CAPITOLATO RC AMBIENTALE
CAPITOLATO RC AMBIENTALE
Art. 1 - Durata dell’assicurazione
L’assicurazione è stipulata per la durata di mesi 48 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2019 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2023.
È facoltà del contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, richiedere alla società una proroga della presente assicurazione fino a 120 giorni immediatamente successivi a tale scadenza o per il maggior periodo richiesto, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale. La società si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Art. 2 - Condizioni generali
Le presenti condizioni prevalgono e sostituiscono le condizioni generali e/o particolari previste nel testo adottato dall’assicuratore. Per quanto non normato nel presente capitolato si rinvia alla legge e residualmente all’ultimo testo di riferimento ANIA.
Art. 3 - Pagamento del premio annuale
Anche in deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, a prescindere dal pagamento del premio, che dovrà essere comunicato, a pena della sospensione della garanzia, a mezzo pec di incasso entro 90 giorni dalla data di effetto, sempreché i simpli corretti siano regolarmente pervenuti almeno 30 giorni prima. Se pervenuti successivamente, il termine della comunicazione di 90 giorni della pec di incasso decorre dal giorno di effettiva ricezione dei simpli.
Il termine indicato vale anche per le rate successive e quindi decorre dall’effettivo ricevimento dei titoli di quietanza o di appendici sostitutive.
Il pagamento di eventuali premi di regolazione verrà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento dell’appendice di conguaglio. I termini di registrazione e di pagamento sono i medesimi dei titoli di polizza.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Agenzia delle Entrate - Riscossione, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio.
Art. 4 - Dichiarazioni inesatte del Contraente
L’Assicuratore presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano state rese in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all’Assicuratore il maggior premio in proporzione al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.
Le dichiarazioni inesatte e le omissioni fatte con dolo possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art.1892 X.X.
Xxx. 0 - Xxxxxxxx broker
La gestione del contratto è affidato per l’intera durata dello stesso alla società AFI XXXXX SPA BROKER DI ASSICURAZIONE RUI n. B000062428 con sede legale in Trieste. Riva Xxxxxxx Xxxxx
n. 2. Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione così come il pagamento dei premi (i cui termini di cui sopra valgono per entrambi) saranno svolti, per conto del contraente, dal Broker, con manleva per il Contraente. L’Assicuratore dà atto che, agli effetti delle condizioni normative tutte della polizza in oggetto, ogni comunicazione scritta anche in formato elettronico con data certa fatta dal contraente e/o assicurato al Broker, s’intenderà come fatta all’Assicuratore, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker all’Assicuratore, in nome e per conto del Contraente e/o Assicurato, si intenderà fatta agli stessi e viceversa.
Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dalla Polizza con preavviso di 120 giorni.
Il recesso è ammesso solo in caso di rapporto negativo tra sinistri liquidati e premi imponibili.
In caso di recesso dell’Assicuratore, questo ha l’obbligo di proporre una quotazione di mantenimento della copertura.
In caso di non accettazione da parte del Contraente, entro 30 giorni dalla data di formalizzazione della proposta, l’Assicuratore rimborserà al Contraente la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 7 - Coassicurazione
Qualora la società delegataria non detenga in proprio la totalità del rischio, l’assicurazione può essere ripartita per quote tra le altre società. In tal caso le coassicuratrici conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza alla Delegataria per l’esecuzione del contratto e gestione delle vertenze legali e il domicilio ad ogni fine di legge sarà quello delle Delegataria.
Pertanto, l’attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della polizza impegna anche le coassicuratrici. La società delegataria dà atto, con la sottoscrizione del contratto, che le Coassicuratrici le hanno dato mandato di sottoscriverlo anche in nome e per conto loro, rendendolo valido ed operativo anche per esse, in relazione alle quote da ciascuna accettata, secondo quanto risultante nell’apposito prospetto di polizza.
L’assicurazione viene ripartita per quote tra Società delegataria e Società coassicuratrici. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto e nel rispetto della normativa relativa al medesimo che ogni società partecipante ha accettato. In caso di inadempienza di una delle Società partecipanti al rischio la relativa quota verrà ripartita fra le rimanenti che avranno facoltà, una volta liquidata l’indennità, di rivalersi nei confronti della Società che non ha adempiuto ai propri obblighi. Si conviene fra le parti contraenti che l’attività svolta dalla Delegataria in esecuzione della polizza impegna anche le coassicuratrici, per la parte di loro pertinenza.
Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta impegna ciascuna di esse secondo quanto sopra riportato.
Art. 8 – Colpa Grave
A parziale deroga delle condizioni generali di assicurazione, la società assicuratrice risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da “colpa grave” dell’assicurato (anche nell’eventuale sua veste di contraente) e da “colpa grave” e/o “dolo” delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge.
A maggior precisazione di quanto indicato al precedente comma, la colpa grave dell’assicurato e la colpa grave e/o il dolo delle persone di cui l’assicurato deve rispondere a norma di legge si intende estesa anche all’inadempimento colposo dell’obbligo di avviso o di salvataggio ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile, con conseguente rinuncia da parte dell’assicuratore alle facoltà di cui all’art. 1915 Codice Civile, eccetto il caso di dolo dell’assicurato (anche nell’eventuale sua veste di contraente).
Art. 9 – Descrizione del rischio oggetto dell’assicurazione
In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante l’attività svolta nello stabilimento assicurato indicato nella polizza, la Società, fino alla concorrenza del massimale di € 3.000.000,00:
a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
1) morte e lesioni personali
2) distruzione e deterioramento materiale di cose
3) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell’area interessata dall’Inquinamento;
b) rimborserà all’Assicurato le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale. Per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale interni allo Stabilimento sarà valido l’eventuale sottolimite indicato nella Scheda di polizza.
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell’Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.
SEZIONE A - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE INSEDIAMENTI
Art. 10: Oggetto Dell’assicurazione
In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante l’attività svolta nello stabilimento assicurato indicato nella polizza, la Società, fino alla concorrenza del Massimale sopra indicato:
a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
1) morte e lesioni personali
2) distruzione e deterioramento materiale di cose
3) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell’area interessata dall’Inquinamento;
b) rimborserà all’Assicurato le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale; per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale interni allo Stabilimento sarà valido l’eventuale sottolimite indicato nella Scheda di polizza.
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell’Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.
SEZIONE B - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI
Art. 11: Oggetto Dell’assicurazione
In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante l’attività presso terzi indicata nella polizza, la Società, fino alla concorrenza del Massimale sopra indicato:
a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
1) morte e lesioni personali
2) distruzione e deterioramento materiale di cose
3) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell’area interessata dall’Inquinamento;
b) rimborserà all’Assicurato le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale.
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell’Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.
SEZIONE C - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLE OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE PRESSO TERZI
Art. 12: Oggetto Dell’assicurazione
In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante le operazioni di carico e scarico presso terzi dagli automezzi assicurati, la Società, fino alla concorrenza del Massimale sopra indicato:
a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
1) morte e lesioni personali
2) distruzione e deterioramento materiale di cose
3) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell’area interessata dall’Inquinamento;
b) rimborserà all’Assicurato le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale.
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell’Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.
SEZIONE D - RESPONSABILITÀ AMBIENTALE DERIVANTE DALLA COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE
Art. 13: Oggetto Dell’assicurazione
In caso di Inquinamento o di Danno Ambientale verificatosi durante il trasporto su strada e/o ferrovia commissionato dall’Assicurato a vettori terzi autorizzati al trasporto, la Società, fino alla concorrenza del Massimale sopra indicato:
a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
1) morte e lesioni personali
2) distruzione e deterioramento materiale di cose
3) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell’area interessata dall’Inquinamento;
b) rimborserà all’Assicurato le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale.
Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La Società, previa richiesta dell’Assicurato ed in assenza di contestazioni sulla risarcibilità del Sinistro, può concedere anticipi sulle Spese.
L’Assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile del vettore autorizzato dal Contraente/Assicurato per il trasporto su strada delle merci, sostanze pericolose, materie prime o rifiuti nonché di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico, con facoltà di rivalsa da parte della Società.
Non sono considerati terzi tutti coloro la cui responsabilità è coperta dall’Assicurazione.
Qualora esista a favore del vettore e/o di coloro che effettuano le operazioni di carico e scarico altra copertura assicurativa, questa opererà a primo rischio rispetto alla Polizza in oggetto.
Art. 14 - Esclusioni
L'Assicurazione non copre i danni o le Spese:
a. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off- shore per lo stoccaggio e il trasporto di prodotti petroliferi;
b. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell’Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell’esercizio dell’attività;
c. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
d. causati da amianto;
e. derivanti da un sinistro verificatosi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, di vandalismo o di sabotaggio, di furto, di rapina, di
occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
f. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
g. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
h. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell’Assicurazione;
i. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
j. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM).
L’Assicurazione non comprende le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all’Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall’Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.
Art. 15 - Delimitazioni
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il Legale Rappresentante, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall’Assicurazione;
c) i Prestatori di Lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile, nonché gli Amministratori delle medesime.
Art. 16 – Condizioni particolari di esclusione
Esclusioni relative unicamente alla sezione a - responsabilità ambientale insediamenti.
L'Assicurazione non copre i danni o le Spese:
a. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
b. causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
c. derivanti da fatti od eventi verificatisi successivamente alla chiusura o alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell’attività non comunicati con le modalità previste dal presente Capitolato;
d. causati da variazione della destinazione d’uso dell’area su cui insiste lo Stabilimento;
e. causati da pozzi perdenti;
f. cagionati a cose di proprietà dell’Assicurato che si trovino all’interno dello Stabilimento;
g. causati da Inquinamento o Danno Ambientale verificatosi successivamente all’abbandono del controllo operativo dello Stabilimento da parte dell’Assicurato.
L'Assicurazione non comprende le Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti e/o i costi di sostituzione/riparazione degli stessi.
Esclusioni relative unicamente alla sezione b - responsabilità ambientale attività presso terzi.
L'Assicurazione non copre i danni o le spese causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici.
Esclusioni relative unicamente alla sezione d - responsabilità ambientale derivante dalla committenza del trasporto.
L'Assicurazione non copre i danni o le spese:
a. conseguenti al trasporto, ad operazioni di carico, scarico e trasporto eseguiti non in conformità alle normative vigenti;
b. conseguenti ad operazioni effettuate da persone non abilitate a norma di legge.
Art. 17 – Estensioni AMIANTO
Danni da amianto
A parziale deroga dell’esclusione prevista dal presente Capitolato, nei limiti e alle condizioni stabilite dal presente capitolato, l’Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d’incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come eventualmente indicati nella Scheda di Polizza.
Spese di rimozione e smaltimento
S’intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto a seguito di incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come eventualemente indicati nella Scheda di Polizza.
BENI ALL’INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO
A deroga dell’esclusione sopra prevista dal presente Capitolato, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla Polizza, l’Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Assicurato che si trovino all’interno dello Stabilimento assicurato nel momento in cui si verifica l’Inquinamento.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come eventualmente indicati nella Scheda di Polizza.
SPESE PER LA GESTIONE DELLA CRISI AZIENDALE
L’Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall’Assicurato durante il periodo di assicurazione, a seguito di un Sinistro risarcibile, per gestire l’impatto negativo sui mass media (stampa, tv, giornali, radio, internet) ed effettuare una comunicazione corretta dei fatti e delle iniziative intraprese per gestire l’evento di inquinamento tramite conferimento di incarico a società specializzata nelle pubbliche relazioni e nella gestione della crisi, previo consenso scritto della Società. Sono escluse le spese pubblicitarie.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come eventualmente indicati nella Scheda di Polizza.
DISMISSIONE SITO
L’Assicurazione è estesa alla copertura delle spese per gli Interventi di bonifica e per il ripristino del Danno Ambientale effettuate dopo la sospensione definitiva dell’attività nello stabilimento assicurato La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come eventualmente indicati nella Scheda di Polizza.
RICERCA CAUSA DELL’INQUINAMENTO
L’Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti dall’Assicurato, dopo la denuncia di un Sinistro risarcibile, per la ricerca della causa tecnica dell’Inquinamento (a titolo esemplificativo: prove di tenuta di serbatoi, condutture, rete fognaria, verifiche su vasche interrate…), escluse le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti o di sostituzione e riparazione degli stessi.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come eventualmente indicati nella Scheda di Polizza.
DANNI AI BENI DELL’ASSICURATO IN FASE DI CARATTERIZZAZIONE
L’Assicurazione è estesa alla copertura dei costi di ripristino, sostituzione, riparazione nel medesimo stato d’uso dei beni dell’Assicurato danneggiati, dopo la denuncia di un Sinistro risarcibile, per effettuare la caratterizzazione all’interno dello Stabilimento, nel caso in cui non sia possibile effettuare analoghe verifiche in altre parti dello Stabilimento e su richiesta dell’Autorità competente.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come eventualmente indicati nella Scheda di Polizza.
PERITO DI PARTE
L’Assicurazione è estesa alla copertura dei costi del Perito di parte che l’Assicurato potrà nominare per la gestione dei rapporti con la Società in caso di Sinistro.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come eventualmente indicati nella Scheda di polizza.
PROPRIETARIO INCOLPEVOLE (NON RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO) – MISURE DI PREVENZIONE
L’Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti per le Misure di Prevenzione sostenute dall’Assicurato non responsabile dell’inquinamento.
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/scoperto, come eventualmente indicati nella Scheda di Polizza.
PROPRIETARIO INCOLPEVOLE (NON RESPONSABILE DELL’INQUINAMENTO) – MISURE DI PREVENZIONE ED INTERVENTI DI BONIFICA
L’Assicurazione è estesa alla copertura dei costi sostenuti per le misure di prevenzione e per gli interventi di bonifica sostenute dall’Assicurato non responsabile dell’Inquinamento
La presente estensione è prestata con un Sottolimite ed una Franchigia/Scoperto, come eventualmente indicati nella Scheda di Polizza.
Art. 18 – Esonero generalità degli assicurati
Il contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l'identificazione delle medesime si fa riferimento ai libri di Amministrazione del contraente, i registri per le assicurazioni sociali e/o altri documenti che il contraente stesso si obbliga ad esibire in qualsiasi momento alle persone incaricate dalla Società di effettuare accertamenti e controlli.
Art. 19 – Criteri di indennizzabilità
Il contraente è esonerato dalla denuncia di difetti fisici o mutilazioni da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione del contratto o che dovessero in seguito sopravvenire.
La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per l’invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti. È a carico di chi domanda l’indennità provare la sussistenza degli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza. La Società si impegna a mantenere nel rapporto il massimo della collaborazione al fine di garantire l’effettività di tale diritto.
Art. 20 – Controversie
La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all’evento sono effettuate dalla Società e dall’assicurato. A tal fine la Società invierà a quest’ultimo una proposta di indennità.
Qualora l’assicurato non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all’evento verrà, su domanda dello stesso, deferita ad un collegio di tre medici nominati uno dalla Società assicuratrice, uno dall’assicurato ed il terzo in accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove risiederà il collegio medico. Il collegio medico eleggerà la propria residenza nel Comune, sede di istituto di Medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato.
I medici, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente capitolato, decideranno a maggioranza.
La loro decisione sarà impegnativa per le parti ed inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del medico dissenziente.
Art. 21 – Franchigie
Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa e assoluta per ogni Sinistro pari ad
€ 50.000,00. Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato sul frontespizio, opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.
Il Contraente si impegna a rimborsare la Franchigia e/o lo Scoperto previsto entro 120 giorni dal momento in cui la Società ha liquidato il danno a terzi.
Si concorda che, in caso di Franchigia e/o Scoperto, l’assicurazione prestata dalla Società opera in eccesso al valore della Franchigia e/o dello Scoperto, a tutti i fini contrattuali e di legge.
Art. 22 – Limiti territoriali
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea (compresa la Svizzera), a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo:
a) nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino relativamente alla Sezione A ed alla Sezione B di polizza;
b) nei Paesi dell’Unione Europea (compresa la Svizzera) relativamente alla Sezione C ed alla Sezione D.
Art. 23 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro la Società può recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto pagata relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 24 - Inizio e Termine delle garanzie
Relativamente alla richieste di risarcimento di cui l’Assicurato è civilmente responsabile ai sensi della Polizza in oggetto, si precisa che l’Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione a condizione che l’Inquinamento e/o il Danno Ambientale abbiano avuto origine successivamente alla Data di retroattività di 1 anno.
In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.
Relativamente al rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica o per il Ripristino del Danno Ambientale ai sensi di quanto previsto dalla Polizza si precisa che l’Assicurazione opera per l’Inquinamento e/o il Danno Ambientale che abbiano avuto origine successivamente alla Data di retroattività di 1 anno e che si siano manifestati per la prima volta durante il Periodo di assicurazione.
Art. 25 – Condizione di assicurazione
L’Assicurazione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione dell’Inquinamento e/o del danno Ambientale alle autorità competenti.
Art. 26 – Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l’Inquinamento e/o il Danno Ambientale si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all’Assicurato, per le Spese di bonifica e Ripristino del Danno Ambientale, soltanto le Spese direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato e dimostrabile nella causazione dell’inquinamento e, per i danni a terzi, nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all’Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.
Art. 27 – Datazione dell’inquinamento e/o del danno ambientale
Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l’Inquinamento e/o il Danno Ambientale, la Società terrà indenne l’Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese
sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l’Inquinamento e/o il Danno Ambientale e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.
Art. 28 – Responsabilità dell’Assicurato per fatto degli appaltatori e dei subappaltatori
Premesso che l’Assicurato può appaltare o subappaltare parte delle attività assicurate con la Polizza in oggetto, l’Assicurazione vale anche:
- per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato stesso per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori/servizi;
- per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori/servizi, ferma la facoltà di rivalsa della Società.
L’Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto o di subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.
Art. 29 – Ispezioni tecniche e documentazione
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli, per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso. L’assicurato si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.
Art. 30 – Obblighi di cooperazione dell’assicurato in caso di sinistro
L’Assicurato dovrà collaborare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:
a. la corrispondenza tra l’Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell’Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d’emergenza, il nominativo e i recapiti della ditta incaricata;
d. i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l’ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
e. i documenti, le analisi e i progetti tecnici funzionali agli Interventi di Bonifica e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.
L’Assicurato può richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l’incarico:
▪ del progettista
▪ del direttore dei lavori
▪ dell’impresa che dovrà eseguire gli Interventi.
Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l’incarico, con riferimento ad uno stesso Xxxxxxxx, per più di due delle funzioni summenzionate, salvo diversa pattuizione con la Società.
Art. 31 - Ultrattività – Periodo di osservazione
L’Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato non oltre 6 mesi dalla scadenza della Polizza, a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento si sia verificato successivamente alla Data di Retroattività indicata ma non oltre la scadenza della Polizza.