CONTRATTO
CONTRATTO
tra
FONDIMPRESA – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua, con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano n. 33, C.F. n. 97278470584, in persona del Direttore Generale Xxxxx Xxxxx, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa, in prosieguo anche denominata più semplicemente “Committente”, “Fondimpresa” o “Fondo”
e
con sede in , Via
P.IVA – C.F. , in persona del
, in prosieguo anche denominata più semplicemente “Affidatario”.
premesso
▪ che all’esito di gara mediante procedura ristretta ex art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, diretta all’affidamento servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, di cui all’avviso di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del n. , sulla G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n. del giorno , sul sito web di Fondimpresa in data e per estratto sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario;
▪ che l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle forme e nella misura richiesta dal Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, a mezzo di che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto;
▪ che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
▪ che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 88432901C5;
▪ che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.
* * *
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati. Documenti e norme regolatrici del rapporto
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
2. Il rapporto è regolato, oltre che dal presente contratto nonché dalle norme e documenti ivi allegati e/o richiamati, dai seguenti atti e documenti:
• Bando di gara
• Capitolato tecnico e Disciplinare di gara (allegato n. 2 al presente contratto);
• l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’Affidatario in sede di gara (allegati nn. 3 e 4 al presente contratto), nonché le dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara;
• le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati;
• il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 di Fondimpresa (disponibili nella sezione Fondo Trasparente del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
3. Nell’esecuzione del contratto l’Affidatario deve, comunque, fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente e deve prendere in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Committente.
ARTICOLO 2
Oggetto del Contratto
1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, l’esecuzione servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto elettronici del valore nominale di € 9,00 (nove/00) al netto di IVA di legge a favore del personale di Fondimpresa (inclusi i dirigenti) comunque impiegato (lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, somministrazione di lavoro, etc.) ed esclusi i consulenti/collaboratori incaricati con un contratto di prestazione d’opera intellettuale. L’erogazione del servizio dovrà essere gestita tramite un sistema completamente automatizzato provvisto di un portale web e di un applicativo con accesso personale basato su tessere elettroniche personali, da utilizzare presso una rete di servizi convenzionati ubicati nel territorio nazionale con i quali l'operatore economico ha stipulato apposite convenzioni. Il fabbisogno massimo complessivo annuale è stimato in un n. 24.000 buoni pasto per una media stimata di circa 103 fruitori giornalieri nel periodo contrattuale che diano accesso ad una rete di esercizi convenzionati presso i quali dovrà essere garantita, fino al valore nominale del buono pasto, la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo. Gli esercizi dovranno essere convenzionati nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 5 del Decreto 7 giugno 2017, n.122 “Regolamento recante disposizioni in materia di servizi sostitutivi di mensa, in attuazione dell’articolo 144, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50” e delle prescrizioni del Disciplinare e Capitolato Tecnico. Ai sensi dell’art. 3 del predetto Decreto, il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto è erogato dagli esercizi che svolgono le seguenti attività:
• le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dagli esercizi di somministrazione di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle eventuali leggi regionali applicabili nel territorio di riferimento;
• le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato, effettuate, oltre che dagli stessi esercizi di somministrazione, da rosticcerie e gastronomie artigianali i cui titolari siano iscritti all'albo di cui all'art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.
Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 nonché la necessità del rispetto dei requisiti igienico sanitari prescritti dalla
normativa vigente, nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.
Il servizio prevede le seguenti prestazioni:
a) consentire all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore nominale del buono pasto (€ 9,00);
b) utilizzo durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dal personale di Xxxxxxxxxxx, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto;
c) predisposizione della rete dedicata degli esercizi convenzionati ubicati nell’intero territorio nazionale già convenzionati con il concorrente o in relazione ai quali sono state attivate apposite convenzioni entro 45 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione;
d) emissione delle tessere elettroniche che dovranno riportare sul fronte il nome e cognome dell’utilizzatore, il numero tessera e il logo Fondimpresa;
e) predisposizione di un portale web e di un applicativo per la gestione del buono pasto da parte dell’utilizzatore e per l’inserimento dell’ordine mensile e la gestione della rendicontazione e dei flussi payroll da parte dell’ufficio preposto di Fondimpresa;
f) assistenza tecnica telefonica e via web nei confronti dell’utente.
I buoni pasto dovranno possedere le caratteristiche previste dall’art. 4 commi 2 e 3 del Decreto 7 giugno 2017 n.122.
2. Nel corso di vigenza del contratto d’appalto il Committente potrà stabilire di modificare il valore nominale del buono pasto sopra indicato. In tal caso l’Affidatario deve continuare ad erogare il servizio a tutte le condizioni previste nel contratto ed il nuovo prezzo del buono sarà determinato applicando un aumento proporzionale al prezzo originario.
3. La disponibilità all’utilizzo dei buoni pasto nei confronti di tutti i fruitori indicati dal Committente, nelle quantità e nelle modalità disposte dal Committente medesimo, deve essere garantita al massimo entro cinque giorni lavorativi dalla data della relativa richiesta scritta avanzata dal Committente.
4. L’Affidatario deve assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quanto dichiarato in sede di offerta tecnica e aventi i requisiti sopra specificati.
5. L’Affidatario deve comunicare al Committente l’eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti
richiesti dal bando e dal capitolato tecnico e disciplinare di gara, garantendo le stesse condizioni contrattuali.
6. Il Committente riterrà responsabile l’Affidatario per ogni inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto dipendente da fatto dei singoli esercizi convenzionati.
7. Il Committente comunicherà tempestivamente all’Affidatario eventuali inadeguatezze del servizio offerto (anche sotto il profilo igienico) riscontrate negli esercizi convenzionati, nonché gli eventuali disservizi che si dovessero verificare negli esercizi in questione. L’Affidatario è tenuto:
i. ad intervenire entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione presso l'esercizio affinché sia rimossa la disfunzione segnalata;
ii. in caso di reiterazione di inadempimenti da parte del medesimo esercizio, nei successivi sette giorni lavorativi dalla nuova comunicazione, ad escluderlo dalla rete dedicata e sostituirlo con altro esercizio che risponda ai requisiti previsti dalla normativa.
In ogni caso il Committente potrà chiedere direttamente la sostituzione degli esercizi convenzionati qualora ritenga che il disservizio rilevato sia particolarmente grave.
L’inottemperanza a quanto ivi prescritto, oltre all’applicazione di penali, potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 17.
8. Si intende ricompresa nel corrispettivo contrattuale la fornitura di n. 103 tessere personali elettroniche all’avvio della esecuzione contrattuale con attivazione contestuale per un immediato utilizzo nonché di ulteriori tessere nel corso del contratto per un numero massimo di 50. Tali ulteriori tessere potranno essere richieste in qualsiasi momento dal Fondo e dovranno essere fornite, nel numero richiesto, entro 10 giorni dalla richiesta con attivazione entro 5 giorni dalla consegna presso il Fondo.
ARTICOLO 3
Durata dell’appalto
1. L’appalto del servizio di cui al precedente art. 2 ha una durata di 36 (trentasei) mesi continuativi, con decorrenza dalla data di inizio dell’attività indicata in un apposito verbale, fatta salva, in presenza dei presupposti di legge, la facoltà di disporre l’esecuzione d’urgenza, oltre l’eventuale attivazione dell’opzione prevista al successivo art. 6, comma 4.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, Fondimpresa si riserva altresì di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente. In tal caso l’Affidatario è tenuto
all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fatta comunque salva la facoltà di concordare condizioni più favorevoli per il Fondo.
ARTICOLO 4
Esatta conoscenza del servizio da eseguire
1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione la documentazione a base di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del medesimo.
ARTICOLO 5
Variazioni del servizio e quinto d’obbligo
1. È in facoltà del Committente apportare, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni nonché le varianti che dovessero rendersi necessarie. Troverà in questo caso applicazione quanto previsto dall’art. 106, D.lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 è, in particolare, in facoltà del Committente imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l’Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.
3. L’Affidatario non può, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate, esse non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
ARTICOLO 6
Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo presunto dell’appalto è rappresentato dal prezzo offerto in sede di gara dall’Affidatario, per ciascun buono pasto, pari ad € ( / ), e viene versato per ciascun buono pasto richiesto dal Committente ed effettivamente consegnato, fermo restando che il valore nominale di ogni singolo buono fornito è pari a € 9,00 (nove/00) al netto di IVA di legge.
2. Il corrispettivo per ciascun buono pasto è fisso e invariabile, e come tale si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.
3. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente contratto l’art. 1664, primo comma, del codice civile.
4. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all'art. 63, comma 5 del Codice, Fondimpresa si riserva di richiedere all'Affidatario l'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto della procedura per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi e per un importo massimo stimato di € 324.000,00 al netto di IVA di legge. Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo stimato del servizio oggetto del presente documento, quale risultante dal prezzo a base d'asta comprensivo della parte opzionale, è pari ad €
al netto di IVA di legge.
ARTICOLO 7
Modalità di pagamento
1. Il pagamento delle somme dovute all’Affidatario viene eseguito entro 30 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura dell’Affidatario, che deve essere emessa in occasione di ciascun ordine e che deve riportare il numero totale dei buoni effettivamente caricati nel sistema di cui al precedente art. 2.1, con l’indicazione della relativa numerazione, nella quantità corrispondente alla richiesta del Committente. Il pagamento di ciascuna fattura è subordinato alla verifica del rispetto, da parte dell’Affidatario, di tutte le condizioni contrattuali e all’esito positivo delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni partita; in caso negativo, il termine si intende sospeso fino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte del Committente.
2. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, il Committente, prima di procedere a ciascun pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario. In caso di inadempienza contributiva, il Committente procede a trattenere da ciascun pagamento l’importo dovuto agli enti previdenziali per il successivo versamento diretto in favore di questi ultimi.
3. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, secondo quanto stabilito all’art. 30, comma 5 bis, D.lgs. 50/2016.
4. I pagamenti dovuti in favore dell’Affidatario vengono corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dichiarato/i dall’Affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136.
5. È demandato all’Affidatario l’inserimento del CIG 88432901C5 nelle proprie fatture.
ARTICOLO 8
Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il Committente nomina il Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Xxxxx diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Detto soggetto, in conformità al Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, ha il compito di:
a) predisporre il verbale di inizio e di ultimazione delle attività nonché gli ulteriori verbali che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;
c) controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente;
d) attendere agli ulteriori incombenti prescritti dal presente documento, dai Regolamenti interni del Committente e dal Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.
ARTICOLO 9
Controlli sul corretto adempimento
1. Fondimpresa si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Affidatario alle prescrizioni del capitolato tecnico e disciplinare di gara e del contratto.
2. Le suddette verifiche, tra l’altro, avranno lo scopo di controllare la completa spendibilità dei buoni pasto presso gli esercizi all’uopo convenzionati dall’aggiudicatario ed il rispetto degli ulteriori obblighi previsti dalla documentazione di gara e dal contratto assunti in sede di gara nei confronti degli esercenti e del Fondo.
3. In particolare, con riferimento a quanto dichiarato in sede di offerta relativamente all’art. 12.1, numeri II, III, IV del Capitolato tecnico e disciplinare di gara in relazione ai criteri di cui all’art. 15.1 numeri I, II, III del Capitolato tecnico e disciplinare di gara, il
Committente si riserva di verificare, in qualsiasi momento della durata contrattuale, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, il rispetto di quanto dichiarato. In caso di esito negativo di detta verifica il Committente chiederà per iscritto all’Affidatario l’esatto ripristino di quanto previsto in offerta tecnica entro un termine massimo di 10 giorni. Il mancato o non esatto adempimento nei termini indicati costituirà una causa di grave inadempienza contrattuale ai sensi del successivo art. 17.
ARTICOLO 10
Penali
1. In caso di ritardo nell’avvio delle attività superiore a 5 giorni lavorativi rispetto al termine iniziale previsto al precedente art. 3 comma 1 viene applicata sul primo pagamento successivo una penale nella misura del 1‰ (uno per mille) del corrispettivo totale del presente contratto pari a € per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento di 15 (quindici) giorni, oltre i quali il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
2. Oltre alla succitata ipotesi, Fondimpresa si riserva la facoltà di applicare, nei confronti dell'Affidatario, una penale pari allo 1‰ (uno per mille) del corrispettivo totale del presente contratto pari a € , in ognuno dei seguenti casi:
i. per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica prevista dal precedente art. 2 comma 3;
ii. per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica prevista dal precedente art. 2 comma 6;
iii. per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle tempistiche previste dal precedente art. 2 comma 8;
iv. per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica prevista dal precedente art. 2 comma 9;
v. per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla tempistica prevista dal precedente art. 9 comma 3.
3. In caso di accertamento di più inadempienze la penale irrogata viene quantificata come segue: (numero inadempienze riscontrate) x 1‰ dell’importo contrattuale = penale complessiva.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. L’applicazione delle penali non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno eventualmente cagionato a Fondimpresa
indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale medesima.
5. Le penali previste nei commi precedenti sono cumulabili fino al raggiungimento del 10% dell’importo contrattuale. Superato tale limite, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.
6. Nel caso di applicazione delle penali, Fondimpresa può provvedere a recuperare l’importo sulla prima fattura in scadenza.
ARTICOLO 11
Sospensioni e proroghe
1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che sarà formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 15 (quindici) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 17 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, non attribuisce all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
ARTICOLO 12
Divieto di subappalto - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
1. E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di subappaltare ovvero di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 88432901C5 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ARTICOLO 13
Garanzia definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Affidatario ha depositato in favore del Committente la garanzia di cui alle premesse, di importo pari ad € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Tale garanzia può essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.
3. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 17.
ARTICOLO 14
Riservatezza e protezione dei dati
1. L’Affidatario assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento dei servizi e della fornitura, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’Affidatario sarà tenuto ad istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza.
3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 16, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire al Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivati da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
5. Nell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti, l’Affidatario si impegna – a mezzo del proprio personale - a trattare i dati personali il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente contratto, osservando quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Con riferimento a tali trattamenti l’Affidatario assume la qualifica di Titolare, svolgendo le operazioni di trattamento di dati personali necessarie per dare esecuzione al servizio al Committente in completa autonomia, perseguendo finalità proprie e con i mezzi da esso scelti.
Tuttavia, l’Affidatario si impegna ad adottare le modalità più idonee per garantire la corretta tenuta delle informazioni oggetto di trattamento, e in particolare,
- effettuerà esclusivamente le operazioni sui dati necessarie per dare esecuzione all’incarico affidato;
- osserverà gli obblighi imposti dalla legge in relazione al trattamento dei dati predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria
per garantire l’integrità, l’esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati, uso non consentito dei dati utilizzati.
ARTICOLO 15
Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario tramite apposita PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. In caso di recesso del Committente dal contratto, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo complessivo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in sede di gara dall’Affidatario, e l’ammontare netto dei servizi eseguiti.
ARTICOLO 16
Recesso per giusta causa
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario mediante apposita PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ARTICOLO 17
Risoluzione del contratto
1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:
a) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
b) nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
c) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
d) nei casi previsti dal precedente art. art. 2, comma 8;
e) nei casi previsti dal precedente art. art. 9, comma 3;
f) oltre i 15 giorni di ritardo dall’avvio iniziale dell’affidamento e negli altri casi previsti al precedente art. 10;
g) nel caso in cui le penali previste nel precedente art. 10 raggiungano anche cumulativamente il 10% dell’importo contrattuale;
h) nell’ipotesi prevista dal precedente art. 11 di ingiustificata sospensione del servizio protratta per oltre 15 giorni;
i) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 12;
j) qualora venga meno la garanzia fideiussoria prevista nel precedente art. 13 comma 3;
k) in caso di mancata reintegrazione della cauzione di cui al precedente art. 13 comma 5;
l) nei casi previsti dal precedente art. 14;
m) nell’ipotesi previste di successivi artt. 20 e 23;
n) in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del contratto troverà applicazione l’art. 108, D.lgs. n. 50/2016. Il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.
ARTICOLO 18
Interpello
1. Nelle ipotesi di cui all’art. 110 D.lgs. n. 50/2016 e in ogni caso di scioglimento, comunque determinato, del presente contratto, il Committente ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Affidatario in sede in offerta.
ARTICOLO 19
Controversie
1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consente all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.
ARTICOLO 20
Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136
1. L’Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (artt. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell’Affidatario.
2. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che dovrà attivare qualora abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non può tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Il Codice identificativo gara (CIG) che deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento concernenti il presente contratto, comunque disposte dai soggetti a ciò tenuti in forza di legge, è il seguente: 88432901C5.
ARTICOLO 21
Spese contrattuali – IVA – Registrazione
1. Sono a carico dell’Affidatario e devono essere integralmente rimborsate al Committente le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), sono a carico dell’Affidatario le spese sostenute dal Committente per la pubblicazione dell’Avviso di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
L’importo di tali spese ammonta complessivamente ad € ( /00) e dovrà
essere rimborsato entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva mediante bonifico avente come beneficiario Fondimpresa, da effettuare sul conto corrente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione Gara CIG 88432901C5”.
3. Il presente atto, avente per oggetto prestazioni soggette ad IVA, è soggetto all’imposta di registrazione nella misura fissa.
ARTICOLO 22
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679
1. Il Committente in qualità di Titolare del trattamento tratterà i dati ad esso forniti direttamente o tramite terzi che intervengono nei processi organizzativi di Fondimpresa, per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità connesse e strumentali all’esercizio delle attività ivi previste. Per “dati” si intendono quelli relativi alle persone fisiche trattati dal Titolare per la stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale con il fornitore affidatario dei servizi e della fornitura, quali ad esempio quelli del legale rappresentante del fornitore che sottoscrive il contratto in nome e per conto di quest’ultimo, dei dipendenti/consulenti del fornitore, coinvolti nelle attività di cui al contratto, i dati delle eventuali società del gruppo del fornitore per le quali quest’ultimo sottoscriva il contratto munito dei necessari poteri di rappresentanza, nonché le eventuali altre informazioni necessarie all’esecuzione del contratto e/o all’erogazione dei servizi e della fornitura previsti.
3. In ogni momento, ricorrendone le condizioni, l’affidatario si può rivolgere a Fondimpresa, Titolare del trattamento, per esercitare i diritti di cui agli artt. 15 ss. del
4. Ai sensi della normativa applicabile, l’affidatario ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) o di adire le opportune sedi giudiziarie qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa vigente.
5. L’informativa completa sulla privacy di Fondimpresa è disponibile nella sezione “Privacy” del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 23
Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. n. 231/2001
1. L’Affidatario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex X.Xxx. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondimpresa. Il Modello e il Codice Etico di Fondimpresa sono disponibili nel sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ sezione “Fondo trasparente”.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, Fondimpresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Il Committente L’Affidatario
( firma digitale ) ( firma digitale )
L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:
- art. 3 (Durata del contratto);
- art. 5 (Variazioni del servizio e quinto d’obbligo);
- art. 6 (Corrispettivo dell’appalto);
- art. 7 (Modalità di pagamento);
- art. 9 (Controlli quantitativi e qualitativi);
- art. 10 (Penali);
- art. 11 (Sospensioni e proroghe);
- art. 12 (Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito);
- art. 14 (Riservatezza e protezione dei dati);
- art. 15 (Recesso);
- art. 16 (Recesso per giusta causa);
- art. 17 (Risoluzione del contratto);
- art. 19 (Controversie);
- art. 23 (Modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. n. 231/2001).
L’Affidatario
( firma digitale )
Allegato n. 1: cauzione definitiva
Allegato n. 2: Capitolato tecnico e Disciplinare di gara Allegato n. 3: offerta tecnica
Allegato n. 4: offerta economica