ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE
02-02-00 - Direzione generale del personale e riforma della Regione
Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale dirigente da inquadrare presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione.
VISTO Io Statuto speciale per la Sardegna e ss.mm.ii. e relative norme di attuazione;
VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e ss.mm.ii. che disciplina le competenze della Giunta, del Presidente e degli Assessori Regionali;
VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii. concernente la disciplina del personale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;
VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii. “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
VISTO il D.P.R. 24 settembre 2004, n. 272 “Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell’art. 28, comma 5, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;
VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70 “Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ed in particolare l’art. 7 rubricato “Reclutamento dei dirigenti”;
VISTO il D.P.C.M. del 16 aprile 2018, n. 78 “Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell’ambito del concorso per l’accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell’articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272”;
VISTO il vigente Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dirigente dell’Amministrazione, enti, istituti, aziende e agenzie regionali;
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VISTA la D.G.R. n. 18/35 del 10.06.2022, con la quale è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale dell’Amministrazione regionale per il triennio 2022-2024;
RISCONTRATA la disponibilità dei posti per la copertura dei quali si avvia la presente procedura;
VISTO l’art. 54 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e ss.mm.ii., il quale stabilisce che “alle assunzioni per concorso del personale dell’Amministrazione e degli enti si provvede per procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l’accesso”;
VISTO l’art. 8 comma 7 della legge regionale 22 novembre 2021 n. 17 che prevede che “Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale nel sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), i bandi di concorso possono prevedere che sia dovuto un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura. L'importo è fissato con il bando ed è compreso tra i 10 ed i 15 euro”;
VISTE le sentenze n. 817/2019 e n. 818/2019 del TAR Sardegna pubblicate in data 04.11.2019;
CONSIDERATO che avverso dette sentenze è stato proposto appello al Consiglio di Stato che con ordinanze n. 588/2020 e n. 625/2020 pubblicate in data 07.02.2020 ha rigettato l’istanza di sospensione proposta dai ricorrenti;
ATTESO che con Deliberazione n. 55/21 del 05.11.2020 la Giunta regionale ha stabilito che “al fine di meglio salvaguardare l'attività dell'Amministrazione regionale, in questa particolare fase caratterizzata dall'emergenza Covid-19 e considerati i tempi e la particolare strutturazione del corso-concorso, ritiene che debbano essere riviste le modalità di reclutamento della dirigenza individuando quelle più idonee alle limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19 anche avviando un'apposita procedura unificata ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 31/1998 per l'acquisizione di una figura dirigenziale fungibile nell'ambito del Ruolo unico del comparto regionale”;
RITENUTO di dover dare attuazione a quanto previsto dalla Deliberazione n. 55/21 del 05.11.2020 sopracitata, individuando quale modalità più idonea per celerità, esigenze logistiche e salvaguardia delle attività dell’Amministrazione regionale con l’immissione in ruolo
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immediata dei vincitori del concorso, la procedura del concorso pubblico in luogo del corso-concorso;
CONSIDERATO di dover conseguentemente procedere alla revoca delle precedenti determinazioni n. 37580/2004 del 20.12.2018 e n. 3057/54 del 30.01.2019 con le quali è stato approvato e successivamente rettificato il bando per il corso-concorso;
VISTE le note prot. n. 8250 del 18.02.2022, prot. 16271 del 12.04.2022 con le quali è stato richiesto agli enti, alle agenzie, alle aziende e agli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione di comunicare il contingente di personale dirigente da acquisire mediante concorso unico e le relative note di riscontro;
VISTI i piani triennali di fabbisogno di personale degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione;
VISTA la Determinazione n. 1420/26353 del 4 agosto 2021, con la quale il Servizio Concorsi della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione ha affidato alla Società TIM S.P.A., P.IVA 00488410010, Codice Fornitore 59, il servizio di fornitura della piattaforma informatica xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, finalizzato all’acquisizione e alla gestione delle candidature nell’ambito dei concorsi e delle selezioni pubbliche bandite dalla Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna;
DATO ATTO che l’acquisizione e la gestione delle domande di partecipazione al concorso verrà effettuata attraverso la suddetta piattaforma;
RAVVISATA la necessità di procedere all’indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale da inquadrare nella qualifica di dirigente presso l’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione;
VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione prot. n. 1154/17 del 16 marzo 2020, con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx le funzioni di Direttore generale della Direzione Generale dell’Organizzazione e del personale;
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DETERMINA
Art. 1
Posti a concorso
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 40 unità di personale da inquadrare nella qualifica di dirigente presso l’Amministrazione regionale, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione.
Art. 2
Riserva di posti e preferenze
Il 50 per cento dei posti messi a concorso è riservato a favore dei dipendenti di ruolo dell’Amministrazione degli enti, delle agenzie, delle aziende e degli istituti regionali che costituiscono il sistema Regione, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della L.R. 31/1998 così come modificata dall’art. 28, comma 1, lett. b) della L.R. 17/2021. I posti riservati non coperti per mancanza di aventi titolo sono conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l’ordine della graduatoria.
Coloro che intendano avvalersi della riserva ovvero che abbiano titolo di preferenza o precedenza devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso.
Con riferimento ai titoli di preferenza si applicano le disposizioni di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.
Gli eventuali titoli di riserva, nonché i titoli di preferenza, saranno oggetto di valutazione solo se dichiarati nella domanda di partecipazione e solo se posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 3
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, con i limiti e i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97, con adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
c) essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione dai pubblici
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uffici o l’estinzione del rapporto di lavoro;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi della vigente normativa in materia;
f) essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo;
g) essere in possesso del diploma di laurea (DL) o laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) o Laurea Magistrale a Ciclo Unico (LMCU).
Il titolo di studio deve essere rilasciato da un’università riconosciuta secondo quanto previsto dall’ordinamento scolastico dello Stato italiano. Il candidato che abbia conseguito un titolo di studio all’estero può partecipare al concorso se in possesso del decreto di equipollenza o del provvedimento di riconoscimento dell’equivalenza ai sensi di legge. Il candidato è ammesso con riserva anche qualora il provvedimento di equipollenza o equivalenza non sia ancora stato emesso dalle competenti istituzioni, ma sia stata avviata la relativa procedura, fermo restando che il provvedimento di riconoscimento del titolo dovrà essere obbligatoriamente posseduto al momento dell’assunzione. La procedura di riconoscimento deve essere stata avviata entro la data di presentazione della domanda di partecipazione, a pena di esclusione.
Fermo restando il possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a g) del presente articolo, al concorso sono ammessi:
h) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
i) i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente;
j) i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali;
k) i soggetti in possesso di diploma di laurea e con qualifica di dirigente in strutture private purché con una anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni nella qualifica stessa;
l) coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un
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periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea;
m) i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea;
n) i soggetti in possesso del diploma di laurea ed esercenti una libera professione con almeno 5 anni di iscrizione al relativo albo.
Per consentire l’accesso alla presente procedura, i requisiti di cui ai punti h) - i) - j) - k) - n) devono essere in corso.
Qualora il candidato non raggiunga il periodo minimo previsto per l’accesso potranno essere cumulati uno o più requisiti di cui ai punti h) – j) – k) – l) – m) – n). Nel caso di xxxxxx sarà considerato quale requisito temporale minimo per l’accesso quello che, tra i requisiti indicati dal candidato, prevede il periodo più lungo. Ai fini del computo si precisa che le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di ammissione al concorso e devono permanere fino alla data di stipula del contratto individuale di lavoro.
Art. 4
Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata esclusivamente tramite procedura telematica, entro e non oltre il 13.02.2023.
La procedura telematica per la presentazione delle domande verrà disattivata, tassativamente, alle ore 23.59 del 13.02.2023 e, pertanto, alla scadenza del suddetto termine non sarà più possibile inviare l’istanza di partecipazione al concorso ma unicamente visionare la domanda già presentata.
La procedura telematica si svolge in due fasi:
1) La prima fase prevede l’accesso del candidato alla piattaforma, disponibile all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx, mediante il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE), Tessera Sanitaria/Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) o Electronic IDentification Authentication and Signature (eIDAS).
Il candidato, dopo aver effettuato l’accesso, dovrà completare la registrazione alla piattaforma inserendo i dati mancanti e autorizzare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alle procedure concorsuali.
2) La seconda fase consiste nella selezione del concorso in oggetto, compilazione della domanda e invio della candidatura.
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Le istruzioni per la registrazione sulla piattaforma e la compilazione della domanda di partecipazione sono contenute all’interno del Manuale d’uso, consultabile nella home page della piattaforma.
La domanda si intenderà perfezionata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione della candidatura. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non verranno prese in considerazione.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell'ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali la Regione Sardegna non si assume responsabilità alcuna.
Per la modifica e variazione di eventuali informazioni erroneamente inserite o mancanti, il candidato può effettuare la riapertura della domanda dalla sezione “Riepilogo Domanda” selezionando il tasto “Annulla invio domanda”. Una volta effettuate le modifiche, il candidato dovrà inviare nuovamente la domanda di partecipazione, cliccando il tasto Invia domanda, presente nella Sezione “Conferma e Invio”.
Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di non ammissione, il versamento della tassa di partecipazione pari a € 10,00.
Il pagamento dovrà essere effettuato mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA Sardegna, all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx, selezionando tra gli enti destinatari del pagamento “Regione Sardegna”, scegliendo la voce “Tassa concorso” e dal successivo menù a discesa la dicitura “Concorso Dirigenti 2023”.
In caso di accesso autenticato da parte del cittadino tramite CIE, CNS e SPID sarà effettuata la precompilazione del form relativamente ad alcuni campi.
A seguito del pagamento della tassa di concorso il candidato dovrà inserire il codice IUV (Identificativo Univoco del Versamento) nella sezione “Informazioni aggiuntive”.
Il contributo di partecipazione al concorso non sarà in nessun caso rimborsato, anche in caso di revoca della presente procedura.
Per supporto ed assistenza relativi alla presente procedura, i candidati possono contattare il Team di Assistenza Concorsi Smart attraverso la chat presente in piattaforma, cliccando sul tasto “Contattaci” in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti. Sarà possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite Chatbot, è possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola “Operatore”. Gli addetti all’assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i
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festivi).
Art. 5
Compilazione della domanda di partecipazione
Nella domanda di partecipazione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso, quanto segue:
1) la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero la titolarità di uno degli altri status previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
2) la residenza e, se diverso, il domicilio;
3) il recapito telefonico, un indirizzo email e obbligatoriamente l’indirizzo PEC;
4) di godere dei diritti civili e politici;
5) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
6) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione del rapporto di lavoro;
7) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero dichiarati decaduti da un pubblico impiego, ai sensi della vigente normativa in materia;
8) la tipologia e la denominazione del titolo di studio richiesto come requisito di ammissione, l’università e l’anno di conseguimento. Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento che ne dispone l’equivalenza o l’equipollenza e allegare la documentazione nella sezione “Allegati”. Nel caso in cui sia stata avviata ma non perfezionata la procedura di riconoscimento del titolo, il candidato dovrà indicare gli estremi dell’istanza di riconoscimento e allegare l’istanza nella sezione “Allegati”;
9) per i candidati soggetti all’obbligo di leva, avere una posizione regolare secondo la normativa applicabile;
10) l’eventuale diritto all’esenzione dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2 bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. A tal fine il candidato deve allegare la relativa certificazione medica;
11) in quale delle posizioni si trova tra quelle indicate all’art. 3, dalla lettera h) alla lettera n); si ricorda che per l’accesso alla presente procedura, i requisiti di cui ai punti h) - i) - j) - k) - n) devono essere in corso. Qualora il candidato non raggiunga il periodo minimo previsto per l’accesso
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potranno essere cumulati uno o più requisiti di cui ai punti h) – j) – k) – l) – m) – n). Nel caso di xxxxxx sarà considerato quale requisito temporale minimo per l’accesso quello che, tra i requisiti indicati dal candidato, prevede il periodo più lungo.
Ciascuna esperienza dovrà essere dettagliata nelle sezioni specifiche della piattaforma (esperienze lavorative presso PA come dipendente, esperienze lavorative presso privati etc).
Per la certificazione delle esperienze lavorative maturate in strutture disciplinate dal diritto privato si applicano i criteri indicati nel D.P.C.M. 11 febbraio 2004 n. 118. Pertanto in tal caso il candidato dovrà allegare il/i contratto/i in un unico file PDF nella sezione “Allegati”.
12) l'eventuale titolarità delle riserve di cui all'art. 2 del presente avviso, che dovrà essere indicata nella sezione “Informazioni aggiuntive”;
13) il possesso di eventuali titoli che diano diritto all’applicazione delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii. che dovrà essere indicata nella sezione ”Titoli di preferenza”. Tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda e la mancata dichiarazione degli stessi esclude il candidato dal beneficio della loro applicazione;
14) l’eventuale necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi.
I candidati diversamente abili e/o con disturbi specifici di apprendimento (DSA), dovranno indicare la tipologia di ausili e/o i tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento delle prove concorsuali. La suddetta richiesta dovrà essere documentata con apposita certificazione medica, specifica per ogni tipologia di prova, nella quale dovranno essere precisati con chiarezza gli strumenti compensativi e i tempi richiesti. La suddetta documentazione dovrà essere inserita in piattaforma nella sezione “Allegati”. La verifica della documentazione prodotta viene effettuata dal Servizio Concorsi della Direzione Generale del Personale e riforma della Regione.
15) In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per ogni prova. L’esito delle verifiche verrà comunicato all’indirizzo PEC indicato dal candidato sulla piattaforma. Eventuali richieste di informazioni relative agli aspetti connessi agli ausili e ai tempi aggiuntivi dovranno essere trasmesse all'indirizzo email xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx o all’indirizzo pec xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx;
16) di aver versato la tassa di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (euro dieci), mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA Sardegna, all’indirizzo xxxxx://xxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx. Il candidato provvederà ad inserire il codice IUV (Identificativo Univoco del Versamento) nella sezione “Informazioni aggiuntive”;
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17) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
18) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali, ivi inclusi quelli relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
Art. 6
Dichiarazioni e controlli
Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del suddetto decreto. Fatta salva la responsabilità penale, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il candidato decadrà dai benefici eventualmente conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’Amministrazione provvederà ad accertare la veridicità delle dichiarazioni e, nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.
L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato. La mancata esclusione dalla fase di preselezione ovvero dalle prove scritte o dalla prova orale non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa.
Il candidato dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati dichiarati in fase di presentazione della domanda. A tal fine, l’interessato dovrà inviare dette comunicazioni firmate digitalmente o con firma autografa, unitamente alla copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato PDF, all’indirizzo di posta xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx.
L'Amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato a causa di dichiarazioni inesatte o incomplete inerenti i propri recapiti, oppure mancata o tardiva comunicazione della variazione dei recapiti rispetto a quelli indicati nella domanda nonché eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o a forza maggiore.
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Art. 7
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso pubblico è nominata con determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale del personale e riforma della Regione.
Il Presidente della Commissione esaminatrice è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti della pubblica amministrazione, professori di prima fascia di università pubbliche o private, in servizio o in quiescenza, designati, ove in servizio, nel rispetto delle norme degli ordinamenti di settore.
Gli altri sono scelti tra dirigenti delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di università pubbliche o private – in servizio o in quiescenza - nonché tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso.
La Commissione esaminatrice sarà integrata da uno o più componenti esperti in lingua inglese, da uno o più componenti esperti in lingua sarda, da uno o più componenti esperti in informatica e da uno o più componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alle capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
La Commissione esaminatrice è composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere di cui all'art. 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale dell’Amministrazione regionale appartenente alla categoria D.
In caso di impedimento grave e documentato del Presidente o di uno dei componenti della commissione può essere prevista la nomina di un supplente, da individuarsi nel medesimo o con successivo provvedimento di costituzione della suddetta commissione, per lo svolgimento delle successive fasi concorsuali e fino alla redazione della graduatoria di merito.
Il provvedimento di nomina della Commissione sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx.
La Commissione esaminatrice, potrà svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.
Art. 8
Procedura concorsuale
Il concorso è espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi:
▪ eventuale prova preselettiva (art. 9)
▪ due prove scritte (art. 10): punteggio massimo per ciascuna prova scritta 30 punti;
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▪ valutazione dei titoli (art. 11): punteggio massimo 30 punti;
▪ prova orale (art. 12): punteggio massimo 30 punti.
Il punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, nelle prove scritte, nella prova orale.
Il mancato superamento anche solo di una delle due prove scritte e della prova orale comporta l’esclusione del candidato dal concorso.
Per i candidati che dichiarano di essere affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) e che allegano il relativo certificato medico, la Commissione esaminatrice si riserva di definire le misure compensative e dispensative per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, così come previsto dal decreto ministeriale 12 novembre 2021.
La mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell’orario indicati nella convocazione per l’espletamento delle prove, comporta l’esclusione dal concorso.
Art. 9
Prova preselettiva
L’Amministrazione in base al numero delle domande di partecipazione pervenute, si riserva di svolgere una prova preselettiva ai fini dell’ammissione alla prova scritta.
Sono esentati dalla prova preselettiva i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all’80% in base all’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992. Pertanto, i candidati che si trovano in tale condizione, certificata dalla competente commissione ASL, devono dichiarare il possesso di tale requisito nella domanda di partecipazione al concorso, allegando la relativa documentazione.
L’eventuale prova preselettiva della durata di 60 minuti da effettuarsi anche con l’ausilio di strumenti computerizzati consiste in complessivi 60 quesiti a risposta multipla di cui almeno 20 volti alla verifica delle abilità logiche, matematiche, numeriche, deduttive e di ragionamento e la restante parte volti alla verifica della conoscenza delle materie oggetto della prima prova scritta di cui all’art. 10.
Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e viene determinato con le seguenti modalità:
▪ Risposta esatta: 1 punto;
▪ Risposta omessa: 0 punti;
▪ Risposta errata: - 0,35 punti.
Nel caso in cui l’Amministrazione preveda di procedere all’espletamento della prova preselettiva, sarà pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il diario con l’indicazione della sede, del giorno e dell’ora stabiliti,
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nonché le informazioni relative alle modalità del suo svolgimento ed alle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, almeno venti giorni prima della data prevista per lo svolgimento della stessa.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli interessati.
Tutti i candidati che avranno inviato regolarmente la candidatura e che siano in regola con il versamento della tassa di partecipazione, saranno ammessi con riserva a sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel diario pubblicato sul sito web istituzionale dell’amministrazione.
I candidati dovranno presentarsi con un valido documento di riconoscimento, seguendo le istruzioni che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’amministrazione. La prova preselettiva potrà essere svolta in modalità da remoto.
La Direzione Generale del Personale e riforma della Regione potrà incaricare una società specializzata in tecniche di selezione di personale per la predisposizione di una banca dati di quesiti sulle materie indicate per le prove di concorso e per la gestione della prova.
Durante la prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni, la Commissione esaminatrice dispone l’immediata esclusione dal concorso.
Saranno ammessi alla prima prova scritta un numero di candidati pari a 5 volte i posti messi a concorso, compresi i candidati classificati ex aequo all'ultima posizione utile prevista e i candidati esonerati dalla prova preselettiva ai sensi dell’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, previa verifica dei requisiti di ammissione dichiarati in fase di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
La mancata presentazione dei candidati nel giorno e nell’orario indicati nella convocazione per l’espletamento delle prove, comporta l’esclusione dal concorso.
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Art. 10
Prove scritte
Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico che sotto quello applicativo-operativo.
La prima prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Commissione, consiste nella risoluzione di 10 quesiti a risposta sintetica volti a verificare le conoscenze possedute dal candidato tra le seguenti materie:
▪ Diritto dell'Unione europea;
▪ Diritto amministrativo;
▪ Diritto costituzionale;
▪ Diritto del lavoro;
▪ Contabilità pubblica e regionale;
▪ Disciplina dei contratti pubblici;
▪ Normativa in materia di privacy, trasparenza e anticorruzione;
▪ Organizzazione e ordinamento della Regione Autonoma della Sardegna;
▪ Management pubblico;
▪ Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Sardegna. È facoltà della Commissione definire le dimensioni massime delle risposte.
Alla prova scritta sarà attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intenderà superata con una votazione minima di 21/30.
L’estrazione dei quesiti, elaborati dalla Commissione il giorno della prova, avverrà alla presenza dei concorrenti.
I criteri di valutazione della suddetta prova scritta saranno i seguenti:
1) grado di conoscenza della materia e aderenza alla tematica oggetto della prova;
2) livello di aggiornamento;
3) coerenza e logica nello sviluppo dell’argomento trattato;
4) capacità di usare correttamente la lingua italiana, chiarezza espositiva, proprietà terminologica e capacità di sintesi.
La seconda prova scritta, la cui durata è stabilita dalla Commissione, è volta a verificare le conoscenze e le competenze dei candidati nell’ambito delle specifiche attribuzioni della Regione Sardegna e la capacità dei candidati di formulare valutazioni e proposte argomentate e ad accertare l'attitudine al ragionamento, mediante un breve dossier estratto a sorte in presenza dei concorrenti il giorno della prova da una terna di compiti.
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È facoltà della Commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato in rapporto alla difficoltà della prova.
A tale prova è attribuito un punteggio massimo di 30 punti e si intende superata con almeno 21/30.
I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana. Non potranno avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, ne' di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova.
In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
Ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 12 novembre 2021, attuativo dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, la Commissione esaminatrice si riserva di definire le misure compensative e dispensative per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove, per i candidati che attestino di essere affetti da disturbo specifico dell'apprendimento (DSA).
La sede, il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione almeno 20 giorni prima della data delle prove stesse. Saranno pubblicati nella medesima sezione anche i voti riportati in ciascuna delle prove.
L’esito della prova scritta sarà consultabile dai candidati sul sito istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Art. 11
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
La valutazione è effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione.
Il valore complessivo dei titoli è determinato in massimo 30 punti. Il punteggio conseguito all’esito della valutazione dei titoli è sommato al punteggio complessivo determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella prova orale dal candidato.
I titoli valutabili sono i seguenti:
a) titoli di studio universitari;
b) abilitazioni professionali;
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c) titoli di carriera e di servizio.
a) Xxxxxx di studio universitari, per i quali può essere attribuito il punteggio complessivo di 12 punti. La valutazione dei titoli universitari, con esclusione del titolo utilizzato per soddisfare il requisito di cui al precedente art. 3, lettera g) del presente bando viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:
▪ Diploma di laurea (DL) o Laurea di primo livello (L): 2 punti;
▪ Laurea specialistica (LS): 2 punti;
▪ Laurea magistrale (LM, LMCU): 2 punti;
▪ Master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno fino a un massimo di 3 punti;
▪ Master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti richiesti per l’ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno fino a un massimo di 5 punti;
▪ Diploma di specializzazione (DS): 1 punto; ove il Diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile: 0,5 punti;
▪ Dottorato di ricerca (DR): 6 punti; ove il Dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile: 3 punti.
I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le Università non statali legalmente riconosciute, nonché le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
b) Abilitazioni professionali, per le quali può essere attribuito il punteggio complessivo di 2 punti.
Le abilitazioni professionali, per sostenere le quali è stato richiesto uno dei titoli di studio universitario richiesti per l’ammissione al concorso, conseguite previo superamento di un esame di Stato, sono valutabili solo se attinenti alle materie di esame con il seguente punteggio: 1 punto.
c) Xxxxxx di carriera e di servizio, per i quali può essere attribuito il punteggio complessivo di 16 punti. I titoli di carriera e di servizio valutabili sono i seguenti:
▪ rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall’esterno era o è richiesto il
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possesso di uno dei titoli di studio universitari richiesti per l’accesso al concorso, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 1 punto per anno, fino a un punteggio massimo di 6 punti;
▪ anzianità di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonché i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio di 2 punti per anno, fino a un massimo di 10 punti; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione è stabilita, anche ai fini giuridici, da un’espressa disposizione normativa;
▪ incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale (incarichi di posizione organizzativa, di alta professionalità, di coordinamento di strutture) conferiti con provvedimenti formali, sia dell’amministrazione pubblica di appartenenza, sia di altri soggetti pubblici su designazione dell’amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali è attribuibile un punteggio massimo di 4 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 0,5 punti per anno.
I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, Autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, Autorità indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l’anzianità di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato.
Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i seguenti principi:
▪ le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
▪ in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, è valutato quello più favorevole al candidato;
▪ qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato saranno valutati in carenza del giorno di inizio e di fine un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio e di fine un solo giorno dell’anno.
Ai fini del punteggio per i titoli di carriera e di servizio è valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 2 come requisito di ammissione al concorso.
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Art. 12
Prova Orale
La prova orale consiste in un colloquio diretto a completare il quadro conoscitivo della Commissione esaminatrice sulle attitudini del candidato al ruolo dirigenziale nonché sul patrimonio di conoscenze e competenze necessarie per l’espletamento dei compiti.
La prova orale prevede la discussione di una serie di quesiti sulle materie oggetto delle prove scritte, al fine di accertare il possesso delle competenze professionali, delle conoscenze sull’organizzazione fondamentale della Regione sarda e le attitudini personali nonché il possesso di adeguate capacità organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale.
La Commissione prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da sottoporre ai singoli candidati. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
Nel corso della prova orale è accertata la conoscenza dell'utilizzo del personal computer e dei software applicativi più diffusi, nonché la conoscenza della lingua inglese e della lingua sarda.
Saranno inoltre oggetto di valutazione le dimensioni relative alle capacità, alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
A tal fine la Commissione, con provvedimento del Direttore Generale del personale e riforma della Regione sarà integrata con la designazione di membri aggiunti.
Alla prova orale è attribuito un punteggio massimo di 30 punti e si intende superata con almeno 21/30.
I candidati sostengono la prova orale dopo aver esibito uno dei documenti di riconoscimento in corso di validità. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione almeno venti giorni prima della data della prova stessa.
Le sedute della prova orale sono pubbliche.
Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; tale elenco è affisso nella sede d'esame.
Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione può ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche relativi a videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.
L’esito della prova sarà consultabile dai candidati sul sito istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
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Art. 13
Formazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli, nelle prove scritte e nella prova orale.
Il servizio Concorsi della Direzione Generale del Personale e riforma della Regione, verificata la regolarità del procedimento, approva la graduatoria di merito applicando le eventuali riserve di cui all’art. 2 dell’avviso e le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e ss.mm.ii.
Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di posti specificate all'art. 2 del presente bando.
Il provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx e avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
La validità della graduatoria è determinata dalla normativa vigente al momento della pubblicazione della stessa.
Art. 14
Pubblicità e comunicazioni
Il presente bando sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna e della summenzionata pubblicazione verrà data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Tutti gli avvisi relativi alla procedura, compreso il calendario delle relative prove e il loro esito, saranno pubblicati sul sito istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx e avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
Le richieste di informazioni relative alla procedura concorsuale possono essere rivolte all’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) della Direzione Generale del Personale e riforma della Regione al numero di telefono 000.000.0000 o all’indirizzo e-mail xxxx.xxxxxxxxx.xxx@xxxxxxx.xxxxxxxx.xx.
Art. 15
Costituzione del rapporto di lavoro e accertamento dei requisiti
I candidati dichiarati vincitori sono assunti, con riserva di successivo controllo in ordine al possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione, mediante la stipula di un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo la disciplina prevista dal Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale.
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I candidati vincitori prima della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, dovranno dichiarare l’insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità generali previste dal X.Xxx. 8 aprile 2013 n. 39, artt. 3, 4, 7, 9 e 12, integrato dall'art. 44 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e dall'art. 53 D.Lgs. 30 marzo
2001 n. 165.
I vincitori chiamati in servizio saranno sottoposti a un periodo di prova di 12 mesi, come previsto dalle disposizioni contrattuali.
Nel caso in cui dai controlli sulle autocertificazioni rese dai candidati emerga la non veridicità di quanto dichiarato in fase di compilazione della domanda di partecipazione, l’Amministrazione provvederà all’esclusione del candidato; qualora invece sia stato già sottoscritto il contratto di lavoro, il dichiarante decadrà dall’impiego.
Qualora il vincitore del concorso, salvo giustificato motivo, non assuma servizio entro il termine definito dalla Direzione Generale del Personale e riforma della Regione, lo stesso perde il diritto all’assunzione. In tal caso, verrà assunto il candidato idoneo collocato nella prima posizione utile in ordine di graduatoria.
Art. 16
Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione Generale del Personale e riforma della Regione, e trattati per le finalità relative alla procedura concorsuale, per le quali è fornita l’informativa consultabile sulla piattaforma e sul sito istituzionale all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxx/ nella sezione riservata alla procedura.
Art. 17
Accesso agli atti
I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Art. 18
Norme di rinvio e norme di salvaguardia
Per quanto non previsto dal presente avviso si applicano le norme regionali e, in quanto applicabili, quelle nazionali vigenti in materia.
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Xxxxx ferma la facoltà dell'amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale, nonché di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso.
L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonché le connesse attività di assunzione; sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale.
La presente determinazione è comunicata all’Assessore degli Affari generali, personale e riforma della Regione.
Il Direttore Generale
Xxxxxx Xxxxx
Firmato digitalmente da Xxxxxx Xxxxx 10/01/2023 13:37:40