VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/11/2020
N. 198
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DEL 21/11/2020
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RICADENTI NELL’AMBITO DEL D.P.R. N. 160 DEL 2010 (SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE).
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di novembre alle ore 09:20, nella solita sede
delle riunioni;
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale.
Ai sensi del Provvedimento Sindacale n. 11 del 07/04/2020 la seduta viene svolta in forma telematica mediante videoconferenza.
Sono presenti i signori:
Nome | Carica | Presenza | |
XXXXXXX Xxxxx XXXXXXXX Xxxx XXXXXXX Xxxxxx XXXXXXXXX Xxxxx XXXXXXX Xxxxxxx XXXXXXX Xxxx | Xxxxxxx Vice Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore | SI SI SI SI SI SI | in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza in videoconferenza in sede |
Totale presenti | 6 | ||
Totale assenti | 0 |
Con l’assistenza del Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxx, in videoconferenza, che ha accertato
l’identità dei partecipanti.
Il signor Xxxxx Xxxxxxx assume la presidenza in qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
LA GIUNTA COMUNALE
Riunita in seduta alla presenza in sede di 1 componente e in videoconferenza di 5 membri, tutti identificati dal Segretario, con la garanzia di una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, in equivoca e libera espressione delle opinioni;
Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:
- deliberazione n. 262 del 13/12/2012, con la quale è stato approvato l’accordo di collaborazione con la Provincia di Cuneo per la gestione del procedimento unico SUAP ai sensi del D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto, in particolare, il supporto informativo ed amministrativo fornito allo sportello unico per le attività produttive per l’espletamento delle competenze procedimentali in materia di tutela ambientale e trasporti;
- deliberazione n. 234 del 11/12/2014 di proroga per il biennio 2015-2016, deliberazione n. 227 del 01/12/2016 di proroga per il biennio 2017-2018, deliberazione n. 195 del 15/11/2018 di proroga del biennio 2019-2020 dell’accordo di collaborazione con la Provincia di Cuneo approvato con la deliberazione sopra citata;
Riscontrato che il vigente accordo andrà a scadere il 31/12/2020;
Vista la nota della Provincia di Cuneo prot. 58129 del 15/10/2020 qui pervenuta al prot. 30804 del 15/10/2020, con la quale è stato trasmesso il testo della proposta di accordo di collaborazione con la Provincia di Cuneo per la gestione del procedimento unico ex D.P.R. 160/2010 relativo al periodo 01/01/2021 – 31/12/2022;
Considerato che negli anni l’accordo ha conseguito risultati proficui in termini di coordinamento delle attività procedimentali ed istruttorie di competenza degli uffici provinciali e dello S.U.A.P. di Mondovì;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti fattuali, normativi e di opportunità funzionali
all’approvazione dell’accordo in esame;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 48 in data 23/12/2019;
Riconosciuto che la presente deliberazione risulta coerente con la sezione strategica e operativa del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, afferendo in particolare all’obiettivo strategico 14.02 nonché ai connessi obiettivi operativi;
Visti:
- l’art. 24, comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
Acquisito il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità tecnica dal responsabile
del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Previa identificazione, da parte del Presidente e del Segretario, in modo inequivoco dell’espressione della volontà in modo libero ed informato da parte di tutti i partecipanti compresi i membri in videoconferenza;
Con votazione palese ed unanime,
DELIBERA
1) Di approvare l’accordo di collaborazione con la Provincia di Cuneo per la gestione del procedimento unico ex D.P.R. 160/2010 valido fino al 31/12/2022, nel testo allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che la presente deliberazione è coerente con le sezioni strategica e operativa del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, afferendo in particolare, all’obiettivo strategico 14.04 nonché ai connessi obiettivi operativi.
Con successiva unanime votazione favorevole resa in modo palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, a sensi di legge, per motivi di urgenza.
IL SEGRETARIO GENERALE
Xxxxxx Xxxxxxx *
IL PRESIDENTE
Xxxxx Xxxxxxx *
* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 198 del 21/11/2020
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO UNICO EX DPR 160/2010 TRA LA PROVINCIA DI CUNEO E IL COMUNE DI MONDOVÌ
TRA
La Provincia di Cuneo C.F. e P. IVA 00447820044, di seguito denominata “Provincia”, con sede in Cuneo Corso Nizza n. 21, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, in qualità di Presidente
E IL
Il Comune di Mondovì, con sede in Xxxxxxx (XX) - Xxxxx Xxxxxxx x. 00 (P. IVA 00248770042), nella persona del Sindaco Xxxxx Xxxxxxx legale rappresentante pro tempore dell’Ente,
PREMESSE
1. sul supplemento Ordinario n. 227/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010, n. 229, è stato pubblicato il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
2. secondo l’articolo 2 del decreto il SUAP risulta essere l’”unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”;
3. pertanto, le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le attività sopra richiamate debbono essere presentate al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l’attività o è situato l’impianto;
4. al fine di chiarire il significato delle disposizioni ivi contenute sono intervenuti sia gli Uffici Legislativi del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministro per la semplificazione normativa, con la MSN 0000810 del 03.05.2011, sia la Regione Piemonte, con la Circolare n. 3/ASC/AMD/SRI del 19.03.2012 contenente le prime disposizioni relative alla sua attuazione in ambito regionale. I primi hanno evidenziato che i principi da rispettare nell’applicazione del decreto di cui all’oggetto sono quelli del procedimento unico e del non aggravio del procedimento di cui alla Legge n. 241 del 1990. La Regione Piemonte, invece, dopo avere precisato che lo Sportello “non comporta uno spostamento di competenza in relazione alla titolarità dei procedimenti, ma semplicemente consente di configurarlo quale “cabina di regia”, ha individuato alcuni procedimenti che, per le loro caratteristiche peculiari, non ricadono nella disciplina dello Sportello;
5. l’articolo 24, comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 prevede che gli enti locali possano avvalersi “nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento”;
1
6. la complessità di alcuni dei procedimenti che i SUAP devono gestire, in particolare in materia ambientale, aveva già reso opportuno, all’indomani della pubblicazione del citato DPR 160/2010, prevedere alcune forme di coordinamento, di collaborazione e di supporto tra la Provincia e tutti gli Enti presso i quali è istituito un SUAP, tenendo conto che, per quanto attiene ai profili di responsabilità procedimentale, il SUAP si configura come autorità procedente del procedimento unico disciplinato dall’art.7 del DPR 160/10, mentre la Provincia si configura come autorità competente dell’endoprocedimento o degli endoprocedimenti disciplinati dalla normativa di settore. Proprio al fine di agevolare per quanto possibile l’attività dei SUAP distribuiti sul territorio, nei quattro ultimi bienni la Provincia aveva offerto il proprio supporto agli Enti interessati, riscontrando un’adesione pressoché unanime;
7. l’attività di collaborazione e di supporto agli enti presso cui sono istituiti i SUAP, realizzata tramite azioni concrete dei dirigenti, dei funzionari dei Settori interessati e dei Responsabili degli Sportelli, potrà mutare in base ad eventuali e future modifiche normative, nonché in base all’evoluzione dell’attuale assetto organizzativo e funzionale degli Enti Locali;
8. la presente proposta di collaborazione, da intendersi come prosecuzione delle precedenti di pari oggetto, tiene conto dell’azione di regia che si esprime nel Tavolo regionale di coordinamento in materia di Sportello unico costituito con DGR 14 – 2317 del 12 luglio 2011 al fine di supportare i responsabili SUAP nella gestione del medesimo;
9. la bozza del presente accordo di collaborazione è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. del .
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
Art. 1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 Oggetto
Il presente accordo disciplina le forme di collaborazione tra la Provincia e il Comune di Mondovì. Tali forme di collaborazione consistono nella possibilità di avvalersi degli uffici della Provincia per lo svolgimento di una o più fasi del procedimento unico di cui all’articolo 7 del D.P.R. 160/2010 che coinvolgono le competenze provinciali, attraverso l’espletamento di un’assistenza tecnica ai SUAP da parte dei Settori provinciali di volta in volta competenti in relazione ai singoli endoprocedimenti, secondo quanto previsto dall’articolo 3.
Gli endoprocedimenti interessati sono quelli che attengono alla materia dell’ambiente (esclusa la procedura per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale disciplinata dal D.P.R. 59/2013) e dei trasporti (esclusi quelli per cui è prevista la SCIA).
Sono escluse dall'avvalimento le attività riconducibili alle competenze tecniche che ciascun Ente esercita nell'ambito del procedimento unico sopra richiamato ai sensi delle specifiche norme di settore.
Art. 3
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Modalità di espletamento dell’attività di collaborazione mediante avvalimento
La collaborazione mediante avvalimento consiste nelle seguenti attività:
1) supporto per l’espletamento delle competenze stabilite in capo al SUAP dal DPR 160/2010.
2) coordinamento con gli altri SUAP al fine di uniformare le modalità di espletamento delle suddette competenze (ad esempio definizione di schemi procedimentali standard, elaborazione di modulistica tipo anche in funzione dell’implementazione della base dati della conoscenza accessibile dal portale regionale SUAP, valutazione e proposta di accordi procedimentali con altri Enti);
3) informazioni al SUAP ed alle imprese, preliminari e propedeutiche alla presentazione di istanze oggetto di un procedimento unico ex DPR 160/2010;
4) affiancamento del responsabile del SUAP nella gestione di tutte le fasi dei singoli procedimenti unici;.
5) ogni altra attività di supporto tecnico, legale ed amministrativo utile al raggiungimento degli obiettivi del presente accordo.
Per ogni istanza ricadente nell’accordo il SUAP dovrà trasmettere alla Provincia l’istanza di attivazione del procedimento unico di cui all’articolo 7 del D.P.R. 160/2010, nonché tutta la documentazione utile al corretto svolgimento dell’attività istruttoria, entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento dell’istanza da parte del SUAP.
In caso contrario la Provincia è libera di non prestare l’attività di collaborazione di cui all’articolo 2
del presente accordo.
Alla conclusione dell’attività istruttoria relativa a ciascun procedimento unico, la Provincia trasmette al SUAP un parere contenente gli esiti di tale attività, i cui contenuti sono indispensabili per l’emissione del provvedimento finale, ovvero i singoli atti istruttori affidati ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del d.lgs.112/1998.
La Provincia si impegna affinché l’attività di avvalimento richiesta, avvenga in tempi utili ai fini del rispetto dei termini procedimentali stabiliti dal D.P.R. 160/2010. Restano a carico degli Enti richiedenti le eventuali conseguenze legate al mancato rispetto dei tempi di trasmissione degli atti alla Provincia.
Le riunioni e le conferenze di servizi relative ai procedimenti per i quali i SUAP hanno deciso di avvalersi per l’istruttoria degli uffici della Provincia si tengono, di norma, presso la sede della Provincia oppure mediante modalità telematica.
Tale forma di collaborazione non comporta oneri a carico del SUAP.
Art. 4
Responsabilità procedimentale e titolarità degli atti emanati
La responsabilità dei procedimenti unici di cui all’articolo 7 del D.P.R. 160/2010, nonché la titolarità dei relativi provvedimenti, resta in capo ai SUAP che prendono atto delle determinazioni della conferenza dei servizi gestita in avvalimento.
Art. 5 Dotazione informatica
La provincia garantisce il possesso di adeguate dotazioni tecnologiche, in osservanza delle disposizioni di cui al DPR 160/2010 ed, in particolare, assicura il possesso dei requisiti minimi richiesti dalla normativa per la gestione telematica del procedimento.
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Art. 6
Spese di istruttoria e diritti
Le spese di istruttoria previste dalla Provincia per le attività da questa svolte saranno incamerate direttamente dalla Provincia stessa.
Art. 7
Referenti per l’attuazione del presente accordo
Il Referente per l’attuazione del presente accordo è il Dirigente del Settore provinciale di volta in volta competente in relazione all’endoprocedimento che il SUAP abbia attribuito in avvalimento.
Art. 8
Durata e controversie
Il presente accordo è valido sino al 31/12/2022. Alla scadenza la Provincia dovrà comunque garantire il completamento delle attività già iniziate di cui all’articolo 2.
Le parti hanno facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento con preavviso di almeno 15 giorni, fatto comunque salva la conclusione delle attività istruttorie già iniziate.
In caso di controversie le parti rimettono la decisione ad un collegio composto dal Segretario Generale della Provincia, dal Segretario Generale dell’Ente presso il quale è istituito il SUAP e da un terzo componente da questi nominato congiuntamente tra pubblici funzionari, che procederà alla composizione bonaria senza spese.
Art. 9 Norma finale
Il presente atto è esente da imposta di bollo ai sensi dell’articolo 16, Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e non è soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 1 della Tabella del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Per la Provincia di Cuneo Il Presidente
X.xx digitalmente Xxxxxxxx Xxxxxx
Per il Comune di Mondovì Il Sindaco
X.xx digitalmente Xxxxx Xxxxxxx
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SERVIZIO AUTONOMO SERVIZI AL CITTADINO E ALLE IMPRESE
PROPOSTA DI DELIBERA DI Giunta Comunale
NUMERO 274 del 14/11/2020
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE CON L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CUNEO PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RICADENTI NELL’AMBITO DEL D.P.R. N. 160 DEL 2010 (SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE).
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto responsabile del servizio, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Mondovì, lì 17/11/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa