Accordo tra il Consiglio federale svizzero e
Avamprogetto della versione originale tedesca per la procedura di consultazione
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e
il Governo degli Stati Uniti d’America
sulla reciproca assistenza amministrativa tra le loro amministrazioni doganali
Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti d’America, di seguito denominati
«le parti»,
considerato che le infrazioni doganali danneggiano gli interessi economici, fiscali e di politica commerciale dei loro due Paesi,
considerato che è necessario garantire la corretta determinazione di dazi e altri tributi,
Consultazione
riconoscendo la necessità di una collaborazione internazionale in questioni che riguardano l’applicazione e l’esecuzione del diritto doganale nei loro due Paesi,
affermando la loro intenzione di applicare il presente Accordo rispettando il principio della buona fede,
convinti che le amministrazioni doganali possono lottare in modo più efficace contro le infrazioni doganali se collaborano,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni
Nel presente Accordo le seguenti espressioni significano:
1. «amministrazione doganale»: in seno alla Confederazione Svizzera, l’Amministrazione federale delle dogane, che fa parte del Dipartimento federale delle finanze, e negli Stati Uniti d’America, l’autorità doganale e di protezione dei confini (United States Customs and Border Protection) nonché l’autorità di immigrazione e delle dogane (United States Immigration and Customs Enforcement), che fanno entrambe parte del Dipartimento per la sicurezza interna (Department of Homeland Security);
2. «diritto doganale»: le leggi e le direttive relative all’importazione, all’esportazione e al transito nonché al traffico di merci, eseguiti dalle amministrazioni doganali e riguardanti i dazi, le tasse e altri tributi oppure i divieti, le limitazioni e altri controlli simili inerenti al trasporto di merci controllate attraverso i confini nazionali;
3. «informazioni»: i dati in qualsiasi forma, gli scritti, le registrazioni, i rapporti o le loro copie autenticate, con o senza riferimento a una persona identificata o identificabile;
4. «infrazione doganale»: qualsiasi violazione o tentativo di violazione del diritto doganale;
5. «persona»: ogni persona fisica o giuridica;
6. «amministrazione richiedente»: l’amministrazione doganale che domanda l’assistenza amministrativa;
7. «amministrazione interpellata»: l’amministrazione doganale cui è domandata l’assistenza amministrativa;
8. «territorio»: per la Svizzera, il territorio della Confederazione Svizzera; per gli Stati Uniti d’America, il territorio doganale degli Stati Uniti.
Consultazione
Art. 2 Campo d’applicazione
1. Conformemente al presente Accordo, per il tramite delle loro amministrazioni doganali le parti si prestano reciproca assistenza amministrativa per quanto riguarda la prevenzione, le indagini e le scoperte in materia di infrazioni doganali.
2. Ciascuna amministrazione doganale sbriga le domande di assistenza amministrativa presentate ai sensi del presente Accordo conformemente al diritto interno ed entro suoi limiti nonché nel quadro delle proprie competenze e dei mezzi disponibili.
3. Il presente Accordo è applicabile unicamente tra le parti; non concede ai privati né il diritto di ricevere, dissimulare o escludere mezzi di prova né il diritto di impedire il disbrigo di una domanda di assistenza amministrativa.
4. Il presente Accordo mira a rafforzare e completare la prassi di assistenza amministrativa in vigore tra le parti. Nessuna disposizione dell’Accordo deve essere interpretata in modo tale da limitare gli Accordi e la prassi relativi all’attuale collaborazione e assistenza amministrativa tra le parti.
Art. 3 Assistenza amministrativa generale
1. Su domanda, ciascuna amministrazione doganale fornisce assistenza amministrativa, mettendo a disposizione informazioni, al fine di garantire l’applicazione del diritto doganale e la corretta determinazione di dazi e altri tributi da parte delle amministrazioni doganali; la fornitura di informazioni riguarda anche quelle relative al trasporto e all’invio di merci, con l’indicazione del loro valore, luogo di destinazione e impiego, nonché quelle che comunicano se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state regolarmente
importate nel territorio dell’altra parte. Un’amministrazione doganale può fornire una simile assistenza amministrativa anche spontaneamente. Su domanda, le informazioni contengono indicazioni sul regime doganale applicato per l’imposizione doganale delle merci.
2. Su domanda o spontaneamente, un’amministrazione doganale può fornire assistenza amministrativa mettendo a disposizione informazioni comprendenti, senza essere limitate a ciò, indicazioni su:
a. i metodi e le tecniche per il trattamento doganale di passeggeri e merci;
b. la corretta applicazione di aiuti all’esecuzione e delle relative tecniche;
c. gli atti di esecuzione che potrebbero essere utili per impedire le infrazioni doganali, segnatamente i mezzi specifici di lotta contro le infrazioni doganali;
d. i nuovi metodi utilizzati per commettere infrazioni doganali.
3. Le amministrazioni doganali collaborano:
Consultazione
a. nella realizzazione e nel mantenimento di vie di comunicazione, al fine di facilitare uno scambio sicuro e rapido di informazioni;
b. al fine di facilitare un coordinamento efficace;
c. al fine di prendere in considerazione e testare nuovi equipaggiamenti e procedure; e
d. in altre questioni amministrative generali che richiedono un’azione comune.
Art. 4 Assistenza amministrativa particolare
1. Su domanda, un’amministrazione doganale sorveglia:
a. le persone che, sulla base delle conoscenze dell’amministrazione richiedente, hanno commesso o sono sospettate di aver commesso un’infrazione doganale, segnatamente le persone che entrano nel territorio della parte richiedente o che escono da detto territorio;
b. le merci trasportate o immagazzinate per le quali, sulla base delle constatazioni dell’amministrazione richiedente, vi è il sospetto che siano state importate illecitamente nel territorio della parte richiedente o che siano transitate illecitamente attraverso detto territorio;
c. i mezzi di trasporto per i quali vi è il sospetto che siano stati utilizzati per infrazioni doganali nel territorio della parte richiedente.
2. Su domanda, le amministrazioni doganali si forniscono informazioni sulle attività che potrebbero condurre a infrazioni doganali nel territorio dell’altra parte. Nelle situazioni che potrebbero causare danni importanti all’economia, alla salute pubblica, alla sicurezza pubblica o ad altri interessi importanti dell’altra parte, le amministrazioni doganali forniscono simili informazioni nel quadro delle proprie possibilità, senza che vi sia stata una domanda. Il presente Accordo non impedisce alle amministrazioni doganali di fornire spontaneamente informazioni sulle attività che potrebbero condurre a infrazioni doganali nel territorio dell’altra parte.
3. Al fine di sbrigare le domande di assistenza amministrativa, l’amministrazione interpellata può eseguire, per quanto possibile, ispezioni, controlli a posteriori, accertamenti dei fatti o altre operazioni d’inchiesta, compresi l’interrogatorio di periti, testimoni o persone sospettate di aver commesso un’infrazione doganale. L’autorità interpellata si riserva inoltre il diritto di decidere se intraprendere simili attività a seguito di una domanda.
Art. 5 Presenza di collaboratori
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Sulla scorta dell’autorizzazione ricevuta dall’autorità interpellata e alle condizioni poste da quest’ultima, di volta in volta i collaboratori dell’amministrazione richiedente possono:
a. essere presenti alle indagini eseguite dall’amministrazione interpellata, quali ispezioni, controlli a posteriori, accertamenti dei fatti o altre operazioni d’inchiesta, compresi l’interrogatorio di periti, testimoni o persone sospettate di aver commesso un’infrazione doganale;
b. esaminare, nei locali di servizio dell’amministrazione interpellata, le informazioni relative a un’infrazione doganale e farne copie o ricavarne estratti.
Art. 6 Atti e documenti
1. L’amministrazione richiedente può domandare gli atti e i documenti originali e altra documentazione originale solo se delle copie sarebbero insufficienti. Su domanda, l’amministrazione interpellata fornisce le copie correttamente autenticate di atti, documenti e altra documentazione.
2. Gli atti e i documenti originali e l’altra documentazione originale vengono restituiti il più presto possibile; tutti i relativi diritti dell’amministrazione interpellata o di terzi restano immutati.
3. Se l’amministrazione richiedente non domanda espressamente originali o copie di essi, l’amministrazione interpellata può trasmettere informazioni informatizzate in qualsiasi forma. Essa fornisce contemporaneamente tutte le indicazioni necessarie per la valutazione o l’impiego di simili informazioni informatizzate.
Art. 7 Testimoni e periti
1. L’amministrazione interpellata può autorizzare i propri collaboratori a comparire in qualità di testimoni o periti in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le questioni oggetto del presente Accordo nel territorio dell’altra parte e a produrre atti, documenti e altra documentazione o loro copie autenticate.
2. Se i collaboratori dell’amministrazione doganale che compaiono in qualità di testimoni o esperti godono dell’immunità diplomatica o consolare, la parte interpellata può acconsentire alla revoca dell’immunità alle condizioni che ritiene appropriate.
3. La richiesta di comparizione deve indicare esattamente su quale questione e in quale veste o funzione il collaboratore deve essere interrogato. L’amministrazione interpellata può esigere dall’amministrazione richiedente una conferma che il collaboratore non è né oggetto d’inchiesta né coinvolto in un procedimento giudiziario o amministrativo nel territorio della parte richiedente.
Art. 8 Forma e contenuto della domanda di assistenza amministrativa
Consultazione
1. Le domande di assistenza amministrativa ai sensi del presente Accordo sono presentate per scritto direttamente tra le amministrazioni doganali. Devono essere allegate le informazioni ritenute utili per il disbrigo della domanda. In casi urgenti, le domande di assistenza amministrativa possono essere poste e accolte oralmente; devono tuttavia essere confermate immediatamente per scritto.
2. Le domande di assistenza amministrativa devono contenere le seguenti indicazioni:
a. il nome dell’amministrazione richiedente;
b. il genere della questione o del procedimento;
c. una breve descrizione della fattispecie e delle infrazioni doganali;
d. il motivo della domanda;
e. se noti, i nomi e gli indirizzi delle parti interessate dalla questione o dal procedimento;
f. una descrizione dell’assistenza amministrativa richiesta.
3. Le domande di assistenza amministrativa sono presentate in una delle lingue ufficiali dell’amministrazione interpellata o in inglese. La risposta può essere in una lingua ufficiale dell’amministrazione interpellata.
4. Se la domanda di assistenza amministrativa non risponde ai requisiti del presente articolo, l’amministrazione richiedente può essere invitata a correggerla o completarla.
Art. 9 Disbrigo di domande di assistenza amministrativa
1. L’amministrazione interpellata adotta tutte le misure utili per sbrigare la domanda di assistenza amministrativa.
2. Le domande di assistenza amministrativa sono sbrigate in conformità con il diritto interno della parte interpellata.
3. Su domanda, l’amministrazione richiedente è informata sull’ora e sul luogo relativi alle misure da adottare sulla scorta della domanda di assistenza amministrativa.
4. Se l’amministrazione interpellata non è competente del disbrigo della domanda di assistenza amministrativa ai sensi del presente Accordo, trasmette immediatamente la domanda all’autorità competente e ne informa l’amministrazione richiedente.
5. L’amministrazione interpellata si adopera per sbrigare le domande concernenti il rispetto di una determinata procedura, sempre che tale procedura non sia vietata dal suo diritto interno.
Consultazione
Art. 10 Riservatezza e impiego delle informazioni
1. Le informazioni ottenute possono essere impiegate solo per gli scopi del presente Accordo. Tutte le informazioni sono trattate in modo confidenziale, indipendentemente dalla forma in cui sono trasmesse, a meno che non vi sia un’indicazione diversa. L’amministrazione richiedente protegge le informazioni dalla divulgazione nel modo e nell’ampiezza che l’amministrazione interpellata riserva alle informazioni equivalenti.
2. Il paragrafo 1 non è contrario all’impiego delle informazioni in procedimenti giudiziari o amministrativi a causa di infrazioni doganali. Nei verbali, nelle relazioni e nelle testimonianze nonché nei procedimenti e nelle accuse, le parti possono impiegare come mezzi di prova dinanzi al tribunale le informazioni ottenute e gli scritti consultati sulla base del presente Accordo. L’amministrazione interpellata è informata immediatamente in merito a simili impieghi previsti.
3. Se, in deroga al paragrafo 1, una parte intende impiegare simili informazioni per altri scopi, metterle a disposizione di altre autorità oppure divulgarle, deve precedentemente domandare l’autorizzazione scritta dell’amministrazione interpellata. L’impiego delle informazioni soggiace alle limitazioni fissate da detta amministrazione. Dato che la sicurezza e la sfera privata delle persone menzionate o identificate nelle informazioni rappresentano un interesse comune, la parte richiedente garantisce che le informazioni da divulgare siano limitate allo stretto necessario per lo scopo particolare della divulgazione e che i dati personali siano impiegati, preparati o conservati esclusivamente per gli scopi delle inchieste per le quali i dati sono stati richiesti.
4. In un procedimento penale, la parte richiedente può divulgare documenti informativi che discolpano un accusato oppure riguardano la credibilità dei testimoni che depongono contro
di lui, se ciò è necessario secondo la Costituzione o le leggi interne della parte richiedente. La parte richiedente informa precedentemente la parte interpellata sulla divulgazione e fornisce una spiegazione sulle esigenze legali per tale divulgazione.
5. Il presente articolo non esclude la comunicazione ad altre autorità governative di informazioni in relazione con il terrorismo o altri interessi di sicurezza nazionale, scambiate sulla base del presente Accordo, sempre che le leggi interne della parte richiedente prevedano un obbligo di divulgazione.
6. Ciascuna amministrazione doganale provvede alla sicurezza nella trasmissione, nella conservazione, nel salvataggio, nel trattamento e nell’inoltro interno dei dati, degli atti e dei documenti confidenziali, al fine di proteggerli dall’accesso non autorizzato.
7. L’amministrazione interpellata trasmette solo le informazioni che ritiene veritiere. Se risulta che le informazioni trasmesse sono errate o che non avrebbero dovuto essere trasmesse, ciò deve essere comunicato immediatamente. L’amministrazione doganale che ha ricevuto simili informazioni le rettifica o le distrugge.
Consultazione
8. L’amministrazione richiedente distrugge le informazioni trasmesse quando non sono più necessarie o non devono più essere conservate.
Art. 11 Deroghe all’obbligo di fornire assistenza amministrativa
1. L’amministrazione interpellata può negare o rifiutare l’assistenza amministrativa o concederla solo a determinate condizioni, qualora l’assistenza amministrativa:
a. possa pregiudicare la sovranità della parte;
b. possa pregiudicare l’ordine e la sicurezza pubblici o altri interessi nazionali essenziali della parte; o
c. sia incompatibile con il diritto interno della parte.
2. L’amministrazione interpellata può parimenti negare l’assistenza amministrativa se questa esula dal campo d’applicazione di cui all’articolo 2 del presente Accordo.
3. L’amministrazione interpellata può differire l’assistenza amministrativa, qualora questa pregiudichi inchieste, procedure penali o altri procedimenti in corso. In questo caso, l’amministrazione interpellata consulta l’amministrazione richiedente per decidere se l’assistenza amministrativa può essere concessa alle condizioni poste dall’amministrazione interpellata.
4. Qualora l’amministrazione richiedente non fosse in grado di sbrigare una domanda di assistenza amministrativa equivalente presentata dall’amministrazione interpellata, deve indicarlo nella sua domanda di assistenza amministrativa. Spetta all’amministrazione interpellata decidere in merito al disbrigo di una simile domanda.
5. Se l’assistenza amministrativa viene negata, la decisione e i motivi devono essere comunicati immediatamente all’amministrazione richiedente.
Art. 12 Costi dell’assistenza amministrativa
1. La parte interpellata si assume normalmente tutti i costi correlati al disbrigo di una domanda, ad eccezione dell’onere per periti e testimoni nonché dei costi per le traduzioni, l’interpretariato e le copie, che sono pagati dalla parte richiedente.
2. Se, durante il disbrigo della domanda di assistenza amministrativa, emerge chiaramente che tale disbrigo causa costi di importo eccezionale, le amministrazioni doganali si consultano per stabilire le condizioni alle quali continuare il disbrigo della domanda.
Art. 13 Ripartizione di valori patrimoniali
Consultazione
Conformemente al presente Accordo e ad altri Accordi tra le parti concernenti la ripartizione e l’impiego dei beni patrimoniali confiscati, le parti possono ripartire i valori patrimoniali sequestrati e confiscati se l’assistenza amministrativa concessa secondo il presente Accordo ha contribuito in maniera determinante al sequestro e alla confisca, e se il sequestro e la confisca sono avvenuti secondo il diritto interno della parte che ha sequestrato e confiscato questi valori. Spetta alla parte che ha sequestrato e confiscato i valori patrimoniali decidere se e in che modo ripartire tali valori.
Art. 14 Attuazione
1. Le amministrazioni doganali:
a. si contattano direttamente per le questioni concernenti il presente Accordo;
x. xxxxxxx direttive interne per l’attuazione del presente Accordo;
c. si adoperano per trovare una soluzione o una risposta comune ai problemi o alle domande che emergono dall’interpretazione o dall’applicazione del presente Accordo.
2. I conflitti per i quali non viene trovata una soluzione sono risolti per via diplomatica.
3. Le amministrazioni doganali concordano di incontrarsi regolarmente, su richiesta di una delle parti e se necessario, per verificare l’attuazione del presente Accordo.
Art. 15 Campo d’applicazione territoriale
Il presente Accordo si applica nel territorio delle due parti.
Art. 16 Entrata in vigore e denuncia
1. Le parti si comunicano per via diplomatica la conclusione delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. L’Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello dell’ultima notificazione.
2. Il presente Accordo può essere denunciato in ogni momento da ciascuna parte per via diplomatica, con un preavviso di sei mesi. I procedimenti pendenti sono conclusi conformemente al presente Accordo.
3. Il presente Accordo può essere modificato in ogni momento mediante un accordo reciproco scritto.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
Consultazione
Così fatto a , il , in duplice esemplare in lingua tedesca e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Consiglio federale svizzero: | Per il Governo degli Stati Uniti d’America: |