CIG 6968656CD7 TRA
Accordo quadro per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
CIG 6968656CD7
TRA
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., con sede in Xxxxxxxx (Xxxx) Xxx Xxxxxxxxx 0, C.F. 11211231003, in
persona dell’Amministratore Delegato, Xxxxx Xxxxx, di seguito definita anche Volsca
E
la Synergie Italia SpA con sede legale in xxx Xxxx 00, Xxxxxx , Partita Iva 07704310015, in persona del Legale Rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxxx , di seguito definita anche Agenzia
PREMESSO
➢ che in data 20/07/2018 la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha sottoscritto un accordo quadro con la Synergie Italia SpA a seguito di aggiudicazione della procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato come da Determina del 29/09/2017, in attuazione della Sentenza del Consiglio di Stato N. 03945/2018 Reg. Prov. Coll., pubblicata in data 27/06/2018;
➢ che come da Determina del 24/06/2019 che qui si intende integralmente riportata la Volsca Ambiente e Servizi SpA in conformità dell’art. 2 dell’Accordo quadro ha stabilito di procedere alla stipula di proroga tecnica fino al 31/12/2019;
⮚ che come da Determina del 12/12/2019 che qui si intende integralmente riportata la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha stabilito di procedere a nuova proroga nelle more dell’espletamento di nuova procedura e delle relative procedure amministrative inerenti al contratto di affidamento
➢ che il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato di gara , l'offerta tecnica ed economica ed tutti i giustificativi presentati dalla ditta aggiudicataria, documenti ben conosciuti dalle parti e da intendersi integralmente riportati e trascritti, costituiscono parte integrante del presente contratto;
➢ che, conseguentemente, la Volsca Ambiente e Servizi SpA deve procedere alla sottoscrizione della proroga contrattuale con agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto in data 20/07/2018 Synergie Italia SpA, secondo le condizioni di gara ;
➢ che la ditta Synergie Italia SpA dichiara che quanto risulta dal presente Contratto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta.
Ciò premesso e ritenuta la premessa parte integrante della presente scrittura privata le parti stipulano quanto segue
Art. 1 - Oggetto del contratto
La presente scrittura privata costituisce proroga dell’accordo quadro avente per oggetto l'affidamento del servizio di “somministrazione di lavoro a tempo determinato” nei casi e con le modalità previste dal D.Lgs 10/09/2003 n. 276 smi, dal D.Lgs. 81/2015 s.m.i. e dal vigente CCNL FISE, presso la Volsca Ambiente e Servizi SpA.
Il servizio comprenderà l’attività di ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale.
Le singole forniture di somministrazione lavoro saranno richieste di volta in volta alla Synergie Italia SpA, in base agli indirizzi dei Comuni Soci.
Il personale fornito dalla Synergie Italia SpA svolgerà l’attività presso i comuni serviti dalla società
Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
Tale personale verrà inquadrato nel rispetto del CCNL FISE-ASSOAMBIENTE
L’accordo quadro non fissa i quantitativi di fornitura - che restano dipendenti esclusivamente dalle esigenze della struttura utilizzatrice - ma solo il loro prezzo e tipologia. Nel periodo di validità dell’accordo verranno stipulati specifici contratti fornitura di lavoro temporaneo alle condizioni economiche proposte dalla Synergie Italia SpA . L’importo dell’accordo quadro e, quindi la somma dei singoli contratti/ordinativi di fornitura di lavoro temporaneo non sarà superiore, nel periodo di durata contrattuale, ad € 1.081.646,40 (IVA esclusa) e la Synergie, con la sottoscrizione dell’accordo quadro, si impegna ad accettare tali ordinativi alle condizioni economiche e contrattuali stabilite, sino alla concorrenza del valore sopra riportato.
La Volsca Ambiente e Servizi SpA , tuttavia, non assume alcun impegno a raggiungere tale importo né a raggiungere alcun valore minimo. I fabbisogni sono puramente indicativi, pertanto l’Agenzia dovrà garantire il numero e le figure professionali effettivamente necessarie e richieste dall’azienda senza muovere eccezioni di sorta, per maggiori o minori quantità richieste nel corso della fornitura, e ciò all’interno del valore dell’accordo quadro.
Art. 2 – Durata e facoltà di proroga
L’appalto avrà durata di 3 mesi , ovvero fino alla data del 31/03/2020 e comunque fino alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di nuovo contraente come previsto dall’art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/16 s.m.i e delle procedure amministrative inerenti il nuovo contratto di affidamento.
E’ escluso ogni tacito rinnovo.
È facoltà della Volsca Ambiente e Servizi SpA recedere, a suo insindacabile giudizio, dal contratto, in qualsiasi momento, con preavviso scritto di trenta giorni.
Art. 3 - Valore economico e limiti di utilizzo
L’importo massimo complessivo del contratto è di € 1.081.646,40 oltre Iva a norma di legge ed ha carattere presuntivo, mentre il valore del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste ed erogate, sulla base dell’effettivo fabbisogno del personale, tenuto conto anche dei vincoli finanziari e normativi, nonché di quelli derivanti dalla propria programmazione del personale, dalle previsioni di bilancio, nonché dagli accordi aziendali in materia di ricorso alle forme contrattuali flessibili di lavoro.
Gli oneri della sicurezza ai sensi dell’art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/16 s.m.i. sono pari a € 300.
Art. 4 – Prestazioni richieste ai lavoratori somministrati
I lavoratori somministrati nell’ambito del presente contratto saranno impiegati in attività di raccolta rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi di igiene urbana in genere.
Il servizio riguarda la fornitura delle figure professionali richieste dalla Società utilizzatrice nell’ambito
di quelle previste dal vigente CCNL FISE-Assoambiente.
Per i lavoratori somministrati si richiede il possesso dei seguenti requisiti minimi:
– conoscenza della lingua italiana
– predisposizione alle relazioni interpersonali e al lavoro in team
– buone doti di comunicazione e buone capacità di ascolto e di interazione
– capacità di gestire lo stress
– attitudine alla risoluzione dei problemi
– orientamento al servizio verso l’utenza
– capacità di autocontrollo
Art. 5 – Orario di lavoro
L’orario settimanale dei lavoratori somministrati potrà essere:
- full-time, corrispondente a 38 ore settimanali
- part-time (orizzontale/verticale/misto), corrispondente a non meno di 19 ore settimanali e non superiore a 24 ore settimanali.
L’orario si estenderà dal lunedì al sabato, con un’articolazione giornaliera stabilita secondo le esigenze operative della sede di servizio. L'orario di lavoro potrà estendersi alla Domenica, solo su espressa e formale autorizzazione scritta della sede di servizio.
Art. 6 – Obblighi dell’Agenzia
La Synergie Italia SpA si impegna al pagamento diretto ai lavoratori somministrati della retribuzione dovuta in base alla corrispondente categoria professionale di inquadramento, entro il giorno 15 del mese successivo alla prestazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti per legge.
Essa si impegna inoltre a fornire alla Volsca Ambiente e Servizi SpA, dietro richiesta, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati al fine di accertare la regolarità dell’inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata.
Al fine di garantire adeguata trasparenza ed equiparazione con i dipendenti della Volsca Ambiente e Servizi SpA, la Synergie Italia SpA utilizzerà il metodo della retribuzione mensilizzata. La retribuzione dei lavoratori, pertanto, verrà determinata in misura fissa e mensile sulla base delle tabelle retributive del CCNL della Volsca Ambiente e Servizi SpA integrate da accordi collettivi territoriali, aziendali o individuali.
La Synergie Italia SpA dovrà indicare nella fattura dettagliatamente, per ciascun lavoratore, tutti gli oneri riflessi: tredicesima, quattordicesima, lordo busta, rateo ferie, rateo ex festività soppresse, rateo TFR, imponibile contributivo, totale fondo formazione, totale TFR in azienda, totale Enti bilaterali, totale Inail, Totale INPS...( vedi Tabella allegata)
Il divisore orario contrattuale previsto dal CCNL FISE ASSOAMBIENTE è pari a 169. Tale divisore dovrà essere utilizzato per la determinazione del valore delle singole quote orarie da corrispondere oltre la retribuzione mensile ( straordinari, maggiorazioni, indennità ecc. ) previste dalle specifiche normative, nonché in caso di trattenute di quote orarie.
La Synergie Italia SpA si impegna ad applicare quanto previsto in materia di clausola sociale dall’art. 31 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, garantendo il mantenimento in organico di tutti i lavoratori già utilizzati in precedenza, e per tutta la durata dello stesso.
La Synergie Italia SpA si impegna a sottoscrivere con i lavoratori somministrati contratti individuali.
Synergie Italia SpA si impegna ad applicare quanto proposto nell'offerta tecnica presentata in gara, parte integrante del presente contratto. Per quanto riguarda la selezione e il reclutamento del personale, come sottolineato dalla Commissione di gara giusto verbale del 27/03/2017, la scelta dei candidati ai fini del loro inserimento lavorativo non sarà di competenza della Volsca, ma dell’Agenzia stessa.
Sono a carico della Synergie Italia SpA tutti gli obblighi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni.
La Synergie SpA è obbligata al versamento dei contributi dovuti a E. BI.TEMP e FORMATEMP.
Art. 7 – Modalità di espletamento del servizio
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura, in conformità a quanto previsto dal Capitolato, dall'offerta tecnica presentata dalla SYNERGIE SPA, parte integrante del presente contratto, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1) La Volsca Ambiente e Servizi SpA procederà, sulla base delle esigenze che si manifesteranno durante il periodo contrattuale, alla richiesta delle singole forniture di lavoro alla Agenzia mediante apposita richiesta scritta, debitamente firmata, che la Agenzia provvederà ad evadere entro il termine previsto nell'offerta tecnica presentata in gara , ovvero : 24 ore .
2) La Volsca Ambiente e Servizi SpA dovrà corredare ciascuna richiesta con le seguenti informazioni, che potranno anche essere anticipate telefonicamente, con fax o via e-mail:
• descrizione della professionalità richiesta;
• modalità e durata presunta della prestazione lavorativa;
• attività da svolgere;
• sede ed orario di lavoro.
3) Il trattamento economico sarà corrispondente a quello previsto dal vigente CCNL FISE ASSOAMBIENTE per i lavoratori dipendenti di pari livello retributivo, ivi compresi gli eventuali miglioramenti economici derivanti dalle applicazioni contrattuali future.
4) La contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dalla Synergie Italia SpA ai lavoratori è quella prevista per i dipendenti delle Aziende di somministrazione.
5) La contribuzione INAIL è quella riferita alla posizione relativa alla figura professionale richiesta.
6) Eventuali indennità di missione, indennità accessorie, rimborsi spese e buoni pasto spettanti al lavoratore saranno comunicati alla Synergie Italia SpA che provvederà a corrispondere i relativi compensi, salvo rimborso da parte della Volsca Ambiente e Servizi SpA.
7) L’Agenzia provvederà ad informare i prestatori di lavoro somministrati di tutti i rischi connessi all’attività che il prestatore svolgerà presso le sedi indicate dalla Volsca.
8) La Volsca osserverà nei confronti del prestatore di lavoro tutti gli obblighi di protezione, informazione e formazione, connessi all’attività lavorativa, in conformità a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni.
9) Il personale richiesto dalla Volsca dovrà essere già istruito e formato, a cura dell’Agenzia, in relazione alle competenze necessarie per l’attività da svolgere fatto salvo il personale rilevato in ottemperanza di applicazione della c.d. “clausola sociale”.
10) Il lavoratore è sottoposto ad un periodo di prova, così come stabilito nel contratto collettivo applicabile.
11) Il lavoratore ha diritto a prestare l’opera lavorativa per l’intero periodo di assegnazione, salvo il mancato superamento del periodo di prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso o di sostituzione.
Art. 8 – Prezzo del servizio
Volsca Ambiente e Servizi SpA si obbliga a corrispondere a Synergie Italia SpA il costo del lavoro sostenuto, sulla base di quanto previsto dall'art. 6 del Capitolato (retribuzione mensilizzata), facendo riferimento al CCNL, oltre IVA sulla parte imponibile .
Sono a carico di Synergie Italia SpA i giorni di malattia ed infortunio. Pertanto Synergie Italia provvederà a stornare dal canone mensile le giornate riferite a dette causali. Tutte le altre causali non daranno luogo a nessuna modifica del canone mensile offerto ed accettato da Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
Il moltiplicatore unico offerto in sede di gara è 0,001, da applicarsi al costo del lavoro, così come determinato all'art. 13 del disciplinare. Detto moltiplicatore sarà applicato per tutta la durata del contratto. Il costo del lavoro si ritiene a parametro fisso senza possibilità di variazioni nel corso del periodo contrattuale, fatto salvo il caso di variazione del costo del lavoro e della sua struttura dovuto a rinnovo contrattuale CCNL. Tale variazione per essere applicata dovrà essere formalmente autorizzata da Volsca Ambiente e Servizi SpA.
Al fine della verifica delle presenze mensili effettuate dal prestatore di lavoro, Volsca Ambiente e Servizi SpA sottoscriverà un’apposita scheda indicante le presenze e le diverse causali, che sarà trasmessa all’Agenzia a cura del lavoratore.
Synergie Italia SpA si impegna a dare immediata comunicazione alla Volsca Ambiente e Servizi SpA dell’assenza del lavoratore e a sostituire il medesimo entro 24 ore dall’assenza, previa richiesta da parte della Volsca Ambiente e Servizi SpA.
In caso di assenza per la quale norme di legge o contrattuali riconoscono una tutela al lavoratore, la Synergie Italia SpA provvederà a corrispondere la retribuzione pattuita.
Art. 9 – Modalità dei pagamenti
L’importo della prima fattura sarà pagato dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA, con accredito sui conti correnti formalmente indicati dalla Synergie Xxxxxx XxX, 00 (xxxxxx) giorni dalla data della relativa emissione, che l’Agenzia produrrà mensilmente secondo le norme fiscali in vigore.
I pagamenti saranno effettuati esclusivamente ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 e DM n. 40 del
18/1/2008 del Ministero dell’Economia.
I pagamenti avverranno in presenza di DURC regolare, nonché in presenza di regolarità fiscale e contabile .
Synergie Italia SpA, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Volsca Ambiente Servizi le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione non potranno essere sollevate eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Decorso il termine di pagamento, sulle somme dovute, graveranno gli interessi legali di mora, come da
D.L. 192/2012 in recepimento della Direttiva Europea 2011/7/E, pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di finanziamento principali, nel primo giorno lavorativo del semestre di riferimento, maggiorato di almeno 8 punti percentuali. Inoltre in applicazione della succitata normativa, il creditore ha diritto al risarcimento delle spese di recupero del credito per l’importo forfettario di 40 €, per le quali verrà emessa regolare fattura, fatto salvo il rimborso per il maggior costo sostenuto per eventuali incarichi affidati ad avvocati, studi legali o società di recupero crediti
Art. 10 – Interruzione del rapporto di lavoro e sostituzione dei prestatori di lavoro
In caso di interruzione del rapporto di somministrazione di un lavoratore, quale ne sia il motivo, la Synergie Italia SpA si impegna a sostituire il lavoratore entro 24 ore.
Il lavoratore avviato in sostituzione dovrà comunque possedere i requisiti e le competenze indicate all’art.
4.
La Volsca Ambiente e Servizi SpA, a propria insindacabile discrezione, chiederà la sostituzione del personale in caso di mancata corrispondenza ai requisiti richiesti, qualora non rispettino lo standard qualitativo e quantitativo delle attività in base a quanto richiesto dal capitolato tecnico e dal disciplinare di gara.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro, la Synergie Italia SpA avrà diritto al pagamento del
corrispettivo maturato sino al momento dell’effettiva interruzione del servizio.
La mancata sostituzione del personale assente, o reiterate interruzioni delle prestazioni, saranno motivo di risoluzione contrattuale.
Art. 11 – Obblighi a carico della Volsca Ambiente e Servizi SpA
La Volsca Ambiente e Servizi SpA si impegna a comunicare alla Synergie SpA gli estremi del CCNL da applicare ed i relativi trattamenti retributivi e si obbliga a comunicare le eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto.
Nel caso in cui dovesse adibire i lavoratori somministrati a mansioni superiori, la Volsca Ambiente e Servizi SpA ne darà comunicazione scritta alla Synergie Italia SpA per gli adempimenti previsti dalla legge, con conseguente modifica del compenso spettante.
La Volsca Ambiente e Servizi SpA, in caso di inadempienze della Synergie Italia SpA, dovrà versare direttamente al prestatore di lavoro o all’Ente Previdenziale, rispettivamente le retribuzioni ed i contributi dovuti ai prestatori di lavoro dalla Synergie Italia SpA, rivalendosi sul deposito cauzionale o sulle somme dovute non ancora pagate.
Art. 12 – Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio
La Volsca Ambiente e Servizi SpA, con ampia ed insindacabile facoltà, e senza che la Synergie Italia SpA possa nulla eccepire, si riserva di effettuare verifiche e controlli circa l’osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente contratto. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano la Synergie Italia SpA dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al contratto.
La Volsca Ambiente e Servizi ha individuato un responsabile dell’esecuzione del contratto nella persona
di Xxx Xxxxx coadiuvato da Xxxxxxxx Xxxxxxx .
Art. 13 – Provvedimenti disciplinari
L’azione disciplinare nei confronti dei prestatori di lavoro verrà esercitata dalla Synergie Italia SpA, anche su segnalazione della Volsca Ambiente e Servizi SpA, la quale comunicherà tempestivamente gli elementi che formano oggetto della contestazione.
Art. 14 – Cauzione definitiva
A garanzia della regolare esecuzione del contratto ed in particolare del tempestivo pagamento degli oneri diretti ed indiretti delle prestazione dei lavoratori, la Synergie Italia SpA ha presentato alla stipula del presente contratto, cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Elba Assicurazioni. Qualora la Volsca Ambiente e Servizi SpA escuta, in tutto o in parte, la cauzione definitiva, la Synergie Italia SpA è obbligata a reintegrarla entro 30 giorni dalla data della comunicazione della Volsca Ambiente e Servizi SpA.
La restituzione del deposito cauzionale definitivo verrà disposto su richiesta della Synergie Italia SpA al termine del contratto e quando questa avrà adempiuto a tutti gli obblighi previsti e sottoscritti. L’omessa o irregolare costituzione della cauzione comporterà l’impossibilità alla stipula del contratto.
Art. 15 – Spese, imposte e tasse
Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria, pubblicazione e quant’altro previsto sono a carico dell’aggiudicatario. Per quanto riguarda l'IVA, si fa espresso riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Per il caso di mancato versamento, la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha facoltà di trattenere dalla cauzione la somma dovuta, aumentata degli interessi legali, in sede di pagamento.
Art. 16 – Risoluzione del contratto e penalità
Fermo restante la facoltà della Volsca Ambiente e Servizi di recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, con preavviso di trenta giorni, dal contratto, la risoluzione contrattuale potrà altresì essere applicata, ad insindacabile giudizio dalla Volsca mediante lettera raccomandata o pec nei seguenti casi:
– mancato rispetto di quanto previsto al precedente articolo 6, in ordine al pagamento delle retribuzioni ed al versamento dei contributi per i prestatori di somministrazione di lavoro;
– sopravvenuto stato fallimentare (o altra procedura concorsuale);
– subappalti o cessioni di contratto o d’azienda;
– perdita dei requisiti minimi previsti dalla legge ai fini dell'affidamento di contratti pubblici;
– qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Agenzia nel
corso della procedura di gara;
– mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30
(trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Volsca , ai sensi del precedente articolo 14.
In caso di risoluzione la Volsca Ambiente e Servizi SpA procederà all’incameramento della cauzione
definitiva, fatti salvi i danni e le spese.
Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla prefettura informazioni interdittive di cui al D.Lgs 159/2011
Oltre i casi di risoluzione previsti nel presente atto, trovano applicazione le previsioni contenute
all’art.108 del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 (Decreto correttivo).
La Synergie Italia SpA altresì dichiara:
1.di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle società e, in particolare, di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231/2001;
2. che, al proprio interno, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 231/2001 non risulta sia stato commesso alcuno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001, né sussistono fatti o eventi di qualsiasi tipo che potrebbero dar luogo al rischio di commissione di tali reati.
La Synergie Italia SpA si obbliga a non porre in essere – e a far sì, ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile, che anche i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori non pongano in essere – atti o comportamenti tali da determinare la commissione, anche tentata, dei reati contemplati dal decreto legi- slativo n. 231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni. In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi previsti dai precedenti punti 1 e 2, Volsca Am- biente e Servizi SpA:
-avrà diritto di sospendere, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, l’esecuzione del con- tratto, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o procedimenti giudiziari da cui possa ragionevolmente desumersi l’inadempimento in questione;
ovvero, in alternativa,
-avrà facoltà di risolvere il presente contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, ovvero potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento ed anche in corso di esecuzione, senza alcun preavviso e senza ulteriori obblighi o responsabilità, mediante lettera raccomandata o PEC contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inadempimento in questione.
Art. 17 – Recesso dal contratto da parte della SYNERGIE SPA
Il recesso dal contratto da parte della Synergie Italia SpA comporterà l’incameramento della cauzione
definitiva costituita secondo il relativo articolo fatti salvi, anche in questo caso, i danni e le spese.
Art. 18 – Osservanza di norme e regolamenti
La Synergie Italia SpA è soggetta alla piena osservanza delle seguenti disposizioni alle quali la Volsca Ambiente e Servizi SpA rinvia:
➢ disposizioni in materia di retribuzioni e compensi a personale dipendente;
➢ disposizioni previste dalla Legge del 12 marzo 1999 n. 68;
➢ disposizioni in materia di sicurezza e previdenza ed assicurazioni dei dipendenti e collaboratori;
➢ disposizioni in materia di imposte, tasse e contributi;
➢ disposizioni previste dalla legge 136/2010 s.m.i.;
➢ disposizioni in materia di antimafia;
➢ disposizioni del Codice Civile;
➢ disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici;
➢ disposizioni del D.Lgs. 231/01;
➢ disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.
Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore. In particolare, si rinvia, per quanto non espressamente regolamentato, alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30 ed al Decreto legislativo n. 276 del 2003 s.m.i., D.Lgs. 81/15 s.m.i.
Art. 19 – Divieto di subappalto
È fatto divieto alla Synergie Italia SpA di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto, sotto
pena di decadenza dell’aggiudicazione.
Art. 20 – Foro competente
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Velletri.
Art. 21 - Trattamento dei dati
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati forniti dalla SYNERGIE SPA sono trattati dalla Volsca Ambiente e Servizi SpA esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto. Titolare dei dati è la Volsca Ambiente e Servizi SpA.
Art. 22 – Norme finali
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme di legge
in vigore in quanto applicabili. Tutte le comunicazioni tra le parti oltre all’offerta saranno in lingua italiana.
Non è consentito apportare varianti, anche parziali al contratto. Velletri lì 27/12/2019
Letto firmato e sottoscritto digitalmente
Synergie Italia SpA Volsca Ambiente e Servizi SpA Amministratore Delegato Amministratore Delegato Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx