REGOLAMENTO DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
REGOLAMENTO DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE LEMENE
INDICE
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI 5
Art. 2 Riferimenti normativi 5
Art. 5 Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura 6
Art. 6 Deroghe all’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per edifici esistenti 7
Art. 7 Regolarizzazione delle utenze non allacciate 7
Art. 8 Esecuzione dell’allacciamento alla rete fognaria 8
Art. 9 Obbligo di allacciamento a reti fognarie di nuova realizzazione 8
Art. 10 Allacciamenti provvisori 8
Art. 11 Manutenzione dell’allacciamento fognario 9
Art. 12 Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico e nulla osta allo scarico 9
Art. 13 Proprietà dei manufatti fognari e oneri a carico del Gestore 9
Art. 14 Divieto di scarico nella rete fognaria 10
Art. 15 Controlli sugli scarichi fognari 10
Art. 17 Corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione 11
TITOLO IX - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA12
Art. 18 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche 12
Art. 19 Scarichi di acque nere e saponate 12
Art. 20 Scarichi di acque bianche 12
Art. 21 Richiesta di allacciamento alla rete fognaria 13
Art. 22 Rilascio del nulla osta allo scarico in rete fognaria 14
Art. 23 Diniego del nulla osta all’allacciamento di acque reflue domestiche in pubblica fognatura 14
Art. 24 Corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche14 TITOLO X - SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE 15
Art. 25 Disciplina degli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche 15
Art. 26 Criteri di assimilabilità 15
Art. 27 Richiesta di allacciamento alla rete fognaria per lo scarico di acque reflue assimilate a domestiche 15
Art. 28 Rilascio di nulla osta allo scarico in rete fognaria di acque reflue assimilate alle domestiche 16
Art. 29 Corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue assimilate alle domestiche 17
TITOLO XI - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI 19
Art. 30 Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali 19
Art. 31 Acque di raffreddamento 20
Art. 32 Scarichi di acque nere e saponate 20
Art. 33 Scarichi di acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne 20
Art. 34 Domanda di allacciamento per lo scarico di acque reflue industriali 20
Art. 35 Domanda di autorizzazione allo scarico 21
Art. 36 Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico 21
Art. 38 Diniego dell’autorizzazione allo scarico 23
Art. 39 Corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali 23
TITOLO XII - NORME TECNICHE COSTRUTTIVE 25
Art. 40 Allacciamenti in sede stradale 25
Art. 41 Riparazione e disotturazione di tubazioni di allacciamento 25
Art. 42 Allacciamenti alla rete fognaria di insediamenti preesistenti 25
Art. 43 Ripristino di allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete fognaria 26
Art. 44 Allacciamenti di scarichi industriali 26
Art. 45 Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento 26
Art. 46 Allacciamenti alle tratte di fognatura non ancora collegate ad un depuratore 27
Art. 47 Ventilazione dei condotti fognari 27
Art. 48 Prescrizioni edilizie e prescrizioni per opere di urbanizzazione primaria realizzate da privati 27
Art. 49 Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne alle proprietà da cui si originano scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche 28
Art. 50 Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli insediamenti industriali 28
Art. 51 Prescrizioni tecniche speciali per gli insediamenti industriali 29
Art. 52 Servitù di fognatura 29
Art. 53 Misuratori del prelievo idrico autonomo 30
ALLEGATO A - MODALITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FOGNATURA INTERNA E DELL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA (x.xx 9 Norma UNI EN
1610:1999) ....................................................................................................................................... 31
ALLEGATO B - SCHEMI FOGNARI TIPO E PARTICOLARI 32
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
La presente sezione disciplina gli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura provenienti da insediamenti di qualsiasi tipologia presenti nei Comuni gestiti da Livenza Tagliamento Acque S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato. Essa ha lo scopo di stabilire:
a) tipi e modalità di scarico ammissibili;
b) i casi per i quali sussiste l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria;
c) le norme tecniche per gli allacciamenti;
d) le modalità di rilascio/rinnovo delle autorizzazioni allo scarico e nulla osta nelle fognature per i nuovi insediamenti e per quelli esistenti;
e) le modalità di controllo degli scarichi in rapporto ai tipi e al regime di scarico;
f) le sanzioni ed i provvedimenti per le violazioni alle norme del Regolamento.
Art. 2 Riferimenti normativi
Il presente Regolamento è redatto ai sensi:
- del D.P.R. n. 380/2001;
- della Legge 28 luglio 2004, n. 192;
- del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 e D.M. di applicazione del 30.09.2009;
- del D.P.R. 227/2011;
- del D.P.R. n. 59/2013;
- D.G.R.V. 2 giugno 1981, n. 3216, esecutiva con D.G.R.V. 15 marzo 1983, n. 470;
- Piano di Tutela delle acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i.;
- Circolare 09 agosto 2002 n° 12, approvata con D.G.R.V. 02 agosto 2002 n° 2106;
- D.C.R. Veneto n. 107 del 5/11/2009 e s.m.i.;
- delle norme contenute nel D.P.G.R. 23 agosto 1982 n. 0384/Pres. e nella Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977, limitatamente a quanto non in contrasto con le disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 2/2000 art. 4 commi 31, 32, 33, 34;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 7/2001 art. 22;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 13/2002 art. 18 commi 16, 25, 26, 26bis, 27, 28 e 29;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 13/2005;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 25/2005 art. 14;
- della D.G.R. F.V.G. 26/2008;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 16/2008, artt. 13, 15, 16, 16bis, 16ter, 17, 19 e 20;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 6/2011, art. 23;
- della D.G.R. F.V.G. 2000/2012;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 6/2013, art. 4, commi da 21 a 28;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 21/2013, art. 2;
- D.P.R. FVG n. 185/2013;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 15/2014, art. 3;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 11/2015;
- della Legge Regionale F.V.G. n. 5/2016;
- del documento “Guida alla progettazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane” - Manuali e Linee guida 1/2001 - ANPA;
- della norma EN 124 “Dispositivi di coronamento e di chiusura per zone di circolazione utilizzate da
pedoni e da veicoli. Principi di costruzione, prove di tipo, marcatura, controllo di qualità”;
- della norma EN 752 “Connessioni di scarico e collettori di fognatura all’esterno degli edifici”.
I rinvii a leggi e regolamenti contenuti nel presente Regolamento si intendono riferiti al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Art. 3 Obbligatorietà
I titolari di tutti gli scarichi di acque reflue di qualsiasi tipo, natura e provenienza, recapitanti in pubblica fognatura o soggetti all’obbligo del successivo art. 57, sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.
Il Regolamento costituisce vincolo, per le specifiche competenze, per il Gestore, le Amministrazioni Comunali e gli Utenti, anche in relazione alle future estensioni delle reti.
Per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le Regioni individuano sistemi individuali o altri sistemi pubblici o privati adeguati che raggiungano lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi ai sensi dell’art. 100 del D.Lgs.152/2006 e di quanto previsto dall’art. 21 “Sistemi di trattamento individuale delle acque reflue domestiche” del PTA limitatamente alla porzione di territorio ricadente nella Regione Veneto.
Art. 4 Esclusioni
Sono esclusi dall’applicazione del presente Regolamento:
a) le acque reflue urbane provenienti dagli sfioratori di piena fognaria;
b) le acque reflue urbane provenienti da impianti di depurazione;
c) tutte le acque reflue che non recapitano in pubblica fognatura;
d) le acque meteoriche recapitanti in condotte dedicate e non inquinate dalle attività.
Art. 5 Obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura
Le acque reflue di qualsiasi natura e origine provenienti da insediamenti o edifici prospicienti, anche solo in parte, ad una strada servita da fognatura pubblica, ovvero qualora si raggiungano tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù, devono venire in essa recapitate.
L’obbligo di allacciamento di cui al comma precedente, in virtù della sostenibilità economica in relazione al beneficio ambientale ottenuto, sussiste quando la minima distanza tra il limite di proprietà dell’Utenza da servire e la prospiciente rete fognaria pubblica idonea a ricevere i reflui non supera i:
• 50 metri per insediamenti abitativi singoli recapitanti in fognatura acque reflue domestiche;
• 70 metri per insediamenti abitativi plurifamiliari recapitanti in fognatura acque reflue domestiche;
• 100 metri per insediamenti industriali e commerciali recapitanti in fognatura acque reflue assimilabili alle domestiche;
• 200 metri per insediamenti industriali recapitanti in fognatura acque reflue industriali previo trattamento ai sensi di legge.
L’obbligo di allacciamento vige fino al dislivello massimo di metri 2 tra il piano della strada su cui corre la fognatura ed il piano inferiore o sottostante del terreno all’interno della proprietà privata.
Nei comuni ricadenti nel territorio della Regione Veneto l‘obbligo di collettamento è sancito dall’art. 20
della NTA del PTA che si intende qui interamente richiamato e applicato.
Il Gestore, per prevenire qualsiasi situazione di compromissione o danno ambientale, si riserva la facoltà di consentire e/o imporre recapiti diversi per le acque bianche e per le acque di raffreddamento, fatte salve le prescrizioni tecniche di cui al successivo Titolo XII.
I lavori interni necessari all’allacciamento alla pubblica fognatura devono essere eseguiti secondo quanto indicato al successivo articolo 60. Per gli insediamenti di nuova realizzazione, ovvero esistenti soggetti a interventi edilizi, la richiesta di allacciamento alla rete fognaria pubblica deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire, ovvero alla segnalazione certificata di inizio attività o provvedimento equivalente e sempre secondo la modulistica predisposta dal Gestore.
L’ottenimento dell’atto di assenso allo scarico (nulla osta allo scarico/autorizzazione allo scarico) deve avvenire prima del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità da parte del Comune.
L’Ente di Governo d’Ambito e il Gestore possono stabilire, per casi eccezionali e motivati, eventuali deroghe al generale obbligo di allacciamento.
In ogni caso, l’allacciamento alla rete fognaria non deve compromettere la funzionalità dell’impianto di
depurazione ricevente né la sua capacità di rispettare i valori limite imposti allo scarico finale.
Art. 6 Deroghe all’obbligo di allacciamento alla pubblica fognatura per edifici esistenti
L’obbligo di allacciamento alla rete fognaria di cui al precedente articolo può essere generalmente derogato, solo per gli edifici esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di sostenibilità tecnica ed economica in relazione al beneficio ambientale ottenibile, nei seguenti casi:
a) edifici “a cortina” prospicienti la via pubblica e allineati al marciapiede, senza alcun accesso carraio, proprio o in comune sulla strada e, quindi, sulla pubblica fognatura. In questi casi l’allacciamento alla rete fognaria, comporterebbe la demolizione di pavimenti interni dei vani o accessori residenziali, nonché il passaggio in sottofondazione di muri portanti dell’edificio;
b) nel caso di tubazioni idraulicamente insufficienti, anche in relazione ad utenze fognarie già allacciate, certificate tecnicamente dal Gestore;
c) nell’ipotesi in cui l’allacciamento fognario, interno alla proprietà privata in generale, determini la necessità di costituire una servitù fra un numero di proprietà superiori a due;
d) nel caso in cui il collegamento alla fognatura possa avvenire solamente tramite la demolizione di pavimentazioni in calcestruzzo o similare, dello spessore superiore a 20 cm, interne al lotto di proprietà e per tutti i tratti di fognatura interni al lotto;
e) nel caso in cui l’allacciamento debba essere realizzato in una rete fognaria che non recapita in un impianto di depurazione così come definito dall’art. 1, punto Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.;
f) nel caso in cui sia necessario l’attraversamento di ferrovie, autostrade, sottopassi, fiumi, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi e non giustificati in rapporto al beneficio ambientale conseguibile.
Art. 7 Regolarizzazione delle utenze non allacciate
Le Utenze non allacciate alla rete fognaria che, ai sensi dell’art. 57, risultassero soggette all’obbligo di allacciamento, devono tempestivamente comunicare per iscritto al Gestore le diverse modalità di trattamento dei propri reflui fognari.
Il Gestore, a seguito della segnalazione dell’Utente, verifica l’applicabilità delle condizioni di deroga di cui all’art. 58 e, al sussistere di almeno una di esse, provvede a comunicare allo stesso l’esenzione all’obbligo di allacciamento.
Diversamente, nel caso non sussistano le condizioni di deroga di cui all’art. 58, il Gestore provvede a comunicare all’Utente l’obbligo di allacciamento, informando contestualmente il Comune in cui è sito l’immobile oggetto di segnalazione. La comunicazione indicherà il termine temporale entro cui le opere interne di allacciamento dovranno essere eseguite a cura dell’utente (6 mesi), gli oneri che lo stesso dovrà corrispondere al Gestore quale ristoro per l’allacciamento e l’importo del rimborso delle tariffe dei servizi di fognatura e depurazione eventualmente versate dall’Utente nei 5 anni precedenti il giorno di ricevimento della comunicazione.
Trascorso infruttuosamente il termine temporale di cui al comma precedente, il Gestore, entro 30 giorni,
richiederà l’emissione di apposita ordinanza di allacciamento al Comune di ubicazione dell’immobile.
Il Comune, preso atto della segnalazione e delle indagini del Gestore, entro il termine di 30 giorni, provvederà all’emissione dell’ordinanza di allacciamento che dovrà prevedere la realizzazione delle opere entro il termine temporale massimo di 6 mesi.
Allo scadere dei termini fissati nell’ordinanza sindacale, il Gestore provvederà ad applicare il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione nelle modalità previste dai successivi articoli 10, 76, 81 e 91.
Art. 8 Esecuzione dell’allacciamento alla rete fognaria
L'allacciamento fognario è eseguito in via esclusiva dal Gestore, con contributo a carico dell’Utente.
Le somme dovute al Gestore, a titolo di contributo, per l'esecuzione dell'allacciamento sono stabilite in misura forfettaria indipendentemente dalla conformazione dell’allacciamento stesso, con importo riportato nel “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” approvato dal Gestore. Tali somme dovranno, in ogni caso, essere versate dall’Utente prima dell'esecuzione dei lavori.
Anche nel caso in cui l’allacciamento fognario fosse già stato predisposto a cura del Gestore o dell’amministrazione pubblica, dovrà essere versato il contributo di allacciamento e rimane il divieto all’Utente di collegare l’impianto privato alla rete pubblica (pozzetto utenza/controllo) prima dell’ottenimento del titolo abilitativo del Gestore (nulla osta allo scarico/autorizzazione allo scarico).
Spetterà all’Utente, previa autorizzazione del Gestore, e nel rispetto delle condizioni dettate al successivo Titolo XII, provvedere all’esecuzione del collegamento dell’impianto interno privato con il pozzetto Utenza (di controllo) installato dal Gestore con spese a proprio carico.
Art. 9 Obbligo di allacciamento a reti fognarie di nuova realizzazione
Nel caso in cui vengano realizzati nuovi tratti di rete fognaria in zone precedentemente sprovviste di fognatura, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere, entro 12 mesi dalla comunicazione del Gestore di obbligatorietà dell’allacciamento, a completare le opere interne necessarie al collegamento alla nuova tratta fognaria.
Nel caso in cui vengano realizzate nuove condotte di acque nere in zone precedentemente servite da fognatura di tipo misto, i titolari degli insediamenti preesistenti dovranno provvedere, entro 12 mesi dalla comunicazione del Gestore di obbligatorietà dell’allacciamento, a completare le opere interne necessarie al collegamento alla nuova rete fognaria separata.
Il Gestore notifica agli interessati l’obbligo di cui al comma 1 dell’art. 57 nei modi previsti dalle norme vigenti in tutti i casi precedentemente elencati.
Trascorso infruttuosamente il termine temporale di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Gestore, entro 30 giorni, richiederà l’emissione di apposita ordinanza di allacciamento al Comune di ubicazione dell’immobile. Il Comune, preso atto della segnalazione e delle indagini del Gestore, entro il termine di 30 giorni, provvederà all’emissione dell’ordinanza di allacciamento che dovrà prevedere la realizzazione delle opere entro il termine temporale massimo di 6 mesi.
Allo scadere dei termini fissati nell’ordinanza sindacale, il Gestore provvederà ad applicare le Tariffe di fognatura e depurazione per il calcolo dei corrispettivi secondo le modalità previste dai successivi articoli 10, 76, 81 e 91.
Gli allacciamenti, come pure tutti i suoi accessori, anche se costruiti col contributo degli Utenti, rimangono di proprietà del Gestore, che ne assume gli oneri della manutenzione ai sensi del successivo art. 63 e la facoltà di utilizzarli e disporne per le proprie finalità e programmi.
Art. 10 Allacciamenti provvisori
Il Gestore può consentire allacciamenti e scarichi temporanei alla pubblica fognatura per lo scarico di acque reflue provenienti da cantieri, impianti o insediamenti provvisori (per esempio: well-point, sagre, spettacoli circensi, manifestazioni pubbliche, spurgo pozzi artesiani di approvvigionamento idrico, acque termali, ecc.).
Per i cantieri adibiti alla costruzione di nuovi edifici, ove possibile, gli allacciamenti devono essere costruiti in modo da poter essere utilizzati anche in via definitiva.
In tutti i casi il titolare dello scarico deve presentare al Gestore domanda di allacciamento e/o scarico secondo quanto indicato ai successivi Xxxxxx XX, X e XI.
In tutti i casi di allacciamento provvisorio verranno applicati i corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione vigenti previa installazione di idonei strumenti di misura o determinazione forfettaria del volume.
Art. 11 Manutenzione dell’allacciamento fognario
La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allacciamento è effettuata dal Gestore in via esclusiva con oneri a proprio carico.
Tutte le modifiche all’allacciamento e suoi accessori richieste dall’Utente, che non siano configurabili come
attività manutentive, saranno eseguite dal Gestore con spese a carico dell’Utente.
È fatto divieto all'Utente di manomettere e riparare gli allacciamenti ed i suoi accessori.
Art. 12 Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico e nulla osta allo scarico
Tutti gli scarichi in rete fognaria devono essere preventivamente autorizzati da parte del Gestore ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza del presente Regolamento.
La validità dell’autorizzazione/nulla osta, in capo al titolare degli scarichi, è limitata allo specifico scarico per le condizioni che ne hanno consentito il rilascio.
Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo, ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico/nulla osta. Il Gestore può negare l’allacciamento e/o lo scarico in pubblica fognatura qualora la documentazione allegata alla richiesta risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità. L’autorizzazione/nulla osta viene rilasciata/o qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o vengano attuate le prescrizioni imposte dal Gestore.
Le spese occorrenti per effettuare l’istruttoria, i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni/nulla osta previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente e sono applicate in forma forfettaria con importo di cui al “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” approvato dal Gestore.
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico è regolamentata dall’art. 130 del
D.Lgs. 152/2006.
Fermo restando quanto previsto dall’art.124 del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico di reflui industriali, il titolare dello scarico, almeno un anno prima della scadenza, presenta apposita istanza di rinnovo allo SUAP del comune territorialmente competente, in forma telematica.
Art. 13 Proprietà dei manufatti fognari e oneri a carico del Gestore
Tutti i manufatti fognari, i collettori, le condotte d’allacciamento a partire dal pozzetto utenza (di allacciamento e/o controllo) compreso, i pozzetti di ispezione con relativi chiusini, in sede stradale, su marciapiede o su area verde pubblica, sono di proprietà dell’Ente competente, del Gestore o del Comune, anche se costruiti da privati.
Le spese necessarie alla manutenzione ordinaria dei manufatti fognari volti al pubblico servizio, sono a carico del Gestore del Servizio Idrico Integrato, con esclusione della manutenzione e della pulizia delle caditoie stradali.
Art. 14 Divieto di scarico nella rete fognaria
Le acque di scarico provenienti da ogni tipo di insediamento, allacciato alla rete fognaria, devono rispettare le prescrizioni ed i valori limite di emissione fissati dal presente Regolamento. Non possono essere scaricate o immesse nella rete fognaria:
a. sostanze infiammabili o esplosive;
b. sostanze che sviluppano gas o vapori tossici;
c. acque reflue contenenti sostanze tossiche (sia in azione diretta sia in combinazione con altri prodotti);
d. sostanze radioattive;
e. sostanze aggressive (pH inferiore a 4 o superiore a 11);
f. sostanze che possono precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
g. acque di scarico a temperatura superiore a 35°C;
h. sostanze solide, viscose od oleose in dimensioni o quantità tali da causare ostruzioni nelle condotte e/o produrre interferenze con l’appropriato funzionamento di tutto il sistema di fognatura e con i processi di depurazione (per esempio bitumi, oli lubrificanti, oli alimentari e grassi, ecc.);
i. materiali grossolani;
j. immondizie, materiali vegetali, ceneri, stracci, scarti di lavorazione, segatura, residui alimentari anche se di provenienza domestica, assorbenti igienici ed affini, cartoni, sacchi di plastica, piume, materiali di scavo, o demolizione, ecc.;
k. fanghi di qualsiasi origine (per esempio di depurazione, di serbatoi settici, effluenti di allevamento zootecnico, percolati, ecc.);
l. reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte, salvo nei casi autorizzati;
m. malte cementizie, malte bastarde o di calce, calce spenta, residui di pittura per edilizia, vernici, ecc.;
n. rifiuti organici triturati provenienti dagli scarti della alimentazione se non espressamente consentiti in forma scritta dal Gestore;
o. rifiuti anche se triturati;
p. acque di esubero provenienti da pozzi artesiani, geotermiche, o meteoriche nelle condotte di fognatura nera.
q. acque di esubero di pozzi (sia su rete fognaria nera sia su rete fognaria mista).
L’accertata violazione dei divieti di cui sopra comporta l’applicazione delle sanzioni riportate all’art. 68 del presente Regolamento.
In ogni caso il contravventore è tenuto a sostenere gli oneri per il ripristino della funzionalità della rete fognaria ed alla rimozione delle sostanze abusivamente immesse, nonché al pagamento degli eventuali danni cagionati al Gestore del Servizio Idrico Integrato o a terzi.
Art. 15 Controlli sugli scarichi fognari
Le Autorità competenti per il controllo ed il Gestore sono autorizzati ad effettuare, all’interno degli insediamenti, tutte le ispezioni che ritengono necessarie all’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
Qualora sia accertato il superamento dei valori limite di emissione o il mancato rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento, l’Ente competente procede all’applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 68 e 69 del presente Regolamento e all’applicazione di quanto previsto dall’art. 130 del D.Lgs.152/2006.
Art. 16 Sanzioni e penali
Per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.152/2006 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento si applicano le sanzioni amministrative e penali previste agli articoli 133 e 137 del medesimo Decreto.
La mancata osservanza dei termini e delle prescrizioni contenute nell’ordinanza comunale di obbligo di allacciamento alla rete fognaria comporta l’esecuzione d’ufficio delle opere con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910, n.639.
La mancata osservanza degli adempimenti e degli obblighi imposti dal presente Regolamento comporta l’obbligo da parte del titolare dello scarico di eseguire tutte le opere richieste dal Gestore per l’adeguamento delle opere di allacciamento.
In caso di ritardata od omessa denuncia della quantità e della qualità delle acque reflue industriali scaricate in pubblica fognatura è dovuta una penale il cui importo è riportato nel “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” approvato dal Gestore.
In caso di ritardata od omessa trasmissione delle analisi di autocontrollo sulla qualità delle acque scaricate in fognatura con le modalità ed i tempi previsti dalle prescrizioni contenute nella autorizzazione allo scarico, è prevista l’esecuzione d’ufficio delle analisi con recupero delle spese sostenute ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.
Nel caso di scarichi industriali, il superamento dei limiti di emissioni previsti dal provvedimento autorizzativo, in ragione del danno potenzialmente cagionato al Gestore, comporta, altresì, l’applicazione della penale il cui importo è riportato nel “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” approvato dal Gestore.
Lo scarico di sostanze vietate (comprese acque meteoriche e/o di pozzo nei casi vietati ai sensi del presente Regolamento) comporta l’applicazione della penale prevista dal “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” approvato dal Gestore, oltre che il ristoro di eventuali danni causati alle infrastrutture fognarie/depurative.
Nel caso di rottura/manomissione delle reti fognarie per attività non autorizzate, o per lavori in assenza di segnalazione di sottoservizi da parte del Gestore, sarà applicata la penalità prevista dal “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” approvato dal Gestore, oltre che il ristoro dei danni causati.
Art. 17 Corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione
All’Utente assoggettato ai servizi fognatura e depurazione sono addebitati in bolletta i corrispettivi per i servizi medesimi secondo quanto stabilito negli articoli 10, 76, 81 e 91.
L'utente asservito da rete fognaria pubblica non recapitante ad impianti di trattamento attivi è assoggettato al solo servizio di fognatura e ad esso sono addebitati in bolletta esclusivamente i corrispettivi per il servizio medesimo, secondo quanto stabilito negli articoli 10, 76, 81 e 91.
TITOLO IX - SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 18 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche
Gli scarichi di acque reflue domestiche nella rete fognaria sono sempre ammessi purché osservino il presente Regolamento. Il Gestore, verifica l’osservanza del presente Regolamento e si riserva la facoltà di stabilire le prescrizioni che ritiene più opportune per garantire il buon funzionamento della rete fognaria pubblica, degli impianti di depurazione e la salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente. L’ammissione ai servizi di fognatura e depurazione sarà acconsentita attraverso il rilascio di apposito nulla osta all’allacciamento alla rete fognaria.
Art. 19 Scarichi di acque nere e saponate
Gli scarichi delle acque nere devono di norma, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 3 e 4, essere recapitati nella fognatura pubblica direttamente senza interposizione di preesistenti xxxxx xxxx, sistemi di pretrattamento o di vasche settiche, sia di tipo tradizionale sia di tipo Imhoff.
Gli scarichi delle acque saponate provenienti da cucine o similari dovranno essere pretrattati da vasche condensagrassi, conformi alla normativa UNI EN 1825, al fine di salvaguardare l’integrità e la funzionalità della rete fognaria. L’utente dovrà provvedere alla pulizia periodica delle vasche di trattamento ed al relativo smaltimento dei residui, in conformità alle norme vigenti e al manuale di manutenzione del manufatto. Nel caso di inadeguata manutenzione o sottodimensionamento delle vasche condensagrassi, che causi ostruzioni della condotta fognaria pubblica, il Gestore si riserva il diritto di addebitare le spese di pulizia all’Utente.
Il Gestore, per insediamenti esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, si riserva il diritto di consentire lo scarico in fognatura di reflui sottoposti a trattamento in fosse settiche anche di tipo tradizionale, ovvero, di imporre per gli insediamenti di nuova realizzazione, o per quelli esistenti soggetti a interventi edilizi, l’adozione di particolari trattamenti, qualora lo ritenga necessario ai fini della buona conduzione della rete fognaria nel rispetto dell’ambiente, dell’igiene e della salute pubblica.
Nei casi di scarico in reti fognarie prive di sistemi di trattamento finale, in via temporanea, nelle more dell’adeguamento delle infrastrutture esistenti ed ai fini di tutela, salvaguardia e controllo, le acque nere dovranno essere pretrattate secondo il corrispondente schema fognario interno riportato nell'Allegato B al presente regolamento (SCHEMA 5).
Art. 20 Scarichi di acque bianche
Gli scarichi delle acque bianche, provenienti da insediamenti isolati sia residenziali sia di servizi, di qualsiasi dimensione, devono di norma essere convogliati nei corsi d’acqua superficiali ovvero, dove non tecnicamente realizzabile o eccessivamente oneroso, essere dispersi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatti salvi i diritti di terzi. Le acque bianche provenienti da edifici di nuova realizzazione o soggetti a interventi edilizi, ubicati nei centri abitati, dovranno essere convogliate in corsi d’acqua superficiali, in fognatura bianca o disperse sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo; qualora ciò risulti eccessivamente oneroso o tecnicamente non realizzabile potranno essere scaricate in fognatura mista.
ll Gestore, a suo insindacabile giudizio, può consentire lo scarico delle acque di cui al comma 1 direttamente in fognatura, sia in via provvisoria sia in modo definitivo, qualora altri recapiti risultassero tecnicamente non realizzabili o economicamente troppo onerosi. Nel caso di territori soggetti a scolo meccanico (zona di bonifica idraulica) e di fognatura di tipo misto può essere consentito lo scarico di acque meteoriche nella rete fognaria.
Nel caso di fognatura separata, invece, lo scarico delle acque bianche dovrà avvenire nella canalizzazione adibita alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche.
Le acque in esubero dei pozzi artesiani e le acque geotermiche dovranno essere convogliate nella canalizzazione adibita alla raccolta e convogliamento delle acque meteoriche o nella rete idrica superficiale. A tal riguardo per i comuni ricadenti nella Regione Veneto si richiama l’art. 39, comma 15 delle NTA del PTA “le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari”.
Le acque in esubero dei pozzi artesiani e le acque geotermiche potranno essere convogliate nella canalizzazione delle acque miste, previa verifica del Gestore, solo se dimostrato che soluzioni alternative risultino eccessivamente onerose o tecnicamente non realizzabili, purché tale convogliamento risulti compatibile con la quantità e qualità del refluo recapitato al depuratore finale e comunque con una portata non superiore alla portata massima di prelievo prevista dal Piano di Tutela delle Acque.
La realizzazione di una rete fognaria per acque bianche prospiciente l’abitato comporta l’obbligo di allacciamento alla rete fognaria per le acque di cui al comma 1, qualora siano verificate le condizioni di cui all’art. 57, comma 2.
È fatto divieto di scaricare acque di esubero di pozzi artesiani, acque di natura geotermica e acque meteoriche nella rete fognaria nera. Il Gestore si riserva di addebitare i danni causati agli impianti di depurazione da tali immissioni abusive.
Art. 21 Richiesta di allacciamento alla rete fognaria
Per ottenere il nulla osta all’allacciamento e allo scarico in rete fognaria, i titolari di insediamenti di tipo residenziale e di servizi che diano origine ad acque reflue di tipo domestico, così come definite all'art 1, presentano specifica domanda al Gestore.
La richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata da tecnico abilitato, iscritto agli ordini professionali, secondo la modulistica predisposta dal Gestore. Per gli insediamenti di nuova realizzazione o esistenti soggetti ad interventi edilizi, tale domanda deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire o provvedimento equivalente.
La realizzazione delle opere fognarie interne alle proprietà private è subordinata all’approvazione del progetto delle stesse da parte del Gestore. Contestualmente all’autorizzazione delle opere, il Gestore comunica al richiedente l'importo del contributo di allacciamento e dei diritti di istruttoria secondo quanto previsto dal “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” approvato dal Gestore. Il richiedente è tenuto a corrispondere tali spese anche quale condizione di procedibilità della richiesta.
La comunicazione di approvazione del progetto delle opere interne viene effettuata dal Gestore entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del richiedente.
Eventuali integrazioni richieste dal Gestore comportano la sospensione dei termini di cui al comma precedente.
Nel caso di realizzazione di opere fognarie interne alle proprietà nell’ambito di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o provvedimento equivalente, il documento attestante l’approvazione del progetto delle opere interne dovrà essere allegato, a cura dell’utente, all’istanza relativa agli interventi edilizi.
L'inizio della realizzazione delle opere interne dovrà essere comunicato, con almeno 5 giorni di anticipo, all'ufficio fognatura del Gestore e le stesse dovranno essere opportunamente documentate con fotografie scattate prima dei rinterri. Copia della documentazione fotografica dovrà essere trasmessa al Gestore, congiuntamente alla dichiarazione del tecnico del richiedente attestante la conformità delle opere eseguite al progetto approvato, al fine del rilascio del nulla osta allo scarico di cui al seguente articolo 74.
Nel caso di Utenze di tipo residenziale, composte da più unità abitative, con canalizzazioni in comune, e che debbano realizzare un unico allacciamento per lo scarico delle acque reflue dell’intero insediamento, dovrà essere presentata un’unica istanza contestualmente tra tutti i soggetti interessati.
Nel caso di più fabbricati siti su una strada privata, dovrà essere presentata una richiesta a cura di ogni titolare degli insediamenti (sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli scarichi non residenziali). Tale disposizione si applica anche agli amministratori di condominio nel caso di corti o strade private con più condomini.
Art. 22 Rilascio del nulla osta allo scarico in rete fognaria
Il nulla osta allo scarico nella pubblica fognatura viene rilasciato dal Gestore al titolare dello scarico.
Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 è subordinato alla realizzazione di quanto prescritto nel rispetto del presente Regolamento. Il rispetto del regolamento, e del progetto approvato in sede di richiesta di allacciamento, dovrà essere dichiarato dal tecnico del richiedente e dimostrato con la consegna della documentazione fotografica di cui all'articolo precedente.
Verificate le condizioni di cui al comma precedente, ed il pagamento degli diritti di istruttoria, riportati nel “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza”, il Gestore provvede al rilascio del nulla osta allo scarico entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del richiedente.
Eventuali integrazioni richieste dal Gestore, o la mancanza del versamento degli diritti di istruttoria, comportano la sospensione dei termini di cui al comma precedente.
Il nulla osta rilasciato si intende riferito all’insediamento così come definito negli elaborati della richiesta di allacciamento alla fognatura pubblica e non può essere ritenuto valido qualora subentrino variazioni delle condotte e dei manufatti fognari, dei siti o della loro destinazione d’uso tali da modificare la situazione dichiarata sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico in essere.
Per le utenze con approvvigionamento idrico autonomo, il rilascio del nulla osta allo scarico è subordinato all’installazione e funzionamento di idoneo strumento di misura volumetrico delle acque effettivamente convogliate nella rete idrica interna per le diverse utilizzazioni e successivamente scaricate come acque reflue. Il misuratore volumetrico deve essere reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
Il Gestore può imporre a spese dell’utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea.
Art. 23 Diniego del nulla osta all’allacciamento di acque reflue domestiche in pubblica
fognatura
Il Gestore si riserva la facoltà di negare l’allacciamento o il rilascio di nulla osta allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue qualora evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando le opere fognarie interne non vengano realizzate a regola d’arte secondo le norme tecniche previste al Titolo XII del presente Regolamento.
Il Gestore, qualora vengano accertate gravi e/o ripetute violazioni delle prescrizioni di cui agli articoli 74 e 66, applicherà quanto previsto all’articolo 68 del presente Regolamento.
Art. 24 Corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche
I corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue domestiche sono calcolati moltiplicando il volume d’acqua determinato ai sensi dell’art. 10 per le tariffe al metro cubo proposte dall’Ente di Governo d’Ambito ed approvate dall’AEEGSI.
TITOLO X - SCARICHI DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE ACQUE REFLUE DOMESTICHE
Art. 25 Disciplina degli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche
I richiedenti lo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche devono presentare richiesta di allacciamento alla rete fognaria per scarichi assimilabili alle acque reflue domestiche compilando apposito modulo fornito dal Gestore.
Art. 26 Criteri di assimilabilità
Gli scarichi di acque reflue assimilate a quelli delle acque reflue domestiche sono sottoposti al regime regolamentare di cui al Titolo IX del presente Regolamento, salvo quanto previsto ai successivi articoli del presente Titolo X.
Sono comunque assimilate alle acque reflue domestiche quelle:
a. provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
b. provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
c. provenienti da imprese di cui ai precedenti punti a) e b), che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e di complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
d. provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d’acqua o in cui venga utilizzata una portata d’acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto;
e. aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche ed indicate dalla normativa regionale ed in particolare:
1. gli scarichi degli edifici nell’ambito di un insediamento commerciale o di produzione di beni, destinati a servizi igienico sanitari, a mense e ad abitazioni delle maestranze, dotati di propri scarichi terminali;
2. gli scarichi di alberghi, camping, bar, agriturismi e ristoranti, limitatamente ai servizi di ristorazione e pernottamento;
3. gli scarichi di attività commerciali di vendita al minuto di generi alimentari e di cura della persona;
4. gli scarichi delle acque utilizzate per scopi geotermici, a condizione che tali acque non
siano utilizzate nell’ambito di cicli produttivi e che non siano sottoposte a trattamenti.
Sono inoltre assimilabili agli scarichi di acque reflue domestiche tutti gli scarichi che presentano caratteristiche qualitative e quantitative equivalenti alle acque reflue domestiche provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico e purché separate dagli altri reflui, nonché quelli previsti dai regolamenti di attuazione dell’art. 101 del D.Lgs.152/2006 e dal D.P.R. 19.10.2011, n.227. Nella definizione di assimilabilità degli scarichi, il Gestore farà riferimento alle vigenti normative Regionali. In particolare per la Regione Veneto si rimanda al comma 1 dell’art. 34 delle NTA del PTA e per la Regione Friuli Venezia Giulia si rimanda all’art. 18 della L.R. 13/2002.
Art. 27 Richiesta di allacciamento alla rete fognaria per lo scarico di acque reflue assimilate a domestiche
Per ottenere il nulla osta all’allacciamento e allo scarico in rete fognaria, i titolari di insediamenti che diano
origine ad acque reflue assimilate alle domestiche presentano specifica domanda al Gestore.
La richiesta di allacciamento alla rete fognaria deve essere presentata mediante apposito modulo predisposto dal Gestore. Per gli insediamenti di nuova realizzazione, ovvero esistenti soggetti a interventi
edilizi, tale domanda deve essere presentata contestualmente alla domanda di permesso di costruire o provvedimento equivalente.
La realizzazione delle opere fognarie interne alle proprietà private è subordinata all’approvazione del progetto delle stesse da parte del gestore. Contestualmente al nulla osta, il Gestore comunica al richiedente l'importo del contributo di allacciamento e dei diritti di istruttoria secondo quanto previsto dal “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” approvato dal Gestore. Il richiedente è tenuto a corrispondere tali spese anche quale condizione di procedibilità della richiesta.
La comunicazione di approvazione del progetto delle opere interne viene effettuata dal Gestore entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del richiedente.
Eventuali integrazioni richieste dal Gestore comportano la sospensione dei termini di cui al comma precedente.
Nel caso di realizzazione di opere fognarie interne alle proprietà nell’ambito di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o provvedimento equivalente, Il documento attestante l’approvazione del progetto delle opere interne dovrà essere allegato, a cura dell’utente, all’istanza relativa agli interventi edilizi.
L'inizio della realizzazione delle opere interne dovrà essere comunicato, con almeno 5 giorni di anticipo, all'ufficio fognatura del Gestore e le stesse dovranno essere opportunamente documentate con fotografie scattate prima dei rinterri. Copia della documentazione fotografica dovrà essere trasmessa al Gestore, congiuntamente alla dichiarazione di corrispondenza al progetto al fine del rilascio del nulla osta allo scarico di cui al seguente articolo.
Nel caso di più fabbricati siti su una strada privata dovrà essere presentata una richiesta a cura di ogni titolare degli insediamenti (sono fatte salve le specifiche disposizioni per gli scarichi non residenziali). Tale disposizione si applica anche agli amministratori di condominio nel caso di corti o strade private con più condomini.
Per tutti gli altri aspetti relativi all’attività di regolazione dell’allacciamento in rete fognaria di acque reflue assimilate alle domestiche, si rimanda alla disciplina delle acque reflue domestiche di cui al Titolo IX del presente Regolamento.
Art. 28 Rilascio di nulla osta allo scarico in rete fognaria di acque reflue assimilate alle domestiche
Il nulla osta allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue assimilate alle domestiche viene rilasciato dal
Gestore al titolare dello scarico.
Il rilascio del nulla osta di cui al comma 1 è subordinato alla realizzazione di quanto prescritto nel rispetto del presente Regolamento. Il rispetto del regolamento, e del progetto approvato in sede di richiesta di allacciamento, dovrà essere dichiarato dal tecnico del richiedente e dimostrato con la consegna della documentazione fotografica di cui all'articolo precedente.
Verificate le condizioni di cui al comma precedente ed il pagamento dei diritti di istruttoria previsti dal “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza”, il Gestore provvede al rilascio del nulla osta allo scarico entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del richiedente.
Eventuali integrazioni richieste dal Gestore, o la mancanza del versamento dei diritti di istruttoria, comportano la sospensione dei termini di cui al comma precedente.
Il nulla osta rilasciato, si intende riferito all’insediamento così come definito nella richiesta di allacciamento delle acque reflue nella fognatura pubblica e non può essere ritenuto valido qualora subentrino variazioni delle condotte e dei manufatti fognari, dei siti o della loro destinazione d’uso tali da modificare la situazione dichiarata sulle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico in essere.
Il rilascio del nulla osta allo scarico è subordinato all’installazione e funzionamento di idoneo strumento di misura volumetrico (misuratore) delle acque prelevate. Per le utenze con approvvigionamento autonomo la misura del volume è riferita alla parte di prelievo effettivamente convogliata nella rete idrica interna. Per tali utenze il misuratore volumetrico deve essere installato in posizione idonea alla lettura da parte del personale del Gestore ed ai controlli del suo buon funzionamento.
Il Gestore può imporre, a spese dell’utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia
installato in posizione non idonea.
Art. 29 Corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue assimilate alle domestiche
I corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione per le acque reflue assimilate alle domestiche sono
calcolati moltiplicando il volume determinato ai sensi dell’art. 10 per le tariffe al metro cubo proposte
annualmente dall’Ente di Governo d’Ambito ed approvate dall’AEEGSI.
Il volume fatturato sarà ottenuto moltiplicando il volume unitario per i giorni naturali e consecutivi del periodo di fatturazione.
N. | Settore di attività | Volume unitario (litri/giorno) |
1. | Cura della persona (1) | 400 |
2. | Ristorazione (1) | 2.000 |
3. | Bar (1) | 1.000 |
4. | Commercio piccola distribuzione (1) | 100 |
5. | Commercio grande distribuzione (1) | 1.000 |
6. | Attività di servizio (1) | 100 |
7. | Attività agricole, artigianali ed industriali fino a 5 addetti | 200 |
8. | Attività agricole, artigianali ed industriali da 6 a 15 addetti | 700 |
9. | Attività agricole, artigianali ed industriali da 16 a 50 addetti | 2.000 |
10. | Attività agricole, artigianali ed industriali oltre 50 addetti | 4.000 |
11. | Teatri | 500 |
12 | Cinema a sala singola – Discoteche – Sale giochi | 1.000 |
13 | Cinema Multisala | 4.500 |
14 | Edifici pubblici quali istituti scolastici, asili, oratori | 1.000 |
15 | Edifici pubblici quali municipi, biblioteche, centri civici, caserme forze di pubblica sicurezza | 500 |
N. | Settore di attività | Volume unitario (litri/giorno) |
16 | Caserme militari | da valutare in base al numero degli addetti |
17 | Case di cura, case di riposo | 20.000 |
18 | Ospedali | 150.000 |
Nota (1):
Cura della persona: Studi Dentistici, Acconciatori, Studi Estetici ecc. Ristorazione: Ristoranti, Pizzerie, Agriturismi, Mense, Gastronomie ecc. Bar: Bar, Gelaterie, Enoteche, Pub ecc.
Commercio piccola distribuzione: Negozi di abbigliamento/scarpe/oggettistica ecc. Commercio grande distribuzione: Centri commerciali, Grandi magazzini, Supermercati ecc. Attività di servizio: Studi tecnici, Notai, Commercialisti, Banche, Uffici generici.
TITOLO XI - SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Art. 30 Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche devono essere preventivamente autorizzati e rispettare i valori limite di emissione previsti dalla Tabella 3 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 e dalle tabelle 1 e 2 dell’allegato B delle NTA del PTA per il territorio ricadente nella Regione Veneto.
Il Gestore, in via transitoria e fino all’adeguamento delle infrastrutture, ha la facoltà di richiedere limiti di emissione più restrittivi in relazione allo stato di fatto del sistema fognario e depurativo.
Il Gestore e l’Autorità competente per il controllo sono autorizzati ad effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l’accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.
Essi possono richiedere che scarichi parziali, contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio, o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali di cui al comma 4 dell’art. 101 del D.lgs 152/2006, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal presente Regolamento.
Il Gestore, in sede di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui al comma 4 del presente articolo.
Eventuali deroghe ai valori limite di emissione previsti, limitate nel tempo e con la prescrizione di cui alla nota 2 della Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006, possono essere concesse dal Gestore, per categorie specifiche di acque reflue industriali, sulla base delle caratteristiche dell’impianto di depurazione e con modalità tali da assicurare il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita dal D.Lgs.152/2006 e dalle Regioni. Il Gestore potrà, in tal caso, imporre l’adozione di dispositivi aggiuntivi di monitoraggio in continuo e richiedere analisi periodiche degli scarichi di acque reflue industriali.
Per gli insediamenti ricadenti nel territorio della Regione Veneto si richiamano le disposizioni dell’art. 38 delle NTA del PTA che si intendono qui interamente richiamate.
Per gli stabilimenti industriali la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore il quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento (qualità e quantità) delle acque da parte del Gestore e dell’Autorità competente per il controllo. Il campionamento degli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie, salvo quanto stabilito al comma seguente, si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria stessa.
Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006, il punto di campionamento dello scarico si intende fissato subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Il Gestore può richiedere che gli scarichi parziali, contenenti le sostanze della Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006, siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.
L’Autorità competente al controllo ed il Gestore, quali Autorità preposte al controllo di cui all’art. 128 comma 2 del D.Lgs.152/2006, verificano l’osservanza dei limiti di emissione della Tabella 3 dell’allegato 5
alla parte terza del D. Lgs.152/2006 o delle corrispondenti Tabelle definite dalle Regioni e delle norme del presente Regolamento, e si riservano la facoltà di dettare le prescrizioni che ritengano più opportune per garantire il buon funzionamento della fognatura pubblica e degli impianti di depurazione, la salvaguardia della sicurezza degli operatori addetti alla gestione, della salute pubblica e dell’ambiente. In particolare, il Gestore si riserva la facoltà di imporre limiti quantitativi sulle acque reflue industriali scaricate in fognatura.
Art. 31 Acque di raffreddamento
Le acque di raffreddamento devono, ove tecnicamente possibile e non eccessivamente oneroso, essere riciclate o riutilizzate ai fini del risparmio della risorsa idrica.
Lo scarico delle acque reflue di raffreddamento non contaminate, nel caso di fognature separate, dovrà avvenire esclusivamente nelle condotte di acque bianche e, se del caso, mediante l’adozione di sistemi di ricircolo o riutilizzo delle acque (ad esempio mediante gruppi frigo, torri di raffreddamento, ecc.) o particolari accorgimenti tecnici e comunque nel rispetto del disciplinare della specifica concessione di derivazione.
Art. 32 Scarichi di acque nere e saponate
Le acque reflue, nere e saponate, provenienti da stabilimenti industriali, sono raccolte in modo separato da tutte le altre acque reflue provenienti dallo stabilimento e convogliate nella fognatura direttamente senza pretrattamenti, salvo vasche condensa-grassi sulle acque provenienti da mense, cucine ecc.
Il Gestore, in via transitoria in situazioni particolari e fino all’adeguamento delle infrastrutture, si riserva il diritto di imporre specifici trattamenti al fine del buon funzionamento della rete fognaria e del rispetto ambientale.
Art. 33 Scarichi di acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne
Gli scarichi delle acque di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne di stabilimenti industriali nei quali vi sia il rischio di deposizione di sostanze inquinanti sulle superfici impermeabili adibite allo svolgimento di attività produttive, devono essere trattati in conformità alla normativa nazionale e regionali vigenti. In particolare per i comuni ricadenti nel territorio della Regione Veneto dovranno essere applicate le disposizioni dell’art. 39 delle NTA del PTA, mentre per i comuni ricadenti in Regione Friuli Venezia Giulia dovranno essere applicate le disposizioni dell’art. 19 della L.R. 16/2008.
Art. 34 Domanda di allacciamento per lo scarico di acque reflue industriali
I titolari di scarichi di acque reflue industriali che devono allacciarsi alla pubblica fognatura presentano domanda al Gestore o all’Ente competente nei casi disciplinati dal D.P.R. n. 59/2013 (procedura AUA) e dal Titolo III bis Parte III D.lgs. 152/2006 (procedura AIA).
La domanda di allacciamento, in tutti i casi, deve essere presentata secondo le modalità previste dalla modulistica predisposta dal Gestore, integrata, nei casi di AUA e AIA, dalla modulistica presente sulle piattaforme informatiche a servizio degli SUAP.
I diritti di istruttoria e l'eventuale contributo di allacciamento sono a carico del richiedente. Il Gestore applica i diritti di istruttoria e il contributo di allacciamento previsti dal “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” che il richiedente è tenuto a pagare anche quale condizione di procedibilità della domanda.
Nei casi di scarico “industriale” non soggetto ad AUA o AIA, la comunicazione di approvazione del progetto delle opere interne viene effettuata dal Gestore entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del richiedente.
Eventuali integrazioni richieste dal Gestore comportano la sospensione dei termini di cui al comma precedente.
Nei casi di cui al precedente comma 4, ad opere completate, dovrà essere trasmessa apposita dichiarazione del progettista attestante la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico di cui al seguente articolo 87.
Nei casi di scarichi soggetti ad AUA o AIA le tempistiche di autorizzazione sono quelle previste dal D.P.R. n. 59/2013 (procedura AUA), dal Titolo III bis Parte III D.Lgs.152/2006 (procedura AIA) e dalla L. 241/1990 (procedure di approvazione coinvolgenti più enti).
Art. 35 Domanda di autorizzazione allo scarico
Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati.
La domanda deve essere presentata al Gestore del Servizio Idrico Integrato o all’ente competente nei casi disciplinati dal D.P.R. n° 59/2013 (procedura AUA), e dal Titolo III bis Parte III D.Lgs.152/2006 (procedura AIA), comunque in tutti i casi secondo quanto previsto dalla modulistica predisposta dal Gestore, integrata, nei casi di AUA e AIA, dalla modulistica presente sulle piattaforme informatiche a servizio degli SUAP.
Nel caso di scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006, la domanda di autorizzazione deve altresì indicare:
- la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l’utilizzazione delle sostanze di cui alle medesime tabelle, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;
- il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.
Per i nuovi allacciamenti la domanda di autorizzazione allo scarico può essere presentata contestualmente alla richiesta di allacciamento di cui all'articolo precedente.
Il Gestore applica i diritti di istruttoria previsti dal “Tariffario unico per le prestazioni/servizi resi all'utenza” che il richiedente è tenuto a pagare quale condizione di procedibilità della domanda.
Nei casi di scarico “industriale” non soggetto ad AUA o AIA il rilascio dell’autorizzazione allo scarico avviene entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da parte del richiedente.
Eventuali integrazioni richieste dal Gestore, o la mancanza del versamento dei diritti di istruttoria, comportano la sospensione dei termini di cui al comma precedente
Nei casi di scarichi soggetti ad AUA o AIA, le tempistiche di autorizzazione sono quelle previste dal D.P.R. n. 59/2013 (procedura AUA), dal Titolo III bis Parte III D.Lgs.152/2006 (procedura AIA) e dalla L. 241/1990 (procedure di approvazione coinvolgenti più enti).
Art. 36 Rilascio e rinnovo delle autorizzazioni allo scarico
Le autorizzazioni allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, per tutte le domande presentate in data successiva al 13.06.2013 e rientranti nella casistica del comma 1 dell’art. 1 del DPR 59/2013, vengono rilasciate sotto forma di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR n. 59/2013 (art. 2) dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che recepisce il titolo autorizzativo del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
Esse avranno validità di quindici anni. Almeno sei mesi prima della scadenza deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs.152/2006, il rinnovo deve essere rilasciato in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
L’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico. Ove uno o più stabilimenti conferiscano, tramite condotta, ad un terzo soggetto titolare dello scarico finale, le acque reflue provenienti dalle loro attività, oppure qualora tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l’effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati, l’autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari delle attività suddette e del gestore del relativo impianto di depurazione in caso di violazione delle disposizioni della parte terza del D.Lgs. 152/2006.
Nel caso di variazione del nominativo del legale rappresentante, questi deve darne immediata notizia allo SUAP.
L’autorizzazione rilasciata si intende riferita all’insediamento così come definito nella domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella fognatura e non può essere ritenuta valida qualora subentrino variazioni rispetto alla situazione nota al gestore. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione al Gestore, il quale, verificata la compatibilità dello scarico con la rete fognaria, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
Nei casi esclusi dal comma 1 dell’art. 1 del DPR 59/2013, e non rientranti in quanto previsto dal Titolo III bis, Parte III del D.Lgs.152/2006 (procedura AIA), l’autorizzazione allo scarico dei reflui industriali è emessa dal Gestore del Servizio Idrico Integrato. Essa ha validità di quattro anni. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.
Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all’art. 108 del D.Lgs.152/2006, il rinnovo deve essere rilasciato in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.
Art. 37 Prescrizioni
È vietato immettere nella pubblica fognatura sostanze che possono determinare danni alle infrastrutture fognarie, agli addetti alla manutenzione e all’impianto di depurazione.
Il Gestore può stabilire eventuali prescrizioni specifiche per i singoli insediamenti industriali atte a rispettare i limiti di emissione stabiliti dalla autorizzazione allo scarico.
Gli scarichi delle acque reflue industriali sono autorizzati al recapito nella pubblica fognatura previa verifica, da parte del Gestore, del rispetto dei valori limite di emissione dell’impianto di depurazione delle acque reflue. Ferma restando l’inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze di cui ai punti 2, 4, 5, 7, 14, 15, 16 e 17 della Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006, e purché sia garantito che lo scarico finale della fognatura a valle dell’impianto di depurazione rispetti i limiti di cui alla Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 (colonna scarico in acque superficiali) o quelli più restrittivi stabiliti nell’autorizzazione allo scarico delle acque reflue urbane o quelli stabiliti dalla Regione, il Gestore può adottare limiti di accettabilità i cui valori di concentrazione superano quelli indicati nella stessa Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 (colonna scarico in rete fognaria).
Il Gestore potrà, in via transitoria e fino all’adeguamento delle infrastrutture, richiedere il rispetto di limiti di emissione più restrittivi rispetto alla Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 (colonna scarico in rete fognaria) qualora le caratteristiche del sistema di trattamento finale richiedano tale accorgimento ai fini della salvaguardia del corpo ricettore.
Per le sostanze indicate nella Tabella 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006, le autorizzazioni stabiliscono la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa tabella, ai sensi dell’art. 108, comma 4 del D.Lgs.152/2006.
Le acque reflue industriali devono essere raccolte da canalizzazioni interne allo stabilimento, separate da ogni altra canalizzazione e dotate ciascuna di un pozzetto di controllo, di agevole accessibilità, assunto quale punto per il campionamento degli scarichi da parte delle Autorità preposte al controllo.
In particolare le reti interne di nuova realizzazione, a servizio di stabilimenti industriali, devono essere realizzate con linee separate di collettamento e scarico per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, adeguatamente documentata, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque di scarico, queste possono essere convogliate tramite un unico scarico comune purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in
conformità alle indicazioni del Gestore, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento.
Le acque reflue industriali sono eventualmente sottoposte ad idonei pretrattamenti o trattamenti al fine del rispetto dei valori limite di emissione, delle norme e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
Per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 il Gestore nel rilasciare l’autorizzazione può prescrivere, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione delle Autorità competenti per il controllo.
I titolari di scarichi di acque reflue industriali devono comunicare al Gestore le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi di acque reflue industriali immesse in fognatura nonché la quantità di acqua prelevata nell’anno solare e la fonte di approvvigionamento, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell’autorizzazione allo scarico, utilizzando la modulistica predisposta dal Gestore.
A tal fine, nei casi di approvvigionamento autonomo, dovrà essere installato apposito misuratore o misuratore di portata prima dell’immissione delle acque reflue industriali nella rete fognaria. Il gestore potrà consentire in alternativa la misura dei volumi approvvigionati previa installazione di misuratore in ingresso eseguita dal Gestore stesso su predisposizione a cura e spese dell’utente. L’utente dovrà sempre consentire al personale del gestore l’effettuazione delle misure e delle verifiche necessarie.
I titolari di scarichi di acque reflue industriali sono tenuti alla presentazione di specifici referti analitici di autocontrollo, sottoscritti da professionisti abilitati e riportanti i parametri caratteristici dello scarico, con le modalità e nel rispetto delle scadenze prescritte nell’autorizzazione allo scarico. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare analisi di controllo delle acque reflue industriali di cui all’autorizzazione allo scarico con oneri a carico del titolare dell’autorizzazione stessa.
Non possono comunque essere scaricate o immesse nella rete fognaria le sostanze di cui al precedente art. 66.
Art. 38 Diniego dell’autorizzazione allo scarico
Il Gestore si riserva la facoltà di negare il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, o di esprimere parere negativo in regime di istruttoria di AUA o AIA, qualora la documentazione allegata alla domanda di scarico risulti incompleta o evidenzi particolari condizioni di motivata inaccettabilità o quando non siano realizzate a regola d’arte le opere imposte secondo le norme tecniche previste al Titolo XII.
L’autorizzazione verrà rilasciata qualora il richiedente provveda ad integrare o modificare la documentazione richiesta o ottemperi alle prescrizioni imposte dal Gestore.
L’autorizzazione allo scarico, o il titolo autorizzativo per l’emissione dell’AUA o AIA, in via transitoria in situazioni particolari e fino all’adeguamento delle infrastrutture, possono essere negati se il Gestore verifica che il sistema di trattamento finale non ha le caratteristiche idonee al trattamento dei reflui per cui viene richiesta l’autorizzazione allo scarico.
Art. 39 Corrispettivi dei servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali
L’applicazione dei corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali spetta al Gestore.
I corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione sono determinati sul volume dei reflui scaricati, effettivamente accertato dal Gestore mediante lettura dei misuratori di portata ovvero del volume dichiarato dal titolare dello scarico in sede di denuncia annuale ove l’Utenza industriale, alimentata da approvvigionamento idrico autonomo, sia sprovvista di misuratori di portata allo scarico.
In ogni caso, qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico autorizzati e controllati dal Gestore, il volume verrà assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo (misuratore su pozzo o acquedotto). Per gli insediamenti caratterizzati da scarichi misti di acque reflue domestiche/assimilabili e acque reflue industriali, qualora non
sia possibile determinare in modo certo (es. a mezzo di separati misuratori) le quantità di acqua scaricata per ogni singolo utilizzo si applicherà il corrispettivo più elevato sull’intero volume scaricato.
Qualora non siano installati strumenti di misura, la stima dei volumi di acque reflue meteoriche di dilavamento di cui all’art.85 del presente Regolamento è effettuata moltiplicando il valore convenzionale della “altezza della precipitazione”, pari a h=1600 mm/anno, per la superficie soggetta a dilavamento, nei casi di trattamento in continuo, ovvero moltiplicando il volume della vasca di prima pioggia installata per il numero di eventi piovosi medi in un anno (assunto pari a 40) per gli insediamenti dotati di vasche di prima pioggia.
I corrispettivi per i servizi di fognatura e depurazione delle acque reflue industriali sono proposti dall’Ente di Governo d’Ambito ed approvati dall’AEEGSI.
TITOLO XII - NORME TECNICHE COSTRUTTIVE
Art. 40 Allacciamenti in sede stradale
Gli allacciamenti fognari su suolo pubblico (dal collettore stradale al limite di proprietà) sono realizzati direttamente dal Gestore che ne cura anche la successiva manutenzione e riparazione. È vietata la manomissione del suolo pubblico e delle condotte fognarie pubbliche senza la specifica autorizzazione o nulla osta rilasciato dall’Ente competente ai sensi del presente Regolamento e del codice della strada.
Art. 41 Riparazione e disotturazione di tubazioni di allacciamento
Qualora nel corso delle operazioni di manutenzione periodica dei collettori stradali, il Gestore riscontri danni dovuti a manomissioni o cattivo uso degli allacciamenti fognari da parte degli utenti, a causa di trasgressione ai regolamenti o immissione di acque reflue non idonee, tutte le spese occorrenti per il ripristino della funzionalità originaria dei manufatti fognari, nonché per i relativi sopralluoghi, sono a carico del soggetto che ha provocato il danno.
Saranno addebitate all’utente le spese sostenute per interventi di disotturazione di allacciamenti o tratti di rete resesi necessari per effetto di intasamenti provocati da mancata manutenzione dei propri trattamenti interni (ad esempio formazioni di grasso dovute a mancata manutenzione delle vasche condensagrassi).
Art. 42 Allacciamenti alla rete fognaria di insediamenti preesistenti
Tutti i titolari di insediamenti di qualsiasi tipologia, compresi quelli preesistenti alla rete fognaria, devono provvedere all’allacciamento dei propri scarichi alla rete fognaria pubblica come stabilito dal presente Regolamento. Le reti delle acque reflue interne alla proprietà, sono allacciate alla rete fognaria pubblica previa verifica della loro idoneità e rispondenza al presente Regolamento, anche mediante l’esecuzione di specifiche analisi attestanti le caratteristiche qualitative delle stesse, e dopo l'ottenimento dei necessari nulla osta o autorizzazioni da parte del Gestore a seguito delle domande di cui agli articoli 73, 79 e 86 del presente Regolamento.
L’allacciamento di utenze con acque reflue domestiche alla rete fognaria collegata ad un impianto di depurazione implica la disattivazione delle vasche settiche, sia di tipo tradizionale che di tipo Imhoff, dei xxxxx xxxx nonché dei dispositivi perdenti non utilizzati per lo smaltimento delle acque meteoriche, eventualmente esistenti. Gli oneri di tali dismissioni e modifiche alla rete fognaria interna sono a totale carico del titolare interessato.
Tutti i titolari di insediamenti di qualsiasi tipologia esistenti e allacciati alla pubblica fognatura su indicazione del Gestore, sino alla realizzazione dell’impianto di depurazione conforme alla disciplina del D.Lgs.152/2006 dovranno provvedere a realizzare idonei trattamenti delle acque reflue.
Lo spurgo, il lavaggio, la disinfezione con calce ed il successivo riempimento con materiale inerte delle
vasche e dei xxxxx xxxx dovrà essere eseguito direttamente dall’Utente a proprie spese.
In casi particolari e su motivata richiesta dell’interessato, il Gestore, può permettere il mantenimento delle vasche settiche fermo restando l’allacciamento dello scarico alla rete fognaria, la periodica manutenzione del manufatto nonché l’eventuale adeguamento dello stesso alle norme tecniche di cui all’allegato 5 della Delibera Interministeriale del 04.02.1977.
Il Gestore, si riserva di prescrivere, a mezzo di avviso o notifica dell’obbligo di adeguamento, la disattivazione dei manufatti con le stesse modalità di cui al comma 2, anche per gli insediamenti già allacciati alla rete fognaria, qualora si riscontri la loro cattiva gestione o qualsiasi altra causa ostativa al loro mantenimento in esercizio.
La ristrutturazione o modifica di fabbricati esistenti, già allacciati alla rete fognaria, comporta l’obbligo di adeguare l’impianto fognario interno alle disposizioni del presente Regolamento. Tale obbligo vale anche nel caso di opere riguardanti singole porzioni o unità di edifici con più unità immobiliari. In quest’ultimo caso, qualora il trattamento delle acque saponate comporti la separazione delle colonne montanti
inglobate nelle murature, potrà essere richiesta deroga per tali opere, pur rimanendo l’obbligo di
adeguamento delle opere interrate. Tale deroga non è applicabile nel caso di ristrutturazioni totali.
Art. 43 Ripristino di allacciamenti in concomitanza di modifiche alla rete fognaria
Il Gestore si assume l’onere di ripristinare tutti gli allacciamenti alle reti fognarie ogni qualvolta vengano sostituiti oppure riparati tratti di collettori fognari pubblici. I titolari degli insediamenti interessati sono tempestivamente ed opportunamente preavvisati ed invitati ad offrire tutte le informazioni in loro possesso circa il numero, l’ubicazione e il funzionamento degli allacciamenti.
Art. 44 Allacciamenti di scarichi industriali
Gli scarichi di acque reflue industriali sono di norma allacciati alla rete fognaria con tubazioni distinte da tutte le altre tipologie di acque reflue presenti nell’insediamento (meteoriche, domestiche o assimilabili, di raffreddamento) e dotati di un pozzetto di controllo ubicato ove possibile, sul suolo pubblico o all’esterno di recinzioni, in posizione di agevole accessibilità ed idoneo alle ispezioni ed ai prelievi delle acque di scarico, e di eventuali sedimenti depositati nello stesso, da parte delle Autorità competenti al controllo.
Nel caso di scarichi misti (acque reflue industriali, meteoriche, assimilate a domestiche, ecc.) può essere concessa, su motivata richiesta, la realizzazione di un unico collegamento alla rete fognaria, fermo restando che lo scarico delle acque reflue industriali sia convogliato separatamente e dotato dell’apposito pozzetto d’ispezione prima della miscelazione con altre acque. I titolari dello scarico industriale sono responsabili, verso l’Ente competente, il Gestore e verso terzi, di qualsiasi danno arrecato, in conseguenza delle sostanze scaricate. Sono fatti salvi gli effetti di eventuali contratti con deleghe ambientali a soggetto terzo responsabile (gestore dell’impianto di trattamento) o a personale interno dell’azienda da cui ha origine lo scarico autorizzato.
Le reti interne di nuova realizzazione a servizio di stabilimenti industriali devono essere realizzate con linee separate per le acque di processo, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico e le acque meteoriche di dilavamento. In caso di dimostrata impossibilità tecnica, adeguatamente documentata, a convogliare al recettore finale separatamente le diverse acque di scarico, queste possono essere convogliate tramite un unico scarico comune purché siano predisposti idonei punti di campionamento, da realizzarsi immediatamente a monte del punto di confluenza, in conformità alle indicazioni del Gestore, che consentano di accertare le caratteristiche delle acque reflue scaricate dalle singole reti di collettamento.
Art. 45 Allacciamenti serviti da impianti di sollevamento
Per tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate alle domestiche o industriali, che non possono essere immesse per gravità nella rete fognaria senza rischi di rigurgito, è obbligo del proprietario o del titolare dell’attività fare ricorso a sollevamenti meccanici.
Questo obbligo sussiste anche nel caso in cui lo stabile sia solo parzialmente a quota inferiore alla minima quota di innesto alla rete fognaria pubblica e sia possibile allacciare una parte degli scarichi alla medesima rete per gravità.
Il pozzetto di sollevamento dovrà essere dotato di idoneo scarico di emergenza e/o di vasche di accumulo di emergenza. L’impianto di sollevamento dovrà essere dimensionato e realizzato in modo da escludere in ogni condizione, anche in assenza di energia elettrica, il verificarsi di allagamenti o comunque situazioni igieniche sanitarie incompatibili con la destinazione d’uso dello stabile. Il numero e la potenzialità delle pompe del sollevamento dovrà essere progettato in relazione alle condizioni di lavoro, alle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque reflue ed alla consistenza dell’insediamento. Il tubo in pressione dovrà recapitare in un pozzetto d’ispezione allacciato a gravità alla rete fognaria.
Nel caso di presenza di impianti di sollevamento è buona norma che le acque meteoriche siano smaltite in modo autonomo rispetto alle altre acque reflue presenti nell'insediamento. Tutti gli allacciamenti, ed in particolar modo quelli dei fabbricati a quota inferiore al piano stradale, dovranno essere dotati di appositi accorgimenti atti ad impedire i fenomeni di rigurgito (valvole di non ritorno, clapet ecc.).
Art. 46 Allacciamenti alle tratte di fognatura non ancora collegate ad un depuratore
In via temporanea nelle more dell’adeguamento delle infrastrutture, ai fini di tutela, salvaguardia e controllo è consentita la realizzazione di allacciamenti alle reti fognarie non collegate ad un impianto di depurazione mediante la realizzazione di idonei sistemi di trattamento conformi alle specifiche tecniche del Gestore approvate dall'Ente di Governo d'Ambito.
Gli eventuali scarichi allacciati ed in esercizio, ad eccezione delle immissioni di acque meteoriche, devono essere adeguati alla normativa vigente ed al presente Regolamento.
Art. 47 Ventilazione dei condotti fognari
Allo scopo di assicurare una efficace ventilazione delle reti fognarie interne si impone la realizzazione di opportuni sfiati negli impianti di sollevamento e nei pozzetti di ispezione ubicati in zone non abitate e/o il prolungamento delle colonne verticali di scarico delle acque nere (sfiati) oltre il tetto nei complessi condominiali di notevole altezza e in posizione isolata rispetto ad altri complessi immobiliari che ne potrebbero avere danno. Per tale ragione, in questi complessi condominiali, sono vietate le interruzioni idrauliche di qualsiasi tipo al piede delle colonne verticali di scarico, tanto delle acque nere che delle acque meteoriche.
Il Gestore, può concedere l’impiego di tali apparecchiature (sifoni al piede) alla presenza di attici, terrazze praticabili, di complessi edilizi contigui o prospicienti, per evitare esalazioni maleodoranti agli sfiati delle colonne di scarico. È vietato utilizzare i condotti di ventilazione, i pluviali e le altre condotte di scarico per evacuare fumi, gas e vapori.
Art. 48 Prescrizioni edilizie e prescrizioni per opere di urbanizzazione primaria realizzate da privati
Salvo quanto disposto dalle specifiche norme in materia ambientale, tutte le opere ed i progetti per la
canalizzazione interna degli edifici vengono considerate opere edilizie soggette anche alle disposizioni del Codice Civile, dei regolamenti di Edilizia ed Igiene e del T.U. approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265.
La realizzazione delle opere fognarie interne alle proprietà è subordinata al nulla osta o all’autorizzazione
rilasciati dal Gestore.
Nel caso di realizzazione di allacciamenti e opere fognarie interne alle proprietà nell’ambito di interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o provvedimento equivalente, il nulla osta o l’autorizzazione di cui al comma 2 viene trasmessa anche al Comune di competenza prima del rilascio del permesso di costruire o nell’ambito delle verifiche del procedimento relativo alla segnalazione certificata di inizio attività.
Nel caso di interventi di edilizia pubblica o privata nei quali è prevista la predisposizione delle reti di urbanizzazione primaria, per quanto riguarda le opere fognarie, dovrà essere espresso un preventivo parere da parte del Gestore cui è affidato anche l’incarico della supervisione durante la realizzazione delle opere, nonché un parere preventivo sul collaudo delle opere fognarie eseguite.
In particolare, il Gestore emetterà:
- un parere preventivo sul progetto urbanistico;
- un collaudo, in base agli elaborati grafici “come costruito” (as-built) in formato digitale (dwg e/o dxf) forniti dal richiedente, alla video ispezione e alle prove in pressione delle condotte eseguite a cura e spese del lottizzante secondo norma UNI.
Tali pareri sono condizione vincolante per l’attivazione della procedura prevista al precedente art. 64 relativamente alle richieste di allacciamento ed alle autorizzazioni allo scarico in rete fognaria.
Art. 49 Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne alle proprietà da cui si originano scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche.
Negli edifici con facciate prospicienti cortili e giardini devono essere allacciati mediante un’unica tubazione
alla rete fognaria, ferma restando la divisione delle canalizzazioni interne in base alla qualità delle acque scaricate.
Le diverse colonne verticali di scarico delle acque domestiche e meteoriche, ove sia consentita l’immissione in fognatura di queste ultime, devono essere collegate, tramite le reti interne, alle tubazioni di scarico dotate di idoneo pozzetto d’ispezione o controllo, ubicato all’esterno della proprietà privata. Le linee interne dedicate al convogliamento delle acque meteoriche dovranno mantenersi separate dalle altre linee di smaltimento reflui fino al pozzetto di allaccio anche nei casi di rete pubblica di tipo misto.
Ai piedi delle colonne verticali o nei punti di incrocio, confluenza o deviazione della rete di scarico interna, sia essa di acque meteoriche che di acque reflue, devono essere sempre previsti idonei pozzetti di ispezione realizzati come da indicazioni e schemi dell'Allegato B.
È vietato evacuare acque reflue domestiche o assimilabili mediante pluviali.
Tutti i manufatti di trattamento ed i pozzetti, devono essere a tenuta idraulica, tutti gli elementi, i giunti e gli innesti devono essere perfettamente sigillati, devono essere inoltre ispezionabili mediante idonei chiusini facilmente apribili.
Le condotte dovranno essere costituite da tubi in materiale impermeabile e resistente all’azione chimica (corrosione) e meccanica (abrasione); dovrà essere, inoltre, assicurata la perfetta impermeabilità e tenuta idraulica, oltre che la continuità di deflusso tra i vari manufatti.
Le pendenze delle suddette tubazioni dovranno consentire tempi di permanenza e velocità di deflusso delle acque reflue nelle condotte tali da evitare a formazione di depositi di materiali che possono dar luogo a fenomeni di settizzazione.
Per tutti gli scarichi, al termine della rete interna prima del collegamento al pozzetto utenza, dovrà essere installata una valvola di non ritorno per preservare l’utenza da fenomeni di rigurgito della rete pubblica.
Nelle zone soggette a transito di mezzi mobili, tutti i manufatti dovranno essere realizzati con idonei materiali e caratteristiche in relazione al carico superficiale prevedibile.
Art. 50 Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni interne degli insediamenti industriali
Negli stabilimenti industriali, le canalizzazioni interne sono realizzate in modo tale che il Gestore o l’Autorità competente al controllo possa verificare la formazione dei singoli scarichi all’interno dell’insediamento stesso. Le condotte che convogliano le acque reflue industriali devono essere tenute separate dalle altre e destinate al solo allontanamento delle acque industriali stesse senza immissione di acque reflue di natura diversa (meteoriche, di raffreddamento, servizi igienici, mense ecc.). Le canalizzazioni, i manufatti e le dimensioni degli stessi, relativi al trasporto di acque reflue provenienti da servizi igienici, mense, spogliatoi e acque reflue meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, sono realizzate in conformità a quanto previsto all’articolo 101.
In casi particolari il Gestore può imporre in deroga all’art. 57 lo scarico separato delle acque di raffreddamento o di particolari effluenti parziali di processo, in corpi ricettori diversi dalla rete fognaria, fermo restando il rispetto delle disposizioni e degli obblighi di cui alla normativa vigente in materia.
Gli scarichi dovranno essere resi accessibili per il campionamento da parte dell’Autorità competente al controllo e del Gestore con le modalità attualmente previste dal X.Xxx.000/0000 (xxxxxxxxx 1.2 dell’allegato 5 alla parte III), in condizioni di sicurezza ed in modo agevole; in particolare, i dispositivi e manufatti devono essere idonei allo scopo e conformi alle norme sulla sicurezza e igiene del lavoro.
Il pozzetto per il prelievo deve essere collocato subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria, in prossimità del limite esterno della proprietà privata e liberamente accessibile dall’esterno; nel caso di controllo della percentuale di riduzione dell’inquinante, deve essere previsto un punto di prelievo anche all’entrata dell’impianto di pretrattamento.
In termini di realizzazione il pozzetto d’ispezione dovrà:
- consentire un’agevole accessibilità in condizioni di sicurezza;
- avere dimensione minima pari a 60 cm per lato e una profondità tale da consentire il posizionamento dell’apparecchiatura per il campionamento in automatico nelle 24 ore;
- consentire la creazione all’interno del pozzetto di un battente idraulico idoneo al campionamento automatico: il dislivello tra il tubo di ingresso nel pozzetto e il foro di uscita deve essere di almeno 20 cm, ed il tubo di ingresso deve essere sporgente di almeno 10 cm dalla parete interna del pozzetto;
- consentire il prelievo di un campione omogeneo: a questo scopo il tubo in uscita deve essere posizionato in modo che sul fondo non si creino ristagni.
Art. 51 Prescrizioni tecniche speciali per gli insediamenti industriali
Qualora il Gestore, lo richieda, presso ogni singolo stabilimento industriale potrà essere richiesta l’installazione, a carico dell’utente, di una stazione di controllo della qualità e/o quantità dei reflui immessi nella rete fognaria pubblica, accessibile al personale di servizio del Gestore e agli altri soggetti preposti al controllo. Tutte le apparecchiature installate devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento a totale carico dell’utente. Le caratteristiche delle stazioni sono preventivamente approvate dal Gestore che, in funzione della caratteristica dei reflui e della quantità delle acque immesse nella rete fognaria, può richiedere:
- il monitoraggio in continuo con sistemi di campionamento automatico;
- l’installazione di misuratori di portata;
- la realizzazione di appositi vani o pozzetti (eventualmente accessoriati, per l’installazione temporanea dei campionatori automatici del Gestore o degli altri soggetti incaricati al controllo, internamente alla proprietà);
- misuratori volumetrici della quantità di acqua approvvigionata per i diversi usi (servizi igienici, raffreddamento, lavaggio, ecc.)
- Eventuali altri strumenti di misura e controllo per il monitoraggio continuo dello scarico ai fini della tutela ambientale e della salute pubblica.
Per gli scarichi di acque reflue industriali immesse nella rete fognaria pubblica attraverso canalizzazioni interne condominiali, ove non sia tecnicamente realizzabile lo specifico pozzetto di prelievo accessibile dall’esterno della proprietà, il punto di campionamento è predisposto subito a monte della confluenza nelle condotte condominiali e comunque prima di qualsiasi miscelazione con acque reflue diverse dalle industriali.
Gli oneri di acquisto, di messa in opera, di manutenzione e gestione dei dispositivi di misura o campionamento e dei manufatti sono a carico del titolare dello scarico autorizzato.
Art. 52 Servitù di fognatura
Nel caso in cui il titolare di un insediamento non avesse la possibilità di scaricare le acque reflue nella rete fognaria comunale, se non attraversando l’altrui proprietà, può richiedere all’Autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo, l’istituzione di una servitù di fognatura coattiva a norma dell’art. 1033 e seguenti del codice civile.
Se il fondo servente è dotato di proprie canalizzazioni, il proprietario può impedire la costruzione di nuove condotte sul proprio fondo, consentendo, se le condotte risultino idonee, l’immissione del refluo nelle proprie.
Nel caso di adozione di provvedimenti di cui all’art. 57 comma 1 le scadenze imposte per la realizzazione degli allacciamenti e attraversamenti su altrui proprietà dovranno tenere conto delle tempistiche per l’ottenimento delle servitù da parte del titolare.
Art. 53 Misuratori del prelievo idrico autonomo
Le utenze che si approvvigionano in tutto od in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono dotate di idonei strumenti di misura volumetrici delle acque convogliate nell’impianto privato dell’utenza per la corretta determinazione dei volumi immessi in fognatura.
Nelle more dell’installazione del dispositivo di misura la determinazione dei volumi per il calcolo del corrispettivo sarà effettuata sulla base delle disposizioni regionali (duecento litri giornalieri per abitante residente per i consumi domestici) ed ai sensi degli articoli 81 e 91 per gli utenti assimilati a domestici o industriali.
Per i comuni ricadenti nel territorio della Regione Veneto l’obbligo di installazione di apparecchi di misura dei consumi, in portata o volume, è sancito dall’art. 40 delle NTA del PTA.
Il misuratore volumetrico, installato dal Gestore su predisposizione eseguita a cura e spese dell’utente, deve essere installato, ove tecnicamente possibile, al limite della proprietà e reso disponibile alla lettura ed ai controlli per la verifica della corrispondenza dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
Il Gestore ha facoltà di richiedere, a spese dell’Utente, una diversa collocazione del misuratore qualora lo stesso sia installato in posizione non idonea. L’utente è obbligato a comunicare al Gestore gli eventuali blocchi o guasti del misuratore nonché l’eventuale spostamento dello stesso. Il Gestore provvede inoltre ad apporre apposito sigillo di controllo sul misuratore qualora lo stesso non ne sia già provvisto.
Per gli insediamenti con prelievi e scarichi idrici significativi, è facoltà del Gestore prescrivere all’utente la periodica trasmissione dei dati del misuratore ovvero di effettuare a mezzo del personale aziendale specifiche letture.
Art. 54 Visite tecniche
Prima del rilascio del nulla osta o autorizzazione allo scarico, il Gestore può effettuare un sopralluogo per la verifica della regolare esecuzione delle canalizzazioni interne e di allacciamento e la loro conformità al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite, l’integrità e la qualità dei materiali utilizzati e la realizzazione a regola d’arte dell’allacciamento.
Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare visite tecniche alle canalizzazioni interne degli insediamenti esistenti, al fine di controllare lo stato di manutenzione e le condizioni di funzionamento. Qualora a seguito della visita tecnica fossero imposte particolari prescrizioni, il Gestore ne verifica l’osservanza con successive ispezioni.
Le visite tecniche sono finalizzate soltanto alla constatazione della avvenuta esecuzione delle opere nel rispetto del presente Regolamento, alla loro conformità ai progetti approvati e come tali non costituiscono collaudo tecnico e pertanto non coinvolgono il Gestore, in eventuali responsabilità in ordine alle scelte operate dai progettisti o dalle imprese esecutrici.
È onere dell’utente redigere e conservare idonea documentazione fotografica atta a dimostrare la
corrispondenza al progetto approvato delle opere fognarie interne eseguite.
ALLEGATI
AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE INTERREGIONALE LEMENE
ALLEGATO A - MODALITÀ E CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FOGNATURA INTERNA E
DELL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA (x.xx 9 Norma UNI EN 1610:1999)
1. Le acque nere e bianche devono essere convogliate separatamente alle rispettive reti di fognatura, mediante canalizzazioni distinte, secondo le indicazioni fornite dal Gestore (Allegato B).
2. In presenza di sola fognatura mista, le fognature interne devono comunque essere separate.
3. L’immissione dell’allacciamento alla rete fognaria deve avvenire in una camera d’ispezione stradale a
una quota superiore all’estradosso superiore della condotta di fognatura principale.
4. Di norma l’allacciamento sarà realizzato di diametro non inferiore a mm 160.
5. Il collegamento alla rete fognaria del Gestore avviene di norma tramite un pozzetto d’ispezione o di controllo posto sul suolo pubblico, a confine con la proprietà privata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile il pozzetto è posto immediatamente all’interno della proprietà privata.
6. Partendo dal pozzetto d’ispezione o controllo, la fognatura interna prosegue in proprietà privata, ove è consigliato un pozzetto sifonato, dal quale si diramano i vari tronchi di fognatura verso i piedi delle colonne di scarico. Nella rete interna dovrà essere installato un adeguato numero di punti d’ispezione. In alternativa al pozzetto unico sifonato, potranno essere installati più pozzetti al piede di ogni singola colonna di scarico delle acque nere, muniti di tappo a tenuta per l’ispezione.
7. Al fine di garantire la ventilazione degli scarichi, di norma, le colonne di scarico proseguono fino al tetto. In caso di edifici esistenti o laddove la loro realizzazione sia particolarmente onerosa, le colonne sono provviste di opportuni aeratori per la ventilazione e l’espulsione dei vapori o delle esalazioni prodottisi all’interno delle tubazioni.
8. Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a mm 125 e con adeguata pendenza. I tubi vanno disposti secondo regolari livellette, con giunti di chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere, con sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi, alle pressioni cui possono essere soggetti in dipendenza del funzionamento della fognatura.
9. I materiali usati per la costruzione della rete interna devono essere lisci, impermeabili e resistenti
all’azione corrosiva dei liquami.
10. Le diramazioni e i cambiamenti di direzione devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con angoli di 30° e 45°, eventualmente in pozzetti di ispezione a perfetta tenuta idraulica e dotati di chiusini adeguati. Nessuna condotta può immettersi in un’altra di diametro minore. I passaggi da un diametro minore a uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali o pozzetti d’ispezione
11. Tutti i nuovi insediamenti devono essere dotati di condotte di scarico distinte per le acque nere e per le acque meteoriche (bianche).
12. Nell’eventualità che la rete fognaria del Gestore sia di tipo separato, le canalizzazioni interne alla proprietà privata proseguiranno separate fino ai rispettivi recapiti. Se la rete è di tipo misto le acque che rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali o acque prive di carico inquinante quali, ad esempio, le acque di drenaggio di falda, le acque meteoriche di dilavamento, le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico devono essere scaricate in recapiti diversi dalla fognatura. Qualora non esistano altri corpi ricettori tali acque potranno scaricare nella rete pubblica, previo nulla osta del Gestore. Le canalizzazioni interne dovranno comunque sempre proseguire distinte fino al pozzetto d’interfaccia posto a monte della rete di fognatura del Gestore.
13. Qualora il Gestore provvedesse alla separazione delle reti di fognatura mista, tutti gli utenti già allacciati dovranno adeguarsi con la separazione interna della fognatura, con le modalità previste ai commi precedenti.
ALLEGATO B - SCHEMI FOGNARI TIPO E PARTICOLARI
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