COMUNE DI AVELLINO
COMUNE DI AVELLINO
Settore Lavori Pubblici, Infrastrutture e Tutela Ambientale
REGIONE CAMPANIA
DISCIPLINARE DI GARA
FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016. Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica" DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - Operazione denominata "Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex Isochimica”.
Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per l’Appalto, di sola esecuzione, dei lavori e servizi della “Bonifica Area Superficiale – 2° Lotto Funzionale: Rimozione rifiuti abbandonati” sull’area dell’ex opificio Isochimica sito in Avellino alla località Pianodardine”.
CUP: G38C16000080003 CIG: 8222318775
Sommario
Art. 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni 5
Art. 2.1 - Documenti di gara 5
Art. 3 - Oggetto dell’appalto e procedura di affidamento 6
Art. 4 - Importo dell’appalto e modalità di pagamento 6
Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara 7
Art. 7 - Requisiti di partecipazione 7
Art. 10 - Garanzia provvisoria 11
Art. 11 - Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti 13
Art. 12 - Pagamento del contributo a favore dell’ANAC 14
Art. 13 – Modalità e termine per la presentazione delle offerte 14
Art. 14 - Contenuto della busta “A” – Documentazione Amministrativa 15
Art. 14.1 – Domanda di partecipazione 15
Art.14.2. - Documento di Gara Unico Europeo 16
Art. 14.3 - Dichiarazioni Integrative 18
Art. 14.4 -Documentazione a corredo 19
Art. 15 –Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati 20
Art. 16 - Contenuto della busta B – Offerta tecnica 21
Art. 17 – Contenuto della busta C – Offerta economica e Offerta tempo 22
Art. 18 – Criterio di aggiudicazione 23
Art. 19 - Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica» 26
Art. 19.2 - Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento: 29
Art. 20 - Valutazione della «Offerta Economica» 29
Art. 21 - Modalità di esperimento della procedura di gara 30
Art. 21.1. – Commissione giudicatrice 30
Art. 22 - Soccorso istruttorio 30
Art. 23 - Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse 31
Art. 24 - Gestione della «Offerta Tecnica» e «Offerta Economica» 31
Art. 25 - Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica» 32
Art. 26 - Valutazione della «Offerta Economica» 32
Art. 27 - Formazione della graduatoria provvisoria 32
Art. 28 - Offerte anomale o anormalmente basse 32
Art. 30 - Obblighi dell’aggiudicatario 33
Art. 31 - Adempimenti contrattuali 34
Art. 34 - Trattamento dei dati personali 35
Art. 35 -Sicurezza e Protezione dei dati personali 36
Art. 36 – Riserva di aggiudicazione 36
Con atto notificato in data 17/06/2013 dal Corpo Forestale dello Stato presso la sezione di della Procura della Repubblica di Avellino, il Sindaco del Comune di Avellino veniva nominato custode giudiziario dell’area nella quale aveva operato l’ex Isochimica.
La Procura della Repubblica con atto prot. 1082/UDCP/Gab./VCG del 04/03/2014 nominava, quale custode
giudiziario dell’area, in aggiunta al Sindaco di Avellino, il Presidente della Giunta Regionale Campania.
La suddetta area “ex Isochimica” risulta ubicata in località Pianodardine – Zona Asi – del Comune di Avellino, ed è censita con codice sito 4008C502 nell’anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB) del Piano Regionale di Bonifica, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013.
In data 07/01/2015 veniva sottoscritto l’Accordo, tra Regione Campania e Comune di Avellino, per l’attuazione degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell’area dell’ex stabilimento Isochimica;
La Regione Campania, ai sensi dell’articolo 250 del D.Lgs. 152/2006 e dell’art. 4 del suddetto Accordo, si impegnava a reperire le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dei progetti di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell'area Ex Isochimica; mentre il Comune di Avellino, ai sensi dell’art. 3, si impegnava, nella sua qualità di soggetto attuatore, ad ottemperare a tutti gli adempimenti inerenti alle procedure in danno da attuarsi nei confronti del soggetto obbligato ai sensi dell’art. 250 del D. Lgs. n. 152/2006.
Tutti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area ex Isochimica devono essere effettuati, ai sensi dell'articolo 250 del D. Lgs. 152/2006, d'ufficio e in danno al soggetto obbligato inadempiente anche alla luce del fatto che il Comune di Avellino non è proprietario dell’area.
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 13/04/2016 veniva approvato il “progetto preliminare” di bonifica dell’area superficiale ex Isochimica.
Con delibera di Giunta Comunale n. 170 del 09/06/2017 veniva approvato il Progetto Definitivo per la bonifica dell’area superficiale dell’ex stabilimento Isochimica, la cui attuazione veniva prevista per tre distinti e successivi lotti funzionali d’intervento.
Con Decreto Dirigenziale n. 10 del 30/05/2017, la Regione Campania, Direzione Generale per l’Ambiente, la Difesa del Suolo e L’Ecosistema, approvava i criteri e gli indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA e il soggetto attuatore nell’ambito del FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016 - Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica" - DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - Operazione denominata "Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex ISOCHIMICA".
Il Settore Tutela Ambientale del Comune di Avellino, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica dell’I.S.S. e del Consorzio Interuniversitario C.U.G.RI., redigeva il progetto esecutivo per la “Bonifica Area Superficiale – 1° Lotto Funzionale” dell’area ex opificio Isochimica sito in Avellino alla località "Pianodardine". Con Determinazione Dirigenziale n. 1522 del 24/05/2018, veniva approvato il progetto esecutivo "Bonifica Area Superficiale – 1° Lotto Funzionale" ed avviata la procedura di gara per la selezione dell'operatore economico che doveva effettuare l'intervento. Gli interventi previsti dai lavori di “Rimozione cubi cemento contenenti amianto, stimati in circa 497, presente in Isochimica” sono terminati in data 1 agosto 2019 e con Determinazione Dirigenziale n. 2733 del 19.09.2019 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione “Rimozione cubi cemento contenenti amianto, stimati in circa 497, presente in Isochimica – 1° Lotto Funzionale”.
L’Ufficio Tutela Ambientale, avvalendosi della collaborazione tecnico-scientifica dell’I.S.S. e del C.U.G.RI., ha redatto il progetto esecutivo per la “Bonifica Area Superficiale – 2° Lotto Funzionale: rimozione dei rifiuti abbandonati” nell’area ex opificio Isochimica sito in Avellino alla località "Pianodardine".
Per il giorno 23/01/2020 veniva convocata, con nota prot. 93290 del 19.12.2019, la Conferenza di Servizi per
l’acquisizione dei pareri e/o nulla osta, da parte degli Enti Competenti, relativamente al Progetto Esecutivo
per la “Bonifica Area Superficiale – 2° Lotto Funzionale” dell’area ex opificio Isochimica sito in Avellino alla località "Pianodardine". Nell’ambito della suddetta Conferenza dei Servizi l’intervento di cui al precedente punto veniva approvato all’unanimità.
La Validazione da parte dell’xxx.Xxxxxxx D’xxxxxxxx riporta esito favorevole, xxxxxx Xxxxxxx del 18 febbraio 2020.
Il progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 27 del Codice dei Contratti pubblici, è stato approvato con Determina Dirigenziale n°587 del 27/02/2020.
L’affidamento in oggetto è disposto in ottemperanza alla determina a contrarre n. 1021 del 30.04.2020.
Il Bando di gara è pubblicato:
• sulla GURI
• sulla GUUE
• su Quotidiani nazionali e locali
• sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx - Servizi on line – gare on line;
• sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
• sull’Albo Pretorio del Comune di Avellino
L’affidamento dei lavori sopra descritti avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Il luogo di svolgimento dei lavori è l’area dell’ex stabilimento Isochimica ubicata alla xxx Xxxxxxxxxxxx, xxx xx
Xxxxxxxx.
Codice NUTS: ITF34.
CUP: G38C16000080003 – CIG: 8222318775
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx, nominato con determina dirigenziale n. 216 del 23/01/2020.
La procedura verrà espletata (ai sensi dell'art. 58 del Codice) in modalità telematica, mediante la piattaforma di e-procurement (di seguito “Piattaforma”) disponibile all'indirizzo web: xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx - Servizi on line – gare on line.
Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.
Il Bando di gara, il presente Disciplinare, il Capitolato Speciale, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico sul profilo del Comune di Avellino, al seguente indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx - Servizi on line – gare on line
Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:
• essere in possesso di una firma digitale valida, del soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e l’offerta;
• essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC);
• essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario registrarsi alla stessa, raggiungibile all’indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx, Servizi on line – gare on line seguendo la procedura di iscrizione ed ottenendo username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
• visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nel “Manuale del Portale Appalti del
Comune di Avellino”, reperibile all’indirizzo: www.comune.avellino.it- Servizi on line – gare on line
gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione “Bandi di gara” in corso possono navigare sulla
procedura di gara di interesse e selezionare la voce “Presenta offerta”.
Art. 2 - Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni Art. 2.1 - Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:
a) Progetto ai sensi dell’art. 23 del Codice e degli artt. 33 e seguenti, della Sezione IV del DPR 207/2010, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:
ELAB. 01 – Relazione Tecnica Illustrativa.
ELAB. 01.1 – Protocollo tecnico-scientifico per il campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti (Elaborato dal C.U.G.R.I.).
ELAB. 02 – Computo Metrico Estimativo.
ELAB. 03 - Quadro Tecnico Economico, nell'importo complessivo di € 2.941.434,28.
ELAB. 04 - Elenco dei Prezzi unitari ed Analisi dei Prezzi. ELAB. 05 - Stima Incidenza Sicurezza.
ELAB. 06 - Stima di Incidenza della Manodopera. ELAB. 07 – Cronoprogramma.
ELAB. 08 – Elaborati Grafici e Schede Illustrative degli Interventi. ELAB. 09 – Capitolato Speciale di Appalto.
ELAB. 10 – Schema di contratto.
ELAB. 11 – Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
b) Bando di gara;
d) DGUE
e) Mod. domanda “DP”
f) Patto d’integrità
g) Mod.Dich.1
h) Mod.Dich.2
i) Mod.Dich.3
j) Mod.Dich.4
k) Mod.offerta tempo
l) Mod.offerta economica
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx nell’area Servizi on line-gare on line”.
La documentazione di gara è disponibile anche presso l’ufficio Tutela Ambientale e Patrimonio del Comune di Avellino visionabile, previo appuntamento telefonico al numero 0825200312 o a mezzo mail all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx, nei giorni feriali del martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. Il legale rappresentante dell’operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.
Informazioni riguardanti il progetto esecutivo posto a base di gara possono essere richieste ai tecnici progettisti:
Arch. Xxxxxxxxx XXXXXXX - xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx e geom. Xxxxxxxxx CERRONE xxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire al Comune di Avellino esclusivamente mediante la piattaforma telematica Servizi on line – gare on line entro le ore 9.00 del 10/06/2020.
Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore ….. del ……., e
saranno pubblicate nella suddetta piattaforma telematica nella sezione relativa alla gara in oggetto. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nell’art. 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo PEC xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio
si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli
operatori economici ausiliari.
Art. 3 - Oggetto dell’appalto e procedura di affidamento
L’appalto di questo 2° lotto funzionale, pur facendo parte di un intervento di bonifica superficiale più complesso che terminerà con un altro ulteriore successivo lotto funzionale, risulta essere un intervento unico non ripetibile da affidare quale lotto unico.
Pertanto, ai sensi dell’art. 51 comma 1 del Codice, l’intervento di bonifica dell’area superficiale dell’ex stabilimento Isochimica è suddiviso in tre lotti funzionali aggiudicabili separatamente, in quanto riguardanti prestazioni nettamente distinte.
In esecuzione di apposita determinazione dirigenziale l’Amministrazione aggiudicante intende procedere all’affidamento dell’intervento in oggetto indicato, da realizzarsi nel Comune di Avellino - Zona A.S.I. - località Pianodardine, che prevede l’esecuzione unitaria di tutti i lavori e servizi puntualmente descritti e quantificati agli artt. 1 e 2 del Capitolato speciale di appalto.
La procedura di gara prescelta è quella aperta, così come definita dall’art. 3, lett. sss), art. 59 e art. 60 del Codice.
Secondo quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del Codice, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio. Il sorteggio, ove ricorra tale evenienza, sarà effettuato, senza soluzione di continuità, nella stessa seduta pubblica di gara.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente.
Art. 4 - Importo dell’appalto e modalità di pagamento
L’intervento oggetto di appalto è finanziato con i Fondi Regionali di cui al Delibera della Giunta Regionale Campania n. 10 del 30/05/2017 «FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del 24/04/2016 - Intervento strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica" - DGR n. 731 del 13/12/2016 e DGR n. 471 del 15/10/2014 - Operazione denominata "Caratterizzazione integrativa e bonifica del sito industriale ex ISOCHIMICA" con soggetto attuatore il Comune di Avellino - Approvazione criteri ed indirizzi regolanti i rapporti tra il RUA e il soggetto attuatore».
L’importo complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, ammonta ad € 2.259.360,16 oltre I.V.A., di cui, per costi relativi della sicurezza, stimati ed individuati ai sensi del Tit. IV, capo 1, del D. lgs. n°81/2008, € 302.104,20, non soggetti a ribasso d’asta ai sensi del pt. 4.1.4. dell’all. XV del medesimo D. Lgs.
L’appalto in questione si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazione | Ctg. | Cl. | Qualific. obbligatoria (si/no) | Importo (€) | % | Prevalente o scorporabile | Subap- paltabile |
Rimozione rifiuti superficiali | OG 12 | IV | Si | 2.259.360,16 | 100 | Prevalente | Si |
La lavorazione prevalente, prevista nel progetto esecutivo, risulta classificata in Ctg. OG12 Cl. IV nell’importo
di euro 2.259.360,16.
Ai sensi dell’art. 3, lett. eeeee), del Codice, la modalità di determinazione del corrispettivo è prevista a misura.
Gli stati di avanzamento lavori saranno redatti secondo le modalità riportate all’art. 00 xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (xxxxxxx pari ad € 200.000,00 di lavori netti).
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in gg. 200 (duecento) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data della consegna (art. 14 del C.S.A.).
Art. 6 - Soggetti ammessi alla gara
Saranno ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 e 48 del Codice fatte salve le espresse previsioni di divieto dallo stesso articolo previste.
Art. 7 - Requisiti di partecipazione
Per poter essere ammessi a partecipare alla presente procedura i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di carattere generale:
a.1) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4, 5 del Codice, in capo ai soggetti espressamente richiamati dal medesimo articolo;
a.2) insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis) della legge n° 383 del 18.10.2001, come sostituito dall’art. 1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n° 210, art. convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n° 266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto “pubblico” fino alla conclusione del periodo di emersione);
a.3) insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001;
a.4) gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, devono essere in possesso, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
a.5) gli operatori economici devono possedere, pena l’esclusione dalla gara, l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede
oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). [Previsto per servizi, forniture e lavori rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]
a.6) ai sensi dell’art. 13 della deliberazione di Giunta Regionale n. 471 del 15/10/2014 dichiarazione di rispetto degli obblighi nascenti dal Protocollo di Legalità e dalla Legge n. 190/2012 sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di Napoli in data 1/8/2007 e pubblicato sul B.U.R.C. del 15/10/2007 n. 54.
B) Requisiti di idoneità professionale:
b.1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. della provincia presso cui il soggetto ha sede per attività corrispondente
all’oggetto dell’appalto.
Nel caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui agli all. XI A, del Codice da attestarsi mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
Nel caso di fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel suddetto allegato vedi art.39, comma 3), dello stesso Xxxxxx;
b.2) Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati.
Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto in originale o in copia conforme. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica II.
Si richiama l’attenzione degli operatori che intendano concorrere in A.T.I. sulla previsione normativa contenuta nell’art. 61, comma 2, del Regolamento secondo cui: “La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara. Nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all’art.92, comma 2”.
Per effetto delle prescrizioni normative sopra richiamate è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento di indicare in sede di gara le quote di partecipazione nonché l’impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto nella percentuale corrispondente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti secondo quanto prescritto dall’art. 92 del Regolamento.
La mancata indicazione delle quote di partecipazione determinerà l’attivazione del soccorso istruttorio previsto all’art. 83, comma 9 del Codice.
b.3) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. nelle categorie di seguito indicate: Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) classe minima F; Categorie 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.) classe minima C (importo dei lavori di bonifica fino a € 2.500.000,00);
Nel caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, iscrizione in uno dei registri
professionali o commerciali di cui agli all. XI A, del Codice da attestarsi mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.
Nel caso di fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel suddetto allegato vedi art. 83, comma 3), dello stesso Xxxxxx.
C) Requisiti di capacità tecnico- professionale
Qualificazione per prestazione di esecuzione di lavori pubblici ai sensi dell’art. 84 del Codice e degli
artt. 60, 61, 62 e 92, 93, 94 del Regolamento nella Ctg. OG 12, cl. IV.
Ai sensi dell’Art. 92, del Regolamento, Requisiti del concorrente singolo e di quelli riuniti, comma 1) “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti … tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente”.
Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, primo periodo i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara devono essere posseduti, per i raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del quaranta per cento dell’importo dei lavori; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del dieci per cento dell’importo dei lavori.
Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti all’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti la mandataria in ogni caso deve assumere, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla presente gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
D) Requisiti di esecuzione dell’appalto:
1) disponibilità obbligatoria, a pena d’esclusione, ai sensi dell’art. 100 del Codice, da documentarsi secondo quanto di seguito precisato, di uno o più impianti autorizzati allo smaltimento finale di materiali contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando (dichiarazioni contenute nel modello dich.1 e nel modello dich.2)
Si precisa che l’operatore economico che indicherà impianti di deposito/stoccaggio temporanei dell’amianto
sarà escluso dalla presente procedura.
2) disponibilità obbligatoria, a pena d’esclusione, di un laboratorio iscritto nella lista del Ministero della Salute dei laboratori qualificati ad effettuare analisi in SEM sull’amianto ai sensi del DM 14/05/96. (dichiarazioni contenute nel modello dich.3 e nel modello dich.4)
Si precisa che saranno esclusi dalla presente procedura gli operatori che indicheranno la disponibilità di laboratori non iscritti nell’elenco del Ministero della Sanità e/o con inscrizione non esplicitamente riferita alle analisi con metodologia SEM
I soggetti titolari degli impianti di conferimento e smaltimento rifiuti non possono partecipare in forma autonoma alla gara e contemporaneamente concedere in disponibilità gli impianti medesimi ad altri operatori economici partecipanti alla gara. Atteso che tale circostanza potrebbe effettivamente alterare la corretta concorrenza nell’ambito della procedura selettiva. (DELIBERA ANAC N. 330 DEL 28 marzo 2018)
In caso di violazione di tale previsione l’operatore economico sarà escluso dalla gara.
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a Albo Gestori ambientali).
La facoltà prevista dall’art. 89 del Codice potrà essere esercitata dai concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto relativamente ai Requisiti di capacità tecnica e professionale indicati alla precedente lett. C).
È consentito l’utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un
concorrente e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Nel ricorso all’avvalimento il concorrente è obbligato alla presentazione della documentazione, propria e dell’impresa ausiliaria, prevista dal comma 1 del richiamato articolo 89 del Codice e dall’art. 88 del Regolamento.
In particolare, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Si richiama infine l’attenzione sull’obbligo imposto dall’art. 88 del Regolamento di riportare nel contratto di avvalimento in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla presentazione della documentazione prevista rispettivamente dall’art. 89, comma 1, del Codice e dall’art. 88 del Regolamento determinerà l’attivazione della procedura del soccorso istruttorio.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai
sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Si richiama l’attenzione degli operatori che intendono concorrere avvalendosi, così come consentito dall’art. 89 del Codice, dei requisiti di un altro soggetto, su quanto prescritto dal medesimo art. 89 e dall’art. 88 del Regolamento in ordine alla documentazione, propria e dell’impresa ausiliaria, che deve essere presentata.
Pertanto in caso di avvalimento il concorrente dovrà inserire nel plico contenente la documentazione amministrativa:
x. xxxxxxxxxxxxx, resa dal legale rappresentante del concorrente, ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n°445/2000, con la quale si attesta l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara
con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria (art.49,comma 2, lett. a);
b. dichiarazione, resa dal legale rappresentante della Ditta ausiliaria ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 attestante:
~ la denominazione, forma giuridica, sede, oggetto sociale, numero e data di iscrizione, indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali;
~ che la Società non si trova in stato di liquidazione, fallimento, amministrazione controllata, cessazione di attività e non ha presentato domanda di concordato e, inoltre, che tali procedure non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data fissata per la presentazione dell’offerta;
~ che nei confronti dell’impresa nulla osta ai fini dell’art. 67 del D. Lgs. n°159/2011;
~ l’assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 80 del Codice;
~ l’assenza delle cause d’esclusione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 6/9/2011, n°159:
~ l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 1-bis) della legge n° 383 del 18.10.2001, come sostituito dall’art.1, comma 14, del D.L. 25.9.2002 n°210, art. convertito con modificazioni dalla Legge 22.11.2002, n°266 (i soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione sono esclusi dalle gare di appalto “pubblico” fino alla conclusione del periodo di emersione);
~ insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n°165/2001;
~ l’obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta a durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
c. documentazione, riferita alla Ditta ausiliaria attestazione qualificazione SOA;
d. contratto (in originale ovvero copia autentica) in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto dettagliandoli secondo quanto previsto dall’art. 88 del Regolamento: a) oggetto: le risorse ed i mezzi prestati in modo determinato e specifico; b) durata; c) ogni altro utile elemento ai fini dell’avvalimento.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti indicati dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Art. 10 - Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari ad euro 45.187,20 (il 2% dell’importo a base dell’appalto)
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto
garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
~ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
~ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
~ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
~ xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice);
4) avere validità per almeno 240 giorni a decorrere dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
~ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
~ la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
~ la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 120 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
~ in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
~ in documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
~ in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art.
93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti
fornendo copia dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del
sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Art. 11 - Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti
Il sopralluogo sull’area dell’ex stabilimento Isochimica è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell’art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete e, se costituita in RTI, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato
come esecutore.
La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.
Il sopralluogo sarà effettuato nei giorni appositamente fissati dal Responsabile del Procedimento, anche alla
luce della particolarità del sito, oggetto di sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria.
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all’indirizzo mail: xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La data di effettuazione della ricognizione verrà stabilita tenendo conto dell’ordine di prenotazione, del
numero dei richiedenti e verrà comunicata al richiedente parimenti a mezzo posta elettronica. Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno due giorni di anticipo.
Saranno ammesse ricognizioni presso l’area per istanze pervenute entro le ore 13,00 del giorno
10/06/2020. Non saranno ammesse ricognizioni oltre il suddetto termine.
Poiché il sopralluogo deve essere effettuato su di un’area sottoposta a sequestro giudiziario e potenzialmente contaminato da amianto, esso dovrà essere effettuato nella data e all’ora concordate con il RUP, nel rispetto delle prescrizioni dallo stesso dettate e con idonei dispositivi di protezione individuale.
Al termine del sopralluogo verrà rilasciato il documento in questione recante l’indicazione della data e l’orario di effettuazione del sopralluogo, il nominativo dell’impresa concorrente che lo ha effettuato, il timbro e la firma autografa del soggetto che rilascia l’attestazione.
Art. 12 - Pagamento del contributo a favore dell’ANAC
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a €. 140,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2018, pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “servizi/contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente
dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
Art. 13 – Modalità e termine per la presentazione delle offerte
La gara in oggetto come indicato in precedenza viene espletata in modalità telematica, attraverso la piattaforma di e-procurement in uso al Comune di Avellino sul sito xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx - Servizi on line
- Gare on line.
Le tre buste digitali, a pena di esclusione, devono essere caricate entro le ore 13.00 del giorno
25/06/2020.
I plichi telematici pervenuti oltre il suddetto termine ultimo non saranno presi in considerazione così che il mittente/concorrente non sarà ammesso alla gara.
La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici: Busta A – Documentazione amministrativa;
Busta B – Offerta tecnica; Busta C – Offerta economica;
L’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta
economica costituirà causa di esclusione.
La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in
un’unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).
L’Operatore economico ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito nel presente Disciplinare.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma Gare on line.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si
applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per almeno 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Art. 14 - Contenuto della busta “A” – Documentazione Amministrativa
La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.
Art. 14.1 – Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione è redatta, in bollo sul modello domanda DP allegato al presente disciplinare e
va sottoscritta digitalmente. Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola,
consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett.
b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio
La domanda è sottoscritta digitalmente:
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.
In particolare:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ai sensi dell’art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2
lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo. Il concorrente allega:
copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.
Art.14.2. - Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito istituzionale secondo quanto di seguito indicato e lo sottoscrive digitalmente.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:
• DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
• dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
• originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
• PassOE dell’ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”
• dichiarazione dell’ausiliaria del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 5 del presente disciplinare (Sez. A- B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui al presente
disciplinare;
la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al presente disciplinare;
la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Il DGUE deve essere presentato:
nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1,
2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Art. 14.3 - Dichiarazioni Integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, firmate digitalmente con le quali:
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
- dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto
e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata e accetta senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA ;
indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. 108 del 2018 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia.
- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis
del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
Le suddette dichiarazioni potranno essere rese sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.
Art. 14.4 -Documentazione a corredo
a) Copia Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditat.i
b) Dichiarazione di essere Iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui al D. Lgs. n°152/2006 e s.m.i. nelle categorie di seguito indicate: Categoria 5 (raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi) classe minima F; Categorie 10A (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi) e 10B (attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti, contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.) classe minima C (importo dei lavori di bonifica fino a € 2.500.000,00);
c) Dichiarazione di aver sottoscritto il Patto d’Integrità ed impegno al rispetto dei dettami e delle prescrizioni contenute nel Protocollo di Legalità in materia di appalti, allegato al presente documento sotto la lett. A), sottoscritto tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la C.C.I.A.A., sottoscritto in data 01/08/2007 e pubblicato sul Burc del 15/10/2007 n. 54, al cui rispetto il Comune di Avellino si è obbligato con la stipula dell’Accordo di Programma di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n°471 del 15.10.2014, quale soggetto attuatore degli interventi di messa in sicurezza, caratterizzazione e bonifica dell’ex stabilimento Isochimica. (utilizzare preferibilmente modello Dich. Protocollo legalità)
d) Documentazione di qualificazione per l’esecuzione di opere rientranti nella Ctg. OG 12, Cl. IV. (SOA)
Si fa presente che il concorrente che intenda avvalersi della facoltà di produrre dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n°445/2000, della certificazione SOA dovrà riportare integralmente tutti gli elementi della stessa, ivi comprese, a titolo esemplificativo, data di rilascio dell’attestazione originaria, data di rilascio dell’attestazione in corso, data di scadenza di validità triennale, data di effettuazione della verifica triennale, data di scadenza intermedia (nel caso si tratti di un consorzio stabile), data di scadenza validità quinquennale, esistenza o meno del possesso della certificazione di qualità con la specificazione dell’organismo che lo ha rilasciato e della data di scadenza della validità del documento.
Si precisa che l’attestazione SOA si intende in corso di validità quando non risulta ancora scaduto il termine quinquennale. Come previsto dalla Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'impresa in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuno dei concorrenti di cui si compone l’associazione.
e) Documento attestante la prestazione di una garanzia provvisoria di € 45.187,20 pari al 2% dell’importo a base di gara da costituirsi, secondo quanto prescritto dall’art. 93 del Codice, in uno dei modi definiti dall’art. 1 della Legge 10.6.1982, n. 348.
f) Documento “PassOE” rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l’AVCP. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito
link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all’ausiliaria; in caso di subappalto anche il PassOE dell’impresa subappaltatrice.
g) Attestato di pagamento del contributo ANAC di € 140,00 (centoquaranta) a favore all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, determinato, da ultimo, con Deliberazione della stessa Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2018 e sul sito dell’ANAC, da effettuarsi secondo quanto previsto dall’art. 12 del presente Disciplinare di gara.
h) Attestato dell’avvenuto sopralluogo. Il concorrente è obbligato ad effettuare una ricognizione dell’area oggetto dell’intervento di che trattasi. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. La ricognizione dovrà essere svolta dal titolare o dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell’impresa concorrente, il tutto secondo le espresse previsioni del presente Disciplinare di gara.
In seguito all’effettuazione del sopralluogo sarà rilasciato apposito attestato che deve essere presentato in uno alla documentazione amministrativa descritta nei punti precedenti.
i) Disponibilità obbligatoria ai sensi dell’art. 100 del Codice, di uno o più impianti autorizzati allo smaltimento finale di materiali contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando (utilizzare preferibilmente il modello dich.1 e il modello dich.2)
j) Disponibilità obbligatoria di un laboratorio iscritto nella lista del Ministero della Salute dei laboratori qualificati ad effettuare analisi in SEM sull’amianto ai sensi del DM 14/05/96. (utilizzare preferibilmente il modello dich.3 e il modello dich.4)
Art. 15 –Dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
− copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
− copia autentica dell’atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
Dichiarazione attestante:
− l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
− l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
− dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, , la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
− copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
− dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la
rete concorre;
− dichiarazione che indichi la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
− copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
− dichiarazione che indichi la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
− in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di lavori/servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
− in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. la percentuale di lavori che sarà eseguita dai singoli operatori aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.
Tutta la documentazione amministrativa va sottoscritta digitalmente in mancanza si attiverà il soccorso istruttorio.
Art. 16 - Contenuto della busta B – Offerta tecnica
La busta “B – Offerta tecnica”, firmata digitalmente, in relazione ai criteri di aggiudicazione del successivo art. 17 del presente Disciplinare di gara, contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) Documentazione Elemento A:
L’offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto, aggiungendo ad essa delle tavole grafiche e/o schede tecniche (massimo 3 in formato A3) utili a rappresentare le proprie proposte ed aggiungendo anche l’organigramma della direzione tecnica di cantiere prevista, corredata dal curriculum vitae del direttore tecnico di cantiere, nonché ogni altro provvedimento che ritenesse utile applicare ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza della particolare lavorazione (Max punti 25).
2) Documentazione Elemento B:
L’offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare le metodologie per il campionamento e caratterizzazione chimico-analitica dei rifiuti presenti all’interno dell’area dello stabilimento ex-Isochimica-
L’offerente potrà, inoltre, allegare alla predetta relazione un elaborato grafico (massimo 3 pagine in formato A3) in grado di rappresentare le attività e le fasi organizzative dei lavori (Max punti 25).
3) Documentazione Elemento C:
L’offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto e descrivere dettagliatamente i miglioramenti da apportare al monitoraggio ambientale previsto dal Piano di Sicurezza allegato al progetto Esecutivo, i tempi e le modalità di attuazione (Max punti 10).
4) Documentazione Elemento D:
L’offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto e descrivere dettagliatamente le lavorazioni per la sistemazione delle aree oggetto di rimozione dei rifiuti e delle aree di ingresso all’ex stabilimento Isochimica (Max punti 15).
L’eventuale superamento dei limiti massimi di ampiezza della documentazione tecnica comporterà la mancata valutazione da parte della Commissione giudicatrice delle parti eccedenti i limiti stabiliti. Non saranno computati nel numero di pagine le copertine e gli eventuali sommari.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate nei precedenti articoli per la sottoscrizione della domanda
Non sono ammesse le Offerte Xxxxxxxx che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
a.1) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
a.2) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest’ultima;
a.3) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all’intervento oggetto della gara o a disposizioni
legislative o regolamentari imperative o inderogabili. Inoltre, l’Offerta Tecnica, pena l’esclusione, non può:
b.1) rendere palese, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte l’Offerta Economica di cui al
successivo articolo 16 o comunque pregiudicarne la segretezza;
b.2) comportare maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante. Pertanto, sotto il profilo economico, l’importo contrattuale determinato in base all’Offerta Economica resta insensibile alla predetta Offerta Tecnica;
b.3) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo.
Il verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti punti lettere a._) oppure b._), comporta la non
ammissibilità dell’Offerta Tecnica e l’esclusione del relativo offerente.
Art. 17 – Contenuto della busta C – Offerta economica e Offerta tempo
L’offerta economica, (Max punti 20), predisposta preferibilmente secondo il modello OE allegato al presente disciplinare di gara, redatta in lingua italiana, firmata digitalmente dovrà pervenire con apposizione
di marche da bollo di euro 16,00 (sedici) e recare:
la percentuale di ribasso, in cifre e in lettere che il concorrente si impegna a praticare sull’importo a
base d’asta. Detto ribasso dovrà riportare non più di due cifre decimali.
Nell’Offerta economica il concorrente dovrà indicare:
• i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, rispetto al ribasso offerto;
• i costi della manodopera, di cui all’art. 95, comma 10 del Codice, sempre rispetto al ribasso offerto.
Il concorrente dovrà, inoltre, manifestare l’impegno a tenere ferma l’offerta per il periodo di 180 giorni L’offerta deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante, o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Busta A – Documentazione Amministrativa (in caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d’Impresa o GEIE si veda il del presente Disciplinare).
Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf (PDF/A), denominato <Denominazione Concorrente_Offerta Economica> ed essere sottoscritto con firma digitale.
Nell’offerta economica, pena l’esclusione, dovranno essere indicati sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. In mancanza di tale indicazione non si attiverà il soccorso istruttorio.
In caso di offerta recante un ribasso espresso con più di due cifre decimali l’offerta verrà approssimata d’ufficio alla seconda cifra dopo la virgola.
Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al prezzo a base di gara indicato nel presente disciplinare. Non sono ammesse, pena l’esclusione del concorrente dalla gara, offerte condizionate, non sottoscritte digitalmente, indeterminate o tra loro alternative.
L’offerta tempo (Max punti 5) predisposta preferibilmente secondo il modello OT allegato al presente disciplinare di gara, redatta in lingua italiana e debitamente sottoscritta, con firma digitale e per esteso, dal titolare o dal legale rappresentante dell' impresa concorrente.
In allegato al modello Offerta Tempo dovrà essere riportato il Cronoprogramma previsto per l’esecuzione dei lavori dove verranno illustrate dettagliatamente le metodologie, i mezzi ed il personale utilizzato per la riduzione dei tempi e la risoluzione di eventuali interferenze che dovessero prodursi a causa della compressione dei tempi di attuazione dell’intervento
N.B.: l’offerta economica e l’offerta tempo devono, obbligatoriamente, a pena d’esclusione, essere contenute nella “Busta C”.
Art. 18 – Criterio di aggiudicazione
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi tesi, ai sensi dell’art. 95, comma 10-bis del Codice, a valorizzare gli elementi qualitativi dell’offerta mediante criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo.
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 75 |
Offerta economica | 20 |
Offerta tempo | 5 |
TOTALE | 100 |
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante
tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.
Nella busta “B - OFFERTA TECNICA” deve essere contenuta, a pena d’esclusione l’Offerta Tecnica
illustrante gli elementi oggetto di valutazione tecnica come specificati nel seguente prospetto:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE | PONDERAZIONE | |
ELEMENTO A – Esecuzione specifica lavorazione | ||
ELEMENTO A | Elemento A: Implementazione delle misure d’intervento per l’esecuzione in sicurezza, sia per i lavoratori esposti che per la popolazione, delle specifiche lavorazioni di movimentazione, trattamento e avvio a discarica dei rifiuti speciali, pericolosi e contenenti amianto (ponteggi mobili e fissi, confinamento statico e/o dinamico, metodologie innovative, ecc.). Descrizione delle misure integrative di sicurezza che s’intendono adottare nel cantiere, nonché delle eventuali proposte integrative/modificative del piano di sicurezza, basate sulla valutazione dei rischi in relazione alla specifica modalità operativa prevista per l’esecuzione della lavorazione. Descrizione e dislocazione delle attrezzature nell’area di cantiere ed interferenze con il contesto. | 25 |
Valutazione Commissione: La valutazione della commissione verterà sul grado di sicurezza raggiunto e sulla qualità operativa del sistema di movimentazione, trattamento ed avvio a discarica dei rifiuti. Il progetto esecutivo posto a bando prevede un sistema di sicurezza “minimo” che dovrà essere implementato e/o modificato migliorandone le modalità di messa in atto. La valutazione della Commissione terrà, inoltre, conto della capacità di approfondire le questioni della sicurezza in cantiere, in relazione alla specifica lavorazione, ed alla capacità di fornire anche proposte migliorative e/o integrative al piano di sicurezza. | ||
Documentazione Elemento A: L’offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto, aggiungendo anche l’organigramma della direzione tecnica di cantiere prevista, corredata dal curriculum vitae del direttore tecnico di cantiere ed aggiungendo ad essa delle tavole grafiche e/o schede tecniche (massimo 3 in formato A3) utili a rappresentare le proprie proposte, nonché ogni altro provvedimento che ritenesse utile applicare ai fini del miglioramento delle condizioni di sicurezza della particolare lavorazione. | ||
ELEMENTO B – Campionamento e la caratterizzazione dei rifiuti | ||
ELEMENTO B | Elemento B: Implementazione delle metodologie per il campionamento e caratterizzazione chimico-analitica dei rifiuti presenti all’interno dell’area dello stabilimento ex- Isochimica, riportate nel protocollo tecnico-scientifico elaborato dal C.U.G.R.I. (Elaborato 1.1 allegato al progetto esecutivo). | 25 |
Valutazione Commissione: La valutazione della commissione verterà sull’implementazione e sui miglioramenti apportati. In particolare si terrà conto: - del miglioramento proposto relativamente alle metodologie per il campionamento e caratterizzazione chimico-analitica dei rifiuti presenti all’interno dell’area dello stabilimento ex-Isochimica; - della metodologia di analisi e campionamento proposta per l’analisi e caratterizzazione del contenuto dei vagoni cisterna abbandonati nel capannone; |
- dei tempi di esecuzione delle indagini in SEM, per la determinazione di eventuale presenza di amianto, e dei tempi di restituzione alla Stazine Appaltante dei risultati analitici; - modalità di esecuzione dello screening, da effettuare per strati successivi all’interno dei cumuli, volta a valutare l’eventuale presenza di fibre di amianto mediante strumentazioni portatili. | ||
Documentazione Elemento B: L’offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto, L’offerente potrà, inoltre, allegare alla predetta relazione un elaborato grafico (massimo 3 pagini in formato A3) in grado di rappresentare le attività di campionamento e caratterizzazione dei rifiuti. | ||
ELEMENTO C – Piano di monitoraggio | ||
Elemento C: Implementazione e miglioramento delle attività previste per il Monitoraggio ambientale. Incremento, per numero di punti e di frequenza, delle indagini analitiche in SEM, da prevedersi prima, durante le lavorazioni e dopo, per la determinazione delle concentrazioni di fibre di amianto aerodisperse L’offerente potrà predisporre un Piano di monitoraggio ambientale delle fibre di amianto aerodisperse. | 10 | |
ELEMENTO C | ||
Valutazione Commissione: La valutazione della commissione verterà sul miglioramento ed implementazione, per numero di punti e di frequenza, che l’operatore apporterà al Monitoraggio ambientale previsto dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto esecutivo. In particolare la commissione terrà conto della qualità e quantità dei suddetti miglioramenti e dell’ampliamento ragionato delle aree monitorate. | ||
Documentazione Elemento C: L’offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto e descrivere dettagliatamente i miglioramenti da apportare al piano di monitoraggio previsto dal progetto Esecutivo, i tempi e le modalità di attuazione. | ||
ELEMENTO D – Sistemazione delle aree oggetto di rimozione dei rifiuti | ||
ELEMENTO D | Elemento D: L’offerente potrà formulare delle proposte per la sistemazione delle aree oggetto della rimozione dei rifiuti, sia asfaltate/pavimentate che terreno nudo, e delle aree di ingresso all’ex stabilimento Isochimica. Dovrà essere predisposta un’apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la metodologia di esecuzione, l’estensione e la profondità degli interventi relativi alle aree oggetto di proposta migliorativa. | 15 |
Valutazione Commissione: La commissione procederà a valutare le proposte, sia in termini qualitativi che quantitativi, di sistemazione delle aree oggetto di rimozione dei rifiuti e delle aree di ingresso all’ex stabilimento Isochimica. | ||
Documentazione Elemento D: L’offerente dovrà produrre una relazione (massimo 3 pagine in formato A4) per illustrare quanto richiesto e descrivere dettagliatamente le lavorazioni per la sistemazione delle aree. | ||
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA | ||
ELEMENTI QUANTITATIVI | E - Elemento tempo: In relazione alla organizzazione che l’offerente intende adottare per gestire il cantiere, indicazione del tempo offerto per la realizzazione di tutti i lavori. L’offerente dovrà dichiarare in quanto tempo intende completare i lavori in oggetto e presentare un crono programma completo delle attività. Il progetto esecutivo prevede che per eseguire i lavori siano necessari 200 giorni naturali e consecutivi. L’offerta presentata non potrà scendere al di sotto dei 100 giorni naturali e consecutivi. Documentazione Elemento E: L’offerente dovrà produrre un cronoprogramma, nel formato che riterrà adeguato, per l’esecuzione dei lavori dove saranno illustrate dettagliatamente le metodologie, i mezzi ed il personale utilizzato per la riduzione dei tempi e la risoluzione di eventuali interferenze che dovessero prodursi a causa della compressione dei tempi di attuazione dell’intervento. | 5 |
F- Elemento prezzo | 20 | |
TOTALE | 100 |
L’aggiudicazione avviene con il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 2 del Codice e dell’articolo 120 del DPR n. 207 del 2010, applicando il metodo aggregativo- compensatore di cui all’allegato G al DPR n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui ai successivi articoli.
Art. 19 - Criteri di valutazione della «Offerta Tecnica»
La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per ciascuna ditta offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente formula:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al sub-elemento (i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Σn= sommatoria.
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, relativi ai criteri di valutazione aventi natura qualitativa, saranno determinati dalla commissione giudicatrice, sulla base della documentazione contenuta nella buste “B – Documentazione tecnica”, in una o più sedute riservate, previa redazione di quadri sinottici dei contenuti delle offerte, procedendo alla assegnazione dei relativi coefficienti per i criteri di valutazione qualitativi di cui alla suddetta tabella.
A) QUALORA IL NUMERO DELLE OFFERTE PERVENUTE SIA SUPERIORE A TRE per la determinazione del coefficiente V(a)i si farà ricorso alla media dei coefficienti di valutazione compresi tra ZERO ed UNO determinati sulla base della valutazione di ciascun Commissario con il metodo del “CONFRONTO A COPPIE” su matrice triangolare (si farà riferimento all’allegato G del ex DPR 207/2010).
Il metodo consisterà nella predisposizione di una matrice triangolare costituita da un numero di righe ed un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno.
La determinazione dei coefficienti si otterrà confrontando, da parte di ogni commissario, in sedute riservate,
a due a due l’elemento di valutazione di tutti i concorrenti assegnando un punteggio compreso tra uno e sei
(scala semantica del confronto a coppie) secondo la scala che segue:
Preferenza Importanza | Definizione | Spiegazione |
1 | PARITÀ | I due elementi contribuiscono ugualmente all'obiettivo |
2 | PREFERENZA MINIMA | Leggermente favorito l'elemento i rispetto all'elemento j |
3 | PREFERENZA PICCOLA | Valutazione Mediamente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j |
4 | PREFERENZA MEDIA | Valutazione Abbastanza a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j |
5 | PREFERENZA GRANDE | Valutazione Fortemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j |
6 | PREFERENZA MASSIMA | Valutazione Enormemente a favore dell'elemento i rispetto all'elemento j |
Nel caso in cui il Commissario sia incerto sulla valutazione da assegnare può attribuire un valore intermedio tra i due giudizi (per esempio 1,5 tra 1 parità e 2 preferenza minima, e così via).
Completato il confronto ogni Commissario, somma i punti attribuiti a ciascun concorrente e li trasforma in coefficienti (compresi tra zero ed uno) attribuendo il valore “1” all’offerta che ha ottenuto il valore più alto e proporzionando ad esso il valore ottenuto dalle oltre offerte.
Le medie dei coefficienti determinati da ogni Commissario vengono trasformate in coefficienti definitivi (compresi tra zero ed uno) riportando al valore “1” la media più alta e riparametrando e rapportato all’unità in maniera proporzionale le altre medie.
B) SE LE OFFERTE AMMESSE SONO IN NUMERO INFERIORE A TRE (3), a ciascun elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra zero ed uno, assegnato discrezionalmente da parte di ciascun commissario. In tal caso, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Si precisa, altresì, che al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa (per i quali in base alle indicazioni e formule contenute negli allegati al Regolamento, per ogni criterio alla offerta migliore è sempre attribuito un coefficiente pari ad uno), se nessun concorrente ottiene, per l’intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell’offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell’offerta tecnica all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all’intera offerta tecnica.
I coefficienti V(a)i, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun elemento di cui sopra saranno determinati:
A) mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi:
GIUDIZIO | COEFF. | DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO |
SUFFICIENTE | 0,20 | Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente significativi o rispondenti alle necessità della stazione appaltante. |
PARZIALMENTE ADEGUATO | 0,40 | Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma comunque relativamente significativi. |
ABBASTANZA ADEGUATO | 0,60 | Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi. |
BUONO | 0,80 | Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi. |
OTTIMO | 1,00 | Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie dei professionisti di riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci in rapporto alla natura del parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità del candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale. |
NB: Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari.
B) Determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari:
il coefficiente definitivo del sub criterio si ottiene come media dei coefficienti assegnati discrezionalmente da ciascun commissario.
Al concorrente che avrà conseguito la media più alta relativa al sub criterio in esame sarà attribuito il coefficiente “1” per l’assegnazione del coefficiente da assegnare ai restanti concorrenti si procederà riparametrando e rapportato all’unità in maniera proporzionale le medie conseguite con la seguente formula:
Pi
P(a)j = P
dove:
max
P(a) i è il coefficiente da assegnare al singolo concorrente (a) relativo a ciascun sub criterio (j); Pi è la media della somma attribuita dai commissari al singolo concorrente per il sub criterio; Pmax è la media più alta della somma dei punteggi attribuiti dai commissari per il sub criterio;
Il punteggio massimo relativo al singolo “sub Criterio Qualitativo” sarà assegnato al concorrente a cui è
stato attribuito il coefficiente “1” agli altri concorrenti sarà assegnato il punteggio moltiplicando il coefficiente per il punteggio massimo fissato relativo al sub criterio.
Il punteggio relativo ai “CRITERI QUALITATIVI” per singolo concorrente è dato dalla sommatoria di tutti i
sub criteri che costituiscono il criterio qualitativo.
La sommatoria dei punteggi conseguiti da ogni “Criterio Qualitativo” determina il punteggio
totale per singolo soggetto partecipante e di cui sarà formata opportuna graduatoria
L’elemento tempo è costituito dalla riduzione di giorni lavorativi che però non può superare il 50% del tempo
contrattuale per l’esecuzione dei lavori.
Alla riduzione dei giorni lavorativi per l’esecuzione dei lavori:
~ è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
~ è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
~ è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie. I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(a) i = Ri / Rmax | |
dove: | |
V(a) i | è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; |
Ri | è il ribasso dell’offerta in esame; |
Rmax | è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione appaltante) |
Art. 19.2 - Riparametrazione della «Offerta Tecnica» e soglia di sbarramento:
a) se nessuna offerta ottiene come punteggio, per l’intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei pesi previsti per tutti gli elementi della predetta Offerta Tecnica, è effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli elementi di valutazione; pertanto è assegnato il peso totale dell’Offerta Tecnica a quella che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi, e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuibili all’intera Offerta Tecnica; la predetta riparametrazione non influisce sulla individuazione delle offerte anormalmente basse;
b) sono ammesse tutte le Offerte Tecniche, non escluse per altre motivazioni, senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento.
Art. 20 - Valutazione della «Offerta Economica»
L’elemento prezzo è costituito dal ribasso percentuale sul corrispettivo per l’esecuzione dei lavori. Al ribasso percentuale sul prezzo:
~ è attribuito il coefficiente zero all’offerta minima possibile (valore a base di gara);
~ è attribuito il coefficiente uno all’offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
~ è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie. I coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:
V(a) i = Ri / Rmax | |
dove: | |
V(a) i | è il coefficiente del ribasso dell’offerta (a) in esame variabile da zero a uno; |
Ri | è il ribasso dell’offerta in esame; |
Rmax | è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione |
appaltante)
Art. 21 - Modalità di esperimento della procedura di gara.
Tutte le operazioni di gara si svolgono in seduta pubblica telematica, che può essere seguita da remoto dai concorrenti.
Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti per via telematica.
Il Rup o il seggio di gara istituito ad hoc procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito dei plichi inviati dai concorrenti per via telematica ed a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.
Successivamente il Rup o il seggio di gara procederà a:
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.
b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Il principio di segretezza delle offerte e trasparenza della procedura è garantito dalla gara telematica.
Art. 21.1. – Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77 comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida
n. 3 del 26 ottobre 2016).
Art. 22 - Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e
determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca nel termine perentorio dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Art. 23 - Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse
La stazione appaltante può autonomamente decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Stante la peculiarità dell’intervento e la necessità di provvedere alla rimozione e smaltimento dei cubi di cemento contenenti amianto, si procederà all’aggiudicazione della procedura di gara anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente.
Art. 24 - Gestione della «Offerta Tecnica» e «Offerta Economica»
Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP o il seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all’apertura della busta contenente l’offerta tecnica, al solo fine di verificare la presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Successivamente redigerà la graduatoria provvisoria.
La Commissione procederà poi in seduta pubblica telematica all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione. Provvede:
a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni digitali;
b) a verificare la correttezza formale dell’indicazione delle offerte, l’assenza di correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l’esclusione;
c) alla lettura del tempo massimo previsto ed offerto per l’esecuzione dei lavori;
d) alla lettura della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun
offerente, accertando altresì la presenza dell’indicazione relativa a:
- incidenza o all’importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell’offerente, diversi dagli oneri per
l’attuazione del piano di sicurezza;
- incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all’importo offerto depurato dagli oneri di
sicurezza;
e) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria.
Art. 25 - Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»
Sono escluse, dopo l’apertura della busta telematica della «Offerta Economica», le offerte:
a) che recano l’indicazione di offerta pari all’importo a base d’appalto, senza ribasso in aumento; oppure che recano l’indicazione del ribasso in cifre ma non in lettere;
b) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l’offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti di gara;
c) che non recano l’indicazione dei propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Art. 26 - Valutazione della «Offerta Economica»
La Commissione giudicatrice procede ad attribuire il punteggio all’offerta di prezzo moltiplicando il
coefficiente ottenuto da ciascuna offerta ai sensi dell’articolo 20 del presente disciplinare.
Procede inoltre ad attribuire il punteggio all’offerta di tempo moltiplicando il coefficiente ottenuto da
ciascuna offerta per il peso previsto all’articolo 17.
Art. 27 - Formazione della graduatoria provvisoria
La Commissione giudicatrice, procede:
a) alla somma dei punteggi già assegnati alle Offerte Xxxxxxxx con il punteggio dell’Offerta Economica e temporale;
b) alla formazione della graduatoria provvisoria per l’individuazione dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, utilizzando la somma dei punteggi di cui alla precedente lettera a);
Art. 28 - Offerte anomale o anormalmente basse
In caso di offerte ammesse pari o superiore a tre, al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:
a) che, ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del Codice, ottengono contemporaneamente:
− un punteggio relativo all’elemento Prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento Prezzo;
− la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, prima dell’eventuale riparametrazione del punteggio dell’Offerta Tecnica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi;
b) che, ai sensi dell’articolo 97 del Codice dei Contratti pubblici, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice:
− sospende la seduta di gara e fissa la data e l’ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con almeno 3 (tre) giorni lavorativi di anticipo;
− il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice propone
l’aggiudicazionein favore dell’offerente che ha presentato la migliore offerta.
La Commissione, formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la
migliore offerta non anomala, chiude le operazioni di gara in vista dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La stazione appaltante prevede l’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta pervenuta e che si terrà congrua e conveniente.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la
stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
La stazione appaltante ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice.
La verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass. L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al
secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato con atto pubblico notarile informatico” oppure “in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante” oppure “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo effettivo delle suddette spese e le relative modalità di pagamento saranno comunicati dalla
stazione appaltante all’aggiudicatario.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
Art. 30 - Obblighi dell’aggiudicatario
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e in
assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’avvenuta conoscenza dell’aggiudicazione definitiva:
a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
c) la cauzione definitiva di cui all’articolo 103 del Codice;
d) la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all’articolo 103, comma 7 del Codice;
e) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
Art. 31 - Adempimenti contrattuali
La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l’aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui all’articolo 32,
comma 8, quarto periodo, del Codice.
L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta o entro il termine già previsto dal Capitolato Speciale d’appalto e, in ogni caso prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore ai predetti termini, a trasmettere alla Stazione appaltante:
a) le seguenti dichiarazioni e documentazioni, salvo che siano già state presentate ai fini della stipula del contratto e non abbiano subito variazioni:
− dichiarazione cumulativa che attesti l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti e di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
− i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura;
− i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
− il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
− il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al
decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento senza che queste comportino oneri per la Stazione appaltante;
d) in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o contratto di rete le dichiarazioni e i documenti che precedono devono riguardare tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati o in rete e
trasmessi tramite l’operatore economico mandatario o capogruppo;
e) in caso di consorzio, se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli stessi adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione e sia stata preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008.
La domanda di partecipazione alla procedura deve assolvere l’imposta di bollo mediante l’apposizione dell’apposita marca da bollo annullata ai sensi dell’articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell’intestazione o della sottoscrizione.
La violazione della precedente disposizione non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di xxxxx sarà inviato all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania, sede competente nel termine di 30 giorni.
Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 205 e 206 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale.
Art. 34 - Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dalla Ditta aggiudicataria è disciplinato dal D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e dal Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito GDPR).
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, il Comune di Avellino, quale Titolare di tale trattamento informa, pertanto, di quanto segue:
- il trattamento dei dati personali della Ditta aggiudicataria o dei suoi collaboratori ha l’esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali e in particolare di adempiere a quelli legali, amministrativi, fiscali, contabili derivanti dal rapporto contrattuale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- i dati personali sono e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, da soggetti autorizzati ed istruiti in tal senso e sono conservati per il periodo necessario per adempiere alle finalità sopraindicate, in conformità alla normativa vigente e secondo quanto definito nel dettaglio nelle policy aziendali di SED. Oltre tale periodo saranno conservati, per esclusivi scopi di archivio storico aziendale, per un periodo di tempo illimitato. I dati trattati in forma elettronica sono gestiti su server ubicati nelle sedi di SED, la quale adotta tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge all’interessato;
- il conferimento dei dati da parte della Ditta aggiudicataria e il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopraindicate; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornire i dati per tali finalità potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a stipulare il presente Contratto;
- i dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo né di comunicazione e diffusione fuori dai casi sopraindicati, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
- il Titolare del trattamento è il Comune di Avellino, con sede in Avellino, Piazza del Popolo n.1, nella persona del Legale Rappresentante.
- il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile all’indirizzo e-mail
xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.
- la Ditta aggiudicataria o i suoi collaboratori, in qualità di interessati per tale trattamento, potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, ecc.) rivolgendosi al Responsabile della Protezione dei Dati del Comune di Avellino. Potrà inoltre proporre reclamo all’Autorità di Controllo italiana nelle modalità indicate sul sito internet del Garante.
Art. 35 -Sicurezza e Protezione dei dati personali
Nella realizzazione di quanto indicato l’Appaltatore deve dimostrare conformità ai dettati:
• Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
• Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 00/00/XX (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx) (XX Serie Generale n.205 del 04-09-2018)
• DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (in S.O n. 123 alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), così come novellato dal D.Lgs. 101/2018
• Linee Guida UNI/PdR 43.1:2018 e UNI/PdR 43.2:2018
• ENISA WP 2017 O 2 2 2 5 Handbook on Security of Personal Data Processing
Art. 36 – Riserva di aggiudicazione
La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti, di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell’articolo 95 comma 12, del Codice
Avellino, 28/04/2020.
IL RUP IL DIRIGENTE
x.xx geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx x.xx Xxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx XXXXXXXX