VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 28 ottobre 2020 in Modena,
Tra
l’Azienda BPER Banca S.p.A. in veste di azienda Capogruppo (di seguito, per brevità, “BPER”) e in nome e per conto delle aziende coinvolte, nelle persone dei Sigg. Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx
e
le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali
FABI nelle persone di Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xx Xxxxxx, Xxxxxxx Di Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx.
FIRST CISL nelle persone di Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx A. Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
FISAC CGIL nelle persone di Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
UILCA nelle persone di Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxx Xxxxxxx.
UNISIN nelle persone di Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx,
Xxxxxxxxx Xxxxxx
premesso che
- nel complesso scenario socioeconomico attuale, le esigenze di conciliazione tra i tempi dedicati alla vita personale e familiare e quelli dedicati all’impegno professionale hanno oramai assunto un ruolo centrale all’interno delle politiche di crescita del paese;
- in linea con quanto sopra il Gruppo BPER Banca e le Organizzazioni Sindacali, intendendo promuovere e avviare un piano di azioni avente ad oggetto iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro e di valorizzazione delle risorse, hanno previsto all’art. 26 dell’Accordo di Piano Industriale del 29 ottobre 2019, l’istituzione in via sperimentale della ‘Banca del Tempo Solidale’, concordando di incontrarsi entro il 30 giugno 2020 per definirne la necessaria regolamentazione;
- l’Accordo di rinnovo del CCNL 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e per il personale delle Aree Professionali sottoscritto in data 19/12/2019, all’art. 23 definisce le linee guida per l’istituzione della Banca del Tempo;
- Vi è comune volontà delle parti di valorizzare iniziative che coniughino la conciliazione tra tempi di vita e lavoro e la solidarietà sociale, in particolare a favore dei lavoratori/lavoratrici che, per motivazioni differenti, necessitano di sostegno e supporto in maniera più intensa in determinati momenti della loro vita;
Si conviene quanto segue
Art.1 - Premessa
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art.2 – Aziende destinatarie del presente accordo
Sono destinatarie del presente accordo le seguenti Aziende
▪ Banco di Sardegna S.p.A.
▪ Bibanca S.p.A.
▪ Bper Banca S.p.A.
▪ Bper Credit Management S.c.p.A.
▪ Emilro Factor S.p.A.
▪ Numera S.p.A.
▪ Optima S.p.A.
▪ Sardaleasing S.p.A.
Art.3 - Banca del Tempo Solidale
In considerazione delle previsioni dell’art 24 D. Lgs. 151/2015 e di quanto disciplinato dal vigente CCNL sopra citato, le parti concordano sull’istituzione, in via sperimentale, di una “Banca del Tempo Solidale”.
L’istituto ha la finalità di costituire un monte ore annuale di permessi retribuiti di natura solidale, che andranno ad aggiungersi agli ordinari permessi e congedi individualmente spettanti da destinare a favore delle risorse che ne abbiano necessità per fronteggiare gravi situazioni familiari e personali come di seguito elencate al punto 1.Destinatari.
I beneficiari di tale misura dovranno aver esaurito le proprie dotazioni personali a qualsiasi titolo spettanti (completo smaltimento di eventuali ferie arretrate, pianificazione di quelle di competenza dell’anno e pianificazione Ex Festività dell’anno – qualora sia decorso il termine ultimo per la pianificazione indicato dall’Azienda - e/o altri permessi contrattuali retribuiti, nonché il ricorso alle dotazioni mensili di cui alla legge 104/92 e permessi DSA);
1. Destinatari
Sono destinatarie della misura le risorse che abbiano formalmente inoltrato richiesta all’Azienda di fruizione della suddetta misura per necessità di assentarsi a fronte di eventi/urgenze eccezionali, indicate e raggruppate per casistiche come segue:
CASISTICA A (necessità concernenti se stessi, coniuge, figli)
a. titolari di permessi ex art 3, c. 3, L. 104/19921 per sé stessi, per figli, per coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto (risultante da registrazione all’anagrafe);
b. titolari di certificazione ex art. 3, c.1 L. 104/92 per sé, per figli, per coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto (risultante da registrazione all’anagrafe);
c. lavoratori/lavoratrici che necessitino di assentarsi per esigenze legate a patologie e/o disagi comportamentali dei figli quali ad es. tossicodipendenza, bulimia/anoressia, bullismo, bisogni educativi speciali (BES con certificazione pubblica, tra cui DSA), autismo e sindromi collegate;
d. lavoratori/lavoratrici per le quali siano certificati gravi motivi familiari per i figli, per il coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto (risultante da registrazione all’anagrafe), come da allegato 1;
e. lavoratori/lavoratrici che abbiano una invalidità superiore al 50% pur non essendo titolari di certificazione L.104/92
CASISTICA B
Lavoratori/lavoratrici che si trovino nella condizione di cui all’art. 58 comma 11 CCNL 31 marzo 2015 come rinnovato dall’ accordo del 19 dicembre 2019. Le giornate della banca del tempo sono da intendersi sostitutive dell’aspettativa di cui al richiamato articolo, che sarà pertanto ridotta di un pari numero di giornate. Tale provvidenza non altera in alcun modo il sistema di calcolo del comporto previsto dalla normativa generale e contrattuale, che rimane pertanto inalterato per quanto attiene la durata, regolata dal CCNL di settore tempo per tempo vigente, dei mesi di assenza in cui l'azienda è tenuta a garantire la conservazione del rapporto di lavoro.
CASISTICA C (necessità per parenti e affini)
a. titolari di permessi per assistenza parenti e affini entro il 2° grado ex art. 3 comma 3 L.104/92 (genitori, fratelli, sorelle, xxxxx, nipoti, suoceri, generi, nuore, cognati);
b. lavoratori/lavoratrici che necessitino di ulteriori giorni per un massimo di 3, per decesso di familiari (genitori, fratelli, sorelle, xxxxx, nipoti) nel caso in cui siano finiti i permessi previsti da L. 53/2000.
2. Alimentazione Banca del Tempo Solidale – dipendenti
Potranno essere donati, da parte dei dipendenti che volontariamente aderiranno all’iniziativa:
- ferie eccedenti il periodo minimo legale (donazione possibile anche a mezze giornate);
1 Per tale casistica si conviene che le richieste di Banca del Tempo Solidale potranno essere effettuate solo a mezza giornata o ad ore, qualora la risorsa abbia la possibilità di fruire di giornate di congedo straordinario ai sensi della vigente normativa. L’utilizzo a giornata intera potrà avvenire solo per le circostanze in cui non sia possibile, secondo le previsioni di legge tempo per tempo vigenti, ricorrere al congedo straordinario (a titolo esemplificativo: ricovero del familiare in assenza di certificazione della struttura che attesti la necessità di assistenza dello stesso) o nel caso in cui il congedo straordinario sia già stato interamente utilizzato.
- ex festività (donazione possibile anche a mezze giornate o ad ore a seconda delle regole di utilizzo delle legal entity tempo per tempo vigenti);
- banca delle ore maturata (donazione anche a ore, con il minimo di un’ora), anche con riferimento alle frazioni di dotazioni dei quadri direttivi.
I donanti potranno scegliere a quali categorie indicate al precedente punto 1 effettuare la donazione.
La donazione avviene a titolo gratuito e definitivo e comporta la completa estinzione a tutti i fini, diretti e indiretti, di qualsivoglia correlato diritto e prerogativa derivanti da legge/contratto nei confronti del donante. Le donazioni versate nella Banca del Tempo Solidale hanno esclusivamente una natura di permesso retribuito, non potendo in nessun caso dar luogo a monetizzazione.
La donazione potrà essere effettuata in qualsiasi momento nel corso dell’anno.
3. Alimentazione Banca del Tempo Solidale – Azienda
In via del tutto sperimentale, il Gruppo metterà a disposizione degli aventi diritto per l’anno 2021 5000 ore (a titolo di Banca del Tempo Solidale). Al raggiungimento di un numero di ore donate da parte dei lavoratori pari alla dotazione annuale fornita dall’azienda, la stessa incrementerà tale dotazione in ragione di un’ora per ciascuna ulteriore ora donata dai lavoratori con un massimo di ulteriori 2000 ore annue (complessive 7000 ore annue)
4. Residui
I residui non utilizzati di cui ai punti 2 e 3 saranno aggiunti alla dotazione dell’anno successivo
5. Richieste dei beneficiari/destinatari
Le richieste dei soggetti di cui al presente articolo dovranno essere fatte pervenire alla Capogruppo nelle modalità da concordare contestualmente all’accordo adeguatamente documentate, in modo da consentire alla stessa di verificare, nel rispetto della privacy, la sussistenza dei requisiti e delle motivazioni necessarie all’accoglimento.
Le richieste dovranno avere, di norma, un periodo di preavviso minimo di almeno 5 giorni lavorativi, tranne in caso di richieste particolarmente urgenti e comunque un anticipo non superiore a 15 giorni lavorativi rispetto all’effettiva fruizione e verranno accolte salvo ragioni tecnico organizzative non superabili. Le verifiche dei requisiti di cui all’art. 3 punto 1 del presente accordo verranno, di norma, effettuate ex post rispetto alla fruizione, pertanto, nel caso in cui non risultassero congrui, o nel caso in cui non si fosse proceduto ad acconsentire al trattamento dei dati sensibili, si potrà procedere al recupero di quanto indebitamente fruito a titolo di Banca del Tempo Solidale.
L’azienda darà riscontro al richiedente entro massimo 3 giorni lavorativi.
6. Attribuzione e fruizione delle spettanze
Le ore donate dalle aziende verranno tempo per tempo utilizzate dai richiedenti di tutte le casistiche indicate all’art. 3, le ore donate dai dipendenti andranno ad alimentare la banca del tempo per le casistiche espressamente indicate all’atto del versamento (è data la possibilità di donare sia a singole categorie sia in modo indifferenziato). Le richieste verranno soddisfatte in base all’ordine di arrivo degli aventi diritto fino a capienza del monte ore tempo per tempo accantonato.
Per la fruizione della Banca del Tempo è stabilito un tetto massimo pro capite di utilizzo pari a 75 ore annue (anno civile) da riproporzionarsi sulla base dell’eventuale percentuale di part time. Tale dotazione verrà stornata a inizio dell’anno successivo rispetto a quello di competenza nel caso il cui il richiedente abbia omesso di fruire della sua dotazione di Xxxxx e ex festività, salvo il caso in cui la mancata fruizione non sia imputabile al lavoratore.
Le risorse di cui al punto 1, casistica B potranno beneficiare di ulteriori 300 ore (da riproporzionarsi sulla base della percentuale dell’orario di lavoro) qualora vi siano – e sino a capienza - donazioni effettuate dai dipendenti per la categoria. Per tali ore aggiuntive non sarà tenuto in considerazione il tetto dei 15 giorni lavorativi di cui all’art. 3 punto 5 (periodo massimo di richiesta di banca del tempo).
La fruizione della Banca del Tempo potrà avvenire anche ad ore (quote minime di 60 minuti e multipli) e dovrà in ogni caso essere garantito il completo smaltimento di quanto richiesto e accordato, salvo quanto previsto al paragrafo che segue.
Qualora una risorsa appartenente alle categorie dei beneficiari di cui sopra, perdesse i requisiti che abilitano alla richiesta di Banca del Tempo Solidale o qualora le urgenti necessità che avevano motivato la richiesta venissero meno, dovrà tempestivamente comunicarlo all’Azienda nelle modalità che verranno dalla stessa successivamente indicate. In tal caso quanto eventualmente richiesto a titolo di Banca del Tempo Solidale rientrerà nel complessivo contatore della Banca del tempo Solidale.
Art. 4 Commissione Welfare
Le Parti firmatarie si incontreranno in sede di Commissione Welfare: trimestralmente a richiesta di una delle parti per l’analisi dell’andamento dell'istituto; annualmente per verificare a consuntivo il funzionamento della Banca del Tempo.
Le richieste con esito negativo saranno comunicate al collega richiedente entro i tre giorni di cui all’art 3 punto 5 e, in forma anonima ai fini della salvaguardia della Privacy dei lavoratori, ai membri della commissione welfare trimestralmente.
Art. 5 – Validità dell’Accordo
Il presente accordo avrà durata, in via sperimentale a far data dal 1° gennaio 2021 e fino al 31/12/2021. Prima della scadenza, entro il mese di novembre, le parti si incontreranno per la valutazione della sperimentazione, e della proroga.
Alla luce dell’esperienza e dell’andamento dell’istituto si potrà valutare l’inserimento di ulteriori categorie di beneficiari e casistiche e altresì valutare eventuali criteri di priorità e/o turnazioni per gli anni successivi in caso di richieste non accolte nell’anno per incapienza.
gli Organismi Sindacali BPER Banca. S.p.A.
(anche in qualità di Capogruppo in nome e per conto delle Società interessate)
FABI FIRST/CISL FISAC/CGIL UILCA UNISIN
Allegato 1
Elenco dei Gravi Motivi Familiari
a) necessità familiari derivanti dal decesso di figli o coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto (risultante da registrazione all’anagrafe)
b) situazioni, riferite a, figli o coniuge/parte di un’unione civile/convivente di fatto (risultante da registrazione all’anagrafe), ad esclusione del richiedente, derivanti dalle seguenti patologie:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.