Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
A integrazione e specificazione di quanto previsto dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil il 20 dicembre 1993, Federmeccanica-Assistal e Fim, Fiom, Uilm, concordano quanto segue.
1 - Elettorato passivo
Ferma restando l'eleggibilità di operai, impiegati e quadri non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni, possono essere candidati nelle liste di cui al punto 4, parte seconda dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, anche i lavoratori non a tempo indeterminato il cui contratto di assunzione consente, alla data delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a 6 mesi.
2 - Durata e sostituzione dell'incarico
Al termine del contratto non a tempo indeterminato e in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il mandato conferito scade automaticamente.
I membri decaduti potranno essere sostituiti secondo le regole stabilite al punto 6, parte prima dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
3 - Modalità della votazione
Secondo quanto stabilito al punto 12, parte seconda, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'articolo 20, legge 20 maggio 1970, n. 300.
4 - Diritti sindacali
Con riferimento al punto 4, parte prima, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, le organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl per l'industria metalmeccanica privata e dell'installazione di impianti, restando titolari dei diritti previsti dall'articolo 4, disciplina generale sezione seconda del vigente Ccnl, in ordine alle ore di permesso retribuite nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'articolo 23, legge 20 maggio 1970, n. 300, pari al monte ore derivante dalla porzione di 30 minuti all'anno per ciascun dipendente, e in ordine alla titolarità dei permessi per i dirigenti provinciali e nazionali prevista in termini più ampi rispetto a quanto stabilito dall'articolo 30, legge 20 maggio 1970, n.
300.
5 - Modalità di utilizzo dei permessi sindacali
Le organizzazioni sindacali titolari dei permessi sindacali retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dall'articolo 23, legge 20 maggio 1970, n. 300 di cui al precedente articolo 4 del presente accordo, trasferiscono alle Rsu una quota di tali permessi pari al 70%.
Il monte ore complessivo riservato alla Rsu è ripartito in parti uguali fra ciascuno dei suoi componenti.
La Rsu provvederà a nominare al proprio interno un responsabile di gestione amministrativa del monte ore a essa riservato, il cui nominativo sarà comunicato all'azienda.
Il monte ore riservato alle organizzazioni sindacali, come regolato al primo comma dell'articolo 5 del presente accordo, è ripartito fra le stesse in misura paritetica e, nel rispetto del principio dell'invarianza dei costi, dovrà essere fruito per il tramite dei rispettivi componenti la Rsu. Le organizzazioni sindacali provvederanno a comunicare all'azienda un proprio responsabile designato all'interno dei rispettivi componenti la Rsu per la gestione di tale monte ore.
Per quanto non disciplinato agli articoli 4 e 5 del presente accordo si fa riferimento ai princìpi di cui al punto 4, parte prima dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
6 - Commissione elettorale, scrutatori, componenti del seggio elettorale e del Comitato dei garanti
I membri della Commissione elettorale, gli scrutatori, i componenti del seggio elettorale, i componenti sindacali del Comitato dei garanti qualora in forza all'unità produttiva, disciplinati rispettivamente ai punti 5, 8, 13 e 20, parte seconda dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, dovranno espletare il loro incarico al di fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro utilizzando in via eccezionale, previa richiesta, i premessi retribuiti di cui all'articolo 23 legge 20 maggio 1970, n. 300, nei limiti e secondo le modalità di cui al punto 12, parte seconda, dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Resta inteso che ai suddetti soggetti non sono riconosciuti i diritti, i poteri e le tutele già previste dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro a favore dei dirigenti della Rsa, e ora trasferite ai componenti le Rsu in forza dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993.
Per la composizione della Commissione elettorale di cui al punto 5, parte seconda dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, nelle unità produttive con più di 500 dipendenti, ogni organizzazione sindacale abilitata alla presentazione di liste potrà designare due lavoratori dipendenti dall'unità produttiva, non candidati.
7 - Ripartizione dei seggi tra operai e impiegati
Fermo restando il numero dei seggi complessivamente spettanti, la ripartizione dei seggi tra gli operai e gli impiegati e quadri verrà effettuata con riferimento al rispettivo peso percentuale sul totale degli addetti.
Nella Rsu di ciascuna unità produttiva sarà in ogni caso riservato un seggio agli operai o agli impiegati e quadri quando il numero degli uni o degli altri sia superiore a 15 addetti.
Qualora, per gli operai o per gli impiegati e quadri, non ci siano candidati disponibili a presentarsi, i seggi loro spettanti saranno assegnati all'altra categoria giuridica fino a un numero non superiore al 50% arrotondato all'unità superiore. I rimanenti seggi rimarranno vuoti fino a decadenza della Rsu.
8 - Numero dei candidati
Il numero dei candidati per ciascuna lista di cui al punto 4, parte seconda dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la Rsu.
9 - Revoca
La Rsu decade dal mandato ricevuto: alla scadenza dei tre anni dalla data delle elezioni; qualora si verifichi il superamento della quota di sostituzioni prevista dall'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 (punto 6, parte prima); in presenza di raccolta di firme tra i lavoratori aventi diritto al voto, superiore al 50%; tali firme, perché abbiano valore ai fini della richiesta di revoca, dovranno essere opportunamente certificate.
10 - Clausola di salvaguardia
Il presente accordo nell'integrare quanto previsto dell'Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, recepisce a tutti gli effetti la disciplina in esso contenuta.
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'articolo 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della Rsu, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire Rsa ai sensi della norma sopra menzionata.
11 - Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta a opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Le parti stipulanti il presente accordo si incontreranno subito dopo l'effettuazione delle elezioni delle Rsu nelle aziende e comunque entro il 30 giugno 1994 per una verifica dei risultati delle elezioni stesse.
Roma, 2 febbraio 1994