AVVISO
AVVISO
Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma
Art. 20 D.L. 189/2016
Articolo 1 – Obiettivi, finalità, contenuti e dotazione finanziaria dell’Avviso
1. Il Vice Commissario per la Ricostruzione sostiene, in attuazione di quanto previsto dall’art 20 del
D.L. n. 189 del 17 ottobre 2016 e dal D.M. 10 maggio 2018 (“Decreto”), la ripresa e lo sviluppo del tessuto produttivo dell’area colpita dagli eventi sismici dell’agosto e dell’ottobre 2016 e del gennaio 2017, tramite la concessione di aiuti alle imprese che realizzino o che abbiano realizzato investimenti produttivi nell’Area del Cratere Sismico a partire dal 24 agosto 2016.
2. I Comuni rientranti nell’“Area del Cratere Sismico” sono: Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Spoleto. Fra questi rientra nelle “Zone Assistite”: Spoleto.
3. Il presente avviso pubblico (“Avviso”) definisce le caratteristiche dei progetti agevolabili, i soggetti che possono beneficiarne, la forma e la misura degli Aiuti, le spese ammissibili, i criteri di valutazione e le procedure di accesso, di concessione e di erogazione degli Aiuti.
4. La dotazione dell’Avviso ammonta complessivamente ad Euro 4.900.000,00.
È prevista una riserva di Euro 1.960.000,00, pari al 40% delle risorse stanziate, per i progetti di investimento proposti da imprese aventi unità operativa nei Comuni di Norcia, Cascia, Preci e Xxxxxxxxxx di Spoleto;all’interno di ognuna delle 2 graduatorie generate dall’applicazione di tale riserva una quota massima di risorse del 10%, pari complessivamente di Euro 490.000,00, è destinata ad imprese operanti nei settori dell’agricoltura primaria, della pesca e dell’acquacoltura.
5. I progetti di investimento delle imprese dei Comuni di cui al comma 4 che non dovessero trovare finanziamento nella graduatoria generata dall’applicazione della riserva del 40% delle risorse concorreranno con il relativo punteggio all’interno della rispettiva graduatoria generata dal restante 60% delle risorse messe complessivamente a disposizione nel rispetto della quota massima del 10% destinata alle imprese operanti nei settori dell’agricoltura primaria della pesca e dell’acquacoltura.
6. L’assegnazione delle risorse sarà effettuata secondo una procedura a graduatoria in due fasi:
b. SECONDA FASE: Al termine della fase istruttoria è definita la graduatoria definitiva suddivisa in
4 diverse Sezioni, finalizzata alla concessione delle agevolazioni. Saranno ammesse all’agevolazione in ordine decrescente di punteggio tutte le domande avviate ad istruttoria sulla base della graduatoria provvisoria, risultate ammissibili e valutate positivamente, fino al limite di finanziabilità in base alle risorse disponibili indicate nei precedenti commi 4 e 5. La graduatoria
definitiva sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU) e sul sito web xxx.xxxxxxxxxxx0000.xx.
Articolo 2 – Definizioni e riferimenti normativi
1. I termini e le abbreviazioni utilizzati nel presente Avviso con la lettera maiuscola, al singolare o al plurale, vanno intesi con riferimento alle definizioni, in grassetto e tra virgolette, introdotte nel corpo del testo o riportate nell’Appendice n. 2 all’Avviso, ferma restando la validità di tutte le ulteriori definizioni previste nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Il rinvio a norme comunitarie, nazionali e regionali applicabili, a partire da quelle richiamate nell’Appendice n. 1 al presente Avviso, si intende effettuato al testo vigente, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
Articolo 3 – Destinatari e requisiti di ammissibilità
1. L’Avviso è rivolto alle imprese che realizzino, o che abbiano realizzato a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nell’Area del Cratere Sismico purché alla data di presentazione della domanda siano costituite e iscritte al Registro delle Imprese ovvero, siano Titolari di Partita IVA o se straniere siano costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello stato di residenza. (“Destinatari”).
2. Possono accedere al presente Avviso i Destinatari operanti in tutti i settori economici ad eccezione di quelli appartenenti ai “Settori Esclusi” come definiti al punto 41. dell’Appendice 2 – Definizioni.
3. Al fine della verifica del requisito di territorialità rileva il luogo nel quale si svolge l’attività produttiva o di erogazione di servizi relativa al Progetto presentato (“Sede Operativa”) e in particolare:
a) per le imprese iscritte al Registro delle imprese, un’unità locale nell’Area del Cratere Sismico
censita in tale Registro;
b) per le imprese non iscritte al Registro delle imprese (“Titolari di partita IVA”), il luogo di esercizio di attività di impresa nell’Area del Cratere Sismico, come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA ovvero dall’ultimo modello di “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” presentato all’Agenzia delle Entrate;
c) per le imprese non residenti nel territorio italiano, un’unità locale censita nel registro delle imprese italiano nell’Area del Cratere Sismico;
d) per le imprese agricole con sede principale al di fuori dell’Area del Cratere Sismico, i fondi situati nell’Area del Cratere Sismico.
Il requisito di territorialità deve essere rispettato al massimo entro la prima erogazione (art. 3 Decreto), momento in cui sarà verificato il possesso di un idoneo “Titolo di Disponibilità”, come definito al punto 45. dell’Appendice 2 - Definizioni.
4. I Destinatari al momento della richiesta devono essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di seguito indicati.
a. Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti.
b. Non essere stati oggetto di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; detto requisito deve esistere in capo al soggetto “Richiedente” e al “Legale Rappresentante”.
c. Non essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i “Reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, nei confronti dei “Soggetti di cui all’art.
80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50” e che non sussistano, nei confronti dei medesimi soggetti, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.
Come previsto dall’art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, il Legale Rappresentante di ogni singolo Richiedente potrà rendere le Dichiarazioni relative ai requisiti di cui alla presente lettera c) e firmarle con riferimento anche agli altri Soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il Richiedente.
d. Non avere amministratori o rappresentanti dell’impresa Richiedente che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni, in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche.
e. Aver restituito o depositato in un conto vincolato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione da parte delle autorità nazionali e regionali indipendentemente da una Decisione della Commissione Europea.
g. Nel caso il Contributo sia richiesto in Regime De Minimis, rispettare i limiti previsti dallo specifico Regolamento de minimis applicabile al Richiedente, fra quelli indicati al successivo articolo 4 comma 2 in relazione al settore di operatività dell’Impresa, anche con riferimento alla capienza dei massimali ivi indicati.
h. Nel caso il Contributo non sia richiesto in Regime De Minimis, non presentare le caratteristiche di “Impresa in Difficoltà”, come definite al punto 25 dell’Appendice 2 - Definizioni.
5. Inoltre:
a. ai fini della Concessione del Contributo, il Beneficiario deve osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme dell’ordinamento giuridico in materia di:
- prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- inserimento dei disabili;
- pari opportunità;
- contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
- tutela dell’ambiente;
b. ai fini della Concessione del Contributo e in relazione ad ogni singola richiesta di erogazione, il Beneficiario deve possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata tramite DURC, fatto salvo il caso in cui goda della sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi conformemente alle specifiche previsioni normative vigenti. Tale requisito verrà verificato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, responsabile del procedimento, che si avvarrà a tal fine del Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria, con conseguente accertamento da parte delle amministrazioni competenti. Si precisa che, ai fini dell’erogazione, si applica quanto previsto dall’art. 31, comma 3, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98, (intervento sostitutivo) in quanto compatibile;
c. la liquidazione degli Aiuti di cui al presente Avviso è subordinata alla verifica che il Beneficiario non sia destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf).
6. Qualora il Richiedente sia una Impresa straniera non iscritta nel Registro delle Imprese Italiano, deve dichiarare il possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso o di requisiti equipollenti secondo le norme del Paese di appartenenza e produrre la relativa documentazione secondo la legislazione del medesimo Paese, accompagnata da traduzione certificata in lingua italiana, o, in alternativa, accompagnata da attestazione del revisore legale.
7. I requisiti di cui al presente articolo devono essere mantenuti fino alla data di erogazione del saldo, pena la decadenza della richiesta ovvero la decadenza del Contributo, se già concesso.
8. In ciascuna delle fasi dell’iter procedurale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, avvalendosi del Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria, potrà effettuare verifiche, anche a campione, sul possesso dei requisiti.
9. Le agevolazioni di cui al presente Avviso non possono essere concesse per attività connesse all’esportazione, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione.
Articolo 4 – Natura e misura del Contributo
1. L’agevolazione è un contributo a fondo perduto commisurato alle Spese Ammissibili nell’ambito del Progetto presentato (“Contributo”).
2. Il Contributo viene concesso nel rispetto delle disposizioni previste dai “Regolamenti di Esenzione” (Reg (UE) 651/2014, Reg (UE) 702/2014, Reg (UE) 1388/2014) ovvero in “Regime De Minimis” (Reg.(UE) 1407/2013 - Reg (UE)1408/2013 - Reg (UE) 717/2014), secondo quanto applicabile in relazione al settore di attività del Beneficiario.
3. Il Richiedente sceglie se richiedere il Contributo ai sensi dei Regolamenti di Esenzione o, in alternativa, in Regime De Minimis. Le imprese che hanno già avviato l’investimento alla data di presentazione della domanda possono richiedere e ricevere il Contributo solo in Regime De Minimis.
4. Il Contributo che può essere concesso, in percentuale delle Spese Ammesse (intensità dell’Aiuto), è di seguito indicato:
a. In caso di applicazione del Regime De Minimis l’intensità di aiuto è pari al 50% delle Spese Ammissibili entro il limite massimo di contributo previsto dal Regolamento de minimis applicabile al Richiedente.
Regime De Minimis
Riferimento Normativo | Intensità dell’Aiuto | Massimale (Euro) |
Imprese operanti nel settore AGRICOLTURA Reg (UE) 1408/2013 “De Minimis Agricoltura” | 50% | 15.000,00 |
Imprese operanti nel settore PESCA E ACQUACOLTURA Reg (UE) 717/2014 “De Minimis Pesca e Acquacoltura” | 50% | 30.000,00 |
Imprese operanti IN TUTTI GLI ALTRI SETTORI Reg (UE) 1407/20 2013 “De Minimis” | 50% | 200.000,00 |
Si evidenzia che se il Progetto presentato riguarda la commercializzazione e la trasformazione di prodotti agricoli, qualora il contributo venga richiesto in Regime de minimis, si applica il Reg. (UE) 1407/2013, purché siano rispettate le indicazioni previste all’articolo 1, comma 1, lettera c) del medesimo Reg.(UE) 1407/2013.
b. In caso di applicazione dei Regolamenti di Esenzione l’intensità di aiuto è articolata in relazione al settore di attività, alla tipologia di Spese Ammissibili, alle dimensioni dell’impresa e alla
localizzazione dell’investimento. Ferma restando la disciplina di dettaglio prevista dai citati Regolamenti, si sintetizzano nella tabella di seguito le intensità di aiuto applicabili:
Regime di Esenzione
IMPRESE operanti nel settore AGRICOLTURA (Regolamento 702/2014) | INTENSITA’ DI AIUTO | |||
Dimensione dell’Impresa | ||||
RIFERIMENTO NORMATIVO | SPESE AMMISSIBILI | Micro e Piccola Impresa | Media Impresa | Grande Impresa |
Art. 14 paragrafo 12 Art. 17 (progetti di trasformazione e commercializzazio ne di prodotti agricoli) | PER TUTTE LE SPESE AMMISSIBILI | 40% | 40% | 0% |
Le intensità di aiuto sopra indicate sono incrementate al 60% in caso di progetti presentati da giovani agricoltori o agricoltori insediati da almeno 5 anni (art. 14, par 13 Reg. 702/2014) e all’80% nel caso in cui gli investimenti sono caratterizzati come misure preventive dei danni da calamità naturali (caratteristiche antisismiche) (art. 14, par. 14 Reg. 702/2014). | ||||
IMPRESE operanti nel settore PESCA E ACQUACOLTURA (Regolamento 1388/2014) | INTENSITA’ DI AIUTO | |||
Dimensione dell’Impresa | ||||
RIFERIMENTO NORMATIVO | SPESE AMMISSIBILI | Micro e Piccola Impresa | Media Impresa | Grande Impresa |
Art. 31 | Investimenti materiali e immateriali | 50% | 50% | 0% |
Art. 32 | Consulenze | 50% | 50% | 0% |
IMPRESE OPERANTI NEGLI ALTRI SETTORI (Regolamento 651/2014 “RGE”) | INTENSITA’ DI AIUTO | |||
Dimensione dell’Impresa | ||||
RIFERIMENTO NORMATIVO | SPESE AMMISSIBILI | Micro e PiccolaImpr esa | Media Impresa | Grande Impresa |
Zone Assistite Art. 14 | Investimenti materiali e immateriali | 30% | 20% | 10% |
Tutte gli altri Comuni del Cratere Art. 17 | Investimenti materiali e immateriali | 20% | 10% | 0% |
Senza differenziazioni territoriali | Consulenze | 50% | 50% | 0% |
Art. 18 | ||||
In caso di applicazione dell’art. 14 del Reg(UE) 651/2014 – Aiuti a finalità regionale si precisa che: - per le grandi imprese si deve trattare di un “investimento iniziale in una nuova attività economica nella zona interessata” (art. 14 par. 3); - il beneficiario degli Aiuti “deve confermare che non ha effettuato una delocalizzazione e (…) si impegna a non farlo nei due anni successivi” (ai sensi dell’art. 14 par. 16, così come definita all’art. 2, par. 61 bis). |
5. L’ammontare del Contributo viene determinato applicando le intensità di aiuto indicate in tabella alle Spese Ammesse in fase istruttoria e rideterminato sulla base delle Spese Effettivamente Sostenute e correttamente rendicontate in sede di verifica della rendicontazione, sempre che non ricorrano motivi di decadenza e fermo restando che eventuali incrementi delle Spese Effettivamente Sostenute rispetto alle Spese Ammesse non determinano in nessun caso un incremento dell’ammontare del Contributo rispetto a quello inizialmente concesso.
Articolo 5 – Cumulo degli Aiuti
1. Le agevolazioni previste dal presente Avviso sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con altre agevolazioni pubbliche previste da norme comunitarie, nazionali e regionali che siano qualificate come aiuti di stato ai sensi dell'art. 107, comma primo, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché con contributi pubblici concessi in Regime De Minimis, purché il cumulo non comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate o importi di aiuti più elevati applicabili in base ai Regolamenti di Esenzione o ad altre decisioni della Commissione.
2. Fatto salvo il divieto di sovra compensazione su di una stessa spesa, le agevolazioni previste dal presente Avviso sono altresì cumulabili con altre provvidenze pubbliche che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, comma 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 6 – Spese Ammissibili
1. Il Contributo è concesso a fronte dell'effettuazione di nuovi investimenti produttivi, anche finalizzati alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti. Le Spese Ammissibili devono riferirsi all'acquisto e alla realizzazione di attivi materiali o immateriali, come definiti nell'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014, nella misura necessaria alla realizzazione del Progetto di investimento presentato. Inoltre, per le sole PMI, sono ammesse spese relative all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al Progetto di investimento presentato.
2. Sono ammissibili a Contributo i Progetti di investimento che presentano Spese Ammissibili non inferiori ad euro 20.000,00. Il Contributo nel suo ammontare massimo sarà determinato su un importo di Spese Ammissibili non superiore ad euro 1.500.000,00 anche a fronte di un Progetto di investimento di importo maggiore.
3. Sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal giorno successivo al 24 agosto 2016 in caso il Richiedente scelga il Regime De Minimis, mentre in caso scelga il Regime di Xxxxxxxxx, sono ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda via PEC.
4. Sono ammissibili le Spese di seguito indicate:
a) il suolo aziendale e le sue sistemazioni;
b) le opere murarie e assimilate nonché le infrastrutture specifiche aziendali, inclusi l'acquisto o la realizzazione di nuovi immobili o l'ampliamento di immobili esistenti, purché strettamente funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
c) i beni materiali ammortizzabili di qualsiasi specie funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
d) i brevetti e gli altri diritti di proprietà industriali funzionali al ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
e) i programmi informatici esclusivamente connessi alle esigenze di gestione del ciclo produttivo caratteristico dell'impresa;
f) per le sole PMI, i costi relativi all'acquisizione di servizi di consulenza connessi al Progetto di investimento produttivo quali:
(i) i servizi qualificati di supporto alla innovazione tecnologica di prodotto e processo (a titolo esemplificativo, servizi di supporto alla innovazione di prodotto nella fase iniziale, test e ricerche di mercato per nuovi prodotti, servizi tecnici di progettazione per innovazione di prodotto e di processo produttivo, servizi tecnici di sperimentazione es. prove e test, servizi di gestione della proprietà intellettuale, costo di ricerca tecnico-scientifica a contratto, servizi di supporto all'innovazione);
(ii) i servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa, servizi di supporto al cambiamento organizzativo, servizi di miglioramento della efficienza delle operazioni produttive, supporto alla certificazione avanzata, servizi per l'efficienza ambientale ed energetica;
(iii) i servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati: supporto alla introduzione di innovazioni nella gestione delle relazioni con i clienti, supporto allo sviluppo di reti distributive specializzate ed alla promozione di prodotti, servizi di valorizzazione della proprietà intellettuale.
5. Alle Spese Ammissibili sopra indicate si applicano i seguenti limiti:
(i) le Spese di cui al punto a) sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
(ii) con riferimento alle Spese di cui al punto b):
• per i Progetti di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui alla sezione I divisione 55 della classificazione ATECO 2007, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile purché la destinazione d’uso di detto immobile al momento della presentazione della domanda sia esclusivamente riferita all’attività produttiva;
• per i Progetti di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 50% dell'investimento complessivo agevolabile;
(iii) con riferimento alle Spese di cui al punto c), sono ammissibili anche i contratti di leasing per la quota capitale dei canoni pagati nel periodo di ammissibilità. Gli altri costi connessi al contratto (inclusi interessi, tasse, spese generali, oneri assicurativi, costi di rifinanziamento) non costituiscono Spesa ammissibile; non sono ammissibili le spese riferite a mezzi di trasporto se effettuate dalle imprese con codice ATECO 49.
(iv) le Spese di cui ai punti e) ed f) sono ammissibili nel limite cumulativo del 10% dell'investimento complessivo agevolabile e comunque in misura complessivamente non superiore a euro 50.000;
(v) Inoltre, come previsto dall’art. 14 del Reg. (UE) 651/2014 per le Grandi Imprese, le Spese di cui al punto d) sono ammissibili nel limite del 50% dell’investimento complessivo agevolabile.
6. Con riferimento alla documentazione tecnica da produrre in sede di presentazione della domanda, a supporto della valutazione, si precisa che:
• per le Spese di investimento in beni materiali e immateriali devono essere forniti preventivi di spesa dei fornitori;
• per le Spese relative ai servizi di consulenza devono essere forniti: preventivi dettagliati di spesa contenenti la specifica delle figure professionali che svolgeranno la consulenza, relativi curriculum vitae, ruoli e impegno temporale previsto
7. Tutte le Spese Ammissibili per poter essere riconosciute devono:
a. essere espressamente e strettamente pertinenti al Progetto ammesso e congrue;
b. essere sostenute (data fattura) successivamente al 24 agosto 2016, in caso di scelta del Regime De Minimis, ovvero successivamente alla data di Avvio del Progetto, come definita al punto 39. dell’Appendice 2 - Definizioni, che deve essere successiva alla data di presentazione della domanda, in caso di scelta del Regime di Xxxxxxxxx;
c. essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, i quantitativi prestati o forniti ed i relativi prezzi unitari e totali;
d. essere supportate da titoli di spesa conformi alla normativa fiscale;
e. essere realizzate (data fattura) e pagate entro 18 mesi dalla Data di Concessione, salvo proroghe concedibili fino ad un massimo di ulteriori 3 mesi su richiesta scritta del Beneficiario, motivata da imprevisti sopraggiunti nella realizzazione del Progetto;
f. essere pagate con un mezzo di pagamento tracciabile, incluso fra quelli di seguito indicati: bonifico bancario o SDD, ricevuta Bancaria, RID, assegno circolare e assegno bancario per i quali sia prodotta copia, carta di credito/bancomat aziendale intestata al Beneficiario con delega al Legale Rappresentante o dipendente del Beneficiario per i cui pagamenti sia prodotta copia dell’estratto conto della carta. Non sono ammissibili le Spese pagate in contanti o con qualsiasi altra forma di pagamento diversa da quelle indicate. Tutti i pagamenti devono risultare addebitati su conti correnti bancari intestati al Beneficiario come risultante da copia dell’estratto conto bancario che ne attesta l’avvenuta transazione.
8. Non sono comunque Spese Ammissibili:
a. quelle sostenute nei confronti di Parti Correlate, come definite al punto 29 dell’Appendice 2 - Definizioni;
b. quelle derivanti da auto-fatturazione da parte del Beneficiario;
c. l’Imposta sul Valore Aggiunto – IVA, a meno che risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest’ultimo, tenendo conto della disciplina fiscale applicabile, e qualsiasi onere accessorio di natura fiscale o finanziaria;
9. Con riferimento alla documentazione da presentare in sede di rendicontazione si precisa che su ogni Titolo di Xxxxx deve essere apposta sull’originale, prima della riproduzione per la presentazione della rendicontazione, la seguente dicitura:
USR UMBRIA
Sostegno alle imprese danneggiate dal sisma del 24 agosto 2016 - art. 20 DLgs 189/2016 Spesa rendicontata imputata al Progetto: Euro
Nel caso in cui i suddetti titoli di spesa siano stati emessi tramite fatturazione elettronica, i documenti devono essere stampati, su di essi deve essere apposta la dicitura su indicata e devono essere accompagnati da apposita autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 che ne attesti l’imputazione al progetto.
Articolo 7 – Modalità e termini per la presentazione delle richieste
1. La “Domanda”, corredata da marca da bollo di € 16,00 e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa, deve essere presentata utilizzando esclusivamente e pena l’esclusione il modello di cui all’allegato n.1.
2. Al modello di domanda devono essere allegati, pena l’esclusione, i seguenti documenti obbligatori compilati e sottoscritti:
a. “Dichiarazioni” (allegato A)
b. “Scheda tecnica del progetto” (allegato B)
c. “Calcolo punteggio” (allegato C)
d. “Documentazione tecnica”
e. Documento di identità del firmatario della domanda
3. La domanda di cui al precedente comma 1 ed i relativi allegati di cui al precedente comma 2 devono essere firmati, scannerizzati ed inviati esclusivamente, pena l’esclusione, tramite PEC dell’impresa richiedente all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xxx partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e fino al 16 settembre 2019. Nell’oggetto della PEC deve essere indicata la dicitura “Contributo Avviso pubblico sostegno alle imprese operanti nei territori colpiti dal Sisma del 2016”.
4. Qualora risultino inviate mezzo PEC più di una domanda sarà considerata valida l’ultima domanda pervenuta entro i termini, in ordine cronologico di invio della PEC, che annullerà e sostituirà quelle precedentemente inviate.
5. Il Richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione degli elenchi/comunicazione Concessione di cui al successivo articolo 8, siano intervenuti eventi che rendano superate le citate dichiarazioni.
Articolo 7.1 - Documentazione allegata domanda
1. L’allegato di cui alla lettera a. dell’art. 7 comma 2 “Dichiarazioni” (allegato A) risulta composto dalle seguenti dichiarazioni:
- Dichiarazione di Impegno relativa all’Incremento Occupazionale generato per effetto degli investimenti indicato ai fini del calcolo del punteggio
- Dichiarazione sulle dimensioni di impresa – Impresa che non ha relazioni con altre Imprese (Impresa Autonoma) ovvero Dichiarazione sulle dimensioni di impresa – Impresa che ha relazioni con altre Imprese
- Dichiarazione sul cumulo degli Aiuti sulle medesime Spese Ammissibili
- Dichiarazione sugli Aiuti in Regime De Minimis
- Dichiarazione sugli Aiuti in Regime De Minimis rilasciata dalle altre Imprese facenti parte dell’Impresa Unica
- Dichiarazione attestante l’assenza di condanne rilasciata da altri soggetti ovvero Dichiarazione attestante l’assenza di condanne del Legale Rappresentante in riferimento ad altri soggetti
- Dichiarazione di consenso ai sensi della Disciplina Privacy relativa alla realizzazione di campagne di comunicazione e diffusione
- Dichiarazione di assolvimento dell’imposta di bollo con indicazione degli estremi della marca da bollo dedicata alla domanda.
2. L’allegato di cui alla lettera b. dell’art. 7 comma 2 “Scheda tecnica del progetto” (allegato B) consiste in un documento in cui, sulla base delle informazioni richieste, si provvede ad una descrizione dell’iniziativa proposta (obiettivi, tempi, luogo) e dell’articolazione dell’investimento da realizzare (spese previste).
3. L’allegato di cui alla lettera c. dell’art. 7 comma 2 “Calcolo punteggio” (allegato C) consiste nel documento attraverso il quale l’impresa richiedente per la definizione dell’ordine di accesso alla fase istruttoria calcola il proprio punteggio sulla base dei criteri indicati nel Decreto secondo la griglia indicata e con le modalità stabilite nelle note di corredo all’allegato stesso.
Si sintetizzano di seguito i criteri di priorità, indicando il punteggio massimo ottenibile per ognuno di essi:
Criterio di priorità | Punteggio massimo ottenibile |
1. Danni diretti subiti per effetto degli eventi sismici del 24 agosto 2016 | 33 |
2. Incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti | 28 |
3. Rilevanza patrimoniale dell’investimento, in rapporto agli investimenti netti preesistenti | 23 |
4. Dimensione dell’impresa | 14 |
5. Possesso del rating di legalità | 2 |
TOTALE | 100 |
4. L’allegato di cui alla lettera d. “Documentazione tecnica” risulta composto dalla seguente documentazione che va accorpata e scannerizzata in un unico documento:
- Copia della scheda AeDES
- Ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda
- Nel caso di Imprese non obbligate al deposito del bilancio presso il registro delle Imprese Italiano e per i titolari di partita IVA: copia degli ultimi due bilanci precedenti la data di presentazione della richiesta, o per i soggetti non tenuti, copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti
- Per i titolari di partita IVA: l’ultimo modello di “Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA” (modello AA9) presentato all’Agenzia delle Entrate
- Nel caso l’IVA risulti realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario e non sia in alcun modo detraibile o recuperabile per quest’ultimo, evidenza documentale sulla disciplina fiscale applicabile (es. dichiarazione dei redditi con applicazione del regime forfettario, etc.)
- Nel caso di Imprese non iscritte al Registro delle Imprese Italiano: la documentazione che comprova l’esistenza della Impresa e, ove persona giuridica, il potere della persona fisica sottoscrittore ad impegnare dal punto di vista legale tale persona giuridica
- Attestazione di Iscrizione all’Albo dell’AGCM, qualora il Richiedente sia in possesso del rating di legalità.
Articolo 8 – Istruttoria delle richieste e Concessione del Contributo
1. Il procedimento si articola nelle seguenti fasi:
a. istruttoria
b. concessione del Contributo
Istruttoria
2. Scaduti i termini di presentazione delle domande, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, sulla base delle risultanze dell’attività istruttoria del Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria, definisce la graduatoria provvisoria ordinando le richieste in base al punteggio, dal più alto al più basso, calcolato dal Richiedente sulla base dei criteri di priorità, in applicazione di quanto riportato ed indicato dal Richiedente stesso nell’allegato C.
3. La graduatoria provvisoria sarà suddivisa in 4 Sezioni:
A1. Norcia-Cascia-Preci-Xxxxxxxxxx di Spoleto
A2. Norcia-Cascia-Preci-Xxxxxxxxxx di Spoleto (imprese agricoltura, pesca, acquacoltura) B1. Altri comuni rientranti nell’Area del Cratere Sismico
B2. Altri comuni rientranti nell’Area del Cratere Sismico (imprese agricoltura, pesca, acquacoltura) I progetti che non dovessero risultare finanziabili per esaurimento di risorse all’interno delle graduatorie A1. e A2. concorreranno con il relativo punteggio rispettivamente all’interno della graduatoria B1. e B2.
Le risorse non impegnate all’interno delle graduatorie A2. e B2. andranno ad incrementare rispettivamente la dotazione delle graduatorie A1. e B1.
4. Sono avviate ad istruttoria solo le domande di contributo che sulla base della graduatoria provvisoria di cui al comma 2 e delle relative richieste assorbono il 125% della dotazione finanziaria di cui all’art. 1, tenendo conto delle specifiche riserve previste.
5. In sede di istruttoria si procede a verificare il punteggio di priorità indicato e dettagliato nella griglia di calcolo di cui all’allegato C compilata e allegata al modulo di domanda, provvedendo se necessario a ricalcolarlo e a ridefinire la posizione in graduatoria. Qualora il Richiedente abbia previsto un incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti, indicando nella griglia di priorità il relativo punteggio (criterio 2), tale valore sarà considerato solo in coerenza con quanto riportato nella Dichiarazione di impegno all’incremento occupazionale rilasciata secondo il format previsto nell’allegato A“Dichiarazioni”. Altresì, ove in sede di istruttoria si determini una riduzione degli importi ammissibili rispetto al programma presentato (ad esempio perché include voci di spesa non ammissibili), si provvede alla ridefinizione del punteggio (criterio 3) e quindi alla modifica della posizione in graduatoria per l’avvio ad istruttoria.
6. Ove ricorra il caso, per effetto del ricalcolo e della ridefinizione della posizione di una o più richieste, si provvede a scorrere la graduatoria provvisoria e avviare ad istruttoria le richieste eventualmente risultate finanziabili.
7. Verificato il calcolo del punteggio, si procede con l’iter istruttorio effettuando:
a) la verifica della correttezza dell’iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto delle modalità e dei tempi);
b) la verifica della completezza della richiesta;
c) la verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del Richiedente;
d) l’analisi delle voci di spesa al fine di confermarne l’ammissibilità;
8. Il mancato utilizzo e presentazione dei documenti di cui all’art. 7 comma 2, la presentazione di progetti aventi un costo complessivo ammissibile inferiore ad Euro 20.000,00 (ventimila,00), nonché l'assenza di uno dei requisiti per la partecipazione previsti all'articolo 3, costituiscono motivi ostativi al proseguimento dell’iter istruttorio e alla concessione del contributo.
9. Altresì, in sede di istruttoria, ove la domanda risulti priva di elementi, documenti, dati e informazioni diversi da quelli di cui al comma precedente, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione,su indicazione Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria, richiede il completamento della documentazione prevista, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di ammissibilità. La richiesta sospende i termini dell’istruttoria fino alla data di ricevimento della documentazione integrativa che dovrà pervenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il procedimento prosegue sulla base della documentazione in possesso, e in caso di carenza grave, si procede con l’esclusione della domanda.
10. Qualora in esito all’istruttoria l’importo delle Spese Ammesse risultasse complessivamente inferiore all’importo minimo di Euro 20.000,00, il Progetto risulta non ammissibile.
11. In caso di esito negativo dell’istruttoria, le richieste escluse saranno oggetto di specifica comunicazione, da parte dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione,su indicazione Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria, al soggetto Richiedente ai sensi della Legge 241/90.
Concessione
12. Gli esiti del procedimento, eseguiti gli adempimenti relativi al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato ed alla verifica della regolarità contributiva dei Beneficiari, danno luogo alla composizione di una Graduatoria definitiva suddivisa in 4 Sezioni:
A1. Norcia-Cascia-Preci-Xxxxxxxxxx di Spoleto
A2. Norcia-Cascia-Preci-Xxxxxxxxxx di Spoleto (imprese agricoltura, pesca, acquacoltura) B1. Resto cratere
B2. Resto cratere (imprese agricoltura, pesca, acquacoltura).
Tale graduatoria è approvata con Decreto del Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016 e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (data di Concessione del Contributo) e sul sito web xxx.xxxxxxxxxxx0000.xx.
13. I Richiedenti le cui richieste siano ritenute non ammissibili potranno ricorrere al TAR avverso il decreto del Vice Commissario del Governo per la Ricostruzione Sisma 2016 di cui sopra, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURU, o al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURU.
Articolo 9 – Erogazione del Contributo
1. Il Beneficiario ha possibilità di scegliere la modalità di erogazione del Contributo fra le due alternative di seguito indicate:
a. a saldo in un'unica soluzione, a seguito della rendicontazione totale delle “Spese Effettivamente Sostenute”.
b. in due soluzioni attraverso:
- un’anticipazione del 40% del Contributo concesso, garantita da “Fideiussione”. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, all’esito delle verifiche sulla Fideiussione rilasciata, provvede all’erogazione dell’anticipo;
- un’erogazione a saldo, pari al 60% del Contributo concesso, a seguito della rendicontazione totale delle Spese Effettivamente Sostenute.
2. L'erogazione del Contributo avviene dietro presentazione di fatture di spesa quietanzate, salvo l’anticipo di cui al precedente comma 3 lettera b.
3. La richiesta di saldo viene inoltrata accompagnata dalla rendicontazione delle spese sostenute entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la realizzazione del Progetto.
4. La richiesta e la documentazione di rendicontazione, ove non diversamente previsto, deve essere firmata dal Legale Rappresentante del Beneficiario, scannerizzata ed inviata ed inviata con PEC dell’impresa richiedente all’indirizzo xxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
La documentazione di rendicontazione è così composta:
a. la relazione conclusiva del Progetto, nella quale devono essere evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto al Progetto approvato e alla composizione delle Spese Ammesse indicate nell’Atto di Impegno;
b. il prospetto riepilogativo delle Spese Effettivamente Sostenute, corredato della documentazione contabile e documentazione tecnica coerente con le previsioni di cui all’articolo 6, nonché di quanto necessario all’eventuale pagamento diretto ai fornitori;
c. le dichiarazioni relative al mantenimento dei requisiti, con valore di autocertificazione (D.P.R. 445 del 28/12/2000), debitamente sottoscritte dal Legale Rappresentante del Beneficiario.
5. Qualora il Beneficiario non presenti la rendicontazione entro i termini e con le modalità sopra indicate, decorso inutilmente anche il termine di 20 giorni indicato nella comunicazione di sollecito dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione su indicazione del Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria, quest’ultimo provvede a comunicare via PEC al Beneficiario l’avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza dal Contributo, fatte salve situazioni eccezionali connesse a fatti non
dipendenti dalla volontà dei Beneficiari. L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione su indicazione del Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria, si riserva la facoltà di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessaria alla regolarizzazione della rendicontazione. Il termine per l’invio delle integrazioni richieste è fissato in 15 giorni dal ricevimento della richiesta delle stesse. Decorso tale termine la verifica è effettuata sulla base della documentazione disponibile.
6. A seguito di conclusione positiva della verifica della documentazione di rendicontazione, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione su indicazione del Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria,provvede all‘erogazione dando comunicazione degli estremi del pagamento al Beneficiario.
7. Fermo restando il termine per la presentazione della rendicontazione di cui al precedente comma 5, qualora il Richiedente abbia previsto un incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti, e rilasciato la Dichiarazione di impegno all’incremento occupazionale secondo il format previsto nell’allegato A “Dichiarazioni”, nel caso in cui alla scadenza del termine per il completamento del Progetto, come eventualmente prorogato, l’attuazione del piano occupazionale non fosse completata, è previsto un ulteriore termine di 6 mesi per realizzare l’incremento occupazionale risultante dalla Dichiarazione di impegno. In tal caso, l’erogazione a saldo sarà effettuata solo a seguito della dimostrazione della piena realizzazione dell’incremento occupazionale entro tale termine di 6 mesi. Il mancato rispetto dell’impegno relativo all’incremento occupazionale comporta la rivalutazione del punteggio ottenuto in fase istruttoria e l’eventuale revoca del Contributo concesso qualora tale rivalutazione comporti per l’impresa un nuovo punteggio inferiore a quello dell’ultimo progetto ammesso a finanziamento.
Articolo 10 – Variazioni soggettive e oggettive
1. In sede di realizzazione del Progetto, fermi restando i limiti stabiliti nell’articolo 6, sono consentite Variazioni alle singole Spese Ammissibili e modifiche compensative fra le Spese Ammissibili purché queste siano coerenti al Progetto ammesso a contributo.
2. Per poter procedere alle Variazioni occorre presentare richiesta motivata all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, che ne determina l’ammissione solo a seguito di parere da parte del Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria. Non sono ammissibili richieste di variazione presentate prima della Concessione del Contributo.
3. Il Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria provvede alla valutazione della coerenza e all’eventuale approvazione della Variazione entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse.
Qualora ravvisi che la variazione proposta comporta la rivalutazione del punteggio ottenuto in fase istruttoria, provvede all’eventuale revisione della graduatoria e ne dà comunicazione all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione che provvede all’eventuale revoca del Contributo concesso qualora tale rivalutazione comporti per l’impresa un nuovo punteggio inferiore a quello dell’ultimo progetto ammesso a finanziamento.
4. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di variazione dell’intervento ovvero di mancata presentazione dell’istanza, sono fatte salve le spese fino ad allora sostenute, purché il Beneficiario si impegni formalmente a completare il Progetto con proprie risorse finanziarie e purché non si incorra in una delle cause di revoca.
Variazioni soggettive dei Beneficiari
5. La perdita dei requisiti di PMI da parte del Beneficiario per effetto del superamento dei dati che determinano la dimensione aziendale, successivamente alla Concessione del Contributo, non comporta la rideterminazione, la decadenza o la restituzione del Contributo concesso.
6. Nelle operazioni aziendali che non comportano l’estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto ad un soggetto giuridico terzo (“operazioni societarie e subentro”), intercorse prima dell’erogazione del saldo, i Contributi concessi o erogati possono essere confermati in capo al subentrante a condizione che quest’ultimo:
a) presenti specifica richiesta di subentro; la domanda di modifica del Beneficiario deve essere presentata entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
b) possegga i requisiti previsti dal presente Avviso;
c) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l’attività svolta dal Beneficiario originario;
d) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dal presente Avviso in capo al Beneficiario originario.
Qualora l’operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della richiesta di Contributo e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse con conseguente decadenza della Richiesta di Contributo.
Laddove, successivamente al trasferimento del Contributo si debba procedere alla dichiarazione di decadenza totale o parziale del medesimo, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.
Il Contributo concesso e non erogato, dalla data di domanda di subentro o ove altrimenti noto l’evento di modifica alGruppo di lavoro tecnicoistituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria e/o all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, è interamente liquidato al Beneficiario subentrante.
Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all’affitto temporaneo d’azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d’affitto sia esplicitamente prevista l’acquisizione dell’azienda a conclusione della stessa.
7. Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo, il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma resta obbligato al rispetto degli obblighi previsti nel presente Avviso.
8. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti impedisce la liberazione del Beneficiario originale.
Articolo 11 – Altri obblighi del Beneficiario e controlli, informativa ai sensi della Legge 241/90
1. I Beneficiari, oltre a quanto specificato nell’Avviso, sono tenuti a:
a. comunicare i conti corrente utilizzati e dedicati per le movimentazioni finanziarie inerenti il Progetto in conformità alla Disciplina Tracciabilità Flussi Finanziari;
b. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative al Progetto, che si sostanzia nell’organizzazione di un apposito fascicolo di Progetto e nel garantire la tracciabilità delle spese relative nel sistema contabile del Beneficiario;
c. conservare presso i propri uffici, la documentazione riguardante l’operazione per 5 anni dalla data di erogazione del saldo, fermo restando il rispetto della normativa contabile, fiscale e tributaria applicabile;
d. mantenere l’investimento nella zona beneficiaria per almeno 5 anni o per almeno 3 anni nel caso di PMI come previsto al comma 5 dell’art. 14 Aiuti a finalità regionali agli investimenti del Reg. (UE) 651/2014;
e. rispettare le norme vigenti e applicabili in materia di mantenimento della localizzazione dell’investimento e dei livelli occupazionali oggetto dell’Aiuto;
f. comunicare, eventuali variazioni sopravvenute dal momento della presentazione della domanda di Contributo che modifichino il Progetto rispetto ai dati comunicati in fase di presentazione della domanda anche rispetto ad aggiornamenti di Dichiarazioni nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di erogazione del Contributo eventualmente concesso,
siano intervenuti eventi che rendano obsolete le Dichiarazioni rese, con riferimento ad elementi tali da modificare le scelte in relazione alla concessione ed erogazione del Contributo;
g. comunicare l’eventuale rinuncia o altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito del Progetto;
h. far fronte a qualunque ulteriore onere necessario alla realizzazione del Progetto.
2. I Beneficiari, inoltre, acconsentono e devono favorire lo svolgimento delle ispezioni, dei sopralluoghi e dei controlli disposti dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione su indicazione del Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria e dai competenti organismi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei Progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:
i. i Beneficiari hanno un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
ii. le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute;
iii. i prodotti e i servizi sono stati effettivamente forniti;
iv. la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal Beneficiario;
v. la spesa dichiarata dal Beneficiario è conforme al diritto applicabile e alle condizioni per il sostegno del Progetto;
vi. rispetto degli obblighi di informazione del sostegno ricevuto di cui ai successivi commi 4 ss. del presente articolo;
vii. rispetto delle norme previste per il cumulo degli aiuti di cui all’articolo 5 del presente Avviso.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente paragrafo comporta la decadenza della Concessione e il recupero del Contributo eventualmente erogato.
Obblighi di informazione e pubblicità
4. I Richiedenti, nel presentare richiesta accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi, dell’importo del Contributo concesso, della descrizione sintetica del progetto sovvenzionato inserita nella Scheda tecnica del progetto.
5. Qualora richiesto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione su indicazione del Gruppo di lavoro tecnico istituito all’interno della Direzione Attività produttive, lavoro, formazione e istruzione della Regione Umbria, i Beneficiari trasmettono una sintesi del Progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, eventualmente corredati da materiale fotografico o video di libera diffusione a fini di promozione e divulgazione delle attività e dei risultati del Progetto.
Protezione dei dati personali
7. Ai sensi della Disciplina Privacy il trattamento dei dati forniti per effetto della partecipazione al presente Avviso avviene esclusivamente per le finalità previste dall’invio medesimo e per scopi istituzionali.
8. Per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione aventi ad oggetto gli esiti dell’Avviso e delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Avviso fa parte, potrà essere prevista la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali dei Beneficiari che utilizzano taluni dati oggetto della Disciplina Privacy. Il trattamento di tali dati potrà avvenire solo previo rilascio di esplicito consenso da parte degli interessati (tramite la sottoscrizione dell’apposito documento inserito nell’Allegato A “Dichiarazioni”), così come previsto dall’art. 6 lett. a) della medesima Disciplina Privacy. Si precisa che il mancato rilascio dello stesso non avrà conseguenze negative ai fini del trattamento e della valutazione della richiesta. Suddetti utilizzi avvengono nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ai sensi dell’art. 13 della citata Disciplina, si fa riferimento alla apposita informativa in Appendice 3.
Articolo 12 – Rinuncia, annullamento, decadenza, e restituzione del Contributo
1. Qualora il Beneficiario non abbia realizzato il Progetto o ne abbia realizzato solo una parte pregiudicandone l’organicità e la funzionalità, e comunque in tutti i casi in cui le risorse erogate siano state utilizzate per finalità diverse da quelle cui erano destinate, l’USR su conforme istruttoria del Gruppo di Lavoro Tecnico provvede a comunicare al Beneficiario l’avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza dal Contributo.
2. L’eventuale rinuncia al Contributo da parte del Beneficiario non pregiudica gli effetti del provvedimento che dichiara la decadenza, qualora il procedimento per la dichiarazione di decadenza sia stato già avviato ai sensi dell’articolo 7 della L. 241/90.
3. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, il Contributo sarà dichiarato decaduto, integralmente o in misura parziale, dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, su proposta del Gruppo di lavoro tecnico, che provvederà altresì alla successiva formale comunicazione di decadenza stessa, nei seguenti casi:
a) eventuale rivalutazione del punteggio ottenuto in fase istruttoria a seguito dell’effettiva realizzazione dell’incremento occupazionale e/o dell’investimento proposto qualora tale rivalutazione comporti per l’impresa un nuovo punteggio inferiore a quello dell’ultimo progetto ammesso a finanziamento;
b) avvio del Progetto in data antecedente al 24 agosto 2016;
c) mancata realizzazione del Progetto in misura tale da cumulare Spese Effettivamente Sostenute a saldo, per un ammontare almeno pari almeno all’importo minimo di 20.000 Euro e al 70% delle Spese Ammesse;
d) mancato rispetto di quanto previsto nell’articolo 3 in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi compreso il mancato rispetto delle condizioni dell’articolo 10 con riferimento al subentro ed il mancato rispetto del vincolo di destinazione e funzionamento di cui all’art. 71 del REG SIE (Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013), ovvero previsto da altra normativa nazionale vigente applicabile;
e) mancato rispetto delle prescrizioni in relazione al possesso di una Sede Operativa nell’Area del Cratere Sismico all’atto della prima erogazione, incluso il caso in cui il possesso non risulti da idoneo Titolo di Disponibilità ovvero il Beneficiario e/o la Sede Operativa non abbiano tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività imprenditoriale;
f) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l’esistenza di documenti irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
g) mancato rispetto degli obblighi previsti in capo al Beneficiario dal presente Avviso;
h) la chiusura o il trasferimento della Sede Operativa fuori dall’Area del Cratere Sismico in data antecedente lo scadere dei 5 (cinque) anni dalla data dell’erogazione a saldo;
i) la cessione o il trasferimento dei beni oggetto dell’investimento al di fuori della zona beneficiaria entro 5 anni dal completamento dell’investimento ovvero entro 3 anni per le PMI;
l) il mancato rispetto delle norme vigenti e applicabili in materia di mantenimento della localizzazione dell’investimento;
m) il mancato rispetto dei livelli occupazionali degli addetti all'unità produttiva o all'attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell'investimento come previsto dall’art. 6 del Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87;
n) verificarsi di altre violazioni di legge e delle norme richiamate nel presente Avviso pubblico.
4. La dichiarazione di decadenza determina l’obbligo da parte del Beneficiario di restituire le somme ricevute, maggiorate degli interessi legali.
5. Qualora siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
Appendice n. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI
Comunitari
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”.
- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo.
- Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014realtivo all’applicazione articoli 107 e108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore della pesca e dell’acquacultura.
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (RGE per categoria).
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale.
- Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori della pesca e dell’acquacultura.
- Regolamento (UE) n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Nazionali
- Legge n. 241 del 7 agosto 1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ss.mm.ii..
- D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle Imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59".
- D.Lgs n. 118 del 23 giugno 2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.
- Legge n. 234 del 24 dicembre 2012, “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”.
- Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.
- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”.
- Legge n. 56 del 7 aprile 2014, “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”.
- D.Lgs. n. 33 del 14 aprile 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii..
- Legge n.229 del 15 dicembre 2016 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge
n.189 del 17 ottobre 2016, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
- Decreto MEF del 10 maggio 2018 “Concessione di agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto in conto capitale alle imprese che realizzano o abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma del centro Italia”.
Appendice n. 2 – DEFINIZIONI
Normativa e soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo
1. «Aiuto»: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ivi compresi gli aiuti in Regime De Minimis.
2. «Avviso»: il presente documento che invita a presentare Progetti da selezionare per la concessione di contributi a fondo perduto per agevolare gli investimenti produttivi delle imprese operanti nei 15 comuni dell’Umbria rientranti nell’Area del Cratere Sismico. L’Avviso disciplina il procedimento amministrativo per l’accesso, la concessione e l’erogazione dei Contributi.
3. «Contributo»: Il Contributo concesso a valere sull’Avviso.
4. «Disciplina Anticorruzione»: Legge n. 190 del 6 novembre 2012, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.
5. «Disciplina Tracciabilità Flussi Finanziari»: L. 136/2010, modificata dal D.L. 187/2010, convertita con L. n. 217/2010 disciplinante gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari.
6. «Disciplina Privacy»: Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali.
7. «Disciplina Sicurezza sul lavoro»: X.Xxx. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i.
8. «Disciplina Trasparenza»: X.Xxx. n. 33 del 14 aprile 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii..
9. «Legge Fallimentare»: Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ss.mm.ii..
10. «Regolamento De Minimis» o «De Minimis»: il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, che stabilisce l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un’Impresa Unica in termini di ESL, non può superare Euro 200.000 nell’arco di tre esercizi finanziari (in caso di imprese operanti nel settore dei trasporti di merci su strada per conto terzi tale sogli è ridotta a Euro 100.000,00).
11. «Regolamento De Minimis nel settore agricolo» o «De Minimis Agricoltura»: il Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “se minimis” nel settore agricolo, che stabilisce l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro ad un’Impresa Unica che opera nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli non può superare Euro 15.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
12. «Regolamento De Minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura» o «De Minimis Pesca e Acquacoltura»: il Regolamento (UE) N. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis” nel settore nel settore della pesca e dell’acquacoltura, che stabilisce l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro ad un’Impresa Unica che opera nel settore della pesca ed e dell’acquacoltura non può superare Euro 30.000 nell’arco di tre esercizi finanziari.
13. «Regime De Minimis»: in generale, l’insieme dei Regolamenti che disciplinano gli aiuti de minimis, di cui ai precedenti punti 10, 11 e 12, in relazione al settore in cui opera l’Impresa.
14. «Regolamento Generale di Esenzione» o «RGE»: il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 187 del 26.06.2014.
15. «Regolamento Generale di Esenzione nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali» o «Regolamento di Esenzione Agricoltura»: il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per categoria), sul funzionamento dell’Unione europea , alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 193 del 01.07.2014.
16. «Regolamento Generale di Esenzione nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura» o «Regolamento di Esenzione Pesca e Acquacoltura»: il Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16
dicembre 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (Regolamento Generale di Esenzione per categoria) sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L 369 del 24.12.2014.
17. «Regolamenti di Esenzione» o «Regime di Esenzione»: in generale, l’insieme dei Regolamenti che disciplinano gli aiuti in esenzione, di cui ai precedenti punti 14, 15 e 16, in relazione al settore in cui opera l’Impresa.
Soggetti Destinatari, Richiedenti e Beneficiari
18. «Area del Cratere Sismico» o «Area del Cratere»: comuni di Arrone, Cascia, Cerreto di Spoleto, Ferentillo, Montefranco, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Polino, Preci, Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Vallo di Nera, Spoleto, negli Allegati 1 e 2 del Decreto Legge 17 ottobre 2016 n. 189 coordinato con la Legge di conversione 15 dicembre 2016 n. 229 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”. Si veda l’apposita definizione per l’elenco dei comuni rientranti nelle Zone Assistite.
19. «Beneficiario»: il soggetto giuridico a cui è concessa la o il Contributo previsto dall’Avviso.
20. «Destinatari»: le fattispecie dei soggetti potenzialmente Beneficiari, ove possiedano i requisiti previsti dal presente Avviso.
21. «Impresa»: ai sensi dell’art. 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 (RGE) si considera Impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
22. «Impresa Unica»: l’insieme di Imprese, come definito all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, tra le quali esista almeno una delle relazioni seguenti:
a. un’Impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra Impresa;
b. un’Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra Impresa;
c. un’Impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d. un’Impresa azionista o socia di un’altra Impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le Imprese fra le quali intercorre una delle relazioni sopra indicate, per il tramite di una o più altre Imprese, sono anch’esse considerate un’Impresa Unica.
23. «Imprese Associate»: in conformità all’Allegato I al RGE e fatte salve le eccezioni ivi previste, sono tutte le Imprese non classificate come Imprese collegate tra le quali esiste la seguente relazione: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più Imprese collegate, almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto di un'altra Impresa (Impresa a valle).
24. «Imprese Collegate»: in conformità all’allegato I al RGE e all’art. 2 (2) del Regolamento De Minimis, fatte salvo le eccezioni ivi previste, sono le Imprese fra le quali esiste una delle relazioni che determinano l’insieme di Imprese definite come “Impresa unica” ed inoltre le Imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, ove tali Imprese esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui. Si considerano operare sullo “stesso mercato rilevante” le Imprese che svolgono attività ricomprese nella stessa divisione della classificazione delle attività economiche ATECO (prime 2 cifre dopo la lettera che identifica la sezione). Si considerano operare su “mercati contigui” le Imprese che fatturano almeno il 25% tra di loro (anche una sola delle due).
25. «Imprese in Difficoltà»: in conformità al comma 18 dell’art. 2 del RGE e fatte salve le precisazioni ivi previste, sono le PMI che soddisfano almeno una delle seguenti circostanze:
a. nel caso di società a responsabilità limitata costituita da almeno tre anni, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto, a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
b. nel caso di società costituita da almeno tre anni in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
c. qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d. qualora l'Impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il finanziamento o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un Piano di ristrutturazione.
26. «Legale Rappresentante»: I soggetti che hanno il potere di rappresentare la Società nei rapporti con i terzi. Nel caso dei soggetti iscritti al Registro delle Imprese Italiano è la o le persone che ivi risultano dotate di tali poteri, compreso il titolare di Ditta Individuale. Nel caso dei Titolari di partita IVA è il Titolare di partita IVA stesso.
27. «Titolare di partita IVA»: soggetto giuridico equiparato alle Imprese dall’art. 1 comma 821 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in quanto soggetto che esercita attività economica; se non costituiti in società regolarmente iscritte al Registro Imprese, devono essere titolari di Partita IVA. Ove non diversamente specificato, pertanto, la disciplina prevista nel presente Avviso per le Imprese si intende applicata anche ai Titolari di partita IVA, a partire dal rispetto dei parametri dimensionali di PMI.
28. «Micro, Piccola e Media Impresa» o «PMI»: l’Impresa, compresi i Titolari di partita IVA, che soddisfa i requisiti di cui l’Allegato I del RGE (Definizione di PMI), con riferimento in particolare ai seguenti parametri e soglie di classificazione:
Dimensione | Occupati | Fatturato annuo | Totale di bilancio annuo |
Micro Impresa | <10 | Max € 2 Mln | Max € 2 Mln |
Piccola Impresa | >10; <50 | Max € 10 Mln | Max € 10 Mln |
Media Impresa | >50; <250 | Max € 50 Mln | Max € 43 Mln |
Xxxxx restando i maggiori dettagli previsti nell’RGE e nel Decreto del Ministero attività Produttive del 18 aprile 2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003:
a. gli occupati, calcolati in termini di Unità Lavorative Annue («ULA»), il fatturato annuo e il totale di bilancio annuo devono fare riferimento ai dati dell’ultimo bilancio approvato o in mancanza all’ultima dichiarazione dei redditi presentata;
b. è sufficiente rispettare una sola delle due soglie previste per il fatturato annuo ed il totale di bilancio annuo;
c. se un’Impresa supera tali soglie, in qualsiasi direzione, essa perde o acquisisce la qualifica di micro, piccola, media o grande Impresa solo se questo scostamento avviene per due anni consecutivi;
d. per le Imprese non Autonome dette soglie devono essere calcolate consolidando i dati delle Imprese Collegate e, pro quota, delle Imprese Associate;
e. un’Impresa non è una PMI se almeno il 25% del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente, fatte salve le limitate eccezioni previste nell’Allegato I al RGE.
29. «Parti Correlate»: ai fini del presente Avviso si intendono parti correlate con l’Impresa Beneficiaria:
a. qualunque Impresa che risulti Impresa Unica con l’Impresa Beneficiaria ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri;
b. le persone fisiche che siano:
i. Legale Rappresentante, amministratore o socio del Richiedente o Beneficiario;
ii. il coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado, del Legale rappresentante, o amministratore o socio controllante del Richiedente o Beneficiario;
iii. nonché qualunque Impresa che abbia tra i loro soci o titolari o amministratori, che siano persone fisiche che ricadono nei casi di cui sopra.
30. «Reati di cui all’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50»: sono i seguenti reati:
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c. false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
x. xxxxx ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
x. xxxxxxx, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
x. xxxxxxx di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
g. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Non si intendono tali i Xxxxx che siano stati depenalizzati, quando è intervenuta la riabilitazione, che siano dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
31. «Registro delle Imprese»: il Registro delle Imprese istituito dall’art. 2188 del Codice Civile e tenuto dalla CCIAA competente per territorio («Registro delle Imprese Italiano») ovvero registro equivalente in uno Stato membro della Unione Europea o di uno Stato equiparato.
32. «Richiedente»: il soggetto giuridico, dotato di capacità di agire, che richiede il Contributo previsto dall’Avviso.
33. «Soggetti di cui all’articolo 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50»: sono quelli identificati dalla norma, dalla relativa giurisprudenza e dalle precisazioni emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) per adattarli alla varietà di circostanze concrete. A titolo esemplificativo si tratta delle persone fisiche che sono:
a. il Libero Professionista medesimo, se il Richiedente o Beneficiario è un Libero Professionista;
b. il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
c. tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in nome collettivo (S.N.C.);
d. tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il Richiedente o Beneficiario è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
e. l’amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, se il Richiedente è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del Richiedente o Beneficiario con meno di quattro soci, sia a sua volta una persona giuridica sono, Soggetti di cui all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando;
f. le persone fisiche cessate da una delle cariche e ruoli di cui alle precedenti lettere da c) a e) nell'anno antecedente la data di presentazione della Domanda, qualora il Richiedente o Beneficiario non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
g. il responsabile unico del procedimento (RUP) o il dirigente del servizio (dipartimento, etc.) cui la Sovvenzione è destinata o comunque riferibile, per gli Enti che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a e).
Qualora al momento della verifica dei requisiti di ammissibilità siano intervenute modifiche normative, interpretazioni giurisprudenziali o precisazioni emanate dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) che consentano al Gruppo di lavoro tecnico a sostegno dell’attività dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione una identificazione dei Soggetti di cui all’articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 meno complessa per il Richiedente o Beneficiario, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione su indicazioni del Gruppo di lavoro tecnico adotta tempestivamente tali semplificazioni.
34. «Zone Assistite»: le zone designate con la D.G.R. n. 424/2015 in cui è possibile concedere gli Aiuti a finalità regionale agli investimenti di cui all’art. 14 del RGE. Nell’Area del Cratere Sismico si tratta del solo Comune di Spoleto.
Procedure
35. «Concessione»: l’atto amministrativo di concessione al Beneficiario del Contributo previsto dall’Avviso, assunto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria (BURU). Per «Data di Concessione» si intende tale data di pubblicazione.
36. «Domanda»: modulo di richiesta di accesso all’agevolazione di cui all’allegato 1 da presentare secondo le modalità indicate all’art. 7 dell’Avviso.
37. «Fideiussione»: fidejussione bancaria o assicurativa a prima richiesta, a copertura dell’importo dell’anticipazione richiesta maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data massima consentita per la presentazione della rendicontazione a saldo, oppure con rinnovo automatico che consenta di coprire tale periodo, fornita da soggetti vigilati dalla Banca d’Italia o dai corrispondenti organismi di vigilanza appartenenti all’Eurosistema. Potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare del MISE n. 4075 del 5 febbraio 2014, adattandolo ove necessario.
38. «PEC»: Posta Elettronica Certificata. Tutte le comunicazioni previste dall’Avviso si intendono validamente effettuate all’indirizzo PEC dei Richiedenti o Beneficiari essendo equiparate a tutti gli effetti di legge alla spedizione di una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento (art. 48 del
Progetto, spese ammissibili
39. «Avvio del Progetto»: ai sensi dell’art. 2, comma 23 del RGE è “la data di inizio dei lavori relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”.
40. «Sede Operativa»: l’unità locale operativa nell’Area del Cratere Sismico, censita nel Registro delle Imprese Italiano, in cui l’Impresa svolga l’attività produttiva o di erogazione di servizi relativa al Progetto; in caso di Titolari di Partita IVA, si fa riferimento al luogo dell’esercizio dell’attività d’impresa come riscontrabile dal certificato di attribuzione della Partita IVA.
41. «Settori Esclusi»: Non possono essere concessi aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:
a) le attività economiche che siano illecite ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari italiane che si applica a tale produzione, commercio o attività;
b) la produzione ed il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi ad esclusione dell’attività BAR Tabacchi; le esclusioni di cui alla presente lettera non si applicano qualora l’attività sia svolta congiuntamente ad altra non esclusa;
c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa esclusione non si applica nella misura in cui queste attività sono parte integrante o accessoria di esplicite politiche dell'Unione europea.
d) Le case da gioco e imprese equivalenti.
e) Le attività rientranti nel settore informatico quando l’investimento riguarda il finanziamento della ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni elettroniche specificamente finalizzati a sostenere:
- qualsiasi tipologia di attività che rientri nei settori esclusi indicati nelle precedenti lettere da (a) a (d)
- il gioco d'azzardo su Internet e le case da gioco on line,
- la pornografia;
o destinati a permettere:
- di accedere illegalmente a reti elettroniche di dati
- di scaricare illegalmente dati elettronici.
f) Le attività rientranti nel settore delle scienze della vita quando il sostegno riguarda il finanziamento della ricerca, dello sviluppo o delle applicazioni tecniche relativi a (i) clonazione umana a scopi di ricerca o terapeutici o (ii) organismi geneticamente modificati (“OGM”).
42. «Spesa Effettivamente Sostenuta»: la Spesa Ammissibile sostenuta dal Beneficiario, inerente al Progetto ritenuto ammissibile e correttamente rendicontata, giustificata da fattura ad esso intestato che risulti interamente pagato da parte del Beneficiario con uno dei mezzi di pagamenti ammessi.
43. «Spese Ammesse»: voci di spesa ritenute ammissibili al termine della procedura di istruttoria sulle quali è calcolato il Contributo concesso.
44. «Spese Ammissibili»: voci di spesa che si riferiscono al Progetto per cui si richiede il Contributo e che siano coerenti con le tipologie indicate nell’Avviso.
45. «Titolo di disponibilità»: qualsiasi titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile con immissione nel possesso/detenzione. Alla data in cui è richiesto dall’Avviso il possesso del Titolo di disponibilità, il relativo atto o contratto deve risultare già registrato, anche in ossequio a quanto disposto dall’art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull’imposta di registro; è inoltre considerato titolo idoneo l’Autorizzazione alla Delocalizzazione Temporanea concessa dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria ai sensi dell’Ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19/12/2016.
Appendice n. 3 - AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Ai sensi dell’art. 13 della Disciplina Privacy (Reg. (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali), all’atto della raccolta dei dati personali L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria (“Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo di tali dati.
A. I Vostri dati personali possono essere da noi acquisiti, anche mediante strumenti e telematici, tramite:
• l’inoltro, anche da parte Vostra, di richieste di consulenza finanziaria, domande di attivazione di fondi pubblici anche comunitari e richieste di finanziamento o di altri servizi erogati dalla nostra Società;
• la consultazione di elenchi o documenti pubblici e conoscibili da chiunque (Registro delle imprese, Albi, altri Uffici Pubblici);
• Banche, Finanziarie, soggetti terzi ed Enti Pubblici
Tali dati sono comunque inerenti le attività economiche e commerciali da Voi svolte e possono riguardare, ad esempio, prodotti, progetti, servizi, contratti, ordini, fatture, debiti, crediti, attività, passività, solvibilità, morosità, inadempimenti, transazioni, ragione sociale, sedi, indirizzi, dati contabili, ecc., nonché il personale da Voi preposto alla gestione amministrativa ed operativa ed al quale la presente informativa è da intendersi estesa.
I Vostri dati saranno trattati in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, esattezza, integrità e riservatezza.
B. I Vostri dati personali saranno trattati per le seguenti finalità e in virtù delle seguenti basi giuridiche:
1. per l’adempimento ad obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie cui è sottoposto l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, o i servizi da Voi richiesti (fatturazione, documentazione necessaria per l’attivazione dei finanziamenti pubblici, valutazione e finanziabilità del progetto, revisione contabile, ecc.);
2. per dare esecuzione a misure pre-contrattuali e a contratti dei quali siete parte, o ad obblighi scaturenti dagli stessi, o per acquisire informazioni precontrattuali attivate su Vostra richiesta (garanzie, fidejussioni, merito di credito, ecc.);
3. per la realizzazione di campagne di comunicazione e di diffusione degli esiti dell’Avviso e dei risultati delle politiche, piani o programmi regionali di incentivazione del sistema economico di cui l’Avviso fa parte, attraverso la pubblicazione di elenchi contenenti alcuni dati personali delle Imprese Beneficiarie;
4. per altre finalità gestionali ed organizzative.
Con riferimento ai punti B1, B2 e B4, il trattamento dei Vostri dati personali è necessario per il perseguimento delle finalità indicate, pertanto il loro conferimento costituisce condizione necessaria per la presentazione della domanda e il mancato conferimento comporta la mancata instaurazione, prosecuzione del rapporto e/o valutazione del progetto. Con riferimento al punto B3, il trattamento dei Vostri dati personali avverrà solo in seguito al rilascio di un Vostro esplicito consenso. Si precisa che il mancato rilascio di tale consenso non avrà alcuna conseguenza negativa sulla presentazione della domanda e sulla valutazione del progetto.
C. In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali ed informatici con logiche strettamente correlate alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire, mediante l’adozione di adeguate misure organizzative e tecniche, la loro sicurezza e
protezione da trattamenti non autorizzati e illeciti, dalla perdita, dalla distruzione e da danni accidentali.
D. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e ambito di diffusione dei dati.
I Vostri dati personali saranno trattati esclusivamente dal personale formalmente autorizzato al trattamento, nell’ambito delle proprie mansioni e nei limiti di quanto strettamente necessario all’esatto svolgimento delle attività alle quali è preposto.
Inoltre per il conseguimento delle finalità indicate al punto B, L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria potrà comunicare tali dati a:
• società che svolgono servizi bancari, finanziari ed assicurativi;
• Enti o Amministrazioni Pubbliche, anche Comunitari, il cui intervento è previsto da leggi, regolamenti e normative comunitarie o dalle convenzioni o accordi in base ai quali opera la nostra Società;
• Enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 ss.mm.ii.;
• Titolari di Partita IVA, alcuni dei quali operano in forma associata (studi legali, commercialisti) per consulenze operative anche in forma associata o società che operano per nostro conto valutazioni di progetto, incluso il possesso di requisiti per l’attivazione di fondi pubblici;
• società di consulenza amministrativa, organizzativa e gestionale (società di revisione, società di consulenza informatica, ecc.);
• professionisti e società di recupero crediti (ove ciò dovesse rendersi necessario).
Tali soggetti esterni, che possono trattare dati personali per conto del Titolare sono nominati “responsabili del trattamento” conformemente a quanto previsto dall’Art. 28 del GDPR.
Un elenco dettagliato di queste società è disponibile presso la nostra azienda.
I dati anagrafici e le informazioni in ordine alla valutazione della domanda agevolativa ed ai relativi esiti saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso L’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, nonché sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxx0000.xx, sul sito dell’USR e sul BURL, al fine di divulgare i risultati finali delle procedure amministrative.
Previo rilascio di un Vostro consenso esplicito, i dati anagrafici e le informazioni relative agli esiti del bando potranno essere pubblicati su riviste specifiche di settore.
X. X Xxxxxx dati personali saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità di cui al punto B, e in particolare:
• fino al 2027, ai sensi dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013 e fatta salva l’estensione ivi prevista in caso di procedimento giudiziario o richiesta debitamente motivata da parte della Commissione UE, anche nel caso non intervenga la concessione;
• per tutta la durata del periodo di investimento ed un ulteriore periodo di 10 anni dalla data di disinvestimento, ove superiore al periodo di cui al punto precedente, in conformità all’art. 2220 del codice civile ovvero per la maggior durata prevista dall’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 600/1973 in caso di accertamenti fiscali.
F. Diritti di cui al Capo III del GDPR.
Informiamo, infine, che il Capo III del Regolamento garantisce agli interessati la possibilità di esercitare in qualunque momento i seguenti diritti:
• diritto di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di ottenere l’accesso a tali dati;
• diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la rettifica e la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
• diritto di ottenere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, la limitazione del trattamento dei dati;
• diritto di ricevere, in presenza delle condizioni previste dal Regolamento, i dati personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
• diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali.
Inoltre, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo alla competente autorità di controllo qualora ritengano che il trattamento dei dati personali che li riguardano non sia conforme al Regolamento.
Tali diritti potranno essere esercitati in forma gratuita presso l’indirizzo di seguito indicato:
Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria - Xxx Xxxxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxx (XX), oppure inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica: xxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx.
Il titolare del trattamento è l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, con sede legale in
Xxx Xxxxxx Xxxxxxx – 00000 Xxxxxxx (XX).
Per maggiori informazioni in merito al trattamento dei Vostri dati personali, Vi invitiamo a contattare il Titolare o il DPO agli indirizzi email sopra indicati.