile oggetto di intervento
non è obbligatoria ai fini dell'ammissibilità dell'offerta.
PARAGRAFO VI - DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO CAPITOLO 1 - INDICAZIONI GENERALI
Nel plico esterno indicato al paragrafo V deve essere inserito, a pena di esclusione,
quanto di seguito indicato:
• la documentazione sotto indicata al capitolo 2 “Documentazione Amministrativa” del presente paragrafo;
• i plichi indicati nel capitolo 3 contenenti la documentazione indicata nel medesimo capitolo e costituente l'offerta tecnica e l'offerta economica.
Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere presentata in carta resa legale (salve le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'impresa medesima. Tale soggetto deve risultare dalla documentazione prodotta ai sensi del punto 1 del capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.
CAPITOLO 2 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Ai fini dell'ammissione alla gara deve essere prodotta ed inserita nel plico esterno di cui al paragrafo V (unitamente ai plichi descritti nel capitolo 3 ma esternamente agli stessi), a pena di esclusione, tutta la documentazione indicata nel presente capitolo.
1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.
• Un'unica istanza di partecipazione ed accettazione delle clausole contenute nel bando, nel capitolato e nei rispettivi allegati, resa e sottoscritta:
- dal legale rappresentante dell'impresa singola,
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del GEIE,
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito, recante altresì l'indicazione dei lavori svolti da ciascuna impresa raggruppata e delle relative quote di partecipazione al raggruppamento e l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo,
attestante di avere:
- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo;
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori;
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
e contenente la dichiarazione di accettare le seguenti clausole:
a) che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso e invariabile trattandosi di appalto a corpo;
b) di essere edotto degli obblighi derivanti dal CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28 dicembre 2016 e allegato al presente bando (allegato n. 6) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
A tal fine il concorrente può utilizzare il modello allegato al presente bando (Allegato n. 7).
• il Documento di gara unico europeo – DGUE –, consistente in una autodichiarazione, resa dal Legale rappresentante dell'Impresa o Consorzio o dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo o di ciascuna Impresa consorziata in caso di Consorzio ordinario, nonché da eventuali imprese ausiliarie in caso di avvalimento e dalle imprese consorziate indicate quali esecutrici dei lavori, ai sensi e secondo le modalità di cui all'allegato 1 del Regolamento di esecuzione (U.E.) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016), che si allega al presente bando (allegato n. 8), attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti di qualificazione indicati al paragrafo IV.
AVVERTENZE PER COMPILAZIONE DGUE
• Il documento può essere compilato digitalmente mediante il programma gratuito “acrobat reader”, poi stampato e sottoscritto. In alternativa può essere stampato, compilato a mano e sottoscritto;
• i concorrenti devono compilare le parti II, III, IV e VI del DGUE;
• si precisa che il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m. deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa mediante utilizzo del modello di DGUE. La dichiarazione deve essere riferita a tutti
i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., senza prevedere l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti;
• qualora determinati campi compilabili in cui sono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare ad un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo “vedi allegato n ”;
• NON vengono richieste al concorrente ulteriori dichiarazioni ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione, fermo quanto di seguito specificato. Si invitano pertanto i concorrenti a provvedere all’attenta compilazione delle parti richieste e specificate dello stesso D.G.U.E.;
• NB: si segnala che il DGUE non è aggiornato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 56/2017 all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (riportato nel suo testo coordinato nel paragrafo IV del presente bando): pertanto l'offerente deve presentare apposita dichiarazione integrativa del DGUE riportante la posizione dello stesso con riferimento ai motivi di esclusione introdotti dalle citate modifiche all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (come da modello allegato n. 9);
• in caso di ricorso all'avvalimento di capacità di altri soggetti (parte II, lettera C), l'Impresa ausiliaria deve anch'essa compilare il DGUE, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI in aggiunta a tutta l'ulteriore documentazione richiesta dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e descritta nel prosieguo (che deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente capitolo e quindi inserita nel plico esterno di cui al paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi);
• in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lettere b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nel DGUE (parte II – lettera A – Forma della partecipazione) dovranno anch'esse compilare il DGUE, limitatamente alla parte III. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente capitolo e quindi inserita nel plico esterno di cui al paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi;
• in caso di volontà di ricorrere al SUBAPPALTO, i concorrenti sono tenuti alla compilazione della parte II, lettera D del DGUE pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto indicando le lavorazioni che intendono subappaltare e la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto, nonché ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. – con riferimento a ciascuna categoria di lavori oggetto di subappalto – la terna di subappaltatori. Ciascuno dei subappaltatori indicati deve produrre il proprio DGUE attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e di idoneità tecnica riferita ai lavori da assumere in subappalto: il mancato possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta l'esclusione dalla gara. Il mancato possesso dei requisiti di idoneità tecnica di uno dei subappaltatori indicati comporta l'esclusione dalla gara nel solo caso in cui ciò comporti l'inidoneità dell'offerente all'esecuzione dei lavori di riferimento. E' consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne (anche di un diverso offerente). Si ricorda che a norma dell'art. 105 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non è autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara. Si precisa sin d’ora che in caso di presentazione di una dichiarazione che preveda l’affidamento in subappalto di lavorazioni per un importo superiore al limite massimo fissato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (ossia superiore al 30% dell'importo complessivo offerto relativo a tutti i lavori compresi nell'affidamento maggiorato degli oneri di sicurezza complessivi fissati dall’Amministrazione) essa è
considerata valida sino al limite massimo fissato e non sono in ogni caso autorizzati i subappalti eccedenti tale limite: ciò comporta l'esclusione dalla gara nel solo caso in cui l'offerente non disponga dell'idoneità tecnica all'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto. Tutta la documentazione indicata nel presente punto deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente capitolo e quindi inserita nel plico esterno di cui al paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi;
• con riferimento alla parte IV “INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI I CRITERI DI SELEZIONE” NON è necessaria la sua compilazione in quanto il possesso dell’attestazione SOA va dichiarato nella parte II lettera a);
• In merito al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA si precisa che:
a) la certificazione S.O.A. e l’indicazione nella stessa riportata del possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, devono essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato dal presente bando, pena l’esclusione;
b) le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del possesso della certificazione di qualità scaduta al termine per la presentazione delle offerte, possono dimostrare il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, in corso di validità;
c) le imprese la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine per la verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, sono ammesse qualora dimostrino di aver richiesto alla SOA l’effettuazione della verifica in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall’art. 77 del D.P.R. 207/2010 e s.m.. Il concorrente deve in tal caso presentare adeguata prova documentale della richiesta. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente capitolo e quindi inserita nel plico esterno di cui al paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi;
d) i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l’indicazione del termine relativo alla scadenza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, sono ammessi qualora dimostrino di aver richiesto, entro quest’ultimo termine, alla SOA l’adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell’esito positivo delle verifiche in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente deve in tal caso presentare adeguata prova documentale della richiesta. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente capitolo e quindi inserita nel plico esterno di cui al paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi;
• ulteriori indicazioni per la compilazione del D.G.U.E. sono rinvenibili nell'allegata Circolare 18 luglio 2016 n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Allegata congiuntamente al DGUE sotto il numero 8);
• il D.G.U.E. può essere utilizzato per qualsiasi forma di partecipazione (in ATI, in Consorzio per il Consorzio e per le singole consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara, in avvalimento per l'ausiliata e per l'ausiliaria): in ogni caso deve essere fatto riferimento alle pertinenti indicazioni del presente bando nel rispetto delle disposizioni vigenti per i singoli istituti.
PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL DGUE
- qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire in-
formazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di ri- chiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni le- gislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative di- pendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna;
- per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione at- tinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Pre- sidente di data 26 ottobre 2016;
- ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltan- te si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un prece- dente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice”>>;
- qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pa- gamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l’A- genzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);
- ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., “si ha conflitto d’interesse quando il perso- nale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appal - tante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanzia- rio, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua impar - zialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costitui- scono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'arti- colo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62”.
N.B.
SI RICORDA CHE in caso di imprese ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale o per il caso del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio si rimanda a quanto prescritto dal combinato disposto dell'articolo 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m. e dell'articolo 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
N.B. A pena di esclusione
Tutta la documentazione prescritta dalle norme che nel seguito si riportano integralmente deve essere prodotta unitamente alla documentazione indica- ta nel presente capitolo e quindi inserita nel plico esterno di cui al paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi.
Si riportano di seguito:
- un estratto dell’art. 000-xxx xxx X.X. n. 267/1942 e s.m.
- l'art. 110 comma 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 :
Art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.
Successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nomi- nato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale.
L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazio- ne di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, let- tera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finan-
ziaria, tecnica, economica nonchè di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausi- liata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ov- vero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'ar- ticolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.
Art. 110 commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al con - cordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, possono:
a) partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto;
b) eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità azien- dale.
4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requi- siti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato do- manda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.
5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avval- gano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tec- nica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsia- si ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:
a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee gui- da.
N.B.
Si ricorda che l'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce:
Art. 67. (Partecipazione precedente di candidati o offerenti)
1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura o ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituisce minima misura adeguata.
2. Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla loro esclusione, la amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
3. Le misure adottate dall'amministrazione aggiudicatrice sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 99 del presente codice.
Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente documentazione con una dichiarazione recante tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un
vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente capitolo e quindi inserita nel plico esterno di cui al paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi.
N.B.:
in caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario (costituito o costituendo) la prescrizione appena riportata con riferimento all'art. 67 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. vale per tutte le Imprese raggruppate.
N.B.
Si ricorda che l'art. 24 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce:
7. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, quarto periodo, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti o delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.
Alla luce della disposizione appena citata l'offerente che si trovi nella posizione descritta deve completare la presente documentazione con una dichiarazione recante tutti gli elementi necessari a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. L'Amministrazione si riserva di valutare e verificare quanto indicato e di chiedere eventuali ulteriori elementi. Tale documentazione deve essere prodotta unitamente alla documentazione indicata nel presente capitolo e quindi inserita nel plico esterno di cui al paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi.
N.B.:
in caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio ordinario (costituito o costituendo) la prescrizione appena riportata con riferimento all'art. 24 comma 7 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m. vale per tutte le Imprese raggruppate.
E’ in facoltà del concorrente produrre idonea documentazione (in originale o in copia conforme all’originale) in luogo della dichiarazione richiesta.
Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.
Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all’Unione Europea.
2. CAUZIONE PROVVISORIA
La documentazione comprovante la costituzione - a garanzia della serietà dell’offerta e della stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione - della CAUZIONE PROVVISORIA.
L’ammontare della cauzione provvisoria a norma dell’art. 93 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. è pari al 2% dell’importo complessivo posto a base di gara (comprensivo degli oneri di sicurezza): pertanto l’ammontare della cauzione provvisoria deve essere almeno pari a euro 216.849,26.
Si ricorda che l’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce:
«L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente».
N.B.: in applicazione della disposizione normativa citata e al fine di disporre delle riduzioni ivi indicate è necessario che l’Impresa alleghi alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione provvisoria la certificazione di qualità rilasciata da soggetti accreditati o le ulteriori certificazioni previste dalla medesima norma (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) o ne autocertifichi il possesso, nonché
- ove pertinente - una dichiarazione attestante la qualificazione di microimpresa, piccola o media impresa.
A tal fine si ricorda che l'art. 3, comma 1 lett. aa), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. così stabilisce:
«microimprese, piccole e medie imprese - le imprese come definite nella Raccomandazione n.
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro».
La Stazione appaltante si riserva di verificare, tramite l'acquisizione della pertinente documentazione, la veridicità delle dichiarazioni rese a tal fine dagli offerenti e procede in ogni caso alla relativa verifica sull'impresa aggiudicataria laddove la stessa intenda procedere alla dimidiazione della cauzione definitiva: la predetta verifica avviene mediante acquisizione della necessaria documentazione. L'acquisizione avviene d'ufficio laddove il dato risulti da documenti in possesso di una Pubblica Amministrazione (purché indicata dall'Impresa interessata alla verifica in riscontro a specifica richiesta) o tramite richiesta espressa all'impresa con assegnazione di specifico termine.
La costituzione del suddetto deposito cauzionale può avvenire:
A. tramite deposito in contanti, con versamento diretto presso il Tesoriere dell’Amministrazione (UNICREDIT X.x.x. - xxx Xxxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, codice IBAN: IT 73 I 02008 01820 000001202801) nel rispetto dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m. In tal caso il versante ha immediatamente la quietanza liberatoria del tesoriere che deve essere presentata, in copia conforme all’originale, a comprova dell’avvenuto deposito, a pena di esclusione dalla gara. In caso di effettuazione del deposito tramite bonifico bancario al tesoriere dell'Amministrazione, deve essere consegnata la distinta della banca ordinante unitamente ad una ricevuta del versamento da parte del tesoriere: ove non fosse presente la ricevuta rilasciata dal tesoriere, alla verifica del buon esito dell'operazione provvede direttamente l'Amministrazione tramite il proprio tesoriere. In tal caso deve essere essere presentato, a pena di esclusione, anche l’impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);
B. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso il Tesoriere a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. In tal caso deve essere essere presentato, a pena di esclusione, anche l’impegno di un soggetto fideiussore a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);
C. mediante fideiussione o polizza fideiussoria, unica ed in originale.
Le garanzie fidejussorie costituite nella forma di fidejussione bancaria o polizza fidejussoria sono accettate esclusivamente se prestate dai seguenti soggetti:
soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ed iscritte nel relativo elenco pubblicato periodicamente sulla Gazzetta Ufficiale;
intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all'art. 106 del X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa: in tal caso e secondo quanto stabilito dall'A.NA.C. nella sua determina n. 1 di data 29 luglio 2014 nella fidejussione devono essere riportati gli estremi dell'autorizzazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli presso i soggetti di cui sopra al fine di accertare l'effettivo rilascio della garanzia fideiussoria, nonché la legittimazione del sottoscrittore ad impegnare validamente la banca, la compagnia di assicurazioni o l’intermediario finanziario.
La fideiussione bancaria o la polizza fideiussoria devono essere sottoscritte dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito o intermediario finanziario) e accompagnate da una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (a tal fine si allega sotto il n. 10 al presente bando un fac-simile di dichiarazione).
I concorrenti devono presentare quale garanzia fideiussoria la scheda tecnica di cui al Decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004 n. 123 - Schema tipo
1.1 - Scheda tecnica 1.1 - debitamente compilata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di credito), nonché formalizzata, con le modalità sopra specificate ed integrata con le seguenti clausole:
• il fideiussore rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
• impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura per un ulteriore periodo non superiore ad ulteriori 180 giorni se al momento della scadenza della garanzia non è ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Qualora non venga presentata la scheda tecnica di cui sopra, la fideiussione deve riportare, oltre alle clausole sopra indicate, anche le seguenti:
• il soggetto fideiussore si impegna a risarcire l’Amministrazione in caso di mancata sottoscrizione del contratto dovuta a ogni fatto riconducibile all'aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.;
• la garanzia prestata ha validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
• il fideiussore, rinunciando ad avvalersi della facoltà di escussione del debitore principale prevista dal comma 2 dell'art. 1944 del Codice Civile, si impegna a pagare quanto richiesto dall’Amministrazione a semplice richiesta della stessa, inoltrata tramite lettera raccomandata a.r. e nel termine di 15 giorni dalla richiesta;
• il fideiussore si impegna a rilasciare, a richiesta del concorrente e qualora questi risulti aggiudicatario, una fideiussione relativa alla cauzione definitiva in favore della Stazione appaltante (fermo restando che - a norma dell'art. 93, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e. s.m. - l'impegno anzidetto non è richiesto
alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese).
Non sono ammesse garanzie fideiussorie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell’Amministrazione appaltante e che indichino quale foro competente per dirimere le eventuali controversie nei confronti dell'Ente garantito un foro diverso da quello ove ha sede la stessa.
Si ricorda che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.
In caso di Associazione temporanea di imprese o Consorzio di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile, l’eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando che – a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. - la riduzione per le microimprese, piccole e medie Imprese è ammessa solo nel caso in cui il raggruppamento o il Consorzio sia costituito esclusivamente da Imprese dotate di tale caratteristica.
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese già costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In caso di Raggruppamento temporaneo di Imprese non ancora costituito, il deposito cauzionale deve essere unico e intestato o comunque riconducibile a tutte le imprese del costituendo raggruppamento.
Il deposito cauzionale rimane vincolato fino al momento dell'aggiudicazione per tutte le Imprese, ad eccezione dell'Impresa aggiudicataria, per la quale lo svincolo avviene solo al momento della stipulazione del contratto. In relazione ai due diversi momenti di svincolo del deposito cauzionale, l'Amministrazione provvede immediatamente alla restituzione della documentazione presentata dalle Imprese a comprova della costituzione del medesimo deposito cauzionale.
N.B.
In merito alla restituzione delle cauzioni costituite in contanti mediante deposito presso il Tesoriere dell'Amministrazione, si precisa che ai fini della restituzione si procede secondo il seguente procedimento:
1) l'offerente avente titolo alla restituzione della cauzione - ricevuta la comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione (ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) - deve comunicare al responsabile del procedimento le coordinate bancarie presso le quali effettuare il rimborso (si precisa che è possibile inserire tali dati nel facsimile di istanza di cui al numero 1 utilizzando l'allegato fac - simile – allegato n. 7 al presente bando);
2) ricevute le coordinate bancarie predette, l'Amministrazione dispone lo svincolo della cauzione e provvede alla liquidazione e all'emissione del relativo mandato di pagamento che viene trasmesso al tesoriere;
3) il tesoriere provvede alla restituzione della cauzione mediante accredito a favore delle coordinate bancarie comunicate dall'offerente.
Il procedimento come sopra descritto si svolge entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle coordinate bancarie segnalate all'Amministrazione da parte dell'offerente.
3. CONTRIBUTO A FAVORE DELL’X.X.XX.
La DOCUMENTAZIONE in originale comprovante il versamento del contributo di euro 200,00 a favore dell’X.X.XX. così come stabilito con deliberazione di X.X.XX. di data 21 dicembre 2016.
Il versamento deve essere effettuato secondo le seguenti istruzioni contenute sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx /public/classic/home/riscossione.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, è necessario iscriversi on line, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo “servizio di Riscossione” raggiungibile all’indirizzo xxxx://xxxxxxxxxx.xxxx.xx
L’utente iscritto per conto dell’operatore economico deve collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG indicato in apertura del presente bando. Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:
• on line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni. A riprova dell'avvenuto pagamento, l’utente ottiene la ricevuta di pagamento (da stampare e inserire nel plico esterno unitamente all'ulteriore documentazione di cui al presente capitolo e ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi) all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on-line sul “Servizio di Riscossione”;
• in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te”, ed è inoltre attivata la voce “contributo AVCP” tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita deve essere inserito in originale nel plico esterno unitamente all'ulteriore documentazione di cui al presente capitolo e ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi.
Qualora il concorrente attesti di aver effettuato il pagamento, per mero errore, mediante una modalità diversa da quella richiesta dall’Autorità, la Stazione appaltante, ai fini dell’ammissione del concorrente, richiede al concorrente di effettuare un nuovo versamento con una delle modalità ammesse, ferma restando la possibilità per il concorrente di richiedere all’Autorità la restituzione di quanto già versato.
Secondo il disposto della deliberazione 21 dicembre 2016 dell'X.X.XX. il mancato versamento del contributo o l’effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporta l’esclusione dalla gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese il versamento del contributo ad X.X.XX. è unico ed effettuato dall’impresa individuata quale capogruppo (è comunque accettato
anche il pagamento effettuato da uno dei componenti del raggruppamento).
4. PATTO DI INTEGRITÀ
Il PATTO DI INTEGRITÀ allegato al presente bando (allegato n. 11) debitamente sottoscritto:
- dal legale rappresentante dell'impresa singola,
- dal legale rappresentante dell'impresa capogruppo di raggruppamento temporaneo già costituito, del consorzio ordinario o del GEIE,
- dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito e di ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio ordinario non ancora costituito.
A norma dell'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m. comporta l'esclusione dalla gara:
• la mancata presentazione del documento “PATTO DI INTEGRITÀ” debitamente sottoscritto secondo quanto sopra indicato;
• la mancata sottoscrizione del documento “PATTO DI INTEGRITÀ”, con le modalità sopra indicate, da parte dell'Impresa offerente, dell'Impresa capogruppo in caso di raggruppamento già costituito, anche di una sola delle Imprese raggruppate nel caso di raggruppamento non ancora costituito;
• l'integrazione del Patto di integrità con postille e/o condizioni non previste.
5) PASSOE
Il PASSOE (di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. - ora X.X.XX.): l’impresa deve presentare inserito nel plico esterno di cui al paragrafo V (unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi) e sottoscritto dal legale rappresentante o suo procuratore il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora X.X.XX.). In merito si precisa che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'X.X.XX. con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'A.V.C.P. (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione di gara.
In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese o di consorzio il “PASSOE” deve essere presentato da ciascuna delle imprese raggruppate e dal Consorzio e da ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara nel rispetto di quanto indicato dal sistema AVCPass.
Deve essere presentato anche il PASSOE di ciascuno dei subappaltatori indicati nel DGUE. In caso di avvalimento deve essere presentato anche il PASSOE dell'impresa ausiliaria.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI IN CASO DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti punti del presente paragrafo, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in Raggruppamento temporaneo già costituito, devono presentare (inserendola nel plico esterno di cui paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi) la documentazione di seguito indicata:
A) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:
• che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo tra loro;
• che detto Xxxxxxxxxxxxxx temporaneo fra Imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
• che l'offerta (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "orizzontale") determina la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione di tutte le Imprese facenti parte del Raggruppamento stesso, oppure (se presentata da Imprese costituite in Raggruppamento temporaneo di tipo "verticale" o ai sensi dell’art. 92, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.) determina, nei confronti dell'Amministrazione, la responsabilità dell'Impresa capogruppo per la parte di opera dalla stessa assunta e la responsabilità solidale dell'Impresa capogruppo e delle Imprese mandanti per le parti di opera da queste ultime assunte;
• che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
• che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
• nel caso di raggruppamenti posti in essere ai sensi dell'art. 92, comma 5, del
D.P.R. n. 207/2010 e s.m., che l'Impresa mandante qualificata anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste si impegna a non eseguire più del 20% dei lavori previsti nel contratto d'appalto e comunque lavori non eccedenti l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute;
• l’espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e dei lavori eseguiti da ciascuna Impresa facente parte dello stesso con la precisazione che in caso di associazione temporanea di tipo verticale (se ammesse a norma del presente bando) tale indicazione deve avere anche riguardo alla categoria dei lavori di assunzione di ciascuna Impresa raggruppata: tale indicazione deve essere compatibile con le qualificazioni possedute da ciascuna Impresa. Fermo quanto stabilito nell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., si precisa sin d’ora che, a norma dell’art. 92 del D.P.R: n. 207/2010 e s.m., i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate;
• l’espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m..
B) PROCURA relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico. E’ consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico.
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE IMPRESE CHE HANNO IN
CORSO UNA TRASFORMAZIONE
L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione, deve presentare, inserendola nel plico esterno di cui al paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 ma esternamente agli stessi, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell’Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., o suo procuratore che chiarisca la propria situazione esplicitando le modifiche in corso e le relative conseguenze.
N.B.
Fermo quanto stabilito al capitolo 4 del presente paragrafo in merito al soccorso istruttorio, l’omessa presentazione
• dell'istanza di partecipazione completa dei relativi contenuti di cui al numero 1, del DGUE completo secondo le indicazioni riportate al numero 1 e per tutti gli operatori economici ivi indicati e/o
• della cauzione provvisoria di cui al punto 2) e/o
• della documentazione di cui al punto 3) e/o
• della documentazione di cui al punto 4)
• dell'ulteriore documentazione prevista dal presente capitolo ove dovuta
comporta l’esclusione dalla gara
a norma degli artt. 80, 84 e 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., degli artt. 45 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., dell'art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., dell'art. 1 comma 17 della L. n. 190/2012 e s.m., della deliberazione dell'ANAC di data 21 dicembre 2016.
CAPITOLO 3 – OFFERTA
A) PRESCRIZIONI GENERALI
La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente punto.
regolarizzazione.
N.B.
A norma dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. deve essere presentata una e una sola offerta tecnica e una e una sola offerta economica. Costituisce causa di esclusione dalla gara la presentazione di più offerte, senza possibilità alcuna di
I plichi A1 e B1 descritti nei successivi punti A1 e B1 contenenti, rispettivamente, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono:
a) essere chiusi con ceralacca e/o nastro adesivo (e/o altro strumento idoneo a garantirne l’integrità) e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente;
b) recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta dell'offerente, nonché rispettivamente delle diciture “Plico A1 – Offerta tecnica”, “Plico B1 - Offerta economica”.
N.B.
Attesa la necessità di procedere in via prioritaria all’apertura del plico contenente l’offerta tecnica rispetto al plico contenente l’offerta economica per garantirne la segretezza comporta l’esclusione dalla gara la mancanza delle diciture sopra indicate alla lettera b) nel caso in cui non sia possibile individuare il plico contenente l’offerta tecnica rispetto a quello contenente l’offerta economica.
L’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. stabilisce che il diritto di accesso è escluso in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo comprovata e motivata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali.
Alla luce delle disposizioni normative sopra richiamate ciascun offerente, che lo ritenga necessario, deve allegare alla propria offerta tecnica una dichiarazione contenente l’indicazione delle informazioni contenute nell’offerta tecnica (per quanto attiene alle spiegazioni dell’offerta economica la dichiarazione in parola deve essere allegata alle medesime nel momento in cui sono prodotte ed è valutata dal RUP che conduce il subprocedimeto di verifica dell'anomalia), che costituiscano segreti tecnici o commerciali completa delle relative motivazioni e di ogni elemento utile a comprovare quanto affermato dall’offerente stesso.
In difetto di tale dichiarazione (o in caso di presentazione di dichiarazione priva di motivazione o non comprovata) l’accesso è consentito senza limitazione alcuna.
In caso di presenza della predetta dichiarazione, la Commissione (o il RUP) valuta i contenuti della stessa e la sussistenza di una “comprovata e motivata dichiarazione dell’offerente” da cui si evinca che le informazioni contenute nell’offerta o nelle giustificazioni della stessa costituiscono segreti tecnici o commerciali.
Rimane fermo che, a norma dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., l’accesso è comunque consentito al soggetto che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla presente procedura di gara.
A1) PLICO A1 - OFFERTA TECNICA
Nel presente plico A1 deve essere inserita la documentazione costituente l’OFFERTA TECNICA - in carta legale o resa legale - consistente nella proposta in ordine al lavoro in gara redatta secondo le modalità indicate nel documento “Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa” allegato al presente bando sotto il n. 12.
Tale documentazione deve essere firmata (dal legale rappresentante dell’impresa o un suo procuratore e – nel caso di documenti di cui fascicolo A2 – anche da tecnico abilitato).
Per quanto attiene i contenuti, le modalità di formulazione e di sottoscrizione dell'offerta tecnica nonché l'individuazione degli elementi di valutazione, dei relativi pesi ad essi attribuiti e delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente all'elaborato denominato “Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa”.
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, di consorzio ex art. 2602 C.C. già costituito e di GEIE, tutti i documenti costituenti l'offerta tecnica possono essere sottoscritti dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti (ferma la sottoscrizione – nel caso di documenti di cui fascicolo A2 – anche di tecnico abilitato).
Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, di consorzio ex art. 2602 C.C. non ancora costituito, i suddetti documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore
(ferma la sottoscrizione – nel caso di documenti di cui fascicolo A2 – anche di tecnico abilitato).
N.B.
L'inserimento di riferimenti o elementi concernenti l'offerta economica all'interno dell'offerta tecnica comporta l’esclusione dalla gara in quanto violazione degli essenziali principi della par condicio tra i concorrenti e di segretezza delle offerte.
Tutta la documentazione sopra indicata è esaminata dalla Commissione ai fini dell'attribuzione del punteggio secondo i criteri specificati nell'elaborato denominato “Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa”.
Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo formerà oggetto di precisa obbligazione contrattuale.
B1) PLICO B1 - OFFERTA ECONOMICA
1. MODALITA' DI COMPILAZIONE E FIRMA DELLA LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE
L'OFFERTA deve essere redatta in carta legale o resa legale e recare il numero di codice fiscale e partita IVA dell'offerente.
La formulazione dell'offerta avviene mediante la compilazione del modulo offerta denominato "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera" redatto dall'Amministrazione appaltante e allegato al presente bando (allegato 13).
NB:
Ai fini della compilazione l'offerente deve procedere a stampare in ogni pagina il modulo offerta allegato al presente bando: costituisce preciso onere dell'offerente verificare che la stampa sia completa di ogni pagina di cui si compone il modulo (compreso il riepilogo finale).
La compilazione consiste:
• nell'indicazione da parte dell'offerente del prezzo unitario offerto per ogni singola voce relativa alle varie categorie di lavoro (in cifre ed in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza l'Amministrazione appaltante considererà valido il prezzo espresso in lettere);
• nell'indicazione del prodotto del prezzo unitario indicato dall'offerente moltiplicato per la quantità indicata dall'Amministrazione (prezzi complessivi parziali);
• nella compilazione in ogni campo del Riepilogo del Modulo offerta (posto al termine del Modulo offerta stesso);
• nell'indicazione del prezzo complessivo offerto (in cifre ed in lettere) derivante dalla somma di tutti i prezzi complessivi parziali;
• nell'indicazione del conseguente ribasso percentuale con tre decimali dopo la virgola rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza (indicato sia in cifre che in lettere sia nella parte intera che nella parte decimale, con la precisazione che in caso di discordanza l’Amministrazione considera rilevante il ribasso percentuale espresso in lettere).
Si precisa che il ribasso percentuale deve essere calcolato rapportando l'importo complessivo offerto dall’impresa e al netto degli oneri di sicurezza - come indicato alla voce “31 – totale lavori al netto degli oneri di sicurezza” del riepilogo del Modulo offerta - con l’importo complessivo posto a base di gara parimenti al netto degli oneri di sicurezza e pari ad euro 10.437.034,89.
In caso di discordanza tra il prezzo complessivo offerto ed il ribasso percentuale riportati nella lista, prevale ai fini dell’aggiudicazione il ribasso percentuale indicato in lettere.
La percentuale di ribasso deve recare tre decimali dopo la virgola: eventuali decimali ulteriori rispetto ai 3 (tre) richiesti sono troncati e non sono presi in considerazione. Qualora l'offerente indichi un numero inferiore di decimali rispetto ai tre richiesti i decimali mancanti sono considerati pari a 0 (zero).
Il suddetto modulo deve essere sottoscritto per esteso (nome e cognome):
1. in caso di impresa singola (o Consorzio) dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore;
2. nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata.
Il suddetto modulo e non può recare correzioni che non siano a loro volta confermate e sottoscritte.
Comporta l’esclusione automatica dell’offerta:
• il mancato utilizzo del modulo offerta sopra indicato;
• la mancata indicazione del ribasso percentuale offerto;
• la mancata sottoscrizione del modulo con le modalità sopra indicate;
• la presenza di integrazioni o riduzioni di voci/quantità non effettuate con le modalità di seguito indicate.
La mancata indicazione di uno o più prezzi unitari – trattandosi di lavoro a corpo – non comporta l'esclusione dalla gara, ferma restando la valutazione di anomalia dell'offerta secondo quanto indicato nel paragrafo VII del presente bando di gara. Gli eventuali prezzi unitari indicati per quantità pari a zero non hanno alcun valore contrattuale.
In allegato al presente bando è posto anche l'allegato 14, denominato "Elenco descrittivo delle voci": si precisa che quest’ultimo elaborato, ossia l'“Elenco descrittivo delle voci" non deve essere compilato né restituito.
I singoli prezzi unitari indicati dall’Impresa offerente devono essere al netto degli oneri di sicurezza (gli stessi sono indicati direttamente dalla Stazione appaltante in relazione a ciascuna delle categorie di lavori di cui si compone l’appalto e risultano evidenziati nel Modulo offerta) e ciò anche nel caso in cui la descrizione della singola voce nel Modulo offerta e/o nell’“Elenco descrittivo delle voci” riportasse indicazioni in senso contrario.
Si precisa che:
• le indicazioni delle voci e quantità riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture” non ha valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso la stessa, fisso e invariabile trattandosi di appalto a corpo (art. 3 comma 1 lettera ddddd del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.);
• l'offerente ha l’obbligo di controllare le voci riportate nella “Lista delle lavorazioni e forniture” previo accurato esame degli elaborati progettuali comprendenti il computo metrico estimativo ed il capitolato speciale d’appalto che la Stazione appaltante mette a disposizione di tutti gli operatori economici interessati.
In esito a tale verifica l’Impresa è tenuta a:
a) integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive inserendo, all’interno del modulo “Lista delle lavorazioni e forniture” sopra citato, in corrispondenza della rispettiva voce, la quantità ritenuta corretta barrando la quantità indicata dalla Stazione Appaltante. Una volta inserita la nuova quantità e il prezzo unitario offerto, il prezzo complessivo parziale per la voce di riferimento deve essere calcolato moltiplicando il prezzo unitario per la quantità indicata dall’Impresa;
b) inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali, nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L’inserimento di nuove voci si esegue mediante indicazione manuale della voce mancante recante: codice (eventuale) e, A PENA DI ESCLUSIONE, categoria di appartenenza, descrizione della voce, unità di misura, quantità e prezzo unitario e, quindi, il prodotto dello stesso prezzo unitario moltiplicato per la quantità indicata dall’Impresa (prezzo complessivo parziale).
N.B.:
Quanto previsto nell'offerta tecnica è a totale carico dell'aggiudicatario ed è compreso e compensato nelle voci del modulo offerta cui l'offerta tecnica si riferisce o è collegata. Pertanto l'offerente NON deve inserire nuove voci, ma solo il prezzo comprensivo della miglioria risultante dall'offerta tecnica in corrispondenza della voce a cui l'offerta tecnica si riferisce o è collegata.
N.B.
A pena di esclusione dalla gara non sono ammesse offerte in aumento o parziali o comunque condizionate: le stesse saranno considerate varianti non ammesse a norma dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. con conseguente esclusione dalla gara.
1.1) N.B.: RELAZIONE
Si ricorda quanto previsto nell'elaborato denominato “Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa” ove in merito al fascicolo A4 si precisa:
<<Nel caso in cui l'offerente proponga un tempo per l'esecuzione dei lavori più breve di quello indicato dall'Amministrazione, l'offerente ha l’obbligo di precisare le misure di mitigazione dei rischi interferenziali dovuti alla sovrapposizione delle lavorazioni.
La mancata indicazione delle misure di mitigazione comporta l’esclusione dalla gara.
Si precisa che l'offerente in questo caso – nel contesto dell’Offerta Economica – deve prevedere una relazione che quantifichi i costi relativi alle predette misure di mitigazione dei rischi interferenziali o giustifichi l’eventuale conferma dei costi originali.
La mancanza della predetta relazione comporta l’esclusione dalla gara.
Rimane fermo che gli eventuali oneri aggiuntivi devono trovare ristoro nell’ambito dell’importo complessivo posto a base di gara senza alcun ulteriore onere per l’Amministrazione: in caso contrario l’offerta economica è ritenuta in aumento e quindi esclusa dalla gara.>>
In adempimento alla prescrizione sopra riportata ove ricorra il caso - a pena di esclusione
- deve essere presentata unitamente all'offerta economica – e quindi all'interno del presente plico B1 - una relazione – in carta legale o resa legale - con i contenuti sopra indicati e sottoscritta:
1. in caso di impresa singola (o Consorzio) dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore;
2. nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore,
in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata.
1.2) N.B.: COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE e COSTO DELLA MANODOPERA
Il concorrente deve indicare, A PENA DI ESCLUSIONE, i COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE E IL COSTO DELLA MANODOPERA, ai sensi
dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. presentando apposita dichiarazione (redatta in carta legale o resa legale e redatta compilando il modello Allegato n. 15 al presente bando), che deve, a pena di esclusione, essere sottoscritta:
1. in caso di impresa singola (o Consorzio) dal Legale rappresentante dell'Impresa offerente ovvero dal suo procuratore;
2. nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti;
3. nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata.
Comporta L’ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL’OFFERTA la mancata indicazione e sottoscrizione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale e/o dei costi della manodopera.
CAPITOLO 4 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
In applicazione del disposto dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale di una o più delle dichiarazioni e/o documenti e/o elementi di cui al capitolo 2 del presente paragrafo VI (ivi compresa la mancata sottoscrizione), il Presidente di gara sospende la seduta e (anche tramite il responsabile del procedimento) procede a:
• richiedere al concorrente di presentare, nel termine specificatamente indicato (e comunque non superiore a 10 giorni) e con le modalità fissate nella nota di richiesta, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle medesime dichiarazioni e/o elementi con la precisazione che in ogni caso il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'esclusione dalla gara.
Relativamente alle disposizioni sopra richiamate si precisa che le stesse sono applicate secondo quanto di seguito precisato:
A) in merito all'istanza e al DGUE e dichiarazioni e/o documenti richiesti ai fini della partecipazione – numero 1 capitolo 2 (anche con riferimento alle procedure concorsuali come previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione dell'istanza e/o del DGUE e/o di una o più delle dichiarazioni e/o documenti presentati da parte dei soggetti tenuti a renderle;
• mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore ove richiesto;
• incompletezza o refusi materiali nell'istanza e/o nel DGUE e/o nelle dichiarazioni e/o nella documentazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente;
• in merito alla documentazione da produrre da parte delle Imprese in concordato in continuità (e altre procedure concorsuali come previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.):
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di quanto richiesto dal capitolo 2 da parte dei soggetti tenuti;
• mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore ove richiesto;
• incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dal concorrente;
N.B.
Si procede ad escludere dalla gara il concorrente nel caso in cui si accerti che le dichiarazioni/documentazione di cui sopra siano stata resa e/o sottoscritta oltre la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
• in merito al mandato collettivo in caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione di una o più delle Imprese raggruppate;
• incompletezza o refusi materiali in contrasto con quanto indicato nel capitolo 2;
• in merito alla documentazione per Imprese che hanno in corso una trasformazione:
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione;
• mancata allegazione di copia di valido documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore ove richiesto;
• incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dal presente bando;
B) in merito al deposito cauzionale di cui al numero 2 del capitolo 2 del paragrafo VI:
• mancata presentazione del deposito cauzionale - garanzia fideiussoria ovvero ricevuta del tesoriere (o distinta della banca ordinante in caso di bonifico bancario) in caso di deposito in contanti o di titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato: la regolarizzazione è ammessa nel solo caso in cui risulti che la predetta cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
• mancata sottoscrizione della polizza fiudejussoria o della fidejussione bancaria da parte del soggetto garante;
• mancata presentazione da parte del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria della dichiarazione sostitutiva di possedere i poteri per impegnare validamente il fideiussore o mancata sottoscrizione della stessa;
• presentazione di un deposito cauzionale di importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
• mancata presentazione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45.000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 nel caso di presentazione di cauzione dimidiata o mancata produzione in allegato alla documentazione costituente la cauzione provvisoria delle ulteriori certificazioni o dichiarazioni che consentono la riduzione dell'importo della cauzione a norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
• mancata presentazione dell'impegno di soggetto garante a presentare la cauzione
definitiva in caso di aggiudicazione;
• mancanza anche di una sola delle clausole richieste al numero 2 del capitolo 2 del Paragrafo VI Sezione I;
• incompletezza o refusi materiali nelle suddette clausole, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal presente bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'offerente;
• errata indicazione del beneficiario e/o dell’oggetto della gara;
• mancata indicazione di tutte le imprese costituenti l'ATI in caso di raggruppamento; C) in merito al contributo ad X.X.XX. di cui al numero 3 del capitolo 2 del paragrafo VI:
• mancata presentazione della ricevuta di versamento del contributo;
• ricevuta riportante un CIG diverso;
• effettuazione del versamento con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.
N.B.
Atteso il disposto dell'art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005 e s.m. e la delibera dell'X.X.XX. di data 21 dicembre 2016 si procede ad escludere l'offerente nel caso in cui sia accertato che il versamento è stato effettuato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero è stato effettuato per un importo inferiore a quanto richiesto dal presente bando;
D) in merito al Patto di Integrità di cui al numero 4 del capitolo 2 del paragrafo VI Sezione I:
• mancata presentazione del Patto di integrità sottoscritto dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
• mancata sottoscrizione del Patto di integrità dal/i soggetto/i tenuto/i a sottoscriverlo;
• presentazione del Patto di integrità integrato con postille e/o condizioni non previste.
Le cause di esclusione previste nel presente bando sono applicate in esito all'attivazione della procedura sopra descritta.
N.B.
Non è ammessa regolarizzazione dei documenti costituenti l'offerta tecnica ed economica. Non è ammessa regolarizzazione della dichiarazione di subappalto.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
A norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. il ricorso al soccorso istruttorio non determina l'applicazione di alcuna sanzione.
PARAGRAFO VII - PROCEDURA DI GARA
Ai sensi dell'art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e degli artt. 37 e 38 del vigente regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento, la gara si svolge secondo il procedimento di seguito indicato.
Il Presidente di gara di cui all'art. 37 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti in seduta pubblica nel giorno, luogo ed ora indicati nel presente bando procede alla verifica della regolarità della presentazione dei plichi e conseguentemente ad ammettere o escludere i concorrenti dalla gara.
Procede, di seguito, all'apertura dei plichi ritualmente presentati dagli offerenti ed alla verifica della regolarità del loro contenuto. In particolare verifica la regolarità e completezza della documentazione presentata provvedendo all'ammissione alla successiva fase di gara dei soli concorrenti la cui documentazione sia conforme alle prescrizioni del presente bando.
A norma dell'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. invita il singolo offerente a completare, rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni o elementi o documenti presentati (anche dando mandato – a tal fine – al responsabile del procedimento di gara) assegnando a tal fine un termine breve (non superiore a 10 giorni): costituisce causa di esclusione il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta formulata dal Presidente di gara o del responsabile del procedimento di gara.
Il Presidente di gara provvede di seguito a verificare la regolarità formale dei plichi presentati dai concorrenti ammessi e contenenti rispettivamente:
a) plico A1: offerta tecnica;
b) plico B1: offerta economica.
Di seguito i plichi contenenti le offerte tecniche (plico A1 - Offerta tecnica), risultati conformi a quanto richiesto nel presente bando, vengono trasmessi dal Presidente di gara (anche tramite il Responsabile del procedimento) alla Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti.
Ciascun plico contenente l’offerta economica (plico B – Offerta economica) non viene aperto, ma semplicemente siglato sui lembi di chiusura dal Presidente di gara e quindi consegnato al responsabile del procedimento affinché lo custodisca in un luogo sicuro sino alla successiva seduta pubblica nel corso della quale verrà aperto.
La Commissione di cui all'art. 38 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti è nominata dal Presidente di gara dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte nel rispetto del disposto dell'art. 77 e 216 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e
s.m. e del comunicato del Presidente di ANAC di data 22 marzo 2017.
La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione è pubblicata sul profilo committente ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. corredata dai curricula dei componenti. Il Presidente della Commissione è un Dirigente dell'Amministrazione comunale individuato con specifico atto del Direttore Generale. Il numero dei membri della Commissione è definito in sede di nomina, fermo restando che si tratta di numero dispari non superiore a 5. I membri della Commissione sono individuati fra personale interno dell'Amministrazione e/o soggetti esterni alla stessa nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed in possesso di adeguata competenza e professionalità tenuto conto delle modalità di valutazione delle offerte previste nell'allegato documento recante “Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa” (allegato n. 12).
Alla Commissione si applicano le incompatibilità di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
Alla Commissione sono assegnati i compiti di seguito descritti nel rispetto di quanto indicato dall'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
La Commissione prevista dal citato art. 38 si riunisce in seduta pubblica per ricevere dal Presidente di gara (o dal responsabile del procedimento) i plichi contenenti le offerte tecniche presentati dagli offerenti ammessi.
Procede, di seguito e sempre in seduta pubblica, all'apertura dei plichi predetti e a constatare la consistenza della documentazione negli stessi contenuta: ciascun documento viene siglato dal Presidente della Commissione.
Il Presidente della Commissione, quindi, dichiara chiusa la fase pubblica della gara ed i lavori della Commissione procedono in seduta riservata con l'esame dei documenti contenuti nel “Plico A1 – Offerta tecnica” presentati da ciascuno dei soggetti ammessi per la verifica della loro conformità alle prescrizioni del presente bando e la conseguente ammissione al prosieguo della gara. Quindi, la Commissione procede con l'assegnazione dei punteggi relativi agli elementi afferenti all'offerta tecnica indicati nell'allegato documento recante “Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa” (allegato n.
12) con la precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo l'attribuzione del punteggio avviene valutando la documentazione complessivamente presentata dal raggruppamento stesso.
Laddove le modalità di attribuzione del punteggio descritte nell'allegato documento recante “Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa” (allegato n. 12) non siano puramente matematiche o oggettive, l'attribuzione del punteggio ad opera della Commissione è motivata.
Fermo quanto indicato nell'allegato documento recante “Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa” (allegato n. 12), la Commissione ha la facoltà di disporre motivatamente l’esclusione dalla gara nel caso in cui un’offerta sia ritenuta dalla stessa assolutamente inidonea al soddisfacimento delle esigenze dell’Amministrazione e/o non conforme alle prescrizioni degli atti di gara.
La Commissione ha la facoltà di convocare tutti i concorrenti per avere chiarimenti o ragguagli sull’offerta presentata da uno o più degli stessi. La convocazione avviene mediante comunicazione a mezzo PEC nella quale sono indicati, oltre a giorno, ora e luogo della riunione, il concorrente interessato ed i chiarimenti allo stesso richiesti. I chiarimenti forniti dall'interessato sono assunti a verbale dalla Commissione ad integrazione dell'offerta presentata dallo stesso sempre che ciò non ne comporti modificazione a danno degli altri concorrenti.
Delle operazioni compiute dalla Commissione in seduta riservata viene redatto, a cura della Commissione stessa, apposito verbale.
Al termine delle operazioni della Commissione, il relativo Presidente (anche dando mandato in tal senso al responsabile del procedimento) convoca una nuova seduta pubblica di gara dandone notizia ai partecipanti mediante PEC nel corso della quale è data illustrazione del verbale della Commissione (mediante lettura dei punteggi assegnati a ciascun offerente) e sono pronunciate pubblicamente le eventuali esclusioni disposte dalla Commissione e le relative motivazioni.
La Commissione, quindi, in seduta pubblica procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte economiche “Plico B1 - Offerta economica”, ad accertare la regolarità e completezza della documentazione negli stessi contenuta ed a disporre l'ammissione alla gara o l'esclusione (ove ricorrano le cause di esclusione espressamente previste dal presente bando).
Contemporaneamente procede a dare lettura del ribasso offerto.
Dopo l’apertura delle offerte economiche qualora la Commissione accerti che più offerte ammesse siano imputabili ad un unico centro decisionale provvede ad escludere tutti i concorrenti la cui offerta sia stata formulata non autonomamente e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.
La Commissione procede, quindi, alle operazioni di valutazione delle offerte economiche ammesse assegnando il relativo punteggio secondo le modalità indicate nell'allegato documento recante “Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa” (allegato n. 12).
Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione procede alla formazione della graduatoria provvisoria sommando ai punti già attribuiti all'offerta tecnica i punti attribuiti all'offerta economica. Nel caso in cui due offerenti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell’ambito della graduatoria provvisoria e, pertanto, siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria provvisoria stessa, procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte del soggetto da collocare al primo posto della graduatoria provvisoria.
La Commissione, quindi, accerta la sussistenza di eventuali offerte da sottoporre a verifica intesa a constatarne il carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione: a norma dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. sono considerate anomale le offerte in relazione alle quali sia i punti attribuiti all’offerta economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente bando di gara. A norma dell'art. 97 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è rimessa alla Commissione la valutazione del carattere anormalmente basso anche per offerte che, pur non superando il limite suddetto, non risultano congrue rispetto alla prestazione offerta. Rimane fermo che, a norma dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., è in ogni caso sottoposta a verifica l'offerta prima classificata in graduatoria relativamente al costo della manodopera esposto nella stessa: in tal caso si procede in contraddittorio secondo quanto di seguito esposto.
Nel caso in cui talune offerte presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Commissione sospende la seduta pubblica di gara e ne dà comunicazione al Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento. Quest'ultimo, quindi, procede a richiedere per iscritto le spiegazioni dell’offerta di cui all’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. assegnando alle Imprese un termine (non inferiore a giorni quindici) per rispondere.
Le SPIEGAZIONI DELL’OFFERTA devono essere redatte nel rispetto dell’art. 97, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del documento denominato “Valutazione offerte anomale” (allegato n. 16) che costituisce riferimento obbligatorio per la valutazione dell'anomalia dell'offerta presentata. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità che la giustificazione dei prezzi offerti avvenga mediante la presentazione delle ANALISI DEI PREZZI. L'analisi (in carta libera) è richiesta per tutte le voci che concorrono a formare l'importo complessivo offerto e per gli altri elementi di valutazione dell'offerta previsti dal presente paragrafo. L'analisi dei prezzi deve essere redatta secondo il “Modello guida per analisi dei prezzi” compreso nel documento allegato n. 16 al presente bando). Tali ANALISI devono evidenziare gli elementi costitutivi dell’offerta (es. dettaglio del costo del lavoro ed esplicitazione delle modalità della sua determinazione in ragione dell'indicazione contenuta in offerta economica a fronte delle risultanze dell'offerta tecnica e delle prescrizioni del progetto posto a base di gara, materiali e beni di consumo, attrezzature e macchinari impiegati e relativa manutenzione, dettaglio dei costi della sicurezza aziendali ed esplicitazione delle modalità della loro determinazione in ragione dell'indicazione contenuta in offerta economica, spese generali e utile d’impresa,
tutto quanto altro concorra a determinare l’offerta presentata).
Per quanto attiene al costo del lavoro, le spiegazioni devono indicare il costo complessivo sostenuto dall’Impresa per l’effettuazione del contratto in relazione al numero degli addetti previsti (suddivisi per categoria) e delle ore di lavoro distintamente previste per ciascuna categoria nel rispetto di quanto previsto dagli atti di gara e dall'offerta tecnica. Il costo del lavoro deve essere determinato mediante apposito conteggio effettuato sulla base delle previsioni del C.C.N.L. applicabile al settore e alla zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dai prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e del contratto il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'Impresa anche in maniera prevalente. Le spiegazioni devono essere corredate da copia (in carta libera) del C.C.N.L. applicato e della tabella della remunerazione prevista dallo stesso. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione: in tal caso deve essere indicato il C.C.N.L. applicato, le motivazioni di tale applicazione e devono essere allegate copia (in carta libera) del contratto applicato e delle tabelle della remunerazione prevista dallo stesso. L’Impresa, nella quantificazione del costo del lavoro, deve tenere conto e dare specifica indicazione degli eventuali accordi di settore applicabili in Provincia di Trento.
Si ricorda che, a norma dell’art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., le spiegazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:
a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;
b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;
c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.
A norma dell’art. 97, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
La stazione appaltante esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il prezzo offerto, tenendo conto degli elementi di cui al citato art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. o se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rispetto all'entità e alle caratteristiche delle forniture;
d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE. La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.
Ai fini della valutazione delle spiegazioni prodotte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può avvalersi del supporto della Commissione.
Acquisite le spiegazioni sopra descritte il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento procede a valutarle e può chiedere chiarimenti e/o integrazioni all'Impresa fissando un termine breve.
Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento può considerare anormalmente basse le offerte che non dimostrino adeguatamente gli elementi costitutivi secondo le precisazioni contenute nel presente bando di gara.
Sono esclusi dalla gara gli offerenti che non presentano le spiegazioni richieste entro il termine assegnato e le cui spiegazioni non siano ritenute idonee a dimostrare la congruità dell’offerta ed a garantire l’Amministrazione circa il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
E' sottoposta a verifica la prima migliore offerta se la stessa appare anormalmente bassa e, nel caso in cui la stessa sia ritenuta anomala, si procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. Il Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ha la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte risultate anomale.
Delle operazioni compiute dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento viene redatta apposita relazione che è inoltrata alla Commissione.
Il Presidente della Commissione (anche tramite il responsabile del procedimento), quindi, procede a convocare la nuova seduta pubblica di gara dandone notizia alle imprese partecipanti con messaggio di PEC.
Nella nuova seduta pubblica, la Commissione comunica gli esiti della valutazione condotta illustrando il verbale che li documenta. Nella stessa seduta pubblica, infine, la Commissione procede - sulla scorta delle valutazioni condotte dal Dirigente del Servizio competente dell'Amministrazione che svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento - ad ammettere le offerte o ad escluderle qualora le stesse si siano dimostrate nel loro complesso inaffidabili o rilevino il mancato rispetto delle prescrizioni degli atti di gara o dell'offerta tecnica.
Concluse le operazioni predette la Commissione procede a formare la graduatoria definitiva delle offerte ammesse.
Xxxxx restando il sorteggio eventualmente già effettuato per la formazione della graduatoria provvisoria, nel caso in cui due Imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria formata dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito al primo posto della medesima graduatoria, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'Impresa da collocare al primo posto nella graduatoria.
La Commissione, quindi, sulla base della graduatoria definitiva formula la proposta di aggiudicazione all’offerente classificatosi al primo posto della graduatoria stessa e ne dispone la trasmissione (anche tramite il responsabile del procedimento) al Presidente di gara.
La Commissione ha la facoltà di non formare alcuna graduatoria e di non formulare la
conseguente proposta di aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte tecniche presentate sia rispondente alle esigenze dell’Amministrazione per come risultanti dagli atti di gara e nel caso in cui le offerte economiche siano superiori all’importo a base di gara.
Inoltre, la proposta di aggiudicazione è formulata anche se perviene o è ammessa un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, dalla Commissione, idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell’Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara.
Il Presidente di gara, ricevuta la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione, procede alla sua verifica ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, a norma dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. procede all'aggiudicazione all’offerente classificatosi al primo posto della graduatoria: l’aggiudicazione disposta dal Presidente di gara è definitiva, non è soggetta ad ulteriore approvazione e diventa efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. dopo la verifica dei requisiti secondo quanto prescritto nel paragrafo VIII del presente bando.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. e del regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Trento.
Dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, la stazione appaltante procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari scritti in lettere e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma dei prodotti. In caso di discordanza tra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.
Ai sensi dell'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e s.m., qualora la Commissione o il Presidente di gara abbia un fondato motivo di ritenere che i partecipanti si siano accordati al fine di condizionare i risultati della gara, ne dà avviso al Presidente della Giunta provinciale affinché proceda a nominare il Collegio di Ispettori di cui all'art. 8 della L.P. n. 26/1993 e
s.m. Tale Collegio di Ispettori può proporre la sospensione della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto ed informare gli Organi amministrativi competenti delle eventuali responsabilità emerse. In relazione ai risultati delle indagini condotte dal medesimo Collegio di Ispettori, l'Amministrazione può disporre la revoca d'ufficio della procedura di affidamento o la rescissione del contratto eventualmente stipulato unitamente alle determinazioni necessarie per garantire che l'esecuzione della fornitura non subisca pregiudizio.
N.B.
Della convocazione delle sedute pubbliche di gara è data in ogni caso notizia anche mediante pubblicazione di specifico messaggio sul sito internet dell’Amministrazione.
E' facoltà del Presidente di gara o del Presidente della Commissione convocare le sedute pubbliche direttamente nel corso di una precedente seduta pubblica: in tal caso non si procede alla comunicazione agli offerenti né alla pubblicazione sul sito.
Durante le sedute pubbliche sopra indicate il Presidente di gara procede anche agli adempimenti connessi all'AVCPass, in particolare inserendo nel sistema stesso le offerte presentate e l'annotazione delle eventuali esclusioni. Ove consentito dal sistema, è in facoltà del Presidente di gara (o del R.U.P.) delegare tale compito a soggetto specificatamente individuato quale responsabile delle verifiche (e suoi collaboratori) il quale vi provvede al termine delle operazioni di gara. In ogni caso, laddove l'impresa
aggiudicataria definitiva (o altro soggetto individuato secondo quanto stabilito nel presente bando) non abbia presentato il PassOE, è chiamata, a norma dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., a produrre il predetto documento entro un termine breve appositamente assegnato dal Presidente di gara o dai soggetti incaricati di svolgere le verifiche: il mancato, inesatto o tardivo riscontro alla richiesta comporta l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alle verifiche necessarie e, di conseguenza, l'annullamento della disposta aggiudicazione con incameramento della cauzione provvisoria presentata e segnalazione del fatto ad ANAC. In esito a tali pronunce e all'assunzione dei provvedimenti del caso il Presidente di gara o il R.U.P. o il soggetto incaricato delle verifiche procede ad adeguare la graduatoria del sistema AVCPass. Rimane inteso che laddove l'impresa presenti direttamente la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti o l'Amministrazione possa accertare tramite verifiche condotte d'ufficio il possesso dei requisiti prescritti (nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando), o in ogni caso di malfunzionamento del sistema AVCPass, l'esclusione dalla gara o l'annullamento dell'aggiudicazione è disposto solo per il caso in cui non sia accertato il possesso dei requisiti prescritti dal bando di gara.
Rimane inteso che l'aggiudicazione disposta dal Presidente di gara in esito alla conclusione delle sedute pubbliche è definitiva e non necessita di alcuna approvazione.
PARAGRAFO VIII - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE - VERIFICA DEI REQUISITI
Qualora risultante da sole dichiarazioni, la Stazione appaltante procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente bando e dell'inesistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., tramite l'acquisizione mediante il sistema AVCPass (o d'ufficio) della documentazione di seguito descritta.
a) Attestazione rilasciata da un organismo di attestazione (S.O.A.) di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m. comprovante la qualificazione per la categoria e la classifica previsti nel presente bando. Tale attestazione è acquisita d’ufficio se risultante dagli elenchi resi pubblici dall’ANAC (con la cui interrogazione si provvede anche a verificare l’insussistenza di provvedimenti interdittivi alla partecipazione alle gare) oppure nel solo caso in cui l’Impresa abbia specificato la S.O.A. rilasciante: diversamente l’Amministrazione richiede all’Impresa ENTRO 10 GIORNI dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione l'indicazione della S.O.A. rilasciante. Nel caso in cui per la qualificazione nella categoria e nella classifica previsti nel presente bando fosse richiesta l’attestazione del possesso da parte dell’Impresa del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX 00000 o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, tale certificazione è acquisita d’ufficio se risultante dagli elenchi resi pubblici dall’ANAC oppure nel solo caso in cui l’Impresa abbia specificato la Società rilasciante: diversamente l’Amministrazione richiede la presentazione della certificazione medesima direttamente all’Impresa la quale deve presentarla ENTRO 10 GIORNI dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione.
b) Certificato generale del casellario giudiziale riferito:
• al Titolare se trattasi di Impresa individuale;
• a ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome collettivo;
• a tutti i soci accomandatari se trattasi di Società in accomandita semplice;
• ai membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza se trattasi di società di capitali o Consorzi;
• al socio unico (se persona fisica), se trattasi di società di capitali;
• al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di società di capitali;
• in ogni caso ai membri del consiglio di direzione e di vigilanza;
• in ogni caso ai soggetti che dispongano di poteri di rappresentanza, decisione e controllo;
• in ogni caso, ai direttori tecnici dell’Impresa;
• in ogni caso, limitatamente al certificato del casellario giudiziale, ai medesimi soggetti sopra indicati che siano cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente invito;
• in ogni caso ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del presente bando anche se risultanti da fusioni, incorporazioni, cessioni di azienda o di ramo di azienda o altre operazioni societarie che comportino la successione universale o parziale nell'attività di impresa;
• in ogni caso, a institori e procuratori generali nonché ai procuratori che rappresentino l'Impresa nella procedura di gara.
N.B.
Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione del motivo di esclusione attinente all'assenza di condanne penali di cui all'art. 80 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e del motivo di esclusione attinente alla presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto derivanti da misure di prevenzione o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (come da art. 80 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.) si rinvia a quanto stabilito da ANAC nel comunicato del suo Presidente di data 26 ottobre 2016 con conseguente possibilità di estendere le verifiche sopra indicate anche ad ulteriori soggetti: l'Amministrazione si riserva di richiedere all'Impresa l'indicazione dei nominativi (completi delle generalità e della residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. fissando a tal scopo un termine breve entro cui rispondere sotto pena di annullamento dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al secondo classificato in graduatoria.
c) Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all’art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266) attestante la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici.
d) Informazione resa dai competenti uffici attestanti l’ottemperanza dell’Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m. recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
e) Informazione resa dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell’Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse.
f) Informazioni circa l'iscrizione al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio contenente:
• l'indicazione dei soggetti sopra indicati alla lettera b);
• l'indicazione del fatto che la Società stessa non si trova in stato di fallimento, liquidazione o concordato e che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data di rilascio del certificato stesso;
• (eventualmente) il possesso di specifiche abilitazioni dichiarate in fase di gara.
g) L'informazione antimafia di cui al X.Xxx. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m. Ai fini delle verifiche di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. inerenti la documentazione antimafia, l'Amministrazione chiede all'Impresa di comunicare i dati necessari per le relative richieste agli organi competenti. L’impresa deve corrispondere alla richiesta dell’Amministrazione entro il termine perentorio fissato dalla medesima
Amministrazione: in difetto - e previa diffida con assegnazione di ulteriore termine breve - l'Amministrazione annulla la disposta aggiudicazione e incamera la cauzione provvisoria presentata con facoltà di aggiudicare al secondo classificato in graduatoria. Nel caso in cui all'art. 3.1. del Capitolato speciale d'appalto siano indicate attività rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m. la comunicazione antimafia è sostituita dall'iscrizione dell'Impresa nella c.d. “white list” così come previsto dall'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m. che, pertanto, è richiesta all'impresa esecutrice delle medesime lavorazione nel rispetto delle disposizioni citate.
h) Attestazione della Cancelleria fallimentare del Tribunale territorialmente competente di eventuali procedure concorsuali in corso.
i) Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato attestante l'inesistenza di situazioni ostative alla partecipazione alla gara e/o alla stipula del contratto riferite all'Impresa.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 5 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante si attiene a quanto stabilito da ANAC con le sue <<Linee guida n. 6 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto d'appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lett. c) del Codice”>> e si riserva, pertanto, di procedere agli accertamenti necessari secondo quanto stabilito nelle medesime Linee Guida.
Nel caso in cui dalla verifica della documentazione sopra descritta la Stazione appaltante rilevi in capo all'aggiudicataria l'insussistenza dei requisiti di idoneità tecnica o la sussistenza di motivi di esclusione la Stazione appaltante procede con atto motivato all’annullamento dell'aggiudicazione, alla segnalazione del fatto all’X.X.XX. per i provvedimenti di competenza: l'Amministrazione incamera la cauzione provvisoria nel caso in alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario. L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria.
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione appaltante ne dà segnalazione ad ANAC che, ai sensi dell'articolo 80, comma 12. del D.Lgs. n. 50/2016, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 del predetto articolo 80, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Rimane ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.
In caso di imprese appartenenti ad uno Stato membro della CEE le verifiche suddette sono condotte a norma dell'art. 86 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: l'Amministrazione provvede a richiedere direttamente all'Impresa stessa la documentazione necessaria.
In caso di raggruppamento temporaneo la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite dell'Impresa capogruppo) con riferimento a ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzi la documentazione sopra descritta è acquisita (o richiesta per il tramite del Consorzio) con riferimento al Consorzio ed a ciascuna delle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa nel rispetto di quanto stabilito nel presente bando e
dalla normativa vigente in materia di partecipazione alla gara dei consorzi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 4 della Legge 11 novembre 2011 n. 180, si precisa che nel caso di micro, piccole e medie imprese, l’Amministrazione chiede solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa vigente. Nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 28 novembre 2005 n. 246 nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno.
A norma dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in fase di verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione alla gara l'Amministrazione può invitare gli operatori economici ad integrare i documenti prodotti.
Si precisa che la mancata presentazione del PASSOE da parte dell'aggiudicatario (né in sede di gara né in riscontro a specifica richiesta del Presidente di gara o del Responsabile delle verifiche o del RUP) – laddove ne consegua l'impossibilità per la Stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti di idoneità dichiarati e necessari per l'ammissione alla gara e per la stipula del contratto - comporta la pronuncia, con atto motivato, di decadenza dall'aggiudicazione e l'aggiudicazione all'offerente che segue in graduatoria con facoltà per l'Amministrazione di incamerare la cauzione provvisoria presentata e chiedere il risarcimento di ogni maggior danno subito. L’Amministrazione procede, inoltre, alla segnalazione del fatto all’ANAC.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIA
L'impresa aggiudicataria deve far pervenire all’Amministrazione tutta la documentazione indicata nel presente capitolo.
1) Entro 10 giorni dalla richiesta della Stazione appaltante (e comunque prima della stipula del contratto) - a norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 - la documentazione comprovante la costituzione della CAUZIONE DEFINITIVA nella misura fissata dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e, quindi, nella misura del 10% dell'importo contrattuale. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell'appaltatore a favore della Stazione appaltante. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'Impresa esecutrice la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte: in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. nel rispetto di quanto già precisato al capitolo 2 del paragrafo VI del presente bando: a tal fine è necessario che l’Impresa alleghi alla documentazione comprovante la costituzione della garanzia definitiva le certificazioni richieste per l'ottenimento delle riduzioni indicate dalla norma citata (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di cui all’art. 19 del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) se non risultante dalla documentazione già prodotta o dall'attestazione di qualificazione S.O.A pubblicata sul sito dell'X.X.XX. La costituzione della suddetta garanzia definitiva può avvenire tramite cauzione o tramite fidejussione. In quest'ultimo caso essa avviene mediante fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sia sottoposto a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fidejussoria. In tali casi le stesse devono essere redatte secondo le modalità specificate nell'allegato
n. 17. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato appena indicato, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale. A norma dell'art. 103 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la mancata costituzione della presente garanzia entro il termine indicato determina la decadenza dell’affidamento da parte del soggetto appaltante che aggiudica la gara al concorrente che segue nella graduatoria e incamera la cauzione provvisoria presentata.
In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento. L’eventuale dimidiazione opera secondo le disposizioni dettate dall’Autorità per la Vigilanza su Contratti Pubblici con determinazione n. 44 del 27 settembre 2000: la medesima determinazione si applica in via analogica anche per le altre riduzioni previste dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., fermo restando quanto stabilito nell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.
2) Prima della stipula del contratto: la DOCUMENTAZIONE relativa agli adempimenti previsti per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata e per i Consorzi dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.
187. Pertanto l'Impresa aggiudicataria dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'Impresa o da un suo procuratore, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell’art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in carta libera), attestante la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" (D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187).
In caso di raggruppamento deve essere prodotta per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate
per conto delle quali il Consorzio partecipa e dalle ulteriori consorziate individuate a norma del citato D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187.
3) Prima della stipula del contratto: effettuare il VERSAMENTO dell'anticipo delle spese contrattuali, nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione. Inoltre prima della stipula del contratto e comunque entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione, tenuto conto di quanto disposto agli artt. 73 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e 5 del Decreto del Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 l'impresa aggiudicataria deve rimborsare alla Stazione appaltante le spese per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di aggiudicazione nell'importo che sarà indicato dall'Amministrazione e che in via presuntiva può essere stimato in complessivi euro 6.000,00.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo. In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.
4) Prima della stipula del contratto e comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori: a norma dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l’Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare le seguenti POLIZZE ASSICURATIVE ed a consegnarne copia all’Amministrazione:
• una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori: a norma dell’art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. la somma assicurata deve essere almeno pari a euro 16.500.000,00 così suddivisa: a) euro 10.842.462,90 per danni all’opera oggetto del presente bando (salva la rideterminazione in esito all’aggiudicazione che comporterà l’indicazione della somma assicurata in misura pari all’importo contrattuale); b) euro 5.000.000,00 per danni alle opere ed impianti preesistenti; c) euro 657.537,10 per demolizione e sgombero;
• una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale che, a norma dell’art. 23 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. deve essere almeno pari a euro 825.000,00.
A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per le lavorazioni per le quali è previsto un periodo di garanzia le polizze sopra descritte sono sostituite da una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e le responsabilità verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (recante “Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici”), fermo restando che le medesime coperture devono sempre essere adeguate alla disciplina speciale dettata dalla L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m., nonché alle prescrizioni dettate dal X.Xxx. n. 50/2016 e s.m.. Pertanto gli Schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 devono essere adeguati alle normativa provinciale sopra richiamata mediante la predisposizione di apposita appendice alla singola assicurazione da consegnare all’Amministrazione unitamente alla Scheda tecnica di cui al D.P.R. n. 123/2004 e dalla quale emergano i singoli adeguamenti effettuati con tutte le seguenti clausole espresse:
• tutti i riferimenti alla Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e s.m. ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e
s.m. devono intendersi sostituiti con le corrispondenti disposizioni disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e della L.P. n. 2/2016 e s.m., della L.P. n. 26/1993 e s.m. e della L.P. n. 2/2016 e del regolamento di attuazione della
L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e
s.m. ogni qualvolta la normativa statale non è applicabile nell’ordinamento provinciale;
• in deroga all’art. 2, comma 1 lettera b), dello Schema tipo 2.3, l’assicurazione è prestata nei confronti di progetti approvati secondo la disciplina dettata dalla
L.P. n. 26/1993 e s.m. e del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e
s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e, pertanto, assoggettati a verifica ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 39 e xx. xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx X.X. x. 00/0000 e x.x. xxxxxxxxx con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e nel rispetto delle disposizioni transitorie dettate dall’art. 217 comma 6 del medesimo regolamento;
• ogni riferimento al “collaudo provvisorio” contenuto nello Schema tipo si intende riferito al “collaudo”;
• a norma dell’art. 26 comma 2 della L.P. n. 26/1993 e s.m. la validità della polizza cessa decorsi 6 mesi dalla scadenza dei termini fissati dall’art. 26, comma 1, della L.P. n. 26/1993 e s.m.;
• per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della Stazione Appaltante, foro competente è esclusivamente quello della sede della medesima Stazione Appaltante;
• a norma dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. la polizza deve prevedere che l'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.
Secondo quanto stabilito nell’art. 7.3 del Capitolato Speciale d’Appalto ed a norma dell’art. 12 dello Schema tipo n. 2.3 approvato con D.M. n. 123/2004 le coperture assicurative di cui sopra devono comprendere:
• i danni a cose dovute a vibrazioni (art. 12 lettera j dello schema tipo n. 2.3 approvato con il D.M. n. 123/2004);
• i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere (art. 12 lettera l dello schema tipo n.
2.3 approvato con il D.M. n. 123/2004);
• i danni a cavi e condutture sotterranee (art. 12 lettera m dello schema tipo n.
2.3 approvato con il D.M. n. 123/2004).
Le coperture assicurative devono, inoltre, rispettare tutte le ulteriori indicazioni contenute nell’art. 7.3 del Capitolato Speciale d’appalto ove non in contrasto con le disposizioni del presente bando.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute nell’art. 7.3 del Capitolato Speciale d’appalto comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Impresa aggiudicataria possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto: in tal caso si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto riconducibile all'Impresa aggiudicataria che determina l'incameramento della cauzione provvisoria.
In caso di raggruppamento deve essere prodotta dall'Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate e deve recare la precisa
indicazione di tutte le Imprese costituenti il raggruppamento.
In caso di Consorzio deve essere prodotta dal Consorzio e con riferimento alle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.
5) Prima della stipula del contratto: il responsabile del procedimento per la Stazione appaltante e il legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria devono concordemente dare atto, con verbale sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. A tal fine l’Impresa aggiudicataria – nella persona del suo legale rappresentante - ha l’obbligo di presentarsi sul luogo di esecuzione dei lavori nel giorno e ora alla stessa comunicati (con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo) dal Dirigente della competente Struttura della Stazione appaltante che svolge le funzioni di Responsabile Unico del procedimento. Nel caso in cui l’Impresa non si presenti il giorno fissato nel luogo di esecuzione dei lavori, l’Impresa è diffidata ad adempiere entro 15 giorni decorsi i quali l’Amministrazione provvede ad annullare la disposta aggiudicazione, con facoltà di aggiudicare al secondo in graduatoria: in tal caso si ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto riconducibile ad una condotta dell'Impresa aggiudicataria che determina l'incameramento della cauzione provvisoria.
In caso di raggruppamento deve essere effettuato dall'Impresa capogruppo. In caso di Consorzio deve essere effettuato dal Consorzio.
6) Prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori (se effettuata nelle more della stipula): a norma dell'art. 40 bis e dell’art. 43 della L. P. n. 26/1993 e s.m. l’appaltatore è tenuto a consegnare il PIANO DI SICUREZZA OPERATIVO per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Il piano operativo deve essere redatto in conformità alle prescrizioni dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procederà alla consegna dei lavori. L’appaltatore sarà diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante procederà ad annullare la disposta aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario (che comporta l'incameramento della cauzione provvisoria presentata) con facoltà di aggiudicare i lavori all'Impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui si sia pervenuti alla stipulazione del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti. In tal caso la Stazione appaltante affida l'esecuzione dei lavori all'Impresa che segue in graduatoria. A norma dell'art. 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.
In caso di raggruppamento deve essere redatto congiuntamente dall'Impresa capogruppo e da ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Xxxxxxxxx deve essere redatto congiuntamente dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.
N.B.
Il predetto POS costituisce allegato al contratto d'appalto, pertanto lo stesso deve essere consegnato in ogni caso prima della stipula del contratto. In difetto e previa diffida l'Amministrazione procede ad annullare la disposta aggiudicazione, salva la facoltà per l'Amministrazione di aggiudicare i lavori al secondo in graduatoria: in tal caso si ritiene che la mancata stipula del contratto derivi da fatto dell'aggiudicatario che determina l'incameramento della cauzione provvisoria.
7) Prima della stipula del contratto e comunque prima della consegna dei lavori
(se effettuata nelle more della stipula): a norma dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e dell’art. 43 della L. P. n. 26/1993 e s. m., l’appaltatore e per suo tramite i subappaltatori, sono tenuti a presentare alla Stazione appaltante, la documentazione di cui all’allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché una dichiarazione attestante l’organico medio annuo dell’Impresa, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle Casse Edili e da una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti. L’inadempimento al presente obbligo da parte dell’appaltatore impedisce la consegna dei lavori: pertanto l’Amministrazione procede ad annullare la disposta aggiudicazione per fatto imputabile all'aggiudicatario (che comporta l'incameramento della cauzione provvisoria presentata) con facoltà di aggiudicare i lavori all'Impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui si sia pervenuti alla stipulazione del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a norma dell’art. 119 comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.
In caso di raggruppamento deve essere prodotto per il tramite dell'Impresa capogruppo da parte di ciascuna delle Imprese raggruppate.
In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio e dalle Imprese consorziate per conto delle quali il Consorzio partecipa.
8) Prima della stipula del contratto: DICHIARAZIONE dalla quale risulti l’elezione di domicilio ai sensi di quanto previsto dall’art.102 del regolamento di attuazione della
L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. (il quale stabilisce che l’appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta).
In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa capogruppo. In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.
9) In caso di raggruppamento. Prima della stipula del contratto deve essere prodotta una dichiarazione resa da ciascuna delle Imprese costituenti il raggruppamento con la quale le stesse identificano l’Impresa che assume il ruolo di “impresa affidataria dei lavori” a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L’Impresa così indicata deve produrre espressa dichiarazione di accettazione.
In caso di Consorzio. Prima della stipula del contratto deve essere prodotta una dichiarazione resa dal Consorzio con la quale indica l’Impresa consorziata (esecutrice dei lavori) che assume il ruolo di “impresa affidataria dei lavori” a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. L’Impresa così indicata deve produrre espressa dichiarazione di accettazione.
10) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito all’atto della presentazione dell’offerta, oltre alla documentazione sopra indicata è richiesta all’Impresa capogruppo in nome e per conto proprio e di tutte le Imprese raggruppate la presentazione di:
10.1) MANDATO COLLETTIVO SPECIALE conferito all’Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), dal cui testo risulti espressamente:
• che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
• che il predetto Raggruppamento temporaneo fra Imprese persegue il fine
di partecipare a una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente bando;
• che il mandato stesso è gratuito e irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della stazione appaltante;
• che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
• che l'offerta determina la responsabilità solidale di tutte le imprese riunite trattandosi di raggruppamenti di tipo "orizzontale” ovvero che l’offerta determina la responsabilità solidale dell’Impresa capogruppo e la responsabilità limitata all’esecuzione delle opere di rispettiva competenza delle imprese mandanti trattandosi di raggruppamenti di tipo “verticale” (se ammesse a norma del presente bando);
• nel caso di raggruppamenti posti in essere ai sensi dell'art. 92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m., che l'Impresa mandante qualificata anche per categorie e classifiche diverse da quelle richieste si impegna a non eseguire più del 20% dei lavori previsti nel contratto d'appalto e comunque lavori non eccedenti l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute;
• l’espressa indicazione della quota percentuale di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione dei lavori compresi nell'appalto di ciascuna Impresa facente parte dello stesso con la precisazione che in caso di associazione temporanea di tipo verticale (se ammesse a norma del presente bando) tale indicazione deve avere riguardo anche alla categoria dei lavori di assunzione di ciascuna Impresa raggruppata: tale indicazione deve essere compatibile con le qualificazioni possedute da ciascuna Impresa. Fermo quanto stabilito dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., si precisa sin d’ora che, a norma dell’art. 92 del D.P.R: n. 207/2010 e s.m., i lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate;
• l’espressa assunzione da parte delle Imprese partecipanti all'impegno a conformarsi, per i pagamenti che dovessero intervenire fra Imprese aderenti al raggruppamento, alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettate dalla L. n. 136/2010 e s.m..
10.2) la PROCURA relativa al suddetto mandato risultante da atto pubblico.
È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto in tal caso esclusivamente nella forma di atto pubblico. Il mandato collettivo (e la relativa procura) devono essere redatti in conformità alla dichiarazione di impegno presentata in sede di gara.
11) Prima della stipula del contratto (e comunque prima della consegna dei lavori nel caso in cui la stessa avvenga nelle more della stipula a norma dell’art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m.): a norma dell’art. 40 bis della L.P. n. 26/1993 e s.m. l'Impresa deve presentare alla Stazione appaltante il programma esecutivo dei lavori, redatto in conformità al cronoprogramma di progetto, al piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla Stazione appaltante e nel pieno rispetto della documentazione prodotta in sede di offerta tecnica, riportante per ogni lavorazione le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo. Il programma dei lavori deve essere redatto in coerenza con quanto previsto dall’art. 9.1 del Capitolato in relazione ai termini stabiliti per l’esecuzione dei lavori. Tale programma, strutturato in conformità alle reali possibilità dell'impresa ed alle obiettive caratteristiche e circostanze di tempo e di luogo, deve tenere esplicitamente conto della eventuale possibilità di esecuzione di determinate categorie di lavoro nella stagione invernale.
In caso di raggruppamento deve essere prodotto dall'Impresa capogruppo. In caso di Consorzio deve essere prodotto dal Consorzio.
N.B.
Si precisa che nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del contratto d’appalto. L’appaltatore è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 15 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario che determina l'incameramento della cauzione provvisoria presentata, ferma la facoltà per l'Amministrazione di affidare i lavori all'impresa che segue in graduatoria. Nel caso in cui il mancato assolvimento degli obblighi di presentazione della documentazione prevista dal presente capitolo impedisca la consegna dei lavori si procede alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto a norma dell’art. 119 comma 6 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.
PARAGRAFO IX - ULTERIORI INFORMAZIONI
A) Il termine del presente procedimento è di 180 giorni decorrenti dalla pubblicazione del bando. Il termine predetto è prorogato di 180 giorni (salvo ulteriore proroga) per la valutazione delle offerte da parte della Commissione e di 120 giorni per le valutazioni a opera del R.U.P. per l'anomalia dell'offerta. Il termine rimane sospeso durante la decorrenza di tutti i termini fissati dalla normativa vigente e dagli atti di gara a tutela delle posizioni dei soggetti interessati (es. termine di pubblicazione del bando e di presentazione delle offerte). Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrenti fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione appaltante richiedenti documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
B) Il verbale di gara non tiene luogo del formale contratto.
C) Le offerte presentate avranno validità fino a 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la loro presentazione. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento del predetto termine. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino alla scadenza del termine predetto. A norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. Il termine rimane sospeso per tutto il tempo in cui, per il compimento delle verifiche in capo all’Impresa aggiudicataria della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente, sia necessario acquisire certificazioni e documenti presso soggetti diversi dall’Amministrazione (Enti certificatori o Imprese) o presso l'Impresa stessa. Il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
D) Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace a norma dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: il termine predetto è sospeso in caso di ricorsi giurisdizionali sino all'esito definitivo degli stessi, salvo espressa determinazione in senso contrario assunta dall'Amministrazione.
E) Qualora l'aggiudicataria non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicataria dall'Amministrazione appaltante, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m., l'Amministrazione ritiene che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto dell'aggiudicatario che determina l'incameramento della cauzione provvisoria presentata, ferma l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia.
F) Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. non è consentita l'associazione anche in partecipazione sia durante la procedura di gara che successivamente all'aggiudicazione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 48, commi 17, 18 e 19, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. è vietata qualsiasi modificazione delle associazioni temporanee di imprese e dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. Il comportamento difforme a quanto sopra specificato è sanzionato con l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché con l'esclusione delle Imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare per l'affidamento dei medesimi lavori.
G) Ai sensi dell'art. 46 della L.P. n. 26/1993 e s.m. l’avvio del contratto può avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione subordinatamente all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m. (o, nel caso in cui all'art. 3.1. del Capitolato speciale d'appalto siano indicate attività rientranti nelle previsioni di cui all'art. 1 comma 53 della L. n. 190/2012 e s.m., accertamento dell'iscrizione – o della presentazione della relativa istanza - dell'Impresa nelle c.d. “white lists” così come previsto dall'art. 1 comma 52 della L. n. 190/2012 e s.m.) e previa verifica dei requisiti secondo quanto previsto nel presente bando. In caso di avvio immediato dell’esecuzione, il pagamento degli acconti ha luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale indipendentemente dalla stipulazione del contratto e nel limite di un terzo dell’importo complessivo dell’offerta. Rimane fermo il rispetto dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
H) A norma dell'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. le stazioni appaltanti, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m., ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
I) Ai sensi dell’art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. non è ammessa la revisione dei prezzi né l’applicazione dell’art. 1664, comma 1, del Codice Civile. Fermo quanto
sopra esposto si precisa che a norma del citato art. 46 ter della L.P. n. 26/1993 e s.m. e secondo quanto eventualmente stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale se nel corso dei lavori si verificano aumenti del costo dei materiali, derivanti da fatti eccezionali, superiori al 10 per cento e tali da comportare un aumento del 5 per cento del valore complessivo del contratto, accertati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 13, comma 6-ter, l'appaltatore può chiedere, comprovando i costi sostenuti, un indennizzo per la parte eccedente la percentuale del 10 per cento. A norma dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l'Amministrazione si riserva di valutare le variazioni dei prezzi in aumento o in diminuzione sulla base del prezziario PAT solo per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.
L) Qualora dovessero insorgere una o più controversie circa l’interpretazione o l’esecuzione del contratto di appalto le stesse sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria. E' esclusa la compromissione in arbitri delle controversie. Si applicano le disposizioni in materia di accordo bonario di cui al disposto dell’art. 58.12 della L.P. n. 26/1993 e s.m. Foro competente è, in ogni caso, quello di Trento.
M) L’Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
E’ ammesso il subappalto e l’affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (nonché dall'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dall’art. 42 della L.P. 10 settembre 1993 n. 26 e s.m. e dagli artt. 138 e xx. xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx X.X. x. 00/0000 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. per quanto non diversamente disposto dal citato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.), dall’art. 12 del D.L. n. 47/2014 e dal DM n. 248/2016. In particolare:
1) tutte le lavorazioni comprese nell'appalto possono essere subappaltate fermo restando che l’importo complessivo delle lavorazioni subappaltate non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto dato dalla somma dell’importo complessivo offerto per tutti i lavori compresi nell'affidamento e degli oneri per la sicurezza evidenziati dalla Stazione appaltante.
A norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. l’affidamento in subappalto o cottimo è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1) che l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
2) che il subappaltatore sia qualificato nella categoria dei lavori oggetto del subappalto salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente, per eseguire i lavori pubblici, l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;
3) che l’Impresa appaltatrice abbia indicato all’atto dell’offerta (o, in caso di varianti in corso di esecuzione, all’atto di affidamento) i lavori o le parti di opere o le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo comprensiva a norma dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. dell'indicazione della terna dei subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di lavori oggetto di subappalto rientrante nelle diverse categorie di lavori comprese nell'appalto;
4) che il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.;
5) che l’Impresa appaltatrice provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto stipulato sotto la condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione presso la Stazione appaltante contestualmente alla presentazione dell’istanza;
6) che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di eventuali forme di controllo e collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con l’Impresa affidataria del subappalto o del cottimo: in caso di raggruppamento temporaneo, di società o di consorzio la stessa dichiarazione dev'essere resa da ciascuno dei soggetti partecipanti. L'Impresa appaltatrice, inoltre, è tenuta a trasmettere copia dei contratti derivati stipulati con il subappaltatore, relativi all'uso di attrezzature o aree del cantiere o del luogo di esecuzione del contratto;
7) che al momento del deposito del contratto di subappalto l’Impresa appaltatrice abbia provveduto a depositare una dichiarazione resa dall’Impresa subappaltatrice dalla quale risulti, come previsto dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, la composizione societaria, l’esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l’indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Tale dichiarazione deve essere resa solo nel caso in cui l’Impresa subappaltatrice sia costituita in forma di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata, di Società cooperativa per Azioni o a responsabilità limitata; nel caso di consorzio i dati sopraindicati dovranno essere comunicati con riferimento alle singole società consorziate che partecipano all’esecuzione dei lavori.
L'Impresa appaltatrice deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La Stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, verifica l'effettiva applicazione di questa disposizione. A norma dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 e
s.m. la Stazione appaltante rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta, se quest'ultima è completa dei documenti sopra indicati. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di quindici giorni per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro. Il termine può essere prorogato una sola volta, se ricorrono giustificati motivi. Trascorso il termine senza che si sia provveduto l'autorizzazione s'intende concessa.
Quanto sopra esposto si applica anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.
Si precisa sin d’ora che la Stazione appaltante non rilascia l’autorizzazione al subappalto nel caso in cui l‘Impresa subappaltatrice non dimostri che nei suoi confronti non ricorrono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., nonché nel caso in l’Impresa subappaltatrice non sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l’esecuzione dei lavori oggetto del subappalto.
L’affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo l’Impresa appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l’unica e la sola responsabile verso la Stazione appaltante della buona esecuzione dei lavori.
L’Impresa appaltatrice dovrà garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad osservare le condizioni del Capitolato speciale d’appalto ed ogni altra condizione o obbligazione derivante da tutti gli atti contrattuali, ivi compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara.
La Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione
lavori.
A norma dell'art. 26 comma 11 della L.P. n. 2/2016 e s.m. il fornitore dell'Impresa appaltatrice e del subappaltatore, e il subcontraente sopra indicato, possono comunicare alla Stazione appaltante e contestualmente all'impresa appaltatrice il mancato pagamento di prestazioni regolarmente eseguite, non contestate, risultanti da contratto scritto connesso con il contratto di appalto, nonché d'importo singolarmente pari o superiore a 2.500 euro.
A norma dell'art. 26 comma 12 della L.P. n. 2/2016 e s.m. si precisa sin d'ora che l'Amministrazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'affidatario intende subappaltare.
A norma dell’art. 138 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ai fini del rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 26 comma 5 della L.P. n. 2/2016 e s.m., il costo complessivo del personale per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto non può essere inferiore a quello indicato in offerta per le medesime lavorazioni. I tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono resi compatibili e congrui con il programma dei lavori dell’appalto principale, mediante l’aggiornamento dello stesso. L’appaltatore produce il programma dei lavori aggiornato al direttore lavori prima dell’inizio dei lavori subaffidati.
A norma dell’art. 138 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. ai fini del rispetto delle disposizioni in tema di tutela dei lavoratori di cui all’articolo 43 della L.P. n. 26/1993 e s.m., è fatto obbligo all’Impresa appaltatrice di disporre nei contratti di subappalto i pagamenti per stati di avanzamento con la tempistica prevista nel capitolato speciale d’appalto: in caso contrario la Stazione appaltante non rilascerà l’autorizzazione al subappalto.
L’impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo è tenuta al rispetto delle norme fissate dall’art. 42, comma 6 e 7, della L.P. n. 26/1993 e s.m. in materia di indicazioni sul cartello esposto all’esterno del cantiere e di trasmissione di documentazione alla Stazione appaltante.
La Stazione appaltante, a norma dell'art. 26 comma 6 della L.P. n. 2/2016 e s.m., provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione lavori.
Se l'appaltatore, in corso di esecuzione, comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori la Stazione appaltante procede al pagamento della parte non contestata.
A norma dell’art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. il contratto di subappalto richiama espressamente il citato art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e
s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg.
A norma dell’art. 139 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. per il pagamento diretto al subappaltatore si procede come segue:
a) durante l’esecuzione dei lavori l’appaltatore comunica, ai fini dell'emissione del certificato di pagamento della rata in acconto, la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l’indicazione dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti nel periodo considerato nello stato di avanzamento dei lavori;
b) entro dieci giorni dalla fine dei lavori del subappalto, l’appaltatore comunica, ai sensi dell’articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m., la proposta di pagamento diretto al subappaltatore con l’indicazione della data iniziale e finale del medesimo subappalto, nonché dell'importo dei lavori affidati in subappalto effettivamente eseguiti;
c) il subappaltatore trasmette alla Stazione appaltante la fattura relativa ai lavori
eseguiti;
d) la Stazione appaltante verifica la regolarità del subappaltatore nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi e della Cassa Edile, attestata nel DURC, in ragione dell'avanzamento dei lavori ad esso riferiti e registrati negli stati di avanzamento. Ai fini del pagamento del saldo del contratto di subappalto, la Stazione appaltante accerta anche la regolarità retributiva del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 43, comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m. e, se richieste dagli atti di gara le certificazioni di conformità dei lavori eseguiti;
e) la Stazione appaltante effettua il pagamento a favore del subappaltatore.
In caso di inerzia dell’appaltatore, la Stazione appaltatore invita l’appaltatore ad effettuare la comunicazione prevista alle precedenti lettere a) e b) entro trenta giorni. Se l’appaltatore non effettua la comunicazione entro il termine previsto o non comunica entro il medesimo termine la propria opposizione al pagamento diretto del subappaltatore, la Stazione appaltante procede ai sensi delle precedenti lettere d) ed e). In caso di opposizione dell’appaltatore, il pagamento nei confronti del subappaltatore è sospeso fino alla definizione della controversia tra l’appaltatore ed il subappaltatore.
A norma dell'art. 42 comma 9 della L.P. n. 26/1993 e s.m. è vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle lavorazioni a lui affidate tranne nel caso previsto dall’art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. in base al quale il subappaltatore in possesso della relativa qualificazione può stipulare subcontratti di posa in opera di componenti e apparecchiature, necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali appartenenti alle seguenti categorie:
a) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
b) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;
c) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
d) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;
e) OS 18-B – componenti per facciate continue.
In ogni caso ed a norma dell’art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. non è ammesso il subaffidamento della posa in opera dell’intera lavorazione oggetto di subappalto, per le categorie sopra indicate.
Nei casi sopra indicati il subappaltatore consegna alla Stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, la comunicazione di cui all'art. 26 comma 10 della L.P. n. 2/2016, relativa ai subcontratti oggetto dei commi che precedono: a norma dell'art. 42 comma 9 della L.P. n. 26/1993 e s.m. in tali casi il subappaltatore per la posa in opera ed il montaggio può avvalersi di imprese di propria fiducia.
In ogni caso ed a norma dell’art. 141 del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. rimane impregiudicata la responsabilità del subappaltatore relativamente alle dichiarazioni di conformità degli impianti delle strutture, impianti o opere speciali realizzati con l’apporto del subaffidatario ai sensi di quanto sopra esposto.
Nel caso di varianti in corso d’opera, l’eventuale subappalto di lavori di variante è subordinato alla presentazione da parte dell’appaltatore di una nuova dichiarazione di subappalto all’atto del relativo affidamento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, così come sopra descritti.
A norma dell'art. 3 del D.P.P. 28 febbraio 2017 n. 7-60/Leg. costituisce adempimento contrattuale il regolare pagamento da parte dell'Impresa appaltatrice delle prestazioni eseguite dai fornitori e dai subcontraenti diversi dai subappaltatori, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 e s.m. e comunicati all'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della
L.P. n. 2/2016 e s.m.
Ai fini della comunicazione di cui all'articolo 26, comma 11, della L.P. n. 2/2016 e s.m., il fornitore dell'appaltatore o del subappaltatore o il subcontraente dell'appaltatore, come individuati ai sensi di quanto esposto nel comma precedente, inviano all'Amministrazione e all'Impresa appaltatrice copia delle fatture inevase.
Il responsabile del procedimento invita l'appaltatore o il subappaltatore a comunicare le proprie controdeduzioni o a depositare le fatture quietanzate entro un termine non inferiore a 15 giorni: in tale periodo resta comunque sospeso il pagamento dello stato avanzamento lavori successivo.
L'Amministrazione, decorso inutilmente il termine sopra indicato, sospende il pagamento dello stato di avanzamento dell'appalto principale o il pagamento del subappalto per una somma corrispondente al doppio dell'importo delle fatture inevase.
L'Amministrazione procede al pagamento della somma sospesa secondo quanto sopra stabilito solo previa trasmissione delle fatture quietanzate da parte del fornitore o dal subcontraente diverso dal subappaltatore o di specifica liberatoria del medesimo.
Ai fini dell'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo, l'Amministrazione verifica l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. n. 2/2016 e s.m., mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m., con la quale l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti. La dichiarazione del subappaltatore viene acquisita dall'appaltatore e trasmessa da questo all'Amministrazione prima del pagamento a saldo del subappalto.
N) I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.
O) Fatto salvo quanto disciplinato dalla L.P. n. 2/2016 e dalla L.P. n. 26/1993 e s.m., l’esecuzione dei lavori, la direzione, la contabilità e la collaudazione delle opere sono sottoposte alle condizioni e norme del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. approvato con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e della L.P. n. 26/1993 e s.m., nonché- per quanto compatibili – del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000 x. 000 x
x.x. xxxxxxx “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.” e del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente ad oggetto “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici” (per quanto ancora in vigore).
P) A norma dell’art. 100, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. l’appaltatore ha la facoltà di presentare, entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori (qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti dall’aggiudicazione), PROPOSTE DI MODIFICAZIONE ED INTEGRAZIONE AL PIANO DI SICUREZZA redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’Impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso. Nel caso in cui l’appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intenderà che lo stesso abbia accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. A norma dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., in nessun caso le eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali. A norma dell’art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Impresa appaltatrice è tenuta a trasmettere alle Imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante prima dell’inizio dei lavori. A
norma dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione. L’Impresa appaltatrice è tenuta a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere i piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili fra loro e con il piano presentato dall’Impresa appaltatrice medesima. Il direttore tecnico di cantiere nominato dall’Impresa appaltatrice è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impiegate nell’esecuzione dei lavori. A norma dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m;
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.
Q) Prima della stipula del contratto l'Impresa aggiudicataria può comunicare mediante specifica nota indirizzata al responsabile del procedimento come indicato nel presente bando la non accettazione dei termini di pagamento stabiliti nel presente bando. In tal caso ciascuno dei termini predetti formerà oggetto di specifica negoziazione fra le parti, fermo restando che in nessun caso l'Amministrazione accetterà termini inferiori a 30 giorni.
R) Nel contratto sarà riportata la seguente clausola: “L’Impresa appaltatrice, come sopra rappresentata, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m. A mente dell’art. 3, comma 9 bis, della medesima L. n. 136/2010, le parti come sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Ai sensi del medesimo art. 3 della L. n. 136/2010 l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne dà immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l’amministrazione concedente.
In ossequio alla normativa citata, la Stazione appaltante verificherà peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in parola”.
S) A norma dell'art. 2 del codice di comportamento per i dipendenti del Comune di Trento - rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale (xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx ed allegato al presente bando) - i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione. Nel contratto è inserita la previsione espressa dell’applicazione del Codice di comportamento e una clausola di risoluzione o decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
T) Il presente bando è stato approvato dal Dirigente dell'Area tecnica e del Territorio con proprio atto.
U) Il presente bando è stato pubblicato sul profilo committente e all'albo pretorio dell'Amministrazione, sul Portale dei bandi e dei contratti pubblici di X.X.XX., sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana, sul sito Servizio Contratti pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, sul sito di APAC, nonché per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locali.
V) AVVALIMENTO: si applica l'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.
E' ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. dei requisiti di idoneità tecnica di cui al paragrafo IV.
In tale caso l'operatore economico deve presentare inserendola nel plico esterno di cui al paragrafo V unitamente ai plichi di cui al capitolo 3 del paragrafo VI ma esternamente agli stessi, oltre a quanto previsto dal capitolo 2 del paragrafo VI:
a) il DGUE compilato e sottoscritto dall'impresa ausiliaria, limitatamente alla parte II sezione A e B, parte III e parte VI;
b) la DICHIARAZIONE sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui essa si impegna, nei confronti dell'Amministrazione e dell'operatore economico, a mettere a disposizione dell'operatore economico le risorse necessarie di cui l'operatore economico è carente, per tutta la durata del contratto;
c) originale o copia autentica del CONTRATTO in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi/necessari per tutta la durata del contratto con la precisazione che il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Si precisa che:
• l'impresa ausiliaria non può partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata, a PENA DI ESCLUSIONE dalla gara della medesima e dell'operatore economico cui contemporaneamente presta il requisito;
• l'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;
• i requisiti oggetto di avvalimento devono necessariamente essere posseduti dall'impresa ausiliaria ed è pertanto vietato il cosiddetto avvalimento “a cascata”.
SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, il Presidente di gara sospende la seduta di gara e a dispone che venga richiesto (anche tramite il responsabile del procedimento) all'operatore economico, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, PENA L’ESCLUSIONE dalla gara, la presentazione, l’integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Il soccorso istruttorio di cui sopra è disposto nei seguenti casi:
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del DGUE e della dichiarazione di impegno da parte dell'impresa ausiliaria;
• mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
• incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accertare con esito positivo l’assolvimento di quanto richiesto dal bando, tenuto conto dell’intera documentazione presentata dall'operatore economico.
Si procede ad ESCLUDERE il concorrente nel caso in cui si accerti che il contratto di
avvalimento è stato stipulato oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte e nel caso in cui il medesimo non contenga la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Z) Il responsabile unico del procedimento di realizzazione dell'opera in oggetto è il Dirigente del Servizio Attività Edilizia.
AA) Si precisa che il Capitolato speciale d'appalto compreso nel progetto esecutivo dei lavori oggetto della presente procedura costituirà parte integrante del contratto di appalto.
BB) Il progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica ai sensi degli artt. 39 e xx. xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx X.X. x. 00/0000 e x.x. xxxxxxxxx con D.P.P. 11 maggio 2012 n. 9-84/Leg. e s.m.: la verifica è allegata agli elaborati progettuali pubblicati nell'area riversata accessibile con le credenziale di cui all'allegato 4 al presenta bando.
CC) Si ricorda che secondo quanto disposto dall'art. 7.4 del Capitolato speciale d'appalto: “A norma dell’art. 103, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari ad € 5.000.000,00. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo e per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari ad € 625.000,00.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese”.
DD) La presente procedura di gara è soggetto all'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. per le motivazioni indicate negli atti allegati sub n. 1 e n. 2: in tali atti si trovano, inoltre, le motivazioni delle disposizioni contenute nel presente bando.
Il Dirigente del Servizio Attività Edilizia xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
ll Dirigente dell'Area Tecnica e del Territorio arch. Xxxxx Xxxxxxx | ll Capo Ufficio Appalti dott.ssa Xxxxx Xxxxxxxxx | Il responsabile del procedimento xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx |
ALLEGATI:
Allegato n. 1: Determinazione dirigenziale del Servizio Attività Edilizia n. 51/59 di data 29 agosto 2017;
Allegato n. 2: Deliberazione della Giunta comunale n. 140 di data 21 agosto 2017; Allegato n. 3: Elenco Elaborati progettuali;
Allegato n. 4: Credenziali per l'accesso dal sito internet “xxx.xxxxxx.xxxxxx.xx” all'Area Riservata agli interessati alla presente gara;
Allegato n. 5: Ricevuta attestante l’avvenuta consegna all’Ufficio Protocollo;
Allegato n. 6: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI TRENTO
approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 250 di data 28 dicembre 2016;
Allegato n. 7: Fac simile di istanza di partecipazione alla gara di cui al n. 1 del Capitolo 2 del paragrafo VI;
Allegato n. 8: Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 così come adeguato con linee guida approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con Circolare 18 luglio 2016 n. 3 pubblicata in GURI n. 174 del 27 luglio 2016);
Allegato n. 9: Fac simile di dichiarazione integrativa del DGUE riportante la posizione dell'Impresa con riferimento ai motivi di esclusione introdotti dalle modifiche all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 disposte dal D.Lgs. n. 56/2017;
Allegato n. 10: Fac-simile di dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fidejussoria o la fideiussione bancaria che attesta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
Allegato n. 11: Patto di integrità;
Allegato n. 12: Documento recante “Elementi che compongono l'offerta economicamente più vantaggiosa” e relativi allegati:
• SCHEDA A.1.1;
• SCHEDA A.1.2;
• SCHEDA A.1.3;
• SCHEDA A.1.4;
• SCHEDA A.1.5;
• SCHEDA A.1.6;
• SCHEDA A.1.7;
• SCHEDA A.3.1;
• SCHEDA A.3.2;
• SCHEDA A.3.3;
• SCHEDA A.3.4;
• SCHEDA A.3.5;
• SCHEDA A.3.6;
• SCHEDA A.3.7;
• SCHEDA A.3.8;
• SCHEDA A.3.9;
• SCHEDA A.4.1;
• SCHEDA A.5;
Allegato n. 13: Modulo offerta denominato "Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera";
Allegato n. 14: Elenco descrittivo delle voci;
Allegato n. 15: Fac simile di dichiarazione contenente l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale e del costo della manodopera, ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. (punto 1.2 del punto B.1 del capitolo 3 paragrafo VI);
Allegato n. 16: Documento denominato “Valutazione offerte anomale” comprensivo del “Modello guida per analisi dei prezzi”;
Allegato n. 17: Modalità di costituzione della cauzione definitiva; Allegato n. 18: Fac-simile della richiesta di sopralluogo.